LA NORMATIVA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE »»Informazione ai proprietari di cani in merito alla...

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LA NORMATIVA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE ASSESSORATO ALLA SANITÀ SALUTE E POLITICHE SOCIALI Struttura di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria Dr. Franca OLDANO

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  • Dr. Franca OLDANO

    LA NORMATIVADEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

    ASSESSORATO ALLA SANITÀ SALUTE E POLITICHE SOCIALIStruttura di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria

    Dr. Franca OLDANO

  • COMPITI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

    »Emanazione di documenti di indirizzo per la corretta applicazione della normativa vigente.

    »»Controllo e monitoraggio della corretta applicazione sul territorio della normativa vigente.

    »»Ripartizione annuale del fondo istituito per garantire l’attuazione della Legge 281/91.

    »»Attivazione dell’anagrafe canina nazionale e gestione del »»Attivazione dell’anagrafe canina nazionale e gestione del sistema informatico.

    »»Promozione di programmi di informazione ed educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del benessere animale e la corretta relazione uomo-animale.

  • COMPITI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

    »»Promozione degli Interventi Assistiti dagli Animali (Pet therapy).

    »»Registrazione dei produttori e distributori di microchip, attribuzione agli stessi delle serie numeriche dei codici identificativi elettronici e aggiornamento del relativo elenco nazionale.

    »»Riconoscimento di Enti e Associazioni affidatari di animali sequestrati e confiscati.

    »»Individuazione dei criteri ed emanazione di Linee guida per la programmazione dei corsi formazione per i proprietari di cani.

  • COMPITI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

    »» Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle normenazionali.

    »»Gestione dell’anagrafe canina regionale inter operativa conquella nazionale.

    »»Individuazione dei criteri per il risanamento dei canili e lacostruzione dei rifugi.

    »»Ripartizione dei contributi statali fra gli enti locali.

    »»Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo»»Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismoche preveda sia l’informazione ed educazione nelle scuoleche la formazione e l’aggiornamento del personale delleRegioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali cheoperano in questo ambito.

  • COMPITI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

    »»Promozione di iniziative mirate all’accoglienza di cani e gatti pressostrutture turistiche.

    »»Promozione degli Interventi Assistiti dagli Animali (Pet therapy).

    »»Indennizzo degli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiamecausate da cani selvatici o inselvatichiti, accertate dal ServizioVeterinario dall’ASL.

    »»Rilascio dell’autorizzazione (ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954,n. 320) per le attività commerciali con animali, allevamento,addestramento e custodia.addestramento e custodia.

    »»Regolamentazione in merito alla realizzazione di cimiteri per animalid’affezione.

    »»Promozione di iniziative volte a rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi imezzi di trasporto, accessibili ai cani di supporto ai disabili.

  • COMPITI DEI COMUNI (SINDACO) .

    »Tutela e controllo della popolazione animale vagante sul territorio di propria competenza.

    »»Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani randagi e gatti delle colonie, mediante i servizi veterinari pubblici.

    »»Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi.

    »»Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati.

    »»Organizzazione, congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie »»Organizzazione, congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. Per la realizzazione dei suddetti corsi i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale.

  • COMPITI DEI COMUNI (SINDACO)

    »»Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, dei proprietari di cani soggetti all’obbligo di svolgimento dei percorsi formativi.

    »»Promozione di iniziative volte alla creazione della corretta relazione uomo-animale, congiuntamente alle corretta relazione uomo-animale, congiuntamente alle aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con i medici veterinari, le associazioni di protezione degli animali e gli educatori cinofili.

  • COMPITI DEI COMUNI (SINDACO)

    »»Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti o catturati sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate.

    »»Dotazione alla Polizia locale di almeno un »»Dotazione alla Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip iso-compatibile.

  • COMPITI DEI COMUNI (SINDACO)

    • »»In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica il Sindaco deve:

    • Impartire immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti;

    Provvedere, entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata dall’avvelenamento;

    • Far segnalare con apposita cartellonistica, l’area di pericolo; • Far segnalare con apposita cartellonistica, l’area di pericolo;

    • Predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

  • COMPITI DEL VETERINARIO DELL’ASL

    Vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi.

    »»Identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip.

    »»Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie feline.

    »»Vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d’affezione. d’affezione.

    Collaborazione con i Comuni per la promozione di iniziative volte alla creazione della corretta relazione uomo-animale.

  • COMPITI DEL VETERINARIO DELL’ASL

    »» »Organizzazione, d’intesa con i Comuni, dei percorsi formativi previsti per i proprietari di cani.

    »»Attivazione, a seguito di episodi di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario. corretta gestione da parte del proprietario.

  • COMPITI DEL VETERINARIO DELL’ASL

    »»Individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

    »»Tenuta e aggiornamento del registro dei cani responsabili di morsicature o aggressioni.

    »»Invio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente »»Invio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio delle spoglie degli animali domestici o selvatici e ogni altro campione utile per le analisi di laboratorio, ricevuti dai medici veterinari libero professionisti o privati cittadini ai fini della conferma del sospetto avvelenamento.

  • COMPITI E DOVERI DEL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA

    »Verifica della presenza dell’identificativo elettronico (microchip).

    »»Informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo.

    »»Identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale se abilitato ad accedervi.

    »»Informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi. percorsi formativi.

    »»Segnalazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale

  • COMPITI E DOVERI DEL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA

    »»Rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

    • recisione delle corde vocali;

    • taglio delle orecchie;

    • taglio della coda;

    • estirpazione delle unghie. • estirpazione delle unghie.

    • Rilascio di apposito certificato attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, orecchie e coda.

  • COMPITI E DOVERI DEL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA

    »»Segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica.

    »»Invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, per il tramite del Servizio Veterinario dell’ASL in caso di sospetto avvelenamentoavvelenamento

  • RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL PROPRIETARIO

    E DEL DETENTORE

    Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d’affezione custodito.

    »»Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio animale.

    »»Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio animale a causa di esche o bocconi avvelenati.

    »»Obbligo di: »»Obbligo di:

    • Far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell’anagrafe entro il secondo mese di vita;

    • Fornire al proprio animale: � - il cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficiente; � - le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed

    etologico; � - un’adeguata possibilità di esercizio fisico; � - la regolare pulizia degli spazi di dimora.

  • RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL PROPRIETARIO

    E DEL DETENTORE

    Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.

    • Custodire il proprio animale garantendo la tutela di terzi dal rischio di aggressioni.

    • Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni.

    • Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti

  • RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL PROPRIETARIO

    E DEL DETENTORE

    Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

    • Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.

    • Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato • Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

  • È VIETATO

    Maltrattare gli animali.

    Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività.

    Utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli e materiale esplodente.

    Detenere, utilizzare e abbandonare alimenti preparati in maniera tale Detenere, utilizzare e abbandonare alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che li ingerisce.

  • DOVE È PREVISTO TUTTO QUESTO?

  • NORMATIVA SOVRANAZIONALE

    Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a

    Strasburgo il 13/11/1987

    (firmata ma non ratificata dall’Italia fino alla Legge del 4 novembre 2010, n. 201)alla Legge del 4 novembre 2010, n. 201)

  • NORMATIVA NAZIONALE

    DPR 320 del 1954 «Regolamento di Polizia veterinaria»

    Legge 281 del 14 agosto 1991 – Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo(anagrafe canina)

    Accordo Stato Regioni del 6 Febbraio 2003 in materia di benessere animale e Pet Therapyanimale e Pet Therapy

    La Legge del 4 novembre 2010, n. 201 di ratifica della Convenzione Europea fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 con riconoscimento della sua piena ed intera esecuzione

  • NORMATIVA NAZIONALE

    ORDINANZA del 10 Febbraio 2012 e successive proroghe recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati

    ACCORDO 24 GENNAIO 2013, ai sensi dell’articolo 9, comma ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione identificazione e registrazione degli animali da affezione

    ORDINANZA 3 AGOSTO 2015 Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

  • NORMATIVA NAZIONALECODICE CIVILE:

    Art 2052 – Danno cagionato da animali animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056] cagionati dall'animale sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2051

    CODICE DELLA STRADA Art.169 comma 6 Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del

    Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C

    Art.189 comma 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo Art.189 comma 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.

  • NORMATIVA NAZIONALECODICE PENALE:

    Art. 638 uccisione o danneggiamento di animale altrui«primo comma, del codice penale, dopo le parole: "èpunito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fattocostituisca più grave reato «con la reclusione fino ad unanno o con la multa fino a euro 309.La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e siprocede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capidi bestiame raccolti in gregge o mandria o su bovini edequini , anche non raccolti in mandriaequini , anche non raccolti in mandria

    Art.659 Disturbo delle occupazioni o del riposo dellepersone

    Art. 672 Omessa custodia e malgoverno di animali

  • NORMATIVA NAZIONALE

    Art.727 -Abbandono di animali, ma anche detenzione di animali incondizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravisofferenze. (Anche non lesioni fisiche. Cass. Pen n° 2774 del24/01/2006).Sofferenza è anche detenzione con modalitàcapaci di offendere il loro benessere e la sensibilità umana. E’ unreato perseguibile d’ufficio

    Legge 189/2004 - Disposizioni concernenti il divieto dimaltrattamento degli animali, nonché degli impieghi degli stessiin combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate.Norma cardine in quanto per la prima volta cambia ilpresupposto giuridico per la tutela degli animali, risultando oraNorma cardine in quanto per la prima volta cambia ilpresupposto giuridico per la tutela degli animali, risultando oraleso il sentimento verso gli animali e non più la sola moraleumana. L’animale è considerato «essere vivente capace dipercepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia,compassione ed umanità»(Cass.3-Dic.2003n° 46291)

  • NORMATIVA NAZIONALE

    Art.1 (Modifiche al Codice Penale)

    Dopo il TITOLO IX del libro II del c.p.(che tratta dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume),

    è inserito il TITOLO IX BIS DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

    Art.544 bis(Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesiArt. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

  • NORMATIVA NAZIONALE

    Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euroLa pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

    Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). -Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro

  • NORMATIVA NAZIONALE

    1-Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

  • NORMATIVA NAZIONALE

    2. All'articolo 638 c.p. « uccisione o danneggiamento di animale altrui «primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato «con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 309.La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o mandria o su bovini ed equini , anche non raccolti in mandria

  • NORMATIVA NAZIONALE

    L'articolo 727 del codice penale è così modificato: "Art. 727. -(Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze

    *(diverse sentenze hanno ormai stabilito che le sofferenze *(diverse sentenze hanno ormai stabilito che le sofferenze possono essere non solo fisiche o con lesioni evidenti)

  • NORMATIVA REGIONALELegge Regionale n. 37 del 22 novembre 2010

    Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14

    D.G.R. n. 1731 del 24 agosto 2012 :

    Approvazione delle Linee Guida Applicative Regionali della L.R. 37/2010 per la tutela degli animali d’affezione

    DGR 1162 del 28 Giugno 2013

    Modifica delle Linee Guida Applicative Regionali della L.R. 37/2010 per la tutela degli animali d’affezioneanimali d’affezione

    DGR n. 1373 del 25 Settembre 2015

    Approvazione della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d‘Aosta, l'azienda usldella Valle d‘Aosta, il CELVA e l‘Ordine Regionale dei Medici Veterinari, in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione

    sul territorio regionale. impegno di spesa.

  • NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    Si divide in 5 capitoli:

    CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DOMESTICI

    CAPO III TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE URBANI

    CAPO IV GESTIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

    CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE (Art. 31 sanzioni)

  • NORMATIVA REGIONALE LEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    CAPO I

    Art.1 –omissis-

    Art.2

    (Definizioni)

    1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

    a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui possono anche farsi svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;

    b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.

  • NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    CAPO II

    Art.3

    (Limitazione alla detenzione di animali)

    1. E' vietato detenere animali selvatici che, per caratteristiche innate e permanenti, non possono adattarsi alla cattività o, comunque, alla vita domestica.

    2. E' vietato detenere animali di affezione domestici in numero o condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il loro benessere o, comunque, da nuocere all'igiene, alla salute, alla quiete o all'incolumità dell'uomo o dell'ambiente.

    3. E' vietato utilizzare animali di affezione con ruoli attivi nella pratica 3. E' vietato utilizzare animali di affezione con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio ed esibire animali di affezione di età inferiore a quattro mesi oppure in stato di incuria, denutrizione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti.

    4. E' vietato offrire animali di affezione in premio o come vincite di giochi nell'ambito di attività commerciali, fieristiche o pubblicitarie.

  • NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    5. Non possono possedere o detenere cani iscritti nel registro di cui all'articolo 9, comma 3, ai sensi dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani):

    a) i delinquenti abituali o per tendenza;

    b) i sottoposti a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personali;

    c) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

    d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale e per quelli di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

    e) i minori di anni diciotto, gli interdetti e gli inabili per infermità di mente

  • NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    Art. 4(Cura degli animali)

    1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere e, in particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze di ogni singola specie, a:

    a) fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto;

    b) assicurare loro un ricovero idoneo e pulito;

    c) assicurare loro la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, c) assicurare loro la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica;

    d) assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento per esigenze di igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali medesimi, dell'uomo o di altri animali, una sistemazione che garantisca sia protezione dai pericoli e dai disagi, sia adeguata possibilità di movimento;

    e) occuparsi della loro riproduzione e della custodia, impedendo che si allontanino dal luogo di abituale dimora, della salute e del benessere della prole;

  • NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    f) garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano;

    g) garantire, evitando situazioni che possano costituire fonte di paura o angoscia per l'animale, la loro incolumità e, nello stesso tempo, il controllo dell'animale per tutelare l'incolumità delle persone e degli altri animali con cui possono venire a contatto;

    h) adottare, per chi detiene animali di affezione domestici in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, misure volte a garantire adeguate condizioni igienico-ambientali;

  • NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    i) garantire che l'eventuale addestramento sia impartito esclusivamente, senza ricorrere a percosse o a costrizione fisica, con metodi non violenti e tesi a non esaltarne l'aggressività e che non impediscano all'animale di esprimere i comportamenti tipici della specie. E' vietato l'uso di collari elettrici o muniti di punte. Gli addestratori sono tenuti a registrare la propria attività, fornendo i dati identificativi degli animali sottoposti a sedute di addestramento.

    2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), le linee-guida alle quali attenersi nella cura degli animali di affezione per assicurare loro le condizioni di salute e benessere di cui al presente articolo

  • NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    Art. 5(Trasporto degli animali di affezione)

    1. Il trasporto degli animali di affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, in condizioni tali da non pregiudicare la loro salute e da non causare loro pena o sofferenza, nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica.

    2. I mezzi e i contenitori di trasporto devono essere strutturati in maniera tale da:

    a) garantire che al loro interno vi sia una ventilazione, una cubatura d'aria, uno spazio minimo vitale e di movimento adeguati alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate, consentendone la stazione quadrupedale e la possibilità di coricarsi;

    b) proteggere gli animali trasportati dalle intemperie e dalla possibilità di procurarsi eventuali ferimenti;

    c) consentire l'ispezione e la cura degli animali trasportati.

    3. In ogni caso, è vietato il trasporto degli animali di affezione nei portabagagli chiusi degli autoveicoli.

  • NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    Art. 6 Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche)

    1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

    2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.e segnalate con appositi cartelli di divieto.

    3. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

    4. I Comuni promuovono la realizzazione di una rete di distribuzione di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.

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    Art. 7(Aree e percorsi destinati ai cani)

    1. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati di adeguate attrezzature.

    2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

    Art. 8(Accesso negli esercizi pubblici, commerciali

    e nei locali ed uffici aperti al pubblico)

    1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti nel territorio regionale.

    2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1 sono tenuti ad usare sia il guinzaglio che la museruola, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

    3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali di cui al comma 1 può vietare o limitare l'accesso ai cani, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.

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    Art. 9(Cani morsicatori)

    1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate ai servizi veterinari dell'Azienda USL. Il medico veterinario libero professionista ha l'obbligo di segnalare ai predetti servizi la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

    2. I medici veterinari dell'Azienda USL, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e l'eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

    3. I servizi veterinari dell'Azienda USL devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato ai sensi del comma 1.

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    4. Il proprietario o il detentore può rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, salvo l'obbligo di sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento dell'eventuale trasferimento della proprietà.

    5. Qualora un cane sia certificato come irrecuperabile, lo stesso può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che diano garanzie di sicurezza e benessere animale o, alle stesse condizioni, ceduto a enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste.

    6. I Comuni, d'intesa con i servizi veterinari dell'Azienda USL ed in collaborazione con l'ordine professionale dei medici veterinari, le facoltà universitarie di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, organizzano, singolarmente o in forma associata, corsi di formazione veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, organizzano, singolarmente o in forma associata, corsi di formazione obbligatori per i proprietari o detentori di cani identificati a rischio potenziale elevato, per il conseguimento del patentino di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009. Ai predetti corsi di formazione può partecipare chiunque, proprietario o detentore di cane, ne abbia interesse. Gli oneri dei corsi di formazione sono a carico del proprietario o detentore del cane.

    7. I proprietari o detentori dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono sempre applicare al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia il guinzaglio che la museruola

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    Art. 10(Mantenimento degli animali)

    1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, in caso di sopravvenuta impossibilità al mantenimento, può richiedere ai servizi veterinari dell'Azienda USL, indicando i motivi che ne impediscono la detenzione, l'autorizzazione a consegnare gli animali al canile/gattile regionale o ad altre strutture in grado di accoglierli oppure rivolgersi ad enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste per la ricerca di un nuovo proprietario. Le spese per il mantenimento e i trattamenti sanitari, compresa l'eventuale sterilizzazione, sono a carico del proprietario o del detentore sino al momento dell'eventuale adozione.carico del proprietario o del detentore sino al momento dell'eventuale adozione.

    2. I cuccioli nati da cucciolate indesiderate, terminato il normale periodo di allattamento e svezzamento, possono essere ceduti al canile/gattile regionale o ad altre strutture in grado di accoglierli oppure ad enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste che provvedono alla loro successiva sistemazione, a condizione che i proprietari o detentori medesimi abbiano, nel frattempo, provveduto alla sterilizzazione dell'animale.

    3. In caso di mancanza di posti disponibili nel canile regionale, il servizio veterinario provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita.

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    Art. 11 (Soppressione degli animali di affezione)

    1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, deve segnalarlo ai servizi veterinari dell'Azienda USL o a medici veterinari liberi professionisti, i quali, se lo ritengono necessario, provvedono alla soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia.

    2. I servizi veterinari dell'Azienda USL o i medici veterinari devono rilasciare ai proprietari o detentori degli animali soppressi una dichiarazione di avvenuta soppressione dalla quale risultino:risultino:

    a) le generalità del proprietario o detentore;

    b) la specie e la descrizione dell'animale soppresso;

    c) l'eventuale marca di identificazione dell'animale soppresso;

    d) la causa della soppressione;

    e) il luogo, la data, il timbro e la firma del veterinario esecutore.

    3. Qualora la soppressione sia attuata da medici veterinari liberi professionisti, questi devono trasmettere copia della dichiarazione di cui al comma 2 ai servizi veterinari dell'Azienda USL.

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    Art. 12 (Sperimentazione e vivisezione sugli animali)

    1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione non può cederli, in nessun caso, a istituti o laboratori che effettuano esperimenti su animali vivi o che praticano la vivisezione, anche se situati fuori dal territorio regionale.

    2. I cani vaganti catturati o ritrovati e quelli ospitati nel canile regionale non possono essere destinati alla sperimentazione.

    Art. 13(Allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici)

    1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per animali di affezione domestici deve farne preventiva richiesta al Comune territorialmente competente al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle predette attività. L'autorizzazione è subordinata al rilascio, da parte dei richiesta al Comune territorialmente competente al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle predette attività. L'autorizzazione è subordinata al rilascio, da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL, di un parere igienico-sanitario di conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature delle attività in corso di allestimento alle norme vigenti in materia di igiene, sanità pubblica e allevamento degli animali. Le predette attività restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente. (1)

    2. (2)

    3. E' vietata la vendita di cani a minori di anni diciotto senza il consenso di un genitore o di altra persona esercente la potestà parentale.

    4. I requisiti minimi strutturali e gestionali per le attività di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL

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    Art. 14(Esposizione e vendita)

    1. E' vietato destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore a due mesi.

    2. Gli esercizi commerciali aventi sede fissa hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere; a tal fine, l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.

    3. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la 3. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di otto ore giornaliere.

    4. È fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto.

    5. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali, acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile.

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    Art. 15(Attività e terapie assistite da animali)

    1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. È vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.

    2. La programmazione e l'attuazione di attività e terapie 2. La programmazione e l'attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'Amministrazione regionale.

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    CAPO III

    TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE URBANI

    Art. 16(Controllo delle popolazioni di specie di animali)

    1. Qualora vi siano specie di animali di affezione urbani la cui eccessiva proliferazione, conformemente all'esperienza e alle conoscenze scientifiche acquisite, costituisca pericolo per la popolazione, per gli altri animali, per l'ambiente, per l'igiene o arrechi pregiudizio per la salute pubblica, la Giunta regionale, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL e il Consiglio permanente degli enti locali, può disporre iniziative per il controllo delle popolazioni delle predette specie, anche avvalendosi della collaborazione di enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste.

    2. Nel caso in cui tra le iniziative disposte sia prevista anche la cattura degli animali, questa deve essere 2. Nel caso in cui tra le iniziative disposte sia prevista anche la cattura degli animali, questa deve essere effettuata con metodologie e mezzi, quali cartucce anestetizzanti, gabbie, reti e simili, tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e deve essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblici o privati convenzionati, individuati sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

    3. Quando non sia possibile procedere alla cattura, può essere autorizzato l'abbattimento degli animali di comprovata pericolosità; l'abbattimento può essere messo in pratica esclusivamente da soggetti pubblici o privati convenzionati, individuati sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

    4. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i soggetti preposti alla cattura o all'abbattimento di animali devono essere muniti di appositi tesserini di riconoscimento, rilasciati con decreto del Presidente della Regione.

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    CAPO IV

    GESTIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

    Art. 17(Anagrafe regionale canina)

    1. L'anagrafe regionale canina, consistente nel registro informatico della popolazione canina presente nel territorio regionale, istituita con legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione), ha sede presso la struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, che ne assicura la gestione.

    2. L'anagrafe regionale canina è strumento utile per il controllo sanitario e numerico della 2. L'anagrafe regionale canina è strumento utile per il controllo sanitario e numerico della popolazione dei cani, per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione e il controllo del randagismo, per la repressione dell'abbandono dei cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietari o detentori. L'anagrafe regionale canina è alimentata dai dati forniti dai servizi veterinari dell'Azienda USL, in collaborazione con i Comuni e il canile regionale.

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    Art. 18 (Iscrizione all'anagrafe regionale canina)

    Art. 19 (Codice di identificazione numerico del cane)

    Art. 20 (Modalità di gestione dell'anagrafe regionale canina)

    Art. 21 (Identificazione mediante tatuaggio elettronico dei cani iscritti all'anagrafe regionale canina)

    Art. 22 (Iscrizione all'anagrafe di cani provenienti da fuori regione o Art. 22 (Iscrizione all'anagrafe di cani provenienti da fuori regione o già tatuati)

    Art. 23 (Cani esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina)

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    Art. 24 Canile regionale)

    Art. 25 Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale)

    Art. 26 (Rifugi comunali per cani)

    Art. 27 (Colonie di gatti)

    Art. 28 (Gattile regionale)Art. 28 (Gattile regionale)

  • NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    Art. 29 (Prevenzione del randagismo di cani e gatti)

    .1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti si attua anche mediante la limitazione delle nascite; di norma, la sterilizzazione di cani e gatti si effettua su proposta o con il consenso dei proprietari o detentori degli animali. I gatti di proprietà liberi di allontanarsi dalla propria abitazione devono essere sterilizzati. I cani e i gatti catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile/gattile regionale, se non reclamati entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di quindici entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di quindici giorni, sono sterilizzati dai medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Azienda stessa.

    Commi 2-3-4-5 omissis

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    Art. 30(Commissione regionale dei diritti degli animali di affezione)

    1. E' costituita la Commissione regionale dei diritti degli animali di affezione con la funzione di organo consultivo sulla corretta applicazione della presente legge e per l'individuazione di strumenti atti a tutelare gli animali o di strategie di intervento nel caso di insorgenza di problematiche legate al randagismo o alla convivenza degli animali con l'uomo.

    2. La Commissione è composta da:

    a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, che la presiede, o suo delegato;

    b) un medico veterinario dei servizi veterinari dell'Azienda USL con competenze di igiene urbana veterinaria e benessere degli animali, o suo delegato;

    c) il direttore del canile/gattile regionale, o suo delegato;c) il direttore del canile/gattile regionale, o suo delegato;

    d) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

    e) un rappresentante designato dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, o suo delegato;

    f) un rappresentante per ogni associazione zoofila, animalista e protezionista riconosciuta e operante nel territorio regionale, o suo delegato;

    g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche educative, o suo delegato.

    3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

    4. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo alla corresponsione di indennità o compensi, neanche a titolo di rimborso spese.

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    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

    Art. 31(Sanzioni)

    1. Fatte salve le ipotesi di reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni

    amministrative del pagamento di una somma di denaro:

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    a) da euro 3.000 a euro 6.000 per chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12 e all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2;(*)comma abrogato, per la sanzione vedasi art6 comma 3 della L.L.218/88 Euro 430,38

    b) da euro 500 a euro 1.500 per chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 2;

    c) da euro 150 a euro 500 per chiunque contravvenga agli obblighi e ai divieti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 13, comma 3, e 14;

    d) da euro 100 a euro 500 per:

    1) chiunque violi l'obbligo di iscrizione del proprio cane all'anagrafe regionale canina di cui 1) chiunque violi l'obbligo di iscrizione del proprio cane all'anagrafe regionale canina di cui all'articolo 18, comma 1;

    2) chiunque ometta di sottoporre il proprio cane all'operazione di tatuaggio elettronico mediante microprocessore di cui all'articolo 21;

    3) chiunque ometta, nei termini previsti, di segnalare alle autorità competenti gli accadimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, ovvero la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 2;

    4) per chiunque contravvenga ai divieti di cui agli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, 9, comma 7, e 15, comma 1.

  • 2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, le relative sanzioni amministrative sono triplicate.

    3. Quando all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli addetti della polizia locale, l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare l'eventuale sanzione è il Sindaco del Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata. In ogni altro caso, ivi compreso quello dell'accertamento da parte dei medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL, l'autorità competente è il Presidente della Regione.

    4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si

    NORMATIVA REGIONALELEGGE N. 37 DEL 22 NOVEMBRE 2010, - TESTO VIGENTE

    4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

  • Dal 1° gennaio 2016 anche i Veterinari potranno iscrivere in anagrafe i canimicrochippati e scaricare i decessi

    Nel corso del 2016 si darà il via ad una semplificazione delle modalità digestione dell’anagrafe degli animali d’affezione

    NORMATIVA REGIONALEPREVISIONI DI MODIFICHE

    Nel corso del 2016 sarà attuata la revisione della Legge 37/2010

  • ( DGR 1731-2012 LINEE GUIDA APPLICATIVE L.R. 37/2010)NORMATIVA REGIONALE

    ( DGR 1731-2012 LINEE GUIDA APPLICATIVE L.R. 37/2010)

    Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24/8/2012

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTALINEE GUIDA REGIONALI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE, AISENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, DELLA LR N. 37/2010.

    Titolo I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

    Art. 1 – Definizioni

    1. Definizioni riportate all’art. 2 della L.R. 37/2010:

    a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui possono anche farsi svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;produttivi o alimentari;

    b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.

    2. Definizioni del D.P.C.M. 28 febbraio 2003:

    a) animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

    b) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

    c) commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

  • 3. Allevamento amatoriale: allevamento di animali d’affezione non rientrante nella definizione di

    cui al comma 2, punto b) condotto a fini non commerciali, in modo non continuativo e

    comportante la cessione occasionale, anche a titolo oneroso, di pochi animali* (modificato da DGR1162 del28/06/13;

    4. Responsabile di un animale d'affezione: il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente

    o penalmente.

    5. Adozione: cessione definitiva dell'animale d'affezione ad un soggetto che se ne assume la cura,

    dando garanzie di buon trattamento.

    6. Attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o

    commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d'affezione, di negozi di vendita di

    NORMATIVA REGIONALE(DA DGR 1731-2012 LINEE GUIDA APPLICATIVE L.R. 37/2010)

    commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d'affezione, di negozi di vendita di

    animali d'affezione, l'attività di toelettatura, dog-sitter e cat-sitter, l'attività di educazione e di

    addestramento di cani, l'attività di allevamento commerciale con cessione a titolo

    oneroso di uno o più animali d'affezione.

    7. Cane randagio: cane vagante sul territorio, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe

    e non riferibile ad un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non

    possono essere destinati a sperimentazione.

    8. Gatto libero o urbano: un gatto non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri

    gatti.

    9. Servizio Veterinario Pubblico: i Servizi Veterinari dell'azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

  • 10. Canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati, soccorsi sul territorio o sospetti di rabbia.

    11. Rifugio: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione.

    12. Anagrafe degli animali d'affezione: l’anagrafe canina contenente l'insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici dell'animale d'affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato.

    13. Medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale: medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale come definito dalle linee guida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.

    14. Habitat di colonia felina: qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, indipendentemente dal fatto che sia accudito o meno dai cittadini, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.

    15. Referenti di Colonia: le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline;

    NORMATIVA REGIONALE(DA DGR 1731-2012 LINEE GUIDA APPLICATIVE L.R. 37/2010)

    15. Referenti di Colonia: le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline; essi collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti.

    16. Animale sinantropo: animale che vive a stretto contatto con l’uomo in ambiente urbano, luogo

    da cui trae sostentamento.

    17. Cani di piccola taglia: cani di peso inferiore a 10 kg.

    18. Cani di media taglia: cani di peso da 10 kg fino a 30 kg.

    19. Cani di grande taglia: cani di peso superiore a 30 kg e fino a 45 kg.

    20. Cani di taglia gigante: cani di peso superiore a 45 kg.

  • 21. Cuccia: spazio chiuso, lavabile e disinfettabile, con pavimento non sdrucciolevole, adeguatamente coibentato e rialzato da terra, isolato dall’umidità del terreno, posizionato in una zona riparata dagli eventi atmosferici, adeguato alle dimensioni del cane, così che si possano sviluppare le giuste condizioni microclimatiche quando l’animale si trova al suo interno.

    22. Box: spazio provvisto d’idonea recinzione, adeguata alla taglia dell’animale, per impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell’animale e della collettività, che consenta il contatto visivo con l’ambiente circostante e che non presenti asperità o sporgenze che possano provocare lesioni. Il box è provvisto di un fondo lavabile e di un’area coperta sufficientemente grande da permettere il posizionamento di una o più cucce in relazione al numero di animali ospitati e

    NORMATIVA REGIONALE(DA DGR 1731-2012 LINEE GUIDA APPLICATIVE L.R. 37/2010)

    posizionamento di una o più cucce in relazione al numero di animali ospitati e l’alimentazione degli stessi al riparo dalle intemperie.

    23. Recinto: spazio all’aperto confinato, anche con fondo non lavabile, di dimensioni tali da permettere agli animali di correre al suo interno, che dispone di zone esposte al sole e di zone ombreggiate, provvisto di cinta adeguata alla taglia dell’animale, per impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell’animale e della collettività. All’interno dei recinti è presente un’area coperta, sufficientemente grande da permettere il posizionamento di una o più cucce, in relazione al numero di animali ospitati e l’alimentazione degli stessi al riparo dalle intemperie.

  • 24 Ai fini delle presenti linee guida si intende per(*)

    a) animali esotici: le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

    1) mammiferi: tutte le specie;

    2) uccelli: specie comprese nell’allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al

    genere Ara spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;

    3) rettili: tutte le specie comprese nell’allegato A del regolamento CE 338/97;

    b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione,

    allevamento e/o commercio;

    c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla

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    c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla

    lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La

    riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di

    detenzione di cui alla lettera b);

    d) attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso

    impianti appositamente autorizzati.

  • Art. 2 – Ambito di Applicazione e esclusioni

    1. Le presenti linee guida si riferiscono a tutte le specie di animali rientranti nelle tipologie indicate all’art. 1, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio regionale.

    2. E’ fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l’esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

    3. Le norme di cui alle presenti linee guida non si applicano:

    a) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione, come regolamentate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

    b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali ;

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    b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali ;

    c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

    d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione, salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 2.

    e) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

  • Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 3 – Limitazioni numeriche alla detenzione di cani e gatti

    1. E’ vietato detenere animali di affezione domestici secondo modalità e condizioni che violino l’art. 4 della legge regionale n. 37 /2010 e in numero superiore a:

    a) quattro cani di piccola taglia per nucleo abitativo/familiare se detenuti in alloggio, ovvero

    b) tre cani di media taglia per nucleo abitativo/familiare se detenuti in alloggio; ovvero

    c) due cani di grande taglia o taglia gigante per nucleo abitativo/familiare se detenuti in alloggio, ovvero

    d) cinque cani per nucleo abitativo/familiare se disponibile uno spazio aperto recintato, (giardino, cortile. ecc.) sempre accessibile agli animali dall’alloggio e sufficientemente grande per garantire ad ognuno di essi le condizioni minime di benessere e/o se detenuti in recinti, box o alla catena;

    e) quattro gatti per nucleo abitativo/familiare se detenuti in alloggio, ovvero

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    e) quattro gatti per nucleo abitativo/familiare se detenuti in alloggio, ovvero

    f) dieci gatti, che dovranno essere sterilizzati, per nucleo abitativo/familiare se disponibile spazio aperto, (giardino, cortile…) sempre accessibile agli animali e sufficientemente grande per garantire ad ogni animale le condizioni minime di benessere.

    2. Per quanto concerne la convivenza di cani e gatti nel medesimo alloggio, nel computo degli animali detenibili un gatto equivale ad un cane di piccola taglia.

  • 3. Il Servizio Veterinario Pubblico ha la facoltà, per motivi inerenti l’igiene e il benessere degli

    animali, di autorizzare la detenzione di un numero superiore o inferiore di animali rispetto a

    quanto indicato nel comma 1 o di prescrivere specifiche modalità di gestione.

    4. I cittadini che intendono detenere, senza fini di lucro o a scopo di allevamento amatoriale, un

    numero di animali superiore a quanto previsto al comma 1 del presente articolo dovranno fare

    richiesta di nulla-osta al comune di residenza. Il comune rilascerà l’autorizzazione sulla base

    della valutazione effettuata dai Veterinari dell’AUSL in merito alle condizioni minime di igiene

    e di benessere in conformità alle esigenze etologiche delle specie coinvolte.

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    5. Sono esclusi dal computo degli animali detenibili i cuccioli custoditi durante il periodo

    necessario allo svezzamento e/o all’affidamento per un massimo di sei mesi dalla nascita e i

    giovani soggetti che richiedono un periodo di osservazione più lungo finalizzato alla

    valutazione delle qualità naturali per il lavoro

  • Art. 4 – Cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti1. Il proprietario, l’accompagnatore o il momentaneo detentore dell’animale è civilmente e penalmente

    responsabile di ogni azione dell’animale da lui condotto.

    2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare i diritti costituiti dalle norme dettate per la sua tutela.

    3. Il responsabile di un animale di affezione risponde della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare deve:

    a) rifornirlo di nutrimento adatto e di acqua pulita in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone alla specie e alla razza di appartenenza;

    b) garantirgli l’incolumità, evitando fonti di paure e angosce;

    c) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; esso dovrà essere fatto visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda

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    dovrà essere fatto visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure nei tempi e nelle modalità prescritte dal medesimo, salvo che il proprietario o detentore ritenga di richiedere un parere ad un altro veterinario, purché ciò non comprometta il ripristino delle condizioni di salute(*);

    d) permettergli un’idonea possibilità di esercizio fisico;

    e) concedergli la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali;

    f) prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirne la fuga;

    g) garantire da aggressioni persone o altri animali con cui può venire a contatto;

    h) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole, dagli agenti atmosferici e sufficienti a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;

    i) assicurare la regolare pulizia di tali ricoveri.

  • 4. E’ vietato detenere gli animali in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

    5. Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.

    6. E’ vietato tenere permanentemente animali in locali di servizio, terrazze o balconi, anche se di

    dimensioni proporzionate ai soggetti; qualora questi locali siano utilizzati per brevi periodi (non

    più di sei ore consecutivamente), essi dovranno garantire condizioni compatibili con il

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    più di sei ore consecutivamente), essi dovranno garantire condizioni compatibili con il

    benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche degli animali.

    7. E vietato altresì, isolare animali d’affezione in cortili, rimesse, cantine o box di lamiera chiusi

    su quattro lati, o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di

    salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

  • 8. È vietato custodire stabilmente animali domestici all’interno dei mezzi di trasporto. Sonoconsentite deroghe temporanee per ragioni contingenti a tale divieto solamente se:

    a) sono assicurati condizioni di ventilazione artificiale o naturale adeguate, il riparo dai raggisolari diretti e vi sia a disposizione una quantità di acqua fresca sufficiente.

    b) la custodia nel mezzo viene interrotta almeno ogni 2 ore diurne, onde consentire all’animalela possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali;(*)

    9. E’ vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero pressostrutture commerciali, di ricovero per cure e di detenzione di uccelli e piccoli roditori. Legabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido e superficie tale da evitare ferite allezampe. E’ fatto salvo quanto indicato nei punti a) e b) del comma 8 del presente

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    zampe. E’ fatto salvo quanto indicato nei punti a) e b) del comma 8 del presentearticolo.(*)

    10. E’ vietato utilizzare cani per il traino di qualunque mezzo di locomozione, ad eccezione diquei soggetti selezionati/addestrati espressamente per tale scopo e comunque nel rispettodelle loro condizione di salute e benessere

  • 11. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;

    12. E’ vietato addestrare animali per combattimenti; è vietato addestrare animali per aumentarnel’aggressività, fatto salvo l’addestramento a scopo di difesa o utilità effettuato con modalitàcompatibili con l’etologia di specie e che consenta un controllo dell’animale; è altresì vietatoaddestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti(angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipicidella specie(*)

    13. E’ vietato addestrare animali per combattimenti; è vietato addestrare animali per aumentarnel’aggressività, fatto salvo l’addestramento a scopo di difesa o utilità effettuato con modalitàcompatibili con l’etologia di specie e che consenta un controllo dell’animale; è altresì vietato

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    compatibili con l’etologia di specie e che consenta un controllo dell’animale; è altresì vietatoaddestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti(angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipicidella specie(*)

    14. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.

  • 15. Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia del

    13/11/1987, è vietato qualsiasi intervento chirurgico destinato a modificare l’aspetto di un animale

    da compagnia, o finalizzato ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio delle orecchie e della

    coda, la recisione delle corde vocali, nonché l’asportazione delle unghie e dei denti, considerando

    tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale.

    La sentenza del TAR del Lazio del 13/09/2012, ribadito il divieto di praticare interventi chirurgici a

    scopo estetico sugli animali da compagna, ritiene però legittimi e consentiti, in accordo con l’art. 10

    della Convenzione Europea di Strasburgo del 13.11.1987 (ratificata con legge n. 201/2010) e con la

    circolare interpretativa del Ministro della Salute del 16.3.2011 emanata ad illustrazione della stessa,

    gli interventi preventivi di caudotomia, effettuati da un medico veterinario su giudizio motivato e

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    gli interventi preventivi di caudotomia, effettuati da un medico veterinario su giudizio motivato e

    certificato dello stesso, “sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura

    sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali zone di fitta

    vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l’animale al

    rischio di fratture, ferite, e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere

    psico-fisico dell’animale”.

    Tale interventi, sulla base del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13.07.2011, dovranno

    obbligatoriamente essere effettuati da un medico veterinario nella prima settimana di vita, in

    sedazione e con anestesia locale.(*)

  • 16. Il divieto di cui al comma precedente si estende a tutte le specie di animali e a tutti i casi. Sonofatte salve le eccezioni riportate nell’articolo 10 della succitata Convenzione Europea per laProtezione degli Animali da Compagnia del 13/11/1987, per le quali gli animali dovranno esserescortati dal certificato veterinario attestante la data e le motivazioni dell’intervento.

    17. Sono vietate la vendita, l’esposizione a fini di vendita e la commercializzazione di cani sottopostiagli interventi chirurgici di cui al comma 15. Possono invece legittimamente partecipare adesposizioni i cani che sono stati sottoposti al taglio della coda antecedentemente all’entrata invigore dell’O.M. del 22 marzo 2011; possono altresì essere venduti, esposti per la vendita ecommercializzati quelli per i quali l’intervento è consentito ai sensi del comma 15. In entrambi icasi gli animali dovranno essere scortati dal certificato veterinario attestante la data e lemotivazioni dell’intervento.(*)

    18. E’ vietato utilizzare animali d’affezione per il pubblico divertimento in contrasto con le normativevigenti e in particolare a scopo di scommesse.

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    vigenti e in particolare a scopo di scommesse.

    19. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali d’affezione di ogni tipo. I veterinari sonotenuti a segnalare al Servizio Veterinario Pubblico i casi di animali che presentino ferite dacombattimento.

    20. E’ vietata l’applicazione, su qualsiasi animale d’affezione, di misure costrittive e/o accorgimentiinnaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui venganoutilizzati animali.

    21. E' vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere consideratonocivo; è vietata l’esecuzione di fuochi pirotecnici ad alta emissione di decibel all'interno o inprossimità di aree o zone dove sono ubicate strutture pubbliche o private autorizzate al ricoverodi animali.

  • 22.Chiunque adibisca alla riproduzione un animale d’affezione deve tenere conto dellecaratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere arepentaglio la salute e il benessere dei cuccioli o dell'animale femmina gravida o allattante.

    23. E’ vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali d’affezione se nonsi è in grado di mantenere o gestire l’eventuale prole.

    24. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e alvicinato.

    25. Al fine della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose ilresponsabile di un animale d'affezione è tenuto a portare con sé la carta d’identitàdell’animale, documento attestante l'iscrizione all'anagrafe e l’identificazione, quando questo

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    dell’animale, documento attestante l'iscrizione all'anagrafe e l’identificazione, quando questoè condotto in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed esibirla a richiesta dell'autoritàcompetente. Ove l'autorità competente accerti che il responsabile non abbia con sé ildocumento, il responsabile medesimo è tenuto a esibirlo entro 3 giorni presso l'ufficiodell'autorità che ha effettuato il controllo.

    26. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte delterritorio regionale, compresi giardini, parchi e, nel caso di animali acquatici, in qualsiasitipologia di corpo idrico.

    27. La mancanza palese di custodia degli animali posseduti o detenuti è equiparataall’abbandono.

  • Art. 5 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

    1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell’intero territorio Regionale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l’obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza.

    2. Gli obblighi di cui al commi 1 del presente articolo, non si applicano ai cani pastori durante l’attività di custodia degli animali ed ai proprietari e/o detentori di animali impiegati in pubblici servizi o quali accompagnatori delle seguenti categorie di persone:

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    pubblici servizi o quali accompagnatori delle seguenti categorie di persone:

    a) non vedenti o ipovedenti;

    b) diversamente abili impossibilitati alla raccolta;

    c) persone con gravi difficoltà motorie.

  • Art. 6 - Avvelenamento di animali

    1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sottoqualsiasi forma, su tutto il territorio regionale, alimenti contaminati da sostanzevelenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni diderattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite da personalecompetente.

    2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate,debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo allepersone e alle altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisiesposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Latabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementiidentificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanzeutilizzate.

    3. I medici veterinari, privati o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale, sono

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    3. I medici veterinari, privati o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale, sonoobbligati a segnalare all’Azienda USL ed al Sindaco del Comune interessato tutti i casidi diagnosi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In dettasegnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso iltipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

    4. In caso di decesso dell'animale il veterinario ufficiale dell’Azienda USL competente perterritorio deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del velenoo della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentalecompetente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzarela ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze diavvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medicoveterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriorianalisi di laboratorio.

  • 5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animaledeceduto per avvelenamento ed effettuare le opportune analisi sui campionipervenuti o prelevati in sede autoptica. Le analisi devono essere eseguite entrotrenta giorni dall'arrivo del campione e gli esiti comunicati al Servizio Veterinariodell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora positivo,all'Autorità giudiziaria.

    6. Il Sindaco, ricevuta la segnalazione di avvelenamento, deve attivare l’aperturadell’indagine per accertare le cause dell’avvelenamento, individuare le modalitàdi bonifica del terreno interessato e provvedere alla segnalazione con appositacartellonistica, fermo restando quanto previsto dalle normative nazionali in

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    cartellonistica, fermo restando quanto previsto dalle normative nazionali inmateria.

    7. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane il Sindaco,ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, potrà emanareprovvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle altre attività ad essacollegate, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione Regionale.

    8. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose dovrannoannotare, ad ogni acquisto, le generalità dell’acquirente su apposito registrovidimato dal Dipartimento di Prevenzione

  • Art. 7 – Animali sinantropi

    1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

    a) è fatto divieto su tutto il territorio regionale di somministrare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata, salvo l’erogazione di prodotto antifecondativo, distribuito da personale autorizzato, in apposite aree individuate allo scopo, nell’ambito di un piano di controllo programmato e pianificato;

    b) è consigliabile ai proprietari, agli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, di provvedere, a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e di installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un

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    cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e di installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un insudiciamento con guano, in prossimità di luoghi di residenza e di consumazione o deposito di alimenti;

    c) Le amministrazioni Comunali o Regionale, nell'ambito di un appropriato progetto di contenimento della popolazione di colombi, in collaborazione con l’Azienda USL, competente per gli aspetti sanitari, potranno effettuare campagne di contenimento della popolazione dei colombi, oltre che incoraggiando azioni di recupero edilizio di stabili soggetti a degrado e promuovendo azioni informative volte alla sensibilizzazione dei cittadini verso l’adozione di comportamenti virtuosi nei confronti di tale problematica, anche tramite la somministrazione di mangime antifecondativo in zone delimitate dove i problemi legati alla maggiore densità di animali sono maggiormente avvertiti, avvalendosi per la somministrazione di Associazioni e Cooperative Sociali, o tramite altri sistemi di contenimento previsti dalle normative vigenti.

    2. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi; si vieta la loro uccisione o la distruzione dei nidi e se ne promuove la salvaguardia con iniziative atte alla loro ripopolazione, riconoscendone, tra l’altro, il ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

  • Art. 8 Trasporto di animali

    1. E’ vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo dicontenzione, in ogni periodo dell’anno con temperature esterne elevate, salvo siano assicuraticondizioni di ventilazione artificiale o naturale adeguate, il riparo dai raggi solari diretti e vi sia adisposizione una quantità di acqua fresca sufficiente.

    2. Il trasporto di animali d’affezione su cassoni di automezzi aperti deve avvenire con modalità tali cheassicurino l’incolumità dell’animale stesso.

    3. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste perl’abbeverata.

    4. Per quanto concerne le modalità di trasporto si fa riferimento alle norme previste dal Codice dellaStrada.

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    Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

    1. E’ consentito l’accesso sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio della Regione, in basealle condizioni previste dal gestore del servizio pubblico, di ogni animale d’affezione accompagnatodal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo.

    2. Per i cani, anche se di piccola taglia e portati in braccio, sono obbligatori il guinzaglio e la museruola;per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto.

    3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deveaver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o allavettura; chi accompagna l’animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale attoalla raccolta delle eventuali deiezioni e alla detersione della superficie imbrattata e ad eseguire talioperazioni in caso di necessità.

  • Art. 10 – Accattonaggio con animali

    1. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla L.R. N. 37/2010, se ricorrono lecondizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, il responsabiledegli animali sarà sottoposto alla sanzione accessoria della confiscaamministrativa, secondo le modalità previste dalla L. 689/81 e relativoRegolamento. Sono comunque fatte salve le violazioni in materia previste dalCodice Penale.

    2. Gli animali oggetto di confisca saranno ricoverati presso le strutture autorizzate, icui gestori, potranno procedere a dare in adozione l’animale alle persone che nefacciano richiesta e in possesso degli adeguati requisiti.

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    facciano richiesta e in possesso degli adeguati requisiti.

    Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio oppure omaggio

    1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio regionale di offrire animali di qualsiasispecie, sia cuccioli che adulti, in premio per vincita di giochi, oppure in omaggio, aqualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.

    2. La norma di cui al comma 1. non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste eambientaliste nell’ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni dianimali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tuteladel benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.Sono inoltre escluse le cessioni, anche a titolo di premio, verso operatori che atitolo professionale si occupano dell’allevamento di animali.

  • Art. 12 – Attività economiche con animali d’affezione

    1. Chiunque intenda esercitare attività economiche con animali d’affezione, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e dell’art. 13 della L. R. 37/2010, deve presentare al Sindaco apposita domanda allegando:

    a) fotocopia del documento d’identità in corso di validità della persona responsabile dell'attività;

    b) la specie e il numero di animali da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;

    c) i dati catastali e le planimetrie dei locali che si intendono utilizzare per l’attività e l’autodichiarazione che le attrezzature utilizzate per l'attività hanno i requisiti previsti dalle presenti linee guida;

    2. Chiunque intenda esercitare attività economiche con animali d’affezione deve:

    NORMATIVA REGIONALE(DA DGR 1731-2012 LINEE GUIDA APPLICATIVE L.R. 37/2010)

    2. Chiunque intenda esercitare attività economiche con animali d’affezione deve:

    a) prevedere l’assistenza di un veterinario responsabile della salute degli animali con controfirma per accettazione del medesimo;

    b) possedere un adeguato percorso formativo certificato;

    c) predisporre un manuale di buone prassi di gestione dell’attività.

    3. I titolari di attività economiche con animali