FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo...

54
FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI

Transcript of FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo...

Page 1: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI

Page 2: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ALTRE FONTI PRIMARIE

• Art. 78 Cost.: “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”

• Delega anomala al Governo

• Delegazione atipica:• Mancano i requisiti indicati dagli artt. 76 e 77,

c. 1 Cost.

Page 3: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI

• Art. 64, c.1 Cost.: “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”

• Art. 72 Cost.

• Cosa sono?

• Cosa disciplinano?

Page 4: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

SONO FONTI PRIMARIE. PERCHE’?

• 1) Norma sulla produzione = Costituzione

• 2) Subordinati solo alla Costituzione

• 3) Ambito di competenza riservato

• Rapporto tra regolamento e legge = competenza• Riserva di regolamento parlamentare

Page 5: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

REGOLAMENTI PARLAMENTARI E CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’

• - Non sono atti con forza di legge (Corte cost. n. 154/1985, ord. Nn. 445 e 446/1993) = non sindacabili = INTERNA CORPORIS ACTA = INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLE CAMERE

• Art. 134 Cost.: “La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle legge e degli atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni”.

Page 6: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

però ……………….

• Contrasto tra un regolamento parlamentare e una norma costituzionale se vi è una legge deliberata nel rispetto del regolamento parlamentare incostituzionale

• Questione di costituzionalità della legge e d’ufficio del regolamento parlamentare.

Page 7: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

• - Non istituiti dalla Costituzione, ma da una legge ordinaria (n. 87/1953)

• - Fonti primarie = potestà discendente dalla Costituzione

• - L. n. 87/1953 = non istitutiva, ma ricognitiva

• - Contrasto con le legge = preferenza della legge.

Page 8: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

L’ATTO RISULTANTE DA REFERENDUM ABROGATIVO = FONTI PRIMARIA

• Abrogazione parziale di una legge = mutamenti di significati normativi = innovare

• - Legge popolare = lex rogata

Page 9: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

IL REFERENDUM ABROGATIVO

• Art. 75 Cost.:• “E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o

parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

• Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

• Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

• La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

• La legge determina le modalità di attuazione del referendum”.

Page 10: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

IL REFERENDUM ABROGATIVO

• Origini storiche• Dibattito in Assemblea costituente• Legge attuativa del referendum (L. n. 352/1970)

• Quanti referendum vi sono:• 1) Referendum su disegni di legge di revisione costituzionale

(art. 138 Cost.); • 2) referendum abrogativo (art. 75 Cost.); • 3) referendum consultivo (artt. 132-133 Cost.);• 4) referendum abrogativo su leggi e provvedimenti

amministrativi regionali

Page 11: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

REFERENDUM ABROGATIVO

• - rango di legge ordinaria

• - forma di legislazione negativa?

• - ma ci sono i referendum manipolativi

Page 12: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

PROCEDIMENTO REFERENDARIO

• Controllo di legittimità = Ufficio centrale per il referendum incardinato presso la Corte di Cassazione

• Controllo di ammissibilità = Corte costituzionale

Page 13: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ESTENSIONE DELLE LEGGI ESCLUSE DA REFERENDUM ABROGATIVO (CORTE COST., SENT. N. 16/1978)

• - Costituzione e leggi costituzionali• - Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi • - Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato• - Leggi che disciplinano il funzionamento di organi

essenziali• - Estensione implicita dei divieti di cui all’art. 75, c. 2

Cost.• - Divieto di quesiti che non abbiano una matrice

razionalmente unitaria

Page 14: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

RAPPORTO TRA REFERENDUM ABROGATIVO E MAGGIORANZA DI GOVERNO

• COSA SUCCEDE SE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO IL PARLAMENTO CAMBIA LA LEGGE SULLA QUALE SONO STATE RACCOLTE LE FIRME PER L’ABROGAZIONE?

Page 15: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

QUORUM PARTECIPATIVO E ASTENSIONE

• 50 % più uno degli aventi diritto al voto = validità del referendum abrogativo

• - Astensione = no all’abrogazione referendaria?• - L’astensione come è composta?• - Astensione non e’ contrarieta’ al referendum

abrogativo• E’ legittimo che le istituzioni mobilitino

all’astensione? • - Referendum = strumento di contropotere

Page 16: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI GOVERNATIVI

• Il Presidente della Repubblica• Art. 87, c. 5 Cost.: “promulga le leggi ed emana i

decreti aventi valore di legge e i regolamenti”.

• Fondamento della potestà regolamentare:• L’art. 17 L. n. 400/1988

Page 17: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

TIPI DI REGOLAMENTO

• Regolamenti di esecuzione delle leggi• Regolamenti di attuazione• Regolamenti indipendenti• Regolamenti di organizzazione• Regolamenti delegati

Page 18: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

DIRITTI FONDAMENTALI: STRUMENTI DI TUTELA

• Principio di eguaglianza

• Formale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”

• Enunciazione formale = astratta

Page 19: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

Art. 3, c. 1 Cost.

• Eguaglianza formale = a chi si rivolge? • Legislatore = divieto di creare privilegi o discriminazioni

ingiustificate• Art. 3, c. 1 = divieto assoluto di differenziare in modo

assoluto?• NO• Situazioni eguali devono avere un trattamento giuridico

eguale• Situazioni differenti devono avere un trattamento giuridico

differente

Page 20: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

EGUAGLIANZA SOSTANZIALE

• Art. 3, c.2 Cost.: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

• - Programma di intervento • - Eguaglianza formale = leggi generali e astratte• - Eguaglianza sostanziale = provvedere a singole situazioni di

svantaggio

Page 21: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

LO STRUMENTO DELLA RAGIONEVOLEZZA

- Giudizio interno = coerenza fra le parti dell’ordinamento• 3 norme:• Norma impugnata;• Norma di paragone, assunta a confronto = Tertium

comparationis (metro di paragone);• Norma costituzionale dell’eguaglianza (art. 3 Cost.).• Analisi della ratio legis della norma che funge da tertium

comparationis (metro di paragone).

Page 22: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

I DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

• - Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

• - Forma di Stato = superamento della teoria statocentrica = concezione del personalismo.

• - Diritti e ordinamento sorgono insieme (Piero Calamandrei)

Page 23: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ART. 2 COST.

• - Anteriorità dei diritti inviolabili rispetto allo Stato (ideologia liberale);

• - Parità assiologica fra diritti individuali e diritti sociali = concetto di persona = fonte di libertà spirituale e di pluralismo sociale;

• - Diritti inviolabili = base logica di un ordinamento ispirato ai principi della democrazia pluralistica.

Page 24: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ART. 2 COST.: INTEPRETAZIONI

• 1) Norma a fattispecie aperta (Perlingieri e Barbera):

• - costituzionalizzazione di diritti non previsti dalla Costituzione ma emergenti nella Costituzione materiale, nella coscienza sociale;

• - libertà = valore trascendente rispetto alle traduzioni giuridiche (diritti enumerati positivamente)

• - rapporto di reciproca implicazione tra Costituzione ed evoluzione sociale.

Page 25: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

DIRITTI CREATI IN BASE ALLA CLAUSOLA APERTA

• Diritti alla riservatezza, all’immagine, ai segni distintivi della personalità, dell’ateo, al libero sviluppo della personalità (tutela della sfera sessuale) = sentenze Corte cost. n. 38/1973; 561/1987; 252/1989; 310/1989; 139/1990; 278/1992; 13/1994; 50/1998; 120/2001

Page 26: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

CRITICA ALLA TEORIA DELLA CLAUSOLA APERTA

• - Carenza di base testuale• - Sono proprio nuovi diritti? • Necessità di sfruttare le potenzialità ermeneutiche e

semantiche del testo costituzionale.• Esempi:• obiezione di coscienza (sent. n. 408/1989) = Artt. 19 e 20

Cost.• - l’introduzione di un diritto comporta l’introduzione di un

obbligo corrispondente = tassatività degli obblighi.

Page 27: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

TESI PIU’ ACCREDITATA

• - Art. 2 = clausola riassuntiva dei diritti espressamente previsti dalla Costituzione e di quelli ad essa conseguenziali.

• art. 2 Cost. non come fonte costituzionale dei diritti non codificati ma come fonte che richiami diritti conseguenziali a quelli costituzionalmente codificati = interpretazione ampia della clausola riassuntiva.

Page 28: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

Sentenza n. 161/1985

• Diritto all’identità sessuale (art. 2 Cost.): diritto alla ricomposizione di soma e psiche.

• Identità sessuale = “dato complesso della personalità determinato da una serie di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando … il o i fattori dominanti”.

• Tutele e affermazione del modo ‘naturale di essere’, della personalità sessuale al fine di combattere l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione (l. n. 164/1982).

Page 29: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

I DIRITTI FONDAMENTALI: CITTADINI E STRANIERI. L’ESTENSIONE DEI DIRITTI

• Art. 10, c.2 Cost.: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” = modo di estendere ai non cittadini i diritti che la Costituzione riserva ai cittadini.

• Cittadini degli Stati dell’Unione europea = diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo.

Page 30: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

Continua …….

• Convenzione di Strasburgo = allargamento a tutti gli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali.

• Italia? Non ha ratificato.

Page 31: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ALTRO MODO DI ESTENDERE AI NON CITTADINI I DIRITTI

• Art. 2 Cost. = diritti inviolabili dell’uomo

• Quando opera l’estensione?• Deve trattarsi di diritti inviolabili della Costituzione

Page 32: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

DIRITTI CHE LA COSTITUZIONE RISERVA AGLI STRANIERI

• Diritto di asilo = art. 10, c. 3 Cost.: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

• Asilante = divieto di estradizione e di espulsione

• Art. 10, c.4 Cost.: “Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

Page 33: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

Continua ………………

• Divieto di estradizione per reati puniti con la pena di morte (sent. n. 54/1979) = art. 27, c.4 Cost. = divieto di pena di morte

• Art. 27, c. 4 Cost.: “Non è ammessa la pena di morte” (L. cost. n. 1/2007) = G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007

Page 34: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

CONFLITTI FRA DIRITTI

Bilanciamento fra diritti (principi):

- Legittimità del fine;- Congruità del mezzo rispetto al fine;- Proporzionalità- Rispetto del contenuto essenziale del diritto

Page 35: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

LA LIBERTA’ DI DOMICILIO

• Art. 14 Cost.:• “Il domicilio è inviolabile.• Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni

o sequestri, se non nei casi e modi previsti stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

• Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.

Page 36: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

DEFINIZIONE DI DOMICILIO

• - Secondo il diritto civile = sede degli affari e degli interessi

• - Secondo il diritto penale = abitazione o luogo di privata dimora

• - Secondo il diritto costituzionale = proiezione della persona umana “qualsiasi spazio isolato dall’ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente” (Corte cost. sent. n. 88/1987) = barriera a tutela della riservatezza.

Page 37: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

SOGGETTI TITOLARI DELLA LIBERTA’ DI DOMICILIO

• - Persone fisiche

• - Persone giuridiche

Page 38: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

LIMITAZIONI DEL DOMICILIO

• Ispezione = tracce del reato

• Perquisizione = ricerca del corpo del reato

• Sequestri

• Intercettazioni ambientali

Page 39: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ART. 14, c.3 Cost.

• “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”

• - Riserva rinforzata nel contenuto

• - Assenza della riserva di giurisdizione

Page 40: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DELLA COMUNICAZIONE

• Art. 15 Cost.: • “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di

ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.• La loro limitazione può avvenire soltanto per atto

motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

• - riserva di legge• - riserva di giurisdizione

Page 41: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ART. 15 COST. E ART. 21 COST.

Art. 15 Cost. = Corrispondenza ed altre forme di comunicazione: destinatari previamente individuati

• Art. 21 Cost. = destinatari generali = pubblicità e pluralità dei destinatari

• Art. 15 Cost. = libertà e segretezza sono un’endiadi = inscindibilità di libertà e segretezza

Page 42: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

NOZIONE DI CORRISPONDENZA

• Corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza

• Sequestro della posta

• Intercettazioni telefoniche = gravi indizi di reato e indispensabili per l’indagine

Page 43: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA O PRIVACY

• Combinato disposto tra libertà domiciliare e libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione = artt. 14 e 15 Cost.

• Art. 2 Cost. come clausola riassuntiva che fonda il riconoscimento di diritti conseguenziali a quelli espressamente previsti dalla Costituzione

• Art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.) = Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo).

Page 44: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ART. 16 COST. = LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE SOGGIORNO

• “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

• Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”

Page 45: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ART. 16 COST.

• Riserva di legge rinforzata per contenuto

• Assenza della riserva di giurisdizione

• In via generale per motivi di sanità o di sicurezza = principio di eguaglianza

• Cordoni sanitari

Page 46: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ART. 17 COST. = LIBERTA’ DI RIUNIONE

• “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

• Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

• Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”

Page 47: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

LIBERTA’ DI RIUNIONE

• Dimensione sociale

• Libertà collettiva

• Libertà politica = dibattito democratico

Page 48: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

DEFINIZIONE DI RIUNIONE

• Compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo = corteo, processioni religiose

• Riunirsi pacificamente e senz’armi = ordine pubblico materiale

Page 49: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

TIPI DI RIUNIONE

• Luogo privato = libertà di domicilio

• Luogo aperto al pubblico = NO PREAVVISO

• Luogo pubblico = obbligo del preavviso

Page 50: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE

• Art. 18 Cost. • “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,

senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

• Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”

Page 51: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

ART. 18 COST.

• Fini non vietati ai singoli dalla legge penale = le associazioni possono fare tutto quello che è consentito ai singoli

• Divieto di associazioni per delinquere = lo scopo è commettere i reati ma devono essere reati previsti anche per i singoli

Page 52: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE

• Divieto di associazioni segrete• L. n. 17/1982 = segretezza strumentale all’attività di

interferenza illecita sulle pubbliche istituzioni = P2 (riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione).

• Altri tipi di associazioni segrete?

• Massoneria = non è un’associazione segreta

Page 53: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE

• Divieto di associazioni paramilitari = “che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”

• - Scopo politico (attività politica)

• - Struttura organizzativa di natura militare

• - Violazione del principio del metodo democratico (art. 49 Cost.)

Page 54: FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI. ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri.

DIVIETO DI ASSOCIAZIONI PARAMILITARI

• Decreto legislativo n. 43/1948 = inquadramento degli associati in corpi …. con disciplina gerarchica = divieto per associazioni collegate a partiti politici della dotazione di uniformi o divise per gli aderenti