Ramo Cauzioni: evoluzione storica ed attuali difficoltà di sottoscrizione
Concordato Cauzioni e Credito Roma 17/06/2010 Gruppo di Lavoro “Sinistri” Legge 488/92 Axa Ina...
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Concordato Cauzioni e CreditoRoma 17/06/2010
Gruppo di Lavoro “Sinistri”
Legge 488/92
Axa
Ina Assitalia
Fondiaria Sai
Vittoria
Cattolica
con la collaborazione dell’Avv. Carlino Scofone
NORMATIVA
1. Legge 488/922. Deliberazione CIPE 27.04.19953. Decreto Ministero Industria 527/19954. Circolare Ministero Industria 38522/19955. Decreto Ministero Industria 319/19976. Legge 449/19977. Circolare Ministero Industria 1068586/1998 8. Circolare Ministero Industria 1039729/19999. Decreto Ministero Industria 133/200010. Decreto Ministero Industria 24.05.200011. Decreto Ministero Industria 03.07.200012. Circolare Ministero Industria 900315/200013. Circolare Ministero Attività Produttive 900/200214. Decreto Ministero Attività Produttive 21.11.200215. Ministero Attività Produttive prot.972064/200316. Circolare Ministero Attività Produttive 970776/2005
TESTI DI POLIZZA
• Ania prot. 338 del 16.12.1996 (all.5)
• Circolare Min.Ind. 1068586 del 25.09.1998 (all.2)
• Circolare Min.Ind.1039729 del 07.06.1999 (all.3)
• Circolare Min. Ind. 970776 del 25.07.2005 (all.4)
TESTI DI POLIZZA
1996: ● max + int. ● efficacia fino a svincolo
1998: ● validità 36 mesi dall’erogazione
1999: ● max + int. + Istat ● restituzione anticipo dovuto secondo le condizioni
della normativa e del decreto di concessione
2005: ● efficacia fino a svincolo ● obbligo di recepimento di modifiche normative future ● automatica iscrizione a ruolo
TESTI DI POLIZZA
Principali problemi
• Durata della garanzia (testi post 1998)
• Presupposti dell’escussione:
- Lettera della Banca
- Decreto di revoca
• Autonomia della garanzia, salvi i casi di forza maggiore che hanno causato il ritardo nell’ultimazione dell’investimento.
TRATTATIVA CON IL MINISTERO
Stratificarsi negli anni di rilevante numero di escussioni non definite:
• Criticità dei testi di polizza• Intempestività ed inerzia delle banche concessionarie e del ministero
Inizio trattativa 2006:
• Incontro Ania / Ministero• Incontri Compagnie / Ministero
TRATTATIVA CON IL MINISTERO
Individuazione di gruppi omogenei di casi sospesi:
1. Escussione della Banca concessionaria ed emissione del decreto di revoca oltre 36 mesi
2. Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi e decreto di revoca oltre i termini
3. Escussione della Banca concessionaria e decreto di revoca entro i termini
4. Casi particolari
Febbraio 2007: ipotesi di pagamento in misura percentuale rispetto ai suddetti casi.
TRATTATIVA CON IL MINISTERO
Agosto 2007
● Bozza di transazione inviata da un gruppo di Compagnie al Ministero:
1. Escussione della Banca concessionaria ed emissione del decreto di revoca oltre 36 mesi (RINUNCIA DEL MINISTERO)
2. Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi e decreto di revoca oltre i termini (PAGAMENTO SOLO DEL CAPITALE)
3. Escussione della Banca concessionaria e decreto di revoca entro i termini (PAGAMENTO DEL CAPITALE + ISTAT + INTERESSI)
4. Casi particolari (RICOLLOCATI ALL’INTERNO DELLE PRECEDENTI CATEGORIE)
● Interruzione della Trattativa
FERMO AMMINISTRATIVO
Conseguenze teoriche e pratiche:
• Sospensione di pagamenti da parte della P.A. alla Compagnia
• Mancata accettazione delle polizze
• Non ammissione alle gare
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FERMO AMMINISTRATIVO
● Mancata rispondenza dei fermi amministrativi alla reale situazione debitoria delle Compagnie
● Conseguenti azioni delle Compagnie:
– pagamento dell’importo totale (capitale + interessi + Istat) e immediata
azione di ripetizione
– ricorso al TAR
– accordo con Ministero:
▪ pagamento del capitale e revoca del fermo
▪ rinuncia da parte del Ministero alle escussioni tardive
FERMO AMMINISTRATIVO
• Azioni del Ministero per la riscossione di interessi e Istat
• Annullamento della black list
• Cartelle esattoriali
CARTELLE ESATTORIALI
Opposizione alle cartelle per carenza del titolo:
• Credito della P.A. nasce da rapporto di diritto privato
• Compagnia è soggetto diverso dal destinatario del provvedimento di revoca
CARTELLE ESATTORIALI
Scadenza della cartella prima della sospensiva e azioni esecutive di Equitalia:
• Espropriazioni mobiliari - immobiliari (ipoteca) e fermo beni mobili registrati
• Pignoramenti presso terzi
Legge 23 luglio 2009 n.99
Art. 3 comma 8:… il provvedimento di revoca …. costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo … nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei fideiussori ...
Problemi di qualificazione della norma:
• Norma di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva)oppure
• Norma nuova (con efficacia solo per il futuro)
Legge 23 luglio 2009 n.99
Difesa delle Compagnie:
• Carattere innovativo – non retroattività
• Illegittimità costituzionale – restrizione del diritto di difesa del garante
Legge 23 luglio 2009 n.99
Posizione del Tribunale di Roma:
• Ha riconosciuto il carattere innovativo della norma ma, attribuendole comunque valenza retroattiva, ha respinto le difese delle Compagnie
• Ha respinto la questione di incostituzionalità sollevata in merito alla limitazione del diritto alla difesa del garante
• Ha confermato gli orientamenti di merito già espressi (sospensione della cartella se decreto di revoca successivo ai 36 mesi)
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Legge 23 luglio 2009 n.99
Interpretazione a favore del garante:
Art. 3 comma 8:
….il provvedimento di revoca … costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo … nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei fideiussori in relazione alle agevolazioni revocate.
quindi
RICONOSCIMENTO DELLA NECESSITA’ DEL DECRETO DI REVOCA
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA
A) Escussione della Banca concessionaria decorsi 36 mesi dall’erogazione:
● Condotta contrastante con art. 3 CGA che disciplina la durata massima della garanzia
● Giurisprudenza unanime nel ritenere cessata la garanzia e inefficace l’escussione
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA
B) Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi dalla erogazione con decreto di revoca successivo:
• Art.1 CGA – l’escussione deve contenere l’indicazione della inadempienza riscontrata sulla base delle disposizioni della Legge 488/92 tali da far risultare il contraente debitore
• Il Contraente è costituito in debito con il decreto di revoca
• Art.3 CGA – durata massima della garanzia 36 mesi dall’erogazione dell’importo garantito
quindi
DECRETO DI REVOCA ENTRO 36 MESI
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA
B) Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi dall’erogazione con decreto di revoca successivo:
• Giurisprudenza quasi unanime nel ritenere scaduta la garanzia nonostante la richiesta di incameramento della Banca concessionaria nei termini .
• Garanzia considerata autonoma ma con condizioni inserite dal Ministero che richiamano le disposizioni della Legge 488/92 in merito alla concessione e revoca del contributo.
quindi
Il garante autonomo può eccepire l’assenza del decreto di revoca nei termini
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA
B) Escussione della Banca concessionaria entro 36 mesi
dall’erogazione con decreto di revoca successivo:
● Concessione da parte del Tribunale di Roma di sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di contraente e coobbligati.
Il provvedimento ha ritenuto sussistente il fumus e non necessaria la valutazione del periculum in quanto si tratta di azione di rilievo (art.1953 c.c.).
● Principio desumibile: la contestazione della debenza non esclude la facoltà di cautela del credito di regresso.
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA
C) Escussione della Banca concessionaria solo per l’approssimarsi della scadenza della polizza:
Non ci sono pronunce in merito ma le eccezioni sono ammissibili in quanto fondate sul rispetto della letteralità del titolo.
CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA
Conclusioni
Dopo l’entrata in vigore della L.99/2009 il Tribunale di Roma:
a) rigetta le istanze di sospensione delle cartelle se fondate sull’assenza di titolo esecutivo
b) Conferma i provvedimenti di sospensione emessi prima della L.99/2009
c) Accoglie istanze di sospensione se fondate su ragioni di merito diverse dalla carenza di titolo esecutivo (decreto di revoca emesso oltre 36 mesi)
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CASI DI INCAMERAMENTO E RELATIVA GIURISPRUDENZA
Opportunità:
Istituire un centro di raccolta di pronunce in materia nel quale far confluire tutti i provvedimenti ottenuti dalle Compagnie
Finalità:
Coordinare le scelte difensive future sui contenziosi
Grazie
a tutti
della partecipazione !