La vigilanza nei luoghi di lavoro

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La Vigilanza nei Luoghi di Lavoro Art. 13 c.1 D.Lgs 81/08 Titolo XII D.L.vo 81/08 (e s.m.i.)

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La Vigilanza nei Luoghi di Lavoro

Art. 13 c.1 D.Lgs 81/08

Titolo XII D.L.vo 81/08 (e s.m.i.)

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Un passo indietro… La Riforma Sanitaria

L. 833/78

• Affida al Sitema Sanitario Nazionale (SSN) la Vigilanza negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro

• Tale attività , sul territorio, è svolta dalle Unità Sanitaria Locale (USL) attraverso i Servizi di Prevenzione

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LA VIGILANZAL. 833/78

Organizzazione dei Servizi di Prevenzione.

• “…all‘Unità Sanitaria Locale (USL) sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori

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• “…spetta al prefetto stabilire su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai Servizi di ciascuna Unità Sanitaria Locale, … assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.”

LA VIGILANZAArt. 21 (L. 833/78)

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• Anche l’art. 23 del D.Lvo 626/94 conferma che la vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall’Unità Sanitaria Locale (USL).

LA VIGILANZAD.Lvo 626/94

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• c.1: La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVFF).

• L’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPSEL) “ può svolgere attività di Vigilanza, congiuntamente alle ASL competenti per territorio, nelle strutture del SSN

LA VIGILANZAed oggi?

Art. 13 (D.Lvo 81/08)

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• c.2: il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può esercitare l’attività di vigilanza nei seguenti luoghi di Lavoro:

a. costruzioni cantieri edili grandi opere;

b.lavori mediante cassoni in acqua;

c. attività con rischi particolarmente elevati.

LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08)

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DIPARTIMENTO di PREVENZIONE

LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08)

Quale Servizio dell’ASL ?

Servizio Prevenzione e Sicurezza nei

Luoghi di Lavoro

Servizio Igiene e

Medicina del Lavoro

Unità Operative Sul Territorio(UOPSALL)

Unità Operative Sul Territorio (UOIML)

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Viene effettuata su…• Iniziativa• Segnalazione: Sindacati, Rappresentante

dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS), Lavoratori, Privati cittadini;

• Delega Autorità Giudiziaria (A.G.);• Denuncia Infortuni;• Denuncia Malattie Professionali.

LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08)

Quando ?

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LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08)

Iniziativa…

MAPPA DEL RISCHIO

LAVORATIVO

PROGETTO OBIETTIVO

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LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08)

Chi la fa ?

PERSONALE ADDETTO delle UU.OO.

Medici Specialistidel Lavoro

Tecnici dellaPrevenzione

Ingegneri

PersonaleTecn-laur.

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LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08)

Chi la fa ?PERSONALE

ADDETTO delle UU.OO.

• Nell’ambito del Servizio queste figure rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria

• non possono effettuare attività di consulenza• hanno facoltà di accedere nei luoghi di lavoro

in qualsiasi momento.

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Fasi:• Controllo della documentazione• Controllo delle strutture,dei servizi, degli impianti

delle macchine…di tutto quanto previsto dalla normativa

• Redazione del verbale

Nota: i verbali redatti costituiscono“INFORMATIVA” contenente notizia di reato e vanno Inviati alla A.G. competente.

LA VIGILANZAISPEZIONE

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LA VIGILANZATITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIADI PROCEDURA PENALE - D.Lvo 81/08

Art. 300: tale articolo individua i soggetti a carico dei quali va fatta risalire la violazione

riscontrata:• Datore di Lavoro• Dirigente• Preposto• Medico Competente

Nota: Poiché trattasi di reati penali, vanno garantiti tutti i DIRITTI previsti dal c.p.p.

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Art.300 (D.Lvo 81/08)“…fatte salve le pene previste dal c.p.p in

riferimento a delitti quali: omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori”, l’art.300 prevede ulteriori sanzioni di tipo interdittivo e pecuniario.

LA VIGILANZA Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

E DI PROCEDURA PENALE

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LA VIGILANZATITOLO XII – art 301 D.Lvo 81/08

Applicabilità del D.Lvo 758/94

• Alle violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente Decreto …, per le quali sono previste le pene dell’arresto e/o dell’ammenda si applicano le disposizioni in materia di prescrizioni ed estinzione del reato di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lvo 758/94

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c1. …per le violazioni punite con la sola pena dell’arresto per il limite di dodici mesi, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena con una sanzione determinata secondo i criteri stabiliti dall’art.135. La sostituzione può essere applicata solo se risultano eliminate tutte le irregolarità, fonti di rischio e conseguenze dannose

LA VIGILANZA Titolo XII Art.302 (D.Lvo 81/08)

VIOLAZIONI PUNITE CON LA SOLA PENA DELL’ARRESTO

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• c.2 quanto previsto al c.1 non è possibile :

a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio;

b) quando il reato è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro

LA VIGILANZATITOLO XII – art. 302 D.Lvo 81/08

Violazioni punite con la sola pena dell’arresto

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LA VIGILANZATitolo XII art. 302 bis D.Lvo 81/08

• POTERE DI DISPOSIZIONE

Gli Organi di Vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini della applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, volontariamente adottate dal Datore di Lavoro e da questi richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione e salvo che il fatto non costituisca reato.

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• La pena per i reati previsti dal presente decreto puniti dall’arresto è ridotta fino ad un terzo per chi, nei termini di cui all’art.491 del c.p.p. si adopera concretamente per la rimozione delle violazioni riscontrate dall’ O.d.V.

LA VIGILANZA Titolo XII, Art.303 (D.Lvo 81/08)

CIRCOSTANZA ATTENUANTE

• La pena per i reati previsti dal presente decreto puniti dall’arresto è ridotta fino ad un terzo per chi, nei termini di cui all’art.491 del c.p.p. si adopera concretamente per la rimozione delle violazioni riscontrate dall’ O.d.V.

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- nasce per decongestionare i tribunali- prevede la depenalizzazione di reati e la

loro trasformazione in illeciti amministrativi- assegna agli Organi di Vigilanza ulteriori

compiti e responsabilità, in particolare il potere di emanare le PRESCRIZIONI per

la eliminazione delle violazioni

LA VIGILANZA D.Lvo 758/94

Norme per la depenalizzazione:

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• Allo scopo di eliminare la violazione accertata l’Organo di Vigilanza impartisce un’apposita Prescrizione fissando un termine.

• Il contravventore può avanzare richiesta di proroga per fondati motivi.

LA VIGILANZA D.Lvo 758/94

LA PRESCRIZIONEArt. 20

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• Entro e non oltre i 60gg. dalla scadenza del termine, l’Organo di Vigilanza (O.d.V.) verifica l’adempimento della prescrizione, ammette il contravventore al pagamento della Sanzione Amministrativa.

• Di tutto ciò da comunicazione all’Autorità Giudiziaria (A.G.).

LA VIGILANZA D.Lvo 758/94

LA VERIFICA DI ADEMPIMENTOArt. 21

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LA VIGILANZA D.Lvo 758/94

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE Art. 23

• Il Pubblico Ministero sospende il procedimento penale fino alle successive Comunicazione dell’Organo di Vigilanza (O.d.V.) .

• Se l’O.d.V. comunica il mancato adempimento della prescrizione il procedimento penale riprende.

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LA VIGILANZA D.Lvo 758/94

ESTINZIONE DEL REATO PENALEArt. 24

• c.1 La violazione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione nei termini fissati e provvede al pagamento della sanzione.

• c.2 Il pubblico Ministero richiede l’archiviazione se la Violazione è estinta ai sensi del c.1

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LA VIGILANZAD.L. 81/08

ALTRI COMPITI

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LA VIGILANZAD.L. 81/08

• Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria Comma 9.

Avverso i giudizi del medico competente “, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,” è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

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LA VIGILANZAD.L. 81/08

• ART. 65• 1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o

semisotterranei.

• 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro

deve assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima

 

• 3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

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• Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

• 1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio

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• CAPO III

• PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI AD ESPOSIZIONE AD AMIANTO

N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261

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LA VIGILANZAD.L. 81/08

• Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto

• 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo

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LA VIGILANZAD.L. 81/08

• Articolo 250 - Notifica • 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 248,

il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

• 2 la notifica di cui al punto 1 comprende almeno la sintetica descrizione dei seguenti elementi:

• a) ubicazione del cantiere,• b) tipi e quantitativi di amianto manipolati

• c) attività e procedimenti applicati

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LA VIGILANZAD.L. 81/08

• Articolo 250 - Notifica

• d) numero lavoratori interessati

• e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

• f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori

 

 

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  Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione di amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui “all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

 

2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori predispone un piano di lavoro

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie alla protezione dei lavoratori e dell’ambiente esterno

5. Copia del piano di lavoro è inviata all‘Organo di Vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori…

6. l’invio della documentazione di cui al punto 5, costituisce adempimento di cui all’art. 250

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