La continuità aziendale. La... · La continuità aziendale 1 Premessa • Il presupposto della...

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29/05/2018 1 La continuità aziendale 1 Premessa Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, intendendo in questo senso, che non vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, nè di cessare l’attività o di assoggettare l’Azienda a procedure concorsuali. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale. 2

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La continuità aziendale

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Premessa

• Il presupposto della continuità aziendale è un principiofondamentale nella redazione del bilancio.

• In base a tale presupposto, l’impresa viene normalmenteconsiderata in grado di continuare a svolgere la propria attività inun prevedibile futuro, intendendo in questo senso, che non vi sia nél’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, nè di cessarel’attività o di assoggettare l’Azienda a procedure concorsuali.

• Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base alpresupposto che l’impresa sia in grado di realizzare le proprieattività e far fronte alle proprie passività durante il normalesvolgimento dell’attività aziendale.

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Normativa e principi di riferimento

• Codice Civile articolo 2423bis• OIC 1, 11 e 5• IAS 1• ISA 570

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Art. 2423 bis C.C.• L’art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che:“la valutazione delle voci deve essere fattasecondo prudenza e nella prospettiva dellacontinuazione dell’attività, nonché tenendo contodella funzione economica dell’elemento dell’attivoe del passivo considerato”.

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Principi contabili nazionali: il nuovo OIC 11

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• Il nuovo Principio contabile Oic 11 entra in vigore a partire daibilancio degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2018, fatta salvala facoltà di applicazione anticipata; tuttavia, per i paragrafidal 21 al 24, ovvero la parte che tratta del postulato della“continuità aziendale”, è prevista l’entrata in vigore per i bilancidegli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2017 con l’effettoanche di sospendere l’applicazione del capitolo 7 dell’Oic5 riferito alle valutazioni nel bilancio nell’ipotesi del venir menodel going concern.

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Principi contabili nazionali: il nuovo OIC 11: le indicazioni (1)

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• La “continuità aziendale” si sostanzia nella capacità dell’impresa dicontinuare a costituire un complesso economicofunzionante destinato alla produzione di reddito per unprevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo dialmeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

• La crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente adabbandonare i criteri di continuità; tuttavia, in questacondizione, detti criteri vanno applicati con estrema cautela.

• Quando gli amministratori intravedono “significativeincertezze” in merito alla capacità dell’azienda di permanere nellecondizioni suddette, nella Nota integrativa essi devono fornire inmodo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle“assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”,nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare detteincertezze.

• Nella Nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche leragioni che qualificano tali incertezze come “significative” ed infinele ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale.

• Qualora gli amministratori concludano ritenendo che nonsussistono le condizioni per poter operare in “continuità aziendale”(e che non vi sono quindi ragionevoli alternative alla cessazionedell’attività) ma non si sono ancora verificate le condizionidi scioglimento della società ex articolo 2484 cod. civ., lavalutazione di bilancio deve ancora essere informata a criteri difunzionamento e quindi ispirata alla continuità aziendale, maoccorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteridel limitato orizzonte temporale residuo.

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Principi contabili nazionali: il nuovo OIC 11: le indicazioni (2)

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Lo IAS 1

• - Paragrafo 13: “i bilanci devono presentare attendibilmente lasituazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussifinanziari di un’entità. Una presentazione attendibile richiede larappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti econdizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione diattività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Sipresume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integraticon informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio chefornisce una presentazione attendibile.”

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Lo IAS 1• Paragrafi 23 e 24: “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare

una valutazione della capacità dell’entità di continuare ad operare come un’entità infunzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazionedell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interrompernel’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza,nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possanocomportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare comeun’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non siaredatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato,unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non èconsiderata in funzionamento. Nel determinare se il presupposto della prospettiva dellacontinuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte leinformazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, adodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende dallespecifiche circostanze di ciascun caso. Quando l’entità ha una storia di redditività e di facileaccesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale siaappropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale puòaver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, aipiani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenereche sussista il presupposto della continuità aziendale”

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Aspetti di maggior interesse IAS 1

• La direzione deve evidenziare in bilancio eventuali significativeincertezze che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sullacapacità dell’entità di continuare a operare come un’entità infunzionamento.

• Nella valutazione del presupposto della continuità aziendale, laDirezione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibilisul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesidopo la data di riferimento del bilancio (periodo richiamato anchenel Principio di Revisione n. 570)

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1. La responsabilità della direzione, con l’indicazione di alcuniesempi di eventi o circostanze che possono comportare rischi perla continuazione dell’attività dell’impresa.

2. La responsabilità del revisore.3. Pianificazione della revisione e svolgimento delle procedure di

valutazione del rischio.4. L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla

direzione.5. Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della

direzione.6. Procedure di revisione conseguenti nel caso in cui siano

identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbisignificativi sulla continuità aziendale.

7. Conclusioni della revisione e stesura della relazione del revisore.

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La responsabilità degli Amministratori

• Gli Amministratori, qualora riscontrino incertezze che possano comportaredubbi sulla capacità di operare in ipotesi di funzionamento, sono chiamatiad effettuare una valutazione circa l’appropriatezza del presupposto dellacontinuità aziendale e devono fornire le opportune informazioni nelle noteal bilancio. Le incertezze devono essere significative ed i dubbi sullacapacità di continuare ad operare devono essere seri.

• La valutazione operata dagli Amministratori con riferimento al “goingconcern” dell’azienda è essenziale ai fini della rappresentazione “veritiera ecorretta” della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

• Un’errata valutazione degli Amministratori circa la possibilità disopravvivenza dell’impresa comporta, per gli Azionisti ed i terzi, un ritardopregiudizievole nelle azioni di difesa dei propri interessi.

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La responsabilità del Revisore

• La responsabilità del Revisore consiste nel:valutare l’appropriato utilizzo da parte della

Direzione del presupposto di continuità aziendalenella redazione del bilancio

considerare se vi siano delle incertezzesignificative sulla continuità aziendaledell’impresa tali da doverne dare informativa inbilancio

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• La sopravvivenza o il fallimento di un’impresa, in difficoltà o meno,non può essere sempre e comunque prevista e molte crisi aziendalisono collegate ad eventi non prevedibili.

• La responsabilità del revisore è limitata ai compiti che gli sonopropri ed è pertanto riconducibile alle evidenze ottenute per effettodelle procedure di revisione svolte.

• Il revisore deve raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze circala capacità dell’impresa di continuare ad operare nel prevedibilefuturo (entro i 12 mesi successivi).

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Obiettivi del revisore

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Fattori indicativi di continuità aziendale• Gli eventi o le circostanze che possono comportare rischi per

l’impresa connessi all’attività svolta, che presi singolarmente o nelloro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo ilpresupposto della continuità aziendale. Essi rappresentano la sintesidelle principali cause di dissesto delle imprese e si dividono in:▫ Indicatori finanziari (cash flow storici negativi, difficoltà al rimborso di

finanziamenti prossimi alla scadenza, covenants non rispettati, elevatiscaduti dei fornitori, etc.)

▫ Indicatori gestionali (perdita di fornitori strategici e/o di manager, etc)▫ Altri indicatori (contenziosi rilevanti, modifiche legislative, etc.)

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Fattori indicativi di problemi dicontinuità aziendale

1. Fattori desumibili dall’esame analitico delbilancio

2. Fattori gestionali3. Fattori esterni4. Altri fattori

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1. Fattori desumibili dall’esame analitico del bilancio

1. INDICATORI DI TIPO REDDITUALE

▫ consistenti perdite dell’esercizio, specie se gestionali, che comportano anche:� perdita di valori di attività che generano cash flow;

� diminuzione significativa del gross profit;

� diminuzione del patrimonio netto;

� applicazione degli artt. 2446 e 2447 e 2482 e succ. del c.c.

2. INDICATORI DI TIPO FINANZIARIO

▫ andamento negativo degli indici economico-finanziari:

▫ variazione negativa del capitale circolante netto (assorbimento del flusso di cassa);

▫ flusso di cassa storico o prospettico (cash flow) negativo;

▫ incapacità di saldare i debiti alle scadenze (esempio mancato versamento dei contributiprevidenziali e/o delle ritenute IRPEF);

▫ elevato valore dell’indice di indebitamento (capitale di terzi / capitale proprio)

▫ uno squilibrio della ripartizione dei finanziamenti tra breve e medio lungo termine rispettoalla struttura dell’attivo patrimoniale (elevata dipendenza da finanziamenti a breve termine).

3. ALTRI INDICATORI

▫ incremento anomalo delle rimanenze, rivalutazione di attività, etc.

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2. Fattori gestionali• Inadempienze contrattuali anche in relazione a finanziamenti o altri

accordi similari• Restrizione delle usuali linee di credito (fornitori o banche) e

difficoltà, in genere, di ottenere affidamenti presso il sistemabancario

• Esistenza di significativi gravami sui beni dell’impresa• Dimissioni di consiglieri e/o di sindaci• Dimissioni di personale dirigenziale chiave senza riuscire a

sostituirli• Perdite significative di quote di mercato dovute, per esempio alla

perdita di clienti importanti, di punti vendita significativi• Chiusura di rapporti di franchising, o scadenza di concessioni• Problemi ad ottenere forniture da parte di fornitori strategici

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3. Fattori esterni• Difficoltà incontrate da aziende similari nel medesimo settore• Nuove leggi con impatti potenzialmente negativi sull’attività svolta

dall’Azienda• Mancanza di concessioni basilari per l’attività o autorizzazioni

necessarie all’esercizio dell’attività svolta dall’azienda e mancato odincerto rinnovo delle stesse

• Proposta o minaccia di espropriazione di attività patrimoniali dellasocietà a seguito di inadempienze contrattuali o cause promosse daterzi

• Non conformità a requisiti stabiliti da un quadro di normative chedisciplinano l’operatività dell’azienda (ad esempio quelli impostidagli organismi di vigilanza per banche, assicurazioni)

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4. Altri fattori• Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento• Significative passività potenziali derivanti da cause in corso (legali,

fiscali, etc.)• Eventi catastrofici non coperti da adeguata assicurazione• Normativa legata alla tutela ambientale ed eventuali danni

provocati all’ambiente dall’attività dell’impresa• Modifiche nella legislazione o politiche governative che possono

influenzare significativamente la produzione di un determinato bene(per esempio nel settore farmaceutico)

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Fattori che limitano il rischio di continuità aziendale

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Valutazione del rischio dicontinuità aziendale

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L’apprezzamento del Revisore della valutazioneeffettuata dalla Direzione

• Nel considerare la valutazione della Direzione, il Revisore considerai seguenti fattori:▫ il processo seguito dalla Direzione nell’effettuarla;▫ le assunzioni su cui si basa la valutazione;▫ i piani d’azione futuri della Direzione;▫ periodo di riferimento.

• Il Revisore deve considerare inoltre se tale valutazione tiene conto ditutte le informazioni pertinenti di cui è venuto a conoscenza aseguito delle procedure di revisione svolte.

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Compiti del revisore• Il Principio di revisione n. 570 prevede lo svolgimento di procedure

specifiche per ottenere sufficienti ed appropriate evidenze circa lacapacità dell’impresa di continuare la propria esistenza operativanel futuro.

• Il Revisore deve:a) esaminare e valutare i piani di azioni futuri della Direzione;b) ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la

fattibilità dei piani della Direzione;c) raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare

o meno l’esistenza di una incertezza significativa;d) stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni

successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la propriavalutazione.

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Procedure di revisione volte alla valutazione del rischio di continuità (1)

• Analisi di bilancio comparative e per scostamenti (conto economico, voci critiche,C.C.N. e cash flow)

• Analisi e discussione con la Direzione dei cash flow previsti, della redditività e dialtri dati previsionali pertinenti

• Esame e discussione con la Direzione degli ultimi bilanci intermedi disponibili• Verifica della capacità dell’impresa di evadere gli ordini dei clienti• Analisi dei tempi medi di pagamento dei fornitori confrontabili con i tempi medi di

incasso dei clienti ed esame della corrispondenza, al fine di rilevare se esistononumerose lamentele riguardanti ritardi nel pagamento

• Analisi della posizione finanziaria netta e dei termini dei prestiti obbligazionari, deicontratti di leasing e dei contratti di finanziamenti per rilevare eventualiinadempienze

• Lettura dei verbali delle assemblee degli Azionisti, dei Consigli di Amministrazione,dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance edeventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti adifficoltà finanziarie

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Procedure di revisione volte alla valutazione del rischio di continuità (2)

• Richiesta ai consulenti legali dell’impresa di informazioni sull’esistenza di cause edaltre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della Direzione circa illoro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari

• Ottenimento della conferma circa l’esistenza e la possibilità di rendere esecutiviaccordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario esterno (particorrelate o Azionista) e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportareulteriori finanziamenti e la loro credibilità

• Analisi degli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio peridentificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell’impresa di mantenersiin funzionamento

• Valutazione dei piani dell’impresa e verifica dei loro presupposti

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Conclusioni e relazione

Il revisore dopo avere• svolto le PROCEDURE NECESSARIE• avere ottenuto tutte le INFORMAZIONI RICHIESTE• avere esaminato il possibile EFFETTO DEI PIANI

DECIDE• se a suo giudizio esista o meno un’incertezza significativa legata ad

eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel lorocomplesso, possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacitàdell’impresa di continuare ad operare come un’entità infunzionamento;

• se il presupposto della continuità aziendale è considerato▫ APPROPRIATO▫ APPROPRIATO, ma sussiste una INCERTEZZA SIGNIFICATIVA▫ INAPPROPRIATO

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Incertezze sulla continuità e giudizio del revisore

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Presupposto della continuità

Ritenuto presente ma con incertezze significative

Informativa giudicata adeguataInformativa giudicata non

adeguata

Giudizio positivo con

richiamiImpossibilità ad

esprimere un giudizio

In caso di molteplici e significative incertezze

Giudizio positivo con

rilievi

Giudizio negativo

Esempio di richiamo di informativa in caso di informativa adeguata

• “Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, richiamiamol’attenzione sulla nota X del bilancio che descrive che la Società hachiuso l’esercizio al 31.12.20XX con una perdita netta di ZZZ e, atale data, le passività correnti della Società superavano le attivitàtotali di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli aspetti riportati nella notaX del bilancio, indicano l’esistenza di un’incertezza significativa chepuò far sorgere significativi dubbi sulla capacità dell’impresa dioperare in continuità aziendale”.

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Esempio di giudizio con rilievi in caso di informativa non adeguata

“ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO CON RILIEVI

[…] Tale situazione indica l’esistenza di un’incertezza significativa chepuò far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa dioperare in continuità aziendale e, di conseguenza, la Società può nonessere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alleproprie passività nel normale svolgimento dell’attività aziendale. Ilbilancio non rappresenta in modo adeguato tale circostanza”.

GIUDIZIO CON RILIEVI

A nostro giudizio, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo“Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio fornisce unarappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale efinanziaria della Società al 31.12.20XX […]”

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Esempio di giudizio negativo in caso di informativa non adeguata

“ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO NEGATIVO

[…] Tali eventi indicano l’esistenza di un’incertezza significativa chepuò far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa dioperare in continuità aziendale e, di conseguenza, la Società può nonessere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alleproprie passività nel normale svolgimento dell’attività aziendale. Ilbilancio non rappresenta in modo adeguato tale circostanza”.

GIUDIZIO NEGATIVO

A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto riportato nelparagrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio nonfornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazionepatrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.20XX […]”

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Principi di continuità inadeguato e riflessi sul giudizio

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Presupposto della continuità

Ritenuto non appropriato

La direttiva redige il bilancio su basi alternative

Giudizio negativo

Giudizio positivo con richiami

Informativa giudicata adeguata

Esempio di giudizio negativo per applicazione inappropriata del principio della continuità aziendale“ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO NEGATIVO

La società ha sostenuto, negli ultimi anni, significative perdite d’esercizio, ed evidenziaun consistente deficit patrimoniale. Gli amministratori non hanno formulato piani dirisanamento e ci hanno informati che non vi sono prospettive di capitalizzazione ofinanziamento. Malgrado questa situazione, il bilancio è stato redatto presupponendo lapermanenza dell’azienda in funzionamento. Se la società dovesse cessare la propriaattività si potrebbero delineare significative minusvalenze nella realizzazione delleattività e significative passività. Riteniamo che la situazione economico-finanziariaavrebbe richiesto di svalutare le attività ed iscrivere le passività che conseguirebbero aduna liquidazione dell’azienda”.

GIUDIZIO NEGATIVO

A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto riportato nel paragrafo “Elementialla base del giudizio negativo”, il bilancio d’esercizio (o consolidato) della …… al ... nonè conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non èredatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazionepatrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”.

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Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione

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Presupposto della continuità

Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la

propria valutazione secondo le richieste del revisore

Il revisore non riesce a verificare la presenza della

continuità

Il revisore riesce comunque a verificare la presenza della

continuità

Giudizio positivo con

rilievi per limitazioni alla

revisione

Impossibilità ad esprimere un

giudizio

Giudizio positivo

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Basi alternative in mancanza dei presupposti di adozione del going concern nel bilancio civilistico

• In assenza del presupposto della continuità , può esserenecessario, in presenza delle condizioni richieste, avviarela procedura che porta alla liquidazione della società.

• La cessazione dell’attività produttiva comportal’abbandono dei criteri di iscrizione e valutazione difunzionamento e l’adozione dei criteri di liquidazione.

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Il bilancio di liquidazione

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In generale tutti i documenti informativi redatti in fase diliquidazione sono riconducibili per le loro caratteristiche allacategoria dei bilanci straordinari.

La loro finalità è totalmente diversa da quella dei bilanci redatti inipotesi di continuità aziendale, in questo caso lo scopo preliminare èquello di verificare la possibilità di portare a termine una liquidazionerispetto ad altre procedure più traumatiche e, se ciò è possibile, dideterminare l’entità dell’attivo liquidabile e del passivo da estinguere.

Se questi presupposti non sussistono, il liquidatore incaricato devepresentare istanza di fallimento a tempo debito al Tribunale e far inmodo che sia nominato un altro professionista che si occupi dicondurre l’impresa verso le ipotesi di fallimento o concordatopreventivo.

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Normativa di riferimento

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Il bilancio di liquidazione

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La procedura di liquidazione richiede un periodo più o meno lungo, ma raramente siconclude in un esercizio, per cui si redigono bilanci di liquidazione intermedi dapresentare con le scadenze e le modalità di redazione proprie del bilancio d’esercizioall’assemblea o ai soci.

Pur riferendosi ad un’operazione e ad uno scopo del tutto particolare, anche nellaliquidazione le clausole generali di chiarezza, veridicità e correttezza non possonoessere eluse, ma vanno adattate alle particolarità di questo bilancio.

Non ha invece più alcun senso rispettare alcuni postulati generali di bilanciotipicamente legati alla continuità aziendale ormai inesistente.

Ci si riferisce, ad esempio, alla osservanza del principio della prudenza, del costostorico, della continuità di applicazione dei criteri di valutazione e quello dellacomparabilità dei dati per la redazione dei bilanci in ambito liquidatorio.

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Il bilancio di liquidazione

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Sulla base di quanto previsto dall’OIC n. 5:

• l’impresa cessa di essere un complesso produttivo destinato allacreazione del reddito e si trasforma in un insieme di benidestinati ad essere realizzati (insieme o separatamente);

• viene meno la distinzione tra attivo circolante e immobilizzazioni,perché tutti i beni sono destinati ad essere ceduti;

• viene meno la determinazione di un utile distribuibile tra i soci,perché non c’è più un concetto di continuità dell’impresa;

• di conseguenza ad esempio non serve più fare degliammortamenti.

Il bilancio di liquidazione- principi di redazione

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La valutazione delle poste di bilancio nella liquidazione

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In fase di liquidazione per le attività non ha più senso parlare di valutazionea costo storico, perché l’unico valore che interessa è di determinare il piùcorrettamente possibile il valore di realizzo per stralcio dei beni ed ilvalore di realizzo dei crediti.In fase di liquidazione per le passività l’unico criterio che si applica è ilvalore di estinzione dei debiti, che può essere diverso dal valorenominale. Non si consideri che esso sia tendenzialmente superiore otendenzialmente inferiore al valore nominale, ma solamente che potrebbeessere diverso, per l’applicazione di interessi e penalità sui debiti come lacapacità di ridurli per stralcio derivante dalla abilità negoziale dei liquidatori.

Le fasi della liquidazione e del controllo

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Per il revisore che opera in questa situazione è possibile individuaretre fasi, in cui l’incarico di controllo si sviluppa:

a) dalla presentazione del bilancio degli amministratori allaformazione dell’inventario o stato iniziale di liquidazione;

b) dalla formazione dell’inventario di liquidazione al compimentodella fase di accertamento dell’attivo e del passivo patrimoniale;

c) dalla fase di accertamento alla formazione del bilancio finale diliquidazione e del piano di riparto.

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In genere nella liquidazione l’intervento del revisore riguarda i seguenti aspetti:

• Verifica dell’accertamento del passivoin via preliminare, prima della liquidazione e della distribuzione dell’attivo,occorre svolgere l’analisi delle posizioni debitorie della società. L’effettivocontrollo si sostanzia in termini di risultanze contabili e di supporti documentali.In modo analogo si procede all’esame delle domande di restituzione di cose mobilipossedute dalla società, ma non di sua proprietà.

• Verifica della liquidazione dell’attivoprima di procedere alla liquidazione dei beni ricompresi nell’attivo, ossia alla lororealizzazione, essi devono essere oggetto di uno specifico inventario. Vanno ancheverificate le reali possibilità di recupero dei crediti e le azioni di reintegro delpatrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori.

• Al termine della liquidazione dell’attivo e del passivo si passerà all’analisi delriparto dell’attivo

il riparto avviene con la formazione di un cosiddetto progetto di riparto, ossia diun elenco di creditori a favore dei quali si ipotizza la distribuzione delle somme. Icreditori dovranno essere soddisfatti in base alle risultanze dello stato passivo, siain termini di importi sia di titolo di prelazione.

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Le metodologie d’intervento del soggetto incaricato del controllo sibasano su un’indagine programmata per controlli specifici e su talunevoci di bilancio.

Durante la fase iniziale della procedura liquidatoria, il revisoreincaricato dovrà comportarsi, per alcuni aspetti, come se si trovassein una situazione di primo incarico. Dato che i criteri sono mutati,siamo di fronte ad una fase di riconoscimento (recognition) o meno(derecognition) delle diverse poste di bilancio dovuta alla modificadei postulati e criteri fondanti del bilancio.

Pur conoscendo quella che fu l’attività del cliente, all’inizio dellaliquidazione, si dovrà pianificare l’incarico considerando chel’obiettivo della liquidazione è diverso e di conseguenza lo sarannol’estensione delle procedure e delle verifiche da svolgere.

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Il revisore deve stabilire quali sono gli elementi probativi necessari asostenere le asserzioni relative alle componenti del bilancio, che sono:

a) esistenza delle attività e passività;b) dimensione del patrimonio e suo grado di depauperamento;c) limiti della disponibilità delle attività in relazione alla presenza di

diritti ed obblighi su di essa;d) completezza delle registrazioni, in quanto non vi sono eventi,

attività, passività ed operazioni non contabilizzati o mancantidella documentazione informativa a supporto;

e) manifestazione di un’operazione o di un evento di pertinenzadell’azienda;

f) rispetto dei principi contabili generali;g) corretta classificazione e valutazione delle poste patrimoniali in

relazione alle soluzioni proponibili.

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Le asserzioni più significative riguardino:

- la reale esistenza dei beni aziendali accertata con un inventario fisico all’iniziodella procedura.

il revisore potrà accertarsi dell’esistenza dei beni con verifiche dirette, prendendoparte attiva all’inventario in modo da vedere la correttezza delle procedure con cuisi svolgono i conteggi, effettuando dei ricalcoli, ecc. Inoltre, attraverso delleverifiche dirette, si potrà valutare anche lo stato in cui si trovano i beni, ai fini difutura vendibilità, il loro livello di obsolescenza, depauperamento o deperimentoe soprattutto la loro reale possibilità di cessione;

– la corretta valutazione delle poste di bilancio.questo secondo aspetto assume notevole rilevanza ai fini dei bilanci diliquidazione in quanto i valori devono essere iscritti al presumibile valore direalizzazione.Tale valore è incerto per natura e diventerà certo solo al momento del futurorealizzo, specialmente se tale valore è soggetto a rapide e frequenti oscillazioni neltempo.

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Le procedure di verifica delle suddette asserzioni per le aree dibilancio più significative per il procedimento di liquidazionepotrebbero essere:• CREDITI – esistenza, scadenza, grado di esigibilità;• DEBITI – grado di privilegio, esistenza, contenzioso;• GARANZIE – interne, esterne, reali, vincoli e contenzioso;• SCORTE – sintesi di valutazione ed esistenza, funzionalità, giro,

utilizzo nel tempo, grado di liquidità, attendibilità, influenza sulCCN, ecc.;

• ATTIVITÀ FISSE – beni strumentali indispensabili, benirealizzabili, partecipazioni, ammortamenti, rivalutazioni, ecc.

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Per acquisire gli elementi probativi a supporto delle asserzioni, leprocedure normalmente impiegate sono soprattutto:

• verifiche dirette del revisore, che consistono in conferme da terzi eriscontri differiti o successivi, ispezioni, osservazioni, ricalcoli.Questa procedura assume grande importanza nei bilanci diliquidazione;

• analisi documentali per la conformità alle procedure previste, o disostanza in assenza di procedure.

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Inventario fisico

È necessario accertare l’esistenza delle quantità fisiche iscritte inbilancio e delle loro libera disponibilità. In molti casi il valore dellescorte dovrà essere stimato in base a quanto si presume saràrealizzabile dalla loro alienazione, tenendo conto di fattori quali lecaratteristiche della domanda di mercato, caratteristiche fisiche dellestesse.Un problema importante riguarda la svalutazione del magazzino sesi ravvisa il suo possibile e progressivo invecchiamento.

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Inventario fisico

Dal momento che nella liquidazione il valore non è più determinato con riferimento al minore tra costo e valore di mercato, la stima del valore di realizzo richiede notevole discernimento, oculatezza e soprattutto prudenza da parte del liquidatore e di conseguenza del revisore. In genere, durante la procedura liquidatoria, è opportuno estendere le verifiche ad un campione più esteso di elementi, rispetto alle revisioni ordinarie, date ormai la carenza o assenza di sistemi di controllo interno operativi.

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Accertamento dell’attivoOccorre verificare la correttezza di tutte le aree di bilancio dalle quali si ritiene che lasocietà possa ottenere degli incassi. In particolare, il rischio maggiore è che siano stateeffettuate delle stime in eccesso dei presumibili valori di realizzo. Le voci di bilanciopiù soggette a verifica in questa fase sono ovviamente:

Crediti

L’accertamento della loro esistenza risulta legato alla procedura di richiesta diconferma come nelle revisioni ordinarie al fine di verificare l’esistenza di fatti ocircostanze rilevati in bilancio. Nel caso non si riceva una risposta alla conferma scrittarichiesta, è necessario accertare l’esistenza del credito con procedure alternative.

L’aspetto, poi, della corretta stima del valore dei crediti assume notevole rilevanza, inquanto questi, insieme al denaro contante, fanno parte della liquidità utile per coprireil fabbisogno finanziario, nelle imprese in funzionamento, o a saldare le passività, nelleimprese in liquidazione.

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Immobilizzazioni

La cessione delle immobilizzazioni rappresenta un’altra importantefonte di incasso per le società in liquidazione. Bisogna accertarel’esistenza dei cespiti con un inventario fisico, una analisi deidocumenti che ne attestino la proprietà e accertare che non vi sianodelle condizioni poste sulla loro libera disponibilità, quali pegni odipoteche, spesso frequenti in questi casi.

Successivamente è necessario procedere alla verifica della correttezzadel valore esposto in bilancio, che rappresenta il presunto valore direalizzo del cespite.

In molti casi per alcune attività immateriali, irrealizzabili sul mercato,il valore sarà pari a zero, come ad esempio il valore di brevettiincedibili oltre all’avviamento che non ha più ragion d’essere.

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Accertamento del passivoQuesta è la fase che assume rilevanza maggiore, in quanto permette di capire l’entitàdelle somme che la società dovrà recuperare per soddisfare i propri impegni.

Dalla determinazione del passivo è possibile capire se la liquidazione avrà esitopositivo o meno o i motivi per cui i liquidatori possono decidere di chiedere ilfallimento dell’impresa o del gruppo. I rischi maggiori sono quelli di non aver inclusotutte le passività dovute.

Gli impegni assunti dalla società sono infatti rappresentati da diverse forme di debito.Il rischio di cui si deve tenere conto nelle verifiche di quest’area del bilancio diliquidazione è la loro mancata iscrizione o la sotto stima di determinati debiti chepotrebbero non essere stati iscritti o essere stati sottostimati da parte della società.

L’accertamento dell’esistenza e della correttezza dell’importo avviene con unaprocedura di richiesta di conferma che richiede al debitore l’importo del debito inessere a una certa data.

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Debiti a medio-lungo termine

Durante la procedura liquidatoria, bisogna considerare la necessità didover rimborsare la parte restante del debito contratto in un’unica opoche soluzioni.

Il revisore deve accertarsi, esaminando i contratti sottostanti ildebito, della possibile presenza di clausole sfavorevoli alla società nelcaso in cui il rimborso avvenga anticipatamente, e non secondo ilprefissato piano di ammortamento, o non avvenga del tutto.

Inoltre possono esserci stati dei ritardi nel pagamento delle rate,dovuti alla situazione di crisi in cui verteva la società, con conseguentiulteriori oneri accessori da considerare (sanzioni, penali, ecc.), infine,va verificata la presenza o meno di cause legali in essere legate aidebiti.

Le fasi della liquidazione e del controllo

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Debiti commerciali

Per verificare l’esistenza e la correttezza dei debiti commerciali siprocede ad una richiesta scritta ai fornitori da cui potrebberoemergere interessi di ritardato pagamento richiesti e sanzioni daaccantonare o da contrattare per determinare un credibile valore diestinzione.

Debiti diversi

Questi debiti sorgono in seguito a ritardi nel pagamento di imposte oerrato calcolo dell’importo, anche in questo caso sarà necessarioprevedere la possibilità di estinguere la posizione passiva, da partedella società.

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La relazione del revisore sul bilancio in caso di liquidazione di società

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In fase di liquidazione i bilanci da redigere possono essere almeno ditre tipi:

• Bilancio iniziale di liquidazione• Bilanci intermedi di liquidazione• Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

L’informativa di società in liquidazione è redatta per il periodo ditempo necessario ad attuare la cessazione dell’attività aziendale dalladecisione dello scioglimento della società e fino alla completaliquidazione di attivo e passivo.

Questa informativa può durare diversi anni. Il suo scopo ultimo è distabilire l’ammontare residuo spettante ad ogni socio oeventualmente quello da reintegrare a carico di ogni socio perconcludere l’attività.

La relazione del revisore sul bilancio in caso di liquidazione di società

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Il revisore è chiamato ad esprimere un giudizio sul primo bilanciointermedio di liquidazione o sul bilancio finale di liquidazione madovrà leggere criticamente anche il bilancio iniziale di liquidazione alfine di individuare eventuali incoerenze o errori.

Il giudizio professionale espresso, tuttavia, non si intenderà estesoanche al bilancio inziale di liquidazione.

Il conto economico del primo bilancio intermedio di liquidazionedovrà essere suddiviso in tre parti:

1) la gestione degli amministratori dall’inizio dell’esercizio e finoalla data di inizio della gestione liquidatoria;

2) la gestione degli amministratori dall’inizio del periodo di gestionedei liquidatori e fino al termine dell’esercizio;

3) Il totale dei valori delle prime due parti.

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La relazione del revisore sul bilancio in caso di liquidazione di società

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I dati di conto economico relativi alle diverse gestioni dovrannoessere sottoposti a revisione nell’estensione necessaria ad esprimereun giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso.

Eventuali limitazioni alle procedure imposte dalle circostanze, dagliamministratori o dal liquidatore saranno valutate ai finidell’espressione del giudizio.

La relazione del revisore sul bilancio in caso di liquidazione di società

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In generale, l’assenza o la non disponibilità di sufficienti elementiprobativi a sostegno delle stime di valori iscritti nel bilancio pone alrevisore diverse fattispecie da considerare in relazione finale, adesempio:

• le carenze documentali daranno origine, in base alla loro rilevanza,a un giudizio con rilievi o ad una impossibilità ad esprimere ungiudizio;

• le incertezze specifiche, anche se dichiarate dai liquidatori,daranno origine, a seconda della loro rilevanza, ad un paragrafo dienfasi o ad una impossibilità ad esprimere un giudizio;

• gli errori significativi daranno origine a rilievi o ad un giudizionegativo.