Analisi di bilancio - Dispensa 1a parte - Università...

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UNIVERSITA’ degli STUDI di PAVIA Facoltà di Economia CORSO DI ANALISI DI BILANCIO PARTE PRIMA Docente Letizia Ubbiali Professore a contratto Dottore di ricerca in Economia Aziendale Dottore commercialista e Revisore contabile Cultori della materia Matteo Navaroni ([email protected]) Mirko Panigati ([email protected]) A.A. 2009/2010 Materiale ad esclusivo uso didattico

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UNIVERSITA’ degli STUDI di PAVIA

Facoltà di Economia

CORSO DI ANALISI DI BILANCIO PARTE PRIMA

Docente Letizia Ubbiali

Professore a contratto Dottore di ricerca in Economia Aziendale

Dottore commercialista e Revisore contabile

Cultori della materia

Matteo Navaroni ([email protected])

Mirko Panigati ([email protected])

A.A. 2009/2010

Materiale ad esclusivo uso didattico

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LE FINALITA’ DELL’ANALISI DI BILANCIO

L’ECONOMICITA’ è il principio guida nel governo delle imprese e condizione di funzionamento della stessa, in quanto permette di conseguire DURABILITA’ ed AUTONOMIA.

La durabilità è l’attitudine a durare nel tempo in un ambiente mutevole, mentre l’autonomia è l’attitudine a vivere senza interventi di sostegno e di copertura esterni.

L’impresa come istituto economico-sociale atto a perdurare è peraltro profondamente influenzata nella sua esistenza anche da obiettivi extra-economici.

Agire secondo ECONOMICITA’ comporta il congiunto ottenimento nel lungo periodo di due equilibri:

• REDDITUALE: esprime la necessità che l’impresa consegua ricavi in misura tale da consentire l’integrale copertura dei correlati costi ed inoltre ottenere un margine di remunerazione del capitale proprio e per sostenere lo sviluppo.

• MONETARIO: esprime la necessità che il fruire delle entrate di moneta e dei suoi surrogati assicuri la piena copertura delle uscite via via richieste.

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La valutazione dell’ ECONOMICITA’ richiede misurazioni periodiche che trovano rappresentazione nel bilancio di esercizio prezioso strumento sia per l’organo direzionale, sia per gli utenti esterni.

Il sistema dei valori aziendali che trova rappresentazione nel bilancio di esercizio:

• si fonda sul pressuposto dell’impresa in funzionamento (going-concern);

• è finalizzato alla configurazione del reddito di esercizio e del correlato capitale di bilancio.

Le ANALISI di BILANCIO possono quindi essere condotte da soggetti diversi INTERNI od ESTERNI all’impresa stessa tra cui:

• l’organo direzionale (amministratori) che intendono disporre di ulteriori elementi di sintesi per decidere e controllare.

• i finanziatori (attuali o potenziali) che si pongono l’obiettivo di accertare la “capacità di credito”;

• gli investitori (istituzionali o risparmiatori) che hanno interesse a valutare la “capacità di reddito”;

Le ANALISI ESTERNE hanno per oggetto il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione.

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Il bilancio di esercizio non può essere inteso come un mero “rendiconto”, ma deve essere inteso come un “modello” conoscitivo destinato a comunicare alla generalità dei terzi interessati il risultato economico della gestione e la composizione quali-quantitativa del capitale.

Il bilancio destinato a pubblicazione è disciplinato da norme civilistiche (art. 2423 C.C. e seguenti) recentemente modificate dal D.Lgs n. 6/03 recante la riforma del diritto societario e dal D.Lgs 32/07, D.Lgs 195/07 e D.Lgs 173/08.

Tale documento essenziale ed unico a disposizione dell’ANALISTA ESTERNO non consente tuttavia di esprimere giudizi immediati sulla situazione reddituale, finanziaria, patrimoniale e monetaria dell’impresa.

Pertanto al fine di potenziarne il contenuto informativo occorre procedere ad alcune rielaborazioni attraverso le tecniche di ANALISI di BILANCIO.

Le principali tecniche sono:

• la riclassificazione dei modelli quantitativi;

• gli indici di bilancio

• i flussi finanziari e monetari.

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LA METODOLOGIA DI ANALISI

L’analisi di bilancio può essere retrospettiva, tendente a ricostruire a posteriori l’andamento della gestione oppure prospettiva, ovvero destinata a fungere da strumento di supporto alla programmazione e pianificazione.

E’ prevalentemente un’analisi QUANTITATIVA che, diviene strumento efficace solamente se applicata su più bilanci relativi ad esercizi consecutivi, poiché è solo ricorrendo ad un’ipotesi finzione che l’unitaria vita aziendale si scompone in periodi amministrativi e la continua gestione in esercizi.

Il PERIODO AMMINISTRATIVO è intervallo temporale di durata limitata, ma di ampiezza significativa in cui viene idealmente suddivisa l’unitaria vita dell’azienda. Si tratta di un arco di tempo caratterizzato da una durata generalmente costante tale da rendere omogenei quindi confrontabili i risultati economici nello stesso conseguiti.

L’ESERCIZIO è definito dalla Teoria economico-aziendale come l’unità economica relativa al periodo amministrativo considerato. In altri termini, è quella porzione di gestione che si è svolta nel periodo considerato

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Un giudizio complessivo sull’impresa non può essere disgiunto da un’interpretazione QUALITATIVA dei risultati che possono essere influenzati da:

• fattori congiunturali;

• fattori strutturali;

• altri fenomeni extra-economici.

La dimensione qualitativa assume un aspetto significativo nella fase di individuazione del percorso da seguire per “scomporre” il bilancio in relazione alle finalità perseguite con l’analisi e nella fase di interpretazione delle elaborazioni effettuate.

La scomposizione, la riorganizzazione e l’elaborazione dei dati di bilancio da parte dell’analista esterno è un processo complesso effettuato in condizioni di conoscenza limitata. Le tecniche di analisi prevedono:

• la riorganizzazione, secondo determinati criteri, dei valori contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico (RICLASSIFICAZIONE);

• la comparazione, per rapporto o per differenza, dei valori o degli aggregati ottenuti a seguito della riclassificazione (ANALISI per INDICI e per MARGINI);

• la lettura finanziaria e monetaria dei fenomeni aziendali avvenuti nel periodo (ANALISI per FLUSSI).

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Le FASI RILEVANTI dell’ANALISI di BILANCIO possono essere ricondotte alle seguenti:

1. lettura del bilancio;

2. riclassificazione del conto economico;

3. riclassificazione dello stato patrimoniale;

4. costruzione di un sistema di indicatori;

5. costruzione del rendiconto finanziario;

6. valutazione sintetica dell’azienda. La lettura del bilancio di esercizio, inteso in senso ampio e costituito dai documenti che ne esprimono il contenuto minimo obbligatorio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), a corredo (relazione sulla gestione) e supplementari, è il primo insostituibile momento e premessa della successiva analisi.

art. 2423 C.C.: “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa”.

art. 2428 C.C.: “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”.

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Le fasi di lettura del bilancio di esercizio

1. Lettura della relazione sulla gestione (R.G.).

2. Lettura della nota integrativa (N.I.).

3. Lettura dello stato patrimoniale (S.P.) del conto economico (C.E.).

4. Analisi delle principali variazioni intervenute nelle classi di valori dello stato patrimoniale e del conto economico.

5. Lettura delle tavole integrative al bilancio.

6. Lettura critica dei criteri di valutazione.

7. Individuazione dell’esistenza di operazioni straordinarie. 8. Analisi incrociata di congruenza tra relazione sulla gestione e nota integrativa.

9. Lettura dei conti d’ordine.

10. Determinazione del grado di discrezionalità e del grado di attendibilità del reddito.

11. Lettura della relazione del collegio sindacale.

12. Lettura della relazione di certificazione.

13. Analisi delle principali operazioni intragruppo e della possibile influenza sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria.

14. Analisi di sintesi con la costruzione del profilo qualitativo dell’informativa disponibile.

15. Scelta della metodologia per l’analisi di bilancio in termini di schemi di riclassificazione, indici di bilancio e flussi finanziari e monetari.

16. Individuazione della rilevanza dedicata a tematiche ambientali e sociali.

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La maggior parte delle informazioni necessarie, ai fini di una conveniente ANALISI di BILANCIO, si ottengono attraverso la preliminare e congiunta lettura di tutti i documenti che lo compongono, in senso lato, in particolare dei MODELLI QUANTITATIVI (S.P. e C.E.) e del “TERZO ELEMENTO” redatto in forma DESCRITTIVA e con linguaggio NARRATIVO.

Il CONTO ECONOMICO ove è sintetizzato il sottosistema dei valori del reddito di esercizio offre una rappresentazione diacronica della gestione, accogliendo valori flusso di componenti positivi e negativi di reddito.

Lo STATO PATRIMONIALE ove è sintetizzato il sottosistema dei valori del capitale di funzionamento offre una rappresentazione sincronica della gestione, accogliendo valori fondo (stock) attribuiti agli elementi patrimoniali all’istante terminale del periodo amministrativo.

Il “TERZO ELEMENTO” del bilancio è rappresentato dalla NOTA INTEGRATIVA che ne è parte integrante e dalla RELAZIONE SULLA GESTIONE che lo correda. Svolge una funzione descrittiva con riferimento ai valori di bilancio illustrandone aspetti che non possono essere compresi dalla sola lettura dei modelli quantitativi, una funzione informativa aggiungendo dati e notizie non contenuti nei prospetti contabili ed una funzione esplicativa di giustificazione dei valori di bilancio con i piani e programmi di gestione.

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La Relazione sulla Gestione1 (art. 2428 C. C.)

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta.

L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 1 Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.

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6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.2 Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società”.

La RELAZIONE SULLA GESTIONE fornisce informazioni sull’ambiente economico nel quale l’impresa, quale sistema aperto, opera mediante “scambi” con terze economie al fine di acquisire sui mercati di approvvigionamento le condizioni produttive necessarie allo svolgimento della sua attività di gestione e di cedere sui mercati di sbocco i beni ed i

2 Comma abrogato dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195.

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servizi che costituiscono il risultato dei processi di trasformazione economica attuati.

L’obbligo di riferire sulla situazione della società non può quindi essere inteso in senso statico, ma deve assolvere ad una funzione esplicativa. Devono essere esplicitate sia pure nei loro tratti essenziali le scelte aziendali, precisate nei piani e nei programmi di gestione, al fine di verificarne la compatibilità con i vincoli esterni all’impresa, di ambiente e di mercato, che ne condizionano il suo divenire (c.d. coerenza esterna).

L’obbligo di riferire sull’andamento della gestione ne richiama il fondamentale concetto di unitarietà collegando l’informazione sullo svolgimento della gestione passata con l’illustrazione del suo prevedibile andamento futuro.

Il concreto contributo informativo della RELAZIONE SULLA GESTIONE è tuttavia fortemente condizionato dall’orientamento comunicazionale dell’impresa stessa.

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La Nota Integrativa (art. 2427 C. C.)

“La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3- bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, [di durata indeterminata] facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio [e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione];

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

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5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del Patrimonio Netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6- bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6- ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi"e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";

7- bis) le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

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10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del Conto Economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno

comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

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19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19- bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447- septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447- bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447- decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro

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effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società

3.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea

4.

La NOTA INTEGRATIVA risponde alla funzione descrittiva, alla funzione specificamente informativa, nonché alla funzione esplicativa di connettere i valori congetturati alle stime indicate nei piani e programmi di gestione. In tal senso è deputata ad esplicitare la c.d. coerenza interna che collega le ipotesi di futuro svolgimento della gestione con i valori che ne sono dedotti. Al fine di valutarne l’effettiva capacità informativa occorre considerare, al di là delle indicazioni obbligatorie per Legge, il grado di analiticità del documento e la sua struttura (per punti o per voci).

3 Numero aggiunto dal Decreto Legislativo 3 novembre 2008, n. 173. 4 Comma aggiunto dal Decreto Legislativo 3 novembre 2008, n. 173.

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Il CONTENUTO dello STATO PATRIMONIALE e del CONTO ECONOMICO è disciplinato rispettivamente dagli art. 2424 e 2425 C. C.

Le norme impongono schemi obbligatori dei modelli quantitativi per quanto riguarda la STRUTTURA, la FORMA e il CONTENUTO dei medesimi.

La STRUTTURA attiene al modo in cui vengono poste in evidenza le relazioni tra le diverse classi di valori; scegliere una determinata struttura significa far emergere una data relazione tra i valori di bilancio ed evidenziare i conseguenti risultati parziali che ne derivano.

La FORMA riguarda il modo in cui vengono presentati i valori di bilancio.

Il CONTENUTO è l’insieme delle voci che devono essere esposte secondo un prefissato ordine.

La previsione normativa di schemi vincolanti a stati comparati, tuttavia parzialmente modificabili nei termini e con i limiti di cui all’art. 2423-ter C. C., assume notevole importanza nella lettura e nell’interpretazione dei dati, in quanto rende possibili analisi comparative nel tempo, tra i bilanci di una stessa impresa e nello spazio, tra i bilanci di imprese diverse.

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Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (art. 2423-ter C. C.)

“Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa. Sono vietati i compensi di partite”.

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TAVOLE INTEGRATIVE: ulteriori prospetti non richiesti dal contenuto minimale della nota integrativa quali il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto (n.b. punto 7-bis art. 2427 C. C.), lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riclassificati.

CRITERI di VALUTAZIONE: la lettura critica degli stessi è essenziale per comprendere se è intervenuta una modifica da un esercizio all’altro dei criteri utilizzati e quali siano le conseguenze derivate sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: generano una discontinuità del flusso informativo limitando la possibilità di effettuare una conveniente analisi specie se rilevanti.

ANALISI INCROCIATA tra RELAZIONE sulla GESTIONE e NOTA INTEGRATIVA: essenziale per verificare, da un lato, la coerenza interna tra valori e ipotesi di futuro svolgimento della gestione e, dall’altro, la coerenza esterna tra queste ultime ed il sistema di vincoli in cui opera l’impresa.

LETTURA dei CONTI d’ORDINE: momento generalmente trascurato per la scarsa importanza tradizionalmente attribuita agli stessi, ma non privo di utilità in sede di interpretazione degli indici di bilancio.

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La valutazione del grado di discrezionalità e di attendibilità del reddito

Tale apprezzamento deve essere condotto a due differenti livelli:

• per le aziende AUTONOME si fa riferimento al diverso peso delle quantità economiche CERTE rispetto alle quantità economiche STIMATE e CONGETTURATE nella determinazione del reddito di esercizio;

• nelle aziende appartenenti ad un GRUPPO l’esame deve essere condotto anche con riferimento a talune quantità economiche CERTE formatesi in base alla determinazione di prezzi-costo o prezzi-ricavo nel precipuo interesse del gruppo.

La natura dei VALORI di BILANCIO

I VALORI di BILANCIO si distinguono in:

• VALORI NUMERARI • VALORI NON NUMERARI

I VALORI NUMERARI “esprimono strumenti di regolamento degli scambi, mezzi cioè che caratteristicamente sorgono per la funzione tipica della moneta”. Possono essere classificati in:

• valori numerari certi; • valori numerari assimilati; • valori numerari presunti.

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I valori numerari certi sono costituiti dal denaro presente in cassa ed espresso nella moneta di conto. L’attributo della certezza discende dal fatto che il valore si determina mediante numerazione delle unità monetarie esistenti nel fondo di cassa, indipendentemente dall’apprezzamento personale di coloro che effettuano la rilevazione.

Sono considerati valori numerari certi anche i surrogati immediati del denaro, quali assegni circolari, assegni bancari a copertura garantita, vaglia postali, valori bollati e simili.

I valori numerari assimilati sostituiscono temporaneamente la moneta negli scambi monetari quando l’esecuzione della prestazione monetaria è differita nel tempo rispetto all’esecuzione della prestazione fondamentale non monetaria.

Si tratta di crediti e debiti di regolamento – detti anche di funzionamento o numerari – espressi in moneta di conto.

L’assimilazione al denaro discende dal fatto che i valori in parola svolgono, nello scambio, una funzione assimilabile a quella della moneta e sono caratterizzati da una grandezza nominale che si determina con un procedimento di numerazione analogo a quello proprio dei valori numerari certi.

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Diversamente, i crediti e di debiti che non sorgono per effetto del regolamento differito dello scambio monetario, ma sono essi stessi oggetto di negoziazione, sono denominati crediti e debiti di prestito – detti anche di finanziamento o non numerari.

In tal caso oggetto di negoziazione è la disponibilità, per un determinato periodo di tempo, di una certa quantità di moneta ed il credito, così come il correlato debito, che sorge in dipendenza del prestito o del finanziamento concesso, od ottenuto, non sostituisce alcun movimento di moneta.

I valori numerari presunti rappresentano presunzioni attuali di fenomeni che avranno manifestazione numeraria, certa o assimilata, in futuro o per i quali si può solamente prevedere la probabile manifestazione numeraria futura.

Tali valori sono accolti nelle scritture sistematiche soltanto al termine del periodo amministrativo che dà nome all’esercizio, in quanto necessari per la corretta configurazione del risultato economico, nonché del correlato capitale di funzionamento.

Si tratta, infatti, di imputare componenti positivi o negativi di reddito che, pur non avendo ancora avuto manifestazione numeraria, sono di competenza economica dell’esercizio di cui si tratta.

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I valori numerari presunti vengono suddivisi in:

• crediti e debiti in moneta non di conto;

• ratei attivi e passivi;

• fondi costi futuri;

• fondi rischi.

FONDI, DEBITI E T.F.R.

1) Un debito è un’obbligazione pecuniaria certa nella sua esistenza (nell’an), nell’ammontare (nel quantum) e nell’epoca di estinzione (nel quando) e si iscrive nella sezione D.

2) I fondi oneri sono fondi accesi a costi futuri di esistenza certa, ma indeterminati, al momento della redazione del bilancio, nel quantum e/o nel quando.

3) I fondi rischi sono fondi accesi a costi che hanno solo la probabilità di manifestarsi in futuro e, quindi, incerti sia nell’an che nel quantum (ed, ovviamente, nel quando). I fondi per rischi e oneri si iscrivono nella sezione B.

4) I fondi di rettifica ai valori dell’attivo (fondi ammortamento e fondi svalutazione) devono essere portati in deduzione dei valori dell’attivo cui le rettifiche si riferiscono.

5) La scelta del Legislatore di prevedere un’apposita sezione separata per il T.F.R. rispecchia le caratteristiche di questa particolare forma di debito, che non può propriamente essere considerata tale a causa dell’indeterminatezza della sua data di scadenza.

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I VALORI NON NUMERARI o ECONOMICI che “contrassegnano economicamente le condizioni produttive non numerarie” possono essere suddivisi, in base alle possibili relazioni che hanno con i prezzi che si formano sui mercati, in:

• valori certi; • valori stimati; • valori congetturati.

Si distinguono inoltre valori non numerari che hanno natura di VALORI PATRIMONIALI e valori non numerari che rappresentano COMPONENTI di REDDITO.

I valori certi sono direttamente correlati con i prezzi che si sono formati negli scambi. Si tratta di valori oggettivamente determinabili poiché si riferiscono a scambi di passata manifestazione, che non richiedono la necessità di ricorrere a stime.

I valori stimati sono caratterizzati da una relazione diretta con prezzi di futura manifestazione, in quanto relativi a scambi che avranno esecuzione in futuro ovvero a scambi per i quali, pur essendo già avvenuto il fenomeno economico, si deve ancora perfezionare la definizione di tutte le condizioni dell’operazione di scambio necessarie per accertare la variazione numeraria.

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I valori congetturati si caratterizzano per avere una relazione solo lontanamente mediata con i prezzi che si formano negli scambi.

I valori congetturati, infatti, nascono dall’esigenza di suddividere idealmente, ricorrendo ad un’ipotesi finzione, l’unitaria vita dell’azienda in periodi amministrativi e la continua gestione in esercizi.

Poiché non sono il frutto di stime destinate ad essere confrontate con futuri dati certi, ne deriva che i valori congetturati, in quanto scissioni di valori unici comuni a più oggetti di imputazione, non possono essere definiti veri o falsi in senso semantico, mancando per essi qualsiasi possibilità di un riscontro reale per mezzo della corrispondenza tra enunciati e fatti.

Con riferimento ai valori congetturati è, infatti, solamente possibile procedere alla verifica, da un lato, della loro corretta derivazione formale dalle ipotesi in merito al futuro svolgimento della gestione (coerenza interna) e, dall’altro, della realizzabilità dei programmi di gestione ipotizzati compatibilmente con il sistema di vincoli endogeno ed esogeno che ne condiziona lo svolgimento (coerenza esterna).

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La GESTIONE AZIENDALE e i MODELLI per la sua OSSERVAZIONE

In relazione agli obiettivi conoscitivi che si perseguono, le operazioni della gestione, e gli accadimenti aziendali in genere, possono essere indagati e costituire oggetto di analisi nelle loro varie dimensioni, attraverso diversi processi di classificazione. Si distinguono osservazioni per: Ø macroaree di decisione dei soggetti aziendali (caratteristica, accessoria, finanziaria, dei tributi, istituzionale);

Ø profilo economico, cioè per la loro incidenza sulla dinamica reddituale, finanziaria, monetaria e patrimoniale della gestione;

Ø funzione organizzativa aziendale, classificando gli accadimenti in ragione del macrocentro di responsabilità organizzativa che li ha posti in essere o che ne subisce direttamente le conseguenze (produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo, amministrazione-finanza).

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Le AREE della GESTIONE

La gestione aziendale può essere analizzata secondo le aree di decisione del soggetto operativo aziendale:

• l’area caratteristica;

• l’area patrimoniale;

• l’area finanziaria;

• l’area della gestione dei tributi;

• l’area istituzionale

L'area caratteristica comprende le operazioni che contraddistinguono l’attività tecnico-economica tipica esercitata dall’impresa (c.d. core business) e le attività di supporto alla medesima. Possono essere, per un’impresa industriale, l’acquisizione delle immobilizzazioni tecniche, l’acquisto di materie prime, la trasformazione fisico-tecnica, la vendita delle produzioni ottenute, i pagamenti e gli incassi connessi alle precedenti operazioni, etc.. Con il crescere delle dimensioni aziendali è facile riscontrare un’operatività rivolta a più business. Al fine di comprendere la formazione dei risultati caratteristica suddivisa in “subaree” (combinazioni economiche particolari) per determinare risultati economici particolari.

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L'area patrimoniale è rappresentata da un sottosistema di operazioni volte a produrre redditi addizionali in modo relativamente autonomo rispetto all’attività caratteristica, come potrebbero essere, per un’impresa industriale, la locazione di immobili a terzi, l’acquisto di partecipazioni nel capitale di rischio di altre imprese, la cessione di capitali a titolo di prestito, etc..

L'area patrimoniale può infatti essere suddivisa nelle seguenti subaree:

- la subarea degli investimenti in capitale di prestito, costituita dal sottosistema di operazioni con le quali l'impresa finanzia altre imprese, gli enti pubblici e lo Stato, attraverso la sottoscrizione di valori mobiliari rappresentativi di quote di prestiti emessi da questi soggetti, oppure con la concessione di finanziamenti caratterizzati da svariate altre forme tecniche;

- la subarea degli investimenti in capitale di pieno rischio, costituita dagli investimenti nel capitale di rischio di altre imprese attuati sottoscrivendo o acquistando partecipazioni azionarie o quote di partecipazione non rappresentate da azioni;

- la subarea immobiliare, che ha per oggetto l'affitto di immobilizzazioni materiali, tipicamente gli immobili non strumentali.

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L’area finanziaria inerisce al sottosistema di operazioni tramite il quale l’impresa dà copertura al proprio fabbisogno finanziario tramite l'acquisizione di capitali a titolo di prestito di norma onerosi e ovviamente contraddistinti dal vincolo del rimborso, che suscitano periodicamente componenti di reddito per oneri finanziari e, talvolta, per differenze cambi (finanziamenti in valuta estera).

Le operazioni dell’area finanziaria hanno quindi ad oggetto l'accensione, la remunerazione e il rimborso dei debiti di finanziamento.

L’area finanziaria della gestione è autonoma poiché:

• il fabbisogno finanziario è globale;

• le decisioni di copertura finanziaria si basano sulla struttura finanziaria obiettivo;

• gli effetti delle scelte di impiego del capitale non devono essere confusi con quelli che derivano dal suo reperimento.

Le operazioni dell’area finanziaria della gestione rappresentano solo una parte di quelle che la Teoria economico-aziendale soleva tradizionalmente classificare come “gestione finanziaria”, che comprendeva tutte le operazioni rivolte alla copertura del fabbisogno finanziario dell’impresa – sia a titolo di prestito sia di rischio – e gli investimenti finanziari dei surplus monetari.

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L’area della gestione dei tributi riguarda le operazioni relative a componenti di reddito non connessi all’acquisizione di fattori produttivi, ma esprimenti quote di reddito prodotto di competenza dell’Amministrazione Finanziaria. Di regola è limitata alla liquidazione ed al pagamento delle imposte dirette (imposte correnti), in quanto le imposte indirette sono trattate in relazione alle operazioni di ciascuna delle tre precedenti aree di gestione, nonché al trattamento della fiscalità anticipata e differita. L’area istituzionale identifica le operazioni che coinvolgono gli interessi economici che sono riconosciuti come primari nell’impresa: quelli dei soci. La voce del bilancio che sintetizza tali interessi istituzionali è rappresentata dal PATRIMONIO NETTO, rappresentato dai capitali conferiti e dai capitali non prelevati dai soci.

Particolare attenzione deve essere poi riservata ai componenti straordinari di reddito stante una non uniformità interpretativa esistente nella Teoria economico-aziendale e nella dottrina più recente in merito alla delimitazione dell’ (area) straordinaria della gestione.

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L’attività economica tipica dell’impresa libera risorse monetarie che devono trovare conveniente investimento. Si ricorre all’

AREA PATRIMONIALE della GESTIONE

L’attività economica tipica dell’impresa assorbe mezzi monetari, accrescendo il fabbisogno finanziario cui occorre dare copertura provvedendo alla raccolta di capitali con vincolo di prestito. Si ricorre all’

AREA FINANZIARIA della GESTIONE

NEI CASI DI PIU’ FORTE SQUILIBRIO SI RENDONO NECESSARI INTERVENTI ISTITUZIONALI DI ADEGUAMENTO DEL CAPITALE DI RISCHIO.

AREA ISTITUZIONALE della GESTIONE

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I COMPONENTI STRAORDINARI DI REDDITO

Le dimensioni significative che sono tradizionalmente poste dalla Teoria economico-aziendale alla base dell’individuazione dei componenti straordinari di reddito sono:

• l’ESTRANEITA’ alla consueta, normale, abituale ORDINARIA attività di gestione;

• la NON RICORRENTE manifestazione;

• la considerazione dell’esercizio di COMPETENZA ECONOMICA.

Manca una definizione “legale” di attività ordinaria. Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo n. 127/91: «l’aggettivo straordinari relativo a proventi ed oneri non allude all’eccezionalità o anormalità dell’evento, bensì all’estraneità della fonte del provento o dell’onere all’attività ordinaria». Al fine di considerare straordinario un componente di reddito non è sufficiente che l’evento da cui lo stesso trae origine sia eccezionale (a livello temporale) o anormale (a livello quantitativo), ma occorre indagare in merito all’estraneità della fonte del provento o dell’onere alla gestione ordinaria (Principio Contabile n. 12 del CNDC&R e successive modifiche dell’OIC).

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In dottrina sono emerse due diverse linee interpretative circa la definizione di attività ordinaria:

1. Le operazioni ordinarie sono definite come operazioni di ricorrente manifestazione secondo la periodicità propria dell’area caratteristica e non; oltre ad essere ricorrenti, debbono essere volte ad ottenere i volumi di produzione economica di periodo secondo competenza economica.

2. Le operazioni ordinarie sono tutte le operazioni ricorrenti indipendentemente dal principio di competenza economica. Diversamente dalla precedente impostazione, anche i componenti di reddito che derivano dall’ordinaria attività di valutazione di fine esercizio sono considerati ordinari, in quanto le stime per loro natura sono continuamente soggette a revisione.

ORDINARIA ATTIVITA’ di VALUTAZIONE è quella che genera valori differenziali tra:

• le valutazioni di inizio e fine periodo;

• le valutazioni di inizio periodo ed il valore accertato nel corso del periodo.

IL CAMBIAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI INVECE DOVREBBE GENERARE SEMPRE COMPONENTI STRAORDINARI DI REDDITO.

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La posizione del C.N.D.C. & R. e dell’O.I.C. 1. ONERI, PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DERIVANTI DA OPERAZIONI CON RILEVANTI EFFETTI SULLA STRUTTURA DELL’AZIENDA (operazioni di ristrutturazione aziendale; conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie; cessione di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;

espropri o nazionalizzazioni di beni); 2. PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DERIVANTI DALL’ALIENAZIONE DI IMMOBILI CIVILI E ALTRI BENI NON STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA E NON AFFERENTI LA GESTIONE FINANZIARIA;

3. PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DERIVANTI DA SVALUTAZIONI E RIVALUTAZIONI DI NATURA STRAORDINARIA (il metodo del P.N. per la valutazione delle partecipazioni non origina svalutazioni o rivalutazioni

straordinarie); 4. SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DERIVANTI DA FATTI NATURALI O DA FATTI ESTRANEI ALLA GESTIONE DELL’IMPRESA (furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e relativi rimborsi assicurativi; perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari; liberalità ricevute; multe, ammende e penalità originate da eventi eccezionali, imprevedibili e occasionali; oneri da cause e controversie di natura straordinari; perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre; indennità varie per rotture di contratti);

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5. COMPONENTI DI REDDITO RELATIVI A ESERCIZI PRECEDENTI (rettifiche per omesse o errate registrazioni contabili; rettifiche per errori di rilevazione di fatti di gestione e per l’applicazione di principi contabili non corretti, rettifiche per sconti, abbuono, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi; contributi in c/capitale per le quote pregresse; NON HANNO CARATTERE STRAORDINARIO LE VARIAZIONI DOVUTE A RETTIFICHE DI STIME CONTABILI, SEMPRE SOGGETTE A VARIAZIONE);

6. COMPONENTI STRAORDINARI CONSEGUENTI A MUTAMENTI NEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI A seguito dell’abrogazione secondo comma dell’art. 2426 C. C. (“E’ consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”) non è più possibile iscrivere in bilancio rettifiche ed accantonamenti privi di sostanza economica, ma posti in essere all’esclusivo scopo di fruire di un beneficio fiscale in termini di risparmio d’imposta. Conseguenza diretta della nuova disciplina è l’eliminazione dal bilancio dei costi senza rilevanza civilistica imputati per ragioni fiscali a Conto Economico negli esercizi pregressi (c.d. disinquinamento) L’OIC raccomanda la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento a Conto Economico, imputandoli ad una specifica voce delle componenti straordinarie.

7. IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI

Per espressa previsione di Legge vanno iscritte alla voce E) 21 “Oneri straordinari”, in apposita sottovoce tutte le imposte, dirette ed indirette, con i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) relative ad esercizi precedenti e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni delle Commissioni tributarie, concordati con l’Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione, etc.

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PARTE PRIMA

Riferimenti di bibliografia

C. Teodori, L’analisi di bilancio, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000, Capitolo 1. U. Sòstero, P. Ferrarese, Analisi di bilancio, Giuffrè Editore, Milano, 2000, Capitolo 1. G. Ferrero, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, Le analisi di bilancio - indici e flussi, Giuffrè Editore, Milano, 2003, § 1.1, Capitolo 2 (esclusi i §§ 2.6 e 2.7). Si consiglia la consultazione del: Documento n. 12 dei Principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità – Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili industriali e di servizi del 30 maggio 2005 (sostitutivo del Documento n. 12 dei Principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri del 12 marzo 1996) da pag. 6 a pag. 39; Documento interpretativo n. 1 dell’Organismo Italiano di Contabilità del Principio contabile 12 – Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi del 13 luglio 2005 (sostitutivo del Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile n. 12 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri del 1 maggio 1998). Tali documenti sono disponibili sul sito internet dell’OIC link http://80.207.146.178//Pages/Public/Documenti.aspx