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03/03/17 1 Daniele Bernardi Dottore commercialista, revisore legale, ODECE Milano Incontri del martedì presso Università Cattolica, Milano, 7 marzo 2017. Le novità sul bilancio di esercizio alla luce dei ruoli di vigilanza e controllo societario: la relazione annuale all’assemblea del collegio sindacale investito della funzione di revisione legale dei conti. Agenda Ø What next? Alcune riflessioni sui controlli societari, oggi e domani, Ø Il quadro di riferimento, le novità Ø Cosa ci attende, le prospettive, Ø Il ruolo dinamico dell’organo di controllo, Ø La relazione unitaria, oggi e domani, il dissenso Ø Appendice, schemi di riferimento. Daniele Bernardi, Incontri del martedì, Milano 7 marzo 2017

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Daniele Bernardi Dottore commercialista, revisore legale, ODECE Milano Incontri del martedì presso Università Cattolica, Milano, 7 marzo 2017.

Le novità sul bilancio di esercizio alla luce dei ruoli di vigilanza e controllo societario: la relazione annuale all’assemblea del collegio sindacale investito della funzione di revisione legale dei conti.

Agenda

Ø  What next? Alcune riflessioni sui controlli societari, oggi e domani,

Ø  Il quadro di riferimento, le novità Ø  Cosa ci attende, le prospettive, Ø  Il ruolo dinamico dell’organo di controllo, Ø  La relazione unitaria, oggi e domani, il dissenso Ø  Appendice, schemi di riferimento.

Daniele Bernardi, Incontri del martedì, Milano 7 marzo 2017

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L’evoluzione delle metodiche previste per il collegio sindacale What next? Alcune riflessioni sul futuro dei controlli societari

Ø Messaggi chiave: §  Il lavoro del sindaco dovrà essere necessariamente diverso da come

l’abbiamo conosciuto in passato, aggiornato, col definitivo e irreversibile passaggio da un approccio alla vigilanza in prevalenza statico di “compliance legale e contabile” a valutazioni, attestazioni, attività di assurance orientate alla valorizzazione di una cultura dei controlli e, in particolare, di valutazione sulla capacità dell’azienda di generare flussi finanziari tali da assicurare una gestione “sostenibile” nel medio-lungo periodo con la prevenzione di cause sintomatiche di crisi,

§  Per il revisore l’aggiornamento è già in atto da tempo, anche se l’approccio è necessariamente diverso,

§  La «professionalità» fa e farà ancor di più in futuro la differenza, §  In passato i sindaci, con molti distinguo, non hanno dato prove

entusiasmanti o, perlomeno, così il loro ruolo è stato percepito all’esterno …

Perché?

L’evoluzione delle metodiche previste per il collegio sindacale What next? Alcune riflessioni sul futuro dei controlli societari

“Ho fatto un corso di lettura veloce, ho imparato a leggere a piombo, trasversalmente la pagina, e ho potuto leggere «Guerra e pace» in venti minuti”. Parlava della Russia”. Woody Allen

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Il quadro di riferimento, le novità (1/4) Novità normative e regolamentari che produrranno, direttamente o indirettamente, un rilevante impatto sull’attività della professione e degli organi di vigilanza e controllo: 1.  La raccomandazione 2014/135 UE del 12 marzo 2014 e il

regolamento 2015/848 del parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015, in ottica di sistemi per prevenire la crisi aziendale e l’insolvenza;

2.  D.d.L. (delega) n° 3671 bis 1 febbraio 2017, delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi e dell’insolvenza, nuovi ruoli degli organi di controllo, procedure di alert, obiettivi,

3.  CNDCEC, Osservazioni e proposte, 8 giugno 2016 (sic! ….), 4.  CNDCEC, Informativa e valutazione della crisi d’impresa, 30 ottobre 2015, 5.  CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale, settembre

2015, 6.  CNDCEC, Verbali e procedure del collegio sindacale, marzo 2016, sez. VI,

crisi d’impresa. 7.  PdR ISA Italia n° 570, Continuità aziendale,

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Il quadro di riferimento, le novità (2/4) Novità normative e regolamentari che produrranno, direttamente o indirettamente, un rilevante impatto sull’attività della professione e degli organi di vigilanza e controllo:

D.Lgs 18/8/2015 n° 139 che ha attuato la direttiva 2013/34/UE nuove regole relative ai bilanci d’esercizio, consolidati …. Per le modifiche ai criteri di valutazione e la conseguente necessità di assurance e attestazioni (sui tassi di attualizzazione, i test di impairment … e ancora: Ø L’adozione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei

crediti e dei debiti, OIC 15 e 19, (facoltativo per le società che adottano il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese), dal 1.1.2016,

Ø L’adozione del criterio del fair value per la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, OIC 32 (per tutte le imprese ad eccezione delle micro), dal 1.1.2016,

Ø Eliminazione dell’area proventi e oneri straordinari negli schemi di bilancio e le limitazioni sull’iscrizione dei costi di impianto, ampliamento e ricerca e sviluppo, ammortamento degli avviamenti, ruolo del CS, dal 1.1.2016,

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Il quadro di riferimento, le novità (3/4) Novità normative e regolamentari che produrranno, direttamente o indirettamente, un rilevante impatto sull’attività della professione e degli organi di vigilanza e controllo: •  Direttiva 2014/95/EU in materia di informazioni non finanziarie e sulla

diversità che richiederanno una forte attività di assurance per l’attendibilità dell’informativa;

•  Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 sulla valutazione degli strumenti finanziari (compreso quindi i finanziamenti bancari) in sostituzione dell’attuale principio contabile IAS 39, che costringerà le società ad adottare nuovi e più evoluti sistemi di pianificazione e controllo per venir in contro alle maggiori e più qualificate esigenze informative richieste dal sistema finanziario (approccio forward-looking e cash flow oriented).

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Il quadro di riferimento, le novità (4/4), Novità normative e regolamentari che produrranno, direttamente o

indirettamente, un rilevante impatto sull’attività della professione e degli organi di vigilanza e controllo e INFINE: •  D.Lgs 17/7/2016 n. 135 che ha attuato la direttiva 2014/56/UE sulla

revisione legale dei conti annuali e consolidati, e regolamento UE 537/2014 sui requisiti specifici alla revisione legale degli enti di interesse pubblico:

Ø Formazione continua del revisore legale, (art. 5), dal 1.1.2017, Ø Nuove regole per iscrizione al registro (sez. a e b, artt. 7 e 8), Ø Scetticismo professionale (art. 9), dal 1.1.2017, Ø Nuove disposizioni sull’indipendenza, documentazione, preparazione

della revisione, organizzazione interna (artt. 10,10 bis, ter e quater – fascicolo revisione, termini per chiusura), dal 1.1.2017,

Ø Conferma rafforzata del ruolo del Collegio nella designazione e revoca del revisore, proposta motivata, (art. 13)

Ø Nuova relazione di giudizio,(art. 14) con rilevanti modifiche per gli esercizi successivi a quelli in corso al 5/8/2016,

Ø Controllo della qualità (art. 20 e 21 bis), Ø Regime sanzionatorio (art. 24).

Daniele Bernardi, Incontri del martedì, Milano 7 marzo 2017

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I controlli societari attualità e prospettive L’evoluzione delle metodiche previste per il collegio sindacale

Ne consegue o ne conseguirà nel breve: Ø (…) garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria … l’accesso a un

quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in un fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per i creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale …,

Ø L’estensione del principio del fair value e del criterio del costo ammortizzato (criterio di ripartizione temporale dei flussi di un’attività o passività finanziaria), anche a soggetti che attualmente non sono tenuti ad osservare questi criteri di valutazione che indurrà la professione contabile e tutti gli organi deputati al controllo, alla sistematica verifica delle perdite durevoli di valore e al conseguente impatto sulla continuità aziendale,

Ø La necessita, il “dovere” dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e perdita della continuità aziendale, …

… in quadro dove…

Il quadro di riferimento

q  La crisi finanziaria, il modesto sviluppo dell’economia e l’evoluzione dei sistemi informativi aziendali hanno riacceso il dibattito sul ruolo della corporate governance e sulla necessità di nuove regole per le imprese in materia di risk management e controllo interno,

q  E’ determinante, per la stabilità del sistema economico, garantire la continuità aziendale e gestire tempestivamente le situazioni di crisi prevenendo, con opportuni interventi, lo stato d’insolvenza,

q  Monitorare e segnalare tempestivamente, sulla base di indicatori premonitori (early warning), significativi peggioramenti della probabilità d’insolvenza (probability of default) e del giudizio complessivo sul conseguentemente rischio (misurabile? Come? Attribuzione di rating?), rientrano (ma rientravano già) a tutti gli effetti nelle attribuzioni professionali degli organi sociali di controllo societario,

q  Le procedure di alert, q  Il sindaco è investito direttamente in questo processo di

evoluzione professionale in un contesto dove, l’idea di fondo è … “il miglior modo per affrontare una patologia è agire prima che la crisi diventi irreversibile”

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I controlli societari attualità e prospettive L’evoluzione delle metodiche previste per il collegio sindacale

una preliminare conclusione •  I sindaci sono i soggetti riconosciuti (dalla legge) al vertice dei sistemi di

vigilanza e controllo dell’impresa. Pertanto devono disporre di metodologie consone all’esercizio di tale attività, sempre più complessa e impegnativa, orientata all’analisi andamentale e prospettica della dinamica aziendale,

•  L’evoluzione in atto del ruolo di vigilanza del collegio sindacale riguarda il passaggio dall’analisi e valutazione tradizionale ex post dei dati economici e finanziari storici, all’analisi prospettica ex ante dello stato di continuità aziendale,

•  Ciò comporta un’impostazione metodologica specifica dell’attività informativa mirata alla selezione dei controlli orientati all’identificazione e valutazione dei rischi di interruzione anche temporanea del “going concern”, utile a prevenire o gestire situazioni di crisi che possano sfociare nell’ insolvenza irreversibile,

•  Occorre pertanto che gli organi di vigilanza entrino nel merito della governance oltre a considerare gli aspetti di legittimità formale e sostanziale delle decisioni degli amministratori che per tradizione determinavano il limite delle indagini e delle conseguenti responsabilità dei sindaci.

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Daniele Bernardi, incontri del Martedì AIDC Milano, 7 marzo 2017 .

La relazione unitaria annuale all’assemblea dei soci del collegio

sindacale con l’incarico di revisione

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Attuali riferimenti Di cosa disponiamo allo stato: Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli ISA Italia,CNDCEC, luglio 2016 La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, CNDCEC, marzo 2016, E, per coprire le attività di revisione il precedente ma tuttora attuale, L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori, CNDCEC del 17 dicembre 2015.

Daniele Bernardi, Incontri del martedì, Milano 7 marzo 2017

Attuali riferimenti Di cosa disponiamo allo stato, Riferimenti legali e principi di base:

Ø D.Lgs. 39/10 – articolo 14 come modificato dal D.Lgs. 135/2016 “Relazione di revisione e giudizio sul bilancio” (modifica in vigore per gli esercizi successivi a quello in corso al 5 agosto 2016),

Ø ISA Italia 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio" Ø SA Italia 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della

revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di coerenza” in corso di aggiornamento.

Daniele Bernardi, Incontri del martedì, Milano 7 marzo 2017

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Principi rilevanti per la formulazione delle conclusioni di revisione

Principi che hanno impatto diretto sulla relazione di revisione •  ISA Italia 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio” •  ISA Italia 705 “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente” •  ISA Italia 706 “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione

del revisore indipendente” •  ISA Italia 710 “Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo” •  ISA Italia 720 "Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in

documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile" •  SA Italia 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente

all'espressione del giudizio di coerenza" Altri ISA Italia che hanno un impatto sulla relazione di revisione •  ISA Italia 510 “Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura” •  ISA Italia 560 “Eventi successivi” •  ISA Italia 570 “Continuità aziendale”

•  ISA Italia 580 “Attestazioni scritte”

• 

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RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO REVISORE, IL DOCUMENTO DEL CNDCEC DEL MARZO 2016 Introduzione

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Ø La predisposizione di una relazione unitaria presenta problemi di integrazione, perché i contenuti informativi sui risultati della vigilanza sindacale e quelli della revisione legale rispondono a sistemi di regole differenti.

Ø I risultati della vigilanza sono rendicontati in forma libera (ma rif. a norme di comportamento), mentre i risultati della revisione legale vanno rendicontati in forma standardizzata, in accordo con i principi di revisione ISA Italia in vigore.

Un aspetto critico: Ø devono essere adeguatamente gestiti alcuni nodi peculiari del

collegio sindacale incaricato della revisione legale, quali le proposte in ordine alla approvazione del bilancio, quando i risultati della revisione contengono un giudizio con modifica, e/o il dissenso di un sindaco.

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

• Struttura base della relazione unitaria:

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Ø  Titolo: Relazione unitaria del collegio sindacale alla assemblea degli azionisti (dei soci),

Ø  Destinatari: ovviamente i soci, riuniti in assemblea per l’approvazione,

Ø  Premessa: destinata a spiegare la natura e la struttura del documento presentato,

Ø  Il luogo di emissione è quello dove si trova lo studio del presidente del collegio,

Ø  La data di emissione è quella in cui il collegio approva il documento. NB.1: Tale data, salvo il caso di rinuncia formale al termine di deposito da parte dei soci, non deve essere successiva a tale termine, che deve intendersi, inderogabilmente, come il quindicesimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio (2429, terzo comma c.c.).

Schema e contenuto della relazione di revisione ISA Italia 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

Elementi della relazione di revisione (parte A relazione unitaria) ü Titolo (revisore indipendente) che deve anche indicare il riferimento

normativo ai sensi del quale è emessa la relazione di revisione, ü Destinatario: qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, i

destinatari della relazione di revisione sono i soggetti che hanno conferito l'incarico di revisione

ü Paragrafo introduttivo (identificazione impresa, dichiarazione che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile, identificazione dei prospetti di bilancio, riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi e alle altre note esplicative, periodo di riferimento)

ü Responsabilità degli amministratori per il bilancio ü Responsabilità del revisore (espressione del giudizio, applicazione dei

principi di revisione ISA Italia, portata e limiti della revisione) ü Giudizio del revisore: rappresentazione veritiera e corretta ü Altri obblighi di reportistica – il giudizio di coerenza ü  Firma, data, sede del revisore

NB: Dal 2018 (bilanci 2017): chiusura del fascicolo di revisione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della relazione di revisione (art. 10 quater, comma 7).

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

• Le tipologie di giudizio (PdR 700, 705):

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

PdR 706, Richiami di informativa, altri aspetti (da collocare dopo il giudizio): Ø Il principio di revisione (ISA Italia) 706 prevede che il revisore possa inserire

nella relazione di revisione paragrafi di richiamo di informativa e paragrafi di altri aspetti.

Ø I richiami di informativa sono relativi ad aspetti presentati in modo opportuno e oggetto di appropriata informativa nel bilancio, che il revisore ritiene fondamentali, secondo il suo giudizio professionale, ai fini della comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori;

Alcuni esempi: situazioni di incertezza correttamente dichiarate e trattate nel bilancio; operazioni inusuali di effetti significativi; operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni, ecc.); operazioni di rivalutazione a norma di legge; rilevanti modifiche nell’assetto e nell’operatività dell’impresa. Ø Paragrafi di altri aspetti Si utilizzano quando il revisore ritiene necessario comunicare agli utilizzatori della relazione di revisione circostanze necessarie a comprendere: la revisione legale; la responsabilità del revisore;la relazione di revisione.

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (PdR SA Italia 720B in corso di aggiornamento). Il principio distingue le informazioni contenute nella relazione sulla gestione in due categorie: Ø informazioni finanziarie. Sono i dati, gli importi, i commenti sulla

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica estratti dal bilancio o ad esso riconducibili;

Ø informazioni non finanziarie. Sono tutte le altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione.

Le prime devono essere oggetto di riscontro da parte del revisore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso della revisione. Ø Le seconde, invece, devono essere solo oggetto di una lettura critica.

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Raccomandazioni importanti: Ø Ottenere la lettera di attestazione della direzione( PdR ISA Italia 580)

che rappresenta un documento fondamentale (obbligatorio) della revisione legale dei conti.

Ø Ricordarsi che dal 2018 (bilanci 2017) sarà obbligatoria la chiusura del fascicolo di revisione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della relazione di revisione (art. 10 quater, comma 7, D.Lgs 39/2010) con data certa.

Sono aspetti che hanno dirette conseguenze sul controllo di qualità !

Daniele Bernardi, Incontri del martedì, Milano 7 marzo 2017

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LA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA

2, C.C., ALL’INTERNO DELLA RELAZIONE UNITARIA

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Ø La relazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. è un documento in forma libera, coerentemente con la contenuta articolazione delle norme che disciplinano l’attività sindacale.

Ø Uncontributo in proposito è costituito dal documento: “Norme di comportamento del collegio sindacale. Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” - CNDCEC - in vigore dal 30 settembre 2015 (nel seguito NCCS).

Ø All’interno di questo documento la Norma n. 7.1 è dedicata alla “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.

Ø Sulla base del suo contenuto il CNDCEC ha proposto, inoltre, un modello di relazione finale del collegio sindacale titolata “Relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 201X redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” all'interno del documento: “Verbali e procedure del collegio sindacale” - CNDCEC - aprile 2016 (criticabile) e meglio sintetizzata nelle linee guida per il sindaco revisore alla luce degli ISA Italia (CNDCEC luglio 2016)

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

La relazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Idealmente suddivisa in tre sezioni: Ø sulla attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss.,

c.c., Ø sulle osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio; Ø Sulle osservazioni in ordine alla approvazione del

bilancio.

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (2429, 2 comma c.c.) e solo questo …: Ø Se la relazione di revisione contiene un giudizio sul bilancio senza

modifica, il collegio sindacale proporrà all’assemblea l’approvazione del bilancio,

Ma se non è così quale deve essere, invece, la proposta in ordine all’approvazione del bilancio, quando il medesimo collegio sindacale, nella relazione di revisione contenuta nella relazione unitaria, ha espresso su quel bilancio un giudizio con modifica?

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Va detto che il giudizio con modifica espresso dal revisore sul bilancio non ha carattere di verità assoluta. Ø Esso manifesta un dissenso o, comunque, un punto di vista differente

del revisore rispetto agli amministratori che hanno predisposto il bilancio.

Ø L’uno o l’altro, con la relazione di revisione, sono portati alla attenzione degli utilizzatori.

Fra questi gli azionisti (o i soci), riuniti in assemblea, sono gli unici arbitri del destino del bilancio. Ø La funzione del parere in ordine all’approvazione del bilancio,

espresso dai sindaci, è (anche) mettere gli azionisti (i soci), riuniti in assemblea, di fronte alle proprie responsabilità.

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Quindi, con riferimento alle tipologie di giudizio con modifica, sopra ricordate, sono possibili due situazioni. Ø La prima è quando il collegio ha espresso un giudizio con modifica

per: Ø rilievi per deviazioni dalle norme di legge o dai principi contabili, Ø rilievi per limitazioni, a seguito di circostanze oggettive; Ø aver dichiarato l’impossibilità di espressione del giudizio per

limitazioni di effetto pervasivo, a seguito di circostanze oggettive, o per gravi incertezze.

In questi casi: Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo l’assemblea a considerare gli (i possibili) effetti del giudizio formulato nella sezione A della presente relazione e a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre ****, così come redatto dagli amministratori.

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

La seconda situazione si ha quando il collegio sindacale ha espresso un giudizio con modifica per: Ø rilievi per limitazioni imputabili alla volontà della direzione; Ø rilievi per deviazioni di effetto pervasivo, che hanno portato al giudizio

negativo; Ø aver dichiarato l’impossibilità di espressione dal giudizio per

limitazioni di effetto pervasivo, imputabili alla volontà della direzione. In questi casi il parere, in considerazione della gravità delle circostanze, sarà del seguente tenore. Ø Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio Ø Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, a causa delle

motivazioni e del contenuto del giudizio da noi formulato nella sezione A della presente relazione, invitiamo l’assemblea a non approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre ****, così come redatto dagli amministratori.

IL DISSENSO DI UN SINDACO SUL CONTENUTO DELLA RELAZIONE UNITARIA

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Il collegio sindacale è un organo collegiale al cui interno non sempre è possibile raggiungere l’unanimità. Ø L’art. 2404, comma 4, c.c., stabilisce che il collegio delibera a

maggioranza assoluta dei presenti e che il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Ø Quando il dissenso coinvolge il contenuto delle relazioni finali, la sua formalizzazione assume particolare delicatezza, perché consente di separare la responsabilità del dissenziente da quella della maggioranza.

Il tema del dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione sull’attività sindacale è affrontato dalla Norma di comportamento n. 7.1 delle NCCS. Due soluzioni:

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

1.  La relazione di vigilanza è redatta tenendo conto della volontà della maggioranza, ma il sindaco dissenziente ha diritto di verbalizzare il proprio dissenso e la facoltà di intervenire in assemblea per spiegare le proprie motivazioni, così che siano riportate anche nel verbale di assemblea, soggetto a pubblicazione.

2.  la relazione, ancorché redatta dalla maggioranza, può riportare il fatto e le motivazioni del dissenso. Nel caso di una relazione unitaria, questa soluzione è preferibile, perché consente a tutti i sindaci di poterla sottoscrivere.

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Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Quando il dissenso coinvolge la relazione di revisione, la questione è più complessa. Infatti: Ø la forma standardizzata non consente di inserire ulteriori paragrafi per

spiegare il fatto e le motivazioni del dissenso; Ø il dissenso di un sindaco assume rilevanza anche per il parere in ordine alla

approvazione del bilancio. Il documento del CNDCEC suggerisce: Ø La sezione A della relazione unitaria è redatta, nella forma standardizzata,

secondo il punto di vista della maggioranza. Tuttavia, dopo il paragrafo che contiene il giudizio, s’inserisce un paragrafo di “Altri aspetti” del seguente tenore.

Altri aspetti. Ø Il sindaco effettivo (o il presidente) Nome e Cognome dissente dal contenuto

della presente sezione della relazione unitaria. Le motivazioni e gli effetti (i possibili effetti) di tale dissenso sono indicati nella sezione B3 (parte vigilanza, osservazioni e proposte sul bilancio) della presente relazione.

Relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Dunque: Ø Nella sezione “proposte in ordine all’approvazione”, si indicheranno,

anzitutto, previo accordo con il sindaco dissenziente, le motivazioni del dissenso e i suoi effetti sul paragrafo del giudizio sul bilancio.

Esempio (in caso di giudizio senza modifiche):

(Indicare le motivazioni del dissenso) Ø Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, nonché il

dissenso del sindaco Nome e Cognome, come sopra motivato, invitiamo l’assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre ****, così come redatto dagli amministratori, dopo aver considerato tale dissenso e le sue motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti conseguenti.

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Dott. Daniele Bernardi

Ø  Senior partner studio Bernardi&Associati associazione professionale di Dottori Commercialisti, Milano, Ø  Dottore Commercialista, revisore legale, iscritto all’Ordine di Milano, Ø  Dal 2004 al 2016 Presidente della Commissione consultiva “Controllo Societario” istituita dall’Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, Ø  E’ stato Professore a contratto, in “Sistemi amministrativi e controllo, il sistema di controllo del collegio sindacale e

delle società di revisione” presso Università degli studi di Milano Bicocca, Scuola di Economia e Statistica per l’impresa, Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l’Economia, e professore a contratto in “Corporate Governance” presso l’’università degli studi di Milano Bicocca e presso l’Università del Piemonte Orientale (UPO), Novara.

Ø  Attualmente è professore a contratto nel corso “di revisione legale, corso avanzato” presso Università degli studi di Milano Bicocca.

Ø  Componente della commissione “Sistemi di controllo e collegio sindacale” presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con delega e coordinamento per le operazioni sociali straordinarie.

Segue Appendice, schemi.

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Daniele Bernardi, incontri del Martedì AIDC Milano, 7 marzo 2017 .

Appendice, schemi

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L’obiettivo della revisione: assicurare che il lavoro di revisione raggiunga i propri obiettivi come definiti nel PdR ISA Italia 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ”: ü  acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o a eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo applicabile (PdR ISA Italia 200, punto 11,a),

ü  emettere una relazione sul bilancio e effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore (PdR ISA Italia 200 , punto 11b).

Daniele Bernardi, incontri del Martedì AIDC Milano, 7 marzo 2017

In modo schematico ISA Italia 200 definisce l’obiettivo della revisione e i principi generali a cui il revisore deve attenersi:

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Significatività (suggerimento secondo guida IFAC): 3 livelli: I.  Nel suo complesso, II.  Operativa (errori singolarmente significativi) dal 60% al

85% della significatività nel suo complesso, III.  Specifica, errore trascurabile, per aree sensibili, dal 5% al

15% dell’operativa.

Valore di riferimento

Minimo Massimo

Ricavi 1% 3% Il giudizio professionale del

revisore deve decidere

(tanto per le voci da utilizzare che per

l’intervallo

Risultato operativo

3% 7%

Totale attivo 1% 3% Patrimonio netto 3% 5%

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Valutazione del rischio

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Risposta al rischio

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Reporting

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Dott. Daniele Bernardi

Ø  Senior partner studio Bernardi&Associati associazione professionale di Dottori Commercialisti, Milano, Ø  Dottore Commercialista, revisore legale, iscritto all’Ordine di Milano, Ø  Dal 2004 al 2016 Presidente della Commissione consultiva “Controllo Societario” istituita dall’Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, Ø  E’ stato Professore a contratto, in “Sistemi amministrativi e controllo, il sistema di controllo del collegio sindacale e

delle società di revisione” presso Università degli studi di Milano Bicocca, Scuola di Economia e Statistica per l’impresa, Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l’Economia, e professore a contratto in “Corporate Governance” presso l’’università degli studi di Milano Bicocca e presso l’Università del Piemonte Orientale (UPO), Novara.

Ø  Attualmente è professore a contratto nel corso “di revisione legale, corso avanzato” presso Università degli studi di Milano Bicocca.

Ø  Componente della commissione “Sistemi di controllo e collegio sindacale” presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con delega e coordinamento per le operazioni sociali straordinarie.