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Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro N.20 2010 17 maggio Unione Provinciale di Verona Edizione di Verona Book of Kells, Dublino, Trinity College Library

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Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro

N.20 2 0 1 0 17 maggio

Unione Provinciale di Verona

Edizione di Verona

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La rivista si compone di 36 pagine

IN PRIMO PIANO

Apprendistato – Formazione interamente aziendale. Incostituzionale l’esclusione delle regioni Stefania Altieri

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APPUNTI DI LAVORO

Le novità della settimana La redazione

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Il lavoro in Gazzetta La redazione

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Le Rassegna Settimanale La redazione

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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Autocertificazione regolarità contributiva. Verifica presentazione e veridicità del contenuto Romina De Bellis

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ADEMPIMENTO

730 – 2010 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Caf per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. Operazioni di conguaglio Elisa Zorzi

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RINNOVI CONTRATTUALI

Legno industria. Accordo per il rinnovo del Ccnl 12 maggio 2010 - Minimi Laura Braggio

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INSERTI – I CONTRATTI COLLETTIVI

Legno industria – Accordo per il rinnovo del Ccnl del 12 maggio 2010 Laura Braggio

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Il contesto normativo L’apprendistato professionalizzante è stato introdotto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 276 che nel suo testo “storico” recitava:

articolo 49 - Apprendistato professionalizzante “1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla

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azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.”

Per essere attuato l’apprendistato professionalizzante richiedeva quindi una regolamentazione da parte delle regioni. L’inerzia da parte delle regioni stesse ha portato il legislatore ad intervenire con il D.L. 112/2008, il quale, all’art. 23 (Modifiche alla disciplina dell’apprendistato), recita:

“1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con "superiore a sei anni". 2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".” (Omississ)

Con distinti ricorsi nove regioni (Emilia Romagna, Basilicata, Veneto, Liguria, Toscana, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio) hanno impugnato punti diversi del DL 112/2008, in particolare per ciò che attiene: - ai limiti posti dal legislatore al periodo di apprendistato: il limite minimo dei due anni e

massimo di cinque erano stati modificati dal DL 112 che manteneva unicamente il limite massimo di sei anni;

- la previsione della formazione “interamente aziendale” che consentiva tra l’altro l’esclusione delle regioni dalla formazione interna e la possibilità di non nominare il tutore.

Consulta: esclusione delle Regioni dalla formazione interna Con sentenza n. 176 del 10 maggio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione. L'illegittimità riguarda la parte in cui, l'art. 23, comma 2, della Legge n. 133/2008, modifica l’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5.

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In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e». La Cassazione riconosce, invece, la legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui ha modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che l’apprendistato professionalizzante possa non prevedere un limite minimo.

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MINISTERI AGENTI E RAPPRESENTANTI: ABOLIZIONE DEL RUOLO Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3635 del 6 maggio 2010 Dall'8 maggio 2010 è in vigore la novità introdotta dall'articolo 74 del D. Lgs. n. 59/2010 (di recepimento della Direttiva sui Servizi nel mercato interno) che ha disposto l'abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio. In una circolare si illustrano le conseguenze. FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL SETTORE BANCARIO Ministero del Lavoro Decreto del 26 aprile 2010 G.U. n. 109 del 12 maggio 2010 È in gazzetta il decreto che apporta modifiche al regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. AGEVOLAZIONI SENZA DURC SE LA DPL NON RISPONDE Ministero del Lavoro Lettera circolare prot. n. 1472 del 12 maggio 2010 A proposito della verifica dell'avvenuta presentazione, da parte dell'interessato, dell'autocertificazione prevista dall'art. 9 del Dm 24 ottobre 2007, che Inps e Inail sono tenuti a richiedere alle Dpl competenti prima di erogare i benefici contributivi, si chiarisce che qualora dalla Dpl non arrivi risposta nel termine di 30 giorni dalla richiesta, l'agevolazione va comunque concessa. La mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione è comunque un'irregolarità sanabile e non incide sul diritto a godere dei benefici, a condizione che siano presenti i requisiti richiesti.

AGENZIA DELLE ENTRATE MESSINA: DA GIUGNO RIPRENDONO GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI Agenzia delle Entrate Provvedimento del 30 aprile 2010 Riprendono da giugno 2010 gli adempimenti e i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito all'alluvione del 1° ottobre 2009 che ha colpito i contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei Comuni della Provincia di Messina.

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LA REDAZIONE

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MODIFICHE PER 770, 730 E UNICO Agenzia delle Entrate Provvedimento del 10 maggio 2010 Sono state apportate modifiche ai modelli e alle istruzioni 2010 del 770 Semplificato e Ordinario, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2010, al Modello 730, approvato con provvedimento del 16 febbraio 2010 nonché delle relative specifiche tecniche.

INPS AL VIA L’ESTRATTO CONTO INPS ON LINE INPS Circolare n. 63 dell’11 maggio 2010 Al via l’estratto conto elettronico. Gli assicurati, muniti del codice PIN rilasciato dall'INPS, o di Carta Nazionale dei Servizi e/o carta Regionale dei Servizi, possono ora di visualizzare “on line” la situazione assicurativa e contributiva individuale risultante presso le gestioni assicurative amministrate dall'INPS. Tali soggetti possono ottenere anche una posta elettronica certificata con la quale è possibile avere, tra l'altro, l'estratto conto contributivo e il CUD. CIG IN DEROGA PER LE IMPRESE DELLA PESCA INPS Messaggio n. 12819 dell’11 maggio 2010 Per le sospensioni intervenute nel 2009 nel settore della pesca non indennizzate in base alla normativa sul fermo-pesca, gli interessati possono beneficiare di CIG in deroga essendo i due benefici alternativi tra loro. UNIEMENS INDIVIDUALE: NUOVA RELEASE INPS Sito web Rilasciata la release 1.1.2 dell'11 maggio 2010 del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UNIEMENS che tiene conto, tra l'altro, delle nuove istruzioni per il recupero dello sgravio per la contrattazione di secondo livello ex legge 247/2007. AGGIORNATI I MODELLI PER LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO INPS Messaggio n. 12909 del 12 maggio 2010 Sono stati aggiornati i modelli (accorpandoli alcuni ed eliminandone altri) relativi alle prestazioni: - a sostegno del reddito familiare; - connesse alla diminuzione capacità lavorativa; - integrative della Retribuzione e Trattamenti di fine rapporto; - connesse alla cessazione attività lavorativa; - di integrazioni salariali. GESTIONE SEPARATA: ACCREDITO FIGURATIVO PER LA MATERNITÀ INPS Circolare n. 64 del 13 maggio 2010 Pubblicati chiarimenti in merito accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95, con riferimento ai casi di congedo di maternità e paternità. Segnaliamo: ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps per i periodi di congedo di maternità e di congedo parentale spettanti sarà accreditato in ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore “retributivo” medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella gestione separata nell'anno solare interessato dall'evento.

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LAVORO ACCESSORIO: VOUCHER NELLE TABACCHERIE DAL 27 MAGGIO INPS Messaggio n. 13211 del 14 maggio 2010 Dal 17 maggio il servizio per la vendita e la riscossione di buoni lavoro sarà attivo presso i tabaccai aderenti all'iniziativa, che interesserà circa tremila tabaccherie su tutto il territorio nazionale.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LEGNO (INDUSTRIA): FIRMATA L’IPOTESI PER IL RINNOVO Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Ipotesi d’Accordo del 12 maggio 2010 Dopo la chiusura unitaria dei rinnovi contrattuali dei comparti edilizia, cemento, laterizi e manufatti, si è chiuso anche il negoziato per il rinnovo del contratto del Legno, che interessa 500mila addetti del settore, sottoscritto nella serata di ieri da FILLEA, FILCA, FENEAL e Federlegno – Arredo. Tra i punti qualificanti dell’intesa “il rafforzamento del sistema di relazioni sindacali nazionali territoriale e aziendale e la contrattazione di secondo livello”. Per quanto riguarda il premio di risultato, l’accordo prevede che “laddove non si effettua il secondo livello di contrattazione, si riconosce ai lavoratori una indennità pari a 8 euro lordi mensili per 12 mensilità”. L’accordo prevede inoltre l’incremento dello 0,10% del contributo per la previdenza complementare, che passa dall’1,20% all’1,30% a partire dal 1 gennaio 2013 e per la sanità integrativa, che è su base di adesione volontaria dal 1 aprile 2012 il contributo sarà di 8 euro a carico dell’azienda e di 2 euro a carico dei lavoratori. Nei prossimi giorni sono previste le assemblee nei posti di lavoro per sottoporre l'accordo alla valutazione dei lavoratori. L’argomento è trattato in questa rivista in “Rinnovi contrattuali”. Il testo integrale dell’ipotesi d’accordo si trova invece in “inserti”. EDILI PICCOLA INDUSTRIA: RINNOVATO IL CONTRATTO Aniem Confai e Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil Accordo del 12 maggio 2010 E’ stata sottoscritta l'ipotesi d’accordo per il rinnovo del contratto nazionale per il comparto delle piccole e medie imprese edili. Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2010 e scade il 31 dicembre 2012 sia per la parte economica sia per quella normativa. L'intesa prevede un aumento contrattuale da erogarsi in tre tranches. LATERIZI INDUSTRIA: RINNOVATO IL CCNL Andil, Assobeton e Feneal UIL, FILCA C.I.S.L., FILLEA CGIL Accordo dell’11 maggio 2010 E’ stata sottoscritta l'ipotesi d’accordo per il rinnovo del Ccnl 11 luglio 2008 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di Laterizi e Manufatti Cementizi. Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2010 e scade il 31 marzo 2013, sia per la parte economica sia per quella normativa. E’ previsto un incremento dei minimi retributivi da corrispondersi in quattro tranches.

ALTRI CASI DI SOSPENSIONE DELLE RISCOSSIONI Equitalia Direttiva n 10 del 6 maggio 2010 Il datore di lavoro che rilascia dichiarazione, compilando il modello allegato alla direttiva, ove sostiene che i documenti e le cartelle sono stati interessati da atti sospensivi o che variano la posizione debitoria può ottenere atto di sospensione.

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COEFFICIENTE TFR: MESE DI APRILE Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto è pari a 1,162739 (indice Istat 137,0).

GIURISPRUDENZA CONSULTA: ESCLUSIONE DELLE REGIONI DALLA FORMAZIONE INTERNA Corte Costituzionale Sentenza n. 176 del 10 maggio 2010 Dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 nella la parte in cui modifica l’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e». La Cassazione riconosce, invece, la legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui ha modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che l’apprendistato professionalizzante possa non prevedere un limite minimo. L’argomento è trattato in questa rubrica nella sezione “In primo piano”.

La miniatura medievale Miniatura. Non si intende minore; non si riferisce cioè alle dimensioni ridotte che spesso caratterizzano i prodotti della decorazione libraria, bensì deriva da minimum, il colore rosso ottenuto con ossido salino di piombo, con il quale si eseguivano le versioni primordiali dell’ornamentazione della scrittura, quali titoli, iniziali o segni che marcassero i paragrafi. Per comprendere il grande valore a loro attribuito occorre considerare oltre agli alti costi di realizzazione, la densità cultura che contengono per i contenuti teologici, filosofici, scientifici, letterali, eccetera. Book of Kells o Grande Evangelario di San Colombano Per l’eccellenza della sua realizzazione è considerato dagli studiosi una delle più importanti opere d’arte dell’epoca. A tutt’oggi non è dato stabilire con certezza da dove provenga né esattamente a quando risalga. Un’ipotesi accreditata lo attribuisce ai monaci di Iona. In foto: Pagina del Book of Kells, VIII-IX secolo, Dublino, Trinità College Library

IL LAVORO IN GAZZETTA Settimana dal 10 al 16 maggio 2010

Gazzetta n. 104 6 maggio

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Decreto n. 51635 26 aprile 2010

Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante «Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito».

Gazzetta n. 109 12 maggio

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato 12 maggio 2010

Approvazione della delibera n. 24 adottata in data 10 febbraio 2010 dalla Cassa italiana di previdenza ed assisitenza dei geometri liberi professionisti.

Gazzetta n. 110 13 maggio

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 21 aprile 2010

Istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft).

Gazzetta n. 112 15 maggio

Presidenza del Consiglio dei ministri Circolare 11 marzo 2010, n. 1

Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

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Sabato 8 maggio Revisore esterno facoltativo nelle S.r.l. con il consolidato Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha diffuso una nota interpretativa a commento delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 39 del 2010 in tema di revisione legale dove si chiarisce che le S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato sono obbligate alla nomina del collegio sindacale ma non all’affidamento all’esterno dell'incarico di revisione legale dei conti. M. Bel., in Il Sole 24 Ore, pag. 24

Lunedì 10 maggio

Querela di falso contro la firma Con l’ordinanza n. 9980/2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che per contestare la notifica di un atto a mezzo raccomandata e, in particolare, la veridicità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della stessa, si deve procedere mediante querela di falso, anche se la causa sia da attribuire solo alla negligenza o leggerezza dell'agente postale. Maria Grazia Strazzulla, in Il Sole 24 Ore, pag. 44 Telecamere aziendali al restyling Il Garante della privacy è intervenuto l’8 aprile con un provvedimento in materia di videosorveglianza introducendo significative novità rispetto alle indicazioni del precedente provvedimento del 2004 che costringerà le imprese che già adottano sistemi di videosorveglianza ad adeguarsi alle nuove prescrizioni per evitare le sanzioni previste. Antonio Ciccia, in Italia Oggi7, pag. 15

Giovedì 13 maggio

Pubblicato l'elenco degli enti per il 5 per mille: sono oltre 55mila E’ stato pubblicato sul sito web dell’Agenzia l’elenco dei soggetti destinatari del 5 per mille da utilizzare per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. in Il Sole 24 Ore, pag. 33 La scelta dell'arbitrato dovrà essere certificata Dopo i rilievi del Presidente della Repubblica, la maggioranza parlamentare dovrebbe presentare venerdì in Senato un emendamento all'articolo 31 (comma 10) del Ddl Lavoro. La modifica proposta in tema di arbitrato e controversie di lavoro, prevede che la scelta volontaria del lavoratore di optare per l’arbitrato alfine di risolvere le controversie di lavoro

RRaasssseeggnnaa sseettttiimmaannaallee Sintesi dei principali articoli della stampa specializzata da sabato 8 a venerdì 14 maggio 2010

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debba essere valutata dalle commissioni di certificazione per accertare l’effettiva volontà delle parti coinvolte. Davide Colombo, in Il Sole 24 Ore, pag. 36 Tra notai e dottori un «refrain» già visto Critiche arrivano dai notai in merito all’emendamento dell'articolo 8-ter del Ddl sulla semplificazione burocratica che ha introdotto la possibilità per i commercialisti di gestire l’invio telematico al registro delle imprese dei contratti di cessione e affitto di azienda senza l’obbligo dell’intervento notarile. Laura Cavestri, in Il Sole 24 Ore, pag. 36

Venerdì 14 maggio

Sicurezza, sì agli incentivi senza autocertificazione Con la nota protocollo n. 1472/2010, il Ministero del lavoro ha precisato che è possibile fruire dei benefici contributivi anche nell’ipotesi di tardiva presentazione dell'autocertificazione attestante l'assenza di violazioni riguardo le disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 27 Le collaboratrici come dipendenti Con la circolare n. 64/2010, l'Inps ha chiarito che anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps hanno diritto alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici per il periodo di astensione dal lavoro per maternità. Gigi Leonardi, in Italia Oggi, pag. 27

Codex Purpureus – Codice di Rossano E’ un manoscritto del nuovo testamento in pergamena colore porpora di straordinario interesse sia biblico e religioso, sia artistico, paleografico e storico, sia documentario. Questo codice, noto anche come il “Rossanensis”, è uno dei sette codici miniati orientali esistenti nel mondo. Tre sono in siriano e quattro in greco. E’ custodito presso il Museo Diocesano di Arte sacra di Rossano (Cosenza).

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Novità

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alla verifica richiesta dall'Inps e dall'Inail in ordine all'avvenuta presentazione dell'autocertificazione alla DPL (ex. art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007). Gli Istituti sono tenuti a richiedere tale verifica per tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici e l'eventuale superamento del termine dei 30 giorni, per la risposta da parte della DPL, consta, comunque, la concessione dei benefici richiesti. La mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione non è causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso.

Riferimenti ▪▪▪ D.M. 24 ottobre 2007 ▪▪▪ Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Lettera circolare prot. 25/I/0008667 del 12 maggio 2010.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di chiarire alcune problematiche, ha emanato la lettera circolare prot. 25/I/0008667 del 12 maggio 2010, relativa alla verifica richiesta dall'Inps e dall'Inail in ordine all'avvenuta presentazione dell'autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro (ex. art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007). Gli Istituti sono tenuti a chiedere tale verifica per tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici e l'eventuale superamento del termine dei 30 giorni, per la risposta da parte della DPL, consta, comunque, la concessione dei benefici richiesti. La mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione non è causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso. Il contesto normativo Sviluppando una politica di contrasto al lavoro nero e irregolare avviata con il Decreto Legislativo n. 276/2003, l'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che i "benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia e legislazione sociale" siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoratoti, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed "il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali territoriali e aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

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ROMINA DE BELLIS

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L’articolo 9 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007 prevede

3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Con circolare n. 34 Prot. 25/Segr/0018162 del 15 dicembre 2008, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla procedura del rilascio precisando che i datori di lavoro saranno tenuti a fornire tale autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa interessata. I chiarimenti del Ministero Con riferimento alla verifica richiesta dagli Istituti in ordine alla presentazione dell’autocertificazione alla DPL, il Ministero nella lettera circolare in commento, precisa che detti istituti →→→ sono tenuti a richiedere tale verifica →→→ per tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici →→→ e che il superamento del termine dei 30 giorni determina esclusivamente la possibilità

da parte degli istituti di procedere con la concessione dei benefici richiesti qualora, entro il predetto termine, la Dpl non abbia fornito risposta.

Precisa ancora il Ministero che, qualora in occasione delle verifiche, gli Istituti accertino la mancata o incompleta presentazione dell’autocertificazione, dovranno invitare il datore di lavoro alla sua presentazione o integrazione. Osserva, in merito, il Ministero che la presentazione tardiva dell’autocertificazione o la sua integrazione configurano un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché sussistano, alla data di fruizione del beneficio stesso, le condizioni di cui all’Allegato A del DM 24 ottobre 2007. Per quanto attiene al controllo in merito alla veridicità del contenuto dell’autocertificazione che, si ricorda, compete esclusivamente alle DPL, queste ultime insieme a INPS e INAIL, dovranno individuare il numero di ditte da sottoporre alla verifica a campione; senza che questo precluda la possibilità di una verifica, anche successiva, dei presupposti, di fatto e di diritto per la fruizione dei benefici ed eventualmente, ad INPS e INAIL, l’attivazione delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite nonché la richiesta degli interessi e l’irrogazione delle sanzioni dovute per legge.

La presentazione tardiva dell’autocertificazione configura un inadempimento formale

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Argomento Appuntamento, come ogni anno, con il conguaglio in busta paga delle operazioni derivanti da mod. 730. Anche in questa occasione non mancano novità.

Novità

Con Circolare n. 16//E del 27 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire gli annuali chiarimenti in merito alla procedura di assistenza fiscale per il Modello 730 prestata da Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta.

Riferimenti ▪ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16//E del 27 marzo 2010.

Premessa Con Circolare n. 16/E del 27 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire gli annuali chiarimenti in merito alla procedura di assistenza fiscale per il Modello 730 prestata da Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta. Riepiloghiamo di seguito quelle che sono le operazioni di conguaglio a cui sono tenuti tutti i sostituti d’imposta e cogliamo l’occasione per fornire un quadro d’insieme sulla materia.

Le novità 2010 Anche quest’anno non mancano le novità; le riepiloghiamo nello schema che segue e a seguire riportiamo in tabella le detrazioni che interessano il modello del 2010.

→→→ spostamento al 30 giugno del termine per la trasmissione del modello;

→→→ estensione a tutte le province italiane della procedura di ricezione telematica a tutti

i sostituti d’imposta [si veda approfondimento in rivista n. 6];

→→→ riduzione degli interessi sulle rateazioni dei debiti (saldo, primo acconto Irpef,

addizionali regionale e comunale);

→→→ nuove detrazioni e proroghe di detrazioni esistenti;

→→→ previsione di misure agevolative per i compensi legati all’incremento di produttività.

773300--22001100 AAssssiisstteennzzaa ffiissccaallee pprreessttaattaa ddaaii ssoossttiittuuttii ddii iimmppoossttaa,, ddaaii CCaaff ppeerr llaavvoorraattoorrii ddiippeennddeennttii ee ddaaii pprrooffeessssiioonniissttii aabbiilliittaattii.. OOppeerraazziioonnii ddii ccoonngguuaagglliioo

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Detrazioni 2010 Evidenziamo: • la possibilità di fruire della detrazione del 20 per cento per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati (quadro ‘E’- rigo E37 col. 4); • la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (quadro ‘E’- rigo E37 col. 1, 2 e 3); • la previsione di una detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (quadro ‘C’ - rigo C14); • la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti e, in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue (quadro ‘E’- righi da E38 a E40); • la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (quadro ‘E’- righi da E33 a E36); • la possibilità per i soggetti colpiti dall’evento sismico verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009 di fruire del credito d’imposta per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto degli immobili danneggiati (quadro ‘G’- righi da G5 a G6); • la proroga della detrazione d’imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti (quadro ‘E’- righi da E19 a E21); • la proroga della detrazione d’imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (quadro ‘E’ - righi da E19 a E21); • la possibilità di fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido (quadro ‘E’- righi da E19 a E21); • l’opportunità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per incremento della produttività per cui è prevista un’imposta sostitutiva dell’Irpef, di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi (quadro ‘C’- rigo C5); • la possibilità per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo di fruire della riduzione del 30% del reddito derivante dalla locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del 6 aprile (quadro ‘B’).

Contribuenti che possono utilizzare il modello 730 Possono utilizzare il modello 730/2010, a condizione che abbiano un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti:

→→→ lavoratori dipendenti e pensionati;

→→→ soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente,

quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità, ecc.;

→→→ soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima

trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;

→→→ sacerdoti della Chiesa cattolica;

→→→ giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche

elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.;

→→→ soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

→→→ lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore

all’anno;

→→→ produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti

d'imposta, Irap e Iva.

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A chi si presenta il modello Il modello 730 può essere presentato: →→→ al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, →→→ ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati →→→ ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista o esperto

contabile). Casi particolari In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi: →→→ al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2010; →→→ ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno

da giugno a luglio 2010 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2009 al mese di giugno 2010. I soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato. Il modello 730 può essere utilizzato dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Chi non può utilizzare il modello 730 Devono presentare il Modello UNICO 2010 Persone fisiche e, non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nell'anno 2009 hanno posseduto i seguenti redditi: →→→ di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; →→→ d'impresa anche in forma di partecipazione; →→→ "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e D5, del modello 730; →→→ provenienti da trust; →→→ plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione

di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2010 i contribuenti che: →→→ devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o in qualità di

sostituto d'imposta (per esempio imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");

→ non sono stati residenti in Italia nel 2009 e/o non lo sono nel 2010; → devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; →→→ nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di

lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono: →→→ redditi di lavoro dipendente; → redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;

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→→→ redditi di terreni e fabbricati; →→→ redditi di capitale; →→→ redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA; →→→ alcuni redditi diversi (esempio redditi di terreni); →→→ alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

Le dichiarazione congiunta I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, purché:

almeno uno dei coniugi si trovi nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730,

nessuno dei due, nel 2009, siastato titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 e comunque entrambi non siano tenuti a presentare il modello UNICO 2010 Persone fisiche.

Qualora entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante barrando l'apposita casella nel frontespizio del modello. Se la dichiarazione congiunta è presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio. Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti (per esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori). L’Agenzia ricorda che i coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio modello 730, l'importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef.

Il quadro ICI Come lo scorso anno, è possibile utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2009. In sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l'eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l'ammontare richiesto per l'effettuazione del versamento ICI. Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, ovvero se l'importo indicato nella casella 2 risulta uguale al credito risultante, il sostituto non effettuerà alcun rimborso. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini dell'ICI può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione. In caso di presentazione di 730 integrativo:

è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell'ICI;

qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro ICI o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.

Versamenti d’acconto e pagamenti rateali Acconti Il contribuente che ritiene di non dover versare o di dover versare in misura ridotta agirà come indicato di seguito, dichiarando di agire sotto la propria responsabilità.

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IMPOSTA IMPORTO

NON DOVUTO MINOR IMPORTO

DOVUTO IRPEF deve barrare, sotto la

propria responsabilità, la casella 1 del rigo F6 della

Sezione V

deve indicare nella colonna 2 del rigo F6 i minori

importi che devono essere trattenuti dal sostituto

d'imposta e non barrare la casella 1

ADDIZIONALE COMUNALE deve barrare l'apposita casella 3 del rigo F6

deve indicare nella colonna 4 del rigo F6 la minore

somma che deve essere trattenuta dal sostituto

d'imposta e non barrare la casella 3

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2010 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio. Rateizzazioni Il contribuente può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell'addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, indicherà nella Sezione V, rigo F6, casella 5, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione. Per l’anno in corso la percentuale applicata per il calcolo dell’interesse è dello 0,33% (era 0,50%). Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef. Se la retribuzione mensile risulta insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, la parte residua della rata deve essere trattenuta nel mese successivo e alla stessa devono essere applicati, oltre all’interesse per rateazione, anche quello per incapienza (0,40%).

Riquadri “messaggi” 730-3 Anche quest'anno, le specifiche tecniche relative al modello 730/2009 prevedono la possibilità di inserire nel tracciato telematico della dichiarazione, da inviare all'Agenzia delle entrate, il contenuto delle comunicazioni fornite all'assistito nel riquadro "Messaggi" del mod. 730-3 cartaceo mediante l'indicazione di appositi codici. Nel tracciato telematico i codici devono essere indicati distintamente per il dichiarante e per il coniuge dichiarante. L’Agenzia precisa che, nel modello 730-3 cartaceo non devono essere riportati i codici associati al messaggio.

Modalità e termini di presentazione del modello 730 Presentazione del modello 730 ai sostituti d'imposta Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2010: → il modello 730/2010, debitamente compilato e sottoscritto; → il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille

dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

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Il contribuente non deve produrre al sostituto d'imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2014, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Presentazione del modello 730 al CAF o al professionista abilitato Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2010: → il modello 730/2010 già compilato e sottoscritto oppure può richiedere la consulenza

fiscale per la compilazione; → il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e del 5 per mille

dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

Documentazione Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, deve esibire, per consentire la correttezza dei dati esposti nella dichiarazione di documentazione; cosa che non è tenuto a fare nel caso di assistenza prestata dal proprio sostituto d’imposta. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2015 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (esempio certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta. La documentazione riguarda: → la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD; certificati dei

sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.);

→ gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente; → l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto

il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; → le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno

2009, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. → copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla

vita; → il contratto di mutuo per l'acquisto o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile

adibito ad abitazione principale; → tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta

del 41 e del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

→ tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d'imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica.

Si ricorda che il sostenimento della spesa per i farmaci, dal 1° gennaio 2008 è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso). I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico, residenti all'estero e privi di codice fiscale, devono compilare l'apposita casella posta in alto al prospetto "Coniuge e familiari a carico" ed essere in possesso di documentazione attestante lo stato di familiare che deve essere costituita, in alternativa, da: a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in

lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che

hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi

vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese d'origine.

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E’ prevista la possibilità per il contribuente di documentare con autocertificazione, a titolo esemplificativo: → la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla

norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo; → la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il

riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità;

→ il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta negli anni precedenti.

Dichiarazione “730-Integrativo” Il modello 730 integrativo può essere presentato dal contribuente che riscontra nel modello 730 errori od omissioni, la cui correzione: → comporta un maggior rimborso o un minor debito → non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria. La casella “730 integrativo” deve essere compilata con l’indicazione dei codici: → il codice 1 se l’integrazione comporta un maggior credito o un minor debito ovvero

un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario; → il codice 2 se l’integrazione riguarda solo le informazioni da indicare nel quadro “Dati del

sostituto d’imposta”; → il codice 3 se l’integrazione riguarda entrambe le casistiche. L’integrativo deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2010, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta. Il contribuente dovrà esibire solo la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta o da un altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione. Il CAF o il professionista abilitato conseguentemente: - rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione; - elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell'apposita casella "integrativo" deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all'assistito, entro il 10 novembre 2010, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa; - trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2010, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2010 e i relativi mod 730-4 integrativi che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione del sostituto d’imposta che effettua i conguagli erogate nel mese di dicembre; Qualora sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d'imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2010. Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2010 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, correggere o integrare la dichiarazione. [Articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322].

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La presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta Soggetti che possono prestare assistenza fiscale Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono (non sono obbligati) prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR. Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati. Adempimenti del sostituto d'imposta Il sostituto d'imposta deve rilasciare al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello "730-2 per il sostituto d'imposta". Prima del rilascio della ricevuta il sostituto deve: → verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia

sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti;

→ controllare la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta;

Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2010 Persone fisiche. Entro il 31 maggio 2010 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito. Il sostituto deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 30 giugno 2010. Inoltre, sempre entro la predetta data, il sostituto deve consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1 a: - un ufficio postale; - un soggetto incaricato alla trasmissione telematica. Assistenza fiscale prestata dai CAF e dai professionisti abilitati Soggetti che possono prestare assistenza fiscale Ai sensi dell'articolo 34, comma 4 i CAF-dipendenti sono tenuti a prestare assistenza fiscale

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ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730. Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF devono: → esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all'assistenza devono copia del

provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività; → fornire chiare informazioni in merito all’assistenza, agli orari ed alle tariffe applicate. Oltre ai CAF, la possibilità di prestare assistenza fiscale è stata estesa ai professionisti abilitati: consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili. Elenco dei professionisti abilitati L'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone che il soggetto responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. L'articolo 21 del citato decreto legislativo 241 del 1997 stabilisce che, per il rilascio del visto di conformità i professionisti devono effettuare una apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la documentazione ivi indicata. A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto nell'Elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. Al riguardo l’Agenzia precisa che, per l'attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell'anno 2010, il professionista deve essere iscritto nel predetto elenco a far data dal 30 giugno 2010, qualora il professionista risulti iscritto in data successiva potrà prestare l'assistenza fiscale solo a partire dall'anno seguente. Compensi Per lo svolgimento della predetta attività di assistenza fiscale, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta un compenso. Non spetta alcun tipo di compenso: - per le dichiarazioni trasmesse tardivamente; - per le dichiarazioni identificate come "rettifiche" anche se costituiscono l'unica

dichiarazione trasmessa; - per le dichiarazioni integrative, duplicate e annullate. - per le dichiarazioni trasmesse per conto di sostituti d'imposta che hanno prestato

l'assistenza fiscale ai propri dipendenti e per la trasmissione telematica della dichiarazione dovuta dallo stesso soggetto che trasmette.

Adempimenti dei CAF e dei professionisti abilitati Il CAF o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, consegnati e della documentazione esibita. Il CAF e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare se intendono o meno assumere l'impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L'assunzione dell'impegno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate barrando l'apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione. Ai fini della notificazione degli atti, il soggetto che presta l'assistenza deve tener conto di quanto eventualmente indicato dal contribuente nell'apposito riquadro del frontespizio del modello 730 "Domicilio per la notificazione degli atti". La ricevuta è redatta in conformità al modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato" e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.

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Entro il 15 giugno 2010, il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati: - gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale; - le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei

controlli effettuati; - i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha

indicato di voler effettuare; - la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille

dell'Irpef. Se vengono rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l'assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate dal CAF o dal professionista abilitato. Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2010 Persone fisiche. Il CAF o il professionista abilitato deve trasmettere telematicamente entro il 30 giugno 2010 all’Agenzia delle Entrate, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, l’Agenzia renderà disponibili i dati al datore di lavoro per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio. I conguagli in busta paga Modalità e termini I sostituti d'imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro messi a disposizione dal flusso telematico. Caso particolare Passaggio di dipendenti Nell’ipotesi di passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli. Valore minimo Nessuna operazione di conguaglio deve essere effettuata dal sostituto, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro. Le operazioni di conguaglio vanno comunque effettuate, anche se di importo inferiore a 12 euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI. Conguagli a credito Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato

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mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti. Se ammontare dovuto del mese di luglio è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2010 e, nell’ipotesi di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono: →→→ avere una cadenza mensile; →→→ essere in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. In questa circostanza è consigliabile dare comunicazione ai lavoratori delle motivazioni che portano l’azienda e rimborsare parte del credito [si veda il facsimile riportato di seguito]. Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d'imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD) [si veda il facsimile riportato di seguito]. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o

Azienda ------------------- Egr. Sign., la informiamo che in considerazione del fatto che l’ammontare complessivo delle ritenute operate è inferiore ai crediti da rimborsare, si è provveduto a riconoscerle il credito scaturito dal Mod 730 in misura ridotta e proporzionale, a norma di legge. Si procederà alla restituzione, con gli stessi criteri, nei prossimi mesi e fino ad estinzione del credito. In fede, f.to _____________

Azienda ------------------- Egr. Sign., la informiamo che in considerazione del fatto che l’ammontare complessivo delle ritenute operate è inferiore ai crediti da rimborsare, si è provveduto a riconoscerle il credito scaturito dal Mod 730 in misura ridotta e proporzionale, a norma di legge. Il credito residuo corrisponde a:

- _________________ credito Irpef - _________________ credito add.le comunale_________ - _________________ credito add.le regionale _________ - eccetera.

Lei potrà farlo valere nella prossima dichiarazione. In fede, f.to _____________

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nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Le ritenute da versare nel mese di luglio 2010 ammontano a € 500,00. Il conguaglio a credito da effettuare per i due dipendenti dell’azienda è di € 600,00 (400 per il dipendente A e 200 per il dipendente B). Determiniamo la percentuale di rimborso consentita:

500 * 100 = 83,33% 600 Calcoliamo ora l’importo che verrà restituito ai singoli lavoratori: Lavoratore A 400 * 83,33% = 333,33 Lavoratore B 200 * 83,33% = 166,67

Conguagli a debito Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2010. Se la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2010. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Qualora il lavoratore abbia chiesto la rateizzazione, il sostituto d'imposta calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d'imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente. Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento. L’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codice tributo su cui versare gli interessi trattenuti dal sostituto d’imposta in sede di assistenza fiscale [Risoluzione n. 190/E/2009]: ● 1630 - Irpef, ● 3790 - Addizionale regionale ● 3795 - Addizionale comunale. Nel caso sia effettuato un 730 integrativo a rettifica di un precedente modello, il sostituto d'imposta deve tener conto del nuovo risultato contabile ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente. Seconda o unica rata di acconto Irpef Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2009 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

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L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l'apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Conguaglio a debito non completato Qualora, entro la fine dell'anno non sia stato possibile trattenere l'intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d'imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2009, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal lavoratore sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Casi particolari Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta: - la cessazione del rapporto di lavoro; - l'aspettativa con assenza di retribuzione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti. Decesso del contribuente Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

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Accordo per il rinnovo Ccnl 12 maggio 2010

PARTI CONTRAENTI Federlegno - Arredo Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Fe.n.e.a.l.-Uil

Minimi retributivi Il 12 maggio 2010 Federlegno-Arredo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dalle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali. Il nuovo accordo ha durata triennale: →→→ decorre dal 1° aprile 2010, →→→ scade il 31 dicembre 2013 per la parte normativa, →→→ scade il 31 dicembre 2013 per la parte retributiva, relativamente ai rapporti di lavoro in corso alla data del 26 aprile 2010 o instaurati successivamente. L'intesa prevede un incremento dei minimi retributivi da erogarsi in tre tranches. Riportiamo di seguito i nuovi minimi retributivi calcolati in redazione sulla base degli incrementi indicati dalle parti:

Minimi retributivi dal Livelli

1° aprile 2010 1° gennaio 2011 1° luglio 2012

12 (AD3) 1.473,63 1.547,13 1.620,63

11 (AD2) 1.439,60 1.511,35 1.583,10

10 (AD1) 1.368,82 1.437,07 1.505,32

9 (AC5) 1.298,62 1.363,37 1.428,12

8 (AC4) 1.193,40 1.252,90 1.312,40

7 (AC3-AC2-AS4) 1.088,12 1.142,37 1.196,62

6 (AS3) 1.035,99 1.087,62 1.139,25

5 (AC1-AS2) 982,81 1.031,81 1.080,81

4 (AE4-AS1) 940,56 987,46 1.034,36

3 (AE3) 887,88 932,16 976,44

2 (AE2) 835,24 876,89 918,54

1 (AE1) 702,07 737,07 772,07

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LAURA BRAGGIO

DECORRENZA E DURATA

INCREMENTI E MINIMI RETRIBUTIVI

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Accordo del 12 maggio 2010

PARTI CONTRAENTI Federlegno - Arredo

e Fe.n.e.a.l.-UIL F.i.l.c.a.-CISL Fi.l.l.e.a.-CGIL

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Io Srl – Cultura e Formazione - www.iosrlcultura.com

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1 LEGNO (INDUSTRIA) – Accordo per rinnovo Ccnl – 12 maggio 2010

LEGNO INDUSTRIA

Accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dalle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali Data stipula: 12/05/2010 Data Inizio validità: 01/04/2010 Scadenza normativa: 31/03/2013 Parti contraenti: Federlegno - Arredo

e Fe.n.e.a.l.-U.I.L.; F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L..

Costituzione delle parti

Il 12 maggio 2010,

tra: - la Federlegno-Arredo;

e - la Feneal-Uil; - la Filca-Cisl; - la Fillea-Cgil;

è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali, 1.4.2010/31.3.2013 sulla base di quanto riportato in allegato. Articolo 1 - Punto 1.2

Contrattazione territoriale

Livello Territoriale aggiungere a linea - andamento della contrattazione di secondo livello. Articolo 1

Osservatorio Bilaterale del settore Legno

Nel CDA dello stesso OBL, di ricercare le fonti di finanziamento per l'attività dell'osservatorio, nel caso in cui si verifichi l'esaurimento dei fondi di dotazione assegnati all'avvio dell'attività. Articolo 2

Livelli della contrattazione: nazionale e aziendale

Le parti realizzano e confermano con il presente Ccnl una struttura su due livelli: nazionale ed aziendale. 2.1 Contratto collettivo nazionale di lavoro Il contratto collettivo nazionale di lavoro, ha durata triennale.

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2 LEGNO (INDUSTRIA) – Accordo per rinnovo Ccnl – 12 maggio 2010

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata RR almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 2 (due mesi) delle trattative. 2.2 Contrattazione di secondo livello La contrattazione di secondo livello riguarda materie delegate in tutto o in parte dal Ccnl e/o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati nel contratto, collettivo nazionale di lavoro. Sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U., costituite ai sensi dell'art. 3 del presente Ccnl. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Gli accordi, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo utile al fine di Acconsentire l'apertura delle trattative due tre mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Nei tre mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa. Nel caso in cui un negoziato relativo alla contrattazione di secondo livello venisse sospeso o interrotto senza la possibilità di giungere ad un accordo, le Associazioni Industriali e Sindacali territoriali competenti, trascorso il termine di cui al comma precedente potranno chiedere un incontro alle parti firmatarie del presente Ccnl al fine di tentare di riavviare la trattativa interrotta o sospesa. Le parti si danno atto dell'opportunità di procedere, nella sede dell'Osservatorio Bilaterale Legno, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello mediante un monitoraggio su tutto il territorio nazionale. Le parti si danno reciproco impegno al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina della contrattazione di 2° livello. Annualmente le parti si incontreranno per valutare l'andamento della contrattazione aziendale e degli accordi in essere. A tale scopo svolgeranno un confronto periodico delle piattaforme presentate, secondo modalità che le parti stesse definiranno entro sei mesi dalla firma del presente contratto. Articolo 39

Premio di risultato ed Elemento di garanzia retributiva

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 "Disposizioni generali del sistema contrattuale" del presente contratto, che si intende integralmente richiamato in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi ai fini della determinazione di un premio di norma annuale che, tenendo conto della competitività aziendale, sarà collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori concordati tra le parti, rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficenza aziendale nonché dei risultati di gestione, correlati all'andamento economico delle aziende.

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3 LEGNO (INDUSTRIA) – Accordo per rinnovo Ccnl – 12 maggio 2010

Nella contrattazione aziendale, le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato nei limiti dello stesso e le R.S.U. dalle OO.SS. territoriali. L'erogazione del premio, essendo di natura variabile e non definibile a priori, deriverà dal conseguimento o meno degli obiettivi concordati e avverrà in funzione dei risultati raggiunti secondo criteri, modalità e procedure di verifica definite dalle parti. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo previdenziale ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Per la natura del premio il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla Legge 29.5.1982 n. 297 non concorre a determinare il T.F.R.; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione orario, festività, indennità di preavviso, 13ª mensilità ecc.) ai sensi dell'art. 3 della L. 29.7.1996 n. 402. Le parti, agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo. Dall'entrata in vigore del presente Ccnl non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 21 del Ccnl 20.3.1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di entrata i vigore del presente contratto, manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto dell'istituzione del premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul premio di risultato. 39.1 Contrattazione di secondo livello Fermo restando la validità delle intese e delle prassi in atto negli ambiti ove sia svolta la contrattazione di secondo livello le parti, in virtù dei principi stabiliti dal presente articolo, convengono sulla definizione di linee guida che possano incentivare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello a contenuto economico, per la costituzione di un premio di risultato collegato ad obiettivi condivisi e conseguiti nella realizzazione di programmi volti ad un miglioramento generale e complessivo per l'incremento della competitività aziendale, dell'efficienza, della qualità, della redditività e, in generale, per lo sviluppo e la crescita economica dell'impresa, in conseguenza dei quali si possano individuare margini idonei per una redistribuzione dei risultati acquisiti nelle sedi aziendali. Premesse metodologiche La scelta di adottare le linee guida della contrattazione di secondo livello è rimessa alla volontà delle parti e scopo della stessa è l'erogazione di premi variabili per i lavoratori, collegati al raggiungimento degli obiettivi condivisi, così come più sopra specificato. L'adozione delle linee guida non ha carattere di obbligatorietà per le parti né intende sostituirsi o surrogare il ruolo delle parti contraenti a livello aziendale. Resta inteso che annualmente le parti in sede territoriale in occasione degli incontri previsti dall'art. 1 "Sistemi di relazioni industriali", procederanno al monitoraggio dell'attuazione della contrattazione di secondo livello verificandone l'estensione; a tal fine le Associazioni industriali forniranno i dati aggregati per quanto in loro possesso. Le parti hanno individuato nell'allegato A del presente Ccnl: a) un insieme di "indicatori" rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, che possano essere agevolmente utilizzati; b) alcune esemplificazioni di metodo di calcolo che potranno essere usate dalle parti. Vigenza degli accordi di secondo livello Gli accordi aziendali avranno durata triennale e le parti confermano l'impegno al rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali. 39.2 Elemento di garanzia retributiva A valere dal 1° aprile 2010 verrà erogato un elemento di garanzia retributivo pari a euro 8 lordi mensili per 12 mensilità. Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in

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4 LEGNO (INDUSTRIA) – Accordo per rinnovo Ccnl – 12 maggio 2010

aggiunta a quanto spettante per il Ccnl, pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso. Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione. Inoltre gli importi suddetti sono, ai sensi della legge 297/82 e ai sensi dell'art. 54 del presente Ccnl esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamento di fine rapporto. Allegato A

Indicatori di competitività aziendale

GLI "INDICATORI" Vengono individuati gli indicatori sotto indicati: Indici di partecipazione a) Miglioramento dell'indice di partecipazione; Indici di qualità a) Miglioramento dell'indice di qualità esterna; b) Miglioramento dell'indice di qualità interna; c) Individuazione di valori tesi alla responsabilità sociale: i parametri di misurazione verranno

suggeriti dalle OO.SS. territoriali; Indicatori di competitività aziendale a) Miglioramento dei ricavi di vendita b) Miglioramento della differenza tra valore e costo della produzione Indice di produttività/efficienza a) Miglioramento dei tempi di consegna; b) Contenimento dei consumi c) Riduzione dei tempi fermo macchina B) LE "FORMULE DI CALCOLO" Gli indicatori possono essere individuati secondo le seguenti formule 1) PARTECIPAZIONE Si specifica che la misura della partecipazione aziendale è data dal rapporto:

AS = ORE ANNUALI DI ASSENZA ORE ANNUALI LAVORABILI

x 100

Le ore annuali di assenza sono individuate nelle ore di assenza dei dipendenti registrate globalmente a livello aziendale con esclusione delle ore non lavorate per ferie, ex festività, riduzione di orario, festività godute, assemblee, maternità, donatori di sangue, congedi parentali e permessi sindacali. Le ore annuali lavorabili sono individuate nelle ore complessive di lavoro ordinario teoricamente prestabilite nell'anno di riferimento dai dipendenti dell'azienda in proporzione all'anzianità di servizio e all'effettivo tempo di lavoro per i part-time. 2) QUALITÀ ESTERNA A tal fine si specifica che la misura della soddisfazione del cliente - Qualità Esterna è data dal rapporto:

INDICATORE DI QUALITÀ ESTERNA (RESI, SCARTI IN UTENZA, DIFETTOSITÀ IN UTENZA) VALORE DI RIFERIMENTO (RICAVI DI VENDITA, NR. PEZZI PRODOTTI, FATTURATO GLOBALE)

x 100

Il valore dell'indicatore scelto è individuato dalla contabilità aziendale o da altri indicatori definiti con riferimento all'anno di misurazione. I ricavi delle vendite sono individuati dai relativi dati riferiti alla gestione caratteristica aziendale così come risultante dal conto economico del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento. 3) QUALITÀ INTERNA A tal fine si specifica che la misura della Qualità Interna è data dal rapporto:

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5 LEGNO (INDUSTRIA) – Accordo per rinnovo Ccnl – 12 maggio 2010

QI = SCARTI E/O RILAVORAZIONI INTERNI

VALORE DI RIFERIMENTO (VALORE DELLA PRODUZIONE, NUMERO PEZZI PRODOTTI, FATTURATO GLOBALE)

x 100

Il valore degli scarti e/o rilavorazioni interni è individuato dalla contabilità aziendale riferita a tali dati nell'anno di riferimento. Il valore della produzione è individuato dai dati di bilancio dell'anno di riferimento. 4) RICAVI DELLE VENDITE A tal fine si specifica che la misura dell'andamento dei ricavi delle vendite per unità è data dal rapporto:

RV = RICAVI DELLE VENDITE DI BENI PRODOTTI

NUMERO ANNUO DIPENDENTI CALCOLATO PER ADDETTI EQUIVALENTI A TEMPO PIENO I ricavi delle vendite di beni prodotti sono individuati dai relativi dati riferiti alla gestione caratteristica aziendale così come risultante dal conto economico del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento. Il numero dei lavoratori è individuato dal numero dei dipendenti in forza nell'anno di riferimento in proporzione 5) DIFFERENZA TRA I VALORI EI COSTI DELLA PRODUZIONE A tal fine si specifica che la misura dell'andamento del dato per unità è data dal rapporto:

MO = DIFFERENZA TRA IL VALORE E IL COSTO DELLA PRODUZIONE

NUMERO ANNUO DIPENDENTI CALCOLATO PER ADDETTI EQUIVALENTI A TEMPO PIENO Il valore della differenza tra il valore e il costo della produzione è individuato dai relativi dati riferiti alla gestione caratteristica aziendale così come risultante dal conto economico del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento. Il numero dei dipendenti è individuato dal numero dei dipendenti in forza nell'anno di riferimento in proporzione all'anzianità di servizio e all'effettivo tempo di lavoro per i part time. 6) TEMPI DI CONSEGNA A tal fine si specifica che l'andamento dei tempi di consegna è data dal rapporto:

TC = i. NUMERO LOTTI CONSEGNATI NEL RISPETTO DEI TERMINI ii. NUMERO LOTTI DA SPEDIRE NEL RISPETTO DEI TERMINI

x 100

Il numero di lotti consegnati nel rispetto dei termini sono individuati nel totale complessivo degli ordini di merce spediti nei termini contrattuali nell'anno di riferimento. Il numero di lotti da spedire nel rispetto dei termini sono individuati nel totale complessivo di merce da spedire nei termini contrattuali nell'anno di riferimento. 8) CONTENIMENTO DEI CONSUMI E CONTENIMENTO TEMPI FERMO MACCHINE Vengono calcolati su indicatori storici riferiti all'anno o anni precedenti ed in questo caso con il sistema della media mobile.

Riferimento CONSUMI (GAS, ENERGIA, ALTRO) DEL PERIODO SCELTO

FATTURATO, NUMERO ADDETTI DEL PERIODO SCELTO x 100

Confrontato con CONSUMI (IDEM COME SOPRA)

FATTURATO O ALTRI COME SOPRA x 100

Analogamente per i tempi di fermo macchina si misureranno confrontando lo storico fermate macchina/impianti o, in caso di nuova installazione, con i dati forniti dall'installatore.

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6 LEGNO (INDUSTRIA) – Accordo per rinnovo Ccnl – 12 maggio 2010

Riferimento FERMI MACCHINA (MANUTENZIONE, GUASTI, ATTREZZAMENTI)

FATTURATO, NUMERO ADDETTI DEL PERIODO SCELTO x 100

Confrontato con FERMI MACCHINA IDEM COME SOPRA

FATTURATO IDEM COME SOPRA x 100

Articolo 57

Fondo di previdenza complementare ARCO

A valere dall'1.1.2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, E.D.R., aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 39 parte seconda del presente Ccnl). Con decorrenza dall'1.1.2009 la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.; le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%. Con decorrenza 1.1.2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura dell'1,30% Permessi I componenti dell'assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee. Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori. Art. 57 bis

assistenza sanitaria integrativa

Le Parti concordano sulla costituzione di un sistema per l'erogazione di prestazioni economiche integrative rispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, da attuarsi attraverso idonee forme mediante l'adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanità integrativa. Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volontà di aderire al Fondo di cui sopra; l'Azienda metterà a disposizione un contributo definito in euro 8 mensili per 12 mensilità; il contributo a carico del lavoratore è definito in euro 2 mensili per 12 mensilità. Tale contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012. Entro tale data le parti identificheranno il Fondo di cui al primo comma, che dovrà essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia. Il contributo aziendale maturerà in favore di ogni lavoratore in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la cui iscrizione al Fondo, risulti documentata all'Azienda a mezzo copia del relativo modulo di adesione, sottoscritto dal lavoratore interessato. Il contributo aziendale avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale risulta pervenuta in Azienda la documentazione attestante l'iscrizione. Per i lavoratori neoassunti iscritti o che si iscrivano l'erogazione del contributo aziendale avrà decorrenza dopo il termine, con esito positivo, del periodo di prova. Nulla sarà dovuto dall'Azienda ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non intendano manifestare la propria volontà di aderire a Fondi aventi esclusivo fine assistenziale, così come nulla sarà dovuto dall'Azienda, in relazione a tali lavoratori non aderenti, ai Fondi ai quali abbiano aderito, dipendenti dell'Azienda aventi diritto. L'obbligo contributivo per l'Azienda cesserà all'atto della conclusione del rapporto di lavoro con il lavoratore iscritto al Fondo; per qualsiasi causa; in tal caso l'Azienda si impegna a comunicare al Fondò; la cessazione del rapporto. Le prestazioni, le modalità e la periodicità di versamento dei contributi aziendali sono quelli previsti dallo Statuto/Regolamento del Fondo così come comunicate all'Azienda.

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7 LEGNO (INDUSTRIA) – Accordo per rinnovo Ccnl – 12 maggio 2010

Eventuali erogazioni in materia, definite a livello di contrattazione aziendale, vengono riassorbite fino a concorrenza. Tabella degli elementi retributivi

Categoria Livello

retributivo Par.

Incremento totale

1ª tranche 1° aprile

2010

2ª tranche 1° gennaio 2011

3ª tranche 1° luglio

2012

AD3 12° 210 189,67 42,67 73,50 73,50

AD2 11° 205 185,16 41,66 71,75 71,75

AD1 10° 195 176,12 39,62 68,25 68,25

AC5 9° 185 167,09 37,59 64,75 64,75

AC4 8° 170 153,54 34,54 59,50 59,50

AC3 AC2 - AS4 7° 155 140,00 31,50 54,25 54,25

AS3 6° 147,5 133,22 29,96 51,63 51,63

AC1 - AS2 5° 140 126,45 28,45 49,00 49,00

AE4 - AS1 4° 134 121,03 27,23 46,90 46,90

AE3 3° 126,5 114,25 25,69 44,28 44,28

AE2 2° 119 107,48 24,18 41,65 41,65

AE1 1° 100 90,32 20,32 35,00 35,00

NdR: In un comunicato di fonte sindacale (Filca Cisl) viene precisato che gli importi dell'indennità di contingenza per il settore boschi e foreste sono i seguenti: 7 liv euro 530,78; 6 liv euro 526,93; 5 liv euro 521,58; 4 liv euro 517,65; 3 liv euro 517,05; 2 liv euro 514,15; 1 liv euro 511,66.

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LA RIVISTA DEL LAVORO REDAZIONE

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