LA DISCIPLINA IVA NAZIONALE
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LA DISCIPLINA
IVA
NAZIONALE
I PRINCIPALI OBBLIGHI DEI
CONTRIBUENTI
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
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Fatturazione delle operazioni (artt.21, 21-bis e 22)
La dichiarazione annuale è attualmente disciplinata
dall'art. 8 del D.P.R. 322/98
Il D.P.R. 633/72 pone i seguenti obblighi:
Registrazione delle operazioni (artt. 23,24 e 25)
Liquidazione e versamento dell'imposta(art.27)
Dichiarazione annuale (ex art. 28, oggi abrogato)
Dichiarazioni “anagrafiche” (art.35)
N.B.
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
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LA FATTURA - art. 21 D.P.R. 633/72
PRINCIPALE OBBLIGO A CARICO DEL CEDENTE / PRESTATOR E
DEVE ESSERE EMESSA PER CIASCUNA OPERAZIONE CHE RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
CARTACEA ELETTRONICA
IMPONIBILE
NON IMPONIBILE
ESENTE
N.B.L’obbligo di emissione della fattura è stato gradualmente esteso, prima alle prestazioni di servizi ex art. 7-ter e poi, dal 1/1/2013 (D.L. 216/12 e
Legge di stabilità 2012), ad altre fattispecie
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
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LA FATTURA - art. 21 D.P.R. 633/72
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA
Dal 1°°°°gennaio 2010 la fattura va emessa anche per le prestazioni di servizi (generiche) fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter
Dal 1°°°°gennaio 2013 la fattura va emessa per tutte le cessioni e le prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del requisito
territoriale, ex articoli da 7-bis a 7-septies, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE o considerate
extraterritoriali
N.B.In luogo dell’ammontare dell’imposta, la fattura dovrà recare
l’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
al cessionario o committente di esercitare il diritto alla detrazione
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COSNTE
al cedente o prestatore di esercitare il diritto/obbligo di rivalsa
LA FATTURA
CONSENTE
N.B.Il D.Lgs. 52/2004 che ha recepito la Direttiva Ue 115 prevede la
possibilità di emissione della fattura da parte di soggetti terzi diversi dal cedente (ferma restando la responsabilità di quest’ultimo)
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Subordinata all’accettazione da parte del destinatario, desumibile anche da comportamenti concludenti (contabilizzazione, pagamento, etc...)
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Fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico
LA FATTURA ELETTRONICA
LIMITE
REQUISITOVanno garantite l’autenticità dell’origine,
l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura
CONSERVAZIONESia l’emittente che il destinatario devono essere
in grado di adottare un sistema di conservazione elettronica delle fatture (D.M. 23/01/2004)
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Introduzione dell'obbligo, successivamentemodificato dall'art. 10, comma 13-duodecies,
lettera a), D.L. 06/12/2011, n. 201
FONTI NORMATIVE
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.
244/2007, art. 1, commi da
209 a 214)
D.M. 03/04/2013, n. 55 Decreto di attuazione delle norme di cui alla
L. 244/2007
D.L. 24/04/2014, n. 66,
articolo 25
Nuovo termine di entrata in vigore a partiredal 06/06/2014
a pag. 49 della dispensa
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza
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DECORRENZA DELL'OBBLIGO
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
06/06/2014
31/03/2015
Altre Amministrazioni centrali e locali(termine originariamente fissato al
06/06/2015)
N.B.
A partire dal 06/12/2013 le Amministrazioni potevano aderire al Sistema di Interscambio, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i
propri fornitori, per la ricezione delle fatture elettroniche
a pag. 49 della dispensa
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Per ciascun Ufficio destinatario di fatturaelettronica è pubblicata sul sito
"www.indicepa.gov.it" la data a partire dallaquale è attivo il servizio di fatturazione
elettronica
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DECORRENZA DELL'OBBLIGO
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Circolare Ministero
Economia e Finanze e
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, n. 1 del
31/03/2014, par. 2
N.B.
Decorsi tre mesi dall'introduzione dell'obbligo di fatturazioneelettronica, le Amministrazioni non potranno più accettare nè
pagare fatture in forma cartacea
a pag. 50 della dispensa
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
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CONTENUTO DELLA FATTURA
DATA E NUMERO PROGRESSIVO (che la identifichi in modo univoco. E’ consentito utilizzaredifferenti serie di numerazioni)
GENERALITA’ DELL’EMITTENTE (ditta, denominazione o ragione sociale; residenza, domicilioanche dell’eventuale rappresentante fiscale, stabile organizzazione per i non residenti, partita iva e
codice fiscale)
NATURA, QUALITA’ E QUANTITA’ DEI BENI CEDUTI E/O DEI SERVIZI EFFETTUATI
PREZZO DEI BENI E/O SERVIZI (suddiviso per aliquota)
GENERALITA’ DEL SOGGETTO CHE RICEVE LA FATTURA (gli stessi dati previsti per l’emittente; solo il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni )
SEGUE
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA (attribuito da altro Stato UE al cessionario o committenteintracomunitario per le operazioni non soggette ad IVA)
a pag. 50 della dispensa
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
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CONTENUTO DELLA FATTURA
ALIQUOTA APPLICABILE E AMMONTARE DELL’IMPOSTA CORRI SPONDENTE (arrotondata al centesimo di euro)
PER LE CESSIONI INTRAUE DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI (la data di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri e il numero di km percorsi o di ore navigate e
volate)
EVENTUALE INDICAZIONE (che la fattura è stata compilata dal cliente o da un terzo per conto del cedente o prestatore)
ESTREMI DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO (in caso di acquisti in sospensione d’imposta)
PER LE FATTURE CON IVA ESIGIBLE AL MOMENTO DELL’INC ASSO (l’indicazione che trattasi di operazioni ad esigibilità differita)
CORRISPETTIVI RELATIVI AGLI ALTRI BENI CEDUTI A TIT OLO DI SCONTO, PREMIO O ABBUONO
CORRISPETTIVI ED ALTRI DATI NECESSARI PER LA DETER MINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ( compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
in base alle pattuizioni contrattuali e quindi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15)
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
SEGUEG
ANNOTAZIONI SULLA FATTURA
Cessioni all’esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali di cui all’articolo 9
Operazione non
imponibile
Operazione non soggetta
Inversione contabile
Operazione esente
Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; cessioni di beni e
prestazioni di servizi extra UE
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi
debitori d’imposta in altro Stato UE
Operazioni esenti di cui all’articolo 10, ad eccezione di quelle indicate al n. 6)
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
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ANNOTAZIONI SULLA FATTURA
Inversione contabile
AutofatturazioneAutofatture emesse dal cessionario o
committente in virtù di un obbligo proprio
Altre operazioni “interne” in regime di reverse charge: edilizia, rottami, etc...
Regime del margine
Operazioni soggette al regime del margine, con indicazione dello specifico regime adottato (beni usati; oggetti d’arte, antiquariato o
collezione; agenzie di viaggio)
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Fatturazione immediataArt. 6 (regola generale)
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La fatturazione differita è consentita solo se la cessione è documentata da D.D.T. o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti contraenti.
MOMENTO DI EMISSIONE
NON OLTRE IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIO NE
Fatturazione differita Art. 21, comma 4 (eccezione)
N.B.
Dal 1/1/2013 la fatturazione differita è stata estesa anche alle prestazioni di servizi.
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
LA FATTURA DIFFERITA
riepiloga tutte le cessioni o le prestazioni di servizi intercorse tra le medesime parti nel mese solare di riferimento
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può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna, spedizione o effettuazione
deve recare il dettaglio delle operazioni effettuate nel mese di riferimento (estremi dei D.D.T. o equipollenti in essa riepilogati;
documentazione idonea ad individuare i servizi resi)
LA FATTURA DIFFERITA
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Cessioni effettuate dal cessionario a soggetti terzi per il tramite del proprio cedente: entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione
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MOMENTO DI EMISSIONE
ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
Autofattura relativa a prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori della UE: entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione
Prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Cessioni intracomunitarie di beni (art. 46, c. 2, D.L. 331/93): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
LA FATTURA DIFFERITA
per i soggetti stabiliti in Italia può recare soltanto l’indicazione del numero di partita IVA (o del codice fiscale, se privato) e per i soggetti
stabiliti nella UE l’indicazione del numero identificativo attribuito nello Stato di stabilimento
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può essere emessa per tutte le operazioni di ammontare non superiore ad Euro 100 e per le note di variazione di cui all’art. 26
Con decreto ministeriale il limite di 100 Euro può essere innalzato fino a 400 Euro ovvero eliminato per specifici settori o
tipologie di soggetti
LA FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21-bis)
N.B.
è esclusa per le cessioni intracomunitarie (art. 41, D.L. 331/93) e per le cessioni e prestazioni in regime di reverse charge nei confronti di soggetti
stabiliti in altro Stato membro dell’UE
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
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Imponibile o imposta aumentano
La nota di debito è obbligatoriaLa nota di credito è facoltativa
Nota di credito
N.B.
VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA (ART. 26)
Nota di debito
Nota di credito Imponibile o imposta diminuiscono
N.B. Dal 1/1/2013 la nota di variazione può essere emessa nelle modalità previste per la fattura semplificata
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
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Dichiarazione di nullità o annullamento
Revoca, risoluzione, rescissione contrattuale o simili
Applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente
Mancato pagamento causato da assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o a procedure esecutive rimaste infruttuose
NL’esercizio della detrazione è impedito decorso 1 anno dal momento
di effettuazione dell’operazione, qualora gli eventi di cui sopra si verifichino in dipendenza del sopravvenuto accordo tra le parti.
La nota di variazione in diminuzione può essere emessa in caso di:
N.B.
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
prestazioni di servizi rese a domicilio del cliente o in forma ambulante
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commercio al minuto in locali aperti al pubblico (o in alcuni altri luoghi)
prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi
ESONERO EMISSIONE FATTURA (Art. 22) / 1
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende ed istituti di credito o da società finanziarie e
fiduciarie
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operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 5); da 7) a 9); 16) e 22) dell’articolo 10 D.P.R. 633/72.
trasporto di persone e di veicoli
ESONERO EMISSIONE FATTURA (Art. 22) / 2ESONERO EMISSIONE FATTURA (Art. 22) / 2
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
22
CARATTERISTICHE DEL REGIME DI ESONERO
Possibilità per il cliente di richiedere comunque la fattura
Non si applica nei confronti degli imprenditori che
acquistano beni costituenti oggetto della propria attività dai
commercianti al minuto
non oltre il momento di
effettuazione dell’operazioneObbligo di richiedere la fattura
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
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OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Scontrino fiscaleRicevuta fiscale
COMMERCIANTI AL MINUTO E SOGGETTI ASSIMILATI
ESONERO EMISSIONE FATTURA (Art. 22)
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Prestazioni effettuate in locali NON considerati “APERTI AL PUBBLICO”
il pubblico ha libero accesso nell’orario
consueto di apertura
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esiste un diretto ed immediato rapporto
tra il cedente o prestatore ed il
“pubblico”
vengono eseguite le operazioni, siano
esse cessioni o prestazioni
REGIME DI TOTALE ESONERO
Sono considerati “LOCALI APERTI AL PUBBLICO”
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
25
Registrazione delle vendite(Art. 23)
Registrazione dei corrispettivi (Art. 24)
Registrazione degli acquisti(Art. 25)
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
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Registrazione delle fatture di vendita(Art. 23)
Le fatture di vendita devono essere registrate entro 15 gg dalla data di emissione, in ordine cronologico e previa progressiva
numerazione. Partecipano alla liquidazione periodica in base alla data di emissione e non a quella di registrazione
Le fatture differite devono essere registrate entro il termine di emissione (il giorno 15 del mese successivo) ma comunque vanno
imputate alla liquidazione del mese o trimestre in cui è avvenuta la consegna o spedizione dei beni.
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
27
Registrazione dei corrispettivi (Art. 24)
Le operazioni giornalmente effettuate devono essere annotate per il loro ammontare complessivo, distinto per aliquota, entro il
giorno non festivo successivo.
Per le operazioni certificate mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, è consentita la registrazione mensile (anche
mediante unica annotazione per totale), entro il giorno 15 del mese successivo.
N..Metodo della ventilazione N.B.
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
28
Registrazione degli acquisti (Art. 25)
Le fatture ricevute devono essere registrate in ordine cronologico, secondo la numerazione progressiva attribuita dal contribuente,
anteriormente alla liquidazione periodica (ovvero alla dichiarazione annuale)
Base imponibile
Deve contenere
Titolo di non applicabilità dell'imposta
Imposta calcolata
data
Numero progressivo
Generalità cedente
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
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Registrazione degli acquisti intracomunitari (art. 47, D.L. 331/93)
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere integrate e registrate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e
con riferimento al mese precedente, anche nel registro delle fatture emesse o in apposito registro sezionale
Il cessionario di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, deve emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo (terzo) e registrarla contestualmente su entrambi i registri
Stesse regole valgono per il ricevimento di fatture con indicazione di un corrispettivo inferiore
LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO
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A DEBITO:(dovuta all’Erario)
A CREDITO:(a favore del contribuente)
In base alle registrazioni effettuate si procede alla determinazione dell’imposta:
N.B.Disciplina originariamente contenuta nel decreto istitutivo dell’IVA, oggi nel
D.P.R. 542/99 N.B.
LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO
DUE REGIMI DI LIQUIDAZIONE:
REGIME TRIMESTRALE
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REGIME MENSILE(regime ordinario)
Contribuenti con RICAVI
non superiori a:
€ 400.000 (prestazioni di servizi)
€ 700.000 (altre attività)
NUOVI LIMITI INTRODOTTI DALL’ART. 14 COMMA 11
L. 183/2011 (LEGGE DI STABILITA’ 2012) E APPLICABILI DAL 1°°°°GENNAIO 2012
N.B.
LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO
Contribuenti autorizzati ad adottare il regime trimestrale a prescindere dal volume d’affari:
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Attività di servizi al pubblico
Arti e professioni sanitarie
Distributori di carburante
Autotrasportatori di merci per conto terzi iscritti al relativo albo
N.B.Tali soggetti hanno 4 liquidazioni trimestrali, l’ultima delle
quali va effettuata entro il 16/02 dell’anno successivo
LIQUIDAZIONE E VERSAMENTOLIQUIDAZIONE PERIODICA
A CREDITO del contribuente A DEBITO verso l’Erario
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credito riportato al periodo successivo
Regime mensile: giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento
Regime trimestrale:1°°°° trim. = 16 maggio
2°°°° trim. = 16 agosto
3°°°° trim. = 16 novembre
4°°°°trim. = 16 marzo (non tassativo!)
Versamenti effettuati con modello F24
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D.Lgs. 241/97 (compensazione con eventuali crediti, rateazione...)
LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Riportato all'anno successivo
Compensato con altri debiti tributari
Chiesto a rimborso
Saldo a credito
RIPORTO DEL CREDITO ALL'ANNO SUCCESSIVO
Compensazione interna (o verticale)
Utilizzabile esclusivamente sui versamenti dovuti per liquidazione I.V.A. periodica
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LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
COMPENSAZIONE CON ALTRI DEBITI
Compensazione esterna (o orizzontale)
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LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Credito utilizzabile anche per il pagamento di altre imposte e tributi
N.B. Obbligo di presentazione del modello F24, anche se r ecante “saldo zero” ed anche se relativo a debiti per I.V.A. periodica
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
Fino ad Euro 5.000
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LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Nessun limite
Oltre Euro 5.000 e fino a 15.000
A partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione
Oltre Euro 15.000
La dichiarazione deve essere asseverata da un soggetto abilitato ovvero
sottoscritta dai soggetti che effettuano il controllo contabile
DIVIETO ALLA COMPENSAZIONE
A partire dal 1°°°°gennaio 2011 la compensazione dei crediti erariali non è consentita in presenza di debiti per imposte erariali e accessori iscritti a
ruolo di importo superiore ad euro 1.500 e per i quali sia scaduto il termine per il pagamento
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LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
RIMBORSO DEL CREDITO
Presupposti (Art. 30, commi 3 e 4)
Senza limiti di importo
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LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Soglia minima di € 2.582,28
Cessazione dell'attività
Minore eccedenza del
triennioAltri casi
LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Altre fattispecie in cui è possibile chiedere il rimborso del credito I.V.A.
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Operazioni attive con aliquote minori delle operazioni passive
Esportazioni e/o cessioni intracomunitarie
Operazioni non imponibili per carenza del requisito territoriale
Acquisto beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche
Soggetti non residenti che non hanno una stabile organizzazione in Italia
LE DICHIARAZIONI
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ANAGRAFICHE (Art. 35, D.P.R. 633/72)
DICHIARAZIONI
CONTABILI (Artt. 8 e 8-bis, D.P.R. 322/98)
LE DICHIARAZIONI
Dichiarazioni anagrafiche
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Inizio di attività
Variazione dati
Cessazione di attività
N.B.Dal 2010 sono stati approvati nuovi modelli per le dichiarazioni
anagrafiche (mod. AA7/10, mod. AA 9/10) ed è entrata in funzione la procedura telematica “COMUNICA”
LE DICHIARAZIONI
Dichiarazione di inizio attività
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Il contribuente comunica l'attività esercitata e l’eventuale scelta di avvalersi di disposizioni o regimi speciali
Agenzia delle Entrate
Assegnazione numero di Partita IVA
N.B. Obbligo di comunicazione in caso di successive modifiche e in caso di cessazione dell’attività
Agenzia delle Entrate
N.B.
LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Termine di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche è 30 giorni da:
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Data d’inizio dell’attività
Data della variazione
Data di cessazione dell’attività
LE DICHIARAZIONI CONTABILI
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Comunicazione annuale dati I.V.A.
DICHIARAZIONI CONTABILI
Dichiarazione annuale
L’Agenzia delle Entrate NON considera la comunicazione annuale una dichiarazione
N.B.
LE DICHIARAZIONI CONTABILI
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI I.V.A.
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Da presentare esclusivamente in via telematica entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento
Contiene i dati rilevanti ai fini IVA riferiti all' anno precedente
N.B.Poiché la comunicazione annuale non è
considerata una dichiarazione, essa NON E’ ravvedibile, né integrabile, né è sanzionabile la su a
infedeltà, ma soltanto la sua omissione
LE DICHIARAZIONI CONTABILI
DICHIARAZIONE ANNUALE
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Debito o credito d'imposta definitivo
Volume d'affari realizzato
Imposta detraibileRecupero di detrazioni
non effettuate
Rettifica di errori nelle liquidazioni periodiche
Cominicazione di eventuali opzioni
DETERMINA RIEPILOGA CONSENTE
Le operazioni attive e passive effettuate nell’anno solare
LE DICHIARAZIONI
Contiene i dati necessari per:
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DICHIARAZIONE ANNUALE: DISCIPLINA NORMATIVA ART. 8 D.P.R. 322/98
Determinare l'ammontare delle operazioni e la relativa imposta
Individuare il contribuente
Consentire all'Amministrazione Finanziaria l'effettuazione di controlli
LE DICHIARAZIONI
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DICHIARAZIONE ANNUALE:
In via telematica
Da parte di tutti i titolari di Partita IVA
Entro il periodo 1^ febbraio – 30 settembre dell'anno successivo (se NON ricompresa nel modello UNICO)
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
LE DICHIARAZIONI
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DICHIARAZIONE ANNUALE:
Da parte di tutti i contribuenti
OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE
Mancata sottoscrizione provoca NULLITA'.
E’ sanata se sottoscritta entro 30 giorni
dall’ invito dell’Agenzia delle Entrate N.B.
LE DICHIARAZIONI
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DICHIARAZIONE ANNUALE :
Contribuente tenuto a presentare
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
INSERIMENTO nel Modello Unico (dichiarazione unificata) se:
Contribuente tenuto a presentare
DICHIARAZIONE a fini IRAP
N.B. In tal caso i termini di presentazione telematica
sono diversi: 1° MAGGIO-30 SETTEMBRE N.B.
LE DICHIARAZIONI
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DICHIARAZIONE ANNUALE :
E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA ENTRO IL 28 FEBBRAIO
DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA
IN TAL CASO E’ PREVISTO L’ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE
N.B. Se dalla dichiarazione presentata in forma autonoma entro febbraio risulta un saldo a debito, lo stesso dovrà essere
versato entro il 16 marzo (anche ratealmente)N.B.
LE DICHIARAZIONI
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DICHIARAZIONE ANNUALE:
Contribuenti che hanno registrato unicamente operazioni esenti
(salvo che siano tenuti a rettifica della detrazione)
ESONERI:
Contribuenti che hanno posto in essere operazioni intracomunitarie
.B. Casi particolari si rivelano le
operazioni straordinarie: fusioni, scissioni...N.B.
ESPORTATORI ABITUALI
ESPORTATORI ABITUALI
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Contribuenti che nell'anno precedente o nei 12 mesi precedentihanno effettuato operazioni rilevanti verso l'Estero
In misura superiore al 10% del volume d'affari complessivo
N.B.Le operazioni rilevanti sono quelle registrate nell'anno solare
o nei 12 mesi precedenti
N.B.Lo status di esportatore abituale è precluso a tutti i soggetti
nel primo anno di attività
a pag. 66 della dispensa
ESPORTATORI ABITUALI
OPERAZIONI RILEVANTI
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Cessioni all'esportazione (art. 8, c. 1, lettere a) e b)
Cessioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis e 9)
N.B.
Le cessioni nei confronti degli esportatori abituali (art. 8, c. 1, lettera c) non concorrono a generare plafond, nè determinano la qualifica di
esportatore abituale, ma concorrono a determinare la quota (almeno il25%) di operazioni non imponibili sul totale delle operazioni effettuate ai
fini del rimborso (art. 30, lettera b)
Cessioni intracomunitarie (artt. 41 e 58, D.L. 331/93)
Altre fattispecie minori
a pag. 66 della dispensa
ESPORTATORI ABITUALI
DETERMINAZIONE DEL PLAFOND
56
Ammontare delle operazioni rilevanti registrate nell'anno solare o nei12 mesi precedenti
N.B.Rilevano anche le note di credito e di debito, con modalità
differenti a seconda che vengano emesse nel periodosuccessivo o in periodi ancora successivi
Compresi gli acconti
a pag. 67 della dispensa
ESPORTATORI ABITUALI
UTILIZZO DEL PLAFOND
57
Predisposizione delle "dichiarazioni d'intento"
Individuazione dei beni e servizi acquistabili
Comunicazione delle "dichiarazioni d'intento"
Monitoraggio del plafond residuo
!!!Ai fini dell'utilizzo del plafond rilevano le operazionieffettuate (ex articolo 6) e non il momento della loro
registrazione
a pag. 67 della dispensa
ESPORTATORI ABITUALI
BENI E SERVIZI ACQUISTABILI CON IL PLAFOND
Fabbricati ed aree fabbricabili (anche se in appalto o leasing)
QUALSIASI BENE O SERVIZIO
Beni e servizi con IVA indetraibile
AD ECCEZIONE DI:
a pag. 68 della dispensa
ESPORTATORI ABITUALI
DICHIARAZIONE D'INTENTO
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Trasmissione al proprio fornitore per acquistare senza applicazionedell'imposta
Da rilasciare prima dell'effettuazione dell'operazione
Data, numerazione progressiva, registrazione entro 15 gg. dall'emissione in una sezione del registro delle vendite (corrispettivi)
o in apposito registro
N.B.Può essere emessa già nel mese di dicembre, a valere sull'anno
successivo, con numerazione riferita all'esercizio di utilizzo
Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate
ESPORTATORI ABITUALI
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO
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Obbligo di verifica dell'avvenuta trasmissione che grava sul cedente
Articolo 20 del D.Lgs. Semplificazioni (D.Lgs. 21/11/2014, n. 175)
Provvedimento Direttoriale del 12/12/2014, Prot. 159674/2014
N.B. Regime transitorio fino all'11/02/2015
Obbligo di trasmissione che grava sull'esportatore abituale
ESPORTATORI ABITUALI
DICHIARAZIONE D'INTENTO
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Per un determinato ammontare di acquisti
Per una singola operazione
Per un determinato periodo di tempo
N.B.In caso di utilizzo per importazioni, la dichiarazione d'intento va
rilasciata alla Dogana e può riguardare soltanto singole operazioni
ESPORTATORI ABITUALI
62
Riportare gli estremi della dichiarazione d'intento sulla fattura emessa senzaapplicazione dell'IVA ex art. 8, c. 1, lettera c)
Numerare progressivamente la dichiarazione d'intento
Registrarla, entro 15 gg. dal ricevimento, in apposita sezione del registrovendite (corrispettivi) o in apposito registro
Controllare, prima di effettuare l'operazione, che il cessionario abbiapresentato la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate
ADEMPIMENTI DEL FORNITORE CHE RICEVE UNA DICHIARAZIONE
D'INTENTO
N.B.Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non assolta per operazionieffettuate senza il preventivo riscontro dell'avvenuta trasmissione
ESPORTATORI ABITUALI
TIPOLOGIE DI PLAFOND
63
Riferito a tutte le operazionieffettuate nell'anno solare
precedente
Riferito a tutte le operazionieffettuate nei 12 mesi precedenti
N.B.Il termine "operazioni effettuate" va inteso nel senso di "operazioni
registrate"
FISSO
MOBILE
a pag. 70 della dispensa
ESPORTATORI ABITUALI
ESEMPIO PRATICO DI GESTIONE DEL PLAFOND
64
MESE ACQUISTI INTERNI IMPORTAZIONI UTILIZZATO SALDO INIZIALE RESIDUO DISPONIBILE
GENNAIO 15.000,00 - 15.000,00 150.000,00 135.000,00
FEBBRAIO 18.000,00 - 33.000,00 117.000,00
MARZO - 6.500,00 39.500,00 110.500,00
APRILE - 14.000,00 53.500,00 96.500,00
MAGGIO 64.000,00 6.000,00 123.500,00 26.500,00
GIUGNO - - 123.500,00 26.500,00
LUGLIO - 8.000,00 131.500,00 18.500,00
AGOSTO - - 131.500,00 18.500,00
SETTEMBRE 10.000,00 - 141.500,00 8.500,00
OTTOBRE - 5.000,00 146.500,00 3.500,00
NOVEMBRE - - 146.500,00 3.500,00
DICEMBRE 2.000,00 - 148.500,00 1.500,00
a pag. 70 della dispensa