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I CORSI DI CELIVO LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI ETS E DEGLI ORGANI SOCIALI (avv. Sara Minuto - dott. Giovanni Battista Raggi) Genova, 13 marzo 2019

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I CORSI DI CELIVO

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI ETS E

DEGLI ORGANI SOCIALI(avv. Sara Minuto - dott. Giovanni Battista Raggi)

Genova, 13 marzo 2019

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LA PREMESSA PER GLI ORGANI

SOCIALI

Con il D.LGS 117/2017 la responsabilità degli amministratori delle associazioni,

riconosciute o non, è stata del tutto assoggettata alla disciplina della

responsabilità degli amministratori di società.

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE

Art. 27 D. LGS 117/17 - Conflitto di interessi

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 2475-ter C.C.

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di

interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della

società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore

in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere

impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo

2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in

esecuzione della decisione.

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)

Art. 28 D.LGS. 117/17 - Responsabilita'

1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti

dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai

sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407

del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,

n. 39, in quanto compatibili.

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)

Art. 2392 C.C. - Responsabilità verso la società

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [2423, 2435, 2485, 2486] e dallo

statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze [18, 1176,

1710, 2507]. Essi sono solidalmente responsabili [1292] verso la società dei danni derivanti

dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di

funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori [2381, 2449, 2455].

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono

solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto

potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose [2377, 2409].

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che,

essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e

delle deliberazioni del consiglio [2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente del

collegio sindacale [18, 2260, 2941, n. 7].

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)

Art. 2393 C.C. - Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea,

anche se la società è in liquidazione [22, 2364, n. 4, 2366, 2373, 2409].

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della

discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare [2366], quando si

tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale,

assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è

proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso

l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori [2386].

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)

Art. 2393-bis C.C. - Azione di responsabilità esercitata dai soci

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale

sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata

dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del

collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti

comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate

nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a

seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve

andare a vantaggio della società.

Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

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Art. 2394 C.C. - Responsabilità verso i creditori sociali

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla

conservazione dell'integrità del patrimonio sociale [2409, 2509].

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al

soddisfacimento dei loro crediti [2949].

La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei

creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione

revocatoria [2901] quando ne ricorrono gli estremi [2393, 2393 bis, 2395].

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Art. 2394-bis C.C. - Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di

responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario

liquidatore e al commissario straordinario.

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Art. 2395 C.C. - Azione individuale del socio e del terzo

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al

singolo socio o al terzo [2419] che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli

amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis].

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il

socio o il terzo.

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)

Art. 2396 C.C. - Direttori generali

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori

generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati

[2434], salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)

Art. 2407 C.C. - Responsabilità (dei membri dell’Organo di Controllo - NdR)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura

dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui

fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente [1292] con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,

quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della

loro carica [2409, 2449].

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli

articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 [2364, n. 4, 2434, 2632].

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)

Art. 2407 C.C. - Responsabilità (dei membri dell’Organo di Revisione - NdR)

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori

nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i

danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono

responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile

sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da

propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei

confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al

danno cagionato.

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel

termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato

emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

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Art. 29 D.LGS. 117/17 - Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale

dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in

quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non

riconosciute, che hanno piu' di 500 associati, puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo

di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se

la denunzia e' fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire

ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3 (Enti Religiosi civilmente

riconosciuti - NdR).

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Art. 2408, 2 comma C.C. - Denunzia al collegio sindacale

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un

cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale

deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte

all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare

l'assemblea [2364, n. 4, 2366]. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di

partecipazione.

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)

Art. 2409 C.C. - Denunzia al tribunale

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi

irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci

che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di

rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale [2392, 2400] con ricorso

notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione

dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla

prestazione di una cauzione [119 c.p.c.]. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea

sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza

indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale

sugli accertamenti e le attività compiute.

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LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)

Art. 2409 C.C. - Denunzia al tribunale (segue)

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma

risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e

convocare l'assemblea [2363, 2364, 2364 bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può

revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [2487] e nominare un amministratore giudiziario,

determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [2393, 2393 bis, 2394,

2394 bis] e i sindaci [2407]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;

convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la

messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del

consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della

società.

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LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI

Amministratori con delega e senza delega

Con la riforma societaria, estensibile alla terzo settore per effetto della riforma del 2017, gli amministratori

vengono quindi suddivisi in due tipologie: quelli con o senza delega. La responsabilità degli amministratori

senza delega è alleggerita, in quanto essi NON sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza,

tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri

amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi

in virtù della conoscenza o della conoscibilità di elementi tali da sollecitare il loro intervento, stante

il dovere di diligenza da loro comunque dovuto per la carica ricoperta e per le loro specifiche

competenze, in virtù dell’obbligo ex art. 2381 c.c. di agire informati.

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LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI

La durata della carica ai fini della determinazione della responsabilità

Cass. 9384/2011: “Neppure vale ad escludere la responsabilità degli amministratori sprovvisti di

delega la circostanza che essi abbiano ricoperto detta carica per breve tempo, stante la natura

solidale della responsabilità di cui alla norma citata, sicché l'entità del contributo causale fornito da

ciascun amministratore e la graduazione delle rispettive colpe possono assumere rilievo

esclusivamente ai fini della commisurazione dell'eventuale sanzione amministrativa nonché ai fini

dell'azione di regresso.”

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LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI

Natura della responsabilità

La responsabilità degli amministratori ha natura contrattuale, con ciò che la società deve allegare le

violazioni compiute dagli amministratori, provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il

danno. Mentre spetterà agli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) di aver ben operato,

ossia di aver rispettato le norme (interne o di legge) e/o di aver operato con la diligenza

professionale da loro esigibile ex art. 1176, comma 2 C.c.

Ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a

meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti.

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LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI

Natura della responsabilità

La responsabilità degli amministratori ha natura contrattuale, con ciò che la società deve allegare le

violazioni compiute dagli amministratori, provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il

danno. Mentre spetterà agli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) di aver ben operato,

ossia di aver rispettato le norme (interne o di legge) e/o di aver operato con la diligenza

professionale da loro esigibile ex art. 1176, comma 2 C.c.

Ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a

meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti.

In considerazione del fatto che la responsabilità è contrattuale, la Cassazione (sent. 5718/2004) ha anche

operato un distinguo tra gli obblighi che hanno un contenuto specifico e già determinato dalla legge

o dalla normativa interna (atto costitutivo e Statuto) e obblighi derivanti dal generale principio di

agire secondo diligenza, affermando che, stante la specificità dell’obbligo, nel primo caso, la prova

liberatoria chiesta dall’amministratore è quella di cui all’art. 1218 C.c., ossia che l’inadempimento è dipeso

da causa a lui non imputabile.

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LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI

La Business Judgement Rule

Cass. civ. n. 15470/2017: “In tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per idanni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione(cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse,da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art.2392 c.c., - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del2003 - sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delleinformazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenzamostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione daintraprendere.

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LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI

Responsabilità solidale

Dalla natura solidale della responsabilità degli amministratori deriva, principalmente, che essi sono

tutti responsabili per l’intero nei confronti della associazione, con ciò che poca importanza hanno

verso la società le varie graduazioni di corresponsabilità, al contrario, assolutamente rilevanti nei c.d.

rapporti interni ai fini del regresso. Ciò ovviamente qualora, seppur minima, una responsabilità vi sia,

perché se, al contrario, uno o più amministratori si fossero comportati in modo tale da non aver

violato in nessun modo gli obblighi su di loro gravanti, non andrebbero incontro ad alcuna

responsabilità (alla luce della riforma del d. societario del 2003, quindi, ciò potrebbe accadere

soprattutto con riguardo agli amministratori privi di delega).

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LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI

La transazione

Cass. civ. n. 16050/2009: “La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha naturasolidale, ai sensi dell'art. 1292 c.c., e tale vincolo sussiste - tanto quando la responsabilità siacontrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale - anche se l'evento dannoso sia collegato danesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo,restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso ditransazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l'art. 1304, primo comma, c.c. si applicasoltanto se la transazione abbia riguardato l'intero debito solidale, mentre, laddove l'oggetto delnegozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma restainapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell'importocorrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulantee gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota.”

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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ EXART. 2393 C.C.

Condizioni per l’azione

Qualora l'azione sia diretta a far valere la responsabilità degli amministratori per inadempimento

degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto, la delibera assembleare costituisce speciale e

necessario presupposto processuale dell'azione. La delibera assembleare non è, invece, necessaria

quando si versi in ipotesi di azione extracontrattuale. Non sono ammessi equipollenti, sicché l’azione

di responsabilità, la rinuncia o la transazione in assenza della delibera assembleare sono nulli, con

ciò che la nullità può essere fatta valere erga omnes da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile

d’ufficio (Cass. 14963/2011)

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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ EXART. 2393 C.C.

Rinuncia all’azione sociale e transazioni.

Sia la rinuncia che la transazione vanno approvate con espressa delibera assembleare.

La previsione della norma è imperativa e non consente forme equipollenti.

Pertanto l'assenza di un'espressa delibera assembleare determina la nullità della transazione e della

rinuncia.