La responsabilità medica Corso di formazione per mediatori medici Istituto Arturo Carlo Jemolo Roma...

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La responsabili tà medica Corso di formazione per mediatori medici Istituto Arturo Carlo Jemolo Roma 7/10/2014 Studio Legale Caroleo 1

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La responsabilità

medicaCorso di formazione per mediatori

medici

Istituto Arturo Carlo JemoloRoma 7/10/2014

Studio Legale Caroleo 1

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Il Decreto Balduzzi

La giurisprudenza si è dimostrata indifferente alle disposizioni del Decreto.

Art 3.1. «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.» 

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I 3 pilastri della responsabilità medica

1. La responsabilità

2. La colpa grave/ la colpa lieve

3. Il nesso causale

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Natura della responsabilità

• Contrattuale

• Extracontrattuale

Art. 1173 c.c. «Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.»

Onere della prova a carico del medico Prescrizione 10 anni

Art. 2043 c.c.«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

Onere della prova a carico del paziente Prescrizione 5 anni4

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• Contatto sociale

Particolare forma di responsabilità civile, diversa da quella che fa riferimento al contratto, fondata su una serie di doveri di collaborazione e protezione, volti alla tutela di determinati beni e diritti.

La giurisprudenza riconduce il contatto sociale alla responsabilità contrattuale

Prescrizione 10 anni e l’onere della prova e a carico del medico

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1. Onere della prova impossibile per il paziente principio di vicinanza della prova. Obbligo della prestazione

2. Art 1218 c.c. «Il debitore (medico) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.»

Sentenza della Cassazione Civile n°15993/11

Il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore (medico) convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

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• Lieve

• Grave

Linee guida - Buone pratiche

Caso concreto impossibilità nell’adempimento

Imperizia

Colpa

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generica specificaQuando l'agente pone in essere un reato a causa dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

1. Imperizia

2. Imprudenza

3. Negligenza

Incapacità tecnica

Condotta che sottopone gli altri a rischi inutili

Comportamento del medico trascurato, disinteressato e superficiale nei confronti dell’assistito.

Il parametro di riferimento è quello previsto dall’art. 43, comma 2 c.p.:«Il delitto è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.»

Colpa

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In tema di colpa professionale del medico, il principio civilistico di cui all'art. 2236 cod. civ. che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà ovvero qualora si versi in una situazione di emergenza

Sentenza della Cassazione Penale n.4391/11

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Nesso causale

• Il collegamento tra il fatto illecito e l'evento dannoso (causalità materiale),

• Il collegamento tra la condotta antigiuridica e i danni risarcibili (causalità giuridica).

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• Condotta omissiva

• Concorso di cause

Art 40 c.p.«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.»

Art 41 c.p.«Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.»

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Penale Civile

«Conditio sine qua non» «Più probabile che non»“L’accertamento del nesso causale in ambito civile può basarsi su criteri del tutto difformi da quelli richiesti nel diritto penale. In particolare, nell’accertamento del nesso causale civile, è possibile accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale: la causalità civile obbedisce alla logica del "più probabile che non»Cassazione civile , sentenza n° 21619/2007

«La sussistenza del nesso di causalità può affermarsi quando possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo, facendo riferimento sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio.»Cassazione penale, sentenza n. 17758/2012

Accertamento del nesso causale

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