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D.Lgs. 152/2006, parte quarta Disciplina dei rifiuti

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 di interesse per le imprese

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La storia La parte quarta del D.Lgs. 152/2006 deriva da una rielaborazione

della precedente legge quadro in materia di rifiuti, il D.Lgs. 22/1997, c.d. decreto Ronchi, alla luce della successiva giurisprudenza comunitaria e delle allora bozze della nuova direttiva.

Subisce nel tempo diverse modifiche di carattere puntuale, ma viene rivista in modo più ampio dal D.Lgs. 205/2010 con due fini: recepire formalmente la direttiva 2008/98/CE, dare una piena base giuridica al sistema di tracciabilità dei rifiuti

SISTRI. Le nuove disposizioni del D.Lgs. 205/2010 sono entrate in vigore

il 25/12/2010, salvo diverse previsioni.

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Il quadro delle modifiche Titolo I – Gestione dei rifiuti

Subisce modifiche importanti, anche negli allegati Titolo II – Gestione degli imballaggi

Non viene modificato Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti

Subisce modifiche di lieve entità Titolo IV – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Non viene modificato Titolo V – Bonifica di siti contaminati

Non viene modificato Titolo VI – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Subisce importanti integrazioni

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Titolo I Gestione dei rifiuti

Disposizioni per tutte le imprese e per quelle non soggette a SISTRI

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Esclusioni dall’ambito di applicazione (art. 185) Vengono aggiunte nuove esclusioni dall’ambito di applicazione della

disciplina dei rifiuti: il suolo contaminato ma non scavato; gli edifici collegati permanentemente al suolo; i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle

acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE.

Non costituisce raccolta di rifiuti la raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dati in comodato d’uso e presentando rischi inferiori per l’ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l’utilizzo, al comodante (D.Lgs. 205/2010, art. 39.12).

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Sottoprodotti (art. 184-bis) I criteri per qualificare sottoprodotto una sostanza o un oggetto,

esclusi quindi dal regime dei rifiuti, diventano: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui

costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

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Sottoprodotti (art. 184-bis) La definizione di sottoprodotto è ora quella comunitaria, cosa che

elimina talune rigidità della definizione preesistente: non è più necessario che il processo di utilizzazione sia

preventivamente individuato e definito; non è più richiesto che il sottoprodotto abbia un valore

economico di mercato; fermo restando che l’utilizzo deve avvenire senza trattamenti

preliminari, si ammettono tuttavia quelli della “normale pratica industriale”.

Linee guida in materia sono contenute nel documento delle Commissione europea “Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (COM (2007)/59 del 21/2/2007)”.

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Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter) Il termine “materia prima secondaria (MPS)” viene formalmente

cancellato, ma un rifiuto cessa di essere tale se, dopo essere stato sottoposto ad un processo di recupero, soddisfa determinati criteri, definiti da apposite decisioni comunitarie (in preparazione quelle su metalli e carta).

In via transitoria continuano ad applicarsi i criteri nazionali (D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi).

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Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter) Se il rifiuto non trattato in un processo di recupero rispetta già da

subito i predetti criteri, può cessare di essere un rifiuto. Il riconoscimento che tali criteri sono soddisfatti viene

considerato operazione di recupero, che quindi, in quanto tale, richiede una specifica autorizzazione o un procedimento in via semplificata. Questo vincolo si applica a decorrere dal 25 giugno 2011.

Questo caso era già contemplato dalla normativa nazionale preesistente (c.d. MPS all’origine), ma il riconoscimento del rispetto dei criteri non era considerato operazione di recupero.

Le MPS all’origine derivanti da un processo produttivo soddisfano di regola la definizione di sottoprodotto.

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Applicabilità di REACH

I rifiuti non sono soggetti a REACH, ma sottoprodotti e prodotti ottenuti da processi di recupero possono esserlo.

Sono esentate dagli obblighi di registrazione le sostanze recuperate in quanto tali, in miscele o in articoli se: la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa

sostanza registrata ai fini REACH, sono disponibili le schede di sicurezza o altre informazioni

equivalenti. Approfondimenti nella guida ECHA “Guida ai rifiuti e alle

sostanze recuperate”, maggio 2010, reperibile in http://echa.europa.eu

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Terre e rocce da scavo (art. 186) La previgente disciplina delle terre e rocce da scavo rimane in

vigore fino all’emanazione di un decreto ministeriale che definisca le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo siano assimilabili a sottoprodotti.

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Classificazione dei rifiuti (allegati D ed I) Nell’ambito dei criteri di pericolosità dei rifiuti, da valutare nel

caso in cui il rifiuto abbia un codice CER cosiddetto “a specchio”, debbono ora essere considerate anche le seguenti caratteristiche di pericolo precedentemente escluse per mancanza di criteri di riferimento: H1 (esplosivo) H2 (comburente) H9 (infettivo) H12 (rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,

sprigionano un gas tossico o molto tossico) H13 (sensibilizzante) H14 (ecotossico)

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Classificazione dei rifiuti (allegati D ed I) Poiché l’allegato D non riporta specifiche soglie di

concentrazione per le sostanze che possono determinare tali caratteristiche, è da ritenersi che sia applicabile quanto riportato in nota all’allegato I, ossia debbano essere presi in considerazione i criteri utilizzati per la classificazione di sostanze e loro miscele.

La declassificazione di rifiuti pericolosi attraverso la diluizione delle sostanze che lo rendono tale è ora espressamente vietata (art. 184, comma 5-ter).

Si raccomanda di riesaminare la classificazione di tutti i rifiuti cui è stato attribuito un codice CER a specchio non pericoloso.

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Deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb) I criteri del deposito temporaneo sono modificati prevedendo che

l’avvio a recupero o smaltimento da parte del produttore sia effettuato con le seguenti modalità alternative, a sua scelta: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle

quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge

complessivamente i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, anche se il predetto limite di quantità non viene oltrepassato, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Viene cancellato il limite di 25 ppm per il contenuto di PCB. Si pone l’obbligo di gestire i rifiuti contenenti inquinanti organici

persistenti (POP) di cui al regolamento (CE) 850/2004 come da relative prescrizioni.

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Deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb) Rimangono in vigore gli obblighi di:

rispettare le norme tecniche che disciplinano il deposito dei rifiuti, le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle

sostanze pericolose eventualmente contenute, effettuare il deposito per categorie omogenee di rifiuti.

Quest’ultima disposizione rimane tuttavia senza un significato preciso, essendo ora abrogato l’elenco delle categorie dei rifiuti riportato in allegato A.

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Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187) La miscelazione di rifiuti pericolosi è vietata senza

autorizzazione non più in base alle categorie dell’allegato G, ora abrogate, ma in caso di diversità delle relative caratteristiche di pericolo.

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Catasto dei rifiuti (art. 189) A seguito dell’introduzione del SISTRI viene meno l’obbligo di

denuncia annuale al catasto dei rifiuti, ora limitata all’ambito dei Comuni o loro consorzi.

Le denuncie dei dati relativi ai veicoli fuori uso e ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) sono effettuate tramite SISTRI a decorrere dalla data di piena operatività del sistema, fissata attualmente al 1° giugno 2011 (artt. 264-ter, quater).

La denuncia delle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) continua ad essere effettuata tramite MUD per via telematica.

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Catasto dei rifiuti (art. 189) Per il 2010 la denuncia dei rifiuti prodotti e avviati a smaltimento

o recupero è effettuata al SISTRI entro il 30 aprile 2011 con modalità non ancora note.

Per il 2010 la denuncia dei veicoli fuori uso e dei RAEE è effettuata tramite MUD.

Per il 2011, limitatamente al periodo nel quale il SISTRI non è operativo in via esclusiva (ad oggi 1° gennaio – 31 maggio), la denuncia dei rifiuti è effettuata al SISTRI entro il 31 dicembre 2011.

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Registri di carico e scarico (art. 190) Le imprese industriali ed artigianali non soggette al SISTRI e che

non vi hanno aderito su base volontaria debbono continuare a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti.

L’obbligo di tenuta del registro viene esteso alle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi con decorrenza dalla data di piena operatività del SISTRI.

I registri sono integrati con la copia della scheda SISTRI trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti o, qualora previsto, con il formulario di identificazione.

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Formulari di identificazione Il solo caso in cui dopo l’avvio del SISTRI è richiesto l’uso del

formulario di identificazione è quello relativo al trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore stesso, qualora non abbia aderito volontariamente al SISTRI.

I trasporti in conto proprio di rifiuti non pericolosi sono esentati dall’obbligo di formulario se occasionali e saltuari, e sono considerati tali se effettuati complessivamente non più di quattro volte all’anno senza eccedere 30 kg o lt al giorno e comunque 100 kg o lt all’anno.

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Trasporto dei rifiuti (artt. 193, 194) Il trasportatore non è responsabile di quanto indicato dal

produttore del rifiuto nel formulario di identificazione o nella scheda SISTRI, fermi restando i criteri di ordinaria diligenza.

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio purchè non superino il termine massimo di 6 giorni. In caso di impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore deve esserne data comunicazione a Comune e Provincia e al superamento di 30 giorni il rifiuto deve comunque essere conferito a soggetti autorizzati.

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Trasporto dei rifiuti (artt. 193, 194) La copia cartacea della scheda SISTRI o il formulario di

identificazione costituiscono documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui al D.Lgs. 286/2005 e al D.M. 30 giugno 2009.

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Albo nazionale gestori ambientali (art. 212) Non sono più soggette ad iscrizione le attività di:

gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi,

gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. Non è più prevista una procedura semplificata per le imprese che

effettuano raccolta e trasporto di rifiuti destinati al recupero con procedura semplificata: in tal caso è pertanto richiesta la procedura ordinaria.

Sono soggetti ad iscrizione anche gli enti.

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Albo nazionale gestori ambientali (art. 212) Le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto

dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi se la classe non cambia.

Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi non sono più soggette alla prestazione di garanzie fidejussorie.

Obbligo di iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano, senza prestazione di garanzie fideiussorie qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri.

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Albo nazionale gestori ambientali (art. 212) La durata dell’iscrizione all’apposita sezione dell’Albo per le imprese

che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ovvero i pericolosi in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt al giorno, è portata a 10 anni. Tali iscrizioni, se effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011.

Devono iscriversi all’Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

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Responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis) Il Ministero dell’ambiente può definire nuovi casi di responsabilità

estesa del produttore di un prodotto, ossia responsabilità estesa fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, quando esso diventa rifiuto.

In tal caso il costo della gestione di tali rifiuti è sostenuto dal produttore, interamente oppure parzialmente in concorso col distributore.

Schema attualmente applicato per gli imballaggi, gli autoveicoli, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le pile ed accumulatori.

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Titolo I Gestione dei rifiuti

Disposizioni per le imprese soggette a SISTRI

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Numero dei dipendenti (art. 188-ter.3) La nuova formulazione della norma crea un

problema interpretativo: il numero di dipendenti ai fini dell’adesione al SISTRI è riferito al numero delle persone occupate nell’unità locale o all’impresa nel suo complesso, come indicato in precedenza?

La questione rileva per i produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali.

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Obbligo di iscrizione (art. 188-ter.10) Nel caso di produzione accidentale di rifiuti

pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Nei casi di: nuova produzione di rifiuti pericolosi, superamento della soglia di numero di dipendenti dell’unità

locale, avvio di trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi,l’iscrizione deve essere preliminare, ma la norma

non fornisce altre indicazioni.

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Responsabilità (art. 188.2)

Qualora il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del SISTRI, la responsabilità di ciascun soggetto è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal sistema.

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Conservazione della documentazione (art. 188-bis.3) Il registro cronologico e le schede di movimentazione devono

essere resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta.

Sono conservati in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

Quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

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Albo nazionale gestori ambientali (art. 212, comma 9) La Sezione regionale dell’Albo procede, entro il 25

febbraio 2011, alla sospensione d’ufficio dall’Albo dei mezzi di trasporto rifiuti in conto terzi o proprio per i quali non si è proceduto all’installazione della black box.

Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l’iscrizione sia stata effettuata, l’autoveicolo è cancellato dall’Albo.

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Titolo VISistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finaliDisposizioni per tutte le imprese

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Sanzioni (art. 255.1)

Le sanzioni amministrative per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ovvero immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee, prima 25-155 € per rifiuti non pericolosi e non ingombranti, e 105-620 € per gli altri rifiuti, è portata a 300-3000 € ed è aumentabile fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi.

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Sanzioni (art. 260-ter.4-5)

In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto.

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Titolo VISistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finaliDisposizioni per le imprese soggette a

SISTRI

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Sanzioni (art. 260-bis)

ILLECITOCLASSIFICAZIONE

RIFIUTOSANZIONE

Omessa iscrizione al SISTRI

non pericoloso Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €

pericoloso Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 €

pericoloso e non Per trasportatori anche fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi

Omesso pagamento nei termini del contributo per l’iscrizione

non pericoloso Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €

pericoloso Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 €

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Sanzioni (art. 260-bis) Nel 2011 le sanzioni previste per l’omessa iscrizione

al SISTRI o versamento della relativa quota sono applicate in modo graduale, prevedendo che i trasgressori siano puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: con una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale

dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;

con una sanzione pari al 50 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

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Sanzioni (art. 260-bis)

ILLECITOn.

DIPENDENTICLASS. RIFIUTO

SANZIONE

Omessa compilazione registri informatici Inserimento dati incompleti o inesatti Alterazione fraudolenta dispositivi tecnologici o impedimento del normale funzionamento

> 14 non pericoloso

Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €

pericoloso Sanzione amministrativa

da 15.500 a 93.000 € e sospensione da un mese a un anno dalla carica

< 15 non pericoloso

Sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 €

pericoloso Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 € e sospensione da un mese a un anno dalla carica

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Sanzioni (art. 260-bis)

ILLECITOCLASSIFICAZIONE

RIFIUTOSANZIONE

Inserimento di dati incompleti o inesatti che non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti

non pericoloso Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

pericoloso Sanzione amministrativa da 520 a 3.100 €

Violazioni di altri obblighi del SISTRI

non pericoloso Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €

pericoloso Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 €

Predisposizione di certificati analisi con dati falsi

pericoloso e non Reclusione fino a 2 anni

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Sanzioni (art. 260-bis)

ILLECITOCLASSIFICAZIONE

RIFIUTOSANZIONE

Omesso accompagnamento del trasporto con copia della scheda SISTRI (sanzione in capo al trasportatore)

non pericoloso Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 €

pericoloso Reclusione fino a 2 anni

Accompagnamento dei rifiuti con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (sanzione in capo al trasportatore)

non pericoloso Reclusione da 4 mesi a 2 anni

pericoloso Reclusione da 6 mesi a 3 anni

pericoloso e non Fermo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione

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Sanzioni (art. 260-bis)

ILLECITOCLASSIFICAZIONE

RIFIUTOSANZIONE

Omesso accompagnamento del trasporto con copia della scheda SISTRI senza pregiudizio per la tracciabilità dei rifiuti

pericoloso e non Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 € e fermo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione

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Sanzioni

Le sanzioni in materia di gestione dei rifiuti attraverso il SISTRI entrano in vigore a partire dalla data di esclusiva applicabilità del sistema, fissata ad oggi al 1° giugno 2011 dal D.M. 22/12/2010.