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Mod. 730 precompilato: novità e aspetti specifici 34 Mod. 730/2015 Analisi e compilazione 3. CONTROLLO AUTOMATIZZATO IN CORSO E PREDISPOSIZIONE PARZIALE Un caso particolare riguarda l’ipotesi di dichiarazioni con riferimento all’anno d’imposta precedente (2013) per le quali non sia ancora conclusa, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, l’attività di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis, DPR n. 600/1973. La Circ. 23.03.2015, n. 11 ha chiarito che in tale situazione: la dichiarazione modello 730 precompilato è comunque predisposta, tuttavia non sono riportati i dati che potrebbero essere modificati in esito all’attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l’eccedenza a credito viene dato avviso al contribuente di tale circostanza. 3.1 Caso particolare: maggior credito della dichiarazione precedente La Circolare 23 marzo 2015, n. 11 ha chiarito il comportamento da tenersi nel caso particolare del maggior credito della dichiarazione precedente oggetto di controlli ex art. 36-bis, DPR n. 600/73. 4. DICHIARAZIONE CONGIUNTA E MOD. 730 PRECOMPILATO La Circ. 23 marzo 2015 ha chiarito che se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta: sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. Se i coniugi intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. Maggior credito dichiarazione precedente da controlli art. 36-bis DPR n. 600/73 (Cir. 11/2015) Già confermato prima della precompilata confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione Non ancora confermato non viene inserito in dichiarazione viene riportato nel foglio informativo il contribuente può inserirlo autonomamente nel quadro F della dichiarazione (senza necessità di rivolgersi ad uffici AdE o equivalenti) la conferma in dichiarazione si considera sempre variazione modificativa

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Mod. 730 precompilato: novità e aspetti specifici

34 Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione

3. CONTROLLO AUTOMATIZZATO IN CORSO E PREDISPOSIZIONE PARZIALE

Un caso particolare riguarda l’ipotesi di dichiarazioni con riferimento all’anno d’imposta precedente (2013) per le quali non sia ancora conclusa, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, l’attività di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis, DPR n. 600/1973.

La Circ. 23.03.2015, n. 11 ha chiarito che in tale situazione:

la dichiarazione modello 730 precompilato è comunque predisposta,

tuttavia non sono riportati i dati che potrebbero essere modificati in esito all’attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l’eccedenza a credito

viene dato avviso al contribuente di tale circostanza.

3.1 Caso particolare: maggior credito della dichiarazione precedente

La Circolare 23 marzo 2015, n. 11 ha chiarito il comportamento da tenersi nel caso particolare del

maggior credito della dichiarazione precedente oggetto di controlli ex art. 36-bis, DPR n. 600/73.

4. DICHIARAZIONE CONGIUNTA E MOD. 730 PRECOMPILATO

La Circ. 23 marzo 2015 ha chiarito che se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma

congiunta:

sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate

una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata.

Se i coniugi intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.

Maggior credito dichiarazione precedente da controlli art. 36-bis DPR n. 600/73 (Cir. 11/2015)

Già confermato prima della precompilata

confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione

Non ancora confermato

non viene inserito in dichiarazione

viene riportato nel foglio informativo

il contribuente può inserirlo autonomamente nel quadro F della dichiarazione (senza necessità di rivolgersi ad uffici AdE o equivalenti)

la conferma in dichiarazione si considera sempre variazione modificativa

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Quadro A - Redditi dei terreni

Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione 179

REDDITO DOMINICALE E AGRARIO (COLL. 1 e 3)

Le colonne 1 e 3 del quadro A richiedono l’indicazione, rispettivamente del:

colonna 1: reddito dominicale

colonna 3: reddito agrario.

I dati possono essere reperiti:

dalla visura catastale dei terreni

dalla dichiarazione Mod. 730 presentata lo scorso anno (se non si sono verificate variazioni)

dalla dichiarazione Mod. UNICO 2014 presentata lo scorso anno (se non si sono verificate variazioni)

Dallo scorso anno gli importi da indicare in UNICO sono quelli non rivalutati. Gli importi indicati nel Mod. UNICO 2014, quadro A, vanno pertanto riportati nel Mod. 730/2015 senza calcolare alcuno scomputo.

dal documento di riparto rilasciato

ai partecipanti (non titolari) dell’impresa agricola familiare

ai soci dalle società semplici

In tal caso i valori tengono già conto di rivalutazioni, ragguagli a giorni e % di possesso: vanno riportati nel quadro A così come indicati nel prospetto di riparto. Il soggetto che presta assistenza fiscale terrà conto, nel 730-3, che i valori sono già stati calcolati dalla società semplice e/o dal titolare di impresa familiare.

1. REDDITO DOMINICALE

Il reddito dominicale è rappresentativo del possesso del terreno e va dichiarato dal proprietario o titolare di diritto reale anche nel caso di mancata coltivazione del fondo.

1.1 Reddito dominicale e IMU

L’IMU, introdotta dal 2012 nel nostro ordinamento, sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e relative addizionali dovute sugli immobili non locati.

Pertanto, in relazione ai terreni non oggetto di locazione, va evidenziato che:

il reddito dominicale, ancorché esposto in dichiarazione, non rileva ai fini della tassazione (in quanto è corrisposta l’IMU)

il reddito agrario viene ordinariamente tassato.

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Quadro E – Oneri e spese

Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione 415

INQUADRAMENTO GENERALE

Il quadro E del Mod. 730/2015, ospita l’indicazione delle spese sostenute nel 2014 che danno diritto ad una detrazione d’imposta o ad una deduzione dal reddito.

Con oneri detraibili si intendono le spese sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta, che vanno ad abbattere l’imposta lorda. Se le detrazioni superano l’imposta lorda, l’eccedenza non può essere rimborsata (salvo casi particolari espressamente previsti).

Gli oneri deducibili, invece, sono le spese, indicate nell’art. 10, TUIR, sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta, che vanno sottratte dal reddito complessivo prima del calcolo dell’imposta.

Per una disamina più approfondita, al riguardo, si rinvia all’Appendice “Struttura dell’IRPEF”.

Il quadro si presenta composto di 6 sezioni:

La documentazione utile alla compilazione del quadro E è generalmente rappresentata dalle ricevute di pagamento (fatture ricevute o scontrini) relative alle spese sostenute nel 2014.

Tuttavia, è necessario verificare anche quanto riportato nel Mod. CU 2015 alla sezione “Oneri detraibili” (punti da 71 a 82) in quanto (a differenza delle spese deducibili, ininfluenti ai fini del Mod. 730) le spese detraibili già considerate dal datore di lavoro vanno indicate nuovamente in dichiarazione dei redditi.

Da quest’anno, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese di assicurazione e gli enti previdenziali sono obbligati ad inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, comunicazione dei dati concernenti interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali.

Tali dati risulteranno, pertanto, già esposti nel Mod. 730 precompilato redatto dall’Agenzia stessa.

Sezione I Spese per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19% o 26%

Sezione II Spese per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Sezione III

A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36%, 41%, 50% o 65%)

B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

C Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%)

Sezione IV Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%)

Sezione V Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sezione VI Altre detrazioni d’imposta

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Quadro E – Sez. I Spese per le quali spetta la detrazione

Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione 427

3. QUALI SPESE INDICARE NEL RIGO E1 E RELATIVI DOCUMENTI

Di seguito si elencano le spese sanitarie che possono essere indicate nel rigo E1, specificando la documentazione richiesta per la detrazione.

I casi particolari, trattati dall’Amministrazione finanziaria nei propri documenti di prassi, sono elencati in calce al presente capitolo.

Medicinali (da banco, con ricetta medica, ticket) e prodotti fitoterapici

È detraibile l’acquisto di medicinali: tradizionali con o senza prescrizione medica, incluso il ticket fitoterapici, solo se approvati dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) Ris. 22.10.2008, n. 396 omeopatici galenici o magistrali (medicinali preparati in farmacia).

Documentazione

Fattura oppure scontrino fiscale "parlante”, nel quale devono essere riportati i seguenti dati:

1. Natura E’ rappresentata non solo dalla dicitura farmaco, medicinale, omeopatico ma anche da (Ris. 17.2.2010): sigle quali OTC (over the counter) SOP (senza obbligo di prescrizione) e ticket abbreviazioni quali med. per medicinale e f.co per farmaco.

2. Qualità Dall’1.1.2010 la qualità (denominazione del farmaco) è sostituita dal codice numerico AIC (Cir 30.72009, n. 40) o altro codice identificativo. Per i prodotti omeopatici (ancora privi di codice AIC) si utilizza (ed è considerato valido ai fini della detrazione) il codice attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica (Cir. n. 21/2010). 3. Quantità numero delle confezioni 4. Codice fiscale del destinatario. Note

I medicinali, per i quali è richiesta la prescrizione medica, possono essere acquistati anche presso rivenditori commerciali

Non è più necessario conservare copia della ricetta, neppure per detrarre il cd. “ticket” (Ris. n. 10/2010).

Se lo scontrino non espone i dati circa la natura e qualità del farmaco, non è ammessa l’integrazione con altri documenti come ad esempio copia della ricetta con timbro della farmacia (Ris. n. 10/2010).

Se non può essere rilasciato uno scontrino “parlante” a causa della particolarità dei farmaci va richiesta la fattura.

Per le preparazioni galeniche (o magistrali), sulla fattura va indicato il numero di confezioni (quantità), il cod. fiscale del destinatario, la natura del prodotto (farmaco) e la qualità (preparazione galenica o magistrale).

La dicitura ticket soddisfa la natura del prodotto in quanto riferita a medicinali erogati dal SSN

Per i farmaci acquistati all’estero è possibile riportare a mano il codice fiscale sullo scontrino, mentre gli altri dati devono risultare dalla documentazione della farmacia estera

Per i farmaci acquistati direttamente dalla casa farmaceutica (vaccini) va conservata la prescrizione medica con il documento di spesa fiscalmente valido.

Medicinali non detraibili

i “parafarmaci”, ovvero, colliri, pomate, cerotti, garze (Ris. 22.10.2008, n. 396) gli integratori alimentari (vitamine, minerali, prodotti con effetti nutritivi o fisiologici) anche se

assunti a scopo terapeutico e con prescrizione di uno specialista (Ris. 20.6.2008, n. 256) i prodotti fitoterapici non approvati dall’AIFA (Ris. 22.10.2008, n. 396).

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Quadro E – Sez. I Spese per le quali spetta la detrazione

462 Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione

INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (RIGO E7)

Rigo E7 Sintesi

Detraibilità 19% Spese per familiari a carico No, salvo coniuge cointestatario a carico

Franchigia No Spese per fam. non a carico NO

Limiti - mutuo dal 1993

4.000 - totali

Altre informazioni

Acquisto immobile entro 12 mesi prima o dopo il mutuo

- fino al 31.12.92 - ad intestatario Destinaz. ab.princ. entro 12 mesi dall’acquisto

CU on. detr. (71-82) Cod. 7 Rimborsi Al netto di contributi/sovvenzioni

Nel rigo E7 vanno indicati

gli interessi passivi

gli oneri accessori

le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione

per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale propria o dei propri familiari a carico.

L’immobile può essere indifferentemente nuovo o usato.

1. SOGGETTI INTERESSATI

Il soggetto interessato alla detrazione è colui che risulti:

proprietario (anche solo per quota) dell'immobile destinato ad abitazione principale

intestatario del mutuo ipotecario.

La detrazione spetta anche in caso di:

mutuo cointestato a più persone

unico intestatario di mutuo con più comproprietari dell’immobile.

Risulta ininfluente la ripartizione della proprietà dell’immobile, alla quale non necessariamente corrisponde un’identica ripartizione del costo di acquisto (Cir. n. 17/2006).

Si rinvia al paragrafo “Contitolarità” per le considerazioni in merito alla ripartizione delle detrazioni.

Interessi su mutui ipotecari:

Pagati nel 2014

Nel limite di € 4.000

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Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati

Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione 241

CONTINUAZIONE E CODICE COMUNE (COLL. 8 e 9)

1. CONTINUAZIONE (COL. 8)

Con la barratura della colonna 8 si segnala che, nel corso del 2014, si sono verificate diverse situazioni per uno stesso fabbricato, come può accadere nel caso di:

fabbricato concesso in affitto nel corso dell’anno

variazioni di quote di possesso

ecc.

In tal caso è necessario compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo (giorni). Va inoltre barrata la casella di colonna 8, del secondo rigo e seguenti, per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Se i dati del singolo fabbricato sono indicati su più righi, solo sul primo rigo va indicato il codice Comune di casella 9.

Pertanto in corrispondenza della barratura della colonna 8 “Continuazione” non è mai compilata la colonna 9.

2. CODICE COMUNE (COL. 9)

Nella colonna 9 va indicato il codice catastale del Comune di ubicazione dell’unità immobiliare. Tale dato è rilevabile:

da visura catastale

da una precedente dichiarazione

dalla tabella in calce alle istruzioni ministeriali

da altri documenti che riportino i dati catastali dell’immobile.

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Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati

242 Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione

La compilazione della colonna 9 è sempre obbligatoria.

Se i dati del fabbricato sono esposti su più righi, il codice catastale va riportato solo sul primo rigo.

3. IMU DOVUTA (COL. 10 ABROGATA)

Nel nuovo modello è stata eliminata la colonna destinata a riportare l’importo dell’IMU dovuta per l’anno precedente.

Tale eliminazione consegue all’art. 4, c. 8, D.Lgs. n. 175/2014 che ha soppresso l’obbligo di riportare tale dato in dichiarazione.

Esempi

Esempio 1: Consolidamento della proprietà del fabbricato nel corso del 2014.

Fabbricato posseduto al 50% da due soggetti A e B. In data 1.5.2014 il soggetto A acquista la quota di B, divenendo l’unico proprietario.

Mod. 730 del soggetto A:

Mod. 730 del soggetto B:

Esempio 2: Fabbricato concesso in affitto nel corso del 2014.

Fabbricato a disposizione fino al 30.4.2014, successivamente concesso in affitto a libero mercato fino al mese di novembre compreso. Dall’1.12.2014 il fabbricato torna a disposizione. Il canone mensile ammonta a € 500 e pertanto, per il periodo 1.5 – 30.11.2014 va considerato un canone di:

€ 500 x 7 = € 3.500

In col. 6 va indicato: € 3.500 x 95% = € 3.325.

350 2 120 100 L378

350 3 214 100 1 3.325

350 2 31 100

350 2 120 50 L378

350 2 245 100 X

350 2 120 50 L378

X

X

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Quadro E –Sez. III Spese per il recupero del patrimonio edilizio

Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione 663

COMPILAZIONE SEZ. III A e B (RIGHI E41-E51)

Le spese per interventi di recupero edilizio vanno indicate nella sezione III del quadro E del Modello 730. In particolare:

nella sezione III A vanno indicati i dati relativi alle spese sostenute

per ogni singolo anno e per ogni unità immobiliare interessata dagli interventi edilizi;

per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali

nella successiva sezione IIIB, vanno riportati, i dati dell’immobile oggetto degli interventi edilizi nel 2014 (obbligo che decorre a partire dal 14 maggio 2011).

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti, occorre utilizzare modelli aggiuntivi riportando

in alto a destra il codice fiscale e il numero nella casella “Mod. N.” (ad es. 2, 3 ecc.)

nella casella “N. modelli compilati” posta alla fine della quarta facciata va il numero totale dei modelli per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro

1. ANNO (COL. 1)

Va indicato l’anno nel quale sono state sostenute le spese.

2. MISURA DETRAZIONI 2006, 2012 O 2013/2014-ANTISISMICO (COL. 2)

La compilazione della colonna 2 consente di determinare la corretta applicazione della detrazione in correlazione ad annualità per le quali sono applicabili diverse percentuali di detrazione (2006, 2012, 2013 oppure 2014 in caso di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche).

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Quadro E – Spese per il recupero del patrimonio edilizio

664 Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione

In particolare, va indicato uno dei seguenti codici numerici:

La colonna 2 non va compilata se le spese si riferiscono a

interventi eseguiti in anni diversi da quelli specifici (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014)

spese di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Il codice 4 consente di individuare le spese sostenute nel 2013 e 2014 per interventi relativi

all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, per le quali è prevista la detraibilità nella misura del 65%, su una spesa complessiva non superiore a € 96.000.

Cod. Anno Fattispecie Detraz. Limite

1 2006 spese relative a fatture emesse dall’1.1 al 30.9.2006 41% € 48.000

2

2006 o prec.

spese relative a fatture emesse

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006

in data antecedente al 1° gennaio 2006

36% € 48.000

2 2012 spese sostenute dall’1.1 al 25.6.2012 36% € 48.000

3 2012 spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012 50% € 96.000

Codice Anno Fattispecie

Nessuno 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2013 e 2014

spese sostenute in anni per i quali la disciplina non ha subìto variazioni in corso d’anno (2007-2008-2009-2010-2011, 2013 e 2014)

Nessuno 2004-2006 spese manutenzione o salvaguardia dei boschi (cod. 3 a colonna 4)

4

2013

2014

misure antisismiche in zona ad alta pericolosità

spese a tale titolo sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014

65% € 96.000

Esempio 1: Spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, codici identificativi

Intervento effettuato nel 2006 Spesa Agevolazione Detr. ann.

Fatture emesse entro 30.09.2006 € 10.000 41% = 4.100 € 410

Fatture emesse dopo il 30.09.2006 € 16.000 36% = 5.760 € 576

9 10.000 2006 1

2006 2 9 16.000

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Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

776 Mod. 730/2015 – Analisi e compilazione

RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI (RIGO F5)

Nel rigo F5 vanno indicate le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali individuati dall’Agenzia delle Entrate con gli appositi codici numerici, a favore di:

A tali contribuenti non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite Mod. 730 a causa della complessità del meccanismo dell’assistenza fiscale.

Si veda anche il commento contenuto nel capitolo dedicato al frontespizio.

Cod. Fattispecie

1 Contribuenti vittime di richieste estorsive (proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo)

2

Contribuenti residenti alla data del 17.1.2014 nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro

colpiti dall’alluvione del 17 e 19 gennaio 2014

già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 17.1 al 31.10.2014 per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata dalla richiesta del contribuente della dichiarazione di inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli

3

Contribuenti residenti alla data del 12.2.2011 nei Comuni di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa (la sospensione dei termini dei versamenti degli adempimenti tributari che scadevano nel periodo 16.6.2011 – 31.12.2013 è stata ulteriormente prorogata fino all’31.12.2014)

4

Contribuenti residenti alla data del 30.1.2014 nei territori dei Comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici verificatesi dal 30.1 al 18.2.2014 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 17.1 al 31.10.2014, subordinata alla richiesta del contribuente della dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione o dei terreni agricoli).

Elenco allegato 1 bis DL n. 4/2014

5

Contribuenti residenti alla data del 10.10.2014 nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14.10.2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia (sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 10.10 e il 20.12.2014). Elenco allegati A, DM 20.10.2014 e successive modifiche

6

Contribuenti residenti alla data del 19 e 20.9.2014 nei Comuni toscani colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20.9.2014 (sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 10.10 e il 20.12.2014). Elenco allegato A, DM 5.12.2014

7

Contribuenti residenti nei giorni dall’1 al 6.9.2014 nei Comuni della Provincia di Foggia colpiti dagli eventi metereologici verificatesi dall’1 al 6.9.2014 (sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 10.10 e il 20.12.2014). Elenco allegato A, DM 5.12.2014

8 Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali