Corso di Diritto Commerciale...la dottrina opta per la soluzione negativa, ricavando la soluzione...
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Corso di Diritto
Commerciale
Anno accademico 2020-2021
PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS
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16 CFU
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Il diritto d’impresa
• Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito: www.normattiva.it
• La lezione di OGGI
• LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
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L’impresa agricola
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L’imprenditore agricolo
art. 2135 c.c. l’evoluzione normativa
Art. 2135 c.c.: I. È imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
II. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
III. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge.
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L’imprenditore agricolo la nuova definizione introdotta dal d.l. 228/2001 in materia di orientamento e modernizzazione
del settore agricolo
Art. 2135 c.c.: [I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
[III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
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L’imprenditore agricolo le attività per connessione
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività
dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero
di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Connessione soggettiva
Connessione oggettiva
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In sintesi…
Al fine della identificazione di attività connesse è quindi necessaria la
contemporanea presenza di due condizioni o requisiti:
- chi esercita attività connesse deve già essere imprenditore agricolo,
ossia svolgere quelle attività agricole previste al primo comma dell'art.
2135 (è imprenditore commerciale chi produce vino con uva altrui).
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l'attività connessa deve essere coerente con l'attività essenziale
(produzione vino sulla base dell'uva e non produzione di vino se si è
allevatori di mucche)
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L’impresa commerciale
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L’imprenditore commerciale
Art. 2195
Imprenditori soggetti a registrazione Sono soggetti all'obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se
non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
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La tesi dell’impresa civile
Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi =
A) industrialità BENI = trasformazione materie prime
Non sarebbero commerciali quelle minerarie, caccia, pesca
B) industrialità SERVIZI = escluse quelle n.3, e 4,
Non sarebbero commerciali imprese per spettacoli, agenzie matrimoniali,
investigative
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(segue) la tesi dell’impresa civile
Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
=
attività intermediaria nello scambio
occorre sia acquisto che vendita di beni
Non sarebbe impresa commerciale quella in cui si alienano
beni propri
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Critica alla teoria dell’impresa civile
TRE ARGOMENTI
a) argomento storico (riferimento all’abrogato
codice di commercio)
b) argomento sistematico (altre norme
confermano il binomio agricolo o
commerciale)
c) argomento logico (manca giustificazione per
diverso trattamento di favore)
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L’impresa societaria
Le società sono forme tipiche, anche se non esclusive, previste dall’ordinamento per l’esercizio collettivo di attività di impresa
Tipi di società
Attività non commerciali Attività commerciali
Società semplice Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società per azioni
Società a responsabilità limitata
Società in accomandita per azioni
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(segue) L’impresa societaria
Società di persone Società di capitali
Società semplice
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società per azioni
Società a responsabilità limitata
Società in accomandita per azioni
Per la S.N.C e S.A.S trova applicazione la disciplina del fallimento anche
nei confronti dei soci con responsabilità illimitata
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Le imprese pubbliche
a) Impresa-organo: lo Stato svolge direttamente attività d’impresa avvalendosi di proprie strutture
b) Ente pubblico economico: la P.A. può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito
istituzionale esclusivo o principale è l’esercizio di attività d’impresa
c) Società a partecipazione pubblica: lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività
d’impresa servendosi di strutture di diritto privato
Nel caso di insolvenza: a e b sono sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, mentre, c è sottoposta alla disciplina del fallimento
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L’attività commerciale delle associazioni e
fondazioni
Le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività commerciale, purché ciò avvenga con metodo economico…
tuttavia
parte della dottrina ha sostenuto il contrario, poiché le associazioni e le fondazioni hanno fini
ideali o altruistici…
in realtà
tali enti possono svolgere attività esclusiva o principale in modo strumentale rispetto allo scopo che intendono perseguire
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L’attività commerciale
delle associazioni e fondazioni
Le associazioni e le fondazioni, dal momento in cui esercitano una qualsiasi attività commerciale, sono
esposte al fallimento…
?Problema? Il fallimento dell’ente privato genera il contestuale fallimento degli associati?
giurisprudenza è favorevole al fallimento degli associati (responsabili) ORIENTAMENTO
mentre
la dottrina opta per la soluzione negativa, ricavando la soluzione dall’art. 147, comma 1, l.fall. (testo secondo
cui la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e
VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone
fisiche, illimitatamente responsabili); inoltre, la non fallibilità degli associati deriva dalle norme che regolano il
fallimento del Geie che ne esclude il fallimento dei suoi membri.
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Il Terzo Settore
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Il termine Terzo Settore
• In Italia il termine si è diffuso verso la fine degli anni ottanta
• l'interesse degli studiosi che si occupano delle organizzazioni non profit (ONP).
• Proprio il tema del non profit fu oggetto dei primi studi da parte degli economisti, volti a individuare classificazioni di questo fenomeno, a
conferirgli una piena dignità nell'analisi economica
• Attenzione dei Giuristi.
https://it.wikipedia.org/wiki/Italiahttps://it.wikipedia.org/wiki/Non_profithttps://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit
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Verso un tentativo di definizione
• Il terzo settore si compone di oggetti organizzativi di natura privata che, tendenzialmente senza scopo di lucro (v.ora imprese sociali e scopo di lucro),
perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e
realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria
e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
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Intervento del Legislatore
• associazioni di volontariato (Legge 266/1991);
• cooperative sociali (Legge 381/1991);
• associazioni di volontariato di protezione civile (Legge 225/1992, art. 18);
• associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000);
• associazioni sportive dilettantistiche (Legge n. 398/1991, art. 90 della legge 289/2002);
• associazioni dei consumatori e degli utenti (D. Lgs. 206/2005);
• società di mutuo soccorso (Legge 3818/1886 e s.s.m.: DL 179/2012, art. 23);
• organizzazioni non governative (ONG) (Legge 49/87; Legge 125/2014, art. 26);
• impresa sociale (ex D. Lgs 155/2006, ora Legge 106/2016, art.6).
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Definizione (legge 106/2016)
• All'art. 1 comma 1 della Legge 106 del 6 giugno 2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale"), si legge: "Per Terzo settore si intende il complesso
degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del
principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di
azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni
e servizi".
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Ente del Terzo Settore
• Criteri cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore sono:
• avere natura giuridica privata
• assenza di scopo di lucro
• perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
• attuazione del principio di sussidiarietà
• promozione e realizzazione di attività di interesse generale
• ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
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La Delega al Governo
• La Legge 106/2016 prevede inoltre che entro 12 mesi dalla sua approvazione vengano emanati dei Decreti Legislativi che più specificamente intervengano su:
• Revisione del titolo II del libro primo del codice civile (in particolare, la semplificazione delle procedure per gli enti al fine di ottenere la personalità giuridica) (art. 3)
• Riordino e revisione della disciplina del terzo settore e codice del terzo settore (art. 4)
• Riforma dell'impresa sociale (art. 6)
• Revisione delle modalità di vigilanza, monitoraggio e controllo (art. 7)
• Definizione di misure fiscali e di sostegno economico (art. 9).
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Riforma del Terzo Settore
• a) D.lgs. 6 marzo 2017 n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106);
• b) D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 (Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106);
• c) D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell’articolo 2, comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106);
• d) D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106)
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Organizzazione e gestione delle attività
sportive
• Il primo provvedimento (D.lgs. 40/2017), nell’istituire il servizio civile universale (cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo
compreso tra gli otto e i dodici mesi), indica, tra i settori di intervento,
l’educazione e promozione culturale dello sport (art. 3, lett. e).
• Il secondo (D.lgs 111/2017) prevede che tra i soggetti potenzialmente destinatari della contribuzione del “cinque per mille” ci siano anche le
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico
nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
(art. 3, comma 1, lett. e)
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Segue: imprese sportive
• Il terzo (D.lgs. 112/2017) include, tra le attività di interesse generale esercitabili dall’impresa sociale, la organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche (art. 2, comma 1, lett. u);
• espressione ripresa dal quarto decreto (D.lgs. 117/2017), all’art. 5, comma 1, lett. t), nell’ambito di un elenco di 26 attività di interesse generale, esercitate
in via esclusiva o principale dagli enti del terzo settore, diversi da imprese
sociali