LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - … · La normativa all’art. 9 comma 5 stabilisce ... di...

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LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE a cura di Luca Carboni Giampiero Leodori

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LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

a cura di

Luca Carboni

Giampiero Leodori

1° modulo

Novità normative

a cura di

Luca CarboniAmministratore condominiale

Nozioni generali• Introdotta nella legislazione italiana con la Legge 10/91 la cd contabilizzazione del

calore è un sistema tecnologico che a fronte della regolazione autonoma delletemperature in ogni unità immobiliare permette di suddividere le spese diriscaldamento in proporzione ai consumi effettivi.

• Si compone di 4 elementi fondamentali:1. La termoregolazione2. La contabilizzazione3. L’adeguamento della centrale termica4. Il servizio di ripartizione delle spese

• Se in passato l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di risparmioenergetico spettava alle Regioni il D. Lgs. 102/2014 in attuazione della direttiva2012/27/UE obbliga all’installazione dei sistemi di termoregolazione econtabilizzazione entro il 31/12/2016. La normativa all’art. 9 comma 5 stabilisceche per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso lacontabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base aiconsumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

Novità normative

Il D.Lgs 102/2014 art. 9 comma 5 lettera a)

• qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acquacalda per un edificio siano effettuati da una rete diteleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato chealimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria entro il 31 dicembre2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del serviziodi un contatore di fornitura di calore in corrispondenza delloscambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura.

Novità normative

Il D.Lgs 102/2014 art. 9 comma 5 lettera b)

• nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento oraffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistemadi fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatorial'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura delservizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o diraffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura incui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionatorispetto ai risparmi energetici potenziali. …. Eventuali casi di impossibilità tecnicaalla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportatiin apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico.

• Ci si riferisce alla cd contabilizzazione diretta, praticabile negli impianti condistribuzione orizzontale dove ogni unità immobiliare ha un proprio punto diconsegna

Novità normative

Il D.Lgs 102/2014 art. 9 comma 5 lettera c)

• nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non siaefficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorreall'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del caloreindividuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatoreposto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali… con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo chel'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi … In talicasi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi perla misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione delservizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatorediverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità perl'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantirela continuità nella misurazione del dato;

• Ci si riferisce alla cd contabilizzazione indiretta, indispensabile negli stabili condistribuzione a colonne montanti, che avviene tramite ripartitori posizionati suogni corpo scaldante.

Novità normative

Il D.Lgs. 102/2014 art. 16 - Sanzioni

• comma 5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramiteteleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornituracentralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighidi installazione di contatori individuali di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a),entro il termine ivi previsto, é soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniariada 500 a 2500 euro.

• comma 6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che,richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi dicui all'articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, uncontatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta ad una sanzioneamministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presentecomma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di untecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non étecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non é proporzionatarispetto ai risparmi energetici potenziali.

Novità normative

Il D.Lgs. 102/2014 art. 16 - Sanzioni

• comma 7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio ei clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale chenon provvedono ad installare sistemi di termoregolazione econtabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calorein corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unitàimmobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativapecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo nonsi applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di untecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non éefficiente in termini di costi.

Novità normative

2° modulo

La nuova ripartizione delle spese

Il D.Lgs 102/104 art. 9 comma 5 lettera d)

• quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento oda sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisionedelle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamentie delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'usodi acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato,l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievivolontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzionedell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 esuccessivi aggiornamenti. É fatta salva la possibilità, per la prima stagione termicasuccessiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che lasuddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

• Sanzioni di cui all’art. 16 - É soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che nonripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5lettera d).

La nuova ripartizione delle spese

La norma UNI 10200

• Le norme tecniche UNI non sono leggi, ma sono documenti di applicazionevolontaria che talvolta, qualora richiamati in provvedimenti legislativi, possonoassumere valore cogente.

• La norma UNI 10200, la cui prima versione risale al 1993, è stata dunque resaobbligatoria (UNI 10200:2013) e

1) fin dalla sua origine è ispirata al principio secondo il quale ogni utente paga inbase a quanto effettivamente consumato

2) si fonda sulla distinzione tra consumi volontari e involontari

3) abolisce la facoltà di determinare in sede di assemblea, come consentito inpassato, la cd quota fissa che si continuava a ripartire con la vecchia tabella diriscaldamento. La parte di spesa non riconducibile a consumi volontari viene stabilitae ripartita di funzione delle modalità tecniche di calcolo dei consumi involontari

4) non prevede coefficienti correttivi in merito all’attribuzione dei consumi e di fattopenalizza i primi e gli ultimi piani, soprattutto in edifici di vecchia costruzione,insufficientemente coibentati.

La nuova ripartizione delle spese

I consumi volontari

• I consumi volontari sono dovuti all’azione volontariadell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvolatermostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alleindicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti allacontabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altrisistemi).

La nuova ripartizione delle spese

I consumi involontari

• Ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè principalmente ledispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base aimillesimi calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile in ogni unitàimmobiliare per consentire una temperatura standard di 20°.

• La quota percentuale da ripartire varierà di anno in anno risultando dalladifferenza tra i consumi totali del Condominio (variabile) e la somma delfabbisogno termico di ogni unità immobiliare (che si presume fissa)

• Questi nuovi millesimi saranno il criterio di ripartizione:

a) delle spese di gestione del servizio di riscaldamento;

b) di tutte le spese di manutenzione e conduzione (terzo responsabile, estintori,lettura e ripartizione contabilizzatori, ecc.);

c) di tutte le spese relative alla dispersione dell’energia totale consumata (unapercentuale della spesa energetica totale cioè combustibile + energia elettricacalcolata dal Tecnico sul singolo impianto, ovvero differenza tra la spesaenergetica totale e il consumo volontario di tutti gli utenti).

La nuova ripartizione delle spese

La progettazione

• Di fatto la norma UNI 10200 rafforza la necessità di una fase diprogettazione (già sancita dalla Legge 10/91) in modo particolareper poter individuare la quota da ripartire a millesimi (in passatodeterminata dall’assemblea) e i millesimi di riscaldamento sullabase del fabbisogno energetico (in passato rapportati invece allapotenza termica installata nella singola unità immobiliare) oggioccorre affidare ad un tecnico abilitato il calcolo del fabbisogno dienergia termica utile ad ogni singola unità immobiliare (perconsentire di ottenere una misurazione che andrà a costituire ilvalore millesima le attribuibile a quell’appartamento,indipendentemente dalle superfici radianti installate.

La nuova ripartizione delle spese

3° modulo

Dubbi e criticità

L’applicazione del D.Lgs. 102/2014

In questo modulo, tenuto conto di alcune perplessità e critiche e inconsiderazione di novità emerse dopo l’emanazione del D.Lgs102/2014 ho inteso evidenziare alcune problematiche che potrebberoessere utili agli amministratori per approfondire la materia e megliogestire questo delicato passaggio normativo con i propri condomini. Inparticolare:

1. difficoltà interpretative

2. la procedura di infrazione e l’atto di Governo n. 201 del 7 agosto2015

3. l’evoluzione della norma UNI 10200

4. la applicazione della tabella per i consumi involontari

Dubbi e criticità

Difficoltà interpretative

• Senza scendere in dettagli e fermo restando che si tratta di spunti diriflessione, si rileva che a giudizio di alcuni le indicazioni in merito alcampo di applicazione della normativa possono destare qualcheperplessità, che di certo saranno chiarite dal legislatore.

• A titolo di esempio, si fa riferimento in diverse occasioni alle imprese difornitura del servizio e alla lettera b) l’obbligo di installazione dei contatoriindividuali è posta a carico dell’impresa di fornitura del servizio alla qualefanno capo anche eventuali sanzioni in caso di inadempienza. Non è benchiaro cosa si intenda per impresa di fornitura di servizio di contatoriindividuali, né quale tipo di rapporto contrattuale possa intrattenere conil Condominio. La formulazione di cui all’art. 16 (su richiesta del clientefinale) non lascerebbe presupporre un contratto di appalto specifico perl’installazione dei contatori. E le responsabilità del Condominio?

Dubbi e criticità

La procedura di infrazione e l’atto del governo n. 201 del 7 agosto 2015

• La Commissione Europea ha comunicato il 27 febbraio 2015 la costituzione in mora el’avvio della procedura di infrazione n. 2014/2284 per incompleto recepimento dellaDirettiva attuata dal D.Lgs. 102/2014.

• Con Atto del Governo n. 201/2015 è stato dunque sottoposto al Senato lo schema diun nuovo decreto legislativo correttivo che dovrebbe apportare sostanziali modifichea quello in vigore sia in merito ai criteri di riparto che ad una maggiore chiarezza sulladefinizione di obblighi e responsabilità.

• La Commissione Tecnica del Senato ha approvato l’Atto del Governo il 16 dicembre2015, invitandolo a valutare l'opportunità di abbandonare il riferimento alla normatecnica UNI 10200 rifacendosi agli standard europei di regolamentazione e stabilendoche per la corretta suddivisione delle spese nei condomini di cui all’articolo 9 comma5 lettera d) i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almenoil 50 per cento, fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevatoe che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimiriscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Dubbi e criticità

L’evoluzione della norma UNI 10200

• La norma UNI 10200 è stata già aggiornata per ovviare ad alcuniproblemi interpretativi relativi alla ripartizione dei ripartitori

• Il CTI, ha anticipato che la norma continuerà ad essere revisionataper rivedere aspetti tecnici che richiedono migliore e integrare leparti mancanti come la ripartizione delle spese per laclimatizzazione estiva

• La norma è quindi in evoluzione e il CTI si è dichiarato aperto avalutare proposte e modifiche in risposta a criticità applicativeriscontrate

Dubbi e criticità

La modifica della tabella millesimale

• Stabilito che la ripartizione dei costi relativi ai prelievi involontari vadaeffettuata attraverso la nuova tabella elaborata sulla base dei parametridella norma UNI 10200 con quali modalità deve essere introdotta nelCondominio? Si ravvisano tre ipotesi:

1) trattandosi di norma tecnica obbligatoria e imperativa non necessita diapprovazione assembleare

2) trattandosi di una modificazione di tabella millesimale, riconducibile aicasi di possibile revisione previsti dall’art. 69 Disp. Att. cc l’approvazionepotrebbe essere assoggettata all’unanimità dei consensi

3) trattandosi della modifica di un criterio relativo ad una tabella d’uso giàesistente i nuovi millesimi possono essere approvati con la maggioranza dicui all’art. 1136, comma 2 cc

Dubbi e criticità

4° modulo

Novità normative ed aspetti tecnici

a cura di

Giampiero Leodori

Architetto dell’ordine di Roma

Iscritto dal 1981

TABELLA TRADIZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL RISCALDAMENTO

La ripartizione delle spese relative al riscaldamento centralizzatoin uno stabile condominiale fino all’attualità è andato avantiattraverso una TABELLA MILLESIMALE DEL RISCALDAMENTOredatta secondo principi particolari.

Novità normative ed aspetti tecnici

PRINCIPI DI CALCOLO TRADIZIONALE DELLA TABELLA DEL RISCALDAMENTO

In caso di edifici nuovi in cui nelle unità immobiliari erano stati installatiradiatori tutti delle stesso tipo a elementi o a piastra, poteva essere usato ilcriterio della SUPERFICIE RADIANTE.

Per immobili con radiatori molto diversi tra loro o con tabella calcolata bendopo la costruzione, era certamente più equo ricorrere alle EMISSIONITERMICHE cioè alla quantità di energia espressa in Kcal/H o Watt che ogniradiatore assorbiva dall’impianto centralizzato in funzione delle suedimensioni, del materiale costituivo e della forma , attraverso le schedetecniche pubblicate dal costruttore o attraverso comparazioni tra radiatorisimili.

Esisteva anche un criterio che calcolava la tabella esclusivamente in funzionedel VOLUME RISCALDATO ed esistevano CRITERI MISTI.

Novità normative ed aspetti tecnici

REVISIONE DELLA TABELLA DEL RISCALDAMENTO

Le inevitabili variazioni nel tempo nella dotazione di termosifoninelle unità immobiliari per il loro deterioramento o perristrutturazioni interne, ha spesso causato la necessità di unarevisione della tabella di riscaldamento affidata a tecnicispecialisti.

Novità normative ed aspetti tecnici

NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL RISCALDAMENTO

Con la normativa vigente a partire dal 31 dicembre 2017, condomini e singoleunità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per latermoregolazione e la contabilizzazione del calore. A prevederlo è il testodel decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienzaenergetica, approvata dal Consiglio dei Ministri.Il decreto di recepimentodella direttiva sull’efficienza energetica specifica stabilisce, a seguitodell’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore, che lespese siano ripartite in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivantidalle attività di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dallanorma tecnica UNI 10200.

Novità normative ed aspetti tecnici

QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

Il recepimento delle direttive europee attraverso il Decreto Legislativo102/2014 obbliga perciò i condomini italiani ad introdurre DISPOSITIVIDI TERMOREGOLAZIONE e la CONTABILIZZAZIONE DEL CALOREstabilendo di ripartire le spese in una maniera certamente più equa chedivide la spesa da sostenere in due quote:

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

Novità normative ed aspetti tecnici

QUOTA FISSA

La QUOTA FISSA è relativa al prelievo involontario di energia . Vastabilita l’entità di tale quota rispetto al totale della spesa che uncondominio deve sostenere in un anno che generalmente valecirca il 20-30% del totale e va corrisposta attraverso la redazionedi una TABELLA MILLESIMALE calcolata con un criterio diPRESTAZIONE ENERGETICA.

Novità normative ed aspetti tecnici

UNA VERA RIVOLUZIONE

Per cui si tratta di una vera e propria rivoluzione del settore cheimpone importanti trasformazioni obbligatorie entro il 2017.L’utente con una condotta virtuosa e attenta contribuisce alraggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e limita laspesa individuale.

Novità normative ed aspetti tecnici

I CONDOMINI DISTACCATI

I condomini distaccati non partecipano ordinariamente alle spesedi gestione ma solo alle spese di manutenzione dell’impianto ealla sostituzione degli elementi comuni compresa la caldaia. Sitratta dal punto di vista tecnico di un assurdo . Infatti questicondomini beneficiano comunque della presenza di un impiantocondominiale perchè la distribuzione del calore per i principi dellatermodinamica interessa anche unità non allacciate inserite in uncondominio, confinanti con unità riscaldate allacciate all’impiantocentralizzato perché una parte del calore le raggiungeinevitabilmente.

Novità normative ed aspetti tecnici

IL GRANDE VANTAGGIO

Per i condomini allacciati però c’è il grande vantaggio di poteragire sulle valvole termostatiche regolandone l’apertura e quindi iconsumi e di chiuderle addirittura in caso di temperature esterneparticolarmente miti.

Novità normative ed aspetti tecnici

5° modulo

Uso corretto della contabilizzazione

LE MODALITÁ DI DISTACCO DALL’IMPIANTO CENTRALIZZATO

Prima di accennare alle modalità di utilizzazione correttadella contabilizzazione è bene accennare alle modalità didistacco da parte di un condomino dall’impiantocentralizzato.

Uso corretto della contabilizzazione

BASE NORMATIVA

E' entrata in vigore il 18 giugno 2013 la Legge n° 220/2012 recante "Modifichealla disciplina del condominio negli edifici", che fra i vari aspetti affronta anchela questione del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Senzadover attendere il benestare dell'assemblea di condominio, d'ora in poi silegge: "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato diriscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevolisquilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal casoil rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per lamanutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa anorma". Restano tuttavia alcune limitazioni, che potranno ancora vietare ildistacco e trasformazione in impianto autonomo. Si tratta del regolamento dicondominio, del regolamento edilizio comunale e delle eventuali leggiregionali in materia.

Uso corretto della contabilizzazione

CONDIZIONI PER IL DISTACCO

Pertanto l’onere della dimostrazione della mancanza di “notevoli squilibri difunzionamento o aggravi di spesa” rimane a carico del condomino che intendedistaccarsi ,e non è a priori una operazione agevole.

E’ invece relativamente facile, a distacco avvenuto , scoprire che l’impianto centralizzatoche in precedenza funzionava bene , dopo i distacchi presenta delle anomalie difunzionamento e comporta spese superiori allo stato antecedente .

Uso corretto della contabilizzazione

IL VERO PROBLEMA DEL DISTACCO

Va anche considerato, parlando di distacco, che esiste veramente il problema delnumero dei condomini che in uno stabile intendono distaccarsi.

Infatti un impianto è progettato per una certa potenza , per un certo quantitativo dilitri d’acqua circolante e non puo’ subire pesanti rimaneggiamenti senza presentareanomalie anche serie di funzionamento. Si sono già verificati casi di colonne di edificialti che conservano allacciate pochissime unità rispetto a quelle originarie condisservizi e incrementi di spesa palesi.

Per cui si ritiene che un amministratore di condominio pur non essendo un tecnicopossa in linea di massima sconsigliare il distacco dissennato di unità immobiliaridall’impianto termico centralizzato.

Uso corretto della contabilizzazione

IL COMPITO DELL’AMMINISTRATORE

Compito primario dell’amministratore è comunque quello di consentire al condominiodi dotarsi degli strumenti per operare le trasformazioni richieste dalla normativa egestire la ripartizione delle spese.

Uso corretto della contabilizzazione

LO SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Lo schema logico della ripartizione è il seguente:

Il calore utile viene misurato in kWh all’uscita dal generatore .Parte di questa energia sidisperde ma viene comunque compresa nelle spese totali di gestione.

1 Determinare le spese totali di gestione e manutenzione dell’impianto termico centralizzato

2 Determinare l’energia utile kWh

3 Calcolare il costo unitario dell’energia utile €/kWh

4 Ripartire l’energia utile totale tra consumi volontari e involontari kWh

5 Ripartire l’energia utile volontaria (lettura contatori individuali) kWh €

6 Ripartire l’energia utile involontaria ( in base alla tabella millesimale) kWh €

Uso corretto della contabilizzazione

DEFINIZIONE DELLE QUOTE

Pertanto l’Amministratore dovrà partire dal totale delle spese dell’anno di gestionerelative all’impianto di riscaldamento , stabilendo il costo unitario di un kWh erogato.Poi dovrà considerare il costo relativo a tutti i consumi volontari individuali dedottidai contabilizzatori per individuare la QUOTA DI CONSUMO VOLONTARIO.

La differenza residua rappresenterà la QUOTA FISSA O INVOLONTARIA e sarà ripartitasecondo la tabella millesimale

Per ogni condomino verrà perciò determinata una QUOTA TOTALE così determinata:

QUOTA TOTALE = QUOTA VOLONTARIA A CONSUMO + QUOTA FISSA SECONDO IMILLESIMI

Uso corretto della contabilizzazione

ACQUISIZIONE DATI QUOTE VOLONTARIE

I consumi volontari sono forniti dai contabilizzatori con datiraccolti dalla ditta che ha in gestione l’impianto con letturetelematiche .

Rimane da accennare alla formazione dei millesimi da utilizzareper il calcolo dei consumi involontari.

Uso corretto della contabilizzazione

CALCOLO QUOTE INVOLONTARIE TRAMITE TABELLA MILLESIMALE

La tabella, di competenza di un tecnico specializzato, devedimenticare i vecchi sistemi di calcolo delle tabelle millesimali delriscaldamento ( superficie radiante o emissioni termiche) maessere calcolata in funzione delle dispersioni termiche di ogniunità immobiliare.Uno dei metodi che appare più agevole è quello di calcolare ilfabbisogno energetico di ogni unità immobiliare con le stesseprocedure che si utilizzano per la redazione dell’APE (Attestato diPrestazione Energetica).

Uso corretto della contabilizzazione

FABBISOGNO ENERGETICO SINGOLA UNITÁ IMMOBILIARE

Il fabbisogno energetico di ogni unità immobiliare è certamenteproporzionale alle dispersioni che una unità subisce in relazionealla sua estensione , allo sviluppo e all’orientamento delle pareti,alla natura dei componenti opachi e delle finestre e pertanto idati forniti dall’APE, ottenuti tutti col medesimo programma dicalcolo, servono ottimamente a formare la TABELLAMILLESIMALE per la ripartizione della QUOTA FISSA.

Uso corretto della contabilizzazione

COINVOLGIMENTO DI UN TECNICO

La tabella ovviamente va redatta affidando l’incarico professionalead un tecnico che deve effettuare sopralluoghi in tutte le unità edacquisire le relative planimetrie per avere informazioni sullo statodei luoghi.

Uso corretto della contabilizzazione