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LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2012-2015) SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Deliberazione 12 maggio 2016, n. 2/2016/G

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LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

DEL GARANTE

PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2012-2015)

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO

SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Deliberazione 12 maggio 2016, n. 2/2016/G

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO

SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

DEL GARANTE

PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2012-2015)

Ha collaborato all’indagine:

Fulvia Delavigne

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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SOMMARIO

Pag.

Deliberazione .............................................................................................................. 5

* * *

Relazione .................................................................................................................... 11

Sintesi ......................................................................................................................... 13

CAPITOLO I - Oggetto dell’indagine. Profili normativi e funzionali ............................ 17

1. Oggetto dell’indagine .......................................................................................... 17

2. Il quadro normativo ............................................................................................ 17

3. Le funzioni del Garante ....................................................................................... 24

CAPITOLO II - Assetto organizzativo e tematiche gestionali ...................................... 29

1. L’organizzazione e il funzionamento .................................................................... 29

2. La gestione amministrativa e contabile ............................................................... 32

3. L’attività contrattuale ........................................................................................ 36

4. Il sistema di controllo interno .............................................................................. 39

5. Lo stato giuridico ed economico del personale dell’Autorità ................................. 42

5.1. Il trattamento giuridico ed economico del personale a tempo indeterminato ... 42

5.2. Profili relativi al reclutamento del personale .................................................. 59

5.3. Il personale a contratto .................................................................................. 61

CAPITOLO III - La gestione finanziaria ed economico-patrimoniale ........................... 65

1. I risultati fondamentali di bilancio ...................................................................... 65

2. Analisi delle entrate ............................................................................................ 69

3. Analisi della spesa ............................................................................................... 74

4. Misure di contenimento della spesa pubblica ....................................................... 75

5. La gestione dei residui ......................................................................................... 82

6. Il conto economico e lo stato patrimoniale ........................................................... 86

CAPITOLO IV - Conclusioni e raccomandazioni .......................................................... 91

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INDICE DELLE TABELLE

Pag.

Tabella 1 - Risultati sintetici dell’attività istituzionale del Garante .............................. 28

Tabella 2 - Attività contrattuale .................................................................................. 38

Tabella 3 - Dotazione organica e personale in servizio .................................................. 43

Tabella 4 - Trattamento economico dirigenti (a) .......................................................... 45

Tabella 5 - Trattamento economico dirigenti (b) .......................................................... 46

Tabella 6 - Trattamento economico funzionari (a) ........................................................ 49

Tabella 7 - Trattamento economico funzionari (b) ........................................................ 50

Tabella 8 - Trattamento economico personale operativo (a) ......................................... 52

Tabella 9 - Trattamento economico personale operativo (b) ......................................... 52

Tabella 10 - Risultati di bilancio .................................................................................. 65

Tabella 11 - Entrate e spese di competenza .................................................................. 66

Tabella 12 - Dimostrazione del risultato di amministrazione ........................................ 69

Tabella 13 - Entrate al netto delle partite di giro .......................................................... 70

Tabella 14 - Trasferimenti da altre autorità ................................................................. 70

Tabella 15 - Spese al netto delle partite di giro ............................................................. 74

Tabella 16 - Misure di contenimento della spesa ........................................................... 77

Tabella 17 - Riduzione indennità componenti del Garante ............................................ 77

Tabella 18 - Riduzione indennità componenti del Collegio dei revisori .......................... 78

Tabella 19 - Risparmi sui servizi indicati dall’art. 22, c. 7, d.l. n. 90/2014 ..................... 79

Tabella 20 - Canoni di locazione ................................................................................... 81

Tabella 21 - Residui attivi distinti per anno di provenienza .......................................... 82

Tabella 22 - Residui passivi distinti per anno di provenienza ........................................ 83

Tabella 23 - Conto economico ...................................................................................... 87

Tabella 24 - Conto del patrimonio ................................................................................ 89

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DELIBERAZIONE

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Deliberazione n. 2/2016/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

Sezione centrale di controllo

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Adunanza dei collegi I e II e del collegio per il controllo sulle entrate

del 28 aprile 2016

* * *

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei

conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e

la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati

dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,

modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione n. 19/2014/GEST, con la quale è stato approvato il

programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2015;

vista la relazione, presentata dal consigliere Anna Maria Rita Lentini, che illustra gli esiti

dell’indagine condotta in merito a “La gestione amministrativa e finanziaria del Garante per la

protezione dei dati personali (2012-2015)”;

vista l’ordinanza in data 5 aprile 2016, con la quale il presidente della Sezione ha convocato

il I e il II collegio e il collegio per il controllo sulle entrate per l’adunanza del 28 aprile 2016, al fine

della pronuncia sulla gestione in argomento;

vista la nota n. 1507 del 7 aprile 2016, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze

ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale;

- al Ministero dell’economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro;

- al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato;

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- al Garante per la protezione dei dati personali - presidente ;

- al Garante per la protezione dei dati personali - segretario generale;

- al Garante per la protezione dei dati personali – Servizio organizzazione, bilancio e

programmazione;

- al Garante per la protezione dei dati personali - Controllo interno;

udito il relatore, cons. Anna Maria Rita Lentini;

uditi, in rappresentanza del Garante per la protezione dei dati personali:

- il segretario generale, dott. Giuseppe Busia;

- il dirigente del Dipartimento amministrazione e contabilità, dott. Gennaro Petecca,

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal collegio in camera di consiglio, la relazione

concernente “La gestione amministrativa e finanziaria del Garante per la protezione dei dati

personali (2012-2015)”.

La presente deliberazione e l’unita relazione sono inviate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,

c. 6, l. n. 20/1994, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria

2006) e dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, a cura della Segreteria della Sezione:

- alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati;

- alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- al Ministero dell’economia e delle finanze;

- al Garante per la protezione dei dati personali;

- alle Sezioni riunite in sede di controllo.

L’Autorità:

adotterà, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale

provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. n. 244/2007, ove ritenga di non ottemperare ai

rilievi formulati;

comunicherà alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della

presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, come

modificato dall’art. 1, c. 172, l. n. 266/2005.

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La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14

marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Il consigliere relatore Il presidente

f.to Lentini f.to D’Auria

Depositata in segreteria il 12 maggio 2016

La dirigente

f.to Troccoli

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SINTESI

1. L’indagine ha ad oggetto i rendiconti e la gestione amministrativa dell’Autorità

garante per la protezione dei dati personali, nell’arco temporale 2012-2014, con

aggiornamenti al 2015 per tematiche di rilievo.

Le relazioni sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del codice, che il Garante deve

presentare annualmente al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile di ogni anno, danno

conto in maniera ampia dell’attività svolta nei diversi campi di azione dell’Autorità.

L’indagine si muove in un contesto normativo in evoluzione, che ha visto recenti

interventi del legislatore (d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e l. 7 luglio 2015, n. 124, contenente la

delega per la riforma della pubblica amministrazione).

2. Il Garante gode di autonomia regolamentare, ai sensi dell’art. 156 del codice, nelle

materie dell’organizzazione, del personale e della contabilità.

Quanto alla gestione economico-finanziaria, i dati mostrano, nel 2014, un risultato della

gestione di competenza ancora positivo ma in forte riduzione rispetto agli anni precedenti.

Ciò è imputabile essenzialmente alla riduzione delle entrate derivanti dal contributo statale

e dai trasferimenti delle altre autorità. I dati evidenziano un avanzo di amministrazione in

crescita per tutto il triennio, di pari passo con la consistenza di cassa. Il risultato economico,

sia pure positivo per tutto il triennio, presenta un netto decremento dal 2012 al 2013. Ciò

per effetto del risultato della gestione straordinaria nel conto economico 2012, che ha

registrato sopravvenienze attive pari a 16.925.861,14 euro derivanti dalla cancellazione, tra

i debiti di funzionamento, di accantonamenti ex art. 46 del d.p.r. n. 501/1998. Al netto della

gestione straordinaria, il risultato economico d’esercizio presenta, in realtà, nel biennio

2012-2013, valori tendenzialmente costanti (3.319.655,76 euro nel 2012 e 3.603.438,23 euro

nel 2013). Valori in riduzione si registrano invece nel 2014, sia rispetto all’anno precedente

sia rispetto al 2012, anche nella gestione corrente (2.082.023,25 euro a fronte di 3.319.655,76

euro nel 2012 e 3.603.438,23 euro nel 2013).

3. In sede istruttoria, l’Autorità ha comunicato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, i dati

relativi alle riduzioni di spesa conseguite in attuazione delle misure di contenimento previste

dal d.l. n. 70/2010 e dal d.l. n. 90/2014. Essa, con specifico riferimento alle misure introdotte

con il d.l. n. 90/2014, ha fornito elementi completi sia con riferimento alla riduzione del

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trattamento accessorio ed alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza sia con

riguardo ai risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa sui servizi indicati dal comma 7

dell’art. 22 del citato decreto.

Dall’esame dei dati, risulta che gli obiettivi di finanza pubblica sono stati raggiunti negli

anni considerati. Per quanto riguarda le riduzioni di spesa sul 2015 conseguenti

all’attivazione dei servizi strumentali in convenzione, l’Autorità ha riferito che, in

attuazione di quanto previsto dall’art. 22, c. 7, del d.l. n. 90/2014, il Garante ha stipulato

con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni, una convenzione per la gestione in modo unitario dei seguenti servizi

strumentali: “affari generali”, “acquisti ed appalti” e “amministrazione del personale”. Il

previsto Comitato di coordinamento di tale convenzione si è insediato in data 5 febbraio

2015 ed ha fornito un primo mandato ai comitati di gestione previsti, che si sono già

incontrati in più occasioni concentrando l’iniziale attenzione sull’individuazione delle

possibili procedure di cooperazione in materia di appalti pubblici e di integrazione di alcuni

sistemi informativi.

In sede istruttoria, l’Autorità ha comunque fornito dati sui risparmi realizzati sui servizi

in termini di minore spesa impegnata nel 2015 rispetto a quella impegnata nel 2013

(complessivamente pari ad oltre il 17 per cento), senza tuttavia che sia possibile distinguere

gli effetti in termini di risparmio ascrivibili alle azioni di riorganizzazione interna da quelli

riferiti alle convenzioni stipulate ai sensi del c. 7, art. 22, d.l. n. 90/2014.

4. Quanto all’attività negoziale rilevata nel periodo di indagine, i dati mostrano che

complessivamente nel periodo considerato le procedure esterne a Consip costituiscono il

54,59 per cento, in termini di importo, dell’intera attività negoziale dell’Autorità.

Nell’ambito di queste ultime, ben il 43,23 per cento è rappresentato dal ricorso a cottimi

fiduciari ex art. 125 del codice dei contratti pubblici, dei quali il 56,33 per cento è preceduto

da procedure selettive.

5. Quanto al personale, la disciplina del trattamento giuridico ed economico trova fonte

nell’art. 156 del d.lgs. n. 196/2003, che rinvia al riguardo alla potestà regolamentare

dell’Autorità.

Secondo quanto previsto dall’art. 156, c. 3, lett. d), del codice in materia di protezione

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dei dati personali “nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento

economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’80 per

cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni”.

Tale disposizione trova evidentemente ratio nella necessità di salvaguardare le esigenze

di contenimento della spesa pubblica. Si tratta, pertanto, della determinazione di un tetto

fissato da una disposizione che ha una valenza dinamica, nel senso che il rapporto tra il

trattamento economico complessivo del personale del Garante con quello dell’Agcom deve

mantenersi entro gli stessi valori percentuali nel tempo (80 per cento). Secondo quanto

comunicato dall’amministrazione in sede istruttoria, il suddetto rapporto è stato applicato

limitatamente alla retribuzione di livello e non invece al trattamento economico

complessivo.

Con riferimento, invece, al trattamento accessorio, appare necessaria un’adeguata

valorizzazione dei risultati delle prestazioni individuali, preceduta da una puntuale

definizione degli obiettivi, opportunamente verificati da un sistema organizzato di

valutazione che deve fondarsi su un efficiente controllo di gestione.

Sempre in materia retributiva, va segnalato che nel corso del 2015 si è posta una

questione concernente il riconoscimento degli effetti economici delle progressioni maturate

dal personale dell’Autorità ai soli fini giuridici nel quadriennio 2011-2014 a seguito

dell’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190),

che ha previsto la proroga del blocco delle progressioni economiche per il personale non

contrattualizzato, a suo tempo introdotto con l’art. 9, c. 21, del d.l. n. 78/2010. Ritenendo

che la predetta proroga non trovi applicazione al proprio personale, l’Autorità ha proceduto

comunque all’erogazione degli incrementi retributivi, sia pure in via provvisoria e salvo

eventuale recupero all’esito di un parere richiesto in merito al Consiglio di Stato.

6. Quanto alla materia del reclutamento del personale, la disciplina regolamentare del

Garante prevede una sola prova scritta, a carattere teorico-pratico, per l’accesso al livello

iniziale della qualifica dirigenziale, mentre non è prevista alcuna prova scritta per l’accesso

a livelli superiori al 10° (art. 30, cc. 3 e 4). Ciò appare in contrasto sia con i principi generali

che valgono per l’accesso alle qualifiche dirigenziali nell’ordinamento del pubblico impiego,

per le quali sono obbligatorie almeno due prove scritte (art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004,

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n. 272 recante il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente,

ai sensi dell’art. 28, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001), sia con i principi giurisprudenziali enunciati

in materia dal Consiglio di Stato, per cui, da una parte, “il rispetto delle modalità di

svolgimento delle prove concorsuali, così come delineato dalla normativa primaria e

secondaria di fonte statale, rappresenta la garanzia minima di trasparenza e di efficienza del

meccanismo selettivo ed è funzionale al corretto assolvimento della provvista del personale

dipendente”, dall’altra parte, l’ambito dell’autonomia organizzativa riservata dalla legge

all’Autorità non comprende direttamente il settore delle modalità di selezione del personale

dipendente, né riguarda i criteri di articolazione delle prove d’esame.

7. Quanto ai controlli interni, il Servizio di controllo interno ha riferito in ordine

all’attività svolta nel triennio considerato, che ha riguardato le verifiche periodiche di cassa,

l’esame dei rendiconti, l’esame dei bilanci di previsione, l’esame delle proposte di variazione

di bilancio, il riscontro di documentazione e l’approfondimento di problematiche varie

aventi riflesso su profili di carattere economico-finanziario, contabile e di natura

organizzativa. Nulla viene riferito, invece, in ordine alla verifica dei risultati dell’attività

svolta dall’ufficio del Garante.

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CAPITOLO I

OGGETTO DELL’INDAGINE. PROFILI NORMATIVI E FUNZIONALI

Sommario: 1. Oggetto dell’indagine. - 2. Il quadro normativo. - 3. Le funzioni del Garante.

1. Oggetto dell’indagine

L’indagine ha ad oggetto i rendiconti e la gestione amministrativa dell’Autorità garante

per la protezione dei dati personali (in prosieguo, semplicemente Garante), nell’arco

temporale 2012-2014, con aggiornamenti al 2015, in relazione a tematiche di rilievo.

Il controllo è stato svolto ai sensi dell’art. 156, c. 10, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 16, che

prevede il controllo della Corte dei conti sul rendiconto della gestione finanziaria

dell’Autorità. A completamento del quadro di riferimento delle competenze istituzionali

deve aggiungersi che, anche ai fini del coordinamento del sistema di finanza pubblica, la

Corte dei conti deve tenere conto delle relazioni redatte dagli organi che esercitano funzioni

di vigilanza e controllo sulle amministrazioni, enti, autorità amministrative indipendenti o

società a prevalente capitale pubblico, a norma dell’art. 3, c. 65, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

E’ utile ricordare che questa Sezione ha già esaminato, nel corso degli anni, altri

rendiconti delle autorità indipendenti: in particolare, dell’Autorità garante per la

concorrenza e del mercato (Agcm o Antitrust) con deliberazione n. 29/2010/G; dell’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) con deliberazione n. 9/2005/G; della Consob

(deliberazione n. 1/2014/G); ancora dell’Agcom, con deliberazione n. 7/2014/G, e da ultimo

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), con

deliberazione n. 16/2015/G.

2. Il quadro normativo

L’esigenza della protezione dei dati personali si impone con la globalizzazione delle

economie e delle culture e il conseguente massiccio flusso di informazioni contenenti dati

personali veicolati attraverso transazioni, anche non commerciali, che con l’uso delle

moderne tecnologie raggiungono grande velocità di diffusione e ampiezza di destinatari.

Da qui il carattere transnazionale del tema e la necessità di approntare uno standard

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comune di garanzie vincolante per gli Stati, in un delicato bilanciamento di interessi in gioco

oltre al rispetto della dignità individuale e sociale, quali la libertà di informazione, la libertà

di ricerca, ecc.1

La materia diviene, perciò, oggetto delle linee guida elaborate dall’Ocse prima, della

Convenzione n. 108 del 1981 del Consiglio d’Europa poi e, quindi, delle direttive europee in

materia di protezione dei dati personali (n. 95/46, c.d. “direttiva-quadro”, e n. 97/66).

Per dare attuazione ai suddetti atti internazionali e comunitari, il legislatore nazionale è

intervenuto approvando le leggi nn. 675 e 676 del 31 dicembre 1996.

Le disposizioni contenute nella l. n. 675/1996 entrarono in vigore l’8 maggio 19972 e sono

state abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’art. 183, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

che ha approvato il codice in materia di dati personali.

L’art. 1 della l. n. 675/1996, con formula solenne identificava le finalità della legge nel

garantire “che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà

fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla

riservatezza e all’identità personale” estendendo altresì tale garanzia ai “diritti delle persone

giuridiche e di ogni altro ente o associazione”.

La tutela riguardava, dunque, il diritto all’identità personale, che la dottrina e la

giurisprudenza anche costituzionale avevano già riconosciuto tra i diritti fondamentali e

inalienabili della persona.

In coerenza con l’impostazione della direttiva europea n. 95/46/Ce, oggetto della nuova

disciplina era l’attività di raccolta e di elaborazione delle informazioni che, in varia forma,

attengono alla persona ossia il “trattamento” di qualunque informazione di carattere

personale, nel contesto di qualunque attività, pubblica o privata.

Questa trasversalità è un connotato proprio della protezione dei dati che per sua natura

impatta, talvolta in modo problematico, con varie discipline di settore che avrebbero

ricevuto una specifica regolazione con le disposizioni introdotte in attuazione delle deleghe

legislative contenute nella l. n. 676/1996.

1 V. relazione di Rodotà per l’anno 1997. 2 Fatta eccezione per l’attuazione dell’Accordo di Schengen e la nomina della nuova autorità indipendente

(“Garante per la protezione dei dati personali”) che hanno trovato applicazione fin dal 9 gennaio 1997.

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La tutela si collocava in una visione dinamica del diritto alla riservatezza, necessaria per

la moderna intensità della circolazione dei dati e si incentrava nel riconoscimento

all’interessato del diritto di essere informato sui trattamenti di dati che lo riguardano e sulle

relative finalità, nella possibilità di esprimere o meno il consenso in alcuni casi, nonché nel

diritto di verificare la correttezza del trattamento anche attraverso l’esercizio del diritto di

accesso. Per i dati definiti dalla legge “sensibili”, al consenso scritto dell’interessato si

aggiungeva l’ulteriore garanzia rappresentata da un’autorizzazione rilasciata al soggetto

che intende raccogliere ed elaborare dati.

Il legislatore aveva previsto forme di protezione differenziata della riservatezza, al fine

di contemperarla con altri interessi pubblici e privati meritevoli di tutela (art. 4: attività per

scopi di difesa, di sicurezza dello Stato, di giustizia e di tutela della sicurezza dei cittadini;

art. 12, c. 1, lett. f): trasparenza delle attività economiche; art. 27: trattamenti effettuati

dalla pubblica amministrazione).

La garanzia della trasparenza dei trattamenti era rafforzata da un regime di pubblicità

che comprendeva anche la “notificazione” al Garante (art. 7) prevista dalla l. n. 675/1996,

poi opportunamente circoscritta dal d.lgs. n. 255/1997 ai soli trattamenti caratterizzati da

maggiori rischi di danno all’interessato, riducendo, così, il pericolo di un eccessivo impatto

amministrativo (art. 1, c. 1, lett. f), l. n. 676/1996)3.

Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante erano poste a carico di un fondo

stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria era assoggettato

al controllo della Corte dei conti (art. 33, c. 2, l. n. 675/1996).

Il processo di completamento e razionalizzazione della disciplina in materia di protezione

dei dati personali è giunto a compimento nel 2003, con l’approvazione di un testo unico di

rango legislativo (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in prosieguo,

semplicemente il “codice”), emanato con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in attuazione della

delega contenuta nell’art. 1 della l. 24 marzo 2001, n. 127), che riunisce in un unico corpo

3 Nel caso in cui l’interessato non veda soddisfatte le sue richieste, la tutela dell’effettività delle situazioni

giuridiche può realizzarsi, nella sede amministrativa (art. 29 della legge), attraverso il ricorso al Garante, con

l’eventuale esercizio dei poteri interdittivi del Garante anche sul piano cautelare (poteri rafforzati dalla

contestuale previsione di sanzioni penali per il caso di inosservanza) ovvero spostarsi nella sede giurisdizionale

(resta salva la competenza del giudice ordinario per l’eventuale risarcimento del danno per trattamento illecito

di dati personali). Le sanzioni penali colpiscono le sole condotte dolose con la previsione anche, per alcuni casi,

di un dolo specifico rappresentato dal fine di trarre un profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno

(artt. 34, 35, 36, 37 e 38).

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normativo una regolamentazione che si era formata nel tempo attraverso interventi

integrativi e modificativi della l. 31 dicembre 1996, n. 6754, provvedendo anche al

recepimento della direttiva n. 2002/58/Ce in tema di tutela della vita privata nel settore delle

comunicazioni.

Dopo la solenne enunciazione, contenuta nell’art. 1, del diritto di chiunque alla

protezione dei dati personali che lo riguardano, è individuata la finalità della disciplina,

diretta a garantire che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento

alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”(art. 2,

c. 1) e ad assicurare “un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1

nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità

previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli

obblighi da parte dei titolari del trattamento” (comma 2). Pur nel mantenimento di un

elevato livello di tutela, il codice interviene in un’ottica di snellimento e di semplificazione:

così, ad es., individuando un insieme più circoscritto rispetto al passato di trattamenti

oggetto di notificazione ed estendendo i casi in cui il trattamento può essere effettuato da

soggetti privati ed enti pubblici economici in assenza del consenso dell’interessato.

L’impianto normativo si compone di tre parti: la prima, recante le disposizioni generali

applicabili a tutti i trattamenti e alcune ulteriori regole specifiche per i trattamenti

effettuati da soggetti pubblici o privati; la seconda, nella quale sono riunite disposizioni

particolari esclusive per alcuni trattamenti, che integrano o in qualche caso derogano alle

disposizioni generali della parte prima; la terza, concernente la tutela amministrativa5 e

giurisdizionale dell’interessato (Titolo I), con l’intestazione all’autorità giudiziaria ordinaria

di tutte le controversie che riguardano l’applicazione delle disposizioni del codice (art. 152).

4 Il Governo era intervenuto in attuazione della delega originariamente contenuta nella l. n. 676/1996 e,

successivamente, nella l. 24 marzo 2001, n. 127 (v. art. 1, c. 4). Il lavoro preparatorio di ricognizione e di studio

delle norme da riunire nel testo unico è stato svolto da un’apposita commissione istituita presso il

Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal prof. Cesare

Massimo Bianca, e si è concluso nei primi mesi del 2003 con una scelta orientata per l’adozione di un testo

unico di rango legislativo, anziché misto, in linea con i nuovi orientamenti della legge di semplificazione per il

2001 (l. 29 luglio 2003, n. 229), all’epoca in fase di approvazione (v. relazione del Garante per il 2003). 5 In particolare, con riferimento alla tutela amministrativa, è prevista la possibilità per l’interessato di

rivolgersi al Garante mediante reclamo per rappresentare una violazione della disciplina in materia di

trattamento dei dati personali ovvero una segnalazione, al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante

(art. 141). E’ pure prevista una tutela alternativa a quella giurisdizionale, per far valere il diritto di accesso ai

dati personali e gli altri diritti previsti dall’art. 7 del codice, mediante ricorso al Garante che non può essere

proposto se è stata già adita l’autorità giudiziaria (art. 145).

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

21

Segue la disciplina dell’Autorità (Titolo II). L’art. 153, che sostanzialmente riproduce l’art.

30 della l. n. 675/1996, esordisce con il riconoscimento che “Il Garante opera in piena

autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione” e disciplina poi la composizione

e la nomina dell’organo collegiale. Seguono i compiti del Garante (art. 154) e

l’organizzazione dell’ufficio (artt. 155 e 156). Il Titolo III riporta la disciplina sanzionatoria

per le violazioni amministrative (Capo I) e gli illeciti penali (Capo II). Chiude il Titolo IV

con le disposizioni modificative, transitorie e finali.

E’ riprodotta la disposizione, già prevista dalla l. n. 675/1996 (c. 2 dell’art. 33), secondo

cui “Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo

stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione

finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti” (art. 156, c. 10).

Va poi segnalata la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che all’art. 1,

comma 5, rubricato “limite alle spese delle pubbliche amministrazioni” ha disposto che “Al

fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di

Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle

relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno

2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale

di statistica (Istat), con proprio provvedimento pubblicato nella G.U. non oltre il 31 luglio

di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni

aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e

programmatica”.

La scelta del legislatore di includere le autorità indipendenti nell’area delle pubbliche

amministrazioni è confermata successivamente dalla l. 31 dicembre 2009, n. 196, contenente

la legge di contabilità e di finanza pubblica6.

6 Il Titolo I rubricato “Principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi

contabili”, art. 1, dopo aver disposto, al primo comma, che “Le amministrazioni pubbliche concorrono al

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i

criteri stabiliti dall’Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al

perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci

pubblici e del coordinamento della finanza pubblica”, prevede al secondo comma, che “Ai fini della

applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per

l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto

nazionale di statistica (Istat) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella G.U. della Repubblica

italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

22

Le autorità amministrative indipendenti sono incluse, pertanto, nell’elenco Istat delle

pubbliche amministrazioni e sono, dunque, destinatarie delle norme di contenimento in

materia di finanza pubblica, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione

europea7.

Va poi segnalato il d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla l. 11

agosto 2014, n. 114, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, che ha previsto, tra l’altro, all’art.

22, “misure di razionalizzazione” delle autorità indipendenti, una gestione unitaria delle

procedure per il reclutamento del personale8 e dei servizi strumentali9, mediante la stipula

di convenzioni (cc. 4 e 7).

E’ pure previsto che le autorità indipendenti a decorrere dal 1° luglio 2014 provvedano,

nell’ambito dei propri ordinamenti, alla riduzione non inferiore al 20 per cento del

trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti e, a decorrere

dal 1° ottobre 2014, riducano in misura non inferiore al 50 per cento, rispetto a quella

complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca

istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari

data nella G.U. della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente

articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell’Unione europea, le autorità

indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni”. Al comma 3: “La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata

annualmente dall’Istat con proprio provvedimento e pubblicata nella G.U. entro il 30 settembre”. 7 La legittimità di tale inserimento ha ricevuto conferma in una rilevante sentenza del Consiglio di Stato,

Sezione VI, n. 6014 del 28 novembre 2012, che, su appello presentato dall’Istat avverso la sentenza del Tar

Lazio n. 226/2012 (su ricorso dell’Agcom) ed altre (su ricorso tra gli altri dell’Autorità per l’energia elettrica e

il gas), ha ritenuto legittimo l’elenco predisposto dall’Istituto di statistica, per l’anno 2011, in applicazione

dell’art. 1, c. 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica) e del Regolamento Ue

n. 2223/96-SEC 95, nella parte in cui include le autorità indipendenti tra le amministrazioni pubbliche. Le

motivazioni addotte dal Consiglio di Stato si soffermano, tra l’altro, sugli indici rivelatori della natura pubblica

o privata di enti la cui azione interseca, in vario modo, quella dell’amministrazione pubblica. 8 Art. 22, c. 4. “Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1

sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la

trasparenza e l’imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono

nulle le procedure concorsuali avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle

convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al

presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data

di entrata in vigore del presente decreto”. 9 Id. c. 7. “Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la

stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014,

i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali,

servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi

tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall’applicazione del presente comma devono derivare,

entro l’anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli

stessi organismi per i medesimi servizi nell’anno 2013”.

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

23

e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso

devono essere rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui sopra (cc. 5 e 6).

Va segnalata, poi, la l. 7 luglio 2015, n. 124 (c.d. legge Madia), recante “Deleghe al

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che contiene

importanti novità anche per le autorità indipendenti, che appaiono in linea con le

raccomandazioni di questa Sezione contenute nella deliberazione n. 7/2014/G. All’art. 8,

punto 6, la legge ha previsto tra i principi e criteri di delega, con riferimento

all’amministrazione centrale, che si provveda alla “razionalizzazione con eventuale

soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle

autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per la determinazione

del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in

modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa

professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime

autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione,

ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o

comunque regolate o vigilate”.

Da ultimo, l’art. 1, c. 742 e ss., della legge di stabilità 2016 ha disposto l’assoggettamento

del Garante per la protezione dei dati personali al regime di tesoreria unica di cui alla l. 29

ottobre 1984, n. 720, con l’inserimento nella tabella A allegata alla stessa legge. La disciplina

è estesa anche all’Autorità di regolazione dei trasporti, all’Autorità per l’energia elettrica, il

gas ed il sistema idrico e all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

E’ fissato alla data del 1º marzo 2016 il termine entro il quale i cassieri delle suddette

autorità sono tenuti a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle

rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale.

Restano escluse dal versamento le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo,

prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto

capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche

amministrazioni. I cassieri sono tenuti altresì ad adeguare l’operatività dei servizi di cassa

intrattenuti con le stesse autorità alle disposizioni di cui all’art. 1 della l. 29 ottobre 1984, n.

720, e relative norme amministrative di attuazione.

E’ pure previsto che le medesime autorità provvedano a smobilizzare gli eventuali

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24

investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità

speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato

italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2012.

Le autorità possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti

dal testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di

mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di

acquisto ossia nel caso in cui l’operazione comporti la realizzazione di perdite in linea

capitale.

E’ stabilito, infine, che sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con

la procedura di cui all’art. 2, c. 4, della citata l. n. 720/198410, le autorità amministrative

indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi

obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal

bilancio dello Stato (c. 746).

3. Le funzioni del Garante

Il Garante si colloca tra le autorità amministrative indipendenti e, più specificamente,

tra quelle di garanzia. La natura e lo status delle autorità, in generale, è tuttora oggetto di

dibattito ed è stata oggetto di decisioni giurisprudenziali non sempre uniformi, per cui ne

risulta un profilo con “andamento discontinuo”11. Al riguardo, questa Sezione ha già avuto

occasione di riferire in occasione della relazione sulla gestione Agcom (approvata con

deliberazione n. 7/2014/G)12.

10 Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, si provvede

alle occorrenti modifiche ed integrazioni delle tabelle A e B annesse alla legge. 11 Così la Commissione parlamentare incaricata, nel 2012, di svolgere un’indagine conoscitiva in tema di

autorità indipendenti. 12 Interessante la motivazione con cui il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 6014 del 28 novembre

2012, su appello presentato dall’Istat avverso la sentenza del Tar Lazio n. 226/2012 ha concluso, sia pure

avendo a riferimento le autorità di regolazione, per la legittima inclusione delle autorità amministrative

indipendenti nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni che le rende destinatarie delle norme di

contenimento in materia di finanza pubblica, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione

europea. Afferma il Consiglio di Stato che le autorità indipendenti “sono amministrazioni pubbliche in senso

stretto, poiché, composte da soggetti ai quali è attribuito lo status di pubblici ufficiali (art. 2, c. 10, l. n.

481/1995), svolgono, in virtù del trasferimento di funzioni operato dall’art. 2, c. 14, della medesima legge

istitutiva, compiti propri dello Stato, e così di potere normativo secondario ..., di poteri sanzionatori, di

ispezione e di controllo ... hanno, in conclusione, poteri direttamente incidenti sulla vita dei consociati che si

giustificano solo in forza della natura pubblica che deve - necessariamente - essere loro riconosciuta”. D’altra

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25

Quale autorità di garanzia del diritto alla protezione dei dati personali, nelle multiformi

attività che ne implicano il trattamento, il Garante è intestatario di una serie di funzioni.

A norma dell’art. 153 del codice, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il

Garante ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e

in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla

conservazione dei dati di traffico;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli

interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune

al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 143;

d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei

dati o disporne il blocco ai sensi dell’art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti

dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti

dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’art. 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di

trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei

dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a

conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;

parte, ciò non è in contraddizione con l’indipendenza che connota le autorità, per definizione legislativa. Le

autorità amministrative indipendenti sono definite tali dal legislatore in ragione della loro “piena indipendenza

di giudizio e di valutazione”, che non va intesa, precisa il Consiglio di Stato, “contrariamente a quanto ha

affermato il Tar, come ragione di esonero dalla applicazione della disciplina di carattere generale riguardante

le pubbliche amministrazioni”, bensì comporta più limitatamente che “tranne i casi espressamente previsti

dalla legge, il Governo non può esercitare la tipica funzione di indirizzo e di coordinamento, nel senso che non

può influire sull’esercizio dei poteri tecnico-discrezionali, spettanti alle autorità”.

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26

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’art.

37;

m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione

del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno

successivo a quello cui si riferisce.

Molteplici i compiti affidati al Garante anche in relazione ad impegni in campo europeo

e internazionale.

A norma del secondo comma del medesimo art. 153, il Garante svolge altresì le funzioni

di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di

ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari13.

Coopera, inoltre, con le altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei

rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra

autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità,

prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì,

la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità (art. 153, c. 3).

E’ previsto altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultino

il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti

amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice (art. 153,

c. 4).

Le attribuzioni conferite al Garante si muovono, come è evidente dalla elencazione

soprariportata, in ambiti diversi.

Anzitutto si riferiscono alla tutela dei diritti dell’interessato, individuati dagli artt. 7-10

del codice, di fronte all’elaborazione dei dati che lo riguardano da parte di soggetti pubblici

o privati. In tale solco, si collocano la funzione di risoluzione dei conflitti tra l’interessato e

13 Al riguardo il codice fa riferimento in particolare:

a) alla l. 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli

accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;

b) alla l. 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva

dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);

c) al regolamento Ce n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e alla l. 30 luglio 1998, n. 291, e successive

modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;

d) al regolamento Ce n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il

confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;

e) al capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato

di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con l. 21 febbraio 1989,

n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’art. 13 della convenzione

medesima.

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il titolare del trattamento (l’interessato può rivolgersi al Garante mediante reclami,

segnalazioni o ricorsi ai sensi dell’art. 141 del codice) e, dunque, i poteri decisori e i connessi

poteri cautelari, oltre a funzioni conformative ed interdittive esercitabili anche d’ufficio

oltre che su segnalazione o reclamo.

Strumentali sempre alla funzione di tutela dei diritti sono l’attribuzione all’Autorità dei

poteri ispettivi, di accertamento e controllo (art. 157 e ss.): il Garante può richiedere

informazioni o l’esibizione di documenti, disporre accessi a banche dati, archivi o altre

ispezioni e verifiche, finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia.

Altre significative attribuzioni del Garante riguardano, invece, un versante diverso,

quello dei rapporti istituzionali, sia in ambito nazionale (funzioni consultive, di impulso e

referenti nei confronti di Parlamento e Governo; di cooperazione con le altre autorità

amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti, etc.) che

internazionale (in relazione a funzioni previste da leggi di ratifica di accordi o convenzioni

internazionali o da regolamenti comunitari).

Da ultimo, è da ricordare anche un’attività di ricerca, di formazione e di comunicazione

svolta dal Garante in materia.

Ampio è, dunque, non soltanto il perimetro delle competenze intestate al Garante, ma

anche la tipologia delle sue attribuzioni (funzioni di vigilanza, interdittive, sanzionatorie,

consultive, di impulso, di indirizzo, di formazione e divulgative).

Le relazioni sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del codice, che il Garante deve

presentare annualmente al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo

a quello cui si riferisce (art. 153, lett. m) danno conto in maniera ampia e completa

dell’attività svolta in relazione ai diversi campi di azione del Garante (v. pure la tabella 1,

che segue).

Con riferimento alla funzione informativa dell’Autorità, va rilevato che il sito

istituzionale presenta varie e valide funzioni di ricerca della documentazione.

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Tabella 1 - Risultati sintetici dell’attività istituzionale del Garante

2012 2013 2014

Numero complessivo dei provvedimenti collegiali adottati 440 606 628

Ricorsi decisi (art. 145 del Codice) 233 222 306

Pareri a Presidenza del Consiglio dei ministri e ministeri (artt. 54 e 154 del Codice) 23 22 22

Autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 40 del Codice) 9 2

Autorizzazioni individuali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 41 del

Codice)2

Provvedimenti collegiali su segnalazioni e reclami (artt. 142-144 del Codice) 144 87

Provvedimenti concernenti il trasferimento di dati consentiti verso Paesi terzi (art. 44,

comma 1, lett. a), del Codice)9

Altri provvedimenti del Garante 9

Ordinanze-ingiunzioni adottate dal Garante 142

Notificazioni pervenute nell’anno 1.053 1.656 1.392

22.683[1] 24.075

(di cui 1.656 nel

2013)

(di cui 1.392 nel

2014)

Violazioni amministrative contestate 578 850 577

Sanzioni applicate con ordinanza di ingiunzione 118 420 202

Pagamenti derivanti dall’attività sanzionatoria 4.907.860

Violazioni penali segnalate all’autorità giudiziaria 56 71

Riscontri a segnalazioni e reclami (artt. 142-144 Codice) 4.183 4.185 4.894

Risposte a quesiti 326 31.186[2] 33.254[3]

Ricorsi (trattati) ex art. 152 del Codice 78 32 31

Opposizioni (trattate) a provvedimenti del Garante 73 67 80

Accertamenti e controlli effettuati direttamente presso i titolari del trattamento 395 411 385

Altre richieste ai sensi dell’art. 157 del Codice non effettuate direttamente presso i

titolari 142

Comunicazioni di notizia di reato all’autorità giudiziaria 39

Prescrizioni sulle misure minime di sicurezza (a fini di estinzione del reato) 10 16 4

Provvedimenti su verifiche preliminari per trattamenti che presentano rischi specifici

(art. 17 del Codice)13 24 15

Comunicazioni al Garante su flussi di dati tra p.a. o in temi di ricerca 9 7 8

Pareri a soggetti pubblici sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari 5 5 13

Risposte ad atti di sindacato ispettivo e di controllo 6 4 9

Leggi regionali esaminate (di cui con rilievi ai fini dell’impugnazione ex art. 127 della

Costituzione)18 1 1

Riunioni del Gruppo Art. 29 5 5 5

Partecipazione a sottogruppi di lavoro - Gruppo Art. 29 30 32 22

Riunioni autorità comuni di controllo (Europol, Schengen, Dogane, Eurodac), del

Wppj e del Future of Supervision Group23 18 18

Riunioni presso il CoE, OCSE e altri organismi internazionali 9 12 12

Riunioni e workshop presso Consiglio/Commissione e altri organismi UE 18 34 29

Conferenze internazionali 2 2 2

2012 2013 2014

Comunicati stampa 29 59 48

Newsletter 13 15 15

Dvd (archivio digitale) normativa italiana) 1 2 2

Cd (archivio digitale normativa europea) 1 2

Vademecum 2

Prodotti editoriali 2 3

Video divulgativi 1 4 1

Schede informative 5

[1] Dato complessivo. In parentesi dato relativo all’anno.

[2] Dato complessivo.

[3] Dato complessivo.

Tabella 24

Risultati sintetici dell'attivita istituzionale dell'Autorità Garante dei dati personali

Altre attività

Notificazioni pervenute dal 2004 al 31 dicembre (dato complessivo) 21.027

Fonte: Elaborazione Corte dei conti si dati Autorità su dati Autorità Garante dati personale nelle Relazioni annuali 2012,

2013, 2014

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CAPITOLO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO E TEMATICHE GESTIONALI

Sommario: 1. L’organizzazione e il funzionamento. - 2. La gestione amministrativa e contabile. - 3. L’attività

contrattuale. - 4. Il sistema di controllo interno. - 5. Il trattamento giuridico ed economico del personale.

1. L’organizzazione e il funzionamento

Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera

dei deputati e due dal Senato della Repubblica, scelti tra persone che assicurano

indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto e

dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni. I componenti

eleggono nel loro ambito un presidente ed un vice presidente (art. 153 del codice che

sostanzialmente riproduce l’art. 30 della legge istitutiva). Il presidente ed i componenti

durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta.

Con regolamento n. 1/2000 sono stati disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento

dell’ufficio del Garante.

A norma dell’art. 2 del citato regolamento rientrano nelle competenze del Garante, quale

organo collegiale di vertice: (a) la determinazione degli indirizzi e criteri generali della

propria attività; (b) la nomina, su proposta del presidente, del segretario generale ed il

conferimento degli incarichi ai dirigenti; (c) la definizione degli obiettivi e programmi da

realizzare, indicando le priorità, nonché l’emanazione delle direttive generali per l’azione

amministrativa e la gestione e ne verifica l’attuazione, in conformità ai principi di cui all’art.

4 del d.lgs. n. 165/2001; (d) l’approvazione del documento programmatico, del bilancio di

previsione e del bilancio consuntivo; (e) la richiesta di pareri al Consiglio di Stato e ad altri

organi consultivi; (f) l’adozione del codice etico e ogni altro compito previsto dalle leggi e

dai regolamenti.

Il Garante ha sede in Roma.

All’ufficio del Garante è preposto un segretario generale, che può essere scelto anche tra

magistrati ordinari o amministrativi (art. 156).

L’organigramma che segue disegna la struttura amministrativa del Garante.

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L’ufficio del Garante si articola in cinque servizi (Segreteria del Collegio, Relazioni

istituzionali, Relazioni comunitarie ed internazionali, Relazioni mezzi di informazione,

Studi e documentazione) ed in nove dipartimenti (Realtà economiche e produttive, Libertà

pubbliche e sanità, Risorse umane, Comunicazioni e reti telematiche, Amministrazione e

contabilità, Contratti e risorse finanziarie, Attività ispettive e sanzioni, Risorse

tecnologiche, Registro dei trattamenti). Ai servizi ed ai dipartimenti si aggiungono le unità

temporanee, che al momento sono quattro (Unità ricorsi, Unità affari legali e di giustizia,

Unità organizzazione e controllo, Unità lavoro pubblico e privato).

Secondo quanto comunicato in sede istruttoria, nel corso dell’anno 2014, anche al fine di

conseguire i risparmi di spesa previsti dall’art. 22 del d.l. n. 90/2014, il Dipartimento

contratti e risorse finanziarie è stato accorpato con il Dipartimento risorse umane, con la

conseguente soppressione di una posizione dirigenziale.

L’ufficio del Garante aveva ricevuto una prima disciplina con l’art. 33 della l. n. 675/1996.

La sua composizione, in sede di prima applicazione, comprendeva dipendenti dello Stato e

di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo, in un contingente determinato, in

misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del tesoro e per la

funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.

Segreteria del Col legio

Relazioni i s ti tuzional i Realtà economiche e produttive Unità ricors i

Relazioni comunit. e internazional i Libertà pubbl iche e sanità Unità affari legal i e di giustizia

Relazioni mezzi informazione Risorse umane Unità organizzazione e control lo

Studi e documentazione Comunicazioni e reti telematiche Unità lavoro pubbl ico e privato

Amministrazione e contabi l i tà

Contratti e ri sorse finanziarie

Attivi tà i spettive e sanzioni

Risorse tecnologiche

Regis tro dei trattamenti

COLLEGIO

URP

SegretarioGenerale

Dipartimenti

Vice segretario generale

Unità temporaneeServizi

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Con successiva modifica, il comma 1-bis del medesimo art. 3314 istituiva il ruolo organico

del personale dipendente e prevedeva una potestà regolamentare del Garante. Nelle more

della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità

amministrative indipendenti, al personale del Garante veniva attribuito un trattamento

economico pari all’80 per cento di quello del personale dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni15.

La medesima disciplina è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 156 del codice con i

necessari aggiornamenti per tener conto delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 165/2001.

L’organico è fissato in cento unità (art. 156, c. 2, del codice).

E’ previsto che, con propri regolamenti, il Garante disciplini: (a) l’organizzazione e il

funzionamento dell’ufficio; (b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del

personale, secondo le procedure previste dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; (c) la ripartizione

dell’organico tra le diverse aree e qualifiche; (d) il trattamento giuridico ed economico del

personale, secondo i criteri previsti dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni

e, per gli incarichi dirigenziali, dagli artt. 19, c. 6, e 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,

tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative; (e) la gestione

amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello

Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate

nella contabilità speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei

diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le

modalità di cui all’art. 6, c. 2, l. 31 luglio 1997, n. 249 (c. 3).

L’ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre

amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del

d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,

complessivamente, a venti unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,

lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui sopra

è corrisposta un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato

14 Comma aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 51. 15 Per il periodo intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, restava ferma

l’indennità di funzione di cui all’art. 41 del d.p.r. 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio.

Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, era prevista inoltre la

corresponsione della differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della

predetta indennità di funzione.

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dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla

base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore

al 50 per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa

speciale (c. 4).

In aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio può assumere direttamente dipendenti con

contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i

consulenti assunti con contratto a tempo determinato (c. 5).

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.

E’ pure previsto che, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo

richiedano, il Garante possa avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in

base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato,

di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte (c.

7).

Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale

scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al

controllo della Corte dei conti (c. 10).

2. La gestione amministrativa e contabile

La legge istitutiva (l. n. 675/199616), nel disciplinare l’ufficio del Garante, aveva previsto

che le spese di funzionamento fossero poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel

bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del

tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria era assoggettato al controllo della Corte dei

conti (art. 33, secondo comma).

Si prevedeva altresì che, in sede di prima applicazione della legge, con regolamento

emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato,

sarebbero state adottate le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento

dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di

segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale

dello Stato (art. 33, terzo comma).

16 Abrogata con decorrenza dal 28 febbraio 2004, data che segna l’entrata in vigore del codice (art. 183).

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Il suddetto regolamento è stato approvato con d.p.r. 31 marzo 1998, n. 501.

Il regolamento (art. 23) ha previsto l’apertura di una contabilità presso la sezione di

tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Garante, alimentata mediante

mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sul

fondo di cui all’art. 33, c. 2, della legge oltreché dalle somme corrisposte a titolo di

pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 33, c. 3, della legge o a qualunque altro

titolo in base alle leggi e ai regolamenti.

Lo stesso regolamento non ha tuttavia posto una disciplina dettagliata sulle modalità di

gestione e rendicontazione delle spese del Garante, salvo alcune specifiche disposizioni

concernenti la conservazione delle somme versate in contabilità speciale. Si tratta dell’art.

27, che prevede che le somme versate sulla contabilità speciale non erogate alla chiusura

dell’esercizio finanziario possono essere conservate per effettuare i pagamenti fino al termine

dell’esercizio successivo e che alla chiusura di tale esercizio il Garante può individuare le

somme relative a programmi già deliberati che possono essere ulteriormente conservate per

il biennio successivo. Una norma transitoria (art. 46) prevede che “in deroga a quanto

previsto nell’art. 27, per gli esercizi finanziari relativi al 1997 e al 1998, le disposizioni del

medesimo articolo si applicano anche in riferimento alle somme versate sulla contabilità

speciale, non deliberate dal Garante entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario,

limitatamente alle spese di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), g), h), i), l) ed m)”.

Il regolamento non ha previsto poi un bilancio di previsione, ma solo la predisposizione

di un documento programmatico finalizzato alla fissazione, all’inizio di ogni esercizio, degli

obiettivi da raggiungere e dei criteri di massima da osservare nello svolgimento dell’attività

istituzionale (art. 24), mentre per quanto concerne le modalità di rendicontazione è stata

prevista soltanto la predisposizione di un rendiconto delle spese deliberate e di quelle pagate,

distinte per categorie, articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi

individuati nelle direttive generali del Garante e nel documento programmatico.

Il regolamento governativo, emanato in fase di prima applicazione della legge, non ha

dunque optato per la scelta di una contabilità finanziaria ispirata ai principi della

competenza, lasciando con ciò aperte una serie di questioni concernenti soprattutto la

conservazione delle somme versate in contabilità speciale.

E’ il successivo regolamento di contabilità n. 3/2000 adottato dall’Autorità nell’esercizio

del proprio potere di organizzazione che ha optato per il principio della competenza

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finanziaria.

L’art. 3, c. 2, prevede infatti che “la gestione finanziaria si svolge in base al bilancio

annuale di previsione, redatto in termini di competenza”.

Il successivo art. 9 prevede, con l’approvazione del bilancio di previsione, l’impegno

automatico per alcune spese non solo aventi natura obbligatoria: (a) per le indennità

spettanti al presidente ed ai componenti, per il trattamento economico fondamentale ed

accessorio del segretario generale e del personale dipendente nonché per i relativi oneri

riflessi; (b) per i trattamenti di quiescenza e di previdenza; (c) per i canoni di locazione e per

le imposte; (d) per le spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a

disposizioni di legge o di regolamento.

Negli altri casi, gli impegni sono assunti dal segretario generale e dai responsabili delle

funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi assegnati (art. 9, c. 3), nel rispetto del principio

della separazione dei poteri di indirizzo e controllo e del potere di gestione.

Il regolamento prevede anche le modalità di formazione delle economie di bilancio, le

quali sono date dalla “differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate” nonché dalle

“minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto” (art. 11, c. 2), ma non detta al

riguardo una disciplina sulla destinazione delle stesse, se cioè, una volta realizzate e

verificate, le relative somme debbano essere restituite all’Erario, soprattutto ove trattasi di

economie rivenienti da finanziamento statale.

Ciò lascia aperta la questione che attiene all’esatta interpretazione delle norme introdotte

dal citato regolamento governativo (artt. 27 e 46), tuttora vigente in parte qua, concernenti

la conservazione delle somme versate sulla contabilità speciale non erogate alla chiusura

dell’esercizio finanziario.

La questione si pone soprattutto per le somme di cui all’art. 46 del citato regolamento,

trattandosi di economie che, come risulta dall’ultimo rendiconto approvato,

ammonterebbero a circa 17 milioni di euro che evidentemente, in quanto conservate in

bilancio, hanno influito negli anni non solo sulla determinazione del risultato di

amministrazione ma anche sul risultato di cassa.

Nell’esercizio finanziario 2012, il risultato economico positivo d’esercizio (21,5 milioni di

euro) è determinato soprattutto da un’operazione della gestione straordinaria: vengono

iscritti a consuntivo tra le sopravvenienze attive 16,9 milioni di euro. La relazione del

dirigente del Dipartimento amministrazione e contabilità riferisce che trattasi di mera

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rettifica contabile in quanto importo iscritto fino all’anno precedente nella sezione del

passivo tra i debiti di funzionamento rappresentati da accantonamenti ex art. 46 d.p.r. n.

501/1998: “… Poiché tale somma non rappresenta di fatto un debito il relativo importo va

stralciato dai debiti e concorre a determinare un risultato economico particolarmente

rilevante”.

Al riguardo va ricordato il contenuto del richiamato art. 46 a norma del quale “In deroga

a quanto previsto nell’art. 27, per gli esercizi finanziari relativi al 1997 e al 1998, le

disposizioni del medesimo articolo si applicano anche in riferimento alle somme versate sulla

contabilità speciale, non deliberate dal Garante entro la chiusura di ciascun esercizio

finanziario, limitatamente alle spese di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), g), h), i), l) ed m)”.

L’operazione contabile posta in essere nel 2012 lascia perplessi con riguardo alla

circostanza che la disciplina derogatoria prevista dall’art. 46 fa riferimento esclusivamente

agli esercizi finanziari 1997 e 1998. La disciplina ordinaria prevista dall’art. 27, invece, in

tema di conservazione delle somme, dispone che “Le somme versate sulla contabilità

speciale non erogate alla chiusura dell’esercizio finanziario possono essere conservate per

effettuare i pagamenti fino al termine dell’esercizio successivo. Alla chiusura di tale esercizio

il Garante può individuare le somme relative a programmi già deliberati che possono essere

ulteriormente conservate per il biennio successivo”.

La conservazione delle somme è consentita, dunque, non oltre il biennio dopo l’esercizio

successivo a quello di versamento delle somme sulla contabilità speciale.

Per una più puntuale ricostruzione degli effetti della predetta operazione si rinvia al

paragrafo 1 del capitolo III.

Nulla da segnalare sulle modalità di rendicontazione. Il regolamento di contabilità

prevede che il bilancio consuntivo, che si compone del rendiconto finanziario, della

situazione patrimoniale e del conto economico, deve essere approvato entro il 30 aprile

dell’anno successivo all’esercizio finanziario. E’ trasmesso nei successivi trenta giorni alla

Corte dei conti (art. 7).

Va segnalata, invece, la disposizione relativa alle spese di rappresentanza (art. 10) in

quanto comprende tipologie di spese che non possono ritenersi consentite (omaggi floreali),

ovvero non possono considerarsi “comunque spese di rappresentanza” (diversamente da

quanto previsto dalla disposizione in questione), ma vanno valutate in relazione alle

eccezionali e specifiche circostanze istituzionali. Sarebbe opportuna, pertanto, una modifica

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della disposizione in questione.

3. L’attività contrattuale

La disciplina normativa di riferimento per l’attività contrattuale ha visto importanti

innovazioni nel periodo considerato ed è tuttora in fase di evoluzione.

Rileva al riguardo il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135),

che ha disposto (art. 1, c. 7) l’obbligo di utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a

disposizione dalla Consip s.p.a. o da altre centrali di committenza, ossia le convenzioni ed il

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), per gli acquisti sotto soglia

comunitaria per alcune specifiche categorie di beni e servizi (energia elettrica, gas,

carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e

telefonia mobile), ed ha altresì dettato disposizioni in materia di servizio sostitutivo di

mensa mediante buoni pasto, finalizzate alla riduzione dei relativi oneri (art. 5, c. 7).

Importanti modifiche normative sono state poi introdotte dall’art. 22 del d.l. 24 giugno

2014, n. 90. Il comma 8 del predetto articolo ha esteso alle autorità indipendenti l’ambito di

operatività delle disposizioni recate dall’art. 1, cc. 449 e 450, l. 27 dicembre 2006, n. 296

(relativi alle convenzioni Consip ed al Mepa).

L’attività contrattuale dell’Autorità è disciplinata anche dagli artt. 19 e ss. del

regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità17.

A norma del citato art. 19, l’attività negoziale dell’ufficio si esplica conformemente a

quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché dal regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto

codice di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (c. 1-bis).

La valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione aggiudicatrice,

nominata in relazione a ciascuna gara dal segretario generale, formata da personale interno

ed eventualmente esterno in possesso di adeguate professionalità in relazione all’oggetto

della gara.

La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene

approvata dal dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie. Per i contratti di

importo pari o superiore a 100.000 euro l’approvazione definitiva è demandata al segretario

17 Come modificato con deliberazioni n. 30 del 27 aprile 2010, e n. 518 del 29 dicembre 2011.

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generale (art. 20).

E’ pure previsto che l’Autorità si avvalga delle procedure di selezione del contraente

previste dal codice dei contratti pubblici. Con direttiva del segretario generale, su proposta

del competente dipartimento sono definiti tempi e modalità con cui ciascuna unità

organizzativa attiva il procedimento di spesa (art. 21).

Quanto ai criteri di aggiudicazione, è previsto che per i contratti passivi il bando indica

il criterio per l’offerta migliore che l’ufficio potrà individuare alternativamente tra quello

del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle

caratteristiche dell’oggetto del contratto. Per i contratti attivi, il criterio di aggiudicazione

è di norma il prezzo più alto (art. 25). Per gli acquisti di importo non superiore alla soglia

comunitaria di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 163/2006 è consentito il ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione (art. 26).

Per le acquisizioni in economia si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 125 del codice

dei contratti pubblici, prevedendo modalità semplificate quando la spesa non superi

l’importo di 10.000 euro (art. 27).

Secondo quanto riferito in sede istruttoria, l’Autorità ha largamente utilizzato gli

strumenti di acquisto posti a disposizione dalla Consip, anche prima che gli stessi divenissero

obbligatori.

Il prospetto che segue riporta in termini di importo complessivo affidato l’attività

negoziale del Garante nel periodo 2012-2015 distinguendo tra procedure interne od esterne

a Consip/Mepa.

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Tabella 2 - Attività contrattuale

I dati mostrano che complessivamente nel periodo considerato le procedure esterne a

Consip costituiscono il 54,59 per cento, in termini di importo, dell’intera attività negoziale

dell’Autorità. In occasione dell’adunanza pubblica, l’amministrazione ha rappresentato,

con propria memoria scritta, che la predetta percentuale è influenzata dalla circostanza che

soltanto a giugno 2014 (d.l. n. 90/2014) è divenuta obbligatoria per l’Autorità l’utilizzazione

degli strumenti di acquisto Consip/Mepa.

Nell’ambito delle procedure esterne a Consip/Mepa, ben il 43,23 per cento è rappresentato

dal ricorso a cottimi fiduciari ex art. 125 del codice dei contratti pubblici, dei quali il 56,33

per cento è preceduto da procedure selettive.

Secondo quanto riferito dall’Autorità, il ricorso ad affidamenti diretti è frequentemente

originato da esiti di informali ricerche di mercato ma si riferisce anche molto spesso a

fattispecie di “proroghe tecniche”, ossia proroghe di contratti in scadenza, propedeutiche

all’effettuazione di nuove procedure di gara o adesione a convenzioni Consip.

Quanto alle proroghe tecniche, vanno comunque richiamati i principi giurisprudenziali

enunciati in materia18, anche dalla Corte dei conti in sede di controllo di legittimità19, e cioè

che la proroga tecnica è ammissibile soltanto nella misura in cui essa costituisca l’unica

soluzione praticabile per garantire la continuità di una funzione o di un servizio pubblico

essenziale, quando, per fatti non imputabili all’amministrazione, vi sia un imprevisto

prolungamento dell’iter della gara tempestivamente indetta.

Rilevante è anche la quota che si riferisce al ricorso a procedure negoziate ex art. 57, c.

2, lett. b), del codice dei contratti e cioè a fattispecie nelle quali il mercato offre un unico

operatore. Si tratta, secondo quanto riferito dall’Autorità, soprattutto dell’attività svolta

18 Diverse sono le pronunce del Consiglio di Stato. Tra queste, v. Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882. Sull’istituto

della proroga tecnica si è espressa anche l’ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp). Rilevano al

riguardo le determinazioni del 29 gennaio 2014 e del 24 luglio 2013. 19 Sezione controllo legittimità, deliberazione 27 aprile 2015, n. 10.

Adesioni a

Convenzioni

Richieste di

offerta MEPA

Ordini diretti di

acquisto MEPATotale Gare aperte

Procedure negoziate

ex art. 57, c.2, lett. a)

Procedure negoziate

ex art. 57, c.2, lett. b)

Procedure negoziate

ex art. 57, c.2, lett. c)

Cottimi fiduciari (art.

125) previa selezione

Affidamenti diretti (art.

125) e proroghe tecnicheTotale

2012 772.600,00 124.500,00 25.800,00 922.900,00 0,00 0,00 227.100,00 0,00 422.500,00 168.400,00 818.000,00

2013 363.000,00 5.900,00 1.500,00 370.400,00 657.600,00 3.000,00 125.600,00 7.900,00 121.500,00 142.900,00 1.058.500,00

2014 161.400,00 12.600,00 24.500,00 198.500,00 0,00 0,00 226.500,00 7.000,00 40.200,00 75.700,00 349.400,00

2015 214.700,00 371.400,00 38.000,00 624.100,00 124.200,00 6.750,00 53.200,00 5.200,00 35.200,00 93.200,00 317.750,00

Totale 1.511.700,00 514.400,00 89.800,00 2.115.900,00 781.800,00 9.750,00 632.400,00 20.100,00 619.400,00 480.200,00 2.543.650,00

Procedure interne a CONSIP/MEPA Procedure esterne a CONSIP

Anno

Valori in euro

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità Garante protezione dati personali

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dal consorzio interuniversitario Cineca (a partecipazione pubblica quasi totalitaria), nel

quadro di un accordo sottoscritto dal Garante e dal Ministero degli affari esteri, finalizzato

al riuso – anche da parte di altre amministrazioni pubbliche – della piattaforma

documentale denominata @Doc, avente ad oggetto le attività di analisi e sviluppo software,

volte alla dematerializzazione documentale ed alla creazione di appositi wokflow per le

procedure degli uffici dell’Autorità.

Gli ulteriori affidamenti diretti effettuati ai sensi della citata disposizione di legge, di

importo comunque inferiore alla soglia dei 40.000 euro, hanno riguardato prevalentemente

licenze e servizi di software (ad es. per il protocollo e per il sistema di gestione delle presenze

del personale dell’ufficio), abbonamenti (agenzie di stampa, servizio infocamere), spese per

partecipazione dell’Autorità ad eventi (forum Pa, assemblea nazionale Anci).

Il ricorso a procedure aperte extra Consip costituisce comunque solo il 30,74 per cento

dell’importo complessivamente affidato mediante procedure esterne a Consip/Mepa.

4. Il sistema di controllo interno

La l. n. 675/1996 si limitava a prevedere il controllo esterno della Corte dei conti, secondo

i principi di cui all’art. 3, c. 4, l. n. 20/1994, e rinviava ad apposito regolamento governativo

l’emanazione delle norme di organizzazione e funzionamento dell’ufficio del Garante.

Il regolamento veniva adottato con il d.p.r. 31 marzo 1998, n. 501 (“Regolamento recante

norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei

dati personali, a norma dell’art. 33, c. 3, l. 31 dicembre 1996, n. 675”). Disciplinava il

controllo della Corte dei conti prevedendo che “Entro il 30 aprile, il rendiconto approvato,

accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, è trasmesso alla Corte dei conti

per il controllo consuntivo di cui all’art. 33, c. 2, della legge, per il tramite della Ragioneria

centrale presso il Ministero del tesoro” (art. 35, c. 3). In relazione al controllo di gestione,

prevedeva soltanto che “Il rendiconto, vistato dal segretario generale, è articolato

funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi indicati negli artt. 2 e 24, in modo

da consentire un controllo adeguato della gestione ed una corretta programmazione

finanziaria dell’azione del Garante”.

Veniva intestato all’economo-cassiere, responsabile delle operazioni di cassa, il controllo

della regolarità formale delle determinazioni di pagamento … (art. 30) e al responsabile del

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40

servizio di amministrazione e contabilità la ricognizione mensile del denaro e dei valori

custoditi nella cassa, sulla base della situazione di cassa compilata dall’economo-cassiere

(art. 31).

Il d.lgs. n. 51/1999 attribuisce al Garante il potere di disciplinare con regolamenti propri

in luogo di quello governativo l’organizzazione interna ed il funzionamento dell’ufficio.

E’ seguita l’approvazione, con deliberazione del 28 giugno 2000, dei regolamenti nn.

1/2000, 2/2000 e 3/2000.

In particolare, il regolamento n. 1/2000 disciplina l’organizzazione ed il funzionamento

dell’ufficio del Garante in coerenza al metodo della programmazione (“il Garante,

contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo, definisce, nell’ambito del

documento programmatico, le linee strategiche alle quali deve uniformarsi l’ufficio,

descrivendo le finalità istituzionali da perseguire”), del rispetto del principio della

distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 e della

responsabilità: “Il segretario generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi

rispondono, nell’ambito di competenza, del risultato dell’attività dell’ufficio e delle sue

articolazioni. Il Garante verifica i risultati dell’attività dell’ufficio” (art. 6).

L’art. 8 dello stesso regolamento, nel disegnare l’organizzazione generale dell’ufficio, si

limita a prevedere l’istituzione di un servizio di controllo interno. L’organo di controllo è

attivato soltanto con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2003, che ne specifica i compiti.

Attualmente, la composizione e le funzioni del servizio di controllo interno sono

disciplinati dall’art. 30 del regolamento n. 3/2000, come modificato con deliberazione n. 30

del 27 aprile 2010.

L’organo di controllo, composto da tre componenti, di cui uno in rappresentanza del Mef

e uno con funzioni di presidente, è nominato con deliberazione del Garante e resta in carica

per un quadriennio.

A norma del citato art. 30, l’ufficio svolge sia il controllo di regolarità amministrativo-

contabile sia il controllo di gestione sia il controllo sui bilanci.

In particolare, il servizio:

a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 2403

c.c.;

b) vigila sull’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

contabile;

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41

c) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e

sull’esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli in custodia;

d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione ed il bilancio

consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, il parere di propria competenza;

e) verifica i risultati dell’attività dell’ufficio, anche ai fini di quanto previsto dall’art.

6, c. 2, del regolamento n. 1/2000;

f) svolge ogni altra attività connessa o funzionale all’espletamento dei compiti sopra

riportati;

g) redige per ogni riunione apposito verbale.

La disciplina regolamentare sui controlli ricalca sostanzialmente quanto previsto in via

generale dal d.lgs. n. 123/2011 per le attività dei collegi dei revisori dei conti e sindacali

presso gli enti ed organismi pubblici.

In particolare, per quanto riguarda il controllo di gestione occorre osservare che il testo

attualmente in vigore (lett. e) intesta al servizio la “verifica dei risultati dell’attività

dell’ufficio” finalizzandola anche a quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del regolamento n.

1/2000, ossia alla verifica dei risultati da parte del Garante20 (c.d. controllo strategico). La

verifica dei risultati da parte del Garante si avvale infatti sia delle relazioni di sintesi svolte

dai dirigenti, nei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno e trasmesse al segretario generale

che ne informa il Garante (art. 9, c. 4, lett. e) del regolamento n. 1/2000, richiamato dall’art.

6, c. 2 del medesimo regolamento) sia della verifica dei risultati dell’attività dell’ufficio

svolta dal Servizio di controllo interno, a norma dell’art. 30 lett. e) del regolamento n.

3/2000. Deve aggiungersi che, per una maggiore efficienza del sistema di controllo, sarebbe

opportuno prevedere l’inoltro anche al Servizio di controllo interno delle relazioni di sintesi

dei dirigenti e della tempestiva informazione interna sull’attività di competenza prescritta

dall’art. 9, c. 4, lett. e) del regolamento n. 1/2000.

In sede istruttoria21, il Servizio di controllo interno ha riferito in ordine all’attività svolta

nel triennio considerato, che ha riguardato le verifiche periodiche di cassa, l’esame dei

20 Il testo vigente dell’art. 6, c. 2, del regolamento n. 1/2000, a seguito delle modifiche intervenute nel 2010 e

da ultimo con delibera n. 374 del 25 giugno 2015, prevede che “Il Garante verifica i risultati dell’attività

dell’ufficio anche sulla base delle notizie di cui all’art. 9, c. 4, lett. e)”, e cioè sulla base delle relazioni dei

dirigenti degli uffici. Secondo quanto riferito dal Servizio di controllo interno, il testo originario dell’art. 6

stabiliva che per la verifica dei risultati dell’attività dell’ufficio, il Garante si avvalesse del Servizio di controllo

interno. 21 V. nota del 10 novembre 2015, acquisita al protocollo Corte conti n. 4373 del 16 novembre 2015.

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rendiconti, l’esame dei bilanci di previsione, l’esame delle proposte di variazione di bilancio,

il riscontro di documentazione e l’approfondimento di problematiche varie aventi riflesso su

profili di carattere economico-finanziario, contabile e di natura organizzativa.

Ha precisato che l’attività di riscontro sulla gestione amministrativo-contabile non ha

dato luogo a rilievi sotto il profilo della legittimità della gestione anche con riferimento

all’osservanza delle prescrizioni normative in tema di contenimento della spesa. Rilievi sono

stati invece formulati su alcune questioni concernenti l’applicazione di disposizioni della

legge di stabilità 2015 in materia di trattamenti retributivi per il personale dell’Autorità, di

cui si dirà più ampiamente di seguito.

Positiva, secondo quanto riferito dal servizio, la verifica della regolarità delle scritture.

Nulla viene riferito invece in ordine alla verifica dei risultati dell’attività dell’ufficio. Al

riguardo si fa rinvio a quanto riferito in ordine al sistema di valutazione dei dirigenti e dei

funzionari.

5. Lo stato giuridico ed economico del personale dell’Autorità

5.1. Il trattamento giuridico ed economico del personale a tempo indeterminato

La disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale del Garante trova

fonte nell’art. 156 del d.lgs. n. 196/2003, che rinvia al riguardo alla potestà regolamentare

dell’Autorità.

Il comma 3 dell’art. 156 rimette infatti alla disciplina regolamentare del Garante: (a)

l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure

previste dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; (b) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree

e qualifiche; (c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti

dalla l. 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli

artt. 19, c. 6, e 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze

funzionali e organizzative.

In attuazione dell’art. 156, c. 3, del d.lgs. n. 196/2003 il Garante ha adottato il

regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del

Garante nonché il regolamento n. 15/2001 sul trattamento di missione.

La legge fissa la dotazione organica del personale, che è attualmente in 145 unità,

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43

comprensive anche del personale a contratto22.

La ripartizione del personale tra le qualifiche è quella che risulta dalla disciplina

regolamentare sopra richiamata, che distingue l’area dirigenziale, comprendente la qualifica

di dirigente, l’area direttiva, che comprende la qualifica di funzionario, l’area operativa, che

comprende la qualifica di impiegato ed è articolata in quattro fasce retributive, l’area

esecutiva, che comprende la qualifica di commesso ed è articolata anch’essa in quattro fasce

retributive.

La tabella che segue rappresenta il personale attualmente in servizio a confronto con la

dotazione organica di diritto.

Tabella 3 - Dotazione organica e personale in servizio

22 Va precisato che il c. 2, art. 156, del d.lgs. n. 196/2003, prevedeva inizialmente il limite di cento unità, cui

andavano a sommarsi venti unità di personale a contratto a tempo determinato (c. 5). La dotazione del

personale a tempo indeterminato è stata poi incrementata di ulteriori venticinque unità con il c. 542, art. 1, l.

27 dicembre 2006, n. 296, di modo che il limite complessivo della dotazione organica (dato dal personale a

tempo indeterminato e da quello a contratto) risultava pari a 145. Il successivo art. 1, c. 268, della l. 27

dicembre 2013, n. 147, ha infine previsto l’incremento di ulteriori dodici unità, previa contestuale riduzione

nella medesima misura del contingente di cui al c. 5 del predetto art. 156, “al fine di non disperdere la

professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a

seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte

agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione

di dati dell’Unione europea”.

AreaDotazione

Organica

Personale di

ruolo

Personale in

posizione di

fuori ruolo

Personale a

contrattoTOTALE

di cui: personale

comandato

presso altre

amministrazioni

o in aspettativa

PERSONALE IN

SERVIZIO

Segretario generale 1 1 1 1

Dirigenti 21 13 2 15 15

Funzionari 88 71 2 73 2 71

Operativi 26 24 24 24

Esecutivi 1 0 0

Personale a contratto 8 8 8 8

TOTALE 145 109 4 8 121 2 119

PERSONALE IN SERVIZIO PER TIPOLOGIA LAVORATIVA

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità Garante protezione dati personali aggiornati al 19 giugno 2015

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44

L’art. 27 del regolamento fissa i principi fondamentali in materia di trattamento

economico, la cui composizione è poi disciplinata dagli artt. 33 (dirigenti), 40 (funzionari) e

44 (impiegati operativi).

In particolare, per quanto riguarda il personale dirigenziale, la retribuzione si articola

nelle seguenti voci: (a) retribuzione di livello con la previsione di 51 livelli retributivi; (b)

retribuzione di posizione, per i dirigenti di dipartimenti e servizi e per i dirigenti di cui all’art.

8, c. 6, del regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio; (c) retribuzione

di risultato.

La tabella che segue riporta la struttura retributiva con gli importi del trattamento

economico complessivo nei valori precedenti le riduzioni disposte sul trattamento economico

accessorio ai sensi dell’art. 22, c. 5, d.l. n. 90/2014.

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Tabella 4 - Trattamento economico dirigenti (a)

0 106.840,41 85.472,33 20.512,58 16.237,76 14.736,08 120.720,99

1 108.456,38 86.765,10 20.512,58 16.237,76 14.736,08 122.013,76

2 110.072,35 88.057,88 20.512,58 16.237,76 14.736,08 123.306,54

3 111.688,32 89.350,66 20.512,58 16.237,76 14.736,08 124.599,32

4 113.304,30 90.643,44 20.512,58 16.237,76 14.736,08 125.892,10

5 114.920,26 91.936,21 20.512,58 16.237,76 14.736,08 127.184,87

6 116.536,23 93.228,98 20.512,58 16.237,76 14.736,08 128.477,64

7 118.152,20 94.521,76 20.512,58 16.237,76 14.736,08 129.770,42

8 119.768,18 95.814,54 20.512,58 16.237,76 14.736,08 131.063,20

9 121.384,15 97.107,32 20.512,58 16.237,76 14.736,08 132.355,98

10 122.800,66 98.240,53 20.512,58 16.237,76 14.736,08 133.489,19

11 124.601,63 99.681,30 20.512,58 16.237,76 14.736,08 134.929,96

12 126.402,57 101.122,06 20.512,58 16.237,76 14.736,08 136.370,72

13 128.203,59 102.562,87 20.512,58 16.237,76 14.736,08 137.811,53

14 130.004,54 104.003,63 20.512,58 16.237,76 14.736,08 139.252,29

15 131.805,56 105.444,45 20.512,58 16.237,76 14.736,08 140.693,11

16 133.606,49 106.885,19 20.512,58 16.237,76 14.736,08 142.133,85

17 135.407,49 108.325,99 20.512,58 16.237,76 14.736,08 143.574,65

18 139.021,04 111.216,83 20.512,58 16.237,76 14.736,08 146.465,49

19 141.026,58 112.821,26 20.512,58 16.237,76 14.736,08 148.069,92

20 143.032,13 114.425,70 20.512,58 16.237,76 14.736,08 149.674,36

21 145.037,65 116.030,12 20.512,58 16.237,76 14.736,08 151.278,78

22 147.043,22 117.634,58 20.512,58 16.237,76 14.736,08 152.883,24

23 149.048,75 119.239,00 20.512,58 16.237,76 14.736,08 154.487,66

24 151.054,29 120.843,43 20.512,58 16.237,76 14.736,08 156.092,09

25 153.059,88 122.447,90 20.512,58 16.237,76 14.736,08 157.696,56

26 155.065,41 124.052,33 20.512,58 16.237,76 14.736,08 159.300,99

27 157.070,96 125.656,77 20.512,58 16.237,76 14.736,08 160.905,43

28 159.076,52 127.261,22 20.512,58 16.237,76 14.736,08 162.509,88

29 161.082,08 128.865,66 20.512,58 16.237,76 14.736,08 164.114,32

30 162.543,83 130.035,06 20.512,58 16.237,76 14.736,08 165.283,72

31 164.005,60 131.204,48 20.512,58 16.237,76 14.736,08 166.453,14

32 165.467,35 132.373,88 20.512,58 16.237,76 14.736,08 167.622,54

33 169.240,93 135.392,74 20.512,58 16.237,76 14.736,08 170.641,40

34 171.740,76 137.392,61 20.512,58 16.237,76 14.736,08 172.641,27

35 174.240,57 139.392,46 20.512,58 16.237,76 14.736,08 174.641,12

36 176.740,43 141.392,34 20.512,58 16.237,76 14.736,08 176.641,00

37 179.240,23 143.392,18 20.512,58 16.237,76 14.736,08 178.640,84

38 181.740,04 145.392,03 20.512,58 16.237,76 14.736,08 180.640,69

39 184.239,86 147.391,89 20.512,58 16.237,76 14.736,08 182.640,55

40 186.739,69 149.391,75 20.512,58 16.237,76 14.736,08 184.640,41

41 189.239,54 151.391,63 20.512,58 16.237,76 14.736,08 186.640,29

42 191.739,35 153.391,48 20.512,58 16.237,76 14.736,08 188.640,14

43 193.613,92 154.891,14 20.512,58 16.237,76 14.736,08 190.139,80

44 195.476,67 156.381,34 20.512,58 16.237,76 14.736,08 191.630,00

45 197.339,42 157.871,54 20.512,58 16.237,76 14.736,08 193.120,20

46 199.202,07 159.361,66 20.512,58 16.237,76 14.736,08 194.610,32

47 201.064,81 160.851,85 20.512,58 16.237,76 14.736,08 196.100,51

48 202.927,50 162.342,00 20.512,58 16.237,76 14.736,08 197.590,66

49 204.790,19 163.832,15 20.512,58 16.237,76 14.736,08 199.080,81

50 206.652,97 165.322,38 20.512,58 16.237,76 14.736,08 200.571,04

51 208.515,59 166.812,47 20.512,58 16.237,76 14.736,08 202.061,13

* = per incarichi di s tudio, ricerca o a l tro l 'importo del l 'indennità di pos izione è pari a euro 12,280,07

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

Retribuzione di

poszione media

Retribuzione di

posizione media *

Totale spettanze

annue

DIRIGENTI - Trattamento economico complessivo (valori precedenti le riduzioni sul trattamento accessorio ai sensi dell'art. 22, c. 5, d.l. 90/2014)

Valori in euro

Trattamento economico del personale AGCM/AGCOM Trattamento economico del personale del Garante

LIVELLIRetribuzione

annua lorda

Indennità

incentivante

media

Totale spettanze

annue

Retribuzione di

livello

Retribuzione di

risultato massima

Retribuzione di

risultato minima

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Di seguito sono riportati, invece, gli importi del trattamento economico complessivo nei

valori successivi alle riduzioni disposte sul trattamento economico accessorio ai sensi

dell’art. 22, c. 5, d.l. n. 90/2014.

Tabella 5 - Trattamento economico dirigenti (b)

0 106.840,41 85.472,33 16.580,73 12.280,07 114.333,12

1 108.456,38 86.765,10 16.580,73 12.280,07 115.625,89

2 110.072,35 88.057,88 16.580,73 12.280,07 116.918,67

3 111.688,32 89.350,66 16.580,73 12.280,07 118.211,45

4 113.304,30 90.643,44 16.580,73 12.280,07 119.504,23

5 114.920,26 91.936,21 16.580,73 12.280,07 120.797,00

6 116.536,23 93.228,98 16.580,73 12.280,07 122.089,77

7 118.152,20 94.521,76 16.580,73 12.280,07 123.382,55

8 119.768,18 95.814,54 16.580,73 12.280,07 124.675,33

9 121.384,15 97.107,32 16.580,73 12.280,07 125.968,11

10 122.800,66 98.240,53 16.580,73 12.280,07 127.101,32

11 124.601,63 99.681,30 16.580,73 12.280,07 128.542,09

12 126.402,57 101.122,06 16.580,73 12.280,07 129.982,85

13 128.203,59 102.562,87 16.580,73 12.280,07 131.423,66

14 130.004,54 104.003,63 16.580,73 12.280,07 132.864,42

15 131.805,56 105.444,45 16.580,73 12.280,07 134.305,24

16 133.606,49 106.885,19 16.580,73 12.280,07 135.745,98

17 135.407,49 108.325,99 16.580,73 12.280,07 137.186,78

18 139.021,04 111.216,83 16.580,73 12.280,07 140.077,62

19 141.026,58 112.821,26 16.580,73 12.280,07 141.682,05

20 143.032,13 114.425,70 16.580,73 12.280,07 143.286,49

21 145.037,65 116.030,12 16.580,73 12.280,07 144.890,91

22 147.043,22 117.634,58 16.580,73 12.280,07 146.495,37

23 149.048,75 119.239,00 16.580,73 12.280,07 148.099,79

24 151.054,29 120.843,43 16.580,73 12.280,07 149.704,22

25 153.059,88 122.447,90 16.580,73 12.280,07 151.308,69

26 155.065,41 124.052,33 16.580,73 12.280,07 152.913,12

27 157.070,96 125.656,77 16.580,73 12.280,07 154.517,56

28 159.076,52 127.261,22 16.580,73 12.280,07 156.122,01

29 161.082,08 128.865,66 16.580,73 12.280,07 157.726,45

30 162.543,83 130.035,06 16.580,73 12.280,07 158.895,85

31 164.005,60 131.204,48 16.580,73 12.280,07 160.065,27

32 165.467,35 132.373,88 16.580,73 12.280,07 161.234,67

33 169.240,93 135.392,74 16.580,73 12.280,07 164.253,53

34 171.740,76 137.392,61 16.580,73 12.280,07 166.253,40

35 174.240,57 139.392,46 16.580,73 12.280,07 168.253,25

36 176.740,43 141.392,34 16.580,73 12.280,07 170.253,13

37 179.240,23 143.392,18 16.580,73 12.280,07 172.252,97

38 181.740,04 145.392,03 16.580,73 12.280,07 174.252,82

39 184.239,86 147.391,89 16.580,73 12.280,07 176.252,68

40 186.739,69 149.391,75 16.580,73 12.280,07 178.252,54

41 189.239,54 151.391,63 16.580,73 12.280,07 180.252,42

42 191.739,35 153.391,48 16.580,73 12.280,07 182.252,27

43 193.613,92 154.891,14 16.580,73 12.280,07 183.751,93

44 195.476,67 156.381,34 16.580,73 12.280,07 185.242,13

45 197.339,42 157.871,54 16.580,73 12.280,07 186.732,33

46 199.202,07 159.361,66 16.580,73 12.280,07 188.222,45

47 201.064,81 160.851,85 16.580,73 12.280,07 189.712,64

48 202.927,50 162.342,00 16.580,73 12.280,07 191.202,79

49 204.790,19 163.832,15 16.580,73 12.280,07 192.692,94

50 206.652,97 165.322,38 16.580,73 12.280,07 194.183,17

51 208.515,59 166.812,47 16.580,73 12.280,07 195.673,26Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

DIRIGENTI - Trattamento economico complessivo (valori dopo le riduzioni sul trattamento accessorio disposte ai sensi dell'art. 22, c. 5, d.l. 90/2014)

Totale spettanze

annue

Retribuzione di

posizione mediaLIVELLI

Indennità

incentivante

media

Retribuzione di

poszione media

Retribuzione

annua lorda

Valori in euro

Totale spettanze

annue

Retribuzione di

livello

Trattamento economico del personale AGCM/AGCOM Trattamento economico del personale del Garante

Retribuzione di

risultato

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

47

Sono previsti scatti automatici annuali, salvo giudizio di insufficienza (art. 32).

Nei primi due anni di inquadramento è prevista la possibilità di attribuzione sino ad un

massimo di tre scatti con cadenza annuale a seguito di un procedimento di valutazione.

Successivamente con cadenza biennale, al 50 per cento del personale dirigenziale possono

essere attribuiti sino a tre scatti sulla base di un procedimento valutativo.

Occorre osservare che la retribuzione di posizione, la quale costituisce specifica voce

retributiva del personale dirigenziale in quanto correlata alle specifiche responsabilità e

complessità dell’incarico dirigenziale, assume, nella specie, un ruolo piuttosto marginale nel

complesso della struttura retributiva, soprattutto perché non appare sufficientemente

differenziata, risultando appiattita verso il valore massimo23.

La retribuzione di risultato, anch’essa appiattita verso l’alto e corrispondente al 20 per

cento del trattamento del livello 13 dei dirigenti, viene corrisposta sulla base dei seguenti

criteri: (a) per il 75 per cento, in base ai risultati raggiunti dall’ufficio del Garante; (b) per il

25 per cento, in base all’assiduità (presenza in servizio) e alla qualità della prestazione

individuale24. Così configurata, la retribuzione di risultato assume natura prevalentemente

di voce fissa e continuativa, vanificando in tal modo lo scopo incentivante della produttività

proprio di questa voce retributiva. Nella citata memoria depositata in occasione

dell’adunanza pubblica, l’amministrazione ha rappresentato che “la scelta di ancorare la

retribuzione di risultato ad un livello predefinito per tutti, e non al livello effettivo posseduto

da ciascun dirigente, se ha comportato un allineamento, lo ha fatto verso il livello basso

delle retribuzioni, producendo di conseguenza notevoli risparmi all’Autorità”.

In realtà, nella specie è in questione non tanto il profilo concernente l’entità della spesa,

quanto, piuttosto, quello correlato alla natura della retribuzione di risultato finalizzata

all’incentivazione della produttività. Sotto questo profilo, occorre osservare che la

parametrazione della retribuzione di risultato, nella misura del 75 per cento, agli obiettivi

raggiunti dall’ufficio non è ragionevolmente proporzionata alla quota correlata al

raggiungimento dei risultati individuali, la quale non trova, peraltro, specifica ed autonoma

23 La retribuzione di posizione, la quale trova disciplina nella deliberazione del Garante n. 6 del 2 marzo 2001,

corrisponde alla misura del 15 per cento del livello 10 per i dirigenti cui sia affidata la direzione di dipartimento

o servizio o di unità temporanea di primo livello, ovvero abbiano un incarico di assistenza al presidente e ai

componenti del Garante, mentre corrisponde alla misura del 12,50 per cento per l’attribuzione della

responsabilità di altre funzioni dirigenziali (incarichi di studio, ricerca o altro). 24 La retribuzione di risultato trova disciplina anch’essa nella deliberazione del Garante n. 6 del 2 marzo 2001,

come integrata dagli accordi negoziali del 7 novembre 2002 e del 10 dicembre 2004.

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

48

quantificazione, essendo valutata cumulativamente alla presenza in servizio, nella misura

del 25 per cento della retribuzione di risultato. E’ appena il caso di richiamare, al riguardo,

la previsione dell’art. 40, c. 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, in virtù del quale la “quota

prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato” va destinata al

trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale. Appare, pertanto,

necessaria un’adeguata valorizzazione dei risultati delle prestazioni individuali, preceduta

da una puntuale definizione degli obiettivi, opportunamente verificati da un sistema

organizzato di valutazione che deve fondarsi su un efficiente controllo di gestione.

Il trattamento economico dei funzionari è composto dalle seguenti voci: (a) retribuzione

di livello con la previsione di 54 livelli retributivi; (b) retribuzione di risultato; (c)

retribuzione di posizione, per i responsabili di articolazioni interne ai dipartimenti ed ai

servizi e di particolari posizioni organizzative.

Le tabelle che seguono riportano la struttura retributiva con gli importi del trattamento

economico complessivo dei funzionari nei valori precedenti e successivi alle riduzioni

disposte sul trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 22, c. 5, d.l. n. 90/2014.

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

49

Tabella 6 - Trattamento economico funzionari (a)

0 54.058,16 43.246,52 12.367,72 10.306,02 7.583,62 63.197,86

1 55.557,31 44.445,85 12.367,72 10.306,02 7.583,62 64.397,19

2 56.321,84 45.057,47 12.367,72 10.306,02 7.583,62 65.008,81

3 57.122,19 45.697,75 12.367,72 10.306,02 7.583,62 65.649,09

4 57.916,57 46.333,26 12.367,72 10.306,02 7.583,62 66.284,60

5 58.710,96 46.968,77 12.367,72 10.306,02 7.583,62 66.920,11

6 60.305,68 48.244,54 12.367,72 10.306,02 7.583,62 68.195,88

7 61.100,07 48.880,06 12.367,72 10.306,02 7.583,62 68.831,40

8 61.900,41 49.520,33 12.367,72 10.306,02 7.583,62 69.471,67

9 63.196,80 50.557,44 12.367,72 10.306,02 7.583,62 70.508,78

10 64.737,60 51.790,08 12.367,72 10.306,02 7.583,62 71.741,42

11 66.278,40 53.022,72 12.367,72 10.306,02 7.583,62 72.974,06

12 67.819,19 54.255,35 12.367,72 10.306,02 7.583,62 74.206,69

13 69.360,00 55.488,00 12.367,72 10.306,02 7.583,62 75.439,34

14 70.900,80 56.720,64 12.367,72 10.306,02 7.583,62 76.671,98

15 72.441,60 57.953,28 12.367,72 10.306,02 7.583,62 77.904,62

16 73.982,40 59.185,92 12.367,72 10.306,02 7.583,62 79.137,26

17 75.523,21 60.418,57 12.367,72 10.306,02 7.583,62 80.369,91

18 77.064,00 61.651,20 12.367,72 10.306,02 7.583,62 81.602,54

19 78.604,80 62.883,84 12.367,72 10.306,02 7.583,62 82.835,18

20 80.145,61 64.116,49 12.367,72 10.306,02 7.583,62 84.067,83

21 85.988,50 68.790,80 12.367,72 10.306,02 7.583,62 88.742,14

22 87.551,42 70.041,14 12.367,72 10.306,02 7.583,62 89.992,48

23 89.114,33 71.291,46 12.367,72 10.306,02 7.583,62 91.242,80

24 91.825,67 73.460,54 12.367,72 10.306,02 7.583,62 93.411,88

25 93.388,60 74.710,88 12.367,72 10.306,02 7.583,62 94.662,22

26 94.951,51 75.961,21 12.367,72 10.306,02 7.583,62 95.912,55

27 96.514,42 77.211,54 12.367,72 10.306,02 7.583,62 97.162,88

28 98.077,33 78.461,86 12.367,72 10.306,02 7.583,62 98.413,20

29 99.640,24 79.712,19 12.367,72 10.306,02 7.583,62 99.663,53

30 101.203,16 80.962,53 12.367,72 10.306,02 7.583,62 100.913,87

31 103.060,13 82.448,10 12.367,72 10.306,02 7.583,62 102.399,44

32 104.492,56 83.594,05 12.367,72 10.306,02 7.583,62 103.545,39

33 105.924,97 84.739,98 12.367,72 10.306,02 7.583,62 104.691,32

34 107.357,38 85.885,89 12.367,72 10.306,02 7.583,62 105.837,23

35 108.789,77 87.031,82 12.367,72 10.306,02 7.583,62 106.983,16

36 110.222,20 88.177,76 12.367,72 10.306,02 7.583,62 108.129,10

37 111.328,58 89.062,86 12.367,72 10.306,02 7.583,62 109.014,20

38 113.032,68 90.426,14 12.367,72 10.306,02 7.583,62 110.377,48

39 114.367,86 91.494,29 12.367,72 10.306,02 7.583,62 111.445,63

40 115.703,03 92.562,42 12.367,72 10.306,02 7.583,62 112.513,76

41 117.033,28 93.626,62 12.367,72 10.306,02 7.583,62 113.577,96

42 118.363,50 94.690,80 12.367,72 10.306,02 7.583,62 114.642,14

43 119.693,81 95.755,05 12.367,72 10.306,02 7.583,62 115.706,39

44 121.024,00 96.819,20 12.367,72 10.306,02 7.583,62 116.770,54

45 122.354,23 97.883,38 12.367,72 10.306,02 7.583,62 117.834,72

46 123.684,45 98.947,56 12.367,72 10.306,02 7.583,62 118.898,90

47 125.014,69 100.011,75 12.367,72 10.306,02 7.583,62 119.963,09

48 126.344,95 101.075,96 12.367,72 10.306,02 7.583,62 121.027,30

49 127.675,20 102.140,16 12.367,72 10.306,02 7.583,62 122.091,50

50 129.005,41 103.204,33 12.367,72 10.306,02 7.583,62 123.155,67

51 130.335,69 104.268,55 12.367,72 10.306,02 7.583,62 124.219,89

52 131.665,95 105.332,76 12.367,72 10.306,02 7.583,62 125.284,10

53 132.996,17 106.396,94 12.367,72 10.306,02 7.583,62 126.348,28

54 134.326,39 107.461,11 12.367,72 10.306,02 7.583,62 127.412,45

* = erogata l imitatamente a l personale cui s ia s tato affidato un incarico di 2° l ivel lo

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

Retribuzione di

risultato minima

Retribuzione di

posizione media *

Totale spettanze

annue

Retribuzione di

posizione media

FUNZIONARI - Trattamento economico complessivo (valori precedenti le riduzioni sul trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 22, c. 5, d.l. 90/2014)

Valori in euro

Trattamento economico del personale AGCM/AGCOM Trattamento economico del personale del Garante

LIVELLIRetribuzione

annua lorda

Indennità

incentivante

media

Totale spettanze

annue

Retribuzione di

livello

Retribuzione di

risultato massima

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

50

Tabella 7 - Trattamento economico funzionari (b)

0 54.058,16 43.246,52 9.976,55 7.583,62 60.806,69

1 55.557,31 44.445,85 9.976,55 7.583,62 62.006,01

2 56.321,84 45.057,47 9.976,55 7.583,62 62.617,63

3 57.122,19 45.697,75 9.976,55 7.583,62 63.257,91

4 57.916,57 46.333,26 9.976,55 7.583,62 63.893,42

5 58.710,96 46.968,77 9.976,55 7.583,62 64.528,93

6 60.305,68 48.244,54 9.976,55 7.583,62 65.804,70

7 61.100,07 48.880,06 9.976,55 7.583,62 66.440,22

8 61.900,41 49.520,33 9.976,55 7.583,62 67.080,49

9 63.196,80 50.557,44 9.976,55 7.583,62 68.117,60

10 64.737,60 51.790,08 9.976,55 7.583,62 69.350,24

11 66.278,40 53.022,72 9.976,55 7.583,62 70.582,88

12 67.819,19 54.255,35 9.976,55 7.583,62 71.815,51

13 69.360,00 55.488,00 9.976,55 7.583,62 73.048,16

14 70.900,80 56.720,64 9.976,55 7.583,62 74.280,80

15 72.441,60 57.953,28 9.976,55 7.583,62 75.513,44

16 73.982,40 59.185,92 9.976,55 7.583,62 76.746,08

17 75.523,21 60.418,57 9.976,55 7.583,62 77.978,73

18 77.064,00 61.651,20 9.976,55 7.583,62 79.211,36

19 78.604,80 62.883,84 9.976,55 7.583,62 80.444,00

20 80.145,61 64.116,49 9.976,55 7.583,62 81.676,65

21 85.988,50 68.790,80 9.976,55 7.583,62 86.350,96

22 87.551,42 70.041,14 9.976,55 7.583,62 87.601,30

23 89.114,33 71.291,46 9.976,55 7.583,62 88.851,62

24 91.825,67 73.460,54 9.976,55 7.583,62 91.020,70

25 93.388,60 74.710,88 9.976,55 7.583,62 92.271,04

26 94.951,51 75.961,21 9.976,55 7.583,62 93.521,37

27 96.514,42 77.211,54 9.976,55 7.583,62 94.771,70

28 98.077,33 78.461,86 9.976,55 7.583,62 96.022,02

29 99.640,24 79.712,19 9.976,55 7.583,62 97.272,35

30 101.203,16 80.962,53 9.976,55 7.583,62 98.522,69

31 103.060,13 82.448,10 9.976,55 7.583,62 100.008,26

32 104.492,56 83.594,05 9.976,55 7.583,62 101.154,21

33 105.924,97 84.739,98 9.976,55 7.583,62 102.300,14

34 107.357,38 85.885,89 9.976,55 7.583,62 103.446,05

35 108.789,77 87.031,82 9.976,55 7.583,62 104.591,98

36 110.222,20 88.177,76 9.976,55 7.583,62 105.737,92

37 111.328,58 89.062,86 9.976,55 7.583,62 106.623,02

38 113.032,68 90.426,14 9.976,55 7.583,62 107.986,30

39 114.367,86 91.494,29 9.976,55 7.583,62 109.054,45

40 115.703,03 92.562,42 9.976,55 7.583,62 110.122,58

41 117.033,28 93.626,62 9.976,55 7.583,62 111.186,78

42 118.363,50 94.690,80 9.976,55 7.583,62 112.250,96

43 119.693,81 95.755,05 9.976,55 7.583,62 113.315,21

44 121.024,00 96.819,20 9.976,55 7.583,62 114.379,36

45 122.354,23 97.883,38 9.976,55 7.583,62 115.443,54

46 123.684,45 98.947,56 9.976,55 7.583,62 116.507,72

47 125.014,69 100.011,75 9.976,55 7.583,62 117.571,91

48 126.344,95 101.075,96 9.976,55 7.583,62 118.636,12

49 127.675,20 102.140,16 9.976,55 7.583,62 119.700,32

50 129.005,41 103.204,33 9.976,55 7.583,62 120.764,49

51 130.335,69 104.268,55 9.976,55 7.583,62 121.828,71

52 131.665,95 105.332,76 9.976,55 7.583,62 122.892,92

53 132.996,17 106.396,94 9.976,55 7.583,62 123.957,10

54 134.326,39 107.461,11 9.976,55 7.583,62 125.021,27Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

Retribuzione di

posizione media

Totale spettanze

annue

Retribuzione di

posizione media

FUNZIONARI - Trattamento economico complessivo (valori dopo le riduzioni ex art. 22, c. 5, d.l. 90/2014)

Valori in euro

Trattamento economico del personale AGCM/AGCOM Trattamento economico del personale del Garante

LIVELLIRetribuzione

annua lorda

Indennità

incentivante

media

Totale spettanze

annue

Retribuzione di

livello

Retribuzione di

risultato

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

51

Anche per i funzionari sono previsti scatti automatici annuali, salvo giudizio di

insufficienza (art. 39), e nei primi due anni di inquadramento è prevista la possibilità di

attribuzione sino ad un massimo di tre scatti con cadenza annuale a seguito di un

procedimento di valutazione, mentre successivamente, con cadenza biennale, al 50 per cento

del personale direttivo possono essere attribuiti sino a tre scatti sulla base di un

procedimento valutativo.

Quanto alla retribuzione di posizione valgono le stesse considerazioni svolte per i

dirigenti25.

La retribuzione di risultato, corrispondente al 15 per cento del trattamento del livello 31

dei funzionari, viene corrisposta sulla base dei seguenti criteri: (a) per l’80 per cento, in base

ai risultati raggiunti dall’ufficio del Garante; (b) per il 20 per cento, in base all’assiduità

(presenza in servizio) e alla qualità della prestazione individuale (quota variabile). Valgono

per la retribuzione di risultato le stesse considerazioni svolte per i dirigenti.

La retribuzione degli impiegati operativi è composta dalle seguenti voci: (a) retribuzione

stipendiale articolata su quattro fasce retributive, ciascuna comprendente nove livelli; b)

premio annuale individuale (art. 44).

Le tabelle che seguono riportano la struttura retributiva con gli importi del trattamento

economico annuo complessivo degli impiegati operativi nei valori precedenti e successivi alle

riduzioni disposte sul trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 22, c. 5, d.l. n.

90/2014.

25 La retribuzione di posizione per i funzionari trova disciplina anch’essa nella citata deliberazione del Garante

n. 6 del 2 marzo 2001 e prevede che ai funzionari cui sia affidata la responsabilità di una unità organizzativa

di secondo livello o l’incarico di assistenza al presidente e ai componenti del Garante, sia corrisposto un importo

pari al 15 per cento del livello 9 della tabella dei funzionari; l’attribuzione della responsabilità di particolari

posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 40, c. 1, lett. c), del regolamento n. 2/2000, comporta una retribuzione

del 12,50 del predetto livello 9.

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

52

Tabella 8 - Trattamento economico personale operativo (a)

Tabella 9 - Trattamento economico personale operativo (b)

Il premio annuale, pari alla misura massima del 15 per cento della fascia B, livello 1, della

tabella retributiva degli impiegati operativi, viene corrisposto sulla base dei seguenti criteri:

(a) per 1’85 per cento in base ai risultati raggiunti dall’ufficio del Garante; (b) per il 15 per

cento in base all’assiduità (presenza in servizio) e alla qualità della prestazione individuale

(quota variabile). Anche in questo caso vanno ribadite le medesime considerazioni svolte a

proposito della retribuzione di risultato.

E’ previsto inoltre per il personale non dirigenziale il trattamento economico per lavoro

straordinario. L’orario di servizio è pari a sette ore e trenta minuti giornalieri; il lavoro

prestato oltre tale orario è retribuito, di norma, soltanto per il personale operativo, secondo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Premio di produzione

A 56.550,62 57.796,88 59.043,37 60.333,08 61.622,81 62.912,54 64.202,28 65.492,01 66.781,73

B 48.070,85 49.360,58 50.650,30 51.940,03 53.229,76 54.519,50 55.809,23 57.098,95 58.388,68

C 37.019,98 38.249,39 39.479,02 40.742,24 42.005,47 43.268,70 44.531,92 45.795,15 47.058,39

D 33.766,59 34.319,39 34.871,98 35.424,79 35.977,60 36.530,19 37.083,01 37.635,60 38.188,41

1 2 3 4 5 6 7 8 9Premio annuale

individuale massimo

Premio annuale

individuale minimo

A 45.240,50 46.237,50 47.234,70 48.266,46 49.298,25 50.330,03 51.361,82 52.393,61 53.425,38 5.768,25 5.047,22

B 38.456,68 39.488,46 40.520,24 41.552,02 42.583,81 43.615,60 44.647,38 45.679,16 46.710,94 5.768,25 5.047,22

C 29.615,98 30.543,51 31.583,22 32.593,79 33.604,38 34.614,96 35.625,54 36.636,12 37.646,71 5.768,25 5.047,22

D 27.013,27 27.455,51 27.897,58 28.339,83 28.782,08 29.224,15 29.666,41 30.108,48 30.550,73 5.768,25 5.047,22

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

PERSONALE OPERATIVO - Trattamento economico complessivo (valori precedenti le riduzioni sul trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 22, c. 5, d.l. 90/2014)

Valori in euro

FASCE RETRIBUTIVE

LIVELLI PER FASCIA

LIVELLI PER FASCIAFASCE RETRIBUTIVE

Trattamento economico del personale AGCM/AGCOM

Trattamento economico del personale del Garante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Premio di produzione

A 56.550,62 57.796,88 59.043,37 60.333,08 61.622,81 62.912,54 64.202,28 65.492,01 66.781,73

B 48.070,85 49.360,58 50.650,30 51.940,03 53.229,76 54.519,50 55.809,23 57.098,95 58.388,68

C 37.019,98 38.249,39 39.479,02 40.742,24 42.005,47 43.268,70 44.531,92 45.795,15 47.058,39

D 33.766,59 34.319,39 34.871,98 35.424,79 35.977,60 36.530,19 37.083,01 37.635,60 38.188,41

1 2 3 4 5 6 7 8 9Premio annuale

individuale massimo

Premio annuale

individuale minimo

A 45.240,50 46.237,50 47.234,70 48.266,46 49.298,25 50.330,03 51.361,82 52.393,61 53.425,38 4.643,44 4.063,01

B 38.456,68 39.488,46 40.520,24 41.552,02 42.583,81 43.615,60 44.647,38 45.679,16 46.710,94 4.643,44 4.063,01

C 29.615,98 30.543,51 31.583,22 32.593,79 33.604,38 34.614,96 35.625,54 36.636,12 37.646,71 4.643,44 4.063,01

D 27.013,27 27.455,51 27.897,58 28.339,83 28.782,08 29.224,15 29.666,41 30.108,48 30.550,73 4.643,44 4.063,01

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

Trattamento economico del personale del Garante

FASCE RETRIBUTIVE

LIVELLI PER FASCIA

PERSONALE OPERATIVO - Trattamento economico complessivo (valori dopo le riduzioni sul trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 22, c. 5, d.l. 90/2014)

Valori in euro

Trattamento economico del personale AGCM/AGCOM

FASCE RETRIBUTIVELIVELLI PER FASCIA

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

53

quanto previsto dall’art. 14 del regolamento n. 2/2000.

Il personale direttivo fruisce della retribuzione per lavoro straordinario esclusivamente

qualora lo stesso sia prestato in giornata festiva o semifestiva.

Sulla base di quanto comunicato in sede istruttoria, il limite delle ore complessive annue

per dipendente remunerate per lavoro straordinario è stato ridotto da 500 a 400 ai sensi

dell’art. 22, c. 5, d.l. n. 90/2014. Ciò significa che, pur a fronte di questa riduzione, le ore

complessivamente remunerabili per ciascun dipendente corrisponderebbero ipoteticamente

nel corso dell’anno a 66 giornate festive o semifestive per ciascun dipendente che lavori per

sei ore giornaliere. In tale contesto, riesce difficile immaginare quali esigenze urgenti e

ripetute si debbano soddisfare con un monte ore di straordinario così imponente, pari a

38.000 ore annue, tenuto conto anche della significativa consistenza dell’organico. Pur

risultando dai dati di bilancio un ricorso al lavoro straordinario non nella misura massima

consentita (la spesa impegnata per il triennio 2012-2014 è pari rispettivamente a 108.115

euro nel 2012, 111.872,25 euro nel 2013, 80.556,16 euro nel 2014), occorre osservare che la

riduzione operata su un monte orario teorico così sovradimensionato (500 ore per

dipendente) rischia di vanificare a regime le finalità di contenimento della spesa perseguite

dal legislatore.

Più in generale, va osservato che, secondo quanto previsto dall’art. 156, c. 3, lett. d), del

codice, “nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle

autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’80 per cento del

trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

Si tratta di una disposizione, aggiunta alla legge istitutiva n. 675/1996 dall’art. 1 del d.lgs.

26 febbraio 1999, n. 51, che ha una valenza dinamica, nel senso che il rapporto tra il

trattamento economico del personale del Garante con quello dell’Agcom deve mantenersi

entro gli stessi valori percentuali nel tempo. Inoltre, non distinguendo la legge tra

trattamento fondamentale e trattamento accessorio, tale rapporto è da intendersi riferito al

trattamento economico complessivo.

Invero, secondo quanto comunicato dall’amministrazione in sede istruttoria, il suddetto

rapporto è stato applicato limitatamente alla retribuzione di livello, la quale è corrisposta

sulla base delle tabelle retributive dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Agcom), che a sua volta utilizza le tabelle retributive dell’Autorità garante della

concorrenza e del mercato (Agcm), in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 9, della

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

54

l. n. 249/1997, e nella disposizione attuativa del regolamento sul trattamento giuridico ed

economico del personale Agcom (art. 2, c. 2), che stabilisce: “Il trattamento giuridico ed

economico del personale è stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro

in vigore per i dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto

conto delle specifiche esigenze organizzative e funzionali dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni ai sensi dell’art. 2, c. 28, l. n. 481/1992”.

Sempre in sede istruttoria, l’amministrazione ha ulteriormente precisato che, a proprio

avviso, “per quanto attiene alla corretta interpretazione della norma” di cui all’art. 156, c.

1, lett. d), del codice, “al pari di quanto avvenuto per le altre autorità interessate da

analoghe disposizioni, … il dettato normativo va interpretato … nel senso che la

parametrazione ivi prevista – con riferimento alle tabelle – debba essere effettuata

esclusivamente con riferimento al trattamento economico fondamentale (tabellare)”.

L’amministrazione richiama al riguardo anche un parere espresso dall’Avvocatura dello

Stato in occasione di un quesito formulato dall’Autorità in relazione ad una fattispecie

concernente l’applicazione al personale della Privacy di un accordo sindacale dell’Agcom. In

quella sede, l’Avvocatura si è espressa nel senso che l’art. 156 del codice “di per sé, non

sembra apparentemente tradursi in una sorta di rinvio recettizio alla disciplina del

trattamento retributivo (regolamentare o mediante contratti collettivi) vigente per il

personale Agcom”.

In realtà, alla luce di una lettura complessiva della lett. d), c. 3, art. 156 del codice, la

norma non pone effettivamente un rinvio recettizio alla disciplina del trattamento giuridico

ed economico del personale dell’Agcom, emergendo ciò proprio dal primo periodo della

norma, che, nel richiamare i criteri previsti dalla l. 31 luglio 1997, n. 249, fa salva

l’autonomia regolamentare dell’Autorità finalizzata a tenere conto delle specifiche esigenze

funzionali e organizzative. Sicché in tal senso la struttura retributiva del personale

dell’Autorità può avere una sua specificità e non prevedere voci che compongono la

struttura retributiva dell’Agcom.

Diversa è tuttavia la questione che attiene alla corretta interpretazione del limite

quantitativo posto nel secondo periodo della medesima norma (attribuzione dell’80 per

cento del trattamento economico del personale dell’Agcom). Tale disposizione trova

evidentemente ratio nella necessità di salvaguardare le esigenze di contenimento della spesa

pubblica. Si tratta, pertanto, della determinazione di un tetto fissato da una disposizione

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

55

che, come già detto, ha una valenza dinamica, nel senso che il rapporto tra il trattamento

economico complessivo del personale del Garante con quello dell’Agcom deve mantenersi

entro gli stessi valori percentuali nel tempo (80 per cento). L’applicazione che ne è stata data

contrasta con il chiaro dettato dell’art. 156.

Sempre in materia retributiva, va segnalato che nel corso del 2015 si è posta una

questione concernente il riconoscimento degli effetti economici delle progressioni maturate

dal personale dell’Autorità ai soli fini giuridici nel quadriennio 2011-2014 a seguito

dell’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190).

Come noto, la legge di stabilità per l’anno 2015 ha previsto la proroga del blocco delle

progressioni economiche per il personale non contrattualizzato, a suo tempo introdotto con

l’art. 9, c. 21, d.l. n. 78/201026.

Ritiene l’Autorità che la predetta proroga non trovi applicazione al proprio personale,

giacché la legge di stabilità non avrebbe prorogato l’applicazione del terzo e quarto periodo

del predetto c. 21 del d.l. n. 78/2010, concernenti rispettivamente il blocco degli effetti

economici delle progressioni di carriera per il personale non contrattualizzato e il blocco degli

effetti economici delle progressioni di carriera e dei passaggi di area per il personale

contrattualizzato.

Sostiene in altri termini l’Autorità che lo specifico ordinamento del personale prevede

scatti che sarebbero assimilabili a progressioni di carriera e si collocherebbero comunque

all’interno di una cornice normativa che trova riferimento nella disciplina che regola il

personale contrattualizzato.

Invero, proprio lo specifico ordinamento del personale dell’Autorità, che ricalca nella

26 Il c. 256, art. 1, della l. n. 190/2014, prevede testualmente: “Le disposizioni recate dall’art. 9, c. 21, primo e

secondo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122,

come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, c. 1, lett. a), del regolamento di cui al d.p.r. 4 settembre

2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle

disposizioni di cui al cit. art. 9, c. 21, primo e secondo periodo, del d.l. n. 78/2010, al personale di cui alla l. 19

febbraio 1981, n. 27”.

L’art. 9, c. 21, primo e secondo periodo, prevede testualmente: “I meccanismi di adeguamento retributivo per

il personale non contrattualizzato di cui all’art. 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’art. 24

della l. 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto,

e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica

degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di

stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni

2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale

contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente

disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

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sostanza la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale Agcom e, in via

mediata, anche quello dell’Antitrust, depone per una lettura sistematica delle norme che

rinvia alla disciplina applicabile al personale non contrattualizzato, tra cui certamente

rientra per richiamo espresso il personale dell’Antitrust27.

Nello specifico, poi, il regolamento del personale dell’Autorità prevede, come sopra

evidenziato, scatti annuali di progressione economica, che possono definirsi automatici,

sicché la legge di stabilità 2015 non lascerebbe adito a questo riguardo a dubbi

interpretativi, avendo prorogato il blocco delle progressioni economiche del personale non

contrattualizzato.

Sulla questione si è espresso anche il Servizio di controllo interno (verbale n. 40 e relazione

allegata), il quale ha ritenuto che “dall’esame della disciplina regolamentare, … la natura

degli stessi (scatti) determini, in assenza di una preventiva valutazione con criteri selettivi

e di merito (v. parere Rgs n. 15019 del 19 febbraio 2014, diretto ad altra autorità), una sorta

di progressione automatica nella retribuzione”.

La problematica è stata ripresa nel verbale n. 45/2015, nel quale il servizio ha espresso il

proprio parere su una variazione di bilancio dovuta tra l’altro alle maggiori spese

conseguenti alla deliberazione n. 426/2015 con cui il Garante ha ritenuto comunque di

riconoscere gli incrementi retributivi, sia pure in via provvisoria e salvo eventuale recupero

all’esito di un parere richiesto in merito al Consiglio di Stato, il quale si è espresso con un

parere interlocutorio nel senso di acquisire sulla problematica elementi di valutazione da

parte del Ministero dell’economia e delle finanze (parere n. 01627/2015 del 29 maggio 2015).

Alla luce di quanto esposto e a prescindere dal parere interlocutorio del Consiglio di Stato,

sarebbe opportuno valutare la sospensione dell’erogazione degli incrementi retributivi,

trattandosi di emolumenti che appaiono non dovuti allo stato della legislazione vigente.

27 L’art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001, prevede testualmente: “In deroga all’art. 2, cc. 2 e 3, rimangono

disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e

procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera

diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie

contemplate dall’art. 1 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno

1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287”. Occorre, peraltro,

aggiungere che la nota di aggiornamento al Piano di riordino dell’Anac, approvato con d.p.c.m. del 1° febbraio

2016 (registrato alla Corte dei conti con il n. 329 in data 10 febbraio 2015), prevede, con specifico riferimento

alla questione dell’applicabilità al personale ex Civit della tabella di equiparazione fra i livelli di

inquadramento nella mobilità intercompartimentale, la non applicabilità diretta della tabella alle autorità

indipendenti, in quanto sottratte, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 165/2001, alla disciplina del pubblico impiego

contrattualizzato (il Piano di riordino è pubblicato sul sito istituzionale dell’Anac).

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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Questione a parte è quella del trattamento economico spettante al segretario generale

dell’Autorità. La questione ha formato oggetto di un riesame da parte dell’Autorità a

seguito di rilievi da parte dell’Organo interno di controllo in occasione dell’esame della

delibera n. 218 del 19 luglio 2012, con la quale, nel definire il trattamento economico e

giuridico dell’attuale segretario generale, era stata riconosciuta al medesimo “la qualifica di

dirigente generale, con attribuzione della relativa retribuzione, in considerazione del

conferimento dell’incarico di segretario generale dell’Autorità, nonché dell’esperienza

maturata e degli incarichi ricoperti” (v. verbale n. 20 del 14 settembre 2012).

In quella sede, l’Organo di controllo interno aveva rilevato che il provvedimento non

risultava in armonia con le previsioni dell’art. 9 del regolamento di organizzazione n. 1/2000,

nella parte in cui presuppone la necessaria preventiva individuazione degli uffici di livello

dirigenziale, considerato che allora non risultavano essere stati adottati provvedimenti di

carattere generale che prevedevano l’esistenza di strutture di livello dirigenziale generale

con le relative attribuzioni.

L’Autorità procedeva dunque al riesame del provvedimento menzionato con la delibera

n. 309 del 18 ottobre 2012.

In questa occasione, l’Autorità ha sviluppato un diverso ragionamento, muovendo dal

presupposto che l’art. 156, c. 3, lett. d), del codice prevede che “al personale è attribuito l’80

per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie delle

comunicazioni” e che la retribuzione del segretario generale dell’Agcom risultava all’epoca

determinata in 293.658,95 euro, il cui 80 per cento corrispondeva a 234.927,16 euro. Sicché

riteneva “equo fissare la retribuzione complessiva omnicomprensiva per l’incarico di

segretario generale nella misura di 230.000 euro lordi sulla base dei richiamati parametri ed

in relazione alle esperienze professionali e di studio maturate, tra cui l’incarico di segretario

generale presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con

compiti analoghi a quelli ora affidatigli presso il Garante a fronte di un trattamento

economico complessivo di ammontare pari ad euro 257.399,56”.

Nella delibera si prendeva inoltre atto che “la retribuzione complessiva riconosciuta per

l’incarico di segretario generale nella misura di euro 230.000 annui lordi era comprensiva

delle indennità previste dalle disposizioni regolamentari ed accordi sindacali in essere presso

l’ufficio e riconosciuti alla generalità dei dirigenti a titolo di trattamento accessorio, in

presenza dei relativi requisiti, con particolare riferimento alla retribuzione di risultato, nella

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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misura del 20 per cento del livello retributivo n. 13, allora pari a euro 20.512,57 annui,

nonché di una indennità di posizione annua di euro 14.736,02, determinata nella misura del

15 per cento del livello stipendiale n. 10”28.

Veniva, poi, esplicitato che “l’importo complessivo della retribuzione riconosciuto con il

presente provvedimento doveva intendersi imputabile … alle diverse componenti retributive

previste dall’art. 33, c. 1, lett. a), b) e c) del … regolamento n. 2/2000 e, in particolare, alla

retribuzione di posizione e di risultato nella medesima misura spettante alla generalità dei

dirigenti in servizio presso l’ufficio mentre a titolo di retribuzione per la parte rimanente

fino a concorrenza dell’importo come sopra definito”.

In sede istruttoria, l’amministrazione ha precisato che il trattamento economico

dell’attuale segretario generale “è stato determinato in conformità alle … disposizioni

regolamentari e di legge”. Richiama al riguardo l’art. 27 del regolamento n. 2/2000 nella

parte in cui prevede che “in nessun caso al dipendente di ruolo che muti qualifica è

corrisposta una retribuzione complessiva inferiore a quella precedentemente percepita”

nonché l’art. 19, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001, riferito agli incarichi conferiti a professionalità

estranee all’amministrazione, nella parte in cui prevede la possibilità che il trattamento

economico sia “integrato da una indennità commisurata alla specifica qualifica

professionale, tenendo conto anche della temporaneità del rapporto e delle condizioni di

mercato relative alle specifiche competenze professionali”.

In realtà, il richiamo a queste disposizioni regolamentari e di legge, pur previsto dall’art.

7, c. 4, del regolamento n. 1/2000, è inconferente nella specie. Ciò perché per un verso si

richiamano disposizioni che riguardano il conferimento di incarichi a professionalità

estranee all’amministrazione, mentre nella specie l’incarico è conferito ad una

professionalità dirigenziale dell’Autorità. Per altro verso, si richiamano disposizioni

regolamentari (divieto di reformatio in peius) che fanno riferimento a progressioni di carriera

(in ipotesi per superamento di procedure concorsuali), che nulla hanno a che vedere con

l’affidamento di un incarico, che, stante il principio di onnicomprensività della retribuzione

del dirigente, può trovare la sua specifica remunerazione nella sola componente accessoria

(retribuzione di posizione variabile) correlata alle specifiche responsabilità dell’incarico. Al

riguardo, peraltro, va pure segnalato che, nell’ambito delle norme dirette al contenimento

28 Con delibera n. 26 del 22 aprile 2010 al precedente segretario generale era stata riconosciuta un’indennità di

funzione pari a 25.000 euro lordi annui.

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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della spesa pubblica, la l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha abrogato le

norme di legge inerenti il c.d. “divieto di reformatio in pejus” (c. 458), prevedendo che le

amministrazioni interessate adeguino conseguentemente i trattamenti giuridici ed

economici, a partire dalla prima mensilità successiva all’entrata in vigore delle legge (c. 159).

5.2. Profili relativi al reclutamento del personale

Quanto alle modalità di reclutamento, il regolamento prevede il principio del concorso

pubblico quale modalità ordinaria di accesso alle qualifiche del personale dirigenziale e non

dirigenziale, salvo per il personale operativo, per il quale sono previste procedure selettive.

Occorre, tuttavia, precisare che la disciplina concernente i requisiti di ammissione è

ricalcata soprattutto sulle specificità del personale del Garante (tra cui assume rilievo

l’esperienza maturata all’interno) come anche i titoli che costituiscono oggetto di

valutazione privilegiano non solo l’esperienza maturata all’interno ma anche le conoscenze

acquisite nel settore specifico del Garante29.

29 L’art. 29 del regolamento del personale prevede, per l’accesso alla qualifica di dirigente, quali requisiti di

ammissione, almeno uno dei seguenti: (a) esperienza di almeno tre anni in campi di interesse per l’attività

istituzionale dell’Autorità come dirigenti o equiparati in enti ovvero istituzioni o imprese di notevole rilievo

nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni con

competenza nei predetti campi ovvero in istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a

ricercatore; (b) possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo

post-universitario conseguito mediante uno o più corsi di durata complessiva almeno biennale presso istituti

italiani o stranieri; (c) esperienza presso l’ufficio, per un periodo non inferiore a due anni, con funzioni di

dirigente in posizione di collocamento fuori ruolo, di comando, di aspettativa o di contrattista, ovvero con

funzioni di collaborazione continuativa in base a contratto a tempo determinato o a rapporto di consulenza;

(d) servizio nel ruolo del personale dell’Autorità con la qualifica di funzionario collocato almeno al 21° livello

della scala stipendiale. Quanto ai titoli valutabili, il regolamento prevede, sempre per i concorsi per le

qualifiche dirigenziali, i seguenti titoli: (a) attestati relativi alle attività di cui sopra limitatamente al periodo

eccedente quello minimo necessario per l’ammissione al concorso; (b) ogni altro titolo accademico,

professionale o di studio, attinente all’attività istituzionale dell’Autorità; (c) pubblicazioni di carattere

giuridico o tecnico in campi di interesse per l’attività istituzionale dell’Autorità; (d) conoscenza approfondita

di almeno una lingua straniera.

Per l’accesso alla carriera direttiva, l’art. 35 del regolamento prevede, quali requisiti di ammissione, almeno

uno dei seguenti: (a) esperienza di almeno due anni in campi di interesse per l’attività istituzionale

dell’Autorità in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in istituzioni di ricerca e universitarie,

effettuate a seguito di superamento di prova concorsuale, ovvero in enti, istituti o imprese di rilievo nazionale,

comunitario o internazionale ovvero nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese di notevole rilievo

nazionale, comunitario o internazionale, o di pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materie che

interessano l’Autorità ovvero ancora nell’attività professionale presso studi legali o commerciali, in qualità di

libero professionista abilitato; (b) servizio prestato, in qualità di funzionario, presso l’Autorità, per un periodo

non inferiore ad un anno, anche con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando, di

collocamento fuori ruolo, di aspettativa o con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata; (c) per il

personale operativo, il possesso di un diploma di laurea in materie attinenti all’attività istituzionale, come

precisato nel bando di selezione, e l’avere prestato servizio nell’area operativa da almeno tre anni.

Per quanto riguarda i titoli valutabili, il regolamento prevede sostanzialmente gli stessi titoli valutabili per i

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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Con riferimento alle prove d’esame, il regolamento prevede per i concorsi per le qualifiche

dirigenziali una sola prova scritta, a carattere teorico-pratico, per l’accesso al livello iniziale,

mentre non è prevista alcuna prova scritta per l’accesso a livelli superiori al 10° (art. 30, cc.

3 e 4). Ciò appare in contrasto con i principi generali che valgono per l’accesso alle qualifiche

dirigenziali nell’ordinamento del pubblico impiego, per le quali sono obbligatorie almeno

due prove scritte.

L’art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272, recante il Regolamento di disciplina in

materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, c. 5, d.lgs. n. 165/2001,

prevede infatti che il concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alle qualifiche

dirigenziali consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di

concorsi per l’accesso alla dirigenza tecnica l’amministrazione può prevedere una terza

prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica

dell’attitudine all’esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire.

Vale al riguardo richiamare quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato in

occasione di una fattispecie concernente lo svolgimento di un concorso per l’accesso a

qualifiche dirigenziali presso un’autorità indipendente, concorso per il quale non erano state

previste due prove scritte30. In quella sede il giudice ha affermato che “il rispetto delle

modalità di svolgimento delle prove concorsuali, così come delineato dalla normativa

primaria e secondaria di fonte statale, rappresenta la garanzia minima di trasparenza e di

efficienza del meccanismo selettivo ed è funzionale al corretto assolvimento della provvista

del personale dipendente” e che “l’ambito dell’autonomia organizzativa riservata dalla legge

all’autorità non impegna direttamente il settore delle modalità di selezione del personale

dipendente, né riguarda i criteri di articolazione delle prove d’esame”. Continua il Consiglio

di Stato, precisando che “il rispetto delle modalità selettive del personale dirigente previste

dalla normativa statale, nelle forme delineate dall’art. 28, d.lgs. n. 165/2001, e dall’art. 5,

d.p.r. n. 272/2004, non incide sugli ambiti di autonomia organizzativa riservati dalla legge

all’autorità, che restano in ogni caso impregiudicati” e che, anzi, “l’articolazione delle prove

d’esame delineata dal legislatore statale si prefigura quale garanzia minima di affidabilità

dirigenti e cioè: (a) attestati relativi alle attività di cui sopra limitatamente al periodo eccedente quello minimo

necessario per l’ammissione al concorso; (b) ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente

all’attività istituzionale dell’Autorità; (c) pubblicazioni di carattere giuridico o tecnico in campi di interesse

per l’attività istituzionale dell’Autorità; (d) conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera. 30 Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 14 del 7 gennaio 2014.

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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dello strumento selettivo, potendo al più l’autonomia degli enti − ove sussistente −

prevedere nei bandi concorsuali prove attitudinali ulteriori (come appunto quella della terza

prova scritta prevista, nella richiamata disposizione, per l’accesso alle qualifiche dirigenziali

tecniche dal regolamento statale) al fine di selezionare con maggior rigore il personale

dipendente cui affidare delicate funzioni dirigenziali”.

Appare, pertanto, necessaria una modifica del regolamento n. 2/2000, finalizzata al

recepimento dei principi sopra enunciati, tanto più che la disciplina regolamentare vigente

dell’Autorità prevede un abbassamento delle garanzie minime di affidabilità dello

strumento selettivo paradossalmente proprio per le qualifiche dirigenziali più alte (come

innanzi detto, per l’accesso alla qualifica dirigenziale per livelli stipendiali superiori al 10°

non è prevista alcuna prova scritta).

Sempre in materia di reclutamento, occorre richiamare quanto riferito dall’Autorità e

cioè che in data 9 marzo 2015 è entrata in vigore la “Convenzione quadro in materia di

procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti”,

adottata ai sensi dell’art. 22, c. 4, del citato d.1. n. 90/2014. Si tratta di un primo

adempimento nella direzione della unificazione delle procedure di reclutamento.

5.3. Il personale a contratto

Come accennato, l’Autorità si avvale anche di personale a contratto “per consentire la

specializzazione di giovani laureati nei settori di interesse dell’Autorità, ovvero per acquisire

particolari esperienze o competenze anche in relazione a specifici settori o campi di attività

individuati dal Garante con propria deliberazione” (art. 52, c. 1, del regolamento n. 2/2000),

deliberazione questa con cui il Garante provvede anche a definire il trattamento giuridico

ed economico del predetto personale, le condizioni della sua utilizzazione nonché la durata

del rapporto.

Originariamente, la dotazione organica prevedeva venti unità di personale a contratto,

che andavano a sommarsi alle cento unità di personale a tempo indeterminato, individuato

ai sensi del c. 2, art. 156, d.lgs. n. 196/2003.

La dotazione del personale a tempo indeterminato è stata poi incrementata di ulteriori

venticinque unità con il c. 542, art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296, di modo che il limite

complessivo della dotazione organica (dato dal personale a tempo indeterminato e da quello

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a contratto) risultava pari a 145. Il successivo art. 1, c. 268, della l. 27 dicembre 2013, n.

147, ha infine previsto l’incremento di ulteriori dodici unità, previa contestuale riduzione

nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto art. 156, “al fine di

non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato

a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva

pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla

partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell’Unione

europea”. Sicché ad oggi il limite di organico del personale a contratto risulta pari a otto

unità.

Le modalità di reclutamento del personale a contratto sono state disciplinate

dall’Autorità con deliberazione n. 7 del 2 marzo 2001.

L’Autorità, nel prevedere il ricorso al personale a tempo determinato in quattro distinte

fattispecie (contratti di specializzazione destinati a giovani laureati in discipline giuridiche

o tecniche con una votazione non inferiore a 105/110 e di età non superiore a 35 anni;

acquisizione di competenze e professionalità non disponibili tra il personale in servizio presso

l’ufficio; realizzazione di progetti di durata predeterminata; sostituzione di personale

temporaneamente assente; assolvimento di compiti di diretta collaborazione ai componenti

del Garante), ha individuato, quale modalità di reclutamento, la chiamata diretta per il

personale destinato a svolgere compiti di diretta collaborazione ai componenti del Garante

“nonché per talune figure professionali, in possesso di particolari requisiti o abilitazioni

professionali, già sperimentate dall’Autorità in precedenti rapporti di collaborazione o

consulenza”, limitando invece le selezioni pubbliche soltanto ai contratti di specializzazione

e agli altri casi di assunzione a termine individuati dalla medesima deliberazione, “in

conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, economicità e celerità di espletamento

delle procedure selettive previsti dall’art. 36 del d.lgs. n. 29/1993”.

Occorre, al riguardo, osservare che il ricorso a contratti intuitu personae se certamente

trova giustificazione nel carattere fiduciario del personale di diretta collaborazione ai

componenti del Garante, negli altri casi ammessi dal Garante non appare in linea con i

principi di trasparenza ed imparzialità dell’amministrazione, tanto più che lo stesso d.lgs.

n. 165/2001 (art. 7, c. 6), proprio per le alte professionalità richiede l’esperimento di apposita

procedura selettiva e comparativa per i rapporti di collaborazione professionale.

L’Autorità, nel rappresentare, in sede istruttoria, che il legislatore aveva voluto

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effettivamente sin dall’inizio prevedere che il Garante si avvalesse, nel rispetto dei limiti

previsti dalla legge, anche di personale assunto con contratto a tempo determinato,

reclutato attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica, ha precisato che nell’arco

temporale 2012-2014 “non sono state attivate procedure selettive per il reclutamento di

personale a contratto”, risalendo l’ultima procedura selettiva indetta dal Garante al 2010,

finalizzata al reclutamento di quattro funzionari, da assumere a tempo determinato31.

Per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico del personale a contratto, la

disciplina vigente (deliberazione del Garante n. 11 del 10 dicembre 2004) prevede una durata

pari a dodici mesi per i contratti di specializzazione e per questi un trattamento economico

corrispondente al livello iniziale della tabella retributiva dei funzionari (livello 0). Per le

altre fattispecie di contratto a tempo determinato prevede invece una durata pari a tre anni,

con possibilità di rinnovo per non più di due volte, ed un trattamento economico

corrispondente al livello retributivo iniziale delle qualifiche di dirigente, funzionario,

impiegato operativo ed esecutivo (livello 0 delle tabelle retributive dei dirigenti e dei

funzionari e livello 1° della fascia “D” delle tabelle retributive di impiegato operativo ed

esecutivo) sulla base dei requisiti professionali previsti dal regolamento n. 2/2000 per

l’accesso alle medesime qualifiche, “con la possibilità di proporzionare il trattamento

economico utilizzando i parametri previsti per il personale di ruolo all’art. 27, c. 2-bis”.

La disciplina vigente, ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico del personale a

contratto, sebbene abbia superato in via generale l’impostazione originaria che prevedeva

l’inquadramento anche in livelli retributivi diversi da quello iniziale (così era per le

qualifiche direttive, per le quali, a seconda delle funzioni richieste, erano previsti

inquadramenti nei livelli 21° e 9°), conserva tuttavia un ampio margine di discrezionalità

nel proporzionare il trattamento economico sulla base dei parametri previsti per il personale

di ruolo all’art. 27, c. 2-bis, del regolamento del personale e cioè mediante attribuzione “sino

a nove scatti, in relazione all’esperienza lavorativa maturata, ai titoli professionali e di

studio, alle eventuali pubblicazioni scientifiche in materie di interesse dell’Autorità, nonché

al voto di laurea o di diploma e a ogni altro elemento valutabile”.

31 Bando pubblicato in G.U. - 4a serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 2010.

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CAPITOLO III

LA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

Sommario: 1. I risultati fondamentali di bilancio. - 2. Analisi delle entrate. - 3. Analisi della spesa. - 4. Misure

di contenimento della spesa pubblica. - 5. La gestione dei residui. - 6. Il conto economico e lo stato

patrimoniale.

1. I risultati fondamentali di bilancio

Nella tabella seguente sono rappresentati, relativamente al triennio 2012-2014, i risultati

fondamentali di bilancio, al netto delle partite di giro, relativamente alla situazione

finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale.

Tabella 10 - Risultati di bilancio

I dati mostrano, nel 2014, un risultato della gestione di competenza ancora positivo ma

in forte riduzione rispetto agli anni precedenti. Ciò è imputabile essenzialmente alla

riduzione delle entrate derivanti dal contributo statale e dai trasferimenti delle altre

autorità, come risulta dalla tabella che segue.

VOCI 2012 2013 2014

a) avanzo/disavanzo competenza 3.863.137,83 4.358.834,31 1.873.774,10

b) consistenza di cassa a fine esercizio 24.841.977,79 34.021.878,63 36.368.972,93

c) avanzo di amministrazione 28.892.997,00 33.275.086,28 35.178.473,83

d) avanzo/disavanzo economico 21.547.259,50 3.343.682,20 1.428.424,90

e) patrimonio netto 25.576.162,91 28.919.845,11 30.348.270,01

Valori in euro

RISULTATI DI BILANCIO

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità Garante protezione dati personali

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Tabella 11 - Entrate e spese di competenza

Quanto al risultato di amministrazione, i dati evidenziano un avanzo in crescita per tutto

il triennio, di pari passo con la consistenza di cassa.

Il risultato economico, sia pure positivo per tutto il triennio, presenta un netto

decremento dal 2012 al 2013. Ciò per effetto, come si dirà più dettagliatamente in seguito,

del risultato della gestione straordinaria nel conto economico 2012, che ha registrato

sopravvenienze attive pari a 16.925.861,14 euro derivanti dalla cancellazione, tra i debiti di

funzionamento, di accantonamenti ex art. 46 d.p.r. n. 501/1998.

Al netto della gestione straordinaria, il risultato economico d’esercizio presenta in realtà

nel biennio 2012-2013 valori tendenzialmente costanti (3.319.655,76 euro nel 2012 e

3.603.438,23 euro nel 2013).

Valori in riduzione si registrano invece nel 2014, sia rispetto all’anno precedente, sia

rispetto al 2012, anche nella gestione corrente (2.082.023,25 euro a fronte di 3.319.655,76

euro nel 2012 e 3.603.438,23 euro nel 2013).

Occorre, al riguardo, rilevare che, dai riscontri effettuati sulle scritture del 2011,

l’operazione di cancellazione, nel conto del patrimonio 2012, tra i debiti di funzionamento

della somma di 16.925.861,14 euro relativa ad accantonamenti ex art. 46 del d.p.r. n.

501/1998 non ha inciso sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2012. Ciò perché, a

fronte di debiti di funzionamento pari, nel 2011, a 19.113.538,27 euro, nei quali erano

compresi gli accantonamenti predetti, non sono state effettuate, nel 2012, cancellazioni di

residui passivi per importi pari ai suddetti accantonamenti. Difatti, nel 2011 i residui passivi

ammontavano complessivamente a 3.387.677,13 euro, comprensivi questi ultimi anche di

1.200.000 euro a titolo di somme richieste dal Dipartimento della protezione civile relative

a indennità per l’utilizzo negli anni passati del magazzino ubicato a Castelnuovo di Porto,

iscritte nel conto finanziario 2011 in via prudenziale.

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Trasferimenti 21.128.619,30 20.555.263,46 17.797.270,46 Spese correnti 19.117.291,36 18.389.708,57 18.048.087,54

Entrate proprie e rimborsi 2.442.392,35 2.473.882,86 3.172.223,21 Spese in conto capitale 590.582,46 280.603,44 1.047.632,03

ENTRATE COMPLESSIVE 23.571.011,65 23.029.146,32 20.969.493,67 SPESE COMPLESSIVE 19.707.873,82 18.670.312,01 19.095.719,57

IMPEGNI DI COMPETENZA

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità Garante protezione dati personali

SPESE COMPLESSIVE

SPESE

Valori in euro

ACCERTAMENTI DI COMPETENZA

ENTRATE COMPLESSIVE

ENTRATE

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Ciò è confermato anche dall’amministrazione, che, in sede istruttoria32, ha precisato che

lo stralcio degli accantonamenti predetti dal conto del patrimonio non ha inciso sul risultato

di amministrazione dell’esercizio 2012, giacché l’importo non risultava tra i residui passivi

del conto finanziario dell’esercizio 2011. L’amministrazione rappresenta al riguardo che si

“tratta di somma giacente nell’anno 2003 sulla contabilità speciale del Garante e che, alla

data di entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, … è confluita nell’avanzo di

amministrazione con la chiusura della stessa contabilità speciale, in attuazione della

specifica disposizione contenuta nell’art. 156, c. 3, lett. e), del medesimo d.lgs. n. 196/2003”.

Precisa ancora l’amministrazione che “nell’ambito del consuntivo relativo all’esercizio 2003

… la somma … è stata stralciata dalla situazione dei residui passivi del conto finanziario

senza che fosse operata, però, una conseguente rettifica della corrispondente posta di debito

dello stato patrimoniale”.

Invero, dal riscontro effettuato sul rendiconto finanziario dell’anno 2003 non risultano

residui iniziali corrispondenti al suddetto importo, né, di conseguenza, risultano le relative

cancellazioni, mentre, come documentato dall’amministrazione, i predetti accantonamenti

figurano contabilizzati tra i debiti di funzionamento del conto del patrimonio.

Ciò significa che gli accantonamenti ex art. 46 d.p.r. n. 501/1998 verosimilmente non

hanno dato luogo negli anni ad impegni registrati in contabilità finanziaria, sicché a

tutt’oggi tali accantonamenti sono da considerare economie di bilancio, derivanti da somme

versate negli anni precedenti al 1998 in contabilità speciale ed ivi giacenti sino alla chiusura

della contabilità speciale avvenuta nel 2003, mai impegnate, evidentemente confluite nella

cassa. Di qui l’ammontare rilevante della cassa per tutto il triennio considerato nella

presente indagine (2012-2014), ma già tale sin dal 2003 (22.197.152,49 euro). Come già detto,

ciò lascia aperta la questione che attiene all’esatta interpretazione delle norme introdotte

dal regolamento governativo (artt. 27 e 46), tuttora vigente in parte qua, concernenti la

conservazione delle somme versate sulla contabilità speciale, non erogate alla chiusura

dell’esercizio finanziario.

Nella memoria presentata in occasione dell’adunanza pubblica, l’amministrazione ha

confermato che “la somma in questione è confluita nell’anno 2003 nella disponibilità di cassa

ed ha concorso alla determinazione dell’avanzo di amministrazione disponibile dell’Autorità

già da quell’anno”, costituendo “il relativo importo … un’economia di bilancio, derivante

32 V. nota del 25 gennaio 2016 (prot. n. 1678/63451).

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da somme versate in precedenza in contabilità speciale ed ivi giacenti sino alla chiusura della

stessa contabilità speciale, mai impegnate”. Ritiene il Garante che “l’acquisizione di tali

risorse finanziarie nell’ambito delle disponibilità di cassa e l’iscrizione dell’importo

corrispondente nell’ambito dell’avanzo di amministrazione complessivo costituisce

operazione eseguita in ottemperanza ad una specifica disposizione dello stesso d.lgs. n.

196/2003 che, all’art. 156, c. 3, lett. e), prevede, tra l’altro che il Garante, nell’ambito delle

proprie facoltà, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, possa

disporre circa l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già

versate nella contabilità speciale”. Il Garante aggiunge, peraltro, che l’acquisizione

dell’importo a vantaggio dell’avanzo di amministrazione nel 2003 “è stata implicitamente

confermata nel corso di tutti gli esercizi successivi con l’approvazione dei singoli rendiconti

annuali”, senza che siano stati formulati rilievi sul punto specifico nel corso degli anni.

In ogni caso, il Garante precisa che l’art. 1, commi 742 e ss., della l. n. 208/2015 ha

imposto il versamento, a decorrere dal 1° marzo 2016, di tutte le disponibilità liquide nella

contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Ad avviso del Garante, “tale

operazione comporta la giacenza di tutte le somme dell’Autorità presso le casse erariali e,

pertanto, verrebbero meno anche potenziali ragioni eventualmente contrarie a tale

interpretazione ascrivibili al fabbisogno di cassa del settore statale, atteso che la liquidità

ora è giacente proprio presso la tesoreria dello Stato”.

Proprio sulla base di quanto confermato dall’amministrazione, rimangono le perplessità

sulla corretta interpretazione delle norme introdotte dal regolamento governativo (artt. 27

e 46), che avrebbero richiesto già a suo tempo la restituzione all’Erario delle predette

somme.

L’avanzo di amministrazione, come risulta dalla tabella seguente, presenta in ogni caso

valori in aumento per tutto il triennio 2012-2014, ma la quota disponibile risulta in forte

decremento nel 2014 rispetto agli anni precedenti (17.951.065,43 euro a fronte di

27.353.642,08 euro nel 2013 e 23.701.095,06 euro nel 2012). Ciò per effetto dell’aumento, nel

2014, della quota vincolata dell’avanzo, imputabile per 6,4 milioni di euro a titolo di Tfr del

personale e per 10,8 milioni di euro quale somma chiesta in restituzione dall’Agcom.

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Tabella 12 - Dimostrazione del risultato di amministrazione

2. Analisi delle entrate

Le entrate dell’Autorità sono essenzialmente rappresentate dal contributo statale

annuale e dai trasferimenti da parte delle altre autorità (Agcom, Avcp/Anac, Aees, Consob,

Agcm, Isvap/Ivass), mentre in misura minore incidono le entrate proprie, quali i diritti di

segreteria e ricorsi, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e i proventi finanziari ed entrate

diverse.

La tabella che segue riporta l’evoluzione delle entrate complessive, articolate nelle

diverse voci, nel triennio considerato 2012-2014.

Importi parziali Importi Totali Importi parziali Importi Totali Importi parziali Importi Totali

Fondo cassa al 31 dicembre 24.841.977,79 34.021.878,63 36.368.972,93

Residui attivi al 31 dicembre 5.873.028,21 753.635,31 931.566,81

Residui dell'esercizio 5.648.681,77 743.169,31 931.566,81

Residui degli esercizi precedenti 224.346,44 10.466,00 0,00

Residui passivi al 31 dicembre 1.822.009,00 1.500.427,66 2.122.065,91

Residui dell'esercizio 1.220.003,17 596.021,95 1.194.036,45

Residui degli esercizi precedenti 602.005,83 904.405,71 928.029,46

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 28.892.997,00 33.275.086,28 35.178.473,83

Somme indisponibili (TFR al 31 dicembre) 5.191.901,94 5.921.444,20 17.227.408,40

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 23.701.095,06 27.353.642,08 17.951.065,43

Valori in euro

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VOCI2012 2013 2014

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità Garante protezione dati personali

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Tabella 13 - Entrate al netto delle partite di giro

Risulta evidente che la voce principale è rappresentata dai trasferimenti dalle altre

autorità, contabilizzate sotto “altre entrate”, sebbene l’andamento delle stesse sia

decrescente a partire dal 2014.

La tabella che segue espone un dettaglio delle predette entrate nel triennio considerato.

Tabella 14 - Trasferimenti da altre autorità

Accertamenti Riscossioni Residui iniziali Riscossioni Accertamenti Riscossioni Residui iniziali Riscossioni Accertamenti Riscossioni Residui iniziali Riscossioni

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti statali

Contributo statale annuale 8.856.462,00 8.023.326,00 424.047,00 424.047,00 8.379.264,00 8.379.264,00 833.136,00 833.136,00 7.621.271,00 7.621.271,00 0,00 0,00

Rimborsi e contributi da amministrazioni ed enti 272.157,30 177.388,36 925.217,15 700.698,94 175.999,46 81.230,52 319.115,38 319.115,38 175.999,46 81.230,52 94.768,94 94.768,94

Altre entrate 12.000.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Totale trasferimenti statali 21.128.619,30 16.600.714,36 1.349.264,15 1.124.745,94 20.555.263,46 20.460.494,52 4.752.251,38 4.752.251,38 17.797.270,46 17.702.501,52 94.768,94 94.768,94

Entrate proprie e rimborsi

Diritti di segreteria e ricorsi 249.805,20 210.207,31 23.250,00 23.250,00 373.997,15 314.475,07 39.597,89 39.597,89 343.499,68 338.628,76 59.522,08 59.522,08

Sanzioni pecuniarie 1.873.051,00 869.044,00 807.990,50 807.990,50 1.820.315,00 1.277.882,00 1.004.007,00 1.004.007,00 2.581.198,00 1.793.818,00 542.433,00 542.433,00

Rimborso spese sala conferenze 42.900,00 41.900,00 4.000,00 4.000,00 46.400,00 45.400,00 1.000,00 1.000,00 31.500,00 31.500,00 1.000,00 1.000,00

Interessi e proventi finanziari 204.405,70 172.939,78 88.248,97 88.248,97 158.147,69 118.198,89 31.465,92 31.465,92 176.954,83 144.220,41 39.948,80 39.948,80

Entrate diverse 72.230,45 27.524,43 6.563,93 6.563,93 75.023,02 69.526,53 44.706,02 34.239,60 39.070,70 27.258,17 15.962,49 15.962,49

Totale entrate proprie e rimborsi 2.442.392,35 1.321.615,52 930.053,40 930.053,40 2.473.882,86 1.825.482,49 1.120.776,83 1.110.310,41 3.172.223,21 2.335.425,34 658.866,37 658.866,37

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 23.571.011,65 17.922.329,88 2.279.317,55 2.054.799,34 23.029.146,32 22.285.977,01 5.873.028,21 5.862.561,79 20.969.493,67 20.037.926,86 753.635,31 753.635,31

ENTRATE

Valori in euro

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità Garante protezione dati personali

ENTRATE COMPLESSIVE (escluse le partite di giro)

2012 2013 2014

COMPETENZA RESIDUI COMPETENZA RESIDUI COMPETENZA RESIDUI

2012 2013 2014 Totali

AGCOM 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 7.200.000,00

AVCP/ANAC 3.600.000,00 3.600.000,00 2.000.000,00 9.200.000,00

AEES 3.200.000,00 3.200.000,00 2.000.000,00 8.400.000,00

CONSOB = = 2.000.000,00 2.000.000,00

AGCM = = 2.000.000,00 2.000.000,00

ISVAP/IVASS 1.600.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00 5.200.000,00

Totale 12.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 34.000.000,00

Trasferimenti da altre Autorità

Valori in euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

AutoritàAnni

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Ciò che emerge è l’azzeramento, nel 2014, del contributo Agcom e la riduzione del

contributo Anac e Aees, solo parzialmente compensato da un aumento del contributo

Isvap/Ivass e dai nuovi trasferimenti da Consob e Agcom33.

Sul fondamento normativo e sull’evoluzione dei predetti contributi occorre richiamare

quanto già riferito da questa Sezione a proposito della gestione Agcom.

In quella sede, è stato evidenziato che questo meccanismo di trasferimento di risorse da

parte delle autorità che si autofinanziano mediante contributi da parte degli operatori del

settore, inizialmente previsto per il triennio 2010-2012 come misura eccezionale e

transitoria, è diventato sistema ordinario di finanziamento delle autorità che non sono in

grado di autofinanziarsi.

Tale meccanismo di “storno” di una quota delle entrate derivanti dalla contribuzione

finanziaria degli operatori di settore ha lasciato aperte alcune questioni di compatibilità tra

la normativa nazionale e quella comunitaria.

In particolare, il contrasto ipotizzato si porrebbe con l’art. 12 della direttiva n.

2002/20/Ce in materia di autorizzazioni generali per la fornitura di reti e servizi di

comunicazione elettronica, dalla quale sembra evincersi un principio di necessaria

corrispondenza tra i contributi riscossi dall’Autorità nazionale di regolamentazione (Anr) a

carico degli operatori di settore ed i costi amministrativi sopportati dalle autorità titolari

dei contributi per le attività di regolamentazione e controllo del settore. In sostanza, agli

operatori di settore non possono essere imposti contributi ulteriori rispetto a quelli previsti

dall’art. 12, né tali ultimi contributi possono essere utilizzati per finanziare autorità operanti

in settori diversi.

33 L’art. 1, c. 416, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha modificato il c. 523 della l. n.

228/2012, ha previsto che “Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all’Autorità di cui al codice in materia

di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per

ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all’art. 23 della l. n.

576/1982, e successive modificazioni; entrate di cui all’art. 2, c. 38, della l. n. 481/1995; entrate di cui all’art. 1,

c. 6, lett. c), num. 5), della l. n. 249/1997; entrate di cui all’art. 1, c. 67, della l. n. 266/2005, e successive

modificazioni; entrate di cui all’art. 10, c. 7-ter, della l. 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all’art. 40 della

l. n. 724/1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all’Autorità di cui alla l. 12 giugno 1990, n. 146, una quota

pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate

di cui al cit. art. 23 della l. n. 576/1982; entrate di cui al cit. art. 2, c. 38, della l. n. 481/1995; entrate di cui al

cit. art. 1, c. 6, lett. c), num. 5), della l. n. 249/1997; entrate di cui al cit. art. 1, c. 67, della l. n. 266/2005;

entrate di cui all’art. 10, c. 7-ter, della l. 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all’art. 40 della l. n. 724/1994;

una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all’art. 13 della l. 8 agosto 1995, n.

335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all’art. 59, c. 39, della l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

72

A seguito dell’applicazione della suddetta normativa da parte dell’Agcom, per gli anni

2010-2012, tutti i maggiori operatori di telecomunicazione hanno promosso ricorsi innanzi

al Tar Lazio. Il giudice amministrativo ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione

pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 12 della direttiva n. 2002/20/Ce, c.d. “direttiva

autorizzazioni”, e ha sospeso i giudizi in attesa della pronuncia dei giudici di Lussemburgo34.

Il 18 luglio 2013 è intervenuta l’attesa sentenza della Corte di giustizia europea (VIII

Sezione)35.

Il quesito posto dal giudice del rinvio sostanzialmente chiedeva se il diritto dell’Unione

doveva essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro

secondo cui le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a

versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’Anr e non

finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi che tali imprese

realizzano.

Al riguardo, l’interpretazione prospettata dal giudice remittente era rigorosa.

Analizzando l’art. 12 della direttiva autorizzazioni, essa concludeva che l’imposizione di

diritti amministrativi agli operatori si sarebbe giustificata esclusivamente sulla base dei

costi effettivamente sopportati dalle Anr in funzione dell’esercizio dell’attività di

regolamentazione del mercato ex ante, strumentale al rilascio di autorizzazioni, non per lo

svolgimento di qualsivoglia tipologia di attività, come consentirebbe la normativa

34 L’art. 12 di tale direttiva, intitolato “Diritti amministrativi”, dispone:

“1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale

o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e

l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’art. 6,

par. 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di

standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di

mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali

decisioni in materia di accesso e interconnessione;

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi

amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Le [Anr] che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto

annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze

tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche”. 35 Si è trattato di più domande di pronuncia pregiudiziale, riunite con la sentenza indicata, nell’ambito di dieci

controversie tra Vodafone Omnitel NV, Fastweb s.p.a. (in prosieguo: “Fastweb”), Wind Telecomunicazioni

s.p.a., Telecom Italia s.p.a. e Sky Italia s.r.l., da una parte, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in

prosieguo: “Agcom”), la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di garanzia dell’attuazione della

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e il Ministero dell’economia e delle finanze, dall’altra, in

merito all’annullamento di delibere che impongono un contributo agli operatori che prestano servizi o reti di

comunicazione elettronica per coprire tutti i costi dell’Autorità nazionale di regolamentazione (in prosieguo:

“Anr”) che non sono finanziati dal bilancio dello Stato membro.

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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nazionale. Pertanto, detto giudice riteneva che “i diritti percepiti dall’Agcom dovrebbero

essere limitati all’importo dei costi sostenuti ai fini di tale regolamentazione”.

La Corte ha ricordato che la “direttiva autorizzazioni” contiene non solo le regole

procedurali per il rilascio delle autorizzazioni etc., ma anche le regole riguardanti la natura

e l’entità degli oneri “collegati a tali procedure” che gli Stati membri possono imporre alle

imprese di settore, sottolineando, dunque, la strumentalità di quegli oneri rispetto alle

procedure richiamate.

Coerentemente a tale premessa, ha poi fornito la chiave di lettura del più volte citato art.

12 della direttiva autorizzazioni, che “deve essere interpretato nel senso che nulla osta alla

disciplina di uno Stato membro (…) ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti

di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi

complessivamente sostenuti dall’Anr e non finanziati dallo Stato, il cui importo è

determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che siffatto diritto

sia esclusivamente destinato alla copertura dei costi relativi alle attività menzionate al par.

1 lett. a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non

superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole

imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice

del rinvio verificare” .

Il Tar Lazio, con le sentenze nn. 2530, 2533, 2534, 2538, 2542 del 5 marzo 2014, si è

pronunciato sulla questione, accogliendo i ricorsi ed affermando che le disposizioni nazionali

di riferimento sono in oggettivo contrasto con l'art. 12 e i considerando 30 e 31 della direttiva

n. 2002/20/Ce, come interpretati dalla Corte di giustizia, dal momento che permettono la

definizione di un contributo il cui ammontare prescinde dai costi effettivamente sopportati

dall’Agcom nell’attività di regolazione (art. 1, cc. 65 e 66, l. n. 266/2005) fino a dovere

finanziare le spese di funzionamento di autorità diverse da quella preposta al settore delle

comunicazioni elettroniche (art. 2, c. 241, l. n. 191/2009), con la conseguenza che le uniche

voci dei ricavi che possono essere prese in considerazione sono quelle ricollegate all’attività

di regolazione ex ante riferita al regime dell’autorizzazione generale, fermo restando il

rispetto del principio di proporzionalità quale limite insuperabile per la determinazione degli

oneri a carico degli operatori economici36. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso

36 Il Tar Lazio ha precisato al riguardo che è necessaria una rendicontazione annuale in cui siano partitamente

indicati i contributi percepiti per le attività di cui all’art. 12 ed i corrispondenti costi, che è atto diverso dal

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la richiamata sentenza del Tar Lazio n. 2530 (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 810/2015).

Ciò spiega l’azzeramento del contributo Agcom ed anche il vincolo sull’avanzo di

amministrazione di un quota imputabile a somme richieste in restituzione dall’Agcom.

3. Analisi della spesa

Le spese dell’Autorità si riferiscono essenzialmente a spese di funzionamento, essendo la

spesa corrente non solo prevalente sulla spesa complessiva (le spese in conto capitale sono

del tutto marginali, evidenziando nel 2014 una incidenza pari al 5,49 per cento sulla spesa

complessiva), ma soprattutto assorbita dalla quota delle spese di personale e dai compensi

del collegio del Garante e del segretario generale, che insieme rappresentano l’81,24 per cento

nel 2014 delle spese correnti.

La tabella che segue riporta l’evoluzione delle spese complessive, articolate nelle diverse

voci, nel triennio 2012-2014.

Tabella 15 - Spese al netto delle partite di giro

bilancio dell’Autorità (sia esso preventivo o consuntivo).

Impegni Pagamenti Residui iniziali Pagamenti Impegni Pagamenti Residui iniziali Pagamenti Impegni Pagamenti Residui iniziali Pagamenti

SPESE CORRENTI

Collegio del Garante e Segretario Generale 1.133.534,08 1.017.668,26 15.337,08 7.772,46 1.080.124,95 1.074.402,12 115.865,82 9.939,44 1.043.131,94 1.034.852,30 111.649,21 5.722,83

Oneri per il personale 13.856.157,93 13.593.814,76 481.923,29 287.482,00 13.708.474,11 13.691.199,20 329.391,29 241.911,66 13.619.657,24 13.593.372,46 104.753,43 16.533,05

Acquisto di beni e servizi 4.127.599,35 3.457.957,30 2.606.617,73 911.366,06 3.601.109,51 3.047.686,86 1.116.343,50 461.326,21 3.385.298,36 2.995.182,08 1.187.527,01 501.584,24

Totale spese correnti 19.117.291,36 18.069.440,32 3.103.878,10 1.206.620,52 18.389.708,57 17.813.288,18 1.561.600,61 713.177,31 18.048.087,54 17.623.406,84 1.403.929,65 523.840,12

SPESE IN CONTO CAPITALE

Immobilizzazioni materiali e immateriali 338.847,10 166.694,97 283.799,03 185.212,89 26.992,44 7.390,88 260.408,39 76.896,45 374.020,23 24.664,58 96.498,01 77.514,95

Estinzione mutui, anticipazioni e restituzioni 251.735,36 251.735,36 0,00 0,00 253.611,00 253.611,00 0,00 0,00 673.611,80 253.611,80 0,00 0,00

Totale spese in conto capitale 590.582,46 418.430,33 283.799,03 185.212,89 280.603,44 261.001,88 260.408,39 76.896,45 1.047.632,03 278.276,38 96.498,01 77.514,95

TOTALE SPESE COMPLESSIVE 19.707.873,82 18.487.870,65 3.387.677,13 1.391.833,41 18.670.312,01 18.074.290,06 1.822.009,00 790.073,76 19.095.719,57 17.901.683,22 1.500.427,66 601.355,07

RESIDUI COMPETENZA RESIDUI

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità Garante protezione dati personali

Valori in euro

SPESE COMPLESSIVE (escluse le partite di giro)

SPESE

2012 2013 2014

COMPETENZA RESIDUI COMPETENZA

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75

Dall’esame dei dati è possibile evidenziare che, a fronte di una riduzione delle spese

complessive del 3,11 per cento nel triennio considerato, le spese correnti sono diminuite del

5,59 per cento. Tra queste ultime, quelle che registrano la maggiore flessione sono le spese

per acquisto di beni e servizi (-17,98 per cento) e quelle relative ai compensi dei componenti

degli organi dell’Autorità, mentre la spesa per il personale, che costituisce la quota

assolutamente prevalente (75,46 per cento), registra solo una lieve flessione pari all’1,71 per

cento. Ciò significa che, nonostante l’adozione da parte del legislatore, nel corso degli anni,

di specifiche misure di contenimento della spesa pubblica, si è ancora lontani dal

raggiungimento di quegli obiettivi che ora la l. n. 90/2014 (art. 22) ha fissato quali priorità

(convenzioni tra le diverse autorità indipendenti finalizzate ad una riduzione del 10 per

cento delle spese per servizi strumentali, riduzione del trattamento economico accessorio in

misura non inferiore al 20 per cento) al fine di contenere le spese entro limiti compatibili con

le esigenze di finanza pubblica e di razionalizzazione delle autorità indipendenti.

4. Misure di contenimento della spesa pubblica

Per effetto dell’emanazione dei decreti legge n. 78/2010 e n. 201/2011 in materia di

razionalizzazione della spesa pubblica, sono state previste e successivamente regolamentate

con circolari a cura del Mef, anche per le autorità indipendenti, misure di contenimento in

relazione ad alcune voci di bilancio: (a) compensi per partecipazione ad organi di indirizzo,

direzione e controllo; (b) spese per studi ed incarichi di consulenza; (c) spese di

rappresentanza e per partecipazione a convegni, mostre, ecc.; (d) spese per missioni; (e) spesa

per attività di formazione; (f) spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio

di autovetture.

In sede istruttoria, l’Autorità ha comunicato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, i dati relativi

alle riduzioni di spesa conseguite in attuazione delle suddette misure di contenimento.

A tali misure si aggiungono quelle introdotte con il d.l. n. 90/2014 (art. 22, cc. 5, 6 e 7):

(a) riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2014, non inferiore al 20 per cento del trattamento

economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; (b) riduzione, a decorrere

dal 1° ottobre 2014, non inferiore al 50 per cento, rispetto a quella complessivamente

sostenuta nel 2013, della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli

organi collegiali non previsti dalla legge; (c) riduzione, entro l’anno 2015, non inferiore al 10

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76

per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2013 dalle autorità indipendenti per

almeno tre dei seguenti servizi per i quali, entro il 31 dicembre 2014, siano state attivate

convenzioni con altre autorità per la loro gestione unitaria: affari generali, servizi finanziari

e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio,

servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.

In sede istruttoria, l’Autorità, con specifico riferimento alle misure introdotte con il d.l.

n. 90/2014, ha fornito elementi completi sia con riferimento alla riduzione del trattamento

accessorio ed alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza sia con riferimento

all’attivazione di alcune convenzioni.

L’Autorità ha precisato che le riduzioni del trattamento accessorio sono state operate per

il personale dirigenziale e direttivo sulla retribuzione di risultato e sulla retribuzione di

posizione per la parte variabile37, mentre per il personale operativo limitatamente al premio

annuale individuale, esonerando dal computo di detta riduzione esclusivamente la prima

voce della percentuale di assiduità individuata dall’allegato B, recante “Criteri di

attribuzione della quota B” dell’Accordo negoziale sottoscritto in data 7 novembre 2002,

come integrato dall’Accordo negoziale n. 3 del 10 dicembre 2004. Occorre precisare che i dati

riportati nella tabella 15 scontano per il 2014 l’applicazione della riduzione a partire soltanto

dal luglio 2014, con la conseguenza che l’importo relativo al 2014 risulta più alto della

riduzione a regime.

L’Autorità riferisce anche di avere operato la riduzione sulle ore di straordinario ed

esattamente, come già detto, la riduzione a 400 ore annue per dipendente del limite delle

prestazioni di lavoro straordinario effettuabili a decorrere dal 1° luglio 2014 del monte ore

effettuabili (200 ore nel secondo semestre 2014). Pur restando ingiustificatamente

sovradimensionato il monte ore consentito, dai dati di bilancio il ricorso al lavoro

straordinario risulta comunque in linea con l’obiettivo di riduzione della spesa per

emolumenti accessori richiesto dalla legge (la spesa impegnata per il triennio 2012-2014 è

pari rispettivamente a 108.115 euro nel 2012, 111.872,25 euro nel 2013, 80.556,16 euro nel

2014).

37 La riduzione del 20 per cento della retribuzione di posizione è stata operata per i dirigenti limitatamente al

differenziale del 2,5 per cento previsto fra incarichi comportanti direzione di unità o assistenza al collegio;

identica riduzione è stata applicata ai funzionari cui sia affidata la responsabilità di una unità organizzativa

di secondo livello o l’incarico di assistenza al collegio.

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77

Tabella 16 - Misure di contenimento della spesa

Con specifico riferimento alle riduzioni dei compensi degli organi di governo, l’Autorità

ha fornito in sede istruttoria i seguenti elementi di dettaglio, da cui si evince il

raggiungimento degli obiettivi di contenimento perseguiti dal legislatore.

La tabella che segue riporta il dettaglio delle indennità riconosciute ai componenti

dell’Organo di governo fino al 30 aprile 2010 e dopo l’applicazione delle riduzioni:

Tabella 17 - Riduzione indennità componenti del Garante

2012 2013 2014

Spese per la formazione (art. 6, c. 13, d.l. 78/2010) 14.102,92 50% 7.051,46 1.400,00 1.820,00 6.987,50

Spese di rappresentanza (art. 6, c. 8, d.l. 78/2010) 1.384,44 20% 276,89 0,00 247,90 223,00

Spese per l'esercizio e la manutenzione auto (art. 6, c. 14, d.l. 78/2010) 139.015,38 80% 111.212,30 26.481,79 22.753,22 20.000,00

Spese per missioni (art. 6, c. 12, d.l. 78/2010) 77.000,00 50% 38.500,00 30.964,55 20.846,81 26.649,93

Spese per consulenze (art. 6, c. 7, d.l. 78/2010) 64.155,05 20% 12.831,01 0,00 0,00 0,00

2012 2013 2014

Spesa per l'acquisto di mobili ed arredi (art. 1, c. 141, l. 228/2012) 2.345,55 20% 469,11 392,84 0,00

2012 2013 2014

Spesa per l'esercizio e la manutenzione, noleggio auto, ecc. (art. 1, c. 143, l. 228/2012) 68.483,55 30% 20.545,07 20.000,00

2012 2013 2014

Spesa per studi e incarichi di consulenza (art. 1, c. 5, d.l. 101/2013) zero 80% 0,00 0,00

Spesa per studi e incarichi di consulenza (art. 22, c. 6, d.l. 90/2014) - dal 1° ottobre 2014 zero 50% 0,00 0,00

2012 2013 2014

Compensi Organi di governo (art. 6, c. 3, d.l. 78/2010) 869.952,00 10% 782.956,80 782.956,80 782.956,80 740.985,60

Compensi Organi di controllo (art. 6, c. 3, d.l. 78/2010) 56.700,00 10% 51.030,00 51.030,00 51.030,00 51.030,00

2012 2013 2014

Trattamento economico accessorio personale dipendente (art. 22, c. 5, d.l. 90/2014) 1.429.467,83 20% 1.143.574,26 1.286.521,05

Voci di spesa

Compensi su base annua

al 30/04/2010Riduzione %

Compensi

rideterminati

Spesa impegnata

Compensi su base annua

Limite di

spesa

Aliquota di

limitazione

Spesa impegnata nel

2009

Spesa media impegnata

negli anni 2010-2011

Aliquota di

limitazione

Limite di

spesa

Spesa impegnata

Spesa impegnata nel

2011

Aliquota di

limitazione

Limite di

spesa

Trattamento economico

accessorio su base annua

al 31/07/2014

Riduzione %Retribuzioni

rideterminate

Retribuzioni accessorie su base annua

Spesa impegnata

Spesa impegnata nel

2013

Aliquota di

limitazione

Limite di

spesa

Spesa impegnata

Presidente 289.984,00 28.998,40 260.985,60

Vice-Presidente 193.322,67 19.332,27 173.990,40

Componente 193.322,67 19.332,27 173.990,40

Componente 193.322,67 19.332,27 173.990,40

Totale costi 869.952,00 86.995,21 782.956,80

Organo di governo Indennità lorda rideterminataIndennità al 30/4/2010 Riduzione del 10%

Valori in euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

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Analogamente, anche per le riduzioni dei compensi per i componenti dell’Organo di

controllo, l’Autorità ha prodotto elementi di dettaglio.

La tabella che segue riporta il dettaglio delle indennità riconosciute all’Organo di

controllo fino al 30 aprile 2010 e dopo l’applicazione delle riduzioni:

Tabella 18 - Riduzione indennità componenti del Collegio dei revisori

Dall’esame dei dati, risulta che gli obiettivi di finanza pubblica sono stati raggiunti negli

anni considerati.

Per quanto riguarda le riduzioni di spesa sul 2015 conseguenti all’attivazione dei servizi

strumentali in convenzione, l’Autorità ha riferito che, in attuazione di quanto previsto

dall’art. 22, c. 7, d.l. n. 90/2014, il Garante ha stipulato con l’Autorità per l’energia elettrica,

il gas e il sistema idrico e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, una convenzione

per la gestione in modo unitario dei seguenti servizi strumentali: “affari generali”, “acquisti

ed appalti” e “amministrazione del personale”. Il previsto Comitato di coordinamento di

tale convenzione si è insediato in data 5 febbraio 2015 ed ha fornito un primo mandato ai

comitati di gestione previsti, che si sono già incontrati in più occasioni concentrando

l’iniziale attenzione sull’individuazione delle possibili procedure di cooperazione in materia

di appalti pubblici e di integrazione di alcuni sistemi informativi.

In sede istruttoria, l’Autorità ha comunque fornito dati sui risparmi realizzati sui servizi

in termini di minore spesa impegnata nel 2015 rispetto a quella impegnata nel 2013, senza

tuttavia che sia possibile distinguere gli effetti in termini di risparmio ascrivibili alle azioni

di riorganizzazione interna da quelli riferiti alle convenzioni stipulate ai sensi del c. 7, art.

22, d.l. n. 90/2014.

La tabella che segue evidenzia i risparmi suddetti.

Presidente 24.300,00 2.430,00 21.870,00

Componente 16.200,00 1.620,00 14.580,00

Componente 16.200,00 1.620,00 14.580,00

Totale costi 56.700,00 5.670,00 51.030,00

Valori in euro

Collegio dei revisori Indennità al 30/4/2010 Riduzione del 10% Indennità lorda rideterminata

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

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Tabella 19 - Risparmi sui servizi indicati dall’art. 22, c. 7, d.l. n. 90/2014

Dai dati sopra esposti è possibile riscontrare un risparmio di spesa nel 2015 rispetto al

2013 pari complessivamente ad oltre il 17 per cento, con punte di quasi il 19 per cento nei

sistemi informativi ed informatici, di oltre il 18 per cento nei servizi tecnici e logistici, di

quasi il 18 per cento nell’amministrazione del personale e di oltre il 24 per cento nel servizio

affari generali. Ciò è imputabile soprattutto, per il servizio affari generali, al venir meno di

una posizione dirigenziale e all’accorpamento del Dipartimento contratti e risorse

finanziarie con il Dipartimento risorse umane, con la conseguente soppressione di una

ulteriore posizione dirigenziale.

Quanto agli obiettivi di contenimento della spesa correlati alla gestione dei servizi

logistici (art. 22, c. 9, d.l. n. 90/2014), l’Autorità riferisce che la sede del Garante è sita in

Roma, Piazza di Monte Citorio, n. 121, e non vi sono sedi secondarie38.

38 L’immobile adibito a sede dell’Autorità è locato dalla “società Edilizia Veggis s.r.l.”, in forza dei seguenti

atti: (1) contratto di locazione stipulato in data 8 novembre 1999 con la società Edilizia Veggis s.r.1., avente

durata iniziale di sei anni e successiva scadenza in data 31 ottobre 2011 (congruito con nota del Ministero delle

finanze, datata 24 dicembre 1998); (2) contratto di locazione stipulato con la predetta società edilizia in data

2 novembre 2011, avente ad oggetto l’ulteriore rinnovo per sei anni del predetto contratto (fino al 31 ottobre

2017), con una parziale modificazione delle porzioni immobiliari locate (congruito dall’Agenzia del demanio,

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA ANNO 2013Valori in euro

Affari generali

Servizi

finanziari e

contabili

Acquisti e

appalti

Amministrazione

del personale

Gestione del

patrimonio

Servizi tecnici

e logistici

Sistemi

informativi ed

informatici

SOMMA

A B C D E F G

DIRIGENTI 219.775,20 169.920,10 221.807,94 213.024,24 0,00 61.126,21 885.653,69

FUNZIONARI 266.102,32 370.510,18 80.815,48 87.022,28 0,00 368.475,82 1.172.926,08

IMPIEGATI 49.309,31 129.800,31 104.095,65 140.267,80 0,00 0,00 423.473,07

SERVIZI STRUMENTALI 2.872.848,04 51.279,80 10.788,10 0,00 114.539,59 283.288,21 3.332.743,74

TOTALE 3.408.034,87 721.510,39 417.507,17 440.314,32 0,00 114.539,59 712.890,24 5.814.796,58

SPESA COMPLESSIVA IMPEGNATA ANNO 2015Valori in euro

Affari generali

Servizi

finanziari e

contabili

Acquisti e

appalti

Amministrazione

del personale

Gestione del

patrimonio

Servizi tecnici

e logistici

Sistemi

informativi ed

informatici

SOMMA

A B C D E F G

DIRIGENTI 0,00 161.781,57 114.982,70 114.982,70 0,00 62.083,74 453.830,71

FUNZIONARI 275.153,68 383.658,59 167.623,12 99.161,89 0,00 301.530,93 1.227.128,21

IMPIEGATI 58.682,63 153.680,56 124.218,49 148.923,20 0,00 0,00 485.504,88

SERVIZI STRUMENTALI 2.243.098,17 64.752,51 647,09 0,00 135.409,34 214.430,14 2.658.337,25

TOTALE 2.576.934,48 763.873,23 407.471,40 363.067,79 0,00 135.409,34 578.044,81 4.824.801,05

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità Garante protezione dati personali

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

80

L’Autorità riferisce che, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste

dall’art. 3, d.l. n. 95/2012, a decorrere da tale annualità non è stato corrisposto alla società

proprietaria l’aggiornamento del canone relativo alla variazione degli indici Istat, mentre,

a decorrere dal l° luglio 2014, i canoni previsti contrattualmente sono stati ridotti nella

misura del 15 per cento.

Viene precisato altresì che l’Autorità, avvalendosi anche della facoltà di recesso parziale

anticipato, nel corso degli anni ha restituito alla società proprietaria alcune delle porzioni

immobiliari inizialmente previste nei contratti citati, con ulteriore riduzione proporzionale

dei canoni di locazione e degli oneri accessori.

Da ultimo, in particolare, all’inizio del 2015 sono stati restituiti alla proprietà i locali

adibiti a sala conferenze e biblioteca per complessivi mq. 580, con l’intento di acquisire in

locazione, in cambio, una più ridotta porzione immobiliare (pari a circa mq. 300 complessivi)

da adibire ad uso uffici. Riferisce al riguardo l’Autorità che è attualmente in corso di

valutazione da parte dell’Agenzia del demanio la congruità del canone proposto dalla

locatrice per detta nuova porzione immobiliare.

Allo stato degli atti, comunque, le aree locate ammontano a circa mq. 4.100 lordi

complessivi, di cui circa 170 mq. adibiti a scantinati (adibiti a magazzini/archivi) e circa mq.

120 per terrazzi. Occorre al riguardo osservare che gli spazi predetti risultano, già oggi

sovradimensionati rispetto ai parametri vigenti in termini di mq, per addetto, sicché appare

improprio l’intento dichiarato dall’amministrazione di acquisire ulteriori porzioni

immobiliari.

Le spese relative ai canoni di locazione e agli oneri accessori sono qui di seguito riepilogate

(importi comprensivi di Iva).

filiale Lazio, con nota del 1° settembre 2011).

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Tabella 20 - Canoni di locazione

Per quanto riguarda l’attuazione dell’art. 22, c. 9, d.l. n. 90/2014, l’Autorità ha riferito di

avere compiuto autonome attività volte ad esplorare la possibilità di individuare una sede

alternativa rispetto a quella attualmente utilizzata già prima dell’entrata in vigore della

legge39, ma a tutt’oggi non risultano concluse le iniziative avviate.

39 In particolare, con nota del 31 gennaio 2014, aveva interessato al riguardo l’Agenzia del demanio che però,

con nota del 13 giugno successivo, ha fornito riscontro negativo, non essendo risultati disponibili “locali

demaniali idonei a soddisfare le esigenze logistiche rappresentate”.

In attuazione, poi, delle disposizioni del citato d.l. nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate

in sede di conversione, l’Autorità ha tempestivamente trasmesso all’Agenzia del demanio, per il tramite

portale telematico “Pa-Ratio”, i dati relativi all’immobile utilizzato, alla consistenza del personale e alla

previsione del fabbisogno allocativo (nota prot. n. 22287 del 18 luglio 2014).

In seguito è pervenuta la nota n. 2014/26658 del 17 ottobre 2014 dell’Agenzia del demanio, indirizzata alle

autorità indipendenti, con la quale si informava della disponibilità ad individuare gli immobili statali in grado

di rispondere ai fabbisogni allocativi di ciascuna autorità comunicati al suddetto portale per il tramite delle

direzioni regionali competenti.

L’Autorità, con nota dell’11 novembre 2014, ha rappresentato all’Agenzia del demanio di aver già ricevuto

risposta negativa dalla Direzione regionale del Lazio, chiedendo contestualmente se vi fossero elementi di

novità e se il canone per l’immobile in uso fosse congruo con le prescrizioni legislative di cui al richiamato art.

22 del d.l. n. 90, nella parte in cui si prevede che la sede possa essere “locazione a condizioni più favorevoli

rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili”.

In seguito, facendo riferimento a quest’ultima nota, trasmessa con nota del 9 dicembre 2014 dall’Agenzia del

demanio alla competente Direzione regionale del Lazio, e ai dati inseriti mediante il portale Pa-Ratio, la

direzione regionale ha nuovamente ribadito l’assenza di disponibilità di immobili demaniali idonei a soddisfare

le esigenze logistiche rappresentate.

A seguito di tale ulteriore conferma dell’indisponibilità di immobili demaniali, si è quindi proceduto, in

ottemperanza a quanto indicato dall’Agenzia del demanio nella citata nota di trasmissione per competenza

alla direzione regionale, ad avviare “la ricerca della soluzione allocativa più vantaggiosa sul mercato privato”.

Al contempo, tenuto conto che le disposizioni dell’art. 22 fanno riferimento anche ad edifici “di proprietà

pubblica”, in data 23 dicembre 2014 sono state inviate specifiche richieste di informazioni ai principali enti

pubblici detentori di patrimonio immobiliare nel territorio comunale, in attuazione della richiamata

normativa; segnatamente, sono stati interessati i seguenti enti: Regione Lazio, Provincia di Roma (Città

metropolitana di Roma Capitale), Comune di Roma, Inps, Inarcassa, Inail, Inpgi, Enpam.

Allo stato, hanno fornito riscontro negativo la Città metropolitana di Roma Capitale, l’Inps e 1’Inpgi, mentre

la Regione Lazio e il Comune di Roma non hanno, al momento, dato indicazioni. Sono invece pervenute due

note di risposta positiva da parte di Inarcassa e dell’Inail, che hanno segnalato due immobili, in relazione ai

quali sono stati effettuati sopralluoghi da parte dell’ufficio.

L’Autorità ha fatto presente altresì che, ferma restando la necessità di approfondire le risultanze istruttorie

dei sopralluoghi, anche in relazione a talune criticità rilevate nei predetti immobili, non sono note le relative

condizioni economiche da parte degli enti proprietari.

Anno Canone locazione Oneri accessori Totale

2012 1.702.289,82 381.303,92 2.083.593,74

2013 1.597.506,92 278.683,38 1.876.190,30

2014 1.488,588,84 353.492,25 1.842.081,09

Valori in euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

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82

5. La gestione dei residui

Con riferimento al periodo considerato l’amministrazione ha dato conto delle operazioni

di riaccertamento dei residui effettuate. Non si sono registrate significative operazioni di

cancellazione, salvo la cancellazione nell’esercizio 2012 di un residuo passivo per un importo

pari a 1.200.000 euro, riferito a somme richieste dal Dipartimento della protezione civile

relative a indennità per l’utilizzo negli anni passati del magazzino ubicato a Castelnuovo di

Porto, iscritte nel conto finanziario 2011 in via prudenziale.

Va precisato che, ancora nel 2014, compare tra i residui passivi una somma pari a

97.057,38 euro (cap. 101) a titolo di quota parte dell’indennità di funzione teoricamente

spettante al vice presidente dell’Autorità per il periodo dal 19 giugno 2012, data di

decorrenza della nomina, a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, periodo nel quale il

componente, magistrato, non era ancora stato collocato in quiescenza. L’Autorità ha

comunicato al riguardo che il residuo sarà stralciato in occasione dell’approvazione del

consuntivo 2015.

La situazione analitica aggiornata dei residui attivi e passivi, distinti per anno di

provenienza, alla data del 31 dicembre 2014, è rappresentata nelle tabelle di seguito

riportate.

Tabella 21 - Residui attivi distinti per anno di provenienza

capitolo anno di provenienza importo descrizione

102 2014 94.768,94 RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO LUG/DIC 2014

201 2014 4.870,92 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE SUI CONTI CORRENTI POSTALI

202 2014 545.828,00 RIASSEGNAZIONE SANZIONI COME DA NOTA 21485

202 2014 241.552,00 RIASSEGNAZIONE SANZIONI COME DA NOTA 8863

204 2014 32.734,42 INTERESSI IV TRIMESTRE 2014 COME DA PROVVISORIO 18

205 2014 7.486,78 RIMBORSO per ripristino impianto di condizionamento da vitale impianti srl

205 2014 4.325,75 RIMBORSI SPESE MISSIONI DA COMMISSIONE EUROPEA E EUROPEAN POLICE OFFICE

931.566,81

ENTRATE

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Tabella 22 - Residui passivi distinti per anno di provenienza

capitolo anno di provenienza importo descrizione

101 S 2012 97.057,38 COMPENSO IANNINI CFR. CHIARIMENTI IN NOTA

102S 2014 2.004,65 RIMBORSI SPESE COLLEGIO GARANTE - SORO

102S 2014 440,00 RIMBORSI SPESE COLLEGIO GARANTE - BIANCHI

102S 2014 81,00 RIMBORSI SPESE COLLEGIO GARANTE - CALIFANO

102S 2014 3.492,00 RIMBORSI SPESE COLLEGIO GARANTE - BIANCHI

102S 2014 265,88 REGOLAZIONE SPESE VIAGGIO AGENZIA DICEMBRE

102S 2014 66,98 REGOLAZIONE SPESE VIAGGIO AGENZIA DICEMBRE

102S 2014 1.810,00 SPESE DICEMBRE CARTE DI CREDITO

102S 2014 104,50 RIMBORSI SPESE COLLEGIO GARANTE - SORO

8.265,01

105S 2014 8,10 PER ESATTA IMPUTAZIONE AL 31.12.14 DELL'IMPEGNO 1315

105S 2014 6,53 INAIL SALDO 2014

14,63

106S 2012 8.300,00 IRAP IANNINI

USCITE

capitolo anno di provenienza importo descrizione

201S A1 2014 2.127,49 STRAORDINARIO DICEMBRE AUTISTA

201S A1 2011 67.048,12 APPOSTAMENTI PER EVENTUALI RESTITUZIONI DIPENDENTI FUORI RUOLO

69.175,61

203 A1 2014 2.949,46 STRAORDINARI DICEMBRE

203 A2 2014 570,94 STRAORDINARI DICEMBRE

203 A3 2014 789,10 STRAORDINARI DICEMBRE

203 A4 2014 404,99 STRAORDINARI DICEMBRE

203 A8 2014 366,30 STRAORDINARI DICEMBRE

5.080,79

204 A1 2014 172,00 AGENZIA VIAGGI DICEMBRE

204 A1 2014 11,42 AGENZIA VIAGGI DICEMBRE

204 A1 2014 2.457,83 MISSIONI DICEMBRE 2014

204 A1 2014 549,01 CARTA CREDITO DICEMBRE

204 A2 2014 1.442,68 AGENZIA VIAGGI DICEMBRE

204 A2 2014 171,30 AGENZIA VIAGGI DICEMBRE

204 A2 2014 1.510,56 MISSIONI DICEMBRE 2014

204 A2 2014 69,48 RILIQUIDAZIONE MISSIONE TRIESTE INSERITA CON RETRIBUZIONE MARZO 2015

204 A3 2014 984,45 MISSIONI DICEMBRE 2014

204 A5 2014 4.406,19 AGENZIA VIAGGI DICEMBRE

204 A5 2014 136,55 AGENZIA VIAGGI DICEMBRE

204 A5 2014 1.741,63 MISSIONI DICEMBRE 2014

204 A5 2014 193,05 CARTA CREDITO DICEMBRE

13.846,15

205 A8 2014 4.517,50 CORSI DI LINGUA

206 A1 2014 199,97 INAIL SALDO 2014

206 A2 2014 46,72 INAIL SALDO 2014

206 A3 2014 42,70 INAIL SALDO 2014

206 A4 2014 213,42 INAIL SALDO 2014

206 A5 2014 10,64 INAIL SALDO 2014

206 A6 2014 28,21 INAIL SALDO 2014

206 A7 2014 38,52 INAIL SALDO 2014

206 A8 2014 76,42 INAIL SALDO 2014

656,60

208 A1 2013 601,86 ASSICURAZIONE TRATTENUTA 0,50

208 A8 2014 56,25 ASSICURAZIONE VITA 2014

658,11

USCITE

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84

capitolo anno di provenienza importo descrizione

301 A1 2014 378,20 RINNOVO ABB. 2012-2014 RIVISTA APPALTI E CONTRATTI

301 A1 2014 4.880,00 RINNOVO ABBONAMENTO ASTRID CTR. 3003/15

301 A1 2014 379,98 SPESE CARTE DI CREDITO PER ABBONAMENTI 2 RIVISTE

301 A1 2014 2.335,79 FORNITURA QUOTIDIANI 1,6,14-31,5,15

301 A1 2012 70,00 jovene rivista critica abb. 2011

8.043,97

302 2014 347,88 ACQUISTO DI CANCELLERIA ORDINE MEPA 1745009

302 2014 2.183,12 FORNITURA CARTA IN RISME

302 2012 245,75 FORNITURA CUCITRICE ALTI SPESSORI

2.776,75

303 2014 367,46 ACQUISTO 2 HARD DISK E 23 MOUSE

303 2012 1.578,69 FATTURA 4886 13/7/13

1.946,15

305 2014 1.780,58 FATTURA 7X06032710

305 2014 2.447,00 FATTURE TELECOM 5/12/2014

4.227,58

308 2014 12.176,37 SPESE PULIZIA 2014

308 2014 544,90 LAVAGGIO 3 TAPPETI

308 2012 6.184,74 IMP. DALL'.1 AL 29.2.12

18.906,01

309 2014 161,40 RIMBORSO SPESE TAXI SET-DIC 2014

309 2014 363,00 NCC FATTURA 107 DEL 30/11/14

309 2014 573,94 RIMBORSO SPESE TAXI 2014 DA LIQUIDARE

309 2012 167,18 SPESE AUTOVETTURE

309 2012 104,36 SPESE AUTOVETTURE

1.369,88

311 2014 4.002,32 SPESE PER MEDICO COMPETENTE 2014 DOTT. SPIRIDIGLIOZZI SILVIO RICEVUTA N. 6 16/12/14

311 2014 4.567,68 COMPENSO 2014 ING. TRAMONTOZZI RESP. SERVIZIO PREVENZIONE

311 2014 14.633,30 COMPENSO 2014 COMPONENTI SECIN

23.203,30

314 2009 4.783,73 ONERI ACCESSORI 2009 CANONI Veggis

314 2009 180.000,00 ARRETRATI AFFITTO SALA CONFERENZE 2009

314 2011 144.000,00 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CASTELNUOVO DI PORTO LUG 2010/DIC 2011

314 2012 133.600,00 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CASTELNUOVO DI PORTO E CONGUAGLI EDILIZIA VEGGIS

314 2013 123.617,79 ONERI ACCESSORI 2013 VEGGIS + IMPOSTA DI REGISTRO

586.001,52

315 2014 2.179,00 SERVIZIO VIGILANZA COSMOPOL 2014 CIG 4582075FE4

316 2014 19.510,73 RIMBORSO MISSIONI NUCLEO PRIVACY GDF NOV/DIC 2014 RICHIESTA 26072/15

320 2014 4.980,00 SPESE PER VISITE MEDICHE DOPENDENTI

320 2014 1.397,68 SPESE PER CONSULENZA MEDICA DIPENDENTI

320 2014 799,34 PARCELLA 4/11/14 Avvocato

320 2014 4.106,52 FORNITURA 33 CASELLE PEC

320 2014 9.080,20 SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI C CIG 4049681E77

320 2014 21.158,00 SERVIZIO RECEPTION

320 2014 11.233,84 SERVIZIO PER IL 2014 ASSISTENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE

320 2014 14.078,38 MONITORAGGIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2014

320 2012 8.540,82 RINNOVO SERVIZIO PULIZIA/RECEPTION

75.374,78

321 2014 456,91 IMP. 2014 MANTENIMENTO EDILE

321 2013 183,00 SOSTITUZ. STRISCE ANTISCIVOLO

639,91

322 2014 2.196,00 ASSISTENZA TECNICA SALA CONFERENZE

325 2014 3.490,78 IMPEGNO 2014 MANUTENZIONE IMPIANTI

325 2014 14.755,54 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI COME DA CONTRATTO

325 2011 1.320,00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO

325 2013 1.806,71 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

21.373,03

326 2014 2.423,74 AGGIORNAMENTO ESPANSIONE E MANUTENZIONE SISTEMA PRESENZE

326 2014 4.318,80 SERVIZI PROFESSINALI MCAFEE

326 2014 2.785,65 AFFIDAMENTO SERVIZI TLC CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA

326 2014 3.652,04 MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' 2014

326 2014 154.926,00 SERVIZI DI CONDUZIONE SISTEMI INFORMATIVI

326 2014 3.965,00 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI

326 2014 9.996,37 MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO FOLIUM PROT. 2440 CIG Z5E103B0877

326 2009 14.390,12 ASSISTENZA SISTEMI SERVER

326 2013 5.473,18 MANUTENZIONE URGENTE HARDWARE

326 2012 12.919,24 SERVIZI DAL 1.1 AL 31.12.13 CONDUZIONE SERVIZI INFORMATICI

214.850,14

USCITE

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85

capitolo anno di provenienza importo descrizione

330 2014 1.168,69 COSTO PER IL 2014 NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICI

330 2014 463,06 COSTO PER IL 2014 NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICI

1.631,75

332 2014 1.900,08 PROGETTAZIONE GRAFICA VADEMECUM SPAM

333 2014 610,00 SEMINARIO SOCIAL NETWORK

334 2014 13.420,00 PARTECIPAZIONE ANCI EXPO 2014 CIG Z0511430E95

340 2014 0,89 SPESE DIC 2014 ABBONAMENTO WAPP

340 2014 951,30 RINNOVO 1.2.14/31.1.15 SERVIZIO CONSULTAZIONE NEWS TOSCA

340 2014 3.120,00 ABBONAMENTO 2014 NOTIZIARIO TM NEWS SPA CIG ZEA0D1ABIA

340 2014 2.805,04 ABBONAMENTO 2014 NOTIZIARIO ANSA + NOLO ANTENNA CIG. ZB50D1AA8B

340 2014 525,72 ABBONAMENTO 2014 NOTIZIARIO ASCA SPA CIG. Z2D0D1AC20

340 2014 7.714,75 SERVIZIO TELEMACO PER RASSEGNA STAMPA CON SELPRESS CIG. 51856895EF

340 2011 5.649,58 RINNOVO 1.2.14/31.1.15 SERVIZIO CONSULTAZIONE NEWS TOSCA CON TELPRESS CIG Z5F0D93F3E

20.767,28

341 2014 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 1.000,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 1.000,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 1.000,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 1.000,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 1.000,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 1.000,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 1.000,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2014 1.000,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

341 2007 7.440,00 CONTRATTO

341 2009 12.622,26 FORNITURA RISORSE UMANE PER DIP. REGISTRO DEI TRATTAMENTI CTR. DEL 6/3/2009

341 2010 7.440,00 CONTRATTO PROT. 5039/61505 RINNOVO 9.3.09/8.3.10

341 2010 4.320,00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE INTEGRATIVA REGISTRO DEI TRATTAMENTI

341 2013 150,00 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

41.322,26

342 2014 2,00 BOLLO SU FATTURA

342 2014 2,00 BOLLO SU FATTURA

342 2014 84,64 ASL C FATTURA N. 214-1472

342 2014 366,16 CIG. Z821255ABF SERVIZIO SELF STORAGE

342 2014 2.022,15 MANUTENZIONE PIANTE

342 2014 762,49 ACCESSO A BANCA DATI INFOCAMERE CIG. Z200C76CCF

342 2014 642,76 CIG. 3562422B9F FORNITURA ACQUA POTABILE

342 2014 591,21 PROROGA SERVIZIO SELF STORAGE

342 2012 900,00 ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA FT. 2012007434

5.373,41

USCITE

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86

Dai dati rappresentati è possibile riscontrare che i residui attivi e passivi mantenuti si

riferiscono per la maggior parte a residui provenienti dall’ultimo esercizio di competenza

(anno 2014).

6. Il conto economico e lo stato patrimoniale

Il regolamento di contabilità dell’Autorità prevede che il bilancio consuntivo si compone,

oltre che del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico (art.

7). Ai fini della determinazione del risultato economico dell’esercizio, si tiene conto dei

seguenti elementi: (a) quote di ammortamento dei beni immobili e mobili (tra questi il

patrimonio librario); (b) quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto; (c)

eventuali quote di accantonamento dei fondi rischi; (d) accantonamenti per svalutazione

crediti; (e) ratei e risconti attivi e passivi; (f) variazioni nelle rimanenze (art. 13 del

regolamento n. 3/2000).

La tabella di seguito riportata dà evidenza del risultato economico d’esercizio nel periodo

considerato.

capitolo anno di provenienza importo descrizione

401 2014 187,61 ACQUISTO DI UN DISTRUGGIDOCUMENTI

401 2014 13.908,00 CIG. Z9C129AEBC FORNITURA 5 SCANNER PROTOCOLLATORI

401 2014 11.674,18 FORNITURA 1 HP TAPE LIBRARY PER BACK UP

401 2014 444,08 FORNITURA 4 ALIMENTATORI HD PER SERVER

401 2009 15.260,92 FORNITURA DI SISTEMI SERVER HP CONTRATTO PROT. 608 DEL 5/1/2009

41.474,79

403 2014 93,36 DIFFERENZIALE IVA FATTURE

403 2014 50.488,85 CIG. 60506534CF LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENCE

403 2014 2.179,82 LICENZA UTILIZZO SERVIZI READ SPEAKER ENTERPRISE HIGHLIGHTING

403 2014 212.012,82 CONFIGURAZIONE E ADATTAMENTO PIATTAFORMA DOCUMENTALE

403 2008 43.740,00 BLADE SERVER STORAGE BACK UP

403 2009 17.057,02 FORNITURA LICENZE SOFTWARE CONTRATTO PROT 608 DEL 5/1/09

403 2013 1.329,98 CIG. 0571691E52 PORTALE WEB

326.901,85

404 2014 14.959,22 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA FT 420/15

404 2014 9.857,71 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA FT 228/605

404 2012 127,03 ACQUISTO 8 VOLUMI PER BIBLIOTECA

24.943,96

405 2014 2.440,00 CIG. Z21128348B MOVIMENTAZIONE TRASPORTO DISCARICA E SMALTIMENTO MATERIALI

405 2014 31.110,00 CIG. Z93122AA23 SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCO

33.550,00

504 2014 420.000,00 TRANSAZIONE CON PROTEZIONE CIVILE PER OCCUPAZIONE MAGAZZINO CASTELNUOVO DI PORTO ANNI 1998-2005

totale 2.122.065,91

USCITE

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Tabella 23 - Conto economico

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Trasferimenti dello Stato 8.856.462,00 8.379.264,00 7.621.271,00 Acquisto di beni di consumo 68.166,76 72.060,35 49.228,85

Diritti di segreteria e ricorsi 249.805,20 373.997,15 343.499,68 Costi dei servizi generali 2.986.410,92 2.664.586,41 2.522.866,82

Altri proventi 14.464.744,45 14.275.885,17 13.004.722,99 Oneri per prestazioni professionali 0,00 0,00 0,00

Oneri per organi istituzionali 1.117.660,75 1.065.722,87 1.050.624,27

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

Stipendi e oneri previdenziali per il personale 13.017.207,00 12.871.078,73 12.789.635,72

Oneri tributari 930.093,80 918.192,87 896.103,41

Oneri diversi di gestione 997.752,13 798.067,34 739.628,47

Ammortamenti e accantonamenti

a) Ammortamento immobilizzazioni tecniche e

informatiche181.329,58 136.414,10 112.180,12

b) Ammortamento mobili ed arredi di ufficio 68.538,10 60.360,67 53.117,39

c) Ammortamento biblioteca 29.871,04 24.234,79 24.351,22

d) Ammortamento autovetture 0,00 0,00 0,00

e) Ammortamenti altri beni 107.266,47 85.447,70 143.769,95

f) Accantonamento per TFR 747.059,34 729.542,26 505.964,20

Variazioni rimanenze beni di consumo 0,00 0,00 0,00

Totale (A) 23.571.011,65 23.029.146,32 20.969.493,67 Totale (B) 20.251.355,89 19.425.708,09 18.887.470,42

3.319.655,76 3.603.438,23 2.082.023,25

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Plusvalenze ed alienazioni 0,00 0,00 0,00 Minusvalenze 0,00 29.400,00 9.600,00

Sopravvenienze attive 16.925.861,14 0,00 0,00 Sopravvenienze passive 251.735,36 253.611,00 673.611,80

Minori debiti 1.553.650,23 23.255,39 29.613,45 Svalutazione crediti 172,27 0,42 0,00

Totale ( C ) 18.479.511,37 23.255,39 29.613,45 Totale (D) 251.907,63 283.011,42 683.211,80

18.227.603,74 -259.756,03 -653.598,35

21.547.259,50 3.343.682,20 1.428.424,90

Accantonamento per imposte (F) 0,00 0,00 0,00

21.547.259,50 3.343.682,20 1.428.424,90

Risultato dell'esercizio prima delle imposte (E) = [(A+C) - (B+D)]

Risultato economico dell'esercizio (E-F)

Valori in euro

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità garante protezione dati personali

PARTE II - GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi Spese

RISULTANZE COMPLESSIVE

CONTO ECONOMICO

PARTE I - GESTIONE CORRENTE

Proventi Spese

Risultato Gestione corrente (A-B)

Risultato Gestione straordinaria (C-D)

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Il risultato economico, sia pure positivo per tutto il triennio, presenta un netto

decremento dal 2012 al 2013. Ciò per effetto, come detto, del risultato della gestione

straordinaria nel conto economico 2012, che ha registrato sopravvenienze attive pari a

16.925.861,14 euro derivanti dalla cancellazione, tra i debiti di funzionamento, di

accantonamenti ex art. 46 del d.p.r. n. 501/1998.

Al netto della gestione straordinaria, il risultato economico d’esercizio presenta in realtà

nel biennio 2012-2013 valori tendenzialmente costanti (3.319.655,76 euro nel 2012 e

3.603.438,23 euro nel 2013).

Valori in riduzione si registrano invece nel 2014 sia rispetto all’anno precedente sia

rispetto al 2012 anche nella gestione corrente (2.082.023,25 euro a fronte di 3.319.655,76

euro nel 2012 e 3.603.438,23 euro nel 2013).

Lo stato patrimoniale mostra come il patrimonio netto rifletta gli effetti sulle risultanze

del conto economico evidenziate dalla gestione straordinaria. Il patrimonio netto nel 2012

registra una voce significativamente in aumento rispetto al 2011, data proprio dall’avanzo

economico dell’esercizio 2012, influenzato dalle sopravvenienze attive innanzi descritte.

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Tabella 24 - Conto del patrimonio

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Immobilizzazioni Patrimonio netto

Immobilizzazioni immateriali: 1) Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti 4.028.903,41 25.576.162,91 28.919.845,11

1) Diritti di brevetto industriale 0,00 0,00 0,00 2) Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio 21.547.259,50 3.343.682,20 1.428.424,90

2) Altre 312.046,09 249.840,58 415.795,76

Immobilizzazioni materiali:

1) Attrezzature tecniche e infnormatiche 543.988,75 409.242,29 336.540,35

2) Mobili ed arredi di ufficio 502.612,74 442.644,90 389.527,51

3) Biblioteca 119.484,18 96.939,16 97.404,87

4) Autovetture 0,00 0,00

5) Altri beni 0,00 0,00

6) Beni da ricevere 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni (A1) 1.478.131,76 1.198.666,93 1.239.268,49 Totale Patrimonio netto (A2) 25.576.162,91 28.919.845,11 30.348.270,01

Attivo circolante Debiti di finanziamento

Rimanenze: 1) Debiti verso il Tesoriere 0,00 0,00 0,00

1) Beni di consumo 0,00 0,00 2) Altri debiti 0,00 0,00 0,00

Crediti:

1) Crediti verso azienda poste 0,00 0,00 0,00

2) Crediti verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

3) Crediti verso altri 5.836.230,32 694.113,23 926.695,89

4) Depositi cauzionali attivi 396.936,09 367.536,09 357.936,09

Totale attivo circolante (B1) 6.233.166,41 1.061.649,32 1.284.631,98 Totale debiti di finanziamento (B1) 0,00 0,00 0,00

Attività finanziarie Debiti di funzionamento

1) Titoli emessi e garantiti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 1) Debiti verso fornitori 1.317.166,11 1.284.025,02 1.194.036,45

2) Altri titoli pubblici 0,00 0,00 0,00 2) Debiti verso Istituti previdenziali 41.328,70 0,00 0,00

3) Altri titoli 0,00 0,00 0,00 3) Debiti tributari 8.300,00 8.300,00 928.029,46

4) Debiti verso Organi istituzionali 102.950,40 102.380,21 0,00

5) Debiti verso dipendenti 119.107,69 100.376,97 0,00

6) Debiti verso personale comandato 0,00 0,00 0,00

7) Debiti verso professionisti e collaboratori 0,00 0,00 0,00

8) Altri debiti 233.156,10 5.345,46 0,00

9) Vari 0,00 0,00 0,00

Totale attività finanziarie (C1) 0,00 0,00 0,00 Totale debiti di funzionamento (C2) 1.822.009,00 1.500.427,66 2.122.065,91

Disponibilità liquide Trattamento fine rapporto 5.191.901,94 5.921.444,20 6.427.408,40

1) Depositi bancari 24.841.977,79 34.021.878,63 36.368.972,93 Fondo per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00

2) Depositi postali 36.797,89 59.522,08 4.870,92

3) Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide (D1) 24.878.775,68 34.081.400,71 36.373.843,85 Totale accantonamenti (D2) 5.191.901,94 5.921.444,20 6.427.408,40

Ratei e risconti Ratei e risconti

1) Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 1) Ratei passivi 0,00 0,00 0,00

2) Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 2) Risconti passivi 0,00 0,00 0,00

Totale ratei e risconti (E1) 0,00 0,00 0,00 Totale ratei e risconti (E2) 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 32.590.073,85 36.341.716,96 38.897.744,32 TOTALE PASSIVO 32.590.073,85 36.341.716,97 38.897.744,32

Conti d'ordine Conti d'ordine 1.386.278,04 1.386.278,04 1.386.278,04

1) Beni dei terzi: mobili d'ufficio 1.229.179,56 1.229.179,56 1.229.179,56

2) Attrezzature tecniche-informatiche 157.098,48 157.098,48 157.098,48

Totale conti d'ordine (F1) 1.386.278,04 1.386.278,04 1.386.278,04 Totale conti d'ordine (F2) 1.386.278,04 1.386.278,04 1.386.278,04

TOTALE GENERALE ATTIVO 33.976.351,89 37.727.995,00 40.284.022,36 TOTALE GENERALE PASSIVO 33.976.351,89 37.727.995,01 40.284.022,36

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità Garante protezione dati personali

Valori in euro

CONTO DEL PATRIMONIO

AttivitàAnni

PassivitàAnni

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CAPITOLO IV

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

1. L’indagine si muove in un contesto normativo in evoluzione, che ha visto recenti

interventi del legislatore. Va segnalato, al riguardo, il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito

con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, contenente “Misure urgenti per la

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, che,

nel dettare, all’art. 22 “misure di razionalizzazione” delle autorità indipendenti, ha previsto

una gestione unitaria delle procedure per il reclutamento del personale e dei servizi

strumentali, mediante la stipula di convenzioni (cc. 4 e 7) ed ha fissato precisi obiettivi di

finanza pubblica tra cui: (a) la riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2014, non inferiore al 20

per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

(b) la riduzione, a decorrere dal 1° ottobre 2014, non inferiore al 50 per cento, rispetto a

quella complessivamente sostenuta nel 2013, della spesa per incarichi di consulenza, studio

e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge; (c) la riduzione, entro

l’anno 2015, non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2013

dalle autorità indipendenti per almeno tre dei seguenti servizi per i quali, entro il 31

dicembre 2014, siano state attivate convenzioni con altre autorità per la loro gestione

unitaria: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione

del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed

informatici.

Va segnalata poi la l. 7 luglio 2015, n. 124 (c.d. legge Madia), contenente “Deleghe al

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che prevede

importanti novità anche per le autorità indipendenti, che appaiono in linea con le

raccomandazioni di questa Sezione contenute nella deliberazione n. 7/2014/G.

La legge delega, all’art. 8, punto 6, ha previsto tra i principi e criteri di delega, con

riferimento all’amministrazione centrale, che si provveda alla “razionalizzazione con

eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle

proprie delle autorità indipendenti e viceversa; [alla] individuazione di criteri omogenei per

la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità

indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone

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92

la relativa professionalità; [alla] individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle

medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la

partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di

riferimento, o comunque regolate o vigilate”.

Da ultimo, l’art. 1, cc. 742 e ss., della legge di stabilità 2016 ha disposto l’assoggettamento

del Garante per la protezione dei dati personali al regime di tesoreria unica di cui alla l. 29

ottobre 1984, n. 720, con l’inserimento nella tabella A allegata alla stessa legge. La disciplina

è estesa anche all’Autorità di regolazione dei trasporti, all’Autorità per l’energia elettrica, il

gas ed il sistema idrico e all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

2. Quanto alle funzioni del Garante, ampio è non soltanto il perimetro delle competenze

intestate all’Autorità, ma anche la tipologia delle sue attribuzioni (funzioni di vigilanza,

interdittive, sanzionatorie, consultive, di impulso, di indirizzo, di formazione e divulgative).

Le relazioni sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del codice, che il Garante deve

presentare annualmente al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo

a quello cui si riferisce (art. 153, lett. m), danno conto in maniera ampia dell’attività svolta

in relazione ai diversi campi di azione del Garante.

3. Sotto il profilo organizzativo, l’ufficio del Garante è coordinato da un segretario

generale e si articola in cinque servizi (Segreteria del collegio, Relazioni istituzionali,

Relazioni comunitarie ed internazionali, Relazioni mezzi di informazione, Studi e

documentazione) ed in nove dipartimenti (Realtà economiche e produttive, Libertà

pubbliche e sanità, Risorse umane, Comunicazioni e reti telematiche, Amministrazione e

contabilità, Contratti e risorse finanziarie, Attività ispettive e sanzioni, Risorse

tecnologiche, Registro dei trattamenti). Ai servizi ed ai dipartimenti si aggiungono anche le

unità temporanee, che al momento sono quattro (Unità ricorsi, Unità affari legali e di

giustizia, Unità organizzazione e controllo, Unità lavoro pubblico e privato).

Secondo quanto comunicato in sede istruttoria, nel corso dell’anno 2014, anche al fine di

conseguire i risparmi di spesa previsti dall’art. 22 del d.l. n. 90/2014, il Dipartimento

contratti e risorse finanziarie è stato accorpato con il Dipartimento risorse umane, con la

conseguente soppressione di una posizione dirigenziale.

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4. Il Garante gode di autonomia regolamentare ai sensi dell’art. 156 del codice nelle

materie dell’organizzazione, del personale e della contabilità.

Con regolamento n. 1/2000 sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento

dell’ufficio del Garante.

Con regolamento n. 2/2000 sono stati regolati lo stato giuridico ed il trattamento

economico del personale.

Il regolamento n. 3/2000 concerne la gestione amministrativa e la contabilità.

5. Con riferimento all’attività negoziale, i dati mostrano che complessivamente, nel

periodo considerato, le procedure esterne a Consip costituiscono il 54,59 per cento del valore

dell’intera attività negoziale dell’Autorità.

Nell’ambito di queste, ben il 43,23 per cento è rappresentato dal ricorso a cottimi fiduciari

ex art. 125 del codice dei contratti pubblici, dei quali il 56,33 per cento è preceduto da

procedure selettive.

Secondo quanto riferito dall’Autorità, il ricorso ad affidamenti diretti è frequentemente

originato da esiti di informali ricerche di mercato, ma si riferisce anche, molto spesso, a

fattispecie di “proroghe tecniche”, ossia a proroghe di contratti in scadenza, propedeutiche

all’effettuazione di nuove procedure di gara o adesione a convenzioni Consip.

Quanto alle proroghe tecniche, vanno comunque richiamati i principi giurisprudenziali

enunciati in materia, anche dalla Corte dei conti in sede di controllo di legittimità (Sezione

controllo legittimità, deliberazione 27 aprile 2015, n. 10), e cioè che la proroga tecnica è

ammissibile soltanto nella misura in cui essa costituisca l’unica soluzione praticabile per

garantire la continuità di una funzione o di un servizio pubblico essenziale, quando, per fatti

non imputabili all’amministrazione, vi sia un imprevisto prolungamento dell’iter della gara

tempestivamente indetta.

6. Quanto ai controlli interni, la disciplina regolamentare ricalca sostanzialmente quanto

previsto in via generale dal d.lgs. n. 123/2011 per le attività dei collegi dei revisori dei conti

e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici.

In particolare, per quanto riguarda il controllo di gestione occorre osservare che il testo

attualmente in vigore (lett. e) intesta al servizio la “verifica dei risultati dell’attività

dell’ufficio” finalizzandola anche a quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del regolamento n.

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1/2000, ossia alla verifica dei risultati da parte del Garante (c.d. controllo strategico). La

verifica dei risultati da parte del Garante si avvale, infatti, sia delle relazioni di sintesi svolte

dai dirigenti, nei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno e trasmesse al segretario generale

che ne informa il Garante (art. 9, c. 4, lett. e) del regolamento n. 1/2000, richiamato dall’art.

6, c. 2, del medesimo regolamento), sia della verifica dei risultati dell’attività dell’ufficio

svolta dal Servizio di controllo interno, a norma dell’art. 30 lett. e) del regolamento n.

3/2000. Deve aggiungersi che, per una maggiore efficienza del sistema di controllo, sarebbe

opportuno prevedere l’inoltro anche al Servizio di controllo interno delle relazioni di sintesi

dei dirigenti e della tempestiva informazione interna sull’attività di competenza prescritta

dall’art. 9, c. 4, lett. e) del regolamento n. 1/2000.

In sede istruttoria, il Servizio di controllo interno ha riferito in ordine all’attività svolta

nel triennio considerato, che ha riguardato le verifiche periodiche di cassa, l’esame dei

rendiconti, l’esame dei bilanci di previsione, l’esame delle proposte di variazione di bilancio,

il riscontro di documentazione e l’approfondimento di problematiche varie aventi riflesso su

profili di carattere economico-finanziario, contabile e di natura organizzativa. Nulla ha

riferito, invece, in ordine alla verifica dei risultati dell’attività dell’ufficio.

7. Quanto al personale, la disciplina del trattamento giuridico ed economico trova fonte

nell’art. 156 del d.lgs. n. 196/2003, che rinvia al riguardo alla potestà regolamentare

dell’Autorità.

In attuazione dell’art. 156, c. 3, del d.lgs. n. 196/2003, il Garante ha adottato, oltre al

regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale,

anche il regolamento n. 15/2001 sul trattamento di missione.

L’art. 27 del regolamento n. 2/2000 fissa i principi fondamentali in materia di

trattamento economico, la cui composizione è poi disciplinata dagli artt. 33 (dirigenti), 40

(funzionari) e 44 (impiegati operativi).

In particolare, per quanto riguarda il personale dirigenziale, la retribuzione si articola

nelle seguenti voci: (a) retribuzione di livello con la previsione di 51 livelli retributivi; (b)

retribuzione di posizione, per i dirigenti di dipartimenti e servizi e per i dirigenti di cui all’art.

8, comma 6, del regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio; (c)

retribuzione di risultato.

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Occorre osservare che la retribuzione di posizione, la quale costituisce specifica voce

retributiva del personale dirigenziale in quanto correlata alle specifiche responsabilità e

complessità dell’incarico dirigenziale, assume nella specie un ruolo piuttosto marginale nel

complesso della struttura retributiva soprattutto perché non appare sufficientemente

differenziata, risultando allineata verso il valore massimo.

La retribuzione di risultato, anch’essa appiattita verso l’alto e corrispondente al 20 per

cento del trattamento del livello 13 dei dirigenti, viene corrisposta sulla base dei seguenti

criteri: (a) per il 75 per cento, in base ai risultati raggiunti dall’ufficio del Garante; (b) per il

25 per cento, in base all’assiduità (presenza in servizio) e alla qualità della prestazione

individuale. Così configurata, la retribuzione di risultato assume natura prevalentemente di

voce fissa e continuativa, vanificando in tal modo lo scopo incentivante della produttività

proprio di questa voce retributiva.

Occorre al riguardo osservare che la parametrazione della retribuzione di risultato, nella

misura del 75 per cento, agli obiettivi raggiunti dall’ufficio non è ragionevolmente

proporzionata alla quota correlata al raggiungimento dei risultati individuali, la quale non

trova, peraltro, specifica ed autonoma quantificazione, essendo valutata cumulativamente

alla presenza in servizio, nella misura del 25 per cento della retribuzione di risultato. E’

appena il caso di richiamare, al riguardo, la previsione dell’art. 40, c. 3-bis, del d.lgs. n.

165/2001, in virtù del quale la “quota prevalente del trattamento accessorio complessivo

comunque denominato” va destinata al trattamento economico accessorio collegato alla

performance individuale. Appare, pertanto, necessaria un’adeguata valorizzazione dei

risultati delle prestazioni individuali, preceduta da una puntuale definizione degli obiettivi,

opportunamente verificati da un sistema organizzato di valutazione che deve fondarsi su un

efficiente controllo di gestione.

Anche per i funzionari sono previsti scatti automatici annuali, salvo giudizio di

insufficienza (art. 39) e nei primi due anni di inquadramento è prevista la possibilità di

attribuzione sino ad un massimo di tre scatti con cadenza annuale a seguito di un

procedimento di valutazione, mentre successivamente, con cadenza biennale, al 50 per cento

del personale direttivo possono essere attribuiti sino a tre scatti sulla base di un

procedimento valutativo.

Quanto al personale operativo, il premio annuale, pari alla misura massima del 15 per

cento della fascia B, livello 1, della tabella retributiva degli impiegati operativi, viene

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corrisposto sulla base dei seguenti criteri: (a) per 1’85 per cento in base ai risultati raggiunti

dall’ufficio del Garante; (b) per il 15 per cento in base all’assiduità (presenza in servizio) e

alla qualità della prestazione individuale (quota variabile). Anche in questo caso vanno

ribadite le medesime considerazioni svolte a proposito della retribuzione di risultato.

E’ previsto, inoltre, per il personale non dirigenziale il trattamento economico per lavoro

straordinario.

Sulla base di quanto comunicato in sede istruttoria, il limite delle ore complessive annue

per dipendente remunerate per lavoro straordinario è stato ridotto da 500 a 400 ai sensi

dell’art. 22, c. 5, d.l. n. 90/2014. Pur risultando dai dati di bilancio un ricorso al lavoro

straordinario non nella misura massima consentita (la spesa impegnata per il triennio 2012-

2014 è pari rispettivamente a 108.115 euro nel 2012, 111.872,25 euro nel 2013, 80.556,16

euro nel 2014), occorre osservare che la riduzione operata su un monte orario teorico così

sovradimensionato (500 ore per dipendente) rischia di vanificare a regime le finalità di

contenimento della spesa perseguite dal legislatore.

8. Più in generale, va osservato che, secondo quanto previsto dall’art. 156, c. 3, lett. d),

del codice, “nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle

autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’80 per cento del

trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”. Si

tratta di una disposizione, aggiunta alla legge istitutiva n. 675/1996 dall’art. 1 del d.lgs. 26

febbraio 1999, n. 51, che ha una valenza dinamica, nel senso che il rapporto tra il

trattamento economico del personale del Garante con quello dell’Agcom deve mantenersi

entro gli stessi valori percentuali nel tempo. Inoltre, non distinguendo la legge tra

trattamento fondamentale e trattamento accessorio, tale rapporto è da intendersi riferito al

trattamento economico complessivo.

Invero, secondo quanto comunicato dall’amministrazione in sede istruttoria, il suddetto

rapporto è stato applicato limitatamente alla retribuzione di livello, la quale è corrisposta

sulla base delle tabelle retributive dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Agcom), che a sua volta utilizza le tabelle retributive dell’Autorità garante della

concorrenza e del mercato (Agcm), in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 9, l. n.

249/1997, e nella disposizione attuativa del regolamento sul trattamento giuridico ed

economico del personale Agcom (art. 2, c. 2), che stabilisce: “il trattamento giuridico ed

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economico del personale è stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro

in vigore per i dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto

conto delle specifiche esigenze organizzative e funzionali dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni ai sensi dell’art. 2, c. 28, l. n. 481/1992”.

Vero è che alla luce di una lettura complessiva della lett. d), c. 3, dell’art. 156 del codice,

la norma non pone effettivamente un rinvio recettizio alla disciplina del trattamento

giuridico ed economico del personale dell’Agcom, emergendo ciò proprio dal primo periodo

della norma, che, nel richiamare i criteri previsti dalla l. 31 luglio 1997, n. 249, fa salva

l’autonomia regolamentare dell’Autorità finalizzata a tenere conto delle specifiche esigenze

funzionali e organizzative. Sicché in tal senso la struttura retributiva del personale

dell’Autorità può avere una sua specificità e non prevedere voci che compongono la

struttura retributiva dell’Agcom.

Diversa è tuttavia la questione che attiene alla corretta interpretazione del limite

quantitativo posto nel secondo periodo della medesima norma (attribuzione dell’80 per

cento del trattamento economico del personale dell’Agcom). Tale disposizione trova

evidentemente ratio nella necessità di salvaguardare le esigenze di contenimento della spesa

pubblica. Si tratta, pertanto, della determinazione di un tetto fissato da una disposizione

che, come già detto, ha una valenza dinamica, nel senso che il rapporto tra il trattamento

economico complessivo del personale del Garante con quello dell’Agcom deve mantenersi

entro gli stessi valori percentuali nel tempo (80 per cento).

9. Sempre in materia retributiva, va segnalato che nel corso del 2015 si è posta una

questione concernente il riconoscimento degli effetti economici delle progressioni maturate

dal personale dell’Autorità ai soli fini giuridici nel quadriennio 2011-2014 a seguito

dell’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190).

Come noto, la legge di stabilità per l’anno 2015 ha previsto la proroga del blocco delle

progressioni economiche per il personale non contrattualizzato, a suo tempo introdotto con

l’art. 9, c. 21, d.l. n. 78/2010.

Ritiene l’Autorità che la predetta proroga non trovi applicazione al proprio personale,

giacché la legge di stabilità non avrebbe prorogato l’applicazione del terzo e quarto periodo

del predetto c. 21 del d.l. n. 78/2010, concernenti rispettivamente il blocco degli effetti

economici delle progressioni di carriera per il personale non contrattualizzato e il blocco degli

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effetti economici delle progressioni di carriera e dei passaggi di area per il personale

contrattualizzato.

Invero, proprio lo specifico ordinamento del personale dell’Autorità, che ricalca nella

sostanza la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale Agcom e, in via

mediata, anche quello dell’Antitrust, depone per una lettura sistematica delle norme che

rinvia alla disciplina applicabile al personale non contrattualizzato, tra cui certamente

rientra per richiamo espresso il personale dell’Antitrust.

Nello specifico, poi, il regolamento del personale dell’Autorità prevede, come sopra

evidenziato, scatti annuali di progressione economica, che possono definirsi automatici,

sicché la legge di stabilità 2015 non lascerebbe adito a questo riguardo a dubbi

interpretativi, avendo prorogato il blocco delle progressioni economiche del personale non

contrattualizzato.

Sulla questione si è espresso anche il Servizio di controllo interno (verbale n. 40 e relazione

allegata), il quale ha ritenuto che “dall’esame della disciplina regolamentare, … la natura

degli stessi (scatti) determini, in assenza di una preventiva valutazione con criteri selettivi

e di merito (v. parere Rgs n. 15019 del 19 febbraio 2014, diretto ad altra autorità), una sorta

di progressione automatica nella retribuzione”.

La problematica è stata ripresa nel verbale n. 45/2015, nel quale il servizio ha espresso il

proprio parere su una variazione di bilancio dovuta tra l’altro alle maggiori spese

conseguenti alla deliberazione n. 426/2015 con cui il Garante ha ritenuto comunque di

riconoscere gli incrementi retributivi, sia pure in via provvisoria e salvo eventuale recupero

all’esito di un parere richiesto in merito al Consiglio di Stato, il quale si è espresso con un

parere interlocutorio nel senso di acquisire sulla problematica elementi di valutazione da

parte del Ministero dell’economia e delle finanze (parere n. 01627/2015 del 29 maggio 2015).

Alla luce di quanto esposto e a prescindere dal parere interlocutorio del Consiglio di Stato,

appare in ogni caso necessario valutare la sospensione dell’erogazione degli incrementi

retributivi, trattandosi di emolumenti che appaiono non dovuti allo stato della legislazione

vigente.

10. Questione a parte è quella del trattamento economico spettante al segretario generale

dell’Autorità.

In sede istruttoria, l’amministrazione ha precisato che il trattamento economico

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dell’attuale segretario generale “è stato determinato in conformità alle … disposizioni

regolamentari e di legge”. Richiama al riguardo l’art. 27 del regolamento n. 2/2000 nella

parte in cui prevede che “in nessun caso al dipendente di ruolo che muti qualifica è

corrisposta una retribuzione complessiva inferiore a quella precedentemente percepita”

nonché l’art. 19, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001, riferito agli incarichi conferiti a professionalità

estranee all’amministrazione, nella parte in cui prevede la possibilità che il trattamento

economico sia “integrato da una indennità commisurata alla specifica qualifica

professionale, tenendo conto anche della temporaneità del rapporto e delle condizioni di

mercato relative alle specifiche competenze professionali”.

Invero, il richiamo a queste disposizioni regolamentari e di legge, pur previsto dall’art. 7,

c. 4, del regolamento n. 1/2000, è inconferente nella specie. Ciò perché per un verso si

richiamano disposizioni che riguardano il conferimento di incarichi a professionalità

estranee all’amministrazione, mentre nella specie l’incarico è conferito ad una

professionalità dirigenziale dell’Autorità. Per altro verso, si richiamano disposizioni

regolamentari (divieto di reformatio in peius) che fanno riferimento a progressioni di carriera

(in ipotesi per superamento di procedure concorsuali), che nulla hanno a che vedere con

l’affidamento di un incarico, che, stante il principio di onnicomprensività della retribuzione

del dirigente, può trovare la sua specifica remunerazione nella sola componente accessoria

(retribuzione di posizione variabile) correlata alle specifiche responsabilità dell’incarico.

Al riguardo, peraltro, va pure segnalato che, nell’ambito delle norme dirette al

contenimento della spesa pubblica, la l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),

ha abrogato le norme di legge inerenti il c.d. “divieto di reformatio in pejus” (c. 458),

prevedendo che le amministrazioni interessate adeguino conseguentemente i trattamenti

giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva all’entrata in vigore delle

legge (c. 159).

11. Quanto alle modalità di reclutamento del personale, il regolamento prevede il

principio del concorso pubblico quale modalità ordinaria di accesso alle qualifiche del

personale dirigenziale e non dirigenziale, salvo per il personale operativo, per il quale sono

previste procedure selettive.

Con riferimento alle prove d’esame, il regolamento prevede per i concorsi per le qualifiche

dirigenziali una sola prova scritta, a carattere teorico-pratico, per l’accesso al livello iniziale,

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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mentre non è prevista alcuna prova scritta per l’accesso a livelli superiori al 10° (art. 30, cc.

3 e 4). Ciò appare in contrasto con i principi generali che valgono per l’accesso alle qualifiche

dirigenziali nell’ordinamento del pubblico impiego, per le quali sono obbligatorie almeno

due prove scritte.

L’art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272, recante il Regolamento di disciplina in

materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, c. 5, d.lgs. n. 165/2001,

prevede infatti che il concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alle qualifiche

dirigenziali consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di

concorsi per l’accesso alla dirigenza tecnica l’amministrazione può prevedere una terza

prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica

dell’attitudine all’esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire.

Vale al riguardo richiamare quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato (Sez.

VI, sentenza n. 14 del 7 gennaio 2014) in occasione di una fattispecie concernente lo

svolgimento di un concorso per l’accesso a qualifiche dirigenziali presso un’autorità

indipendente, concorso per il quale non erano state previste due prove scritte. In quella sede,

il giudice ha affermato che “il rispetto delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali,

così come delineato dalla normativa primaria e secondaria di fonte statale, rappresenta la

garanzia minima di trasparenza e di efficienza del meccanismo selettivo ed è funzionale al

corretto assolvimento della provvista del personale dipendente” e che l’ambito

dell’autonomia organizzativa riservata dalla legge all’autorità non comprende direttamente

il settore delle modalità di selezione del personale dipendente, né riguarda i criteri di

articolazione delle prove d’esame. Continua il Consiglio di Stato, precisando che “il rispetto

delle modalità selettive del personale dirigente previste dalla normativa statale, nelle forme

delineate dall’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001, e dall’art. 5 del d.p.r. n. 272/2004, non incide

sugli ambiti di autonomia organizzativa riservati dalla legge all’autorità, che restano in ogni

caso impregiudicati” e che, anzi, “l’articolazione delle prove d’esame delineata dal

legislatore statale si prefigura quale garanzia minima di affidabilità dello strumento

selettivo, potendo al più l’autonomia degli enti − ove sussistente − prevedere nei bandi

concorsuali prove attitudinali ulteriori (come appunto quella della terza prova scritta

prevista, nella richiamata disposizione, per l’accesso alle qualifiche dirigenziali tecniche dal

regolamento statale) al fine di selezionare con maggior rigore il personale dipendente cui

affidare delicate funzioni dirigenziali”.

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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Appare, pertanto, necessaria una modifica del regolamento n. 2/2000, finalizzata al

recepimento dei principi sopra enunciati, tanto più che la disciplina regolamentare vigente

dell’Autorità prevede un abbassamento delle garanzie minime di affidabilità dello

strumento selettivo paradossalmente proprio per le qualifiche dirigenziali più alte (come

innanzi detto, per l’accesso alla qualifica dirigenziale per livelli stipendiali superiori al 10°

non è prevista alcuna prova scritta).

Sempre in materia di reclutamento, occorre richiamare quanto riferito dall’Autorità e

cioè che in data 9 marzo 2015 è entrata in vigore la “Convenzione quadro in materia di

procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti”,

adottata ai sensi dell’art. 22, c. 4, del citato d.1. n. 90/2014. Si tratta di un primo

adempimento nella direzione della unificazione delle procedure di reclutamento.

Per quanto riguarda i contratti a termine, occorre osservare che il ricorso a contratti

intuitu personae se certamente trova giustificazione nel carattere fiduciario del personale di

diretta collaborazione ai componenti del Garante, negli altri casi ammessi dal Garante

(figure professionali, in possesso di particolari requisiti o abilitazioni professionali, già

sperimentate dall’Autorità in precedenti rapporti di collaborazione o consulenza) non

appare in linea con i principi di trasparenza ed imparzialità dell’amministrazione, tanto più

che lo stesso d.lgs. n. 165/2001 (art. 7, c. 6) proprio per le alte professionalità richiede

l’esperimento di apposita procedura selettiva e comparativa per i rapporti di collaborazione

professionale.

L’Autorità, nel rappresentare, in sede istruttoria, che il legislatore aveva voluto

effettivamente sin dall’inizio prevedere che il Garante si avvalesse, nel rispetto dei limiti

previsti dalla legge, anche di personale assunto con contratto a tempo determinato,

reclutato attraverso procedure selettive di evidenza pubblica, ha precisato che nell’arco

temporale 2012-2014 “non sono state attivate procedure selettive per il reclutamento di

personale a contratto”, risalendo l’ultima procedura selettiva indetta dal Garante al 2010,

finalizzata al reclutamento di quattro funzionari, da assumere a tempo determinato.

La disciplina vigente, ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico del personale a

contratto, sebbene abbia superato in via generale l’impostazione originaria che prevedeva

l’inquadramento anche in livelli retributivi diversi da quello iniziale (così era per le

qualifiche direttive, per le quali, a seconda delle funzioni richieste, erano previsti

inquadramenti nei livelli 21° e 9°), conserva tuttavia un ampio margine di discrezionalità

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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nel proporzionare il trattamento economico sulla base dei parametri previsti per il personale

di ruolo all’art. 27, c. 2-bis, del regolamento del personale e cioè mediante attribuzione “sino

a nove scatti, in relazione all’esperienza lavorativa maturata, ai titoli professionali e di

studio, alle eventuali pubblicazioni scientifiche in materie di interesse dell’Autorità, nonché

al voto di laurea o di diploma e a ogni altro elemento valutabile”.

12. Quanto alla gestione economico-finanziaria, i dati mostrano, nel 2014, un risultato

della gestione di competenza ancora positivo ma in forte riduzione rispetto agli anni

precedenti. Ciò è imputabile essenzialmente alla riduzione delle entrate derivanti dal

contributo statale e dai trasferimenti delle altre autorità.

Quanto al risultato di amministrazione, i dati evidenziano un avanzo in crescita per tutto

il triennio, di pari passo con la consistenza di cassa.

Il risultato economico, sia pure positivo per tutto il triennio, presenta un netto

decremento dal 2012 al 2013. Ciò per effetto del risultato della gestione straordinaria nel

conto economico 2012, che ha registrato sopravvenienze attive pari a 16.925.861,14 euro

derivanti dalla cancellazione, tra i debiti di funzionamento, di accantonamenti ex art. 46 del

d.p.r. n. 501/1998.

Al netto della gestione straordinaria, il risultato economico d’esercizio presenta in realtà

nel biennio 2012-2013 valori tendenzialmente costanti (3.319.655,76 euro nel 2012 e

3.603.438,23 euro nel 2013).

Valori in riduzione si registrano invece nel 2014 sia rispetto all’anno precedente sia

rispetto al 2012 anche nella gestione corrente (2.082.023,25 euro a fronte di 3.319.655,76

euro nel 2012 e 3.603.438,23 euro nel 2013).

Occorre, al riguardo, rilevare che, dai riscontri effettuati sulle scritture del 2011,

l’operazione di cancellazione, nel conto del patrimonio 2012, tra i debiti di funzionamento

della somma pari a 16.925.861,14 euro relativa ad accantonamenti ex art. 46 del d.p.r. n.

501/1998 non ha inciso sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2012. Ciò perché a

fronte di debiti di funzionamento pari, nel 2011, a 19.113.538,27 euro, nei quali erano

compresi gli accantonamenti predetti, non sono state effettuate, nel 2012, cancellazioni di

residui passivi per importi pari ai suddetti accantonamenti. Difatti, nel 2011 i residui passivi

ammontavano complessivamente a 3.387.677,13 euro, comprensivi questi ultimi anche di

1.200.000 euro a titolo di somme richieste dal Dipartimento della protezione civile relative

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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a indennità per l’utilizzo negli anni passati del magazzino ubicato a Castelnuovo di Porto,

iscritte nel conto finanziario 2011 in via prudenziale.

Ciò significa che gli accantonamenti ex art. 46 del d.p.r. n. 501/1998 verosimilmente non

hanno dato luogo negli anni ad impegni registrati in contabilità finanziaria, sicché a

tutt’oggi tali accantonamenti sono da considerare economie di bilancio, derivanti da somme

versate negli anni precedenti al 1998 in contabilità speciale ed ivi giacenti sino alla chiusura

della contabilità speciale avvenuta nel 2003, mai impegnate, che evidentemente sono

confluite nella cassa. Di qui il valore significativo della cassa per tutto il triennio considerato

nella presente indagine (2012-2014), ma già tale sin dal 2003 (22.197.152,49 euro). Ciò lascia

aperta la questione che attiene all’esatta interpretazione delle norme introdotte dal

regolamento governativo (artt. 27 e 46), tuttora vigente in parte qua, concernenti la

conservazione delle somme versate sulla contabilità speciale non erogate alla chiusura

dell’esercizio finanziario.

13. Le entrate dell’Autorità sono essenzialmente rappresentate dal contributo statale

annuale e dai trasferimenti da parte delle altre autorità (Agcom, Avcp/Anac, Aees, Consob,

Agcm, Isvap/Ivass), mentre in misura minore incidono le entrate proprie, quali i diritti di

segreteria e ricorsi, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e i proventi finanziari ed entrate

diverse.

Risulta evidente che la voce principale è rappresentata dai trasferimenti dalle altre

autorità, contabilizzate sotto “altre entrate”, sebbene l’andamento delle stesse sia

decrescente a partire dal 2014.

Ciò che emerge è l’azzeramento, nel 2014, del contributo Agcom e la riduzione del

contributo Anac e Aees, solo parzialmente compensato da un aumento del contributo

Isvap/Ivass e dai nuovi trasferimenti da Consob e Agcom.

Sul fondamento normativo e sull’evoluzione dei predetti contributi occorre richiamare

quanto già riferito da questa Sezione a proposito della gestione Agcom.

14. Le spese dell’Autorità si riferiscono essenzialmente a spese di funzionamento, essendo

la spesa corrente non solo prevalente sulla spesa complessiva (le spese in conto capitale sono

del tutto marginali, evidenziando nel 2014 una incidenza pari al 5,49 per cento sulla spesa

complessiva) ma soprattutto assorbita dalla quota delle spese di personale e dai compensi

del collegio del Garante e del segretario generale, che insieme rappresentano l’81,24 per cento

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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nel 2014 delle spese correnti.

In sede istruttoria, l’Autorità ha comunicato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, i dati relativi

alle riduzioni di spesa conseguiti in attuazione delle suddette misure di contenimento.

Dall’esame dei dati, risulta che gli obiettivi di finanza pubblica sono stati raggiunti negli

anni considerati. Per quanto riguarda le riduzioni di spesa sul 2015 conseguenti

all’attivazione dei servizi strumentali in convenzione, l’Autorità ha riferito che, in

attuazione di quanto previsto dall’art. 22, c. 7, d.l. n. 90/2014, il Garante ha stipulato con

l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni, una convenzione per la gestione in modo unitario dei seguenti servizi

strumentali: “affari generali”, “acquisti ed appalti” e “amministrazione del personale”. Il

previsto Comitato di coordinamento di tale convenzione si è insediato in data 5 febbraio

2015 ed ha fornito un primo mandato ai comitati di gestione previsti, che si sono già

incontrati in più occasioni concentrando l’iniziale attenzione sull’individuazione delle

possibili procedure di cooperazione in materia di appalti pubblici e di integrazione di alcuni

sistemi informativi.

In sede istruttoria, l’Autorità ha comunque fornito dati sui risparmi realizzati sui servizi

in termini di minore spesa impegnata nel 2015 rispetto a quella impegnata nel 2013

(complessivamente pari ad oltre il 17 per cento), senza tuttavia che sia possibile distinguere

gli effetti in termini di risparmio ascrivibili alle azioni di riorganizzazione interna da quelli

riferiti alle convenzioni stipulate ai sensi del c. 7, art. 22, d.l. n. 90/2014.

15. Quanto agli obiettivi di contenimento della spesa correlati alla gestione dei servizi

logistici (art. 22, c. 9, d.l. n. 90/2014), l’Autorità riferisce che la sede del Garante è sita in

Roma, Piazza di Monte Citorio, n. 121, e non vi sono sedi secondarie.

Per quanto riguarda l’attuazione dell’art. 22, c. 9, d.l. n. 90/2014, l’Autorità ha riferito di

avere compiuto autonome attività volte ad esplorare la possibilità di individuare una sede

alternativa rispetto a quella attualmente utilizzata già prima dell’entrata in vigore della

legge, ma a tutt’oggi non risultano concluse le iniziative avviate.

Con riferimento al periodo considerato l’amministrazione ha dato conto delle operazioni

di riaccertamento dei residui effettuate. Non si sono registrate significative operazioni di

cancellazione, salvo la cancellazione nell’esercizio 2012 di un residuo passivo per un importo

pari a 1.200.000 euro, riferito a somme richieste dal Dipartimento della protezione civile

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 2/2016/G

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relative a indennità per l’utilizzo negli anni passati del magazzino ubicato a Castelnuovo di

Porto, iscritte nel conto finanziario 2011 in via prudenziale.

Dai dati rappresentati è possibile riscontrare che i residui attivi e passivi mantenuti si

riferiscono per la maggior parte a residui provenienti dall’ultimo esercizio di competenza

(anno 2014).

16. In sintesi, le raccomandazioni che la Corte ritiene di formulare in relazione alle

problematiche rilevate e che, in alcuni casi, vanno affrontate e risolte normativamente,

sono:

I. sul piano normativo e generale, completamento del processo di razionalizzazione e di

riordino delle autorità indipendenti con particolare riferimento allo stato giuridico ed al

trattamento economico del personale;

II. sul piano delle misure amministrative, con particolare riferimento al trattamento

economico del personale, valutare la sospensione della corresponsione degli emolumenti

collegati al riconoscimento degli effetti economici delle progressioni maturate dal personale

dell’Autorità ai soli fini giuridici nel quadriennio 2011-2014 a seguito dell’entrata in vigore

della legge di stabilità per l’anno 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190);

III. sempre con riferimento al trattamento economico del personale, necessità di

un’adeguata valorizzazione dei risultati delle prestazioni individuali, preceduta da una

puntuale definizione degli obiettivi, opportunamente verificati da un sistema organizzato

di valutazione che deve fondarsi su un efficiente controllo di gestione;

IV. quanto alle modalità di reclutamento, necessità di una modifica del regolamento n.

2/2000, finalizzata al recepimento dei principi enunciati nel d.lgs. n. 165/2001 e nel

regolamento attuativo e confermati da Consiglio di Stato in materia di previsione di

specifiche prove scritte per l’accesso alla qualifica dirigenziale;

V. quanto al personale a contratto, limitazione delle ipotesi di ricorso a contratti intuitu

personae alle fattispecie che trovano giustificazione nel carattere fiduciario del personale di

diretta collaborazione ai componenti del Garante;

VI. più in generale sempre in materia di personale, adozione di ogni misura idonea al

contenimento della spesa di personale;

VII. quanto al controllo interno, attivazione del controllo di gestione secondo quanto

previsto dalle norme regolamentari;

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VIII. quanto alle misure introdotte con il d.l. n. 90/2014, con specifico riferimento alla

stipula di una convenzione con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la gestione in modo unitario dei servizi

strumentali “affari generali”, “acquisti ed appalti” e “amministrazione del personale”,

previsione ed attuazione del monitoraggio della spesa al fine di verificare il raggiungimento

dell’obiettivo di risparmio previsto dal legislatore;

IX. quanto agli obiettivi di contenimento della spesa correlati alla gestione dei servizi

logistici, completamento delle iniziative avviate;

X. quanto alle spese di rappresentanza, modificare la disposizione che le disciplina (art.

10) in quanto comprende tipologie di spese che non possono ritenersi consentite (omaggi

floreali), ovvero non possono considerarsi “comunque spese di rappresentanza”

diversamente da quanto previsto dalla disposizione in questione, ma vanno valutate in

relazione alle eccezionali e specifiche circostanze istituzionali.

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SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO