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27/09/2018 1 La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione Il nuovo codice dell’amministrazione digitale e l’attuazione del piano triennale per l’informatica nella PA a cura di Maurizio Piazza 20 e 29 giugno, 28 settembre, 3 ottobre 2018 Aggiornamento settembre 2018 Il quadro di riferimento a seguito dei recenti aggiornamenti normativi e regolamentari; La “cittadinanza digitale”: applicabilità dei diritti; La “transizione alla modalità operativa digitale”: ruoli e responsabilità; Identità digitale SPID, domicilio digitale per cittadini e imprese, pagamenti online; Le strategie, le azioni e le scadenze per l’attuazione del Piano triennale negli Enti Locali. Principali novità in materia di: formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali; servizi pubblici digitali e partecipazione al procedimento amministrativo per via elettronica; integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati da diverse amministrazioni; disponibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Programma

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La trasformazione digitale della

Pubblica AmministrazioneIl nuovo codice dell’amministrazione digitale

e l’attuazione del piano triennale per

l’informatica nella PA

a cura di Maurizio Piazza

20 e 29 giugno, 28 settembre, 3 ottobre 2018

Aggiornamento settembre 2018

Il quadro di riferimento a seguito dei recenti aggiornamenti normativi

e regolamentari;

La “cittadinanza digitale”: applicabilità dei diritti;

La “transizione alla modalità operativa digitale”: ruoli e responsabilità;

Identità digitale SPID, domicilio digitale per cittadini e imprese,

pagamenti online;

Le strategie, le azioni e le scadenze per l’attuazione del Piano

triennale negli Enti Locali.

Principali novità in materia di:

formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;

servizi pubblici digitali e partecipazione al procedimento

amministrativo per via elettronica;

integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati da diverse

amministrazioni;

disponibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Programma

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Presentazione

Il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche per l’impulso

della “Carta della cittadinanza digitale” (art. 1 della Legge 124/2015 di riforma

della PA), ha visto in questi ultimi anni delinearsi due assi principali:

l’aggiornamento del Codice dell’Amministrazione Digitale, sempre più

orientato ad essere norma di indirizzo generale delegando alle Linee guida la

regolamentazione tecnico-operativa, e l’emanazione del Piano triennale per

l’informatica nella PA 2017-2019, documento di indirizzo anche economico, che

definisce la strategia operativa di sviluppo dell’informatica pubblica.

L’aggiornamento del Codice ha preso corpo con un decreto di modifica nel 2016

(D.lgs 26 agosto 2016, n. 179) e, recentemente, con un intervento correttivo ed

integrativo (D.lgs 13 dicembre 2017, n. 217) in vigore dal 27 gennaio 2018.

Una delle innovazioni introdotte dalla riforma prevede la predisposizione di un

“Piano triennale per l’informatica nella PA” (quello 2017-2019 approvato dal

Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017) che sarà poi aggiornato annualmente.

Il Piano definisce un vero e proprio “sistema operativo” del paese che coinvolge

l’intera amministrazione pubblica, dalla PA centrale fino agli Enti locali. Ciascun

livello e ciascun soggetto ha un preciso ruolo da svolgere ed una serie azioni da

compiere per la sua attuazione.

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Una premessa:

la trasformazione

digitale fra spinte e

resistenze

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Spinte Resistenze

Inerzia(resistenza al cambiamento)

Prassi consolidate

Non conoscenza

Trasformazione sociale

(e tecnologica)

Evoluzione normativa

(europea, nazionale, regionale)

Necessità

Alcuni fattori in gioco (fra spinte e resistenze)

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Spinte Resistenze

Inerzia(resistenza al cambiamento)

Prassi consolidate

Non conoscenza

Trasformazione sociale

(e tecnologica)

Evoluzione normativa

(europea, nazionale, regionale)

Necessità

Alcuni fattori in gioco (fra spinte e resistenze)

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Spinte Resistenze

La «conoscenza»: un fattore critico

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«Resistenza» al cambiamento

Resistenza la

cambiamento

Resistenza la

cambiamento

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Spinte Resistenze

Inerzia(resistenza al cambiamento)

Prassi consolidate

Esternalizzazione della conoscenza

Trasformazione sociale

(e tecnologica)

Evoluzione normativa

(europea, nazionale, regionale)

Il ruolo del «mercato»

Il mercato: un fattore di «riequilibrio»

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Processi di

adattamento

Processi di

adattamento

Un «adattamento» al digitale

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Spinte Resistenze

Una spinta fondamentale per il cambiamento

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Governare le spinte e del cambiamento

Governo dei

processi di

cambiamento

Governo dei

processi di

cambiamento

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Spinte Resistenze

Prassi consolidate

Non conoscenza

Condizioni «locali»(di opposizione)

Trasformazione sociale

(e tecnologica)

Evoluzione normativa

(europea, nazionale, regionale)

Necessità(insoddisfazione)

Esaurimento della spinta e «rischio di fallimento»

?

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Dal «cambiamento» alla «trasformazione»

Attivare

processi di

trasformazione

Attivare

processi di

trasformazione

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Fattori abilitanti

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Fattori abilitanti per la «trasformazione»

Processo di

trasformazione

Processo di

trasformazione

Fattori abilitanti

Strategie

Risorse(umane, strumentali,

finanziarie, ecc.)

Infrastrutture(fisiche e immateriali)

Competenze(sviluppo)

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Fattori abilitanti per la «trasformazione digitale»

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Il quadro (normativo)

di riferimento

L’attuale «asse» normativo per l’Amministrazione Digitale

• Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Regolamento e-IDAS (Regolamento UE n. 910/2014)

• Codice dell’Amministrazione Digitale

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82

• Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

• Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59

• Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421

D. leg. 12 febbraio 1993 n. 39

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Le «basi» della digitalizzazione (possibile)

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 3.

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Le «basi» della digitalizzazione (possibile)

Legge 15 marzo 1997 n. 59Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (GU n.63 del 17-3-1997 - Suppl. Ord. n. 56 )

Art. 15

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO

DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159)).

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge …”

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Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore […] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilitàdel documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. […]

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Le «basi» della digitalizzazione (possibile)(documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici)

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Le «basi» della digitalizzazione (possibile)(documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici)

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Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 40. Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Le «basi» della digitalizzazione (possibile)(documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici)

Le «basi» della digitalizzazione (possibile)

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni

elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Articolo 46Effetti giuridici dei documenti elettronici

A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.

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Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 45.Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Le «basi» della digitalizzazione (possibile)(atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o

telematici nonché la loro … trasmissione con strumenti informatici)

Le «basi» della digitalizzazione (possibile)(atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o

telematici nonché la loro … trasmissione con strumenti informatici)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa. (Testo A).

Art. 43 (L-R)

Accertamenti d'Ufficio

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite

fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di

provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione

non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

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Le «basi» della digitalizzazione (possibile)«… qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza»

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento puo' essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

1-bis. [omissis]

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Il quadro normativo generale e l’amministrazione digitale

Un quadro non certo esaustivo, ma che fissa alcuni punti di riferimento e altrettante correlazioni

Regolamento UE 679/2016

(trattamento e circolazione dei dati

personali)

Regolamento UE 910/2014

(e-IDAS)

Codice protezione dati personali

(D.lgs. 196/2003)

Codice Amministrazione

Digitale (D.lgs. 82/2005)

Procedimento Amministrativo (Legge 241/1990)

Pubblicità e trasparenza

(D.lgs. 33/2013)

Codice dei beni culturali

(D.lgs 42/2004)

Testo Unico Documentazione Amministrativa (DPR 445/2000)

Norme di settore (contabili, tributarie,

edilizie, pubblica sicurezza, commercio,

ecc.)

Anticorruzione (Legge 190/2012)

Codice Civile (Regio Decreto 262/1942)

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Codice, agende, piani, regolamenti e linee guida

Codice dell’Amministrazione

Digitale(D.Lgs 82/2005)

Linee guida eregole tecniche

(art. 71, D.Lgs 82/2005)

Piano Triennale per l’Informatica nella

Pubblica Amministrazione(art. 14-bis, D.Lgs 82/2005)

Agende DigitaliUE 2010-2020IT 2014-2020

(Agende Regionali e Locali)

Agende DigitaliUE 2010-2020IT 2014-2020

(Agende Regionali e Locali)

Regolamento e-IDAS (Regolamento UE n.

910/2014)

Regolamento e-IDAS (Regolamento UE n.

910/2014)

Da dove veniamo e dove stiamo andando

UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER

L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

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Da dove veniamo

1993 - 2014 2015 2016 2017 2018

Regolamento e-IDAS01/07/2016

Regolamento EuropeoPrivacy

25/05/2018Piano Triennale per l’informatica nella PA

2017-2019

Misure minime sicurezza ICT

Riforma PA(Legge 7 agosto 2015 , n. 124

Art. 1 «Carta della cittadinanza digitale»)

Nuovo sistema contabile

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Dove stiamo andando (transizione digitale)

2014 … 2017 2018 2019 2020 …

Piano Triennale per l’informatica nella PA

Data center

Codice Amministrazione Digitale(in vigore dal 27/01/2018)

Cloud

Regolamento Europeo Privacy(in vigore dal 25/05/2018)

Regolamento e-IDAS(obbligatorio dal 01/09/2018)

Linee guida (emanazione e aggiornamento)

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Dove stiamo andando (transizione digitale)

2014 … 2017 2018 2019 2020 …

Piano Triennale per l’informatica nella PA

Data center

Codice Amministrazione Digitale(in vigore dal 27/01/2018)

Cloud

Regolamento Europeo Privacy(in vigore dal 25/05/2018)

Regolamento e-IDAS(obbligatorio dal 01/09/2018)

Linee guida (emanazione e aggiornamento)

LE «SCADENZE» 2018

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12.8. Indicazioni sulle attività di Gestione del cambiamento

dal 2017

Le amministrazioni provvedono a nominare il Responsabile per la transizione alla modalità

operativa digitale e a registrarne i dati sull’Indice delle PA con le modalità indicate da AgID.

Le amministrazioni partecipano e promuovono iniziative di sensibilizzazione, comunicazione,

formazione e assistenza sui servizi resi disponibili con le piattaforme abilitanti e i progetti

strategici.

Le amministrazioni sono tenute a formare il proprio personale per un utilizzo ottimale dei

servizi e ad individuare percorsi specialistici per rafforzare le competenze digitali interne.

Gli attori istituzionali della formazione avviano la progettazione di iniziative volte alla

creazione di competenze digitali.

Le amministrazioni progettano, con il supporto di AgID, punti di informazione sui servizi

realizzati nell’ambito delle iniziative strategiche e degli ecosistemi sui quali sono coinvolte.

dal 2018

Le amministrazioni individuate da AgID devono redigere il proprio Piano; le regioni e le Città

metropolitane dovranno fare da aggregatori per le altre amministrazioni sul proprio territorio,

secondo le modalità indicate da AgID e con le seguenti tempistiche:

• entro aprile, le amministrazioni (per categoria o in forma singola secondo quanto definito in

precedenza), forniscono ad AgID i dati riferiti alla spesa consolidata dell’anno precedente

(ad esempio, nell’anno 2018 le amministrazioni forniscono la spesa consolidata per il 2017)

e la previsione di spesa per il triennio in corso (ad esempio, nell’anno 2018 la previsione di

spesa per il triennio 2018-2020);

• entro dicembre, le amministrazioni redigono il proprio Piano, per categoria o in forma

singola secondo quanto definito in precedenza, per il triennio successivo (ad esempio

nell’anno 2018, le amministrazioni redigono il proprio Piano triennale 2019-2021).

Dall’amministrazione

alla cittadinanza

digitale

I diritti dei cittadini e delle

imprese previsti dal Codice

dell’Amministrazione Digitale

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Dall’Amministrazione alla Cittadinanza digitale

Pubblica amministrazione

Amministrazione digitale

Cittadinanza digitale

Cittadini e Imprese

Legge 7 agosto 2015 , n. 124 (Art. 1 «Carta della

cittadinanza digitale»)

Decreti di modifica e integrazione del Codice Amministrazione Digitale

D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179(in vigore dal 14/9/2016)

D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217(in vigore dal 27/1/2018)

Diritto all’uso delle tecnologie

Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie

1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Capo I. Principi generali

Sezione II. Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Diritto all’uso delle tecnologie

Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie

1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Capo I. Principi generali

Sezione II. Diritti dei cittadini e delle imprese

RAPPORTI (INTERAZIONI),

ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Chiunque

(cittadini e imprese) Gestori di servizi

pubblici

Società a controllo

pubblico

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche

Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvieneesclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

PRESENTAZIONE ISTANZE,

DICHIARAZIONI E DATI, SCAMBIO

INFORMAZIONIImprese

(e professionisti)

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Pagamenti elettronici

Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Pagamenti elettronici

Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti

elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo

di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,

con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti

sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Identità digitale e servizi online

PREVISTI DAL CODICE

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Identità digitale

Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64;

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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27/09/2018

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Identità digitale (e servizi online)

Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete.

2-quater. L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 01.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Identità digitale (e servizi online)

IDENTITÀ DIGITALE

SERVIZI ONLINE

Chiunque

(cittadini e imprese)

Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale

2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

?

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Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Servizi on-line

Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all’articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con le Linee guida.

Servizi on-line

Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all’articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Il «difensore civico digitale»

Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all’articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e'preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Strumenti e sistemi per la «cittadinanza digitale»

PAGAMENTI ELETTRONICI

FIRME ELETTRONICHE

(DIGITALI)

FATTURA ELETTRONICA

DOMICILIO DIGITALE

IDENTITÀ DIGITALE

SERVIZI ONLINE

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Verso Italia Login (la casa del cittadino)

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

Anagrafe Nazionale (ANPR)

Pagamenti Elettronici (pagoPA)

Open Data

Competenze DigitaliLa Coalizione per le Competenze digitali è lo strumento principale della Strategia per la

crescita digitale per il sostegno alle iniziative di alfabetizzazione digitale del paese.

Gli Open Data sono dati pubblici che devono essere pubblicati in maniera che sia facile il

riutilizzo.

pagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici che permette a cittadini ed imprese di

effettuare pagamenti in modalità elettronica verso pubbliche amministrazioni e gestori di

servizi di pubblica utilità.

L'Anagrafe Nazionale è una banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione

residente a cui fanno riferimento i Comuni, la Pubblica amministrazione e gestori di

pubblici servizi.

SPID è il sistema che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità

digitale ai servizi online della PA e dei privati aderenti, da qualsiasi dispositivo di

fruizione.

La «transizione» al digitale

L’ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7

MARZO 2005, N. 82 - CODICE

DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

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La transizione alla modalità operativa digitale

Il «Codice» definisce i principi, gli strumenti ed il modello per il governo della transizione alla modalità operativa digitale

Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e

difensore civico digitale

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono

l'attuazione delle linee strategiche per la

riorganizzazione e la digitalizzazione

dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza

con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica

amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale

generale, fermo restando il numero complessivo di

tali uffici, la transizione alla modalita' operativa

digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione

finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione

digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di

qualita', attraverso una maggiore efficienza ed

economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti

i compiti relativi a: […]

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

In grassetto: modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017,

n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Compiti attribuiti all’ufficio per la transizione digitaleINFRASTRUTTURE SERVIZI ORGANIZZAZIONE

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

e) analisi periodica dellacoerenza tra l'organizzazione

dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di

migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché' di ridurre i tempi e i costi dell'azione

amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione

dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione

dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione

dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e

fonia dell'amministrazione;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei

sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità

nonché' del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi

dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis.

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace

erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della

cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la

predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la

realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica

relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di

connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità

anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

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Responsabile per la transizione digitale

Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze

armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,

nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza

incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi

assetti organizzativi.

1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate

competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde,

con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale

direttamente all'organo di vertice politico.

1-quater. [omissis Difensore Civico Digitale]

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

In grassetto: modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Responsabile per la transizione digitale

Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di

cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche

amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano

l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 ... tra quelli di livello dirigenziale

oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le

proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile

dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello

amministrativo dell'ente.

1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni

di cui al medesimo comma anche in forma associata.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

In grassetto: modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Una rete di «responsabili»

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI(D.Lgs. 196/2003)

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE (DPCM 3 dicembre 2013)

RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (DPCM 3 dicembre 2013)

RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE(Art. 17 D.Lgs. 82/2005)

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento (UE) 2016/679)

La «trasformazione» digitale e la gestione del cambiamento

IL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2017 –

2019)

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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

1.1. Premessa

L’Italia, sulle base delle indicazioni fornite dalla “Agenda digitale europea”, ha definito una propria strategia nazionale elaborata di concerto con i Ministeri e in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Nel 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato due programmi strategici per il Paese: il Piano nazionale Banda Ultra Larga e la Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020.

L’attuazione dell’Agenda digitale italiana richiede il coordinamento di molteplici azioni in capo alla Pubblica amministrazione, alle imprese e alla società civile e necessita di una gestione integrata delle diverse fonti di finanziamento nazionali e comunitarie (a livello centrale e territoriale).

A tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale ha il compito di redigere il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione.

Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

Il Piano definisce il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione

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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

2. Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione

• facilitare il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e l’avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia;

• considerare prioritario il principio di “digitale per definizione” (digital first), progettando e implementando i servizi al cittadino, a partire dall’utilizzo delle tecnologie digitali;

• agevolare la modernizzazione della Pubblica amministrazione partendo dai processi, superando la logica delle regole tecniche e delle linee guida rigide emesse per legge. Esse dovranno essere dinamiche e moderne e puntare alla centralità dell’esperienza e ai bisogni dell’utenza;

• adottare un approccio architetturale basato sulla separazione dei livelli di back end e front end, con logiche aperte e standard pubblici che garantiscano ad altri attori, pubblici e privati, accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi;

• promuovere soluzioni volte a stimolare la riduzione dei costi e a migliorare la qualità dei servizi, contemplando meccanismi di remunerazione che possano anche incentivare i fornitori a perseguire forme sempre più innovative di composizione, erogazione e fruizione dei servizi.

Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

Ecosistemi verticali

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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

Differenti livelli per assicurare i servizi ai cittadini ed imprese

Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

Infrastrutture fisiche e immateriali

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IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

MAURIZIO PIAZZA(esperto ICT per la PA locale)Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

3. Infrastrutture fisiche

Le Infrastrutture fisiche nazionali sono, principalmente, gli asset hardware necessari per la realizzazione del Piano: le reti di comunicazione, i data

center, il cloud della PA, i sistemi di disaster recovery e di business

continuity, gli apparati per il monitoraggio e la sicurezza. Il Piano si svilupperà lungo tre principali direttrici:

• la riorganizzazione del parco dei data center della Pubblica amministrazione attraverso un’opera di razionalizzazione utile, sia a ridurre i costi di gestione, sia a uniformare e aumentare la qualità dei servizi offerti alle Pubbliche amministrazioni, anche in termini di business continuity, disaster recovery ed efficienza energetica;

• la realizzazione del cloud della PA, grazie al quale sarà possibile virtualizzare il parco macchine di tutte le Pubbliche amministrazioni, con importanti benefici in termini di costi e di gestione della manutenzione. I servizi cloud saranno offerti in modalità IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service);

• la razionalizzazione delle spese per la connettività delle Pubbliche amministrazioni e l’aumento della diffusione della connettività nei luoghi pubblici a beneficio dei cittadini.

IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

MAURIZIO PIAZZA(esperto ICT per la PA locale)Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

4. Infrastrutture immateriali

I dati delle Pubbliche amministrazioni, insieme ai meccanismi e alle piattaforme create per offrire servizi ai cittadini, costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della PA.

Questo capitolo è dedicato a tali Infrastrutture immateriali e si sviluppa lungo due direttrici:

• la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio informativo della Pubblica amministrazione mediante il superamento della “logica a silos”, ancor oggi troppo spesso adottata e retaggio di processi amministrativi e scelte organizzative effettuate nel passato;

• la messa a fattor comune delle componenti software che sono utili a tutte le Pubbliche amministrazioni e che possono considerarsi sia acceleratori del processo di digitalizzazione sia strumenti utili alla omogeneizzazione dei servizi offerti.

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IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

MAURIZIO PIAZZA(esperto ICT per la PA locale)Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

4.1. Dati della Pubblica amministrazione

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la Pubblica amministrazione. Per sfruttare le potenzialità dell’immenso patrimonio dei dati raccolti e gestiti dalle PA è necessario attuare un cambio di paradigma nella loro gestione che consenta di superare la “logica a silos” in favore di una visione sistemica. Il dato deve essere inteso come bene comune, condiviso gratuitamente tra Pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali e, salvo casi documentati e propriamente motivati, utilizzabile dalla società civile.

Per implementare tale paradigma, il Piano individua tre aree:

• basi di dati di interesse nazionale, ovvero basi di dati affidabili, omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e per fini di analisi.;

• open data, ovvero “dati di tipo aperto”;

• vocabolari controllati e modelli dei dati, che costituiscono un modo comune e condiviso per organizzare codici e nomenclature ricorrenti in maniera standardizzata e normalizzata (vocabolari controllati) e una concettualizzazione esaustiva e rigorosa nell’ambito di un dato dominio (ontologia o modello dei dati condiviso).

IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

MAURIZIO PIAZZA(esperto ICT per la PA locale)Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019

4.2. Piattaforme abilitanti

Le Piattaforme abilitanti sono soluzioni che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nei singoli progetti, uniformandone le modalità di erogazione. Esse sollevano le amministrazioni dalla necessità di dover acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi software, semplificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica. Alcuni esempi rivolti ai cittadini e alle imprese sono i servizi di identificazione, di fatturazione e di pagamento. Altre piattaforme sono rivolte in via principale alla PA ma sono ugualmente abilitanti, come ad esempio l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

In questo modo sarà più facile per le amministrazioni offrire al cittadino e alle imprese un modo uniforme e più semplice di interazione e collaborazione.

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IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

12. Indicazioni per le Pubbliche amministrazioni

Il Piano prevede numerose azioni a carico delle PA, alcune delle quali sono già state avviate.

Si ricorda che oltre agli strumenti di procurement tradizionale le PA potranno ricorrere a forme di collaborazione per accelerare i tempi di realizzazione e diminuire i costi e i rischi di insuccesso. Tra le forme ad oggi in uso e che dovranno essere adottate dalle amministrazioni, che non sono nella condizione di raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti da sole, sono:

• accordi di collaborazione per la gestione dei servizi applicativi: partecipazione ad accordi di collaborazione tra amministrazioni che hanno deciso di condividere la realizzazione di piattaforme comuni; in questo caso ricadono gli accordi di collaborazione già operativi tra alcune regioni;

• soluzioni “sussidiarie”: utilizzo di soluzioni applicative “sussidiare” attraverso accordi tra le PA che hanno già sviluppato le iniziative strategiche e quelle ancora non operative; tali accordi, che potranno essere diversi e, a seconda del progetto, dovranno avere caratteristiche tali da garantirne la sostenibilità;

• utilizzo di soluzioni “in riuso”, in alternativa a quelle “sussidiarie”, nei casi in cui se ne sia stata valutata la convenienza;

• utilizzo di servizi infrastrutturali resi disponibili da altre amministrazioni.

IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

12.1. Indicazioni relative ai data center e al cloud

Le Pubbliche amministrazioni non possono costituire nuovi data center, e possono procedere agli adeguamenti dei data center esistenti solo esclusivamente per:• evitare problemi di interruzione di pubblico servizio;• anticipare processi di dismissione per acquisizione di servizi della gara SPC-Cloud;• consolidare i propri servizi su data center di altre PA al fine di ottenere economie di

spesa.

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IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

71

A proposito di Cloud

2014 … 2017 2018 2019 2020 …

Piano Triennale per l’informatica nella PA

Codice Amministrazione Digitale(in vigore dal 27/01/2018)

Regolamento Europeo Privacy(in vigore dal 25/05/2018)

Regolamento e-IDAS(obbligatorio dal 01/09/2018)

Linee guida (emanazione e aggiornamento)

Data center Cloud

IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

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Documento pubblicato il 12 giugno 2018

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IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

12.1. Indicazioni relative ai data center e al cloud

Nel 2018

Le amministrazioni che non hanno provveduto a fornire i dati per il censimento sul patrimonio ICT in esercizio nel 2017 dovranno provvedere a farlo.

Da febbraio le PA scelte come Poli strategici nazionali pilota avviano l’adeguamento dei propri data center nei tempi specificati nel proprio Piano di razionalizzazione delle risorse ICT

Da febbraio le amministrazioni appartenenti al Gruppo B dovranno consolidare i sistemi applicativi in uso presso gli attuali Data Center per migrare verso uno dei Poli strategici nazionali o migrare verso il Cloud della PA attraverso la gara SPC-Cloud.

Entro aprile le PA attuano le indicazioni definendo propri piani di razionalizzazione che, a richiesta, devono essere forniti ad Agid. La verifica delle azioni di razionalizzazione sono rilevate da AgID mediante il censimento annuale del patrimonio ICT della PA.

Da aprile le amministrazioni appartenenti al Gruppo A dovranno consolidare i sistemi applicativi in uso presso gli attuali data center e utilizzare il Cloud della PA attraverso la gara SPC-Cloud per garantire la continuità di servizi critici o il disaster recovery.

Da luglio le altre PA scelte come Poli strategici nazionali avviano l’adeguamento dei propri data center nei tempi specificati nel proprio Piano di razionalizzazione delle risorse ICT.

Nel 2019

Le Pubbliche amministrazioni proseguono la migrazione verso i Poli nazionali o verso il Cloud della PA nei tempi specificati nel proprio Piano di razionalizzazione delle risorse ICT.

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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

12.1. Indicazioni relative alla Connettività

Le spese sostenute dalle amministrazioni per i canoni dei servizi di connettività non rientrano nell’obiettivo di contenimento della spesa per il triennio 2016-2018, ai sensi dell’art. 1 comma 515 della Legge di Stabilità 2016.

Dal 2017

Le Pubbliche amministrazioni adeguano la propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei servizi/piattaforme strategici, adottando alternativamente:

• soluzioni di connettività basate sulla adesione ai Contratti quadro SPC, salvo i casi in cui le esigenze di banda e le caratteristiche trasmissive richieste non trovino potenziale soddisfacimento in tali ambiti contrattuali;

• i servizi resi disponibili nel territorio di proprio riferimento dalla Regione o altro ente pubblico locale che abbia già realizzato strutture di connessione territoriali conformi ai requisiti dettati da AgID e interconnesse con la rete SPC (principio della sussidiarietà).

In ogni caso le PA devono privilegiare, nella scelta dei servizi di connettività, le forniture in cui il servizio di trasporto sia basato su dual-stack (IPv4 e IPv6).

Dal 2018

Le amministrazioni definiscono e realizzano il Piano di adeguamento alle Linee guida emanate da AgID per le wi-fi che favoriscono l’accesso alla rete Internet da uffici pubblici e luoghi pubblici.

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Piattaforme abilitanti e progetti strategici

2014 … 2017 2018 2019 2020 …

Piano Triennale per l’informatica nella PA

Data center

Codice Amministrazione Digitale(in vigore dal 27/01/2018)

Cloud

Regolamento Europeo Privacy(in vigore dal 25/05/2018)

Regolamento e-IDAS(obbligatorio dal 01/09/2018)

Linee guida (emanazione e aggiornamento)

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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

12.4. Indicazioni sulle Piattaforme abilitanti e sui progetti strategici

Le Pubbliche amministrazioni redigono e trasmettono ad AgID i piani di integrazione con le infrastrutture immateriali secondo i tempi e le modalità stabilite nei programmi delle singole piattaforme e dei progetti strategici: SPID, PagoPA, ANPR, Fattura elettronica, ComproPA, SIOPE+, NoiPA, ecc.

Le amministrazioni non possono sostenere spese per l’acquisizione di soluzioni autonome, o per adeguamenti evolutivi di applicazioni, che forniscono funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piattaforme abilitanti e dai progetti strategici di cui al paragrafo 4.2.

Resta inteso che sono ammesse le spese utili all’integrazione dei propri sistemi informativi con le piattaforme abilitanti e i progetti strategici e che tali costi rientrano nelle spese per innovazione, pertanto sono escluse dagli obiettivi di risparmio previsti dall’art.1 comma 515 della Legge di Stabilità 2016. Le Pubbliche amministrazioni che nelle date stabilite dalla singola piattaforma o progetto strategico non avranno provveduto a fornire un piano certo di attività di integrazione, dovranno adottare le soluzioni messe a disposizioni da AgID o da altre amministrazioni (quali ad esempio le piattaforme realizzate dalle regioni) in logica di sussidiarietà.

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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

12.4. Indicazioni sulle Piattaforme abilitanti e sui progetti strategici

2018

SPID: Entro marzo le amministrazioni devono completare l’implementazione di SPID nei propri servizi on line.

PagoPA: Le amministrazioni estendono l’utilizzo del sistema PagoPA a tutti i propri servizi. Le amministrazioni che hanno avuto una proroga sul termine per la migrazione al sistema PagoPA in ragione della complessità della propria struttura, provvedono a completare il processo.

SIOPE+: Le amministrazioni provvedono ad adottare sistemi per aderire al SIOPE+ secondo il piano definito dalla Ragioneria Generale dello Stato, d’intesa con Banca d’Italia e AgID e le rappresentanze delle PA locali. Le amministrazioni possono partecipare adottando propri sistemi o quelli offerti dalla Ragioneria Generale dello Stato in logica di sussidiarietà o in alternativa avvalendosi di servizi resi da altri intermediari.

Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi: Le amministrazioni implementano le API per la partecipazione al Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi.

Poli di conservazione: Le amministrazioni partecipano con l’Archivio centrale dello Stato alla messa a punto dei Poli di Conservazione degli archivi digitali e alla definizione di regole di interscambio per l’interoperabilità dei sistemi di conservazione.

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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

12.4. Indicazioni sulle Piattaforme abilitanti e sui progetti strategici

2019

Le Pubbliche amministrazioni usano le piattaforme e i progetti sopra elencati entrati ormai a regime.

Sistema di avvisi e notifiche: Le amministrazioni diffondono l’utilizzo della infrastruttura nazionale per l’emissione di avvisi e notifiche di cortesia da inviare ai cittadini per un pieno utilizzo del domicilio digitale.

Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi: Le amministrazioni che non hanno aderito al Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionale e non sono provviste di un proprio sistema di gestione documentale e protocollo informatico, utilizzano in logica di riuso o sussidiarietà, una delle piattaforme già sviluppate da altre amministrazioni.

Poli di conservazione: Le amministrazioni portano a regime l’utilizzo dei sistemi di conservazione a norma per tutti i propri documenti informatici e fascicoli informatici.

Le Pubbliche amministrazioni partecipano alle sperimentazioni di nuove piattaforme abilitanti secondo quanto definito nei Piani triennali successivi al Piano 2017-2019.

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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

Gestione documentale, protocollo informatico, gestione dei procedimenti amministrativi

Le amministrazioni partecipano alla realizzazione del Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionale che stabilisce le regole di interoperabilità dei flussi documentali (documento, fascicolo, protocollo) tra le Pubbliche amministrazioni.

Nel 2018 le amministrazioni implementano le API per la partecipazione al Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi.

Nel 2019 le amministrazioni che non hanno aderito al Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionale e non sono provviste di un proprio sistema di gestione documentale e protocollo informatico, utilizzano in logica di riuso o sussidiarietà, una delle piattaforme già sviluppate da altre amministrazioni.

Conservazione dei documenti e dei fascicoli

Nel 2019 le amministrazioni portano a regime l’utilizzo dei sistemi di conservazione a norma per tutti i propri documenti informatici e fascicoli informatici.

12. Indicazioni per le Pubbliche amministrazioni

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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

12.9. Indicazioni sulla conservazione dei documenti informatici

Le amministrazioni procedono alla conservazione a norma per i propri documenti informatici (nativi digitali o documenti analogici digitalizzati) e fascicoli informatici, tramite:

• acquisto di servizi utilizzando le gare Consip;

• accordi di collaborazione tra amministrazioni per la condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla conservazione;

• adesione dei servizi offerti dai poli di conservazione.

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Il nuovo modello di interoperabilità

IL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2017 – 2019)

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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019

12.5. Indicazioni sul Modello di interoperabilità

2017Da maggio le Pubbliche amministrazioni adottano per le piattaforme già esistenti le Linee guida per transitare al nuovo Modello di

interoperabilità.

2018Da gennaio, per tutte le nuove applicazioni, le Pubbliche amministrazioni adottano il nuovo Modello di interoperabilità e provvedono al popolamento del Catalogo delle API messo a disposizione da AgID.

Le amministrazioni devono transitare al nuovo Modello di interoperabilità secondo le indicazioni che AgID fornirà sulla gestione della transizione dall’attuale cooperazione applicativa a quella futura che prevede un approccio basato su API.

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IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

I soggetti fruitori possono utilizzare le API/servizi esposti dall’erogatore attraverso:• una soluzione software attivata da un attore umano (user agent/human);• un sistema applicativo automatico (server/machine), anche allo scopo di definire nuovi servizi a

valore aggiunto .

In considerazione di quanto sopra si individuano le seguenti possibili interazioni:1. A2A in modalità human-to-machine;2. A2A in modalità machine-to-machine;3. A2B in modalità human-to-machine;4. A2B in modalità machine-to-machine;5. A2C in modalità human-to-machine.

Modello di Interoperabilità 2018 - Interazioni

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Modello di Interoperabilità 2018 - Paradigmi di cooperazione

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Modello di Interoperabilità 2018 - Paradigmi di cooperazione

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IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PA 2018

Modello di Interoperabilità 2018 - Paradigmi di cooperazione

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Un modello per il sistema

informativo della PA Locale

Per l’attuazione dei diritti previsti

dal Codice e del modello strategico

definito dal Piano Triennale

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Tecnologie ICT nell’azione amministrativa

Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Il modello generale (analisi per livelli)

Sis

tem

a in

form

ativ

op

er la

PA

Lo

cale

Livello organizzativo(dell’amministrazione e dei servizi)

Livello applicativo (supporto all’operatività)

Livello informativo(supporto alla conoscenza)

Livello infrastrutturale(fisico/tecnologico)

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93

Il modello generale (analisi per livelli)

Sis

tem

a in

form

ativ

op

er l

a PA

Loca

le

Livello organizzativo(dell’amministrazione e dei servizi)

Livello applicativo (supporto all’operatività)

Livello informativo(supporto alla conoscenza)

Livello infrastrutturale(fisico/tecnologico)

Un modello per il livello informativo

BACK-OFFICE

FRONT-OFFICE

Interazioni esterneInterazioni esterne

Processi interni

DATI

DOCUMENTI

(Relazioni e flussi)

Interazioni e processi

CONTENUTI INFORMATIVI

PROCEDIMENTI

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Flussi, relazioni, processi e interazioni

(Relazioni e flussi)

Interazioni e processi

CONTENUTI INFORMATIVI

Flussi e processiinterni

DATI

DOCUMENTI

Interazioni di back-office(della P.A.)

Interazioni di front-office

(chiunque, P.A.)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO)

Flussi, relazioni, processi e interazioni

(Relazioni e flussi)

Interazioni e processi

CONTENUTI INFORMATIVI

Flussi e processiinterni

DATI

DOCUMENTI

Interazioni di back-office(della P.A.)

Interazioni di front-office

(chiunque, P.A.)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO)

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Flussi, relazioni, processi e interazioni

(Relazioni e flussi)

Interazioni e processi

CONTENUTI INFORMATIVI

Flussi e processiinterni

DATI

DOCUMENTI

Interazioni di back-office(della P.A.)

Interazioni di front-office

(chiunque, P.A.)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO)

Come (e da chi) sono

gestite le interazioni

(e i flussi)?

Contenuti (e processi) informativi

DATI(amministrativi e gestionali dei servizi)

DOCUMENTI(E METADATI)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

METADATI(DI FLUSSO E DI PROCESSO)

Processi di gestione e integrazione dei dati

Processi documentali

Interazioni back-office(della P.A.)

Interazioni front-office(chiunque, P.A.)

Flussi e processiinterni

(Relazioni e flussi)

Interazioni e processi

CONTENUTI INFORMATIVI

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Contenuti (e processi) informativi

DATI(amministrativi e gestionali dei servizi)

DOCUMENTI(E METADATI)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

METADATI(DI FLUSSO E DI PROCESSO)

Processi di gestione e integrazione dei dati

Processi documentali

Interazioni back-office(della P.A.)

Interazioni front-office(chiunque, P.A.)

Flussi e processiinterni

(Relazioni e flussi)

Interazioni e processi

CONTENUTI INFORMATIVI

Come (e da chi) sono

gestite le relazioni e i

processi?

Un modello per il livello applicativo

•Report e statistiche

•Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati

•Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis)

•Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.)

•Gestione protocollo (registri e repertori)

•Formazione e sottoscrizionedocumenti informatici

•Gestione documenti e fascicoli informatici

•Gestione informatizzata dei flussi documentali (degli atti e dei procedimenti)

•Conservazione documentale a norma

•Interscambio informativo

•Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.)

•Comunicazioni obbligatorie

•Statistiche e rendicontazioni

•Interoperabilità e cooperazione amministrativa

•Accesso esterno banche dati

•Pubblicazioni

•Informazioni obbligatorie e modulistica

•Pubblicazioni legali e obbligatorie

•Open data

•Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO)

•Servizi online

•Presentazione istanze, accesso (atti e dati), partecipazione al procedimento

•Certificazione online

•Piattaforme abilitanti (pagoPA, SPID, fattura elettronica)

SITO WEB

POSTA ELETTRONICA

SERVIZI ONLINE

PAGAMENTI ELETTRONICI

SPID (CNS/CIE)

APPLICAZIONI GESTIONALI DEI

SERVIZI

STRUMENTI DI ANALISI E

CONTROLLO (DEI DATI E DEI

PROCESSI)

PROTOCOLLO INFORMATICO

SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

GESTIONE PROCEDIMENTI

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INTEROPERABILITÀ PROTOCOLLO

INFORMATICO

Interazione esterna e interoperabilità

INTEROPERABILITÀ E COOPERAZIONE APPLICATIVA

INTEROPERABILITÀ SISTEMA DI

CONSERVAZIONE

Processi di gestione e integrazione dei dati

Processi documentali

Processi di gestione e integrazione dei dati

Processi documentali

INTEROPERABILITÀ PROTOCOLLO

INFORMATICO

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA (ESTERNO )

Interazione esterna e interoperabilità

• PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE (output)

• COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE (bidirezionale)

• PRESENTAZIONE ISTANZE E RICHIESTE (input)

• PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (bidirezionale)

• ACCESSO ESTERNO (atti e dati)

• PAGAMENTI ELETTRONICI (pagoPA)

• IDENTITÀ DIGITALE (SPID, CNS/CIE)

• COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (output)

• INTERSCAMBIO INFORMATIVO (bidirezionale)

• COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA (bidirezionale)

• ACCESSO ESTERNO (atti e dati)

INTEROPERABILITÀ E COOPERAZIONE APPLICATIVA

INTEROPERABILITÀ SISTEMA DI

CONSERVAZIONE

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•Report e statistiche

•Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati

•Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis)

•Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.)

•Gestione protocollo (registri e repertori)

•Formazione e sottoscrizionedocumenti informatici

•Gestione documenti e fascicoliinformatici

•Gestione informatizzata dei flussi documentali (degli atti e dei procedimenti)

•Conservazione documentale a norma

•Interscambio informativo

•Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.)

•Comunicazioni obbligatorie

•Statistiche e rendicontazioni

•Interoperabilità e cooperazione amministrativa

•Accesso esterno banche dati

•Pubblicazioni legali e obbligatorie, Open data

•Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO)

•Istanze online

•Presentazione istanze e richieste, partecipazione al procedimento, accesso (atti e dati)

SITO WEB

PUBBLICAZIONI

CASELLE POSTA (PEC, PEO)

SERVIZI ONLINE

PAGOPA, SPID

APPLICAZIONI GESTIONALI DEI

SERVIZI

PROTOCOLLO INFORMATICO

SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTII

Organizzazione ICT «minima» dei Comuni

DATI

DOCUMENTI(E METADATI)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

Interoperabilità sistemadi protocollo informatico

Interoperabilità e cooperazione applicativa

Flussi e processiinterni

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA

Interoperabilità sistema di conservazione

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA

•Report e statistiche

•Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati

•Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis)

•Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.)

•Gestione protocollo (registri e repertori)

•Formazione e sottoscrizionedocumenti informatici

•Gestione documenti e fascicoliinformatici

•Gestione informatizzata dei flussi documentali (degli atti e dei procedimenti)

•Conservazione documentale a norma

•Interscambio informativo

•Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.)

•Comunicazioni obbligatorie

•Statistiche e rendicontazioni

•Interoperabilità e cooperazione amministrativa

•Accesso esterno banche dati

•Pubblicazioni legali e obbligatorie, Open data

•Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO)

•Istanze online

•Presentazione istanze e richieste, partecipazione al procedimento, accesso (atti e dati)

SITO WEB

PUBBLICAZIONI

CASELLE POSTA (PEC, PEO)

SERVIZI ONLINE

PAGOPA, SPID

APPLICAZIONI GESTIONALI DEI

SERVIZI

PROTOCOLLO INFORMATICO

SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Organizzazione ICT «minima» dei Comuni

DATI

ATTI, DOCUMENTI(E METADATI)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

Interoperabilità sistemadi protocollo informatico

Interoperabilità e cooperazione applicativa

Flussi e processiinterni

Interoperabilità sistema di conservazione

Rimane la domanda:

come (e da chi) sono

gestite le relazioni e i

flussi, i processi e le

interazioni?

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Interoperabilità protocollo informatico

Interazioni interne (e interoperabilità)

Interoperabilità e cooperazione

Interoperabilità sistema di conservazione

DATI(AMMINISTRATIVI E GESTIONALI)

DOCUMENTI(E METADATI)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

FLUSSI E PROCESSI

METADATI(DI FLUSSO E DI PROCESSO)

Interoperabilità protocollo informatico

Verso un sistema informativo «integrato»

Interoperabilità e cooperazione

Interoperabilità sistema di conservazione

DATI(AMMINISTRATIVI E GESTIONALI)

DOCUMENTI(E METADATI)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

FLUSSI E PROCESSIINTERNI

METADATI(DI FLUSSO E DI PROCESSO)

• INTEGRAZIONE INFORMATIVA

INTEGRAZIONE DEI DATI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

CONDIVISIONE DATI E INFORMAZIONI (ANCHE ACQUISITE ESTERNAMENTE)

CORRELAZIONE DATI E DOCUMENTI

• INTEGRAZIONE APPLICATIVA

INTEROPERABILITÀ E COOPERAZIONE APPLICATIVA

• INTEGRAZIONE AMMINISTRATIVA

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CHE COINVOLGONO PIÙ SOGGETTI (INTERNI E ESTERNI)

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• Report e statistiche

• Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati

• Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis)

• Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.)

•Interoperabilità protocollo informatico

•Formazione documenti informatici

•Sottoscrizione informatica (Firma digitale remota)

•Gestione documenti (originali e copie) e fascicoli informatici

•Interoperabilità servizio di conservazione a norma

•Interscambio informativo

•Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.)

•Comunicazioni obbligatorie

•Statistiche e rendicontazioni

•Interoperabilità e cooperazione amministrativa

•Accesso esterno banche dati

•Pubblicazioni

•Pubblicazioni legali e obbligatorie

•Open data

•Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO)

•Istanze online

•Presentazione istanze di parte, partecipazione al procedimento

•Richiesta certificati (anche con timbro digitale)

SITO WEB

PUBBLICAZIONI

CASELLE POSTA (PEC, PEO)

SERVIZI ONLINE

PAGOPA, SPID

APPLICAZIONI GESTIONALI DEI

SERVIZI

STRUMENTI DI ANALISI E

CONTROLLO DEI DATI E DEI PROCESSI

PROTOCOLLO INFORMATICO

SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Gestione informatica dei flussi e dei processi

DATI(AMMINISTRATIVI E GESTIONALI)

DOCUMENTI(E METADATI)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

Interoperabilità sistemadi protocollo informatico

Interoperabilità e cooperazione applicativa

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA

Interoperabilità sistema di conservazione

METADATI DI PROCESSO

FLUSSI E PROCESSI

•Report e statistiche

•Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati

•Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis)

•Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.)

• Atti, provvedimenti e documenti amministrativi

• Procedimenti amministrativi (interni)

• Procedimenti complessi(partecipazione di più amministrazioni)

• Procedimenti gestionali dei servizi

•Interscambio informativo

•Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.)

•Comunicazioni obbligatorie

•Statistiche e rendicontazioni

•Interoperabilità e cooperazione amministrativa

•Accesso esterno banche dati

•Pubblicazioni

•Pubblicazioni legali e obbligatorie

•Open data

•Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO)

•Istanze online

•Presentazione istanze di parte, partecipazione al procedimento

•Richiesta certificati (anche con timbro digitale)

SITO WEB

PUBBLICAZIONI

CASELLE POSTA (PEC, PEO)

SERVIZI ONLINE

PAGOPA, SPID

APPLICAZIONI GESTIONALI DEI

SERVIZI

STRUMENTI DI ANALISI E

CONTROLLO DEI DATI E DEI PROCESSI

PROTOCOLLO INFORMATICO

SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Gestione informatica dei procedimenti

DATI(AMMINISTRATIVI E GESTIONALI)

DOCUMENTI(E METADATI)

DATI E DOCUMENTI(BACK-OFFICE)

DOCUMENTI E DATI(FRONT-OFFICE)

Interoperabilità sistemadi protocollo informatico

Interoperabilità e cooperazione applicativa

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA

Interoperabilità sistema di conservazione

METADATI DI PROCESSO

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

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Una parentesi «organizzativa»

LA CIRCOLARE AGID N. 3 DEL 7 LUGLIO 2017

Accessibilità e organizzazione dei servizi

Circolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017

“Raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni”

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

SERVIZI ONLINE

SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

SERVIZI A SPORTELLO

La Circolare AgID prende in esame e articola tre tipologie di servizi:

servizi a sportello erogati da dipendenti attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT, nei casi in cui gli utenti vi accedano fisicamente;

servizi online erogati agli utenti attraverso tecnologie ICT;

servizi interni di supporto ai servizi suddetti”.

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Accessibilità e organizzazione dei serviziCircolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017

Servizi a sportello

I servizi a sportello forniti dalle Pubbliche Amministrazioni devono rispettare la normativa vigente e ci si attende che siano accessibili alle persone con disabilità motorie e senso percettive … Qualora i servizi a sportello non fossero accessibili, occorrerà predisporre quelli che, secondo l’articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18), sono “accomodamenti ragionevoli” …

Un accomodamento rilevante riguarda la possibilità di dotare gli sportelli tradizionali con strumentazione informatica adeguata, se non di predisporre, ove possibile e ritenuto necessario, sportelli sostitutivi informatizzati “virtuali” dedicati o adatti all’uso personale di strumenti dell’utente. In particolare si fa riferimento agli aspetti citati in premessa, circa:

• l’identificazione della persona nel rispetto della vigente normativa, anche in presenza di impedimenti comunicativi;

• la possibilità che la persona possa esprimere autonomamente la propria volontà, anche in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

A tal proposito si rammenta anche la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del Testo unico n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi del quale: “la dichiarazione di chi non sa o non può

firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il

pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un

impedimento a sottoscrivere”.

Accessibilità e organizzazione dei serviziCircolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017

Servizi online

I servizi online sono erogati all’utente che interagisce direttamente con il sistema, anche in modalità multi-canale, attraverso tecnologie ICT… [e] devono essere progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità elencati nel citato D.M. 8 luglio 2005 ....

Il tema dell’accessibilità del web è trattato anche dalle “Linee guida di Design per i servizi della PA”

elaborate dall’AgID. Si ricorda quindi alle PA di salvaguardare l’accessibilità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche e dalle norme vigenti, sia dei siti web che dei portali di servizi, prestando attenzione ai contenuti digitali richiamati (documenti e dati) nelle varie applicazioni esistenti o da sviluppare.

In particolare si evidenzia che le PA devono rendere disponibili per via telematica in formato accessibile moduli, formulari e documenti, compresi gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale. In merito si rammenta l’esigenza di evitare pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei, come richiesto dal CAD e dal citato allegato A del D.M. 8 luglio 2005, e come indicato nella “Guida pratica per la creazione di

un documento accessibile”, pubblicata sul sito AgID nella sezione Accessibilità.

Tra i servizi digitali rientra quello del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID), istituito, ai sensi dell’articolo 64, comma 2-bis del CAD, dall’Agenzia per l'Italia digitale “per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di

cittadini e imprese, anche in mobilità”.

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Accessibilità e organizzazione dei serviziCircolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017

Servizi interni

I servizi interni svolgono funzioni di supporto ai servizi a sportello e ai servizi online, tra cui quelle che possono riguardare lo sviluppo e manutenzione dei servizi online dell’amministrazione, numeri verdi telefonici, anche in questo caso prestando sempre attenzione all’osservanza dei requisiti di accessibilità e fruibilità.In merito alla tematica del web, la tendenza in atto riguarda non solo l’impegno dei servizi interni a supportare il miglioramento dei servizi esistenti, ma anche lo sviluppo di nuovi servizi online innovativi. Con riguardo ai nuovi sviluppi si sta infatti assistendo all’affermazione del principio “digital first” nella gestione del procedimento amministrativo, che implica la conversione di servizi tradizionali, forniti allo sportello, in servizi online, come previsto dall’articolo 3, comma 1 quater del CAD.Un diverso tipo di attività tecnica, non riguardante l’accessibilità del web, riguarda la gestione dei documenti da pubblicare, o pubblicati, cioè l’accessibilità dei documenti.Si ricorda in merito quanto previsto per i documenti pdf non accessibili, già trattato per i servizi online e nell’Allegato secondo della circolare AgID n. 2/2015, pag. 47, ove si afferma: “Si fa presente

che alcuni dei prodotti indicati sono utilizzabili non solo dagli utenti finali, ma anche dagli Enti. Ad

esempio, nel caso di pubblicazione di documenti, gli Enti possono operare opportune

trasformazioni di testi non accessibili per pubblicarli in formato accessibile”.

Accessibilità e organizzazione dei serviziCircolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017

Servizi interni

Si fa presente che anche i documenti amministrativi informatici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 5-bis del CAD, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità, applicando cioè i criteri di accessibilità definiti di cui al DM 8 luglio 2005 e s.m.i..

Per i documenti disponibili solo in formato e contenuto non accessibile è previsto, in ottemperanza ai requisiti tecnici vigenti descritti in precedenza (ad esempio l’impossibilità per documenti storici, mappe grafiche, ecc.), che si fornisca almeno un sommario riepilogativo e una descrizione degli scopi dei documenti stessi, in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie assistive, e che venga consentito comunque l’accesso ad informazioni equivalenti a quelle contenute nei documenti non accessibili.

Inoltre, nel predisporre nuovi documenti, occorre tenere presente che il formato ed i contenuti degli stessi devono essere resi disponibili nella loro completezza, anche in modalità adatta alla fruizione mediante le tecnologie assistive [tecnologie per rendere accessibili e usabili i prodotti

informatici stessi (hardware o software) anche a persone diversamente abili, ndr ] ed essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità.

Rientra quindi tra i compiti dei servizi interni anche la predisposizione di documenti digitali in modalità accessibile ... In quest’ottica la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei è un contributo da effettuarsi a favore dell’accessibilità, e del conseguente trattamento automatico dei contenuti, che potrà anche migliorare la qualità dei dati e delle informazioni trattate dai servizi online.

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Istanze e dichiarazioni per via telematica e … «domicilio digitale»

PREVISTO DALL’ART. 3-BIS DEL CODICE

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Istanze e dichiarazioni per via telematica

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante ((una delle forme di cui all'articolo 20)) ;

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Art. 20 Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

((1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo

2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una

firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore,

attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire

la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua

riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito

della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle

caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.))

((1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di

firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica

secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.))

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Istanze e dichiarazioni per via telematica

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita';

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Un ultimo tassello: il «domicilio digitale»

PREVISTO DALL’ART. 3-BIS DEL CODICE

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

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Domicilio digitale

Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

Art. 6-ter. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

2. [omissis]

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell’AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Domicilio digitale

Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall’elenco di cui all’articolo 6-quater.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese

1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis.

2. [omissis]

3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR.

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Gli «indici» dei domicili digitali previste dal CAD

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Articolo 6-bis(INI-PEC)

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

Articolo 6-ter(Indice PA, nuovo indice)

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei

gestori di pubblici servizi

Articolo 6-quater(nuovo indice, ANPR)

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti

di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel

registro delle imprese

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Domicilio digitale

Art. 6-quinquies. Consultazione e accesso

1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Domicilio digitale

Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Domicilio digitale

Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Domicilio digitale per cittadini «analogici»

E se un cittadino non dispone di un domicilio digitale

(oppure non lo ha dichiarato) come ci comportiamo?

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Domicilio digitale

Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale

4-bis. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Domicilio digitale

Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un

contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il

quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso

della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti

di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di

altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti

che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito

Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo..

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Domicilio digitale

Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale

4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

E naturalmente …

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

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Maurizio Piazza

[email protected]

www.mauriziopiazza.com

I materiali didattici saranno disponibili su

www.fondazioneifel.it/formazione