Diritto degli Stranieri - I - parte terza
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Diritto degli stranieriPrima lezione (3)
Sergio Bontempelli
Africa Insieme
Alcune definizioni
• Ogni visto ha un "motivo"; anche ogni soggiorno ha un "motivo" che deve corrispondere a quello del visto
• Sia il permesso di soggiorno che il visto hanno una scadenza
• Si chiama rinnovo la prosecuzione del permesso di soggiorno dopo la sua scadenza
• Si chiama conversione la prosecuzione del permesso di soggiorno, dopo la scadenza, con un motivo diverso da quello precedente
Il “motivo”
• In base al motivo si decide:@ quanto tempo una persona può rimanere in
Italia@ a quali condizioni può entrare@ se, ed entro quali limiti, una persona può
lavorare@ se può rinnovare il soggiorno alla scadenza@ se può convertirlo
I “canali di ingresso”
• I vari “motivi” di un visto possono essere raggruppati in due grandi categorie: ingressi per breve durata (max. 3 mesi) e ingressi per lunga durata (due anni o più)
• Sono di breve durata tutti i visti che si trasformano in permessi di soggiorno validi non più di tre mesi: turismo, affari, visita ecc.
• Sono di lunga durata i visti che si trasformano in permessi di soggiorno validi più di tre mesi: studio, lavoro, motivi familiari
I requisiti comuni a tutti i canali di ingresso
• In linea generale, è ammesso in Italia solo chi dimostri di potersi mantenere con i propri mezzi, senza gravare sull’assistenza pubblica. Ciò significa, in pratica, che per entrare nel nostro paese si dovrà disporre di un reddito sufficiente.
• Per “reddito sufficiente” si intende, di norma, l’importo dell’assegno sociale (circa 500 euro mensili)
• Chi vuole entrare in Italia dovrà dimostrare la propria identità attraverso l’esibizione di documenti riconosciuti a livello internazionale. In pratica, chi viene in Italia deve mostrare il passaporto (non basta la carta di identità del paese di origine).
• L’ingresso e il soggiorno in Italia sono sempre vietati a coloro che hanno subito una espulsione. Il divieto di ingresso e soggiorno conseguente a una espulsione dura dieci anni, e si calcola dal momento in cui lo straniero ha effettivamente abbandonato l’Italia.
• Non è ammesso in Italia lo straniero che abbia commesso reati gravi.
• I reati “ostativi” – quelli che impediscono l’ingresso e il soggiorno in Italia – sono quelli previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e tutti i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione
Riassumendo
• Per tutte le tipologie di ingresso – sia di breve che di lunga durata, è richiesto– Potersi mantenere con i propri mezzi in Italia– Esibire il passaporto– Non aver avuto espulsioni– Non aver commesso reati ostativi
Gli ingressi per breve durata
• Gli ingressi per breve durata sono “canali a fondo chiuso”: chi chiede un visto di questo tipo non potrà, alla scadenza del relativo permesso di soggiorno, andarsene dall’Italia
• Ne deriva che un permesso di soggiorno con un motivo di breve durata:– Non può essere rinnovato
– Non autorizza a svolgere attività lavorativa
– Non può essere convertito in permesso con altro motivo
• In sintesi, chi ha un permesso per turismo non può cambiarlo in permesso per lavoro (quello che diceva Travaglio nel video)
Gli ingressi per lunga durata
• Tutto il contrario avviene per gli ingressi di lunga durata. Di norma, questo tipo di permessi di soggiorno:– E’ multifunzionale: consente di svolgere tutte le attività
degli altri permessi di lunga durata. Per esempio, è possibile lavorare anche con un permesso di soggiorno per motivi familiari
– Può essere rinnovato– Può essere convertito, alla scadenza, in altro permesso
di lunga durata
I requisiti per l’ingresso di lunga durata
• Tra i requisiti per l’ingresso di lunga durata ci sono quelli comuni a tutti gli altri ingressi (possibilità di autosostentamento; passaporto; no espulsioni; no reati ostativi)
• In più, per ottenere un visto di lunga durata bisogna “farsi chiamare”
Un’immigrazione “chiamata”
• La caratteristica degli ingressi di lunga durata è che qualcuno in Italia “chiama” lo straniero ancora all’estero
• La “chiamata” è effettuata per il tramite della Prefettura: il “chiamante” chiede alla Prefettura una speciale autorizzazione a “chiamare” che si chiama nulla-osta.
• Quando il “chiamante” ha ottenuto il nulla-osta, lo straniero può chiedere il visto
Chi è il “chiamante”?
• Nel caso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, il “chiamante” è un familiare già presente in Italia in modo regolare. La procedura si chiama “ricongiungimento familiare”
• Nel caso del lavoro, il “chiamante” è il datore di lavoro, che stipula un contratto di lavoro a distanza. E’ la procedura spiegata prima da Travaglio. Avviene attraverso i “decreti flussi”
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