Gli accordi, le convenzioni e i contratti relativi a Cascina ... invia una sintesi della riunione...

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Capitolo 23 Gli accordi, le convenzioni e i contratti relativi a Cascina Brandezzata Il progetto Cascina Brandezzata potrà essere pienamente operativo quando il Centro Universitario per le Cure palliative e l’Hospice saranno inseriti nella Rete locale socio-sanitaria per la continuità assistenziale con strette collaborazioni con autorevoli Soggetti interessati allo sviluppo delle Cure palliative e della Terapia del dolore e con possibilità di partecipazione di una Cittadinanza milanese consapevole. Per facilitare le attività previste nel progetto Cascina Brandezzata, è stato opportuno avviare collaborazioni formali mediante diversi accordi, convenzioni e contratti di seguito riportati. 1. Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito del lotto 3 di Cascina Brandezzata da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus all’Università degli Studi di Milano per le attività del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (il contratto è stato firmato nel mese di febbraio 2015 dal Rettore e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus). Il Centro Universitario potrà così gestire a pieno titolo la struttura, facendosi carico anche dei costi delle utenze e della manutenzione. Nella planimetria di seguito riportata sono indicate le aule e i locali ceduti all’Università e i locali che avrebbero dovuto essere assegnati a Fondazione Lu.V.I. Onlus (2 Uffici e 1 sala riunioni al 1° piano):

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Capitolo 23

Gli accordi, le convenzioni e i contratti relativi a

Cascina Brandezzata Il progetto Cascina Brandezzata potrà essere pienamente operativo quando il Centro

Universitario per le Cure palliative e l’Hospice saranno inseriti nella Rete locale socio-sanitaria per la continuità assistenziale con strette collaborazioni con autorevoli Soggetti interessati allo sviluppo delle Cure palliative e della Terapia del dolore e con possibilità di partecipazione di una Cittadinanza milanese consapevole.

Per facilitare le attività previste nel progetto Cascina Brandezzata, è stato opportuno avviare collaborazioni formali mediante diversi accordi, convenzioni e contratti di seguito riportati.

1. Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito del lotto 3 di Cascina Brandezzata da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus all’Università degli Studi di Milano per le attività del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (il contratto è stato firmato nel mese di febbraio 2015 dal Rettore e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus). Il Centro Universitario potrà così gestire a pieno titolo la struttura, facendosi carico anche dei costi delle utenze e della manutenzione. Nella planimetria di seguito riportata sono indicate le aule e i locali ceduti all’Università e i locali che avrebbero dovuto essere assegnati a Fondazione Lu.V.I. Onlus (2 Uffici e 1 sala riunioni al 1° piano):

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La planimetria sopra riportata era stata presentata nella riunione del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative svoltasi il 21.11.2014 e successivamente inviata (si allega di seguito la E-mail con l’estratto del verbale del Consiglio del Centro) alla Divisione Affari legali dell’Università perché venisse considerata nel Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito (purtroppo la planimetria successivamente allegata al Contratto indicava che tutta la struttura venisse concessa all’Università per cui nulla appariva ancora usufruibile da Fondazione Lu.V.I. Onlus):

Da: Andreoni Bruno

Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014 17:05

A: Maiocchi Lorenzo <[email protected]>

Cc: 'Roberto Conte' <[email protected]>

Oggetto: R: delibera del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative - URGENTE

Allego lo stralcio del verbale con le correzioni richieste.

Cordialmente bruno andreoni

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Da: Andreoni Bruno

Inviato: domenica 23 novembre 2014 08:13

A: 'Anne Lucia Leona Destrebecq (anne.destrebecq)' <[email protected]>; Orecchia Roberto <[email protected]>; …

Cc: [email protected]

Oggetto: Verbale riunione Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (venerdì 21.11.14)

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Si invia una sintesi della riunione del C.S. del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative che si è svolta venerdì 21 novembre

2014 (ore 16.00-18.00) nella sede operativa del Centro, presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 - Milano). La riunione era stata convocata

con il seguente O.d.g.:

1. Contratto di concessione in comodato d’uso di parte del lotto 3 di Cascina Brandezzata all’Università degli Studi di Milano

2. Convenzione tra Centro Universitario Interdipartimentale Cascina Brandezzata e Istituto Europeo di Oncologia

3. Master Universitario di 1° livello in Cure palliative (15° edizione)

4. Master di 2° livello in Cure palliative

5. 3° Corso Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali

che vivono nella Comunità”

6. Corsi di formazione per Assistenti familiari

7. Programmazione attività gruppi di lavoro del Centro e restituzione del loro lavoro in un Convegno da realizzare in Cascina Brandezzata

nel mese di settembre 2015

8. Varie ed eventuali

1. Contratto di concessione in comodato d’uso di parte del lotto 3 di Cascina Brandezzata all’Università degli Studi di Milano

# Dopo approvazione da parte del C.S del Centro e dopo delibera del Consiglio di Dipartimento “Fisiopatologia medico chirurgica e dei

Trapianti”, il contratto dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano per essere poi firmato dal

Rettore e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.

# Si allega in attachment la planimetria del lotto 3 che sarà una nuova sede dell’Università degli Studi di Milano, in particolare per le attività

del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative.

… … …

2. Convenzione tra Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative e Istituto Europeo di Oncologia La Convenzione è stata firmata il 10 febbraio 2015 dall’Amministratore Delegato IEO (ing. Mauro Melis) e dal Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (Bruno Andreoni) dopo autorizzazione del dott. Roberto Conte (Direttore Divisione Affari legali dell’Università degli Studi di Milano) come riportato nelle E-mail seguenti: Da: Roberto Conte [mailto:[email protected]]

Inviato: giovedì 15 ottobre 2015 09:43

A: Andreoni Bruno <[email protected]>

Oggetto: R: Cascina Brandezzata / Accordo tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative

Gentile Professore,

le confermo che come già avvenuto per la stipula della convenzione può procedere anche alla definizione e stipula dell’atto integrativo.

Cordialmente Roberto Conte

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Da: Andreoni Bruno [mailto:[email protected]]

Inviato: giovedì 15 ottobre 2015 06:32

A: [email protected]

Oggetto: I: Cascina Brandezzata / Accordo tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative

Gent. dott. Conte,

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la gestione della sede universitaria di Cascina Brandezzata è complessa e per me abbastanza impegnativa. Le chiedo di nuovo se posso procedere

nella gestione delle criticità mediante la firma di un accordo integrativo alla Convenzione tra Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure

palliative (che ha sede operativa in Cascina Brandezzata) e IEO (ero già stato autorizzato a firmare per delega del Rettore il testo della Convenzione

dello scorso febbraio). Allego sia il testo dell’accordo integrativo, sia il testo della precedente Convenzione.

Mi permetterò di contattarla telefonicamente in giornata, prima di procedere con la Amministrazione IEO.

Grazie bruno andreoni (Direttore Centro Universitario Cascina Brandezzata)

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Da: Andreoni Bruno

Inviato: venerdì 9 ottobre 2015 13:19

A: [email protected]

Cc: Mazzoleni Elena Maria; Pietracaprina Massimo; Galasso Renato

Oggetto: I: Cascina Brandezzata / Accordo tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative

Gent. dott. Conte,

considerata la complessità delle attività nella sede universitaria di Cascina Brandezzata, avremmo definito, in accordo con la Amministrazione IEO,

una integrazione alla precedente recente Convenzione che avevamo stabilito lo scorso mese di febbraio. Le chiedo la cortesia di verificare che sia

corretta. Se nulla in contrario, firmerei io (in qualità di Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale Cascina Brandezzata l’accordo

integrativo).

Mi faccia sapere.

A disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie bruno andreoni

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Da: Andreoni Bruno

Inviato: venerdì 9 ottobre 2015 09:44

A: Mazzoleni Elena Maria

Cc: Pietracaprina Massimo; Galasso Renato; Baruzzi Marina Nordiana

Oggetto: Integrazione alla Convenzione IEO Centro Universitario Cascina Brandezzata

Cara Elena,

prima di proporre all’ing. Melis la bozza di addendum alla Convenzione, invierei oggi il testo che mi hai consegnato (ho solo inserito modifiche

marginali evidenziate in rosso) al dott. Roberto Conte (Divisione Affari Legali Università degli Studi di Milano) per una sua valutazione. Dopo la sua

condivisione, potremmo prevedere di procedere alla firma dell’accordo integrativo.

A presto Bruno

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Da: Roberto Conte [mailto:[email protected]]

Inviato: martedì 22 aprile 2014 09:16

A: Andreoni Bruno

Cc: [email protected]; [email protected]

Oggetto: R: Cascina Brandezzata / Accordo tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative

Gentile Professore,

non ho la competenza tecnica per esprimere valutazioni di merito sul’accordo, l’impostazione complessiva mi sembra invece che vada bene.

Può firmarlo Lei come Direttore scientifico del Centro, notificandone poi copia ai nostri Uffici.

Approfitto per farle presente che per quanto riguarda la proposta di concessione in uso della Cascina Brandezzata verrà contattato prossima

settimana dal mio collega Dott. Lorenzo Maiocchi, che segue la pratica. Cordialmente Roberto Conte

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Da: Andreoni Bruno [mailto:[email protected]]

Inviato: domenica 20 aprile 2014 08:32

A: '[email protected]'

Oggetto: Cascina Brandezzata / Accordo tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative

Gent. dott. Conte,

avrei piacere di incontrarla nei prossimi giorni per avere il suo parere ed eventuali suggerimenti relativamente alla bozza di accordo tra IEO e

Centro universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (come previsto anche nell’allegato 3 alla Convenzione IEO-Università). Le allego la

bozza di una proposta che sembra gradita anche alla Amministrazione IEO. In particolare vorrei sapere se è necessario che l’accordo sia firmato dal

nostro Rettore (in qualità di Rappresentante legale dell’Università) o se è sufficiente la mia firma (in qualità di Direttore scientifico del Centro).

La contatterò settimana prossima. Cordialmente bruno andreoni

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Il testo della Convenzione è stato successivamente trasmesso alla Divisione Affari legali. La Convenzione dovrebbe facilitare una collaborazione tra il Centro universitario e l’IEO nel settore della formazione e della ricerca nella Medicina palliativa.

3. Accordo di collaborazione tra IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico con il supporto del Centro Universitario Interdipartimentale e di Cooperativa Ancora (in qualità di gestore dell’Hospice Cascina

Brandezzata) per un coordinamento nelle attività all’interno della Rete delle Cure palliative e della Rete della Terapia del dolore nel territorio di riferimento di IRCCS IEO e di Fondazione Policlinico. Il testo dell’accordo è stato elaborato a seguito di un incontro avvenuto il 27 febbraio 2014 nella sede della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico in presenza del Direttore Sanitario della Fondazione (dott.ssa Anna Pavan), della Direzione Sanitaria IEO (dott. Massimo Castoldi e dott. Oliviero Rinaldi), del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative / Divisione IEO Cure palliative e Terapia del dolore (prof. Bruno Andreoni e dott. Vittorio Guardamagna) e di Cooperativa Ancora (ing. Paola Di Paolo). La bozza di accordo è di seguito riportata. Purtroppo l’accordo è rimasto “lettera morta”: è stata così persa una occasione importante che avrebbe consentito lo sviluppo di collaborazioni significative nell’interesse di tutti e dei Cittadini in particolare.

4. Accordo tra Cooperativa Ancora (gestore dell’Hospice Cascina Brandezzata) e Istituto Europeo di Oncologia per l’acquisto di Servizi e Consulenze da parte dell’IEO per le

necessità dell’Hospice. Dopo lunghe trattative, l’accordo non si è concretizzato per mancanza di interesse da parte di Cooperativa Ancora.

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5. Accordo di collaborazione tra Centro Universitario Cascina Brandezzata e Cooperativa Ancora E’ stato approvato nel dicembre 2015 dal Centro Universitario, ma non da Cooperativa Ancora nonostante numerose richieste (il testo della bozza di accordo è riportato nel cap. 27).

6. Accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Cooperativa Ancora E’ stato approvato da Fondazione Lu.V.I. Onlus, ma non da Cooperativa Ancora nonostante numerose richieste (il testo della bozza di accordo è riportato nel cap. 27).

Si riportano di seguito:

a. Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito del lotto 3 di Cascina Brandezzata all’Università degli Studi di Milano:

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b. Convenzione tra Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e Istituto Europeo di Oncologia:

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c. Bozza di accordo di collaborazione tra IEO e Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico con il supporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Cooperativa Ancora: PREMESSO che la Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure palliative e alla Terapia del dolore” e i successivi decreti attuativi, all’articolo 1 comma 2, garantisce al cittadino l’accesso alla Rete di Cure Palliative e alla Rete di Terapia del dolore RILEVATO che il documento tecnico “Rete Terapia del Dolore Regione Lombardia” elaborato dal GAT di Terapia del Dolore individua, tra l’altro, i seguenti argomenti: · elementi costitutivi della rete e la loro organizzazione; · tipologia dei pazienti e i criteri di eleggibilità; · tabella di sintesi dei requisiti; · Piani Diagnostico Terapeutici Assistenziali; · tabella PDTA; · qualità e appropriatezza di servizi e prestazioni; · comunicazione; · formazione; · partecipazione allo sviluppo del progetto Ospedale Territorio Senza Dolore, di cui all’art. 6, L. n. 38/2010; · monitoraggio sulla rilevazione del dolore in cartella clinica ai sensi dell’art. 7, L. n. 38/2010. TENUTO CONTO DEL FATTO che l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, di seguito denominato IRCCS IEO, ha istituito dal 01/02/2014 la Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore a direzione universitaria (direttore prof. Bruno Andreoni), di cui fa parte l’Unità Operativa di Terapia del dolore (di cui direttore è il dott. Vittorio Guardamagna), di seguito denominate UCPTD, le cui macroattività prevedono assistenza domiciliare al paziente in fase avanzata ed evolutiva per una malattia inguaribile, oncologica o non oncologica (STCP; assistenza Specialistica Territoriale in Cure Palliative, ex Ospedalizzazione Domiciliare, con accreditamento regionale di cui alle DGR VIII/006410 del 27 Dicembre 2007; dgr. VIII/007180 del 24 Aprile 2008; dgr. VIII/7933 del 6 Agosto 2008; dgr. VIII/10072 del 7 Agosto 2009; dgr. VIII/11399 del 10 Febbraio 2010; dgr. VIII/4574 del 28 Aprile 2010; dgr. IX/1963 del 6 luglio 2011), articolata nei set assistenziali previsti dalla Dgr VI/39990/98 della Regione Lombardia [Assistenza specialistica ambulatoriale, Assistenza ospedaliera in regime di degenza ordinaria (futuro hospice Cascina Brandezzata), Cure domiciliari, Attività consulenziali specialistiche di Cure palliative presso le Unità di degenza dello IEO; Macroattività Ambulatoriale Complessa di Cure palliative - MAC, ex day-hospital). Il Servizio di STCP IEO ha assistito nell’anno 2012 50 pazienti, nell’anno 2013 65 pazienti. VALUTATO che attualmente Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, di seguito denominato “Fondazione Policlinico”, non possiede una UCPTD per fornire le prestazioni di cui al punto precedente. CONSIDERATO che la Delibera 4610 del 28/12/2012 stabilisce criteri e requisiti di accreditamento dei centri “Hub” e “Spoke” nella Rete di Terapia del dolore anche in Regione Lombardia. CONSIDERATA la D.d.g. Sanità n. 23454 del 30 dicembre 2004 “Determinazioni per la costituzione del Comitato Ospedale Senza Dolore (COSD) presso tutte le strutture sanitarie di ricovero e cura e l’adozione del “Manuale applicativo per la realizzazione dell’ospedale senza dolore” esteso a Ospedale-Territorio senza Dolore in base all’articolo 6 legge 38/2010. VISTA la DGR 1185 del 20/12/2013, “Delibera delle Regole” di Regione Lombardia, secondo la quale, nel prevedere il completamento della Rete regionale per le Cure Palliative, pone una specifica attenzione alla definizione di un sistema di coordinamento tra le reti (regionale e locale), all’integrazione sanitaria, socio sanitaria e sociale, …; pone inoltre specifico impegno per uno sviluppo progressivo omogeneo della Rete di Terapia del Dolore attraverso l’individuazione dei Centri specialistici di Terapia del Dolore di I livello (Centro Ambulatoriale di Terapia del Dolore - Spoke) e di II livello (Centro Ospedaliero di Terapia del Dolore - Hub). In tale prospettiva occorrerà proseguire il lavoro di integrazione tra la DG Salute e la DG Famiglia, con un orientamento territoriale centrato sulla prossimità e sulla continuità assistenziale: l’obiettivo è quello di garantire una maggiore integrazione tra i livelli ospedalieri specialistici con quelli territoriali e di domiciliarietà, evitando la duplicazione di interventi, ottimizzando le risorse, garantendo l’adeguatezza della cura alla persona ed alla sua famiglia. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO che la DGR 1185 del 20/12/2013 stabilisce che nell’ambito delle risorse assegnate alle Strutture pubbliche e private accreditate, viene negoziato uno specifico budget complessivo per le attività erogate in regime di degenza presso gli Hospice sanitari e in Assistenza Specialistica Territoriale per le Cure Palliative (STCP), in modo da garantire almeno il mantenimento dei livelli prestazionali raggiunti dai servizi attraverso la sperimentazione ‘Nuove Reti Sanitarie’. CONSIDERATA la nuova convenzione tra IRCCS IEO e Università degli Studi di Milano (3.12.2013). CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9-bis del D. Lgs. n. 502/92, le collaborazioni tra Aziende sanitarie pubbliche e Soggetti privati sono uno strumento innovativo per raggiungere finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, garantendo il perseguimento di interessi pubblici e la tutela dei portatori di interesse.

TRA

l’Istituto Europeo di Oncologia IRCCS con sede in Milano (Mi), Via Ripamonti n. 435, (C.F. e P.I.V.A … …), di seguito denominato IEO, in atto rappresentato dall’Amministratore Delegato (ing. Mauro Melis)

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E

la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, di seguito Fondazione Policlinico, avente sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28 - cap. 20122, rappresentata dal Direttore Generale (dott. Luigi Macchi)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. Le Parti concordemente accettano e riconoscono che in caso di contrasto tra le previsioni dell’accordo ed il contenuto degli allegati, prevarrà quanto previsto nell’accordo.

ARTICOLO 2

Presupposti normativi

· Legge Nazionale 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore; · Dgr IX/4610 Regione Lombardia del 28/12/2012; · Legge Regionale della Lombardia, n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; · DGR 1185 del 20/12/2013, “Delibera delle Regole” della Regione Lombardia · DGR VIII/006410 del 27 Dicembre 2007; · dgr. VIII/007180 del 24 Aprile 2008; · dgr. VIII/7933 del 6 Agosto 2008; · dgr. VIII/10072 del 7 Agosto 2009; · dgr. VIII/11399 del 10 Febbraio 2010; · dgr. VIII/4574 del 28 Aprile 2010; · dgr. IX/1963 del 6 luglio 2011; · Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

ARTICOLO 3

Oggetto e Obiettivi attesi

Con il presente accordo di collaborazione l’Istituto Europeo di Oncologia IRCCS si impegna a:

2.1. Garantire un adeguato supporto di consulenza clinico-specialistica di Cure palliative e di Terapia del dolore ai malati in carico alla Fondazione Policlinico, ciò in osservanza di quanto contenuto negli art.1, 2 e 5 della Legge 38/2010; 2.2 Fornire la collaborazione e la supervisione da parte di un proprio professionista, specialista in Anestesia e Rianimazione, esperto in Cure palliative e in Terapia del dolore, individuato nella persona del dott. Vittorio Guardamagna e di suoi eventuali collaboratori, successivamente identificati e segnalati, nell’ambito di un programma assistenziale e di supporto rivolto ai malati assistiti dalla Fondazione Policlinico nei differenti setting assistenziali di cui in premessa, con supporto alla famiglia dei malati, qualora se ne ravvisi la necessità. 2.3. Il Direttore della Divisione di Cure Palliative e Terapia del dolore dell’IRCCS IEO, d’intesa con il Rappresentante Legale di Fondazione Policlinico, provvederanno annualmente a fissare gli obiettivi specifici dell’attività di consulenza di Cure palliative e di Terapia del dolore e concorderanno gli indicatori qualitativi e quantitativi per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo generale di cui al comma 2.2 e di quelli specifici di cui al presente comma.

ARTICOLO 4

Modalità di espletamento

3.1 L’attività di Cure palliative di cui all’art. 2 sarà svolta dagli Specialisti indicati all’art. 2, mediante accessi effettuati sia presso le Unità di degenza ordinaria, sia presso le strutture ambulatoriali e di day hospital (MAC) della Fondazione Policlinico, sia presso il domicilio dei malati assistiti. Un medico dell’équipe sarà presente un giorno alla settimana (da definire) a disposizione dei Reparti interni per effettuare consulenze ai pazienti. Sarà possibile soddisfare a richieste “urgenti” al di fuori delle tempistiche programmate. 3.2 Per ciò che riguarda l’attività di Terapia del dolore, il presente atto di intesa prevede l’affiancamento ed il supporto dello specialista IEO nell’attività ambulatoriale, nell’attività invasiva in regime di MAC e nei trattamenti invasivi di II livello in regime di degenza ordinaria, in collaborazione con il personale interno di Fondazione Policlinico (Anestesista dedicato) per ciò che riguarda la gestione di pazienti affetti di dolore cronico in patologie oncologiche o cronico-evolutive non oncologiche. 3.3 L’attività verrà effettuata negli orari che saranno definiti, di massima, con successivo accordo tra il Rappresentante legale di Fondazione Policlinico, il Direttore della Divisione di Cure Palliative e Terapia del dolore IEO e il Direttore della U.O. di Terapia del dolore IEO i quali provvederanno a informare le Direzioni Sanitarie delle Aziende nelle quali detti operatori opereranno. 3.4 Di norma il monte ore … è fissato in … ore settimanali dal lunedì al venerdì e, di massima, verrà concordato annualmente tra il Direttore della Divisione di Cure Palliative e Terapia del dolore IEO, il Direttore della U.O. di Terapia del dolore e il Rappresentante legale di Fondazione Policlinico. 3.5 Sarà necessario prevedere appositi Registri per registrare l’attività svolta. 3.6 L’atto di Convenzione con Fondazione Policlinico prevederà la segnalazione di Percorsi STCP all’UO Cure palliative e Terapia del dolore IEO da parte di tutte le Unità di degenza. Si predisporrà un indirizzo e-mail dedicato, a cui avranno accesso medici ed infermieri operatori della UCPTD IEO, che verrà ampiamente diffuso a tutti gli operatori del Policlinico. 3.7 Gli Operatori, vincolandosi al segreto professionale, alla normativa vigente in ambito di privacy e alle disposizioni aziendali attualmente in vigore, potranno accedere alle documentazioni cliniche di ogni singolo paziente in carico a Fondazione Policlinico.

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3.8 Trimestralmente il Direttore della UCPTD IEO fornirà al Rappresentante Legale di Fondazione Policlinico (o a persona da Lui indicata) una reportistica delle attività effettuate e, annualmente, redigerà una sintetica relazione nella quale segnalerà eventuali criticità emerse e proposte operative. Tutto ciò nel rispetto della normativa della privacy. 3.9 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, nell’ambito della Convenzione tra IRCCS IEO e l’Università degli Studi di Milano, verrà creato un rapporto di collaborazione con la Scuola di Specializzazione di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore diretta dal Professor Martin Langer, afferente al Dipartimento di Fisiopatologia Chirurgica e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Luciano Gattinoni, al fine di permettere a studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione la frequenza presso la Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’IRCCS IEO diretta dal prof. Bruno Andreoni e presso la Divisione di Anestesia e Rianimazione del’IRCCS IEO diretta dal dott. Marco Venturino, per l’insegnamento teorico-pratico di tecniche invasive di Terapia del Dolore nonché delle altre attività inerenti la Scuola di Specializzazione suddetta.

ARTICOLO 5

Sicurezza

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l’attuazione, nelle aree e nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di tutte le parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni. Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza si impegnerà a fornire su richiesta: copia degli attestati di avvenuta formazione, la scheda rischio-mansione ed il giudizio di idoneità relativi all’attività svolta dal proprio personale interessato. Sarà impegno della Parte ospitante di fornire al personale ospitato tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro, l’addestramento sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione attinenti alle attività oggetto della presente Convenzione e adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali. Ogni qual volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi della mansione svolta, sarà compito della Parte ospitante provvedere a rendere idonea formazione e sorveglianza sanitaria al personale ospitato interessato e di comunicare tali variazioni al Servizio Prevenzione e Protezione della parte ospitata. Fermo restando quanto previsto dai precedenti comma commi 1, 2 e 3, i datori di lavoro delle parti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso le aree ed i locali di propria pertinenza. Le parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte a un’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08; in particolare, per ciò che concerne i beni di proprietà IIT, gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto previsto dalle vigenti policy richiamate dalle procedure interne sulla gestione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature.

ARTICOLO 6

Corrispettivi

Da definirsi

ARTICOLO 7

Decorrenza e durata

Il presente accordo ha validità biennale dalla data della sottoscrizione, con successivo tacito rinnovo. Ogni variazione del presente accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le parti e notificata a mezzo Raccomandata A/R oppure PEC.

ARTICOLO 8

Recesso e Risoluzione E’ fatta salva la possibilità di recesso dal presente accordo, senza che ciò comporti oneri ulteriori:

- in qualsiasi momento, nel corso dell’esecuzione, mediante l’invio di comunicazione scritta da formalizzarsi a mezzo di lettera Raccomandata A/R o PEC da spedirsi con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso;

- per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, che devono essere esplicitati. Il presente accordo si intenderà altresì risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni di cui alla presente accordo; - in caso di perdita dei requisiti o di sopravvenuta incompatibilità dei professionisti.

La risoluzione sarà efficace nel momento in cui la parte interessata, comunichi, a mezzo di lettera Raccomandata A/R o PEC, all'altra che intende avvalersene. Il presente accordo si intenderà in ogni caso, immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili. Nessuna delle parti potrà pretendere alcuna indennità in qualsiasi natura in caso di non rinnovo del presente accordo.

ARTICOLO 9

Assicurazione

Fondazione Policlinico garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa RCT per ciò che riguarda tutta l’attività di cui all’Art.2 da parte degli Operatori sanitari di IEO che avranno accesso a Fondazione Policlinico.

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ARTICOLO 10

Riservatezza e Privacy

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell’esecuzione del presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo medesimo ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione di dati personali).

ARTICOLO 11

Codice Etico e Modello di Organizzazione Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna delle Parti dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità anche “Decreto”), nonché di rispettare le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre l’altra Parte a responsabilità ai sensi del Decreto, nell’ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici con i quali si entri in contatto. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si impegnano per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, attenendosi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, che definisce l’insieme dei valori di etica aziendale, e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, pubblicati integralmente sui siti www.ieo.it e … …, accettandone tutti i termini e condizioni che dichiara di conoscere, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in esso espressi. La violazione dei suddetti Codici Etici e in ogni caso dei Modelli di Organizzazione, che sia riconducibile alla responsabilità delle Parti stesse, o nell’ipotesi di rinvio a giudizio e/o condanna di una di esse per reati previsti dal D.Lgs 231/01, darà il diritto alla Parte diligente di risolvere il presente accordo con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 12

Registrazione

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 11 del D.P.R. 131/86.

ARTICOLO 13

Foro competente

La risoluzione di qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, è devoluta in maniera esclusiva alla competenza del Foro di Milano.

Elenco Allegati:

Allegati 1 – 2 - 3 Letto, confermato e sottoscritto

Milano, … … …

per Istituto Europeo di Oncologia per Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico l’Amministrazione Delegato il Direttore Generale ing. Mauro Melis dott. Luigi Macchi