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27 settembre 2013 35 2013 SETTIMANA FISCALE La www.sistemafrizzera24.it Periodico settimanale – Anno XVII – n. 35 – Poste Italiane Sped. in A.P. – D.L. 353/2003 conv. in L.46/2004, art. 1, c. 1, DCB Roma COPIA OMAGGIO BUONA CONSULTAZIONE!

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27 settembre 2013

352013

SETTIMANAFISCALE

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3LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

SOMMARIOnovità

Le 5 novità della settimana .............................. 5

agenda deLLa settimana

scadenze fiscali e previdenziali dal 30 settembre al 6 ottobre 2013 .......... 9

commenti

comunicazioni telematiche dei titolari di partita iva all’agenzia delle entrate – novità della L. 98/2013 P. Sacchetta .............................................................. 17

s.r.l. ordinaria – costituzione e conferimenti – novità della L. 99/2013 M. Iori ............................................................................... 21

Prova delle cessioni intracomunitarie – chiarimenti della circolare assonime 20/2013 L. Pietrobon ............................................................. 24

Perdite su crediti da crisi d’impresa – chiarimenti della c.m. 26/e/2013 S. Cerato e M. Bana ............................................. 28

«exit tax» – trasferimento della residenza all’estero e scelta del regime opzionale G. De Pasquale e C. De Luca ............................. 32

Locazione immobiliare – accordo di riduzione del canone –

trattamento fiscale M. Jannaccone ....................................................... 36

trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati F. Carrirolo ................................................................ 38

immobili acquistati all’asta – applicazione delle agevolazioni «prima casa» R. Carrieri ................................................................. 41

valutazione delle aziende – verso la creazione di principi nazionali A. Cecchetto ........................................................... 43

Le risPoste deLLa settimana

iva – cessione di immobili entro 5 anni dall’intervento edilizio .................................... 47

iva – emissione di fattura immediata .......... 47

iva – acquisto di biglietti aerei – Fatturazione ......................................................... 48

contribuenti minimi – ritenuta d’acconto 49

dichiarazione dei redditi – immobili – codici di utilizzo ................................................. 49

imposta di bollo – Libro giornale e/o inventari ................................................................. 49

modello Unico – mancanza di bilancio approvato .............................................................. 49

imposta di bollo – nuovi importi ................... 50

SOMMARIO

SETTIMANAFISCALE

La

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4 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaINDICE ALFABETICO

INDICE ALFABETICOa

Adempimenti, titolari di partita Iva, comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate ........... 17

Agevolazioni, immobili acquistati all’asta ...................................... 41 – «prima casa», Fondo per l’ac-cesso al credito ..................... 5

Aziende, valutazione .................... 43

B

Bollo, libro giornale e/o inventari .. 49 – nuovi importi ........................ 50

C

Contribuenti minimi, ritenuta d’acconto ................................. 49

Crisi d’impresa, perdite su crediti .. 28

D

Decreto «istruzione», detrazione di erogazioni e misure di impo-ste di registro e ipo-catastali ..... 6

Dichiarazione dei redditi, immobi-li, codici di utilizzo .................... 49

Durc, semplificazione della disci-plina ......................................... 7

E

Enti locali, certificazione al bilan-

cio di previsione 2013, proroga . 6

Erogazioni liberali, istituzioni sco-lastiche, detrazione Irpef ........... 6

«Exit tax» ..................................... 32

I

Imposte ipo-catastali, immobili in aree soggette a piani urba-nistici particolareggiati, trasfe-rimenti .................................. 38 – nuova misura fissa ................. 6

Irpef, detrazione, erogazioni libe-rali a istituzioni scolastiche ........ 6

Iva, cessioni intra-Ue, prova .......... 24 – fattura immediata ................. 47 – fatturazione, acquisto di bi-glietti aerei ............................ 48

– immobili, cessione entro 5 anni dall’intervento edilizio .... 47

L

Locazione immobiliare, accordo di riduzione del canone ................ 36

M

Modello Unico, mancanza di bi-lancio approvato ....................... 49

P

Perdite su crediti, crisi d’impresa ... 28

«Prima casa», acquisto, Fondo per l’accesso al credito .................... 5 – agevolazioni, immobili acqui-stati all’asta ........................... 41

R

Registro, immobili in aree sogget-te a piani urbanistici particola-reggiati, trasferimenti ............... 38 – locazione immobiliare, ridu-zione del canone ................... 36

Registro, nuova misura fissa ......... 6

S

S.r.l. ordinaria, costituzione e con-ferimenti .................................. 21

Scadenze, fiscali ........................... 9 – previdenziali .......................... 15

T

Tares, maggiorazione standard, ri-scossione .................................. 7

Titolari di partita Iva, comunicazio-ni telematiche all’Agenzia delle Entrate ..................................... 17

V

Valutazione d’azienda, principi nazionali ................................... 43

SETTIMANAFISCALE

La

sito Internetwww.sistemafrizzera24.it

Ultime circolari inviaten. 28/2013 Imu e «service tax» – Novità

del D.L. 102/2013n. 29/2013 Decreti «del fare», «energia»

e «lavoro» – Novitàn. 30/2013 Scadenze fiscali e previdenziali

del quarto trimestre 2013

Prossime circolari●● Nuovo redditometro●● Semplificazioni nel settore agricolo●● Violazioni dichiarative e di versa-

mento

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5LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

NOVITÀSETTIMANAFISCALE

La

NOVITÀe ULTIMI PROVVEDIMENTI

NOVITÀ e ULTIMI PROVVEDIMENTI

nUove norme e Provvedimenti rilevanza

1agEVoLazIonI Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della

«prima casa» da parte di giovani coppie e famiglie monogenitoriali

D.P.C.M. 24.6.2013, n. 103

2fInanza LoCaLE enti locali – certificazione al bilancio di previsione

2013 – Proroga D.M. Interno 2.9.2013

3DIRETTE, REgISTRo decreto «istruzione» – detrazione di erogazioni

liberali e nuove misure di imposte di registro e ipocatastali

D.L. 12.9.2013, n. 104

nUove interPretaZioni ministeriaLi

4aDEMPIMEnTI durc – semplificazione della disciplina – Primi

chiarimentiCircol. Min Lavoro e Politiche sociali 6.9.2013, n. 36

5TaRES tares – maggiorazione standard – modalità

di riscossioneRisol. Dip. Finanze 9.9.2013, n. 9

nUove norme e Provvedimenti

Fondo per l’accesso al credito per l’acQUisto della «Prima casa» da Parte di giovani coPPie e FamigLie monogenitoriaLi

Il decreto, in vigore dal 21.9.2013, contiene il regolamento che di-sciplina il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della «prima casa» da parte di giovani coppie e di nuclei familiari monogenitoriali.

In particolare, viene modificato il D.M. 17.12.2010, n. 256 prevedendo tra le altre cose quanto segue:

●● i mutui ammissibili alla garanzia del Fondo sono di ammontare non superiore a e 200.000 e vanno sottoscritti con un tasso massimo non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

●● tra i requisiti richiesti in capo ai mutuatari che richiedono la ga-ranzia del Fondo è previsto che il reddito complessivo rilevato dall’Indicatore della situazione economica equivalente (isee) non

agevoLaZioni

d.P.c.m. 24.6.2013, n. 103 G.U. 6.9.2013, n. 2091

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6 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

NOVITÀ SETTIMANAFISCALE

La

sia superiore a e 40.000. Inoltre viene data priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non sono occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato;

●● l’immobile da acquistare per essere adibito a «prima casa», oltre a non rientrare nelle categorie catastali a1, a8 e a9, non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso ex D.M. Lavori pubblici 2.8.1969.

r.co.

enti LocaLi – certiFicaZione al BiLancio di Previsione 2013 – Proroga

Il decreto proroga al 16.12.2013 il termine per la presentazione dei modelli di certificazione (approvati con D.M. Interno 14.5.2013 – «La Settimana fiscale» n° 23/2013, pag. 7) relativi al bilancio di previsione per l’anno 2013 di Amministrazioni provinciali, Comuni, Comunità mon-tane e Unioni di Comuni.

r.co.

decreto «istrUZione» – detraZione di erogaZioni LiBeraLi e nUove misUre di imPoste di registro e iPocatastaLi

Il decreto-legge, in vigore dal 12.9.2013, contiene disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. In particolare, a fini di copertura finanziaria, introduce delle novità in materia di detrazione Irpef delle erogazioni liberali a favore di particolari istituzioni scolastiche, mo-difica le misure di alcune accise (Allegato I, D.Lgs. 504/1995) e aumenta la misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali.

irpef – detrazione di erogazioni liberali a favore di particolari istituzioni scolastiche (art. 10): è prevista la detrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’inno-vazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa (modifica dell’art. 15, co. 1, lett. i-octies, D.P.R. 917/1986). La norma si applica a partire dall’anno d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (2013).

imposte di registro, ipotecaria e catastale – nuove misure (art. 26): gli atti immobiliari assoggettati all’imposta di registro nella misura di cui all’art. 10, co. 1 e 2, D.Lgs. 23/2011 e gli atti/le formalità con-seguenti eseguiti per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie e sono assoggettati alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di e 50 (modifica dell’art. 10, co. 3, D.Lgs. 23/2011). Inoltre è disposto l’aumento da e 168 ad e 200 della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Tale aumento ha effetto dall’1.1.2014 (per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate dall’1.1.2014, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dall’1.1.2014, per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione eseguite e per le domande di annotazioni presentate dall’1.1.2014).

r.co.

FinanZa LocaLe

d.m. interno 2.9.2013 G.U. 9.9.2013, n. 2112

dirette, registro

d.L. 12.9.2013, n. 104 G.U. 12.9.2013, n. 2143

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7LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

NOVITÀSETTIMANAFISCALE

La

nUove interPretaZioni ministeriaLi

dUrc – semPLiFicaZione della disciPLina – Primi cHiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce i primi chiarimenti in merito alla norma dell’art. 31, D.L. 69/2013, conv. con modif. dalla L. 98/2013 (cd. decreto “del fare”) che ha introdotto importanti sem-plificazioni in merito al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

I chiarimenti contenuti nella circolare, relativi in particolare alle fasi di acquisizione del Documento e alla sua validità temporale (120 giorni dalla data del rilascio, con riferimento ai durc rilasciati dal 21.8.2013; per quelli rilasciati in precedenza, 90 giorni sempre dalla data del rilascio), permetteranno ad enti previdenziali e casse edili di adeguare le relative procedure di gestione del Documento.

r.co.

tares – maggioraZione standard – modaLità di riscossione

La risoluzione fornisce precisazioni in merito alle modalità di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares) e, in particolare, della maggiorazione standard. Si ricorda che tale maggiorazione, pari a e 0,30 per metro quadrato, è riservata allo Stato e va versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo.

Il Ministero precisa che il gettito di tale maggiorazione dev’essere assicurato all’Erario entro l’anno in corso, utilizzando il modello F24 o il bollettino di c/c postale, indicando separatamente le somme dovute a titolo di tributo e a titolo di maggiorazione.

Se il Comune ha fissato la scadenza dell’ultima rata 2013 della Tares nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16.12.2013.

r.co.

ademPimenti

circol. min. Lavoro e Politiche sociali 6.9.2013, n. 36

4

tares

risol. dipartimento delle Finanze 9.9.2013, n. 9

5

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9LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

La AGENDA della SETTIMANA

ademPimenti FiscaLi indicaZioni riFerimenti

LUnedì

30settemBre

iva – dicHiaraZione annUaLe in Forma aUtonoma – trasmissione teLematica: per i contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione unificata annuale Mod. Unico (es. soggetti Ires con esercizio non solare), scade oggi il termine per effettuare l’invio telematico della dichiarazione iva annuale 2013, relativa al 2012, in forma autonoma. Entro oggi è, inoltre, possibile la regolariz-zazione dei versamenti Iva non effettuati o effettuati in misura insufficiente, con il versa-mento delle somme dovute, maggiorate della sanzione ridotta al 3,75% e degli interessi legali (2,5% annuo dall’1.1.2012).

modalità di presen-tazione: trasmissione telematica diretta o tra-mite un intermediario abilitato.

FreQUenZa annUaLe

a r t i c o l o 8 , D . P. R . 22.7.1998, n. 322 [CFF

➊ 1668];

D.P.R. 7.12.2001, n. 435;

Provv. Agenzia Entrate 15.1.2013

iraP – dicHiaraZione annUaLe in Forma aUtonoma – trasmissione teLema-tica: per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con esercizio solare, scade oggi il termine per effettuare l’invio telematico della dichiarazione irap 2013, relativa al 2012, in forma autonoma. Entro oggi è, inoltre, possibile la regolarizzazione dei versamenti Irap non effettuati o effettuati in misura insufficiente, con il versamento delle somme dovute, maggiorate della sanzione ri-dotta al 3,75% e degli interessi legali (2,5% annuo dall’1.1.2012).

modalità: trasmissione in via telematica diret-tamente o tramite un intermediario abilitato del Modello Irap 2013.

articolo 1, co. 50-52, L. 24.12.2007, n. 244 [CFF

➊ 3994];

Provv. Agenzia Entrate 31.1.2013

adegUamento ai Parametri: per i soggetti che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri per l’anno 2012, il versamento della maggiore Iva deve essere effettuato entro la sca-denza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2013, relativa al 2012, vale a dire entro il 30.9.2013, per esercizi solari.

modalità di versa-mento:

●● on line direttamente o tramite un inter-mediario abilitato;

●● mediante l’home banking,

con il Mod. F24.codice tributo: 6493.

a r t i c o l o 4 , D . P. R . 31.5.1999, n. 195 [CFF

➋ 7094d];

C.M. 4.8.2006, n. 28/E;

R.M. 19.9.2006, n. 104/E;

R.M. 28.9.2006, n. 108/E;

C.M. 22.5.2007, n. 31/E

AGENDAAdEMpIMENTI E SCAdENzE FISCALI E prEvIdENzIALI

30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2013

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10 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaAGENDA della SETTIMANA

ademPimenti FiscaLi indicaZioni riFerimenti

LUnedì

30settemBre

sEguE imPosta mUniciPaLe ProPria – omessa PresentaZione della dicHiaraZione – ravvedimento: per i proprietari di beni immobili e i titolari di diritti reali di godimento su beni immobili scade oggi il termine per effet-tuare l’eventuale regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione imu 2012 per gli immobili per i quali l’obbligo dichiara-tivo è sorto dall’1.1.2012.

modalità: consegna o spedizione al Comune dove sono situati gli im-mobili.

FreQUenZa annUaLe

Art. 10, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 [CFF ➊ 4160];

art. 9, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 [CFF ➊ 4276ater, D.L. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. con L. 26.4.2012, n. 44;

art. 13, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. con L. 22.12.2011, n. 214 [CFF ➊ 4277];

C.M. 18.5.2012, n. 3/DF

omessa PresentaZione del mod. Unico 2013 cartaceo – ravvedimento: scade oggi il termine per effettuare l’eventuale rego-larizzazione dell’omessa presentazione del mod. Unico 2013 cartaceo con il ravvedimento, entro 90 giorni dalla scadenza, da parte delle persone fisiche che dovevano presen tare il Modello Unico 2013 o Modello Mini Unico 2013 cartaceo presso un ufficio postale abilitato entro l’1.7.2013. In alternativa al ravvedimento, è possibile ef-fettuare la trasmissione telematica entro il 30.9.2013, senza sanzioni.

modalità: presentazio-ne della dichiarazione presso un ufficio postale abilitato e pagamento della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (e 258), per ogni dichiarazione se non sono dovute impo-ste; se sono inoltre dovu-te imposte vanno pagate le somme non versate, con applicazione degli interessi legali (2,5% annuo dall’1.1.2012) e della sanzione ridotta.

articolo 13, co. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 [CFF ➋ 9476]

Persone FisicHe e società di Persone – trasmissione teLematica del mod. Unico 2013 – rimBorso del credito iva – ravvedimento LUngo: scade oggi il termine per l’invio telematico del mod. Unico 2013 per le persone fisiche obbligate all’invio telematico e per quelle non obbligate che op-tano per la trasmissione on-line e per le società di persone, associazioni professionali, società semplici ed equiparate. Entro oggi è, inoltre, possibile sanare le irregolarità del mod. Unico 2012, nonché le violazioni per i versamenti delle imposte relative all’anno 2012 non effettuati o effettuati in misura insufficiente, con il versamento delle imposte, maggiorate della sanzione ridotta al 3,75% e degli interessi legali (2,5% annuo dall’1.1.2012).

modalità di presen-tazione: trasmissione telematica diretta o tra-mite un intermediario abilitato.

FreQUenZa annUaLe

articolo 2 del D.P.R. 22.7.1998, n. 322 [CFF

➋ 7044], come modif. dall’articolo 2, D.P.R. 7.12.2001, n. 435;

articolo 3, D.L. 3.6.2008, n. 97, conv. con modif. con L. 2.8.2008, n. 129

soggetti ires – trasmissione teLematica del mod. Unico 2013 – rimBorso del credito iva – ravvedimento LUngo:

modalità di presen-tazione: trasmissione telematica diretta o tra-

articolo 2 del D.P.R. 22.7.1998, n. 322 [CFF

➋ 7044], come modif.

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11LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

La AGENDA della SETTIMANA

ademPimenti FiscaLi indicaZioni riFerimenti

LUnedì

30settemBre

sEguE scade oggi il termine per l’invio telematico del Mod. Unico 2013 per i soggetti ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati) con esercizio solare. Entro oggi è, inoltre, possibile la regolarizzazione dei versamenti delle imposte relative all’anno 2012 non effettuati o effettuati in misura insuffi-ciente, con il versamento delle imposte, mag-giorate della sanzione ridotta al 3,75% e degli interessi legali (2,5% annuo dall’1.1.2012).Scade oggi il termine per presentare il modello cnm (Consolidato nazionale e mondiale) per i soggetti che si avvalgono della tassazione di gruppo ai fini Ires.

mite un intermediario abilitato.

FreQUenZa annUaLe

dall’articolo 2, D.P.R. 7.12.2001, n. 435;

articolo 3, D.L. 3.6.2008, n. 97, conv. con modif. con L. 2.8.2008, n. 129

imPosta comUnaLe sulla PUBBLicità – imPorto sUPeriore a e 1.549,37 – ver-samento rateaLe: i contribuenti tenuti al versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (nei Comuni ove essa non sia stata sostituita dal canone per l’installazione di mez-zi pubblicitari) in misura superiore a e 1.549,37 e che hanno optato per il pagamento in rate trimestrali anticipate, versano entro oggi la quarta rata trimestrale anticipata per il 2013.

modalità di versa-mento:

●● su conto corrente postale intestato al Comune;

●● al Concessionario incaricato dal Co-mune;

●● direttamente presso le Tesorerie comu-nali.

FreQUenZa trimestraLe

articoli 8, co. 3, e 9, co. 4, D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 [CFF ➊ 3808 e 3809];

articoli 52 e 62, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 [CFF

➊ 3919v e 3920c]

assistenZa FiscaLe – acconto – comUni-caZione: per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale presentando il Mod. 730/2013, scade oggi il termine per effettuare la comunicazione al datore di lavoro, all’ente pensionistico o al committente, sostituti d’im-posta, di non effettuare, o effettuare in misura inferiore, il versamento della seconda o unica rata dell’acconto irpef dovuto per l’anno 2013.

modalità: presentazio-ne della comunicazione al sostituto d’imposta anche se l’assistenza è stata prestata dal Centro autorizzato di assistenza fiscale (Caf).

FreQUenZa annUaLe

a r t i c o l o 1 9 , D . M . 31.5.1999, n. 164 [CFF

➋ 7092u];

C.M. 27.3.2010, n. 16/E

imPosta sostitUtiva sui FinanZiamenti – dicHiaraZione per il Primo semestre 2013: per gli enti con esercizio solare che effettuano le operazioni di cui agli artt. 15 e 16, D.P.R. 601/1973, scade oggi il termine per effettuare la presentazione della dichiarazio-ne relativa alle operazioni di finanziamento effettuate nel primo semestre dell’esercizio 2013 soggette all’imposta sostitutiva.

modalità: la dichiara-zione, in due esemplari, va presentata all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circo-scrizione è la sede legale dell’ente. Il versamento dell’imposta va effet- tuato entro 30 giorni

articoli 15-17 e 20 D.P.R. 29.9.1973, n. 601 [CFF ➋

8015 – 8017 e 8020];

art. 8, co. 4, D.L. 90/1990, conv. con L. 26.6.1990, n. 165 [CFF ➋ 5452];

D.L. 13.5.1991, n. 151, conv. con L. 12.7.1991, n. 202 [CFF ➋ 8155]

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12 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaAGENDA della SETTIMANA

ademPimenti FiscaLi indicaZioni riFerimenti

LUnedì

30settemBre

sEguE n.B.: la scadenza è mobile, stabilita in 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

dalla presentazione della dichiarazione.

FreQUenZa semestraLe

transFer Pricing – tassaZione di grUPPo mULtinaZionaLe: scade oggi il termine per la presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della documentazione idonea a consentire il riscontro della corrispondenza con il valore normale dei prezzi di trasferi-mento praticati per le transazioni con società del gruppo multinazionale (cd. «transfer pricing») per il periodo d’imposta 2012 per i soggetti con esercizio solare.

modalità di presen-tazione: la documen-tazione va presentata in formato elettronico all’Agenzia delle Entrate ed è costituita da un documento denominato Masterfile (contenente le informazioni del grup-po) e da un Documento Nazionale.

art. 110, co. 7, D.P.R. 916/1986 [CFF ➋ 5210];

art. 1, co. 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997;

art. 26, D.L. 78/2010 conv. con modif. con L. 122/2010;

Provv. Agenzia Entrate 29.9.2010;

C.M. 15.12.2010, n. 58/E;

C.M. 28.5.2011, n. 21/E

imPosta di registro – contratti di Loca-Zione: per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili, scade oggi il termine per effettuare il versamento relativo a:

●● cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dall’1.9.2013;

●● annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire dall’1.9.2013.

n.B.: in caso di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili, il versamento dell’imposta di registro deve essere eseguito con il modello F24 on-line.

modalità di versa-mento: all’Agente della riscossione o in banca utilizzando il Mod. F23 o presso un ufficio posta-le, con bollettino postale intestato all’agente della riscossione.codici tributo: 107t Im posta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero pe-riodo; 108t Imposta di registro per affitto fondi rustici; 112t Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive; 114t Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti); 115t Imposta di registro per contratti di locazio-ne fabbricati - prima annualità.

art. 5, co. 1, Tariffa, All. A, Parte I, e art. 17, co. 1, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF ➊ 2105 e 2017];

art. 21, commi 18, 19 e 20, L. 27.12.1997, n. 449 [CFF ➊ 2240];

C.M. 16.1.1998, n. 12/E;

art. 21, D.M. 31.7.1998, come modificato dal Provv. Agenzia Entrate 12.12.2001 e 27.6.2003;

art. 68, L. 21.11.2000, n. 342;

C.M. 7.1.2002, n. 3/E;

R.M. 20.2.2002, n. 52/E;

Provv. Agenzia Entrate 14.9.2006;

Provv. Agenzia Entrate 6.10.2008;

art. 19, co. 15, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con L. 30.7.2010, n. 122;

Provv. Agenzia Entrate 25.6.2010;

art. 3, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23

mod. Unico 2013 – Persone FisicHe non titoLari di Partita iva – società di Persone e soggetti ires senZa stUdi di settore – versamento rateaLe: per

modalità di versa-mento: con il Mod. F24:

●● all’agente della ri-scossione;

articoli 17 e 20 D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 [CFF ➋

7418, 7421];

a r t i co lo 17 , D .P.R .

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13LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

La AGENDA della SETTIMANA

ademPimenti FiscaLi indicaZioni riFerimenti

LUnedì

30settemBre

sEguE le persone fisiche non titolari di partita iva (comprese quelle interessate da studi di settore o da cedolare secca), le società di persone e soggetti ires estranei agli studi di settore che si avvalgono della facoltà di rateizzare i paga-menti delle somme dovute a saldo 2012 ed in acconto 2013 in base alla dichiarazione annuale Mod. Unico 2013 e che hanno versato la prima rata entro il 8.7.2013 (ovvero entro oggi con lo 0,40% in più) ovvero entro il 17.6.2013 (ovvero entro il 17.7.2013 con lo 0,40% in più) scade oggi il termine per effettuare il versamento rispettivamente della quarta (terza) ovvero della quinta (quarta) rata.

●● presso una banca;●● in un ufficio postale:●● on-line direttamente

o tramite un inter-mediario abilitato.

7.12.2001, n. 435 [CFF

➋ 7123w], come sost. dall ’articolo 1, D.L. 15.4.2002, n. 63;

D.P.C.M. 13.6.2013

iva – enti non commerciaLi e agricoLtori esonerati – acQUisti intracomUnitari: per gli enti, le associazioni e le altre organiz-zazioni di cui all’art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero iva di cui all’art. 34, co. 6, dello stesso D.P.R. 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquida-zione e il versamento dell’iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell’am-montare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

modalità: la dichiara-zione (Mod. Intra-12) si presenta in via tele-matica all’Agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il Mod. F24.

FreQUenZa mensiLe

art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 204];

art. 49, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con L. 29.10.1993, n. 427 [CFF

➊ 1270];

D.M. 9.12.1997 [CFF ➋

7437a];

D.M. 17.12.1998;

C.M. 6.9.2000, n. 136/E;

D.Lgs. 11.2.2010, n. 18;

Provv. Agenzia Entrate 16.4.2010 [CFF ➊ 1852]

imPosta sulle assicUraZioni – versamento mensiLe: scade oggi il termine per il versamen-to dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese precedente (agosto 2013), nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secon-do mese precedente (luglio 2013).

modalità: versamento in via telematica con il Mod. F24 – Accise.

FreQUenZa mensiLe

art. 9, L. 29.10.1961, n. 1216, modif. dall’art. 5, D.L. 328/1997, conv. con L. 410/1997;

D.M. 17.12.1998;

D.M. 15.7.2010;

R.M. 22.10.2010, n. 109/E;

art. 17, co. 3, D.Lgs. 68/2011;

Provv. Agenzia Entrate 29.12.2011;

D.P.C.M. 26.4.2012;

Provv. Agenzia Entrate 30.4.2013

accise – gas metano – versamento mensiLe: scade oggi il termine per effettuare il versamento della rata di acconto mensile calcolata in base ai consumi del 2012.

modalità di versa-mento: alla Tesoreria provinciale dello Stato; con il nuovo «Mod. F24

art. 26, co. 8, D.Lgs. 504/1995, modif. dall’art. 4, co. 1, lett. b), D.L. 669/1996, conv. con L.

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14 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaAGENDA della SETTIMANA

ademPimenti FiscaLi indicaZioni riFerimenti

LUnedì

30settemBre

sEguE Accise» in via telema-tica, con possibilità di compensazione con al-tre imposte e contributi.

FreQUenZa mensiLe

30/1997 e dall’art. 12, L. 488/1999;

D.M. 25.3.2002;

D.Lgs. 2.2.2007, n. 26;

Provv. Agenzia Entrate 23.10.2007;

Provv. Agenzia Entrate 12.3.2012

anagraFe triBUtaria – intermediari FinanZiari – comUnicaZione dei dati – trasmissione teLematica: per gli ope-ratori finanziari di cui all’art. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura fi-nanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di agosto 2013.

modalità: i soggetti obbligati alle comuni-cazioni devono utilizza-re il servizio telematico Entratel o il servizio In-ternet (Fisconline) o un intermediario abilitato.

FreQUenZa mensiLe

art. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 [CFF

➋ 8557];

Provv. Agenzia Entrate 19.1.2007;

C.M. 4.4.2007, n. 18/E;

Provv. Agenzia Entrate 29.2.2008

oPeraZioni con Paesi BLacK List – invio della comUnicaZione: per i soggetti passivi, identificati ai fini iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato nel mese precedente operazioni (acquisti e vendite di beni, nonché acquisizioni e prestazioni di servizi, se singo-larmente di importo superiore a e 500) con altri soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (Paesi black list), scade oggi in termine per la presentazione della relativa comunicazione con il modello approvato con il Provvedimento 28.5.2010.

modalità: trasmissione telematica all’Agen-zia delle Entrate con l’apposito modello re-peribile sul sito www.agenziaentrate.it.

FreQUenZa mensiLe

D.M. 4.5.1999;

D.M. 21.11.2001;

D.L. 40/2010, conv. con L. 73/2010;

D.M. 30.3.2010;

Provv. Agenzia Entrate 28.5.2010;

D.M. 27.7.2010;

D.M. 5.8.2010;

C.M. 28.1.2011, n. 2/E;

art. 2, co. 8, D.L. 16/2012

soggetti ires – acconti d’imPosta – ver-samento: per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l’anno solare per i quali settembre 2013 è l’undicesimo mese dell’e-sercizio sociale, scade oggi il termine per ver-sare la seconda o unica rata di acconto ires e la seconda o unica rata di acconto Irap. Per i soggetti ires per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013 per gli esercizi solari), l’art. 11, D.L. 28.6.2013, n. 76 ha disposto l’aumento degli acconti ires e irap nella misura del 101%.

modalità: con il Mod. F24 on-line.codici tributo: Ires 2002; Irap 3813.

FreQUenZa annUaLe

L. 23.3.1977, n. 97 [CFF

➋ 7613];

artt. 30 e 37, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 [CFF

➋ 3919g e 3919p];

art. 15-bis, D.L. 2.7.2007, n. 81, conv. con modif. con L. 3.8.2007, n. 127;

art. 11, D.L. 28.6.2013, n. 76

tasse aUtomoBiListicHe – rimorcHi – rin-novo: scade oggi il termine per effettuare il

modalità di versa-mento: presso un uffi-

articolo 1, co. 1, lett. e), D.M. 18.11.1998, n. 462;

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15LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

La AGENDA della SETTIMANA

ademPimenti FiscaLi indicaZioni riFerimenti

LUnedì

30settemBre

sEguE rinnovo delle tasse automobilistiche relative agli autoveicoli di cui all’articolo 1, co. 1, lett. e), D.M. 18 novembre 1998, n. 462 (ad es. autocarri, rimorchi, autobus, veicoli speciali) per i quali il pagamento è in scadenza nel mese di settembre 2013 (vale a dire con perio do di validità scaduto nel mese di agosto 2013).

cio postale o una dele-gazione dell’Aci oppure presso una tabaccheria autorizzata.

FreQUenZa annUaLe

D.M. 7.1.1999

iva – aUtotrasPortatori iscritti all’aLBo – anno taZione FattUre emesse: per gli auto trasportatori di cose per conto di terzi iscritti all’albo di cui alla L. 6.6.1974, n. 298, scade oggi il termine per effettuare l’anno-tazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente.

modalità: può essere emessa una sola fattu-ra per più operazioni di ciascun trimestre, effettuate nei confronti del medesimo commit-tente.

FreQUenZa trimestraLe

art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 274], sost. dall ’art. 5, L. 1 4 6 / 1 9 9 8 , m o d i f . dall ’art. 1-bis, D.L. 181/1998, conv. con L. 271/1998;

C.M. 30.10.1998, n. 252/E;

C.M. 22.11.2004, n. 49/

ademPimenti PrevidenZiaLi indicaZioni

LUnedì

30settemBre

inPdaP – denUncia «dam»: per gli enti pubblici, scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto 2013 con la dichiarazione analitica mensile (dam).

modalità: invio telema-tico attraverso il modello di denuncia «dam».

inPs – denUncia Uniemens individUaLe: per i sostituti d’imposta, scade oggi il termine per effettuare la trasmissione telematica della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre e 5.000 (mese di agosto 2013).

modalità: invio telema-tico del Mod. Uniemens.

NOTA Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.L. 330/1994, conv. con L. 473/1994 [CFF ➋ 7363a], dell’articolo 18, D.Lgs. 241/1997 [CFF ➋ 7419] e dell’articolo 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. con L. 12.7.2011, n. 106 [CFF ➋ 6937].

Paolo sardi

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17LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

DECRETO «del FARE»SETTIMANAFISCALE

La

Decreto «del fare»

COMUNICAZIONI TELEMATICHE dei TITOLARI di PARTITA IVA all’AGENZIA delle ENTRATE

NOVITÀ della L. 98/2013di pietro Sacchetta

comUnicaZioni teLematicHe dei titoLari di Partita iva: la L. 9.8.2013, n. 98, (1) che, con modificazioni, ha convertito (2) in legge il D.L. 21.6.2013, n. 69 (cd. decreto «del fare»), ha aggiunto al citato decreto il nuovo art. 50-bis.

La novità più importante, prevista in tale articolo, è stata l’introduzione (con decorrenza 1.1.2015) della pos-sibilità per le aziende dell’invio giornaliero all’agenzia delle entrate dei dati Iva.

Le aziende che aderiranno a tale opzione saranno tra

QUadro normativo

La L. 9.8.2013, n. 98, che ha convertito con modi-ficazioni il d.L. 21.6.2013, n. 69, vi ha introdotto il nuovo art. 50-bis. Tale articolo prevede la pos-sibilità per i soggetti iva di comunicare all’agen-zia delle entrate telematicamente e con cadenza giornaliera i dati iva delle fatture di acquisto e di vendita, e l’ammontare dei corrispettivi. Il co. 6 dello stesso articolo ha altresì abrogato (con decorrenza ancora non stabilita) la presenta-zione dei modelli intrastat relativi alle prestazioni di servizi generici ricevute da soggetti stabiliti in altri Paesi Ue.L’art. 21, d.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 [CFF ➊ 1853], ha introdot-to la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva.L’art. 1, co. 1, 2 e 3, d.L. 25.3.2010, n. 40, conv. con modif. dalla L. 22.5.2010, n. 73 [CFF ➊ 1850],

disciplina le comunicazioni delle operazioni eco-nomiche effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list.L’art. 1, co. 1, lett. c), ultimo periodo, d.L. 29.12.1983, n. 746, conv. con modif. dalla L. 27.2.1984, n. 17 [CFF ➊ 992], prevede la comunica-zione telematica delle lettere d’intento ricevute.L’art. 60-bis, d.P.r. 26.10.1972, n. 633 [CFF ➊ 260a], statuisce che, in caso di cessioni effettuate a prez-zi inferiori al valore normale, il cessionario è ob-bligato in solido con il cedente per il versamento dell’iva relativa al bene oggetto della cessione.L’art. 20, co. 1, d.P.r. 29.9.1973, n. 605 [CFF ➋ 8570], prevede che le pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici comunichino all’Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di sommini-strazione e di trasporto conclusi mediante scrittu-ra privata e non registrati.

(1) Pubblicata sul S.O. n. 63 alla G.U. n. 194 del 20.8.2013.(2) Con decorrenza 21.8.2013.

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18 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaDECRETO «del FARE»

l’altro esonerate dalle comunicazioni telematiche: ●● dei dati iva (spesometro); ●● delle operazioni effettuate nei confronti di operatori

economici di Paesi black list;●● delle lettere d’intento ricevute.

nUova comUnicaZione: dall’1.1.2015, i soggetti titolari di partita Iva potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate telematicamente:

●● i dati analitici delle fatture di acquisto e di ces-sione di beni e servizi e delle relative rettifiche in aumento e in diminuzione;

●● l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione e risultanti dagli appositi registri.Tale comunicazione dovrà comunque avvenire con

cadenza giornaliera. Rimarranno esclusi comunque dalla segnalazione

i corrispettivi relativi alle operazioni non soggette a fatturazione realizzate da:

●● stato, regioni, Province e comuni; ●● organismi di diritto pubblico; ●● soggetti, che si avvalgono della dispensa per gli

adempimenti relativi alle operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF

➊ 236a]. (3)

vantaggi per cHi oPta per la nUova comUnicaZio-ne: l’art. 50-bis, D.L. 69/2013, prevede che l’adozione della comunicazione giornaliera dei dati Iva avvenga su base volontaria. Per tale motivo è stato contemplato un regime premiale per coloro che decideranno di avva-lersi di tale istituto.

In particolare, i soggetti che sceglieranno di effettuare la nuova comunicazione godranno di alcuni vantaggi e semplificazioni amministrative, vale a dire:

●● saranno esonerati dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva (spesometro); (4)

●● non dovranno più effettuare le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate di tutte le ces-sioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad e 500, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list; (5)

●● saranno esonerati dall’effettuazione della comuni-cazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle lettere d’intento ricevute; (6)

●● qualora rivestano la figura di cessionari, nei casi in cui in una cessione venga effettuata a prezzi infe-riori al valore normale (7) ed il cedente ometta di versare regolarmente tale imposta, non saranno obbligati al pagamento in solido dell’iva relativa al bene acquistato;

●● se pubbliche amministrazioni o enti pubblici, non dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, somministrazio-ne e trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati; (8)

●● se appaltatori di opere o di servizi, non saranno più responsabili in solido con i propri subappaltatori per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovute da questi ultimi in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. (9)

Provvedimenti attUativi di Prossima emanaZio-ne: il co. 5, art. 50-bis, D.L. 69/2013, prevede inoltre che, con un successivo D.P.R., (10) dovrà essere emanato un regolamento per ridefinire le informazioni da annotare nei registri iva, allo scopo di allineare il contenuto di tali registri con quello delle comunicazioni previste al co. 1 dello stesso articolo.

Il medesimo provvedimento, per gli elementi che sono già stati ricompresi nelle comunicazioni di cui al co. 1 sopra citato, dovrà altresì predisporre l’abrogazione (in tutto o in parte) degli obblighi di dichiarazione e

(3) «Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10 , tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente (…)».

(4) Ex art. 21 D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 [CFF ➊ 1853].(5) Ex art. 1, co. 1, 2 e 3, D.L. 25.3.2010, n. 40, conv. con modif. dalla L. 22.5.2010, n. 73 [CFF ➊ 1850].(6) Ex art. 1, co. 1, lett. c), ultimo periodo, del D.L. 29.12.1983, n. 746, conv. con modif. dalla L. 27.2.1984, n. 17 [CFF ➊ 992].(7) Ex art. 60-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF ➊ 260a].(8) Ex art. 20, co. 1, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 [CFF ➋ 8570].(9) Ex art. 35, co. 28 e segg., D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. dalla L. 4.8.2006, n. 248, come modificato dal co. 1, art. 50, D.L.

69/2013.(10) Da adottare ai sensi dell’art. 17, co. 2, L. 23.8.1988, n. 400, e successive modificazioni.

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19LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

DECRETO «del FARE»SETTIMANAFISCALE

La

nUova comUnicaZione teLematica Prevista dall’art. 50-Bis, d.L. 69/2013

soggetti che potranno avvalersi della nuova comunicazione

titolari di partita iva

modalità di effettuazio-ne della comunicazione

telematica

dati da inserire nella co-municazione

dati analitici di:●● fatture di acquisto di beni e servizi;●● fatture di cessione di beni e servizi;●● rettifiche in aumento e in diminuzione;

corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione e risultanti dagli appositi registri

corrispettivi esclusi dalla comunicazione

operazioni non soggette a fatturazione realizzate da:●● stato, regioni, Province e comuni; ●● organismi di diritto pubblico; ●● soggetti che si avvalgono della dispensa per gli adempimenti relativi alle

operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. 633/1972

cadenza della comuni-cazione

giornaliera

vantaggi per chi opta per la nuova comunicazione

●● esonero dalle comunicazioni telematiche delle:●– operazioni rilevanti ai fini iva (spesometro);●– cessioni di beni e prestazioni di servizi di importo superiore ad e 500

effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei con-fronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;

●– lettere d’intento ricevute; ●● i cessionari, nei casi in cui il cedente ometterà di versare regolarmente l’iva

relativa a beni acquistati a prezzi inferiori al valore normale, non saranno obbligati al pagamento in solido dell’iva;

●● le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, non dovranno comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, somministrazio-ne e trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;

●● gli appaltatori di opere o di servizi non saranno più responsabili in solido con i propri subappaltatori per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovute da questi ultimi in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto

trasmissione dei dati.

Le disposizioni attuative dell’art. 50-bis, D.L. 69/2013, come previsto dal co. 6 dello stesso articolo, dovranno invece essere emanate, con D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze (avente natura non rego-lamentare) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.P.R. previsto al co. 5 citato nel paragrafo precedente.

PresentaZione dei modeLLi intrastat per i serviZi generici – aBrogaZione: dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, emanate con il D.M. previsto al co. 6, art. 50-bis, D.L. 69/2013 sarà abrogato

l’obbligo di presentazione dei modelli intrastat:

●● intra 2-quater;

●● intra 2-quinquies.

I committenti italiani, grazie al recente provvedi-mento, vedono così eliminare l’onere di inviare l’elenco riepilogativo (Intrastat), avente ad oggetto le prestazioni di servizi generici ricevute da operatori economici sta-biliti in altri Paesi Ue.

Tale obbligo, anche se contemplato dalla normativa comunitaria, in occasione della riforma della territorialità delle prestazioni, era comunque entrato a far parte del panorama legislativo italiano nel 2010.

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20 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaDECRETO «del FARE»

La semplificazione introdotta, che, come scritto sopra, avrà certamente una decorrenza anticipata rispetto alla data dell’1.1.2015, prevista per l’avvio della comunica-zione telematica delle fatture e corrispettivi, riguarderà

tutti i titolari di partita iva italiana, inclusi gli enti non commerciali e anche quelli che non opteranno per la trasmissione quotidiana delle fatture e dei corrispettivi inerenti alle operazioni non soggette a fatturazione.

aBrogaZione del modeLLo intrastat per i serviZi generici ricevUti Prevista dall’art. 50-bis, co. 6, d.L. 69/2013

soggetti beneficiari Tutti i committenti italiani che hanno ricevuto prestazioni di servizi generici da operatori economici stabiliti in altri Paesi Ue

modelli abrogati

intra 2-quaterintra 2-quinquies

decorrenza Data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, emanate con il D.M. pre-visto al co. 6, art. 50-bis, D.L. 69/2013

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21LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

DECRETO «LAVORO»SETTIMANAFISCALE

La

Decreto «lavoro»

S.R.L. ORDINARIA COSTITUZIONE e CONFERIMENTI

NOVITÀ della L. 99/2013di Michele Iori

novità nelle s.r.L.: la legge di conversione del D.L. 76/2013 riforma i modelli societari caratterizzati dal beneficio della responsabilità limitata, sia ordinari sia semplificati.

A seguito dei provvedimenti d’urgenza per lo sviluppo del Paese susseguitisi nel corso del 2012, i modelli di società a responsabilità limitata disciplinati dal nostro ordinamento erano:

●● s.r.l. ordinaria (artt. 2462-2483, c.c. );

●● s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.);

●● s.r.l. a capitale ridotto (art. 44, L. 183/2012).

In questo contesto l’art. 9, D.L. 28.6.2013, n. 76, si presta ad un riordino e ad un coordinamento della disciplina nel suo complesso, stabilendo:

●● l’eliminazione della s.r.l. a capitale ridotto; in cor-rispondenza di questa novità, viene disposto anche che tutte le esistenti s.r.l.c.r. siano ex lege automa-ticamente tramutate in s.r.l.s. (e cioè in Società a responsabilità limitata semplificata);

●● la possibilità di costituire s.r.l. ordinarie con capi-tale inferiore a e 10.000;

●● la ridefinizione della s.r.l.s. (rispetto l’originaria

formulazione prevista dal D.L. 1/2012), non limitando più l’accesso i soci over 35.

novità nella s.r.L. ordinaria: le novità apportate in sede di conversione in legge del D.L. 76/2013, riguar-dano la fase costitutiva ed i conferimenti della s.r.l. tradizionale, disciplinati agli artt. 2463 e 2464 c.c.

Il novello art. 2463, c.c. stabilisce che: ●● il versamento del 25% (prassi dunque consentita

quando il capitale sia pari o superiore a e 10.000) deve essere fatto non più in banca ma all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.);

●● l’ammontare del capitale sociale può essere anche inferiore ad e 10.000 ma deve comunque essere superiore a e 1 (art. 2463 c.c.);

●● in quest’ultimo caso i conferimenti debbono essere fatti in denaro (non sono pertanto ammessi quelli in natura) e debbono essere effettuati per intero all’atto della costituzione della società.

caPitaLe sociaLe: la disciplina delineata dalla L. 99/2013 prevede che, nella s.r.l. ordinaria, il conferimento del

QUadro normativo

La L. 9.8.2013, n. 99 (G.U. 22.8.2013, n.196), di con-versione del d.L. 28.6.2013, n. 76, recante «Ulteriori disposizioni in materia di occupazione», ha profon-damente rivisitato la normativa in materia di s.r.l.Dopo l’abrogazione della s.r.l. a capitale ridotto (istituita dall’art. 44, d.L. 22.6.2012, n. 83 senza comportare modifiche al Codice civile) e le sem-

plificazioni previste dall’art. 9, d.L. 28.6.2013, n. 76 per la s.r.l. semplificata, dal 23.8.2013 sono entrate in vigore nel nostro ordinamento societario alcune importanti novità che riguardano la fase costitutiva ed i conferimenti nella s.r.l. ordinaria. La norma in esame impatta sul codice civile modi-ficando gli artt. 2463, 2463-bis e 2464 c.c.

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22 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaDECRETO «LAVORO»

capitale sociale debba essere fatto in denaro e vada versato interamente nelle mani degli amministratori al momento della costituzione.

Inoltre, viene ora previsto che la s.r.l. possa essere costituita con un capitale sociale inferiore a e 10.000, con un minimo di un solo euro.

In questo caso, il Legislatore ha espressamente previ-sto specifici vincoli ai cui i soci devono attenersi, quali:

●● l’obbligo di effettuare i conferimenti in denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura). L’esclusione della possibilità di effettuare confe-rimenti in natura si può spiegare in relazione alle esigenze di semplificazione e riduzione dei costi;

●● tali conferimenti in denaro debbono essere ver-sati per intero agli amministratori della società (di conseguenza non è ammesso il cd. versamento per decimi);

●● una somma pari ad almeno un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio va imputata a riserva legale, fino al raggiungimento di e 10.000.

modeLLo tedesco: il Legislatore, nel creare questa nuova tipologia di società con capitale ridotto (ex art. 2463 c.c.) sembra essersi ispirato al modello tedesco.

La legge tedesca per la Unternehmergesellschaft Haftungsbeschrankt (UG), il cui capitale è inferiore a e 25.000, prevede l’obbligo di destinare annualmente ad un riserva legale il 25% dell’utile netto, fino al rag-giungimento della soglia di e 25.000 che rappresenta il capitale minimo previsto per la GmbH.

Secondo la Circolare Assonime 29/2012, l’obbligo di accantonamento di cui sopra bilancia la possibilità di costituire la società con un capitale molto basso con l’obbligo di una graduale formazione del patrimonio netto.

L’accantonamento di questa riserva consente alla Ug di crescere a poco a poco per essere eventualmente trasformata in gmbH.

Tale sistema, da un lato, valorizza il concetto di Ug come forma di entrata nella gmbH e, dall’altro, recupera la funzione di garanzia del capitale minimo.

versamento del caPitaLe sociaLe: per tutte le S.r.l. viene infine disposta l’abolizione dell’obbligo del ver-samento del capitale iniziale in banca al momento della costituzione.

Il nuovo art. 2464 c.c. prevede ora che i decimi si versino agli amministratori.

Rimane invariata la possibilità di sostituire il versa-mento in denaro con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può, in

ogni momento, effettuare il versamento del corrispon-dente importo in danaro.

I mezzi di pagamento devono essere indicati nell’atto.

Si ricorda che in base all’art. 49, co. 1, D.Lgs. 231/2007, non è ammesso l’uso del contante se si tratta di conferimenti di valore superiore a e 1.000, per cui il versamento dovrà essere fatto per mezzo di assegno o bonifico. Sul punto si è espresso, attraverso una breve nota, il consiglio nazionale del notariato. Il metodo di versamento suggerito è comunque quello dell’assegno circolare, la cui intestazione può essere effettuata a nome della costituenda società oppure a nome del nominando amministratore.

La nota ritiene ancora ammissibile che i soci optino per il versamento in banca (come richiesto per la s.p.a.).

Il Consiglio nazionale del Notariato, da ultimo, rileva che, non essendoci più una norma di legge di suppor-to, bisognerebbe ricorrere ad un mandato specifico alla banca depositaria di istituire un conto vincolato, intestato alla costituenda società, destinato ad essere movimentato da coloro che risulteranno essere gli am-ministratori della società stessa, una volta iscritta nel Registro delle imprese.

riserva LegaLe: nel caso di s.r.l. con capitale sociale inferiore ad e 10.000 l’art. 2463 c.c. stabilisce che una somma pari ad almeno un quinto degli utili netti risul-tanti dal bilancio di esercizio vada accantonata a riserva legale, fino al raggiungimento di e 10.000.

La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.

Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

s.r.L.s.: la società a responsabilità limitata semplificata, a seguito del decreto in esame, potrà essere costituita da persone fisiche (indifferentemente dall’età).

Viene inoltre eliminato il divieto:

●● di nominare amministratori non soci;

●● di cedere quote a soci over 35.

In ultimo, la legge di conversione stabilisce che «le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili».

Autorevole dottrina ha rilevato che le numerose novità introdotte dal Legislatore civilistico comportano il supe-ramento, di fatto, dell’attuale assetto normativo nel quale la s.r.l.s può essere indifferentemente costituita con o senza lo statuto standard.

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23LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

DECRETO «LAVORO»SETTIMANAFISCALE

La

La s.r.l.s. resterebbe in sostanza solo quella a statuto standard mentre, per avere uno statuto diverso da quello standard, occorrerebbe ricorrere alla s.r.l. ordi-naria, che potrebbe essere costituita sia nella forma a capitale normale (minimo e 10.000) sia nella forma a capitale ridotto. (1)

consideraZioni concLUsive: le novità della legge di conversione ripropongono tre modelli societari:

●● una s.r.l. ordinaria (cioè non semplificata né a capi-tale ridotto) che, rispetto al passato, avrà l’unica no-vità dei decimi che non saranno più versati in banca;

●● una s.r.l. con il capitale sotto e 10.000 ma non sem-plificata (e quindi con statuto ordinario e costi di co-stituzione normali) con conferimenti interamente in denaro e versati per intero all’atto costitutivo;

●● una s.r.l.s. (con capitale sotto e 10.000) a statuto standard e con costi di costituzione ridotti.

modeLLi di s.r.L. – novitàsocietà a responsabilità limitata

semplificata (s.r.l.s.) s.r.l. ordinaria s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a e 10.000

●● I soci devono essere persone fisiche, senza limiti di età;

●● gli amministratori non deb-bono necessariamente essere soci;

●● viene eliminato il divieto di cessione quote agli over 35;

●● lo statuto standard non è mo-dificabile.

●● Viene abolito il versamento dei decimi in banca; il capitale iniziale si deve versare agli amministratori;

●● i mezzi di pagamento sono indicati nell’atto.

●● La s.r.l. potrà avere un capitale sociale inferiore a e 10.000 (ma non inferiore a e 1);

●● non possono essere effettuati conferimenti diversi dal de-naro;

●● i conferimenti in denaro de-vono essere versati per intero (nelle mani degli amministra-tori);

●● deve essere accantonato a riserva legale 1/5 degli utili annui, fino a che la riserva più il capitale non raggiunga e 10.000.

S.r.l. semplificate – Accesso libero (M. Iori)La Settimana fiscale, n. 29/2013, pag. 27.

Articoli correlAti

(1) A. Busani, «Per la S.r.l. ordinaria sarà sufficiente un euro», ne Il Sole 24 Ore del 26.7.2013.

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24 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaIVA

Iva

PROVA delle CESSIONI INTRACOMUNITARIE

CHIARIMENTI della CIRCOLARE ASSONIME 20/2013di Leonardo pietrobon

PosiZione della corte di giUstiZia Ue: a livello europeo, le sentenze che rappresentano il punto di riferimento, in merito alla questione della prova delle cessioni intra-comunitarie sono le pronunce della Corte di Giustizia Ue del 27.9.2007, nelle cause C-409/04, C-146/04 e C-184/05, con le quali i giudici comunitari dettano alcune regole comuni per la gestione della citata problematica.

Secondo l’orientamento comunitario, perché possa

sussistere il regime di non imponibilità nelle cessioni intracomunitarie (esenzione, nella terminologia comu-nitaria) è necessario che, oltre ai requisiti di cui all’art. 138, direttiva 2006/112/ce – con riferimento alla tra-smissione all’acquirente del potere di disporre del bene come se fosse il proprietario – il cedente provi l’uscita del bene dal territorio nazionale.

Inoltre, sempre a parere dei giudici comunitari, la ve-

QUadro normativo

In base all’art. 41, d.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29.10.1993, n. 427 [CFF ➊ 1262], un’operazione di cessione assume la qualifica di scambio intracomunitario non imponibile ai fini iva nel caso in cui siano rispettati alcuni requisiti, stabiliti preliminarmente, a livello comunitario, dall’art. 138, direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/ce, e ripresi dal citato dettato normativo nazionale. In particolare, sia la normativa nazionale – con ri-ferimento all’art. 41, d.L. 331/1993 – sia quella di rango comunitario - con riferimento all’art. 138, direttiva 2006/112/ce – stabiliscono che un’ope-razione di cessione, affinché possa beneficiare del regime di non imponibilità («esenzione» nella terminologia comunitaria), deve:

●■ intercorrere tra due soggetti passivi d’imposta;●■ costituire una cessione a titolo oneroso di un

bene mobile;●■ comportare l’acquisizione o il trasferimento

della proprietà o di altro diritto reale di godi-mento sul bene oggetto di cessione;

●■ realizzarsi attraverso il trasporto o la spedizio-

ne fisica del bene in un altro stato comunita-rio.

Con riferimento al rispetto congiunto dei sopra citati requisiti, la normativa comunitaria non pre-vede quali siano le modalità con le quali l’opera-tore economico cedente è tenuto a dimostrarne il rispetto, lasciando, in base all’art. 131, direttiva 2006/112/ce, ampia discrezionalità normativa in tal senso ai vari stati membri. sul punto, la nor-mativa nazionale, in particolar modo con riferi-mento alla necessità di dimostrare l’uscita fisica del bene oggetto di cessione dal territorio nazio-nale e l’ingresso in un altro stato membro, non ha dettato alcuna specifica regola da seguire. Tale vuoto normativo, conseguentemente, ha creato nel corso degli anni innumerevoli dispute tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché numerose sentenze e chiarimenti da par-te dell’Agenzia delle Entrate, da ultimo, in ordine temporale, con la r.m. 25.3.2013, n. 19/e, sulla quale l’assonime è intervenuta con la circolare 1.7.2013, n. 20.

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25LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

IVASETTIMANAFISCALE

La

rifica dell’uscita della merce dal territorio del cedente, alla luce delle evidenti difficoltà operative generate dall’abolizione delle frontiere, deve sempre essere condotta dalle amministrazioni finanziarie dei vari Paesi «in base alle prove fornite dai soggetti passivi e alle dichiarazioni di questi ultimi», nel rispetto dei principi di certezza e del diritto di proporzionalità.

Sulla base di tali indicazioni, la Corte di Giustizia Ue, ancora con le citate pronunce, ha stabilito che «le circostanze che il fornitore ha agito in buona fede, che ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere e che è esclusa la sua partecipazione ad una frode, costituiscono elementi importanti» per esclu-dere che tale soggetto sia tenuto ad assolvere l’iva sulla fornitura nel caso in cui sia verificato la mancata uscita della merce dal territorio nazionale, per intenti fraudolenti imputabili al cessionario comunitario.

Come correttamente osservato dall’Assonime nella Circolare 1.7.2013, n. 20, i giudici comunitari «giusti-ficano» l’importanza dei richiamanti concetti in base al principio secondo cui se l’intera responsabilità del pa-gamento dell’Iva ricadesse comunque sul fornitore, a prescindere o meno dal suo coinvolgimento nella frode fiscale, ciò non preserverebbe il sistema armonizzato dell’iva dalla frode o dall’abuso dell’acquirente che, anzi, potrebbe essere indotto a non trasportare i beni in un altro Paese comunitario e a non dichiararli ai fini iva negli stati membri di destinazione. In altri termini, a parere della Corte di Giustizia Ue ritenere responsa-bile il soggetto cedente, sempre e comunque, non farebbe altro che incrementare tali tipi di frodi iva.

Sul concetto di «buona fede», che deve essere as-sunto dal cedente nell’esecuzione di operazioni intraco-munitarie, si è espressa ancora la Corte di Giustizia Ue con le Sentenze 16.12.2010, in causa C-430/09 e 6.9.2012, incausa C-273/11. Con la prima sentenza, viene stabilito che, nonostante:

●● in linea di principio spetti al fornitore dimostrare che il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro;

●● e nel caso in cui il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasferito all’acquirente nel territorio dello Stato membro della cessione con la clausola «franco fabbrica» e spetti a tale acqui-rente effettuare la spedizione o il trasporto del bene fuori da territorio comunitario,

●● le prove che il cedente può produrre alle autorità tributarie competenti dipendono fondamental-mente dagli elementi e dai documenti che lo stesso cedente riceve dall’acquirente. In tale ottica, quindi, a detta dei giudici comunitari, una volta che il forni-

tore abbia agito in buona fede e si sia assicurato che l’operazione non lo coinvolga in una frode fiscale, e abbia adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla prova della cessione intracomunitaria, è il soggetto acquirente che deve essere considerato debitore d’imposta nello Stato membro di destino – trasporto o spedizione - della merce oggetto di compravendita.

Con la Sentenza 6.9.2012, in causa C-273/11, la Cor-te di Giustizia Ue stabilisce, invece, che l’imputazione di responsabilità al soggetto cedente sussiste, oltre nei casi di mancato adempimento degli obblighi inerenti alla prova della cessione intracomunitaria, anche nel caso in cui il soggetto cedente sapeva, o avrebbe po-tuto sapere, che la cessione rientrava in un’operazione posta in essere dall’acquirente allo solo scopo di evadere l’iva e non abbia posto in essere tutti gli opportuni accorgimenti per evitare la propria partecipazione a detta frode. In altre parole, sulla base di quanto affermato nella citata pronuncia, vi è un disconoscimento delle operazioni «formalmente» intracomunitarie anche nell’ipotesi in cui il soggetto cedente abbia assunto un comportamento tutt’altro che scrupoloso rispetto al soggetto acquirente.

orientamento della corte di cassaZione: la Circolare dell’Assonime 20/2013, oltre alle sentenze dei giudici co-munitari, ripercorre anche alcune pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, l’Assonime ricorda che la Corte di Cassazione, con la Sentenza 27.7.2012, n. 13457, oltre ad aver stabilito che lo spostamento fisico del bene costituisce «elemento strutturale della fattispecie normativa, cosicché la sua mancanza impedisce il riconoscimento dello stesso carattere intracomunita-rio dell’operazione», stabilisce che l’onere di provare l’uscita della merce dal territorio nazionale incombe sul soggetto cedente. Tuttavia, sempre secondo quanto stabilito nella citata sentenza della Corte di Cassazione, il soggetto cedente, al fine di assolvere tale onere, non può limitarsi ad eseguire gli adempimenti formali richiesti dalla normativa di riferimento, quali ad esempio il controllo del numero di partita iva del cliente o la compilazione e l’invio degli elenchi intrastat. Inoltre, la stessa Corte di Cassazione, prendendo atto delle diffi-coltà operative che gli operatori economici incontrano in tal senso nelle operazioni caratterizzate dalla clausola «franco fabbrica», afferma che in assenza di dispo-sizioni normative che specifichino come dimostrare l’effettiva movimentazione del bene ceduto in un altro Stato membro, possono essere utili i concetti di buona fede espressi dalla Corte di Giustizia Ue.

Da un punto di vista meramente pratico, circa le cau-tele che il cedente deve ragionevolmente adottare

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26 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaIVA

per assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode fiscale e, quindi, possa essere qualificato come soggetto economico che ha operato in buona fede, la Corte di Cassazione con la citata sentenza, afferma che «mentre può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investiga-tive sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario - deve invece affermarsi il dovere del cedente di impiegare la normale diligen-za richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell’operatore commerciale professiona-le le caratteristiche di affidabilità della controparte». A tal proposito, l’Assonime ricorda che la stessa Corte di Cassazione, con la Sentenza 24.1.2012, n. 1670, ha stabilito che per quanto concerne la prova dell’effettivo arrivo dei beni nell’altro Stato membro, il cedente deve verificare con la diligenza dell’operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte, affermando che, tuttavia, tale condizione – con riferimento all’affidabilità del cessionario – non è ricavabile, ad esempio:

●● dall’assenza di segnalazioni pregresse a suo carico;

●● dalla tempestività dei pagamenti, o

●● dall’assenza di anomalie nei vettori utilizzati.

La stessa Corte di Cassazione, tuttavia, come cor-rettamente sottolineato dall’Assonime, oltre ad aver ritenuto insufficienti tali controlli, non ha indicato quali possono essere le precauzioni e le verifiche che un operatore economico dovrebbe porre in essere per dimostrare la propria buona fede e l’esclusione da una pratica fraudolenta.

indicaZioni dell’agenZia delle entrate: l’Amministra-zione finanziaria, come già anticipato, nel corso degli anni ha fornito alcune indicazioni, non prive di alcuni elementi di incertezza e di difficoltà operative.

Con la R.M. 28.11.2007, n. 345/E, l’Agenzia ha elen-cato, a mero titolo esemplificativo, alcuni documenti validi per provare la cessione intracomunitaria, quali la fattura di vendita, gli elenchi intrastat, la documen-tazione bancaria e il documento di trasporto cmr, sottoscritto dal trasportatore, per presa in carico della merce, e dal destinatario, per ricevuta.

Successivamente, la stessa Agenzia, con la R.M. 15.12.2008, n. 447, in riferimento al documento di trasporto firmato dai citati soggetti, ha precisato che tale indicazione rappresenta un’esemplificazione dei documenti che possono essere forniti per comprovare la cessione intracomunitaria. Inoltre, nello stesso

documento di prassi – e questa rappresenta la parte sostanziale del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate – viene affermato che «nei casi in cui il cedente non abbia provveduto al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova ( ) potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro». Tale soluzione, peraltro, è stata anticipata dalla stessa Assonime con la Circolare 27.6.2008, n. 48, la quale, richiamando l’art. 8, D.P.R. 26.9.1972, n. 633 [CFF u 208], relativo alle esportazioni e la C.M. 11.12.2002, n. 75/D, dell’Agenzia delle Dogane, ha indicato quali elementi utili a dimostrare l’invio all’estero dei beni oggetto di cessione intracomunitaria anche:

●● le lettere di credito;

●● i certificati di assicurazione;

●● i certificati di controllo;

●● e la certificazione sanitaria.

Con la R.M. 25.3.2013, n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate è ulteriormente intervenuta sulla questione, affermando che ai fini di dimostrare l’uscita dei beni dal territorio nazionale può essere esibito anche il c.d. cmr elettronico, avente lo stesso contenuto di quello cartaceo. Inoltre, sempre a parere dell’Agenzia:

«costituisce mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo un insieme di documenti dal quale si posso-no ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)»;

possono essere utilizzate anche le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore.

indicaZioni dell’assonime: con la Circolare 20/2013, l’Assonime, al fine di rendere ancora più evidente la buona fede dell’operatore economico nelle operazioni intracomunitarie, convalidando i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue sopra citati, suggerisce di indicare, nei contratti relativi a tali operazioni e nei rispettivi do-cumenti di trasporto consegnati ai vettori preposti per la movimentazione fisica dei beni, l’assunzione – da parte dei cessionari stessi – di uno specifico obbligo di comunicare l’eventuale mancata consegna dei prodotti nel luogo di destino indicato nel documento di trasporto ovvero che la consegna dei medesimi è av-venuta in un luogo diverso da quello riportato.

L’Associazione suggerisce, inoltre, di prevedere una sorta di responsabilità patrimoniale in capo ai cessionari, che preveda il risarcimento monetario del cedente in caso di richiesta di maggiori imposte, sanzioni ed interessi da parte dell’Agenzia delle Entrate

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27LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

IVASETTIMANAFISCALE

La

per mancato invio o spedizione della merce in un altro Paese comunitario. Tali soluzioni, a parere dell’Assonime possono trovare una maggiore praticabilità per le aziende di medie e grandi dimensioni, le quali possono far leva sul cd. potere negoziale, mentre una scarsa applicabilità può essere riscontrata dalle piccole aziende.

A conclusione della circolare in commento, l’Assonime afferma che al fine di superare le citate difficoltà opera-tive, sarebbe opportuno adottare i concetti espressi nel cd. «Libro verde sul futuro dell’Iva», di cui al Documento

COM (2010) 695 del 1.12.2010 secondo cui nelle ces-sioni intracomunitarie dovrebbe assumere rilevanza ai fini iva sempre il luogo in cui ha sede l’attività dell’acquirente o ha sede la stabile organizzazione alla quale i beni sono stati venduti, essendo tali infor-mazioni sempre a conoscenza del soggetto cedente. In termini normativi e pratici, le cessioni intracomunitarie sarebbero regolamentate alla stregua dei servizi generici di cui alla lett. a) del co. 1 dell’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 207b].

cessioni intracomUnitarie – normativa ed indicaZioni oPerativeriferimento normativo secondo quanto stabilito dall’art. 41, co. 1, lett. a), D.P.R. 331/1993 costituiscono

cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in un altro stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta

mezzi di prova di avve-nuta cessione intraco-munitaria

secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con le RR.MM. 345/E/2007; 447/E/2008 e 123/E/2009, costituiscono mezzi di prova la fattura di vendita, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, la documentazione bancaria dalla quale emerga il pagamento della merce da parte del cliente comunitario, il documento di trasporto cmr e ogni altra documentazione com-provante l’avvenuto trasferimento dei beni in altro stato membro.Con la R.M. 19/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ammette anche il cmr elettronico e le informazioni reperibili dal sistema informatico del vettore

indicazioni dell’asso-nime

Con la Circolare 20/2013, l’Assonime suggerisce di introdurre nelle clausole con-trattuali, in capo al cessionario, uno specifico obbligo di comunicare l’eventuale mancata consegna dei prodotti nel luogo di destino indicato nel documento di trasporto ovvero che la consegna dei medesimi è avvenuta in luogo diverso da quello riportato e una responsabilità patrimoniale, in capo al medesimo, nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria

Cessioni intracomunitarie: profili probatori (G. Giuliani e S. Del Nevo)Guida all’Iva, n. 6/2013, pag. 29

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28 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaIMPOSTE DIRETTE

Imposte dirette

PERDITE su CREDITI da CRISI d’IMPRESACHIARIMENTI della C.M. 26/E/2013

di Sandro Cerato e Michele Bana

Perdite su crediti – PrinciPi generaLi: l’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5201], così come novellato dall’art. 33, co. 5, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, stabilisce che – ai fini della deducibilità della perdita su crediti dal reddito d’impresa – non devono essere provati gli elementi di certezza e precisione se, a carico del debitore, è stata aperta una procedura concorsuale (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liqui-dazione coatta amministrativa), oppure questi ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis, R.D. 16.3.1942, n. 267.

Tale beneficio si fonda, pertanto, sul presupposto che l’accertamento giudiziale, o da parte di un’auto-rità amministrativa, dello stato di crisi/insolvenza del debitore costituisce un’evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di costui; in altri termini, la sofferenza della partita creditoria è ritenuta definiti-va, in quanto ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente, e non rimessa alla mera

valutazione del creditore (R.M. 23.1.2009, n. 16/E).Il predetto principio normativo, contenuto nel primo

periodo dell’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, distingue, quindi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti dalle procedure concorsuali; in altri termini, la novellata norma conferma l’orientamento ormai consolidato dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui alle perdite su crediti derivanti da un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato ai sensi dell’art. 182-bis L.F., non è applicabile, in termini generali, la previsione di deduci-bilità immediata riservata alle procedure concorsuali (C.M. 13.3.2009, n. 8/E, par. 4.2).

Questo orientamento è stato, inoltre, recentemen-te ribadito dalla C.M. 26/E/2013, par. 6, a commento della novellata formulazione dell’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, per effetto del quale è ora ammessa la deduci-bilità della perdita su crediti in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o qualora il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale.

Si osservi, inoltre, che la novellata disposizione fa

QUadro normativo

L’art. 101, co. 5, d.P.r. 917/1986 [CFF ➋ 5201], sta-bilisce che la perdita su crediti è deducibile dal reddito d’impresa, in deroga al principio generale degli elementi certi e precisi, a decorrere dalla da-ta di assoggettamento del debitore ad una proce-dura concorsuale o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.La tematica ha formato oggetto di alcuni chiari-menti dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento alla quantificazione della perdita su

crediti deducibile ed al relativo periodo d’impo-sta di competenza, riconoscendo la prioritaria rilevanza dei criteri civilistici adottati in sede di redazione del bilancio (c.m. 1.8.2013, n. 26/e, par. 6); in tale sede, sono stati altresì individuati alcuni documenti, differenziati in base alla pro-cedura concorsuale di riferimento, idonei a pro-vare la congruità del componente negativo im-putato a conto economico e, quindi, fiscalmente rilevante.

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29LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

IMPOSTE DIRETTESETTIMANAFISCALE

La

riferimento alla «data del decreto di omologazione dell’accordo», che dovrebbe intendersi quella di emana-zione, da parte del competente tribunale, del relativo provvedimento, senza dover attendere il passaggio in giudicato dello stesso; la soluzione adottata dal Legislatore diverge, pertanto, da quanto sinora soste-nuto dall’Amministrazione finanziaria, che ha sempre accordato rilevanza al momento in cui il decreto di omologazione non è più impugnabile (C.M. 3.8.2010, n. 42/E, par. 4.1), in modo da poter considerare, inequi-vocabilmente, la certezza e precisione della perdita di cui al principio generale della suddetta disposizione.

ProcedUre concorsUaLi estere: l’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, nonostante la novellata formulazione, continua ad ignorare la fattispecie della perdita maturata su un credito vantato nei confronti di un debitore resi-dente al di fuori del territorio dello Stato, assoggettato ad una procedura concorsuale estera.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che il riconoscimento della deducibilità della stessa è subordinato ad una specifica condizione, ov-vero il rilascio di una dichiarazione dell’autorità giuri-sdizionale estera, che dichiari lo stato di insolvenza del debitore (C.M. 10.5.2002, n. 39/E), nell’ambito di una procedura concorsuale assimilabile a quelle nazionali indicate nell’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986.

A questo proposito, è necessario dimostrare che la procedura estera presenta le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali, tra le quali, principalmente, l’esistenza dell’accertamento della situazione di illiquidità da parte di un’autorità giurisdizionale o amministrativa (C.M. 26/E/2013, par. 6).

Il medesimo principio dovrebbe ritenersi applicabile, a parere di chi scrive, anche nel caso in cui il debitore non sia assoggettabile alle procedure concorsuali nazionali ma si sia avvalso di uno degli istituti previsti dalla L. 27.1.2012, n. 3, che presuppongono l’insolvenza del debitore, ovvero l’incapacità di adempiere rego-larmente le proprie obbligazioni; si pensi, ad esempio, al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, gestito da un professionista di nomina giu-diziale con funzioni sostanzialmente analoghe a quelle del curatore fallimentare.

Diversamente, l’accordo di composizione sulla crisi da sovraindebitamento, pur presentando alcune analogie con il concordato preventivo (vincola tutti i creditori anteriori), è sostanzialmente equiparabile all’accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’effetto che – ai fini della deducibilità della perdita sul credito – si dovrebbe almeno attendere l’omologa dell’intesa.

Periodo d’imPosta della dedUZione: l’art. 101, co. 5, secondo periodo, D.P.R. 917/1986, come anticipato, riconosce la rilevanza fiscale delle perdite su crediti a partire dalla data di apertura della procedura concor-suale, senza, tuttavia, considerare i diversi momenti successivi – sino alla chiusura del relativo iter – in cui è possibile individuare, con ragionevole oggettività, la parte di credito effettivamente non più recuperabile.

A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità attribuisce assoluta preferenza al principio generale, di cui all’art. 109, co. 1, D.P.R. 917/1986, in forza del quale i componenti negativi di reddito di cui – nell’esercizio di competenza – non sia ancora certa l’esistenza, o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concor-rono alla formazione dell’imponibile fiscale nel periodo in cui si verificano tali condizioni (Cass. 4.9.2002, n. 12831); in particolare, è stato osservato che il contenuto letterale della norma «disponendo la deducibilità dei crediti nell’anno di apertura della procedura con-corsuale, non ne impone perciò la deduzione, e non offre una base all’assunto che essa dovrebbe aver luogo indefettibilmente in quell’esercizio».

Fermo restando il divieto di scegliere, arbitrariamen-te, il periodo d’imposta in cui dedurre tale componente negativo di reddito, prescindendo dall’osservanza dell’inderogabile principio di competenza (Cass. 3.8.2005, n. 16330).

La data di apertura della procedura concorsuale rappresenta, pertanto, esclusivamente il momento di presumibile sussistenza della perdita, la cui determi-nazione, fiscalmente rilevante, deve essere operata in ossequio ai principi civilistici; in senso conforme, si sono espresse anche l’Associazione dei Dottori commercialisti di Milano (Norma di comportamento 19.11.2008, n. 172) e, recentemente, l’Agenzia delle Entrate, secondo cui, una volta aperta la procedura concorsuale, l’individuazio-ne del periodo d’imposta di deducibilità della perdita su crediti deve avvenire in base alle ordinarie regole di competenza (C.M. 26/E/2013, par. 6).

Trova, pertanto, applicazione il principio di deriva-zione dal bilancio, in quanto l’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, non stabilisce disposizioni speciali o deroga-torie; conseguentemente, devono considerarsi superati i precedenti principi formulati dall’Amministrazione finanziaria nelle predette CC.MM. 8/E/2009 e 42/E/2010.

determinaZione della Perdita dedUciBiLe: l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che, nel caso del de-bitore assoggettato ad una delle predette procedure concorsuali, la perdita su crediti è deducibile per un ammontare pari a quello imputato a conto economico e, quindi, non necessariamente per l’intero importo

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30 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaIMPOSTE DIRETTE

del credito, purché ciò non derivi da un procedimento arbitrario, bensì risponda ad un razionale e documentato processo di valutazione, conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati.

Il riconoscimento di una perdita integrale del cre-dito potrebbe, infatti, risultare improprio nel contesto di quelle procedure, contemplate dalla norma, che sono dirette alla prosecuzione dell’attività dell’impresa del soggetto in crisi – come il concordato preventivo in continuità aziendale (art. 186-bis, R.D. 267/1942) – o che addirittura sono poste in essere per motivi differenti dall’insolvenza del debitore, come nel caso della liquidazione coatta amministrativa disposta per irregolare funzionamento, a norma dell’art. 80, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

A questo proposito, la C.M. 26/E/2013 ha individuato alcuni documenti idonei a provare la congruità del valore stimato della perdita, ovvero quelli redatti od omologati da un organo della procedura concorsuale di riferimento:

●● l’inventario dei beni del fallimento, predisposto dal curatore, con l’assistenza del cancelliere addetto del tribunale (art. 87, R.D. 267/1942). Sul punto, si osservi, tuttavia, che tale documento comprende soltanto una parte dell’attivo della procedura che risulta, invece, costituito anche da altri elementi re-alizzabili, come i crediti e le azioni legali da esperire (responsabilità, revocatorie, ecc.); a ciò si aggiunga che, ai fini della valutazione della perdita, il credi-tore necessita di conoscere la consistenza dei debiti della procedura, esposti nello stato passivo esecuti-vo del fallimento. Tali elementi sono, generalmente, desumibili dal rapporto riepilogativo semestrale di cui all’art. 33, ultimo co., L.F., che il curatore provvede a depositare anche presso il Registro delle imprese;

●● il piano di concordato preventivo presentato ai creditori (art. 160 L.F.). A questo proposito, a parere di chi scrive, si dovrebbe, tuttavia, attribuire rilevanza alla relazione di attestazione – redatta da un professionista indipendente (art. 67, co. 3, lett. d), L.F.) – sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano (art. 161, co. 3, L.F.) e, poi, a quella del commissario giudiziale di cui all’art. 172, L.F., nonché ai rapporti riepilogativi semestrali, nel caso di concordato con cessione dei beni, del liquidatore giudiziale (art. 182, L.F.);

●● la situazione patrimoniale predisposta dal com-missario della liquidazione coatta amministrativa (art. 205, L.F.);

●● la relazione del commissario giudiziale dell’ammi-nistrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi (art. 28, D.Lgs. 8.7.1999, n. 270);●● le garanzie reali, personali ovvero assicurative;●● i documenti prodotti da organi ufficialmente no-

minati all’interno della procedura estera alla quale il debitore risulta assoggettato.La C.M. 26/E/2013 ha altresì affrontato il caso in

cui, in un esercizio successivo a quello di rilevazione della perdita su crediti nei confronti di un debitore assoggettato ad una delle suddette procedure, emerga-no nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta; è il caso, ad esempio, del credito verso un imprenditore commerciale ammesso al concordato preventivo e per il quale viene successivamente dichiarato il fallimento, oppure nell’ipotesi stessa del fallimento, interessato da una modifica del programma di liquidazione a causa di esigenze sopravvenute nel corso della procedura (art. 104-ter, co. 5, R.D. 267/1942).

Al ricorrere di tale ipotesi, l’ulteriore perdita su credi-ti assume rilevanza fiscale, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, purché rilevata in bilancio e corredata da adeguata documentazione.

Piano attestato e concordato stragiUdiZiaLe: la casistica delle perdite su crediti derivanti dall’ese-cuzione del documento, di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.F., o di un’intesa privata tra il debitore ed uno o più creditori non è espressamente disciplinata dall’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, con l’effetto che trovano applica-zione i principi generali di deducibilità della perdita su crediti, fondati sulla sussistenza degli elementi certi e precisi della stessa, ad eccezione del caso in cui ricorra una fattispecie derogatoria, come la prescrizione o la circostanza che il credito è di modesto importo ed è scaduto da almeno 6 mesi. Nell’ipotesi del piano attestato di risanamento, il momento della certezza della perdita può comunque essere agevolmente de-sunto se l’atto è stato pubblicato presso il registro delle imprese, consentendo al debitore di beneficiare della non imponibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, nei limiti di cui all’art. 88, co. 4, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5188].

Si potrebbe, quindi, ritenere che tale condizione sia integrata quando la perdita sia conseguente alla pub-blicazione, presso il Registro delle imprese, di un piano di risanamento, in ragione della circostanza che la fattibilità del piano, e la veridicità dei dati aziendali sui cui lo stesso si fonda, sono attestati da un professio-nista indipendente, soggetto a responsabilità penale per la falsità della relativa asseverazione (art. 236-bis, R.D. 267/1942).

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31LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

IMPOSTE DIRETTESETTIMANAFISCALE

La

Diversamente, qualora il predetto progetto non risulti iscritto in camera di commercio, così come nel caso del concordato stragiudiziale, la data certa può

essere desunta da altra idonea documentazione (at-testazione del professionista, atto notarile di ratifica delle adesioni dei creditori al concordato stragiudiziale, ecc.).

Perdite su crediti da crisi d’imPresa – cHiarimenti della c.m. 26/e/2013

debitore in procedura concorsuale estera se la procedura è sostanzialmente assimilabile ad una di quelle italiane, è invocabile la deroga alla prova degli elementi certi e precisi

Periodo d’imposta di deducibilità si applicano le ordinarie regole di competenza, per effetto delle quali la perdita non è necessariamente deducibile integralmente nell’esercizio di apertura della procedura concorsuale

determinazione della perdita deducibile Rileva l’importo imputato a conto economico in base ai principi civilistici e, quindi, la derivazione dal bilancio

documenti probatori della congruità della perdita

●● inventario del fallimento;●● piano di concordato preventivo;●● situazione patrimoniale della liquidazione coatta

amministrativa;●● relazione del commissario giudiziale dell’amministra-

zione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Deducibilità delle perdite su crediti – Chiarimenti della C.M. 26/E/2013 (M. Vergani)La Settimana fiscale, n. 33/2013, pag. 33.

Novità in tema di deduzione delle perdite su crediti alla luce della Circolare Assonime n. 15/2013 (M. Gandini e M. Peverelli)Guida alla contabilità & bilancio, n. 7-8/2013, pag. 21.

Perdite su crediti: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità del D.L. 83/2012 (L. Gaiani)Guida alla contabilità & bilancio, n. 9/2013, pag. 33.

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32 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaIMPOSTE DIRETTE

Imposte dirette

«EXIT TAX»TRASFERIMENTO della RESIDENZA all’ESTERO

e SCELTA del REGIME OPZIONALEdi Gioacchino de pasquale e Carla de Luca

eXit taX – amBito aPPLicativo: l’art. 166, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5266], prevede l’applicazione della exit tax a tutti i soggetti residenti che esercitano at-tività d’impresa e che detengono aziende o complessi aziendali.

In particolare, sono interessati dalla disposizione:

●● le persone fisiche esercenti attività d’impresa;

●● le società di capitali;

●● le società di persone;

●● gli enti commerciali;

●● gli enti non commerciali.

L’art. 166, co. 2-quater, D.P.R. 917/1986, nel definire l’ambito soggettivo del regime opzionale sospensi-

vo, pur rimandando successivamente all’art. 166, co. 1, D.P.R. 917/1986, fa un generico riferimento al termine «soggetti», facendo sorgere qualche dubbio in merito alla possibilità che il regime opzionale riguardi l’am-bito soggettivo cosi come definito dall’art. 166, co. 1, D.P.R. 917/1986.

L’art. 1, co. 1, D.M. 2.8.2013, fuga qualsiasi dubbio in merito alla definizione dell’ambito soggettivo del regime opzionale sospensivo, chiarendo che lo stesso si applica ai «soggetti esercenti imprese commerciali», e, dunque, si ricalca l’ambito soggettivo, così come definito dall’art. 166, co. 1, D.P.R. 917/1986.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applica-zione del regime sospensivo, l’art. 166, co. 2-quater,

QUadro normativo

L’art. 166, co. 1, d.P.r. 917/1986 [CFF ➋ 5266], su-bordina il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commercia-li che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, al realizzo dei plusvalori latenti, al valore normale dei componenti dell’a-zienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non confluiscano in una stabile organizza-zione situata nel territorio dello stato.Tale norma, oggetto di una procedura di infrazio-ne comunitaria, e precisamente la n. 2010/4141, è risultata in contrasto con le indicazioni contenute nella sentenza della corte di giustizia europea causa c-371/10 del 2011.Per «regolarizzare» la propria posizione il Legi-slatore italiano è intervenuto sul tema con l’art. 91, d.L. 1/2012, (c.d. decreto «Liberalizzazioni»),

conv. con modif. dalla L. 27/2012, introducendo due ulteriori commi, il 2-quater ed il 2-quinquies, all’interno dell’art. 166, d.P.r. 917/1986, che pre-vedono rispettivamente un regime opzionale che garantisce la sospensione degli effetti del realiz-zo ai soggetti che trasferiscono la residenza, ai fi-ni delle imposte sui redditi, in stati appartenenti all’Ue ovvero in uno stato see collaborativo e l’e-manazione delle disposizioni attuative attraverso un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.Il d.m. 2.8.2013, che si compone di un solo artico-lo, fornisce chiarimenti in merito al regime opzio-nale, individuando, tra l’altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento.

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33LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

IMPOSTE DIRETTESETTIMANAFISCALE

La

D.P.R. 917/1986, subordina la sua applicazione solo ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale (1) in uno stato:

●● appartenente all’Ue oppure appartenente allo spa-zio economico europeo (see) che consenta lo scambio di informazioni inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5268a]. (2)

●● che abbia stipulato con l’italia un accordo per la reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/Ue del Consiglio del 16.3.2010.

Tali condizioni sono confermate dall’art. 1, co. 1, D.M. 2.8.2013.

aPPLicaZione del regime oPZionaLe ed eFFetti: l’art. 166, co. 2-quater, D.P.R. 917/1986, prevede un regi-me opzionale di carattere sospensivo, alternativo a quello del realizzo immediato di cui all’art. 166, co. 1, D.P.R.917/1986, attivabile dai soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in stati appartenenti all’Ue ovvero aderenti all’accordo sullo see, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari.

I co. 1 e 5 dell’art. 1, D.M. 2.8.2013, sanciscono, ri-spettivamente, che l’effetto sospensivo può riguardare:

●● la plusvalenza, unitariamente determinata, in ba-se al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 1, D.M. 2.8.2013). Nei suddetti com-ponenti si comprendono il valore dell’avviamento e quello delle funzioni e dei rischi propri dell’im-

presa, determinati sulla base dell’ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. Con tale precisazione viene risolta l’annosa questione relativa alla tassazione dell’avviamento e degli «immateriali» in caso di trasferimento di residenza fiscale;

●● distintamente per ciascuno dei cespiti o compo-nenti non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; in tal caso, la plu-svalenza è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore ed il totale dei maggiori valori trasferiti.Nella determinazione delle plusvalenze da assog-

gettare a tassazione differita assume un’importanza fondamentale il momento dell’effettivo trasferimen-to all’estero della residenza fiscale in riferimento del quale sarà necessario valorizzare i plusvalori latenti.

Ciò deriva dalla precisazione fornite dall’art. 3, D.M. 2.8.2013, il quale prevede che in tale istante sono deter-minate le plusvalenze sottoposte al regime sospensivo e, pertanto, sarà necessario rilevare il valore di mercato dei beni facenti parte dell’azienda non confluita in una stabile organizzazione italiana, per poterlo confron-tare con il relativo costo storico (fiscale) esistente alla medesima data.

La differenza tra valore di mercato e costo storico è l’imponibile fiscale da assoggettare a tassazione differita e le successive vicende inerenti al complesso di beni trasferito all’estero non potranno modificare in alcun modo l’ammontare dell’imposta da corrispondere in italia all’atto del successivo realizzo.

Si propone il seguente esempio.Alfa S.r.l. al momento del trasferimento all’estero

«eXit taX» – amBiti soggettivo e oggettivo

requisito soggettivosono interessati dalla disposizione: le persone fisiche esercenti attività d’im-presa, le società di capitali, le società di persone, gli enti commerciali e gli enti non commerciali.

requisito oggettivo

si applica ai suddetti soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in uno stato:●● appartenente all’Ue oppure appartenente allo spazio economico europeo

(see);●● che abbia stipulato con l’italia un accordo per la reciproca assistenza in

materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/ue del Consiglio del 16.3.2010.

(1) Per quanto riguarda la residenza delle fiscale delle persone giuridiche si ricorda che la disciplina di rinviene negli art. 73, co. 3, e 23, co. 5-bis, D.P.R. 917/1986 e, generalmente, nell’art. 4 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

(2) Sul tema è opportuno sottolineare che il decreto menzionato, ad ora, non è stato ancora emanato.

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34 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaIMPOSTE DIRETTE

della residenza fiscale possiede degli immobili per i quali decide di esercitare il regime opzionale di carattere sospensivo.

L’immobile ha un costo fiscale di euro 1.000, un valo-re di mercato di e 1.500 e, successivamente al trasferi-mento della residenza fiscale, viene ceduto per e 1.600.

Al momento del trasferimento andrà determinata la plusvalenza pari ad e 500 ovvero la differenza tra il valore di mercato e il costo fiscale. L’ulteriore plu-svalenza di e 100 non dovrà essere considerata ai fini del regime opzionale sospensivo.

L’art. 1, co. 2, D.M. 2.8.2013, precisa che la so-spensione non riguarda i maggiori ed i minori valori dei beni di cui all’art. 85, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5185] (beni merce, compresi i titoli del circolante), i fondi in so-spensione d’imposta (art. 166, co. 2, D.P.R. 917/1986), non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in italia, ivi compresi quelli relativi ad esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 917/1986.

L’art. 1, co. 2, del decreto in esame, infatti, esclude dalla sospensione della riscossione l’imposta relativa a taluni componenti reddituali, atteso che sarebbe assai difficile ricostruirne le vicende fiscali, una volta avvenuto il trasferimento all’estero.

riscossione dell’imPosta: circa il momento in cui è legittimo prevedere la riscossione dell’imposta, il de-creto ha previsto due alternative di sospensione per il contribuente:

●● quella prevista dall’art. 1, co. 6, D.M. 2.8.2013, che prevede la riscossione dell’imposta con riferimen-to all’esercizio in cui la plusvalenza sarebbe stata realizzata in base alle disposizioni ordinarie del D.P.R. 917/1986;

●● quella prevista dall’art. 1, co. 7, D.M. 2.8.2013, che prevede, invece, il pagamento dell’exit tax in dieci quote annuali di pari importo a partire dall’eserci-zio in cui ha efficacia il trasferimento, senza alcun obbligo di monitoraggio da parte del contribuente (rateizzazione decennale).

Per quanto riguarda la prima alternativa, costitui-scono realizzo rilevante tutte le fattispecie previste dall’art. 86, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5186]:

●● la cessione del bene a titolo oneroso;

●● il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

●● l’assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Il contribuente deve monitorare le vicende dei beni

trasferiti annualmente mediante apposita dichiara-zione o comunicazione le cui procedure operative sa-ranno sicuramente indicate nei provvedimenti attuativi al monitoraggio annuale delle plusvalenze.

In relazione alle partecipazioni immobilizzate, il decreto prevede che costituisce realizzo non soltanto la cessione ma anche la distribuzione dei dividendi relativi (tax deferral).

Tale precisazione rinviene la sua giustificazione nel presupposto che si tratta di una forma di realizzo indiretto della partecipazione, in quanto la plusva-lenza sospesa è stata determinata anche dall’esistenza di utili già formati o in corso di formazione presso la partecipata.

Per quanto riguarda la seconda alternativa, l’art. 1, co. 7, D.M. 2.8.2013, sancisce che «le imposte stesse, anche relative a ciascun cespite, possono essere versate in quote costanti con riferimento all’eser-cizio in cui ha efficacia il trasferimento e nei nove successivi, maggiorate degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Tale opzione considera, dunque, realizzate le plu-svalenze nel periodo in cui avviene il trasferimento, differendo il pagamento in 10 annualità a quote costanti a partire dal periodo in cui il trasferimento di residenza si considera realizzato.

Il realizzo immediato permette il venir meno degli obblighi di monitoraggio mentre il pagamento ra-teizzato rende legittimo il pagamento degli interessi.

L’art. 1, co. 5, D.M. 2.8.2013, come precedentemente accennato, indica la possibilità di esercitare l’opzione per singoli beni.

È, dunque, possibile che il contribuente opti per il pagamento immediato dell’imposta per alcuni beni, per altri scelga il tax deferral e per altri cespiti la ra-teizzazione decennale dell’exit tax.

Si propone la tabella riepilogativa a pag. seg.I co. 6 e 7 dell’art. 1, D.M. 2.8.2013, sanciscono

che, sia in caso di sospensione della riscossione fino al realizzo sia in caso di riscossione rateizzata, occorre prestare garanzie proporzionali all’importo dell’im-posta sospesa che saranno individuate con uno o più provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria.

L’art. 1, co. 9, D.M. 2.8.2013, in tema di garanzie precisa che la richiesta della prestazione di garanzie dovrà comunque tenere conto dell’ammontare delle imposte la cui riscossione è sospesa, prevedendo delle

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35LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

IMPOSTE DIRETTESETTIMANAFISCALE

La

soglie di esenzione per importi di modesta entità, e di altri criteri tesi a valutare in modo oggettivo la rischiosità della posizione del contribuente.

Perdite di eserciZi Precedenti: l’art. 1, co. 4, D.M. 2.8.2013 sancisce che «le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residen-za in Italia; l’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita di tale periodo, compensa la plusvalenza. Per le eventuali perdite ancora residue, resta ferma l’applicazione dell’art. 166, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986».

In sostanza, le perdite fiscali di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia e solo l’eventuale eccedenza, unitamente all’e-ventuale perdita di tale periodo, può invece compensare la plusvalenza che emerge in sede di trasferimento.

A parere di chi scrive, l’utilizzo di un’eventuale perdita fiscale per abbattere la plusvalenza (unitaria) latente deve comunque rispettare le limitazioni previste dall’art. 84, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5184] e, conseguen-temente, può essere computata in diminuzione della plusvalenza in misura non superiore all’80% della stessa tranne nei casi in cui non sia stata realizzata nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della società.

decadenZa della sosPensione: per quanto riguarda le ipotesi di decadenza, il co. 8 dell’art. 1, D.M. 2.8.2013, chiarisce che le stesse si verificano quando avviene:

●● il trasferimento di sede in uno stato extra-Ue o in

uno stato extra-see collaborativo;●● la liquidazione o l’estinzione del soggetto estero;●● nonché il conferimento, ovvero la fusione o la

scissione, che comportano il trasferimento dell’a-zienda ad altro soggetto residente in uno stato diverso da quelli appena menzionati, integra ipo-tesi di decadenza dalla sospensione e, pertanto, comporta il versamento dell’imposta residua con riferimento all’esercizio in cui ha efficacia. Tali ipotesi di decadenza dal beneficio della sospen-

sione sono state introdotte per limitare il beneficio ai soli casi in cui occorre tutelare la libertà di stabilimento; il tax deferral viene, quindi, meno quando il contribuente non sta più esercitando tale libertà.

consideraZioni concLUsive: numerosi i chiarimenti forniti dal D.M. 2.8.2013 in merito all’applicazione del regime sospensivo.

Di particolare rilevanza, in tema di riscossione dell’imposta, la possibilità di differire il pagamento in 10 annualità a quote costanti a partire dal periodo in cui il trasferimento di residenza si considera realizzato.

Numerosi sono, tuttavia, i punti in attesa di chia-rimento che riguardano le modalità di esercizio dell’opzione e del versamento rateale, le modalità di prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione e del rilascio delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un’apposita comunicazione.

Provvedimenti di prossima emanazione (art. 1, co. 9, D.M. 2.8.2013) disciplineranno tali aspetti fornendo un quadro maggiormente accurato.

riscossione dell’imPostariferimenti normativi modalità di pagamento

art. 166, co. 1, d.P.r. 917/1986 Pagamento immediato

art. 6, d.m. 2.8.2013 Pagamento nell’esercizio in cui la plusvalenza sarebbe stata realizzata in base alle disposizioni ordinarie del D.P.R. 917/1986.

art. 7, d.m. 2.8.2013 Pagamento in 10 annualità a quote costanti a partire dal periodo in cui ha efficacia il trasferimento.

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36 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaIMPOSTA DI REGISTRO

Imposta di registro

LOCAZIONE IMMOBILIARE ACCORDO di RIDUZIONE

del CANONETRATTAMENTO FISCALE

di Mario Jannaccone

accordo di ridUZione del canone di LocaZio-ne: con la R.M. 28.6.2010, n. 60/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti fiscali ed am-ministrativi da porre in essere nell’ipotesi di ridu-zione del canone di locazione di un contratto in corso. In questo periodo di crisi economica che sta attraversando il nostro Paese non è infatti raro chiedere la riduzione del canone di locazione.

Per l’accordo intervenuto tra il locatore ed il condutto-re per la riduzione del canone di locazione dell’originario contratto non sussiste l’obbligo, ai fini dell’imposta di registro, di comunicare tale modifica all’amministra-zione finanziaria. Gli artt. 3 e 17, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF ➊ 2003 e 2017], prevedono d’altra parte espres-samente quali sono gli eventi successivi alla conclusione

del contratto di locazione che devono essere autono-mamente assoggettati a registrazione.

In particolare, successivamente alla stipula e alla registrazione di un contratto di locazione, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dell’originario contratto di locazione devono essere registrate in termine fisso, anche se stipulate verbalmente o se il relativo contratto venga redatto nella forma della scrittura privata auten-ticata. Occorre, quindi procedere, a norma del citato art. 17, al versamento dell’imposta di registro entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Il documento di prassi precisa, quindi, che l’accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito non è ricon-ducibile alle ipotesi previste nei succitati art. 3 e 17, D.P.R. 131/1986, di cessione, risoluzione e proroga, anche tacita,

QUadro normativo

L’accordo tra locatore e conduttore per ridurre il canone di locazione inizialmente pattuito non de-ve essere necessariamente comunicato all’ammi-nistrazione finanziaria, ovvero, non va registrato in termine fisso. La stessa Amministrazione finan-ziaria, con la r.m. 28.6.2010, n. 60/e, ha precisato che l’accordo tra locatore e conduttore di ridu-zione del canone di un contratto in corso non ri-entra nei casi previsti dall’art. 17, d.P.r. 26.4.1986, n. 131 [CFF ➊ 2017], in quanto non costituisce un’i-potesi di cessione, risoluzione o proroga dell’ori-ginario contratto di locazione e non rientra tra gli

eventi successivi alla registrazione di cui all’art. 19 del citato D.P.R. 131/1986 [CFF ➊ 2019], che dan-no luogo ad ulteriore liquidazione di imposta.Resta fermo che le parti possono sempre chieder-ne la registrazione volontaria in base all’art. 8 del citato decreto [CFF ➊ 2008], per garantire certezza all’accordo, dal momento che pattuire la dimi-nuzione del canone determina la riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, dell’iva e delle imposte sui redditi. In questo caso, l’imposta di registro da versare è pari ad e 67,00 in misura fissa.

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37LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

IMPOSTA DI REGISTROSETTIMANAFISCALE

La

del contratto. In particolare, non si ravvisa nell’accordo di riduzione del canone un’ipotesi di risoluzione del contratto originario alla luce dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte (Sentenza 9.4.2003, n. 5576) secon-do cui: «(...) le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di motivazioni accessorie della correlativa obbligazione (...)». Quindi viene escluso che l’accordo di riduzione del canone debba essere obbligatoriamente comunicato all’Amministrazione finanziaria ai sensi del citato art. 17.

La comunicazione deve escludersi anche in base a quanto disposto dall’art. 19, D.P.R. 131/1986 [CFF ➊

2019], secondo cui vi è l'obbligo di denunciare entro 20 giorni dal loro verificarsi gli «(…) eventi (…) che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta». Tra questi eventi va ricordato l’aumento contrattuale del canone di locazione, cui segue la liquidazione di una maggiore imposta di registro.

registraZione voLontaria dell’accordo di ridU-Zione del canone: si precisa, tuttavia, che il perfe-zionamento dell’accordo di riduzione del canone può comportare una diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’iva, e conseguentemente, il pagamento di una minore imposta. Ciò è giuridicamente possibile se viene attribuita data certa all’accordo nei confronti di terzi.

La registrazione è sicuramente lo strumento più idoneo a conferire la certezza della data ad un atto di fronte a terzi a norma dell’art. 2704 c.c. Pertanto, è possibile la registrazione volontaria del nuovo pat-to ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 131/1986 [CFF ➊ 2008], il

quale prevede che anche in assenza di un obbligo di legge «chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta la registrazione di un atto». La facoltà di registrare volontariamente il nuovo accordo consentirà alle parti di rendere edotta l’Amministrazione finanziaria circa il nuovo accordo intervenuto tra di loro, rendendolo certo di fronte a terzi. In occasione della registrazione, occorrerà fare riferimento al contratto originario e ai relativi estremi di registrazione.

In questo caso, in base a quando disposto al punto II) della Nota in calce all’art. 5, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986 [CFF ➋ 2105], l'imposta da versare è pari ad e 67, in misura fissa.

Ai fini dell’imposta di bollo, la scrittura privata con cui si riduce il canone di locazione è soggetta al tributo nella misura (attualmente) di e 16 per ogni foglio.

eFFetti della ridUZione del canone di LocaZione: nella citata R.M. 60/E/2010 si evidenzia, inoltre, che gli effetti della riduzione del canone di locazione sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorrono dall’anno successivo a quello in cui è stata concordata la nuova misura del canone. Il corrispettivo pattuito assu-merà rilevanza anche ai fini dell’iva e delle imposte sui redditi, fermo restando l’esercizio degli ordinari poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Fac-simiLe della scrittUra Privata di ridUZione del canone di LocaZione: si riporta di seguito un fac-simile di scrittura privata di riduzione del canone di locazione inizialmente pattuito.

scrittUra Privata di ridUZione del canone di LocaZione

Con la seguente scrittura privata, valida a tutti gli effetti legge, tra le parti:●● Sig. …...................... nato a …...........il …....... C.F.........................di seguito denominato «locatore»;●● Sig. …..................... nato a................il …....... C.F.........................di seguito denominato «conduttore»

in riferimento al contratto di locazione stipulato in data........ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di …....... in data......... n............................... (estremi di registrazione).Si conviene e si stipula quanto segue:a decorrere dal …........ il canone di locazione sarà ridotto da Euro..........a Euro …..... annui che il conduttore si impegna a corrispondere in rate mensili anticipate di Euro..............Restano ferme tutte le altre pattuizioni esposte nel contratto registrato.

Luogo e data

Il Locatore Il Conduttore

…................................. ….....................................

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38 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaIMPOSTE di REGISTRO e IPOCATASTALI

Imposte di registro e ipocatastali

TRASFERIMENTI di IMMOBILI in AREE SOGGETTE a PIANI

URBANISTICI PARTICOLAREGGIATIdi Fabio Carrirolo

Piani UrBanistici ParticoLareggiati: l’art. 33, co. 3, L. 23.12.2000, n. 388 [CFF ➊ 2605], disponeva ori-ginariamente che i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, erano soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1%, ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a e 168), se l’utilizzazione edificatoria dell’area fosse avvenuta entro 5 anni dal trasferimento.

Dopo alcune modificazioni normative che hanno interessato l’agevolazione in esame, la L. 27.12.2007, n. 244 (art. 1, co. 25 – 28) ha stabilito che:

●● l’imposta di registro si applica con l’aliquota dell’1% relativamente agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particola-

reggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a con-dizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferi-mento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto (art. 1, co. 25, L. 244/2007, integrazione all’art. 1, Tariffa, D.P.R. 131/1986 [CFF ➊ 2101]);

●● relativamente agli stessi beni immobili, per la trascri-zione di atti e sentenze, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con l’aliquota del 3% (art. 1, co. 26, L. 244/2007, integrazione all’art. 1-bis, Tariffa, D.Lgs. 347/1990).Le finalità dell’agevolazione nella versione attual-

mente vigente appaiono orientate a indurre – attraverso la leva fiscale – al completamento degli interventi di edilizia residenziale, programmati dai Comuni, tramite piani particolareggiati (comunque denominati), entro

QUadro normativo

L’art. 1, co. 25-28, L. 24.12.2007, n. 244, ha reintro-dotto e rimodulato l’agevolazione fiscale origina-riamente prevista dall’art. 33, co. 3, L. 388/2000 [CFF ➊ 2605], a favore dei trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareg-giati.Tale beneficio fiscale è ora incardinato nell’art. 1, tariffa, d.P.r. 131/1986 [CFF ➊ 2101], nonché nell’art. 1-bis, tariffa, d.Lgs. 347/1990 [CFF ➊ 2531].I termini per l’effettuazione dell’intervento edificatorio sono stati ampliati dapprima dal cd. decreto «milleproroghe» del 2011 (art. 2, co. 23, d.L. 225/2010, conv. con modif. dalla L. 10/2011), e quindi dal più recente decreto imu

(d.L. 102/2013).Le cessioni di immobili compresi entro piani urba-nistici particolareggiati sono oggetto di un’age-volazione fiscale consistente nell’applicazione di un’aliquota ridotta ai fini dell’imposta di registro.Manca invece un’equivalente agevolazione per le cessioni soggette ad iva.Quanto alla possibilità di ottenere l’agevolazione anche se questa non è stata esplicitata nell’atto di acquisto dei beni, una recente risoluzione dell’A-genzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio opera in assenza di particolari adempimenti da parte dei contribuenti, purché sussistano le circo-stanze oggettive e soggettive legittimanti.

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39LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

IMPOSTE di REGISTRO e IPOCATASTALISETTIMANAFISCALE

La

il termine temporale normativamente concesso. Trat-tandosi di aliquote «a regime», secondo il Cnn, esse si applicano senza la necessità di espresse previsioni inserite nell’atto.

Secondo il Cnn, l’agevolazione tributaria, la cui natura era precedentemente «oggettiva», è ora dive-nuta «soggettiva», giacché l’intervento deve essere necessariamente completato dal primo acquirente.

La fruizione dell’agevolazione risulta pertanto con-dizionata dall’avvenuto completamento dell’interven-to a carico del soggetto «titolare», sicché l’alienazione dell’immobile prima di tale completamento è causa di decadenza dallo stesso.

È comunque possibile usufruire del beneficio in ogni fase di realizzazione dell’intervento antecedente al suo completamento, per l’acquirente che entro 5 anni dall’acquisto proceda al completamento.

estensione del termine per l’ediFicaZione: l’art. 2, co. 23, D.L. 29.12.2010, n. 225, conv. con modif. dalla L. 26.2.2011, n. 10, ha disposto la proroga da 5 a 8 anni del termine concesso per realizzare l’intervento di edificazione per il quale è previsto il trasferimento.

In particolare, la norma sopra richiamata ha inciso sull’art. 1, co. 25, L. 244/2007, e attraverso questo sull’art. 1, Parte Prima, Tariffa, D.P.R. 131/1986.

L’agevolazione - rivolta, come illustrato sopra, ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, e subordinata al completamento dell’intervento entro 5 anni - consiste nell’applicazione di un’aliquota dell’1% (più le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), in luogo di quella ordinaria dell’8% prevista per i terreni edificabili, affiancata da imposte ipotecaria e catastale complessivamente pari al 3%.

Con successivo D.L. 31.8.2013, n. 102 (cd. decreto Imu), è stata disposta un’ulteriore proroga triennale dell’agevolazione, il cui termine massimo - per com-pletare l’intervento cui è finalizzato il trasferimento immobiliare – passa così da 8 a 11 anni.

Ciò significa che coloro che avessero acquistato dei terreni inclusi in piani urbanistici particolareggiati nel 2005 dovrebbero poter mantenere il diritto all’agevola-zione concludendo l’intervento entro il 2016.

ricHiesta dell’agevoLaZione mediante atto integrativo: quanto alle modalità attraverso cui i contribuenti possono ottenere l’agevolazione in ras-segna, l’Agenzia delle Entrate – nella R.M. 2.10.2006, n. 110/E – ha avuto modo di affermare che (come pure per le agevolazioni di cui all’art. 69, co. 3, L. 21.11.2000,

n. 342 [CFF ➊ 2604], ed all’art. 5, L. 22.4.1982, n. 168), con riferimento agli atti di compravendita, è possibile, con atto integrativo successivo al rogito, rendere le dichiarazioni previste dalla legge ed erroneamente omesse in atto, per fruire dei regimi di favore.

L’Agenzia ha citato sul punto la precedente C.M. 12.8.2005, n. 38/E.

Secondo la posizione dell’Agenzia, in linea con la ratio normativa dell’agevolazione, non si può negare quest’ultima per il solo fatto della non contestualità della dichiarazione rispetto all’acquisto del bene.

Infatti, «l’atto integrativo successivamente redat-to costituisce, pertanto, negozio collegato rispetto all’atto di trasferimento; la differenziazione tra l’atto di trasferimento e l’atto integrativo è da rinvenire unicamente sul piano documentale e su quello cronologico».

intervento della corte di cassaZione: sulla questione si è registrato l’orientamento della Suprema Corte, la qua-le con la Sentenza 11.6.2010, n. 14117, ha puntualizzato che non esiste nel sistema alcun principio generale in base al quale «un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione sarebbe irrevocabil-mente perduta, potendosi anzi dedurre il principio contrario secondo il quale, sia pure con ovvi limiti temporali, è possibile rimediare all’erronea imposi-zione (DPR n. 131 del 1986, art. 77)».

In generale è possibile ritenere necessaria la pre-ventiva richiesta – secondo la Corte di Cassazione –, oltre che nell’ipotesi in cui la stessa sia esplicitamente prevista dalla legge, anche in quella in cui occorra la partecipazione o la collaborazione del contribuente che debba manifestare determinate intenzioni (quale quella di destinare l’immobile a propria abitazione), cui la legge ricolleghi determinati benefici fiscali, o debba indicare proprie qualità o caratteristiche del bene non conosciute dall’Amministrazione.

Tra tali ipotesi non è riconducibile, come espressa-mente affermato dalla Suprema Corte, l’agevolazione prevista dall’art. 33, co. 3, L. 388/2000, la quale risulta applicabile (secondo l’esplicita formulazione della norma) «a condizione che l’utilizzazione edificatoria avven-ga entro cinque anni dal trasferimento», consistendo in un’agevolazione di carattere generale che non necessita di particolari accertamenti, né di atti con-cessori o analoghi.

ParticoLari FormaLità: in sostanza, secondo l’orienta-mento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che viene pienamente condiviso dall’Agenzia delle Entrate,

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40 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaIMPOSTE di REGISTRO e IPOCATASTALI

quando il Legislatore ha voluto subordinare l’accesso ad un trattamento agevolato a particolari formalità da eseguirsi a pena di decadenza lo ha espressamente stabilito.

Conclusivamente, quindi, siccome la disposizione agevolativa in rassegna non rientra tra le ipotesi di benefici fiscali subordinate a particolari istanze, co-municazioni, azioni dei contribuenti o dell’ammini-strazione pubblica, viene affermato che essa opera al semplice ricorrere dei requisiti soggettivi ed oggettivi normativamente previsti, anche in assenza di un atto integrativo avente la stessa forma dell’atto originario.

Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, verranno accolte dall’Agenzia delle Entra-te, anche in sede contenziosa, le istanze di rimborso volte ad ottenere la restituzione delle maggiori impo-

ste assolte in sede di stipula di atti nei quali (sussistendo i presupposti di legge per la fruizione del beneficio) non è stata invocata l’applicazione della normativa di favore.

L’Agenzia procederà però al puntuale controllo, caso per caso, quanto alla sussistenza in concreto dei requisiti imposti dalla norma e quanto all’eventuale intervenuta decadenza del termine temporale per la presentazione dell’istanza di rimborso (3 anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alle restituzioni, ex art. 77, co. 1, D.P.R. 131/1986 [CFF ➊ 2077]).

La possibilità di mantenere l’agevolazione è in ogni caso subordinata all’utilizzazione edificatoria dell’area entro i termini di legge; questa circostanza dovrà essere appurata dagli Uffici che abbiano disposto il rimborso a seguito di riconoscimento dell’agevolazione.

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41LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

AGEVOLAZIONISETTIMANAFISCALE

La

Agevolazioni

IMMOBILI ACQUISTATI all’ASTAAPPLICAZIONE delle AGEVOLAZIONI «PRIMA CASA»

di renata Carrieri

cassaZione, sentenZa 9569/2013 – caso di sPecie: con decreto del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, era stata trasferita in data 24.6.2004 un’unità im-mobiliare ad un contribuente. L’acquirente aveva chiesto successivamente il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, assolte in misura ordinaria, affer-mando di aver diritto di godere dei benefici fiscali per la «prima casa», per la cui fruizione aveva presentato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

L’Amministrazione finanziaria aveva negato il rim-borso. Il contribuente aveva impugnato, quindi, il rigetto opposto dall’Ufficio, ed il ricorso era stato accolto dalla Ctp di Bari, con decisione confermata dalla Ctr della Puglia che, con la Sentenza 20.5.08, n. 42/02/08, aveva ritenuto tempestiva la dichiarazione del contribuente.

L’Ufficio aveva proposto ricorso per cassazione, affer-mando che il termine ultimo per dichiarare di possedere i requisiti per le agevolazioni «prima casa» deve essere identificato con quello dell’atto di registrazione.

agevoLaZioni «Prima casa»: le agevolazioni «prima casa» si applicano in presenza di determinati requisiti indicati nella Nota II-bis), art. 1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF ➊ 2101].

Tali requisiti si riferiscono :●● alla natura dell’immobile: deve trattarsi di immobi-

le ad uso abitativo e non avente le caratteristiche di lusso, secondo quanto previsto dal D.M. 2.8.1969;

●● all’ubicazione dell’immobile: deve trattarsi di immo-bile sito nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività lavorativa;

●● alla «novità» nel godimento dell’agevolazione da parte dell’acquirente: il compratore non deve essere titolare o comproprietario di altra abita-zione acquistata con le agevolazioni «prima casa». L’acquirente, inoltre, non deve essere proprietario, neanche in comunione col coniuge, di un’altra casa nello stesso Comune.Ulteriori casi in cui è possibile usufruire delle agevola-

zioni fiscali «prima casa» sono stati individuati di volta in volta dalla giurisprudenza e dai documenti di prassi.

Ad esempio, i benefici fiscali in commento spettano nel caso di immobili non destinati ad uso abitativo, se sussiste un atteggiamento oggettivo e concreto dell’acquirente del bene volto all’utilizzo dell’immobile come abitazione, anche in un momento successivo, o attraverso una ristrutturazione o nel caso di immobili a uso abitativo locati a terzi (C.M. 2.3.1994, n. 1).

Tali agevolazioni spettano, altresì, nel caso di am-pliamento della casa di abitazione o acquisto di una porzione abitativa da incorporare nell’immobile già assoggettato al regime di «prima casa», purché l’unità immobiliare derivante dall’accorpamento non presenti le caratteristiche dimensionali «di lusso» (RR.MM.

QUadro normativo

In sede di vendita forzata l’acquirente ha diritto alle stesse agevolazioni fiscali «prima casa», rela-tive alle imposte di registro, ipotecaria e catasta-le, di chi acquista un immobile in libero mercato. Lo ha sancito la corte di cassazione, sez. trib.,

che, con la sentenza 19.4.2013, n. 9569, ha fissato alla registrazione del decreto del giudice dell’e-secuzione il momento in cui si trasferisce la pro-prietà del bene e il termine entro cui si possono richiedere i benefici fiscali in commento.

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42 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaAGEVOLAZIONI

19/E/2001 e 25/E/2005).Le agevolazioni spettano, altresì, nel caso di acquisto

della nuda proprietà da parte del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione o viceversa (C.M. 38/E/2005), ovvero nel caso di acquisto di due unità abitative contigue destinate a costituire un’unica dimo-ra, purché dopo la riunione degli immobili l’abitazione conservi le caratteristiche di abitazione non di lusso (R.M. 25/E/2005 e C.M. 38/E/2005), ovvero nel caso di chi abbia già acquistato un’altra abitazione nello stesso comune di residenza, a condizione che l’immobile pre-cedentemente acquistato, seppure accatastato come abitazione di tipo civile, sia effettivamente destinato ad un uso diverso (per esempio, uso studio; Cass. Sent. n. 23064/2012 e Ctp Treviso, Sent. 24.9.2013), o nel caso di acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile.

cassaZione, sentenZa 9569/2013 – PrinciPio esPres-so: la Cassazione, con la Sentenza 19.4.2013, n. 9569, ha accolto il ricorso dell’Agenzie dell’Entrate e non ha ritenu-to ammissibili le agevolazioni concesse al contribuente.

Con il ricorso, deducendo la violazione della Nota II-bis) all’art. 1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente afferma che la Ctr non ha considerato che il termine ultimo per la dichiarazione di possedere i requisiti per le agevolazioni «prima casa» va identificato con quello dell’atto di registrazione nell’ipotesi in cui, come nel caso esaminato, l’immobile sia stato trasferito mediante provvedimento del giudice.

Il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della «prima casa» presuppone, tra l’altro, che il con-tribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, pena l’inapplicabilità dei benefici stessi:

●● di volersi stabilire nel comune dove si trova l’im-mobile;

●● di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune;

●● di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota II-bis) all’art. 1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986, n. 131.La Suprema Corte ricorda che per fruire dei benefici

fiscali «prima casa», il contribuente deve necessariamente manifestare al momento del rogito le dichiarazioni,

sopra indicate, previste dalla citata Nota II-bis).

consideraZioni concLUsive: il caso in esame, precisa la Corte, costituisce un’eccezione al principio generale, desumibile dall’art. 77, D.P.R. 131/1986 [CFF ➊ 2077], secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con i limiti temporali previsti, rimediare all’erronea imposizione (Cass. 10354/2007 e 14117/2010).

L’acquirente, in sede di vendita forzata può, per-tanto, godere dei benefici fiscali «prima casa», ma solo entro la data di registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione.

La sentenza in esame parte dal principio secondo cui l’acquirente, in sede di vendita forzata, non deve essere discriminato rispetto a colui che acquisti in libero merca-to, dovendo essere valorizzato il «progetto abitativo» di entrambe le tipologie di compratori, con consequenziale diritto all’applicazione delle imposte d’atto in misura ridotta.

Nella stessa direzione, a chi compra da vendita for-zata, pur contemperando le peculiarità della fattispecie, non può essere concessa la possibilità di usufruire della disciplina agevolativa ad nutum.

Per tali ragioni, il termine ultimo entro il quale l’ac-quirente deve dichiarare di volere usufruire dell’agevo-lazione «prima casa» viene fatto coincidere al momento della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione.

Di norma, infatti, tali acquirenti manifestano di voler godere dei benefici fiscali in esame già in sede di asta o al termine della stessa o, al più tardi, in sede di redazione della bozza di decreto di trasferimento.

È con la registrazione del decreto, infatti, che si re-alizza l’effetto traslativo, tipico della proprietà: qualora la dichiarazione intervenisse successivamente, pertanto, sarebbero compromessi i disposti normativi di cui alle lett. b) e c) della più volte menzionata Nota II-bis), che stabiliscono che le manifestazioni di volontà vanno rese «all’atto dell’acquisto».

Per tali ragioni, l’accettazione di una dichiarazione «prima casa» su un immobile di cui il dichiarante sia già proprietario, come riteneva il contribuente nel caso in esame, avrebbe consentito una grave distorsione del sistema agevolativo e l’avallo di interpretazioni contra-rie alle leggi vigenti.

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43LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

SOCIETÀSETTIMANAFISCALE

La

Società

VALUTAZIONE delle AZIENDEVERSO la CREAZIONE di PRINCIPI NAZIONALI

di Andrea Cecchetto

esigenZa di BEST PRACTICES nei Processi vaLUtativi: la L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), con l’art. 1, co. 473, ha prorogato i termini, previsti dal D.L. 24.12.2002, n. 282, conv. con modif. dalla L. 21.2.2003, n. 27, per la rideterminazione del valore di partecipa-zioni societarie non quotate possedute all’1.1.2013.

I dottori commercialisti e gli esperti contabili si troveranno quindi a dover redigere delle perizie di sti-ma per dare una valutazione ai complessi aziendali affinché i loro clienti possano godere della legge di rivalutazione fiscale.

Nell’espletare il loro mandato, i professionisti faranno riferimento, come di consueto, ai consolidati orientamenti della dottrina italiana in ambito valutati-vo, senza dimenticare per questo gli insegnamenti degli studiosi a livello internazionale.

I professionisti si avvarranno poi delle conoscenze acquisite grazie alla loro esperienza (learning by doing)

ed alle tecniche valutative ed ai principi consolidati in Italia a livello professionale (la cd. prassi valutativa).

Nonostante questo sforzo di uniformarsi alla miglio-re dottrina e prassi in materia, i professionisti non possono cancellare tutte quelle discrezionalità nella formulazione e nella scelta degli assumptions, dei pa-rametri di valutazione e degli scenari di riferimento.

Ne deriva che due esperti dotati delle stesse competenze e con le stesse informazioni, chiamati a redigere una perizia avente ad oggetto un medesimo comparto aziendale ad una certa data, formuleranno certamente dei giudizi di valutazione anche molto differenti fra loro.

Questo è il messaggio trasmesso nel corso del primo incontro organizzato da oiv presso l’Università Bocconi il 22.10.2012 (Conferenza internazionale sulla valutazione d’azienda).

In questo contesto appare giustificata l’assenza di

QUadro normativo

La complessità delle valutazioni economiche ri-chiede che il professionista disponga di molteplici competenze che vanno dall’area finanza al mar-keting, dall’area organizzativa a quella matema-tica, senza dimenticare l’area strategica.grazie a tali competenze, l’esperto è in grado di redigere perizie di stima conformi alla migliore dottrina e prassi valutativa.Ciò nonostante, egli difficilmente riesce ad eli-minare gli aspetti soggettivi e le discrezionalità insite nella materia; ne scaturisce un’inevitabile mancanza di fiducia dei destinatari delle perizie nei confronti dei valuers, perlomeno fintanto che resisterà il convincimento che per una stessa re-altà aziendale, due periti pervengono sempre a

valutazioni differenti, divergenti anche in modo molto significativo l’una dall’altra.Nel corso degli anni, molteplici organismi, sia a livello internazionale che nazionale, hanno pro-mosso l’adozione di standard valutativi al fine di accrescere la credibilità delle valutazioni: dall’ivsc (International Valuation Standards Council) al-la Fee (Federation des Experts Comptables Eu-ropéenne), per arrivare al neocostituito oiv (organismo italiano di valutazione). L’attività dell’oiv appare fondamentale per una introdu-zione efficace dei Principi internazionali di valu-tazione nel nostro contesto nazionale ed una con-seguente crescita delle competenze dei profes-sionisti nel campo delle valutazioni economiche.

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44 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaSOCIETÀ

fiducia verso i valutatori spesso espressa dai commit-tenti che vedono troppe discrezionalità nell’esecu-zione delle perizie.

Questa assenza di fiducia è del resto aumentata grazie agli effetti della crisi macroeconomica in atto; nei contesti di crisi è spesso significativo, infatti, il divario esistente fra le valutazioni eseguite sulla base dei cd. «fondamentali» aziendali seguendo le metodo-logie valutative tradizionali e le valutazioni espresse dal mercato, perlopiù dettate da fattori emotivi più che economici.

Proprio per contrastare questa assenza di fiducia, molteplici associazioni ed enti internazionali e nazio-nali hanno spinto in questi anni per l’introduzione di best practices nel campo della valutazione d’azienda.

A marzo 2013, per esempio, aiaF e anti hanno promosso a milano un convegno dedicato alle pro-blematiche fiscali legate alle relazioni sulle valutazioni aziendali.

La finalità, anche in questo caso, era quella di of-frire delle linee guida da seguire nella redazione delle perizie di stima con particolare riferimento, in questo caso, alla variabile fiscale.

In definitiva, molto avvertita è l’esigenza di pro-muovere linee guida comuni in ambito valutativo al fine di accrescere la credibilità delle perizie estimative.

Ciò chiaramente deve passare attraverso un continuo aggiornamento dei professionisti in materia, finalizza-to ad acquisire le competenze necessarie che saranno il presupposto per la creazione di una vera e propria specializzazione nell’ambito della professione di dot-tore commercialista ed esperto contabile.

orientamenti internaZionaLi e attività dell’ivsc: a livello europeo si segnala come già nel 1955 na-sceva la Fee (Federation des Experts Comptables Européenne) (1) che nel corso degli anni ha emanato diversi provvedimenti in cui sono state trattate le me-todologie valutative consigliate; su tutte, si segnala il cosiddetto «metodo Uec», ossia la metodologia mista patrimoniale-reddituale con valutazione separata dell’avviamento in un’ottica equity side.

Del resto a livello internazionale è da anni avvertita l’esigenza di convogliare degli orientamenti comuni

in ambito valutativo in linee guida per gli esperti valutatori.

L’ente più autorevole e accreditato è al riguardo l’ivsc (International Valuation Standards Council) che ha emanato i principi internazionali di valutazione: gli Ivs (International Valuation Standards), dei quali è stata formulata una recente versione nel 2011. (2)

L’ivsc (3) è nato negli anni ’70 dalla collaborazione fra enti professionali statunitensi e inglesi.

Le finalità perseguite sono essenzialmente l’ema-nazione e la divulgazione di standard di valutazione da adottarsi a livello internazionale e la promozione di principi etici da seguire per gli esperti valutatori.

L’impostazione degli ivs, nella attuale formula-zione, appare volutamente generica e minimale per lasciare ai tip (Technical Information Paper), pubblicati separatamente dagli Ivs, la disciplina più operativa e dettagliata.

A loro volta gli ivs presentano la seguente arti-colazione:

●● il Framework, che presenta i principi di valutazione e le linee guida che ispirano gli ivs;

●● i General Standard, ossia i principi generali appli-cabili nelle valutazioni;

●● gli Asset Standard, vale a dire i principi di valuta-zione dei beni patrimoniali;

●● i Valuation Application, solitamente più specifici rispetto ai precedenti con l’intento di calare i principi ai casi concreti applicativi.

altro organismo influente nell’ambito delle valu-tazioni economiche è il taF (The Appraisal Founda-tion), ente che si occupa della emanazione di standard valutativi negli stati Uniti.

In italia, organizzazione aderente all’Ivsc è oiv (or-ganismo italiano di valutazione).

orientamenti naZionaLi e nascita dell’oiv: in italia è di recente stato istituito l’oiv (organismo italiano di valutazione) che si pone l’obiettivo di promuove-re in Italia la conoscenza dei principi di valutazione internazionali (International Valuation Standards), nonché di creare Principi italiani di valutazione (Piv).

L’Oiv nasce ed opera, infatti, nel solco tracciato dai

(1) Allora denominata UEC (Unione Europea degli Esperti Contabili, Economici e Finanziari).(2) La precedente versione degli Ivs è stata formulata nel 2007.(3) È bene precisare che nel corso degli anni tale organismo ha modificato la propria denominazione. Inizialmente era Iavsc (International

Asset Valuation Standards Committee). Nel 1994 la denominazione diventa Ivsc (International Valuation Standards Committee). Da ultimo, nel 2008, esso assume l’attuale denominazione Ivsc.

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45LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

SOCIETÀSETTIMANAFISCALE

La

principi di valutazione internazionali, principi dai quali partire nell’emanazione dei principi nazionali che devono garantire un’applicazione degli stessi nella peculiare realtà italiana, al fine di assicurare il rispetto della normativa civilistica e fiscale italiana.

A promuovere la nascita di questo organismo nazionale sono stati 6 enti che, su differenti fronti, si occupano dei temi tipici della valutazione azienda-le: l’Università Bocconi, il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la Borsa italiana, l’assirevi (Associazione italiana dei Revisori contabili), l’aiaf (Associazione italiana degli analisti fi-nanziari) e l’andaf (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari).

L’oiv ha già emanato nel 2011 un primo documen-to: «Impairment test dell’avviamento in contesti di crisi finanziaria e reale».

Si tratta di un documento che occupandosi della misurazione dell’avviamento iscritto nei bilanci delle società che adottano i Principi contabili internazionali (Ias /Ifrs), tratta tematiche molto importanti anche ai fini valutativi (sostenibilità dei piani aziendali, costo del capitale, ecc.).

Intento dichiarato dell’OIV è quello di riuscire a pub-blicare entro il 2014 dei principi valutativi italiani, oggetto di periodico aggiornamento, la cui disciplina è stata divisa in quattro parti:

●● quadro concettuale di base;●● principi generali di valutazione relativi all’incarico

e al processo valutativo;●● principi per la valutazione di specifiche attività/

passività;●● rincipi per valutazioni in specifici contesti.

Il 20.3.2013 è stato pubblicato il primo blocco di

principi nella forma tipica di Exposure draft: «La rete concettuale di base (Conceptual framework)».

Come riportato infatti nell’introduzione del docu-mento, nello sviluppare i principi oiv segue un due process che si fonda su:

●● la circolazione riservata ad un gruppo qualifi-cato di referee esterni espressione delle principali categorie di esperti e di fruitori delle valutazioni e delle autorità (Banca d’Italia, Consob ed Isvap) di una prima bozza dei Piv;

●● la pubblicazione sul sito della Fondazione OIV di un exposure draft (ovvero della prima bozza dei PiV eventualmente emendata a seguito della circolazione riservata) per la pubblica consultazione. Il pubblico è invitato ad inviare lettere di commento.

Nel prosieguo del presente lavoro si illustreranno alcuni principi contenuti nell’exposure draft del do-cumento.

EXPOSURE DRAFT di oiv «CONCEPTUAL FRAMEWORK»: il documento in progress pubblicato da OIV è strut-turato in un’introduzione, in una parte centrale e nel glossario.

L’introduzione riprende l’obiettivo primario perse-guito dall’OIV: accrescere la credibilità delle valutazioni e, per questa via, la fiducia degli utilizzatori finali dei servizi di valutazione per poi elencare le attività che l’organismo pone in essere per realizzare tale scopo: emanazione dei Principi italiani di valutazione (Piv) e di guide tecniche e promozione della diffusione delle competenze e dei principi etici.

Il documento illustra poi il processo di formazione dei Piv e le cinque fasi del processo valutativo, sinte-tizzate nel prospetto che segue.

Fasi del Processo vaLUtativo secondo i PrinciPi itaLiani di vaLUtaZione (Piv)

●● costituzione e apprezzamento della base informativa●● applicazione dell’analisi fondamentale●● selezione della metodologia o delle metodologie di stima più idonee agli scopi●● identificazione dei principali fattori di rischio e delle modalità più idonee per il relativo trattamento●● costruzione di una razionale sintesi valutativa

La parte centrale è il vero cuore del documento dell’oiv che «contiene i concetti, le definizioni e i principi generali cui fanno riferimento i PIV».

Riprendendo le competenze necessarie al perito

(competenze tecniche, buona esperienza profes-sionale e conoscenza dell’azienda da valutare), il documento evidenzia che l’«opinione di valore» deve essere razionale, verificabile, coerente ed affidabile.

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46 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaSOCIETÀ

Il documento si sofferma sul significato della fase dell’analisi fondamentale, precisando che il perito deve dare un giudizio informato, precisando dati e ipotesi.

In particolare, l’esperto deve raccogliere tutte le informazioni ragionevolmente reperibili ad un costo coerente con l’incarico ricevuto.

Il costo deve fare riferimento ad una struttura ade-guata allo svolgimento dell’incarico.

La trattazione prosegue illustrando le 6 configura-zioni di valore di riferimento:

●● il valore intrinseco o fondamentale corrisponde alla definizione di valore economico del capitale;

●● il valore di mercato è il prezzo al quale verosimil-mente l’azienda può essere negoziata in un mer-cato trasparente fra soggetti indipendenti che operano in modo razionale;

●● il valore d’investimento è rappresentativo del valore soggettivo dell’azienda, ossia del valore che l’azienda potrebbe dare al soggetto che la detiene o che la potrà detenere in futuro grazie a sinergie;

●● il valore negoziale equitativo è il prezzo al quale l’azienda potrebbe essere negoziata fra diversi soggetti specificamente identificati, informati e interessati, bilanciando i relativi interessi in modo equo;

●● il valore convenzionale è un valore aziendale determinato attraverso l’utilizzo di criteri specifici, fissati per la sua determinazione (ad es. i valori di bilancio, determinati con l’applicazione dei principi contabili, come il valore recuperabile);

●● il valore di smobilizzo è un prezzo fattibile in condizioni non ordinarie, dovuto ad accelerazione dei tempi delle trattative.

Si passano poi ad affrontare i presupposti di una va-lutazione (continuità o liquidazione), la definizione di ramo d’azienda (o unità di valutazione minima), la fiscalità ed altri aspetti generali.

Buona parte del documento affronta l’argomento del-le metodiche di valutazione, precisando che è sempre preferibile l’utilizzo di più metodologie, classificabili nei seguenti gruppi:

●● metodica di mercato (market approach), con il criterio della comparabilità e dei multipli;

●● metodica dei flussi di risultati attesi (income approach), con le metodologie reddituali, fi-nanziarie, dell’extra-reddito e delle opzioni, ma anche con il metodo misto con stima autonoma dell’avviamento;

●● metodica del costo (cost approach), tipicamente rappresentato dalle metodologie patrimoniali.Ampio spazio è dato anche alla quantificazione

di premi e sconti che traducono una stima di valore ottenuta con le metodiche dei risultati attesi o del costo in un «prezzo fattibile».

Il documento precisa che occorre essere cauti nell’u-tilizzo di queste rettifiche alle stime.

Non poteva mancare la trattazione dei tassi da applicare nelle valutazioni, in cui saranno riflessi tanto il price of time (remunerazione monetaria del tempo) che il price of risk (remunerazione monetaria del rischio).

La parte finale del documento è dedicato al glos-sario, molto utile ai fini dell’utilizzo di un linguaggio tecnico comune fra professionisti delle valutazioni economiche e presupposto fondamentale per una migliore comprensione e quindi comunicazione in ambito professionale.

reQUisiti soggettivi dell’esPerto secondo i PrinciPi itaLiani di vaLUtaZione (Piv)

●● rispetto dell’etica professionale (Code of Ethical Principles for Professional Valuers dell’ivsc)●● indipendenza●● oggettività della ricerca, dell’acquisizione delle informazioni e dell’elaborazione e trasmissione

dei risultati●● diligenza nello svolgimento delle fasi del processo valutativo●● Professionalità e competenza tecnica

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47LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

La Le RISPOSTE della «SETTIMANA»a cura di Michele Brusaterra

Le RISPOSTE della «SETTIMANA»:IVA e BOLLO

Per inviare una domanda: www.sistemafrizzera24.it

iva – emissione di FattUra immediata

era possibile emettere una fat-tura immediata (senza quindi emissione di documento di trasporto) con data fattura 31.5.2013 e data consegna 2.6.2013?

Ai sensi dell’art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 221], la fattura im-mediata è quella emessa al momento

IN PRIMO PIANO

segue a pag. 48

iva – cessione di immoBiLi entro 5 anni dall’intervento ediLiZioUn’immobiliare di gestione possiede da vent’anni un im-mobile composto da 10 abitazioni locate. nel 2010 effettua sull’intero immobile un intervento di restauro/risanamento. La vendita delle singole unità abitative è soggetta ad iva ex art. 10, n. 8-bis, d.P.r. 633/1972, ricadendo nella casistica della cessione fatta da imprese di ripristino entro 5 anni? anche nella c.m. 28.6.2013, n. 22/e, si fa sempre l’esempio di impresa che compra, ristruttura e vende e noi riteniamo il caso in questione uguale. È corretto?

La risposta è affermativa. Infatti, le cessioni di fabbricati abitativi, o porzioni di essi, effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,

anche tramite imprese appaltatrici, interventi di manutenzione straor-dinaria, di restauro e risanamento

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48 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaLe RISPOSTE della «SETTIMANA»

continua da pag. 47

IN PRIMO PIANO

conservativo e di ristrutturazione urbanistica (previsti dall’art. 3, co. 1, lett. c), d) e f), D.P.R. 6.6.2001, n. 380), entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, devono essere ef-fettuate con applicazione dell’Iva. Se effettuate successivamente, si ap-plica l’Iva, nell’ipotesi in cui il cedente opti per la sua applicazione sempre ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8-bis), D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF ➊ 210].

Per completezza si evidenzia che costituiscono interventi di restauro e di risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicu-rarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali inter-venti comprendono il consolidamen-to, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accesso-ri e degli impianti richiesti dalle esigen-ze dell’uso, l’eliminazione degli ele-menti estranei all’organismo edilizio.

In particolare, rientrano tra le opere di restauro:

●● il restauro degli elementi ar-chitettonici interni ed esterni senza modificazione plani-metrica o altimetrica degli stessi, mediante operazioni di risanamento o rimessa a nuovo delle parti deteriorate, di elimi-nazione delle superfetazioni, di consolidamento delle strutture e, nell’impossibilità di realizzare tali operazioni, mediante opere di sostituzione degli elementi non recuperabili con materiali aventi caratteristiche originarie;

●● il ripristino dell’impianto di-

di effettuazione dell’operazione, cioè entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l’operazione è effettuata.

Si tenga conto che secondo l’art. 6, D.P.R. 633/1992 [CFF ➊ 206], la fattura può essere emessa anche prima della cessione del bene o della prestazione del servizio.

iva – acQUisto di BigLietti aerei – FattUraZione

Una s.r.l. italiana acquista bi-glietti aerei direttamente on-line da una compagnia aerea nazionale, utilizzando carte di credito aziendali: deve emette-re autofattura?

Nell’ipotesi descritta nel quesito, la società italiana acquista biglietti aerei da una compagnia aerea nazionale; in questo caso le soluzioni proposte sono due:

la società può chiedere alla compa-gnia aerea di inviare una fattura per l’acquisto dei biglietti aerei (la fattura sarà non imponibile ex art. 9, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 209], per la tratta italiana);

la società deve emettere, trascorsi 4 mesi dall’operazione, autofattura, la quale sarà non imponibile ex art. 9, D.P.R. 633/1972, per la tratta italiana; infatti l’operatore economico che non riceve fattura entro 4 mesi dall’effettua-zione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6, co. 8, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 [CFF u 1621], entro i 30 giorni successivi deve emettere autofattura.

Concludendo, se la società non riceve la fattura dalla compagnia ae-

stributivo ed organizzativo dell’edificio. Per mutate esigenze funzionali e d’uso sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, l’apertura o la chiu-sura di porte nei muri portanti, nel rispetto dei caratteri compo-sitivi degli ambienti senza alterare elementi architettonici di pregio;

●● il ripristino dell’impianto di-stributivo ed organizzativo originario degli spazi liberi quali corti, giardini, orti, ecc.;

●● la realizzazione ed integrazio-ne degli impianti igienico-sa-nitari ed installazione di impianti tecnologici e delle relative reti nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti.Rientrano invece tra le opere di

risanamento conservativo:●● il ripristino, la sostituzione e

l’integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di mate-riali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio ed alla salvaguardia di elementi di pregio;

●● il ripristino e il consolidamento statico degli elementi struttu-rali; è ammessa la sostituzione e la ricostruzione limitatamente alle parti degradate o crollate. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali por-tanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Deb-bono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i carat-teri dell’edificio senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio;

●● il ripristino e la valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decora-tivi di pregio quali volte, soffitti, pavimenti ed affreschi.

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49LA SETTIMANA FISCALE N.35 27 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

La Le RISPOSTE della «SETTIMANA»

rea trascorsi 4 mesi dall’acquisto dei biglietti, deve emettere autofattura per l’operazione posta in essere.

contriBUenti minimi – ritenUta d’acconto

il nuovo regime dei minimi viene dichiarato nel modello Unico 2013 PF, nel Quadro Lm. nel nuovo regime dei minimi non sono previste ritenute d’acconto. È accaduto però che l’utilizzatore della prestazione abbia versato la ritenuta, anche se non indicata in fattura, e fatta la relativa certificazione. il Quadro Lm non ha una casella dove indicare le ritenute subite. in che modo o dove si possono esporre le ritenute per permet-tere il recupero delle stesse?

Le vie percorribili, al fine del recupero delle ritenute erroneamente versa-te, sono due:

●● presentazione di un’istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 602/1973 [CFF ➊ 7238];

●● scomputo delle ritenute (si veda in merito la R.M. 5.8.2013, n. 55/E).In particolare, nel secondo caso, oc-

corre inserire il codice «1» nel campo «Situazioni particolari» del frontespizio del Mod. Unico ed indicare l’importo nella colonna 2 del rigo rs33, dedi-cato alle ritenute cedute dai consorzi. Successivamente l’importo deve essere riportato nel rigo rn32 o nel rigo Lm13.

dicHiaraZione dei redditi – immoBiLi – codici di UtiLiZZo

Un contribuente con abita-zione principale in italia era residente nel nostro stato fino all’1.9.2012, mentre dal 2.9.2012 è residente in germania, con la cancellazione dall’anagrafe italiana e l’iscrizione all’aire. dal 2.9.2012 ha locato l’ex abi-tazione principale. nel Quadro rB del modello Unico PF per il periodo 2.9 – 31.12.2012 è indicata la modalità di utilizzo con il codice «3» ed il relativo canone. invece, per il periodo che intercorre tra l’1.1.2012 ed l’1.9.2012, essendo il soggetto iscritto all’anagrafe della popo-lazione per 245 giorni (e quindi non considerato non residente) e residente all’estero solo per i rimanenti 120 giorni, si chiede se può essere inserito il codi-ce «1» nella colonna utilizzo, essendo stato effettivamente residente in quell’immobile.

La risposta è affermativa, a condizione che l’immobile in Italia sia stato utilizza-to come abitazione principale.

È opportuno segnalare che si con-sidera abitazione principale l’immo-bile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagra-ficamente.

imPosta di BoLLo – LiBro giornaLe e/o inventari

il versamento dell’imposta di bollo relativamente alla stampa del libro giornale e/o inven-tari può avvenire attraverso il modello F23. Premesso che il codice tributo è il 458t, è necessario indicare altri dati all’interno del modello (ufficio o ente, anno, ecc.)?

Per il versamento dell’imposta di bollo relativa alla stampa del libro giornale e/o inventari occorre utilizzare il mod. F23 compilando la sezione relativa:

●● ai dati anagrafici; ●● al codice tributo (458T); ●● all’importo da versare; ●● al codice dell’Ufficio/ente.

modeLLo Unico – mancanZa di BiLancio aPProvato

Una s.r.l., con esercizio ter-minato il 31.12.2012, ad oggi non ha ancora approvato il bilancio. Quali sono i termini per la predisposizione e la spe-dizione del modello Unico 2013

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50 LA SETTIMANA FISCALE N.3527 settembre 2013

SETTIMANAFISCALE

LaLe RISPOSTE della «SETTIMANA»

sc? non essendoci un bilancio approvato, su quali dati deve basarsi detto modello Unico?

nessuna norma prevede che la man-cata approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, il Mod. Unico SC 2013, redditi 2012, deve essere presen-tato, in via telematica, entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

Se la società, come nel caso descrit-to, ha l’esercizio coincidente con l’an-no solare, la scadenza di presentazione è fissata al 30 settembre.

Infine, non essendoci un bilancio approvato, occorre fare riferimento al bilancio di verifica per la predisposi-

zione della dichiarazione dei redditi stessa.

imPosta di BoLLo – nUovi imPorti

Un nostro cliente ha continuato ad apporre sulla fattura marche da bollo da e 1,81 invece di quelle da e 2; è corretto?

La risposta è negativa. Con la pubblicazione nella G.U.

25.6.2013, n. 147, della L. 24.6.2013, n. 71, di conversione, con modificazio-ni, del D.L. 26.4.2013, n. 43, le misure dell’imposta fissa di bollo stabilite in e 1,81 ed in e 14,62 sono state aumentate rispettivamente ad e 2,00 e ad e 16,00.

Le vecchie marche da bollo da e 1,81 e e 14,62 possono essere integrate rivolgendosi ai rivenditori autorizzati, ovvero alle tabaccherie, che provvederanno all’integrazione dei bolli già stampati e acquistati mediante la stampa di contrassegni per l’importo necessario al raggiungimento delle nuove tariffe.

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deducibile per professionisti e aziende

Questo numero della Settimana fiscale è stato chiuso in redazione il 13 settembre 2013

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per te le copie sono gratis fino al 31 dicembre. approfittane, prima ti abboni, più copie ricevi!

27 settembre 2013

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