La Polizza Unica del Volontariato...I fruitori della P.U.V. sono il CSV Net, i Centri Servizi del...

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La Polizza Unica del Volontariato 1 Volontariato Incontro di presentazione presso i Centri Servizi

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La Polizza Unica del Volontariato

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Volontariato

Incontro di presentazione presso i Centri Servizi

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Genesi della polizza

La Polizza Unica del Volontariato (P.U.V.) nasce nel 1997 con iDecreti attuativi della Legge 266/91 perche’ i C.S.V. dellaRegione Emilia Romagna hanno indetto una gara tra leCompagnie assicurative italiane. L’Agenzia CavarrettaAssicurazioni s.r.l. si e’ aggiudicata l’appalto per cinque anni,stravolgendo il vecchio sistema assicurativo e realizzando un

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stravolgendo il vecchio sistema assicurativo e realizzando uncontenitore unico, inclusivo e rispettoso di tutti i dettami dellaLegge. Da quel momento, molto cammino e’ stato percorso,fino a raggiungere un accordo quadro con il CSV Net siglatonel Maggio 2013 al Congresso di Lecce, dove il Dott. RobertoMuseo, Direttore del CSV Net, unitamente al PresidenteStefano Tabo’ e alla vicepresidente Francesca Danese, lohanno pubblicamente presentato.

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Obblighi assicurativi richiesti dalla Legge 266/91

Le Organizzazioni di Volontariato di cui allaLegge 11 Agosto 1991 n. 266, sono obbligatead assicurare i propri aderenti che prestano

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ad assicurare i propri aderenti che prestanoattivita’ di volontariato contro gli infortuni e lemalattie connessi allo svolgimento dell’attivita’stessa, nonche’ per la responsabilita’ civile per idanni cagionati a terzi o all’eserciziodell’attivita’ medesima.

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Definizioni utili per l’applicazione della P.U.V.

Organizzazione di Volontariato (OdV) : ogni organismo costituito al fine di svolgereattivita’ di volontariato, come definito dall’art. 2 Legge 266/91, che si avvalga inmodo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuitedei propri aderenti; ed ancora il CSV Net, I C.S.V., le Associazioni di promozionesociale, (APS) come definito dalla L. 383/2000.

Assicurati :a. I singoli volontari che prestano “attivita’ di volontariato” cosi’ come definito dall’art. 2

Legge 266/91, iscritti nel registro degli aderenti di cui all’art. 3 del D.M. 14/2/1992,

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a. I singoli volontari che prestano “attivita’ di volontariato” cosi’ come definito dall’art. 2Legge 266/91, iscritti nel registro degli aderenti di cui all’art. 3 del D.M. 14/2/1992,modificato dall’art. 3 del D.M. 16/11/1992;

b. Gli addetti al Servizio Civile Nazionale, cosi’ come previsto dalla Legge 64/2001;c. Gli addetti alle attivita’ delle OdV, ovvero prestatori di lavoro dipendenti e lavoratori

parasubordinati ed in regime di somministrazione lavoro;d. I minorenni volontari, purche’ in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da

uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il cui interesse e’ protetto dall’assicurazione;e. Tutti gli aderenti, i soci, i dipendenti e i volontari del CSV Net, dei C.S.V., delle OdV

e delle Aps, i cui nomi devono essere trascritti su appositi registri nominali;f. Tutti i soggetti equiparati ai Volontari come definito nel normativo;g. Le OdV dove prestano attivita’ di volontariato gli Assicurati sopra definiti.

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Definizioni utili per l’applicazione della P.U.V.

Attivita’ di Volontariato : si intende l’attivita’ prestata in modo personale, spontaneo egratuito tramite l’Organizzazione di cui il Volontario fa parte, senza fini di lucro ancheindiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta’.N.B.: sono escluse tutte le azioni compiute dai Volontari/Aderenti senza il preventivocoordinamento della propria Associazione, ma che vengono messe in atto sotto spintaemotiva o solidaristica personale a favore di persone, animali e cose. Pertanto tutti idanni conseguenti a Infortuni, Malattie e R.C. riconducibili a tali azioni, sono daconsiderare esclusi dalle garanzie prestate all’OdV/Aps e ai loro Volontari/Aderenti con

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considerare esclusi dalle garanzie prestate all’OdV/Aps e ai loro Volontari/Aderenti conla P.U.V.Identificazione dei volontari assicurati : la garanzia e’ operante per tutti i Volontari ei soggetti ad essi equiparati, come indicato nel normativo, che risultano iscritti neiregistri alla data di stipula della polizza. Le variazioni nel numero dei Volontari,identificati dai registri ufficiali tenuti dall’OdV contraente, verificatesi nel corso dellagaranzia, saranno communicate dall’Ente assicurato all’Aagenzia CavarrettaAssicurazioni s.r.l. a mezzo raccomnadata, fax o email, o piu’semplicemente conannotazione datata e siglata sia in entrata che in uscita sui registri tenuti presso ilContraente.Le variazioni stesse saranno valide a decorrere dalla data della comunicazione e,comunque, dalla data di iscrizione sui registri. Si precisa inoltre che le medesimeprescrizioni inerenti alla tenuta dei registri si estenderanno anche a tutte le OdV nonespressamente disciplinate dalla Legge 266/91.

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Soggetti fruitori della Polizza

I fruitori della P.U.V. sono il CSV Net, i Centri Servizi delVolontariato (C.S.V.), le Organizzazioni di Volonariato(OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (Aps).Il Legislatore ha ritenuto importante tutelare le OdV conuna Legge Quadro, perche’ le Associazioni hanno

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una Legge Quadro, perche’ le Associazioni hannoun’importanza strategica nel mantenimento dello statosociale. Infatti, l’art. 4 della Legge 266/91 e successivemodifiche obbligano le Associazioni a tutelarsi e a tutelare ipropri aderenti. Lo stesso obbligo viene imposto alle Aps aisensi della Legge 383/2000 solo quando esse siconvenzionano con Enti Pubblici.

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Definizione di Associazione

L’Associazione, nella normativa italiana,viene regolamentata dall’art. 36 del CodiceCivile.

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Le Associazioni possono esserericonosciute o non riconosciute.

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Associazione Riconosciuta

Le Associazioni riconosciute hanno unapersonalita’ giuridica propria e rispondonodelle proprie obbligazioni unicamente con ilproprio patrimonio.

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proprio patrimonio.

E’ esclusa pertanto la responsabilita’patrimoniale di ogni singolo socio.

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Associazione Non Riconosciuta

Le Associazioni non riconosciute, non avendo unapersonalita’ giuridica (sono la quasi totalita’ delleAssociazioni) rispondono delle proprie obbligazioni nonsolo con il patrimonio dell’Associazione stessa, ma anche,ed in solido, con quello delle persone che hanno agito innome e per conto dell’Associazione (art. 28 del Codice

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nome e per conto dell’Associazione (art. 28 del CodiceCivile).

Pertanto i danneggiati potranno pretendere l’interasoddisfazione di quanto stabilito dal giudice o richiesto dallegale di controparte, indifferentemente dall’Associazionee/o dal singolo socio.

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R.C.T. / R.C.O.Responsabilita’ degli amministratori

L’Associazione per tutelare se stessa ed i propri socirispetto al rischio di essere chiamata a risarcire dannia titolo di responsabilita’ extracontrattuale, ha duestrumenti a disposizione:

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�Il primo consiste nell’assumere il rischio in proprio,accantonando somme di denaro per rispondere diquanto potrebbe accadere (alea).�Il secondo, piu’ semplice, consiste nel cedere il rischioa terzi con una polizza di Responsabilita’ Civile.

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R.C.T. / R.C.O.Responsabilita’ extracontrattuale

�Responsabilita’ extracontrattuale: deriva dalcompimento di un “fatto illecito” ai sensi dell’art. 2043e seguenti del codice civile, in conseguenza del qualesiano derivati danni ad altri soci o a terzi.

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siano derivati danni ad altri soci o a terzi.�Tale norma prevede infatti che: qualunque fattodoloso o colposo, che cagiona ad altri un dannoingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto arisarcire il danno.

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R.C.T. / R.C.O.Responsabilita’ extracontrattuale

�Un esempio e’ il danno subito da un partecipante aduna manifestazione organizzata dall’Associa-zione inconseguenza di un fatto colposo o doloso di unassociato.

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associato.�In tale ipotesi saranno chiamati al risarcimento sia isoci che materialmente hanno contribuito ad arrecareil danno, che l’Associazione cui essi appartengono.

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R.C.T. / R.C.O.Definizioni

�Responsabilita’ civile: l’art. 2043 cc obbliga l’autore deldanno – a persone, animali o cose – al risarcimento dellostesso.

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stesso.�R.C.T.: ogni evento per il quale gli assicurati siano tenutia pagare, ai sensi di legge, a titolo risarcitorio per danniinvolontariamente causati a terzi in conseguenza di unfatto accidentale durante lo svolgimento dell’attivita’ divolontariato.�R.C. Prestatori d’Opera: danni causati da dipendenti ocollaboratori a qualsiasi titolo.

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R.C.T. / R.C.O.Presidi difensivi offerti dalla P.U.V.

La P.U.V. offre due opzioni che si differenziano per imassimali assicurati e per le garanzie prestate, definite:

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� Rischio I

� Rischio II.

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R.C.T. / R.C.O. Rischio I

Massimale catastrofale per sinistro € 2.500.000,00

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Per danni a persone € 2.500.000,00

Per danni ad animali e/o cose € 2.500.000,00

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R.C.T. / R.C.O. Rischio IGaranzie operanti

• Copertura danni per opere/attivita’ presso terzi• Attivita’ svolte, patrocinate e gestite sia direttamente dal contraente che

attraverso organismi/persone costituiti o preposti dall’Ente;• Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, corsi, laboratori,

manifestazioni ricreative, politiche, di culto, rinfreschi, pranzi etc inclusa l’involontaria somministrazioni di cibi avariati;

• Partecipazione a mercati, esposizioni, fiere, banchetti;• RC derivante all’ente assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba

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• RC derivante all’ente assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;

• Azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’art. 14 Legge 222/84• Danni cagionati a terzi dai portatori di handicap con carrozzine ed altri presidi

ortopedici;• R.C. personale dei singoli volontari durante l’attivita’ di volontariato;• I singoli volontari sono terzi tra di loro;• Rinuncia alla rivalsa;• Danni cagionati ed infortuni subiti da personale in regime di somministrazione

lavoro;• R.C. personale di dipendenti, personale in regime di somministrazione lavoro,

lavoratori atipici e parasubordinati.

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R.C.T. / R.C.O. Rischio II

Massimale catastrofale per sinistro € 5.000.000,00

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Per danni a persone € 5.000.000,00

Per danni ad animali e/o cose € 5.000.000,00

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R.C.T. / R.C.O. Rischio IIGaranzie operanti

• Copertura danni per opere/attivita’ presso terzi• Attivita’ svolte, patrocinate e gestite sia direttamente dal contraente

che attraverso organismi/persone costituiti o preposti dall’Ente;• Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, corsi,

laboratori, manifestazioni ricreative, politiche, di culto, rinfreschi, pranzi etc inclusa l’involontaria somministrazioni di cibi avariati;

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pranzi etc inclusa l’involontaria somministrazioni di cibi avariati;• Partecipazione a mercati, esposizioni, fiere, banchetti;• RC derivante all’ente assicurato da fatto doloso di persone delle

quali debba rispondere;• Azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’art.14 Legge 222/84;• Danni cagionati a terzi dai portatori di handicap con carrozzine ed

altri presidi ortopedici;• R.C. personale dei singoli Volontari durante l’attivita’ di volontariato;• I singoli Volontari sono terzi tra di loro;• Rinuncia alla rivalsa;

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R.C.T. / R.C.O. Rischio IIGaranzie operanti

• Danni cagionati ed infortuni subiti da personale in regime di somministrazione lavoro;

• R.C. personale di dipendenti, personale in regime di somministrazione lavoro, lavoratori atipici e parasubordinati.

• R.C. responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione e R.C. Diverse, comprese la Legge 266/94;

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Diverse, comprese la Legge 266/94;• R.C. per l’opera di assistentato ad anziani, minori e persone con

handicap;• R.C. per cose e oggetti altrui avuti in consegna e/o custodia;• Danni da incendio di cose altrui;• Danni da inquinamento accidentale a cose di altri;• Danni a mezzi sotto carico e scarico;• Danni ai veicoli dei soci in missione – Committenza ex art. 2049 C.C.

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R.C.T. / R.C.O. Garanzie aggiuntive prestate con sovrappremio

• Gestione circoli ricreativi, aziendali, organizzazione gite e gestione di case e centri per le vacanze (gia’ inclusa nel rischio 2);

• R.C. della proprieta’ e conduzione fabbricati in cui si svolge l’attivita’ dell’Associazione (gia’ inclusa nel rischio 2);

• Danni ai veicoli;• Proprieta’ e/o custodia di animali, compresa attivita’ di ippoterapia;

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• Proprieta’ e/o custodia di animali, compresa attivita’ di ippoterapia;• Esercizio di parcheggi, autosili, autorimesse;• Organizzazione di attivita’ sportive, canore e concertistiche;• Proprieta’ e uso di campi da gioco, impianti e centri sportivi, stadi e

relative attrezzature e/o macchinari;• Organizzazione di sagre e feste campestri;• Attivita’ paramedica e rischio committenza;• Attivita’ infermieristica;• Rischio committenza per attivita’ di medici e direttori sanitari.

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Responsabilita’ Civile Patrimoniale del Presidente e/o amministratori

La polizza tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, qualecivilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamentecagionati a terzi, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dallalegge, dalle legittime delibere di nomina, dall’Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalledeliberazioni assembleari.La garanzia comprende anche i danni patrimoniali direttamente cagionati allapropria Associazione contraente, purche’ accertate e quantificate dal giudice

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propria Associazione contraente, purche’ accertate e quantificate dal giudicecompetente con sentenza passata in giudicato e sempreche’ l’azione diresponsabilita’ sia promossa nei modi e nei termini di legge.L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:• interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio diattivita’ esercitata da terzi, purche’ conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dipolizza;• smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non alportatore.L’assicurazione e’ prestata per uno o piu’ sinistri verificatosi nel corso di uno stessoperiodo assicurativo annuo, entro il limite del massimale indicato in polizza, il qualeresta – per ogni effetto – unico anche nel caso di corresponsabilita’ di piu’assicurati fra loro.

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Responsabilita’ Civile Patrimoniale

Massimaliassicurati

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� Rischio I € 15.000,00

� Rischio II € 30.000,00

N.B. : per massimali maggiori si emettono polizzespecifiche alle migliori condizioni di mercato.

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Malattia Professionale

La Malattia Professionale e’ un male dovuto all’azionenociva di un fattore di rischio o comunque dannoso (es.

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nociva di un fattore di rischio o comunque dannoso (es.tipo di lavoro) nell’ambiente in cui si svolge l’attivita’ divolontariato. Per far si’ che questa garanzia fosserealmente operante, gli assicurati sono stati equiparatiai dipendenti nel godimento della garanzia, comeprevisto dal DPR n. 1124/65 e successivi.

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Malattia Professionale

Massimaliassicurati

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assicurati

�Rischio I € 2.500.000,00

�Rischio II € 5.000.000,00

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Polizza Infortunio e Malattia

• Definizione Infortunio : ogni evento dovuto a causafortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche

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fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisicheobiettivamente constatabili, che abbiano perconseguenza diretta ed esclusiva la morte, l’invalidita’permanente o l’inabilita’ temporanea;

• Definizione Malattia : ogni alterazione dello stato disalute non dipendente da infortunio.

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Infortuni / Malattia Rischio I

Massimaliassicurati

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assicurati

�Caso Morte € 100.000,00�Caso Invalidita’ Permanente € 150.000,00�Malattia – indennita’ giornal. di degenza € 30,00�Infortuni – indennita’ giornal. di degenza € 30,00

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Infortuni / Malattia Rischio I Garanzie operanti

• Rischio in itinere;• Guida autofurgoni;• Rischio guerra;• Asfissia di origine non morbosa;• Avvelenamenti da ingestione o da assorbimento ed annegamento;

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• Assideramento, congelamento e colpi di sole o di calore;• Affezioni conseguenti a morsi di animali, rettili o puntore di insetti,

aracnidi;• Infortuni conseguenti a imperizia, negligenza, colpa grave o derivanti

da stato di malore o incoscienza;• L’assicurazione vale per il mondo intero;• Portatori di handicap fisici e psichici;• Danni subiti ai presidi ortopedici e di locomozione dei portatori di

handicap sono considerati infortuni;• Nessun limite d’eta’ per gli assicurati.

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Infortuni / Malattia Rischio II

Massimaliassicurati

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�Caso Morte € 200.000,00�Caso Invalidita’ Permanente € 200.000,00�Malattia – indennita’ giorn. di degenza € 50,00�Infortuni – indennita’ giorn. di degenza € 50,00�Mezzi tecnici e ortopedici per disabili € 2.500,00�Rimborso spese sanitarie per infortunio € 10.000,00

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Infortuni / Malattia Rischio II Garanzie operanti

• Rischio in itinere;• Guida autofurgoni sopra i 35 q.li;• Rischio guerra;• Asfissia di origine non morbosa;• Avvelenamenti da ingestione o da assorbimento ed annegamento;• Assideramento, congelamento e colpi di sole o di calore;• Affezioni conseguenti a morsi di animali, rettili o puntore di insetti,

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• Affezioni conseguenti a morsi di animali, rettili o puntore di insetti, aracnidi;

• Infortuni conseguenti a imperizia, negligenza, colpa grave o derivanti da stato di malore o incoscienza;

• L’assicurazione vale per il mondo intero;• Portatori di handicap fisici e psichici;• Danni subiti ai presidi ortopedici e di locomozione dei portatori di

handicap sono considerati infortuni;• Nessun limite d’eta’ per gli assicurati;• Spese di decesso dell’assicurato e/o rimpatrio della salma;• Infortuni subiti durante terremoto, inondazione ed eventi catastrofali;• Rischio volo, rischi sportivi ed alpinismo.

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Infortuni / Malattia garanzie aggiuntive prestate con sovrappremio

Massimaliassicurati

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�Inabilita’ temporanea € 5,00�Inabilita’ temporanea € 10,00�Diaria da gesso € 50,00�Diaria da gesso € 75,00�Rimborso spese sanitarie per infortunio € 2.500,00

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Infortuni / Malattia garanzie aggiuntive prestate con sovrappremio

�Speleologia;�Immersioni subacquee;

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Immersioni subacquee;�Rischio incendio;�Guida autocarri;�Eventi catastrofali (gia’ compresi nel Rischio II);�Rischi sportivi;�Contagio da HIV.

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RISCHIO I

MASSIMALI - CAPITALI – PREMI – PRO CAPITE

LA CONVENZIONE PREVEDE LE SEGUENTI GARANZIE:

GARANZIE POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E RCO - OBBLIGATORIE

VOLONTARIO R.C.T. Massimale € 2.500.000,00

COLLABORATORE R.C.O. Massimale € 2.500.000,00

RC PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI Massimale € 15.000,00

RC DANNI PER ATTIVITA’ C/O TERZI Massimale € 2.500.000,00

RC ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI Massimale € 2.500.000,00

R.C. DELLA PROPRIETA' E CONDUZIONE DELLA SEDE Massimale € 2.500.000,00 GARANZIE POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA - OBBLIGATORIE

VOLONTARIO INFORTUNIO

Morte € 100.000,00

Invalidità permanente € 150.000,00

con franchigia del 3%

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con franchigia del 3%

VOLONTARIO MALATTIA

D.P.R. 30/06/65 n.1124 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Massimale € 2.500.000,00

DIARIA GIORNALIERA DI DEGENZA PER INFORTUNIO € 30,00

DIARIA GIORNALIERA PER DEGENZA DI MALATTIA € 30,00 PREMIO ANNUO LORDO - PRO CAPITE € 16,00

N.B. : è obbligatorio inserire sempre la Garanzia R.C. della proprietà e conduzione fabbricati;

GARANZIE AGGIUNTIVE SU RICHIESTA DEGLI ENTI

INABILITA’ TEMPORANEA

€ 5,00 con 7 gg. di franchigia -

In alternativa: Diaria da gesso

€50,00 senza franchigia

€ 4,00

Premio

pro capite

RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI INFORTUNIO € 2.500,00

Senza franchigia

€ 3,00

Premio

pro capite

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RISCHIO II

MASSIMALI - CAPITALI – PREMI – PRO CAPITE

LA CONVENZIONE PREVEDE LE SEGUENTI GARANZIE:

GARANZIE POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E RCO - OBBLIGATORIE

VOLONTARIO R.C.T. Massimale € 5.000.000,00

R.C. PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI Massimale € 30.000,00

R.C.t. DANNI PER ATTIVITA’ C/O TERZI Massimale € 300.000,00

R.C.T. ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI Massimale € 5.000.000,00

R.C.T. AD OGGETTI IN CONSEGNA E CUSTODIA Massimale € 250.000,00

R.C.T. DANNI DA INCENDIO Massimale € 300.000,00

R.C.T. DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA’ Massimale € 300.000,00

R.C.T. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE Massimale € 250.000,00

R.C.T. DANNI MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO Massimale € 300.000,00 GARANZIE POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA OBBLIGATORIE

VOLONTARIO INFORTUNIO

D.P.R. 30/06/65 n.1124 E SUCC. MODIFICHE

Morte € 200.000,00

Invalidità permanente € 200.000,00

Con franchigia del 3%

VOLONTARIO MALATTIA Massimale € 5.000.000,00

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VOLONTARIO MALATTIA Massimale € 5.000.000,00

DIARIA GIORNALIERA DI DEGENZA PER INFORTUNIO € 50,00

DIARIA GIORNALIERA PER DEGENZA DI MALATTIA € 50,00

DIARIA GIORNALIERA PER DAY HOSPITAL € 25,00

INABILITA’ TEMPORANEA MINORI PER OGNI GIORNO DI ASSENZA

SCOLATISCA

€ 30,00

INFORTUNI A MEZZI DI SUPPORTO TECNICI E ORTOPEDICI DI

PERSONE DISABILI

Massimale € 2.500,00

RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI INFORTUNIO Massimale € 10.000,00

Senza franchigiie PREMIO ANNUO LORDO - PRO CAPITE € 30,00

GARANZIE AGGIUNTIVE SU RICHIESTA DEGLI ENTI

INABILITA’ TEMPORANEA

Con 7 gg. di franchigia € 10,00

€ 6,00

Premio

DIARIA GIORNALIERA DA GESSO

Senza franchigia € 75,00

€ 6,00

Premio