Il fido bancario
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il fido bancario e le sue classificazioni modalità di utilizzo regole tecniche e amministrative dei fidi la Centrale dei rischi i Confidi Basilea 2 l’istruttoria di fido
Domenico Amendolia ITET ''L. da Vinci''
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Premessa
I finanziamenti che una banca concede a un’impresa sono solitamente frazionati in più rapporti contrattuali.
La banca moderna offre infatti prestiti in varie forme tecniche e le imprese sono propense a usufruire
contemporaneamente di finanziamenti che si differenziano tra loro per scadenza, garanzie e condizioni.
Le operazioni che le imprese concludono con le banche possono essere così distinte:
A. Operazioni di smobilizzo: le imprese trasferiscono alla banca i loro crediti commerciali entrando in
possesso subito dell’importo delle vendite effettuate senza dover attendere la scadenza pattuita con i
debitori. Sono costituite da: Sconti di cambiali anticipi su Ri.Ba. da anticipi su pagamenti mediante avviso (procedura M.AV.) da anticipi su fatture
Domenico Amendolia ITET ''L. da Vinci''
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Premessa
B. Prestiti: attraverso i quali le imprese ottengono i mezzi finanziari necessari secondo varie forme
tecniche. Si distinguono in:
1) finanziamenti in c/c di corrispondenza: l’impresa ha la possibilità di prelevare dal c/c
somme superiori a quelle versate. Sono costituiti da: Aperture di credito in c/c non garantite Aperture di credito in c/c garantite Anticipazioni in c/c su titoli o merci
2) finanziamenti a scadenza fissa: l’impresa ottiene il prestito in un’unica soluzione, che
dovrà poi rimborsare a una certa scadenza. Consistono in: Anticipazioni a scadenza fissa su titoli o merci Sconto di pagherò diretti Pronti contro termine Riporti attivi Mutui ipotecari
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Premessa
C. Crediti di firma: le imprese ottengono che la banca apponga la propria firma impegnandosi verso i
terzi ad accettare una tratta oppure da avallarla o a rilasciare lettere di credito, di garanzia, di
fideiussione.
Con le banche, i clienti privati e soprattutto le imprese concludono più operazioni contemporaneamente:
Intrattengono rapporti di conto corrente con possibilità di scoperti Ricevono anticipi su fatture e Ri.Ba. Scontano cambiali Incassano e pagano cambiali e Ri.Ba. Ottengono lettere di garanzia Comprano e vendono strumenti finanziari e divise estere Utilizzano servizi e così via
Tale molteplicità di operazioni consente, sia alle aziende finanziate sia alle banche, di adattare il
credito, rispettivamente ottenuto e concesso, alle mutevoli esigenze aziendali.
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Natura e rischi del fido bancario
Il fido bancario è l’importo massimo di credito che una banca concede, sotto qualunque forma, a
un cliente che ne ha fatto richiesta, dopo averne accertato le capacità reddituali, la consistenza
patrimoniale e le doti morali.
Il fido è generale quando indica la cifra massima messa a disposizione del cliente, che può utilizzarla
con qualunque tipo di operazione.
Il fido è particolare quando per ogni tipo di operazione viene indicato distintamente l’importo
disponibile.
Il fido è diretto quando il credito viene utilizzato direttamente dal cliente che ne ha fatto richiesta.
Il fido é indiretto quando il cliente ottiene di poter cedere alla banca i propri crediti verso terzi,
assumendo la veste di obbligato in via di regresso.
Nella concessione dei fidi le banche effettuano un insieme di valutazioni oggettive e soggettive per stabilire
la solvibilità dei richiedenti e la validità delle garanzie che essi offrono.
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Natura e rischi del fido bancario: solvibilità
È stato a lungo sostenuto che, in una concessione di fido, la banca dovrebbe basare la propria analisi sulla
capacità di reddito dell’impresa richiedente, perché “chi ha capacità di reddito ha capacità di credito”.
Questo concetto viene oggi ritenuto incompleto in quanto la capacità di reddito, di per sé, non garantisce la
capacità dell’azienda di far fronte alle scadenze e ciò si verifica quando il reddito non si accompagna alla
generazione di liquidità.
Occorre pertanto che la banca consideri il flusso delle risorse generato dalla gestione, ossia il cash flow
(flusso di cassa), che esprime la capacità dell’azienda di autofinanziarsi senza dover ricorrere, o ricorrendo
in misura limitata, ai finanziamenti esterni.
Nel valutare la richiesta di fido, la banca considera sia il settore in cui l’azienda opera, sia le qualità
personali e umane del titolare o dei soci, sia l’eventuale gruppo di appartenenza.
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La banca si ritiene maggiormente tutelata se può contare anche su idonee garanzie. La legge prevede:
1. Garanzie personali: fornite da terze persone che sono di solito parenti, amici o soci di coloro che
richiedono il fido. Sono costituite da firme di avallo (su cambiali) o di fideiussione (su lettere di
garanzia). In caso di inadempienza la banca si può rivalere sull’intero patrimonio del soggetto garante.
2. Garanzie reali: fornite dallo stesso cliente. Consistono in beni materiali che vengono depositati in
pegno o sui quali viene iscritta ipoteca a favore della banca.
La garanzie reali non fanno aumentare la capacità del debitore di far fronte ai propri impegni ma riducono il
rischio della banca, consentendole di rientrare in possesso dei fondi concessi in caso di errata valutazione
del cliente.
Tra le garanzie rilasciate dal cliente rientrano i covenants. Si tratta di accordi tra la banca e l’impresa
cliente che si prefiggono lo scopo di ridiscutere le modalità del finanziamento nel caso di inosservanza di
alcuni specifici parametri/impegni economici o giuridici.
Natura e rischi del fido bancario: garanzie
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Classificazione dei fidi bancari
Fidi assistiti da garanzie reali: sono relativi a operazioni garantite da pegno su merci o su documenti
rappresentativi delle merci, da pegno su strumenti finanziari e dalla costituzione di ipoteche a favore delle
banche. Rientrano in questo gruppo le anticipazioni su titoli e merci, lo sconto di cambiali ipotecarie, i
riporti attivi, le aperture di credito garantite, i mutui ipotecari.
Fidi basati su elementi personali: si fondano sulla potenzialità patrimoniale ed economica del cliente,
sulla sua onestà, sulle sue doti soggettive. Rientrano in questo gruppo, oltre agli scoperti di c/c, allo sconto
di pagherò diretti, allo sconto di cambiali commerciali, anche i prestiti al consumo garantiti dalla stabilità di
un rapporto di lavoro o dalla sicurezza di una fonte di reddito.
Sotto il profilo del rischio, si distinguono in: fidi in bianco o a pieno rischio, per i quali la banca può contare solo sull’impegno
personale offerto dal proprio cliente debitore; fidi a rischio ridotto, per i quali la banca può contare, oltre che sul proprio debitore,
anche sull’impegno di terzi.
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Modalità di utilizzo del fido
1. Fidi di cassa: utilizzabili attraverso prelievi di somme di denaro quali, ad esempio, gli scoperti di c/c,
gli sconti di effetti, i finanziamenti su Ri.Ba., ecc., si suddividono in:
Autoliquidanti: finanziamenti concessi per consentire alla clientela l’immediata
disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi (sconto di
cambiali commerciali, anticipi s.b.f., anticipi su fatture).
A scadenza: finanziamenti con scadenza fissata contrattualmente (mutui, sconto di
pagherò diretti, prestiti personali, riporti, anticipazioni a scadenza fissa).
A revoca: finanziamenti per i quali la banca si è riservata la facoltà di recedere
indipendentemente dall’esistenza di una giusta causa (aperture di credito in c/c per
elasticità di cassa).
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Modalità di utilizzo del fido
2. Fidi di firma: utilizzabili mediante avalli e fideiussioni rilasciati dalla banca a favore di terzi. Vengono
suddivisi in due categorie a seconda che la garanzia rilasciata dalla banca riguardi:
a) operazioni di natura commerciale
b) operazioni di natura finanziaria
3. Fidi promiscui: utilizzati secondo forme tecniche diverse. La delibera di fido può specificare
l’ammontare o il limite massimo concesso dalla banca per ciascuna forma tecnica.
Mentre con i fidi di cassa la banca sostiene esborsi di denaro, con i fidi di firma appone la propria firma
assumendosi impegni verso terzi per conto del proprio cliente.
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Regole tecniche e amministrative dei fidi bancari
Nella concessione di fido le banche devono rispettare due principi fondamentali:
1. Limitazione dei fidi: significa concedere fidi di importo inferiore a quello attribuibile al richiedente in
considerazione della sua capacità reddituale e in base alla sua consistenza patrimoniale.
2. Frazionamento dei rischi: significa concedere crediti a un gran numero di clienti, il più possibile
diversificati per settore economico e area geografica.
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Regole tecniche e amministrative dei fidi bancari
Per evitare che la gestione della banca sia condizionata dall’andamento di una o poche aziende affidate
per
importi assai elevati, la Banca d’Italia prescrive le seguenti regole:
a) i fidi di importo non superiore a 1/5 del patrimonio della banca non richiedono autorizzazione da parte
della Banca d’Italia;
b) i fidi di importo compreso tra 1/5 e l’intero patrimonio netto della banca possono essere
concessi autonomamente dalle singole banche a patto che non superino il proprio
“massimale di autonomia”;
c) i fidi di importo superiore al patrimonio netto della banca richiedono sempre la preventiva
autorizzazione della Banca d’Italia.
Anche l’Unione Europea si è occupata del “contenimento dei fidi”. Nel concetto europeo per grande fido si
intende ogni prestito superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della banca.
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Utilizzo del fido
Non tutti i fidi accordati vengono utilizzati. Occorre perciò distinguere:
a. fido potenziale: misura massima di credito di cui un cliente sarebbe meritevole per le sue capacità
economico-finanziarie, le sue potenzialità patrimoniali e le sue doti di comportamento.
b. fido accordato: livello di credito effettivamente deliberato dalla banca e messo a disposizione del
cliente nelle varie forme tecniche. Di regola:
Fido accordato < Fido potenziale
c. fido utilizzato: misura del credito di cui concretamente si avvale il cliente.
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Centrale dei rischi
Il primo strumento per effettuare il controllo dei fidi di cui gode il cliente è la dichiarazione che il
richiedente
deve presentare alla banca circa la sua situazione patrimoniale e sugli affidamenti già ottenuti da altre
banche.
Tale dichiarazione viene controllata dall’ Ufficio fidi della banca, ma è evidente che la stessa natura del
segreto bancario fa sì che non sia possibile verificare se il cliente già goda di credito ottenuto presso enti
creditizi concorrenti e da lui non dichiarato.
Per ovviare a tale problema è stato istituito presso la Banca d’Italia un servizio accentrato d’informazioni
sui rischi bancari denominato Centrale dei Rischi.
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Centrale dei rischi
L’intero sistema creditizio italiano è soggetto all’obbligo della segnalazione mensile dei crediti concessi ai
propri clienti e degli importi da questi utilizzati.
Le informazioni che le banche trasmettono alla Centrale dei rischi e quelle che da essa ricevono sono
soggette al segreto bancario e alla tutela della privacy. Pertanto:
tutte le comunicazioni sono trasmesse e ricevute in codice e la loro conservazione avviene si dischi
magnetici accessibili solo mediante appositi programmi;
non è consentito giustificare dinieghi, allargamenti o restrizioni di fido svelando le informazioni
ricevute
dalla Centrale dei rischi;
lo scambio di informazioni con la centrale dei rischi è attuato direttamente dalle singole dipendenze
bancarie, senza passaggi intermedi attraverso la direzione centrale degli enti creditizi.
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Centrale dei rischi
Le dipendenze di tutte le banche sono obbligate a comunicare direttamente alla Centrale dei rischi, entro
il
giorno dieci di ogni mese, la posizione di rischio dei propri clienti al termine del mese precedente.
La Centrale dei rischi opera una serie di elaborazioni e ottiene dati aggregati, che forniscono:
• per ogni cliente, la sua posizione globale di rischio presso l’intero sistema creditizio;
• per l’intero sistema economico, il totale aggregato dei rischi censiti suddiviso per forme di credito,
zone geografiche, settori di attività.
Poiché i piccoli crediti bancari non sono censiti dalla Centrale dei rischi, un nutrito gruppo di banche ha
favorito la realizzazione del sistema Crif (Centrale rischi finanziari) al fine di rilevare anche i prestiti di
importo più modesto.
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Consorzi fidi (Confidi)
Le aziende di piccola e piccolissima dimensione incontrano spesso difficoltà nell’ottenere fido a causa
della loro scarsa forza contrattuale nei confronti delle banche e delle limitate possibilità di offrire garanzie
reali.
Per ovviare a questi problemi si può ricorrere ai vantaggi delle unioni associative che vengono istituite su
base provinciale e sono denominate consorzi fidi (o confidi), con sede presso le associazioni dei
commercianti, degli artigiani e degli industriali. In consorzi fidi si pongono questi obiettivi:
• indennizzare le banche per le perdite derivanti dal mancato buon fine di operazioni concluse con gli
iscritti al consorzio;
• ottenere credito a tassi più ridotti rispetto a quelli spuntabili con una trattativa individuale;
• ottenere credito bancario per quelle aziende di dimensioni medio-piccole che, individualmente,
godrebbero di una ridotta forza contrattuale.
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Basilea 2
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha elaborato un secondo accordo,noto come Basilea 2;
che
prevede il rafforzamento della normativa sulla stabilità delle banche attraverso la definizione dei loro
requisiti patrimoniali e il miglioramento dei metodi di misurazione e gestione dei rischi.
Le banche, nella concessione del fido, devono valutare la imprese richiedenti basandosi su un sistema di
rating in grado di esprimere le classi di rischio e quindi di operare come efficace strumento di prevenzione
delle perdite creditizie.
Poiché allo stato attuale sono disponibili rating solo per grandi imprese ed espressi da agenzie
specializzate (rating esterni), le banche dovranno predisporre strumenti per elaborare le informazioni sulle
aziende richiedenti il fido ed esprimere un giudizio sul grado di rischio attraverso dei rating interni.
Il ricorso ai rating interni consentirà alle banche di valutare e classificare un gran numero di imprese di
piccola e media dimensione.
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Basilea 2
In questo contesto le piccole e medie imprese temono di incontrare difficoltà a ottenere credito bancario
perché le garanzie prestate dai consorzi fidi possono non essere ritenute più sufficienti.
È dunque necessario che i consorzi fidi modifichino in parte la loro funzione impegnandosi a:
• formare nelle piccole imprese una mentalità verso una maggiore trasparenza;
• raccogliere e gestire le informazioni sulle piccole imprese iscritte e sull’ambiente in cui operano;
• prestare alle banche delle garanzie dotate dei requisiti necessari ad attenuare il rischio e quindi ad
alleggerire il costo dei finanziamenti.
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Richiesta e istruttoria del fido bancario
Al fine di circoscrivere il più possibile i rischi, le banche procedono ad un’attenta e approfondita
valutazione
della situazione del cliente-imprenditore per accertare:
La sua consistenza patrimoniale
La sua capacità sia di conseguire risultati economici positivi sia di generare flussi finanziari
La situazione organizzativa e funzionale della sua azienda
Le doti morali e la correttezza commerciale del suo comportamento
Le sue esigenze finanziarie e gli impieghi che intende dare ai fondi ottenuti
La sua situazione debitoria nei confronti di altri creditori
La Banca d’Italia ha stabilito che tutti gli affidamenti, indipendentemente dall’importo, siano sempre
concessi su espressa richiesta del cliente e che tale richiesta risulti da formale documentazione
regolarmente firmata dall’interessato.
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Richiesta e istruttoria del fido bancario
Il contenuto minimo dei dati che devono essere riportati in tutte le domande di affidamento riguarda
l’importo del fido, la durata del fido e le eventuali garanzie.
Sono inoltre previsti contenuti specifici:
le persone fisiche devono elencare tutte le passività esistenti alla data della richiesta del fido;
i soggetti dotati di autonomia patrimoniale devono allegare l’ultimo bilancio annuale oppure la
situazione contabile in data recente;
i soggetti dotati di personalità giuridica devono allegare l’ultimo bilancio d’esercizio e una situazione
contabile in data recente.
Oltre ai contenuti minimi, la Banca d’Italia richiede che vengano acquisite dalle banche tutte le
Informazioni utili per l’istruttoria delle pratiche di fido.
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Richiesta e istruttoria del fido bancario
Le suddette informazioni sono acquisite in parte attraverso le seguente documentazione:
descrizione delle eventuali garanzie personali o reali che sono offerte alla banca;
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, dell’atto costitutivo e dello statuto.
A proposito di fido, il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia considera il reato di “falso
interno” nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca.
Costoro commettono il reato quando consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a
conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido.
Dopo aver ricevuto la richiesta di concessione di fido, la banca affida l’istruttoria all’Ufficio fidi che svolge
indagini sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.
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INDAGINI SVOLTE DALLE BANCHE
Esterne Interne
qualitative quantitative
storiche
prospettiche
Analisi per indici
Analisi per flussi
Budget
Bilanci prospettici
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Gestione dei fidi bancari
È necessario che la banca sorvegli con attenzione e assiduità l’andamento del rischio legato al
finanziamento concesso; infatti durante la fase di utilizzo possono verificarsi situazioni tali da prospettare
difficoltoso il recupero dei crediti o persino da rendere opportuno l’avvio di procedure di contenzioso.
Il primo sintomo dell’aggravarsi del rischio è il debordo del cliente affidato, cioè il suo sconfinamento oltre
il
limite di fido accordato dalla banca. Tre sono le situazioni possibili:
a) accomodamento e regolarizzazione: la banca sceglie di riaccompagnare il cliente alla normalità del
rapporto e delibera un aumento del fido;
b) sospensione: la banca non concede l’aumento del fido e invita il cliente a rientrare con rapidità ,
tenendo la pratica in sospeso;
c) contenzioso: il solo modo per recuperare il credito sono le vie legali.
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Categoria di crediti
In base all’andamento più o meno positivo del rischio la pratica bancaria distingue le esposizioni di credito
per cassa verso i clienti nelle seguenti categorie:
a) Crediti vivi e regolari: per i quali è prevedibile un normale rimborso
b) Crediti incagliati: per i quali il rientro si profila meno agevole
c) Crediti in sofferenza: per i quali le possibilità di recupero sono affidate al contenzioso.
Questa classificazione dei crediti è operata dalla banca ai fini interni ed emerge dalla Nota integrativa al
bilancio.
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FINE
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