Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 18 maggio 2011.

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Diritto Fallimentare 2011Diritto Fallimentare 2011

Lezione del 18 maggio 2011Lezione del 18 maggio 2011

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Lezione suLezione su……

Chiusura e riapertura del fallimento. I reati Chiusura e riapertura del fallimento. I reati fallimentari. L’esdebitazione. fallimentari. L’esdebitazione.

Norme: artt. 118-123, 142-144, 216-241. Norme: artt. 118-123, 142-144, 216-241.

Assegnamenti: dal testo. Assegnamenti: dal testo.

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Chiusura del fallimentoChiusura del fallimento

a)a) MMancanza del passivo;ancanza del passivo;

b)b) MMancanza dell’attivo;ancanza dell’attivo;

c)c) EEsaurimento del passivo;saurimento del passivo;

d)d) Esaurimento dell’attivo;Esaurimento dell’attivo;

e)e) Concordato fallimentare.Concordato fallimentare.

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Chiusura del fallimentoChiusura del fallimento118. Casi di chiusura.118. Casi di chiusura.

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; prededuzione;

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33 (243). all'articolo 33 (243).

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Chiusura del fallimentoChiusura del fallimento

118. Casi di chiusura.118. Casi di chiusura.

(segue)(segue)

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.registro delle imprese. La chiusura della La chiusura della procedura di fallimento della società nei procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.  fallimento come imprenditore individuale.  

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Chiusura del fallimentoChiusura del fallimento

Il fallimento si apre con sentenza ma… si chiude Il fallimento si apre con sentenza ma… si chiude con decreto, reclamabile in Corte d’appello.con decreto, reclamabile in Corte d’appello.

120. Effetti della chiusura120. Effetti della chiusura..

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le e le conseguenti incapacità personaliconseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al e decadono gli organi preposti al fallimento. fallimento.

Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. previsto dagli articoli 142 e seguenti.

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. procedura civile.

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Riapertura del fallimentoRiapertura del fallimento

121. Casi di riapertura del fallimento.121. Casi di riapertura del fallimento.

Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118 (Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118 (id estid est: mancanza dell’attivo; : mancanza dell’attivo; esaurimento dell’attivo), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di esaurimento dell’attivo), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza: Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

1)1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2)2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi (250). al passivo ulteriori interessi (250).

((omissisomissis))

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Esdebitazione: requisiti Esdebitazione: requisiti soggettivisoggettivi

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1)1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; proficuo svolgimento delle operazioni;

2)2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; procedura;

3)3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48; non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;

4)4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5)5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6)6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale. quello penale.

  

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Esdebitazione: requisiti Esdebitazione: requisiti oggettivioggettivi

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Effetti dell’esdebitazioneEffetti dell’esdebitazione

Il decreto di accoglimento della domanda di Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo (ammissione al passivo (id estid est: concorsuali : concorsuali non concorrenti); in tale caso, non concorrenti); in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola l'esdebitazione opera per la sola eccedenza eccedenza alla percentuale attribuita alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari nel concorso ai creditori di pari gradogrado. .

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Procedura di Procedura di esdebitazioneesdebitazione

Il tribunale, Il tribunale,

a)a) con il decreto di chiusura del fallimento o con il decreto di chiusura del fallimento o

b)b) su ricorso del debitore presentato entro l'anno su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, successivo,

verificate le condizioni soggettive ed oggettiveverificate le condizioni soggettive ed oggettive……

dichiara inesigibili dichiara inesigibili nei confronti del debitore già nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. integralmente.

Dunque, i debiti non si estinguono ma si convertono Dunque, i debiti non si estinguono ma si convertono in obbligazioni prive di azione esecutiva, cioè in obbligazioni prive di azione esecutiva, cioè obbligazioni naturaliobbligazioni naturali..

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Dubbi di costituzionalitàDubbi di costituzionalità

In data 20 dicembre 2006, il Tribunale di Bolzano In data 20 dicembre 2006, il Tribunale di Bolzano ha emesso ordinanza di rimessione alla Corte ha emesso ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale in riferimento ad alcuni imprenditori Costituzionale in riferimento ad alcuni imprenditori dichiarati falliti prima del 16 luglio 2006 (data dichiarati falliti prima del 16 luglio 2006 (data dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006). dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006).

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 411/2007, La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 411/2007, ha dichiarato manifestamente inammissibile la ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 l.f., in riferimento all'art. 3 Cost., per difetto di l.f., in riferimento all'art. 3 Cost., per difetto di rilevanza e perché prospettata in termini rilevanza e perché prospettata in termini contraddittori. contraddittori.

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Dubbi di costituzionalitàDubbi di costituzionalità

Con ordinanza del 13 luglio 2007 la Corte di appello di Con ordinanza del 13 luglio 2007 la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 l.f., dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 143 l.f., dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 143 l.f. nella parte in cui, in caso di procedimento di 143 l.f. nella parte in cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore nell'anno esdebitazione attivato ad istanza del debitore nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non preveda successivo al decreto di chiusura del fallimento, non preveda se non la necessità «della partecipazione dei creditori se non la necessità «della partecipazione dei creditori concorsuali al procedimento di liberazione dei debiti, concorsuali al procedimento di liberazione dei debiti, quantomeno la messa a conoscenza degli stessi, con idoneo quantomeno la messa a conoscenza degli stessi, con idoneo mezzo, dell'instaurazione del procedimento». mezzo, dell'instaurazione del procedimento».

la Corte Costituzionale con sentenza n. 181/2008 ha la Corte Costituzionale con sentenza n. 181/2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 143 l.f per dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 143 l.f per violazione dell’art. 24 Cost. violazione dell’art. 24 Cost.

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Dubbi di costituzionalitàDubbi di costituzionalità

Si pone anche il problema della Si pone anche il problema della eguaglianza (dunque ex art. 3 eguaglianza (dunque ex art. 3 Cost.) tra imprenditori fallibili Cost.) tra imprenditori fallibili e piccoli imprenditori: non è e piccoli imprenditori: non è

stata ancora risolta dalla stata ancora risolta dalla Corte. Corte.

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BBaancarotta fraudolentancarotta fraudolenta

216. Bancarotta fraudolenta.216. Bancarotta fraudolenta.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1)1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (284); passività inesistenti (284);

2)2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

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BBaancarotta semplicencarotta semplice

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1)1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; economica;

2)2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; sorte o manifestamente imprudenti;

3)3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4)4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; proprio fallimento o con altra grave colpa;

5)5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. anni.