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Diparitmento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuinicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM 2016 Guida relativa alla gestione dellailanto (Ailanthus altissima)

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Diparitmento federale dell’ambiente,

dei trasporti, dell’energia e delle comuinicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

2016

Guida relativa alla gestione dell’ailanto (Ailanthus altissima)

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Guida relativa alla gestione dell’ailanto (Ailanthus altissima) UFAM 2016

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Valenza giuridica della presente pubblicazione

La presente pubblicazione è un aiuto all’esecuzione elaborato

dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle

autorità esecutive, essa concretizza concetti giuridici indeterminati,

contenuti in leggi e ordinanze, nell’intento di consentire

un’applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che

si attengono alle disposizioni ivi contenute possono legittimamente

ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto in vigore. Sono

tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al

diritto in vigore. Gli aiuti all’esecuzione dell’UFAM (definiti finora anche

come direttive, istruzioni, raccomandazioni, manuali, aiuti pratici ecc.)

sono pubblicati nella serie «Pratica ambientale».

Nota editoriale

Editore

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente,

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Redazione

Florine Leuthardt (UFAM); Gabriele Carraro (Dionea SA),

Nicole Schiltknecht (Infraconsult)

Accompagnamento

Gruppo di lavoro Ailanto (Martin Büchel, Florine Leuthardt, Arthur Sandri,

Gian-Reto Walther, Bettina Hitzfeld, Christian Pillonel, Marco Conedera,

Jan Wunder, Giorgio Moretti, Ueli Bühler, Sascha Gregori, Luca Plozza,

Gabriele Carraro, Nicole Schiltknecht)

Contatto per informazioni

Ufficio federale dell’ambiente, divisione Foreste, 3003 Berna,

[email protected], www.bafu.admin.ch

Le seguenti raccomandazioni si basano su:

Piano di gestione dei pericoli biotici nel bosco, management summary

(UFAM, 2011)

Strategia sulle specie esotiche invasive (UFAM, bozza marzo 2013)

Situationsanalyse Götterbaum (IC Infraconsult AG, versione aprile 2013)

«Risanamento forestale del pendio sopra Solduno – Controllo

dell’efficacia» (Dionea SA, versione maggio 2013)

Opinioni degli esperti del Gruppo di lavoro Ailanto: F. Leuthardt, UFAM

Foreste; A. Sandri, UFAM Prevenzione dei pericoli; G.-R. Walther, UFAM

Specie, ecosistemi, paesaggi; G. Moretti, Canton Ticino; U. Bühler, Canto-

ne dei Grigioni; L. Plozza, Cantone dei Grigioni; S. Gregori, Cantone dei

Grigioni; M. Conedera, WSL; J. Wunder, WSL; G. Carraro, Dionea SA;

N. Schiltknecht, Infraconsult AG.

Foto di copertina

Florine Leuthardt (BAFU)

Link per scaricare la versione PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1601-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© 2016

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Indice

1 Preambolo 4

2 Introduzione e obiettivo della guida 4

3 Biologia dell’ailanto e potenziali minacce per la Svizzera 5

4 Basi giuridiche 6

5 Dinamiche dei popolamenti e fasi di infestazione da un organismo nocivo 6

6 Situazione attuale in Svizzera 7

7 Misure per la gestione dell’ailanto 8

7.1 In generale: suddivisione territoriale 8

7.2 Misure raccomandate in ambito forestale 9

7.2.1 Nelle zone di tipo A: la salvaguardia 9

7.2.2 Nelle zone di tipo B: il contenimento 9

7.2.3 Nelle zone di tipo C: l’eradicazione 10

7.2.4 Nelle zone di tipo D: l’individuazione precoce 10

7.3 Misure raccomandate al di fuori del bosco 10

7.4 Ricerca 11

8 Quadro giuridico e finanziario, risorse umane 11

8.1 Adeguamento delle basi giuridiche 11

8.1.1 In generale 11

8.1.2 Nel settore forestale 11

8.2 Conseguenze in termini di finanze e risorse umane 12

9 Entrata in vigore 12

10 Abbreviazioni 13

11 Glossario 14

Allegato: Misure raccomandate secondo il tipo di zona 15

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1 Preambolo

La presente guida è un aiuto all’esecuzione per la gestione dell’ailanto (Ailanthus altissima) in ambien-

te forestale, elaborato dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza. Questo strumento è destinato ai

responsabili decisionali dei servizi cantonali competenti in materia di protezione ambientale, forestale

e fitosanitaria. Considerate le numerose cause che caratterizzano la problematica dell’ailanto risulta

indispensabile una cooperazione coordinata tra i diversi servizi interessati.

In presenza di nuove conoscenze saranno apportate integrazioni o adeguamenti alla guida. La pre-

sente guida è in vigore per due anni.

2 Introduzione e obiettivo della guida

Da alcuni anni l’ailanto (Ailanthus altissima) o albero del paradiso, una pianta originaria della Cina, si

sta largamente diffondendo nei boschi del Canton Ticino, nelle valli meridionali del Cantone dei Gri-

gioni e sporadicamente in altri luoghi. Mentre per decenni non ha causato molti problemi, questa

specie arborea coltivata come pianta da giardino è ora una neofita invasiva entrata in una fase di

crescita esponenziale. Si teme pertanto che l’ailanto stia gravemente limitando l’effetto protettivo del

bosco. Una gestione forestale conforme alle caratteristiche del luogo e gli interventi selvicolturali

conformi al concetto NaiS nel bosco di protezione sono ostacolati dal fatto che favoriscono la presen-

za stessa dell’ailanto con conseguente indebolimento del bosco di protezione.

Nel 2011 l’UFAM ha respinto una richiesta del Cantone dei Grigioni in cui si chiedeva di poter impie-

gare in via sperimentale l’erbicida Garlon. In seguito è stato istituito un gruppo di lavoro, composto da

rappresentanti dell’UFAM e dei Cantoni interessati nonché da esperti esterni, nell’ambito del quale

sono state elaborate le raccomandazioni d’intervento della presente guida finalizzate alla riduzione dei

danni e della diffusione dell’ailanto in ambiente forestale.

Nell’ambito dell’AGIN (Gruppo di lavoro sui neobiota invasivi) B, inoltre, sono state elaborate delle

raccomandazioni per la lotta a un gruppo selezionato di neofite invasive che propongono alcuni obiet-

tivi1 e illustrano i relativi metodi di lotta2. Le raccomandazioni relative alla lotta all’ailanto in ambito

forestale sono state correlate con la presente guida.

Dal 2014 nell’ambito di un progetto di ricerca vengono sperimentati diversi metodi di lotta meccanici e

selvicolturali nonché chimici e biologici al fine di raccogliere dati più precisi sulla loro efficacia e sul

loro impatto ambientale (cfr. punto 7.4).

Le raccomandazioni presentate in questa guida comprendono misure conformi al quadro giuridico e

immediatamente applicabili. La guida è basata sulla legislazione vigente e sulle conoscenze attual-

mente disponibili riguardanti le dinamiche dei popolamenti, l’insediamento e la diffusione dell’ailanto

nonché i mezzi e le strategie per combatterlo. Il documento concretizza concetti giuridici indeterminati

contenuti in leggi e ordinanze nell’intento di consentire un’applicazione uniforme della legislazione. La

sua attuazione può inoltre segnalare lacune a livello delle conoscenze e della legislazione o identifica-

re le esigenze in materia di ricerca, e infine pone le basi per l’ulteriore sviluppo della guida.

1 http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/120515104502_Raccomandazioni_nota_esplicativa_marzo2012.pdf o

http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/120515103852_Bekaempfungsempfehlung_Maerz2012.pdf (solo in tedesco o francese) 2 http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218093100_03_R_Ailanto.pdf

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3 Biologia dell’ailanto e potenziali minacce per la Svizzera

L’ailanto è una pianta decidua, dioica (i fiori maschili e i fiori femminili si trovano su individui diversi) e

può raggiungere un’altezza di 30 metri. Grazie alla sua elevata velocità di crescita risulta altamente

concorrenziale rispetto alle specie autoctone. Portati dal vento, i suoi frutti a forma d’ala possono

raggiungere grandi distanze. L’ailanto, inoltre, ributta germogli anche dalle radici, ciò che complica

notevolmente la sua eradicazione. Ha foglie pennate spaiate lunghe dai 40 ai 90 centimetri e compo-

ste da 9 a 25 segmenti lanceolati di circa 10 centimetri di lunghezza, i quali hanno margini lisci e sono

leggermente dentellati solo alla base; la loro pagina inferiore è ricoperta da grosse ghiandole. I fiori di

questa pianta sono bianco giallognoli, hanno un diametro di circa 5 millimetri e sono riuniti in grandi

infiorescenze. L’odore emanato dagli alberi in piena fioritura può essere sgradevole.

L’ailanto è spesso confuso con il sommaco maggiore (Rhus typhina L.) che è provvisto di fiori verda-

stri e segmenti fogliari dentati e cresce soltanto fino ad un’altezza di 5–8 metri, ma è anch’esso una

pianta che prolifera rapidamente ed è annoverato tra le neofite invasive. Accade anche di confonderlo

con il frassino comune (Fraxinus excelsior L.) contraddistinto da gemme di colore nerastro e da foglie

pennate spaiate con al massimo 12 segmenti opposti.

In quanto specie arborea pioniera, l’ailanto predilige suoli secchi situati nelle zone calde delle basse

quote e del piano collinare. Lo si trova spesso tra le macerie, nelle stazioni e lungo i binari ferroviari,

nelle aree industriali, tra le rovine, lungo i muri, nei giardini, nelle scarpate e nei prati fioriti. L’ailanto si

contraddistingue per un’elevata tolleranza alla salinità, alla siccità e agli inquinanti atmosferici. Allo

stato attuale delle conoscenze, le fonti primarie di ailanti inselvatichiti sono gli individui femminili

portatori di semi presenti in giardini, parchi e cave di pietra.

A causa della sua massiccia proliferazione e dell’elevata velocità di crescita, l’ailanto riesce a soppian-

tare le piante autoctone e, attraverso la formazione di popolamenti densi e molto ombreggianti, può

inibire la naturale rinnovazione dei boschi. Le diverse condizioni di luce e spazio che si creano com-

promettono le altre specie e gli ecosistemi che potrebbero essere maggiormente colpiti da questa

situazione sono i prati semisecchi, i boschi asciutti e i paesaggi golenali. La rapida proliferazione

consente all’ailanto di insediarsi facilmente in nuove zone. Anche la liberazione di sostanze allelopati-

che potrebbe avere un impatto negativo sulle condizioni di crescita per le altre piante, in particolare

per le piante annuali da seme. Nelle aree edificate questa specie può danneggiare edifici e infrastrut-

ture. Un contatto prolungato con la corteccia, le foglie e il polline può causare irritazioni cutanee e

reazioni allergiche. Anche gli animali, infine, evitano questa pianta a causa dell’alto tasso di sostanze

amare contenute nelle foglie.

Per le proprietà del suo legno e la predisposizione osservata localmente a sviluppare marciume del

cuore, si teme che questa pianta sia in grado di resistere in modo molto limitato a eventi naturali quali

frane o tempeste, e che perciò possa pregiudicare l’effetto protettivo dei boschi autoctoni.

Altre informazioni e immagini sono reperibili nella scheda di Info Flora:

www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/neophyten/inva_aila_alt_d.pdf

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4 Basi giuridiche

Secondo l’articolo 37 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (legge forestale, LFo;

RS 921.0), e secondo il diritto vigente, nella foresta di protezione verranno finanziati solo i provvedi-

menti necessari alla cura della foresta di protezione, comprese la prevenzione e la riparazione di

danni che mettono in pericolo la foresta di protezione. Gli adeguamenti previsti per le basi giuridiche

sono riportati nel punto 8.1.

Secondo l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 settembre 2008 sull’utilizzazione di organismi

nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA; RS 814.911), l’utilizzazione

nell’ambiente di organismi alloctoni, ai quali appartiene l’ailanto, deve avvenire in modo tale da non

mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua

utilizzazione sostenibile.

Se compaiono organismi che possono mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente oppure

pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, i Cantoni ordinano le misure

necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro

la loro insorgenza (art. 52 cpv. 1 OEDA). Questo articolo concede un ampio margine di manovra ai

servizi cantonali per combattere anche organismi quali l’ailanto che non sono classificati come organi-

smi nocivi soggetti a quarantena secondo l’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20).

Secondo l’articolo 53 capoverso 2 OEDA i costi per le misure decretate sono a carico delle persone

che mettono in commercio organismi non soggetti ad autorizzazione, se può essere provato con

sufficiente probabilità che hanno causato il danno.

Ai sensi dell’articolo 4 OEDA chiunque intenda diffondere organismi per il loro utilizzo nell’ambiente

deve dapprima valutare i pericoli che tali organismi, i loro metaboliti o i loro rifiuti potrebbero presenta-

re e giungere alla conclusione fondata che tali pericoli non sussistono. L’UFAM può chiedere a chi

mette in commercio tali organismi la prova del controllo autonomo ed esigere documenti se ha motivo

di supporre che gli organismi messi in commercio possano mettere in pericolo l’uomo, gli animali o

l’ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 46 cpv. 1

OEDA). Questo viene fatto su richiesta dell’autorità cantonale interessata (art. 48 cpv. 4 OEDA).

Tenuto conto del potenziale di pericolo dell’ailanto, JardinSuisse raccomanda ai suoi membri di «eli-

minare immediatamente la pianta dall’assortimento, di non più produrla né di utilizzarla»3.

5 Dinamiche dei popolamenti e fasi di infestazione da

un organismo nocivo

Ogni specie invasiva può seguire le medesime fasi di propagazione illustrate nella figura 1. Una

raccomandazione completa per la lotta tiene conto di queste diverse fasi e delle misure efficaci da

adottare in ogni singola fase. Il passaggio da una fase a quella successiva non può essere definito in

anticipo, ma dovrà essere determinato nell’ambito di una ponderazione degli interessi su scala nazio-

nale, regionale o locale. L’obiettivo delle contromisure da adottare è impedire o rimandare il più possi-

bile l’insorgere della fase 4.

3 www.neophyten-schweiz.ch/index.php?l=D&p=2&t=3

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Fig. 1 Schema delle dinamiche dei popolamenti di specie invasive

I possibili approcci di lotta secondo la fase di infestazione sono i seguenti: 1: la valutazione del rischio tramite

l’identificazione di nuovi potenziali organismi nocivi; 2: la prevenzione: preservare dall’infestazione, per esempio

regolamentando l’importazione o sorvegliando l’ambiente; 3: l’eradicazione: eradicare l’organismo in caso

compaiano focolai isolati; 4: il contenimento: impedire l’ulteriore diffusione se è estesa a livello regionale; 5: la

soppressione: ridurre la pressione di infestazione (misura rimessa alle autorità competenti o ai singoli),

preservare dall’infestazione oggetti o zone particolarmente meritevoli di protezione. Al nord delle Alpi l’ailanto si

trova, a seconda della zona, nelle fasi 3 o 4 al di fuori del bosco, e nelle fasi 2 o 3 all’interno del bosco. A sud

delle Alpi la fase 4 è stata quasi superata ovunque (popolamenti stabili).

Modificato secondo il «Piano di gestione dei pericoli biotici nel bosco», UFAM, 2011

6 Situazione attuale in Svizzera

In Svizzera la principale area di diffusione dell’ailanto si estende a sud delle Alpi. Oltre a ciò, la specie

è presente in tutto il Paese in regioni di bassa quota, e in particolare nelle vicinanze degli insediamenti

e degli assi di traffico. A nord delle Alpi è particolarmente diffusa in questi posti nell’Altipiano, la si

incontra raramente nelle Prealpi ed è quasi assente nel Giura. I popolamenti principali di ailanto si

trovano al di fuori del bosco, da dove il bosco viene colonizzato in modo naturale.

La diffusione dell’ailanto in Svizzera al momento non è ancora stata rilevata a sufficienza. I rinveni-

menti di ailanto in Svizzera sono documentati dal centro nazionale di dati e informazioni sulla flora

svizzera (Info Flora)4. Con il taccuino online per neofite invasive si possono comunicare i luoghi di

rinvenimento ma anche documentare le misure di lotta eseguite e il controllo dei risultati.

Le fonti d’informazione e le osservazioni esistenti relative alla presenza dell’ailanto in tutta la Svizzera

vengono verificate nell’ambito di un progetto del WSL. Lo scopo principale è individuare le possibili

fonti di semi negli ambienti urbani della regione dell’Altipiano e lungo i laghi, nonché di individuare le

piante di ailanto che si sono già insediate nel bosco. Tutti i nuovi dati sulla presenza dell’ailanto sono

ritrasmessi a Info Flora e saranno utilizzati per aggiornare la carta di diffusione.

L’ailanto cresce soprattutto in Ticino e nella parte meridionale del Cantone dei Grigioni, e in particolare

lungo le vie di comunicazione e il corso dei fiumi, nelle aree urbane e in quelle libere e in alcuni luoghi

forma addirittura dei popolamenti puri. Il motivo per cui per decenni questa specie arborea coltivata

come pianta da giardino abbia causato pochi problemi e invece ora presenti una crescita esponenzia-

le non è ancora del tutto chiaro. La questione è attualmente oggetto di indagine scientifica. Nelle

4 www.infoflora.ch/it/flora/1442-ailanthus-altissima.html#map

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regioni menzionate la sua diffusione è favorita dai seguenti fattori: al sud delle Alpi regna un clima

caratterizzato da abbondanti precipitazioni e temperature estive elevate, in cui a volte intervengono

anche fasi di siccità. Dalla metà del XX secolo, inoltre, lo sfruttamento di numerose superfici agricole

(castagneti, vigneti, terrazzamenti ecc.) è drasticamente diminuito, favorendo così l’emergere di habi-

tat ideali per l’insediamento di specie pioniere come l’ailanto. A ciò si aggiunge il fatto che numerosi

patogeni importati, come quello responsabile del cancro corticale del castagno e il cinipide galligeno

del castagno, indeboliscono le selve castanili rendendole più vulnerabili all’infestazione degli ailanti

invasivi (e di altri neobioti). I continui incendi boschivi, infine, danno luogo ad aree deteriorate in cui

l’ailanto può diffondersi.

7 Misure per la gestione dell’ailanto

Di seguito sono elencate e commentate le misure raccomandate all’interno e al di fuori del bosco. La

presente guida è stata elaborata ponendo al centro il bosco. Le raccomandazioni per la lotta all’ailanto

al di fuori del bosco sono illustrate nelle raccomandazioni del gruppo di lavoro AGIN B. L ’UFAM acco-

glie con favore queste raccomandazioni.

7.1 In generale: suddivisione territoriale

L’efficacia delle misure di lotta e delle altre misure dipende fortemente dalle dimensioni del popola-

mento di ailanto nella rispettiva zona. In questa guida tenendo conto delle proprietà biologiche della

specie, sono stati stabiliti quattro tipi di zona associati a strategie diverse (cfr. punto 7.2 e allegato).

La suddivisione viene effettuata sulla base di inventari e monitoraggi costantemente aggiornati,

allestiti a livello cantonale. Un importante presupposto per una lotta efficace è ripetere e adeguare

periodicamente la valutazione del potenziale invasivo e di pericolo dei popolamenti di ailanto.

La ripartizione dei diversi tipi di zona è effettuata a discrezione dei servizi cantonali sulla base dei

popolamenti di ailanto presenti.

A) Zone con superfici forestali in cui, già da alcuni decenni, si sono sviluppati gruppi o persino popo-

lamenti di ailanto. Il paesaggio è caratterizzato da popolamenti estesi anche in luoghi atipici, remoti

o difficilmente accessibili. Molti di questi popolamenti, ormai, non possono più essere rimessi sotto

controllo in breve tempo e senza incorrere in spese eccessive. In queste zone l’ailanto è presente

da diversi decenni, anche in luoghi inaccessibili come, ad esempio, ripide pareti rocciose. La den-

sità dell’ailanto è elevata anche al di fuori dei boschi. Nella maggior parte delle superfici di rinno-

vazione dei boschi compaiono regolarmente plantule di ailanto a causa dell’elevata densità di semi

di questa pianta.

Esempi: Locarnese e bassa Vallemaggia, temperature medie in luglio di regola ≥20–21 °C

B) Zone con pochi avamposti di ailanto nel bosco (agendo tempestivamente possono essere verosi-

milmente tenuti sotto controllo). Inoltre zone con superfici forestali in cui l’ailanto è assente, che

distano meno di 10 chilometri dalle zone di tipo A. In queste zone non sono ancora presenti alberi

da seme nel bosco. Vi sono tuttavia piante di ailanto al di fuori del bosco. Nella maggior parte delle

zone di rinnovazione non compaiono plantule di ailanto o quest’ultime sono solo sporadiche.

Esempi: Vallemaggia centrale, bassa Val Verzasca, centri di città come Basilea, Coira, Zurigo,

temperature medie in luglio di regola ≥16–17 °C

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C) Potenziali zone di infestazione: le superfici forestali sono ancora senza piante di ailanto e distanti

almeno 10 chilometri da gruppi noti di ailanto nel bosco. Vi sono tuttavia piante di ailanto anche al

di fuori del bosco.

Esempi: alta Vallemaggia, alta Val Verzasca, altre zone come per esempio Basilea, Coira, Zuri-

go (fuori dai centri delle città), temperature medie in luglio di regola troppo basse per l’Ailanthus:

16–17 °C

D) Zone senza piante di ailanto, né all’interno né al di fuori del bosco.

Fig. 2 Rappresentazione schematica dei quattro tipi di zona dell’ailanto in funzione dei popolamenti

presenti

Zona A con popolamenti stabili; zona B con pochi avamposti; zona C senza piante di ailanto nel bosco ma con

piante presenti al di fuori del bosco e quindi potenziale zona di infestazione; zona D senza piante di ailanto, né

all’interno né al di fuori del bosco.

Modificato secondo Carraro, 2013

7.2 Misure raccomandate in ambito forestale

Nel bosco in aggiunta o in sostituzione alle summenzionate raccomandazioni, a seconda del tipo di

zona, si consiglia l’adozione delle seguenti misure selvicolturali, conformi al quadro giuridico vigente e

immediatamente applicabili. Tali raccomandazioni sono riportate dettagliatamente nell’allegato.

7.2.1 Nelle zone di tipo A: la salvaguardia

Dove l’ailanto è presente da più tempo e in popolamenti numerosi, l’eradicazione comporta oneri

eccessivi. Occorrerà perciò promuovere processi di autoregolazione nel bosco e adottare misure

indirette, come per esempio la conservazione e la promozione di specie autoctone.

7.2.2 Nelle zone di tipo B: il contenimento

Nelle zone dove l’ailanto compare solo sporadicamente all’interno del bosco impedire il suo reinse-

diamento con una gestione forestale oculata e previdente o rimuoverlo completamente. Allo stato

attuale delle ricerche e secondo le basi giuridiche vigenti, le misure meccaniche (cercinatura, estirpa-

zione di germogli, taglio) sono le uniche praticabili nel bosco e, nonostante un notevole dispendio di

D

C

B

A

B

Presenza stabile

di ailanti

Avamposti di ailanti

<10 km

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tempo e oneri in parte elevati, determinano, nello spazio di pochi anni, una notevole riduzione

dell’ailanto, sempre che siano accompagnate da una simultanea promozione delle specie autoctone.

7.2.3 Nelle zone di tipo C: l’eradicazione

Nelle zone nelle quali sussiste una pressione infestante da parte di popolamenti vicini, occorre impedi-

re l’espansione della specie attraverso un’attenta sorveglianza, una tempestiva rimozione dei giovani

ailanti e prevenendo l’inseminazione di individui femminili. Vanno innanzitutto localizzati gli individui

femminili fertili fuori dal bosco, la cui eventuale presenza, in vista di una potenziale applicazione

dell’articolo 52 OEDA (lotta), dev’essere segnalata ai servizi cantonali competenti.

7.2.4 Nelle zone di tipo D: l’individuazione precoce

Nelle zone dove non vi è traccia di piante di ailanto né all’interno né al di fuori del bosco, non occorre

adottare alcuna misura tranne quelle inerenti alla normale sorveglianza del territorio per individuare

precocemente un’eventuale infestazione da ailanto e per suddividere il territorio.

7.3 Misure raccomandate al di fuori del bosco

Le autorità cantonali secondo l’articolo 52 OEDA possono ordinare le misure necessarie per combat-

tere la presenza dell’ailanto e prevenirne la comparsa futura. Sulla base dell’obbligo del controllo

autonomo secondo l’articolo 4 OEDA chi intende mettere in commercio organismi deve giungere alla

conclusione motivata che la propria merce non comporta pericoli e pregiudizi per l’uomo, gli animali,

l’ambiente, la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Nel caso dell’ailanto i pregiudizi

all’ambiente e alla sua utilizzazione sostenibile sono comprovati (cfr. punto 3) e pertanto la vendita e

la diffusione di piante di ailanto va impedita in tutte le zone. Tale misura è conforme alla raccomanda-

zione di JardinSuisse di «eliminare immediatamente la pianta dall’assortimento, di non più produrla né

di utilizzarla»5. In caso di mancato rispetto dell’obbligo del controllo autonomo, le autorità cantonali

possono chiedere all’UFAM di esigere da chi mette in commercio gli organismi la prova del controllo

autonomo (art. 46 cpv. 1 e art. 48 cpv. 4 OEDA).

Si deve inoltre procedere alla riduzione dei popolamenti al di fuori del bosco, impedendo, tra l’altro,

l’inseminazione degli individui femminili di ailanto. Tutto ciò riduce la pressione del popolamento pre-

sente al di fuori del bosco e migliora l’efficacia delle misure di lotta adottate nel bosco. La lotta chimica

all’ailanto è ammessa solo utilizzando i prodotti fitosanitari adeguati allo scopo d’impiego della sostan-

za attiva e sulle superfici al di fuori del bosco in cui è presente (n. 1.1 cpv. 1 lett. d all. 2.5 ORRPChim).

A causa delle severe disposizioni occorre coinvolgere degli specialisti per la lotta chimica.

Le autorità cantonali devono informare il maggior numero possibile di attori che già svolgono attività di

monitoraggio per il Cantone o i Comuni (servizi forestali cantonali, guardie della natura e guardacac-

cia, responsabili di spazi verdi, controllori del fuoco batterico, aziende orticole ecc.) sull’entità dell’in-

festazione, sulla minaccia per il bosco e sulle possibili misure di prevenzione e di lotta. Il materiale

informativo sulle eventuali misure complementari da adottare al di fuori del bosco è reperibile presso

l’AGIN6 e Info Flora7. Una delle attività in corso del gruppo di lavoro AGIN C è quella di rafforzare

l’applicazione del controllo autonomo secondo l’articolo 4 OEDA.

5 www.neophyten-schweiz.ch/index.php?l=D&p=2&t=3 6 http://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218093100_03_R_Ailanto.pdf 7 www.infoflora.ch/assets/content/documents/neofite/inva_aila_alt_i.pdf

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Guida relativa alla gestione dell’ailanto (Ailanthus altissima) UFAM 2016

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7.4 Ricerca

Parallelamente all’applicazione delle raccomandazioni contenute in questa guida, nell’ambito del

programma pilota dell’UFAM «Adattamento ai cambiamenti climatici»8 è in corso un progetto di ricerca

finalizzato a una migliore comprensione delle ripercussioni dell’ailanto sugli ecosistemi a sud delle

Alpi. Nell’ambito del progetto verrà rilevata la presenza della specie in Svizzera e determinata la sua

nicchia ecologica, identificando così la sua potenziale area di diffusione. Verranno inoltre condotti

studi sulla risposta allo stress e sulla stabilità di questa pianta nei confronti di eventi naturali e verrà

svolta una valutazione preliminare di diverse misure di lotta che tenga conto del loro impatto ambien-

tale. I risultati di questo progetto di ricerca sono previsti per la fine del 2016. In caso di nuove scoper-

te, le raccomandazioni elencate nell’allegato possono essere adeguate in qualsiasi momento durante

il periodo di validità indicato.

Al momento sono in corso anche delle ricerche per valutare l’efficacia della lotta chimica all’ailanto.

A medio termine, infine, dovrà altresì essere valutata la possibilità di eradicare l’ailanto tramite i diversi

metodi di lotta biologica (ad es. utilizzando il fungo Verticillium).

8 Quadro giuridico e finanziario, risorse umane

8.1 Adeguamento delle basi giuridiche

8.1.1 In generale

In futuro il margine d’intervento per contrastare già al di fuori del bosco le potenziali minacce rappre-

sentate dalle specie alloctone invasive, sarà ulteriormente ampliato: con il postulato 13.3636 (Postula-

to Vogler) il Consiglio federale è invitato a «elaborare quanto prima una strategia nazionale atta a

contenere la diffusione di specie alloctone invasive». Occorrerà inoltre indicare in quale misura le basi

giuridiche esistenti devono essere adeguate. Lo sviluppo di una strategia nazionale di lotta contro le

specie alloctone invasive, avviato dall’UFAM già dal 2012, coinvolge anche la situazione giuridica

delle piante alloctone invasive nel bosco. Nell’ambito della sua attuazione sarà anche necessario

integrare la domanda di aggiungere l’ailanto nell’allegato 2 dell’OEDA.

8.1.2 Nel settore forestale

La modifica della legge forestale intende migliorare la legislazione relativa alla gestione degli orga-

nismi nocivi in ambiente forestale. Attualmente la Confederazione non dispone di basi giuridiche

adeguate per fare approvare e finanziare misure di lotta efficaci contro gli organismi nocivi per i

boschi. I Cantoni, ad esempio, possono essere indennizzati dalla Confederazione per le loro spese di

sorveglianza e di lotta solamente per i boschi di protezione e per gli organismi nocivi particolarmente

pericolosi nell’agricoltura e orticoltura produttiva. Tali restrizioni sono insoddisfacenti, giacché gli

organismi nocivi non rispettano queste limitazioni. Conviene quindi adeguare le basi giuridiche in

questo settore, secondo criteri basati sull’attuazione della Politica forestale 2020. Con l’inte-grazione

pianificata della legge forestale (entrata in vigore prevista per il 2016) potranno essere finanziati anche

i provvedimenti contro gli organismi nocivi pericolosi, conformemente al piano di gestione dei pericoli

biotici nel bosco, e i provvedimenti al di fuori del bosco di protezione (art. 27a, art 37° e 37b R-LFo).

8 www.ufam.admin.ch/adattamento ai cambiamenti climatici/

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8.2 Conseguenze in termini di finanze e risorse umane

Le misure di sorveglianza e di lotta sono attuate dai Cantoni. Siccome in futuro tali misure saranno

sempre più necessarie nell’ambito della sorveglianza delle diverse zone e della lotta all’infestazione, si

prospetta, soprattutto nelle zone particolarmente colpite, un incremento del fabbisogno di risorse

umane. Le misure all’interno del bosco di protezione possono essere sostenute dalla Confederazio-

ne9. Il sostegno per le misure fuori dal bosco di protezione dipende dall’entrata in vigore dell’inte-

grazione della legge forestale (cfr. punto 8.1).

9 Entrata in vigore

La guida è valida a partire dal 1° gennaio 2016

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

Josef Hess

Vicedirettore

9 Confronta Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2016–2019: www.bafu.admin.ch/recht/13276/13292/index.html?lang=it

Obiettivo programmatico 7 Bosco di protezione

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10 Abbreviazioni

AGIN Gruppo di lavoro neobiota invasivi

AGIN B Gruppo che si occupa di questioni relative alla lotta (alle neofite invasive) nell’ambito

dell’AGIN

LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale) [RS 921.0]

NPC Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra

Confederazione e Cantoni

OEDA Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordi-

nanza sull’emissione deliberata nell’ambiente) [RS 814.911]

OPV Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (ordinanza sulla protezio-

ne dei vegetali) [RS 916.20]

ORRPChim Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di

determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla

riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici) [RS 814.81]

UFAM Ufficio federale dell’ambiente

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11 Glossario

Autoctono Nella presente guida, con questo termine si designano gli organismi

naturalmente presenti in Svizzera.

Fase di infestazione Descrive l’evoluzione epidemiologica di un organismo nocivo (cfr. fig. 1).

Invasivo Nel Piano di gestione dei pericoli biotici nel bosco, con questo termine

si designano le specie che, notoriamente o presumibilmente, possono

diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolamento tale

da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile

o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente.

Neofite Piante introdotte dopo il 1492 (scoperta dell’America) attraverso

l’azione volontaria o involontaria, diretta o indiretta dell’uomo, in una

regione dove in precedenza non erano naturalmente presenti.

Organismi Entità biologiche cellulari o non cellulari in grado di moltiplicarsi o di

trasmettere materiale genetico. Tra di essi, in particolare, le specie, le

sottospecie o le unità tassonomiche inferiori di animali, piante, funghi e

microrganismi; ad essi sono equiparati anche le miscele, gli oggetti e i

prodotti che contengono tali entità.

Organismi alloctoni Con questo termine secondo l’OEDA si designano organismi: «1. [la

cui] area di diffusione naturale non comprende né la Svizzera né gli al-

tri Stati membri dell’AELS e i Paesi membri dell’UE (senza territori

d’oltremare) e 2. [che] non sono stati coltivati per un’utilizzazione

nell’agricoltura o nell’orticoltura produttiva, al punto tale da ridurne le

capacità di sopravvivenza in natura»10.

Organismi nocivi Nell’ottica della protezione fitosanitaria nel senso più stretto del termi-

ne, gli organismi nocivi sono «specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali

o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vege-

tali»11.

Ponderazione degli interessi Analisi della situazione che, in Svizzera, è effettuata da specialisti della

Confederazione (UFAM, WSL) e dei Cantoni interessati, allo scopo di

determinare l’obiettivo della lotta a un dato organismo (eradicazione o

contenimento) e le misure da adottare. Tale ponderazione degli inte-

ressi va periodicamente ripetuta in funzione dell’evoluzione dell’infesta-

zione.

Zona di infestazione Zona nella quale l’ailanto è presente. Vi sono diversi tipi di zona di

infestazione, uno per ciascuna fase di infestazione (cfr. fig. 2).

10 art. 3 cpv. 1 lett. f OEDA 11 cfr. art. 2 lett. a OPV

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Allegato: Misure raccomandate secondo il tipo di zona

1. Misure generali

In generale

1.1 Pianificazione da parte dei

Cantoni

Analisi della situazione di diffusione e minaccia per il bosco

Identificazione e suddivisione delle zone nei tipi A – D.

Sviluppare una pianificazione speciale a livello locale e regionale per determinati settori (ad es. determinate valli chiuse, vie di trasporto ecc.).

Trattamento speciale per le foreste di protezione in aree rocciose o in luoghi atipici.

1.2 Informazione Informazione agli attori interessati tramite le autorità cantonali.

Consulenza alla popolazione e alle aziende orticole garantita dai servizi tecnici dei Cantoni e dei Comuni interessati.

Tipo di zona A12 Tipo di zona B12 Tipo di zona C12

1.3 Sorveglianza delle zone Sorveglianza ed eventuale adeguamento della

suddivisione in zone A – D.

Sorveglianza ed eventuale adeguamento della

suddivisione in zone A – D.

Monitoraggio in aree particolarmente minaccia-

te, soprattutto in luoghi dove l’ailanto è presente

nei pressi del bosco (giardini e parcheggi

compresi)

Eventuale adeguamento della suddivisione in

zone A – D.

2. Misure in ambito forestale

Tipo di zona A12 Tipo di zona B12 Tipo di zona C12

2.1 Lavori di scavo, di riporto, di

sterro e processi naturali

(smottamenti ecc.) all’interno

del bosco

Evitare, per quanto possibile, lavori di sterro o

contenerli al massimo. (Pericolo di diffusione

tramite semi e frammenti di radice)

Assenza di luoghi con terre minerali che

rimangono scoperte per lungo tempo.

Rinverdimento immediato in caso di pericolo

di colonizzazione da parte di piante alloctone

invasive

Nessuna esportazione di materiale in altri tipi

di zone

Contenere, per quanto possibile, i lavori di

sterro. (Pericolo di diffusione tramite semi e

frammenti di radice)

Assenza di luoghi con terre minerali che

rimangono scoperte per lungo tempo.

Rinverdimento immediato in caso di pericolo

di colonizzazione da parte di piante alloctone

invasive

Nessuna importazione di materiale dalle zone

di tipo A

Evitare, per quanto possibile, i lavori di sterro

dalle zone di tipo A e B. (Pericolo di diffusione

tramite semi e frammenti di radice)

2.2 Gestione del bosco Adottare misure indirette: prioritarie non sono le

misure di lotta contro l’ailanto, bensì la promo-

zione delle specie autoctone.

Mantenere la continuità del piano delle

chiome.

Mantenere la copertura del suolo.

Un’attenzione speciale deve essere rivolta ai

biotopi di specie particolarmente eliofile e

Eradicare l’ailanto e, se possibile, liberare

queste zone dalla sua presenza. Adottare

misure meccaniche (cercinatura, estirpazione

dei germogli).

Prioritaria è l’eliminazione degli alberi da semi

femminili.

Mantenere, nella misura del possibile, la

continuità del piano delle chiome.

Monitorare e allestire piani di intervento fintan-

toché l’ailanto possiede un potenziale di perico-

lo ancora difficilmente valutabile.

Nelle zone di forte pressione invasiva da parte

delle neofite, favorire boschi strutturati con fitto

sottobosco.

(nessun’altra limitazione)

12 cfr. Fig. 2

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termofile al fine di trovare un equilibrio

ottimale tra la promozione di specie autoctone

e la contemporanea lotta contro l’ailanto.

Rinnovare solo in caso di estrema necessità.

In tal caso rinnovare con piante singole o in

blocco; a ciò, far seguire controlli periodici

delle superfici marginali e delle piccole radure

fino alla fase di perticaia.

Evitare grandi interventi selvicolturali, anche

se necessari alla conservazione della

funzione protettiva13.

Evitare ferite alle radici (pericolo di formazione

di polloni)

Privilegiare pratiche delicate di rinnovazione e

mantenere la copertura del suolo.

Un’attenzione speciale deve essere rivolta ai

biotopi di specie particolarmente eliofile e

termofile al fine di trovare un equilibrio

ottimale tra la promozione di specie autoctone

e la contemporanea lotta contro l’ailanto.

Nel caso in cui venissero effettuati interventi,

controllare almeno una volta all’anno le

superfici della tagliata, le superfici marginali e

le radure per cinque anni dopo l’abbattimento.

2.3 Diradamento selettivo delle

piante di ailanto

Eliminazione non sistematica di piante di ailanto

(selezione negativa).

Rimuovere quanti più alberi da seme possibile

per ridurre l’inseminazione. Applicare in modo

mirato le misure meccaniche (cercinatura,

estirpazione dei germogli) e ripeterle in caso

di necessità (controllo successivo).

Promuovere attivamente la concorrenza nel

sottobosco.

Nel caso di aperture naturali nel bosco

(smottamenti, frane, alberi sradicati ecc.)

sorvegliare la rinnovazione e rimuovere

tempestivamente i giovani ailanti.

Rimozione sistematica di piante di ailanto

(selezione negativa).

Rimuovere tutti gli alberi da seme nel bosco

chiuso. Applicare in modo mirato le misure

meccaniche (cercinatura, estirpazione dei

germogli) e ripeterle in caso di necessità

(controllo successivo).

Promuovere attivamente la concorrenza nel

sottobosco.

Nel caso di aperture naturali nel bosco

(smottamenti, frane, alberi sradicati ecc.)

sorvegliare la rinnovazione e rimuovere

tempestivamente i giovani ailanti.

Impedire l’espansione dell’ailanto.

Sorvegliare la rinnovazione e rimuovere

tempestivamente i giovani ailanti.

2.4 Sottobosco e selvaggina14 Contenere la pressione esercitata dalla selvag-

gina a un livello che consenta una rinnovazione

naturale da parte di specie arbustive e arboree

che producono ombra sotto leggera copertura e

in piccole aperture (secondo art. 27 cpv. 2 LFo).

Contenere la pressione esercitata dalla selvag-

gina a un livello che consenta una rinnovazione

naturale da parte di specie arbustive e arboree

che producono ombra sotto leggera copertura e

in piccole aperture (secondo art. 27 cpv. 2 LFo).

2.5 Monitoraggio Sorvegliare popolamenti di ailanto indisturbati e

più estesi di 5 ettari per osservare la succes-

sione naturale dei popolamenti di ailanti domi-

nanti. Evitare di curare la foresta o farlo in

modo molto delicato per poter osservare la

dinamica del bosco e l’evoluzione più a lungo

termine della capacità concorrenziale delle

specie autoctone.

Verifica dell’efficacia dei metodi adottati. Verifica dell’efficacia dei metodi adottati.

13 Siccome la stabilità delle piante di ailanto in caso di eventi naturali (frane, sradicamenti) non è ancora stata comprovata, secondo l’art. 37 cpv. 1 LFo queste piante possono essere intese come una minaccia per la funzione

protettiva del bosco. 14 L’ailanto viene evitato dalla selvaggina. Da ciò ne deriva un doppio vantaggio concorrenziale, giacché questi animali ripiegano su altre piante autoctone.

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3. Misure al di fuori del

bosco

In generale

3.1 Impedire la diffusione

dell’ailanto nel bosco da zo-

ne al di fuori del bosco (tutte

le zone)

Impedire l’insediamento di nuovi popolamenti al di fuori del bosco.

Impedire la vendita dell’ailanto attraverso l’applicazione della raccomandazione di JardinSuisse di «eliminare immediatamente la pianta

dall’assortimento, di non più produrla né di utilizzarla»: conformemente all’articolo 4 OEDA, chi mette in commercio gli organismi deve giungere

alla conclusione motivata che utilizzando tali organismi secondo le prescrizioni e le istruzioni la propria merce non comporta danni per l’ambiente.

Sorveglianza della zona al fine di individuare tempestivamente nuove piante di ailanto e poterle eliminare.

Riduzione dei popolamenti al di fuori del bosco.

Impedire l’inseminazione degli individui femminili di ailanto al di fuori del bosco (per es. attraverso l ’asportazione dei fiori nelle piante giovani,

altrimenti sarebbe troppo dispendioso, e anche attraverso l’estirpazione o la cercinatura degli individui portatori di semi), poiché conformemente

all’articolo 15 OEDA l’utilizzazione di specie alloctone deve avvenire in modo da non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollata

degli organismi nell’ambiente.

Se può essere dimostrato che un danno è stato causato da una determinata pianta, le autorità cantonali possono ordinarne l’estirpazione

(secondo art. 52 cpv. 1 OEDA).

La lotta chimica all’ailanto al di fuori del bosco è ammessa solo utilizzando i prodotti fitosanitari adeguati allo scopo d ’impiego della sostanza

attiva e sulle superfici al di fuori del bosco in cui è presente (n. 1.1 cpv. 1 lett. d all. 2.5 ORRPChim). Cure speciali sono da riservare alle zone

ruderali, ai margini boschivi e alle scarpate. Coinvolgere degli specialisti.