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EMN FOCUSSED STUDY 2013
Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and
forced return procedures
Top-line “Factsheet”
(National Contribution)
Executive Summary
(Synthesis Report)
National contribution (one page only)
Overview of the National Contribution – introducing the study and drawing out key facts and
figures from across all sections of the Focussed Study, with a particular emphasis on elements
that will be of relevance to (national) policymakers.
L’Italia, così come numerosi Stati membri dell’UE, è sempre più interessata dal fenomeno
della tratta di esseri umani, un reato di estrema gravità che implica la mercificazione della
persona umana nonché la sopraffazione della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali1.
Il coordinamento degli interventi tesi alla prevenzione e al contrasto della tratta di persone è
demandato al Dipartimento per le Pari Opportunità, il quale svolge attività in materia sia a
livello nazionale (numero verde antitratta, programmi di assistenza, monitoraggio) che
transnazionale (ricerche, sviluppo di un Transnational Referral mechanism). I principi
fondamentali cui si ispirano tutte le attività di prevenzione e contrasto sono la tutela dei diritti
umani e l’approccio multidisciplinare integrato, necessario per fronteggiare un fenomeno così
complesso e in continua evoluzione.
Il sistema italiano di protezione, operativo dal 2000 e coordinato e co-finanziato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità, prevede una serie di dispositivi di intervento che
verranno esaminati nel corso della trattazione, insieme all’evoluzione del sistema legislativo
nazionale in materia.
Le vittime di tratta beneficiano di assistenza a prescindere da un’eventuale collaborazione con
l’Autorità giudiziaria finalizzata alla condanna degli sfruttatori, attraverso diversi percorsi di
tutela previsti dalla normativa di riferimento fin dal 1998. Seppur non esista un raccordo tra la
procedura di identificazione delle vittime di tratta e l’iter relativo al riconoscimento della
protezione internazionale, un maggior coordinamento è previsto grazie all’imminente
trasposizione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione del
fenomeno della tratta e alla protezione delle persone coinvolte.
Inoltre, è in fase di implementazione un progetto formativo destinato agli operatori della rete
SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) che culminerà nell’elaborazione
di linee guida e procedure standard da adottare a livello nazionale per favorire
l’identificazione delle vittime di tratta nelle strutture di accoglienza destinate ai richiedenti
protezione internazionale. Infatti, le associazioni che prestano assistenza all’interno dei centri
o gli stessi servizi sociali possono segnalare eventuali casi sospetti al Questore, previo
consenso della vittima.
Particolare attenzione all’individuazione di particolari situazioni di sfruttamento sconfinanti
nella tratta è altresì dedicata, in fase di espulsione, dai funzionati preposti all’esecuzione del
provvedimento. Costoro, dopo aver redatto un dettagliato verbale, sono tenuti a informare
tempestivamente le autorità competenti al fine di garantire una presa in carico immediata.
Dallo studio emerge che l’Italia vanta una legislazione all’avanguardia che garantisce la
1 www.pariopportunita.gov.it/index.php/component/content/article/70-traffico-di-esseri-umani-/2295-contro-la-
tratta-di-persone.
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concessione di uno speciale permesso di soggiorno alle vittime di tratta: nella maggior parte
dei casi, sono coinvolte donne costrette alla prostituzione, ma sono sempre più numerosi i
minori così come la manodopera maschile in età adulta soggetta a sfruttamento lavorativo. Le
buone prassi adottate a livello nazionale consentono la tutela di un numero sempre maggiore
di vittime e costituiscono certamente il punto di partenza per un costruttivo confronto a livello
comunitario sul tema del contrasto e della prevenzione di questo grave reato.
Synthesis Report (up three pages)
Executive Summary of Synthesis Report:this will form the basis of an EMN Inform, which will
have EU and National policymakers as its main target audience.
Section 1
Residence permits, protection statuses and national programmes available to victims of
trafficking in Member States
(Maximum ½ page)
This section briefly outlines the residence permits and protection statuses available to victims
of trafficking in human beings in Member States. The aim of this section is to contextualise the
section on referral. Information on rights should not be provided in detail, as it falls outside
of the scope of this Study.
Q.1 What residence permit(s) specifically for victims of trafficking in human beings are
available in your Member State? (list them here)
Ai sensi dell’articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione, approvato con D. Lgs. n.
286/1998, un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale viene rilasciato dal
questore alle vittime della tratta:
a) su proposta dei servizi sociali degli Enti locali o di enti del privato sociale iscritti in un
apposito registro e convenzionati con l’Ente locale;
b) su proposta del procuratore della Repubblica nel caso in cui sia iniziato un procedimento
penale in relazione a fatti di violenza o di grave sfruttamento;
c) di propria iniziativa.
Il permesso ha validità semestrale, rinnovabile per un anno o per un periodo maggiore se
richiesto per motivi di giustizia e, alla scadenza, può essere trasformato in permesso di
soggiorno per lavoro o studio qualora lo straniero svolga attività lavorativa o sia iscritto a un
corso di studi.
Il permesso viene rilasciato ove siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei
confronti dello straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, dovuti al
tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un’organizzazione criminale o alle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini preliminari o di un procedimento penale avviato. Il rilascio del
titolo consente allo straniero di partecipare (obbligatoriamente) a un programma di assistenza
e integrazione sociale realizzato da enti locali, associazioni o altri organismi accreditati.
Q1a. Are they conditional on cooperation with the authorities?
No. L’art. 18 T.U. non condiziona la protezione e la riabilitazione delle vittime alla
collaborazione con l’Autorità giudiziaria, ma considera tale assistenza come variabile
indipendente. È previsto un doppio binario di tutela:
il percorso giudiziario (rivolto a coloro che intendono avviare una collaborazione con
l’Autorità giudiziaria fino alle sedi processuali);
il percorso sociale (per le persone che, per mancanza di informazioni o a causa di gravi
ritorsioni cui sarebbero soggette da parte delle reti criminali, non possono sviluppare
una efficace collaborazione con l’Autorità giudiziaria).
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Q1b. In which year was it/were they introduced?
La prima norma che consentì di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno in favore di
cittadini stranieri vittime di situazioni di sfruttamento, o comunque di gravi reati, fu prevista
dal D.L 13 settembre 1996 n. 447, che ha modificato l’art. 3 del D.L. 30 dicembre 1989 n.
416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39. Si trattava però di un permesso di
soggiorno concesso a titolo premiale, rilasciato dal questore al cittadino non comunitario
esposto a un grave pericolo per effetto della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini, a condizione che il contributo offerto fosse stato di particolare rilevanza
ai fini dell’individuazione e della cattura dei responsabili. Il permesso di soggiorno poteva
avere una durata massima di un anno, salvo esigenze processuali o di sicurezza.
Il vigente art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione, introdotto nel 1998, si fonda invece sul presupposto di bilanciare la tutela
dei diritti delle vittime e l’esigenza di reprimere i reati, scegliendo tuttavia di privilegiare il
primo aspetto. Inoltre, prevedendo il rilascio di un titolo di soggiorno non temporaneo, mira a
favorire l’inserimento sociale della vittima a completamento del sistema di protezione.
Inoltre, per potenziare il contrasto alla tratta di esseri umani, l’Italia ha altresì emanato la
legge 228 del 2003, “Misure contro la tratta di persone”, che prevede una ulteriore
chiarificazione del reato di tratta e riduzione in schiavitù, nonché l’istituzione di un secondo
fondo per l’assistenza e la protezione sociale delle vittime (progetti di prima assistenza ex
articolo 13 del Testo Unico).
Q.2 Are international protection status(es) granted to third-country nationals for the reason
of being a victim of trafficking in human beings in your Member State? Yes / No
No, in quanto i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale differiscono
dai requisiti connessi al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale.
Q2a. If yes, please name which statuses are granted here
Q3. Does your Member State have a national referral mechanism? Yes / No
Il sistema italiano di protezione operativo dal 2000 è coordinato dal Dipartimento per le Pari
Opportunità, l’Amministrazione centrale cui è demandato il coordinamento degli interventi
tesi alla prevenzione e al contrasto della tratta di persone e, in particolare, all’assistenza e
reintegrazione sociale delle vittime. Al fine di promuovere e monitorare tali attività, il
Dipartimento si avvale della Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime di
tratta, violenza e grave sfruttamento, organo interistituzionale di coordinamento e controllo
degli interventi.
I pilastri di azione cui fa riferimento il Dipartimento per le Pari Opportunità (emersione,
identificazione e prima assistenza, inclusione sociale) trovano attuazione attraverso una serie
di dispositivi di intervento:
Numero Verde Nazionale anti-tratta (800.290.290);
Programma di prima assistenza, ai sensi dell’art. 13 della legge 228/2003 (“Misure
contro la tratta di persone”) “Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale”;
Programma di assistenza e integrazione sociale previsto dall’art. 18 del d.lgs. 286/98
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”.
Inoltre, il Dipartimento per le Pari Opportunità si occupa di condurre ricerche sul fenomeno
della tratta nonché di sviluppare un sistema informatizzato di raccolta dati.
Dal 2011 il Dipartimento coordina i lavori di un Tavolo tecnico interistituzionale, costituito al
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fine di elaborare il primo Piano nazionale di azione contro la tratta di esseri umani.
Si segnala, infine, che l’Italia è sul punto di completare l’implementazione della direttiva
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime2. Le
nuove previsioni consentiranno di facilitare il coordinamento tra le istituzioni che si occupano
di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull’asilo,
determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela.
Section 2
Detection, identification and referral of victims in International Protection Procedures
(Maximum 7 pages)
This section first examines the mechanisms that are used to detect andidentifyvictims in the
procedure for international protection,3It then explores how identified victims are given
access to appropriate assistance and support and specifically looks at mechanisms for
coordination and referral between procedures.
Where relevant, please distinguish between first instance and appeal procedures, where
applicable.4
1.1 Legislative framework
Q.4 Are there established mechanisms for detecting and identifying victims of trafficking in
human beings in the procedure for international protection?5
Allo stato attuale non esistono procedure o linee guida ufficiali per l’individuazione e
l’identificazione delle persone vittime del traffico di essere umani nell’ambito dei
procedimenti relativi alla protezione internazionale. Ciò dipende in gran parte dal fatto che
l’Italia, fin dal 1998, si è dotata di una specifica legislazione molto avanzata nel campo della
protezione delle vittime del traffico di esseri umani: le vittime di tratta, infatti, beneficiano di
protezione e assistenza a prescindere da una loro denuncia degli sfruttatori o dalla loro
collaborazione nelle indagini penali (art. 18 d.lgs. n. 286 del 1998, testo unico immigrazione e
legge 228/2003). Questo sistema consente di assorbire un numero rilevante di richieste di
protezione delle vittime e, probabilmente, ciò rende di fatto meno praticata la procedura di
protezione internazionale, anche perché i presupposti per il riconoscimento di tale protezione
il più delle volte non coincidono con quelli che permettono di attivare i meccanismi di tutela
offerti alle vittime di tratta. Ciò sembra confermato dai dati statistici forniti dalla
Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento dai quali
emerge che nel 2012 su circa 1650 casi presi in carico dal sistema di protezione delle vittime
del traffico, solo 16 persone hanno richiesto anche la protezione internazionale e di queste
solo 10 hanno ottenuto il riconoscimento a livello di protezione sussidiaria. Non si dispone
invece di dati del sistema nazionale asilo che indichino il numero dei richiedenti la protezione
2 www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40746.htm.
3 In Ireland, this would imply covering both procedures for asylum and subsidiary protection, as no single
procedure is in place. 4 For example, in Ireland there is no appeal procedure for subsidiary protection application, and this is decided
on the basis of papers submitted. (The implications of CJEU Judgment of 22/11/12 and Irish HC Judgment of
23/1/13 in MM v Min. for J&E case that applicants for Sub/Protection have ‘a right to be heard’ are currently
being considered in DJ&E.)” 5 (Member) States should here only refer to mechanisms for detection/identification used in international
protection procedures – i.e. they should not refer to those used specifically by law enforcement, NGOs or other
persons coming into contact with victims in situations outside of international protection procedures.
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internazionale individuati come vittime di traffico nel corso del procedimento di
riconoscimento della protezione internazionale.
Si elencano qui di seguito due progetti di carattere internazionale, a titolarità del Dipartimento
dei Diritti e le Pari Opportunità, che rappresentano un esempio concreto di elaborazione di
linee guida.
Il primo progetto, “Sviluppo di un sistema transnazionale di presa in carico per le vittime di
tratta tra paesi di origine e di destinazione – TRM-EU” (realizzato tra maggio 2008 - febbraio
2010 da un pool di associazioni quali On the Road onlus, Expat Italia, Cooperativa sociale
Dedalus, Associazione Mimosa e Comunità Oasi 2), ha avuto come obiettivo principale
l’elaborazione di un modello di sistema transnazionale di gestione dei casi di tratta, attraverso
la collaborazione tra attori pubblici e privati, a vario titolo impegnati a fronteggiare il
fenomeno. Inoltre, il progetto, “Azione transnazionale ed intersettoriale per il contrasto della
tratta a scopo di grave sfruttamento lavorativo. Identificazione e assistenza delle vittime –
FREED”, già nel 2008-2009 si era prefisso simili obiettivi, in particolare la promozione di reti
di collaborazione intersettoriale – a livello locale, nazionale e transnazionale – mirate al
contrasto del fenomeno del lavoro para-schiavistico, alla protezione e assistenza delle vittime
ed alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di tutti i principali soggetti interessati, con lo
scopo di istituire sistemi di cooperazione sostenibile e di promuovere lo scambio di esperienze
e di buone pratiche. Tra i partner di progetto figurano: Ministero del Lavoro, Cnel, Comando
Generale dei Carabinieri, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, città di Venezia, Associazione On the Road,
Parsec, ILO, Agenzia nazionale contro la tratta di persone – Romania, Ispettorato Nazionale
del Lavoro – Polonia, Ispettorato portoghese del lavoro.
Tutti questi progetti hanno fatto riferimento anche alle linee guida elaborate a livello
internazionale dall’UNHCR, oltre alle direttive comunitarie.
Inoltre lo SPRAR6, l’autorità che si occupa dell’accoglienza dei richiedenti asilo, al fine di
rispondere alla necessità di ottenere un supporto per l’individuazione e la gestione dei casi di
tratta di esseri umani, ha svolto diversi seminari formativi sul fenomeno della tratta di esseri
umani, rivolti al personale delle prefetture e delle questure e agli operatori degli enti gestori
CARA, sostenendo anche l’opportunità di elaborare delle linee guida.
Infine, è stato implementato il Progetto europeo “AGIRE Austria, Greece, Italy and Romania.
Acting for stronger private-public partnerships in the field of identification and support of
child victims and at risk of trafficking in Europe”, condotto dall’Associazione Save the
Children Italia, con il coinvolgimento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, e
finalizzato alla individuazione dei criteri di riconoscibilità delle vittime della tratta di esseri
umani, in particolare di minori.
Q4a. If yes, please state whether one of the scenarios below or a combination thereof
applies in your (Member) State:
a. Process for detection and identification of victims in the procedure for
6 Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è la struttura centrale che ha il compito di
coordinare tutti i centri di accoglienza del Sistema distribuiti sul territorio italiano che garantiscono interventi di
"accoglienza integrata" ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. L'ammissione ai centri di
accoglienza del Sistema, fino a esaurimento dei posti complessivamente disponibili, è disposta dal Servizio
centrale su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi (prefetture, questure, associazioni).
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international protection is outlined in legislation (if yes, provide reference
to the legislation)
b. Process for detection and identification in the procedure for international
protection is outlined in soft law – e.g. a ‘protocol’ (if yes, provide the
reference)
c. Process is not outlined in official documents, but there is a working
system or standard practice in place, which is understood and used by the
actors concerned.
c) Lo schema di intervista adottato durante l’audizione è finalizzato ad identificare la
condizione di protezione internazionale, ma non prevede uno specifico intervento per definire
se la persona è vittima di tratta (previsto prevalentemente come percorso giudiziario), e non
esiste un elenco comune di indicatori che venga costantemente utilizzato da tutte le parti
interessate nel processo di identificazione nazionale. Pertanto, l’identificazione della vittima
di tratta si definisce sull’esperienza personale che i diversi membri della Commissione hanno
rispetto al tema dell’asilo (per esempio, il percorso migratorio narrato, la descrizione della sua
situazione o conoscenze specifiche sul paese di origine, come per esempio la Nigeria, le cui
storie sono simili, i percorsi decodificati, il modello di sfruttamento definito).
Non esiste ancora un processo strutturato e un protocollo di lavoro comune che permetta
un’identificazione della vittima di tratta che chiede asilo e un trattamento omogeneo nelle
diverse Commissioni.
Q5. Are there different protocols and/or practices for children and adults? Yes
Il colloquio del minore richiedente la protezione internazionale avviene alla presenza del
genitore che esercita la potestà o del tutore. Nel caso di minori non accompagnati, il colloquio
si svolge alla presenza del tutore nominato dal giudice (Decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, art. 13).
Q6. Are there different protocols and/or practices for men and women?
Quando vi è il dubbio che una donna sia vittima di tratta o di abusi sessuali vengono adottati
opportuni accorgimenti a sua tutela ed al colloquio può essere ammesso personale di sostegno
per prestare la necessaria assistenza (Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 13).
1.2 Detection and identification of victims
Q7. How are (potential) victims of trafficking in human beings detected in procedures for
international protection?
Q7a. Please state whether one of the scenarios below or a combination thereof is
applicable to your (Member) State. For each, state Yes / No and (if yes) give a brief
description of how this works:
a. The competent authority7 proactively screens all applicants for
indications of trafficking in human beings;
No.
b. The competent authority proactively screens applicants with a particular
7 Here, “competent authority” refers to the authority competent for examining the merit of the third-country
national’s case for international protection. In many (Member) States, this is a ‘case worker’.
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profile8 for indications of trafficking in human beings.
In genere l’attenzione è rivolta verso donne nigeriane, soprattutto provenienti da Benin City, e
minori.
c. Victims self-report;
Sì, anche se si tratta di rarissimi casi.
d. Another actor in contact with the victim draws attention to the potential
victimisation (if so, please refer to section 3.4 if (optionally) completed)
Quando il soggetto richiedente la protezione internazionale è ospitato presso un centro di
accoglienza (CARA) oppure in una struttura dello SPRAR viene costantemente in contatto
con operatori specializzati che, nel caso acquisiscano elementi per ritenere che il richiedente
è, o può essere, vittima di tratta, segnalano il caso ai responsabili della struttura ospitante al
fine di individuare una collocazione in altra struttura riservata ai soggetti “vulnerabili” oppure
per attivare la differente procedura di protezione (art. 18 del Testo Unico).
e. Other (please specify).
Q7b. Is there a stage the applicant for international protection can no longer be
screened (e.g. after the first negative decision)?
No.
Q8. If the competent authority detects that an applicant may be a victim of trafficking in
human beings, what are the next steps in terms of assessment?
Q8a. Does the Member State apply a standard set of indicators to assess whether the
person is a (potential) victim?
No.
If yes, please give further details, provided the information is not considered of a
sensitive nature. How have these been developed? Are they based, for example, on
international standards?
b. Are other mechanisms9 used by the competent authority to assess whether a person
detected as a (potential) victim should be identified as such (or referred onto formal
identification procedures)?
Sì.
a. If yes, what are these?
Non esiste una norma o un protocollo che stabilisca un raccordo tra la procedura di
riconoscimento della protezione internazionale e la procedura (art. 18) di protezione delle
vittime della tratta. Le Commissioni territoriali, quando hanno il sospetto di un caso di vittima
o potenziale vittima di tratta, adottano una decisione ritenuta più opportuna rispetto allo
specifico caso. E’ possibile che la Commissione sospenda o termini, con decisione di
incompetenza, la procedura di richiesta di protezione internazionale ed informi la Questura o
la Procura della Repubblica o una delle Organizzazioni autorizzate a fornire assistenza alle
vittime di tratta affinché provvedano ad attivare una procedura di protezione; in altri casi la
8 E.g. unaccompanied minors; children; women; women from particular geographical regions; women or
children who, for example, when describing the route from their country to origin to the EU Member State, refer
to a known route used by traffickers. 9 E.g. interviews.
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Commissione può decidere di concludere la procedura con il riconoscimento della protezione
internazionale o quella sussidiaria e segnalare alla Questura o alla Prefettura la necessità di
sensibilizzare lo SPRAR affinché la persona (solo se donna o minore) sia ospitata all’interno
di una struttura protetta ed al tempo stesso informare la Questura e/o la procura della
Repubblica affinché attivino le indagini per identificare i responsabili della tratta; ecc.
b. If no, why not?10
Q8c. If, following detection, the third-country national concerned is not assessed as a
(potential) victim, what happens? Can the third-country national seek an alternative
assessment elsewhere?
Se la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale non
ritiene di individuare nel richiedente la condizione di vittima di tratta, la persona può
rivolgersi ad una associazione che opera in questo campo, oppure direttamente alla Questura o
alla Procura della Repubblica, per esporre il suo caso e chiedere la specifica protezione
prevista dalla legge (art. 18) in favore delle vittime.
Q9. Have methods for the detection and/or identification of victims in international protection
procedures been evaluated in your Member State? No
Q9a. If yes, how well are they considered to be working? Is there any evidence to
suggest that (potential) victims are going undetected / unidentified? Provide evidence.
Q9b. If no, please provide any other evidence of the effectiveness (or otherwise) of
detection / identification in international protection procedures.
Uno dei componenti la Commissione territoriale è un funzionario della Questura che in genere
è anche responsabile dei procedimenti di protezione (art. 18) e che, di norma, è in grado di
adottare le procedure ed i protocolli per identificare la vittima di tratta. È importante anche il
ruolo del rappresentante dell’UNHCR in seno alle Commissioni territoriali chiamato a
sostenere l’applicazione delle linee guida internazionali.
1.3 Referral
Q10. If an applicant is identified as a (potential) victim, can s/he access tailored statutory
assistance and support whilst remaining in the international protection procedure (i.e.
without referral to other procedures)?
Sì.
Q10a. If yes, please briefly describe how the assistance is provided (e.g. state
programme, access to general state welfare services, government-funded assistance
provided by NGOs, etc.).
L’assistenza viene fornita attraverso appositi programmi statali, nonché mediante l’accesso al
welfare. Sono numerosi i progetti finanziati a livello centrale a favore delle vittime di tratta,
come quelli descritti al punto Q4. Il Ministero dell’Interno e il Dipartimento dei Diritti e le
Pari Opportunità finanziano numerosi interventi progettuali, affidati tramite bando pubblico a
organizzazioni del privato sociale con una grande esperienza nel settore.
È previsto, inoltre, che tutti i centri di accoglienza SPRAR, oltre a fornire vitto e alloggio,
provvedono alla realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla
conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-
10
E.g. legislation foresees that the slightest indication that a person may be a victim of trafficking in human
beings is sufficient for automatic identification.
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sanitaria. Sono inoltre previste attività per facilitare l'apprendimento dell'italiano e l'istruzione
degli adulti, l'iscrizione a scuola dei minori in età dell'obbligo scolastico, nonché ulteriori
interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status.
Q10b. If yes, describe under what conditions the assistance can be provided (without
referral to other procedures) – specifically, does the (potential) victim have to be
formally identified by a competent authority (e.g. law enforcement) in order to access
the assistance? (Yes / No) – if yes, state which authorities are competent.
Durante la fase di accoglienza presso lo SPRAR, il Ministero dell’Interno prevede la
predisposizione di strutture specializzate per l'accoglienza e sostegno di persone portatrici di
specifiche vulnerabilità: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale), minori
non accompagnati, vittime di tortura, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza.
Le persone richiedenti la protezione internazionale che sono individuate quali vittime di tratta
e che non sono affidate al sistema di protezione specifico (art. 18) sono di norma inserite in
queste strutture, sempre che il livello di sicurezza e riservatezza siano compatibili con il grado
di protezione che determinate persone devono ricevere. In alcuni limitati casi, in base a
protocolli a livello locale, la struttura SPRAR può usufruire di personale appartenente alla
struttura specializzata nel trattamento delle vittime per l’assistenza psicologica o, talvolta,
anche per l’ospitalità in ambiente più protetto. Non risulta che sia richiesta una nuova
procedura di identificazione.
Q10c. What mechanisms are in place to facilitate this type of referral (to assistance,
whilst remaining in international protection procedures)? Are there any agreements in
place? Does it form part of a National Referral Mechanism?
Le regole ed i protocolli relativi all’assistenza delle categorie “vulnerabili” non prevedono
misure ad hoc per le vittime di tratta.
Q10d. Are there any obstacles to this type of referral?
Q11. If an applicant is identified as a (potential) victim and there is the possibility to change
to (or participate in parallel in) procedures as foreseen under Directive 2004/81/EC or
national equivalent measures ?
Sì.
how does this work in practice?
Q11a. Does the applicant have to withdraw from the procedure for international
protection in order to do so?
No.
a. If yes, can s/he re-open the procedure for international protection if s/he
is not granted a residence permit under Directive 2004/81/EC? Yes/No,
please elaborate the process.
b. If no, please elaborate – how does this work in practice? Does the victim
have to be formally identified by a different competent authority? – if yes,
state which authority
Non esiste un’autorità responsabile per il periodo di riflessione ma solo per il rilascio del
permesso di soggiorno.
La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o anche
l’ente pubblico o l’organizzazione privata che sono entrati in contatto con la vittima, qualora
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ai fini della protezione ritengano più efficace la procedura specifica per le vittime di tratta,
possono segnalare il caso al Questore o ad una delle Organizzazioni specializzate
nell’assistenza alle vittime di tratta. Di norma la segnalazione è effettuata al Questore quando
si ritiene che la vittima possa collaborare ad individuare i trafficanti. In tali casi i soggetti
incaricati (agente/funzionario di polizia o assistente sociale) effettuano un’apposita intervista
per stabilire se la persona sia vittima o potenziale vittima di tratta e quindi essere ammessa
alla protezione. Resta comunque nella competenza primaria del Questore la verifica
dell’identità della persona.
Q11b. How is referral to the procedure as foreseen under Directive 2004/81/EC
organised? Please highlight which one option, or a combination thereof, is applicable
in your Member State:
a. The victim is given information on his/her rights and possibilities, but has
to initiate the procedure on his/her own (where applicable with the help
of his/her legal representative).
Sì.
b. The competent authority contacts the authorities responsible for issuing a
reflection period or residence permit.
Sì.
In entrambi i casi, anche se la vittima entra a far parte dell’apposito sistema di
protezione (art. 18), può conservare il suo originario permesso di soggiorno per richiesta di
protezione internazionale fino alla scadenza. Se la Commissione decide di concedere la
protezione internazionale, viene consegnato un nuovo permesso di soggiorno relativo allo
status riconosciuto (rifugiato, protezione sussidiaria, permesso umanitario); caso negativo, se
sussistono i presupposti, gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione
sociale” che reca la dicitura “motivi umanitari” per evitare che il titolare venga individuato
come persona vittima di traffico di esseri umani (art. 18)
c. There is a national referral/cooperation mechanism that helps him/her.
(If yes, please elaborate).
No.
Q11d. Can the applicant’s dossier /evidence gathered to date in the procedure for
international protection (e.g. personal interview) be transferred to and used in the new
procedure for a reflection period or residence permit as foreseen under Directive
2004/81/EC? Yes / No / in some cases (please elaborate).
Le informazioni raccolte dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale possono essere trasmesse al Questore o al Procuratore della Repubblica per
esigenze di indagine.
Q12. If an applicant is identified as a victim and there is the possibility to change to obtain a
residence permit (other than that described in Q11) or international protection status on
grounds of being a victim of trafficking in human beings , how does this work in practice?
No, in quanto non esiste una procedura differenziata per il riconoscimento della protezione
internazionale in quanto vittima del traffico. Ciò non significa che nel corso dell’audizione da
parte della Commissione la persona non possa integrare la domanda iniziale con ulteriori
elementi riferiti alla sua condizione di vittima di tratta; però la procedura è sempre la stessa.
Q12a. Can the applicant (where relevant, with the support of his/her legal
EMN Focussed Study 2013:
Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced
return procedures
11 of 29
representative) decide whether or not s/he wishes to apply for the residence permit /
international protection on these grounds?
Non applicabile.
Q12b. If yes, please name the title of the residence permit / protection status and the
conditions under which (potential) victims of trafficking in human beings can apply for
it.
Non applicabile.
Q12c Does the (potential) victim have to be formally identified by a competent
authority (e.g. law enforcement) in order to apply for the residence permit / protection
status? (Yes / No) – if yes, state which authorities are competent. Can the authorities
responsible for processing applications for international protection formally identify in
these circumstances?
Non applicabile.
Q12d. When can the application procedure be started?
Non applicabile.
Please highlight which one option, or a combination thereof, is applicable in your
Member State:
a. When a first instance decision has been made as to whether the applicant
can be granted asylum;
b. When a first instance decision has been made both in regard of whether
the applicant can be granted asylum and, if not, whether s/he can be
granted subsidiary protection;
c. When the third-country national has received a (final) negative decision
on his/her application for asylum;
d. When the third-country national has received a (final) negative decision
on his/her applications for (other types of) international protection;
e. Other, please specify.
Q12e. How is referral to the procedure for the residence permit / international protection on
grounds of being a victim of trafficking in human beings organised?
Non applicabile.
Please highlight which one option, or a combination thereof, is applicable in your
Member State:
a. The victim is given information on his/her rights and possibilities, but has
to initiate the procedures on his/her own (where applicable with the help
of his/her legal representative).
b. The competent authority starts up the procedure for the other form of
protection. (If yes, please elaborate)
c. There is a national referral/cooperation mechanism that helps him/her.
(If yes, please elaborate).
Q12f. Can the applicant’s dossier /evidence gathered to date in the procedure for
international protection (e.g. personal interview) be transferred to and used in the new
EMN Focussed Study 2013:
Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced
return procedures
12 of 29
procedure? Yes / No / in some cases (please elaborate)
Non applicabile.
Q13. Have systems of referral of (potential) victims of trafficking in human beings from
international protection procedures to other procedures been evaluated in your Member
State?11
No.
Q13a. If yes, how well are they considered to be working? Provide evidence.
Q13b. If no, please provide any other evidence of the effectiveness (or otherwise) of
referral here.
E’ attualmente in corso un intenso dibattito per stabilire una normativa di raccordo tra i due
sistemi di protezione.
1.4 Detection and identification and referral in relation to Dublin procedures
Q14. If, in accordance with Council Regulation 343/2003, the competent authority decides
that another Member State is responsible for examining the application for international
protection (i.e. Dublin procedures apply) and the applicant is detected as a (potential) victim
of trafficking in human beings, does this trigger Article 3(2)12
and/or Article 1513
of the
Regulation – i.e. can the Dublin transfer be suspended? Yes/No/other response
Sì.
If yes, please answer the following questions:
Q14a If yes, how are (potential) victims subject to Dublin transfers detected? Please
specify which applies:
a. The competent authority14
proactively screens all applicants subject to
Dublin transfer for indications of trafficking in human beings;
b. The competent authority proactively screens applicants subject to Dublin
transfer with a particular profile15
(please provide information on the
type of profile);
c. There is no systematic screening, but victims can self-report / other actors
can draw attention to the potential victimisation (cf. section 3.4 if
11
For example, if a national referral mechanism or (other) coordination mechanism exists, has this been
evaluated? 12
Article 3(2) states that “each Member State may examine an application for asylum lodged with it by a third-
country national, even if such examination is not its responsibility under the criteria laid down in this
Regulation.” 13
Article 15(1) states that, “Any Member State, even where it is not responsible under the criteria set out in this
Regulation, may bring together family members, as well as other dependent relatives, on humanitarian grounds
based in particular on family or cultural considerations. In this case that Member State shall, at the request of
another Member State, examine the application for asylum of the person concerned. The persons concerned must
consent.” Article 15(3) refers specifically to Unaccompanied Minors and states, “If the asylum seeker is an
unaccompanied minor who has a relative or relatives in another Member State who can take care of him or her,
Member States shall if possible unite the minor with his or her relative or relatives, unless this is not in the best
interests of the minor”. 14
Here, “competent authority” refers to the authority competent for examining the merit of the third-country
national’s case for international protection. In many (Member) States, this is a ‘case worker’. 15
E.g. unaccompanied minors; children; women; women from particular geographical regions; women or
children who, for example, when describing the route from their country to origin to the EU Member State, refer
to a known route used by traffickers.
EMN Focussed Study 2013:
Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced
return procedures
13 of 29
(optionally) completed);
d. Other (please specify).
Se la persona richiedente la protezione internazionale è anche riconosciuta come vittima o
potenziale vittima di tratta, la richiesta di sospensione è di norma presentata dalla Procura
della Repubblica o da un organismo di polizia giudiziaria per evitare che l’allontanamento dal
territorio italiano possa pregiudicare le indagini.
Q14b. If a (potential) victim is detected, what are the next steps in terms of assessment
and identification? Is there a specific level of evidence needed to suspend a Dublin II
transfer?
Non risultano casi, ma in linea di principio si ritiene che debba trattarsi di esigenze
investigative o connesse ad un processo penale.
Q15. If being a victim of trafficking in human beings does not trigger Article 3(2) or Article
15 in your Member State can Dublin II transfers be suspended anyway? Yes / No / in some
cases. Please elaborate on your answer.
Non risultano casi, ma in linea di principio si ritiene che il mancato trasferimento sia
considerato solo per esigenze investigative o connesse ad un processo penale.
Q16. Are third-country nationals subject to Dublin procedures informed of possibilities
offered under Directive 2004/81/EC or national equivalent measures, or other residence
possibilities?
Di norma, solo se la persona è già stata individuata come vittima ed è stata inserita in un
programma di tutela e di assistenza.
1.5 Future measures
Q17. Are any future measures anticipated in relation to improving or facilitating the detection
and identification of victims of trafficking in human beings in procedures for international
protection? Yes/No
Sì.
Q17a. If yes, please briefly describe the anticipated measures here: what type of
mechanisms to be covered, actors involved, etc.
Sì, per iniziativa dello SPRAR. E’ in corso un progetto formativo a favore di tutti gli operatori
coinvolti nelle procedure di protezione internazionale che si concluderà con l’elaborazione di
linee guida e procedure da adottare a livello nazionale.
Q17b. If no, are there any obstacles to the introduction of measures?
Section 3
Detection, identification and referral of victims in Forced Return Procedures
(Maximum 4 pages)
This section first examines the mechanisms that are used to detect andidentifyvictims who
have received a (final) negative decision on their application(s) in international protection, or
who have abandoned the procedure, i.e. “rejected applicants”, who are subject to a forced
return procedure.It then explores how (potential)victims are given access to appropriate
assistance and support and specifically looks at mechanisms for coordination and referral
between procedures.
Please note that wherever reference is made to forced return in this section, it relates to the
forced return of rejected applicants for international protection only rather than other
EMN Focussed Study 2013:
Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced
return procedures
14 of 29
persons subject to forced return measures (e.g. irregular migrants).
2.1 Legislative framework
Q18. Are there established mechanisms for detecting and identifying victims of trafficking in
human beings in forced return procedures16
? Yes/No
Q18a. If yes, please state whether one of the scenarios below or a combination thereof
applies in your (Member) State:
a. Process for detection and identification in forced return procedures is
outlined in legislation (if yes, provide the reference)
b. Process for detection and identification in forced return procedures is
outlined in soft law – e.g. a ‘protocol’ (if yes, provide the reference)
c. Process is not outlined in official documents, but there is a working
system or standard practice in place, which is understood and used by the
actors concerned (if yes, provide a brief description)
a) Il testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) prevede (art. 19, comma 2 bis) che
l'esecuzione dell'espulsione di persone vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali,
debitamente accertate. Si tratta di una norma di carattere generale, riferita indistintamente
a tutte le persone destinatarie di un provvedimento di espulsione, a prescindere dalla loro
condizione giuridica di richiedente la protezione internazionale (negata) o irregolarmente
soggiornante.
La norma, in quanto tale e pur in assenza di direttive o circolari, impone comunque ai
funzionari preposti all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento di valutare la presenza
di tali condizioni ostative.
E’ anche da dire che l’esecuzione di un qualsiasi provvedimento di espulsione, in quanto
incidente sulla libertà della persona, è sempre subordinata alla convalida da parte di un
giudice. In genere, è in questa sede che più frequentemente possono emergere situazioni
ostative all’allontanamento o comunque meritevoli di una più attenta valutazione sotto il
profilo dell’esigenza di tutela di una vittima di tratta, fino a quel momento mai emersa. Infatti,
l’udienza per la convalida si svolge con la partecipazione necessaria della persona e di un
difensore. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
oppure, qualora ne sia sprovvisto, da un difensore d’ufficio; se necessario è assistito anche da
un interprete.
Q19. Are there different protocols and/or practices for children and adults?
Q19a. If yes, please briefly describe how these differ and why.
I minori non possono essere espulsi fino al compimento della maggiore età, salvo il diritto di
seguire il genitore allontanato.
Q20. Are there different protocols and/or practices for men and women?
Q20a. If yes, please briefly describe how these differ and why17
16
(Member) States should here only refer to mechanisms for detection/identification used in forced return
procedures – i.e. they should not refer to those used to detect/identify in situations outside of forced return
procedures. 17
E.g. only female officers can screen / assess women.
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return procedures
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In genere l’allontanamento di una persona di sesso femminile è assistito da personale
femminile, ma questa non è una regola inderogabile.
2.2 Detection of victims
Q21. How are (potential) victims of trafficking in human beings detected, amongst rejected
applicants, in forced return procedures?
Q21a. Please state whether one of the scenarios below or a combination thereof is
applicable to your (Member) State. For each, state Yes / No and (if yes) give a brief
description of how this works:
a. The competent authority18
proactively screens all rejected applicants for
indications of trafficking in human beings;
b. The competent authority proactively screens all rejected applicants with a
particular profile19
for indications of trafficking in human beings (please
provide information on the type of profile);
c. Victims self-report;
Sì.
d. Another actor in contact with the victim draws attention to the potential
victimisation (if so, please refer to section 3.4 if (optionally) completed);
Si; è possibile che una associazione o organizzazione internazionale venga informata circa la
particolare condizione di vittima o presunta tale e si attivi di conseguenza presso gli organismi
competenti per l’esecuzione o, più verosimilmente, presso il giudice della convalida.
e. Other (please specify).
Q22. If the competent authority detects that a rejected applicant may be a victim of trafficking
in human beings, what are the next steps in terms of assessment?
Q22a. Does the Member State apply a standard set of indicators to assess whether the
person is a (potential) victim?
No.
a. If yes, please give further details, provided the information is not
considered of a sensitive nature. How have these been developed? Are
they based, for example, on international standards?
Q22b. Are other mechanisms20
used by the competent authority to assess whether a
person detected as a (potential) victim should be identified as such (or referred onto
formal identification procedures)?
Sì.
c. If yes, what are these?
Per effetto della norma di carattere generale (art. 19, comma 2 bis d.lgs. n. 286/1998) (vedi Q
18
Here, “competent authority” refers to the law enforcement official or other authority competent to supervise
and enforce forced return process of applicants for international protection who are subject to a return order. 19
E.g. unaccompanied minors; children; women; women from particular geographical regions; women or
children who, for example, when describing the route from their country to origin to the EU Member State, refer
to a known route used by traffickers. 20
E.g. interviews.
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return procedures
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18) se i funzionari preposti all’esecuzione hanno un fondato dubbio che la persona sia vittima
di tratta, gli stessi redigono un verbale per evidenziare le circostanze ed informano le autorità
competenti a valutare la sua effettiva condizione.
d. If no, why not?21
Q22c. What happens if, following the assessment, the competent authority decides that
the third-country national concerned is not a (potential) victim? Can the third-country
national seek an alternative assessment elsewhere?
No.
Q23. Have methods for the detection and/or identification of victims in forced return
procedures been evaluated in your Member State? Yes/No
No.
Q23a. If yes, how well are they considered to be working? Is there any evidence to
suggest that (potential) victims are going undetected / unidentified? Provide evidence.
Q23b. If no, please provide any other evidence of the effectiveness (or otherwise) of
detection / identification in forced return procedures here.
Sono in corso iniziative da parte dei vari attori, istituzionali e privati, per definire procedure
standard di individuazione delle potenziali vittime di tratta. Al termine di questo percorso
dovrebbero essere emanata una direttiva concordata tra i vari Ministeri competenti (Interno,
Giustizia, Pari opportunità).
2.3 Referral
Q24. If a rejected applicant is identified as a (potential) victim and there is the possibility to
open up a procedure as foreseen under Directive 2004/81/EC, how does this work in
practice?
Q24a Can the rejected applicant (where relevant, with the support of his/her legal
representative) decide whether or not s/he wishes to access the provisions of Directive
2004/81/EC or national equivalent measures?
Sì.
Q24b. How is referral to the procedure as foreseen under Directive 2004/81/EC
organised?
Please highlight which one option, or a combination thereof, is applicable in your
Member State:
a. The (potential) victim is given information on his/her rights and
possibilities, but has to initiate alternative procedures on his/her own
(where applicable with the help of his/her legal representative).
b. The authorities competent for implementing the forced return procedure
contact the authorities responsible for issuing a reflection period or
residence permit. (If yes, please elaborate)
L’autorità responsabile dei provvedimenti di allontanamento (Questura) è la stessa che ha
anche la competenza a rilasciare il permesso di soggiorno per “protezione sociale”, sia
21
E.g. legislation foresees that the slightest indication that a person may be a victim of trafficking in human
beings is sufficient for automatic identification.
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return procedures
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d’iniziativa, sia su proposta delle associazioni o dei servizi sociali o della Procura della
Repubblica. In ogni caso la persona deve aderire ad uno specifico programma di assistenza e
di integrazione.
c. There is a national referral/cooperation mechanism that helps him/her.
(If yes, please elaborate).
Q24c. Can the applicant’s dossier /evidence gathered to date by the law enforcement
authorities be transferred to and used in the new procedure for a reflection period or
residence permit as foreseen under Directive 2004/81/EC?
Sì, in alcuni casi.
Q25. Have systems of referral of (potential) victims from forced return procedures to other
procedures been evaluated in your Member State?22
No.
Q25a. If yes, how well are they considered to be working? Provide evidence.
Q25b. If no, please provide any other evidence of the effectiveness (or otherwise) of
such referral mechanisms.
L’autorità competente a dare esecuzione alla misura dell’allontanamento è il Questore, organo
di polizia a livello provinciale. Lo stesso Questore è anche l’autorità competente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale alla vittima di tratta. Poiché le norme
che stabiliscono la competenza territoriale del Questore in ordine al rilascio del permesso di
soggiorno prevedono che essa spetti al Questore del luogo dove “dimora” lo straniero, di fatto
l’eventuale passaggio dalla procedura di allontanamento a quella di protezione (o di
valutazione dello status di vittima) avviene all’interno dello stesso ufficio di cui è
responsabile il Questore.
2.4 Future measures
Q26. Are any future measures anticipated in relation to improving or facilitating the detection
and identification of victims of trafficking in human beings in procedures for forced return?
Sì.
Q26a. If yes, please briefly describe the anticipated measures here: what type of
mechanisms to be covered, actors involved, etc.
Sono in corso iniziative da parte dei vari attori, istituzionali e privati, per definire procedure
standard di individuazione delle potenziali vittime di tratta. Al termine di questo percorso
dovrebbe essere emanata una direttiva concordate tra i vari Ministeri competenti (Interno,
Giustizia, Pari opportunità).
Q26b. If no, are there any obstacles to the introduction of measures?
Section 4
Detection, identification and referral of victims by other related actors
(Maximum 2pages)
This section looks at detection, identificationand referral of (potential) victims who are
residing in (i) reception centres; and (ii) detention facilities awaiting forced return. It
optionally looks at detection and referral by other actors.
22
For example, if a national referral mechanism or (other) coordination mechanism exists, has this been
evaluated?
EMN Focussed Study 2013:
Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced
return procedures
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3.1 Detection and identification of victims in reception centres / detention facilities
Q27. How are (potential) victims of trafficking in human beings detected in the following
situations:
a. Whilst residing in reception centres for applicants of international
protection (where these exist in Member States)?
Sì, in quanto la vittima stessa o gli operatori del centro possono segnalare il caso ai servizi
sociali dell’ente locale o direttamente al Questore.
b. Whilst detained in detention facilities for irregular migrants awaiting
return (where these exist in Member States)23
?
Sì, in quanto la vittima stessa o gli operatori del centro possono segnalare il caso ai servizi
sociali dell’ente locale o direttamente al Questore.
Q27a. Please state whether one of the scenarios below or a combination thereof is
applicable to your (Member) State:
a. All residents / detainees are screened for indications of trafficking in
human beings;
b. All residents /detainees with a particular profile24
for indications of
trafficking in human beings;
c. Victims self-report;
Sì.
d. Another actor in contact with the victim draws attention to the potential
victimisation (if so, please refer to section 3.4 if (optionally) completed);
Sì.
e. Other (please specify).
Q28. Is the practice described above based on established guidelines / protocol (if yes, please
provide a reference / information)
No
Q29. Are there different protocols and/or practices for children and adults?
No
Q29a. If yes, please briefly describe how these differ.
Q30. Are there different protocols and/or practices for men and women?
No
Q30a. If yes, please briefly describe how these differ25
23
In some (Member) States, third-country nationals awaiting return are not detained at all, whereas in some
(Member) States, returnees are detained in regular prisons or in migration reception centres. These cases fall
outside of the scope of this Study, and only detention facilities will be covered. 24
E.g. unaccompanied minors; children; women; women from particular geographical regions; women or
children who, for example, when describing the route from their country to origin to the EU Member State, refer
to a known route used by traffickers.
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return procedures
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Q31. What are the next steps in terms of assessment and identification?
Q31a. Is there a standard set of indicators used to assess whether the suspected victim
should be identified as a victim?
No.
a. If yes, please give further details, provided the information is not
considered of a sensitive nature.
Q31b. Are other mechanisms26
used to assess whether a suspected victim should be
identified as such?
No.
a. If yes, what are these?
b. If no, why not?27
Fino a questo momento sono state ritenute sufficienti le previsioni normative vigenti che
impongono una generalizzata maggiore attenzione nei confronti delle categorie vulnerabili, in
particolare donne e minori, soggetti che più frequentemente possono essere vittime di tratta.
3.2 Referral of (potential) victims in reception centres / detention facilities
Q32. What are the next steps in terms of referral?
a. The (potential) victim is provided information on his/her rights and
possibilities, but s/he has to initiate alternative procedures on his/her own
(where applicable with the help of his/her legal representative).
Sì.
b. The reception centre / detention facility manager or other contact point in
these institutions contacts the authorities responsible for issuing a
reflection period or residence permit. (If yes, please elaborate)
I servizi sociali o le associazioni che svolgono assistenza all’interno di un centro possono
proporre direttamente al Questore di rilasciare un permesso di soggiorno per “protezione
sociale”; comunque il rilascio è subordinato alla volontà della vittima che deve aderire ad un
programma di recupero e di integrazione e, a seconda delle circostanza, deve collaborare con
l’Autorità giudiziaria rendendo testimonianza sui reati subiti.
c. There is a centralised national referral / coordination mechanism/contact
point that helps him/her. (If yes, please elaborate).
No.
Q33. Have systems of detection and referral by actors in reception centres or detention
facilities to procedures for victims of trafficking in human beings been evaluated in your
Member State?28
25
E.g. only female officers can screen / assess women. 26
E.g. interviews. 27
E.g. legislation foresees that the slightest indication that a person may be a victim of trafficking in human
beings is sufficient for automatic identification. 28
For example, if a national referral mechanism or (other) coordination mechanism exists, has this been
evaluated?
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return procedures
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No.
Q33a. If yes, how well are they considered to be working? Provide evidence.
Q33b. Please provide any other evidence of the effectiveness (or otherwise) of such
referral mechanisms here.
3.3 Role of other actors (optional)
Q34. Do other actors coming into contact with applicants and rejected applicants – e.g. legal
representatives, civil society organisations, medical staff – formally detect detection
(potential) victims amongst third-country nationals in international protection and/or forced
return procedures and refer them onto other authorities competent to identify and assist29
?
Questa possibilità non è prevista normativamente, ma al tempo stesso non è esclusa. Gli
operatori di enti ed associazioni che sono autorizzati a svolgere attività di assistenza
all’interno di un centro, d’intesa con la direzione del centro e nel rispetto della privacy delle
persone, possono eseguire interviste finalizzate ad individuare vittime o potenziali vittime di
tratta. Qualora emergano indizi tali da far ritenere una persona vittima di tratta, gli operatori –
di norma con il parere favorevole della vittima – segnalano il caso al Questore o, se presente
nel territorio, all’organizzazione o associazione autorizzate alla presa in carico delle vittime.
Q34a. If yes, describe the mechanisms for detection.
In genere gli operatori delle associazioni o degli enti che svolgono assistenza in favore dei
richiedenti la protezione internazionale o delle vittime di tratta si basano sulle linee guida
messe a punto dalle organizzazioni internazionali (UNHCR) o elaborate a livello locale sulla
base di specifici protocolli, ma si tratta di prassi ancora poco diffuse.
Q34b. If yes, describe what happens in terms of referral.
Se nel corso di una procedura volta ad individuare possibili vittime di tratta emergono
dubbi o certezze, il caso viene segnalato all’ente, associazione oppure organizzazione,
espressamente autorizzati a svolgere attività di sostegno in favore delle vittime di tratta
(devono essere registrati in un apposito registro nazionale), oppure direttamente al
Questore al quale spetta la decisione di sospendere o meno la procedura di
allontanamento. Se sono ravvisati gli estremi per sospendere la procedura ed il caso
riguarda una persona che intende offrire testimonianza nell’ambito del procedimento
penale contro i (presunti) responsabili della tratta, la vittima è presa in carico dalla
Questura che la affida ad una delle organizzazioni autorizzate a gestire una struttura di
accoglienza protetta. Negli altri casi, in assenza di una chiara disponibilità a collaborare,
considerato che l’allontanamento è disposto dopo che un giudice ha verificato la
legittimità del provvedimento e – di norma - l’assenza di motivi ostativi, difficilmente
(probabilmente solo in casi veramente eccezionali di conclamata ed accertata
condizione di vittima e di effettivi rischi derivanti da un rimpatrio) viene sospesa la
procedura di allontanamento.
Section 5
Training
(Maximum 2 pages)
Q35. What guidance and training do competent authorities (and optionally other actors)
29
Only describe detection amongst third-country nationals in international protection / forced return procedures;
not for detection in general.
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return procedures
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receive regarding the detection and identification of victims? Please specify the following for
each type of training described:
a. Content of training, specifically:
i. Indicators for detecting / identifying victims
ii. Profiling techniques
iii. Gender-sensitive approaches for engaging with victims
iv. Building trust and engaging with (potential) victim
v. Others (please briefly describe)
b. Type of stakeholder trained
c. Type of training / guidance (e.g. Training module, Training workshop,
Examination, Guidelines, Brochure, Other (please describe))
d. Authority / organisation providing the training
e. Frequency of the training (e.g. annually, one-off, induction training, etc.)
f. Whether the training is obligatory. Yes / No.
Q36a. Specifically please describe whether your Member State has organised joint
training sessions of trainees from different backgrounds – e.g. personnel involved in
procedures for international protection, forced return and those for victims of
trafficking in human beings.
Q36b. Specifically please describe whether your Member State has organised multi-
disciplinary training – i.e.as provided by a range of experts.
Il contrasto alla tratta di esseri umani attraverso la cooperazione transnazionale è stato al
centro della Conferenza Euro-Africana che ha avuto luogo a Napoli il 9 febbraio 2011,
dedicata ai temi della migrazione irregolare, della criminalità organizzata, del traffico di droga
e del terrorismo. La Conferenza, tenutasi alla presenza dell’allora Ministro dell’Interno
Roberto Maroni e dell’ex Capo della Polizia Antonio Manganelli, ha visto la partecipazione di
numerosi rappresentanti delle forze di polizia di diversi Paesi africani ed europei, i quali
hanno definito elementi comuni nell’analisi dei fenomeni criminali connessi ai flussi
migratori.
Dopo aver condiviso il know-how raggiunto grazie alle proprie esperienze regionali, i
partecipanti ai lavori hanno ribadito la necessità di implementare ulteriormente la
collaborazione internazionale di Polizia, potenziando il coinvolgimento dei Paesi di origine e
di transito, anche mediante seminari formativi finalizzati ad armonizzare le tecniche di
contrasto al fenomeno e di protezione delle vittime. Tali intese bilaterali e multilaterali, con il
supporto della Commissione Europea e dei vari Organismi internazionali preposti, sono
finalizzate al miglioramento della capacità operative dei Paesi interessati.
Si segnalano, in particolare, i lavori condotti dal tavolo relativo a “Le reti criminali coinvolte
nella tratta di esseri umani e nel traffico di migranti: tecniche di investigazione preventiva e
repressiva, con particolare riferimento al flusso migratorio proveniente dalla Grecia, dalla
Turchia e dal Centro Africa verso l’Europa. Le buone prassi per il contrasto”. Il tavolo, infatti,
è stato reso permanente con l’obiettivo di costituire un desk-work con funzione di organismo
di coordinamento di future indagini transnazionali e di interscambio informativo.
Sulla base di queste premesse, la comunicazione (COM(2012)286 final) adottata il 19 giugno
2012 dalla Commissione Europea per l’eradicazione della tratta di esseri umani,
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comprendente un complesso di misure da attuare nell’arco del quadriennio 2012-2016, è stata
accolta positivamente a livello nazionale, in particolare per quel che concerne la necessità di
rispondere a un fabbisogno di formazione in un contesto multidisciplinare.
Nell’ambito dei corsi di specializzazione e aggiornamento per il personale degli uffici di
polizia sono già previste apposite sessioni relative all’identificazione delle vittime di tratta. La
durata complessiva del training varia dalle 2 alle 12 settimane, a seconda si tratti di un corso
base, di specializzazione o di riqualificazione. Per la frequentazione di questi corsi la
Direzione Centrale dell’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell’Interno, d’intesa con la Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, stabilisce
su base annuale le aliquote di personale da inviare presso il Centro di Addestramento della
Polizia di Stato di Cesena.
Inoltre, il Servizio di expertise e competenze per il monitoraggio, raccolta dati, ricerche
sperimentali, elaborazione ed implementazione di un sistema informatico per supportare
l’attivazione dell’Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani, condotto da
Transcrime per il Dipartimento per le Pari Opportunità, ha creato, nel maggio 2009, un
modulo formativo ad hoc per l’identificazione delle vittime di tratta da parte di personale
delle diverse Forze dell’Ordine. Sul sito del Dipartimento sono, inoltre, indicati alcuni testi di
approfondimento utilizzati per l’attività di formazione, quali:
Anti-Slavery International, Protocollo e kit formativo per l'identificazione e la prima
assistenza alle possibili vittime di tratta da parte delle forze dell'ordine, London, 2005.
Ecpat, Manuale per la formazione congiunta di esponenti delle Forze di Polizia, della
Magistratura e dei Servizi di protezione sociale, Roma, 2007.
Inoltre, sono stati ideati moduli formativi anche per le altre tipologie di attori coinvolte nel
contrasto alla tratta:
- Responsabili delle politiche nazionali e locali;
- Operatori dell’autorità giudiziaria;
- Operatori sociali, educativi, sanitari;
- Soggetti attivi a vario titolo nelle comunità locali.
In particolare, i moduli dedicati ai funzionari del Dipartimento per le Pari Opportunità e le
organizzazioni non governative hanno incluso le modalità di utilizzo e gestione del Sistema
Informatizzato per la Raccolta di Informazioni sulla Tratta SIRIT.
Più in generale, la struttura dei moduli dedicati agli operatori dell’autorità giudiziaria, delle
Forze dell’ordine nonché ai soggetti attivi nelle comunità (quali ad esempio i giornalisti)
consiste in una parte comune (Parte 1 “Introduzione alla tratta”), in cui si offre una
panoramica sul fenomeno e sulla sua diffusione, seguita da una parte specifica per ciascuna
categoria (Parte 2 “Individuare i casi di tratta”), contenente approfondimenti ad hoc.
Inoltre, nel 2007 e nel 2009, il Servizio Centrale Operativo ha partecipato a due Progetti
europei (Programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale AGIS) implementati dall’OIM, di formazione multidisciplinare per Autorità giudiziarie, Forze
dell’ordine, Organizzazioni Non Governative e Organizzazioni Internazionali impegnati nella
prevenzione, protezione delle vittime e contrasto alla tratta di esseri umani.
Nel complesso, un sensibile impulso è stato dato alla formazione professionale del personale
della Polizia di Stato attraverso convegni e seminari, anche con la partecipazione di figure
professionali specialistiche.
Infine, sono stati intensificati gli strumenti di cooperazione internazionale con gli organi di
polizia dei Paesi di origine e di destinazione in materia di flussi irregolari, attraverso un
costante scambio informativo verso gli uffici di Interpol, Europol e S.i.re.n.e. In particolare
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Europol, attraverso specifici gruppi di lavoro (AnalitycalWorkingFiles), raccoglie i dati e le
informazioni derivanti dalle attività di indagine dei Paesi membri, al fine di individuare
obiettivi comuni e convergenze investigative delle attività in corso nei diversi territori. Grazie
alla collaborazione con agenzie investigative estere, le autorità nazionali sono più volte
riuscite a condurre con successo complesse operazioni investigative.
Section 6
Statistics
(Maximum 3 pages)
This section provides statistics that indicate the scale and scope of (potential) victims detected
and identified in procedures for international protection and forced return.
Q37. Has your Member State conducted any research into the scale of victims of trafficking in
human beings in international protection procedures and/or procedures for forced return?
Yes / No
In Italia non esiste un archivio statistico rispondente alle specifiche del presente studio.
Tuttavia, la dimensione del fenomeno della tratta può essere colta attraverso diversi strumenti
di analisi quantitativa.
Un utile riferimento statistico è costituito dalla banca dati curata da Eurostat, per la quale sono
23.632 le vittime identificate o presunte di tratta di esseri umani nell’Unione Europea, di cui
ben 6.426 (oltre un quarto) in Italia. Infatti, è proprio l’Italia il paese che, in valore assoluto,
registra il maggior numero di casi, con 1.624 identificazioni nel 2008, 2.421 nel 2009 e 2.381
nel 2010.
Come affermato dal portavoce del commissario agli Affari Interni Cecilia Malmström, Dott.
Michele Cercone, “il numero record di casi di tratta di esseri umani registrati in Italia vuol
dire due cose: da un lato che le autorità di polizia e gli organi che si occupano di lotta al
traffico di persone funzionano bene, ma dall’altro che le vittime in Italia sono davvero tante.
Ciò dipende anche dal fatto che reti criminali come la mafia, la ‘ndrangheta o la camorra,
sono attive anche per quanto riguarda la il traffico di persone. Non bisogna poi dimenticare
che l’Italia è un paese di grande transito per quanto riguarda i migranti e anche, di
conseguenza, per chi viene fatto oggetto di tratta”30
.
Le indagini si rivelano sempre particolarmente complesse, data la constante mutevolezza del
fenomeno. Per agevolare l’integrazione delle varie azioni coinvolte (contrasto del fenomeno,
protezione delle vittime) sono stati promossi degli interventi di coordinamento, tesi alla
stesura di protocolli operativi coinvolgenti le autorità giudiziarie, le forze di polizia e gli
operatori sociali e culminati nel 2010 nella firma di un Protocollo di intesa congiunto.
Al 31 ottobre 2012, risultavano emessi dalle autorità competenti 392 permessi di soggiorno
per motivi umanitari ex art. 18 del D. L. 286/98, oltre a 74 titoli connessi allo sfruttamento in
ambito lavorativo rilasciati ai sensi del medesimo articolo, a fronte di 380 arresti per reati
riconducibili alla tratta di esseri umani31
.
I dati del Ministero dell’Interno relativi al 2011 mostrano che il numero complessivo delle
persone arrestate e denunciate per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione non
autorizzata è stato pari, rispettivamente, a 479 e 1.499 unità, in netto calo rispetto alle cifre
registrate nel 2010 (704 arresti e 2.329 denunce). Tra gli arrestati prevalgono i cittadini
30
www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/431455/Ue-traffico-di-esseri-umani-in-crescita-Italia-
prima-per-vittime-identificate. 31
EMN Italia (a cura di), Annual Policy Report 2012, IDOS ed., Roma 2013.
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egiziani (95) e italiani (85), mentre tra i denunciati si segnala la netta prevalenza degli italiani
(522) così come una significativa presenza di migranti cinesi (264).
Per una visione di insieme sul fenomeno in una prospettiva storica, si rimanda al Dossier
Statistico Immigrazione 2011 edito dal Centro Studi e Ricerche IDOS, contenente un
dettagliato approfondimento sull’evoluzione di questa complessa materia nel corso
dell’ultimo decennio.
ITALIA. Permessi di soggiorno per protezione sociale (ex art. 18 T.U. 286/98), valori assoluti (2000-2010)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Primi
rilasci 705 524 643 599 165 111 214 422 664 810 527
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione 2011. Elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno/Dip. Lib. Civili e
Immigrazione
Di particolare interesse è anche il Dossier di Save The Children “I piccoli schiavi invisibili
2013” (agosto 2013), che conferma come l’Italia sia il Paese UE con il maggior numero di
vittime di tratta. Tra i minori, le vittime sono soprattutto ragazze dall’Est Europa e dalla
Nigeria sfruttate nella prostituzione. Si rileva con sempre maggior frequenza lo sfruttamento
lavorativo di ragazzi egiziani e cinesi, mentre fenomeni di tratta e grave sfruttamento
riguardano anche minori romeni di origine Rom, coinvolti in circuiti di prostituzione,
accattonaggio e attività illegali. A rischio di sfruttamento e tratta sono poi i numerosi minori
stranieri non accompagnati presenti in Italia, come ad esempio gli afghani.
Q37a. If yes, briefly describe it here, providing the reference to the Study, its aims, and
any key findings relevant to this present study.
Q38. Please complete the table in Annex 1 as far as possible, based on statistics available in
your (Member) State.
Section 7
Conclusions
(Maximum 2 pages)
The Synthesis Report will outline the main findings of the Study and present conclusions
relevant for policymakers at national and EU level.
Fin dal 1998, l’Italia si è dotata di una legislazione molto avanzata nel campo della protezione
delle vittime di tratta. Costoro, infatti, beneficiano di protezione e assistenza a prescindere da
una loro denuncia nei confronti degli sfruttatori o da un’eventuale collaborazione nelle
indagini (art. 18 d.lgs. n. 286 del 1998, testo unico immigrazione e legge 228/2003).
I percorsi di tutela previsti sono due:
il percorso di carattere giudiziario, per le vittime che intendono avviare una
collaborazione con l’Autorità giudiziaria;
il percorso sociale, destinato a quelle vittime che, per varie motivazioni, non
prevedono tale collaborazione.
Indipendentemente dal percorso di tutela intrapreso, a tutte le vittime di tratta viene rilasciato
dal questore un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (su iniziativa del
questore stesso o su proposta dei servizi sociali o del procuratore della Repubblica in presenza
di un procedimento penale), a condizione che lo straniero partecipi a un apposito programma
di assistenza e integrazione sociale realizzato da enti locali, associazioni o altri organismi
accreditati.
Il permesso ha validità semestrale (rinnovabile per un anno o per un periodo maggiore se
richiesto per motivi di giustizia) e può essere trasformato, a seconda dei casi, in permesso di
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soggiorno per motivi di lavoro o di studio. Ciò al fine di consentire l’inserimento sociale della
vittima a completamento del sistema di protezione.
Dall’archivio statistico della Commissione nazionale anti tratta emerge che nel 2012, su circa
1.650 casi presi in carico dal sistema di protezione delle vittime, solo 16 persone hanno
richiesto anche la protezione internazionale. Pertanto, l’efficacia del sistema nazionale di
protezione delle vittime di tratta rende meno praticata la procedura di protezione
internazionale, anche in virtù dei differenti requisiti richiesti per il riconoscimento di questa
particolare forma di tutela.
In Italia non esiste una norma o un protocollo che stabilisca un raccordo tra le due procedure.
Ciò non esclude che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, così come l’ente pubblico o l’organizzazione privata entrati in contatto con il
richiedente asilo, qualora ai fini della protezione ritengano più efficace la procedura specifica
per le vittime di tratta, possono segnalare il caso al questore.
Lo stesso dicasi per il ritorno in caso di diniego della protezione internazionale in ultima
istanza. L’autorità competente a dare esecuzione alla misura dell’allontanamento è infatti il
questore che, come menzionato, è anche competente al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale alla vittima di tratta. Inoltre, l’allontanamento è sempre
subordinato alla convalida da parte di un giudice ed è in questa sede che più frequentemente
possono emergere situazioni ostative all’espulsione o comunque meritevoli di una più attenta
valutazione sotto il profilo dell’esigenza di tutela di una vittima di tratta.
In Italia non è ancora operativo un vero e proprio referral centralizzato, ma maggiori
meccanismi di rinvio tra i due sistemi di tutela (asilo e tratta) saranno possibili grazie alla
prossima implementazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime.
Fin dal 2000 è, però, pienamente esecutivo il sistema italiano di protezione coordinato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità, cui è demandato il coordinamento degli interventi di
prevenzione e contrasto della tratta di persone e, in particolare, di identificazione, prima
assistenza e inclusione sociale delle vittime.
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ANNEX 1
Table 1– Statistics on third-country national victims of trafficking in human beings identified in procedures for international protection
and forced return
2008 2009 2010 2011 2012
Source / further
information
Third-country nationals identified as (potential) victims and who have withdrawn from or stoppedprocedures for international protection
Number of third-country nationals who have withdrawn from or
stopped (EU harmonised) international protection procedures (or –
where relevant – have stayed in international protection procedures)32
and who have (later) been granted a reflection period as a (potential)
victim of trafficking in human beings (e.g. under procedures outlined
in Directive 2004/81/EC, Directive 2011/36/EU or other national
provisions).
Where possible, please disaggregate for:
- Gender, age, nationality of the person identified
N/A N/A N/A N/A N/A
Number of third-country nationals who have withdrawn from or
stopped(EU harmonised) international protection procedures and who
have (later) applied for a (temporary or permanent) residence permit
as a victim of trafficking in human beingscooperating with the
authorities (i.e. under procedures outlined in Directive 2004/81/EC or
alternative procedures where your (Member) State does not
implement this Directive33
).
Where possible, please disaggregate for:
- Gender, age, nationality of the person identified
N/A N/A N/A N/A N/A
32
The measure provided here depends on the (Member) State’s response to Q11a – i.e. whether the applicant has to withdraw from the procedure for international protection
in order to be granted a reflection period and/or residence permit under Directive 2004/81/EC. 33
Denmark, Ireland and the United Kingdom are not signatory to and therefore do not transpose Directive 2004/81/EC; however, each of these offers alternative procedures
for granting residence permits.
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Number of third-country nationals who have withdrawn from or
stopped (EU harmonised) international protection procedures and who
have (later) been granted a (temporary or permanent) residence
permit as a victim of trafficking in human beings (i.e. under
procedures outlined in Directive 2004/81/EC or alternative procedures
where your (Member) State does not implement this Directive).
Where possible, please disaggregate for:
- Gender, age, nationality of the person identified
N/A N/A N/A N/A N/A
Third-country nationals identified as (potential) victims and who have been rejected from procedures for international protection following a
(final) negative decision
Number of third-country nationals who have been rejected from (EU
harmonised) international protection procedures following a (final)
negative decision on their application and who have (later)34
been
granted a (non-EU harmonised) protection status or residence
permit (e.g. on humanitarian grounds)35
as a victim of trafficking in
human beings (e.g. due to humanitarian reasons).
Where possible, please disaggregate for:
- Gender, age, nationality of the person identified
N/A N/A N/A N/A N/A
Number of third-country nationals who have been rejected from (EU
harmonised) international protection procedures following a negative
decision and who have – following official identification procedures -
(later) been granted a reflection period as a (potential) victim of
trafficking in human beings (e.g. under procedures outlined in
Directive 2004/81/EC or Directive 2011/36/EU or other national
provisions).
N/A N/A N/A N/A N/A
34
Note: in some (Member) States, where all third-country nationals applying for international protection are assessed against all categories of international protection
simultaneously in the same process, this reference to two separate processes may not be relevant. (Member) States with single procedure are not required to provide an answer
here, and can state “Not Applicable” in the box. 35
Where possible, please specify the type of protection status / residence permit.
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Where possible, please disaggregate for:
- Gender, age, nationality of the person identified
Number of third-country nationals who have been rejected from (EU
harmonised) international protection procedures following a negative
decision and who have – following official identification procedures -
(later) been granted a residence permit as a victim of trafficking in
human beings (i.e. under procedures outlined in Directive 2004/81/EC
or alternative procedures where your (Member) State does not
implement this Directive).
Where possible, please disaggregate for:
- Gender, age, nationality of the person identified
N/A N/A N/A N/A N/A
Statistics on referrals to national referral mechanisms (where existing in (Member) States) N/A
If an national referral mechanism (NRM) exists in your (Member)
State, please provide statistics on:
- Number of third-country nationals referred by the authorities
responsible for examining and deciding upon applications for
international protection to the NRM
- Number of third-country nationals referred by the authorities
responsible for enforcing forced returns to the NRM
- Number of third-country nationals referred by the authorities
responsible for managing reception centres to the NRM
- Number of third-country nationals referred by the authorities
responsible for managing detention facilities to the NRM
- Number of third-country nationals referred by legal
representatives to the NRM
N/A N/A N/A N/A N/A
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- Number of third-country nationals referred bycivil society to
the NRM
- Number of third-country nationals referred by other actors to
the NRM
Where possible, please disaggregate for:
- Gender, age, nationality of the person identified
General statistics36
Number of third-country nationals who have been granted a (non-EU
harmonised) protection status or residence permitas a victim of
trafficking in human beings (e.g. due to humanitarian reasons).37
N/A N/A N/A N/A N/A
Number of third-country nationals who have been granted a
reflection period as a victim of trafficking in human beings (e.g.
under procedures outlined in Directive 2004/81/EC or Directive
2011/36/EU).
N/A N/A N/A N/A N/A
Number of third-country nationals who have been granted a residence
permit as a victim of trafficking in human beings (i.e. under
procedures outlined in Directive 2004/81/EC or alternative procedures
where your (Member) State does not implement this Directive).
N/A N/A N/A N/A N/A
Number of third-country nationals referred to procedures for victims
of trafficking in human beings through the NRM
N/A N/A N/A N/A N/A
36
The purpose of presenting these general statistics is to allow for the possibility to present the statistics above as a proportion of wider groups of (potential) victims of
trafficking in human beings. 37
Where possible, please specify the type of protection status.