controceduzione Mestre Carpenedo finale - Comune di Venezia...B.B.A.A.P.P. per Venezia (parere prot....

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Venezia, 31 marzo 2015 Prot. 2015/140007 OGGETTO: CONTRODEDUZIONI alle osservazioni formulate dalla Municipalità di Mestre - Carpenedo sulla proposta di deliberazione n. 12 relativa il PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.” Con riferimento alla Deliberazione n. 12 del 23 marzo 2015 - P.G. n. 126432 del 23.03.2015 della Municipalità di Mestre - Carpenedo, relativa alle osservazioni espresse sulla proposta di deliberazione PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”, si controdeduce quanto segue in merito alle osservazioni contenute: In risposta al punto 1), si accoglie la richiesta di sostituire la dicitura PRG (Piano Regolatore generale) e sue varianti con PI (Piano degli Interventi). Si propone separato emendamento; In risposta al punto 2), relativo all’articolo 7 del R.E., non si accoglie la richiesta in quanto al punto 3 dell'art. 7 risultano indicati i criteri con cui vengono assegnate le premialità. Tali criteri vanno individuati nella completezza della domanda sotto il profilo della sussistenza dei presupposti sia documentali che di titolarità per la presentazione della stessa; In risposta al punto 3) relativo all’articolo 21, punto 10, del R.E. non si accoglie in quanto costituirebbe un aggravio del procedimento e perché il profilo urbanistico viene già valutato in sede istruttoria edilizia; In risposta al punto 4), relativo all’articolo 23, punto 2, del R.E. non si accoglie in quanto le valutazioni sottese all'articolo sono esito di intesa e concertazione con la competente Soprintendente B.B.A.A.P.P. per Venezia (parere prot. 15883 del 24.12.2014 a firma del Soprintendente BAP per Venezia); Direzione Sportello Unico Edilizia Direttore Dott. Urb. Maurizio Dorigo Sede di Venezia San Marco 4023 Polo Tecnico Campo D. Manin CAP 30100 Sede di Mestre (Venezia) Viale Ancona 59 Polo Tecnico “ex Carbonifera” CAP 30172 TEL 041/2749824-5-6 FAX 041/2749829 [email protected]

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Venezia, 31 marzo 2015

Prot. 2015/140007 OGGETTO: CONTRODEDUZIONI alle osservazioni formulate

dalla Municipalità di Mestre - Carpenedo sulla proposta di deliberazione n. 12 relativa il PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”

Con riferimento alla Deliberazione n. 12 del 23 marzo 2015 -

P.G. n. 126432 del 23.03.2015 della Municipalità di Mestre - Carpenedo, relativa alle osservazioni espresse sulla proposta di deliberazione PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”, si controdeduce quanto segue in merito alle osservazioni contenute:

In risposta al punto 1), si accoglie la richiesta di sostituire la

dicitura PRG (Piano Regolatore generale) e sue varianti con PI (Piano degli Interventi). Si propone separato emendamento;

In risposta al punto 2), relativo all’articolo 7 del R.E., non si

accoglie la richiesta in quanto al punto 3 dell'art. 7 risultano indicati i criteri con cui vengono assegnate le premialità. Tali criteri vanno individuati nella completezza della domanda sotto il profilo della sussistenza dei presupposti sia documentali che di titolarità per la presentazione della stessa;

In risposta al punto 3) relativo all’articolo 21, punto 10, del

R.E. non si accoglie in quanto costituirebbe un aggravio del procedimento e perché il profilo urbanistico viene già valutato in sede istruttoria edilizia;

In risposta al punto 4), relativo all’articolo 23, punto 2, del

R.E. non si accoglie in quanto le valutazioni sottese all'articolo sono esito di intesa e concertazione con la competente Soprintendente B.B.A.A.P.P. per Venezia (parere prot. 15883 del 24.12.2014 a firma del Soprintendente BAP per Venezia);

Direzione Sportello Unico Edilizia Direttore Dott. Urb. Maurizio Dorigo Sede di Venezia San Marco 4023 Polo Tecnico Campo D. Manin CAP 30100 Sede di Mestre (Venezia) Viale Ancona 59 Polo Tecnico “ex Carbonifera” CAP 30172 TEL 041/2749824-5-6 FAX 041/2749829 [email protected]

In riposta al punto 5), relativo all’articolo 24 del R.E. non si

accoglie in quanto le valutazioni sottese all'articolo sono esito di intesa e concertazione con la competente Soprintendente B.B.A.A.P.P. per Venezia (parere prot. 15883 del 24.12.2014 a firma del Soprintendente) e reiteratamente espresse nelle numerose segnalazioni che pervengono dall'Autorità preposta la tutela e rivolte al Controllo del territorio edilizia, alla direzione Commercio ed alla Polizia Municipale;

In risposta al punto 6), relativo all’articolo 25, punto 7, del

R.E. non si accoglie, in quanto l'osservazione proposta nulla aggiunge rispetto la classificazione individuata;

In risposta al punto 7), relativo all’articolo 25, punto 9, del R.E. si accoglie in quanto pertinente. Si propone separato emendamento.

In risposta al punto 8), relativo all’articolo 30, punto 2, del

R.E. non si accoglie in quanto i centri commerciali non posso definirsi luoghi sensibili e limitabili nelle funzione commerciale che li connatura;

In risposta al punto 9), relativo all’articolo 46 del R.E. non si

accoglie perché le valutazioni sottese all'articolo sono esito dell'intesa e concertazione con la competente Soprintendente B.B.A.A.P.P. per Venezia (parere prot. 15883 del 24.12.2014 a firme del Soprintendente) e riguardanti aree urbane soggette a tutela paesaggistica ai sensi D. Lvo. n.42/2004;

In risposta al punto 10), relativo all’articolo 49, punto 1, del

R.E. non si accoglie in quanto la prestazione energetica minima (classe A), costituisce vantaggio per l'A. C. ed è riconducibile al processo di rigenerazione edilizia non comparabile con gli obblighi applicati alla nuova costruzione a carattere ordinario o con iniziative intraprese da altre amministrazioni peraltro su altri processi edilizi;

In risposta al punto 11), relativo all’articolo 49, punto 2, del

R.E. non si accoglie, in quanto la norma risponde a finalità incentivanti che devono trovare coerenza con le dinamiche economiche del settore e con auspicate riprese del mercato non immaginabili nel prossimo quinquennio;

In risposta al punto 12), relativo all’articolo 49del R.E. non

si accoglie in quanto le bonifiche di amianto ed ambientali rispondono ad obblighi di legge ed analogamente gli incentivi in materia;

In risposta al punto 13), relativo all’articolo 59 del R.E. non

si accoglie in quanto gli adempimenti richiesti già operano per effetto del citato regolamento dell'espresso rinvio allo stesso (vedi comma 1 art.59);

In risposta al punto 14), relativo all’inserimento di un

nuovo articolo per le colonnine per il rifornimento elettrico si accoglie parzialmente e coerentemente con quanto previsto dall'art. 4 comma 1 e ter del DPR n. 380/01. Sarà proposto separato emendamento.

In risposta al punto 15), relativo all’articolo 16 del R.E. non

si accoglie in quanto la materia trova già regolamentazione nei testi di legge statali e regionali sovraordinati ai quali il regolamento fa espresso rinvio;

In risposta al punto 16), relativo all’articolo 55 del R.E. si

accoglie in quanto l'osservazione è meritevole di accoglimento. Sarà proposto separato emendamento.

In risposta al punto 17), relativo all’articolo 26, punti 7 e 9,

del R.E. non si accoglie in quanto la norma integra quello richiamato che si ispira a obbiettivi di tutela della pavimentazione pubblica storica e di contenimento dell'inquinamento acustico;

In risposta al punto 18), relativo all’articolo 36, punto B, del

R.E. non si accoglie in quanto tali possibilità risultano già previste dalle regolamentazioni sovraordinate e di settore ;

In risposta al punto 19), relativo all’articolo 36, punto B, del

R.E. si accoglie parzialmente evidenziando che la previsione di cui al comma in esame costituisce un limite al diritto di proprietà tra confinanti e pertanto le limitazioni da apporre per poter esser trascritte nei registri immobiliari devono rivestire la forma o dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata come da art. 2657 del Codice Civile. Si proporrà pertanto emendamento separato;

In risposta al punto 20), relativo all’articolo 36, punto B

lettera a), del R.E. non si accoglie in quanto gli obblighi correlati alla fiscalizzazione dei beni immobili ed al conseguente accatastamento degli stessi sono normati da specifiche norme fiscali statali.

Il Direttore

Arch. Oscar Girotto

Il Direttore Dott. Maurizio Dorigo

Venezia, 31 marzo 2015

Prot. 2015/140002 OGGETTO: CONTRODEDUZIONI alle osservazioni formulate

dalla Municipalità di Favaro sull'ordine del giorno n. 4 relativa il PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”

Con riferimento all'ordine del giorno n. 4 P.G. n. 132806 del

26.03.2015 della Municipalità di Favaro Veneto, relativa la delibera espressa sulla proposta di deliberazione PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”, si controdeduce quanto segue in merito alla richiesta di proroga ed alle osservazioni proposte:

Si prende atto che il Consiglio di Municipalità non ha espresso

parere e non si ritiene accoglibile l'invito a non procedere nell'iter di adozione per le argomentazioni esposta.

Si evidenzia che il regime di salvaguardia costituisce tutela e

garanzia contemplata dalla legislazione urbanistica.

Il Direttore Arch. Oscar Girotto

Il Direttore Dott. Maurizio Dorigo

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Venezia, 31 marzo 2015

Prot. 2015/139999 OGGETTO: CONTRODEDUZIONI alle osservazioni formulate

dalla Municipalità di Chirignago e Zelarino sulla proposta di deliberazione n. 8 relativa il PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”

Con riferimento alla Deliberazione n. 8 del 24 marzo 2015 - P.G. n. 124210 del 24.03.2015 della Municipalità di Chirignago e Zelarino, avente oggetto le proposte espresse sulla proposta di deliberazione PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”, si controdeduce quanto segue in merito alle osservazioni contenute:

In risposta al punto 1), non citato. In risposta al punto 2), relativo all’articolo 7 del R.E., non si

accoglie la richiesta in quanto al punto 3 dell'art. 7 risultano indicati i criteri con cui vengono assegnate le premialità. Tali criteri vanno individuati nella completezza della domanda sotto il profilo della sussistenza dei presupposti sia documentali che di titolarità per la presentazione della stessa;

In risposta al punto 3) relativo all’articolo 21, punto 10, del

R.E. non si accoglie in quanto costituirebbe un aggravio del procedimento e perché il profilo urbanistico viene già valutato in sede istruttoria edilizia;

In risposta al punto 4), relativo all’articolo 23, punto 2, del

R.E. non si accoglie in quanto le valutazioni sottese all'articolo sono esito di intesa e concertazione con la competente Soprintendente B.B.A.A.P.P. per Venezia (parere prot. 15883 del 24.12.2014 a firma del Soprintendente BAP per Venezia);

In riposta al punto 5), relativo all’articolo 24 del R.E. non si

accoglie iun quanto le valutazioni sottese all'articolo sono esito di

Direzione Sportello Unico Edilizia Direttore Dott. Urb. Maurizio Dorigo Sede di Venezia San Marco 4023 Polo Tecnico Campo D. Manin CAP 30100 Sede di Mestre (Venezia) Viale Ancona 59 Polo Tecnico “ex Carbonifera” CAP 30172 TEL 041/2749824-5-6 FAX 041/2749829 [email protected]

intesa e concertazione con la competente Soprintendente B.B.A.A.P.P. per Venezia (parere prot. 15883 del 24.12.2014 a firma del Soprintendente BAP per Venezia) e reiteratamente espresse nelle numerose segnalazioni che pervengono dall'Autorità preposta la tutela e rivolte al Controllo del territorio edilizia, alla direzione Commercio ed alla Polizia Municipale;

In risposta al punto 6), relativo all’articolo 25, punto 7, del

R.E. non si accoglie, in quanto l'osservazione proposta nulla aggiunge rispetto la classificazione individuata;

In risposta al punto 7), relativo all’articolo 25, punto 9, del R.E. si accoglie in quanto pertinente. Si propone separato emendamento.

In risposta al punto 8), relativo all’articolo 30, punto 2, del

R.E. non si accoglie in quanto i centri commerciali non posso definirsi luoghi sensibili e limitabili nelle funzione commerciale che li connatura;

In risposta al punto 9), relativo all’articolo 46 del R.E. non si

accoglie perché le valutazioni sottese all'articolo sono esito dell'intesa e concertazione con la competente Soprintendente B.B.A.A.P.P. per Venezia (parere prot. 15883 del 24.12.2014 a firme del Soprintendente) e riguardanti aree urbane soggette a tutela paesaggistica ai sensi D. Lvo. n.42/2004;

In risposta al punto 10), relativo all’articolo 49, punto 1, del

R.E. non si accoglie in quanto la prestazione energetica minima (classe A), costituisce vantaggio per l'A. C. ed è riconducibile al processo di rigenerazione edilizia non comparabile con gli obblighi applicati alla nuova costruzione a carattere ordinario o con iniziative intraprese da altre amministrazioni peraltro su altri processi edilizi;

In risposta al punto 11), relativo all’articolo 49, punto 2, del

R.E. non si accoglie, in quanto la norma risponde a finalità incentivanti che devono trovare coerenza con le dinamiche economiche del settore e con auspicate riprese del mercato non immaginabili nel prossimo quinquennio;

In risposta al punto 12), relativo all’articolo 49del R.E. non

si accoglie in quanto le bonifiche di amianto ed ambientali rispondono ad obblighi di legge ed analogamente gli incentivi in materia;

In risposta al punto 13), relativo all’articolo 59 del R.E. non

si accoglie in quanto gli adempimenti richiesti già operano per effetto del citato regolamento dell'espresso rinvio allo stesso (vedi comma 1 art.59);

In risposta al punto 14), relativo all’inserimento di un

nuovo articolo per le colonnine per il rifornimento elettrico si

accoglie parzialmente e coerentemente con quanto previsto dall'art. 4 comma 1 e ter del DPR n. 380/01. Sarà proposto separato emendamento.

In risposta al punto 15), relativo all’articolo 16 del R.E. non

si accoglie in quanto la materia trova già regolamentazione nei testi di legge statali e regionali sovraordinati ai quali il regolamento fa espresso rinvio;

In risposta al punto 16), relativo all’articolo 55 del R.E. si

accoglie in quanto l'osservazione è meritevole di accoglimento. Sarà proposto separato emendamento.

In risposta al punto 17), relativo all’articolo 26, punti 7 e 9,

del R.E. non si accoglie in quanto la norma integra quello richiamato che si ispira a obbiettivi di tutela della pavimentazione pubblica storica e di contenimento dell'inquinamento acustico;

In risposta al punto 18), relativo all’articolo 36, punto B, del

R.E. non si accoglie in quanto tali possibilità risultano già previste dalle regolamentazioni sovraordinate e di settore ;

In risposta al punto 19), relativo all’articolo 36, punto B, del

R.E. si accoglie parzialmente evidenziando che la previsione di cui al comma in esame costituisce un limite al diritto di proprietà tra confinanti e pertanto le limitazioni da apporre per poter esser trascritte nei registri immobiliari devono rivestire la forma o dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata come da art. 2657 del Codice Civile. Si proporrà pertanto emendamento separato;

In risposta al punto 20), relativo all’articolo 36, punto B

lettera a), del R.E. non si accoglie in quanto gli obblighi correlati alla fiscalizzazione dei beni immobili ed al conseguente accatastamento degli stessi sono normati da specifiche norme fiscali statali.

Il Direttore Arch. Oscar Girotto

Il Direttore Dott. Maurizio Dorigo

Venezia, 31 marzo 2015

Prot. 2015/139996 OGGETTO: CONTRODEDUZIONI alle osservazioni formulate

dalla Municipalità di Marghera sulla proposta di deliberazione n. 2 relativa il PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”

Con riferimento alla Deliberazione n. 2 P.G. n. 88801 del

27.02.2015 della Municipalità di Marghera, relativa alle considerazioni espresse sulla proposta di deliberazione PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”, si controdeduce quanto segue in merito alla richiesta di proroga ed alle considerazioni proposte:

Relativamente la richiesta di proroga si da atto che la proroga

invocata dal Consiglio di Municipalità di Marghera è stata concessa, per tutte le municipalità, con prot. Gen. 93297 del 3/2/2015 sino al 23/03/2015.

In risposta all'osservazione relativa all’articolo 49 del R.E.

non si accoglie in quanto le bonifiche di amianto ed ambientali rispondono ad obblighi di legge ed analogamente gli incentivi in materia;

In risposta all'osservazione relativa l’articolo 26, punto 7 del

R.E. non si accoglie in quanto la norma integra il Regolamento di polizia urbana perseguendo obiettivi di tutela della pavimentazione pubblica storica e di contenimento dell'inquinamento acustico;

Il Direttore Arch. Oscar Girotto

Il Direttore Dott. Maurizio Dorigo

Direzione Sportello Unico Edilizia Direttore Dott. Urb. Maurizio Dorigo Sede di Venezia San Marco 4023 Polo Tecnico Campo D. Manin CAP 30100 Sede di Mestre (Venezia) Viale Ancona 59 Polo Tecnico “ex Carbonifera” CAP 30172 TEL 041/2749824-5-6 FAX 041/2749829 [email protected]

Venezia, 31 marzo 2015

Prot. 2015/139991 OGGETTO: CONTRODEDUZIONI alla richiesta formulata dalla

Municipalità di Venezia Murano e Burano sulla proposta di deliberazione PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”

Con riferimento alla nota del Presidente della Municipalità di

Venezia-Murano-Burano P.G. n. 132579 del 26.03.2015 con la quale si chiede ulteriore proroga del termine per l'espressione del parere di competenza si controdeduce non accogliendo la richiesta formulata in quanto con pg. 93297 del 03/03/2015 la proroga è già stata concessa per tutte le Municipalità ed all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale risulta già calendarizzata l'attività istituzionale.

Il Direttore Arch. Oscar Girotto

Il Direttore Dott. Maurizio Dorigo

Direzione Sportello Unico Edilizia Direttore Dott. Urb. Maurizio Dorigo Sede di Venezia San Marco 4023 Polo Tecnico Campo D. Manin CAP 30100 Sede di Mestre (Venezia) Viale Ancona 59 Polo Tecnico “ex Carbonifera” CAP 30172 TEL 041/2749824-5-6 FAX 041/2749829 [email protected]

Venezia, 31 marzo 2015

Prot. 2015/139987 OGGETTO: CONTRODEDUZIONI alle osservazioni formulate

dalla soggetti interessati ed informati a mezzo bando ai sensi del comma 2 dell'art.18 L.R. n. 11/2004 pubblicato con prot. 61455 del 10/2/2015 sulla proposta di deliberazione n. 2 relativa il PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”

Con riferimento al bando pubblicato ai sensi del comma 2

dell'art.18 L.R. n. 11/2004 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi” pubblicato con prot. 61455 del 10/2/2015 sulla proposta di deliberazione PD 2015/46 del 02.02.2015 “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11 - ADOZIONE.”, si controdeduce quanto segue in merito all'unica osservazione pervenuta in data 11 marzo 2015 e promossa dall'avv. Massimiliano De Benetti avente oggetto la modifica dell'art. 67, comma 1 lett. b) del R.E..

In risposta alle osservazioni relative all'art. 67, comma 1

lett. b) del R.E. si accoglie in quanto pertinente e perchè riformula in termini coordinati il testo con le norme di rango superiore. Si proporrà emendamento separato.

Il Direttore Arch. Oscar Girotto

Il Direttore Dott. Maurizio Dorigo

Direzione Sportello Unico Edilizia Direttore Dott. Urb. Maurizio Dorigo Sede di Venezia San Marco 4023 Polo Tecnico Campo D. Manin CAP 30100 Sede di Mestre (Venezia) Viale Ancona 59 Polo Tecnico “ex Carbonifera” CAP 30172 TEL 041/2749824-5-6 FAX 041/2749829 [email protected]

MUNICIPALITA’MESTRE – CARPENEDO

Deliberazione n. 12

OGGETTO Parere relativo alla PD n. 46/2015 avente ad oggetto: “Prima fase dell'attivitàdi pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguitodell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica delRegolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11.– ADOZIONE”. Osservazioni.

Seduta del 23 marzo 2015

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti Assenti

Bergantin Davide X Millino Giacomo X

Boato Giorgio X Muresu Emmanuele X

Brunello Riccardo X Pasqualetto Raffaele X

Canniello Alvise X Penzo Pier Paolo X

Cassaro Graziano X Peretti Patrizia X

Conte Vincenzo X Puppini Chiara X

Costacurta Edda X Riccò Massimo X

Di Lella Monica X Sannicolò Simona X

Fortuna Monica X Scarpa Alberto X

Quintavalle Giuliano X Trotta Bianca X

Grieco Domenico X Venturini Massimo X

Marra Antonino X Visentin Lorenzo X

Marzi Alberto X Zennaro Luciano X

Meneghetti Diego X Zoffi Federico X

Zorzetto Ugo X

Totale 21 8

Presiede il Presidente Massimo Venturini

Partecipa il Segretario dott. Andrea Ciccarese

Deliberazione n. 12 Seduta del 23 marzo 2015Prot. n. 126432

OGGETTO: Parere relativo alla PD n. 46/2015 avente ad oggetto: “Prima fase dell'attivitàdi pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguitodell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica delRegolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11.– ADOZIONE”. Osservazioni.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Su proposta del Presidente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 avente per oggetto: “Testo Unicodelle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo;

Vista la nota prot. n. 61486 del 10.02.2015 con la quale la Direzione Sviluppo delTerritorio ed Edilizia del Comune di Venezia ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 delloStatuto comunale, e ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento Comunale delleMunicipalità, il parere di competenza del Consiglio di Municipalità in ordine allaproposta di deliberazione in oggetto citata;

Atteso che: - con deliberazione n. 11/2015 del 19 febbraio u.s. il Consiglio Municipale di

Mestre Carpenedo, ha chiesto al Commissario Straordinario “una proroga non inferiorea 30 (trenta) giorni per l'espressione di parere sulla proposta di deliberazione PD2015/46”,

- con nota prot. 93297 del 3 marzo 2015, il Sub-commissario Straordinario perl’Urbanistica ha concesso una proroga di 20 giorni per l'espressione del parere;

Ricordato che il Comune di Venezia è dotato di Regolamento Edilizio adottato condeliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 24/02/2003 e approvato condeliberazione di Giunta Regionale n. 2311 in data 28/07/2009;

Considerato, anche a seguito dell’ulteriore istruttoria effettuata in virtù dellaproroga concessa dal Sub-Commissario competente per materia, che l’introduzione delnuovo Regolamento Edilizio comporti profonde modifiche che si ripercuotonodirettamente nella vita quotidiana di gran parte della cittadinanza;

Ritenuto pertanto opportuno riservare l’approvazione di tale importante strumentonormativo ad un organo rappresentativo della comunità territoriale e non già ad unCommissario Straordinario a cui sono stati attribuiti, in virtù del decreto del Presidentedella Repubblica del 22/07/2014, i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ealla Giunta per la sola gestione provvisoria dell’Ente;

Richiamata la nota prot. n. 0011014 del 14/07/2014 del Ministero dell’Interno(Dipartimento per gli affari interni e territoriali) che ha confermato la continuazionedell’esercizio delle funzioni delle Municipalità fino alla indizione dei comizi elettorali;

Considerato che la Commissione V, nella seduta del 16 marzo 2015, ha chiesto ladiscussione in Consiglio;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Ritenuto comunque opportuno formulare alcune osservazioni alla proposta dideliberazione in oggetto citata;

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Direttore della Municipalità diMestre Carpenedo ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale delleMunicipalità;

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge conl’assistenza degli/delle Scrutatori Fortuna, Meneghetti e Peretti ha avuto il seguenteesito:

Consigliere/i presenti: n. 21 Votanti: n. 19Favorevoli: n. 19 Contrari: n. //Astenuti: n. 2 (Conte e Puppini) Non votanti: n. //

D E L I B E R A

A) di chiedere l’accoglimento delle seguenti osservazioni:

1 Regolamento Edilizio

AAVV

- Considerato che il PAT, ai sensidell’art. 15, comma 7 della LR11/2014, è divenuto efficace dal15/11/2014 e il vigente PRG aisensi dell’art. 48, c. 5 bis dellamedesima LR 11/2014, assumeefficacia di Piano degli Interventi(PI) per le parti in essocompatibili

- si chiede all’interno dellaproposta di RegolamentoEdilizio di sostituire la dicituraPRG (Piano RegolatoreGenerale) e sue Varianti conPI (Piano degli Interventi);

2 Organizzazione delle attività amministrative e premialità

Art. 7

- considerato che non risultanoespressi i criteri con cui verrannoassegnate le premialità;- considerato che l’errore umanoè sempre possibile sia da partedegli uffici che dei professionistiall’atto della consegna e verificadelle pratiche edilizie (errorimateriali, perdita documenti,mancanze per erroneainterpretazione delle normative);

si chiede all’art. 7 dieliminare i punti 3, 4, 5, 6 e7

3Attribuzioni e modalità di funzionamento

Art. 21Punto 10

- considerato che la CommissioneEdilizia Integrata è organocollegiale chiamato ad esprimerepareri, mettendo a sistemaesperienze e competenzecomuni;- considerato che la CommissioneEdilizia è altresì un organoobbligatorio ma con funzioni dimeramente consultive;- considerate le competenzepresenti all’internodell’Amministrazione Comunale,non soltanto in campodell’Edilizia, ma anche diprogettazione dello sviluppo delterritorio (urbanistica);

si chiede all’art. 21 punto 10di aggiungere “sentito ilDirettore Sviluppo delTerritorio”

4 Disposizioni di arredo urbano per attività di commercio su areapubblica

Art. 23Punto 2

- considerato che la tematica deldecoro urbano è sentita in centrostorico quanto nella terraferma;- considerato che i manufatticommerciali regolarmenteinsistenti su area pubblica sonopresenti, sia pur in manieralimitata, anche nella terraferma;

si chiede all’art. 23 punto 2di ampliare il campo diapplicazione a tutto ilterritorio comunale

5 Disposizioni per modalità espositive di attività commercialiprospicienti la pubblica via

Art. 24 - considerato che la formulazionedell’art. 24 in alcune sue partirisulta troppo discrezionale;- considerato che l’esposizione dimerce all’esterno del negoziorappresenta oltre che “l’anima delcommercio” anche una tipicitàpropria di Venezia;- considerato che il presentearticolo non definisce la tipologiadel colore incongruodell’illuminazione;- considerato che il presentearticolo al punto 3) non definiscespecificamente l’incongruità delledimensioni, numero e colore dei

si chiede all’art. 24: - di rivedere la possibilità diesporre articoli di vendita aldi fuori della vetrina trovandouna forma comune chepreservi gli elementiarchitettonici di pregio, - di definire i colori congruidell’illuminazione - di definire i messaggi di“saldi” con criteri oggettivi

saldi;

6 Recinzioni, rampe ed accessi su aree pubbliche

Art. 25Punto 7

- considerato che nel territoriocomunale insistono strade ditipologia diversa e concompetenze assegnate a entidiversi da quello comunale- considerato che spesso laclassificazione delle strade risultapoco comprensibile ed auspicatauna maggiore chiarezzanell’individuazione delle tipologiedelle strade

si chiede all’art. 25 punto 7di sostituire o quantomeno diaffiancare la dicitura “stradalocale, strada urbana, stradadi quartiere strada locale”con la classificazione tecnicadelle strade italiane:Autostrada (cat. A), Stradaextraurbana principale (cat.B) Strada extraurbanasecondaria (cat. C), Stradaurbana di scorrimento (cat.D), Strada urbana diquartiere (cat. E), Stradalocale (cat. F)

7 Recinzioni, rampe ed accessi su aree pubbliche

Art. 25Punto 9

considerato che l’obiettivo delpresente articolo è quello diaumentare la visibilità di pedoni eguidatori, migliorando lasicurezza delle strade inprossimità di incroci e di accessosulla pubblica via;

si chiede all’art. 25 punto 9,di prevedere che, incorrispondenza delle zoned’angolo, in prossimità diimmissioni nella viabilitàpubblica ed in altre situazionidi scarsa viabilità, nonostruiscano la visibilità nonsolo le recinzioni, ma anchealtri elementi quali essenzearboree (siepi).

8 Sale da gioco e installazione di apparecchi per il gioco d’azzardolecito – sale scommesse -

Art. 30Punto 2

- considerato che l’intentodell’Amministrazione Comunale èquello di limitare il proliferareindiscriminato delle sale gioco edel degrado da esse spessoprovocato nelle immediatevicinanze- considerate le implicazionieconomico/sociali che il giocod’azzardo comporta nel tessutodella nostra comunità;

si chiede che all’art.30 punto2 vengano aggiunti comeluoghi sensibili anche i centricommerciali.

9 Facciate

Art. 46

Considerato che anche nellaterraferma e nei centri storiciminori esistono edifici di pregioda preservare per la loro unicità

si chiede all’art. 46 diaggiungere oltre alla CittàAntica ed insulare anche icentri storici minori.

10 Rigenerazione edilizia

Art. 49Punto 1

- considerato che la Provincia diBolzano ha imposto, da aprile2011 la "classe B" come standardminimo a cui riferire laprogettazione e la realizzazionedegli edifici (dove per "classe B"si intende il valore di fabbisognoenergetico inferiore a 50kWh/m²a all'anno ossia il poterecalorifero di 5 litri di gasolio perriscaldare efficientemente per unanno la superficie di 1 m²);- considerato che, al fine difavorire la “rigenerazione edilizia”nel nostro territorio, la Classe Brappresenta già un ottimorisultato

si chiede all’art.49 punto 1 disostituire la Classeenergetica A o superiore conClasse energetica B osuperiore

11 Rigenerazione edilizia

Art. 49Punto 2

- considerata la previsione per cuila rigenerazione edilizia puòcaratterizzarsi anche con unaricostruzione non contestuale maentro un termine temporaledefinito non superiore a 10 anni;- considerato che lasciare per 10anni un lotto in uno stato dicantiere permanente dopol’abbattimento di un edificio oparte di esso genera degradourbano

si chiede all’art. 49 punto 2di portare il termine di 10anni a 5 anni

12 Rigenerazione edilizia

Art. 49

- considerato che nel nostroterritorio insiste il Sito diInteresse Nazionale soggetto abonifica ambientale- considerato che nel patrimonioedilizio comunale sono presentiancora oggi edifici con presenzadi amianto che richiedonobonifica

si chiede all’art. 49 perinterventi che richiedonobonifiche di amianto e/obonifiche ambientali ricadentinel SIN di applicare oun’agevolazione fiscale o lapossibilità di aumento divolumetria

13 Igiene del suolo e del sottosuoloArt. 59 considerato che soprattutto nel

centro urbano di terraferma, aseguito dell’avvio di cantieri,spesso non viene effettuata ladovuta derattizzazione;

si chiede all’art. 59 vengafatto specifico riferimentoall'adempimento di quantoprevisto all’art. 23 punto 4del Regolamento Comunaledi Igiene Urbana Veterinaria

e sul Benessere degliAnimali, ai sensi del quale:“L’apertura di nuovi cantieriedili di medie e grandidimensioni deve esserepreceduta, a carico delladitta esecutrice dei lavori, daun'adeguata azionepreventiva di derattizzazioneche deve essere ripetutaannualmente e per tutta ladurata del cantiere, conalmeno due interventieffettuati nel periodoinvernale.”

14 Colonnine per il rifornimento elettrico

NuovoArticolo

considerato che il Libro Biancodella Commissione Europeaindividua l’obiettivo di “dimezzareentro il 2030 nei trasporti urbanil’uso delle autovetture alimentatecon carburanti tradizionali edeliminarlo del tutto entro il 2050;

si chiede di introdurre unospecifico articolo delregolamento che preveda pergli edifici a destinazioneresidenziale, strutturericettivo turistico ed edificipubblici, l’installazione dizone adibite a ricovero deiveicoli con box/colonnine peril rifornimento elettrico dotatidi prese di ricarica per veicolicon tale alimentazione.

15 Disposizioni applicative in materia di abbattimento delle barrierearchitettoniche in edifici sedi di attività ricettive e di pubbliciesercizi

Art. 16

- considerato chel’Amministrazione Comunale hasempre avuto particolareattenzione per i soggettisvantaggiati e portatori dihandicap;- considerato che ci sonodisabilità che sembrano suscitarepiù attenzione di altre, quasi aporre in secondo piano ledifficoltà connesse a disabilitàgravi come sordità e cecità;- considerato che gli ambientipubblici dovrebbero essere i primiche garantiscono la sicurezzadelle persone con disabilità;

si chiede all’art. 16 diprevedere negli edificipubblici la presenza disegnalazioni non solo uditivema anche visive, e che ipercorsi tattili (a terra o aparete) vengano installaticon precedenza a destra

16 Impianti emittenti onde elettromagnetiche

Art. 55

considerata la presenza nelnostro territorio di alcuni impiantiemittenti per i quali si sonostudiate e applicate soluzionivolte a renderli più conformi allearee fortemente urbanizzate,come quelli presente al ParcoAlbanese e al Parco Allende;

si chiede all’art. 55 per gliimpianti emittentiradiotelevisivi e radiobaseper telefonia o stazioneradiobase (SRB) di prevederela possibilità di richiedere aiproprietari la mimetizzazionecromatica con il paesaggio eil ricorso alla progettazione diforme più armonizzate con ilterritorio circostante.

17 Marciapiedi ed aree pedonaliArt. 26Punto 7 e9

- Richiamato l’art. 27(Circolazione dei carretti a mano)del Regolamento Comunale diPolizia Urbana che recita: “Icarretti a mano per il trasporto di coseche circolano nel centro storico diVenezia possono avere una larghezzamassima cm. 80 compreso l'asse. Essidevono essere muniti di ruote digomma sia sull'asse principale che sugliappoggi anteriori per lo scavalcamentodei ponti, qualora ne fossero provvisti.E' vietata la circolazione dei carretti diqualsiasi tipo e larghezza lungo isottoportici delle procuratie vecchie enuove della piazza San Marco. Dalle ore10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00alle 20.00 è vietata la circolazione deicarretti per le sottonotate località:- Calle e ponte della Canonica- Calle degli Specchieri- Tutte le Mercerie- Calle degli Stagneri- Calle della Bissa- Calle del fontego dei Tedeschi e ponte dell'Olio- Calle e ponte del Lovo- Calle dei Fabbri- Frezzerie- Calle dei Fuseri- Calle della Mandola- Salizada S. Giovanni Grisostomo- Ruga giuffa S. ApolloniaE' vietato trasportare sui carretti mercisporgenti oltre la larghezza dei carrettistessi.I carretti devono essere muniti di unatarghetta con la indicazione delnominativo ed indirizzo del proprietario.I conducenti dei carretti devono usare lamassima cautela e procederelentamente, allo scopo di evitarequalsiasi danno a persone e cose.

si chiede all’art. 26 dieliminare il punto 7 e diconseguenza il punto 9

E' vietato far sostare i carretti sullepubbliche vie dopo l'uso e nelle orenotturne.”

- Considerato che il punto 7 dell’art 26mira a regolamentare uncomportamento umano assolutamentenon riconducibile ad un regolamentoedilizio;

18 Caratteristiche edilizie dei cortili, patii, lastrici solari e cavedi,pergolati/pompeiane, gazebo e tensostrutture, deposito attrezzi,posti d’ombra, parcheggi privati e spazi scoperti, copertureparcheggi privati

Art. 36Punto B

- considerato che nel presenteregolamento si regolal’installazione elementitecnologici volti al risparmioenergetico e alla sostenibilitàambientale;

Si chiede all’art. 36 punto Bdi inserire la possibilità diinstallare pannelli fotovoltaicianche su depositi attrezzi,pergolati/pompeiane;

19 Caratteristiche edilizie dei cortili, patii, lastrici solari e cavedi,pergolati/pompeiane, gazebo e tensostrutture, deposito attrezzi,posti d’ombra, parcheggi privati e spazi scoperti, copertureparcheggi privati

Art. 36punto B

- considerato che è volontàdell'Amministrazione Comunaleridurre al minimo i conflitti traprivati confinanti;- considerato che il ricorsoall’atto notarile rappresenta unaggravio procedurale ancheparticolarmente oneroso;

si chiede all’art. 36 punto Bdi valutare la possibilità disostituire il ricorsoall’atto/accordo di consensonotarile trascritto e registratocon un atto privatodepositato presso i registriimmobiliari.

20 Caratteristiche edilizie dei cortili, patii, lastrici solari e cavedi,pergolati/pompeiane, gazebo e tensostrutture, deposito attrezzi,posti d’ombra, parcheggi privati e spazi scoperti, copertureparcheggi privati

Art. 36punto Blettera a)

- considerato che viene accettatala superficie coperta fino a 10mqper i depositi per attrezzi;- considerato che l’innalzamentoa 10 mq comportal’accatastamento dell’oggettoedilizio;

si chiede che all’art. 36,punto B, lettera a) vengafatto esplicito riferimentoall’obbligo di accatastamentoper i manufatti di 10mq

B) di chiedere fermamente la sospensione dell’iter di adozione eapprovazione del nuovo Regolamento Edilizio affinché esso vengaesaminato anche dagli organi Comunali eletti dai cittadini.

Direzione Municipalità di Favaro Veneto

Ordine del Giorno n. 4 del 25.3.2015 P.G. 2015/131104 del 26.3.2015

Proposta di deliberazione del Comune di Venezia PD 2015/46 del 2/2/2015 avente per oggetto: “Prima fase dell’attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione comunale, a seguito dell’approvazione del PAT variante n. 3 al piano degli interventi, relativa alla modifica del Regolamento edilizio e del glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23/4/2004 n.11 – Adozione”.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO

Richiamata

la proposta di deliberazione indicata in oggetto, sulla quale è stato richiesto il parere in merito all’approvazione del Regolamento edilizio comunale;

Premesso che

si considera positivo e importante il lavoro svolto dagli uffici nel merito della proposta di modifica del Regolamento Edilizio vigente sia in funzione di una maggiore chiarezza nella lettura del testo sia per una più adeguata applicazione delle norme in esso contenute che permettono una resa più efficace dello strumento operativo nell’ambito dell’attività edilizia, capace di porre in diretta relazione l’Amministrazione Pubblica con i diversi portatori di interesse su argomenti di primo piano per i progetti di riqualificazione della città;

Premesso, inoltre, che la deroga di ulteriori 20 giorni concessa per l’espressione del parere, pur risultando essenziale per un maggior approfondimento della materia, non ha consentito di risolvere in via definitiva e compiuta le problematiche avanzate in sede di discussione da parte dei consiglieri;

Ribadita

la qualificata attività svolta dagli uffici di riferimento i cui esiti si ritiene debbano venir preservati e posti a disposizione della prossima Amministrazione e della città;

Considerata l’ampia discussione emersa sia in sede di dibattito all’interno delle competenti Commissioni consiliari sia presso gli organi di stampa che hanno ospitato molteplici interventi di esponenti degli Ordini, delle Categorie e delle Associazioni cittadine;

Preso atto

dell’approssimarsi delle elezioni amministrative il cui esito, in rappresentanza della volontà dei cittadini elettori, darà avvio alla nuova consiliatura i cui Organi istituzionali potranno esercitare pieno mandato per la pianificazione e la realizzazione dell’iter di approvazione del provvedimento in oggetto indicato;

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’ DI FAVARO VENETO

Ritiene

di non esprimere parere nel merito della proposta di deliberazione PD 2015/46 del 2/2/2015 avente per oggetto: “Prima fase dell’attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione comunale, a seguito dell’approvazione del PAT variante n. 3 al piano degli interventi, relativa alla modifica del Regolamento edilizio e del glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23/4/2004 n.11 – Adozione”;

Invita

il Commissario straordinario del Comune di Venezia, per tutte le considerazioni espresse nelle premesse, a non procedere all’iter di approvazione della citata proposta di deliberazione PD 2015/46 del 2/2/2015 anche tenuto conto del regime di salvaguardia che si determinerebbe con le conseguenti gravi ripercussioni sullo sviluppo edilizio del territorio. Favaro Veneto, 25.3.2015

Ordine del Giorno approvato dal Consiglio di Municipalità di Favaro Veneto nella seduta del 25 marzo 2015 con n. 15 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Gruppo Misto).

Consigliera/e P A Consigliera/e P A

BAGLIONI ALESSANDRO X GIACOMIN GIANCARLO X BATTISTELLI UGO X LEREDE ANGELO X BAZZARO ALEX X MALAPONTI ANTONINO X BELLATO MARCO X MEMO SERGIO X BERTOLA DANIELE X ORDIGONI EZIO X BERTOLIN ROBERTO X PIGOZZO MARIA-TERESA X BULFONE PIERINA X TAGLIABRACCI ANDREA X CEIA SORIN X TOSSATO ROBERTA X FILIPPINI FULVIO X VETTORELLO PAOLO X FRANCHIN ENNIO X 16 3

MUNICIPALITA’ CHIRIGNAGO ZELARINO ______________ Deliberazione n° 8

Oggetto: Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario di competenza del Consiglio Comunale n. 46/2015 – “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11. – Adozione”. Parere.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Sessione straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

SEDUTA DEL 24 marzo 2015

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI ALLORINI Stefano X BABATO Alessandro X BACCOVICH Rinaldo X BALZANO Antonio X BIDOIA Francesca X CENTAZZO Mirco X CORO’ Marco X DE LAZZARI Emanuele X ENZO Maurizio X FAVARO Ferruccio X FORCATO Ernesto X MAUCERI Andrea X NIERO Emanuela X PADOAN Gabriele X SACCOMAN Giuseppe X SECHET Raffaele X STOCCO Stefano X ZAGO Adriana X ZAMBOLIN Elisa X

Totale 15 4 PRESIEDE: Maurizio ENZO PARTECIPA: Sandro DEL TODESCO FRISONE

2

Prot. Gen. 124210/2015 Seduta del 24.03.2015 Oggetto: Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario di competenza del Consiglio Comunale n. 46/2015 – “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11. – Adozione”. Parere.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ A relazione del Presidente con delega alla Pianificazione del Territorio, Programmazione e Progettazione Opere Pubbliche; Richiamati: - il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” - lo Statuto del Comune di Venezia, art. 23 comma 2; - il Regolamento Comunale delle Municipalità, art. 5, comma 1, lett. i) e art. 6 commi 1 e 2;

Vista la richiesta di parere della Direzione Sviluppo del Territorio prot. 61486 del 10/02/2015 sulla proposta deliberativa di competenza del Consiglio Comunale n. 46/2015 – “Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11. – Adozione”.

Premesso che:

• il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del 22.02.1963, n. 51);

• vista la complessità del territorio e le caratteristiche geo-morfologiche, socio-economiche e insediative di ambiti territoriali disomogeni tra loro (la Città Antica, la Terraferma, Porto Marghera, le Isole della laguna, i Litorali) l’amministrazione del Comune di Venezia ne ha definito l’assetto pianificatorio attraverso la redazione di diverse e successive varianti il cui insieme rappresenta il piano regolatore generale vigente.

• il Comune di Venezia ha in questo modo adeguato l’intera sua strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale, e in particolare al vigente Piano d’Area della Laguna e dell’Area Veneziana che, ai sensi dell’art. 55 delle sue norme tecniche dispone che tale adeguamento può avvenire “oltre che con un’unica Variante generale anche con più Varianti parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei”;

• di tale adeguamento ha reso atto la Regione del Veneto, Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota 5 Giugno 2012, prot. 261714;

• il Comune di Venezia è dotato di Regolamento Edilizio adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 24/24.02.2003 e approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2311 in data 28.07.2009;

3

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012 il Comune di Venezia ha adottato il Piano di Assetto del Territorio e il Rapporto Ambientale, corredato dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.);

• il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è stato approvato in data 30.09.2014 con la sottoscrizione, da parte del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia, del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;

• l’approvazione del P.A.T., ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, è stata ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014, n. 128, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di Venezia;

• il P.A.T. ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, assume efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

Premesso inoltre che:

• con Delibera del 5 Dicembre 2014, n. 98, il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, ha, tra l’altro, definito le fasi relative all’attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT, individuando, ai sensi del c. 1 dell'art 18 della LR 11/2004, una prima fase, rivolta all’operatività della presente Amministrazione Comunale, volta alla risoluzione di problemi di carattere settorialmente e/o territorialmente parziale, quali:

• provvedimenti di adeguamento ad alcune specifiche direttive del PAT indispensabili alla più efficace gestione attuale del PI ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis, della LR 11/2004, relative ad aspetti non risolvibili attraverso i contenuti della citata delibera del Consiglio Comunale relativa alla compatibilità, alla compatibilità condizionata ed al contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato, ai sensi del c. 5 bis, dell’art. 48 LR 11/2004;

• provvedimenti di razionalizzazione, semplificazione ed aggiornamento tecnico dell’apparato grafico, organizzativo e regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale;

• provvedimenti volti alla soluzione di contenziosi ovvero all’immediata acquisizione di benefici patrimoniali a favore dell’Amministrazione a seguito di iniziative già da questa avviate prima dell’approvazione del PAT, anche attraverso l’attivazione di procedure ai sensi dell’art. 6 “accordi tra soggetti pubblici e privati” della LR 11/2004 e dell’art.11 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento” della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto che, in concomitanza con l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio si è ravvisata la necessità di procedere all’aggiornamento del vigente Regolamento Edilizio e dell’allegato Glossario, al fine di renderlo più efficace nella sua applicazione nell’attività edilizia; Considerato che: - la Direzione Sportello Unico Edilizia ha predisposto congiuntamente con la Direzione Sviluppo

del Territorio la bozza di Regolamento Edilizio e Glossario allegati alla proposta di deliberazione del Commissario per formarne parte integrante e sostanziale;

- con nota PG 2014/462729 del 05.11.2014 è stata avviata la fase concertativa con gli Ordini

Professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Medici), le categorie economiche, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sez. Venezia, con l’ULSS 12, la Regione Veneto – Dir. Settore Legale e Affari Generali, Sovrintendenza B.A.eP. Venezia, Comando Provinciale VVF di

4

Venezia con l’istituzione di un Tavolo Permanente di Confronto al fine di affrontare la lettura e la discussione di merito del regolamento;

- con nota PG 2014/462507 in data 05.11.2014 è stato richiesto il parere di competenza alle

Direzioni interne: Avvocatura Civica, Sviluppo del Territorio, Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Ambiente e Politiche Giovanili, Commercio e Turismo, Patrimonio e Casa, Affari Generali e Supporto agli Organi, Mobilità e Trasporti, Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza, Politiche Educative, della Famiglia e Sportive e istituzione Centro previsioni e Segnalazioni Maree, con invito a partecipare al Tavolo Permanente di Confronto;

- negli incontri del tavolo Permanente di Confronto (03.11.2014, 14.11.2014, 28.11.2014,

05.12.20104, 12.12.2014, 15.12.2014, 22.12.2014, 24.12.2014) sono stati discussi tutti i contributi formulati dalle categorie professionali ed economiche;

Considerato inoltre:

- che alle Municipalità è stata richiesta l’espressione del parere di cui all’articolo 23 comma 2

dello Statuto e degli articoli 5 comma 1 lettera i) e 6 commi 1 e 2 del Regolamento comunale delle Municipalità solo in data 10 febbraio, comunicando che non sarebbero state prese in considerazione istanze di proroga oltre i 20 giorni previsti dal Regolamento;

- che con la nota sopra richiamata prot. 2014/46279 del 5.11.2014, era stata avviata dalle

Direzioni proponenti la fase concertativa con Enti, categorie economiche e ordini professionali e istituito un tavolo permanente di confronto, riunitosi poi in numerose occasioni, per affrontare la lettura e la discussione di merito del Regolamento, escludendo però le Municipalità, unici organismi elettivi di governo e di rappresentanza attualmente in carica nel Comune di Venezia con pieno titolo nelle loro funzioni politico istituzionali;

- che sempre in data 5.11.2014, con la nota citata prot. 462507 è stato richiesto sempre dalle

Direzioni proponenti il parere di competenza a 11 Direzioni comunali,con invito a partecipare al Tavolo permanente di confronto, ma che dal Tavolo sono state escluse le Direzioni di Municipalità;

- che alle Municipalità è stato unicamente rivolto l’invito a partecipare ad un incontro di

presentazione pubblica ad appena 5 giorni dalla scadenza del termine per l’espressione del parere;

- che, tutto ciò premesso, il Consiglio di Municipalità, con deliberazione n. 5 del 26.2.2015, aveva

osservato che la proposta di provvedimento sulla quale era stato richiesto il parere del Consiglio municipale: a) dovesse essere valutata con particolare attenzione dagli unici organismi rappresentativi ancora validamente costituiti presso il Comune di Venezia, in considerazione dell'importanza della materia, che interessa tutta la cittadinanza; b) non presentasse affatto, a dispetto di quanto asserito nella citata nota di trasmissione di richiesta di parere, aspetti di urgenza e imponesse, al contrario, un dibattito approfondito e riflessioni ponderate, presso la competente commissione consiliare e lo stesso consesso consiliare, data la delicatezza di ogni modifica regolamentare in campo edilizio; c) che i termini assegnati al Consiglio municipale per l'espressione di parere non fossero compatibili con quanto dianzi indicato; per tali ragioni il Consiglio di Municipalità aveva deliberato di richiedere al Commissario Straordinario una proroga non inferiore ai 30 giorni per

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l’espressione del parere, proroga poi concessa, di 20 giorni, con nota prot. 93297 del 3.3.2015 dal Sub Commissario Michele Scognamiglio;

- che dall’esame della documentazione emerge che la proposta di nuovo Regolamento Edilizio ,

pur presentando contenuti di carattere innovativo rispetto all’obiettivo di ripopolare Venezia e di potenziare le strutture ricettive in Terraferma per alleggerire la pressione sul Centro Storico, mantiene elementi complessi e talora controversi che sono oggetto di articolate valutazioni da parte dei diversi soggetti interessati, dalle Categorie, dagli Ordini professionali. A questo si aggiunge il fatto che l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge regionale 11/2004 a far data dall’adozione del nuovo Regolamento fino alla sua definitiva approvazione da parte della nuova Amministrazione determinerà un forte condizionamento all’attività edilizia ed urbanistica cittadina, tutti elementi che richiedono un’organica valutazione sia di ordine tecnico che politico e l’assunzione di responsabilità che esulano dalle competenze di una gestione commissariale e che si ritengono proprie di un’Amministrazione eletta dai cittadini;

- che per tali ragioni si ritiene inopportuna, in quanto non sostenuta da ragioni di urgenza e

necessità, l’adozione da parte del Commissario Straordinario del nuovo Regolamento Edilizio e di esprimere la richiesta che ogni decisione in merito all’intero procedimento venga riservata alle valutazioni della prossima Amministrazione:

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Direttore della Municipalità di Chirignago Zelarino ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 in conformità all’art. 5 comma 5 del Regolamento Comunale delle Municipalità; Considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dall’Esecutivo Municipale nella seduta del 23.3.2015; Sentita la Commissione Consigliare competente nelle sedute del 24.02.2015 e 23.03.2015; Considerato che la votazione eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge con l’assistenza degli scrutatori consiglieri Centazzo Mirco, Niero Emanuela, Zambolin Elisa ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 15 Votanti: n. 15 Favorevoli: n. 15 Contrari: n. 0 Astenuti: n. 0

DELIBERA - di ritenere inopportuna, per le ragioni di cui in premessa e, in particolare per il fatto che il

provvedimento non appare sostenuto da ragioni di necessità ed urgenza, l’adozione da parte del Commissario Straordinario del nuovo Regolamento Edilizio di cui alla proposta di deliberazione in oggetto;

- di esprimere la richiesta che ogni decisione in merito all’intero procedimento di cui all’oggetto venga riservata alle valutazioni e alle decisioni della prossima Amministrazione;

- di formulare, in ogni caso, a supporto delle decisioni del prossimo Organo politico competente, le proposte di integrazione/modifica di cui all’allegato, condivise con altre Municipalità.

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PROPOSTE DI INTEGRAZIONE /MODIFICA ALLEGATE ALLA DELIBERA:

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Dare atto che la Direzione di Municipalità provvede a trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Sviluppo del Territorio. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

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Presiede la seduta Maurizio ENZO

Il Direttore della Municipalità Sandro Del Todesco Frisone

Deliberazione protocollo n. 2015/124210 del 23 marzo 2015 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio della Municipalità il _________________ 2015 per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge. Copia conforme all’originale

Il Direttore della Municipalità Sandro Del Todesco Frisone

Divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione agli Uffici competenti

Il Direttore Sandro Del Todesco Frisone

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Deliberazione n. 2 Seduta del 02.03.2015 Prot. Gen. 88801 del 27.02.2015 CH/2015/2 Oggetto: Parere relativo alla PD n.46/2015 avente per oggetto:Prima fase dell’attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n.3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n.11 – Adozione.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ DI MARGHERA A Relazione del componente l’Esecutivo con delega all’Urbanistica;

• Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 avente per oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”;

• Visto che con decreto del Presidente della Repubblica del 22.7.2014 il dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell’Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta;

• Visto lo Statuto della Città di Venezia;

• Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;

• Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Marghera;

• Ritenuto di dover esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 23 comma 2 dello Statuto e degli artt. 5 c. 1 e dell’art. 6 c.1,2 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

• Visto che l’Esecutivo nella seduta del 02.03.2015 ha espresso parere favorevole con le modifiche apportate;

• Sentita la Commissione competente;

• Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Amministrativo della Municipalità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato:

- che alle Municipalità è stata richiesta l’espressione del parere, di cui all’articolo 23 comma 2 dello

Statuto e degli articoli 5 comma 1 lettera i) e 6 commi 1 e 2 del Regolamento comunale delle

Municipalità in data 10 febbraio, comunicando che non sarebbero state prese in considerazione

istanze di proroga oltre i 20 giorni previsti dal Regolamento;

- che con la nota prot. 2014/46279 del 5.11.2014, era stata avviata dalle Direzioni proponenti la fase

concertativa con Enti, categorie economiche e ordini professionali e istituito un tavolo permanente

di confronto, riunitosi poi in numerose occasioni, per affrontare la lettura e la discussione di merito

del Regolamento, escludendo però le Municipalità, unici organismi elettivi di governo e di

rappresentanza attualmente in carica nel Comune di Venezia con pieno titolo nelle loro funzioni

politico istituzionali;

- che sempre in data 5.11.2014, con la nota citata prot. 462507 è stato richiesto dalle Direzioni

proponenti il parere di competenza a 11 Direzioni comunali, con invito a partecipare al Tavolo

permanente di confronto, ma che dal Tavolo sono state escluse le Direzioni di Municipalità;

- che alle Municipalità è stato rivolto l’invito a partecipare ad un incontro di presentazione pubblica

a 5 giorni dalla scadenza del termine per l’espressione del parere;

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- che la proposta di provvedimento sulla quale è stato richiesto il parere del Consiglio municipale

debba invece essere valutata con particolare attenzione dagli unici organismi rappresentativi ancora

in carica presso il Comune di Venezia, in considerazione dell'importanza della materia che

interessa tutta la cittadinanza;

- che la materia non presenta aspetti di urgenza e richiederebbe un dibattito approfondito e che

invece, i termini assegnati al Consiglio municipale per l'espressione di parere, non sono compatibili

con tale esigenza

• Procedutosi a votazione per alzata di mano, il Presidente con l’assistenza degli scrutatori, i Consiglieri Furiato C., Rossato G., Minto G., accerta e proclama il seguente esito :

Presenti n. 15 Votanti n. 10 Favorevoli n. 10 Astenuti n. 5 (Righetto L., Rossato G., Pellegrini M., Calcagni G., Mattiello G.) Contrari n. 0

D E L I B E R A

- di ritenere il provvedimento in questione molto complesso e bisognevole di ulteriori passaggi e

confronti per l’espressione di un parere con sufficiente cognizione di causa da parte dei consiglieri

municipali;

- di richiedere al Commissario Straordinario la proroga dei termini per l'espressione di parere sulla

proposta di deliberazione PD 2015/46 avente ad oggetto: “Prima fase dell'attività di pianificazione

urbanistica a livello operativo dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT.

Variante n. 3 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario,

ai sensi dell’art. 18 della L.R. del 23.04.2004 n. 11. – ADOZIONE;

In ogni caso, stante il diniego esistente finora, comunicato per iscritto e ribadito verbalmente riguardo

alla proroga dei termini richiesti dalle municipalità, per quanto finora esaminato si ritiene di poter

esprimere nel merito le seguenti considerazioni:

- apprezzamento per l’introduzione di norme che regolamentano in maniera più stringente la qualità

ambientale ed energetica delle nuove edificazioni, quali avere prestazioni energetiche minime pari alla

classe B e la riduzione del 20% contributo costo costruzione per miglior isolamento o impiego tetti

verdi (art. 54) o le premialità varie e future per progettazioni ecosostenibili;

- apprezzamento per l’introduzione di norme che mirano a limitare e contenere gli effetti di edifici e

alloggi che ospitano sedi di società del gioco d’azzardo legale e sale scommesse, in particolare

i divieti di apertura sale scommesse e collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in

ambiti sensibili, la non ammissibilità di sale da gioco in edifici ad uso residenziale o parzialmente

residenziale, le limitazioni poste a insegne e pubblicità che incitino alla pratica del gioco d’azzardo

(art.30);

- apprezzamento per l’introduzione di nuove misure a protezione dal rischio idraulico, anche su edifici

esistenti sprovvisti di sistema di smaltimento delle acque superficiali o di fognatura, (artt.36 e 60);

- in merito all’art. 49 si propone di verificare la possibilità di introdurre forme di premialità relativa ad

interventi su edifici privati finalizzati alla bonifica dell’amianto anche in assenza di obblighi

normativi;

- rispetto all’art. 26 comma 7 si rilevano criticità per quanto riguarda la effettiva conoscenza di un

obbligo (anche con sanzioni) da parte di soggetti privati non residenti nella Città Antica ed Isole.

Direzione

Municipalità Venezia Murano Burano

Servizio Attività Istituzionali

Servizio Attività Istituzionali - Venezia, Castello 5065/i Responsabile del Servizio: Dott. Paolo Dedè Tel. 0412710053

Responsabile UOC: Stefania D’Este Tel 0412710067

Venezia, 26/03/2015

PG 132579/2015

Alla Direzione Sviluppo del Territorio

Arch. Oscar Girotto

Direttore

Dott. Paolo Barbieri

Dirigente

Alla Direzione Sportello Unico Edilizia

Dott. Maurizio Dorigo

Direttore

LORO SEDI

Oggetto: Parere su PD 46 “Prima fase dell’attività di pianificazione urbanistica a livello operativo

dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del PAT. Variante n.3 al

Piano degli Interventi, relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e del Glossario, ai

sensi dell’art.18 della L.R. del 23.04.2004 n.11. – Adozione”;

ULTERIORE Richiesta proroga termine.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, pervenuta dalla

Direzione Sviluppo del Territorio in data 12/02/2015 PG 61486, si chiede a norma dell’art.6 comma

3) del RCM, proroga del termine per l’espressione del parere di competenza da parte della

Municipalità di Venezia-Murano-Burano fino al 07 Aprile 2015 data di convocazione del Consiglio

di Municipalità, in quanto pur essendo stato inserito all’Ordine del Giorno del Consiglio del 25 c.m.

è venuto meno il numero legale per la sua approvazione.

Distinti saluti.

Il Presidente

Dott. Erminio Viero

Da: "Avv. Massimiliano De Benetti" <[email protected]> A: "concertazione pi" <[email protected]> Inviato: Giovedì, 5 marzo 2015 21:28:26 Oggetto: Osservazioni a proposta di deliberazione n. 46/2015 - COMUNE DI VENEZIA

Letto la proposta in oggetto, in qualità di patrocinio esercente la professione anche avanti il TAR Veneto nelle materie urbanistiche osservo quanto segue.

E’ opportuno riformulare la previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. b) nel modo che segue ( N.B. le parti in corsivo sottolineate sono quelle riformulate):

b) l’alloggio mono stanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38 se per due persone, per entrambe le tipologie non è consentita la destinazione d’uso turistico ricettivo, qualsiasi sia la forma o la modalità gestionale funzionale alla stessa.

Ciò in quanto tale riformulazione:

- è più chiara dal punto di vista della tecnica normativa;

- è sistematicamente più coerente con le norme del Titolo II, Capo III della bozza di regolamento ( che sono norme edilizie) e quindi si possono riferire unicamente alla destinazione d’uso degli immobili;

- evita conflitti con norme di rango superiore ( in particolari leggi ordinarie) che invece disciplinano l’uso e il godimento degli immobili.

Rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti porgo distinti saluti

Avvocato Massimiliano De Benetti

Dottore di Ricerca in Diritto Civile

Via del Santo n. 41

35123 - Padova (PD)

Tel. 049/7994546

Fax 049/7994547

PG. 108017 del 11/03/2015