Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi...

19
Lezione 8

Transcript of Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi...

Page 1: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

Lezione 8

Page 2: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

La cultura giuridicaIudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i

pratici, prima metà del XIII secolo (edizione in BENVENUTO PITZORNO, Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229, Venezia: Regia Deputazione veneta di Storia patria, 1910): efficacia della confessione di debito in un giudizio pendente

• Quando il convenuto avrà confessato che è vero.• Quando qualcuno, con prova scritta o senza, chiede a un altro il pagamento

di un debito, se il convenuto avrà confessato che è vero (= che la pretesa è fondata), riguardo a tale pretesa i giudici dichiarano “non possiamo dire nulla e non gli possiamo emanare una sentenza (= a favore dell’attore) ove non sorga alcunchè in contrario (= se la pretesa non viene contestata)”. Ma altri giudici si pronunciano nel merito, e confermano con sentenza che deve pagare, dato che ha confessato. Tuttavia se in parte ha confessato e in parte ha negato (la pretesa) e non si può difendere con retta ragione (= non vi sono elementi per giungere a definire la controversia riguardo alla parte di debito contestata), allora i giudici dicono in questo caso che paghi ciò che ha confessato; per il residuo invero lo riteniamo debitore a tenore della prova scritta di questi (= l’attore).

• Si osservi che la sentenza è indicata con il vocabolo lex, trattandosi di una espressione di poteri di governo allo stesso titolo degli atti di legislazione ed essendo posta in essere dagli stessi soggetti e mediante gli stessi procedimenti di votazione.

Page 3: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

• Ratio de lege romana = nozioni di diritto giustinianeo tratte dal Liber Romanae legis preirneriano (edizione in BENVENUTO PITZORNO, Il Liber Romanae legis della Ratio de lege Romana. Per la storia del c.d. Codi in Italia, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 43, 1907, pagg. 101-136)

In materia penale -- 24. Ancora: Se ci sia stata una rissa e abbia percosso qualcuno nella mischia con un pugno o una pietra e quello non sia morto ma sia stato costretto a letto; se si alzerà e se ne andrà fuori camminando col bastone, chi l’ha colpito sia innocente, purchè risarcisca il (danno al) patrimonio e le spese mediche.

• Esclusione della responsabilità penale per lesioni personali (anche gravi) preterintenzionali o dolose purchè non premeditate, subordinatamente al risarcimento civilistico di danni e spese.

In materia processuale -- 30. Quelli che sono chiamati in giudizio criminale per adulterio o per omicidio, possono essere processati davanti al giudice nella cui giurisdizione hanno commesso il reato o nella cui giurisdizione sono catturati. 31. Secondo la legge romana: Se invece si tratta di un giudizio possessorio (immobiliare), il giudizio deve svolgersi davanti al giudice nella cui giurisdizione si trova il fondo.

• Norme di diritto internazionale volte al più efficace perseguimento di violazioni considerate particolarmente gravi. Si noti che la giurisdizione in tema di controversie sul possesso fondiario è determinata dalla maggior facilità di acquisire e valutare le prove. Lessicalmente, si rilevi l’uso di possessio anzichè di dominium.

In materia negoziale -- 32. Secondo la legge romana: Se devo cento soldi e li ho portati al creditore, e lui non ha voluto riceverli e io li ho persi senza mia colpa, poi non può più chiedermi nulla.

• Disciplina (severa) della mora del creditore...

Page 4: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

Glosse agli statuti

• Glossa c.d. odofrediana allo Statutum novum di Jacopo Tiepolo, XIII-XIV secolo (edizione in ROBERTO CESSI, Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, Venezia: Reale Istituto veneto di Scienze, lettere e arti, 1938)

• libro I, cap. XXX: De breviariis in placitis dandis pro vadimonio comprobando (modalità di acquisizione in giudizio della prova scritta e testimoniale di una fidejussione): De hoc legibus Romanis non cavetur et ideo nescio quid sit. (= Di ciò non si dice nulla nelle leggi romane e io non so di che si tratti)

• Il “vero” diritto è il diritto romano, e basta! da Odofredo a Pompeo Neri e Coccejus

• Glossa c.d. veneziana allo Statutum novum di Jacopo Tiepolo, XIII-XIV secolo (edizione in ROBERTO CESSI, Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, Venezia: Reale Istituto veneto di Scienze, lettere e arti, 1938)

• libro III, cap. X: venditiones ad usum novum, glossa alle parole “adire debeat presentiam”: Come spiegazione di ciò che è detto qui, nota che colui il quale vuole vendere il fondo suo oppure di cui abbia l’amministrazione per commissarìa o testamento, come dice qui, deve scrivere su un foglio in questo modo: “Io tal-dei-tali informo voi, signor doge” se non ha commissarìa (= se il fondo è suo), ma se è amministratore, dica: “io tal-dei-tali amministratore”, (e) se ha un mandato, dica “io tal-dei-tali che ho mandato speciale dal talaltro”...

• Glosse c.d. veneziane: formulari, prassi concreta

Page 5: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

Intanto, altrove:• 1215: 4° Concilio ecumenico lateranense

– tribunali di inquisizione contro gli eretici– divieto al clero di partecipare a giudizi di Dio

• 1231: Costituzioni melfitane di Federico 2° di Svevia re normanno di Sicilia (oltre che imperatore)

• 1234: Liber Extravagantium di Gregorio 9°• 1237: Speculum iudiciale di Guillaume

Durand

• ~1250:– Magna glossa di Accursio al Corpus iuris civilis– Glossa ordinaria di Bartolomeo da Brescia al

Decretum Gratiani– Fuero Juzgo di Alfonso 10° il Saggio di

Castiglia = traduzione del Liber judiciorum; Fuero Real = redazione degli usi forensi generali del regno

– stabilizzazione dell’Orda d’Oro tatara di Kublai khan in Asia centrale

Page 6: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

Rapporti coi tribunali ecclesiastici

• 1249: Istituzione dei tre Savi all’Eresia– istruttoria + giudizio in foro secolare sui reati

contro la religione– tutela dell’ordine pubblico interno

• 1289: collegamento con l’Inquisizione– partecipano a pena di nullità ai collegi

giudicanti ecclesiastici in materia di eresia e reati di coscienza

– tutela degli interessi secolari al monopolio sulla giurisdizione penale sui cittadini

Page 7: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

I Pregàdi = Rogati = Senato• 1255 prime notizie certe

– 60 eletti annualmente (poi con zonta di altri 60);– attribuzioni proprie:

• commercio + navigazione + reati di magistrati e funzionari

– attribuzioni delegate:• questioni politiche

– aggregati al MaggC (proponenti)– aggregati alla Quarantia (deliberanti)– comitati plenari per attribuzioni miste

Page 8: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

Intanto, a Venezia e altrove:• 1261: fine dell’Impero Latino;

restaurazione greca, dinastia dei Paleologi (Michele 8°)

• 1257-70: prima guerra con Genova per il controllo di Acri e altri scali in Levante

• 1259-61: 3, poi 4 Procuratori di san Marco

• 1265: Las Siete Partidas di Alfonso 10° di Castiglia

• 1268: disciplina definitiva dell’elezione dogale in 8 fasi di elezioni e sorteggi

Page 9: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

• 1284: inizia la coniazione di ducati d’oro veneziani con peso e titolo (gr. 3,55, allo 0,997) mai più alterati

• 1298: Liber Sextus di Bonifacio 8°

• 1294-99: seconda guerra con Genova per l’accesso al Mar Nero

• 1300: primo giubileo di Bonifacio 8°

• Fine XIII sec.:– egemonia degli Asburgo duchi d’Austria– A Venezia: scompaiono i gastaldi ducali

centri minori e del Dominio da Mar governati da podestà

– MaggC aumentato a 100, poi 300 componenti

Page 10: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

L’impresa pubblica: l’Arsenale

• Maestranze con contratti a tempo indeterminato• Investimento pubblico per costruzione e

gestione di– Navi militari (galee, galeazze)– Navi mercantili (navi tonde, cocche)

• Approvvigionamento di legname, cordami, pece, tela da vele

• Gare di appalto per il nolo di navi mercantili• Convogli (mude) stagionali con scorte armate

Page 11: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

le darsene relitto di galea, galea e cocca

Page 12: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

I marangoni da navi

soffitto del MaggC:

da sotto…

…e da sopra

Tetto del Salone a Padova

Page 13: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

L’impresa pubblica: il sale

• Produzione lagunare produzione istriana e dalmata

• Magazzini pubblici e rivendita all’ingrosso a privati

• Esazione di dazi in uscita• Sec. XIII: Provveditori al

Sal– Curare la produzione– Reprimere il contrabbando– Fissare i prezzi e i dazi– Finanziare lavori e opere

pubbliche e spese belliche

Page 14: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

L’impresa privata: istituti mercantili

• Forme miste con elementi funzionali di:– Finanziamento a speculazioni mobiliari– Società per una migliore ripartizione del rischio– Lavoro per una più efficiente organizzazione

• Vedere esempi in SILVIA GASPARINI, Appunti minimi di storia del diritto, 3, Documenti, testi, bibliografia, Padova: Imprimitur, 2000, pagg. 118-132)

Page 15: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

• La fraterna– Proseguimento in comunione di beni

dell’attività di impresa da parte dei figli ed eredi del mercante• Maggiori capitali da investire• Eliminazione della concorrenza tra fratelli

• La compagnia (~società in nome collettivo)– Una fraterna tra mercanti non parenti

• Diverse dalla societas romana:– Amministrazione disgiuntiva anziché

congiuntiva– Esigenze di speculazione mobiliare anziché di

conservazione di patrimoni immobiliari

Page 16: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

• La rogadìa (~conto vendita)– Il capitalista affida al mercante merci

acquistate con propri capitali– Il mercante le vende fuori piazza in nome

proprio– Il ricavato spetta al capitalista salvo un

compenso percentuale per il mercante– Diversa dal mandato romano

• Perché al mandatario spetta solo il rimborso delle spese

– Diversa dalla rappresentanza• Perché il mercante spende il nome proprio

Page 17: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

• La colleganza (~società in accomandita semplice)– Unilaterale = commenda:

• Il capitalista = stans (“che resta a casa”)affida al mercante = procertans (“che si dà da fare”) una somma di denaro da investire fuori piazza

• Il profitto va per 3/4 allo stans e 1/4 al procertans• Il mercante gestisce più commende per ogni

viaggio e ottiene alti profitti

– Bilaterale:• Lo stans conferisce 2/3 del capitale e il

procertans 1/3• Il profitto si divide a metà

Page 18: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

• I pronti contro termine– Il capitalista affida al mercante una

somma in una certa divisa per un certo termine

– Il mercante la investe e alla scadenza restituisce il capitale e metà del profitto, nella stessa divisa o in altra convenuta• Il denaro è merce e non unità di conto!

Page 19: Lezione 8. La cultura giuridica Iudicia a probis iudicibus promulgata = collezione di usi forensi per i pratici, prima metà del XIII secolo (edizione.

Marco Polo e le merci dell’Oriente• Spezie e farmaci:

– Ambra grigia, canfora, cannella, zenzero, chiodo di garofano, incenso, aloe, mirra, muschio animale, noce moscata, oppio, pepe, rabarbaro, tamarindo

• Cibi e bevande:– Riso, giuggiole, datteri, cocco, banane,

spaghetti (?), kumiss, olio di sesamo, zucchero di canna, vino di riso

• Coloranti:– Betel, curcuma, indaco, sandalo, verzino

• Minerali e combustibili:– Amianto, caolino, cinabro di mercurio,

carbon fossile, petrolio, pietre preziose e semiprezione, coralli

• Materie prime e manufatti:– Tessuti di cotone, di cammello, di cocco, di

yak, di seta, porcellana, cartamoneta, avorio, ebano, bambù