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1 LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

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LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

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LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO:

LA TRASFERTA

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TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: LA TRASFERTA

Trasferta:

MUTAMENTO TEMPORANEO DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA CON

PREVISIONE CERTA DI RIENTRO nella sede di lavoro originaria

� ESIGENZE di servizio TRANSITORIE E CONTINGENTI

� ELEMENTI CARATTERISTICI della TRASFERTA :

• temporaneità;

• disposizione unilaterale del datore di lavoro;

• svolgimento dell'attività lavorativa sotto la direzione del datore di lavoro;

• indennità di trasferta.

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TEMPORANEITÀ della PERMANENZA

� nessuna indicazione legislativa;

� NON DEVE ESSERE DEFINITIVA;

� deve PERMANERE IL LEGAME FUNZIONALE CON IL NORMALE LUOGO DI LAVORO;

� la durata può anche non essere preventivamente definita.

TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: LA TRASFERTA

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DISPOSIZIONE UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO

La trasferta è eseguita NELL'INTERESSE E SU DISPOSIZIONE UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO

È IRRILEVANTE:� Il CONSENSO del lavoratore� La DISPONIBILITÀ del lavoratore� L’IDENTITÀ O DIFFORMITÀ delle MANSIONI

� MERA DISCREZIONALITÀ AZIENDALE nel rispetto di:contratti collettivi di riferimento, dignità del lavoratore (art. 41 Cost.), divieto di atti illeciti odiscriminatori (art. 1345 c.c. e art. 15 Stat. Lav.).

� FUNZIONALE alle ESIGENZE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE dell’azienda (art. 1175c.c. - principio generale del “comportamento secondo correttezza”)

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DIREZIONE DEL DATORE DI LAVORO

• lavoratore è soggetto alle DIRETTIVE DEL PROPRIO DATORE DI LAVORO ;

• nessun rapporto tra il lavoratore e il soggetto presso il quale la prestazione viene resa;

• POTERE DIRETTIVO INTERAMENTE NELLE MANI DEL DATORE DI LAVORO;

INDENNITÀ di TRASFERTA

una somma aggiuntiva che va ad affiancare la normale retribuzione

� ammontare stabilito dal CCNL;

� COMPONENTE RISARCITORIA + RESIDUALE RETRIBUTIVA.

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� SPESE DOCUMENTABILI di vitto, alloggio, viaggio e trasporto SEMPRE ESENTI

TRASFERTE NELL’AMBITO COMUNALE l’indennità CONCORRE A FORMARE REDDITO

TRASFERTE FUORI DALL’AMBITO COMUNALE:

a) INDENNITÀ FORFETARIA ESENTE fino a: € 46,48 al giorno in ITALIA

€ 77,47 al giorno all’ESTERO

b) RIMBORSO SPESE ALLOGGIO O VITTO, INDENNITÀ ESENTE fino a:

€ 30,99 al giorno in ITALIA

€ 51,65 al giorno all’ESTERO

c) RIMBORSO SPESE ALLOGGIO E VITTO, INDENNITÀ ESENTE fino a:

€ 15,49 al giorno in ITALIA

€ 25,82 al giorno all’ESTERO

d) NESSUNA INDENNITÀ, ma RIMBORSO SPESE:

SPESE DOCUMENTATE totalmente ESENTI

ALTRE SPESE NON DOCUMENTABILI ESENTI fino a:

€ 15,49 al giorno in ITALIA

€ 25,82 al giorno all’ESTERO

REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO

dell’INDENNITÀ DI TRASFERTA, art. 51, c. 5, TUIR

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TRASFERTISTA

lavoratore che si obbliga, espressamente per contratto, nei confronti del datore di lavoro a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse

INDENNITÀ DI TRASFERTISMO

maggiorazione della retribuzione in misura fissa

art. 51, co. 6, TUIR

le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai

lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività

lavorative in luoghi sempre variabili e diversi

SONO ESENTI NELLA MISURA DEL 50%.

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TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO:

IL TRASFERIMENTO

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TRASFERIMENTO

MUTAMENTO DEFINITIVO DEL LUOGO GEOGRAFICO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO UNA SEDE DIFFERENTE RISPETTO AL LUOGO NORMALE DI LAVORO

• disposto solitamente nell’interesse del datore di lavoro

• ipotesi di TRASFERIMENTO CONSENSUALE o TRASFERIMENTO SU DOMANDA DEL DIPENDENTE

• lecito patto di inamovibilità

FORMA e CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO

forma libera

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ELEMENTI del TRASFERIMENTO:

1. l'individuazione dell'UNITÀ PRODUTTIVA;

2. le GIUSTIFICAZIONI alla base del trasferimento;

3. la NULLITÀ del trasferimento e l’IMPUGNAZIONE da parte del lavoratore;

4. PROFILI FISCALI dell’INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

UNITÀ PRODUTTIVA

ogni ARTICOLAZIONE AUTONOMA dell'impresa, IDONEA ad espletare, in tutto o in parte, L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE di beni o di servizi

costituente l'oggetto sociale aziendale

GIUSTIFICAZIONI alla BASE del TRASFERIMENTO art. 2103 c.c.

- RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE, SUSSISTENTI al momento in cui viene disposto il trasferimento.

- ogni patto contrario è nullo (disciplina 2103 cc inderogabile)

- onere della prova incombe sul datore di lavoro

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NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO

1. mancanza di adeguata prova delle ragioni tecniche, organizzativee produttive;

2. durante periodo di mandato per i lavoratori che ricopranocariche di consiglieri comunali o provinciali (art. 27, L. 816/1985);

3. genitore o familiare lavoratore che assista con continuità unparente o un affine entro il terzo grado disabile (art. 33, co. 5 e 6, L.

104/1992);

4. lavoratrice madre, ovvero, padre, fino al 1° anno di età delbambino (art. 56, co. 1 e 2, D.lgs. 151/2001);

5. dirigenti sindacali aziendali sino all'anno successivo allacessazione della carica (art. 22, co. 1, Stat. Lav.);

6. per le specifiche indicazioni della contrattazione collettiva diriferimento.

� Verificare la presenza di

CONTRATTI DI PROSSIMITÀ, in

deroga alle disposizione di

legge o del CCNL

TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL TRASFERIMENTO

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IMPUGNAZIONE del TRASFERIMENTO NULLO

1. CONTESTAZIONE STRAGIUDIZIALE entro 60 GIORNI dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

2. Entro i successivi 180 giorni procedere:

I) deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale; oppure

II) tentativo di conciliazione o arbitrato;

Se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati o non viene raggiunto nessun accordo, decorrono altri 60 giorni in cui è

possibile procedere al deposito del ricorso.

TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL TRASFERIMENTO

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INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

� titolo risarcitorio

REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO (art. 51, co. 7, TUIR)

Esenzione del 50% fino a:

1.549,37 €/anno, trasferimenti in ITALIA

4.648,11 €/anno, trasferimenti all’ESTERO

� indennità corrisposte per medesimo trasferimento in piùannualità, la non concorrenza al reddito vale solo per quellecorrisposte nel primo anno

� spese per familiari a carico, trasporto di cose, oneri relativiall'eventuale recesso dal contratto di locazione a seguito deltrasferimento, se rimborsate e analiticamente documentate,non concorrono a formare il reddito

TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL TRASFERIMENTO

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TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO:

IL DISTACCO

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Art. 30, d.lgs. 276/03:

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per SODDISFARE UNPROPRIO INTERESSE, pone TEMPORANEAMENTE uno o più lavoratori A DISPOSIZIONE dialtro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco IL DATORE DI LAVORO RIMANE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTOECONOMICO E NORMATIVO a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso dellavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a piùdi 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto percomprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

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RAPPORTO DI LAVORO TRILATERALE

Elementi del DISTACCO PROPRIO :

� TEMPORANEITÀ dello spostamento

� INTERESSE DEL DATORE DISTACCANTE

� DISSOCIAZIONE TEMPORANEA tra titolare del rapporto di lavoro e soggetto che usufruisce della prestazione

TEMPORANEITÀ dell’assegnazione

- dipende dalla persistenza dell’interesse imprenditoriale - l’assegnazione del lavoratore non può essere definitiva

LAVORATORE DISTACCATO

DATORE DI LAVORO DISTACCANTE

DATORE DI LAVORO DISTACCATARIO

TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL DISTACCO

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INTERESSE del datore di lavoro al distacco

- deve PROTRARSI PER TUTTA LA DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

- Min. lav., Circ. 24.06.2005 n. 28, l’interesse deve essere SPECIFICO, RILEVANTE, CONCRETO e

PERSISTENTE

- co. 4 ter, art. 30, D.lgs. 276/03, ipotesi ulteriore:

Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un CONTRATTO DI

RETE DI IMPRESA (…) l'INTERESSE DELLA PARTE DISTACCANTE SORGE AUTOMATICAMENTE IN FORZA

DELL'OPERARE DELLA RETE

- Al venire meno dell’interesse, il lavoratore distaccato deve rientrare in azienda;

- conclusione del distacco per interruzione dell’interesse del datore di lavoro non legittima il

licenziamento;

- onere del datore di lavoro provare l'impossibilità di adibire il dipendente in mansioni diverse da

quelle svolte in precedenza.

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DISSOCIAZIONE TEMPORANEA titolare del rapporto di lavoro /soggetto che usufruisce della prestazione

� OBBLIGHI ECONOMICI E NORMATIVI in capo AL DISTACCANTE;Distaccante resta RESPONSABILE DELLA RETRIBUZIONE del lavoratore, con possibilità di riaddebito.

� POTERE DISCIPLINARE al DISTACCANTE;

� POTERE DIRETTIVO al DISTACCATARIO

� NON deve VENIR MENO il LEGAME ORGANICO lavoratore/datore distaccante, caratterizzato

da:

• responsabilità del distaccante per l’assunzione;• applicabilità del contratto tra le parti originarie;• potere di risolvere il contratto del distaccante;• potere del distaccante di determinare la natura dell’attività svolta dal

lavoratore distaccato, il prodotto finale del lavoro o il servizio da fornire;

TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL DISTACCO

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IPOTESI PARTICOLARI DI DISTACCO

DISTACCO IMPOPRIO: MANCANZA DI DISSOCIAZIONE TRA TITOLARITÀ DEL POTERE DECISIONALE ETITOLARITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - SEMPLICE MUTAMENTO LUOGO DI LAVORO e MODALITÀESECUTIVE DELL'OBBLIGAZIONE lavorativa assunta, DA ADEMPIERSI A FAVORE DI UN CLIENTE DELDATORE DI LAVORO;

DISTACCO PARZIALE: la prestazione lavorativa viene svolta, in parte, presso il distaccatario, e, per la restante parte, presso il datore di lavoro distaccante;

DISTACCO INFRAGRUPPO: tra società legate da rapporti di gruppo o di natura commerciale; l'interessedel distaccante non può essere mai presunto;

ASSUNZIONE LOCALE o SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: interruzione rapporto di lavorooriginario e costituzione di distinto rapporto di lavoro subordinato con società distaccataria.Alternativa: sospensione del rapporto di lavoro originario e assunzione all'estero del lavoratore.

TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL DISTACCO

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LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO:

AUTORIZZAZIONI

EPROCEDURE

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ADEMPIMENTI per l’INVIO di LAVORATORI all’ESTERO

1. CENTRO PER L’IMPIEGO comunicazione telematica, MODELLO UNILAV, del temporaneo o definitivo spostamento del lavoratore.

2. LUL: per TUTTA LA DURATA DELL’ASSEGNAZIONE all’estero il datore di lavoro è tenuto a compilare il LUL e il RUOLO ESTERO, indicando, tra l'altro

1. data inizio e fine attività all'estero, 2. eventuali interruzioni, 3. Stato di assegnazione,4. estremi accordi integrativi del contratto di lavoro.

3. ISCRIZIONE ALL’AIRE, fatta dal lavoratore.OBBLIGATORIA PER COLORO CHE TRASFERISCONO LA LORO RESIDENZA ALL’ESTERO PER PIÙ DI 12MESI, facoltativa negli altri casi.

- servizi consolari - certificati

- diritto di voto - carta d’identità

INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO: AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

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AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE O TRASFERIMENTO LAVORATORI

a) INVIO IN PAESI COMUNITARI

PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE (art. 45 TFUE) Unione Europea, Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera

DIRITTO DI:- cercare lavoro in un altro paese dell'UE;- Lavorare e vivere in tale paese senza bisogno di permesso di lavoro;- restarvi anche quando l'attività professionale è giunta a termine;- parità di trattamento

RESTRIZIONI PER MOTIVI POLITICI E DI SICUREZZA PUBBLICA, SALUTE PUBBLICA e lavoro nel settore pubblico

Ad esempio, i cittadini croati, a causa di un regime transitoriodovuto alla recente entrata della Croazia nell’Unione Europea,possono essere soggetti a restrizioni temporanee.

INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO: AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

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b) INVIO IN PAESI EXTRACOMUNITARI

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIApposita procedura on line, iscrizione alla LIE – LISTA ITALIANI ALL’ESTERO (portale

www.cliclavoro.gov.it, sezione “Aziende”, voce “Lavorare all’estero”.)

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE inviata, on line, a:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI- INISTERO DEGLI AFFARI ESTERI- DIREZIONE REGIONALE DI LAVORO COMPETENTE

contenuto:

- Lavoratore/i - Località d’invio

- impegno ad adempiere agli obblighi ex L. n. 398/87

INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO: AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

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TEMPI e MODALITÀ DI RILASCIO dell’AUTORIZZAZIONE

� 75 GIORNI dalla presentazione della richiesta; � 90 GIORNI se richiesta presentata all’estero;

Se necessaria integrazione documentazione, il Ministero del Lavoro deve farne richiesta entro 60 giorni ed i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza regolarizzata o

completata.

� PAESI con CONDIZIONI POLITICHE, SOCIALI, SANITARIE ED ECONOMICHE INCERTE– necessario PARERE PREVENTIVO del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta

� NULLA OSTA della DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

� INVIO modello UNILAV.

SILENZIO - ASSENSO

INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO: AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

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LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO

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LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO

DISTACCO ALL’ESTERO = INTERNAZIONALITÀ del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa

� Fondamentale capire QUALE LEGISLAZIONE (tra quella dei diversi Stati coinvolti) SIAAPPLICABILE AL RAPPORTO DI LAVORO

� CONTRASTARE IL FORUM SHOPPING

Riferimenti normativi:

� L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 (riforma del SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALEPRIVATO)

� CONVENZIONE DI ROMA DEL 19 GIUGNO 1980 sulla legge applicabile alle obbligazionicontrattuali.

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� PRIMO CRITERIO DI COLLEGAMENTO: LIBERTÀ DI SCELTA DELLE PARTI

� SCELTA ESPRESSA, o RISULTANTE IN MODO RAGIONEVOLMENTE CERTO DALLEDISPOSIZIONI DEL CONTRATTO, OVVERO DALLE CIRCOSTANZE

� La LIBERTÀ DI SCEGLIERE non è assoluta.� LIMITI:

- no pregiudizio alle disposizioni imperative dei paesi coinvolti;

- potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la

situazione presenti uno stretto legame;

- la convenzione non può impedire l’applicazione delle norme in vigore nel paese del

giudice;

- ordine pubblico del foro.

LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO

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ALTRI CRITERI DI COLLEGAMENTO (art. 57 L 218/1995):

� la legge del PAESE IN CUI IL LAVORATORE COMPIE ABITUALMENTE IL SUO LAVORO;

� la legge del Paese ove ha SEDE IL DATORE DI LAVORO, se il lavoratore non lavoraabitualmente in uno stesso Paese;

� la legge del Paese con cui il contratto presenti eventualmente un COLLEGAMENTO PIÙSTRETTO, indipendentemente dai criteri di cui sopra.

***Debolezza di una delle parti del contratto

=TUTELE SPECIFICHE E ULTERIORI

Il lavoratore non può essere privato della protezione assicurataglidalle norme imperative della legge che, in mancanza di scelta,regolerebbe il contratto.

LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO

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AMBITI DI INDEROGABILITÀ:

1. disposizioni limitative dei LICENZIAMENTI

2. diritto al TFR 3. SANZIONI DISCIPLINARI

4. RETRIBUZIONE MINIMA 5. TUTELA PREVIDENZIALE MINIMA

6. ASSICURAZIONE INFORTUNI

7. TUTELA SANITARIA

AMBITI DI APPLICAZIONE NECESSARIA DELLA LEGGE DEL

PAESE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

I. orario di lavoro;

I. ferie, festività, permessi;

II. igiene e sicurezza sul lavoro;

I. congedi.

LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO

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NORME VINCOLANTI di PROTEZIONE MINIMA DA GARANTIRE NEL PAESE ESTERO

1. PERIODI MASSIMI DI LAVORO E PERIODI MINIMI DI RIPOSO;

2. durata minima delle FERIE annuali retribuite;

3. TARIFFE MINIME SALARIALI;

4. CONDIZIONI DI CESSIONE TEMPORANEA DEI LAVORATORI;

5. SICUREZZA, SALUTE E IGIENE SUL LAVORO;

6. Tutela GESTANTI O PUERPERE, BAMBINI E GIOVANI;

7. PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMO E DONNA, NON DISCRIMINAZIONE.

DIRETTIVA CE 16 DICEMBRE 1996, N. 71

CLAUSOLA DELL’ORDINE PUBBLICO

valori fondamentali dell’ordinamento

LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO

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GLI ASPETTI CONTRATTUALI

DEL DISTACCO ALL’ESTERO

LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO

� Responsabilità del TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

datore di lavoro DISTACCANTE

� Titolarità del POTERE DIRETTIVO

datore di lavoro DISTACCATARIO

� Titolarità del POTERE DISCIPLINARE

datore di lavoro DISTACCANTE

� CESSAZIONE ANTICIPATA DEL DISTACCO:a)Venir meno dell’interesseb)Conseguenza disciplinare

PROBLEMA: REINSERIMENTO al lavoro del lavoratore

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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

• ORARIO DI LAVORO - il lavoratore distaccato potrà essere tenuto a rispettarel’articolazione dell’orario di lavoro applicata dal datore di lavoro distaccatario;

• FERIE - gestione economica a cura del datore di lavoro distaccante- gestione organizzativa (modalità di richiesta, periodi di chiusura, ferie collettive)

datore di lavoro distaccatario;

• SEDE DI LAVORO – indicata nella lettera di distacco;

• SICUREZZA DEL LAVORO - il datore di lavoro distaccante sarà tenuto ad informare eformare il lavoratore sui rischi per la sicurezza connessi allo svolgimento dell’attivitàpresso il datore di lavoro distaccatario.

GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO

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GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’ESPATRIO

� adempimenti richiesti dalla normativa applicabile (ad esempio, la domanda di autorizzazioneall’invio in caso di distacco extracomunitario, o la richiesta dei formulari in materia di sicurezza

sociale);

� predisposizione degli ACCORDI DI ASSEGNAZIONE;

� verificare regime di sicurezza sociale applicabile;

� verificare regime fiscale applicabile;

� comunicazioni obbligatorie di inizio assegnazione agli enti competenti;

� predisporre e aggiornare i libri obbligatori del personale;

� eventuale iscrizione all’AIRE del lavoratore;

� verifiche sulla residenza fiscale

GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO

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ACCORDI DI ASSEGNAZIONE=

PATTI INTERCORSI TRA I SOGGETTI DEL DISTACCO VOLTI A REGOLARE I LORO RAPPORTI

a) ACCORDO DI DISTACCO o intercompany agreement

b) LETTERA DI DISTACCO o letter of understanding

� ACCORDO DI DISTACCO

stipulato tra datore di lavoro distaccante e datore di lavoro distaccatario

1. INTERESSE nel distacco 2. COMPETENZE lavoratore

3. MODALITÀ esecuzione PRESTAZIONE 4. DURATA distacco

5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA DATORI

GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO

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ACCORDO DI DISTACCO (segue)

6. ACCORDI ECONOMICI tra le due società.� Assunzione, da parte della società distaccataria dell’impegno:

a) all’erogazione dei fringe benefits ovverob) a contribuire a talune spese ovvero, ancora,c) a sostenere il costo di determinati emolumenti quali commissioni o bonus;

� descrizione della composizione COSTO RIADDEBITATO;

� descrizione delle modalità di determinazione del costo riaddebitato;

� eventuale cost-sharing agreement.

IL RIMBORSO AL DISTACCANTE DEGLI ONERI CONNESSI CON IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE DISTACCATO NON DEVE SUPERARE QUANTO

EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTO AL LAVORATORE

GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO

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FOCUS SU:

LA LETTERA DI DISTACCO

LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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FOCUS SU: LA LETTERA DI DISTACCO

� ESPATRIO = DISAGI per il lavoratore

� Necessari INCENTIVI ALL’ESPATRIO

� AUMENTI RETRIBUTIVI E BENEFIT

ART. 36 COST. il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo

lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e

dignitosa.

Retribuzione:

• risposta alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia;• garanzia per dignitoso tenore di vita e il libero e pieno sviluppo della

personalità.

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DEFINIZIONE EMOLUMENTI ADDIZIONALI

LIBERA CONTRATTAZIONE AZIENDA – LAVORATORE

LETTERA DI DISTACCO

• Soggetti sono DISTACCANTE e LAVORATORE

• finalità INTEGRATIVA del contratto di lavoro

• ELEMENTI CHE GIUSTIFICANO IL DISTACCO

• DATI DI NATURA ECONOMICA E CONTRATTUALE

Solitamente redatta in doppia lingua, italiano e generalmente inglese o altra lingua conosciuta da

tutti e tre i soggetti del distacco

FOCUS SU: LA LETTERA DI DISTACCO

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CONTENUTO della LETTERA DI DISTACCO:

1. Dati società distaccataria;

2. Durata distacco;

3. Referenti per il distacco in Italia e all’estero;

4. Mansioni e qualifica lavoratore distaccato;

5. Normativa applicabile alla prestazione lavorativa;

6. Condizioni per il rimpatrio – conservazione del posto –

ricollocazione del lavoratore

7. ACCORDI ECONOMICI, incentivi all’espatrio

FOCUS SU: LA LETTERA DI DISTACCO

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LA COMPOSIZIONE DEL

PACCHETTO RETRIBUTIVO

LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE DISTACCATO ALL’ESTERO

• paga base italiana;

• eventuale indennità giornaliera/INDENNITÀ ESTERO;

• eventuale bonus a fine distacco;

• rimborsi spese;

• emolumenti aggiuntivi per i rientri periodici daconsiderarsi come retribuzione se non gestiti a titolo dirimborso spese;

• fringe benefits;

• premi, superminimi, ad personam.

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INDENNITÀ ESTERO

specifico emolumento aggiuntivo non strettamente connesso all’esecuzione della

prestazione lavorativa ma ricomprendente il disagio conseguente al trasferimento

• L’indennità estero COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI RETRIBUZIONE, ed è perciò utile ai fini del calcolo del TFR;

• somma strettamente legata alla permanenza all’estero;• art. 2103 c.c. - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETIBUZIONE

Ratio: quanto percepito dal lavoratore è il corrispettivo delle qualità professionali

intrinseche alle mansioni svolte.

terminata la missione all’estero, il lavoratore non avrà più diritto alle voci retributive aggiuntive riconosciutegli dal datore di lavoro a scopo di ristoro o “risarcimento”

LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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art. 51 comma 8-bis del TUIR

SI DETERMINA SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IL REDDITO CHE:

• deriva da ATTIVITÀ PRESTATA ALL’ESTERO, in via continuativa e come oggetto esclusivodel rapporto di lavoro;

• è prodotto da dipendenti che SOGGIORNANO ALL’ESTERO PER PIÙ DI 183 GIORNI NELL’ARCO DI 12 MESI.

� OGNI RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA a quella ordinaria è ASSORBITA nella determinazione

forfetaria delle RETRIBUZIONI CONVENZIONALI, contribuendo ad ALZARE LA BASE DI

RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

(Circ. Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013).

LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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SPECIFICI RIFERIMENTI NORMATIVI

� DISTACCO COMUNITARIO - DIRETTIVA n. 96/71/CE, art. 3, par. 7 : le indennità specifiche per il

distacco sono considerate parte integrante del salario minimo, purché non siano versate a titolo di

rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto,

alloggio

� DISTACCO EXTRACOMUNITARIO - D.L. n. 317/1987, art. 2, commi 3 e 4: Il Min. del lavoro ai fini del

rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, accerta che: (…)

b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto

dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia; (…)

d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all’estero a svolgere attività lavorativa,

un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo

stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;

e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;

LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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POSSIBILI VOCI DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

• ALLOGGIOa) collocazione del lavoratore in strutture alberghiere, b) indennità di alloggio, c) alloggio in uso al lavoratore;

• ASSISTENZA PER LE PROCEDURE DI IMMIGRAZIONE E ASSISTENZA FISCALE

• AUTOVETTURAa) ad uso privato, b) uso cd. promiscuo;

• AZIONI E STOCK OPTION

• BONUS ESTERO

• COLLOCAMENTO DEL CONIUGE

• CORSI DI ISTRUZIONE E DI LINGUA per figli e famigliari

LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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• INDENNITÀ COST OF LIVING (COLA)

• INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE

• INDENNITÀ DI RISCHIO CAMBIO

• INDENNITÀ FORFETARIA ESTERA

• POLIZZE ASSICURATIVEinvii in Paesi extracomunitari obbligo polizza rischi viaggio - capitali assicurati non inferiori a 67.139,40€ e 77.468,53€per morte e invalidità permanente.

• POLIZZE SANITARIE INTEGRATIVE

• TRASLOCO

• VIAGGIa) viaggi inizio e fine espatrio, b) viaggi A/R nel corso dell'assegnazione estera, per ritorni periodici in patria, c) viagginel Paese estero di futura assegnazione per preparare l'espatrio e per ricerca abitazione.

LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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POLITICHE DI ACCOMPAGNAMENTO FISCALE

• TAX EQUALIZATION – il datore di lavoro distaccante applica al lavoratore la HYPOTHETICAL

WITHHOLDINGTAX equivalente alle imposte che il lavoratore avrebbe dovuto versare in Italia.

Gli importi così trattenuti saranno utilizzati al momento della liquidazione delle imposte

effettivamente dovute dal lavoratore distaccato: EVENTUALI DIFFERENZE, in attivo, o in passivo,

RESTANO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.

• TAX PROTECTION - il lavoratore distaccato versa un’imposta comunque non superiore a quella

che avrebbe versato in Italia.

Eventuali DIFFERENZE IN ECCESSO SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: se le imposte estere

sono maggiori delle imposte italiane, il datore di lavoro sopporta l’onere aggiuntivo.

LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO

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LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI

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LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI

IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO

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IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO

� DISTACCO COMUNITARIO - art. 45 TFUE, LIBERA CIRCOLAZIONE

Direttiva 2004/38/CE e Regolamento n. 492/2011 del 5 aprile 2011.

Per l’invio di lavoratori cittadini comunitari in distacco in paesi comunitari

NON sono richieste AUTORIZZAZIONI né nulla osta

ASPETTI PREVIDENZIALI:

• in quale Stato (di provenienza o di distacco) è assicurato il lavoratore?

• in quale Stato devono essere versati i contributi previdenziali ed assistenziali?

• a quale Ente o Istituto possano essere richieste le corrispondenti prestazioni?

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PRINCIPIO GENERALE è quello della LEX LOCI LABORIS

PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ

il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio svolge la propria

prestazione lavorativa = VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NELLO STATO ESTERO DI DISTACCO

RISCHIO di DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA

se nello Stato di provenienza vige un sistema previdenziale obbligatorio

In Italia assicurazioni sociali obbligatorie

L. n. 398 del 7 dicembre 1987, di conv. D.L. n. 317/1987

IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO

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DISTACCO PREVIDENZIALE

regolamento CE 29 aprile 2004, n. 883/2004, e regolamento di attuazione n. 987 del 16

dicembre 2009

Ambito di applicazione: Stati membri U. E., Stati S.E.E. (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera.

DISTACCO PREVIDENZIALE = deroga al principio di territorialità

� Lavoratore cittadino U.E., S.E.E. o Svizzera;

� Massimo 24 mesi;

� Non in sostituzione di un altro distaccato;

� Prorogabile fino a massimo 5 anni;

Resta SOGGETTO AL REGIME PREVIDENZIALE dello STATO DI APPERTENENZA, versa i contributi

solo in uno Stato

IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO

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FORMULARI COMUNITARI – DOCUMENTI PORTATILI - portable documents

PD A1 e PD DA1

Sono la prova che il lavoratore distaccato può mantenere la posizione contributiva italiana

� Prima del distacco, IL DATORE DI LAVORO DEVE RICHIEDERE:

INPS INAIL

PD A1 PD DA1

valido 24 mesi valido 24 mesi

www.inps.it , “Archivio Distacchi

e Lavoro Contemporaneo

nell’Unione Europea”, “utility”,

download

www.inail.it, “Servizi online”,

“Richieste/Modulo PD DA1”. L’INAIL inoltrerà, tramite PEC, il PD

DA1, compilato e firmato dal

dirigente, all’utente richiedente ed

alle AA.SS.LL. competenti.

IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO

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1° maggio 2014 - sistema europeo EESSI

Electronic exchange social security information

� punti di accesso per la ricezione e l’inoltro dei documenti:

1. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - materia di cure mediche;

2. INAIL – per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

3. INPDAP – per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;

4. INPS – per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale

IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO

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IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO:

PAESI CONVENZIONATI

LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI

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IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI

� DISTACCO EXTRACOMUNITARIO

il DATORE DI LAVORO DEVE RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL MINISTERO DELLAVORO, secondo una specifica procedura (art. 1, L. 398/87)

� REGIME PREVIDENZIALE:

principio della TERRITORIALITÀ (lex loci laboris)

i contributi previdenziali devono essere versati nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

per EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA

CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

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Le CONVENZIONI INTERNAZIONALI BILATERALI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

prevedono il DISTACCO PREVIDENZIALE - evitano la doppia imposizione contributiva

L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con:

Argentina, Australia, Brasile, Canada-Québec, Capo Verde, Corea del Sud, Israele, Jersey e

Isole del Canale, Serbia, Kosovo, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Messico,

Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d’America,

Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

Le Convenzioni con Australia e Messico non prevedono l’istituto del distacco previdenziale.

IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI

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FRAZIONAMENTO DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO

lavoratore cittadino Stato A, distaccato nello Stato B

versa nello Stato A i contributi per la prestazione X (obbligatoria ex lege Stato A)

E

versa nello Stato B i contributi per la prestazione Y (obbligatoria ex lege Stato B)

accade negli Stati in cui è in vigore un regime di tutela minima obbligatoria in materia di sicurezza sociale, e tale regime non è garantito in toto dalla Convenzione

Italia – D.L. n. 317/87

• IVS • TBC • ASpI

• Infortunio sul lavoro e malattie

professionali

• Malattia

• Mobilità

• Maternità

• Fondo garanzia TFR

IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI

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FRAZIONAMENTO DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVOEsempio

Convenzione Italia - Canada Quebec, accordo su:

Lavoratore italiano distaccato in Canada versa in Italia i contributi ex Convenzione, E i contributi (in base

al D.L. n. 317/1987), per:

• IVS • TBC • Infortunio sul lavoro e malattie professionali

Onere del lavoratore VERIFICARE la VIGENZA IN CANADA di una

LEGISLAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

che potrebbe obbligarlo a versare all’estero contributi per

prestazioni obbligatorie in base alla legge canadese.

� Malattia � Maternità

� Mobilità � Fondo garanzia TFR

IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI

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Convenzioni in materia di sicurezza sociale:

a) complete: durante il periodo di assegnazione all’estero, in base a quanto stabilito dalla

Convenzione, i contributi previdenziali e assistenziali saranno versati, temporaneamente,

esclusivamente in Italia;

b) Parziali, con frazionamento dell’obbligo contributivo: in via temporanea, per il periodo

previsto dalla singola Convenzione:

i. i contributi previsti dalla Convenzione versarti solo in Italia;

ii. i contributi non richiamati nella Convenzione ma previsti dalla L. n.

398/1987 saranno versati in Italia;

iii. i contributi non previsti dalla Convenzione, ma previsti come

obbligatori nello Stato distaccatario, in virtù del principio di

territorialità dell’obbligo contributivo, saranno versati nello Stato

estero.

IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI

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CONTENUTO DELLE CONVENZIONI

1. durata del distacco previdenziale;

2. formulario necessario per certificare la copertura assicurativa;

3. possibilità di prorogare il distacco ed eventualmente la durata della proroga;

4. eventuale formulario attraverso il quale richiedere la proroga del distacco;

5. elenco delle assicurazioni cui si applica la Convenzione (da confrontare con la L. 398/87 e

con l’eventuale legge di tutela minima obbligatoria dello Stato estero);

6. la possibilità di totalizzare i periodi di occupazione, assicurazione e residenza trascorsi

o solamente nei due Stati contraenti (cd. totalizzazione semplice) o anche in Paesi terzi

legati a loro volta da accordi internazionali all’Italia e all’altro Stato (cd. totalizzazione

multipla).

IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI

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Determinazione della base imponibile

� retribuzione convenzionale per i contributi non previsti dalla Convenzione, ma

ricompresi nella L. n. 398/1987 (di conversione del D.L. n. 317/1987).

per IVS, ASPI e TBC l’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di 10 punti, fino a

esaurimento sulle singole aliquote nell’ordine su indicato; per malattia e maternità si applicano le

riduzioni previste dalla legislazione nazionale, se applicabili.

� retribuzione effettiva, nei limiti dei massimali, per i contributi previsti dalla Convenzione.

Circ. INPS, 15 marzo 1994, n. 87 ha precisato Paese per Paese le modalità di contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi di sicurezza sociale.

IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI

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IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO:

PAESI NON CONVENZIONATI

LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI

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IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI NON CONVENZIONATI

� DISTACCO EXTRACOMUNITARIO in PAESE NON CONVENZIONATO

il DATORE DI LAVORO DEVE RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL MINISTERO DELLAVORO, secondo una specifica procedura (art. 1, L. 398/87)

� REGIME PREVIDENZIALE:

principio della TERRITORIALITÀ (lex loci laboris)

i contributi previdenziali devono essere versati nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA

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D.L. n. 317/1987, convertito in Legge n. 398/1987: i lavoratori italiani operanti all’estero,

in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono

obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:

• invalidità, vecchiaia e superstiti;

• tubercolosi;

• disoccupazione involontaria;

• infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

• malattia;

• maternità.

IL DATORE DI LAVORO, per conto del lavoratore, DOVRÀ

VERSARE IN ITALIA TUTTI I CONTRIBUTI PREVISTI DALLA L.

N. 398/87 E ALL’ESTERO, IN BASE AL PRINCIPIO DELLA

TERRITORIALITÀ, QUELLI IVI PREVISTI.

IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI NON CONVENZIONATI

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� DATORE DI LAVORO ANTICIPA:

� PALLIATIVI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA:

1) I CONTRIBUTI DOVUTI IN ITALIA sono calcolati SULLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI;

2) LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE in vigore sono APPLICATE CON UNA RIDUZIONE DEL 10% sulle

aliquote complessive dovute dal datore di lavoro per le assicurazioni per IVS e contro la

disoccupazione involontaria, fino ad esaurimento delle singole aliquote (prima IVS, poi DS)

• Oneri per l’assistenza sanitaria indiretta • Indennità economiche di malattia e maternità

• Indennità di invalidità temporanea e assoluta dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali

IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI NON CONVENZIONATI

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RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN

CASO DI DISTACCO

LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI

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DISTACCO COMUNITARIO

� malattia o maternità - il lavoratore italiano e i suoi familiari hanno diritto sia alle

prestazioni in natura che a quelle in denaro erogate dall’INPS.

� Indennità: erogata con le medesime modalità previste e applicate ai lavoratori che

svolgono la prestazione lavorativa in Italia. L’INPS paga le prestazioni all’interessato,

sulla base della retribuzione effettiva.

� Prestazioni in natura: TESSERA TEAM

CERTIFICATO: il lavoratore è tenuto a trasmetterlo all’INPS e aldatore di lavoro entro 2 giorni. NON deve essere TRADOTTOL’INPS potrà richiedere controlli medici e accertamenti all’Istituzione del

Paese estero. Il referto del medico che effettua il controllo è trasmesso

all’INPS insieme alle informazioni relative ai costi sostenuti.

RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO

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DISTACCO COMUNITARIO

� prestazioni di competenza dell’INAIL, necessaria PREVENTIVA SEGNALAZIONE DAPARTE DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE dell’avvenuto distacco del propriodipendente alla sede dell’istituto competente.� Denunce di infortunio sul lavoro o di malattia professionale devono essere fatte in

base alla legislazione delle stato membro competente.

� Obblighi del lavoratore distaccato sono i medesimi previsti in caso di infortunio omalattia professionale verificatisi sul territorio italiano.

DURATA, PERIODI DI COMPORTO, IMPORTO DELLE INDENNITÀ ECONOMICHE tanto per leprestazioni INPS che INAIL, legislazione italiana (stato in cui il lavoratore risultaassicurato).

BASE IMPONIBILE DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE.

RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO

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DISTACCO EXTRACOMUNITARIO IN UN PAESE CONVENZIONATO

� malattia o maternità, presentare, entro 3 giorni, all’istituzione estera idonea

certificazione.

� Certificato equiparato a quello nazionale e non deve essere tradotto. l’Istituzione

estera trasmetterà all’INPS la documentazione medica acquisita.

� infortunio sul lavoro o malattia professionale, il datore di lavoro dovrà aver effettuato

la preventiva segnalazione del distacco.

� Denunce di infortunio sulla base della legislazione dello stato

membro competente.

Base imponibile: retribuzione effettiva per i contributi previsti

dalla convenzione, e retribuzione convenzionale per i contributi

dovuti ex l. 398/87.

RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO

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PAESE EXTRACOMUNITARIO NON CONVENZIONATO

� infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tabella delle malattie professionali

italiana viene aggiornata in relazione alle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la

propria attività.

� onere del datore di lavoro è comunicare, prima del distacco, alla sede INAIL

competente, l’assegnazione all’estero del lavoratore.

� malattia e maternità, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati e ai

familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme del SSN.

� CERTIFICATO: deve essere trasmesso all’INPS in Italia LEGALIZZATO

RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO

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� LEGALIZZAZIONE DEL CERTIFICATO

verifica da parte di un medico di fiducia dell’Autorità diplomatica o consolare per

attestarne la validità certificativa secondo le disposizioni locali.

� requisito imprescindibile per la corresponsione dell’indennità di malattia;

� NON è la traduzione del certificato

Convenzione dell’Aja, 5 ottobre 1961:

apposizione della “postilla” (o Apostille): presso la competente autorità interna designata

da ciascuno stato per ottenere l’apposizione dell’Apostille sul documento. Così

perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia senza bisogno della legalizzazione

RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO

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LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI

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LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI

LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI

ALL’ESTERO

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LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

Lavoratore distaccato:

cittadino di uno stato A che, per un certo periodo di tempo,lavora sul territorio dello Stato B

Art. 3 TUIR (D.P.R. 917/86) – principio della WORLD WIDE TAXATION

� I SOGGETTI QUALIFICATI COME RESIDENTI FISCALI IN ITALIA SONO ASSOGGETTATI AD

IMPOSIZIONE IN ITALIA SU TUTTI I REDDITI OVUNQUE PRODOTTI.

� I SOGGETTI NON RESIDENTI fiscalmente in Italia vedono assoggettati ad IRPEF UNICAMENTE I

REDDITI PRODOTTI SUL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO.

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LAVORATORE ITALIANO, FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA, DISTACCATO ALL’ESTERO

SOGGETTO alla TASSAZIONE ITALIANA per il REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL’ESTERO

LAVORATORE ITALIANO, NON FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA, DISTACCATO ALL’ESTERO

È SOGGETTO alla TASSAZIONE ITALIANA SOLO PER I REDDITI PRODOTTI SUL TERRITORIO ITALIANO

LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

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art. 49, TUIR, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

• quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto

la direzione di altri; proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, anche

a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da

invalidità permanente o da morte.

art. 50, TUIR, REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Il reddito di lavoro dipendente, e assimilato, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, i compensi in natura, le erogazioni liberali, in relazione al lavoro.

PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATA: si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme percepite ENTRO IL GIORNO 12 DEL MESE DI GENNAIO DEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO.

LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

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Art. 23 TUIR, si considerano PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, tra gli altri:

• redditi fondiari;

• redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili

organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri

proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

• i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a

quelli di lavoro dipendente;

• i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

� gli STIPENDI RELATIVI AL LAVORO DIPENDENTE PRESTATO IN ITALIA PERCEPITI DA CONTRIBUENTI

FISCALMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO, SONO IMPONIBILI IN ITALIA, mentre non sono imponibili i

compensi percepiti all'estero.

LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

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IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI

LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI

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IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI

� persone residenti fiscalmente in Italia = assoggettamento IRPEF di tutti i redditi

ovunque prodotti;

� persone non residenti fiscalmente in Italia = assoggettamento IRPEF dei soli redditi

prodotti nel territorio dello Stato.

Lavoratore italiano, distaccato sul territorio di uno Stato estero:

• Se residente fiscalmente in Italia dovrà pagare le tasse in Italia anche sul reddito prodotto

all’estero, con il rischio di assoggettamento dello stesso reddito a tassazione anche nello Stato

estero (DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE);

• Se non residente fiscalmente in Italia non sarà tenuto a versare in Italia tassazione sul reddito

prodotto all’estero.

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Art. 2, co I, TUIR:

«ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior

parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o

hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile»

Criteri per individuare la residenza fiscale di un soggetto:

1. ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE dello Stato;

2. DOMICILIO (sede principale di affari e interessi) nel territorio dello Stato;

3. RESIDENZA (nel senso di dimora abituale) nel territorio dello Stato.

IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI

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� DOMICILIO luogo in cui la persona ha stabilito la SEDE PRINCIPALE DEI SUOI AFFARI

E INTERESSI, individuato con riferimento ai RAPPORTI ECONOMICI,

PATRIMONIALI, E AGLI INTERESSI MORALI, SOCIALI E FAMILIARI

� RESIDENZA luogo di ABITUALE E VOLONTARIA DIMORA, elemento obiettivo della

PERMANENZA IN TALE LUOGO e dall’elemento soggettivo

dell’INTENZIONE DI ABITARVI STABILMENTE

• iscrizione all’anagrafe dei residenti

• domicilio

• residenza

sono condizioni tra loro alternative: PER DICHIARARE FISCALMENTE RESIDENTE UN

SOGGETTO SUL TERRITORIO DI UNO STATO È SUFFICIENTE CHE SIA ACCERTATA LA

SUSSISTENZA DI UNA SOLA DI ESSE

IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI

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EVASIONE FISCALE CONNESSA ALLA FITTIZIA EMIGRAZIONE NEI CD. PARADISI FISCALI:

Art. 2, co 2 bis, TUIR - «si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani

cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli

individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella G. U.»

Decreto Ministero Finanze, 4 maggio 1999 - black list Stati con regime fiscale privilegiato

Min. Fin. Circ. 340/E, 2 dicembre 1997:

� cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE non costituisceelemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello stato;

� il soggetto che mantenga il “centro” dei propri interessi familiari e sociali in Italia deve considerarsifiscalmente residente in Italia, anche se ha trasferito la propria residenza all’estero e svolge lapropria attività fuori dal territorio nazionale

IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI

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Circ. Min. Fin. 304/E - ELEMENTI PER CONTROLLO CITTADINI ITALIANI CHE FITTIZIAMENTE HANNO SPOSTATO LA RESIDENZA ALL'ESTERO

Verificare se il contribuente:

� disponga di una ABITAZIONE PERMANENTE inItalia;

� mantenga una FAMIGLIA IN ITALIA;

� ACCREDITI IN ITALIA PROVENTI ovunque conseguiti

� possegga IN ITALIA BENI ANCHE MOBILIARI;

� partecipi a riunioni d'affari o rivesta cariche sociali in Italia;

� sostenga spese alberghiere o di iscrizioni a circoli o club;

� organizzi la propria attività e i propri impegni (anche internazionali) direttamente o mediante soggetti che operano nel territorio italiano.

Il contribuente dovrà dimostrare l'insussistenza in Italia della

dimora abituale, della residenza e di rapporti afferenti gli affari e

gli interessi economici, familiari, sociali e morali.

IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI

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IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183

GIORNI

LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI

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IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183 GIORNI

• iscrizione all’anagrafe dei residenti

• domicilio

• residenza

Devono riferirsi alla MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA

Periodo di imposta coincide con l’anno solare, ossia con i 365 giorni da gennaio a dicembre

LA MAGGIOR PARTE DI TALE PERIODO SARANNO MINIMO 183 GIORNI, CHE DIVENGONO 184 QUANDO L’ANNO È BISESTILE

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Circolare Ministero delle Finanze n. 207/E, del 16 novembre 2000

ai fini del computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, IL PERIODO

DA CONSIDERARE NON NECESSARIAMENTE DEVE RISULTARE CONTINUATIVO

È, infatti, sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un MINIMO DI

183 GIORNI NELL’ARCO DI 12 MESI.

In relazione all’espressione “NELL’ARCO DI 12 MESI” occorre far riferimento alla

permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può

anche prevedere un periodo a cavallo di 2 anni solari.

IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183 GIORNI

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Modalità di computo - METODO DEI GIORNI DI PRESENZA FISICA, Circ. Min. Fin., 201/96

• una frazione di giorno • il giorno di arrivo • il giorno di partenza

• sabati e domeniche se

trascorsi nello Stato in cui

l'attività viene esercitata

• giorni festivi se trascorsi

nello Stato in cui l'attività è

esercitata

• giorni di ferie goduti nello

Stato in cui l'attività

lavorativa è esercitata

• brevi interruzioni all'interno

dello Stato in cui le attività

sono svolte

• congedi per malattia

• giorni trascorsi nel Paese ove è svolta l'attività per:

a) decesso o malattia familiare;

b) interruzione dovuta a scioperi o serrate;

c) interruzione dovuta a ritardi delle consegne

IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183 GIORNI

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Modalità di computo - METODO DEI GIORNI DI PRESENZA FISICA, Circ. Min. Fin., 201/96

È, invece, escluso dal computo dei 183 giorni:

� tempo trascorso nel Paese in cui le attività sono esercitate, in transito tra due luoghi situati al di fuori di

detto Paese, se la durata è inferiore a 24 ore;

• giorni di ferie passate al di fuori del Paese in cui sono

esercitate le attività;

• le brevi interruzioni (per qualsiasi motivo avvengano)

che hanno luogo al di fuori del Paese in cui si esercita

l'attività.

IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183 GIORNI

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LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE

IMPOSIZIONI FISCALI

LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI

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LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

Problema: lavoratore italiano distaccato all’estero, se fiscalmente residente in Italia, è

tenuto a pagare le tasse, sul medesimo reddito, due volte: una in Italia e una all’estero.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

� Modello di Convenzione OCSE

� Nei casi in cui è vigente una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali è possibile, al rispetto

di determinate condizioni, che il reddito da lavoro dipendente prodotto in uno Stato diverso da

quello di residenza sia tassato solo in quest’ultimo Paese.

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ART. 15, CO 1, MODELLO DI CONVENZIONE OCSE:

il reddito prodotto da un SOGGETTO RESIDENTE IN UNO STATO, che svolge la PRESTAZIONE

LAVORATIVA NEL MEDESIMO STATO, è TASSATO SOLO IN QUELLO STATO

Esempio:

lavoratore residente in Italia, che svolge la propria prestazione lavorativa in Italia è

soggetto alla tassazione italiana, indipendentemente da quale sia la sua cittadinanza.

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

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ART. 15, CO 2, MODELLO DI CONVENZIONE OCSE:

prevede il caso di un SOGGETTO RESIDENTE IN UNO STATO MA

CHE LAVORA IN UN ALTRO STATO (legato al primo dalla

convenzione): lavoratore distaccato.

Il REDDITO PUÒ ESSERE TASSATO SOLAMENTE NELLO STATO DI

RESIDENZA, SE sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. il lavoratore soggiorna nello stato estero per meno di 183giorni (184 negli anni bisestili) nel corso dell’anno fiscale;

2. la retribuzione è pagata da (o per conto di) un datore di lavoronon residente nello stato in cui è svolta la prestazionelavorativa;

3. l’onere della retribuzione non è sostenuto da una stabileorganizzazione del datore di lavoro nell’altro stato.

esempio:

lavoratore residente in Italia

che presta la propria attività

lavorativa in Germania, per

meno di 183 giorni, per conto di

un datore di lavoro italiano che

non ha una stabile

organizzazione in Germania, è

tassato solo in Italia.

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

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SE:

• si superi il limite dei 183 giorni, oppure

• retribuzione pagata da datore di lavoro residente nello stato estero, oppure

• datore di lavoro ha stabile organizzazione nello stato estero

DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE PER TUTTO IL PERIODO D’IMPOSTA

STABILE ORGANIZZAZIONE = sede fissa di affari per mezzo della

quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

• sede di direzione • succursale • officina

• ufficio• laboratorio

• miniera, cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali

• cantiere di costruzione o di montaggio di durata superiore a 12 mesi.

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

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La DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE SUL MEDESIMO REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE quando:

a) il lavoratore sia residente fiscalmente in Italia e tra l’Italia e lo Stato estero di esecuzione della

prestazione lavorativa non sia in vigore alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni;

b) il lavoratore, fiscalmente residente in Italia e distaccato in uno Stato legato all’Italia da una

Convenzione contro le doppie imposizioni:

• soggiorna per più di 183 giorni sul territorio dello Stato estero;

• viene pagato da (o per conto di) un datore di lavoro residente nello Stato in cui è

svolta la prestazione lavorativa;

• viene pagato da un datore di lavoro che ha una stabile organizzazione nello stato

estero.

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

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PALLIATIVI IN CASO DI DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

� art. 51, co. 8 bis, TUIR - il REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da DIPENDENTI CHE NELL’ARCO DI 12 MESI SOGGIORNANO NELLO STATO ESTERO PER UN PERIODO SUPERIORE A 183 GIORNI, è DETERMINATO SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Condizioni:1. RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE - privilegiare la sostanza del rapporto sulla forma;2. RESIDENZA FISCALE IN ITALIA;3. ESCLUSIVITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA ALL'ESTERO - la prestazione lavorativa deve essere

svolta interamente all'estero;4. CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA ALL'ESTERO - anche se il computo dei giorni di

effettiva permanenza del lavoratore all'estero non deve essere necessariamente continuativo;5. SOGGIORNO ALL'ESTERO SUPERIORE A 183 GIORNI NELL'ARCO DI 12 MESI

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

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PALLIATIVI IN CASO DI DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

art. 165, TUIR - se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le

imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in DETRAZIONE DALL’IMPOSTA

NETTA DOVUTA FINO ALLA CONCORRENZA DELLA QUOTA D’IMPOSTA CORRISPONDENTE AL

RAPPORTO TRA I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED IL REDDITO COMPLESSIVO al netto delle perdite

di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

1. il lavoratore fiscalmente residente in Italia;2. alla formazione della base imponibile IRPEF concorrano redditi

prodotti all'estero - doppia imposizione sullo stesso reddito;3. le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo (ossia,

siano esse irripetibili

Imposta estera detraibile =(Reddito convenzionale ex art. 51, comma 8-bis / Reddito

determinato ex art. 51, commi 1-8) x Imposte pagate all’estero in via definitiva

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

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