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15/09/2013 1 DAL FARE AL … DIRE LE NOVITA’ FISCALI DELL’ESTATE 2013 Dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara NOVITA’ NELLA RISCOSSIONE

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1

DAL FARE AL … DIRELE NOVITA’ FISCALI DELL’ESTATE 2013

Dott. Mauro Nicola

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

NOVITA’ NELLA RISCOSSIONE

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TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ DEL CONTRIBUENTE

Rateazione del debito fino a 72 mensilità

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

1

• Accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario

2

• Valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile

3• Comprovata e grave situazione di difficoltà

Rateazione del debito con rate fino a 120 mensilità

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

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EQUITALIA NON PUÒ PROCEDERE ALL’ESPROPRIAZIONE

UNICA CASA DI PROPRIETÀ DOVE IL DEBITORE RISIEDE ANAGRAFICAMENTE

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL DEBITORE O UNICO IMMOBILE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE

A/8 E A/9

EQUITALIA PUÒ SEMPRE PROCEDERE ALL’ESPROPRIAZIONE PURCHÈ L’IMPORTO

DEL CREDITO SUPERI I 120.000 €E SIA GIÀ ISCRITTA IPOTECA

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

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DIRETTIVA EQUITALIA DEL 7 MAGGIO 2013 E DEL D.L. N. 69/2013

Automatica per importi inferiori a 50.000 €

fino a 72 rate

Ordinaria per importi superiori a 50.000 €

fino a 72 rate

Prorogata fino a ulteriori 72 rate

Per grave difficoltà fino a 120 rate

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

DEBITI FINO A 50MILA EURO

72RATE

IMPORTO MINIMO 100 €

NO GARANZIE

DEBITI OLTRE 50MILA EURO

TEMPORANEA SITUAZIONE DI

OBIETTIVA DIFFICOLTÀ

MODELLO ISEE

INDICE ALFA E DI LIQUIDITÀ

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

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PROROGA DELLE RATEAZIONI IN CORSO

Per la presentazione della domanda di proroga, ladisciplina è quella più generale che regola la concessionedelle rateazioni, differenziata a seconda dell’importo deldebito:- per debiti fino a 50mila euro è sufficiente presentare

domanda motivata;- per debiti oltre 50mila euro la situazione di difficoltà

economica è esaminata sulla base dell’importo deldebito e di documenti idonei a rappresentare lasituazione economico-finanziaria del contribuente.

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

FINO A 120 RATE PER GRAVI DIFFICOLTÀ

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione siintende per comprovata e grave situazione di difficoltàquella in cui ricorrono congiuntamente le seguenticondizioni:a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il

pagamento del credito tributario secondo un piano dirateazione ordinario;

b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazioneal piano di rateazione concedibile ai sensi del comma 1-quinques dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

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DECADENZA DOPO 8 RATE NON PAGATE

•Il “Decreto del Fare” ha previsto altresì che il contribuente decada dal beneficio della dilazione di pagamento dopo il mancato versamento di 8 rate

•La modifica si applica alle rateazioni in corso, come confermato da Equitalia con la nota del 1° luglio 2013

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

RATEAZIONE CONCESSA: DEBITORE “IN BONIS”

•L’Agente della riscossione non può iscrivereipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto eottenuto di pagare a rate; l’ipoteca infatti è iscrivibile solose l’istanza è respinta o se il debitore decade dalbeneficio della rateazione.•Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non èpiù considerato inadempiente e può partecipare allegare di affidamento delle concessioni e degli appalti dilavori, forniture e servizi.•Da ricordare infine che il mancato pagamento delle ratedegli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate nonpreclude la possibilità di chiedere ad Equitalia larateazione degli importi iscritti a ruolo, una volta ricevutala cartella di pagamento.

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

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LA DIMENTICANZA DELL’AVVISO BONARIO

• La norma novellata nulla ha disposto in merito allarateazione delle somme dovute in seguito all’invio dellecomunicazioni di irregolarità.

• Allo stato attuale, i c.d. avvisi bonari sono dilazionabilifino a 20 rate trimestrali e comportano il vantaggio di nonprevedere il pagamento di interessi di mora ed aggi diriscossione. Chi volesse invece fruire di una maggiorerateazione deve attendere la cartella di pagamento, maè costretto a sostenere anche il costo di sanzioni piene,aggio e interessi di mora.

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

LE MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DECRETO LAVORO

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LE MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DECRETO LAVORO

�Rinvio dell’aumento dell’Iva dal 21% al 22% dal 1° luglio2013 al 1° ottobre 2013. Abrogata la norma che sterilizzaval'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno2013, di misure di riordino della spesa sociale o dieliminazione di regimi di agevolazione con effettisull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euroannui.�Imposta di consumo sul commercio delle sigaretteelettroniche: viene istituita un'imposta di consumo pari al58,5 per cento e la sottoposizione alla preventivaautorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli dell’attività di commercio.

LE MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DECRETO LAVORO

�Incremento dal 99 al 100 per cento la misura dell'accontoIRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013; l’aumento peròsi applicherà in sede di versamento della seconda o unicarata di acconto di imposta.�Incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodod'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misuradell'acconto IRES.�Aumento al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014 dellamisura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati suconti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gliistituti di credito.

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DEDUZIONE FORFETARIA PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

la deduzione forfettaria spetta nelle seguenti misure:• - 1,1% del volume d’affari fino a 1.032.000 euro;• - 0,6% del volume d’affari oltre 1.032.000 euro e fino a

2.064.000 euro;• - 0,4% del volume d’affari oltre 2.064.000 euro.

RICAVI VA

DEDUZIONE FORFETARIA PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ACCONTO

STORICODETERMINAZIONE

NO DEDUZIONE

FORFETARIA

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SEMPLIFICAZIONI DICHIARATIVE

•ABROGATOMOD. 770 MENSILE

•NO SOSTITUTO

DI IMPOSTAMOD. 730

FONDO GARANZIA PMI

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FONDO GARANZIA PMI

=> assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle PMI anche tramite l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo

=> limitare il rilascio della garanzia del fondo di garanzia per le PMI alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia;

=> prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo da parte delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

NUOVA SABATINI

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NUOVA SABATINI

LE CLASSI DIMENSIONALI

N. OCCUPATI FATTURATO ANNUO

TOT. DIBILANCIO

ANNUO

MICROIMPRESE < di 10 occupati ≤ 2 milioni di euro ≤ 2 milioni di euro

PICCOLE IMPRESE < di 50 occupati ≤ 10 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro

MEDIE IMPRESE < di 250 occupati ≤ 50 milioni di euro ≤ 43 milioni di euro

NUOVA SABATINI

DEFINIZIONE DEI PARAMETRIPARAMETRO DEFINIZIONE

Fatturatoannuo

Corrisponde alla voce A.1 del conto economico redattosecondo le vigenti norme del codice civile. Si intende l’importonetto del volume d’affari che comprende gli importi provenientidalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientrantinelle attività ordinarie, diminuiti degli sconti concessi sullevendite nonché dell’IVA e delle altre imposte direttamenteconnesse con il volume d’affari.

Il fatturato annuo ed il totale di bilancio sonoquelli dell’ultimo esercizio contabile chiusoed approvato precedentemente la data disottoscrizione della domanda diagevolazione; per le imprese esonerate dallatenuta della contabilità ordinaria e/o dallaredazione del bilancio le predetteinformazioni sono desunte, per quantoriguarda il fatturato dall’ultima dichiarazionedei redditi presentata e, per quanto riguardal’attivo patrimoniale, sulla base del prospettodelle attività e delle passività redatto con icriteri di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed inconformità agli articoli 2423 e seguenti delcodice civile.

Totale dibilancio annuo

Totale dell’attivo patrimoniale.

Occupati

Si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricoladell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fattaeccezione di quelli posti in cassa integrazione guadagni. Il numero degli occupati corrisponde al numerodi unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pienodurante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Ilperiodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al fatturato annuo o al totaledi bilancio.

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NUOVA SABATINI

ACQUISTI AGEVOLABILI

Macchinari Impianti Attrezzature ad uso produttivo

Beni strumentali d'impresa Hardware Software

Tecnologie digitali

NUOVA SABATINI

CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO

IMPORTO FINANZIABILE Max 2 milioni di euro

DURATA Max 5 anni

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LA NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE

1. l’abolizione della solidarietà riguarda solo l’IVA a caricodel subappaltatore e dell’appaltatore

2. resta invece la responsabilità condivisa per il mancatoversamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavorodipendente per le prestazioni eseguite in costanza disubappalto

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1. È necessario continuare ad acquisire l’asseverazioneda parte di professionisti abilitati per evitarel’applicazione di una responsabilità solidale(subappaltatore appaltatore) o di una responsabilitàsanzionatoria (committente-appaltatore).

2. Asseverazione = Autocertificazione con la quale ilprestatore del servizio dichiara di aver regolarmenteeffettuato le ritenute di lavoro dipendente.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

LE NOVITÀ DEL DECRETO LAVORO

La solidarietà tra committente e appaltatore trovaapplicazione anche ai compensi ed agli obblighi di naturacontributiva e assicurativa in favore di lavoratori concontratti di natura autonoma, fatta eccezione per i contrattidi appalto delle Pubbliche Amministrazioni.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

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LE NOVITÀ DEL DECRETO LAVORO1. Estensione del regime della responsabilità solidale ai lavoratori

con contratto di lavoro autonomo

2. La responsabilità solidale non si applica negli appalti stipulati

dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del

decreto legislativo n. 165/2001;

3. La possibilità di deroga da parte dei contratti collettivi

nazionali di lavoro limitatamente agli obblighi di tipo retributivo

ma non su quelli contributivi e assicurativi.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

LE NOVITÀ DEL DECRETO LAVORO

Il regime della responsabilità solidale è esteso anche in relazione

ai contratti di collaborazione a progetto e ai vecchi CO.CO.CO

nonché alle prestazioni di lavoro occasionale e alle prestazioni

d’opera professionale (seppure in queste ipotesi, e qualora il

compenso non superi i 5.000 €uro, il vincolo della solidarietà si

avrà limitatamente al pagamento del compenso stesso).

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

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SPESE RECUPERO EDILIZIO

Spese recupero edilizio

REGOLE PROCEDURALI

Il “Decreto del Fare” ha introdotto una serie di importantidisposizioni riguardanti le agevolazioni fiscali in materia diinterventi di recupero del patrimonio edilizio.

� Proroga della detrazione IRPEF per gli interventi direcupero del patrimonio edilizio al 50%;

� Mantenimento del limite massimo di spesa a euro96.000 relativamente alle spese sostenute fino al 31dicembre 2013.

� Introduzione NUOVA DETRAZIONE BONUS MOBILI aifini IRPEF del 50% per acquisti fino a 10.000 eurorelativamente alle spese effettivamente sostenute nelperiodo 6 giugno – 31 dicembre 2013 .

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MISURE ANTISISMICHE

Le detrazioni fiscali riguarderanno anche gli interventi di

ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche,

nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza

statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto

già previsto dall’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico

delle imposte sui redditi.

Spese recupero edilizioSpese recupero edilizio

BONUS MOBILI

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BONUS MOBILI

Il bonus arredi presenta le seguenti caratteristiche:• è pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di

mobili;• spetta per un importo massimo di euro 10.000

(detrazione massima euro 5.000);• va ripartita in dieci rate tra gli aventi diritto (detrazione

massima annua euro 500);• è agganciato alle spese di recupero edilizio e l’acquisto

deve esser finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto diristrutturazione.

6 GIUGNO 2013 => 31 DICEMBRE 2013

•Estensione ai grandi elettrodomestici di classe energeticauguale o superiore alla A+ (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici,congelatori, asciugatrici, stufe elettriche, etc.), ai forni e allealtre apparecchiature, per le quali è prevista l’etichettaenergetica, di classe energetica uguale o superiore alla A.

•La detrazione si applica dal 03 agosto 2013

BONUS MOBILI

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PAGAMENTI FINANZIATI DA PRESTITI AL CONSUMOCircolare 35/E/2009

Nota DRE Piemonte 17.04.2009 – Prot. 24882Il finanziamento dovrà essere erogato entro il 31.12.2013tramite bonifico bancario intestato al venditore in nome eper conto dell’acquirente mutuatario. Procedendo poi allafornitura di tutta la documentazione al beneficiario delladetrazione

BONUS MOBILI

BONIFICO CORRETTO EX LEGERisoluzione 55/E/2012

Risoluzione DRE Piemonte 901-184/2013– Prot. 41381/2013

NON si può beneficiare della detrazione se si riporta nellacausale del bonifico un generico riferimento al TUIR

Articolo 16 bis TUIR

BONUS MOBILI

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DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO

55% 65%

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DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO

31 .1201.0706.06

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO

CONDOMINIPARTI

COMUNI30.06.2014

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Tipologia di intervento

Descrizione dell’intervento

Tetto massimo della detrazione

Riqualificazione energetica globale

(comma 344)

Comprendono qualsiasiintervento, o insiemesistematico di interventi,che permetta all’edificio diraggiungere un indice diprestazione energetica perla climatizzazioneinvernale inferiore aprecisi limiti. Per questacategoria non sonodefinite tanto le tipologie diopere, ma il valore finaleraggiunto da queste,qualsiasi esse siano

100.000 euro(65% di 153.846,15 euro)

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO

Tipologia di intervento

Descrizione dell’intervento

Tetto massimo della detrazione

Interventi sull’involucro di edifici esistenti,

riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre

comprensive di infissi (comma 345)

Comprendono interventisu coperture, pavimenti epareti che delimitano ilvolume riscaldato.Rientrano fra questi anchela sostituzione di porte diingresso e finestre. Perquesta categoria èimportante che i valori ditrasmittanza dellepartizioni orizzontali overticali e dei serramentirispettino determinati limitidi trasmittanza.

60.000 euro(65% di 92.307,69 euro)

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO

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Tipologia di intervento

Descrizione dell’intervento

Tetto massimo della detrazione

Installazione di pannelli solari per la produzione

di acqua calda(comma 346)

Installazione di pannellisolari per la produzione diacqua calda per usidomestici, produttivi ericreativi. È indispensabileavere una garanzia di 5anni per pannelli e bollitorie di 2 anni per gliaccessori e i componentitecnici. Inoltre, i pannellidevono essere conformi adeterminate norme UNIEN ed essere certificati daun organismo dell’UnioneEuropea o della Svizzera.

60.000 euro(65% di 92.307,69 euro )

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO

Tipologia di intervento

Descrizione dell’intervento

Tetto massimo della detrazione

Sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale, integrale o parziale, con impianti

dotati di caldaie a condensazione

(comma 347)

Sono compresi gli interventi disostituzione di impianto diriscaldamento esistente conimpianto dotato di caldaia acondensazione e contestualemessa a punto dell’impiantodi distribuzione, oppure conimpianti di riscaldamento conpompe di calore o impiantigeotermici a bassa entalpia.Rientra anche la sostituzionedi uno scaldacquatradizionale con pompa dicalore per la produzione diacqua calda sanitaria.

30.000 euro(65% di 46.153,84 euro)

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO

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OBBLIGO DI APE PER GLI IMMOBILI

Cosa è l’APE

L'attestato di prestazione energetica:• dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed

indipendenti;• certificherà la prestazione energetica attraverso

l'utilizzo di specifici descrittori;• fornirà raccomandazioni per il miglioramento

dell'efficienza energetica.

Le modalità per redigere l'Ape e i “descrittori “non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti ( …. si va avanti con l’ACE).

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Quando è obbligatorio l’APE

• In caso di vendita o permuta (problema del notaio)• In caso di NUOVO affitto o comodato (problema

del commercialista)• In caso di NUOVI leasing, affitto e cessione

d’azienda (problema del notaio)

No obbligo per:Divisioni ereditarie

Fondo patrimoniale senza trasferimento proprietà

D.Lgs 192/2005 art. 6 , comma 2

“In tutti i casi (n.d.r.: vendita, trasferimentoa titolo gratuito e nuova locazione) ilproprietario deve rendere disponibilel’Attestato di prestazione energetica alpotenziale acquirente o al nuovo locatarioall’avvio delle rispettive trattative econsegnarlo alla fine delle medesime”.

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Sanzioni per mancata allegazione APE

• Il contratto è nullo e non può essereconvalidato;

• la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice;

• l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

CASI DI ESCLUSIONE DELL ’APEFabbricati

isolatiCon una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, e ciò stante l'espressaesclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) dlgs 192/2005

Fabbricati industriali e artigianali

Quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo outilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili e ciòstante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. b) dlgs 192/2005

FabbricatiAgricoli

Non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione e ciò stante l'espressaesclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. c) dlgs 192/2005 (si fa presente che quandonel dlgs 192/2005 si parla di climatizzazione si fa riferimento sia alla climatizzazioneinvernale sia agli impianti di condizionamento d’aria)

Edifici naturalmente senza sistemi

tecnici

Quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, deposit i, strutturestagionali a protezione degli impianti sportivi

Edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo

Confort abitativo: qualsiasi edificio ove sia prevista un’attività o comunque lapermanenza di persone, escluso quindi edifici destinati a ricovero di beni materiali odi animali (come garages, depositi, cantine, espressamente contemplati, o comecentrali termiche, locali contatori, legnaie, stalle, etc.)

Chiese Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religioseRuderi Purchè tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto

Fabbricati“al grezzo”

Purchè tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto

Edifici"marginali"

Portici, pompeiane, legnaie, nonché tutti gli edifici equiparabili a quelli elencati per iquali non sia necessario garantire un confort abitativo (ovvero, come sopra giàchiarito, non siano destinati alla permanenza e/o all’attività di persone)

Edifici inagibili o comunque non

utilizzabili

Ad esempio fabbricati in disuso, dichiarati inagibili o comunque non utilizzati néutilizzabili, con impianti dimessi o addirittura senza impianti

Manufatti Non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del dlgs 192/2005(ad esempio: una piscina, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.)

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SPESOMETRO 2013

SPESOMETRO 2013

SPESOMETRO 2013 => ANNUALITA’ 2012

-viene meno il limite dei 3 mila euro e quindi dovranno essere

segnalate tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini

IVA per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura.

-nel caso in cui venga emessa fattura, in sostituzione di altro

documento fiscale, scatta l’obbligo di comunicazione

dell’operazione indipendentemente dall’importo (B2C)

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SPESOMETRO 2013SPESOMETRO 2013 => ANNUALITA’ 2012

-per gli anni 2012 e 2013, i commercianti al dettaglio, ecc.,

agenzie di viaggio, possono continuare ad applicare la soglia

minima di euro 3.600 anche alle operazioni per le quali sia

stata emessa fattura ancorché non obbligatoria;

-per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di

emissione della fattura la comunicazione telematica dovrà

essere effettuata solo e unicamente nel caso in cui le

operazioni, rilevanti ai fini IVA, siano di importo non inferiore

a euro 3.600, comprensivo dell’IVA.

SPESOMETRO 2013

SOGGETTI OBBLIGATI

•enti non commerciali per le operazioni (rese e ricevute)

riferibili all’attività commerciale o agricola (ancorché la stessa

non sia svolta in modo prevalente);

•i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o

ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante

fiscale;

•le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti per

le operazioni rilevanti ai fini IVA;

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SPESOMETRO 2013SOGGETTI OBBLIGATI

•i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della

società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;

•i soggetti che optano per il regime fiscale agevolato per le

nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi

dell’art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

•i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti

per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n.

633/1972.

SPESOMETRO 2013

SOGGETTI ESCLUSI

•i contribuenti minimi ;

•lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi

di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e

ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle

previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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SPESOMETRO 2013

AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

•Comunicazione operazioni black-list => dal 01.10.2013

•Comunicazione vendite in contanti sopra i 1.000 €

•Comunicazione autofatture San Marino => dal 01.10.2013

•Comunicazione leasing e noleggi: a decorrere dalle

comunicazioni relative all’anno 2012

SPESOMETRO 2013

AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

Documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di

importo inferiore a euro 300 nel mese, dovranno essere

comunicati esclusivamente:

- il numero del documento,

- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni,

- l’ammontare complessivo dell’imposta.

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SPESOMETRO 2013

OGGETTO COMUNICAZIONEa) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute perle quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute perle quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura,qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiorea euro 3.600 al lordo dell‘IVA;c) operazioni in contanti legate al turismo, effettuate daisoggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanzadiversa da quella italiana e comunque diversa da quella diuno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazioeconomico europeo, che abbiano residenza fuori dal territoriodello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

SPESOMETRO 2013

OGGETTO COMUNICAZIONE

Per gli anni 2012 e 2013, le operazioni poste in essere dai

commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio sarà consentita

la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene

emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro

3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

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SPESOMETRO 2013

ESCLUSIONE COMUNICAZIONE

a) le importazioni;

b) le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b)

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633;

c) le operazioni intracomunitarie;

SPESOMETRO 2013

ESCLUSIONE COMUNICAZIONEd) le operazioni che hanno generato pagamenti già inclusi in

Anagrafe Tributaria�fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia;�contratti di assicurazione (art. 7 D.P.R. 605/1973);�contratti di mutuo;�atti di compravendita di immobili.

e) le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600,

effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai

fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è

avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

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Tipologia di operazione Obbligo di comunicazione

Operazioni imponibili SÌ

Cessioni all’esportazione SÌ

Cessioni all’esportazione di cui all’art. 8,comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 633/1972

NO

Triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 delD.L. n. 331/1993

Operazioni assimilate alle non imponibili exartt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del D.P.R. n.633/1972

Servizi internazionali di cui all’art. 9 del D.P.R.n. 633/1972

Operazioni esenti (di cui all’art. 10 del D.P.R.n. 633/1972)

SPESOMETRO 2013

Operazioni fuori campo iva per mancanza delpresupposto oggettivo (artt. 2 e 3 del d.p.r. n.633/1972), soggettivo (artt. 4 e 5 del d.p.r. n.633/1972), territoriale (artt. 7 e seguenti deld.p.r. n. 633/1972 - quindi, anche gliacquisti/cessioni di beni “estero su estero”) ele spese anticipate in nome e per conto delcliente Per le operazioni effettuate adecorrere dal 1° gennaio 2013, è statoampliato l’obbligo di emissione della fatturaanche per le operazioni fuori campo IVA (permancanza del presupposto territoriale) aisensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n.633/1972. Ne consegue che tali operazionieffettuate nel 2013, ancorché fuori campoIVA, saranno oggetto di comunicazione nel2014.

NO

Tipologia di operazione Obbligo di comunicazione

SPESOMETRO 2013

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Tipologia di operazione Obbligo di comunicazione

Operazioni effettuate dai contribuenti minimiovvero a far data 1° gennaio 2012 nuovoregime dei minimi

NO

Operazioni soggette al regime dell’inversionecontabile (reverse charge ovvero autofattura)nel caso in cui le stesse non siano relative aoperazioni intracomunitarie.

Cessioni gratuite di beni che formano oggettodell’attività di impresa

Destinazione di beni a finalità estraneeall’impresa (c.d. autoconsumo esterno)

Importazioni NOOperazioni (effettuate o ricevute) con paesiblack list

SPESOMETRO 2013

Tipologia di operazione Obbligo di comunicazione

Operazioni già comunicate all’anagrafetributaria di cui all’art. 7 del d.p.r. n.605/1973(ad es.: contratti di assicurazioni,compravendite immobiliari, ecc.)

NO

Operazioni effettuate nei confronti dicontribuenti non soggetti passivi iva e pagatedagli stessi con carte di credito, di debito oprepagate emesse da operatori finanziarisoggetti agli obblighi di cui all’art. 7 del d.p.r.n. 605/1973

NO

Operazioni effettuate e ricevute in ambitocomunitario

NO

Passaggi interni di beni tra rami di aziendadocumentati con fattura

NO

SPESOMETRO 2013

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MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE

1. Analitica

2. Aggregata

MAI forma aggregata relativamente a:

a) acquisti da operatori economici sammarinesi

b) acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli

c) acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

da parte di persone fisiche di Paesi Extra-UE

SPESOMETRO 2013

MODALITÀ ANALITICASi dovranno comunicare, per ciascuna cessione ovveroprestazione:a) anno di riferimento;b) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente oprestatore e del cessionario o committente;c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, ilcorrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazioneche trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, peri soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, ladata di registrazione;

SPESOMETRO 2013

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MODALITÀ ANALITICAd) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, ilcorrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazioneche trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data deldocumento;e) gli operatori che utilizzano il documento riepilogativo (perfatture di importo non superiore a euro 300) dovrannoindicare il numero del documento, l’ammontare complessivoimponibile delle operazioni, l’ammontare complessivodell’imposta;f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione,l’importo della nota di variazione e dell’eventuale impostaafferente.

SPESOMETRO 2013

MODALITÀ ANALITICACessioni di beni ovvero prestazioni di servizi rese e ricevuteper le quali NON vi è l’obbligo di emissione della fattura (sel’importo è superiore a euro 3.600 al lordo di IVA) nonché perle operazioni in contanti superiori a euro 1.000, si dovrannoindicare:a) anno di riferimento;b) codice fiscale del cessionario o committente;c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi dicodice fiscale, i dati di cui all’art. 4, primo comma , lettere a)e b), del D.P.R. n. 605/1973;d) corrispettivi comprensivi dell’IVA.

SPESOMETRO 2013

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MODALITÀ AGGREGATAIndicazione distinta per le operazioni attive e passive di:- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;- il numero delle operazioni aggregate;- l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili edesenti;- l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;- l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta infattura;- l’importo totale delle note di variazione;- l’imposta totale sulle operazioni imponibili;- l’imposta totale relativa alle note di variazione.

SPESOMETRO 2013

MODALITÀ AGGREGATA

Dal 01 OTTOBRE 2013 valida anche per

le comunicazioni con i Paesi Black-list

SPESOMETRO 2013

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Possibilità di continuare il vecchio modello

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SCADENZE 2013

12 novembre 2013 => MENSILI

21 novembre 2013 => TRIMESTRALI

SPESOMETRO 2013

SCADENZE 2014

10 aprile 2014 => MENSILI

20 aprile 2014 => TRIMESTRALI

SPESOMETRO 2013

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COMUNICAZIONI ULTERIORI

ANNULLAMENTO TRASMISSIONE => ENTRO 1 ANNO

SOSTITUZIONE FILE => ENTRO 1 ANNO

SPESOMETRO 2013

SANZIONI COMUNICAZIONE

OMESSA – INCOMPLETA – NON VERITIERA

Da 258 a 2.065 €uro

SPESOMETRO 2013

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SEMPLIFICAZIONI DURC

Quando va acquisito il DURCa) verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito

di cui all’art. 38, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 163/06 (violazionigravi, definitivamente accertate, alle norme in materia dicontributi previdenziali e assistenziali);

b) aggiudicazione del contratto ai sensi dell’art. 11, c. 8, delD.Lgs. 163/06 (l'aggiudicazione definitiva diventaefficace dopo la verifica del possesso dei prescrittirequisiti);

c) stipula del contratto;d) pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi

e forniture;e) certificato collaudo, certificato regolare esecuzione,

certificato verifica di conformità, attestazione di regolareesecuzione, e il pagamento del saldo finale.

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Lavori privati di manutenzione in edilizia

Se realizzati senza ricorso a impresedirettamente in economia dal proprietariodell’immobile, non sussiste l’obbligo dellarichiesta del DURC agli Istituti o agli Entiabilitati al rilascio

Quando si può rilasciare (sempre) il DURC

• In presenza di una certificazione (…) cheattesti la sussistenza e l’importo di crediticerti, liquidi ed esigibili vantati neiconfronti delle PA;

• di importo almeno pari agli onericontributivi accertati e non ancora versatida parte di un medesimo soggetto.

La stazione appaltante DEVE acquisire d’ufficio il DURC [già previsto dall’art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da 2/2009)];

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SEMPLIFICAZIONI DURC

Validità

DURC

120 giorni