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Francesco Garrone febbraio 2011 1 La gestione delle crisi degli intermediari finanziari non bancari a cura di Francesco Garrone LUISS – 17 febbraio 2011

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La gestione delle crisi degli intermediari finanziari non bancari

a cura di Francesco Garrone

LUISS – 17 febbraio 2011

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Incentrato sul ruolo della Banca d’Italia

1) Gestione delle crisi come momento dell’attività di vigilanza: i) obiettivi comuni (stabilità e efficienza del sistema finanziario); ii) vantaggi informativi: (diagnosi precoce, soluzioni efficaci); iii) (graduazione degli interventi)

2) Attivazione e direzione di procedure speciali (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa)

3) Applicazione delle procedure speciali alla intera gamma degli intermediari

4) Coordinamento dei sistemi di garanzia

5) Sinergie con strumenti di banca centrale: ELA

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Insolvenza

Caratteristiche qualificanti delle procedure di gestione delle crisi bancarie rispetto a quelle dell’impresa ordinaria

1. Caratterepreventivo

2. Gradualità degli strumenti

Perditepatrimoniali

Irregolarità

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misure preventive(lettere di intervento; convocazioni organi)

misure correttive (misure prudenziali individuali; interventi

sostitutivi, sanzioni)

liquidazione coatta amministrativa

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amministrazione straordinaria

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misure straordinarie(limitazioni operative; chiusura di succursali)

Gestione provvisoria / sospensione CONSOB

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LA TEMPESTIVITA’ DELL’ACCERTAMENTO E DELL’INTERVENTO

gestione

Anticipazione degli interventi

Accertamento tempestivo delle cause della crisi

Tempestività e adeguatezza degli interventi

Minimizzazione degli oneri (per il sistema finanziario, la clientela, gli altri stakeholders)

prevenzione

Autonomia gestionale

dell’impresa

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I presupposti oggettivi

Amministrazione straordinaria (e gestione provvisoria) gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi violazioni

normative gravi perdite del patrimonio previste richiesta degli organi aziendali (organi amministrativi,

assemblea straordinaria, commissario ex art. 53 TUF)

Liquidazione coatta amministrativa irregolarità nell’amministrazione o violazioni normative

di eccezionale gravità perdite previste del patrimonio di eccezionale gravità richiesta degli organi aziendali (organi amministrativi,

assemblea straordinaria, commissario ex art. 53 TUF, commissari straordinari, liquidatori)

insolvenza

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L’esigenza di assicurare la tutela del risparmio / investimento anche nella fase patologica

Fitta rete di rapporti con altri intermediari finanziari, ampliata dai meccanismi di trasferimento delle posizioni e dei rischi (cartolarizzazioni e derivati – sistema OTD) Rischi di contagio

partecipazione al sistema dei regolamenti titoli e dei pagamenti (IMEL, Payment Institutions) – rischi di pregiudizi per il funzionamento delle infrastrutture del sistema finanziario

Tutela della clientela ‘debole’ (debitori per cessione quinto, prestiti personali)

Ripercussioni sulla fiducia del pubblico nella regolarità e nel buon funzionamento del sistema finanziario

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- SIM (da d. lgs. 415/1996, c.d. ‘Eurosim’ - SGR / SICAV (da d. lgs. 58/1998, TUF)-IMEL (art. 114-quater TUB)-Istituzioni di pagamento pure

Regime speciale ‘semplificato’ (light)-Intermediari vigilati ex nuovo art. 106 TUB-Istituzioni di pagamento ‘ibride’

Imprese assicurative (ISVAP)

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Promuoveresoluzioni

nell’interessedei depositanti

L’amministrazione straordinaria( art. 70 TUB )

Sostituzione coattiva del management e dell’organo di controllo con organi nominati dalla Banca d’Italia

Regolare prosecuzione dell’attività d’impresa (eccezionalità della sospensione dei pagamenti)

Finalità:

Rimuoverele irregolarità

Accertarela situazione

aziendale

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Gli organi: compiti e poteri commissari straordinari e comitato di

sorveglianza (funzioni, poteri, compensi) esercizio dell’azione di responsabilità ex art.

2393 cc (presupposti; continuazione al termine dell’amministrazione straordinaria)

sostituzione società di certificazione convocazione dell’assemblea (legittimazione

del solo Commissario, previa autorizzazione della Banca d'Italia; ordine del giorno non modificabile)

l’autorizzazione alle azioni civili nei confronti degli organi straordinari

Speciali direttive e prescrizioni della Banca d’Italia

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Gli istituti peculiari

•sospensione dei pagamenti e delle restituzioni dei beni / strumenti finanziari della clientela (durata, finalità, effetti) – possibilità di applicazione disgiunta nelle banche per denaro e strumenti finanziari

Adempimenti amministrativi e contabili•insediamento (modalità semplificate: sommario processo verbale; situazione dei conti);•relazione sostitutiva di bilancio (situazione economico e patrimoniale redatta sulla base delle informazioni disponibili)•bilancio finale (redazione; approvazione della Banca d'Italia; deposito) – esenzione da certificazione

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Esiti:- restituzione alla gestione ordinaria,

in autonomia --> piano di risanamento(ricapitalizzazione dai soci; ristrutturazione organizzativa; riqualificazione operativa; …);

Sostituzione della proprietà ---> ricapitalizzazione di terzi o acquisizione del controllo (previa eventuale trasformazione tipo societario ovvero IPO / OPA)

- liquidazione volontaria (cessione attività e passività)

- liquidazione coatta amministrativa

- operazioni di concentrazione/fusione con altre aziende di adeguate potenzialità

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Ristrutturazione

SOLUZIONI DELLA CRISI

fusione acquisizione

Cessione in blocco

Riposizionamento strategico; riorganizzazione; sostituzione management; ricapitalizzazione

Aggregazione con un operatore solido

Cessione di attività e passività (anche parziale) ad altro intermediario idoneo

Modalità:

Liquidazione atomistica

Realizzo delle singole attività e rimborso dei depositanti/investitori e degli altri creditoriFlessibilità nell’applicazione della regolamentazione (di vigilanza; fiscale)Acquisizione della proprietà da parte dello Stato

forbearance

nationalizzazione “bridge bank”

di m

ercato o assistitep

ub

blich

e

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Gestione provvisoria ( art. 70 TUB ) : per intermediari finanziari ex nuovo art. 106 TUB, IMEL

e PI

Sospensione organi amministrativi (art. 53 TUF) : per SIM, SGR/SICAV

Autorità competente: BI per Intermediari 106, IMEL e PI; Consob per SIM e, sentita BI, SGR/SICAV

Presupposti:-Gravi irregolarità / perdite (come per a.s.)-Sussistenza di ragioni d’urgenza ed esigenza di immediata tutela di investitori / clientela

Effetti: sospensione del (solo) management e sua sostituzione con Commissari nominati dalla Banca d’Italia (o dal Presidente Consob per SIM e SGR/SICAV)

Durata: 2 mesi, non prorogabili (6 mesi per intermediari finanziari ex nuovo art. 106 TUB)

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• Corrispondente al fallimento per le imprese ordinarie

• Crisi irreversibili (l’impresa – come autonomo soggetto giuridico – non è in grado di proseguire l’attività)

• Estinzione dell’impresa come autonomo soggetto giuridico

• Espulsione dell’impresa dal mercato, assicurando l’ordinata definizione dei rapporti giuridici in corso

FINALITA’:

lla liquidazione coatta amministrativaa liquidazione coatta amministrativa

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Distribuzioneai creditori

Le attività necessarie

Cessione in bloccoIniziative

di recupero

Realizzodell’attivo

Accertamento del passivo

lla liquidazione coatta amministrativaa liquidazione coatta amministrativa

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• le tipologie di pretese• il procedimento di formazione dello stato

passivo (fase amministrativa)• le modifiche dello stato passivo (fase

giudiziale)

La liquidazione e la distribuzione dell’attivo

Liquidazione atomistica

Riparti e restituzioni

Cessioni di attività e passività

L’accertamento del passivo:

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Strumenti finanziari e (per intermediari non bancari) somme di denaro dei clienti: patrimonio distinto da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti (art. 22 Testo unico della finanza)

Sezione separata dello stato passivo per i clienti ammessi alla restituzione degli strumenti finanziari e (per non banche) del denaro (art. 86, comma 6 TUB, art. 57, comma 4 TUF)

Regime delle restituzioni nel caso di mancata separazione dei patrimoni o di insufficienza degli strumenti finanziari (art. 91, comma 2 TUB).

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Le finalità della procedura:

• realizzo e distribuzione dell’attivo agli aventi diritto;

• estinzione dell’ente

Gli effetti della apertura della l.c.a.:

• decorrenza• cessazione attività; spossessamento • sospensione pagamento delle passività e

restituzione strumenti finanziari• effetti sui rapporti pendenti (rinvio alla legge

fallimentare)• effetti sui rapporti pregiudizievoli ai creditori

(solo in caso di dichiarazione giudiziale di insolvenza).

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Organi liquidatori: Commissari liquidatori; Comitato di sorveglianza

Direttive della Banca d’Italia sullo svolgimento della procedura

Autorizzazioni della Banca d’Italia: nomina coadiutori; cessioni in blocco di attivo e passivo; azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.; atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (transazioni, instaurazione di giudizi attivi).

Dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza

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Azione di responsabilità civile nei confronti degli ex esponenti aziendali

Segnalazione all’A.G. dei fatti con possibile rilevanza penale

Ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza (istanza del Commissario liquidatore – parere obbligatorio della Banca d’Italia) Relazione ex art. 33 L.F. (Commissario liquidatore)

Costituzione parte civile negli eventuali procedimenti penali a carico responsabili dissesto

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Esclusione applicabilità art. 2409 (amministrazione giudiziaria) - solo per le banche

esclusione della applicabilità di altre procedure concorsuali (concordato preventivo; accordo di ristrutturazione dei debiti?)

Rinvio generale, nei limiti della compatibilità, alle disposizioni della legge fallimentare

Norme di coordinamento con d. lgs. 231/2001 (artt. 97-bis TUB e 60-bis TUF): informativa a BI e Consob; esecuzione misure interdettive da parte di BI.

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Soluzione prevalente per gli intermediari non bancari• esigenza di ‘amministrazione’ degli strumenti

finanziari – criterio della minimizzazione del rischio;

• avvio di procedure di licenziamento di personale• smobilizzo di sedi/impianti/macchinari• restituzioni e riparti• Raccordo con FNG per gli indennizzi agli investitori

La liquidazione ‘atomistica’ (per gli intermediari non bancari)

Attrazione verso il modello liquidatorio concorsuale di diritto comune.Residua valore aggiunto del modello speciale?

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• espulsione dai sistemi di pagamento e regolamento e dai mercati

• applicazione disciplina ‘settlement finality’ (protocollo interno tra Vigilanza, banca Centrale e Sistema dei pagamenti, c.d. Contact Point))

• insolvenza di mercato• sistemi di garanzia delle transazioni

La liquidazione ‘atomistica’ – impatti su infrastrutture di mercato

Affievolimento della fiducia nella continuità di funzionamento dei servizi finanziari (mancata disponibilità degli investimenti);Effetti di contagio su altri intermediari;Dissolvimento dell’azienda finanziaria

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Obiettivo: stabilità delle operazioni di pagamento, compensazione e trasferimento titoli nei sistemi ufficiali di pagamento e regolamento titoli anche in caso di insolvenza

isolamento dei diritti di garanzia da insolvenza del datore

vincolatività (tra i partecipanti) e opponibilità (ai terzi) degli ordini immessi nei sistemi e dei conseguenti pagamenti/trasferimenti (immunità da revocatorie e nullità)

facoltà dei sistemi di disporre della liquidità e dei titoli del partecipante insolvente (autorealizzazione garanzie)

Applicazione esclusiva della ‘legge del registro’

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LA CESSIONE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’

•Natura mista (liquidazione e riparto)

•Oggetto (integrale o parziale)

•Collegamento con lo stato passivo

•Continuazione dell’esercizio dell’impresa

•Rapporti con la cessionaria

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• Soluzione sperimentata per le Sim (e SGR)• Finalità di consentire la prosecuzione di attività non

connotate da anomalia, facilitando le operazioni di restituzione.

La cessione (parziale) nelle lca di intermediari non bancari

condizioni:• salvaguardia della parità di trattamento tra i creditori;• Possibilità di ‘isolare’ sul piano contabile e

amministrativo i rapporti oggetto di trasferimento e le pertinenti poste finanziarie (‘carve out’)

• Assenza di irregolarità diffuse/gravi nell’adempimento degli obblighi di trasparenza/correttezza nei rapporti con la clientela

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SPECIFICITA’ DELLE SGR

Rapporti con i creditori

Crisi della SGR

IrregolaritàSquilibri tecnici

Crisi dei Fondi gestiti

Rapporti con i partecipanti

(risarcimenti)

perdite da mala gestioIlliquidità (hedge)

Rapporti con i creditori dei

fondi

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L’amministrazione straordinaria delle SGR (fondi private equity / immobiliari)

Scioglimento degli organi di gestione dei

Fondi (comitati, assemblee quotisti)?

Continuazione rapporti di outsourcing con soggetti

collegati?

Gestione dei fondi illiquidi?

La gestione delle crisi di SGR / OICR

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La liquidazione coatta amministrativa delle SGR

Responsabilità SGR per passività fondi

(DL 78/2010)

La gestione / amministrazione dei fondi (continuazione esercizio

dell’impresa?)

Regime concorsuale/ordinario di liquidazione (accertamento e

rimborsi/restituzioni) dei fondi

La gestione delle crisi delle SGR/OICR

La crisi (illiquidità / insolvenza) del fondo??

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Gestione provvisoria

Revoca e nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo

Liquidazione coatta amministrativa

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Revoca autorizzazione e scioglimento / liquidazione volontaria

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Gravi irregolarità/violazioni e ragioni d’urgenza

Restituzione alla gestione ordinaria

Gestione provvisoria (mesi 6)

Regolarizzazione / cessazione urgenza

Gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi

Convocazione assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e di controllo

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Irregolarità/violazioni o perdite di eccezionale gravità

Presentazione programma di

liquidazione a BI

Revoca autorizzazione

Scioglimento società Accertamento giudiziale stato d’insolvenza; svolgimento serv. invest. / raccolta > patrimonio

Liquidazione coatta amministrativaLiquidazione ordinaria

insussistenza presupposti ordinata liquidazione

Irregolare svolgimento liquidazione

Sostituzione organi liquidatori

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IMEL / IP ‘puri’

Applicazione regime bancario ordinario

(equiparazione titolari conti di pagamento a clienti aventi diritto

alla restituzione di strumenti finanziari)

IP (IMEL ) ‘ibridi’

Liquidazione ordinaria del patrimonio destinato da parte degli organi concorsuali del soggetto autorizzato

Possibilità di nomina di un liquidatore da parte di B.I.

Fatta esclusione

Disciplina della garanzia dei depositi

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Patrimonio destinato incapiente

IP ibrido risponde

con proprio patrimonio

Liquidazione ordinaria patrimonio destinato da parte organi concorsuali IP

nomina liquidatore patr. dest. da parte di B.I.

In caso di necessità per ordinata liquidazione

Insolvenza IP ibrido

Possibilità di trasferimento o affidamento in gestione del patrimonio destinato a banche / altri intermediari

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I sistemi di garanzia degli investitori sono disciplinati,

in conformità alla Direttiva comunitaria n. 97/9/CE:

• dal T.U.F. (artt. 59 e 60)

• dal Decreto ministeriale n. 485/1997;

• dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Nazionale

di Garanzia (approvati con D.M. del 30.6.1998).

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Principali caratteristiche dell’assetto di protezione

ADESIONE OBBLIGATORIA

DEGLI INTERMEDIARI

ABILITATI AISERVIZI DI

INVESTIMENTO

NATURAPRIVATA

DEI SISTEMI(RICONO-

SCIMENTOPUBBLICO)

PRESUPPOSTOOGGETTIVO APERTURA

PROCEDURACONCORSUALE

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I poteri di riconoscimento e direzione dell’attività del FNG competono al MEF, che li esercita su parere di Banca

d’Italia e Consob

In Italia il Fondo Nazionale di Garanzia è l’unico sistema ufficialmente riconosciuto

Il Fondo Nazionale di Garanzia, peraltro, operava già precedentemente alla emanazione della disciplina comunitaria, essendo stati previsto dalla L. n. 1/1991

Potere della Banca d’Italia (sentita Consob) di coordinare l’operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di

liquidazione coatta amministrativa

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Oggetto della protezione

tutela per investitore

il limite massimo di protezione: 20 mila euro (corrispondente all’attuale minimo comunitario)

crediti derivanti dall’esercizio dei servizi di investimento (anche di natura risarcitoria?) ammessi al passivo liquidatorio

non cumulabilità con i rimborsi dei sistemi di garanzia dei depositi (adozione di misure di coordinamento)

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Profili di revisione in corso in sede comunitaria

•Innalzamento del livello di protezione (euro 50/100 mila)

•Modalità di ‘funding’: obbligatorietà sistema ‘ex-ante’ (pro e contro v.sus sistema ‘ex-post’)

•Interoperabilità cross border dei sistemi – (sistema di garanzia pan-europeo?)

•Miglioramento della tempestività degli interventi (riduzione dei tempi massimi di indennizzo)

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Il sistema italiano di gestione delle crisi degli intermediari finanziari non

bancari

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Francesco Garrone [email protected]