APPRENDISTATO Titolo. Apprendistato professionalizzante Lapprendistato professionalizzante è...

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APPRENDISTATO Titolo L’ap p ren d istato e’ u n o sp eciale co ntratto d i lavo ro a cau sa m ista, n el q u ale la p restazio ne d el lavo ratore vien e scam b iata n o n so lo co n la retribu zio n e, m a an che con la fo rm azio ne p rofessio nale. L a rifo rm a d el m ercato d el lavo ro ( D . L g s. 2 76/2003 ) h a rivisto p ro fo n d am en te la d iscip lin a d ell’app ren d istato qu ale u n ico e vero con tratto d iretto alla fo rm azio n e e p ro fessio n alizzazio n e d el lavo rato re

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APPRENDISTATO

Titolo

L’apprendistato e’ uno speciale contratto di lavoro a causa mista, nel quale la prestazione del lavoratore viene scambiata non solo con la retribuzione, ma anche con la formazione professionale. La riforma del mercato del lavoro ( D. Lgs. 276/2003 ) ha rivisto profondamente la disciplina dell’apprendistato quale unico e vero contratto diretto alla formazione e professionalizzazione del lavoratore

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Apprendistato professionalizzanteApprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

L’impresa deve garantire all’apprendista la realizzazione della

formazione professionale.

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Apprendistato professionalizzante Limiti percentualiLa disciplina dell’apprendistato professionalizzante si applica

agli assunti dal 3.5.06.

Agli assunti precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al verbale di accordo 9.7.2003

Il numero di apprendisti che può essere assunto non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso la stessa struttura lavorativa.

Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati o ne ha meno di 3, può assumere comunque sia fino a 3 apprendisti

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Apprendistato professionalizzante: Limiti di età

Possono essere assunti i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale.

Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, trovano

applicazione le norme del C.C.N.L. in quanto compatibili.

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Apprendistato professionalizzanteRegolamentazione

L’art. 23 del D. L. 112/2008 ha stabilito che la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante può essere pari a 6 anni, è stata annullata la durata minima;

tale regolamentazione è però rimessa a quanto previsto da ogni

singolo contratto collettivo nazionale.

Si è inoltre precisato che il monte ore di formazione deve

essere di 120 ore annue che possono essere effettuate sia

presso l’azienda che presso le agenzie formative presenti sul

territorio.

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Apprendistato professionalizzante: Precedenti rapporti di lavoro

Il Ministero ha precisato che non vi sono problemi ad instaurare un rapporto di apprendistato con un giovane che abbia già avuto delle esperienze lavorative purché le precedenti esperienze non siano state effettuate nella stessa qualifica professionale.

Nel caso in cui le esperienze lavorative precedenti, risultassero le medesime del rapporto che si va ad instaurare, è necessario prendere in considerazione la durata del precedente rapporto di lavoro ed andare a stornare i mesi/gli anni già effettuati nella stessa mansione.

La nota ministeriale prot. n.1223, 2.2.2007 precisa che non è ammessa la stipula di un contratto di apprendistato con un lavoratore che in precedenza abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Nella valutazione devono essere coinvolte le parti sociali.

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Apprendistato professionalizzante : Qualificazione professionale e durata

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2, 3S, 3, 4S e 4.

Il periodo di apprendistato è pari a :➲ 48 mesi per le qualifiche comprese nel livello 2, 3S e 3➲ 36 mesi per le qualifiche comprese nel livello 4S e 4➲ Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la

stessa tipologia sarà computato presso il nuovo studio al fine del completamento del periodo prescritto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

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Apprendistato professionalizzante: Inquadramento e retribuzione

L’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono i seguenti:

2 livelli inferiori a quello di destinazione, per la prima metà del periodo.

1 livello inferiore a quello di destinazione , per la seconda metà del periodo.

Per gli apprendisti destinati al 4 livello , l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 5° livello per la prima metà dell’apprendistato.

Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

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Apprendistato professionalizzante : Apprendisti part time

Nel caso di apprendisti assunti a tempo

parziale, l’orario di lavoro avrà durata

non inferiore al 60%

dell’orario previsto per i lavoratori qualificati

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Apprendistato professionalizzante: La figura del tutor

Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista nella formazione e di trasmettere allo stesso le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa collaborando attivamente alla formazione del relativo percorso formativo.

Il Ministero del lavoro, nella circolare n. 40/2004 ha precisato che l'inadempimento formativo del quale si renda colpevole il datore di lavoro viene valutato in base all'intera formazione del piano formativo individuale e della regolamentazione regionale, ovvero sulla scorta della contrattazione collettiva che ha attivato l'apprendistato aziendale.

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Apprendistato professionalizzante: Profili formativi e Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale (PFI) viene considerato parte integrante del contratto di assunzione (lettera di assunzione) ed è formato a sua volta da due parti:

➲ PFI generale nel quale viene descritto il percorso formativo dell’apprendista in base alle competenze scelte nel profilo formativo;

➲ PFI di dettaglio nel quale viene descritta l’attività formativa. Questo PFI deve essere compilato per tutte le annualità previste dalla durata dell’apprendistato stesso e rappresenta l’articolazione della formazione dell’apprendista la quale è finalizzata al raggiungimento delle varie competenze indicate nel profilo formativo.

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Apprendistato professionalizzante: Profili formativi e Piano formativo individuale segue

Sia il PFI generale e sia il PFI di dettaglio possono essere modificati nella loro struttura fino alla fase di valutazione delle competenze acquisite dall’apprendista.

Gli strumenti e le modalità per la compilazione del Piano

Formativo generale sono differenti da Regione a Regione e

nel caso del Piemonte, è stato messo a disposizione

l’applicativo sul sistema della Gestione on-line delle

Comunicazioni Obbligatorie.

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Apprendistato professionalizzante: Capacità formativa dell’ impresa

Il percorso formativo dell’apprendista, il quale ha durata per tutto il rapporto dell’apprendistato stesso, può essere svolto tramite:

FORMAZIONE ESTERNA: presso gli Operatori della Pubblica Amministrazione Competenti in materia di apprendistato (Agenzie Formative presenti sul territorio);

FORMAZIONE INTERNA: presso l’azienda stessa nel caso l’azienda abbia i requisiti per la “capacità formativa”.

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Apprendistato professionalizzante: formazione esterna

Per attivare la formazione esterna era sufficiente scegliere tra le varie agenzie che si occupano di formazione presenti sul territorio.

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Apprendistato professionalizzante: formazione esterna - svantaggi ➲ Il dipendente e' assente dall'ufficio un giorno alla settimana; il periodo in cui si viene chiamati ad adempiere l'obbligo può' coincidere con un periodo di scadenze per il datore di lavoro;

➲ Non sempre la formazione e' mirata alle mansione per cui il dipendente e' stato assunto;

➲ Il dipendente deve essere retribuito per le otto ore giornaliere di formazione anche se e' stato assunto part time. Ne consegue che le ore di corso che eccedono il suo orario contrattuale devono essere retribuite con la maggiorazione prevista per lo straordinario;

➲ Viene spesso vissuta sia dal dipendente che dal datore di lavoro come un'imposizione che non porta alcun beneficio.

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Nuova normativa apprendistato variazioni, pregi, criticità e note operative

Venerdì 29/04 è stato presentato dalla Regione Piemonte agli Enti Formativi, il nuovo programma online per l’iscrizione degli apprendisti ai corsi di formazione.

Il sistema sarà operativo dal 1° giugno 2011

e comporterà notevoli modifiche al sistema

adottato fino ad oggi.

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Che cosa cambia rispetto alla vecchia normativa

La preiscrizione dovrà obbligatoriamente essere inserita su un nuovo sistema informatico della Regione (vedi link allegato), direttamente dal Consulente o dall’azienda.

Dal 1° giugno 2011, i Consulenti o le aziende non dovrannopiù inviare le preiscrizioni cartacee direttamente agli Enti diFormazione: si dovrà procedere solo ed esclusivamentetramite questo sistema online.

Non esisterà più il certificato di avvenuta preiscrizione.

Non sarà più necessario alcun documento cartaceo con firmadell’azienda e tantomento marca da bollo.

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!!!!!!!!!!Attenzione !!!!!!!!!

Il Consulente/azienda dovrà indicare sul sistema

online a quale Ente Formativo accreditato

intende iscrivere il proprio apprendista

entro e non oltre 30gg dalla data di assunzione

(N.B. a partire dall’autunno 2011, chi preiscriverà

l’apprendista oltre i 30gg, non avrà diritto alla

formazione finanziata dalla Provincia).

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Il nuovo programma online della Regione darà la possibilitàal Consulente di scegliere la sede dell’Ente Formativo dovel’apprendista effettuerà la formazione. Per problemi tecnici (almeno nella fase iniziale), si potrannoassociare all’apprendista solo le sedi accreditate e nonquelle secondarie periferiche dell’Ente.

Sarà compito dell’Ente associare in maniera corretta l’apprendista alla sede preferenziale più vicina alla residenza dell’apprendista.

Il consulente/azienda dovrà redigere il Piano di FormazioneGenerale in base alla qualifica dell’apprendista e, in seguito,approvare il piano Formativo di dettaglio elaborato dall’Entedi formazione

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N.B. Se non viene approvato il PFI di dettaglio,

l’azienda perde il diritto alla formazione finanziata

dalla Provincia.

Sia gli articoli 49 che gli articoli 16 dovranno svolgere 120 ore di formazione.

Sarà possibile far effettuare le ore di professionalizzantedirettamente in azienda

Gli Enti non dovranno solo certificare che gli apprendisti abbiano svolto 120 ore di formazione, ma anche le competenze acquisite in tale periodo.

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Non esisteranno più apprendisti di Fascia 2 e Fascia 3.

Il percorso formativo sarà differenziato a seconda che gliapprendisti siano:

Laureati 24 ore di materie trasversali 96 ore di materie professionalizzanti.

Diplomati 48 ore di materie trasversali (tipo1) 72 ore di materie professionalizzanti.

Licenzia media 48 ore di materie trasversali (tipo2) 72 ore di materie professionalizzanti.

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I lati positivi della nuova normativa

Tutti i dati inseriti sull’applicativo GECO che i Consulenti utilizzano per l’assunzione di un apprendista, saranno importati direttamente sul nuovoprogramma di gestione della formazione.

Le aziende, a seconda del titolo di studio, procederanno direttamente alla formazione professionalizzante delleproprie risorse.

Tutta la procedura sarà telematica…meno carte, papiri,burocrazia.

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Aumenteranno i contatti tra azienda ed Ente Formativo; sarà necessaria collaborazione tra le parti: il Consulente del

lavoro sarà sollevato da molte problematiche relative alla formazione mentre aumenteranno le responsabilità dell’azienda.

Il fatto di avere un importazione dati in tempo reale dall’applicativo GECO, permetterà di eliminare la comunicazione di cessazione di un apprendista che ha terminato il rapporto di lavoro

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I lati critici della nuova normativa

Gli apprendisti dovranno essere preiscritti entro 30gg dall’assunzione (oltre tale periodo, non potrà esserci formazione finanziata dalla Provincia)

Gli apprendisti art.16 dovranno effettuare tutte le 120 ore di formazione.

Gli Enti Formativi accreditati continueranno ad essere un punto di appoggio in caso di problematiche riguardanti la formazione degli apprendisti e all’assolvimento degli obblighi burocratici, però non avranno la possibilità di effettuare attività di inserimento dati (o correzioni) per conto di Consulenti/aziende.

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Al momento attuale non è possibile effettuare prove di caricamento degli apprendisti (in modo da verificare funzionalità, criticità ed eventuali bachi del programma.

Non sarà più possibile effettuare spostamenti di sportello per esigenze lavorative: l’apprendista deve frequentare 120 di formazione entro 365 gg…altrimenti l’azienda perde il diritto alla formazione finanziata!

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Note e consigli operativi

Ricordarsi di preiscrivere l’apprendista entro 30gg dall’assunzione

Associare correttamente l’apprendista all’Ente Formativo prescelto (non sarà possibile effettuare cambi: se si effettua un errore di associazione, l’apprendista dovrà comunque effettuare la formazione presso l’ente erroneamente indicato)

Ricordarsi di compilare il piano Formativo Generale dell’apprendista

Ricordarsi di approvare il Piano Formativo di dettaglio predisposto dall’Ente Formativo

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Link provvisorio al nuovo sistema online:

http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/apprendistato/