Dall’Energy Manager Esperto in Gestione dell’Energia - EGE · utenze, presentando ... ripagati...

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1 R. Lanzafame Dall’Energy Manager all’Esperto in Gestione dell’Energia - EGE www.apea.ct.it Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013

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R. Lanzafame

Dall’Energy Manager

all’Esperto in Gestione dell’Energia - EGE www.apea.ct.it

Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013

Agenda

• L’EM: un po’ di storia

• L’EM oggi

• Dall’EM all’EGE

• Verso la certificazione delle competenze: non solo EM

• La certificazione delle competenze degli EGE

• L’EGE oggi

• La certificazione KHC

• Regolamento per la certificazione degli EGE

• EM vs EGE

• I compiti, le competenze e la valutazione dell’EGE secondo la norma UNI CEI 11339/2009

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L’Energy Manager: un po’ di storia

• La figura dell’EM nasce in seguito agli effetti prodotti dalla

crisi petrolifera.

• La Legge 308/82 impone la nomina dell’EM limitatamente al

comparto industriale, con aziende da oltre 1.000 dipendenti o

impegni energetici superiori ai 10.000 tep/a

(1 tep 5.350 kWhe ; hg = 0,46).

• La Legge 10/91 definisce la figura professionale dell’EM

“Responsabile per la conservazione e l’uso razionale

dell’energia”, ampliando l’obbligo di nomina, oltre che al

settore industriale con consumi energetici superiori ai 10.000

tep/a, anche agli altri settori che impegnano l’energia

(civile, terziario, agricoltura, trasporti) con la soglia di

significatività a 1.000 tep/a. Sono introdotte anche delle

sanzioni verso gli utenti pubblici e privati inadempienti.

1970

1982

1991

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L’Energy Manager: un po’ di storia

Oltre a selezionare i soggetti con l’obbligo di nomina, sono state

indicate anche le funzioni che il responsabile deve svolgere in

un’azienda; esse possono essere così sintetizzate:

• Individuazione delle azioni, interventi e procedure necessarie per

promuovere l’uso razionale dell’energia;

• Assicurazione della predisposizione dei bilanci energetici

dell’azienda;

• Predisposizione dei dati energetici di verifica degli interventi effettuati

con il contributo incentivante dello Stato.

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L’Energy Manager: un po’ di storia

Legge 10/91

Punti di Forza:

• creazione di una rete di responsabili per la conservazione e l’uso

razionale dell’energia;

• avvio di uno scambio costante di informazioni tramite la Federazione

Italiana per l’uso razionale dell’Energia (FIRE);

• Sensibilizzazione utenti afferenti alla categoria «Energy-Intensive».

Punti di debolezza:

• Obbligo di nomina; tuttavia TALE PRESCRIZIONE non è stata

accompagnata dalla definizione delle caratteristiche tecniche di

questa figura né dalla sua posizione nell’organigramma aziendale;

• le sanzioni previste per la mancata nomina da parte dei soggetti

obbligati non sono state mai applicate.

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L’Energy Manager: un po’ di storia Ulteriori provvedimenti legislativi rafforzano il ruolo degli EM all’interno

delle aziende o negli Enti pubblici attribuendo alla figura ulteriori incarichi:

• D.Lgs. 192/05 (recepimento della Direttiva 2002/91/CE sulle prestazioni

energetiche degli edifici) all’Allegato I comma 15 (ripreso poi dal DPR 59/09

art.4 comma 25): l’EM deve verificare che i progetti presentati negli uffici

tecnici della P.A. per il rilascio del titolo edilizio rispettino gli obblighi di

legge in materia di risparmio energetico;

• D.M. 21 dicembre 2007 - art. 7 comma 1; alle aziende con obbligo di nomina e

con EM attivo è permessa la presentazione diretta delle domande per l’accesso

al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE);

• D.Lgs. 115/08 (recepimento Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza energetica e i

servizi energetici) Allegato II - punto 4) comma 1; nel caso di Ente Pubblico

soggetto all’obbligo di nomina dell’EM erogante un contratto di servizio energia,

il ruolo di tecnico di controparte, incaricato della verifica dei lavori, deve essere

conferito all’ EM.

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L’Energy Manager - oggi Le competenze attese dall’EM superano i limiti che hanno ispirato l’istituzione .

L’EM nella realtà si occupa di molteplici attività quali:

1.verifica dei consumi, attraverso un monitoraggio e un controllo costante,

tramite audit interni o, se disponibili, mediante i report prodotti da sistemi di

telegestione, telecontrollo e automazione, con la definizione di indicatori e

misuratori di tutti i consumi;

2.ottimizzazione dei consumi attraverso una corretta regolazione degli impianti

e il loro utilizzo appropriato dal punto di vista energetico;

3.acquisto di energia elettrica, gas naturale e altri combustibili, sul mercato

libero, attività queste, che presentano forti connotazioni finanziare soprattutto

nelle grandi organizzazioni;

4.suggerimento di comportamenti virtuosi da parte dei dipendenti e/o degli

occupanti delle strutture energeticamente rilevanti;

5.proposizione di investimenti ottimizzanti, possibilmente in grado di

migliorare i processi produttivi o le performance dei servizi collegati;

6.promozione della produzione mediante generazione da FER.

Aspetti innovativi e trasversali

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L’Energy Manager - oggi

Competenze trasversali riguardo il «procurement» e la valutazione

degli investimenti, divengono preziose con riferimento a:

1. acquisti di energia elettrica e di altri vettori energetici, sfruttando le

opportunità offerte dal mercato libero e collaborazione con l’ufficio

acquisti, onde favorire procedure decisionali che promuovano gli

acquisti migliori ;

2. acquisti di macchinari basati sulla valutazione economica e del ciclo di vita dell’impianto Life-Cycle Cost Analysis (LCCA).

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L’Energy Manager - oggi Criticità

Il raggio d’azione dell’EM impone un confronto critico con numerose figure

aziendali caratterizzate da diverse sensibilità culturali.

L’Energy Manager deve superare i limiti del campo squisitamente tecnico

e possedere inoltre ulteriori competenze così come di seguito articolato:

• padronanza della valutazione economica degli investimenti e del loro ciclo di

vita media;

• consapevolezza dell’importanza delle strutture organizzative;

• capacità di mediazione e comunicazione;

• sensibilità giuridica;

• sensibilità commerciale (conoscenza dei mercati e delle possibilità di

finanziamento).

L’omologazione di queste caratteristiche ha motivato l’edizione della Norma

UNI CEI 11339/2009 sull’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).

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Dall’EM all’EGE

L’ISNOVA, FIRE, ENEA, Confindustria Piemonte, Provincia di Chieti – nel 2005

avviarono il progetto europeo e-Quem (e-Qualification of the energy manager) all’interno

dell’iniziativa Comunitaria Equal - II Fase (IT-S2- MDL-011) gestito in Italia dal Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale e mirato a promuovere la sperimentazione di

approcci e politiche innovative per contrastare il fenomeno della discriminazione e

della disuguaglianza sul mercato del lavoro.

La strategia del progetto è stata fondata su tre punti:

1. Qualificazione dell’offerta professionale;

2. Processo di formazione continua on-line;

3. Sistema di Certificazione delle competenze degli Energy Manager.

Il progetto puntava all’individuazione delle competenze e delle capacità di una

nuova figura professionale moderna e interdisciplinare (poi definita - EGE) chiamata ad

agire nel contesto di un nuovo mercato europeo dell’energia.

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Dall’EM all’EGE A partire dall’indagine di campo è stato definito un profilo di competenze disciplinari:

l’EGE deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per svolgere i compiti di “tecnico

responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” all’interno della struttura delle

utenze, presentando qualificazioni orientate anche ad attività effettuabili al di fuori delle

aziende utenti, sia come libero professionista consulente, che all’interno o, come supporto

esterno, dei nuovi attori nel mercato dell’efficienza energetica, primi tra tutte, le E.S.Co

In particolare le competenze che un EGE deve sviluppare riguardano i principali dieci settori:

1. Energia, sviluppo e ambiente;

2. Fondamenti di energetica;

3. Compiti e funzioni dell’esperto in gestione dell’energia;

4. Uso efficiente dell’energia;

5. Fonti di energia rinnovabile;

6. Contabilità energetica;

7. Legislazione, normativa e contratti;

8. Organizzazione e management;

9. Comunicazione e marketing;

10. Economia e finanza.

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Fonte: FIRE

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Verso la certificazione delle competenze:non solo EM

Una sostanziale modifica di scenario nel campo dell’uso efficiente dell’energia è dettata

dai Decreti Ministeriali sull’efficienza energetica del 20 luglio 2004, che hanno

generato il meccanismo incentivante che si è tradotto nel conseguimento dei “titoli di

efficienza energetica”, TEE, detti anche “certificati bianchi”.

Inizialmente i certificati non venivano rilasciati direttamente agli utenti finali,

costringendoli, per potere accedere a una parte dell’incentivo, a mettere in campo azioni

di intermediazione con i distributori e le Società di Servizi Energetici (SSE) (soggetti

ammessi da subito alla presentazione dei progetti), anche nel caso di realizzazione, in

proprio, degli interventi di efficientamento energetico.

La L.10/91 richiedeva obbligatoriamente l’istituzione dell’EM per accedere a qualunque

incentivo statale sull’energia. La sua funzione, tuttavia veniva ridotta, atteso che la

negoziazione con i distributori e le SSE rappresentava, una tipica attività svolta da altre

funzioni aziendali.

In compenso lo schema portava alla ribalta le SSE con l’idea di farle evolvere nel

tempo, trasformandole in E.S.Co, ossia in società capaci di operare, offrendo servizi

energetici a risultati garantiti con finanziamento tramite terzi (FTT) degli investimenti,

ripagati grazie ai flussi di cassa collegati al risparmio energetico.

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La certificazione delle competenze degli EGE

La Direttiva 2006/32/CE all’art. 8, richiede agli Stati membri, “laddove lo ritengano

necessario”, che vengano stabilite procedure per la qualificazione, certificazione ed

accreditamento dei fornitori di servizi energetici, sia alle società che ai singoli

professionisti, allo scopo di assicurare gli alti livelli di competenza tecnica ed elevata

affidabilità che sono necessari (recepimento italiano all’art.16 del Decreto Legislativo

115/08).

Questo requisito ha trovato terreno fertile nella linea di ricerca intrapresa dal progetto di

ricerca e-Quem.

A partire dal 2009 state inoltre emanate la norma UNI EN 16001 sui Sistemi di Gestione

dell’Energia, che dà all’EM l’importante ruolo di responsabile del sistema di gestione, nel

2010 la norma EN 15900 sui Servizi Energetici Efficienti e nel 2012, la norma EN 16247

sulle Diagnosi Energetiche.

In Italia si decise, dunque, di proseguire lo sviluppo delle suddette linee di ricerca:

ne sono la conseguenza le norme UNI CEI 11339 sugli Esperti in Gestione dell’Energia

del 2009 e la norma UNI CEI 11352 sulle E.S.Co del 2010.

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L’EGE - oggi Oggi l'EGE, nella definizione data dal Decreto di recepimento della

Direttiva Europea 2006/32/CE, il D.Lgs. 115/08, all'art. 2 comma z), è

così definito:

«soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie

per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente”, è dunque una figura

professionale moderna ed interdisciplinare chiamata ad agire nel

contesto di un nuovo mercato europeo dell'energia».

Alle competenze tecniche associa delle solide basi in materie

ambientali, economico-finanziarie, di organizzazione e gestione

aziendale e di comunicazione.

Si tratta di capacità sviluppabili attraverso la somministrazione di un

percorso formativo adeguato e, soprattutto, mediante l'esperienza sul

campo. Non è quindi una qualifica che si può conseguire indirettamente

o solo grazie ad una nomina (superamento dei limiti della Legge

10/91).

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L’EGE - oggi

Il nuovo Decreto sui certificati bianchi approvato a fine dicembre 2012 dai Ministeri

competenti, ha inoltre rafforzato la figura dell’EGE introducendone contestualmente

l’obbligatorietà.

Di seguito si riporta il testo approvato dalla Conferenza Unificata (che potrebbe subire

ulteriori modifiche): “Decorsi due anni dall’emanazione del Decreto del Ministro dello

Sviluppo Economico di cui all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 115/2008, ai soggetti di cui

al comma 1, lettera c) è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352, e

ai soggetti che assumono la funzione di responsabile per la conservazione e l’uso

razionale dell’energia di cui alla lettera d) e lettera e) è richiesta la certificazione di cui

alla norma UNI CEI 11339.

Il 14 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 4 che permette di riconoscere le

professioni esercitate al di fuori di Collegi e Ordini Professionali.

Conseguentemente gli EGE avranno la possibilità di essere riconosciuti, da subito,

grazie all’esistenza della norma UNI CEI 11339 e delle certificazioni di una parte

terza.

In questo modo si è completato il percorso che ha portato alla certificazione delle

competenze di tale figura.

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La certificazione KHC

Sistema Europeo di Certificazione in

Energy Management

La procedura di certificazione volontaria KHC rientra nelle previsioni dell’art. 8 della

Direttiva 2006/32/CE e del suo Decreto di recepimento, il Decreto Legislativo 115/08, e

dell’art. 17 della Direttiva 2012/27/CE; inoltre risulta in accordo con la Normativa Tecnica

UNI CEI 11339.

KHC ha ricevuto da ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, l’accreditamento

secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024 “Requisiti Generali per gli

Organismi che operano nella certificazione del personale” per operare come organismo

di Certificazione del Personale nel settore degli Esperti in Gestione dell’Energia, certificati

secondo la norma UNI CEI 11339:2009.

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Regolamento per la certificazione degli EGE

La certificazione degli EGE è una procedura volontaria aperta a tutti i soggetti che abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo dipendente dal tipo di studio conseguito e che possano accedere alla procedura di valutazione dei titoli e alle prove di esame.

Il processo di certificazione e di verifica del mantenimento delle competenze avviene attraverso le fasi di:

1. istruttoria;

2. valutazione;

3. deliberazione;

4. rilascio;

5. rinnovo.

Tutti gli esperti certificati sono iscritti in apposito registro articolato in due elenchi separati corrispondenti alle due classi di attività:

• settore produttivo e industriale (agricoltura e pesca, industria manifatturiera, industria dell’energia e acqua, industria dei servizi, attività produttiva in generale);

• settore civile (costruzioni pubbliche e private, trasporti, pubblica Amministrazione, commercio, servizi pubblici e privati in generale).

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Regolamento per la certificazione degli EGE

Per l’accesso alla fase di istruttoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti scolastici

e di un certo periodo verificabile di esperienza professionale:

• Laurea Magistrale (2° livello) di tipo tecnico-ingegneristico più 3 anni di esperienza nel

settore dell’Energy management;

• Laurea (1° livello) di tipo tecnico-ingegneristico più 4 anni di esperienza nel settore

dell’Energy management;

• Diploma di perito o Laurea non ingegneristica più 5 anni di esperienza nel settore

dell’Energy management;

• Per i restanti soggetti, occorrono almeno 10 anni di esperienza nel settore dell’Energy

management.

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Regolamento per la certificazione degli

EGE

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Regolamento per la certificazione degli EGE

La fase istruttoria consiste nel ricevimento della domanda di partecipazione, della verifica

dei requisiti di ammissibilità e dell’ammissione all’esame.

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Regolamento per la certificazione degli

EGE

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EM vs EGE

Legge 10/91

Dal punto di vista culturale e professionale

il tecnico responsabile per la

conservazione e l’uso razionale

dell’energia si configura idealmente come

un soggetto con un bagaglio di

conoscenze acquisibili mediante laurea in

ingegneria, pluriennale attività tecnica

professionale successiva alla laurea nel

settore in cui l’Organizzazione opera,

esperienza nel campo degli studi di

fattibilità e della progettazione di massima

di sistemi per la produzione e l’utilizzo

dell’energia, buona conoscenza delle

tecnologie più avanzate nel settore.

D. Lgs n. 115, 30 maggio 2008

Allo scopo di promuovere un processo di

incremento del livello di qualità e

competenza tecnica per i fornitori di

servizi energetici, con uno o più Decreti

del Ministro dello Sviluppo Economico è

approvata, a seguito dell'adozione di

apposita norma tecnica UNI-CEI, una

procedura di certificazione volontaria

per le E.S.Co di cui all'articolo 2, comma

1, lettera i), e per gli Esperti in Gestione

dell‘Energia («Esperto in Gestione

dell‘Energia»: soggetto che ha le

conoscenze, l'esperienza e la capacità

necessarie per gestire l'uso dell‘Energia in

modo efficiente).

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Report: ENEA

I compiti dell’EGE secondo la

norma UNI CEI 11339/2009

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Sistema Energetico:

Tecnologico

Organizzativo

Gestionale

Umano

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I compiti dell’EGE secondo la

norma UNI CEI 11339/2009

24 Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013

I compiti dell’EGE secondo la

norma UNI CEI 11339/2009

25 Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013

Le competenze dell’EGE secondo

la norma UNI CEI 11339/2009

26 Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013

Le competenze dell’EGE secondo

la norma UNI CEI 11339/2009

27 Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013

Valutazione dell’EGE secondo la

norma UNI CEI 11339/2009

28 Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013

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Conclusioni • Le due figure professionali di EM e EGE potranno coesistere in

futuro.

• La prima, nominata dall’Organismo interessato, continuerà a

svolgere la propria attività professionale, interna o esterna

all’Organismo stesso, con i compiti già individuati.

• Tale figura potrà essere interessata o meno a certificare le proprie

competenze in materia energetica, specie nel caso in cui operi nel

settore della libera professione e quindi aderire al processo di

certificazione volontaria.

• In generale, la figura certificata come Esperto in Gestione

dell’Energia potrà svolgere anche funzioni diverse dalla figura di

EM ed in particolare rappresentare il PRINCIPALE riferimento

tecnico operativo all’interno di una E.S.Co.

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R. Lanzafame

Dall’Energy Manager

all’Esperto in Gestione dell’Energia - EGE www.apea.ct.it

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