Guida al Diritto

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 3 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010 COORDINAMENTO A CURA DI ROSA MARIA ATTANASIO, CARMINE DE PASCALE E FRANCESCO MACHINA GRIFEO L a previsione dei “destini” previdenziali è un’operazione che richiede competenze e una capacità prospettica. La decisione di aprire la serie delle monografie di quest’anno con l’attuazione della riforma della previdenza forense è dettata anche da altre ragioni. Aiutare i giovani e le donne che entrano nella professione a costruirsi un futuro assegno di vecchiaia “congruo” in un momento in cui cambiano profondamente le regole e saltano gli automatismi che una volta erano un segno distintivo della previdenza degli avvocati. Le ragioni, dunque, dell’informa- zione di servizio ci hanno portato a sviluppare insieme con la Cassa forense un “vademecum” che raccontasse in breve l’attuazione del progetto che ha ridisegnato le pensioni degli avvocati. Hanno così ceduto il passo i tradizionali temi di approfondimento giuridico per fare spazio a uno dei “pilastri” della categoria. Un impegno necessario anche per una rivista giuridica e per l’intera professione verso i soggetti deboli del sistema che rappresentano ormai la maggioranza: secondo le statistiche infatti il 60% circa di giovani avvocati è infraquaranta- cinquenne e il 40% è costituito da donne. E, dato più preoccupante, per il futuro delle nuove generazioni di professionisti circa 50mila soggetti sono ormai “invisibili” per la Cassa. Legittimo, dunque, discutere sugli equili- bri economico-finanziari degli enti previdenziali privatizzati, ma la que- stione centrale resta quella dell’esistenza di un “patto” tra giovani e anziani all’interno della categoria ancorato su nuove basi rispetto al passato. Tutto è cambiato. I giovani dovranno pensare già al momento dell’ingresso nella professione a utilizzare il riscatto e la ricongiuzione per costruirsi buone condizioni di reddito al momento del collocamento a riposo. Chi è invece nell’età di mezzo dovrà pensare di incrementare la quota “modulare” dei versamenti per creare uno scudo a difesa del potere di acquisto. E, infine, i più anziani dovranno accettare un aumento dei contributi e l’innalzamento dell’età pensionabile. Purtroppo, siamo su un terreno dove non esistono né “vincitori” né “vinti”, ma l’unica conquista arriva dalla capacità della categoria di restare unita. Buona lettura. SOMMARIO EDITORIALE UN “PATTO” CON LE NUOVE GENERA- ZIONI DI AVVOCATI PER RAFFORZA- RE UNO DEI PILASTRI DELLA PROFES- SIONE PAG. 5 LE NOVITÀ DELLA RIFORMA SOMMARIO A PAG. 7 LE NOVITÀ Solo una consistente manovra su due fronti può aggredire i potenziali squili- bri del sistema PAG. 8 IL QUADRO STATISTICO Così la caduta dei redditi “mina” la tenuta PAG. 11 LE SCELTE DI SISTEMA Due componenti a sostegno degli im- porti PAG. 16 LE SCELTE DI PERIODO Necessario il graduale aumento dell’età PAG. 20 I SOGGETTI DEBOLI Giovani: obiettivo ricostruzione dei pe- riodi PAG. 23 LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SOMMARIO A PAG. 27 LE ISCRIZIONI Partono le agevolazioni sui versamenti per incentivare le adesioni dei praticanti PAG. 28 I VERSAMENTI Contributi con aliquota del 13% sul red- dito netto PAG. 34 LA COSTRUZIONE DELL’ASSEGNO L’innalzamento dei requisiti spinge al ri- scatto PAG. 36 In collaborazione con la Cassa forense Una rendita costruita negli anni assicura il sereno collocamento a riposo PREVIDENZA FORENSE PRESENTAZIONE E SOMMARIO

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 3 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

COORDINAMENTO A CURA DI ROSA MARIA ATTANASIO, CARMINE DE PASCALE E FRANCESCO MACHINA GRIFEO

L a previsione dei “destini” previdenziali è un’operazione che richiede competenze e una capacità prospettica. Ladecisione di aprire la serie delle monografie di quest’anno con l’attuazione della riforma della previdenzaforense è dettata anche da altre ragioni. Aiutare i giovani e le donne che entrano nella professione a costruirsi

un futuro assegno di vecchiaia “congruo” in un momento in cui cambiano profondamente le regole e saltano gliautomatismi che una volta erano un segno distintivo della previdenza degli avvocati. Le ragioni, dunque, dell’informa-zione di servizio ci hanno portato a sviluppare insieme con la Cassa forense un “vademecum” che raccontasse in brevel’attuazione del progetto che ha ridisegnato le pensioni degli avvocati. Hanno così ceduto il passo i tradizionali temi di

approfondimento giuridico per fare spazio a uno dei “pilastri” della categoria.Un impegno necessario anche per una rivista giuridica e per l’intera professioneverso i soggetti deboli del sistema che rappresentano ormai la maggioranza:secondo le statistiche infatti il 60% circa di giovani avvocati è infraquaranta-cinquenne e il 40% è costituito da donne. E, dato più preoccupante, per ilfuturo delle nuove generazioni di professionisti circa 50mila soggetti sonoormai “invisibili” per la Cassa. Legittimo, dunque, discutere sugli equili-bri economico-finanziari degli enti previdenziali privatizzati, ma la que-stione centrale resta quella dell’esistenza di un “patto” tra giovani e

anziani all’interno della categoria ancorato su nuove basi rispetto al passato. Tutto è cambiato. I giovanidovranno pensare già al momento dell’ingresso nella professione a utilizzare il riscatto e la ricongiuzione percostruirsi buone condizioni di reddito al momento del collocamento a riposo. Chi è invece nell’età di mezzodovrà pensare di incrementare la quota “modulare” dei versamenti per creare uno scudo a difesa del poteredi acquisto. E, infine, i più anziani dovranno accettare un aumento dei contributi e l’innalzamento dell’etàpensionabile. Purtroppo, siamo su un terreno dove non esistono né “vincitori” né “vinti”, ma l’unicaconquista arriva dalla capacità della categoria di restare unita. Buona lettura.

S O M M A R I O

EDITORIALE

UN “PATTO” CON LE NUOVE GENERA-ZIONI DI AVVOCATI PER RAFFORZA-RE UNO DEI PILASTRI DELLA PROFES-SIONEPAG. 5

LE NOVITÀ DELLA RIFORMASOMMARIO A PAG. 7

LE NOVITÀ

Solo una consistente manovra su duefronti può aggredire i potenziali squili-

bri del sistemaPAG. 8

IL QUADRO STATISTICO

Così la caduta dei redditi “mina” la tenutaPAG. 11

LE SCELTE DI SISTEMADue componenti a sostegno degli im-portiPAG. 16

LE SCELTE DI PERIODONecessario il graduale aumento dell’etàPAG. 20

I SOGGETTI DEBOLIGiovani: obiettivo ricostruzione dei pe-riodiPAG. 23

LE PRESTAZIONIPREVIDENZIALI

SOMMARIO A PAG. 27

LE ISCRIZIONI

Partono le agevolazioni sui versamenti

per incentivare le adesioni dei praticanti

PAG. 28

I VERSAMENTI

Contributi con aliquota del 13% sul red-

dito netto

PAG. 34

LA COSTRUZIONE DELL’ASSEGNO

L’innalzamento dei requisiti spinge al ri-

scatto

PAG. 36

In collaborazione con la Cassa forense

Una rendita costruita negli anniassicura il sereno collocamento a riposo

P R E V I D E N Z A F O R E N S E

P R E S E N T A Z I O N E E S O M M A R I O

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 4 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

La quota modulare apre alla pensione

su misuraPAG. 39

LE PRESTAZIONI

Assegno di vecchiaia verso il tetto dei 70

anniPAG. 41

IL COMPUTO DELL’ASSEGNO

Il metodo retributivo resta cardine del

calcoloPAG. 43

LE PRESTAZIONI

Solo il reddito prova la continuità pro-

fessionalePAG. 47

LE CONTESTAZIONI SULL’ISCRIZIONE

Incompatibilità: l’ultima parola spetta

alla Cassa

PAG. 50

DOMANDE & RISPOSTE

Gli esperti sciolgono i dubbi sulle presta-zioniPAG. 52

LE PRESTAZIONIASSISTENZIALISOMMARIO A PAG. 57

IL QUADRO NORMATIVO

Contro il disagio personale e familiareazioni sempre più aderenti ai casi con-cretiPAG. 58

GLI SCENARI

In agenda un profondo restyling dei trat-tamentiPAG. 61

LE INDENNITÀ

Ancora appesa la maternità per i padrilegaliPAG. 63

DOMANDE & RISPOSTE

Gli esperti sciolgono i dubbi sull’assi-stenza

PAG. 66

GLI STRUMENTISOMMARIO A PAG. 69

I REGOLAMENTI

Con la “Magna charta” della previdenzavia libera alla fase attuativa della riformaCassa forense - Delibera del Comitato deiDelegati 5 dicembre 2009PAG. 71

L’articolato che ridisegna i contributiaumenta la partecipazione degli iscrittiCassa forense - Delibera del Comitatodei Delegati 5 dicembre 2009PAG. 79

GLI ADEMPIMENTI

Modello 5: le istruzioni telematiche perl’invio della dichiarazionePAG. 90

IL DIZIONARIO

Le parole per navigare nei cambiamentiPAG. 100

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 5 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

I l Comitato dei delegati della Cassa forense, nel-l’ultimo quadriennio, ha posto al centro dell’at-tenzione il problema della sostenibilità finan-

ziaria dell’Ente nel lungo periodo operando studi eapprofondimenti in tal senso, anche con il suppor-to di autorevoli esperti della materia.

La prima fase del percorso riformatore della pre-videnza forense ha trovato espressione in una se-rie di provvedimenti deliberati il 17 marzo dell’an-no 2006 che hanno previsto, dal lato delle entrate,l’aumento di due punti percentuali dei contributisoggettivi a carico degli iscritti (dal 10% al 12%) edi un punto per i pensiona-ti ultrasettantenni (dal 3%al 4%) e, dal lato delle usci-te, l’utilizzo del redditoprofessionale medio di-chiarato nell’intera vita la-vorativa per il calcolo deitrattamenti pensionistici,nonché il passaggio al si-stema contributivo per ilcalcolo dei supplementi dipensione.

L’urgenza di proseguirecon la seconda fase di rifor-ma del sistema previden-ziale forense è apparsa an-cor più inevitabile alla luce degli elementi emersisuccessivamente all’approvazione dei suddettiprovvedimenti di modifica alla normativa previ-denziale.

In primis con il comma 763, dell’articolo 1 dellalegge 296 del 2006 si è stabilito che gli Enti previ-denziali dei liberi professionisti devono assicurarela stabilità finanziaria per un periodo di almenotrenta anni potendo, a tale scopo, introdurre prov-vedimenti rivolti alla salvaguardia della stabilità dilungo periodo, nel rispetto delle anzianità già ma-turate e tenendo conto di principi di equità tra legenerazioni.

Successivamente, nell’ambito del decreto mini-steriale sui criteri di redazione dei bilanci tecnici

(Dm 29 novembre 2007), oltre a ribadire la necessi-tà di osservare un periodo minimo di stabilità ge-stionale di almeno trenta anni viene introdotta lanecessità di prolungare il periodo temporale delleproiezioni di bilancio tecnico per almeno cinquan-ta anni, al fine di poter esaminare l’andamentotendenziale di lungo periodo delle poste di bilan-cio.

Tali disposizioni, pertanto, chiamano gli entiprivati di previdenza a una maggiore responsabi-lità gestionale, prolungando dagli originari quin-dici anni agli attuali trenta il periodo entro il

quale deve essere garanti-ta la stabilità.

Nelle implicazioni previ-ste dalle suddette disposi-zioni si inserisce la situa-zione economico-finanzia-ria della Cassa forense,che malgrado il primo pas-so riformatore fatto nel2006, non mostrava una si-tuazione di stabilità finan-ziaria di lungo periodo,nei termini imposti dal le-gislatore, facendo emerge-re la necessità di ulteriori epiù incisive modifiche di

natura strutturale finalizzate al riequilibrio nel lun-go periodo e a una migliore corrispondenza tracontribuzione versata e prestazione erogata.

Il Comitato dei delegati si è concentrato, quindi,su un progetto di riforma che si è articolato neidue regolamenti (rispettivamente, delle prestazio-ni previdenziali e dei contributi) approvati nellesedute del 10 e 11 luglio 2008 e 19 settembre 2008e, dopo le modifiche richieste dai Ministeri, neltesto finale, il 5 dicembre 2009.

La riforma approvata, dal punto di vista dei risul-tati finanziari, conduce a una situazione di stabili-tà di lungo periodo e al contempo consente di mi-gliorare il rapporto tra contributi versati e presta-zioni erogate coinvolgendo tutte le generazioni di

Il tema

N avigare negli scenari del sistema previdenziale dei profes-sionisti non è facile. Troppe le variabili in gioco. Tenuta

dei conti dell’Istituto nel lungo periodo dal punto di vista econo-mico-finanziario, consistenti fenomeni di femminilizzazione, ne-cessità di rivedere il welfare diretto ai soggetti deboli e riduzio-ne del Pil del comparto rispetto all’andamento ciclico dell’econo-mia: sono queste le questioni sul tappeto. A tal proposito,nessuno pretende di avere ricette “miracolistiche” per tutelareuno dei caposaldi della professione. Secondo il presidente dellaCassa Marco Ubertini, forse una strada di buon senso potrebbeessere quella di stipulare un “patto” con le nuove generazioni.

Un “patto” con le nuove generazioni di avvocatiper rafforzare uno dei pilastri della professione

DI MARCO UBERTINI - Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

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G L I S C E N A R I

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 6 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

iscritti, dalle più giovani alle più anziane, secondogli orientamenti di politica previdenziale già intra-presi da molti paesi europei e oggetto di ampiodibattito anche in sede di riforma dell’attuale siste-ma previdenziale generale vigente in Italia.

Da questa riforma la Cassa esce rafforzata sianegli equilibri finanziari di lungo periodo (ben ol-tre i 30 anni imposti dalla legge), sia come capacitàdi rispondere alle esigenze di sicurezza sociale daparte delle giovani generazioni. Naturalmente ilprogetto istituzionale non si esaurisce con la rifor-ma previdenziale appena approvata, ma riguarde-rà presto anche il campo dell’assistenza. Sul puntosono in corso approfondimenti tendenti a trasfor-mare la normativa assistenziale vigente in un piùmoderno sistema di welfare che preveda anche isti-tuti flessibili di sostegno alla professione, soprat-tutto per i giovani, o in particolari periodi di con-

giuntura economica. Ciò si affiancherebbe alle nu-merose tutele previdenziali che la Cassa già offre ealle interessanti opportunità proposte agli iscrittisul terreno delle coperture assicurative integrative(sanitaria, Rc professionale) e delle convenzioni(telefoniche, bancarie, alberghiere, di servizio).

Proprio per questi motivi ritengo che l’iscrizionea un Ente solido, affidabile, ricco di proposte e diopportunità, come la Cassa è oggi e sarà ancor piùnel futuro, possa costituire un ottimo investimen-to per i giovani che hanno da poco avviato la pro-fessione.

È soprattutto a questo grande esercito silenzio-so, e forse un po’ disorientato, di iscritti all’alboma non ancora iscritti alla Cassa (stimati in circa50mila unità) che rivolgo un messaggio: la Cassadel futuro ha bisogno anche di Voi e Voi avetecertamente bisogno della Cassa! n

Principali cambiamenti al sistema della previdenza forense in base ai nuovi regolamentiDal lato delle prestazioni

Requisiti minimi per le pensionidi vecchiaia

Progressivo innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia da 65 a 70 anni di età eda 30 a 35 anni di anzianità contributiva;

Coefficienti di rendimentoper il calcolo della pensione Riduzione, pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione retributiva;

Requisiti di accesso alla anzianità Inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità;

Accesso anticipato alla pensionedi vecchiaia

Accesso anticipato alla pensione di vecchiaia previa applicazione di coefficienti di riduzione all’importodella pensione, con salvaguardia però, della posizione di chi abbia maturato almeno 40 anni dicontribuzione;

Quota modulare di pensione Introduzione di una quota di pensione cosiddetta “modulare” con calcolo contributivo e specificofinanziamento;

Limiti alle pensioni minime Limitazioni all’erogazione di pensione di importo minimo, mediante l’istituto dell’integrazione al minimo;Supplementi di pensione Graduale eliminazione dei “supplementi di pensione”

Dal lato dei contributi

Aliquote Iva Aumento di due punti percentuali dell’aliquota per determinare il contributo integrativo sul volumed’affari dichiarato ai fini Iva (dall’attuale 2% al 4%);

Contributo soggettivo Aumento di un punto percentuale dell’aliquota per determinare il contributo soggettivo sul redditoprofessionale dichiarato ai fini Irpef (dall’attuale 12% al 13%);

Quota di contributo soggettivoper il finanziamento della partemodulare della pensione

Introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo in parte obbligatoria (1%) e in partefacoltativa (da 1% a 9%) per finanziare la quota modulare della pensione;

Contributo soggettivo per i pensionati Aumento del contributo soggettivo a carico dei pensionati, iscritti agli albi, dal 4% al 5% del redditoIrpef, entro il tetto;

Contributo minimo soggettivo Aumento graduale del contributo minimo soggettivo;Contributo minimo integrativo Aumento graduale del contributo minimo integrativo;Casi di riduzione del contributominimo soggettivo Contributo minimo soggettivo ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione;

Contributo minimo integrativo Abolizione del contributo minimo integrativo per i primi cinque anni di iscrizione.

Il quadro delle innovazioni

P R E V I D E N Z A F O R E N S E

G L I S C E N A R I

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 7 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Le novità - Solo una consistente manovra su due fronti può aggredire i potenziali squilibri del sistemaPAG. 8Il quadro statistico - Così la caduta dei redditi “mina” la tenutaPAG. 11Le scelte di sistema - Due componenti a sostegno degli importiPAG. 16Le scelte di periodo - Necessario il graduale aumento dell’etàPAG. 20I soggetti deboli - Giovani: obiettivo ricostruzione dei periodiPAG. 23

LE NOVITÀDELLA RIFORMA

Page 6: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 8 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

A vvocati alle prese conle novità della rifor-

ma della previdenza foren-se. Con la nota del mini-stero del Lavoro del 12 di-cembre 2009 e successivocomunicato, la cui pubbli-cazione è avvenuta sulla«Gazzetta Ufficiale» n.303 del 31 dicembre 2009,si è chiuso l’iter di appro-

vazione delle nuove regole. Diven-tano così definitivi i due testi, cioèil «Regolamento delle prestazio-ni» e il «Regolamento dei contribu-ti», che contengono il “cuore” del-le innovazioni.

Una partenza immediata - Apartire dunque dal 1˚ gennaio2010 è entrata in vigore immedia-tamente la nuova aliquota del con-tributo integrativo in misura del4% (anziché del 2%) su tutte le fat-ture di natura professionale emes-se da avvocati iscritti agli Albi o dapraticanti iscritti alla Cassa. Maandiamo con ordine nell’elenca-zione delle novità.

Saranno illustrati, nei successi-vi contributi, i motivi che hannoreso necessario l’intervento rifor-matore e il lungo percorso che hacondotto all’adozione del «Regola-mento delle prestazioni» e allaprofonda modifica del «Regola-mento dei contributi» vigente si-no alla fine del 2009.

La necessità di una sostenibili-tà del sistema - La Cassa forense

si è quindi trovata nella necessitàdi operare scelte che assicurasse-ro la sostenibilità dell’intero siste-ma senza tuttavia perdere di vistaquello che costituisce l’obiettivoprimario, e quindi la “missione”di qualsiasi istituto previdenzialeprivata, della adeguatezza socialedelle prestazioni erogate.

Sostenibilità tra l’altro necessa-riamente rapportata a un ambitotemporale di lungo termine (stabi-lità di almeno trenta anni con pre-visioni estese a cinquanta) secon-do le modifiche normative intro-dotte dalla novella dell’articolo 3,comma 12, della legge 335/1995.

Le ragioni che hanno indotto ilComitato dei delegati a sceglieredi rimanere nel sistema retributi-vo sono molteplici ma quelle risul-tate determinanti sono, senzadubbio, da un lato la volontà poli-tica di non rinunciare al connota-to della solidarietà, elemento cheda sempre caratterizza la previ-denza forense; dall’altro la fermavolontà di non ridurre drastica-mente i trattamenti, come si sa-rebbe verificato - una volta a regi-me - con il passaggio al sistemacontributivo, a cagione del dove-roso rispetto del principio del prorata. A ciò si è inoltre aggiunta laconsapevolezza di dover operareuna riforma solida al vaglio giudi-ziario e quanto più possibile im-mune da interventi demolitoriche sovente hanno creato rilevan-ti difficoltà e scompensi finanziarialle modifiche apportate da altrecasse private.

La consapevolezza di dover ne-cessariamente porre mano a

molteplici leve - sia nell’ambitodelle contribuzioni che in quellodelle prestazioni - ha condotto,dentro e fuori dal Comitato, a unacceso e partecipato confronto,sempre tendente al raggiungi-mento del riequilibrio, utilizzan-do così alcuni “sani” elementidel sistema contributivo allo sco-po di meglio correlare i contribu-ti pagati con le prestazioni matu-rate e quindi migliorare la quotadi autofinanziamento delle pen-sioni meno elevate.

Ai più non era sfuggito che pro-prio la varietà di possibili azioniche il sistema retributivo offre co-stituivano un elemento di forza eduttilità del sistema, e non di fragi-lità, pur costringendo a un costan-te e vigile monitoraggio.

Le innovazioni apportate alleprestazioni - Gli interventi adotta-ti sul fronte delle prestazioni sonoi seguenti:n progressivo aumento dei re-

quisiti minimi di pensiona-mento di vecchiaia da 65 a 70anni di età e da 30 a 35 anni dianzianità contributiva, con ungraduale regime transitorio diinnalzamento tra il 2011 e il2021, quale anno di entrata apieno regime della modifica(si veda la tabella a pagina 9 inalto).

n riduzione nel rispetto delpro rata, e quindi con confer-ma del criterio di calcolo peril periodo precedente al 1˚gennaio 2010, dei coefficien-ti di rendimento per il calco-lo della pensione retributiva

Solo una consistente manovra su due frontipuò aggredire i potenziali squilibri del sistema

DI GIULIO NEVI

P R E V I D E N Z A F O R E N S E

L E N O V I T À

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 9 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

(si veda la tabella in bassonella pagina).

n inasprimento dei requisiti diaccesso alla pensione di anzia-nità, elevando il requisito ana-grafico da 58 a 62 anni e l’an-zianità contributiva da 35 a 40anni, con un regime transito-rio dal 2012 al 2020, anno dipiena applicazione dei nuovirequisiti (si veda la tabella apagina 10 in alto).

n accesso anticipato alla pensio-ne di vecchiaia previa applica-zione dei coefficienti di ridu-zione all’importo della pensio-ne (in ragione dello 0,41% perogni mese di anticipo) fattasalva la posizione di chi abbiamaturato almeno 40 anni dicontribuzione;

n introduzione di una quota dipensione cosiddetta“modulare”, determinata concalcolo contributivo e alimen-tata da specifico finanziamen-to dedicato alla costituzionedi un montante nominale indi-viduale;

n introduzione dell’istituto del-l’integrazione al minimo, insostituzione del trattamentominimo che permane esclusi-vamente per i trattamenti diinabilità invalidità e indirettiove più forte è il connotato so-lidaristico;

n eliminazione graduale entro il2021 dei supplementi di pen-sione (già computati dalla“mini riforma” del 2006 con ilcalcolo contributivo); si vedala tabella a pagina 10 in basso;

n riduzione del requisito di ac-cesso alle pensioni di inabilitàed invalidità da 10 a 5 anni dianzianità contributiva.

I cambiamenti sul fronte deicontributi - Dal lato dei contributisi è provveduto:n ad aumentare (temporanea-

mente dal 2010 sino al 2015 esalva futura verifica della persi-stenza dei presupposti per lasua conferma definitiva) ilcontributo integrativo dal 2 al4% sul volume d’affari dichia-rato ai fini Iva (ovvero sul tota-le dei corrispettivi per i contri-buenti minimi);

n ad aumentare di un punto per-centuale l’aliquota per deter-minare il contributo soggetti-vo sul reddito professionale di-chiarato ai fini Irpef dall’anno2009 (elevando così dal 12 al13%, e dal 4 al 5% per i pensio-nati che hanno già maturato isupplementi, i contributi dacorrispondere in autoliquida-zione nel 2010);

n a introdurre con decorrenzasui redditi prodotti dall’anno2010 di una ulteriore quota dicontributivo soggettivo in par-te obbligatoria (1%) e in partefacoltativa (dall’1 al 9%) per fi-nanziare la quota modularedella pensione;

n ad aumentare progressiva-mente il contributo minimosoggettivo e integrativo;

n ad estendere la riduzione allametà del contributo minimosoggettivo (compreso quelloafferente la quota modularedella pensione) per i primi cin-que anni di iscrizione alla Cas-sa, purché la decorrenza risul-ti antecedente al compimentodel 35˚ anno;

n ad abolire il contributo mini-

Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolodella pensione

Scaglione di reddito(euro) Coefficienti vigenti % Nuovi coefficienti %

0 - 42.550 1,75 1,5042.550 - 64.000 1,50 1,5064.000 - 74.500 1,30 1,2074.500 - 85.250 1,15 1,20

La progressioneI requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressioneAnni solari pensionamento Età minima Anzianità minima

2011-2013 66 312014-2016 67 322017-2018 68 332019-2020 69 34

2021 70 35Le altre condizioni

- è possibile l’ammissione anticipata fino a 65 anni di età previa applicazione di un coefficiente diriduzione dell’importo di pensione pari al 5% per ogni anno di anticipo- in presenza di almeno quaranta anni di anzianità di iscrizione il pensionamento a 65 anni di età noncomporta alcuna riduzione dell’importo di pensione

Pensione di vecchiaia

I coefficienti di calcolo

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 10 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

mo integrativo per i primi cin-que anni di iscrizione all’alboprofessionale.Gli interventi che seguono illu-

streranno nel dettaglio i singoliprovvedimenti, le implicazioni dicarattere pratico sugli iscritti e leeventuali condotte virtuose che èopportuno porre in essere per me-glio utilizzare il rinnovato quadroregolamentare.

Le ragioni delle scelte - Tutta-via sia consentita una considera-zione di carattere generale. Il Co-mitato dei delegati è stato chiama-to a un delicatissimo intervento di«quadratura del cerchio». L’ormaiindifferibile opera di riduzionedel «debito previdenziale latente»,ripristinando l’equilibrio del siste-ma mal si conciliava con l’irrinu-ciabile esigenza di garantire a tuttii pensionati un trattamento ade-guato, non mortificante e ben su-periore a quello fissato dall’Inpsquale minimo pensionistico.

I due obiettivi risultavano anta-gonisti tra loro e il perseguimentodel primo portava l’allontanamen-to del secondo. Credo si sia opera-to con rigore e pragmatismo con-servando la necessaria accortezzae sensibilità che scelte tanto im-portanti per l’intera avvocaturaesigono. Il quadro d’insieme dellaprevidenza forense risulta quindiprofondamente modificato, an-che se gli effetti sostanziali si po-tranno apprezzare solo nel me-dio-lungo termine.

L’avvocato protagonista nel-la costruzione dell’«assegno divecchiaia» - Sono state poste lefondamenta per una previdenzamoderna dove l’iscritto è il ne-cessario artefice della costruzio-ne del proprio «assegno di vec-chiaia» giacché la propria pen-sione sarà il frutto delle sceltepiù o meno lungimiranti che cia-

scuno saprà, vorrà o potrà effet-tuare nel corso di tutta la sua vi-ta professionale, sin dai primipassi, scegliendo, ad esempio,una immediata iscrizione allaCassa, recuperando quanto pri-ma gli anni pregressi con gli isti-tuti della retrodatazione e del ri-scatto e acquistando così prezio-si anni di anzianità contributivaad un costo vantaggioso in ter-mini assoluti, vieppiù se verran-no sfruttate le opportunità di ra-teizzo combinate con i beneficidi carattere fiscale.

L’elasticità delle opzioni è sta-ta ampliata sia sotto il profiloverticale - intendendo così l’epo-ca di accesso ai trattamenti conl’introduzione della anticipazio-ne della pensione di vecchiaia -che sotto quello orizzontale - inriferimento all’entità del tratta-mento, quale prodotto di un sa-piente recupero di annualitàcontributive a onere agevolato eun significativo incremento del-la quota modulare - personaliz-zando quanto possibile la sceltadel momento in cui operaremaggior risparmio previdenzia-le e di quello di effettiva uscitadal sistema.

È compito dei rappresentantidi Cassa forense, oltre che inter-venire operando a breve per unariforma dell’assistenza rispon-dente ai mutamenti sociali e pro-fessionali della categoria, e allacreazione di una «Cassa polifun-zionale» in grado così di intra-prendere iniziative di sostegnoalla categoria anche in momentidi congiuntura generale sfavore-vole, operare per una ottimalemessa a regime del nuovo im-pianto. È interesse dei singoliiscritti acquisire al più presto glielementi e le informazioni di ba-se per poter operare tempestiva-mente le opzioni a loro favorevo-li. Sono, quindi, ormai maturi itempi per una previdenza piùconsapevole e partecipata. n

I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione con la seguente progressione

Anni solari pensionamento Età minima Anzianità minima2012 - 2013 58 362014 - 2015 59 372016 - 2017 60 382018 - 2019 61 39

2020 62 40

Graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo ilprimo biennio e il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia

Anno di decorrenza pensione Decorrenza supplemento2011 - 2013 Dopo quattro anni dal pensionamento2014 - 2016 Dopo tre anni dal pensionamento2017 - 2018 Dopo due anni dal pensionametno2019 - 2020 Dopo un anno dal pensionametno

2021 Nessun supplemento

L’assegno di anzianità

I supplementi contributivi

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 11 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Così la caduta dei redditi “mina” la tenuta

DI GIOVANNA BIANCOFIORE

I cambiamenti demografici all’interno della categoria e la flessione delle entrate contributive dovutial forte ingresso di giovani impongono un monitoraggio periodico della gestione dell’Ente

L a Cassa di previdenza eassistenza forense, entecon personalità giuridica

di diritto privato dal 1995 (exDlgs 509/1994), è stata istituitaal fine di gestire la previdenzadegli avvocati iscritti agli albiche svolgono l’attività professio-nale con carattere di continui-tà. Sono pertanto tenuti all’ob-bligo di iscrizione tutti gli avvo-cati italiani che dalla propria at-tività professionale abbianoprodotto redditi professionaliper un importo superiore a de-terminati limiti periodicamen-te prefissati.

Gli equilibri previdenziali fo-rensi - L’obbligo di iscrizionealla Cassa sussiste per garantireall’intera categoria una copertu-ra previdenziale e assistenziale,finanziata esclusivamente attra-verso la contribuzione degliiscritti e i rendimenti ottenutidagli investimenti delle risorsepatrimoniali senza interventi dinatura pubblica. Il sistema di fi-nanziamento delle prestazioniè strutturato sulla base di unoschema di gestione a ripartizio-ne secondo il quale le entratecontributive versate da coloroche sono in attività vengono uti-lizzate per il pagamento delleprestazioni di coloro che sonogià pensionati. In realtà, nel ca-so particolare di Cassa forense,dove l’entità dei contributi in-cassati in un anno è superiore

alle risorse richieste per il paga-mento delle prestazioni nell’an-no, lo schema di gestione a ri-partizione risulta applicato so-lo in modo parziale e le entratecontributive in eccesso vannoad alimentare i già esistenti ac-cantonamenti patrimoniali.

La Cassa eroga prestazioniprevidenziali calcolate secondoun metodo di tipo retributivo,con riferimento ai redditi pro-fessionali prodotti dall’iscrittodurante l’intera vita lavorativa.

La scelta dell’articolato pro-getto di riforma riguardante ilsistema previdenziale forense èstata preceduta da una detta-gliata verifica del livello di soste-nibilità finanziaria del sistemanel medio e nel lungo periodo.Un approccio di questo tipo èstato affrontato analizzandol’evoluzione di alcuni particola-ri indicatori demografici ed eco-nomico-finanziari, la cui varia-zione nel tempo influenza diret-tamente gli equilibri futuri delsistema. In particolare la stabili-tà finanziaria del sistema previ-denziale forense, gestito a ripar-tizione con trattamenti legati ditipo retributivo dipende essen-zialmente da due tipi di equili-bri, l’equilibrio demografico el’equilibrio economico.

Caratteristiche demografi-che del sistema previdenzialeforense - L’equilibrio demogra-fico è legato alla relazione esi-

stente nel medesimo periodotemporale tra numero di coloroche versano contributi (iscrittiin stato di attività) e numero dicoloro che percepiscono le pre-stazioni (pensionati diretti e su-perstiti). Pertanto l’analisi degliindicatori non può che iniziaredall’evoluzione temporale delnumero degli iscritti e dei pen-sionati della Cassa.

Dalla tabella, riportata a pagi-na seguente, in cui si indical’evoluzione temporale del nu-mero degli iscritti e dei pensio-nati della Cassa, si evince che ilsistema previdenziale forenseha consolidato nel tempo un fa-vorevole rapporto tra attivi epensionati: infatti dagli inizi de-gli anni Ottanta a oggi il nume-ro dei professionisti iscritti allaCassa forense si è quadruplica-to, passando da 34.349 iscrittinon pensionati nel 1985 a oltre130.000 nel 2008. Il numero deipensionati non ha mostrato imedesimi incrementi osservatiper gli iscritti in attività, caratte-ristica tipica di un sistema pre-videnziale “giovane”.

Il rapporto tra attivi e pensio-nati è passato, pertanto, da cir-ca tre iscritti in attività per ognipensionato degli anni Ottantaall’attuale valore di oltre cin-que iscritti in attività per ognipensionato.

Il favorevole rapporto traiscritti e pensionati osservatonegli ultimi decenni ha di con-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 12 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Numero di iscritti attivi, pensionati e numero attivi per pensionato - Anni 1985-2008

ANNONumeroiscrittiattivi

Numeropensionati

Numero attiviper pensionato

1985 34.329 11.884 2,89

1986 35.225 11.860 2,97

1987 35.426 12.310 2,88

1988 36.091 12.577 2,87

1989 36.546 13.033 2,80

1990 38.040 13.563 2,80

1991 39.994 14.166 2,82

1992 41.712 14.464 2,88

1993 43.244 15.144 2,86

1994 46.497 15.713 2,96

1995 51.897 16.537 3,14

1996 57.555 17.295 3,33

1997 63.792 17.858 3,57

1998 69.732 18.471 3,78

1999 74.490 19.114 3,90

2000 79.908 19.595 4,08

2001 84.987 20.010 4,25

2002 90.726 20.474 4,43

2003 95.837 20.993 4,57

2004 102.080 21.507 4,75

2005 111.708 21.987 5,08

2006 118.552 22.997 5,16

2007 125.761 23.697 5,31

2008 132.297 24.432 5,41

Fonte: Cassa forense

seguenza comportato entratecontributive di entità superio-re alle uscite per prestazionideterminando accantonamen-ti patrimoniali di non trascura-bile entità.

La particolare “giovinezza”del sistema previdenziale foren-se si evince analizzando altresìla distribuzione per età e per an-

zianità degli attuali iscritti nonpensionati.

Dalle tabelle a pagina seguen-te si rileva che l’avvocato iscrit-to alla Cassa ha un’età media di42,5 anni (39,8 per le donne e44,6 per gli uomini), un’anziani-tà media di circa 11,9 anni (9,5per le donne e 13,6 per gli uomi-ni); si rileva inoltre che, con rife-

rimento alla totalità degli iscrit-ti, l’avvocatura è prevalente-mente composta da professioni-sti di genere maschile (75.842uomini a fronte di 56.455 don-ne) ma, tale situazione si sta ve-locemente modificando in favo-re delle professioniste di gene-re femminile.

Negli ultimi anni si è osserva-ta una graduale ma molto velo-ce trasformazione della com-posizione per sesso delle nuo-ve generazioni di avvocati cheiniziano la professione per lequali il numero di professioni-ste donne è pari a circa il 60%del totale.

Il processo di femminilizza-zione della professione forenseè abbastanza intuibile osservan-do il numero della donne pre-senti nelle fasce di età e di an-zianità più giovani: per ciascu-na delle fasce di età al di sottodei 40 anni è molto evidente laprevalenza di donne rispettoagli uomini.

Caratteristiche economiche- Oltre alle variabili di tipo de-mografico, indicatori estrema-mente significativi ai fini di unaverifica di stabilità di medio elungo periodo sono rappresen-tati dalle caratteristiche econo-miche dei partecipanti al siste-ma e, in particolare, dal redditoprofessionale annualmente pro-dotto dagli iscritti.

L’equilibrio economico è le-gato alla relazione esistente,nel medesimo periodo tempora-le, tra l’entità dei contributi ver-sati e l’entità della spesa per leprestazioni erogate.

Sulla base dei redditi dichia-rati dall’iscritto, la Cassa deter-mina sia l’entità delle entratecontributive sia l’entità della

Un favorevole rapporto

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 13 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Distribuzione per classi di età del numero degli iscritti alla Cassa forense al 31/12/2008

Classidi età

Numerodi donne

Numerodi uomini Totale

24 - 29 1.448 1.142 2.590

30 - 34 11.710 8.540 20.250

35 - 39 17.735 15.702 33.437

40 - 44 13.622 17.565 31.187

45 - 49 6.566 12.134 18.700

50 - 54 3.427 8.708 12.135

55 - 59 1.255 5.858 7.113

60 - 64 521 4.330 4.851

65 - 69 117 1.197 1.314

70 - 74 40 428 468

74+ 14 238 252

Totale 56.455 75.842 132.297

Età media 39,8 44,6 42,5

Fonte: Cassa forense

Distribuzione per classi di anzianità degli iscritti alla Cassa forense al 31/12/2008

Classi di anzianità N. Donne N. Uomini Totale

1 - 5 17.548 13.962 31.510

6 - 10 18.589 19.101 37.690

11 - 15 11.768 16.472 28.240

16 - 20 4.915 10.996 15.911

21 - 25 2.104 6.408 8.512

26 - 30 1.026 4.722 5.748

31 - 35 387 2.714 3.101

>35 118 1.467 1.585

Totale 56.455 75.842 132.297

Anzianità media 9,5 13,6 11,9

Fonte: Cassa forense

prestazione previdenziale.Alla luce di queste premesse i

redditi dichiarati dagli iscritti so-no sottoposti a un continuo mo-nitoraggio da parte della Cassa.

A tal proposito si riporta nel-la tabella a pagina seguentel’evoluzione temporale dei red-diti professionali prodotti dagliavvocati iscritti alla Cassa per ilperiodo 1985-2007. I dati indica-no una crescita del reddito pro-fessionale complessivamentedichiarato dagli iscritti notevol-mente elevata; tra l’altro da unconfronto con i tassi di crescitadel prodotto interno lordo, ri-sulta che la ricchezza prodottadall’avvocatura italiana ha mo-strato livelli di crescita annuasuperiori a quelli riferiti, nel me-desimo periodo temporale, al-l’intera economia italiana.

Alla forte crescita del montereddituale complessivamenteprodotto dalla categoria noncorrisponde però una crescitadel reddito medio di pari enti-tà. Infatti, l’elevato numero dinuovi giovani professionistiche iniziano la professione e siiscrivono agli albi forensi e allacassa di previdenza, produceun notevole aumento del reddi-to complessivamente prodottoma, essendo i giovani portatoridi redditi di entità molto conte-nuta, provoca di fatto una con-trazione nella crescita del reddi-to medio della categoria.

Una crescita lenta del reddi-to medio potrebbe in futuro in-cidere in maniera negativa su-gli equilibri economici di Cas-sa forense.

Le prospettive future dellaprevidenza forense - Nell’ambi-to di un’analisi di sostenibilità,maggior significato assume la

Gli iscritti per classi di età

Gli “aderenti” secondo il criterio di anzianità

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 14 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Evoluzione del reddito dichiarato ai fini Irpef dagli avvocati iscritti alla Cassa forense

Annoproduzione

reddito

Monte redditualeIscritti Cassa

Forense (euro)Incremento %monte redditi

Incremento% Pil

Reddito medioiscritti Cassa

Forense (euro)

1985 455.586.209 20,3 18,6 13.473

1986 536.389.366 17,7 16,0 15.249

1987 641.192.983 19,5 14,3 17.600

1988 738.575.963 15,2 12,6 19.703

1989 914.540.043 23,8 11,5 23.646

1990 1.146.973.056 25,4 10,5 26.490

1991 1.468.218.814 28,0 10,1 29.335

1992 1.720.898.772 17,2 9,7 33.390

1993 1.890.761.118 9,9 8,9 35.411

1994 2.072.434.077 9,6 7,3 37.924

1995 2.257.276.360 8,9 6,6 38.926

1996 2.578.044.619 14,2 6,2 38.336

1997 2.948.635.594 14,4 5,6 39.789

1998 3.253.966.468 10,4 5,4 41.223

1999 3.476.601.590 6,8 5,7 41.242

2000 3.827.748.127 10,1 5,2 43.333

2001 4.147.856.131 8,4 4,8 44.828

2002 4.510.879.809 8,8 4,4 45.812

2003 4.684.281.352 3,8 4,2 44.444

2004 5.328.208.984 13,7 3,9 46.476

2005 5.648.927.942 6,0 4,1 47.383

2006 6.311.871.790 11,7 3,5 49.039

2007 6.984.105.914 10,7 3,4 51.314

Fonte: Cassa forense

variazione demografica ipotiz-zabile per il futuro.

Sulla base di un’analisi de-mografica effettuata sulla nu-merosità dei futuri laureati ingiurisprudenza e dei futuriiscritti agli albi forensi, per ilfuturo si può prevedere che lacategoria degli avvocati italia-ni è destinata ad aumentare,

seppure a tassi di incrementodecrescenti, manifestando,pertanto, una contrazione de-mografica in ritardo rispetto aquella osservata per la popola-zione italiana. Il calo demogra-fico della popolazione italianaprodurrà i suoi effetti sulla nu-merosità della categoria foren-se solo tra qualche anno.

Ne consegue che i rapportidemografici che attualmenteinteressano i sistemi previden-ziali pubblici si riscontreran-no probabilmente, per la cate-goria forense, solo tra alcunidecenni.

Tenuta del sistema previden-ziale forense ante e post rifor-ma - Ultima, ma non meno im-portante, analisi ai fini della so-stenibilità del sistema deve es-sere rivolta verso una verificadegli equilibri finanziari, con ri-ferimento alle entrate (contri-butive e da patrimonio) e alleuscite previdenziali future. I sal-di tra entrate e uscite annue so-no sintetizzati nei risultati di bi-lancio tecnico.

Il bilancio tecnico della Cas-sa forense viene redatto alme-no ogni tre anni e descrive, an-no per anno, l’andamento delleposte di entrata e di uscita conil rispettivo saldo, al fine di veri-ficare l’esistenza del livello dicopertura finanziaria degli one-ri maturati.

Il bilancio tecnico rappresen-ta, pertanto, un efficace stru-mento per monitorare lo statodi salute di un sistema previden-ziale e misura, attraverso unaserie di calcoli attuariali sotto-stanti, la capacità dell’ente diassolvere agli impegni previden-ziali assunti con gli iscritti.

L’ultimo bilancio tecnico fat-to redigere dalla Cassa fa unaprevisione della situazione eco-nomico finanziaria dell’entepartendo da una base demogra-fica (numero e composizioneper età, anzianità e sesso) edeconomica (redditi e pensioni)degli iscritti e dei pensionatipresenti alla data del 31 dicem-bre 2006. Sulla base di una serie

Una forte crescita dei legali

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Page 13: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 15 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Distribuzione per classi di età del reddito Irpef medio prodotto nell’anno 2007 dagli iscrit-ti alla Cassa forense (valori in euro)

Classi di età Donne Uomini Totale

24 - 29 11.292 15.402 13.049

30 - 34 16.997 26.722 21.207

35 - 39 25.100 42.447 33.449

40 - 44 32.141 63.854 50.318

45 - 49 40.939 85.341 70.203

50 - 54 50.323 94.731 82.641

55 - 59 61.398 108.059 100.334

60 - 64 56.277 112.993 107.460

65 - 69 55.749 102.650 98.990

70 - 74 34.494 77.788 75.276

74+ 28.156 48.453 47.559

Totale 28.202 66.800 51.314

Fonte: Cassa forense

Numero di laureati in giurisprudenza e iscritti al registro praticanti - Anni 2001-2008

Anno N. laureati ingiurisprudenza nell’anno

N. nuovi iscrittial registro praticanti

2001 24.133 21.925

2004 25.072 23.043

2006 24.970 17.083

2008 16.260 15.060

Fonte: Cassa forense

di ipotesi sottostanti i calcoli dibilancio tecnico, emerge una si-tuazione di solvibilità nel me-dio periodo che tende a peggio-rare con il passare degli anni,fino ad arrivare nel 2030, annoin cui le uscite per prestazioniprevidenziali superano le entra-te contributive, generando sal-di contabili negativi a partiredall’anno 2034 con conseguen-te smobilizzo del patrimonio ac-cantonato a partire da tale an-no. Le consistenza patrimonialisi esauriranno completamentenell’anno 2046.

I risultati del bilancio tecni-co hanno dunque confermatouna situazione di instabilità fi-nanziaria di lungo periodo, giàperaltro evidenziata nelle valu-tazioni attuariali eseguite neiprecedenti bilanci tecnici, e,anche alla luce delle recenti im-posizioni normative che preve-dono la ricerca di una stabilitàfinanziaria di almeno trenta an-ni, hanno fatto emergere la ne-cessità di introdurre misure diintervento, sotto forma di cor-rettivi al sistema previdenzialeforense, in grado di allontana-re nel tempo il momento in cuii saldi previdenziali diventanonegativi.

Pertanto eseguendo un nuo-vo bilancio tecnico che tenesseconto dell’introduzione dellemodifiche regolamentari previ-ste dalla riforma al fine di valu-tare l’impatto della riforma suifuturi equilibri economico-fi-nanziari di Cassa forense, siperviene a una situazione distabilità finanziaria di lungoperiodo e comunque superioreai trenta anni.

Il maggior gettito contributi-vo associato alla graduale ridu-zione dei trattamenti previden-

ziali futuri genera di fatto consi-stenze patrimoniali crescentinel tempo. Negli anni successi-vi al trentennio, malgrado lapresenza di accantonamenti dinon trascurabile entità, l’anda-mento delle poste annue di en-

trata e di uscita induce a sotto-porre il sistema a monitoraggiperiodici anche al fine di mante-nere quell’atteggiamento di ge-stione previdenziale prudenteche ha da sempre contraddistin-to la Cassa forense. n

Tanti giovani, ma con entrate modeste

L’incremento delle nuove leve

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Page 14: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 16 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

C on l’approvazione defini-tiva dei due regolamentisi chiude una partita sul

riequilibrio dei conti della Cassaforense iniziata con la privatizza-zione. Vale la pena ripercorre ipassaggi normativi e le scelteoperate nei diversi anni dal Co-mitato dei delegati per capire inquale contesto vanno inserite leultime decisioni.

Le tendenze allo squilibrio egli studi effettuati - Superato ilperiodo di assestamento conse-guente alla privatizzazione, il Co-mitato dei delegati insediatosi nel1999, iniziò un percorso conosciti-vo a largo raggio teso a individuarei limiti dell’autonomia concessaagli enti privatizzati dal Dlgs509/1994 e dalla successiva legge335/1995, e a valutare lo stato disostenibilità del sistema vigente,nel medio/lungo periodo.

Lo stato di salute delle finanzedella Cassa appariva buono e per ilperiodo di stabilità di quindici an-ni previsto dalla legge, non si evi-denziavano problemi. Allungandoperò la proiezione avanti nel tem-po, la situazione mutava. Veniva in-fatti evidenziata una tendenza allosquilibrio derivante dal previstopeggioramento del rapporto franumero degli attivi e numero deipensionati. Inoltre non appariva-no ben individuati i limiti dell’auto-nomia dell’ente in relazione alladeterminazione delle prestazioni edelle contribuzioni. Mentre infatti

il Dlgs 509/1994 sembrava conce-dere agli enti privatizzati una auto-nomia molto ampia la legge335/1995, pur riaffermando taleautonomia, di fatto la limitava ti-pizzando le possibili modalità d’in-tervento. La giurisprudenza, poi,dava a tali norme una interpreta-zione ancor più restrittiva qualifi-cando tali modalità di possibile in-tervento come un numerus clau-sus insuscettibile di interpretazio-ni estensive.

Ai fini di una valutazione tecni-ca della sostenibilità, nell’ultimoscorcio del 2001 fu commissionatoa un primario istituto (Center forResearch on Pension and WelfarePolicies) che faceva capo ai profes-sori Castellino e Fornero, uno stu-dio di sostenibilità del sistema.

Le conclusioni contenute nelrapporto, conosciuto come Cerp2002, non erano confortanti. Il si-stema presentava infatti seri pro-blemi di sostenibilità nel medio/lungo periodo. Le proiezioni attua-riali affidate al nostro dipartimen-to interno e quelle ufficiali affidateallo Studio del professor Orrù con-fermarono una previsione di disce-sa del sistema in territorio negati-vo nell’anno 2026 quanto al saldoprevidenziale e nell’anno 2029quanto al saldo corrente. Il patri-monio si sarebbe esaurito nel2038.

L’indagine, svolta su più fronti,non poteva che portare a una uni-voca conclusione: il sistema eratroppo generoso.

Fu quindi evidente la necessitàdi correre con sollecitudine ai ripa-ri onde evitare che, tardando aprovvedere, il costo del risanamen-to delle finanze dell’ente ricadessesolo su un numero limitato diiscritti escludendo dai sacrifici co-loro che più beneficiavano della ge-nerosità del sistema.

Un’esigenza primaria: il riequi-librio del bilancio - Una obiezioneche spesso ci viene posta, relativa-mente a previsioni attuariali di co-sì lungo periodo, è che esse nonpossono essere valide dato chenon è possibile, come esperienzainsegna, far previsioni in materiaeconomico-finanziaria se non intermini di giorni o addirittura diore. Fare conto su previsioni relati-ve alla numerosità dei nuovi ingres-si nella professione, ai redditi chesaranno prodotti e più in generalealla situazione economica futuranei prossimi trenta o cinquanta an-ni è un non senso. La questione pe-rò posta in questi termini non è cor-rettamente impostata. Le previsio-ni attuariali non servono per cono-scere quale sarà la situazione eco-nomica fra trenta o cinquanta anni,ma per verificare se il sistema cosìcome oggi è congegnato è sufficien-temente e correttamente finanzia-to. Infatti ipotizzando per il futuroparametri ricavati dalla situazionepresente, se il sistema è adeguata-mentefinanziato si dimostreràsuffi-ciente a corrispondere alle promes-se, mentre se non lo è farà emerge-

Due componenti a sostegno degli importi

DI VALERIANO VASARRI

La prestazione pensionistica sarà costituita dalla somma di due distinte quote: la prima calcolatasecondo il criterio retributivo e la seconda, detta modulare, elaborata con il metodo contributivo

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 17 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

re un disavanzo più o meno gravein un futuro che sarà tanto più pros-simo quanto più il sistema sarà sot-tofinanziato.

Ilcomitato, forte di questi concet-ti, cominciò ad approfondire il pro-blema ricercando quali fossero lestrade da percorrere per poter assi-curare anche alle future generazio-ni un congruo trattamento previ-denziale.

Unprimo obiettivo da raggiunge-re fu individuato nella necessità ditendere, con sollecitudine, al riequi-librio del bilancio su di un periodovalutato in almeno trenta anni perdistribuire i sacrifici su di un mag-gior numero di coorti di iscritti. Ta-le allungamento del periodo di so-stenibilità fu deciso in autonomia eancor prima che la modifica delcomma 12 dell’articolo 3 della leg-ge 335/1995 effettuata con la Finan-ziaria 2007, lo imponesse per legge.

La scelta del sistema previden-ziale - Un secondo obiettivo, stretta-mente connesso al primo, fu indivi-duato nella necessità di deciderequale fosse il miglior sistema previ-denziale per una categoria come lanostra che soffre per un numero diiscritti elevato in relazione alle pos-sibilità di ottenere dalla professioneun reddito adeguato, ma in sensoassoluto limitato e in più possesso-re di un reddito estremamente di-versificatoe mediamentenon eleva-to. È cosa nota che, quanto più laplatea degli iscritti a un ente previ-denziale è limitata, tanto più even-tuali variazioni in decremento dellanumerosità determinano pesanti ri-percussioni sullapossibilità perl’en-te di far fronte al debito pensionisti-co accumulato.

D’altro canto non è ipotizzabileche la nostra categoria continui aespandersi non solo con gli attualiritmi, ma in linea assoluta. Vi deve

essere un limite di saturazione al dilà del quale essa dovrà iniziare ilsuo lento ma inesorabile declinonumerico. Le disparità di redditopoi all’interno della categoria sonomolto rilevanti. Le colleghe guada-gnano mediamente la metà dei col-leghi maschi di pari età; secondo lestatistiche forniteci dal nostro uffi-cio attuariale, tanto per fare unesempio, i colleghi che denuncianoredditi oltre il tetto sono soltanto il12,78% degli iscritti, gli infraquaran-tenni rappresentano il 46,7% degliiscritti ma versano solo il 25,2% delcontributo soggettivo totale. La si-tuazione si presenta quindi estre-mamente variegata e variabile.

Sulla base di questi dati dunquedovevamo operare una scelta. Le al-ternative erano soltanto due: unaprofonda rivisitazione del sistemaretributivo vigente oppure il passag-gio al sistema contributivo.

È da premettere, prima di prose-guire, che entrambi i sistemi posso-no garantire il raggiungimento del-l’equilibrio, seppure in modo diver-so. Nel sistema contributivo la pre-stazione è strettamente correlata al-la massa dei contributi effettiva-mente versati dall’iscritto e quindiil sistema gode di maggior traspa-renza e stabilità. Esso si rapporta

meglio con l’aumento della vita pro-babilema si rivelanon perfettamen-te compatibile con la solidarietà in-tracategoriale. Esso infatti non pre-vede l’erogazione di pensioni mini-me o adeguate al minimo. Infatti,se il contributo versato dall’iscrittodeve venir impiegato interamenteper la costituzione della sua pensio-ne, la solidarietà deve trovare altrefonti di finanziamento al di fuori ditale contribuzione. Nel sistemapubblico è lo Stato che provvede aintegrare le risorse mancanti manei sistemi privati ogni finanzia-mento pubblico è escluso per leg-ge. Tra l’altro, il sistema contributi-vo così come delineato dalla legge335/1995 a cui dovremmo attener-ci in caso di passaggio è molto rigi-do e fa uso di parametri (ad esem-pio la sopravvivenza media e il ren-dimento del sistema a ripartizione)che sono ancorati alla mortalità e alPil nazionali diversi da quelli dellacategoria. Infine, è da dire che il si-stema contributivo può inquadrar-si tra i sistemi a contribuzione defi-nita, cioè quelli in cui l’iscritto versaun determinato contributo cui vie-ne attribuito un rendimento o realecome accade nei sistemi a capitaliz-zazione o fittizio come accade neisistemi a ripartizione (nell’un casoil rendimento è dato dal mercato enell’altro è ancorato al Pil) e al ter-mine della vita contributiva il mon-tante così accresciuto viene trasfor-matoin rendita concoefficienti rela-zionati alla vita probabile. Il risulta-to è quindi variabile. È perciò che sidice che a contribuzione definitacorrisponde una prestazione nonpredeterminabile.

Il sistema di calcolo retributivo èdal canto suo più flessibile. Infatti,nel caso in cui si presenti un proba-bile squilibrio futuro (ad esempioper riduzione degli iscritti o del lororeddito medio) è possibile interve-

È stato necessarioindividuare

un mix di interventiche agisse in modo

da combinare il minoreaumento possibile

dei contributicon una modesta riduzione

degli emolumenti,soprattutto

per i soggetti deboli

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 18 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

nire o sulla misura dei contributi osui coefficienti di rendimento peraumentare gli uni o diminuire glialtri. Nel sistema contributivo inve-ce l’aumento dei contributi non mi-gliorerebbe la situazione di sosteni-bilità perché essi vannoad accresce-re il conto individuale dell’iscrittomentre non sarebbe possibile ope-rare su coefficienti di rendimento osu quelli di trasformazione essendoessi legati al sistema pubblico e nonpotrebbero pertanto essere modifi-cati senza modificare quello.

Il sistema di calcolo retributivo èperfettamente compatibile con lasolidarietà. Esso appartiene ai siste-mi cosiddetti a prestazioni definite.In essi la prestazione è predetermi-nabile e ove il finanziamento nonrisulti sufficiente ad adempiere allepromesse potrà essere utilmenteadeguato la contribuzione. La pre-determinabilità gli conferisce unamaggior appetibilità nei confrontidella categoria.

L’adozione del metodo retributi-vo “corretto” - Sulla base di questeconsiderazioni, apparendo il pas-saggio al contributivo irto di incer-tezze e pericoli e non assicurando,a conti fatti adeguate prestazioni, ilcomitato ha deciso di optare per ilretributivo corretto. Haquindi prov-veduto a una ricognizione del siste-ma esistente per individuarne pre-gi, difetti e limiti. Successivamenteha studiato quali fossero le possibililinee di intervento idonee a correg-gere la tendenza allo squilibrio.

Le grandi leve a disposizione era-no,come è intuitivo,solo due: i con-tributi e le prestazioni.

Si poteva agire solo sui primi ele-vandoli fino a rendere il sistemaadeguatamente finanziato, ma ciòavrebbe prodotto un costo eccessi-vo per la categoria. Secondo il rap-porto Cerp infatti, l’aliquota di equi-

librio si aggirava intorno al 40 percento.

Si sarebbe potuto agire solo sulleprestazioni riducendole sino al-l’equilibrio, ma tale drastica riduzio-ne avrebbe egualmente e forse dipiù scontentato la categoria attesoil fortissimo abbattimento del tassodi sostituzione.

La scelta appariva dunque diffici-le, ma obbligata.

Individuare un mix di provvedi-menti che agissero in modo dacombinare il minore aumento pos-sibile dei contributi con la minoreriduzione possibile delle prestazio-ni. Il tutto operando con il rispettodel pro rata e ove questo non fosseapplicabile con accorta gradualità.

Dai primi calcoli appariva subitochiaro che ogni riforma sia la pro-fonda rivisitazione del retributivo,sia il passaggio al contributivo, ri-chiedevano come imprescindibile,l’aumento del contributo integrati-vo dal 2 al 4 per cento.

Appariva altresì necessario tene-re conto dei nuovi criteri di forma-zione dei bilanci attuariali introdot-ti con un tormentato e discusso de-cretoministeriale. Secondotale nor-mativa leprevisioni attuariali avreb-bero dovuto proiettarsi per un arcodi cinquanta anni, pur rimanendo

la stabilità prevista solo per un tren-tennio. Dovevamo pertantoricerca-re un equilibrio tendenzialmentepermanente per evitare il pericolosia pur lontano di essere commissa-riati.Ci siamo perciò concentrati su-gli interventi da operare sulle pre-stazioni, per rendere il sistema me-no generoso.

Le quattro variabili in gioco - Co-me è noto gli elementi che concor-rono alla determinazione dell’am-montare della pensione sono quat-tro: l’età anagrafica, l’anzianità con-tributiva, la media dei redditi riferi-ta a un determinato periodo dettoperciò periodo di riferimento e l’ali-quota di rendimento. Ognuna diqueste leve incide in modo diversosull’equilibriofinanziario. L’età pen-sionabile ha un effetto elevato per-ché, ritardando l’erogazione per uncerto numero di anni, si adegua allamigliorata durata della vita limitan-do il periodo complessivo di eroga-zione. L’anzianità contributiva haun minore effetto sull’equilibrio: es-sa arreca, è vero, un maggior afflus-so di contributi, macontestualmen-te determina un maggior impegnofinanziario finale perché incide po-sitivamente sul quantum della pen-sione. Può anche darsi il caso che iltasso di rendimento sia troppo ele-vato, per cui l’aumento dell’anziani-tà contributiva finisce per costitui-re, per l’ente, una vera rimessa.

Il periodo di riferimento ha unbuon impatto sugli equilibri perchérende la media reddituale più ade-rente alla contribuzione versata,ma tale leva sconta il principio delpro rata e quindi ha un effetto sullungo periodo. L’aliquota di rendi-mentounitamente all’età pensiona-bile è la leva che maggiormente in-cide sull’equilibrio nonostante cheanch’essa sconti il principio del prorata. Tale sua forte capacità di risa-

Il sistema richiedeflessibilità per consentire

all’iscritto di programmarsiil percorso previdenziale

anticipando,se vuole,

l’età del riposo.Naturalmente questa

elasticità deveavvenire in modo

attuarialmente neutro

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 19 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

namento deriva dal fatto che, siapure con effetto ex nunc, può esse-re ridotta nella misura voluta senzapraticamente limiti se non quellidel buon senso e dell’equilibrata di-stribuzione dei sacrifici.

Sulla scorta di queste considera-zioni il Comitato ha esaminato va-rie possibili soluzioni. Per prima èstata affrontata l’età pensionabileipotizzando di elevarla a 67 anni la-sciando un unico supplementotriennale.

Il risultato si rivelava insufficien-tenonostantel’elevazione delperio-do di riferimento a tutta la vita pro-fessionale detratti i peggiori cinqueanni. Sarebbe stato necessario, pertrovare l’equilibrio incidere tropposull’aliquota di rendimento. Ci sia-mo quindi convinti dell’inevitabili-tà di un intervento più incisivo sul-l’età pensionabile. Abbiamo in pri-mo luogo considerato che altre ca-tegorie a noi vicine (notai e magi-strati) hanno età pensionabili piùelevate. Dal nostro ufficio attuarialeabbiamocontemporaneamente ap-preso che la stragrande maggioran-za di noi continua a lavorare con

buoni redditi almeno fino a settantaanni. Abbiamo poi riflettuto sullestranezze del nostro sistema cheprevede l’erogazione dei supple-menti nel senso che chi, raggiuntal’età pensionabile e ottenuta la pen-sionecontinuaa essereiscrittoall’al-bo, deve proseguire nei versamenticontributivi nella stessa misura (ilfatto che sia esentato dal pagamen-todelcontributominimo èirrilevan-te) per i successivi cinque anni, ma-turando il diritto a due supplemen-ti.Orbene, dallariflessione è scaturi-ta la constatazione che, di fatto, l’etàpensionabile non è di 65 anni, madi 65 più gli ulteriori anni in cui ilpensionatorestaattivofinoalmassi-mo dei 70 con l’ulteriore anomaliache i successivi redditi prodotti nonentrano nella media della vita lavo-rativa e quindi non vanno a incre-mentare l’anzianità contributiva,ma fanno media a sé. Ciò determi-na una notevole generosità anchese la prestazione venga calcolatacon il metodo contributivo.

Appariva quindi come soluzionemenotraumaticaquelladiricondur-re gradualmente questi anni lavora-

tivi all’interno dell’intero percorsocontributivo, non concedendo lapensione fino al raggiungimentodella nuova età prevista.

Questo passaggio si rivelava deli-cato e complesso.

Bisognava infatti tener conto dicoloro che non se la fossero sentitadi compiere un salto così ampio.

Sostanzialmente, ilsistemarichie-deva flessibilità per consentire al-l’iscritto di programmarsi il percor-so previdenziale anticipando, se vo-leva, l’età pensionabile. Natural-mente questa flessibilità doveva av-venire in maniera attuarialmenteneutra nel senso che né l’iscritto, nél’ente potessero, dal pensionamen-toanticipato, guadagnareo rimetta-re. Ci siamo orientati quindi versoun sistema che consentisse l’uscitaanticipatadal percorsoprevidenzia-lecon unariduzionedella prestazio-ne. Utilizzando con criteri attuarialiessa è stata determinata nel 5% an-nuo.Ilcomitatoconappositoemen-damento ha poi stabilito che, co-munque,conquarantaanni dieffet-tiva contribuzione (riscatti compre-si) non si farà luogo a riduzione. n

Ipotesi

Anno di nascita: 1973 Anno di iscrizione alla Cassa: 2009

Sesso: maschio Ipotesi demografiche: tavole di sopravvivenza Istat 2005

Tasso medio annuo di capitalizzazione: 2,00%

Età del pen-sionamento

(a)Anzianità alpensiona-mento (b)

Anno dipensiona-

mento(c)

Importoannuo

dipensione

(d)

Valore capi-tale dellapensione

(e)

Montantedei contribu-

ti versati(solo soggetti-

vo) (f)

Montante deicontributi

versati(soggettivo+integrativo)

(g)

Grado dicopertura(contributosoggettivo)

(f)/(e)

Grado dicopertura

(soggettivo+integrativo)

(g)/(e)

Normativavigente 65 anni 30 anni 2038 30.229 530.547 245.991 304.547 46,4 57,4

Riformaprevidenz. 70 anni 35 anni 2043 33.822 496.870 357.986 516.917 72,0 104,0

(*) rapporto tra il montante dei contributi versati e il valore capitale della pensione

Esempio di calcolo per il sostegno in vecchiaia

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L E S C E L T E D I S I S T E M A

Page 18: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 20 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Necessario il graduale aumento dell’età

DI VALERIANO VASARRI

Sarà portato con il tempo a settanta anni il limite per chiedere la pensione e contestualmentesarà aumentata anche l’anzianità contributiva, quest’ultima passerà da trenta a trentacinque anni

Come si è proceduto aintervenire concreta-mente sui due frontidelle prestazioni e

dell’assistenza? La risposta aquesta domanda consente cosìdi ripercorrere le ultime decisio-ni sui due regolamenti approva-ti di recente.

Innalzamento dell’età pensio-nabile e dell’anzianità contribu-tiva - Al termine dell’elaborazio-ne, il risultato è stato la elevazio-ne graduale dell’età pensionabilefino a settanta anni e il contestua-le aumento dell’anzianità contri-butiva necessaria da trenta a tren-tacinque anni. Il periodo di riferi-mento era già stato elevato all’in-tera vita contributiva con possibi-lità di detrarre dal numero i peg-giori cinque anni. Con separatoprospetto viene evidenziata lascala di aumenti dell’età pensio-nabile che inizierà a decorreredal 1˚ gennaio 2012 per termina-re nel 2021.

Per distribuire equamente gliinterventi, il comitato è dovuto in-tervenire anche sull’aliquota direndimento accorpando in duesole quattro aliquote precedentiriportandole sostanzialmente aquanto prevedeva l’impianto ori-ginario voluto dalla legge del1980: un’aliquota dell’1,50% finoa tre quarti del tetto e una del1,20% sul restante quarto.

In parallelo agli interventi sul-l’età per la pensione di vecchiaia

abbiamo operato anche sullapensione di anzianità, unifor-mandoci alla legislazione nazio-nale per gli autonomi che preve-de 62 anni come età minima. Ab-biamo quindi graduato come ri-portato nelle successive tabellel’età pensionabile e l’anzianitàcontributiva sino a giungere, nel2020 a 62 anni di età e 40 anni dianzianità contributiva.

Pensione minima e di inabili-tà - Sempre nell’intento di distri-buire equamente i sacrifici sia-mo intervenuti sulle pensioniminime sia cristallizzando la ci-fra erogabile in € 10.160,00 darivalutarsi secondo gli indiciIstat, scollegandola quindi dalrapporto con il contributo mini-mo sia introducendo l’istitutodell’adeguamento al minimonoto e praticato nella previden-za pubblica, ma sconosciuto si-no a ora al nostro sistema.

La pensione minima è uno deipiù cospicui esempi del notevo-le grado di solidarietà che per-mea il nostro sistema previden-ziale riconosciutaci e apprezzatada studiosi e politici. Essa infattistabilisce un minimo superiorea quello previsto dalla previden-za pubblica.

Infatti, ove non dovessimo ero-gare un trattamento minimo co-me accade ad esempio nel siste-ma contributivo, la pensione ef-fettiva calcolata secondo i norma-li criteri, subirebbe una riduzione

intorno al 50 per cento.Per un miglior uso delle som-

me destinate alla solidarietà, ab-biamo deciso che l’integrazionecompeta solo ove il reddito com-plessivo dell’iscritto e del coniu-ge, comprensivo dei redditi dapensione nonché di quelli sogget-ti a tassazione separata o ritenutaalla fonte non sia superiore al tri-plo della pensione minima. Essocompete poi solo sino al raggiun-gimento del reddito complessivodi tre volte il trattamento mini-mo. Non appariva infatti logicobeneficiare chi già possedeva disuo un reddito pari a quello de-nunciato da oltre un terzo dellacategoria.

Per quanto attiene alle pensio-ni di inabilità abbiamo ritenuto,per favorire i giovani iscritti, di ri-durre l’anzianità di iscrizione ne-cessaria per ottenere la pensionedi inabilità da 10 anni a cinqueanni anche per il caso in cui essaderivi da malattia.

Nulla è sostanzialmente cam-biato per quanto attiene al meto-do di calcolo delle pensioni di ina-bilità, invalidità e indirette salvoche l’aumento virtuale di 10 anniconcesso è parametrato al rag-giungimento dei nuovi minimi dianzianità contributiva.

Parimenti nulla è sostanzial-mente cambiato, salvo l’aumen-to dell’età pensionabile, in rela-zione alla pensione di tipo contri-butivo.

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L E S C E L T E D I P E R I O D O

Page 19: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 21 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

LA TABELLA DI MARCIA DELLE PRESTAZIONI

1˚ gennaio 2010 Scende da 10 a 5 anni il requisito minimo per pensioni di inabilità e di invalidità

1˚ febbraio 2010- Si modificano i coefficienti per il calcolo della pensione di base (con pro-rata)- L’integrazione al minimo sostituisce la pensione minima per le pensioni di vecchiaia e anzianità- Non maturano più supplementi per le pensioni contributive (di contro si pagano solo i contributi di solidarietà)

1˚gennaio 2011

- I requisiti minimi per la pensione di vecchiaia passano a 66 anni di età e 31 di anzianità contributiva (fino al 31dicembre 2013, con successivi graduali aumenti)- Trovano applicazione le norme speciali per le anticipazioni della pensione di vecchiaia- Passa da 65 a 66 anni il requisito minimo di età per la pensione contributiva, sempre con almeno 5 anni di anzianitàcontributiva (fino al 31 dicembre 2013, con successivi graduali aumenti)

1˚ febbraio 2011 Il supplemento di pensione diventa unico calcolato su quattro anni in luogo dei 2 preesistenti (fino al 31 gennaio 2014,con successive graduali riduzioni del periodo)

1˚ gennaio 2012 I requisiti minimi per la pensione di anzianità passano a 36 anni di anzianità contributiva sempre con 58 anni di età(fino al 31 dicembre 2013, con successivi graduali aumenti)

COME CAMBIANO I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

1˚ gennaio 2009 Per le domande di iscrizione presentate da tale data e decorrenti da prima del 35˚ anno di età:- riduzione del 50% del contributo minimo soggettivo (di base e modulare) per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa (anziché 3 anni)

1˚ gennaio 2010La maggiorazione da applicare in fattura a titolo di contributo integrativo passa dal 2% al 4% (fino al 31 dicembre 2015)Il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni di iscrizione alla cassa coincidenti con i primi 5 anni diiscrizione all'albo

28 febbraio 2010Aumentano i contributi minimi:- contributo soggettivo mimino 2.100,00 euro- contributo soggettivo modulare minimo 160,00 euro- contributo integrativo minimo 550,00 euro

31 luglio 2010(modello 5/2010)

31 dicembre 2010

L’aliquota del contributo soggettivo di base va calcolata al 13% del reddito professionale netto prodotto nel 2009 (an-ziché al 12%)Aumento dal 4% al 5% del contributo soggettivo di base (fino al tetto), per i pensionati di vecchiaia dall'anno succes-sivo all’ultimo supplemento, calcolato su redditi professionali netti prodotti nel 2009

28 febbraio 2011Aumentano ulteriormente i contributi minimi:- contributo soggettivo minimo 2.400,00 euro- contributo soggettivo modulare minimo 180,00 euro- contributo integrativo minimo 650,00 euro

31 luglio 2011(Modello 5/2011)31 dicembre 2011

Versamento alla Cassa del contributo integrativo calcolato in misura del 4% del volume d'affari professionale prodottonel 2010Si paga per la prima volta il contributo soggettivo modulare obbligatorio in misura dell'1% del reddito professionalenetto prodotto nel 2010 (più aliquota facoltativa dall’1% al 9 per cento)Solo per iscritti non pensionati o pensionati di invalidità

I versamenti integrativi - La di-minuzione delle prestazioni chederivava dalle misure di cui si èsopra parlato, imponeva la neces-sità di individuare strumenti checonsentissero all’iscritto di assi-curarsi, in modo flessibile e perso-nalizzato, prestazioni adeguate.Un indiscriminato aumento delcontributo soggettivo avrebbe in-ciso eccessivamente sulle taschedei giovani e avrebbe potuto esse-

re quindi controproducente.Avrebbe poi prodotto un aumen-to indiscriminato e non persona-lizzato delle prestazioni. Era ne-cessario pertanto individuareuna forma di contribuzione chel’iscritto potesse attuare nell’etàpiù consona e cioè in quella suc-cessiva al consolidamento dellabase della clientela. La prestazio-ne doveva anche essere indivi-dualizzata per corrispondere di-

rettamente e proporzionalmenteai contributi versati.

La Cassa veterinari aveva recen-temente approvato un sistema acontributo in parte obbligatorio,ma volontariamente espandibile,detraibile interamente sotto ilprofilo fiscale. Esso appariva as-sai interessante e ne abbiamoquindi valutato l’applicabilità alnostro sistema pensionistico.Con l’aiuto di esperti abbiamo ri-

Il calendario della riforma

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L E S C E L T E D I P E R I O D O

Page 20: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 22 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Per assicurare un equilibrioultratrentennale,

come richiesto dalla legge,si sono dovuti aumentare:

il contributo integrativodal 2% al 4%;

quello soggettivo di basedal 12% al 13%

e prevedere l’1% minimodi quota modulare

obbligatoria per tutti

conosciuto la possibilità di affian-care alla quota calcolata con il si-stema retributivo, che venivaquindi a rappresentare una quo-ta di base, un’ulteriore quota de-nominata modulare, con contri-buzione obbligatoria per quotaminima (1%) e volontaria perquota fino a un ulteriore 9 percento. Tale quota veniva poi cal-colata con il sistema contributivoper ottenere il miglior rapportocontributo/prestazioni. Il siste-ma si connotava per la flessibilitàe, come detto, per la totale detrai-bilità. In quanto a base obbligato-ria, essa era gestibile all’internodella Cassa e quindi a costi ridot-ti. La flessibilità la rendeva parti-colarmente adatta ai giovani e achi volesse investire in risparmioprevidenziale una parte a sua di-screzione del proprio reddito.

Al completamento della rifor-ma, a seguito dell’introduzionedi tale ulteriore contributo, laprestazione viene dunque a esse-re costituita dalla somma di duedistinte quote. Una prima, dettadi base, calcolata secondo il cri-terio retributivo, e una seconda,detta modulare, calcolata con ilcriterio contributivo. La primaviene calcolata con il criterio at-tualmente vigente prendendo abase la media reddituale entro iltetto, di tutti gli anni di vita con-tributiva esclusi i peggiori cin-que, adeguatamente rivalutati alpenultimo anno anteriore al pen-sionamento. Sulla media così ot-tenuta si applica il coefficientedell’1,50% sino a tre quarti deltetto e il coefficiente dell’1,2%sul resto. Il risultato viene molti-plicato per gli anni di anzianitàcontributiva. La seconda quotaviene calcolata invece secondo ilmetodo contributivo integratoda particolari disposizioni in or-

dine alla redditività. Questa ulti-ma è pari al 90% della mediaquinquennale del tasso di rendi-mento del patrimonio della Cas-sa con minimo dell’1,5%. Taleminimo è garantito dalla riservadel 10% non distribuita.

Al fine di ottenere un equilibrioultratrentennale e tendenzial-mente permanente, appariva ne-cessario intervenire anche sul ver-sante delle contribuzioni. L’au-mento dal 2 al 4% stabilito per ilcontributo integrativo, si rivelavainsufficiente allo scopo e appari-va quindi necessario intervenireanche sul contributo soggettivo.Poiché la normativa di riferimen-to (legge 576/1980) prevede deilimiti ai contributi che possonoessere imposti all’iscritto (rispetti-vamente 5 e 15%) si è posto il pro-blema se tali limiti potessero esse-re superati in autonomia o fossenecessaria una legge. Il comitatoha convenuto che fosse più pru-dente optare per la seconda ipote-si. Ove infatti la giurisprudenzafosse stata poi di diverso avviso eavesse dichiarato l’illegittimità diun aumento contributivo oltre ilimiti di legge, l’ente si sarebbetrovato in gravissime difficoltà.Poiché il contributo soggettivo

era stato già portato al 12% rima-nevano disponibili tre punti. Unodi essi doveva essere tenuto di ri-serva onde provvedere a elimina-re eventuali squilibri tendenzialiche si fossero manifestati neglianni a venire. Ne rimanevanoquindi due da poter essere utiliz-zati. Essi dovevano servire sia perla base obbligatoria della modula-re, sia per le necessità del sistemadi base. Abbiamo quindi destina-to un punto per ciascuna delledue tipoligie di prestazioni. Con-seguentemente, quindi, la contri-buzione secondo il progetto, èpassata dal 2 al 4% per il contribu-to integrativo, dal 12 al 13% per ilsoggettivo di base, e un 1% per laquota obbligatoria di modularecui si può affiancare un’ulteriorequota volontaria sino al 9 per cen-to. È stato inoltre deliberato unaumento dei contributi minimisoggettivo e integrativo. Il primoal fine di adeguare il finanziamen-to della pensione minima ai con-tributi versati che come abbiamovisto sino a ora la finanziavanosoltanto in misura non soddisfa-cente. Il secondo per adeguarloal mutato coefficiente di applica-zione pari al 4 per cento. Infine,allo scopo di distribuire equa-mente i sacrifici, il contributo sog-gettivo entro il tetto per coloroche da pensionati al termine delpercorso contributivo utile, conti-nuino l’attività, è stato elevato en-tro il tetto dal 4 al 5 per cento.Oltre il tetto il contributo resta fis-sato nella precedente misura del3 per cento.

Un sacrificio accettabile - Altermine di questo excursus, pos-siamo concludere constatandoche con un sacrificio gravoso, matutto sommato accettabile, la ri-forma consentirà anche alle gio-vani generazioni di vedersi assicu-rato un trattamento di pensioneparagonabile a quello di cui godo-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 23 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Giovani: obiettivo ricostruzione dei periodi

DI PAOLO ROSA

Le nuove leve dovranno impegnarsi da subito per prevedere un futuro previdenziale su misura grazieagli strumenti dell’iscrizione retroattiva e dei ricongiungimenti contributivi presso altre gestioni

C on il comunicato deiMinisteri vigilanti pub-blicato sulla «Gazzetta

Ufficiale» del 31 dicembre2009, la riforma della previden-za forense è entrata in vigore il1˚ gennaio 2010.

L’interesse delle giovani ge-nerazioni - La riforma garanti-sce la stabilità economico-fi-nanziaria di lungo periodo edha cercato di incidere - dimi-nuendola - sulla generositàdel sistema pensionistico in at-to. Il tutto nell’interesse dellegiovani generazioni di avvoca-ti e delle giovani avvocatesseche ne costituiscono la mag-gioranza.

Valter Militi, allora presi-dente dell’Associazione italia-na giovani avvocati, ma oggidelegato di Cassa forense, cir-ca due anni fa si poneva preoc-cupato questa domanda: «Maè seriamente pensabile che igiovani, sempre in difficoltà,accettino di continuare a fi-nanziare un sistema in cuinon c’è equità? E che a nessu-no venga in mente di costruir-si una propria pensione rinun-ciando al rispetto di un princi-pio di solidarietà che non tut-ti onorano? L’autonomia dellaCassa - concludeva il suo in-tervento - non è un valore in

sé ma trova la propria legitti-mazione nei valori che ne co-stituiscono il fondamento, pri-mi fra tutti democrazia e soli-darietà, in assenza dei qualinon è che un vuoto simulacroburocratico».

Io credo che la riforma siaandata nella direzione auspica-ta dal neo delegato Valter Mili-ti, anche se il lavoro non è pernulla concluso.

La previdenza obbligatoriadi primo pilastro in Italia è or-ganizzata con il sistema di fi-nanziamento a ripartizione.Varia il sistema di calcolo dellapensione: da quello retributi-vo (in Cassa forense) a quellocontributivo (nel sistema Ita-lia dal 1995).

La riforma ha impresso unasvolta nel sistema di calcolo re-tributivo, aumentando in mo-do flessibile l’età pensionabilee riducendo le prestazioni, li-mando i coefficienti di rendi-mento e così abbattendo la ge-nerosità del sistema.

Per altro verso, venendo in-contro ai fautori del sistemadi calcolo contributivo, ha in-trodotto la quota di pensionemodulare, obbligatoria per unper cento, facoltativa sino a 9punti percentuali, costruitacon il sistema di calcolo con-

tributivo.Come dicevo più sopra, il si-

stema di finanziamento a ri-partizione nel quale si utilizza-no i contributi degli attivi perpagare le pensioni, si fondasul cosiddetto patto intergene-razionale.

L’idea di questo patto inter-generazionale in materia dipensioni, che secondo alcunisarebbe stato sottoscritto e cheandrebbe comunque rispetta-to, è l’esempio più chiaro di uncontratto imperfetto e asimme-trico perché è stato proposto esottoscritto solo da una partein causa.

Esso infatti non contempla,se non raramente e con ecce-zioni isolate, gli interessi dellegiovani generazioni o di quellesu cui graverà in futuro l’oneredel finanziamento.

Nessuna di queste coorti digiovani ha mai firmato o sotto-scritto alcun patto, sia in manie-ra esplicita, sia in maniera impli-cita anche perché impossibilita-ta a farlo (si pensi a chi non èancora nato o alle persone in etàinfantile ma che poi troveremonell’attività forense).

Il sistema pensionistico a ri-partizione è un meccanismoche scarica il costo di offertadelle prestazioni sulle genera-zioni future.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 24 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Questi sistemi richiedono,talvolta esplicitamente, quasisempre implicitamente, la defi-nizione di un contratto socialetacito fra le generazioni (Giu-liano Amato, «Il gioco dellepensioni: rien ne va plus?»).

I Governi, potendo infattiscaricare sulle generazioni suc-cessive i costi delle politicheeccessivamente favorevoli nel-l’offerta di prestazioni per finielettorali, hanno finito per ri-scrivere, continuativamente earbitrariamente, sulla base del-le condizioni storiche ed eco-nomiche dei vari momenti, lebasi e i termini di questo con-tratto.

Si è affermato perciò impro-priamente che gli attuali siste-mi a ripartizione si fondereb-bero su un patto intergenera-zionale.

In realtà, nessuna generazio-ne beneficiaria di pensioni si èmai preoccupata di formulareo sottoscrivere contratti con legenerazioni successive.

Sono state le stesse genera-zioni beneficiarie o i Governiche hanno deciso i termini fon-damentali del contratto.

Essi, quando hanno tentatodi ridistribuire più equamen-te fra le generazioni i costi delfinanziamento e delle presta-zioni, hanno spesso incontra-to difficoltà; sono stati sconfit-ti dall’opposizione accesa divari gruppi di interesse - oppo-sizione, sia chiaro, in sé an-che legittima e comprensibi-le, in quanto nessuno è dispo-nibile a perdere benefici - che

ha finito per vanificare lo sfor-zo tentato.

Ciò ha sollevato dubbi legitti-mi e rilevanti sulle reali capaci-tà di autoriforma dei sistemi aripartizione e in particolare diquello forense.

L’esercizio secco e immedia-to dell’opzione al sistema di cal-colo contributivo della pensio-ne, comportando un drastico ta-glio del quantum pensionisticofinale nella misura media del50 per cento, avrebbe sicura-mente aggravato il futuro pen-sionistico delle giovani genera-zioni salvo portare la contribu-zione a livello di quella del siste-ma Italia per gli autonomi circaal 26 per cento.

Il mix introdotto di retributi-vo e di contributivo, attraversola quota modulare, ha rappre-sentato un compromesso ono-revole.

La riforma ha depotenziatolo scontro intra e intergenera-zionale costruendo un pontefra giovani e anziani.

Un vecchio adagio recita:

«ah se i vecchi potessero ed igiovani sapessero!» .

Il fatto che sia un detto anti-co non implica che sia del tut-to insensato perché, in pocheparole, condensa un gran nu-mero di pregiudizi sulla vec-chiaia e sulla giovinezza.

Pregiudizi di cui si nutronogiovani e anziani e che presen-tano la vecchiaia come l’etàdell’impotenza e la giovinezzacome quella dell’ignoranza.

È evidente che su queste ba-si non c’è possibilità alcuna didialogo e la stessa convivenzasi presenza difficile.

Ecco allora che, nel tentati-vo di smentire questi pregiu-dizi, qualche giovane per di-mostrare a se stesso e agli al-tri di «saperla lunga», si spin-ge sino all’arroganza e allasaccenteria.

A sua volta, qualche anzianotenta di confutare lo stereoti-po del vecchio debole e in fasecalante, tentando di dar provedi potenza a se stesso e ai piùgiovani, spingendosi talvoltaoltre i limiti propri e quelli delridicolo.

Non è così che si può avvia-re un dialogo fertile fra le gene-razioni.

Il confronto va tentato fraesseri umani autentici e nonfra maschere. Bisogna ritorna-re alle armi del dialogo e del-l’amicizia.

Il dialogo per superare la di-stanza. L’amicizia per fare inmodo che il giovane possa im-maginare se stesso da vecchioe l’anziano possa ricordare lapropria giovinezza.

La Cassaforense

dovrà ora lavorareper rivedere

l’intera normativache riguarda l’assistenza

e la maternità,al fine di potenziarele misure a sostegno

delle generazioniin entrata

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 25 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Viviamo in un’epoca nellaquale le comunicazioni siscambiano in una quantità e aun ritmo senza precedenti.

Ma mai come in questa no-stra epoca c’è tanta solitudine,forse perché nel flusso crescen-te di comunicazioni il dialogovero è sempre più raro.

Il Comitato dei delegati cheha varato una riforma difficile,a volta tribolata, ha dato unaquadratura del cerchio nell’in-teresse di tutte le generazioni.

Con l’aumento dell’età pen-sionabile, ad esempio, moltidelegati hanno deciso anchecontro se stessi. La riforma vacondivisa, senza barricate, so-prattutto dai giovani perchéla riforma, dopo aver dato sta-bilità economico-finanziariadi lungo periodo all’Ente, hapensato e continuerà a pensa-re a loro.

La necessità di costruirsi unfuturo previdenziale - Peròogni giovane avvocato al mo-mento dell’iscrizione a CassaForense dovrà iniziare a co-struirsi il proprio futuro previ-denziale. Come? Sfruttando leopportunità che già ci sononel sistema:n iscrizione retroattiva e retroda-

tazione di iscrizioni (articolo11, della legge 141/1992) cosìrecuperando tutti gli anni diiscrizione all’Albo e al registrodei praticanti con patrocinio.Trattasi di opportunità unicada esercitarsi solo al momen-to della prima iscrizione;

n riscatto del periodo di laurea e

servizio militare, i costi delquale sono inversamente pro-porzionali alla data del pensio-namento (più si è lontani dalpensionamento, meno si devepagare);

n operare la ricongiunzionedi spezzoni contributivipresso altre gestioni utili aifini del diritto e della misu-ra della pensione.Sono misure onerose, soprat-

tutto per il giovane, ma Cassaforense dovrà predisporre ade-guate misure di sostegno eco-nomico per l’esercizio di talifacoltà attraverso una rateizza-zione più lunga consentendoanche all’iscritto di poter usu-fruire per tale specifica voce dimutui a tasso molto agevolato.

Le misure a favore dei giova-ni avvocati - E veniamo ora al-le misure adottate nella rifor-ma per i giovani:n riduzione del requisito mini-

mo per accedere ai tratta-menti di invalidità e inabili-tà da 10 a 5 anni di anzianitàdi iscrizione alla Cassa;

n aumento da 3 a 5 anni delnumero di anni di iscrizio-ne alla Cassa per i quali igiovani iscritti sono tenutial pagamento del contribu-to soggettivo minimo ridot-to alla metà;

n aumento da 3 a 5 anni delnumero di anni di iscrizionealla Cassa per i quali i giova-ni iscritti sono esonerati dalpagamento del contributominimo integrativo. Restal’obbligo di versamento delcontributo effettivamente ri-scosso dal cliente;

n introduzione della quota mo-dulare di pensione che costi-tuisce una quota di pensio-ne aggiuntiva al trattamentodi base determinata secon-do principi di tipo contribu-tivo e che consente, attraver-so la quota facoltativa sinoal 9% del reddito professio-nale dichiarato a fini Irpefentro il tetto, di stabilire laquota di reddito da destina-re a risparmio previdenzia-le, interamente deducibile.Le generazioni di pensionati

di vecchiaia, iscritti agli Albi,dall’anno successivo alla matu-razione del supplemento, con-tribuiranno alla sostenibilitàdel sistema con un’aliquotadel 5% del reddito professiona-le dichiarato ai fini Irpef entroil tetto.

Cassa forense dovrà ora lavo-rare per rivedere l’intera nor-mativa che riguarda l’assisten-za e la maternità, al fine di po-tenziare le misure a sostegnodelle giovani generazioni. Laprevidenza è per i giovani. n

I pensionati di vecchiaia,iscritti agli Albi,

dall’anno successivoalla maturazionedel supplemento,

contribuirannoalla sostenibilità

del sistemacon un’aliquota del 5%

del reddito professionaledichiarato ai fini Irpef

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 27 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Le iscrizioni - Partono le agevolazioni sui versamenti per incentivare le adesioni dei praticantiPAG. 28I versamenti - Contributi con aliquota del 13% sul reddito nettoPAG. 34La costruzione dell’assegno - L’innalzamento dei requisiti spinge al riscattoPAG. 36La costruzione dell’assegno - La quota modulare apre alla pensione su misuraPAG. 39Le prestazioni - Assegno di vecchiaia verso il tetto dei 70 anniPAG. 41Il computo dell’assegno - Il metodo retributivo resta cardine del calcoloPAG. 43Le prestazioni - Solo il reddito prova la continuità professionalePAG. 47Le contestazioni sull’iscrizione - Incompatibilità: l’ultima parola spetta alla CassaPAG. 50Domande & risposte - Gli esperti sciolgono i dubbi sulle prestazioniPAG. 52

LE PRESTAZIONIPREVIDENZIALI

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 28 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

L’ intento di assicurarela sostenibilità finan-

ziaria della Cassa forensenel lungo periodo, come pe-raltro imposta dal Legislato-re agli enti previdenziali deiliberi professionisti dall’arti-colo 1, comma 763, legge296/2006, ha determinato ilComitato dei delegati a por-re mano a un progetto di ri-

forma della previdenza forenseche, attraverso incisive modifichedi carattere strutturale rispetto al si-stema previgente, si proponeva diconseguire, in uno con il riequili-brio dei conti, anche una maggiorecorrispondenza tra contribuzione eprestazioni.

Il progetto, che ha visto la lucenel settembre del 2008, è stato defi-nitivamente approvato dai ministe-ri vigilanti il 18 dicembre 2009 e, aseguito della pubblicazione sulla“Gazzetta Ufficiale” del 31 dicem-bre 2009 n. 303, è in vigore dal 1˚gennaio 2010.

Il requisito della continuità pro-fessionale - Le modifiche apporta-te al sistema previgente dai nuoviRegolamenti dei contributi e delleprestazioni poco incidono sulle re-gole dell’accesso alla previdenza fo-rense già conosciute, ed evidenzia-no invece maggiormente il loro ca-rattere di novità con riguardo alleagevolazioni contributive in fase diaccesso, alle quali si è ritenuto farricorso per compensare un genera-

le aumento della contribuzione, ne-cessitato dal fine del raggiungimen-to di quel riequilibrio cui preceden-temente si faceva cenno.

L’iscrizione alla Cassa forense av-viene su domanda dell’interessatoovvero d’ufficio.

Le regole si ricavano dall’articolo22 della legge 576/1980, come mo-dificato dall’articolo 11 della legge141/1992 e non sono state modifi-cate dalla attuale riforma in quan-to, per costituire il rapporto giuridi-co previdenziale, deve tuttora ricor-rere il duplice requisito della iscri-zione all’albo professionale e del-l’esercizio della professione foren-se con carattere di continuità.

In pratica, e di ciò si tratterà nelseguito, l’esercizio saltuario o spora-dico della professione forense nonconsente di mantenere in essere ilrapporto con la Cassa, quantome-no con riferimento alle annualitànel corso delle quali non si raggiun-ge la soglia reddituale minima, an-che se è comunque consentita lapermanenza dell’iscrizione all’alboprofessionale.

Adesione obbligatoria alla Cas-sa - L’iscrizione alla Cassa forenseha carattere di obbligatorietà pertutti gli avvocati iscritti all’albo pro-fessionale che esercitano la profes-sione con carattere di continuità aisensi dell’articolo 2 della legge319/1975 e cioè nel rispetto dei cri-teri stabiliti periodicamente dal Co-mitato dei delegati al fine di deter-minare il carattere di prevalenzadel lavoro professionale.

È opportuno aggiungere che l’at-

tività professionale che riveste rile-vanza giuridica per l’iscrizione allaCassa e la prosecuzione del rappor-to assicurativo è solo quella svoltanell’osservanza delle disposizionidella legge professionale, con laconseguenza che non si computa-no, ai fini previdenziali, quei perio-di in cui l’attività sia svolta in regi-me di incompatibilità.

Ove si verifichino ambedue lecondizioni indicate, il rapporto giu-ridico previdenziale si instaura inapplicazione delle disposizioni dilegge, senza necessità di una specifi-ca manifestazione di volontà daparte dell’avvocato, posto che laCassa forense provvede alla iscrizio-ne d’ufficio anche senza presenta-zione di apposita domanda.

L’obbligo di presentare la do-manda, al pari di quello dell’inviodelle altre comunicazioni obbliga-torie, è tuttavia normativamenteprevisto dall’articolo 22 della leg-ge 576/1980 attualmente vigente,il quale impone all’avvocato iscrit-to all’albo professionale di inviarela domanda di iscrizione entrol’anno solare successivo a quellonel quale si sia raggiunto il mini-mo del parametro reddituale odel volume d’affari, di natura pro-fessionale, prefissato dal Comita-to dei delegati ai fini dell’accerta-mento dell’esercizio continuativodella professione.

In buona sostanza, l’obbligo di-viene attuale una volta che nel-l’anno solare si sia esercitata laprofessione forense con caratteredi continuità.

L’omissione o la tardiva presenta-

Partono le agevolazioni sui versamentiper incentivare le adesioni dei praticanti

DI DARIO LOLLI

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 29 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Gli adempimenti dei professionisti

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 30 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Anno Contributosoggettivo

Contributointegrativo

Contributomaternitá

Contributo sog-gettivo modula-re obbligatorio

Tettocontributosoggettivo

Minimo Irpefper prova eserc.

cont. prof.

Minimo Iva perprova eserc.cont. prof.

1980/81 309,87rid. 154,94 - - - 20.658,28 1.549,37 2.582,28

1982 309,87rid. 154,94 92,96 - - 20.658,28 1.549,37 2.582,28

1983 366,68rid. 183,34 110,01 - - 24.531,70 1.466,74 2.200,11

1984 428,66rid. 214,33 128,60 - - 28.508,42 1.714,64 2.571,96

1985 490,63rid. 245,32 147,19 - - 32.795,01 2.453,17 3.679,76

1986 542,28rid. 271,14 162,68 - - 36.255,27 2.711,40 4.067,10

1987 588,76rid. 294,38 176,63 - - 39.354,02 3.532,57 5.298,85

1988 624,91rid. 312,46 187,47 - - 41.729,72 3.749,48 5.624,22

1989 655,90rid. 327,95 196,77 - - 43.692,25 3.935,40 5.903,10

1990 688,44rid. 344,22 206,58 - - 45.913,02 4.130,62 6.195,93

1991 733,37rid. 366,68 220,01 - - 48.960,11 4.400,21 6.600,32

1992 779,85rid. 389,92 233,95 - - 51.955,57 4.679,10 7.018,65

1993 831,50rid. 415,75 249,45 46,48 - 55.260,89 4.988,97 7.483,46

1994 877,98rid. 438,99 263,39 46,48 - 58.256,34 5.267,86 7.901,79

1995 914,13rid. 457,06 274,24 46,48 - 60.580,40 5.484,77 8.227,16

1996 950,28rid. 475,14 285,08 51,65 - 63.059,39 5.701,68 8.552,53

1997 1.007,09rid. 503,55 302,13 56,81 - 66.726,23 6.042,55 9.063,82

1998 1.048,41rid. 524,20 315,04 69,72 - 69.308,52 6.290,45 9.435,67

1999 1.063,90rid. 531,95 320,20 70,75 - 70.496,37 6.383,41 9.575,11

2000 1.084,56rid. 542,28 325,37 103,29 - 71.787,52 6.507,36 9.761,04

2001 1.100,05rid. 550,03 330,53 111,04 - 72.923,71 6.600,32 9.900,48

2002 1.130,00rid. 565,00 340,00 119,00 - 74.800,00 6.780,00 10.170,00

2003 1.160,00rid. 580,00 350,00 173,00 - 76.800,00 6.960,00 10.440,00

2004 1.190,00rid. 595,00 355,00 173,00 - 78.650,00 7.140,00 10.710,00

2005 1.220,00rid. 610,00 365,00 173,00 - 80.600,00 7.320,00 10.980,00

2006 1.245,00rid. 622,50 375,00 173,00 - 82.200,00 7.470,00 11.205,00

2007 1.265,00rid. 632,50 380,00 173,00 - 83.600,00 7.590,00 11.385,00

Come varia il rapporto tra contributi e reddito

segue a pag. 31

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 31 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

zione della domanda di iscrizionesono sanzionate con l’applicazionedi una penalità pari alla metà del-l’importo dei contributi arretrati,cioè di quei contributi il cui termi-ne di pagamento sarebbe già scadu-to se l’iscrizione fosse stata richie-sta tempestivamente (si veda l’arti-colo 11 della legge 141/1992), pena-lità che viene irrogata dalla Giuntaesecutiva della Cassa con il provve-dimento di iscrizione di ufficio, ilquale viene adottato in mancanzadi tempestiva presentazione delladomanda di iscrizione.

Sottoscrizione facoltativa - Ilrapporto previdenziale si può peròcostituire anche facoltativamentee prima del verificarsi della condi-zione del superamento del para-metro reddituale minimo di cui siè parlato.

Sia l’avvocato iscritto all’alboche il praticante avvocato abilita-to al patrocinio possono sceglieredi costituire il rapporto previden-ziale inoltrando la domanda diiscrizione a decorrere dall’annodi presentazione della stessa ocon effetto retroattivo, ossia a de-correre dal primo anno di iscrizio-ne nel registro dei praticanti abili-tati. Ciascuno è comunque liberodi limitare a uno o più anni la ri-chiesta di retrodatazione.

Riscatto, retrodatazione e tota-lizzazione - Il periodo di praticanta-

to senza patrocinio può essere ri-scattato (articolo 24, legge141/1992), analogamente agli annirelativi al corso di laurea e a quellidell’eventuale servizio militare conpagamento, anziché della ordina-ria contribuzione, della più onero-sa riserva matematica.

La facoltà di iscrizione con effet-to retroattivo (cosiddetta retrodata-zione), regolata dall’articolo 13 leg-ge 141/92, può essere esercitata, apena di decadenza, solo contestual-mente alla prima iscrizione e me-diante espressa richiesta nella do-manda, a condizione che l’interes-sato non abbia compiuto i 40 annidi età, sia in regola con l’invio deimodelli per tutti gli anni di iscrizio-ne all’albo ordinario (i praticanti av-vocati non hanno analogo obbligo)e non sia soggetto alla iscrizioned’ufficio.

Ove non si sia optato per la iscri-zione retroattiva, i medesimi annipossono essere recuperati, ma sol-tanto con domanda di riscatto econ il diverso onere della riservamatematica.

Per completare il quadro pur sin-tetico delle regole per l’iscrizione vi-genti e non modificate dalla rifor-ma, va evidenziato che l’articolo 22della legge 576/1980, come succes-sivamente modificato, prevede l’ob-bligo dell’iscrizione alla Cassa, inpresenza ovviamente del supera-mento dei limiti reddituali e perciòdel requisito dell’esercizio conti-

nuativo della professione, ancheper gli avvocati iscritti ad altre ge-stioni previdenziali che esercitinoaltra attività lavorativa compatibilecon lo status professionale (adesempio, insegnanti e professoriuniversitari) e per gli avvocati giàpensionati da altri enti per un pre-gresso rapporto di lavoro.

Ciò, a prescindere dal fatto chel’iscrizione possa dar luogo ad al-cun trattamento pensionistico (sal-ve le regole sulla totalizzazione deiperiodi assicurativi) perché preval-gono le regole relative alla solidarie-tà nell’ambito della categoria.

Prestazioni di inabilità - Da ulti-mo va segnalata la particolare posi-zione degli avvocati ultraquaranten-ni per i quali l’articolo 14 della legge141/1992 prevede la possibilità diversare una specifica contribuzio-ne per accedere alle prestazioni diinabilità, invalidità, vecchiaia e indi-retta, contribuzione pari al doppiodei contributi minimi, soggettivo eintegrativo, riferiti all’anno di pre-sentazione della domanda e per cia-scun anno partire dal 39˚ anno dietà sino a quello anteriore alla de-correnza dell’iscrizione.

Per ciò che attiene alla pensionedi vecchiaia tali anni valgono esclu-sivamente per completare l’anziani-tà minima necessaria per maturareil diritto relativo.

Agevolazioni contributive per i

Anno Contributosoggettivo

Contributointegrativo

Contributomaternitá

Contributo sog-gettivo modula-re obbligatorio

Tettocontributosoggettivo

Minimo Irpefper prova eserc.

cont. prof.

Minimo Iva perprova eserc.cont. prof.

2008 1.290,00rid. 645,00 385,00 173,00 - 85.250,00 8.000,00 12.000,00

2009 1.310,00rid. 655,00 395,00 135,00 - 86.700,00 9.000,00 13.500,00

2010 2.100,00rid. 1.050,00 550,00 157,00 160,00

rid. 80,00 89.450,00 10.000,00 15.000,00

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 32 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

giovani - Là dove ha inciso la recen-te riforma è invece sul piano dellaestensione delle agevolazioni con-tributive per i nuovi iscritti, propo-nendosi la stessa di controbilancia-re un generalizzato aumento deicontributi minimi e della contribu-zione ulteriore dovuta in autoliqui-dazione.

Con la cosiddetta «mini riforma»del 2006 si era previsto che, con de-correnza dal 1˚ gennaio 2008, i pra-ticanti avvocati e gli avvocati cheesercitavano la facoltà di iscrizioneda data anteriore al compimentodel 35˚ anno di età avrebbero avutodiritto a usufruire della riduzione al-la metà del contributo soggettivominimo e sarebbero stati ammessia pagare il contributo integrativonel limite del riscosso e ossia sul vo-lume d’affari dichiarato (ovvero sulvolume dei ricavi o dei compensiper i «contribuenti minimi» di cuialla legge 244/2007) senza la previ-sione di alcun versamento a titolodi contributo minimo.

Tale regime è stato ampliato pertutti coloro che abbiano presentatola domanda di iscrizione dopo il 1˚gennaio 2009.

A tenore dell’articolo 5 del nuovoRegolamento dei contributi per ledomande di iscrizione che compor-tino una decorrenza di iscrizione

anteriore al compimento del 35˚ an-no di età, il contributo minimo dibase e modulare viene ridotto allametà per i primi 5 anni di iscrizionealla Cassa, pur restando invariate(come in precedenza) le percentua-li per il calcolo dei contributi dovutiin autoliquidazione.

Analogamente viene aumentatada tre a cinque anni l’esenzione dalpagamento del contributo integrati-vo minimo, a partire dal 2010 e indi-pendentemente dal momento dipresentazione della domanda diiscrizione.

In questo caso non vi è nemme-no il limite del compimento del 35˚anno, poiché l’articolo 6 comma 7del Regolamento dei contributi,esonera dal versamento gli iscrittiper gli anni corrispondenti al perio-do di praticantato con abilitazioneal patrocinio e per i primi 5 anni diiscrizione all’albo degli avvocati, fer-mo ovviamente l’obbligo di corri-spondere il contributo integrativoin proporzione all’effettivo volumed’affari dichiarato.

Quando si presume l’esercizioeffettivo della professione - Comeaccennato in precedenza, la condi-zione dell’esercizio continuativodella professione forense costitui-sce uno dei requisiti richiesti dalla

normativa per accedere alle presta-zioni previdenziali e per garantireche sia la costituzione che la prose-cuzione del rapporto previdenzialecorrisponda all’esercizio effettivodella professione.

Tanto si evince dal disposto degliarticoli 2, 3, 4, 5, 7 della legge576/1980 come modificato dallalegge 141/1992, norme che discipli-nano i trattamenti pensionistici eche richiedono, come requisito, la«effettiva iscrizione e contribuzio-ne».

Con la locuzione “effettiva iscri-zione” si intende l’iscrizione validaai fini pensionistici e tale è quellache comporta l’effettivo eserciziodella professione.

Secondo la normativa vigente siritiene sussistente il requisito del-l’esercizio effettivo dell’attivitàprofessionale allorquando i reddi-ti dichiarati ai fini Irpef oppure ivolumi d’affari dichiarati ai finiIva siano di importo superiore ov-vero equivalente ai livelli apposita-mente stabiliti con delibera dal Co-mitato dei delegati e che costitui-scono lo spartiacque oltre il qualel’articolo 22 della legge 576/1980impone l’obbligo di iscrizione allaCassa forense in attuazione deldettato di cui all’articolo 38 dellaCostituzione.

È noto che una volta, limitata-mente al periodo anteriore al 1985,era possibile, da parte dell’iscritto,fornire la prova dell’esercizio conti-nuativo in via sostitutiva o integrati-va rispetto a quella reddituale, attra-verso la certificazione dell’avvenu-ta iscrizione a ruolo di un certo nu-mero di nuovi procedimenti giudi-ziari.

Successivamente alle modifichenormative di cui alla legge di rifor-ma del 1980, l’accertamento di talerequisito avviene solo su base reddi-tuale al fine di avere un criterio

Contributo soggettivo

RequisitiDomanda di iscrizione alla Cassa presentata successivamente al1˚ gennaio 2009 che comporti una decorrenza anteriore alcompimento del 35˚ anno di età

BeneficioRiduzione alla metà del contributo soggettivo minimo di base emodulare per i primi cinque anni di iscrizione (invece di tre anniprecedentemente previsti)

Contributo integrativoDal 2010 esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo per il periodo dipraticantato con abilitazione e per i primi cinque anni di iscrizione all’albo (invece di treanni precedentemente previsti fino al compimento del 35˚ anno di età)

Gli incentivi per i giovani iscritti

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 33 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

obiettivo valevole per tutti e con unmeccanismo di facile accertamen-to, proprio per evitare il ricorso acriteri personalizzati.

Gli anni in relazione ai quali nonrisulta dimostrato l’esercizio conti-nuativo della professione vengonodichiarati inefficaci dalla Giuntaesecutiva e il relativo contributosoggettivo può essere rimborsatosu richiesta dell’iscritto (articolo 22della legge 576/1980).

Anche in questo caso le regole vi-genti prevedono alcune“facilitazioni”, alcune generalizzateed altre valevoli per l’inizio e la finedell’attività professionale.

Accenniamone brevemente.Riguardo a quelle di carattere ge-

nerale vi è la possibilità di convali-da degli anni con il ricorso alla me-dia triennale, nel senso che un an-no con reddito o volume d’affariinferiore al minimo può essere me-diato con anni consecutivi di mag-gior reddito, tali da superare neltriennio la somma degli importiminimi di ciascuno dei tre annipresi in esame.

Il verificarsi di alcuni eventi,espressamente codificati, esoneradalla prova della continuità profes-sionale, rendendo comunque vali-do l’anno di iscrizione a prescinde-re dalla entità del dato reddituale:così è per la maternità per un perio-do di due anni, per la ricoperturadelle cariche politiche elencate nel-l’articolo 22 della legge 576/1980,per i casi di malattia o altro graveimpedimento da valutarsi con prov-vedimento della Giunta esecutivadella Cassa.

Le altre regole che incidono sulrequisito della continuità non eso-nerano l’iscritto dalla prova comenei casi precedenti, ma prevedonodei criteri attenuati.

Infatti, per gli anni relativi al prati-cantato a cui si voglia estendere

l’iscrizione non è necessaria alcunaprova dell’esercizio effettivo dellaprofessione forense; per il triennioiniziale di appartenenza all’alboprofessionale è sufficiente la provadi aver denunciato, per ciascun an-no, un volume di affari ai fini Iva oun reddito professionale di qualun-que importo, mentre per gli annidal quarto all’ottavo e per gli iscrittiultrasessantenni sono sufficienti,per il riconoscimento della conti-nuità, dichiarazioni pari alla metàdi quanto ordinariamente previsto.

I criteri per l’accertamento dellacontinuità professionale stabilitidal Comitato dei delegati in applica-zione delle citate disposizioni di leg-ge sono tassativi.

Non è consentito all’iscritto pro-vare l’esistenza del requisito in paro-la con elementi o documentazionediversa rispetto a quella fornita da-gli uffici finanziari ed è fatta salva lapossibilità della Cassa, ai sensi del-l’articolo 17 comma 8 della legge576/1980, sostanzialmente ripresodall’articolo 27 del nuovo Regola-mento dei contributi, di richiedereinformazioni all’Anagrafe tributariasulle singole dichiarazioni degliiscritti per i suoi fini istituzionali.

Va comunque sottolineato, inchiusura, che la dichiarazione red-dituale superiore al limite previstoper la validità dell’anno ai fini pen-sionistici non supera comunque il

problema dell’esercizio della pro-fessione svolta in costanza di unadelle situazioni di incompatibilitàpreviste dall’articolo 3 del Rdl1578/1933.

La Cassa forense provvede infat-ti ordinariamente al riesame dellesingole posizioni prima della ero-gazione delle prestazioni previ-denziali, e ciò in applicazione delcomma 3 dell’articolo 2 della leg-ge 319/1975, il quale prevede che«in ogni caso l’attività professiona-le svolta in una delle situazioni diincompatibilità... ancorché l’in-compatibilità non sia stata accer-tata e perseguita dal Consiglio del-l’Ordine competente, precludesia l’iscrizione alla Cassa, sia laconsiderazione, ai fini del conse-guimento di qualsiasi trattamen-to previdenziale forense, del perio-do di tempo in cui l’attività mede-sima è stata svolta».

Con ciò è evidente che per lavalidità dell’iscrizione ai fini previ-denziali è indispensabile il concor-so del duplice requisito consisten-te nell’aver denunciato redditi su-periori al limite minimo stabilitodalle delibere del Comitato dei de-legati (ferme restando le agevola-zioni previste per i giovani nei pri-mi 8 anni di iscrizione all’Albo) enel non avere esercitato l’attivitàprofessionale in regime di incom-patibilità. n

Carattere continuativo della professione

P erché si abbia continuità nell’esercizio della professione, l’avvocato deve raggiunge-re per ogni anno in cui risulta iscritto alla Cassa almeno uno dei due parametri

reddituali previsti dal Comitato dei delegati con riguardo al reddito Irpef netto o al volumedi affari Iva. Per i primi anni di iscrizione alla Cassa, coincidenti con il triennio iniziale diiscrizione all’Albo, è sufficiente un volume di affari Iva di qualunque importo per ciascunanno successivo al primo; nei 5 anni successivi al triennio iniziale di iscrizione all’albo (edopo il compimento del 60˚ anno di età) è, invece, sufficiente raggiungere almeno lametà di uno dei limiti di reddito Irpef netto o di volume di affari Iva, annualmente stabiliti.

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Page 32: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 34 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Contributi con aliquota del 13% sul reddito nettoDal 2010 il versamento di base dovuto da tutti gli iscritti è di 2.100 euro da pagare, tramite Mav, inun’unica soluzione o in quattro tranche con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre

DI VALTER MILITI

L a riforma previdenzialecomporta significative no-vità sul fronte dei contri-

buti. Il contributo soggettivo dibase, dovuto da ogni iscritto allaCassa, a decorrere dal 1˚ genna-io 2009 (mod. 5/2010) è previstonella misura del 13% sul redditonetto professionale dichiarato aifini Irpef fino al tetto pensionabi-le (86.700,00 euro); sulla parte direddito eccedente tale tetto, vacorrisposto il 3 per cento.

È comunque dovuto il contri-buto minimo, riscosso tramiteavvisi di pagamento Mav, conl’eccezione dei pensionati di vec-chiaia dall’anno solare successi-vo alla maturazione del diritto apensione.

Per i pensionati di vecchiaiadall’anno successivo all’ultimosupplemento il contributo sog-gettivo di base (sino al tetto) pas-sa dal 4% al 5 per cento.

Praticanti con abilitazione al

patrocinio e avvocati iscrittiper la prima volta, con decor-renza anteriore al 35˚ anno dietà, hanno diritto di fruire del-la riduzione del 50% rispetto alcontributo soggettivo minimoper i primi 5 anni di iscrizionealla Cassa.

Dal 1˚ gennaio 2010 gli iscrittisaranno tenuti a versare il contri-buto soggettivo modulare obbli-gatorio minimo introdotto dal-l’articolo 3 del nuovo regolamen-to contributi. L’importo, per il2010, è pari a 160,00 euro. I pen-sionati, con l’eccezione di chi per-cepisce il trattamento di invalidi-tà, sono esonerati da tale obbligo.

Tutti gli avvocati iscritti agli al-bi e i praticanti abilitati al patro-cinio iscritti alla Cassa sono te-nuti a versare il 4% relativamen-te al volume d’affari Iva (calcola-to detraendo l’importo del con-tributo integrativo già assogget-tato a Iva). L’aumento si applica

dal 1˚ gennaio 2010 (modello5/2011) al 31 dicembre 2015.

Il contributo integrativo è ripe-tibile nei confronti del cliente eva quindi applicato nella nuovamisura del 4% (anziché del 2%) atutte le fatture emesse dal 1˚ gen-naio 2010.

Tutti gli iscritti Cassa, a ecce-zione dei pensionati di vecchia-ia dall’anno solare successivo al-la maturazione del diritto a pen-sione e dei praticanti abilitati alpatrocinio per il periodo di iscri-zione corrispondente al prati-cantato, sono tenuti al pagamen-to del contributo integrativo mi-nimo, riscosso attraverso avvisidi pagamento Mav.

A decorrere dal 1˚ gennaio2010, sono esonerati dalla corre-sponsione del contributivo inte-grativo minimo gli avvocati per iquali l’iscrizione alla Cassa coin-cida con i primi 5 anni di iscrizio-ne agli albi. In tali casi è comun-que dovuto il contributo integra-tivo in proporzione all’effettivovolume di affari Iva dichiarato.

Restano invariate le regoleper il contributo di maternità,dovuto dagli iscritti alla Cassasecondo le stesse modalità pre-viste per la riscossione dei con-tributi minimi (soggettivo ed in-tegrativo).

Come avviene il pagamento -Il contributo soggettivo minimodovuto da tutti gli iscritti allaCassa per l’anno 2010 è pari a

Quota modulare obbligatoriaArticolo 3 del Regolamento dei contributi

Tutti gli iscritti alla Cassa sono tenuti a versare, a partire dal 1˚ gennaio 2010, uncontributo soggettivo modulare obbligatorio minimo che, per tale anno, è fissato inmisura pari a 160,00 euro. Detto contributo non deve essere corrisposto dai pensionati,fatta eccezione per i pensionati di invalidità.I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati che si iscrivano alla Cassa condecorrenza anteriore al compimento del 35˚ anno di età, hanno diritto di fruire dellariduzione del 50% rispetto al contributo soggettivo minimo modulare per i primi cinqueanni di iscrizione alla Cassa.

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Page 33: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 35 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Contributo soggettivo di base per gli iscritti non pensionati...

A partire dall’anno 2009 (Mod5 2010) l’aliquota per la determinazione del contributosoggettivo annuo a carico dell’iscritto passa dal 12% al 13% del reddito professionaledichiarato ai fini Irpef entro il tetto

Resta invariata e pari al 3% l’aliquota per il contributo soggettivo di base versato oltre iltetto

... e per i pensionati di vecchiaia

A partire dall’anno 2009 (Mod5 2010) l’aliquota per la determinazione del contributosoggettivo dovuta dai pensionati di vecchiaia iscritti alla cassa, dall’anno successivo allamaturazione dell’ultimo supplemento, passa dal 4% al 5% del reddito professionaledichiarato ai fini Irpef entro il tetto

Resta invariata e pari al 3% l’aliquota per il contributo soggettivo di base versato oltre iltetto

Fino alla maturazione dell’ultimo supplemento le aliquote del contributo soggettivo di basedovute sono identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati

Contributo integrativo

A partire dall’anno 2010 (Mod5 2011) l’aliquota per la determinazione del contributointegrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al4% del volume d’affari dichiarato ai fini Iva

Tale aumento permarrà almeno fino al 2015 (Mod5 2016) ed è indispensabile perrecuperare le risorse finalizzate al finanziamento del cosiddetto debito pregresso

Valori in euro

Anno Contributo minimosoggettivo

Contributo minimomodulare

Contributo minimointegrativo

2009 1.310,00 0 395,00

2010 2.100,00 160,00 550,00

2011 2.400,00 180,00 650,00

2012 Aumentati in base all'inflazione

Oltre il contributo fisso di maternità (2010 pari a euro 157,00)

2.100,00 euro, da versare tramiteMav (bancario o postale) in quat-tro rate con scadenza 28 febbra-io, 30 aprile, 30 giugno e 30 set-tembre ovvero in unica soluzio-ne entro il 28 febbraio. Pratican-ti abilitati e neoiscritti con decor-renza anteriore al compimentodel 35˚ anno pagheranno, conidentiche scadenze, l’importo di1.050,00 euro.

Analoghe modalità sono previ-ste per il contributo integrativominimo e per il contributo di ma-ternità, i cui importi per l’anno2010 sono fissati rispettivamen-te in 550,00 e 157,00 euro.

Il contributo soggettivo modu-lare obbligatorio, la cui misura èpari a 160,00 €, sarà riscossomediante Mav in unica rata conscadenza 30 aprile 2010. Valgo-no anche in questo caso le agevo-lazioni per i più giovani (riduzio-ne del 50%).

I termini per le eccedenze - Itermini per il pagamento delleeventuali eccedenze Irpef e Ivain autoliquidazione da parte dipraticanti abilitati e avvocatiiscritti alla Cassa restano invaria-ti: due soluzioni, 31 luglio e 31dicembre ovvero unica soluzio-ne 31 luglio.

Anche per gli avvocati pensio-nati di vecchiaia iscritti allaCassa, non soggetti all’obbligodi versamento del contributosoggettivo minimo, le scaden-ze sono immutate; cambia, ov-viamente, l’importo dovutoper il contributo soggettivo dibase, 13% sul reddito professio-

nale netto dichiarato ai fini Ir-pef sino al tetto pensionabile,3% sulla parte eccedente il tet-to. Ciò sino all’anno successivoa quello di maturazione dell’ul-timo supplemento di pensio-ne; il contributo soggettivo sa-rà poi del 5% (anziché l’odier-no 4%) sino al tetto e sempredel 3% sulla parte eccedente.

Il contributo soggettivo mo-dulare volontario - Gli iscritti al-la Cassa potranno versare, in au-toliquidazione, a decorrere dalmodello 5/2011, in via volonta-ria, a titolo di contributo sogget-tivo modulare, un’ulteriore con-tribuzione (in aggiunta a quellaobbligatoria) nella misura com-presa tra l’1% e il 9% del redditoprofessionale netto dichiarato aifini Irpef. Tale opzione è preclu-sa ai pensionati, fatta eccezioneper quelli di invalidità. n

Al via le nuove soglie dopo la riforma

Aumento graduale dei minimi

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Page 34: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 36 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

L’innalzamento dei requisiti spinge al riscatto

DI PIETRO PAOLO CECCHIN E ANNAMARIA SEGANTI

L’aumento dell’anzianità contributiva è utile per anticipare l’uscita al compimento dei 65 anni, unavolta raggiunte 40 annualità nei versamenti. Gli importi versati si possono dedurre dalla base imponibile

L a riforma previdenzialeentrata in vigore il pri-mo gennaio 2010, pur

non avendo apportato modifi-che dirette agli istituti volti aconsentire la ricostituzione del-la posizione assicurativa delprofessionista iscritto alla Cas-sa forense (riscatto, ricongiun-zione e per certi versi, la totaliz-zazione), rende necessaria unarilettura degli stessi alla lucedella mutata utilità pratica aifini del soddisfacimento dei re-quisiti minimi per l’accesso al-le prestazioni previdenziali ero-gate dall’ente.

Preliminarmente pare oppor-tuno ricordare che:n il riscatto (disciplinato dall’ar-

ticolo 24 della legge141/1992), consente di accre-scere il numero di anni validiai fini del calcolo dell’anziani-tà contributiva a fronte dellacorresponsione, in favore del-l’ente erogatore della presta-zione pensionistica, di un im-porto pari alla riserva matema-tica necessaria alla coperturaassicurativa relativa al perio-do riscattato, nel corso delquale non vi era stata contri-buzione alcuna; sono“riscattabili” gli anni del corsolegale di laurea, del serviziomilitare obbligatorio o del ser-vizio civile sostitutivo (per unmassimo di due), del serviziomilitare prestato in guerra, del

praticantato con o senza pa-trocinio;

n la ricongiunzione (disciplina-ta dalla legge 45/1990), senzasostanzialmente modificaregli anni di contribuzione, con-sente all’iscritto di convertiregli anni di iscrizione ad altreforme di assicurazione previ-denziale obbligatoria in annidi iscrizione figurativa alla Cas-sa di previdenza, previa corre-sponsione di onere pari alla ri-serva matematica, necessariaalla copertura del periodo ri-congiunto, al netto di quantogià versato ad altro ente previ-denziale;

n la totalizzazione (disciplinatadal Dlgs 42/2006), consente in-fine di cumulare periodi assi-curativi, di almeno tre anni,maturati presso gestioni previ-denziali diverse, onde conse-guire la liquidazione di un uni-co trattamento pensionistico.La domanda di totalizzazio-

ne, in altri termini, costituisceuna particolare modalità di pa-gamento che, in quanto tale,non comporta alcun onere peril professionista e che non mo-difica l’anzianità maturata nédetermina una reale ricongiun-zione di contributi. La pensio-ne viene determinata, pro quo-ta, dai diversi enti coinvolti, ap-plicando un sistema di calcolodi tipo contributivo e trasmes-sa all’Inps che, giusta la previ-

sione di cui alla convenzionestipulata in forza del Dlgs42/2006, provvede alla liquida-zione di un unico trattamento.

La sintetica ricostruzione de-gli elementi essenziali dei di-versi istituti in esame, rendeevidente come, a fronte dellemodifiche introdotte dalla re-cente riforma, che hanno deter-minato la variazione dei pre-supposti temporali (di età ana-grafica e di anzianità di iscrizio-ne) per l’accesso alle prestazio-ni previdenziali e in particola-re per l’erogazione, tanto dellapensione di vecchiaia, quantodella pensione di anzianità,debba essere approfondito es-senzialmente l’istituto del ri-scatto in quanto idoneo a inci-dere sull’anzianità di iscrizio-ne, talvolta costituendo l’uni-co strumento per l’accesso altrattamento pensionistico dianzianità.

Ma procediamo con ordine.

Il recupero dei contributiagevola l’anticipo della pen-sione - Ai sensi dell’articolo 1del regolamento per le presta-zioni previdenziali, la Cassa fo-rense eroga la pensione di vec-chiaia, di anzianità, di invalidi-tà, di inabilità, di reversibilità,indiretta e di vecchiaia contri-butiva.

La pensione di vecchiaia (ar-ticolo 2 del regolamento presta-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 37 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

zioni) può essere richiesta lad-dove siano soddisfatti due re-quisiti temporali, l’uno legatoall’età anagrafica e l’altro al-l’anzianità contributiva.

In particolare, mentre primadella riforma del 2009 i predet-ti requisiti erano fissati in 65anni di età e 30 di contribuzio-ne effettiva, attualmente, il li-mite è stato innalzato a 70 annicon 35 anni di contribuzione(condizioni che entreranno aregime progressivamente tra il2010 e il 2021). L’articolo 2comma 2 del regolamento pre-stazioni riconosce tuttavia al-l’iscritto la facoltà di «...antici-pare ...il conseguimento deltrattamento pensionistico apartire dal compimento del65˚ anno di età, fermo restan-do i requisiti della anzianità diiscrizione e contribuzione».

L’eventuale anticipazione,però, comporta un “costo” perl’iscritto poiché l’articolo 4comma 7 prevede che «In casodi anticipazione …l’importodella quota di base ...verrà ri-dotto nella misura dello 0,41%per ogni mese di anticipazionerispetto al requisito anagraficoprevisto all’articolo 2 comma 1...» che tuttavia può essere evi-tato laddove «...l’iscritto, al rag-giungimento del 65˚ anno dietà, ...abbia raggiunto il requi-sito della effettiva iscrizione econtribuzione per almeno 40anni».

Proprio tale ultima previsio-ne può rendere utile e anzi ne-cessario il ricorso all’istitutodel riscatto.

Una esemplificazione prati-ca potrà agevolare la compren-sione.

L’età media alla quale l’avvo-

cato si iscrive alla Cassa di pre-videnza è approssimativamen-te 30 anni e pertanto ciò signifi-ca che, mentre non sussistonodifficoltà per raggiungere i limi-ti minimi (70 anni di età + 35 dicontribuzione) ed è normal-mente possibile soddisfare lacondizione per il pensiona-mento anticipato con riduzio-ne, risulta di fatto matematica-mente impossibile maturare40 anni di iscrizione effettivaall’età di 65 anni.

L’avvocato che voglia dun-que accedere a tale beneficio(senza rinunciare a percepireintegralmente il trattamentopensionistico) dovrà“aumentare” gli anni di iscri-zione attraverso l’istituto delriscatto che, a fronte del paga-mento di un importo determi-nato secondo un calcolo attua-riale (e dunque variabile infunzione dell’età del contri-buente e dunque della maggio-re o minore vicinanza all’etàpensionabile), gli consentiràdi innalzare il numero di anni

di iscrizione e contribuzione,sino al raggiungimento dellasoglia dei 40 anni prevista dal-l’articolo 4 del regolamentoprestazioni.

Appare dunque evidente co-me la sopravvenuta riformaprevidenziale, pur non influen-do direttamente sull’istitutodel riscatto, ha di fatto mutatola sua valenza; mentre infattiin precedenza l’avvocato pote-va ritenere conveniente“riscattare” uno o più anni alfine di innalzare l’entità dellacontribuzione e dunque l’im-porto del successivo rateo dipensione ora tale valutazioneinvolge anche valutazioni per-sonali legate alle aspettative diqualità della vita.

Alla luce di quanto sopra èragionevole dunque ritenereche taluni colleghi che in pre-cedenza non avevano ritenu-to opportuno “riscattare” an-ni di laurea o di pratica (poi-ché il vantaggio economicosul lungo periodo non appari-va sufficiente a compensare

Valori in euroL’esempio

Anno di presentazione della domanda di riscatto 2010Numero anni riscattati 4 anniSesso Maschio

Età alla domandaNumero anni diiscrizione alla

Cassa alla domanda

Redditoprofessionale Irpef

alla domandaRiserva

matematica(*)

35 anni 1 anno 9.000 11.24050 anni 16 anni 53.000 29.38460 anni 26 anni 85.000 77.716

(*) È comunque dovuto un onere minimo pari, per ogni anno di riscatto, alla somma delcontributo minimo soggettivo e del contributo minimo integrativo relativi all’anno dipresentazione della domanda di riscatto.

Calcolo della riserva matematica

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 38 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Rapporto % tra iscritti Cassa e iscritti albi dal 1995 al 2008

Area geo-grafica

% di iscritti Cassa su iscritti albi

1995 1997 1999 2001 2004 2006 2008

Nord 81 90 89 87 86 87 87

Centro 74 78 78 76 74 75 77

Sud 56 64 63 61 57 60 59

Totale 69 76 75 73 70 73 73

Fonte: Cassa forense

l’aggravio finanziario imme-diato) potrebbero ora trovarsia dover rivedere le proprie de-terminazioni.

È proprio in ragione di taleconsiderazione che è attual-mente allo studio della Com-missione previdenza la formu-lazione di proposte che possa-no agevolare l’accesso dei col-leghi a tale strumento, comemeglio si dirà in prosieguo.

L’esigenza di agevolare il ri-corso allo strumento del riscat-to appare ancor più sentita ovesi consideri l’incidenza che es-so può ricoprire nell’accesso alpensionamento di anzianità.

La pensione di anzianità (ar-ticolo 7 del regolamento presta-zioni), la cui corresponsione èsubordinata alla cancellazionedall’albo degli avvocati e dal-l’albo speciale per il patrociniodavanti alle giurisdizioni supe-riori (oltre a essere ovviamenteincompatibile con la relativareiscrizione), presuppone, unavolta a regime la riforma, il rag-giungimento del 62˚ anno dietà anagrafica, combinato a 40anni di iscrizione e contribu-zione alla Cassa di previdenza

(in precedenza 58 anni con 35di contribuzione).

Anche in tal caso appare im-mediatamente evidente comedifficilmente l’avvocato“medio” possa accedere al trat-tamento pensionistico senzausufruire del riscatto, postoche ciò presupporrebbe l’iscri-zione all’albo all’età di 22 anni.

Profili fiscali delle scelte pre-videnziali - Nel corso di questabreve analisi della materia ab-biamo più volte sottolineatol’importanza delle scelte che ilprofessionista iscritto alla Cas-sa deve effettuare per“interferire” sull’andamentodel proprio profilo pensionisti-co e riteniamo pertanto neces-sario evidenziare, accanto agliaspetti prettamente previden-ziali (come e in che misura gliistituti di riscatto, ricongiun-zione e totalizzazione possonoincidere sulla determinazionedel trattamento pensionisti-co), anche i profili fiscali dellaoperazione di riscatto e ricon-giunzione (mentre la totalizza-zione, non comportando esbor-si per il professionista, non por-

ta con sé conseguenze sul pia-no finanziario).

L’importo versato a titolo di“riscatto” o “ricongiunzione”,al pari del contributo soggetti-vo di base o modulare costitui-scono onere deducibile (ai sen-si dell’articolo 10, comma 1E,del Dpr 917/1986 e circolare 20marzo 2001) e pertanto, in ap-plicazione di un criterio di cas-sa, possono essere portati ascomputo sulla base imponibi-le dell’anno in cui avviene ilversamento, sia che esso sia ef-fettuato in unica soluzione ov-vero con il beneficio della ra-teizzazione (attualmente con-sentita per un periodo massi-mo di 5 anni).

La deducibilità dell’onere,ovviamente, può rendere“appetibile” l’accesso al riscat-to anche laddove l’importo(che, si ricorda, cresce in fun-zione dell’età anagrafica e del-l’anzianità al momento delladomanda nonché del reddito)appaia in prima battuta parti-colarmente cospicuo.

Come sopra accennato, pro-prio in considerazione del fat-to che, alla luce dell’intervenu-ta riforma, taluni colleghi po-trebbero ora ritenere utile oaddirittura necessario proce-dere al riscatto anche per ra-gioni di qualità di vita, la Com-missione previdenza sta valu-tando l’opportunità di propor-re una più ampia rateizzazio-ne per il versamento dellesomme dovute per “riscatto”(da 5 a 10 anni), quantomenoper un periodo transitorio, alfine di agevolare l’accesso al-l’istituto a quanti, non avendo-lo in precedenza esercitato,potrebbero ora trovarsi ecces-sivamente penalizzati, sotto ilprofilo economico. n

Il primato del Nord

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 39 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Ipotesi- Anno inizio versamenti: 2010- Anno pensionamento: 2045- Età al pensionamento: 70 anni- Reddito medio: euro 40.000- Tasso medio annuo di rendimento reale del patrimonio: 2%(Valori in euro)

Aliquotacontributiva

annuaContributi

versati

Contributial netto delleagevolazioni

fiscali

Montantecontributirivalutati

Importo annuopensionemodulare

1% 14.000 8.680 19.270 1.4605% 70.000 43.400 96.350 7.290

10% 140.000 86.800 192.700 14.580

La quota modulare apre alla pensione su misuraOgni iscritto può scegliere di aumentare l’aliquota contributiva da 1 a 9 punti percentuali per accresce-re il trattamento pensionistico, i versamenti godono delle stesse agevolazioni fiscali dell’importo base

DI LUCA COPPINI E NUNZIO LUCIANO

C ome noto, la riforma del-la Cassa forense ha com-portato tra gli altri prov-

vedimenti anche l’introduzionedella pensione modulare.

I professionisti sono da tem-po consapevoli del fatto che sen-za correttivi sostanziali i vigentisistemi previdenziali risulteran-no inadeguati a sostenere glioneri pensionistici futuri, a cau-sa dei mutamenti demografici,economici e professionali.

Prova della consapevolezzain materia da parte delle catego-rie professionali, dotate di previ-denza autonoma, è costituitadalle numerose riforme che, co-me la Cassa forense, altre Casseprivatizzate hanno apportato al-le loro architetture previdenzia-li ai fini di un miglioramentodella stabilità tecnica, ossia del-la capacità di fare fronte ai futu-ri oneri per pensioni di cui si èdetto (stabilità peraltro richie-sta dagli Organi di vigilanza).

I principali elementi della ri-forma della Cassa forense a que-sto scopo si possono sintetizza-re nell’innalzamento dell’etàpensionabile, nell’incrementodella contribuzione, nella ridu-zione della quota di pensioneda maturare in relazione alle an-zianità future.

Quest’ultimo elemento rac-chiude, però, il rischio che laraggiunta stabilità tecnica del si-stema comporti un livello delleprestazioni erogate eccessiva-

mente modesto, non rendendo-le più adeguate alle necessità divita del pensionato.

Il professionista può avverti-re, pertanto, l’esigenza di rinfor-zare la prestazione base se vuo-le mantenere un ragionevole te-nore di vita al momento dellaquiescenza.

Aliquota variabile per il pro-fessionista - L’introduzione del-la pensione modulare si prefig-ge questo obiettivo sostanzian-dosi nella facoltà concessa aogni iscritto di elevare, su basevolontaria, la propria aliquotacontributiva da uno a nove pun-ti percentuali al fine di ottenereuna pensione più elevata (va ri-cordato che la riforma prescriveperò anche che uno dei quattor-

dici punti percentuali del contri-buto soggettivo sia automatica-mente attribuito alla pensionemodulare).

Ogni anno, per ciascun indivi-duo, il versamento destinato afinanziare la quota di pensionemodulare è contabilizzato e ri-valutato, in funzione di quantostabilito dal Regolamento, conla garanzia di ottenere un rendi-mento minimo.

Al momento del pensiona-mento, il montante dei contri-buti rivalutati, è trasformato inrendita per mezzo di specificicoefficienti attuariali corrispon-denti all’età raggiunta.

L’importo così determinatocostituisce una ulteriore quotadella pensione complessiva cuiha diritto il professionista, in-

L’esempio di integrazione

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 40 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

quadrabile nel metodo di calco-lo a contribuzione definita. È be-ne, infatti, sottolineare che essanon rappresenta una prestazio-ne a se stante, non essendo pos-sibile richiedere né anticipazio-ni né erogazioni in forma di ca-pitale; in questo senso essa sidifferenzia da una prestazionecomplementare.

La possibilità di determinareperiodicamente il livello dell’ali-quota di contribuzione alla quo-ta modulare, è un elemento chesi sposa bene con le esigenzedell’attività professionale del-

l’avvocato, dove l’ammontaredegli onorari può subire delleoscillazioni rilevanti da un an-no all’altro.

Agevolazioni fiscali sui con-tributi - Inoltre, la pensione mo-dulare ben si adatta all’atteggia-mento attivo, proprio di un pro-fessionista, fornendogli l’oppor-tunità di salvaguardare la quali-tà della vita goduta durante l’at-tività lavorativa, e consentendo-gli di proteggere il livello attesodella pensione anche da even-tuali ulteriori mutamenti in

pejus della normativa. Egli può,difatti, accettare la riduzionedella prestazione a venire, oppu-re decidere di contrastarla attra-verso il conferimento di contri-buti alla pensione modulare.

Un tale strumento risulta uti-le soprattutto ai giovani che,come accade in tutte le rifor-me pensionistiche ispirate aun principio di gradualità diapplicazione, sono i soggettimaggiormente esposti al ri-schio di percepire pensioni in-sufficienti.

Oltre a tutto, poiché la gestio-ne della quota modulare avvie-ne attraverso la Cassa che nonha scopo di lucro e mette a di-sposizione le strutture ammini-strative esistenti sostanzialmen-te senza costi aggiuntivi, si ottie-ne una ottimizzazione del rendi-mento rispetto a impieghi previ-denziali alternativi.

Anche l’aspetto fiscale non vasottovalutato, visto che i contri-buti indirizzati alla quota modu-lare beneficiano delle medesi-me agevolazioni fiscali previsteper i contributi base. Difatti, an-che se in misura volontaria, icontributi versati alla modularerientrano nella categoria di quel-li obbligatori.

È importante ricordare chel’iscrizione alla pensione modu-lare lascia comunque intatta lapossibilità di aderire anche auna forma pensionistica com-plementare, potendo in tal mo-do l’avvocato usufruire integral-mente degli ulteriori benefici fi-scali previsti.

Un nuovo, quindi, strumentoduttile e volontario studiato e re-alizzato soprattutto per la giova-ne avvocatura, che dovrà utiliz-zarlo per rendere il suo futuromeno incerto e più sereno. n

Caratteristiche della previdenza aggiuntiva

A cosa serve- Costituisce una quota di pensione ulteriore rispetto al trattamento di base determinatasecondo principi di tipo contributivo- Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dalsistema- Consente a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmioprevidenziale- Riguarda esclusivamente gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (sono esclusi ipensionati di vecchiaia)

Modalità di finanziamento- A partire dall’anno 2010 (Mod5 2011) l’aliquota di contribuzione a finanziamento dellaquota modulare è stabilita in percentuale del reddito professionale dichiarato ai fini Irpefentro il tetto:- regime obbligatorio: 1%;- regime volontario: ulteriore dall’1% al 9%È comunque dovuto un contributo minimo pari a euro 160 per l’anno 2010 e di euro 180per l’anno 2011, rivalutato in base all’inflazione per gli anni successivi- Tali contributi seguono il medesimo regime fiscale di totale deducibilità riservato allacontribuzione obbligatoria di base

Calcolo della prestazione

- I contributi sono annualmente rivalutati in base al rendimento mediamente ottenutodalla Cassa dall’impiego delle risorse patrimoniali con un minimo dell’1,5% annuo.- Al pensionamento il montante dei contributi rivalutati viene trasformato in renditavitalizia sulla base di coefficienti attuariali che tengano conto delle probabilità di sopravvi-venza specifiche della categoria e delle opportunità future di investimento della Cassa

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 41 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Anno Età Anzianità

2010 (nati nel 1945) 65 30

2012 (nati nel 1946) 66 31

2013 (nati nel 1947) 66 31

2015 (nati nel 1948) 67 32

2016 (nati nel 1949) 67 32

2018 (nati nel 1950) 68 33

2020 (nati nel 1951) 69 34

2022 (nati nel 1952) 70 35

Assegno di vecchiaia verso il tetto dei 70 anniL’innalzamento dei requisiti è progressivo ed entrerà pienamente a regime soltanto nel 2021 quandogli anni di contribuzione dovranno essere non meno di 35 e non ci saranno più distinzioni di sesso

DI ALBERTO BAGNOLI

D eve convenirsi che laprincipale novità dellariforma del sistema pre-

videnziale forense, approvatadai ministeri vigilanti ed entratain vigore dal 1˚ gennaio 2010, èrappresentata dall’innalzamen-to dei requisiti minimi per la ma-turazione del diritto alla pensio-ne di vecchiaia, e cioè l’età ana-grafica e l’anzianità di iscrizionee contribuzione, che devono es-sere posseduti congiuntamentedagli iscritti e senza alcuna di-stinzione tra uomini e donne.

L’articolo 2 del nuovo regola-mento delle prestazioni stabili-sce che, a partire dall’anno 2021,possono percepire questo tratta-mento, a domanda (articolo 1del regolamento), gli avvocatiiscritti alla Cassa forense che ab-biano compiuto 70 anni di età(nati fino al 1951) e abbiano rag-giunto un’anzianità di effettivaiscrizione e contribuzione noninferiore a 35 anni.

La scelta di aumentare l’etàpensionabile è stata giustificatadal generalizzato incrementodella vita media probabile, feno-meno particolarmente rilevabilenella categoria dei liberi profes-sionisti. La modifica comporteràinoltre un risparmio derivantedalla mancata erogazione diquattro annualità di pensione e,però, darà luogo a trattamenti di

importo iniziale maggiore per ilcorrispondente aumento dell’an-zianità media di pensionamen-to. La Cassa forense è la primatra quelle dei liberi professioni-sti a introdurre tale innalzamen-to dell’età pensionabile, che co-stituisce in realtà un problemaormai ineludibile nel sistemapensionistico generale.

Resta fermo che la riscossionedella pensione di vecchiaia noncomporta l’obbligo di cancella-zione dall’albo professionale,ma è consentita da parte degliiscritti che continuano a svolge-re l’attività forense.

L’aumento dei requisiti mini-mi sarà graduale con la seguenteprogressione.

Fino al 31 dicembre 2010 ri-mangono fermi quelli già vigenti

(dal 1980) di 65 anni di età (natifino al 1945) e di 30 anni di iscri-zione e contribuzione.

Fino all’anno 2020 i requisi-ti si modificheranno progressi-vamente (si veda la tabella inbasso).

Anzianità di effettiva iscrizio-ne e contribuzione significa chegli anni validi per la pensione so-no quelli in cui l’iscritto ha svol-to la professione senza versarein condizione di incompatibilitàaccertata (dalla Cassa forense)ai sensi del vigente ordinamentoprofessionale, nonché producen-do un reddito non inferiore aquello prescritto (dalla Cassa fo-rense) per la continuità profes-sionale (annuale o con mediatriennale) e corrispondendo inte-ramente tutti i contributi annual-mente dovuti, soggettivo e inte-

I nuovi paletti per età e anzianità fino al 2022

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Page 40: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 42 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

grativo, senza incorrere nella lo-ro prescrizione quinquennale.Infatti ai fini del requisito non siterrà conto degli anni dichiaratiinefficaci ai sensi degli articoli 2e 3 della legge 319/1975. Saran-no invece conteggiati a tutti glieffetti gli anni di iscrizione re-troattiva e di riscatto.

Le deroghe ai minimi previstidalla riforma - Coloro che abbia-no compiuto almeno 40 anni dieffettiva iscrizione e contribuzio-ne hanno diritto a percepire lapensione di vecchiaia già dal 65˚anno di età (articolo 4 ultimocomma del regolamento), e cioè

senza l’innalzamento previstoper l’età pensionabile.

Ad esempio, nel 2011 potràriscuotere il trattamento l’av-vocato nato nel 1946 e iscrittodal 1972.

Coloro che abbiano raggiun-to la prescritta anzianità di ef-fettiva iscrizione e contribuzio-ne, ma non hanno maturatol’età pensionabile, hanno facol-tà di chiedere la corresponsio-ne della pensione di vecchiaiaanticipatamente rispetto al-l’età pensionabile, a partire dal65˚ anno di età, ma con unariduzione percentuale dello0,41%, per ogni mese di antici-

pazione, e cioè circa del 5% an-nuo (articoli 2, comma 2, e 4,comma 7, del regolamento).

Ad esempio, nel 2011 l’avvoca-to nato nel 1946 e iscritto dal1981 (31 anni di contribuzione)potrà riscuotere la pensione conla riduzione pari alle mensilitàanticipate rispetto al raggiungi-mento del 66˚ anno di età.

Coloro che invece abbiano rag-giunto la prescritta età pensiona-bile, ma non anche la necessariaanzianità di iscrizione e contri-buzione, possono chiedere dipercepire la pensione di vecchia-ia cosiddetta contributiva (arti-colo 8 del regolamento), che sicaratterizza per la modalità dicalcolo con il metodo contributi-vo (in base al montante dei con-tributi versati negli anni efficaci)e non con il metodo retributivo(in base alla media dei redditiprodotti).

Ad esempio, nel 2011 potrà ri-scuotere questa pensione l’avvo-cato nato nel 1945 (66 anni), cheabbia meno di 31 anni di contri-buzione. In ragione del differen-te metodo di calcolo, questo trat-tamento è sensibilmente inferio-re a quello di vecchiaia.

Altra novità della riforma èquella della graduale eliminazio-ne, a partire sempre dal 2021,dei supplementi della pensionedi vecchiaia, che attualmente so-no erogati il primo dopo due an-ni dal pensionamento, e il secon-do dopo tre anni.

Fino al 2020 sarà corrispostoun solo supplemento, dopo 4 an-ni per i pensionati nel2011-2013, dopo 3 anni per i pen-sionati nel 2014-2016, dopo 2 an-ni per i pensionati nel2017-2018, dopo un anno per ipensionati nel 2019-2020. n

Le ipotesi di integrazione al trattamento minimo

A seguito della riforma, per le pensioni di vecchiaia e di anzianità che decorrano apartire dal 1˚ febbraio 2010, non è più prevista la corresponsione di una

pensione minima, che viene sostituita da una integrazione al trattamento minimosolo nell’ipotesi in cui i redditi complessivi dell’iscritto e del coniuge non sianosuperiori al triplo della pensione minima dell’anno di maturazione al diritto. Rimaneinvece in vigore l’istituto della pensione minima per le pensioni di inabilità, invaliditàe indiretta ai superstiti.

L’anticipo della pensioneSoggetti

È facoltà dell’iscritto anticipare il conseguimento del trattamento pensionistico a partiredal compimento del 65˚ anno di età, fermo restando il requisito minimo di anzianitàcontributiva, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensionepari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista.Nel caso in cui, prima della maturazione del requisito di età prevista, ma comunque nonprima del compimento del 65˚ anno di età, l’iscritto avesse maturato almeno 40 anni dieffettiva iscrizione e contribuzione, non è prevista alcuna riduzione rispetto all’importo dipensione.

Decorrenza del trattamento di vecchiaia- 1˚ giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti previsti;- 1˚ febbraio dell’anno di maturazione dell’anzianità contributiva prevista se successiva alcompimento dell’età anagrafica richiesta;- 1˚ giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o alla maturazione deirequisiti minimi previsti, se successivi, in caso di anticipazione della pensione ai sensidell’articolo 2, comma 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali.

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Page 41: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 43 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Reddito medio pensionabile(euro)

Riduzione % mediadella pensione

30.000 14,3

50.000 12,2

65.000 9,9

75.000 9,5

83.000 8,5

Il metodo retributivo resta cardine del calcoloIl computo si basa sull’intera vita lavorativa, escluse le cinque peggiori annualità, e le aliquote di rendi-mento scendono da 4 a 2 con un abbassamento della soglia massima da 1,75 a 1,50 per cento

DI SALVATORE DI CRISTOFALO

P er il calcolo della pen-sione, la Cassa, anchedopo la riforma, è rima-

sta nell’ambito del sistema re-tributivo, salvo l’inserimentodi una quota cosiddetta mo-dulare calcolata con il siste-ma contributivo. Importantisono stati, tuttavia, i corretti-vi introdotti sia al periodoreddituale di riferimento (or-mai esteso all’intera vita lavo-rativa esclusi le peggiori 5 an-nualità) sia alle aliquote direndimento, ridotte da quat-tro a due con abbassamentodall’1,75% all’1,50% della ali-quota massima. Del resto ilprocesso di progressiva revi-sione del sistema di calcoloretributivo, sia pure nel ri-spetto del principio del pro ra-ta, era stato avviato già daqualche anno.

Il Comitato dei delegati, in-fatti, nella seduta del 17 mar-zo 2006, con delibera approva-ta dai ministeri Vigilanti, ha in-trodotto modifiche nel calcolodell’importo di pensione percoloro che maturavano i requi-siti dal 1˚ gennaio 2008.

Pertanto, a partire dalle pen-sioni con decorrenza dal 1˚febbraio 2008, è stabilito chevengano presi in considerazio-ne, per la determinazione delreddito medio, tutti gli anni diiscrizione alla Cassa del pro-fessionista, con l’esclusionedei peggiori cinque, dopo

l’operazione di rivalutazionedei redditi con i coefficienti al100 per cento.

Nel rispetto del principiodel pro rata, anche questonuovo periodo di riferimentoentra in vigore gradualmente;infatti per coloro che al 31 di-cembre 2007, avranno matura-to almeno 40 anni di età e 5anni di effettiva iscrizione econtribuzione, l’importo dipensione verrà calcolato me-diante la somma di due o trequote, le prime due quote, se-condo quanto previsto dalladelibera del Comitato dei dele-gati del 27 novembre 2001, sul-l’anzianità maturata fino al 31dicembre 2007 e la terza con ilnuovo periodo di riferimentoper l’anzianità dal 2008 in poi.

Diminuzione dei coefficien-ti - La riforma, in un’ottica di

ulteriore riduzione della spesaprevidenziale futura, prevede,come già detto, anche la modi-fica dei coefficienti di rendi-mento utili per il calcolo dellapensione dai precedenti quat-tro (1,75% - 1,50% - 1,30% -1,15%) a due: il primo pari al-l’1,50% e il secondo pari al-l’1,20 per cento.

Nel rispetto delle anzianitàgià maturate, i suddetti coeffi-cienti sono applicati non sul-l’intero trattamento di pensio-ne ma esclusivamente sullaquota di pensione la cui me-dia reddituale viene determi-nata considerando l’intera vi-ta lavorativa o, comunque, unperiodo di riferimento non in-feriore a 30 anni.

Pertanto, il provvedimentoprodurrà le prime pensioni divecchiaia interamente calcola-te con i nuovi coefficienti solo

Effetti dell’abbattimento dei coefficienti

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Page 42: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 44 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

L’ESEMPIODecorrenza iscrizione alla Cassa 01/01/2010Età al pensionamento 70 anniTasso medio annuo di rendimento realedel patrimonio 2%

Coefficiente di trasformazione del capitalein rendita

Calcolato in base alle ipotesi demografiche e finanziarie utilizzate per la determinazione deinuovi coefficienti di cui all’Allegato 2 della legge 247/2007

Evoluzione dei redditi Crescita reddituale media osservata sulla categoria: reddito variabile da un importo iniziale dieuro 9.000 a un importo al pensionamento pari a circa euro 105.000

LA QUOTA BASE

Il calcolo per la pensione di vecchiaia(*)

Età all’iscrizione Anzianitàal pensionamento

Annodi pensionamento

(euro)

Contributi soggettividi base versati

(euro)

Importo annuodella quota di base

(euro)

30 anni 40 anni 2049 330.073 40.922

35 anni 35 anni 2044 275.014 33.822

40 anni 35 anni (**) 2039 230.043 28.110

(*) Tutti gli importi sono espressi in valore monetario dell’anno 2010; (**) 30 anni di iscrizione Cassa + 5 anni di riscatto.

LA QUOTA MODULAREIl calcolo per la pensione di vecchiaia (*)

Età all’iscrizione Anzianità alpensionamento

Anno dipensionamento

Aliquotacontributiva

annuaContributi

versatiMontante

dei contributirivalutati

Importo annuodella quota

modulare

30 anni 40 anni 2049

1% 24.785 32.667 2.221

5% 124.922 165.233 11.236

10% 250.245 331.240 22.524

35 anni 35 anni 2044

1% 20.850 26.477 1.800

5% 103.647 131.288 8.928

10% 207.295 262.577 17.855

40 anni 35 anni (**) 2039

1% 16.515 20.107 1.367

5% 81.972 99.533 6.768

10% 163.945 199.065 13.536

(*) Tutti gli importi sono espressi in valore monetario dell’anno 2010; (**) 30 anni di iscrizione Cassa + 5 anni di riscatto.

LA PENSIONE FINALEGli importi spettanti nelle tre ipotesi rappresentate sono costituiti dalla somma della quota di base e della quota modulare secondole seguenti ipotesi (*)

Età all’iscrizione Anzianità alpensionamento

Anno dipensionamento

Aliquotacontributiva

annuaQuota basedi pensione

Quota modulare Importo annuopens. (quota ba-se + modulare)

30 anni 40 anni 20491%

40.9222221 43.144

5% 11236 52.15810% 22.524 63.447

Simulazione di calcolo per i nuovi iscritti alla cassa

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 45 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

a partire dall’anno 2038.La sola riduzione dei coef-

ficienti, comporterà, a regi-me, una riduzione delle pen-sioni di nuova decorrenza,come rappresentato nella ta-bella in basso.

Tale riduzione è, peraltro,compensata dalla maggioreanzianità di iscrizione matura-ta (a regime almeno 35 anni inluogo di 30 attuali) nonché del-l’ulteriore quota cosiddettamodulare calcolata con il siste-ma contributivo, in modo dagarantire comunque, una“adeguatezza” delle prestazio-ni previdenziali. Va, infine,precisato che l’istituto dellapensione minima, con riferi-mento alle pensioni di vec-chiaia e anzianità viene sosti-tuito da un più articolato mec-canismo di «integrazione alminimo» già ampiamente dif-fuso a livello nazionale e piùin linea con un moderno con-cetto di solidarietà che non de-bordi nell’assistenzialismo. Inquesta ottica, la riforma preve-de che l’integrazione al tratta-mento minimo competa solonell’ipotesi in cui il redditocomplessivo dell’iscritto e delconiuge, comprensivo dei red-diti da pensione nonché diquelli soggetti a tassazione se-

parata o a ritenuta alla fonte,non sia superiore al triplo deltrattamento integrato al mini-mo previsto per l’anno di pen-sionamento.

Tale limitazione non si ap-plica, logicamente, alla quotamodulare di pensione, calcola-ta con il sistema contributivo,fermo restando un possibileassorbimento della stessa incaso di integrazione al mini-mo della quota di base.

Va, inoltre, ricordato che lapensione di vecchiaia per l’av-vocato, viene calcolata consi-derando solo la parte di reddi-to professionale sottoposto alcontributo soggettivo in misu-ra piena (10%, 12% o 13% aseconda dei periodi), restan-do esclusa dal calcolo la partedi reddito sottoposta alla con-tribuzione soggettiva del treper cento, dovuta a fini di soli-darietà.

La giurisprudenza di Cassa-zione ha, inoltre, precisatoche, per il computo della basepensionabile, ai fini del calco-lo della pensione di vecchiaia,si deve fare riferimento agli an-ni in cui i redditi sono statidichiarati al fisco indipenden-temente dal momento della lo-ro produzione, in quanto ilreddito viene determinato se-

condo le regole di cassa e nondi competenza (Cassazione, 4febbraio 1997 n. 1018).

È appena il caso di ricorda-re, infine, che la pensione divecchiaia non subisce alcunadecurtazione nel caso in cuil’avvocato prosegue l’attivitàprofessionale dopo il pensio-namento (Corte costituziona-le, 3 novembre 1988 n. 1008).

Cumulo con altre prestazio-ni - La pensione di vecchiaiaerogata dalla Cassa forense ècumulabile con la pensione diguerra, con le pensioni eroga-te dall’Inps, con quelle a cari-co dello Stato e con qualsiasialtra pensione o assegno o trat-tamento di natura mutualisti-ca o previdenziale. Pure cumu-labile con la pensione dellaCassa, è ogni forma di redditoautonomo o di lavoro dipen-dente, ferme restando le in-compatibilità sancite dall’Or-dinamento professionale in ca-so di permanenza dell’iscrizio-ne all’albo.

A completamento dell’argo-mento trattato nel presente ar-ticolo va evidenziato come ilcalcolo della pensione di vec-chiaia, complicatosi nel tem-po a seguito dei successivi in-terventi modificativi e, soprat-

Età all’iscrizione Anzianità alpensionamento

Anno dipensionamento

Aliquotacontributiva

annuaQuota base di

pensione Quota modulareImporto annuo

pens. (quota ba-se + modulare)

35 anni 35 anni 20441%

33.8221.800 35.622

5% 8.928 42.74910% 17.855 51.677

40 anni 35 anni (**) 20391%

28.1101.367 29.477

5% 6.768 34.87810% 13.536 41.647

(*) Tutti gli importi sono espressi in valore monetario dell’anno 2010; (**) 30 anni di iscrizione Cassa + 5 anni di riscatto.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 46 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Rivalutati i redditi si determina la media in base alla quale viene calcolato l’importo dipensione secondo i seguenti scaglioni di reddito:

Coefficienti % di calcolo Scaglioni di redditoper le pensioni maturate nel 2008

1,75 fino a 41.700,001,50 da 41.700,01 a 62.750,001,30 da 62.750,01 a 73.050,001,15 da 73.050,01 a 83.600,00

per le pensioni maturate nel 20091,75 fino a 42.550,001,50 da 42.550,01 a 64.000,001,30 da 64.000,01 a 74.500,001,15 da 74.500,01 a 85.250,00

per le pensioni maturate nel 20101,50 fino a 65.100,001,20 da 65.100,01 a 86.700,00

tutto, dalla necessità di rispet-tare il principio del pro rata,trova un validissimo supporto

operativo nei nuovi strumentiinformatici messi a disposizio-ne sul sito internet della Cas-

sa. Collegandosi a www.cassa-forense.it, infatti, nella sezio-ne «accesso riservato» con ilproprio codice meccanografi-co e il Pin personale attribuitodalla Cassa, l’iscritto può effet-tuare una simulazione di cal-colo della pensione, utilizzan-do tutti i dati in possesso dellaCassa.

Ovviamente, trattandosidi calcolo di tipo retributivo(cioè sui redditi prodotti nel-l’arco di quasi tutta la vitalavorativa), l’applicazioneconsente di elaborare unaipotesi di pensione a partiredai 58 anni in su, soggetta adaggiustamenti mano a manoche, avvicinandosi l’età pen-sionabile, maturano gli ulte-riori redditi da prendere inconsiderazione per la mediadefinitiva. n

Dal 2010 semplificato il sistema degli scaglioni

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 47 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Solo il reddito prova la continuità professionale

DI GIUSEPPE ANTONIO MADEO

L’avvocato dovrà dimostrare un’attività tale da consentirgli il sostentamento e dunque, dal 2010, diguadagnare 10mila euro netti ai fini Irpef o di avere un volume di affari di 15mila euro, imponibile Iva

L’ iscrizione alla Cassanazionale di assisten-za e previdenza foren-

se, pur essendo obbligatoria sindalla sua istituzione avvenutanell’anno 1952 (quando era entepubblico con personalità giuridi-ca, caratteristica che conserveràsino all’anno 1995, allorché di-viene Fondazione di diritto pri-vato, passando attraverso le ri-forme del 1975 e del 1980), dasola non è idonea e sufficienteper ottenere la tutela previden-ziale e assistenziale erogata dal-la medesima. Il rapporto previ-denziale e assistenziale tra l’av-vocato e la Cassa nazionale fo-rense necessita, infatti, di un ul-teriore e simultaneo requisito:l’esercizio continuativo dellaprofessione. In altri termini, inpresenza della regolare iscrizio-ne (intesa come insussistenza disituazioni di incompatibilità exarticolo 3 del Rdl 27 novembre1933 n. 1578, convertito in legge22 gennaio 1934 n. 36) a un Albo(quello ordinario, tenuto daiConsigli degli ordini territoriali,oppure quello speciale, tenutodal Consiglio nazionale foren-se), l’avvocato, per ottenere leprestazioni previdenziali e assi-stenziali, deve provare di averesercitato la professione forensecon carattere di continuità ecioè sostanzialmente di essere

un lavoratore che dall’esercizioprofessionale percepisce un red-dito o comunque un volumed’affari tale da consentirgli diprovvedere alle esigenze econo-miche della vita.

L’attuazione di un obbligo co-stituzionale - L’introduzionedel requisito della continuitàdell’esercizio professionale,non richiesta per il praticante av-vocato (la cui iscrizione alla Cas-sa è meramente facoltativa e co-stituisce in buona sostanza unbeneficio), infatti, è strettamen-te collegato e costituisce pienaattuazione di alcune norme dicarattere costituzionale. In parti-colare, con l’introduzione del re-quisito in oggetto, si è voluto as-sicurare maggiore e miglioreconcretezza all’articolo 38 dellaCostituzione che riconosce a tut-ti i lavoratori, subordinati e auto-nomi (e quindi anche ai liberiprofessionisti), il diritto a che «si-ano preveduti e assicurati mezziadeguati alle loro esigenza di vi-ta in caso di infortunio, malat-tia, invalidità e vecchiaia, disoc-cupazione involontaria».

Con tale ultimo requisito (ilquale a sua volta importa l’iscri-zione obbligatoria alla Cassa), in-trodotto nel sistema previdenzia-le forense, dapprima con la leg-ge 22 luglio 1975 n. 319 e, poi, inmodo definitivo con la legge 20

settembre 1980 n. 576 (a seguitodell’ampio dibattito dottrinariosviluppatosi alla fine degli anniSettanta attorno al tema genera-le della riforma della previdenzadei professionisti e che ha vistol’adozione di differenti soluzionitra le varie categorie), il legislato-re ha inteso assicurare che l’in-staurazione e a fortiori la prose-cuzione del rapporto previden-ziale e assistenziale sia in simme-tria con l’esercizio effettivo dellaprofessione. Si è voluto cioè daparte del legislatore escludereed espellere dalla previdenza gliavvocati che esercitano la profes-sione saltuariamente, anche segli stessi in base alle norme ordi-namentali conservano l’iscrizio-ne a un albo e debbono provve-dere, comunque, a inviare allaCassa le comunicazioni relativeai redditi professionali percepiti(modello 5 annuale).

Il criterio fiscale - Per il conse-guimento del suddetto obietti-vo, il Comitato dei delegati che èl’organo della Cassa (sentito ilConsiglio nazionale forense) pre-posto alla determinazione deicriteri per l’accertamento del re-quisito dell’esercizio professio-nale continuativo, inizialmentecon la delibera del 30 ottobre1982 (che in parte riprendeva ladelibera 22 maggio 1976, emana-ta nella vigenza della legge 22 lu-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 48 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Periodi Criteri fiscali Prova sostitutiva o integrativacon trattazione di affari giudiziari

1952-1965Iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile categ. C1 di un reddito professio-nale tassabile di qualsiasi importo

4 nuove cause civili o penali

1966-1973 10 nuovi procedimenti civili, penali, amministrati-vi, tributari, arbitrali oppure patrocinio in 5 nuovecause escluse quelle davanti al Conciliatore1974-1975 Reddito Irpef di qualsiasi importo

Reddito Irpef netto Volume di affari Iva

20 nuovi procedimenti civili, amministrativi, pena-li, tributari o arbitrali

€ £ € £

1976-1982 1.549,37 3.000.000 2.582,28 5.000.000

1983 1.466,74 2.840.000 2.200,11 4.260.000 20 nuovi procedimenti, come sopra, purché siastata raggiunta almeno la metà dei livelli fissatiper i criteri fiscali1984 1.714,64 3.320.000 2.571,96 4.980.000

1985 2.453,17 4.750.000 3.679,76 7.125.000 Dal 1985 in poi non è ammessa la prova integrati-va con trattazione di affari giudiziari

1986 2.711,40 5.250.000 4.067,10 7.875.000

1987 3.532,57 6.840.000 5.298,85 10.260.000

1988 3.749,48 7.260.000 5.624,22 10.890.000

1989 3.935,40 7.620.000 5.903,10 11.430.000

1990 4.130,62 7.998.000 6.195,93 11.997.000

1991 4.400,21 8.520.000 6.600,32 12.780.000

1992 4.679,10 9.060.000 7.018,65 13.590.000

1993 4.988,97 9.660.000 7.483,46 14.490.000

1994 5.267,86 10.200.000 7.901,79 15.300.000

1995 5.484,77 10.620.000 8.227,16 15.930.000

1996 5.701,68 11.040.000 8.552,53 16.560.000

1997 6.042,55 11.700.000 9.063,82 17.550.000

1998 6.290,45 12.180.000 9.435,67 18.270.000

1999 6.383,41 12.360.000 9.575,11 18.540.000

2000 6.507,36 12.600.000 9.761,04 18.900.000

2001 6.600,32 12.780.000 9.900,48 19.170.000

2002 6.780,00 10.170,00

2003 6.960,00 10.440,00

2004 7.140,00 10.710,00

2005 7.320,00 10.980,00

2006 7.470,00 11.205,00

2007 7.590,00 11.385,00

2008 8.000,00 12.000,00

2009 9.000,00 13.500,00

2010 10.000,00 15.000,00

Criteri per la dimostrazione dell’esercizio dell’attività

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Page 47: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 49 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

I parametri fissati dall’Istituto

L a prova dell’esercizio professionale continuativo è stata daultimo regolamentata con la delibera della Cassa del 28 set-

tembre 2007, in questi termini: «1) Dal 1˚ gennaio 2008, fermirestando per i precedenti periodi i criteri già fissati in passato,possiede il requisito dell’esercizio professionale forense effettivo,continuativo e prevalente, l’avvocato che abbia dichiarato o neicui confronti sia stato accertato un reddito netto oppure unvolume di affari derivanti dall’esercizio dell’attività professionaleforense, non inferiore a un livello annuo rispettivamente pari a: €8.000,00 di reddito professionale netto o € 12.000,00 di volumedi affari per l’anno 2008; € 9.000,00 di reddito professionalenetto o € 3.500,00 di volume di affari per l’anno 2009; €10.000,00 di reddito professionale netto o € 15.000,00 di volumedi affari per gli anni dal 2010 e successivi. A partire dal 2011compreso, i livelli suindicati sono rivalutati annualmente secondogli indici monetari pubblicati dall’Istat per le famiglie di impiegatie operai, arrotondando i relativi importi ai 100 euro più vicini. Èammessa la media fra i redditi oppure tra i volumi di affari relativia tre anni consecutivi. Gli avvocati sono esonerati, per il triennioiniziale di appartenenza all’Albo, dalla prova della continuità eprevalenza dell’esercizio della libera attività forense; tuttavia essidebbono sempre fornire la prova di aver denunciato, per ciascunanno successivo al primo, un volume d’affari ai fini dell’Iva diqualsiasi importo. Nei successivi cinque anni di esercizio profes-sionale e dopo il compimento del 60˚ anno di età i limiti indicatinel punto 1) sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla

Cassa. Per i praticanti avvocati iscritti alla Cassa non è richiestaalcuna prova dell’esercizio continuativo della professione.2) Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimen-to, la Giunta esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale,la continuità e prevalenza dell’esercizio professionale, tenutopresente ogni elemento fornito dall’interessato o comunqueacquisito e sentito il parere del Consiglio dell’Ordine di apparte-nenza. Dovrà essere dato particolare rilievo ai redditi e volumidi affari degli anni anteriori e posteriori a quelli della malattia odell’impedimento. Per la maternità la madre è esonerata dallaprova dell’esercizio continuativo per due anni, computando, serichiesto, anche l’anno antecedente alla nascita del figlio.L’esonero suddetto spetta altresì per l’ingresso del bambinoadottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbiasuperato i sei anni di età, con decorrenza dall’anno dell’ingres-so del minore nella famiglia».A tale ultima deliberazione, il Comitato dei delegati il 19 ottobre2007 ne ha fatto seguire una esplicativa e chiarificatrice delseguente tenore: «a) di interpretare autenticamente i criteri perl’accertamento della continuità dell’esercizio professionale nelsenso di computare, in via automatica, ai fini della media trienna-le, gli anni per i quali risultino dichiarati importi pari a 0 o negativi,sia ai fini Irpef che Iva, per tutti i casi per i quali non si è giàproceduto al rimborso ex articolo 22, legge 576/1980; b) perquanto riguarda le pensioni già deliberate, l’eventuale riesamepotrà essere effettuato solo a domanda degli interessati, ove nonsia stato effettuato rimborso ex articolo 22, legge 576/1980».

glio 1975 n. 319) ha scelto di an-corare la relativa prova al crite-rio fiscale e cioè al conseguimen-to da parte dell’avvocato di unreddito (Irpef) o quantomenoun volume d’affari (Iva) apprez-zabile. Criterio fiscale che risulta-va e risulta essere il solo oggetti-vamente certo, non discrimina-torio (tra attività giudiziale e stra-giudiziale svolta, atteso che inprecedenza con la delibera 22maggio 1976 era possibile forni-re la prova in discussione alter-nativamente con il criterio fisca-le o con la certificazione di avertrattato venti nuovi procedimen-

ti), risolutivo di una serie di pro-blemi pratici (dubbi sulle certifi-cazioni e sul reperimento dellecause a distanza di tempo) esemplificativo del lavoro degli uf-fici della Cassa (con conseguen-te celerità sia nella liquidazionedei trattamenti pensionistici chenelle operazioni di revisione).Tale criterio, poi, è stato recepi-to inderogabilmente dagli artico-li 11 e 15 della legge 11 febbraio1992 n. 141 che hanno messo inrelazione l’obbligatorietà del-l’iscrizione alla Cassa forense alraggiungimento dei minimi direddito (Irpef) e di volume d’affa-

ri (Iva), consentendo così allamedesima di esercitare il pote-re-dovere di procedere a revisio-ne quinquennale degli iscritti(articolo 22 della legge 20 settem-bre 1980 n. 576) e quindi di verifi-care l’effettività dell’iscrizionedurante l’intero periodo dell’an-zianità contributiva e assicurati-va. I criteri per l’accertamentodel requisito dell’esercizio pro-fessionale continuativo sono sta-ti, poi, aggiornati e rideterminaticon le successive delibere 23maggio 1987, 17 luglio 1992,30-31 maggio 1997, 25 ottobre2002 e da ultimo 28 settembre2007, (si veda il box in alto). n

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 50 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Incompatibilità: l’ultima parola spetta alla Cassa

DI VINCENZO LA RUSSA

Le iscrizioni all’Ordine professionale e all’Ente di previdenza sono fra loro autonome, dunque,anche inpresenza di regolare registrazione all’Albo è possibile l’annullamento di passate annualità

I n materia d’incompatibilitàtra l’esercizio del commer-cio da parte di un avvocato

ed il diritto dello stesso alla pen-sione forense, non ci sono state,in questi ultimi anni, novità im-portanti in sede legislativa e ne-anche giurisprudenziale, salvoalcune pronunce che meglio di-sciplinano la materia in alcunidettagli e allargano la casistica.

Quadro normativo - Il decre-to che regola l’ordinamento del-la professione d’avvocato (Rdl27 novembre 1933 n. 1578) reci-ta che l’esercizio della professio-ne è incompatibile anche «conl’esercizio del commercio in no-me proprio o in nome altrui».

Sul presupposto della statui-zione di tale incompatibilità l’ar-ticolo 2, comma 3, della legge 22luglio 1975 n. 319 ha statuito che«in ogni caso l’attività professio-nale svolta in una delle situazio-ni di incompatibilità di cui all’ar-ticolo 3 del regio decreto legge27 novembre 1933 n. 1578 e suc-cessive modificazioni, ancorchél’incompatibilità non sia stataaccertata e perseguita dal Consi-glio dell’ordine competente, pre-clude sia l’iscrizione alla Cassa,sia la considerazione, ai fini delconseguimento di qualsiasi trat-tamento previdenziale forense,del periodo di tempo in cui l’atti-vità medesima è stata svolta».

La giurisprudenza costituzio-nale - La norma è stata contesta-

ta perché ritenuta anticostituzio-nale ma la Corte costituzionalecon una prima sentenza del 7aprile 1988 n. 420 ha statuitoche «l’articolo 38 della Costitu-zione - di cui costituiscono il pre-supposto gli articoli 1 e 36 dellaCostituzione - non esclude che illegislatore possa subordinare leprestazioni previdenziali a deter-minati requisiti e possa esclude-re la propria garanzia nei con-fronti di attività svolte in viola-zione di precise norme di inte-resse generale; pertanto l’artico-lo 2, comma 3, delle legge 22 lu-glio 1975 n. 319 non è in contra-sto con gli articoli 1, 36 e 38 dellaCostituzione».

Nella stessa sentenza, il giudi-ce costituzionale ha così statui-to: «Il principio che il lavoratorenon può essere privato degli as-segni di quiescenza, qualunquesia la causa della cessazione del-l’attività, è applicabile quando iltrattamento di quiescenza si col-leghi ad un’attività o servizio, alquale l’interessato sia legittima-to; pertanto l’articolo 2, 3˚ com-ma, della legge 22 luglio 1975 n.319 non viola l’articolo 3 dellaCostituzione nella parte in cuipreclude il conseguimento deltrattamento privilegiato forensenei confronti dei soggetti che,nello stesso periodo di esercizioprofessionale, si fossero trovatiin una delle situazioni di incom-patibilità, previste dall’ordina-mento».

La mancata decisione di un

Consiglio dell’ordine sull’esi-stenza (o meno) di un’incompa-tibilità, non evita, peraltro, l’ob-bligatorio intervento della Cas-sa per l’accertamento di tale in-compatibilità, nonostante laCassa non sia istituzionalmen-te dotata di poteri d’indagine diquella natura.

Il dovere dell’autonomia peril professionista - Ma la Cassa èanche chiamata a evitare che lenorme sull’incompatibilità pos-sano prestarsi a un’interpreta-zione letterale e ipoteticamenteingiusta e dannosa.

Remo Danovi nel «Commenta-rio del Codice Deontologico»(Milano, 2001) scrive, in sede dicommento all’articolo 16 del pre-detto codice, che «non dovrebbedunque essere considerata esi-stente un’incompatibilità di di-ritto, ma un’incompatibilità difatto, laddove sia impedito losvolgimento effettivo di unaqualsiasi attività professionalein autonomia e indipendenza,per la pluralità degli incarichi oper la modalità dello svolgimen-to di essi».

Danovi si spinge a sostenereche talvolta «la presenza di unavvocato in un consiglio d’am-ministrazione (a qualsiasi livel-lo, anche il più elevato) lungi dalcostituire abdicazione ai princi-pi di indipendenza professiona-le, ne rappresenta l’affermazio-ne, in uno con il riconoscimentodi particolare competenza e ca-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 51 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

pacità d’equilibrio» (vedi R. Da-novi in «Corso di OrdinamentoForense e Deontologico» Mila-no, 2003 pag. 68).

A titolo esemplificativo, Dano-vi scrive che «ciò permette an-che di risolvere, caso per caso,situazioni intermedie quali l’am-ministratore unico di piccole so-cietà immobiliari familiari (chedeve comunque ritenersi compa-tibile quando non vi siano parti-colari attività di gestione)».

L’esempio citato dal Danovi(amministratore unico di picco-le società immobiliari) dovrebbechiudere definitivamente ogniquestione su fattispecie persinodi minore rilievo: per esempio, ilproprietario di un piccolo fondoagricolo, iscritto doverosamentealla Camera di commercio an-che per poter pagare corretta-mente le giornate lavorative delcontadino-dipendente, a cuiun’interpretazione letterale po-trebbe precludere l’iscrizione al-l’albo o la percezione della pen-sione forense di tutta una vita!

No ai ruoli gestionali nellesocietà - La giurisprudenza del-la Cassazione, in ogni caso, èintervenuta sul tema statuendoche «le attività il cui esercizio èritenuto incompatibile, a nor-ma dell’articolo 3 Rdl 27 novem-bre 1933 n. 1578, con le profes-sioni forensi, non sono caratte-rizzate dalla professionalità, os-sia dalla normalità del loro eser-cizio in vista dell’attitudine aprodurre reddito, bensì dall’ido-neità a incidere negativamentesulla libertà del professionista,idoneità che può, di volta in vol-ta, derivare dall’essere direttealla cura di interessi che possa-no interferire nell’esercizio del-le suddette professioni ecc.(Cassazione, sezioni Unite, sen-

tenza 19 luglio 1976 n. 2848).Dal canto suo la Corte d’Appel-

lo di Roma, sentenza n.3802/2006, ha statuito che «èinopportuno distinguere fra ef-fettività e titolarità dell’attivitàincompatibile, poiché anche lasemplice titolarità è potenzial-mente idonea a comprometterel’indipendenza del legale, inquanto implica necessariamen-te una cointeressenza dell’attivi-tà commerciale».

Anche il Consiglio nazionaleforense si è talvolta occupatodel problema statuendo che«la ratio della disciplina detta-ta dalla legge professionale inmateria d’incompatibilità risie-de nell’esigenza di tutelare laprofessione e, in particolare,l’autonomia di giudizio, di valu-tazione tecnico-giuridica e diiniziativa processuale ed extra-processuale dell’avvocato nel-l’interesse del cliente» (Consi-glio nazionale forense 27 mag-gio 1988 n. 16, in «Rassegna Fo-rense», 1989, pag. 85).

Sarebbe comunque incompa-tibile il professionista che assu-me la qualità di socio in una so-cietà in nome collettivo che ri-sponda in proprio delle obbliga-zioni sociali e il cui nome figuri

nella ragione sociale (si vedaConsiglio nazionale forense 30maggio 1974, in «Rassegna foren-se» 1976, pag. 416).

Sarebbe altresì incompatibilela carica di amministratore dele-gato (o amministratore unico oliquidatore) di una società com-merciale (si veda Cassazione, se-zioni Unite 24 marzo 1977 n.1143 in «Foro Italiano» 1977, vo-lume I, pag. 1427) dal momentoche a tali cariche sono connessipoteri gestionali.

Ma su tale incompatibilità haposto un “distinguo” - come ab-biamo visto - Remo Danovi.

Per la carica di presidente delConsiglio di amministrazione lagiurisprudenza ha formulatouna distinzione tra presidente«con poteri gestori» e presidente«con soli poteri rappresentativi»(l’incompatibilità sussiste solonel primo caso).

A tal proposito la Supremacorte a sezioni Unite nella notasentenza n. 37/2007 ha ribaditol’esistenza dell’incompatibilitàquando l’avvocato sia ammini-stratore di società (anche presi-dente) con poteri gestori men-tre quando detti poteri gestorinon sussistono - (come paralle-lamente deciso dalla giurispru-denza di legittimità) - non deveritenersi alcuna situazione d’in-compatibilità.

In conclusione - come affer-mano Paolo Rosa e Marcello Bel-la («La Previdenza Forense» otto-bre-dicembre 2007) «non puòche ribadirsi che, allo stato, ledue iscrizioni, Albo e Cassa fo-rense, se pure entrambe obbliga-torie, sono peraltro autonomecon la conseguenza che un avvo-cato può restare iscritto all’Alboma vedersi poi annullare - al mo-mento del pensionamento adopera della Cassa forense - glianni di iscrizione per accertataincompatibilità». n

Le sezioni Unitedella Cassazione,

con la sentenza 37/2009,hanno ribadito

il principionel caso di un avvocatoche esercitinell’azienda

poteri gestionalimentre l’hanno escluso

nel caso di carichedi rappresentanza

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L E C O N T E S T A Z I O N I S U L L ’ I S C R I Z I O N E

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 52 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Gli esperti sciolgono i dubbi sulle prestazioniA CURA DELL’INFORMATION CENTER DELLA CASSA FORENSE

Gli obblighi per gli iscritti all’albo

Quali sono gli obblighi dell’iscritto all’albo degli avvocati nei confronti della Cassa?L’avvocato iscritto in un albo (ordinario e/o per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori) è tenuto:

a) ad inviare, entro il 30 settembre di ciascun anno, da quello successivo all’iscrizione all’albo, la comunicazione obbligatoria, dicui all’articolo 17 della legge 576/1980 (modello 5) nel quale dovrà indicare sia il reddito professionale Irpef netto dichiarato al Fisco,sia il volume di affari Iva relativo al medesimo anno;

b) a versare il contributo integrativo, calcolato sul volume di affari dichiarato ai fini Iva, nella misura del 2% per le fatture emessesino al 31 dicembre 2009 (modello 5/2010) e, successivamente, del 4% per le fatture emesse a decorrere dal 1˚ gennaio 2010(modello 5/2011);

c) a trasmettere domanda di iscrizione alla Cassa, qualora abbia raggiunto o superato, nell’anno anteriore a quello di invio delmodello 5, i livelli minimi di reddito professionale Irpef netto e/o di volume di affari Iva, stabiliti dal Comitato dei delegati, ai fini delladimostrazione della continuità dell’esercizio professionale.

Per l’iscrizione domanda obbligatoria

L’avvocato che comunichi, tramite modello 5, dati reddituali che comportino un obbligo di iscrizione alla Cassa, deve anchepresentare la relativa domanda entro il 31 dicembre?Il modello 5 non sostituisce mai la domanda di iscrizione alla Cassa (reperibile sul sito internet www.cassaforense.it - areaModulistica - sezione Iscrizioni e Cancellazioni) la quale deve essere spedita, tramite raccomandata A/R, debitamente compilata esottoscritta, in ogni sua parte, compresa quella riservata al Consiglio dell’ordine di appartenenza, entro il termine previsto dallevigenti disposizioni normative.Ciò al fine di non incorrere in un’iscrizione d’ufficio con conseguente addebito, a carico del professionista, di ulteriori somme a titolodi sanzioni, penali e interessi.

Doppio regime per i praticanti

Il praticante è tenuto a iscriversi alla Cassa?Al praticante abilitato al patrocinio “è consentito” (quindi, “non deve”) iscriversi alla Cassa, indipendentemente dalla misura delreddito prodotto; mentre il praticante senza abilitazione al patrocinio (sia perché non ha mai conseguito l’abilitazione, sia perscadenza del termine del praticantato con abilitazione) “non è consentito” iscriversi alla Cassa.

I casi di adesione facoltativa

L’avvocato può chiedere l’iscrizione alla Cassa, in assenza di un obbligo in tal senso (vale a dire nel caso in cui non abbiaraggiunto e/o superato uno dei parametri reddituali, Irpef/Iva previsti per la continuità professionale)?È possibile presentare una domanda di iscrizione “facoltativa”, purché si tenga conto dei criteri per la continuità dell’esercizioprofessionale, nella misura agevolata prevista per i primi anni di iscrizione all’albo.

Requisiti per l’iscrizione retroattiva

Quando è consentita l’iscrizione con effetto retroattivo?L’iscrizione con effetto retroattivo può essere richiesta, a pena di decadenza, solo in sede di prima iscrizione alla Cassa e puòcomprendere, al massimo, tutto il periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio, nonché i primi tre anni di iscrizione all’albo

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 53 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

degli avvocati.L’interessato, però, oltre a non aver superato il 40˚ anno di età, è tenuto, altresì, a dimostrare di essere in regola con l’invio dellacomunicazione obbligatoria (modello 5) e di non aver superato i parametri reddituali nel secondo anno antecedente la domanda.In quest’ultimo caso, l’iscrizione avverrà d’ufficio con le relative sanzioni.

Agevolazioni per gli under 35

Quali sono i vantaggi (in termini economici) per il professionista che si iscrive alla Cassa con decorrenza anteriore alcompimento del 35˚ anno di età, a seguito della riforma previdenziale forense?L’avvocato (o praticante abilitato al patrocinio) che presenti, successivamente al 1˚ gennaio 2009, la domanda di iscrizione, condecorrenza anteriore al compimento del 35˚ anno di età, gode della riduzione a metà sia del contributo soggettivo minimo di base,sia di quello minimo modulare, per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.In precedenza, la citata agevolazione era riconosciuta, con riguardo al solo contributo soggettivo minimo e limitatamente ai primi 3anni di iscrizione alla Cassa.

Nuovi entranti esonerati dal contributo integrativo

E per quanto concerne, invece, il contributo integrativo?La Riforma Previdenziale stabilisce che, a decorrere dal 2010, l’esonero dal pagamento del contributo integrativo venga riconosciuto(oltre che per il consueto periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con le annualità di praticantato con abilitazione al patrocinio)anche per i primi 5 anni di iscrizione all’albo degli avvocati, coincidenti con l’iscrizione alla Cassa.

Moratoria di tre anni per l’avvocato “stabilito”

L’avvocato “stabilito” (ossia il professionista cittadino di uno stato membro dell’Unione europea, oppure di uno statoaderente all’accordo sullo spazio economico europeo, che esercita la professione in Italia con il suo titolo di origine) il qualeabbia eletto residenza in Italia, può essere esonerato dall’obbligo di iscrizione alla Cassa?La risposta è affermativa, ma solo nell’ipotesi in cui lo stesso trasmetta alla Cassa, debitamente compilato e sottoscritto, il modelloE101 (valido per i primi 12 mesi) oppure il modello E102 (valido per i successivi 12 mesi) dimostrando, in tal modo, di contribuirepresso l’ente previdenziale dello Stato di origine.Trascorsi 3 anni di esercizio professionale forense in Italia, l’avvocato “stabilito”, se decide di iscriversi nell’albo ordinario, con iltitolo di avvocato “integrato” (a tutti gli effetti), viene assoggettato totalmente agli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioninormative italiane previste con riguardo alla materia previdenziale.

Presupposti per la cancellazione

Quali presupposti devono sussistere per richiedere la cancellazione dalla Cassa?La cancellazione può essere richiesta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) reddito professionale Irpef netto e volume di affari Iva inferiori, negli ultimi tre anni, ai minimi stabiliti dal Comitato dei delegati,ai fini della validità dell’anzianità dell’iscrizione alla Cassa;

b) chiusura della partita Iva, in conseguenza della definitiva cessazione dell’attività professionale;c) incompatibilità;d) cancellazione da tutti gli Albi professionali forensi (sia ordinario che per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori).

Nelle ipotesi a), b) e c), la cancellazione è deliberata dalla Giunta esecutiva, previa domanda dell’interessato. Nel caso d) lacancellazione interviene d’ufficio, con decorrenza dalla cancellazione dagli albi.

Per le prestazioni sempre necessaria la domanda

Fermo restando il possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative, quali adempimenti si devono porre in essere al

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 54 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

fine di conseguire uno dei trattamenti previdenziali erogati dalla Cassa?È opportuno rammentare che tutte le pensioni sono corrisposte su domanda dell’avente diritto, formulata mediante apposito modulo,da inviare alla Cassa, debitamente compilato e sottoscritto, in ogni sua parte, nonché corredato dalla documentazione nello stessoriportata.

Quando scatta la pensione di vecchiaia

Dopo la riforma, sarà ancora possibile conseguire il diritto a pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo) alcompimento del 65˚ anno di età?La risposta è affermativa purché, però, sussista il requisito della cd. anzianità contributiva (vale a dire sia stato raggiunto il numero diannualità di effettiva iscrizione e contribuzione fissato per la maturazione del diritto).Si rammenta, però, che l’erogazione anticipata del citato trattamento previdenziale comporterà una riduzione del relativo importo dipensione, pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito minimo anagrafico richiesto.La quota modulare non sarà, invece, soggetta ad alcuna riduzione.Parimenti nessuna riduzione sarà operata anche sulla quota di base, qualora si siano maturati almeno 40 anni di anzianitàcontributiva.

Se manca l’anzianità soccorre il contributivo

L’iscritto alla Cassa, il quale non riesca a maturare il diritto a pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo) permancanza del requisito di anzianità contributiva, può richiedere un altro tipo di trattamento previdenziale?La risposta è affermativa, infatti, l’avvocato, che abbia compiuto l’età pensionabile e maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione econtribuzione alla Cassa, può fruire di un trattamento di “pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo”, a condizioneche non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguirenei versamenti alla Cassa, al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo.

Supplementi per i pensionati ancora in esercizio

L’avvocato, titolare di pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo ovvero con quello contributivo) puòrimanere iscritto agli albi e alla Cassa?La risposta è affermativa, tra l’altro è opportuno ricordare, a tale proposito, che l’iscritto il quale percepisce una pensione divecchiaia (calcolata con il sistema retributivo) e prosegue nell’esercizio della professione forense ha diritto, a un primo supplementodella pensione, dopo due anni dal pensionamento (supplemento biennale) e a un ulteriore supplemento, alla maturazione dell’ulterio-re triennio (supplemento triennale) a condizione che corrisponda i contributi dovuti per il quinquennio successivo al pensionamento.Si evidenzia, però, che, il nuovo Regolamento delle prestazioni ha previsto una graduale riduzione dei citati supplementi di pensione,per i trattamenti previdenziali, che matureranno dall’anno 2011, sino alla completa eliminazione, per le pensioni di vecchiaia(calcolate con il sistema retributivo) con decorrenza dall’anno 2021.La medesima disposizione normativa ha, invece, stabilito che il titolare di una pensione di vecchiaia (calcolata con il sistemacontributivo) maturata dopo il 1˚ gennaio 2010, che prosegua nell’esercizio della professione forense, non matura alcun diritto allacorresponsione di supplementi di pensione.

Soglia più alta per la pensione di anzianità

Come ha inciso il citato Regolamento con riguardo alla pensione di anzianità?Anche in questo caso, come per la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo) è stato previsto un aumento gradualesia del requisito anagrafico (che raggiungerà, a decorrere dal 1˚ gennaio 2020, il 62˚ anno di età) sia di quello relativo alla cd.anzianità contributiva (che verrà fissato, a decorrere dal medesimo anno solare, in almeno 40 anni di effettiva iscrizione econtribuzione), fermo restando l’obbligo di cancellazione dagli albi.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 55 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Casi di incompatibilità con la pensione di anzianità

Quali attività può svolgere il pensionato di anzianità?L’avvocato, titolare di pensione di anzianità, può svolgere tutte quelle attività o funzioni che non comportino la reiscrizione in un alboprofessionale forense (sia ordinario che per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori).Nel caso di reiscrizione, anche in uno solo degli albi sopra indicati, si configura uno stato di incompatibilità che determina la“sospensione” della pensione di anzianità, per tutto il periodo in cui permane la causa che determina il suddetto stato diincompatibilità, con conseguente diritto, da parte della Cassa di richiedere, al professionista, la restituzione dei ratei di pensionecorrisposti successivamente all’insorgere dell’incompatibilità.

Requisiti per la pensione di invalidità

Il nuovo Regolamento per le prestazioni previdenziali ha comportato delle modifiche anche in relazione alle pensioni diinabilità e di invalidità?La risposta è affermativa, infatti, in tal caso, è stata prevista una riduzione del numero di anni (da 10 a 5) di effettiva iscrizione econtribuzione che l’iscritto deve maturare per conseguire, in presenza delle ulteriori condizioni richieste, uno dei citati trattamentiprevidenziali.

Incompatibilità estesa ai praticanti

La verifica dello stato di incompatibilità viene eseguita solo con riguardo agli avvocati iscritti alla Cassa?La risposta è negativa, infatti, la Giunta esecutiva, nella riunione del 26 settembre 2008, ha stabilito che «le verifiche operate dagliuffici in ordine alla sussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, svolte ai sensi degli articoli 2, 3˚comma, e 3, 1˚ comma, della legge 319/75, debbano estendersi anche ai praticanti abilitati al patrocinio, per gli anni di iscrizionealla Cassa in tale qualità».

Reversibilità anche per chi rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità determina anche la perdita del diritto al conseguimento della pensione di reversibilità?La risposta è negativa, infatti, in relazione a quanto disposto dall’articolo 3 della legge 141/92, la rinuncia all’eredità non esclude ildiritto alla pensione di reversibilità, mentre opera, invece, con riguardo alle somme maturate e non riscosse dal professionista.

Reversibilità al coniuge divorziato con assegno

Il coniuge divorziato può presentare domanda di pensione di reversibilità in presenza del coniuge superstite?La risposta è affermativa, purché al coniuge divorziato sia stato riconosciuto il diritto all’assegno alimentare (di cui all’articolo 5 dellalegge 898/1970) e lo stesso non sia passato a nuove nozze. L’interessato, inoltre, deve trasmettere al competente Servizioprestazioni, a corredo della domanda di pensione di reversibilità, una decisione (giudiziale o stragiudiziale) relativa alla ripartizionedelle quote di pensione tra i due aventi diritto (coniuge divorziato e coniuge superstite).

Come avviene il calcolo della prestazione

Come viene determinata, in conseguenza dell’applicazione del nuovo Regolamento per le prestazioni previdenziali, la misuradel trattamento pensionistico, nelle ipotesi di pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o contributivo) e dianzianità?La misura della pensione viene determinata sommando la quota di base (calcolata con il criterio retributivo, indicato nell’articolo 4del Regolamento per le prestazioni previdenziali, per le pensioni di vecchiaia retributiva e di anzianità - nonché secondo il criteriocontributivo, definito dalla legge 335/95, riportato nel successivo articolo 8, per la pensione di vecchiaia “contributiva”) a una quotamodulare (calcolata in base al criterio contributivo, di cui sopra, riportato nell’articolo 6 del medesimo Regolamento).

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 56 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Il nuovo sistema di “integrazione al minimo”

È ancora prevista la corresponsione di un trattamento minimo per le pensioni di vecchiaia (calcolata con il sistemaretributivo) e per quella di anzianità?No, la pensione minima è stata sostituita da un meccanismo di “integrazione al minimo” che spetta nei casi in cui il redditodell’iscritto e del coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggettia tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo (pari a 10.160,00 € annualmenterivalutato ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento per le prestazioni previdenziali).Non si considerano, ai fini del computo del reddito massimo, sopra indicato, il reddito della casa di abitazione del titolare dellapensione (anche se imputabile al coniuge) il trattamento di fine rapporto e le erogazioni a esso equiparate.La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, invece, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamentominimo della pensione.

Calcolo contributivo per la quota modulare

Come viene determinata la quota modulare per le pensioni di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo) e per quella dianzianità?La quantificazione della citata quota viene eseguita, in base al criterio di calcolo contributivo, di cui alla legge 335/95,rivalutando, su base composta, alla data del 31 dicembre di ciascun anno (a un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% dellavariazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa forense, in tale periodo, con unvalore minimo dell’1,50%), il montante contributivo maturato dall’iscritto, in relazione alla somma dei contributi obbligatori efacoltativi dallo stesso versata.

Proiezioni difficili in assenza di parametri certi

È possibile stabilire a priori l’importo del futuro trattamento previdenziale conseguibile?La risposta è negativa, infatti, non essendo in condizione di conoscere i redditi degli anni immediatamente precedenti al pensiona-mento, nonché i coefficienti di rivalutazione relativi agli anni successivi, il sistema informatico consente di eseguire un’ipotesi dipensione, abbastanza attendibile, solo a decorrere dal compimento del 63˚ anno di età, mediante il collegamento con il sito internetwww.cassaforense.it - Accesso riservato - Ipotesi di pensione.

Il criterio della continuità professionale

Cosa si intende per “continuità dell’esercizio professionale”?La dimostrazione della continuità dell’esercizio professionale viene intesa come la capacità del professionista di raggiungere, perciascun anno di iscrizione alla Cassa, almeno uno dei due parametri reddituali (reddito professionale Irpef netto o volume di affariIva), stabiliti dal Comitato dei delegati, a dimostrazione dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale forense, con possibilità dimedia nel triennio.Criteri agevolati sono previsti nei primi anni di iscrizione all’albo e precisamente:

e) nei primi 3 anni di iscrizione alla Cassa, coincidenti con il triennio iniziale di iscrizione all’Albo, è sufficiente un volume di affariIva, di qualunque importo, per ciascun anno successivo al primo;

f) nei 5 anni successivi al triennio iniziale di iscrizione all’albo (e dopo il compimento del 60˚ anno di età) è sufficiente raggiungerealmeno la metà di uno dei limiti di reddito Irpef netto o di volume di affari Iva, annualmente stabiliti.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 57 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Il quadro normativo - Contro il disagio personale e familiare azioni sempre più aderenti ai casi concretiPAG. 58Gli scenari - In agenda un profondo restyling dei trattamentiPAG. 61Le indennità - Ancora appesa la maternità per i padri legaliPAG. 63Domande & risposte - Gli esperti sciolgono i dubbi sull’assistenzaPAG. 66

LE PRESTAZIONIASSISTENZIALI

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 58 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

I n attuazione del princi-pio costituzionale di si-

curezza sociale, la Cassa,oltre a corrispondere trat-tamenti previdenziali, tu-tela gli iscritti anche conl’adozione di provvedimen-ti assistenziali, sia a favoredegli iscritti stessi e dei lo-ro familiari sia di quantiabbiano contribuito o con-

tribuiscono ai sensi degli articoli10 e 11 della legge 20 settembre1980 n. 576, come rispettivamen-te modificati dagli articoli 5 e 6della legge 11 febbraio 1992 n.141 o, ancora, abbiano versatocontributi personali in base a leg-gi precedenti.

Il quadro normativo - Previstadalla citata legge di riforma141/1992 agli articoli 16, 17, 18,19 e 20 sotto il titolo «Norme sullaassistenza erogata dalla Cassa»,la materia è stata originariamen-te disciplinata, in via attuativa,dal regolamento per l’erogazionedell’assistenza, adottato dal Co-mitato dei delegati in data 12 set-tembre 1996, approvato dal mini-stero del Lavoro e della previden-za sociale con Dm del 7 luglio1997; solo che i dati via via emersiin corso di applicazione e la valu-tazione di situazioni soggettive,soltanto apparentemente indivi-duali e non disgiunte dagli effettifortemente negativi di eventi na-turali, al pari di nuove sostanzialiiniziative a favore degli iscritti

adottate dal Comitato dei delega-ti, hanno riportato all’attenzionedel Comitato stesso problemati-che abbisognevoli di una più am-pia e attuale regolamentazione,tanto da suggerire la riscrittura diun nuovo regolamento per un’as-sistenza rinnovata e più ampia invigore dal 1˚ gennaio 2005.

Finalità e contenuto del nuo-vo regolamento di assistenza -Da qui il nuovo testo elaboratocon le specifiche finalità:

a) di aumentare le dotazioni fi-nanziarie per gli interventi;

b) di rendere sempre più ri-spondente alla realtà l’eserciziodi quella discrezionalità cui è im-prontata sia l’erogazione di prov-videnze assistenziali straordina-rie, in via aggiuntiva e/o integrati-va di quelle ordinarie già delibera-te dai Consigli dell’ordine (artico-lo 17 legge 141/1992), sia l’eroga-zione di provvidenze indennita-rie a favore di chi si viene a trova-re, per situazioni contingenti etemporanee in situazioni di disa-gio economico legittimanti la ri-chiesta (articolo 18 legge141/1992);

c) di dare concretezza ai sup-porti assistenziali non soltantonel richiamo del «disagio econo-mico personale», ma anche del«disagio economico familiare»del singolo iscritto;

d) di fissare i limiti di eroga-zione;

e) di creare un fondo straordi-nario di intervento;

f) di individuare specificata-mente le altre concrete forme diprovvidenze assistenziali.

Ecco quindi l’articolazione diuna nuova sistematica normati-va regolamentare attuativa dicontenuti di particolare rilievo,che, nel richiamo degli articoli17, 18 e 19 della legge 141/1992,ribadisce le tre forme di assisten-za, nei limiti delle disponibilitàpreviste dall’articolo 16 della stes-sa legge; limiti che, per l’avvio inconcreto delle specifiche formedi «altre provvidenze» - prima fratutte la stipulazione della polizzaper l’assistenza sanitaria integra-tiva - sono subito apparsi abba-stanza ristretti.

Da qui, e ancora, la previsionedi una dotazione di spesa, per letre forme di trattamento assisten-ziale, pari al 3% delle entrate cor-renti iscritte nel bilancio di previ-sione della Cassa.

In particolare, per l’assistenzain caso di bisogno è stata confer-mata la distinzione di cui all’arti-colo 17 della legge 141/1992 in as-sistenza ordinaria e assistenzastraordinaria.

L’assistenza ordinaria e ruolodei Consigli degli ordini - L’assi-stenza ordinaria, nei termini giàesistenti, continua a trovare at-tuazione nell’erogazione attraver-so i Consigli dell’ordine, ma conle specificazioni:n che alla domanda deve essere

allegata opportuna documen-tazione, esclusi i casi di noto-rietà dello stato di bisogno;

n che la deliberazione di eroga-zione deve essere motivata;

n che la Cassa si riserva la verifi-ca della sussistenza delle con-dizioni legittimanti la conces-sione dell’intervento.

Contro il disagio personale e familiareazioni sempre più aderenti ai casi concreti

DI MARCELLO COLLOCA

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I L Q U A D R O N O R M A T I V O

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 59 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

L’assistenza straordinaria e leerogazioni della Giunta - L’assi-stenza straordinaria, di contro,semplificata la documentazionedi supporto, trova attuazione nel-le erogazioni deliberate dellaGiunta esecutiva con l’unico limi-te che l’ammontare complessivodel contributo - sia ordinario chestraordinario - non può superareil doppio della pensione minimaerogata dalla Cassa nell’anno incui si è verificato l’evento.

In via innovativa è stato previ-sto che l’istanza può essere pro-posta anche dai familiari supersti-ti dell’iscritto.

L’assistenza indennitaria -Quanto all’assistenza indennita-ria, ferma la distinzione del tratta-mento indennitario con riferi-mento al primo e secondo com-ma dell’articolo 18 della legge141/1992 è stato previsto innanzi-tutto che la domanda può essere

presentata anche dai familiari su-perstiti dell’iscritto, anche quicon alcune specificazioni:

1) per l’assistenza di cui all’arti-colo 18 comma 1:n con la semplificazione della

documentazione di corredodella domanda;

n con la riserva della Cassa di ve-rificare direttamente l’entitàdei lamentati danni;

n con il richiamo ai criteri quan-titativi di cui all’articolo 9 delregolamento;

Evoluzione degli iscritti alla Cassa: 1995-2008

DistrettiIscritti alla Cassa

1995 1997 1999 2001 2004 2006 2008Torino 3.056 3.794 4.340 4.863 5.656 6.562 7.172Genova 2.205 2.660 2.958 3.387 4.018 4.625 5.048Milano 7.177 9.192 10.457 11.879 14.437 16.740 19.017Brescia 1.517 1.903 2.179 2.531 3.106 3.644 4.158Trento 542 724 808 905 1.099 1.265 1.374Venezia 3.112 4.094 4.653 5.313 6.627 7.645 8.677Trieste 850 1.057 1.160 1.297 1.512 1.680 1.817Bologna 3.903 4.999 5.633 6.313 7.479 8.563 9.566Firenze 3.353 4.267 4.737 5.416 6.358 7.340 8.227Perugia 712 928 1.048 1.200 1.483 1.717 1.960Ancona 1.332 1.703 1.967 2.236 2.676 3.042 3.408Roma 7.059 9.539 11.057 12.796 15.249 18.028 19.899L’Aquila 1.342 1.722 1.944 2.237 2.623 2.973 3.365Napoli 5.135 6.236 7.510 8.721 10.149 12.071 13.524Campobasso 310 402 457 524 616 695 752Salerno 1.253 1.618 1.955 2.253 2.738 3.134 3.396Bari 2.696 3.392 3.941 4.488 5.314 6.130 6.760Lecce 2.036 2.604 3.007 3.387 3.885 4.483 4.900Potenza 527 717 830 949 1.116 1.259 1.350Catanzaro 1.320 1.944 2.353 2.657 3.246 3.720 4.063Reggio Calabria 681 873 1.065 1.207 1.482 1.692 1.823Palermo 1.965 2.312 2.638 2.903 3.259 3.746 4.161Caltanissetta 331 437 503 562 634 702 757Messina 838 1.051 1.175 1.345 1.564 1.746 1.941Catania 1.848 2.203 2.507 2.707 3.027 3.428 3.800Cagliari 1.128 1.466 1.755 1.990 2.344 2.729 3.157Totale 57.128 71.837 82.637 94.066 111.697 129.359 144.072Fonte: Cassa forense

Una crescita esponenziale

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 60 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

n con la facoltà del Comitato deidelegati, valutate particolaricircostanze, di aumentarel’erogazione fino a duplicarnel’ammontare;

n con ancora la facoltà dellaGiunta esecutiva, in via straor-dinaria e secondo criteri da de-terminarsi di volta in volta, dideliberare ulteriori indennitàa fronte di eventuali danni su-biti per calamità naturali dagliimmobili di residenza o diesercizio di attività professio-nale e dai beni strumentali del-lo studio;2) e per l’assistenza di cui all’ar-

ticolo 18 comma 2:n con la conferma della prece-

dente normativa in tema di do-cumentazione e diritto di sur-roga della Cassa per il caso diinfortunio risarcibile da terzie/o assicurazioni;

n con la conferma della non cu-mulabilità del trattamento in-dennitario con l’indennità dimaternità prevista per lo stes-so periodo dalla legge379/1990.

Le altre provvidenze previste -Infine le altre provvidenze. Con-fermati i già previsti contributiper spese funerarie nella misurafissata dal Comitato dei delegatied estesi non soltanto al coniugeche non abbia maturato diritto apensione, quanto anche - alter-nativamente e limitatamente alrimborso delle somme documen-talmente anticipate - ai parentientro il terzo grado, agli affini en-tro il secondo grado, al coniugeseparato e al convivente moreuxorio, il regolamento prevedein via specifica le seguenti altreprovvidenze:

a) a favore degli iscritti e dei fa-miliari indicati dall’articolo 2 delregolamento stesso e secondo lemodalità fissate sempre dal Comi-tato dei delegati:

n borse di studio a favore degliorfani di avvocati iscritti o be-neficiari di pensione a caricodella Cassa per la durata lega-le dei corsi di scuola media su-periore, la durata legale deicorsi di laurea, la frequenza discuole di specializzazionepost laurea;

n contributo per spese tempora-neamente sostenute da iscrittie/o pensionati per ospitalitàin istituti per anziani, malaticronici e/o lungodegenti;

n contributo per spese sostenu-te da iscritti e/o pensionatiper assistenza infermieristicadomiciliare temporanea;b) a favore degli iscritti a pieno

titolo e dei pensionati che conser-vano l’iscrizione a un albo, di cuiall’articolo 6 commi 1, 2 e 5 dellostatuto, come richiamati dall’arti-colo 2 delle lettere a) e c) del rego-lamento;n assistenza indennitaria inte-

grativa diretta o indiretta, que-st’ultima anche attraverso lastipulazione di polizza con pri-maria compagnia assicuratri-ce;

n assistenza straordinaria a favo-re di avvocati pensionati cheabbiano compiuto ottanta an-ni di età, con redditi familiarinon superiori al doppio della

pensione minima annua ero-gata nell’anno dalla Cassa.Infine la verifica della mancata

utilizzazione delle dotazioni pre-viste annualmente dal bilancioper l’assistenza ordinaria e straor-dinaria, ha consigliato la previsio-ne di un fondo straordinario diintervento da costituirsi, previaprevisione in bilancio, con i resi-dui attivi dei fondi stanziati inconformità dell’articolo 1 com-ma 1 del regolamento.

La dotazione sarà da utilizzarenei casi previsti dall’articolo 22del regolamento nel richiamo del-l’articolo 12 commi 1 e 2 e perogni altro caso di intervento assi-stenziale anche a carattere straor-dinario.

Confermate le disposizioni co-muni in ordine al trattamento fi-scale dei contributi, alla naturadelle autocertificazioni e delle di-chiarazioni rese dai richiedenti,sarà sempre il Comitato dei dele-gati a determinare le modalità at-tuative di ogni trattamento assi-stenziale.

Favorire la massima conoscen-za delle opportunità - Da questebrevi notazioni emerge chiara-mente come oggi l’obiettivo pri-mario della Cassa forense siaquello di dare ai propri iscrittiun’assistenza sempre più adegua-ta, da arricchire con progressivicostanti adeguamenti alle cre-scenti esigenze, in una proiezio-ne anche di tipo assistenziale sa-nitario diretto ancora allo studio.

È un impegno che vale, ancorauna volta, a favorire l’evoluzionedi una avvocatura sempre piùcompressa tra logiche professio-nali e leggi di mercato.

Ma, a un tempo, è un impegnoche potrà essere realizzato soltan-to se tutte le innovazioni regola-mentari avranno ampia diffusio-ne fra gli iscritti e se i Consigli del-l’ordine vi adegueranno le funzio-ni assistenziali loro demanda-te. n

L’ammontare complessivodel contributo

non può superaredel doppio

la pensione minimaerogata dalla Cassanell’anno in cui si èverificato l’evento.

Le domande di assistenzapossono essere proposte

anche dai superstiti

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 61 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Categoriadi redditi

Dichiarazioni degliiscritti alla Cassa

Dichiarazioni degliiscritti agli albi

(ma non alla Cassa)Totale

Non percepiti 7.964 14.378 22.342

< zero 800 410 1.210

Zero 4.767 19.286 24.053

1-7.590(*) 17.358 10.948 28.306

Totale 30.889 45.022 75.911

(*) Obbligo di iscrizione alla Cassa.Fonte: Cassa forense - Anno 2007

In agenda un profondo restyling dei trattamenti

DI LUCIA TAORMINA E NICOLETTA VANNINI

È necessario innovare radicalmente il sistema passando da un’assistenza passiva a quella attiva. La pre-senza di numerosi giovani e del 40% di donne legali richiede questo cambiamento

D all’assistenza passiva aquella attiva: è questala sfida che la Cassa fo-

rense deve raccogliere nei prossi-mi anni in modo da elevare leforme di sostegno a una catego-ria interessata da fenomeni difemminilizzazione e da una pre-senza maggiore di cosiddetti av-vocati salarié.

Il riepilogo degli attuali tratta-menti assistenziali - La Cassa fo-rense, in applicazione dell’artico-lo 1 del «Regolamento per l’ero-gazione dell’assistenza», provve-de attualmente a fornire i se-guenti trattamenti assistenziali:

a) trattamenti in favore di chiversa in stato di bisogno, ossianon è in grado di far fronte alleesigenze fondamentali della vi-ta, per fatti e circostanze di rile-vante entità;

b) trattamenti indennitari a fa-vore di chi abbia sofferto un dan-no incidente sull’attività profes-sionale e assistenza sanitaria in-tegrativa;

c) altre provvidenze.Nella sostanza, i trattamenti si

concretano nei seguenti:n Assistenza in caso di bisogno(sub a), mediante erogazione disomme di denaro, deliberata dal-la Giunta esecutiva della Cassasu proposta motivata del compe-tente Consiglio dell’ordine, a fa-vore degli iscritti alla Cassa, deipensionati e dei loro familiari;n Assistenza indennitaria (sub

b), a favore degli iscritti, me-diante indennizzi totali o par-ziali nei casi di catastrofe o cala-mità naturali ovvero di infortu-nio o malattia, che abbiano im-pedito l’esercizio dell’attivitàprofessionale in maniera asso-luta, per almeno tre mesi e pernon più di dodici. Assistenza sa-nitaria integrativa: viene forni-ta agli iscritti e ai loro familiariattraverso la stipulazione di as-sicurazione ad hoc.n Altre provvidenze (sub c), a fa-vore degli iscritti, dei pensiona-ti, e dei loro familiari, sotto for-ma di rimborso delle spese fu-nerarie. Erogazioni assistenzia-li, a favore degli avvocati ultra-ottantenni.

La realtà dei dati e la validitàdell’attuale sistema - Ci si èchiesti se questo sistema del-l’assistenza sia ancora oggi va-

lido e fornisca un adeguatosupporto ai bisogni dell’avvo-catura italiana.

Si sono esaminati i seguentidati degli iscritti alla Cassa, riferi-ti alla data del 31 dicembre 2008:n I dati indicano che la platea di

riferimento è ormai prevalen-temente costituita da giovani.Inoltre, del 60% circa di giova-ni avvocati infraquarantacin-quenni, il 40% è costituito dadonne: occorre pertanto verifi-care e trovare degli elementiintegrativi all’attuale assisten-za, per limitare il gap esisten-te, con riferimento sia ai giova-ni, sia, nell’ambito della condi-zione dei giovani, a quella piùspecificamente femminile.Sussiste poi la realtà sommer-

sa dei cosiddetti avvocati sala-rié, particolarmente frequentetra le giovani colleghe, ma nonsolo.

L’area della marginalità

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 62 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Avvocati iscritti alla Cassa forense - Valori in euro

Regione Donne Uomini Totale

Valle d’Aosta 49.568 93.117 75.518

Piemonte 44.991 118.017 85.397

Lombardia 57.204 173.487 119.452

Liguria 36.104 112.527 81.065

Veneto 43.884 119.791 85.761

Trentino Alto Adige 57.612 139.917 109.617

Friuli Venezia Giulia 44.832 117.609 87.415

Emilia Romagna 42.877 106.796 76.759

Toscana 35.461 91.815 66.688

Lazio 42.556 128.427 95.016

Umbria 30.737 78.971 57.307

Marche 30.491 76.678 57.181

Abruzzo 25.409 59.936 46.482

Molise 23.161 46.170 37.597

Campania 28.255 72.227 58.191

Puglia 24.404 54.681 44.517

Basilicata 18.485 53.161 40.080

Calabria 20.898 41.761 33.915

Sicilia 24.134 54.732 45.117

Sardegna 26.538 60.584 46.072

Totale 39.068 100.206 75.647

Nord 49.193 138.713 98.217

Centro 38.522 111.562 81.562

Sud e Isole 25.104 59.486 47.762

Iscritti infraquarantacinquenni

Fasce d’età Numero iscritti

24-29 2.590

30-34 20.252

35-39 33.439

40-44 31.210

Totale 87.481 (60,73%)

Numero iscritti ultraquarantacinquenni: 56.589 (39,27%)

Occorrerà valutare quindi l’in-cidenza delle nuove realtà pro-fessionali sull’assistenza erogatadalla Cassa e trovare le soluzioniper poter rispondere a quelleche saranno le nuove richieste.

Finora abbiamo considerato ilwelfare con riferimento soprat-tutto a posizioni di quiescenza,assistenza e malattia, ma sem-pre in forma di assistenza passi-va: di fatto non si è insegnato acoltivare, ma ci si è limitati a «da-re il grano».

Sarà necessario verificare sequest’assistenza passiva finoraerogata sia sufficiente e se, e inche limiti, si possa passare auna forma di assistenza cosid-detta «attiva».

Ciò costituirebbe un’evoluzio-ne del welfare, adeguato al muta-mento dei bisogni.

Gli obiettivi e le prospettiveoperative - Si dovranno perciòaffrontare e sperimentare altreforme di assistenza:

1. a favore dei giovani che siapprocciano alla professione: adesempio studiando la possibilitàper la Cassa di garantire dei pre-stiti d’onore presso le banche ov-vero, utilizzando la propria forzacontrattuale, per concordare tas-si di interesse di favore;

2. a favore delle donne che, an-che al di fuori del periodo di ma-ternità, si trovano ad avere, a uncerto punto della loro vita profes-sionale, compiti di assistenza fa-miliare che comportano difficol-tà nell’esercizio della professio-ne (ad esempio, asili nido, assi-stenza domiciliare a malati, inva-lidi e/o anziani).

È in atto un mutamento pro-fessionale e generazionale cheandrà adeguatamente sostenu-to, per consentire all’avvocaturadi conservare la sua funzione diinterfaccia tra chi chiede giusti-zia e chi la eroga. n

Volume d’affari medio dichiarato ai fini Iva per il 2007

In testa i quarantenni

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Page 61: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 63 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Numero di istruttorie relative alla maternità e alla spesa erogata dalla Cassa - Anni2004-2008

Annidi riferimento

Numeroistruttorie

Spesa erogata(Euro)

Delibere anno 2004 2.879 17.722.230Delibere anno 2005 3.238 19.431.134Delibere anno 2006 3.339 21.234.434Delibere anno 2007 3.424 22.698.751Delibere anno 2008 3.697 25.058.379Totale 16.577 106.144.928Fonte: Cassa forense

Ancora appesa la maternità per i padri legali

DI MONICA DOSSI

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005 la Cassa è in attesa di un interventolegislativo diretto ad approntare un adeguamento del meccanismo attuativo del diritto dei papà

M aggiore di sostegno al-le donne avvocato eattesa della soluzione

relativa alla controversa questio-ne del diritto all’indennità di ma-ternità a favore del padre liberoprofessionista: su queste linee di-rettrici si fondono gli studi e leriflessioni della Cassa per miglio-rare il livello di assistenza.

Il quadro normativo di riferi-mento - L’indennità di materni-tà è regolamentata dal decretolegislativo 151/2001, modificatodalla legge 289/2003, in partico-lare dagli articoli da 70 a 73.

Contrariamente a quanto av-viene nel settore del lavoro di-pendente, per le lavoratrici au-tonome l’obbligo di astensioneobbligatoria nel periodo dellagravidanza non sussiste: posso-no continuare a lavorare e con-temporaneamente percepiredalla cassa professionale di rife-rimento l’indennità di materni-tà. Fu la Corte costituzionale,chiamata a dirimere il caso rela-tivo a una notaia, a stabilire chel’indennità di maternità servead assicurare alla madre lavora-trice «la possibilità di viverequesta fase della sua esistenzasenza una radicale riduzionedel tenore di vita che il suo lavo-ro le ha consentito di raggiunge-re e ad evitare, quindi, che allamaternità si ricolleghi uno sta-to di bisogno economico» (sen-tenza n. 3 del 29 gennaio 1998).

Le modalità di erogazionedell’indennità - L’indennità dimaternità viene corrisposta intre casi:

1) Indennità di maternità incaso di parto - Le professionisteiscritte alla Cassa con decorren-za non posteriore all’evento(parto), hanno diritto a ottene-re a domanda un’indennità dimaternità. L’indennità è pari al-l’80% dei 5/12 del reddito nettoprofessionale prodotto ai fini Ir-pef nel secondo anno antece-dente l’evento. La professioni-sta non deve percepire indenni-tà di maternità da altra struttu-ra. La domanda deve contene-re i requisiti di cui all’articolo 2del Regolamento (legge379/1990, richiamata dall’arti-colo 71 del Dlgs 151/2001).

L’indennità viene corrispo-sta in unica soluzione (appli-

cando la ritenuta d’accontodel 20%) per i due mesi di gra-vidanza antecedenti la datapresunta del parto e per i tremesi successivi alla data effet-tiva del parto, per un totale dicinque mensilità. L’indennitàdi maternità non può comun-que essere inferiore a quellastabilita dalle tabelle Inps vi-genti nell’anno dell’evento.

La legge 15 ottobre 2003 n.289, con il comma 3-bis, ha stabi-lito che l’indennità non può esse-re superiore a cinque volte l’im-porto minimo stabilito dal com-ma 3 dello stesso articolo 70, ov-vero le cinque mensilità di retri-buzione calcolata nella misurapari all’80% del salario minimogiornaliero, ferma restando lapotestà per ogni Cassa di stabili-re un tetto più elevato. Si è quin-di tenuta in debita considerazio-

La fotografia della spesa

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 64 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

ne la necessità di contempera-mento tra le esigenze previden-ziali e le esigenze di equilibriodel bilancio di enti che si fonda-no sulla solidarietà infracatego-riale, nonché la possibilità per lelibere professioniste di non aste-nersi dal lavoro durante i mesiantecedenti e successivi al par-to, con conseguente cumulo trareddito e indennità.

L’istanza diretta a ottenerel’indennità di maternità va redat-ta in carta libera su apposito mo-dulo predisposto dalla Cassa epuò essere presentata nel perio-do compreso tra il 6˚ mese di gra-vidanza e i 180 giorni dal parto.

L’indennità costituisce effetti-va sostituzione alla eventuale ca-renza o inesistenza di produzio-ne del reddito e, pertanto, va di-chiarata in sede di Modello 5 nelriquadro preposto all’indicazio-ne del reddito netto ai fini Irpef,sommando l’importo agli even-tuali redditi professionali prodot-ti. L’anno di nascita del bambi-no e l’anno antecedente o suc-cessivo a tale evento sono co-munque convalidati ai fini dellacontinuità professionale.

2) Indennità di maternità incaso di adozione o affidamentopreadottivo - L’indennità vienecorrisposta anche nel caso diadozioni o affidamenti preadot-tivi presentando l’istanza entro180 giorni dalla data di ingressodel bambino nella casa mater-na. Il bambino non deve averepiù di sei anni se di nazionalitàitaliana (non è previsto limiteper le adozioni internazionali).Anche in questo caso la profes-sionista non deve percepire in-dennità di maternità da altrastruttura e deve essere iscrittaalla data di ingresso del bambi-no nella casa materna.

La misura dell’indennità èsempre pari all’80% dei 5/12 delreddito netto professionale ai fi-ni Irpef prodotto nel secondo an-no anteriore all’evento, ma è ri-dotta ai 3/12 del suindicato para-metro per le adozioni internazio-nali. Viene corrisposta semprein unica soluzione e va dichiara-ta in sede di Modello 5.

3) Indennità di maternità incaso di aborto spontaneo o tera-peutico - Anche in questo caso sirichiede l’iscrizione della profes-sionista alla Cassa al momentodell’evento e il mancato percepi-mento di indennità di maternitàda altra struttura.

La domanda va presentata en-tro 180 giorni dalla data del-l’evento e l’aborto (spontaneo oterapeutico) deve essersi verifi-cato tra il 61˚ giorno (II mese) ela 26ª settimana (sei mesi e mez-zo) ed è pari all’80% di 1/12 delreddito netto professionale ai fi-ni Irpef prodotto nel secondo an-no anteriore all’evento. Vienecorrisposta in unica soluzione eper un solo mese.

Il termine per il compimentodel procedimento dalla presenta-zione della domanda alla emis-

sione del mandato di pagamen-to è di 120 giorni.

L’articolo 7 del «Regolamen-to dei contributi», così comemodificato dalla riforma previ-denziale recentemente entratain vigore, rubricato «Contribu-to di maternità», prevede: «Alfine di provvedere all’erogazio-ne della indennità di maternitàdi cui al D. Lgs. 151/2001, ogniavvocato o praticante avvocatoiscritto alla Cassa è obbligato aversare un contributo annuo de-terminato dal Consiglio di Am-ministrazione. Per l’anno 2008il predetto contributo ammon-ta ad euro 173,00».

Di seguito i dati riferiti al nu-mero di istruttorie relative allamaternità su base nazionale e al-la spesa erogata dalla Cassa conriferimento agli anni 2004-2008(si veda tabella a pagina 63).

Le istruttorie sono aumentatedal 2004 al 2008 del 26%, conun’erogazione media nel 2004 di€6.155,69 e nel 2008 di€6.778,03.

La fascia d’età che ha visto lemaggiori erogazioni è quella trai 35 e i 39 anni. La regione cheha ricevuto un maggior nume-ro di erogazioni è stata la Lom-bardia, seguita da Lazio e Cam-pania. Il minor numero di ero-gazioni è della Valle d’Aosta, se-guita da Molise e Basilicata.L’importo medio più alto del-l’indennità spetta a Trentino Al-to Adige, Valle d’Aosta e FriuliVenezia Giulia.

Il diritto all’indennità e l’eser-cizio della libera professionedel padre - Controverso è il dirit-to all’indennità di maternità a fa-vore del padre libero professioni-

Anche se il numero delleiscrizioni femminiliha ormai superato

quelle degli uomini,i redditi rimangono

inferiori del 30% rispettoai colleghi maschi.

Sul banco degli imputatiuna regolamentazione

della maternitàche penalizza le donne

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Page 63: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 65 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Avvocati iscritti alla Cassa forense - Valori in euroRegione Donne Uomini Totale

Valle d’Aosta 30.751 61.447 49.043Piemonte 31.188 76.109 56.043Lombardia 40.162 113.178 79.248Liguria 26.660 81.082 58.678Veneto 30.036 73.400 53.959Trentino Alto Adige 39.766 85.848 68.883Friuli Venezia Giulia 31.535 75.519 57.271Emilia Romagna 29.158 69.360 50.468Toscana 25.393 61.017 45.133Lazio 31.634 83.777 63.489Umbria 22.270 51.940 38.614Marche 22.352 53.667 40.448Abruzzo 20.250 44.415 34.999Molise 18.704 33.251 27.831Campania 21.202 49.886 40.730Puglia 19.279 39.181 32.499Basilicata 15.073 38.638 29.748Calabria 16.592 30.947 25.548Sicilia 18.968 39.414 32.989Sardegna 20.593 44.539 34.332Totale 28.202 66.800 51.314Nord 34.277 90.062 64.826Centro 28.294 73.440 54.897Sud e Isole 19.503 42.327 34.543

sta. Con sentenza n. 710 del 20giugno 2008 il tribunale di Firen-ze, facendo leva su un’interpreta-zione costituzionalmente orien-tata della norma e su una conce-zione maggiormente adeguataall’evoluzione sociale - in basealla quale ambedue i genitori so-no chiamati paritariamente allacura del figlio nei suoi primi me-si di vita - ha riconosciuto il dirit-to all’indennità di maternità, inalternativa alla madre libera pro-fessionista, anche al padre libe-ro professionista. Di diverso avvi-so il tribunale di Rovigo e il tribu-nale di Roma, che, con sentenzan. 1174 del 21 marzo 2008, hastabilito che «Spetta necessaria-mente ed ineludibilmente al legi-slatore prevedere e regolamenta-re i casi e le modalità di godimen-to dell’indennità di maternitàper i liberi professionisti padri aseguito dell’intervento della Cor-te costituzionale con la sentenzan. 385 del 2005», ribadendo la ri-serva di legge nel caso di corre-sponsione dell’indennità a sog-getto diverso dalla madre e quin-di non collegato all’evento biolo-gico del parto. Cassa forense è inattesa di una decisione definiti-va sul punto, che richiederà ne-cessariamente un nuovo inter-vento del legislatore a seguitodella citata pronuncia della Cor-te costituzionale che ha, comun-que, riconosciuto, in linea diprincipio, il diritto a una tuteladella paternità, con invito al legi-slatore ad approntare un adegua-to “meccanismo” attuativo.

La normativa a tutela della ma-ternità è il campo di elezione perla verifica dell’attuazione concre-ta del principio delle pari oppor-tunità. Non si può infatti negare

che la maternità costituisce lapiena realizzazione della femmi-nilità, ma al contempo pone leprofessioniste in una posizionesvantaggiata rispetto ai loro col-leghi uomini. Benché il numerodelle nuove iscrizioni femminiliabbia ormai sorpassato le nuoveiscrizioni maschili, le donne con-tinuano a dichiarare redditi infe-riori del 30% e più rispetto ai lo-ro colleghi maschi.

Ciò anche perchè la divisio-ne del lavoro in Italia presentauna connotazione di generepiù spiccata rispetto agli altripaesi europei: il lavoro familia-

re resta una responsabilità qua-si esclusiva delle donne in tuttele fasi della vita, divenendo co-sì fonte di diseguaglianze e rap-presentando un freno alla par-tecipazione attiva delle donnenel campo del lavoro.

Cassa forense, che con riferi-mento all’indennità di materni-tà deve limitarsi ad applicarequanto previsto e regolamenta-to dalla legge, si propone a brevedi intervenire con forme di assi-stenza cosiddetta “attiva”, indivi-duando interventi concreti o ser-vizi a sostegno delle collegheiscritte. A tale fine è già al lavorosu questi temi un’apposita Com-missione di studio del Comitatodei delegati. n

Reddito medio Irpef 2007

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L E I N D E N N I T À

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 66 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Gli esperti sciolgono i dubbi sull’assistenzaA CURA DELL’INFORMATION CENTER DELLA CASSA FORENSE

Alle domande risponde l’Ordine

La richiesta di assistenza in caso di bisogno deve essere indirizzata alla Cassa?No. La relativa domanda, corredata della documentazione indicata nell’articolo 8 del Regolamento per l’erogazionedell’Assistenza (reperibile sul sito internet www.cassaforense.it - area Leggi e Regolamenti: Parte II - Statuto eRegolamenti) deve essere presentata al Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avente diritto il quale provvederà,eseguite le opportune verifiche del caso, a trasmettere alla Cassa copia delle proposte di assegnazione debitamentemotivate.

Anche per l’istruttoria la competenza è dell’Ordine

A chi deve rivolgersi l’avvocato (o altro avente diritto) che versa in stato di bisogno, in conseguenza del quale ha giàpresentato domanda di concessione del relativo trattamento di assistenza, al fine di verificare lo stato di istruttoriadella relativa pratica?Anche in questo caso, la competenza è demandata esclusivamente al Consiglio dell’ordine di appartenenza, il cuifunzionario responsabile è abilitato a fornire tutte le informazioni necessarie al riguardo.

Per l’infortunio ci sono due anni per fare domanda

Quale è il termine entro il quale la domanda di indennizzo per infortunio o malattia deve essere presentata?L’istanza in questione deve essere formulata, a pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi dell’infortunio o dall’insorgeredella malattia.

Niente indennizzo per i titolari di altra pensione

L’indennizzo per infortunio o malattia può essere richiesto da un iscritto alla Cassa, da almeno 3 anni,titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale?La risposta è negativa, poiché l’articolo 18, comma 2, della legge 141/1992 fa riferimento allo status dipensionato prescindendo dal fatto che il trattamento previdenziale in questione sia erogato o meno dalla Cassaforense.A tale riguardo, si precisa che fanno eccezione solo la pensione sociale e quella di invalidità civile (riconosciutadall’Inps).

Sì all’istanza da parte dei superstiti

La domanda per la concessione dell’indennizzo per infortunio o malattia può essere presentata anche dal coniugesuperstite?La risposta è affermativa, in quanto il Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza stabilisce che, nell’ipotesi di decessodell’iscritto, l’istanza può essere inoltrata anche dal coniuge superstite (oltre che dai figli conviventi o a carico e dai familiariindicati nell’articolo 433 del codice civile, se conviventi o a carico).In tal caso, la documentazione medica prodotta verrà esaminata dal medico fiduciario designato dal Presidente della Cassaforense.Reversibilità comprensiva di spese funerarie

Il contributo per spese funerarie può essere richiesto solo nel caso di decesso dell’avvocato?

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 67 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

La risposta è negativa, poiché la liquidazione del contributo spese funerarie può essere richiesto dagli appartenenti alle categorieelencate nell’articolo 18 del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza (reperibile sul sito internet www.cassaforense.it - areaLeggi e Regolamenti: Parte II - Statuto e Regolamenti) anche a seguito del decesso del titolare di pensione di reversibilità, erogatadalla Cassa, per l’importo fiscalmente documentato e, comunque, non oltre quello massimo previsto dal citato Regolamento(5.164,57 €).

Modalità di assistenza per gli avvocati ottuagenari

Quando deve essere presentata la richiesta di assistenza per avvocati ultraottantenni?La domanda deve essere trasmessa (fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti) al competente Servizio Iscrizioni ePrestazioni, inviando l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dal 1˚ gennaio al 30 giugno di ciascun anno.È importante sottolineare, a tale proposito, la necessità di indicare, nel modulo su menzionato, il reddito prodotto nel 2˚ annoanteriore, rispetto a quello in cui viene presentata l’istanza, precisando, al riguardo, se la quota relativa al coniuge sia stata riportataper intero, ovvero già ridotta nella misura del 50 per cento.

Termini per la domanda di maternità

Chi può chiedere l’indennità di maternità?L’indennità di maternità viene riconosciuta esclusivamente alla professionista la cui iscrizione alla Cassa sussista alla datadell’evento.La domanda di indennità va presentata nei seguenti termini perentori:

a) 180 giorni dal parto, nel caso di maternità;b) 180 giorni dall’ingresso nella casa materna del bambino, nel caso di adozione o affidamento;c) 180 giorni dalla data di interruzione della gravidanza (verificatasi non prima del 61˚ giorno) nel caso di interruzione della

gravidanza.La Giunta esecutiva, nella riunione del 24 novembre 2005, esaminata la sentenza del 14 ottobre 2005 n. 385 della Cortecostituzionale, con riguardo all’erogazione della citata indennità anche in favore del padre, ha ritenuto che la stessa abbia naturaprogrammatica e non precettiva e, quindi, non immediatamente applicabile in quanto rinvia, per la disciplina, al legislatore.

Per l’indennità autocertificazione della madre

Quali adempimenti devono essere seguiti successivamente al parto?A seguito del verificarsi dell’evento nascita, la professionista deve integrare la documentazione relativa alla domanda di indennità dimaternità, inviando, al competente Servizio iscrizioni e prestazioni, un certificato o un’autodichiarazione, ex Dpr 445/2000, contenen-te i dati anagrafici completi della richiedente (vale a dire nome, cognome, luogo e data di nascita) e attestante la data del parto.Non è sufficiente, infatti, la produzione del solo estratto di nascita del bambino.

Indennità corrisposta anche senza l’astensione

È consentito proseguire nell’esercizio della professione forense, nel periodo preso in considerazione ai fini dell’indennità dimaternità?La risposta è affermativa poiché, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 151/2001, l’indennità di maternità, di cui alprecedente articolo 70, viene corrisposta indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività professionale.

Termini perentori a pena di decadenza

Quale conseguenza comporta il mancato rispetto del termine finale entro il quale deve essere inviata la domanda diindennità di maternità?La spedizione della domanda in un momento successivo rispetto al termine perentorio stabilito (180 giorni dal parto, dall’ingresso del

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 68 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

bambino nella casa materna o, ancora, dalla data di interruzione della gravidanza) comporta, per l’interessata, la decadenza daldiritto di conseguire la citata indennità di maternità.

Indennità unica per il parto gemellare

Nel caso di parto gemellare ovvero della contestuale adozione di due minori viene riconosciuta una doppia indennità dimaternità?La risposta è negativa, poiché, trattandosi dello stesso evento, l’indennità erogata è unica.Nello specifico, con riguardo alla seconda ipotesi (adozione) nella comunicazione di liquidazione viene riportato il nominativo delminore più piccolo.

Indennità frazionata in caso di adozione

In quale misura viene corrisposta l’indennità di maternità nel caso di adozione?A seguito di sentenza della Corte costituzionale del 23 dicembre 2003 n. 371, la citata indennità viene corrisposta:

a) in misura pari ai 5/12 (sia nel caso di adozione nazionale che internazionale) qualora il bambino non abbia superato il 6˚ anno dietà;

b) in misura pari ai 3/12 (nel caso di adozione internazionale) anche se il bambino ha superato il 6˚ anno di età (con termine ultimofissato al 18˚ anno di età);Non viene, invece, riconosciuta alcuna indennità di maternità (nel caso di adozione nazionale) qualora il bambino abbia superato il6˚ anno di età.

Informazioni obbligatorie nella domanda di maternità

Quali sono le omissioni più frequenti che si verificano nella compilazione della domanda di indennità di maternità?A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che, nel citato modulo di domanda, deve essere espressamente dichiarato:

c) il motivo per cui richiede l’indennità di maternità;d) di non aver diritto a un’analoga prestazione assistenziale, in quanto si svolge esclusivamente la libera professione forense;e) il reddito professionale Irpef netto relativo al 2˚ anno solare anteriore rispetto a quello del verificarsi dell’evento.

Al modulo di domanda di indennità di maternità deve essere sempre allegata copia, di entrambi i lati, di un valido documento diidentità (fronte-retro).

Decorrenza della domanda

Cosa si intende con la dicitura “26a settimana di gestazione compiuta”?Tale espressione sottintende che la 26a settimana di gestazione deve essere completata, diversamente il certificato rilasciato dalginecologo non viene considerato valido, per cui la domanda di indennità di maternità deve essere integrata, al raggiungimento delperiodo temporale stabilito, con una successiva documentazione medica, corredata da copia, di entrambi i lati, di un validodocumento di identità.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 69 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

I regolamenti - Con la “Magna charta” della previdenza via libera alla fase attuativa della riformaCassa forense - Delibera del Comitato dei Delegati 5 dicembre 2009PAG. 71I regolamenti - L’articolato che ridisegna i contributi aumenta la partecipazione degli iscrittiCassa forense - Delibera del Comitato dei Delegati 5 dicembre 2009PAG. 79Gli adempimenti - Modello 5: le istruzioni telematiche per l’invio della dichiarazionePAG. 90Il dizionario - Le parole per navigare nei cambiamentiPAG. 100

GLISTRUMENTI

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 71 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forenseDelibera del Comitato dei Delegati 5 dicembre 2009,

approvata con “ministeriale” 18 dicembre 2009.Comunicato del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

(Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 31 dicembre 2009 n. 303)

[1] I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 59 della legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) sono i seguenti:6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1˚ gennaio 1998, a carico dell’assicurazione generale

obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive edesclusive, il diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti dietà anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per ilavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata allapresente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; per ilavoratori autonomi l’accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni eal compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1˚ gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisitoanagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l’accesso alpensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazioneed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistemadi trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con leorganizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all’articolo 2, comma 28, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, concadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimentoalle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito peril personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica;a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenzadei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull’esito delleverifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti,come individuati ai sensi del comma 10;b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in etàcompresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordicollettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda aisensi dell’art. 3 del D.L. 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di

Con la “Magna charta” della previdenzavia libera alla fase attuativa della riforma

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 1Prestazioni

1. La Cassa corrisponde le seguenti prestazioniprevidenziali:

a) Pensione di vecchiaia;b) Pensione di anzianità;c) Pensione di invalidità;d) Pensione di inabilità;e) Pensione di reversibilità;f) Pensione indiretta;g) Pensione di vecchiaia contributiva.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su doman-da degli aventi diritto.

3. I trattamenti pensionistici decorrono dal pri-mo giorno del mese successivo a quello in cui èavvenuta la presentazione della domanda per lepensioni indicate nelle lettere c) d) g) e dal primodel mese successivo all’evento da cui nasce il dirit-to per le pensioni indicate alle lettere a) e) f).

4. L’erogazione delle pensioni di anzianità, di cuial punto b), avverrà dai termini previsti dai commi6 ed 8 dell’art. 59 della Legge 449/97[1].

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 72 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima, anche considerando conformemente i numeri indicatinelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e per i quali l’accordo collettivo di individuazione delnumero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 allaprosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata L. n. 335 del 1995conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario diintegrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano atrovare applicazione le disposizioni medesime.

8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino

5. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano, perintero, l’anno solare in cui ha avuto decorrenzal’iscrizione e l’anno in cui si maturano i requisitiper l’ammissione al trattamento.

6. I trattamenti conseguiti a seguito di totalizza-zione sono disciplinati dall’apposita normativaspeciale.

7. Gli anni oggetto di riscatto e ricongiunzione,regolarmente adempiuti, sono equiparati ad ognieffetto agli anni di effettiva iscrizione e contribuzio-ne alla Cassa.

Art. 2Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloroche abbiano maturato i seguenti requisiti:

- fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età e alme-no 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2011, 66 anni di età e almeno31 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2014, 67 anni di età e almeno32 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2017, 68 anni di età e almeno33 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2019, 69 anni di età e almeno34 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2021, 70 anni di età e almeno35 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa.

2. È facoltà dell’iscritto anticipare, rispetto aquanto previsto dal comma precedente, il consegui-mento del trattamento pensionistico a partire dalcompimento del 65˚ anno di età, fermo restando irequisiti della anzianità di iscrizione e contribuzio-ne di cui al comma precedente. In tal caso il tratta-mento decorre dal primo giorno del mese successi-

vo alla trasmissione dell’istanza, ovvero dal mesesuccessivo al raggiungimento dei requisiti minimiprevisti, ove non già maturati al momento dell’in-vio della domanda.

Art. 3Misura della pensione

La pensione di vecchiaia è costituita dalla som-ma di due distinte quote confluenti in un trattamen-to unitario. Una prima quota, detta di base, calcola-ta secondo il criterio retributivo previsto dal succes-sivo art. 4 ed una seconda quota detta modulare,calcolata secondo il criterio contributivo previstodal successivo art. 6.

Art. 4Determinazione della quota di base

1. Per coloro che maturano i requisiti dal 1˚ gen-naio dell’anno successivo all’approvazione del pre-sente Regolamento, salvo quanto previsto per il pe-riodo transitorio di cui all’art. 14, la quota di basedella pensione di vecchiaia è calcolata sulla mediadei redditi professionali, rivalutati come previsto alsuccessivo comma 6, dichiarati dall’iscritto ai finiIrpef, per tutti gli anni di iscrizione maturati finoall’anno antecedente a quello della decorrenza deltrattamento pensionistico, esclusi i peggiori cinquedi essi.

2. La media dei redditi deve comprendere alme-no 30 anni. Non è prevista l’esclusione dei peggioricinque redditi professionali, qualora gli anni di iscri-zione maturati siano inferiori a:

- 25 anni fino al 31 dicembre 2010;- 26 anni fino al 31 dicembre 2013;- 27 anni fino al 31 dicembre 2016;- 28 anni fino al 31 dicembre 2018;- 29 anni fino al 31 dicembre 2020;- 30 anni dal 1˚ gennaio 2021.3. Ai fini della determinazione del trattamento si

considerano soltanto gli anni di contribuzione e dieffettiva iscrizione come previsto dagli articoli 2 e 3

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 73 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere alpensionamento di anzianità dal 1˚ luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possonoaccedere al pensionamento dal 1˚ ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possonoaccedere al pensionamento dal 1˚ gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal1˚ aprile dell’anno successivo. Per l’anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differitidi tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianitàcontributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori checonseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultinoin possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1˚ ottobre delmedesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1˚ gennaio dell’anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1˚ aprile dell’annosuccessivo; entro il quarto trimestre, dal 1˚ luglio dell’anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l’accessoal trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l’accesso al pensionamento è consentito adecorrere dal 1˚ aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi dipensionamento anticipato di cui al comma 185 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[2] L’articolo 2 della legge 319/1975 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l’assistenza forense) è il seguente:Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà, entro sei mesi dall’entrata in vigore

della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall’art. 2,L. 8 gennaio 1952, n. 6 sostituito dall’articolo 1 della L. 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense concarattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente l’entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ognialtro utile elemento.

In ogni caso l’attività professionale svolta in una delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, e successive modificazioni, ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordinecompetente, prelude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamentoprevidenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta.

Il comitato dei delegati può esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell’esercizio dellalibera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esonerati dalla prova del requisito della continuità dell’esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscrittialla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di unconsiglio regionale.

L’articolo 3 della legge 319/1975 è il seguente:La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla

revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effettidell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.

della legge n. 319/75[2]. Per il calcolo della media, siconsidera soltanto la parte di reddito professionalecompresa entro il tetto reddituale di cui all’art. 2comma 1, lettera a) del Regolamento dei contributi.

4. È fatto salvo quanto stabilito con separato Re-golamento in ordine al recupero di anni resi ineffi-caci per intervenuta prescrizione a seguito di versa-menti parziali.

5. L’importo medio, così determinato, viene mol-tiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione econtribuzione, per un coefficiente dell’1,50% sullasomma compresa tra 0 e i 3/4 del tetto reddituale edell’1,20% sulla restante parte.

6. I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo,sono rivalutati in base alla variazione dell’indiceannuo dei prezzi al consumo per le famiglie di im-piegati e operai rilevata dall’ISTAT. A tal fine il Con-siglio di Amministrazione redige ed aggiorna, entroil 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei datipubblicati dall’ISTAT, apposita tabella dei coeffi-cienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La deli-

bera viene comunicata ai Ministeri vigilanti per larelativa approvazione che si intende data se nonviene negata entro i due mesi successivi alla comu-nicazione. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1˚gennaio successivo alla data della delibera del Con-siglio di Amministrazione.

7. In caso di anticipazione della pensione ai sen-si del comma 2 dell’art. 2, l’importo della quota dibase, calcolata secondo i criteri previsti dal prece-dente comma 5, verrà ridotto nella misura dello0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto alrequisito anagrafico previsto all’art. 2, comma 1.La riduzione di cui innanzi non si applica ovel’iscritto al raggiungimento del 65˚ anno di età,ovvero al momento successivo della trasmissionedella domanda di pensione, abbia raggiunto il re-quisito della effettiva iscrizione e contribuzioneper almeno 40 anni.

Art. 5Integrazione al trattamento minimo

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 74 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

[3] «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata sul supplemento ordinario alla “GazzettaUfficiale” del 16 agosto 1995 n. 190.

[4] Si veda la nota 3.[5] «Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale

obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione», pubblicata sul supplemento ordinario alla“Gazzetta Ufficiale” del 2 marzo 1996 n. 52.

1. Su domanda dell’avente diritto, qualora appli-cando i criteri di calcolo di cui agli artt. 4, 6 e 14 delpresente regolamento la pensione annua sia inferio-re ad € 10.160,00, preso come base l’anno 2008, ècorrisposta un’integrazione sino al raggiungimentodel suddetto importo.

2. Tale importo è rivalutato annualmente con icriteri di cui all’art. 13 del presente regolamento. Èescluso ogni collegamento automatico di tale im-porto minimo con il contributo soggettivo minimo.

3. L’integrazione al trattamento minimo com-pete solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivodell’iscritto e del coniuge, non legalmente ed ef-fettivamente separato, comprensivo dei redditida pensione nonché di quelli soggetti a tassazio-ne separata o a ritenuta alla fonte, non sia supe-riore al triplo del trattamento minimo. Essa com-pete solo sino al raggiungimento del reddito com-plessivo massimo pari a tre volte il trattamentominimo di cui sopra, salvo quanto previsto alcomma 4 del presente articolo.

4. Ai fini del computo del reddito massimo di cuisopra non si considerano il reddito della casa diabitazione del titolare della pensione, anche se im-putabile al coniuge, il trattamento di fine rapportoe le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cuialla presente normativa si considera la media deiredditi effettivamente percepiti nei tre anni prece-denti quello per il quale si chiede l’integrazione altrattamento minimo della pensione.

5. All’atto della presentazione della domandadi integrazione al trattamento minimo il richie-dente dovrà sottoscrivere autocertificazione relati-va ai requisiti reddituali di cui ai precedenti com-mi, impegnandosi a comunicare le variazioni checomportino la perdita del diritto all’integrazione.In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovràripetere la domanda di integrazione con le modali-tà di cui sopra.

6. La quota modulare e gli eventuali supplementidi pensione assorbono, sino a concorrenza, l’inte-grazione al trattamento minimo della pensione.

7. Qualora risulti che il pensionato abbia rice-

vuto l’integrazione al minimo a seguito di dichia-razioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, ol-treché alla restituzione delle somme indebita-mente percepite, maggiorate degli interessi, al pa-gamento di una sanzione, come prevista dal com-ma successivo.

8. La sanzione di cui al comma precedente èpari al 30% delle somme lorde indebitamente per-cepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalleleggi penali.

Art. 6Determinazione della quota modulare

1. La quota modulare della pensione di vecchiaiaè determinata secondo il metodo di calcolo contri-butivo definito dalla legge 335/95[3] e dal presentearticolo. Il montante contributivo individuale al 31dicembre di ciascun anno è costituito dalla sommadei contributi obbligatori e facoltativi versati dal-l’iscritto ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamentodei contributi. Il montante contributivo individualeè rivalutato su base composta al 31 dicembre diogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazionepari al 90% della variazione media quinquennaledel tasso di rendimento netto del patrimonio inve-stito dalla Cassa in tale periodo, con un valore mini-mo dell’1,5%. Tale valore minimo è garantito da unfondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente10% del rendimento non attribuito all’iscritto.

2. All’atto del pensionamento il montante vienetrasformato in rendita secondo i seguenti criteri:

- per i primi 5 anni di applicazione del presenteregolamento, utilizzando i coefficienti per età, co-me previsti dalla legge 335/95[4] e successive modifi-che ed in uso presso gli Enti di cui al D.lgs.103/96[5];

- successivamente con coefficienti per età costrui-ti tenendo conto delle particolari caratteristiche de-mografiche della categoria e dei conseguenti effettiattuariali, come risultanti dalla redazione dei bilan-ci tecnici.

3. In caso di anticipazione della pensione di cuial comma 2 dell’art. 2, la quota modulare non sarà

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 75 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

[6] Si veda la nota 2.[7] Si veda la nota 3.[8] Si veda la nota 2.

soggetta ad alcuna riduzione.4. I contributi versati per gli anni dichiarati ineffi-

caci ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75[6] nonconcorrono a formare il montante contributivo.

5. Il mancato pagamento della quota modularevolontaria non comporta l’inefficacia dell’anno aifini pensionistici.

Art. 7Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità, calcolata con i criteriprevisti dagli artt. 4, 5 e 6, è corrisposta, a domandadell’interessato, a colui che abbia maturato i se-guenti requisiti:

- fino al 31 dicembre 2011, 58 anni di età e alme-no 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2012, 58 anni di età e almeno36 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2014, 59 anni di età e almeno37 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2016, 60 anni di età e almeno38 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2018, 61 anni di età e almeno39 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa;

- dal 1˚ gennaio 2020, 62 anni di età e almeno40 anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è in ognicaso subordinata alla cancellazione dall’albo de-gli avvocati e dall’albo speciale per il patrociniodavanti alle giurisdizioni superiori. Essa è incom-patibile con la reiscrizione ad uno degli albi sud-detti. Verificatasi l’incompatibilità, la pensione dianzianità è sospesa sino all’eliminazione della re-lativa causa, con diritto della Cassa a ripetere iratei di pensione corrisposti dall’insorgere dellaincompatibilità stessa.

Art. 8Pensione di vecchiaia contributiva

1. Coloro che abbiano raggiunto il requisito ana-grafico della pensione di vecchiaia e non abbianomaturato l’anzianità prevista dall’art. 2 del presen-te regolamento, ma con più di cinque anni di effetti-va iscrizione e contribuzione e che non si sianoavvalsi dell’istituto della ricongiunzione verso altroEnte previdenziale ovvero della totalizzazione, han-no diritto a chiedere la liquidazione di una pensio-ne di vecchiaia contributiva, salvo che intendanoproseguire nei versamenti dei contributi al fine diraggiungere una maggiore anzianità o maturareprestazioni di tipo retributivo.

2. Il calcolo della quota di base della pensione, èeffettuato secondo i criteri previsti dalla legge335/95 e successive modifiche[7], in rapporto almontante contributivo formato dai contributi sog-gettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art.2, comma 1, lett. a) del Regolamento dei contributi,nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscattoe/o di ricongiunzione. La pensione di vecchiaia con-tributiva non prevede la corresponsione dell’inte-grazione al minimo di cui all’art. 5.

3. Per il calcolo della quota modulare si applica-no le disposizioni dell’art. 6.

4. I contributi versati per gli anni dichiarati ineffi-caci ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75[8] nonconcorrono a formare il montante contributivo.

5. La pensione di vecchiaia contributiva è rever-sibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui alsuccessivo art. 12, con esclusione di un minimogarantito.

6. Ai superstiti dell’iscritto, indicati all’art. 12,che non abbiano diritto alla pensione indiretta, inpresenza di un’anzianità di effettiva iscrizione econtribuzione alla Cassa del dante causa di almenocinque anni, viene liquidata, a domanda, una som-ma pari ai contributi soggettivi di cui agli artt. 2, 3 e4 del Regolamento dei contributi, maggiorati degliinteressi legali calcolati dal 1˚ gennaio successivo alversamento.

7. Colui che matura la pensione ai sensi del pre-sente articolo e prosegue nell’esercizio della profes-sione, è tenuto al versamento dei soli contributiprevisti dagli artt. 2, comma 4 e 6 comma 8 delRegolamento dei contributi, senza diritto alla corre-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 76 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

sponsione di supplementi di pensione.

Art. 9Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta qualora concor-rano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell’iscritto all’esercizio della pro-fessione sia esclusa, a causa di malattia od infortu-nio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanen-te e totale;

b) l’iscritto abbia maturato almeno cinque annidi effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa el’iscrizione sia in atto, continuativamente da dataanteriore al compimento del quarantesimo anno dietà dell’iscritto medesimo.

2. Per il calcolo della quota di base della pensio-ne si applicano le disposizioni dell’art. 4 e 5, 1˚comma.

3. Gli anni ai quali va commisurata la pensionesono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massi-mo di:

- 35 fino al 31 dicembre 2010- 36 fino al 31 dicembre 2013- 37 fino al 31 dicembre 2016- 38 fino al 31 dicembre 2018- 39 fino al 31 dicembre 2020- 40 dal 1˚ gennaio 2021.Ove la liquidazione avvenga per quote, come pre-

visto dall’art. 14, gli anni aggiunti vengono calcolatinell’ultima quota.

4. Per il calcolo della quota modulare si applica-no le disposizioni dell’art. 6.

5. La concessione della pensione è subordinataalla cancellazione dagli albi professionali ed è so-spesa in caso di nuova iscrizione, fatto salvo il dirit-to della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrispo-sti dalla data della reiscrizione.

6. Entro i 10 anni successivi alla concessione del-la pensione, la Cassa può, in qualsiasi momento,assoggettare a revisione la permanenza della condi-zione di inabilità.

7. L’erogazione della pensione è sospesa neiconfronti del pensionato che non si presti allarevisione.

Art. 10Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all’iscritto lacui capacità all’esercizio della professione sia ri-dotta in modo continuativo, a meno di un terzo,

per infermità o difetto fisico o mentale, sopravve-nuti dopo l’iscrizione. Debbono altresì concorre-re le condizioni di cui all’art. 9, primo comma,lettera b).

2. Sussiste il diritto a pensione anche quando l’in-fermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesi-stono al rapporto assicurativo, purché vi sia statoun successivo aggravamento o siano sopraggiuntenuove infermità che abbiano provocato la riduzio-ne a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della quota di base della pensioneè pari al 70% di quella risultante dall’applicazionedell’art. 4 e non può essere inferiore al 70% dellapensione prevista dall’art. 5, 1˚ comma per l’annodella decorrenza. La quota modulare verrà liqui-data, a norma dell’art. 6, al compimento dell’etàanagrafica prevista dall’art. 2 o al momento dellacancellazione del pensionato da tutti gli albi, seantecedente.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamentealle pensioni che all’atto della concessione sianostate dichiarate revisionabili, la persistenza dell’in-validità e, tenuto conto anche dell’esercizio profes-sionale eventualmente svolto dal pensionato, con-ferma o revoca la concessione della pensione. Laconcessione è definitiva quando l’invalidità, dopola concessione, è stata confermata altre due volte.

5. L’erogazione della pensione è sospesa neiconfronti del pensionato che non si presti allarevisione.

6. Il pensionato di invalidità che abbia prosegui-to l’esercizio della professione ed abbia maturato ildiritto ad una delle pensioni di vecchiaia o di anzia-nità, può chiedere, con decorrenza dal mese succes-sivo alla presentazione della relativa istanza, la cor-responsione del trattamento in sostituzione dellapensione di invalidità.

Art. 11Norme comuni alle pensioni di inabilità

e invalidità1. La inabilità e l’invalidità sono accertate secon-

do quanto prescrive l’apposito Regolamento.2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed

invalidità non sono concesse e, se concesse, sonorevocate, qualora il danno sia stato risarcito ed ilrisarcimento ecceda la somma corrispondente allacapitalizzazione della pensione annua dovuta; so-no invece proporzionalmente ridotte in caso che ilrisarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 77 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

[9] L’articolo 1916 del Cc è il seguente:(Diritto di surrogazione dell’assicuratore)

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicuratoverso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altriparenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie

accidentali.La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 maggio 1975, n. 117, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1916, comma secondo,del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, ilconiuge dell’assicurato.La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato fra l’altro, l’illegittimità dell’articolo 1916 delcodice civile, nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti delterzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.

conto del risarcimento derivante da assicurazioneper infortuni stipulata dall’iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovuta adinfortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risar-cimento ai sensi e nei limiti dell’articolo 1916 delcodice civile[9], in concorso con l’assicuratore dicui al comma precedente, ove questi abbia dirittoalla surroga.

Art. 12Pensioni di reversibilità e indirette

1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati delloStato le pensioni sono reversibili a favore del coniu-ge superstite, dei figli minorenni o maggiorenni ina-bili a proficuo lavoro o a figli maggiorenni che se-guono corsi di studi, sino al compimento della dura-ta minima legale del corso di studi seguito e comun-que, nel caso di studi universitari, non oltre il com-pimento del ventiseiesimo anno di età, nelle se-guenti percentuali:

a) del 60 per cento al solo coniuge; dell’80 percento al coniuge con un solo figlio; del 100 per cen-to al coniuge con due o più figli;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del60 per cento ad un solo figlio; dell’80 per cento adue figli; del 100 per cento a tre o più figli.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma precedentela pensione di invalidità si considera aumentata ditre settimi relativamente alla quota base determina-ta ai sensi dell’art. 4.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed allecondizioni di cui al comma 1, al coniuge superstiteed ai figli dell’iscritto defunto senza diritto a pensio-ne, sempre che quest’ultimo abbia maturato alme-no dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzionealla Cassa. Essa spetta nelle percentuali di cui al

comma 1 lettere a) e b) su un importo calcolatocome per la pensione di vecchiaia.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione so-no aumentati di dieci, sino a raggiungere il massi-mo complessivo di:

- 35 fino al 31 dicembre 2010- 36 fino al 31 dicembre 2013- 37 fino al 31 dicembre 2016- 38 fino al 31 dicembre 2018- 39 fino al 31 dicembre 2020- 40 dal 1˚ gennaio 2021.Ove la liquidazione avvenga per quote, come pre-

visto dall’art. 14, gli anni aggiunti vengono calcolatinell’ultima quota. Per il calcolo della quota modula-re si applicano le disposizioni dell’art. 6.

4. La pensione indiretta spetta solo ai superstitidi chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere dicontinuità a partire da data anteriore al compimen-to del quarantesimo anno di età, anche se l’iscrizio-ne era cessata al momento del decesso, purché lacessazione non sia avvenuta prima di tre anni ante-riori al decesso.

5. L’ammontare complessivo della quota di basedel trattamento non può essere inferiore al tratta-mento integrato al minimo pensionistico di cui al-l’art. 5, 1˚ comma del presente Regolamento, previ-sto per l’anno di decorrenza.

Art. 13Aumento dei trattamenti

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassasono aumentati annualmente, a partire dal secon-do anno successivo a quello di decorrenza, con deli-bera del Consiglio di Amministrazione, in propor-zione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi alconsumo per le famiglie di operai ed impiegati, con

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Page 76: Guida al Diritto

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 78 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

[10] Il comma 763 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2007) è il seguente:

763. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nelrispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo diassicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale noninferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni ele fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo divalutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2,sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine,avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifichederivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora leesigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazionedella spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma edapprovati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

riferimento all’anno di decorrenza della pensione ecalcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

2. La delibera viene comunicata ai Ministeri vigi-lanti e, trascorsi due mesi dal ricevimento della co-municazione, senza che sia pervenuto formale di-niego, si intende approvata.

3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1˚ gennaiosuccessivo alla data della delibera.

4. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità dieguale importo. La tredicesima mensilità è pagatanel mese di dicembre.

Art. 14Disposizioni transitorie relative alla misura

della pensione1. Tenendo conto dei criteri di gradualità e di

equità tra generazioni, per coloro che alla data del31 dicembre 2007 abbiano compiuto almeno 40 an-ni di età e maturato almeno cinque anni di effettivaiscrizione e contribuzione alla Cassa, avendo pre-sente il principio del pro rata, di cui al comma 763della legge 296/2006[10], l’importo della pensione dibase sarà costituito dalla somma di più quote.

2. La prima e la eventuale seconda quota, corri-spondenti all’anzianità maturata alla data del 31dicembre 2007, calcolate secondo i criteri fissatidalla delibera del Comitato dei Delegati del 19gennaio 2001, approvata con provvedimento mi-nisteriale del 27 novembre 2001; l’ulteriore quo-ta, corrispondente all’anzianità maturata succes-sivamente al 31 dicembre 2007, calcolata secon-do le modalità previste dall’art. 4 del presenteRegolamento.

3. La quota modulare, determinata secondo i cri-

teri di cui all’art. 6, viene sommata alla quota dibase per confluire in un trattamento unitario dellaprestazione pensionistica.

Art. 15Disposizioni transitorie relative ai supplementi

di pensione di cui all’art. 2 - comma 11. Alle pensioni con decorrenza successiva al 1˚

gennaio 2021 non sono liquidati supplementi. Lanormativa previgente, relativa ai supplementi, si ap-plica solo per i trattamenti già maturati alla data del31 dicembre 2010. Per le pensioni di vecchiaia ma-turate nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 2,comma 1, i supplementi verranno liquidati secon-do le seguenti modalità:

- per le pensioni decorrenti dal 1˚ febbraio 2011al 1˚ gennaio 2014 un unico supplemento dopoquattro anni dal pensionamento;

- per le pensioni decorrenti dal 1˚ febbraio 2014al 1˚ gennaio 2017 un unico supplemento dopo treanni dal pensionamento;

- per le pensioni decorrenti dal 1˚ febbraio 2017al 1˚ gennaio 2019 un unico supplemento dopo dueanni dal pensionamento;

- per le pensioni decorrenti dal 1˚ febbraio 2019al 1˚ gennaio 2021 un unico supplemento dopo unanno dal pensionamento.

Il supplemento è comunque dovuto dal mese suc-cessivo alla cancellazione dagli Albi, anche per cau-sa di morte, quando tale cancellazione sia antece-dente alla maturazione del diritto.

2. La modalità di calcolo del supplemento è disci-plinata dai commi 4 e 5 dell’art. 50 del Regolamen-to Generale.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 79 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forenseDelibera del Comitato dei Delegati 5 dicembre 2009,

approvata con “ministeriale” 18 dicembre 2009.Comunicato del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

(Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 31 dicembre 2009 n. 303)

[1] L’articolo 1 del Dlgs 509/1994 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, inmateria di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) è ilseguente:(Enti privatizzati)

1. Gli enti di cui all’elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1˚ gennaio 1995, inassociazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata deidue terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di caratterefinanziario.

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di dirittoprivato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolaridi tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tuttele operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categoriedi lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione edella contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessicon gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essereapprovati ai sensi dell’art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizionedegli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;b) determinazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale, con particolare riferimento all’onorabilità e professionali-tà dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell’associazione o fondazione. Tale professionalità èconsiderata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l’attività professionale della categoria interessata;c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore acinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore delpresente decreto, all’eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pariad una annualità per ogni biennio.

L’articolato che ridisegna i contributiaumenta la partecipazione degli iscritti

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 1Tipologia dei contributi

1. Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto di-sposto dell’art. 1, comma 3 del D.lgs 30/6/1994 n.509[1] ed in conformità a quanto stabilito dal pre-sente Regolamento i seguenti contributi:

1) Contributo soggettivo di base e modulare;2) Contributo integrativo;3) Contributo di maternità.

Art. 2Contributo soggettivo di base

1. Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli Albi

professionali tenuto all’iscrizione alla Cassa è obbli-gato a versare, con le modalità stabilite dal presen-te Regolamento, un contributo soggettivo propor-zionale al reddito professionale netto prodotto nel-l’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione aifini dell’IRPEF e dalle successive definizioni. Talecontributo, per l’anno 2009, è determinato comesegue, salvo quanto disposto all’art. 8 del presenteRegolamento:

a) reddito sino a € 86.700,00 tredici per cento;b) reddito eccedente € 86.700,00 tre per cento.2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo

pari a € 1.310,00 per l’anno 2009, € 2.100,00 per

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 80 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

[2] I commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato - Legge finanziaria 2008) sono i seguenti:

96. Ai fini dell’applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisicheesercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:a) nell’anno solare precedente:1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondola modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53,comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e dilocazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base deicriteri di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

98. Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti

l’anno 2010 e € 2.400,00 per l’anno 2011. Per glianni successivi, tale contributo minimo sarà sogget-to alla rivalutazione di cui all’art. 8 del presenteRegolamento.

3. Il contributo minimo di cui al comma prece-dente è escluso dall’anno solare successivo alla ma-turazione del diritto a pensione di vecchiaia.

4. A partire dal primo anno solare successivo allamaturazione del diritto a pensione ovvero alla ma-turazione dell’ultimo supplemento ove previsto, ipensionati di vecchiaia devono corrispondere ilcontributo di cui al primo comma, sino al tetto red-dituale fissato alla lettera a), in misura pari al 5%del reddito professionale netto ai fini IRPEF. Per laparte eccedente il tetto reddituale indicato al primocomma, lettera a) il contributo si riduce al 3%.

Art. 3Contributo soggettivo modulare obbligatorio

1. I soggetti di cui all’art. 2 sono altresì tenuti aversare, a decorrere dal 2010, un contributo sog-gettivo modulare pari all’1% del reddito professio-nale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tettoreddituale di cui al precedente art. 2, lettera a),destinato al montante individuale nominale sucui si calcola la quota modulare del trattamentopensionistico.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimopari a € 160,00 per l’anno 2010 e € 180,00 per l’anno2011. Per gli anni successivi, tale contributo mini-mo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all’art. 8del presente Regolamento.

3. I pensionati, con la sola eccezione dei pensio-nati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cuiai precedenti commi.

Art. 4Contributo soggettivo modulare volontario

1. I soggetti di cui all’art. 2 possono versare, invia volontaria ed eventuale, una ulteriore contribu-zione dall’1% al 9% del reddito professionale nettodichiarato ai fini IRPEF con la medesima destinazio-ne e con gli stessi limiti reddituali di cui al preceden-te articolo 3.

2. I pensionati, con la sola eccezione dei pensio-nati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cuial presente articolo.

Art. 5Agevolazioni per i giovani

1. Per le domande di iscrizione presentate suc-cessivamente al 1˚ gennaio 2009 che comportinouna decorrenza di iscrizione anteriore al compi-mento del trentacinquesimo anno di età, il contri-buto soggettivo minimo di base e modulare è ri-dotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizio-ne alla Cassa; restano invariate le percentuali peril calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazio-ne di cui all’articolo 2 comma 1, all’articolo 3,comma 1 e all’art. 4.

Art. 6Contributo integrativo

1. Tutti gli avvocati iscritti agli Albi nonché ipraticanti avvocati iscritti alla Cassa devono appli-care una maggiorazione percentuale su tutti i cor-rispettivi rientranti nel volume annuale d’affari aifini dell’IVA.

2. I contribuenti minimi di cui all’art. 1 commi96/117 della legge 24/12/2007 n. 244[2] devono ap-plicare la maggiorazione in fattura commisurando-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 81 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

99. Non sono considerati contribuenti minimi:a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;b) i soggetti non residenti;c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cuiall’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cuiall’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427;d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone oassociazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

100. I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazionedell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Imedesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta,integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo aquello di effettuazione delle operazioni.

101. L’applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche peropzione, al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in cinquerate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamentoa saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi;le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presentearticolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

102. Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tieneconto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.

103. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cuil’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma,del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

104. I contribuenti minimi sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensipercepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte odella professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa oall’esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quellicorrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente acarico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato aisensi del presente comma.

105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delleaddizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito allordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. Si applicano le disposizioni inmateria di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuentiminimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue allaformazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebricadelle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro,le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativodella somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimipossono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinariestabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzionedel reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, perl’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell’ultimo periodo delcomma 3 dell’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

la al corrispettivo lordo dell’operazione.3. L’ammontare complessivo delle maggiorazio-

ni, corrispondente alla somma ottenuta applican-do la percentuale di cui all’ultimo comma del pre-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 82 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi diregistrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definitinel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, icontribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto edelle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione deglielenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e successive modificazioni.

110. I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito neimodi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentaresuccessivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida perciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni delpresente comma, l’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodod’imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una dellecondizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazionedall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 percento. In tal caso sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuatenell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetticompensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall’applicazionedel regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a),numero 1), comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di impostasoggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, inbase alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nelladeterminazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorchédi competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile delperiodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime dicui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione aquello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative delpresente comma.

113. I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

114. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioniin materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedeleindicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 chedeterminano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite daldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 percento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, aseguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una dellefattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo,nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111.

115. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche inriferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

116. Sono abrogati l’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 14 della legge23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hannoesercitato l’opzione di cui all’articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possonoapplicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d’imposta 2008, anche se non è trascorsoil periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all’ultimoperiodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamentealla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All’articolo 41, comma 2-bis, deldecreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,le parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1˚ gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell’accontodell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a

sente articolo sull’intero volume annuo d’affariprodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni

fatturate nell’anno per i soggetti di cui al comma2, deve essere versato alla Cassa indipendente-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 83 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai finidell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del citatotesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’acconto è dovuto dal titolare anche per laquota imputabile ai collaboratori dell’impresa familiare.

[3] «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15della L. 8 marzo 2000, n. 53», pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 26 aprile 2001 n. 96.

[4] L’articolo 3 del Dlgs 509/1994 è il seguente:(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalMinistero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai

mente dall’effettivo pagamento che ne abbia ese-guito il debitore.

4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti delcliente.

5. Le associazioni o società di professionisti devo-no applicare la maggiorazione per la quota di com-petenza di ogni socio o associato iscritto agli Albi diavvocato o praticante iscritto alla Cassa.

6. L’ammontare complessivo annuo delle mag-giorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singo-lo professionista è calcolato su una percentualedel volume d’affari della associazione o societàpari alla percentuale degli utili spettante al profes-sionista stesso.

7. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenutia versare, con esclusione degli anni corrispondential periodo di praticantato con abilitazione al patro-cinio e ai primi cinque anni di iscrizione all’Albo,per il titolo di cui al primo comma, un importominimo, comunque dovuto, pari a € 395,00 per l’an-no 2009, € 550,00 per l’anno 2010 ed € 650,00 perl’anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributominimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui al-l’art. 8 del presente Regolamento. Per gli anni diiscrizione corrispondenti al periodo di praticantatoe per i primi cinque anni di iscrizione agli Albi è,comunque, dovuto il contributo integrativo in pro-porzione all’effettivo volume d’affari dichiarato.

8. Il contributo di cui ai commi precedenti è do-vuto anche dai pensionati di vecchiaia che restanoiscritti all’Albo degli avvocati o all’Albo speciale peril patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; mal’obbligo del contributo minimo è escluso a partiredall’anno solare successivo alla maturazione del di-ritto a pensione.

9. Salvo quanto disposto dall’art. 9 primo com-ma, la maggiorazione percentuale è stabilita nellamisura del 4%. Il contributo integrativo non concor-re alla formazione del reddito professionale e non èquindi soggetto all’IRPEF.

Art. 7Contributo di maternità

1. Al fine di provvedere all’erogazione della in-dennità di maternità di cui al D.lgs. 151/2001[3],ogni avvocato o praticante avvocato iscritto allaCassa è obbligato a versare un contributo annuodeterminato dal Consiglio di Amministrazione.Per l’anno 2008 il predetto contributo ammonta a€ 173,00.

Art. 8Rivalutazione

1. Il tetto reddituale ed i contributi minimi dicui agli articoli 2, 3 e 6 sono aumentati annual-mente, con apposita delibera del Consiglio di Am-ministrazione, in proporzione alle variazioni del-l’indice annuo dei prezzi al consumo per le fami-glie di operai ed impiegati calcolata dall’Istitutonazionale di statistica arrotondando i relativi im-porti rispettivamente ai 50 Euro e ai 5 Euro piùvicini. La delibera viene comunicata ai Ministerivigilanti per la relativa approvazione che si inten-de data se non viene negata entro i due mesi suc-cessivi alla comunicazione.

2. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1˚ gennaiosuccessivo all’anno della delibera del Consiglio diAmministrazione.

Art. 9Variabilità dei contributi

1. In relazione alle esigenze di equilibrio finan-ziario della Cassa, la percentuale del contributosoggettivo e del contributo integrativo nonchél’entità dei contributi minimi possono essere va-riate con delibera del Comitato dei Delegati adot-tata con la procedura di cui all’art. 20 del Regola-mento Generale.

2. La variazione avrà effetto dall’anno successivoalla approvazione ministeriale di cui all’art. 3 delD.lgs. 509/1994[4].

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 84 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

sensi dell’art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazio-ni.

2. Nell’esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1,approva i seguenti atti:a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Perle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazionidefinite dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievisu: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e diripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenticriteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con i Ministeri di cuial comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisionedefinitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entrotrenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativodiventa esecutivo.

4. All’atto della trasformazione in associazione o fondazione dell’ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina dellacontribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.

5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità el’efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

Art. 10L’obbligo della comunicazione

1. Tutti gli avvocati che risultino iscritti, ancheper frazione di anno, negli Albi professionali nel-l’anno anteriore a quello della dichiarazione, devo-no comunicare alla Cassa, secondo le modalità sta-bilite dal Consiglio di Amministrazione, con letteraraccomandata o in via telematica, entro il 30 set-tembre di ogni anno, l’ammontare del reddito pro-fessionale netto di cui all’art. 2, conseguito ai finiIRPEF per l’anno precedente, nonché il volumecomplessivo d’affari di cui all’art. 6 conseguito aifini dell’IVA, per il medesimo anno. La comunica-zione deve essere fatta anche se le dichiarazionifiscali non sono state presentate o sono negative edeve contenere le indicazioni del codice fiscale edella partita IVA.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa po-trà stabilire che l’invio della comunicazione di cuial primo comma avvenga esclusivamente in via tele-matica fissando appositi termini.

3. Nella stessa comunicazione devono essere di-chiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi,nel corso dell’anno precedente, degli imponibili IR-PEF e dei volumi d’affari IVA, qualora comportinovariazioni degli imponibili dichiarati. Deve altresìessere esercitata l’eventuale opzione per la quotamodulare volontaria relativa all’anno in corso, indi-candone la percentuale e il corrispondente impor-to da versare in autoliquidazione.

4. Nel caso di versamenti insufficienti essi an-dranno imputati, nell’ambito della prescrizionequinquennale, prima ai contributi obbligatori, sog-

gettivo e integrativo, poi ai contributi modulari ob-bligatori e, quindi, ai contributi modulari volontari.

5. Relativamente al volume d’affari dei parteci-panti a società o ad associazione di professionisti siapplicano i criteri di cui all’art. 6, quinto e sestocomma del presente Regolamento.

6. La stessa comunicazione deve essere inviatadai praticanti abilitati che risultino iscritti alla Cas-sa nell’anno anteriore a quello della dichiarazione.

7. Non costituisce motivo di esenzione dall’obbli-go di invio della comunicazione la mancanza diuna partita IVA, l’inesistenza di reddito o di volumed’affari, l’iscrizione al solo Albo speciale dei Cassa-zionisti, l’esistenza di situazioni di incompatibilità.

8. Gli avvocati iscritti anche in altri Albi profes-sionali e alle relative Casse previdenziali, che ab-biano esercitato l’opzione a favore di una di taliCasse, se prevista da specifiche norme di legge,non hanno l’obbligo di inviare le prescritte comu-nicazioni. Essi devono provare l’avvenuto eserci-zio dell’opzione per escludere gli obblighi contri-butivi e dichiarativi.

9. Gli avvocati che esercitano la professione al-l’estero hanno l’obbligo di inviare le prescritte co-municazioni se conservano l’iscrizione in un Alboitaliano e devono indicare solo la parte, se esisten-te, di reddito o di volume d’affari soggetta a tassa-zione in Italia.

10. Gli avvocati, che si cancellano dagli Albi e ipraticanti, che si cancellano dalla Cassa, hannol’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni an-che nell’anno successivo a quello della cancellazio-ne e ne sono esonerati solo dopo tale anno.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 85 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

[5] L’articolo 2 della legge 536/1949 (Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancatopagamento dei contributi previsti dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382) è il seguente:

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e deicollegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimentodisciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglioprofessionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Art. 11Sanzioni disciplinari

1. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione di una diffi-da notificata a cura della Cassa per lettera racco-mandata con avviso di ricevimento ovvero median-te consegna su casella di posta certificata, la perdu-rante omissione della comunicazione di cui all’art.10 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell’Ordi-ne di appartenenza dell’iscritto ai fini della sospen-sione dello stesso dall’esercizio professionale a tem-po indeterminato da deliberarsi dal Consiglio del-l’Ordine con le forme del procedimento disciplina-re e con l’applicazione del terzo comma dell’artico-lo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536[5]; la sospensio-ne è revocata quando l’interessato dimostra di averprovveduto all’invio della comunicazione dovuta.

2. Nel caso di iscritti al solo Albo speciale per ilpatrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazionedi cui al comma precedente va eseguita nei confron-ti del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 12Predisposizione e trasmissione della

modulistica agli iscritti1. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa

può predisporre modalità di trasmissione della co-municazione secondo le forme ritenute più idonee,sia in via telematica che in forma cartacea. A tal finela Cassa può mettere a disposizione di ogni sogget-to tenuto all’invio della comunicazione funzionali-tà informatiche personalizzate o specifica moduli-stica; in questo ultimo caso la Cassa può spedire intempo utile, prima della scadenza del termine indi-cato nell’art. 10, la modulistica ai diretti interessatiovvero ai Consigli dell’Ordine.

2. La Cassa può spedire analogo modulo per leassociazioni e le società tra professionisti, senzadati prestampati, a chi ne faccia richiesta e alleassociazioni e società presenti nei propri archivianagrafici.

3. La spedizione di cui ai commi precedenti noncostituisce obbligo per la Cassa, ma solo un mezzo

per facilitare l’invio delle comunicazioni. L’obbligodi invio telematico fa venire meno la fornitura dimoduli cartacei.

4. La Cassa, inoltre, può provvedere a spedire aciascun Consiglio dell’Ordine un numero di mo-duli adeguato al numero degli iscritti, da utilizza-re da coloro che non abbiano ricevuto il modulodalla Cassa o lo abbiano smarrito o deteriorato,ovvero alle associazioni e società tra professioni-sti, che lo richiedano.

5. Qualora i moduli a disposizione del Consigliodell’Ordine non risultassero sufficienti, la Cassaprovvede, su richiesta del Consiglio stesso, fattacon qualsiasi mezzo, a spedire i moduli occorrenti.

6. La mancata o intempestiva ricezione del mo-dulo inviato dalla Cassa non esonera dall’obbligo diinviare la prescritta comunicazione nel termine pre-visto dal presente Regolamento.

7. La Cassa fornisce istruzioni per la compilazio-ne del modulo e provvede, inoltre, in tempo utile,alla spedizione dei bollettini per il pagamento diquanto dovuto ovvero ad approntare idonee proce-dure per il pagamento on-line.

Art. 13Ulteriori informazioni da parte della Cassa

1. La Cassa informa dei termini e delle modalitàper le comunicazioni attraverso il proprio sito inter-net; ulteriori informazioni potranno essere trasmes-se a mezzo di posta elettronica e mediante l’affissio-ne di manifesti negli uffici giudiziari e nelle sedi deiConsigli dell’Ordine, a cura di questi ultimi.

2. La Cassa può inoltre dare le informazioni dicui al comma precedente con altri mezzi ritenutiidonei ad assicurarne la miglior diffusione.

Art. 14Modalità e forma per l’invio della comunicazione

1. Il modulo, contenente le prescritte comunica-zioni, deve essere inviato alla Cassa in via telemati-ca o a mezzo posta con raccomandata semplice.

2. Le modalità di invio telematico, stabilite dal

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 86 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

[6] Si veda la nota 2.

Consiglio di Amministrazione della Cassa, dovran-no, comunque, garantire la sicurezza e riservatezzadei dati oltre che l’identità del dichiarante.

3. Il modulo cartaceo, ove previsto, deve esserepredisposto in forma tale da poter essere inviatoalla Cassa, opportunamente piegato e chiuso, sen-za busta, con l’indirizzo della Cassa prestampato.

Art. 15Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione, salvo il caso di invio tele-matico per il quale saranno previste specificheprocedure identificative, deve contenere i se-guenti dati:

a) le generalità complete del dichiarante e il Forodi appartenenza;

b) il codice fiscale;c) l’ammontare del reddito professionale dichia-

rato ai fini dell’IRPEF;d) il volume d’affari IVA;e) l’indicazione del contributo soggettivo dovuto;f) l’indicazione del contributo integrativo do-

vuto;g) l’indicazione del contributo modulare obbliga-

torio;h) la percentuale del contributo modulare volon-

tario e il relativo importo;i) la sottoscrizione del dichiarante.2. La Cassa può inoltre richiedere altri dati ritenu-

ti utili dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16Elementi essenziali della comunicazione - Comu-

nicazione incompleta, errata o non conforme alvero1. La comunicazione priva di uno dei suoi ele-

menti essenziali equivale a comunicazione omes-sa. Sono essenziali:

a) l’identificazione del dichiarante;b) l’ammontare del reddito professionale dichia-

rato ai fini dell’IRPEF;c) l’ammontare del volume d’affari IVA.2. In caso di mancata sottoscrizione del modu-

lo cartaceo il dichiarante è invitato a ripresentarela dichiarazione entro trenta giorni, completa inogni sua parte, compresa la sottoscrizione delmodulo cartaceo.

3. Il mancato invio, entro il termine di cui al com-ma precedente, equivale a comunicazione omessa.

4. La presentazione di dichiarazione in altra for-ma, se contenente i prescritti dati fiscali, è equipara-ta all’invio della comunicazione.

5. La comunicazione non è conforme al vero,quando riporta come reddito denunciato ai fini del-l’IRPEF o volume d’affari IVA un importo diversoda quello dichiarato al fisco, salvo quanto previstodai successivi artt. 18 e 19.

6. Quando, su istanza o ricorso dell’interessato,il Consiglio di Amministrazione ritenga che la dif-formità dal vero della comunicazione sia dovuta aderrore materiale o scusabile, non si fa luogo allasanzione prevista dall’art. 5 del Regolamento per ladisciplina delle sanzioni, salvo gli effetti dei ritarda-ti pagamenti.

Art. 17Comunicazione del reddito professionale

1. La comunicazione del reddito professionale di-chiarato ai fini dell’IRPEF deve riguardare il redditoprodotto nell’anno al quale la comunicazione si rife-risce.

2. Il reddito dichiarato è quello risultante dalladichiarazione annuale dei redditi delle persone fisi-che quale «reddito netto (o perdita) delle attivitàprofessionali».

3. Per i soci o associati di società o associazionidi professionisti, il reddito dichiarato è quello dipartecipazione imputato al singolo professionistanell’apposito modello della dichiarazione ai finiIRPEF. Nell’ipotesi di redditi professionali prodot-ti, sia partecipando alla società o associazione, siain modo autonomo, il reddito da dichiarare è co-stituito dalla somma dei redditi dichiarati al fiscocome reddito di partecipazione e come redditoindividuale.

Art. 18Comunicazione del volume d’affari

1. La comunicazione deve riguardare il volumed’affari relativo all’anno precedente. L’importo dadichiarare è quello risultante dalla dichiarazioneIVA, detratto l’importo del contributo integrativo. Icontribuenti minimi di cui all’art. 1 commi 96/117della L. 24/12/2007 n. 244[6] devono dichiarare la

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 87 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

somma complessiva dei corrispettivi lordi fatturati.2. Qualora l’attività professionale venga svolta in

forma di società o associazione professionale si ap-plicano i criteri di cui al 3˚ comma dell’art. 17 delpresente Regolamento.

Art. 19Comunicazioni delle definizioni per anni anteriori

1. Con la comunicazione, devono essere specifi-cati, qualora comportino variazioni degli imponibi-li dichiarati, i redditi professionali definiti a seguitodi accertamento ai fini dell’IRPEF ed i volumi d’affa-ri definiti, a seguito di accertamento ai fini dell’IVA,nell’anno anteriore a quello nel quale viene inviatala comunicazione.

2. Nella dichiarazione del reddito e del volumed’affari definiti, a seguito di accertamento, deve es-sere specificato l’anno di produzione, a cui la defini-zione si riferisce.

3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito didefinizione, per anno o per anni anteriori a quello acui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve es-sere eseguito entro gli stessi termini dei contributidovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senzal’applicazione di penalità o interessi, se dichiarati epagati tempestivamente e con le modalità indicatedalla Cassa nelle note illustrative annuali per lacompilazione del modello. La contribuzione di cuiall’art. 4 non subisce modificazioni a seguito di ac-certamento.

Art. 20Comunicazione per le società o associazioni

di professionisti1. Gli obbligati alla comunicazione di cui al-

l’art. 10 che compartecipino a società o ad associa-zioni professionali, devono comunicare anche iredditi ed il volume d’affari della intera società oassociazione, negli stessi termini previsti dal me-desimo art. 10.

2. La comunicazione, da inviare con lettera rac-comandata o in via telematica, secondo le modalitàche saranno fissate dal Consiglio di Amministrazio-ne, può essere sottoscritta anche da uno solo deisoci o associati, se obbligato ex art. 10, o da chi neabbia la rappresentanza.

3. La comunicazione deve contenere:a) la denominazione;b) cognome e nome di tutti i soci o associati, com-

presi quelli iscritti ad Albi, elenchi o registri diversi

da quelli forensi;c) ordine territoriale di iscrizione dei singoli soci

o associati;d) sede della società o associazione;e) numero di codice fiscale o di partita IVA della

società o associazione;f) numero di codice fiscale dei singoli soci o

associati;g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli;h) le quote di volume d’affari da attribuire ai sin-

goli in conformità a quanto prescritto nell’art. 6,commi 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 21Indicazione dei dati nella comunicazione

per le società o associazioni1. Nella comunicazione per le società o associa-

zioni, devono essere indicate le somme complessi-ve di redditi o di volumi d’affari di competenza ditutti i soci o associati iscritti alla Cassa, esclusi cioè isoci o associati non iscritti ad alcun titolo, in quan-to non iscritti ad un Albo forense o praticanti noniscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati iredditi e i volumi d’affari imputati ai singoli.

2. La quota di volume di affari per ogni singolosocio o associato, è pari alla percentuale degli utilispettanti al singolo professionista, nel senso cheessa va attribuita calcolando sul volume d’affaricomplessivo le stesse percentuali con cui si distribu-iscono gli utili per i soci o associati.

Art. 22Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero

1. Coloro che, per qualunque motivo, abbianoreso alla Cassa una comunicazione non conformeal vero, possono provvedere alla rettifica dei datierrati entro 150 giorni dal termine di cui al prece-dente art. 10, 1˚ comma, inviando una nuova comu-nicazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma preceden-te la rettifica sarà possibile solo se accompagnatada idonea documentazione fiscale.

3. Qualora la rettifica operata ai sensi del 2˚comma del presente articolo comporti il versa-mento di maggiori contributi si applicano le di-sposizioni di cui all’art. 8 del Regolamento per ladisciplina delle sanzioni. Ai fini della contribuzio-ne di cui all’art. 4 del presente Regolamento larettifica è irrilevante e non comporta alcun obbli-go o facoltà di integrazione.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 88 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Art. 23Versamento della rata di acconto

1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 26del presente Regolamento entro il 31 luglio di ognianno, ciascun iscritto alla Cassa deve provvedere alpagamento di una rata di acconto da computarsisulla determinazione definitiva dei contributi dovu-ti ai sensi degli artt. 2, 3 e 6, detratti i contributiminimi, pari al 50% delle somme dovute.

2. Entro lo stesso termine di cui al primo com-ma, gli iscritti all’Albo, che non siano iscritti allaCassa, dovranno provvedere al pagamento di unarata di acconto da computarsi sulla determinazio-ne definitiva del contributo integrativo dovuto, aisensi dell’art. 6, pari al 50% della somma dovuta.

3. Qualora il versamento dell’acconto di cui aicommi precedenti risulti inferiore alla misura iviprevista, entro un margine del 5%, e sia successiva-mente compensato nei termini previsti dall’art. 24,non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni dicui all’art. 6 dell’apposito Regolamento.

Art. 24Versamento del saldo

1. Gli obbligati all’invio della comunicazione de-vono calcolare l’ammontare dei contributi ai sensidegli artt. 2, 3 e 6 ed eventualmente dell’art. 4, edevono indicarne l’ammontare complessivo. Essidevono altresì indicare la misura delle quote deicontributi minimi pagate dell’anno di competenza,ai sensi dell’art. 25 e della prima rata versata, inautoliquidazione, nei termini di cui all’art. 23. Lasomma risultante, detraendo i contributi pagati daquelli dovuti, comprensiva dell’intero importo dicui al contributo volontario ex art. 4, dovrà esserecorrisposta entro il 31 dicembre dell’anno in cui lacomunicazione deve essere inviata.

Art. 25Riscossione dei contributi minimi

1. La riscossione dei contributi minimi, dovuti aisensi degli articoli 2, 3 e 6 del presente Regolamen-to, viene effettuata nel corso dello stesso anno dicompetenza, secondo modalità e termini stabilitidal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26Modalità di pagamento dei contributi

in autoliquidazione1. Il pagamento dei contributi, dovuti in autoli-

quidazione e calcolati ai sensi degli artt. 23 e 24deve essere eseguito, con le modalità e i terminiprevisti dal presente Regolamento o eventualmen-te modificati dal Consiglio di Amministrazione, ar-rotondando gli importi dovuti all’euro più vicino.

2. Il pagamento non è dovuto, ove l’eccedenzanon superi i dieci euro.

3. Il pagamento dei contributi di cui agli articoli2, 3, 4 e 6 dovuto in autoliquidazione deve essereeseguito con versamenti distinti. Il Consiglio di Am-ministrazione ha facoltà di individuare modalità dipagamento specifiche per il versamento del contri-buto soggettivo di base, modulare obbligatorio emodulare volontario.

4. Nel caso di appartenenza a società o associa-zione di professionisti, il pagamento dei contributideve essere eseguito da ogni singolo socio o associa-to, per l’importo da ciascuno di essi dovuto.

5. L’omissione o il ritardo nel pagamento dei con-tributi dovuti legittima la Cassa a provvedere allariscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli, o amezzo di altri strumenti ritenuti idonei, con l’ag-giunta degli interessi e delle sanzioni. La proceduradi riscossione deve essere preceduta dalla trasmis-sione da parte della Cassa di un avviso bonario cheinviti l’iscritto a un versamento diretto in alternati-va all’iscrizione al ruolo, fermo restando le altremodalità previste nell’apposito Regolamento per ladisciplina delle sanzioni.

6. In ogni caso il tasso di interesse di cui alcomma precedente non potrà essere inferiore altasso legale.

7. Il mancato o incompleto versamento della con-tribuzione volontaria modulare non costituisce ina-dempimento e non è sanzionato. Il pagamento infe-riore a quanto dichiarato nella comunicazione ob-bligatoria verrà comunque utilizzato per la forma-zione del montante individuale dell’iscritto previ-sto dall’art. 6 del Regolamento per le prestazioniprevidenziali.

Per la contribuzione volontaria di cui all’art. 4 delpresente Regolamento non è consentito il paga-mento tardivo e le somme corrisposte a tale titolosuccessivamente alla scadenza, salvo quanto previ-sto all’art. 10, 4˚ comma, vengono restituite.

Art. 27Richiesta di informazioni agli uffici fiscali

1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni mo-mento ai competenti uffici dell’Anagrafe Tributaria

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 89 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscrit-ti agli Albi e sui relativi accertamenti definitivi.

2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi ufficiinformazioni, oltre che sui redditi derivanti dal-l’esercizio della professione forense, anche sui red-diti di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, diimpresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi diAvvocato.

Art. 28Comunicazioni tra Cassa Forense e Ordini

1. Le comunicazioni obbligatorie da parte deiConsigli dell’Ordine per la trasmissione dei dati re-lativi alla tenuta degli Albi devono avvenire esclusi-vamente in via telematica secondo le modalità e leprocedure previste dalla Cassa.

Art. 29Entrata in vigore delle disposizioni regolamentari

1. Il presente Regolamento sostituisce quello

approvato con delibera del Comitato dei Delegatinella riunione dell’11 gennaio 2002 e approvatocon decreto interministeriale 7 febbraio 2003 esuccessive modificazioni. Ogni disposizione con-traria si intende modificata e sostituita. Il presen-te Regolamento è soggetto alla prescritta approva-zione ministeriale ed entra in vigore dal primogennaio dell’anno successivo alla predetta appro-vazione ministeriale.

Art. 30Disposizione transitoria

L’aliquota del contributo integrativo prevista dal-l’art. 6, comma 9, variata dal presente Regolamentodal 2% al 4%, è vigente fino al 31 dicembre 2015.

Al termine di tale periodo, in occasione della re-dazione del bilancio tecnico al 31 dicembre 2015, siprocederà ad una verifica da sottoporre ai Ministerivigilanti, relativamente agli aspetti di sostenibilitàdella gestione.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 90 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Dopo l’ottima prova dello scorso anno, la Cassa punta nuovamente sull’invio telematico delmodello 5 per semplificare gli adempimenti degli iscritti. La procedura di compilazione assistitae di inoltro tramite Internet è disponibile nella sezione «Accesso Riservato» del sito della Cassa(www.cassaforense.it). Il professionista viene identificato grazie a un codice meccanografico già

attribuito dalla Cassa e da un codice Pin personale. Fra i servizi offerti c’è anche la possibilità di stampareappositi bollettini Mav per il pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione. La procedura è apertaanche ai non iscritti alla Cassa purché l’iscrizione all’Albo sia stata correttamente comunicata dall’Ordine diappartenenza.Con il modello 5 il professionista comunica alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno (per l’inviotelematico lo scorso anno il termine è stato prorogato al 30 novembre), i propri dati reddituali e procedeall’autoliquidazione di eventuali contributi dovuti, in unica soluzione, entro il 31 luglio, ovvero in due ratedi pari importo, di cui la prima entro il 31 luglio, e la seconda, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Lacomunicazione consente di verificare: il raggiungimento o meno dei livelli minimi di reddito (necessari siaai fini dell’accertamento dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa, sia ai fini della prova dell’eserciziocontinuativo della professione); il corretto versamento dei contributi integrativi per tutti gli iscritti agli albinell’anno anteriore a quello di invio del modello 5; il corretto versamento di eventuali contributi (soggettivi eintegrativi) dovuti a titolo di eccedenza reddito da parte degli iscritti alla Cassa.

Anno di produzione Reddito medio annuoIrpef (valori in euro)

Variazione % annuadel reddito medio

Volume d’affari medioannuo (valori in euro)

Variazione % annua delvolume d’affari medio

2000 (Mod. 5/2001) 43.333 5,1 65.232 4,1

2001 (Mod. 5/2002) 44.828 3,4 68.068 4,3

2002 (Mod. 5/2003) 45.812 2,2 70.806 4,0

2003 (Mod. 5/2004) 44.444 -3,0 70.912 0,1

2004 (Mod. 5/2005) 46.476 4,6 70.166 -1,1

2005 (Mod. 5/2006) 47.383 2,0 70.583 0,6

2006 (Mod. 5/2007) 49.039 3,5 71.562 1,4

2007 (Mod. 5/2008) 51.314 4,6 75.647 5,7

Modello 5: le istruzioni telematicheper l’invio della dichiarazione

Il prospetto rivela la crescita del fatturato

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 95 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 96 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 97 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 98 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 100 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

Valori in euro

AnnoContributominimo

soggettivo

Contributominimo

modulare

Contributominimo

integrativo2009 1.310,00 0 395,002010 2.100,00 160,00 550,002011 2.400,00 180,00 650,002012 Aumentati in base all’inflazione

Oltre il contributo fisso di maternità (2010 pari a euro 157,00)

A ADEGUATEZZAÈ una delle parole chiave di un moderno sistema disicurezza sociale. La riforma previdenziale forenseoltre che guardare alla sostenibilità del sistema, sipone l’obiettivo della adeguatezza delle prestazio-ni. La pensione garantita alle giovani generazioni,grazie al mantenimento di un sistema di calcolo dibase di tipo retributivo, assicura un tasso di sostitu-zione adeguato alle esigenze di vita, secondo le indi-cazioni date, sul punto, dalla Corte Costituzionale.L’inserimento di una quota modulare alimentatada una aliquota contributiva obbligatoria dell’1% efacoltativa fino al 9% consente di pianificare ulte-riormente il proprio futuro previdenziale, persona-lizzandolo, anche con riferimento al livello di“adeguatezza” della pensione desiderato. L’istitutodell’integrazione al minimo garantisce, poi, i sog-getti a reddito più basso, in ordine alla percezionedi un importo minimo pari, per il 2010, a euro10.663,00 annue.

B BILANCIO TECNICOÈ il documento tecnico per eccellenza per monito-rare la sostenibilità finanziaria di medio e lungotermine di una gestione previdenziale. La legge pre-scrive che esso venga redatto ogni tre anni e che“certifichi” la sostenibilità dell’Ente per almeno 30anni (articolo 1, comma 763, della legge 296/2006).Il bilancio tecnico della Cassa forense descrive, an-no per anno, l’andamento delle poste di entrata edi uscita con il rispettivo saldo, al fine di verificarel’esistenza del livello di copertura finanziaria deglioneri maturati. Il bilancio tecnico rappresenta, per-tanto, un efficace strumento per monitorare lo sta-to di salute di un sistema previdenziale e misura,attraverso una serie di calcoli attuariali sottostanti,la capacità dell’ente di assolvere agli impegni previ-denziali assunti con gli iscritti.

C CONTRIBUTO SOGGETTIVO/CONTRIBUTO INTEGRATIVOCostituiscono le principali entrate per la Cassa esono dovuti in misura percentuale da parte degliiscritti. Più precisamente, il contributo soggettivo ècollegato all’iscrizione alla Cassa e corrisponde,con riferimento all’anno 2009, a una percentuale

del 13% del reddito professionale netto dichiaratoai fini Irpef. A partire dal 2010 (modello 5/2011) aquesta aliquota si aggiungerà un 1% obbligatoriorelativo alla quota modulare di pensione (con esclu-sione dei pensionati di vecchiaia) e una eventuale,ulteriore, contribuzione facoltativa compresa tral’1% e il 9% sempre destinata al finanziamento del-la quota modulare di pensione. È comunque dovu-to un contributo soggettivo minimo di base, €

2.100,00 per l’anno 2010, e modulare, € 160,00 perl’anno 2010 (si veda la tabella in basso). Agevolazio-ni sui minimi o sulle aliquote contributive sonopreviste per i giovani iscritti, nei primi 5 anni e per ipensionati dopo l’erogazione dell’ultimo supple-mento di pensione. Il contributo integrativo rappre-senta la quota di contribuzione ripetibile nei con-fronti del cliente. Esso viene calcolato nella misuradel 4% (a partire dal 2010) del volume d’affari di-chiarato ai fini Iva. Il contributo integrativo è dovu-to da tutti gli iscritti agli Albi forensi in eguale per-centuale ma, per gli iscritti alla Cassa, è previsto unminimo (€ 550,00 per il 2010) comunque dovuto,indipendentemente dal volume d’affari dichiarato.Tale minimo non si applica agli anni di iscrizionecoincidenti con il periodo di praticantato e con iprimi cinque anni di iscrizione all’Albo (dal 2010),fermo restando il versamento del 4% in proporzio-ne al volume d’affari effettivamente prodotto.

D DIRITTI QUESITICroce e delizia dell’ordinamento previdenziale. LaCorte Costituzionale ha più volte ribadito, anche di

Le parole per navigare nei cambiamenti

Aumento graduale dei minimi

A CURA DI MICHELE PROIETTI

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 101 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

recente, l’intangibilità delle pensioni già maturateanche sotto il profilo della loro quantificazione eco-nomica. Sarebbe, pertanto, illegittima ogni decurta-zione dell’importo delle pensioni in essere. Nonrientrano, peraltro, nella definizione di “diritti que-siti” le semplici aspettative di un diritto a pensionenon ancora interamente maturato, fermo restandoche, anche in questo caso, si dovrà tener conto delprincipio del “pro-rata” con riferimento ai periodidi iscrizione maturati sotto la vigenza della vecchianormativa. La riforma della Cassa forense si è dove-rosamente attenuta a questi principi generali di di-ritto previdenziale.

E ETÀ PENSIONABILECostituisce uno dei requisiti per l’ammissione apensione di vecchiaia (si veda la tabella in alto). Lariforma agisce, sia pure con gradualità, su questorequisito, prevedendo un progressivo innalzamen-to dell’età da 65 a 70 anni (a regime nel 2021). L’ov-via motivazione di questo intervento è da ricercarsinell’allungamento della vita media della popolazio-ne italiana in generale e di quella degli avvocati, inparticolare. Si andrà in pensione più tardi ma sigodrà del trattamento pensionistico per un nume-ro di anni (in media) anche superiore a quello delleprecedenti generazioni. Quello dell’età pensionabi-le è un nodo ineludibile di ogni sistema previdenzia-le e, in questo senso, la riforma della Cassa costitui-sce un esempio virtuoso anche per altre categorieprofessionali e per lo stesso sistema generale.

F FISCALITÀI contributi soggettivi, sia minimi che percentuali,versati alla Cassa, sono interamente deducibili fi-scalmente, senza alcun limite di importo. Identicoil trattamento fiscale per i contributi soggettivi ver-sati per la quota modulare di pensione. Non sono,viceversa deducibili i contributi integrativi, ripetibi-li dal cliente, salvo la parte di contributo integrativominimo che resti a effettivo carico dell’iscritto (adesempio, il volume d’affari dichiarato € 10.000,00 =4% effettivamente riscosso € 400,00. Contributo in-tegrativo minimo pagato alla Cassa € 550,00. Quotadeducibile fiscalmente € 150,00). Anche il contribu-to di maternità, in quanto obbligatorio, è intera-mente deducibile fiscalmente.

G GIOVANI ISCRITTIUn trattamento di particolare favore viene riserva-to ai giovani iscritti alla Cassa a seguito dell’entratain vigore della riforma previdenziale (si veda la ta-bella in basso). Per quanto riguarda, infatti, il contri-buto soggettivo, l’importo minimo dovuto è ridottoalla metà per i primi cinque anni di iscrizione, pur-ché l’iscrizione stessa decorra da prima del 35˚ an-no di età. Per quanto riguarda il contributo integra-tivo, invece, il minimo è escluso per il periodo dipraticantato e per i primi 5 anni di iscrizione all’Al-bo coincidenti con l’iscrizione alla Cassa. In questicasi si pagherà solo l’aliquota del 4% (dal 2010)sull’effettivo volume d’affari dichiarato. Agevolazio-ni notevoli sono concesse anche per la prova del-l’esercizio continuativo della professione ai fini del-la validità degli anni di iscrizione alla Cassa, limita-tamente al periodo di praticantato e ai primi otto

La progressioneI requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradual-mente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni dianzianità di iscrizione secondo la seguente progressione

Anni solaripensionamento Età minima Anzianità minima

2011-2013 66 312014-2016 67 322017-2018 68 332019-2020 69 34

2021 70 35Le altre condizioni

- è possibile l’ammissione anticipata fino a 65 anni di età previa applicazionedi un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione pari al 5% per ognianno di anticipo- in presenza di almeno quaranta anni di anzianità di iscrizione il pensiona-mento a 65 anni di età non comporta alcuna riduzione dell’importo dipensione

Pensione di vecchiaia

Contributo soggettivo

RequisitiDomanda di iscrizione alla Cassa presentata successi-vamente al 1˚ gennaio 2009 che comporti una decor-renza anteriore al compimento del 35˚ anno di età

BeneficioRiduzione alla metà del contributo soggettivo minimodi base e modulare per i primi cinque anni di iscrizio-ne (invece di tre anni precedentemente previsti)

Contributo integrativo

Dal 2010 esonero dal pagamento del contributo integrativo mini-mo per il periodo di praticantato con abilitazione e per i primicinque anni di iscrizione all’albo (invece di tre anni precedente-mente previsti fino al compimento del 35˚ anno di età)

Gli incentivi per i giovani iscritti

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 102 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

anni di iscrizione all’Albo.

I INABILITÀ/INVALIDITÀLa tutela previdenziale per i casi di invalidità (ridu-zione a meno di un terzo della capacità lavorativa)o inabilità (riduzione assoluta e permanente dellacapacità lavorativa) è stata ampliata con la riforma.Dal 1˚ gennaio 2010, infatti, questa copertura previ-denziale viene garantita dopo soli cinque anni diiscrizione (in luogo dei dieci necessari fino al 31dicembre 2009). Oltre ai requisiti medici va ancheaccertata l’esistenza dell’ulteriore requisito del-l’iscrizione alla Cassa da prima del compimento del40˚ anno di età.

INFORMAZIONI SULLA PREVIDENZAIl necessario aiuto previdenziale può essere richie-sto o ai singoli Consigli dell’ordine (molti dei qualigestiscono efficienti sportelli previdenziali) o diret-tamente alla Cassa. I canali per comunicare con laCassa sono stati, recentemente, potenziati e diversi-ficati. L’Information Center è oggi costituito da unaserie di operatori telefonici (06/367171), da un servi-zio di ricezione diretta (appuntamenti prenotabilivia Internet) e da un efficiente servizio mail ([email protected]). Nei periodi di picco, pe-rò, normalmente coincidenti con le scadenze delmodello 5 (31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre),capita con facilità che il contatto risulti difficile,nonostante i notevoli potenziamenti in termini dioperatori. In caso di necessità, è meglio, quindi,prendersi per tempo senza aspettare i giorni imme-diatamente precedenti a queste importanti scaden-ze previdenziali.

L LIMITI DI REDDITOLa continuità professionale nonché l’obbligo diiscrizione alla Cassa vengono accertati mediante ilrequisito reddituale. Il raggiungimento dei limitireddituali Irpef o Iva, di anno in anno stabiliti dalComitato dei Delegati, garantisce la validità dell’an-no ai fini pensionistici. Per il 2010 tali limiti sonofissati in € 10.000,00, per il reddito Irpef e in €

15.000,00 per il volume d’affari Iva. Occorre rag-giungere uno dei due parametri, anche mediante ilricorso alla media triennale. Particolari agevolazio-ni per la prova della continuità professionale sonopreviste per i primi tre anni di iscrizione all’Albo eper i periodi di maternità (per le donne). Dal 4˚all’8˚ anno di iscrizione all’Albo i parametri reddi-tuali sono ridotti alla metà, fermo restando la possi-

bilità della media triennale. La Cassa provvede,ogni cinque anni, alla revisione generale degli iscrit-ti per verificare la sussistenza del requisito dellacontinuità professionale. In caso di mancanza delrequisito l’anno viene dichiarato inefficace e i con-tributi soggettivi versati sono rimborsabili, a do-manda.

M MODELLO 5Si tratta del più importante adempimento richiestoa tutti gli iscritti agli albi Forensi nonché ai pratican-ti già iscritti alla Cassa. Consiste in un modulo diautodichiarazione con il quale, ogni anno, entro il30 settembre, l’avvocato deve comunicare alla Cas-sa i propri redditi professionali dichiarati ai fini Ir-pef e il proprio volume d’affari dichiarato ai fini Iva.Il modulo, originariamente cartaceo, dal 2009, vie-ne inviato quasi esclusivamente in via telematicatramite il sito della Cassa. Ciò consente al professio-nista, che accede alla procedura in modo semplicee sicuro, di effettuare on line sia il calcolo assistitodei contributi dovuti sia l’invio telematico dell’auto-dichiarazione con conseguente stampa dei bolletti-ni Mav per gli eventuali pagamenti dovuti. Dal 2010sarà possibile anche effettuare il pagamento conuna carta di credito dedicata (Forense Card). Atten-zione: il mancato o ritardato invio del Modello 5comporta l’applicazione di sanzioni anche nel casoin cui non sussista alcuna omissione contributiva.

N NOTIZIARI PREVIDENZIALILa Cassa raggiunge i suoi iscritti anche mediante isuoi periodici, ormai tradizionali. Parliamo, in parti-colare, della testata storica «La Previdenza Foren-se», elegante rivista trimestrale e di «Modello5», agi-le foglio informativo mensile. Gli argomenti trattatiriguardano sia la previdenza, con importanti appro-fondimenti tematici, sia i problemi più generali del-l’Avvocatura. È anche allo studio una “newsletter”da trasmettere via mail, agli iscritti, con contenutiancora più snelli e divulgativi.

O OBBLIGO D’ISCRIZIONEL’obbligo di iscrizione alla Cassa non è collegatoautomaticamente all’iscrizione agli Albi ma discen-de da un elemento oggettivo: il raggiungimento dideterminati limiti di reddito professionale o di volu-me d’affari Iva, determinati su base annua, dal Co-mitato dei Delegati. Tali limiti per l’anno 2010 sonoi seguenti:

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 103 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

- Irpef € 10.000,00- Iva € 15.000,00Il semplice invio del Modello 5 non equivale a do-manda di iscrizione che va espressamente inviata,utilizzando gli appositi moduli, entro il 31 dicem-bre dell’anno successivo a quello in cui si sono rag-giunti i limiti di reddito o di volume d’affari soprarichiamati. Se, ad esempio, il reddito professionaledi un avvocato non iscritto alla Cassa, raggiunge,per il 2010, il limite minimo di € 10.000,00, il profes-sionista è tenuto a presentare domanda di iscrizio-ne alla Cassa entro il 31 dicembre 2011, altrimentila Cassa vi provvede d’ufficio con una sanzione parial 50% dei contributi evasi.

P PRESCRIZIONELa prescrizione dei crediti previdenziali è regolatadalla legge 335/1995 che, per giurisprudenza ormaicostante, si applica anche alle Casse di previdenzaprofessionali. In termini sintetici le regole sono leseguenti: il termine prescrizionale è quinquennalee decorre dalla conoscenza del reddito di riferimen-to da parte della Cassa (invio Modello 5 o trasmis-sione da parte dell’Agenzia delle entrate). La pre-scrizione opera automaticamente e non deve esse-re eccepita dalle parti. Il debito prescritto non puòessere né versato spontaneamente dall’iscritto nériscosso coattivamente dall’Ente. L’accertata pre-scrizione di contributi, anche se parziale, rendel’anno (o gli anni) di iscrizione non valido ai finipensionistici. In definitiva si tratta di un istituto chepiù volte abbiamo definito una “trappola previden-ziale”.

Q QUOTA MODULARECostituisce una delle più importanti novità dellariforma. Permette a tutti i professionisti iscritti (so-no esclusi i già pensionati) di costituire un pilastroprevidenziale individuale calcolato con il sistemacontributivo e cioè, sulla base del montante dei con-tributi versati. L’aliquota di finanziamento obbliga-toria è costituita dall’1% del reddito professionalenetto dichiarato ai fini Irpef, cui è possibile aggiun-gere, su base volontaria, una ulteriore aliquota dal-l’1% al 9 per cento. Il risparmio previdenziale cosìaccumulato, oltre a essere deducibile fiscalmente,garantisce un’ulteriore quota di pensione (detta, ap-punto, modulare), che si sommerà a quella determi-nata secondo le ordinarie regole di calcolo forman-do, così, un unico trattamento pensionistico.

L’estrema flessibilità con cui il nuovo strumento èstato introdotto consente al professionista di varia-re l’aliquota facoltativa ogni anno senza particolariformalità. La quota modulare entra in vigore a parti-re dai redditi prodotti nel 2010 (Modello 5/2011)ma una anticipazione, sotto forma di contributominimo obbligatorio (€ 160,00) dovrà essere pagatagià nel corso del 2010.

R RISCATTO/RICONGIUNZIONERiscatto e ricongiunzione sono istituti previdenzia-li che consentono di aumentare l’anzianità di iscri-zione maturata presso la Cassa o in modo figurati-vo (riscatto) o recuperando periodi di iscrizionepresso altri Enti previdenziali (ricongiunzione). Nelcaso del riscatto si calcola la riserva matematicacorrispondente al numero di anni richiesti, a frontedi corso di laurea, praticantato o servizio militare(si veda la tabella in basso). L’intero onere così de-terminato resta a carico del professionista e va paga-to o in unica soluzione (entro 6 mesi dall’accogli-mento della richiesta) o in forma rateizzata (fino a 5anni). Gli anni riscattati sono totalmente equiparatia quelli di effettiva iscrizione e contribuzione e so-no utili alla maturazione di tutti i trattamenti previ-denziali garantiti dalla Cassa. La ricongiunzionepresuppone l’identico calcolo della riserva matema-tica cui, però, vanno detratti i contributi già versatipresso l’altro Ente. L’onere così determinato (che

Calcolo della riserva matematica

Valori in euroL’esempio

Anno di presentazione della domandadi riscatto 2010

Numero anni riscattati 4 anniSesso Maschio

Età alladomanda

N. anni diiscrizione alla

Cassa alladomanda

Redditoprofessionale

Irpef alladomanda

Riservamatematica(*)

35 anni 1 anno 9.000 11.24050 anni 16 anni 53.000 29.38460 anni 26 anni 85.000 77.716

(*) È comunque dovuto un onere minimo pari, per ogni anno diriscatto, alla somma del contributo minimo soggettivo e delcontributo minimo integrativo relativi all’anno di presentazionedella domanda di riscatto.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 104 DOSSIER/1 FEBBRAIO 2010

in qualche caso può anche essere pari a zero) restaa carico dell’iscritto. Sia riscatto sia ricongiunzionesono strumenti che producono maggiori beneficise richiesti da giovani, con minor anzianità di iscri-zione. Col salire del reddito dichiarato e dell’età,infatti, salgono esponenzialmente i costi della riser-va matematica fino a raggiungere, in alcuni casi,livelli proibitivi. Le maggiori anzianità contributiverichieste dalla Riforma per l’ammissione a pensio-ne, hanno determinato un notevole ricorso a questiistituti soprattutto per gli iscritti più giovani.

S SITO INTERNET (www.cassaforense.it)È il sito Internet della Cassa forense. Vi si possonotrovare tutte le news aggiornate di interesse degliavvocati, la normativa previdenziale con relativaguida esplicativa, le convenzioni aggiornate. Parti-colare rilievo merita la sezione «accesso riservato»dove l’iscritto, mediante il codice meccanografico eil Pin assegnati dalla Cassa, può accedere a unaserie d’informazioni sulla sua posizione personale(anagrafica, redditi, estratto conto, cedolini dellapensione ecc.), nonché a una serie di servizi interat-tivi messi a disposizione dell’Ente (variazioni di in-dirizzo, calcolo assistito e invio del Modello 5, simu-lazioni di riscatto e di pensione ecc.).

SOSTENIBILITÀCostituisce un pilastro di ogni sistema previdenzia-le. La legge impone di mantenere un equilibriostrutturale della gestione per almeno 30 anni, moni-torando costantemente, con appositi studi attuaria-li (bilanci tecnici) l’andamento delle principali po-ste di entrata e di uscita nel lungo periodo. La rifor-ma approvata garantisce la sostenibilità del siste-ma previdenziale forense ben oltre i 30 anni previ-sti dalla legge, consentendo, così, soprattutto allegiovani generazioni, di programmare con serenitàil proprio futuro previdenziale. Una gestione trop-po generosa nei confronti delle generazioni più vici-ne al pensionamento avrebbe, infatti, perpetuatouna situazione di squilibrio a danno delle futuregenerazioni, che il legislatore si è preoccupato dievitare in una ottica di equità intergenerazionale.

T TOTALIZZAZIONEStrumento previdenziale alternativo alla ricongiun-zione utilizzabile per valorizzare ai fini pensionisti-ci periodi di iscrizione maturati presso diverse ge-stioni previdenziali. I periodi, come per la ricon-

giunzione, non devono essere coincidenti e devonoriferirsi ad almeno un triennio. A differenza dellaricongiunzione, la totalizzazione non prevede paga-menti ulteriori a carico dell’iscritto. Il cumulo deiperiodi assicurativi avviene in modo figurativo el’eventuale pensione maturata (a 65 anni di età conalmeno 20 anni complessivi di anzianità contributi-va), è a carico, pro-quota, dei vari Enti coinvolti, inrapporto ai relativi periodi di iscrizione. A frontedella gratuità dell’istituto è, però, prevista una certapenalizzazione nel calcolo della pensione che avver-rà, per ciascun Ente, con il sistema contributivo, ecioè in proporzione al montante contributivo effet-tivamente versato. L’Inps, infine, dovrà provvedereal pagamento del trattamento sulla base di apposi-te convenzioni sottoscritte con gli altri Enti previ-denziali.

U UNA TANTUMAlcune prestazioni, soprattutto assistenziali, vengo-no erogate dalla Cassa in un’unica soluzione a fron-te di specifici eventi. Rientrano in questa categoria iprovvedimenti assistenziali per i casi di bisogno,erogati tramite gli Ordini, l’assistenza indennitariain casi di inabilità assoluta per almeno tre mesi, ilcontributo per spese funerarie, l’indennità di mater-nità, i benefici assistenziali a favore dei pensionatiultraottantenni ecc. Particolare rilievo, in questocampo, hanno assunto i provvedimenti di naturaassistenziale che la Cassa ha potuto erogare, in vir-tù di espressa previsione regolamentare, a favoredegli iscritti residenti o esercenti nei Comuni colpi-ti dal sisma dello scorso aprile e, in particolare nellacittà de L’Aquila.

V VECCHIAIAÈ la regina dei trattamenti pensionistici assicura-ti dalla Cassa. I requisiti di accesso, legati all’ef-fettiva iscrizione e contribuzione e all’età anagra-fica, sono stati modificati, sia pure con graduali-tà, dalla riforma (si veda tabella a pagina seguen-te in alto). Nel 2021, dopo un periodo transitoriodi circa 10 anni, si arriverà, a regime, a 70 anni dietà con almeno 35 anni di contribuzione. Un’an-ticipazione dell’età (ma non prima dei 65 anni)sarà sempre possibile, ma con una decurtazionesull’importo dello 0,41% per ogni mese di antici-po. Sono tuttavia salvaguardate le posizioni conalmeno 40 anni di anzianità maturata. In questicasi l’anticipazione dell’età pensionabile non dà

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luogo a decurtazioni dell’importo. Per quanto ri-guarda il calcolo esso sarà costituito da una quo-ta di base (determinata con il sistema di calcoloretributivo) e da una quota modulare (calcolata

con il sistema contributivo). La pensione di vec-chiaia consente di mantenere l’iscrizione all’Al-bo e di proseguire nell’esercizio della professio-ne.

Z ZONA GRIGIAPossiamo definire così l’esercito dei circa 50mila iscrit-ti all’Albo degli avvocati ma non alla Cassa (si veda latabella in basso). Si tratta, per la maggior parte, di sog-getti che non esercitano con continuità la professioneproducendo redditi e volumi d’affari al di sotto deiminimi che rendono obbligatoria l’iscrizione alla Cas-sa. Il ritardo nell’iscrizione non solo può provocaredanni sotto il profilo previdenziale, ma espone anche

il professionista al rischio di incorrere nell’iscrizioned’ufficio alla gestione speciale Inps con oneri a suocarico molto più elevati e tutele previdenziali di granlunga inferiori. Dopo l’entrata in vigore della legge335/95, infatti, nessun reddito di lavoro autonomopuò essere sottratto a contribuzione previdenziale.Qualora non si versi a una Cassa previdenziale di cate-goria occorrerà versare, con aliquote ben più salate,alla gestione speciale istituita presso l’Inps.

Categoriadi redditi

Dichiarazioni degli iscritti allaCassa

Dichiarazioni degli iscritti aglialbi

(ma non alla Cassa)Totale

Non percepiti 7.964 14.378 22.342

< zero 800 410 1.210

Zero 4.767 19.286 24.053

1-7.590(*) 17.358 10.948 28.306

Totale 30.889 45.022 75.911

(*) Obbligo di iscrizione alla Cassa.Fonte: Cassa forense - Anno 2007

Ipotesi

Anno di nascita: 1973 Anno di iscrizione alla Cassa: 2009

Sesso: maschio Ipotesi demografiche: tavole di sopravvivenza Istat 2005

Tasso medio annuo di capitalizzazione: 2,00%

Età del pen-sionamento

(a)Anzianità alpensiona-mento (b)

Anno dipensiona-

mento(c)

Importoannuo

dipensione

(d)

Valore capi-tale dellapensione

(e)

Montantedei contribu-

ti versati(solo soggetti-

vo) (f)

Montante deicontributi

versati(soggettivo+integrativo)

(g)

Grado dicopertura(contributosoggettivo)

(f)/(e)

Grado dicopertura

(soggettivo+integrativo)

(g)/(e)

Normativavigente 65 anni 30 anni 2038 30.229 530.547 245.991 304.547 46,4 57,4

Riformaprevidenz. 70 anni 35 anni 2043 33.822 496.870 357.986 516.917 72,0 104,0

(*) rapporto tra il montante dei contributi versati e il valore capitale della pensione

L’area della marginalità

Esempio di calcolo per il sostegno in vecchiaia

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