140311 - D'Amico - Università Pavia Startup

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UniPV - STARTUP Startup e Venture Capital 11 marzo 2014 Avv. Massimiliano D'Amico

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UniPV - STARTUP Startup e Venture Capital

11 marzo 2014

Avv. Massimiliano D'Amico

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� Decreto 2.0 & Startup innovativa

� Case study

� Cos'è il Venture Capital

� Come si struttura un deal di Venture Capital

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Table of contents

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Decreto 2.0 & Startup Innovativa

Decreto Legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012

Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 ("Decreto Lavoro") , convertito in Legge n. 99/2013

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Startup Innovativa

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• società di capitali di diritto italiano (s.p.a.; s.r.l.; s.r.l.s.; s.a.p.a.), anche in forma di cooperativa,

Societas Europaea

• fiscalmente residente e sede principale degli affari e degli interessi in Italia

• non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

• è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi

• non è costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda

• alla chiusura del secondo esercizio di durata annuale, il totale del valore della produzione

annua risultante dal bilancio approvato è inferiore a Euro 5 milioni

• non distribuisce utili e non ha distribuito utili

• ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

Requisiti

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Startup Innovativa

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possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 % del maggiore valore tra costo e valore totale della

produzione della startup innovativa (devono risultare dall’ultimo bilancio approvato/attestazione del legale rappresentante);

2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro

complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca

presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività

di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero ovvero, in percentuale uguale o

superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in possesso di semplice laurea magistrale;

3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale,

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti

relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico sociale per i

programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Requisiti

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Decreto 2.0 & Startup innovativa

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● Perdite di capitale

• nel caso di perdite di oltre un terzo del capitale, è prevista la

possibilità di estendere di dodici mesi il termine di cd. “rinvio a

nuovo” delle perdite

• nel caso di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto del

minimo legale, è prevista la possibilità che l’obbligo di immediata

ricapitalizzazione sia differito alla chiusura dell’esercizio

successivo

● Categorie di quote e strumenti finanziari per le startup

innovative costituite sotto forma di S.r.l

• la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o

con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o

l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, forniti di

diritti patrimoniali o anche diritti amministravi (con la sola

esclusione delle voto nelle decisioni riservati ai soci ai sensi degli artt.

2479 e 2479bis cod. civ.)

• facoltà di offrire le quote di partecipazione al pubblico per

facilitare l’accesso al capitale (crowdfunfing)

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Decreto 2.0 & Startup innovativa

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● Piani di stock option

• assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti,

collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di

opere o servizi, anche professionali in deroga al divieto di

operazioni sulle proprie partecipazioni per le società che

adottano la forma di S.r.l.

● Work for equity

• consentire l’accesso a servizi di consulenza altamente

qualificati, compresi quelli professionali mediante l’attribuzione di

partecipazioni al capitale della start-up; è previsto un regime di non

imponibile degli apporti di opere e servizi e dei relativi crediti

● Oneri

• esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di

segreteria dovuti per gli adempimenti connessi alle iscrizioni al

Registro dell'Imprese, nonché del diritto annuale dovuto in

favore delle Camere di Commercio

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Decreto 2.0 & Startup innovativa

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● Contratto di lavoro• A tempo determinato (senza il rispetto dei termini previsti per la

successione dei contratti a tempo determinato o anche senza soluzione di continuità) per una durata compresa tra 6 e 36 mesi; il contratto è prorogabile una volta soltanto fino al termine dei 48 mesi (termine di durata della disciplina speciale di cui al Decreto 2.0); per il periodo successivo potrà procedersi alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato

• Retribuzione: costituita da una parte fissa (minimi previsti dal c.c.n.l. applicabile) e parte variabile (collegata al raggiungimento di determinati obiettivi da concordarsi tra le parti)

• Credito d'imposta pari al 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato

● Crowdfunding• Raccolta diffusa di capitale attraverso piattaforme online;

l’attività di gestione dei portali attraverso cui condurre le offerte al pubblico è sottoposta alla vigilanza della Consob

● Accesso al credito• Possibilità di usufruire gratuitamente al Fondo centrale di

garanzia per le piccole e medie imprese (fondo istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di rilasciare garanzie pubbliche alle banche a copertura dei finanziamenti erogati alle PMI)

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Decreto 2.0 & Startup innovativa

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● Strumenti finanziari• esclusione dal reddito imponibile del reddito di lavoro

dipendente derivante dall’assegnazione degli strumenti finanziari o dall’esercizio dei diritti d’opzione sugli stessi, purché tali strumenti o diritti non siano riacquistati dalla stessa start-up innovativa o dal alcun membro del gruppo societario cui appartiene la start-up

● Incentivi per gli Investimenti• per i periodi di imposta 2013, 2014 , 2015 e 2016 è riconosciuta

una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% alle persone fisiche e una deduzione dal reddito imponibile pari al 20%per le persone soggette ad Ires sulla somma investita direttamente o indirettamente in start-up (aumenti in denaro, versamenti a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale, rinunce dei finanziamenti soci)

● Non fallibili• Esclusione delle start-up innovative dall’assoggettamento alle

procedure concorsuali a favore della disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili e che non preveda la perdita di capacità dell’imprenditore

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Decreto LavoroDecreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge n. 99/2013

• Non sono più previsti vincoli alla compagine societaria della startup innovativa: non è più richiesto che la maggioranza delle quote o zioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria delle start-up sia detenuta da soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi

• È ridotta dal 20% al 15% la percentuale di spese di ricerca e sviluppo richiesta, in via alternativa rispetto agli altri due requisiti per il riconoscimento dello status di start-up innovativa: di conseguenza è sufficiente che nel bilancio della start-up innovativa la voce delle spese in ricerca e sviluppo risulti pari o superiore al 15% del maggiore tra il valore tra il costo e il valore della produzione

• In aggiunta ai requisiti vigenti, la start-up innovativa può impiegare quali dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, anche personale in possesso di semplice laurea magistrale (ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270)

• La start-up innovativa può essere titolare anche di "diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore" a condizione che tale programma sia direttamente afferente all'attività di impresa della start-up innovativa (i.e.: ai fini della qualificazione potrebbe rilevare anche la semplice titolarità di un software debitamente registrato)

• Estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti effettuati in startup innovative anche all'anno 2016.

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Startup InnovativaLegislazione – Decreti attuativi

• Incubatori di startup • Requisiti per la certificazione definiti con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013

• Credito di imposta del 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato • Decreto interministeriale 23 ottobre 2013 - Credito di imposta alle imprese per l'assunzione di personale impiegato

in attività di Ricerca e Sviluppo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2014

• Si applica a tutte le assunzioni a tempo indeterminato intervenute dopo il 22 giugno 2012

• Incentivi fiscali per gli investimenti in startup effettuati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e 2016

• Decreto in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

• Equity Crowdfunding• Regolamentazione di dettaglio definita con Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, "Regolamento sulla raccolta di

capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line", entrato in vigore il 12 luglio 2013

• Accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia• Modalità e criteri per l'accesso definiti con Decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo

economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013

• Sistema di valutazione e di monitoraggio delle politiche • Da definire da parte dell'ISTAT, in collaborazione il sistema camerale, l'Agenzia delle Entrate, la Consob, il Ministero

dello Sviluppo Economico e alcuni esperti indipendenti, attraverso la raccolta di dati e l'analisi dell'impatto della nuova normativa

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Aggiornato al 10marzo 2014

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Case study

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Caso

Founder: professore universitario ordinario

Asset: Domanda di brevetto depositata

● Nota: una startup può qualificarsi come innovativa sia nel caso sia

titolare di un brevetto già concesso ovvero abbia depositato la domanda

di brevetto

Deal: 1.5 mio round di financing da parte di

un’industria farmaceutica

● Soluzione

• Costituzione di una start-up

innovativa da parte del founder

1# Case Study

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Start-up innovativa si o no?

● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:

● soci persone fisiche detiene la maggioranza delle partecipazione e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci per 24 mesi dalla costituzione;

● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;

● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio;

● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda

● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al

20% del maggiore tra costo e valore totale della produzione

~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata

~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato

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Caso

Founder: professore universitario ordinario

Asset: Domanda di brevetto depositata

● Nota: una startup può qualificarsi come innovativa sia nel caso sia

titolare di un brevetto già concesso ovvero abbia depositato la domanda

di brevetto

Deal: 1.5 mio round di financing da parte di

un’industria farmaceutica

1# Case Study

● Soluzione

• Costituzione di una start-up

innovativa da parte del founder

• Conferimento/cessione del brevetto

alla startup innovativa da parte del

founder

• Aumento di capitale della start-up

innovativa, sottoscrizione e

versamento dell’aumento di capitale

da parte dell’industria farmaceutica

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2# Case Study

● Caso

• Founder: ingegnere ricercatore

universitario e 2 consulenti a partita

IVA

• Asset: software di titolarità di una

società incubata presso un polo

universitario- Requisito di innovazione: non è rispettato il requisito di

innovazione relativo alle privative industriali poiché questo

riguarda esclusivamente diritti registrati; è rispettato in questo

caso l’ulteriore requisito del terzo dei dipendenti/collaboratori è

dottore di ricerca

• Deal: 250k+ 250k di seed financing

dei business angels

● Soluzione• Uscita del socio ricercatore

universitario dalla società incubata presso il polo universitario

• Costituzione di una start-up innovativa da parte del ricercatore universitario e dei 2 consulenti

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● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:

● soci persone fisiche detiene la maggioranza delle partecipazione e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci per 24 mesi dalla costituzione;

● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;

● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio;

● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda

● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al

20% del maggiore tra costo e valore totale della produzione

~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata

~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato

Start-up innovativa si o no?

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2# Case Study

● Soluzione• Uscita del socio ricercatore

universitario dalla società incubata presso il polo universitario

• Costituzione di una start-up innovativa da parte del ricercatore universitario e dei 2 consulenti

• Cessione del software e dei diritti di utilizzazione economica connessi alla startup innovativa

• Rinuncia da parte degli sviluppatori del software ai diritti sul software

• Delibera di aumento di capitale da parte della start-up innovativa; sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale da parte dei business angels

● Caso

• Founder: ingegnere ricercatore

universitario e 2 consulenti a partita

IVA

• Asset: software di titolarità di una

società incubata presso un polo

universitario- Requisito di innovazione: non è rispettato il requisito di

innovazione relativo alle privative industriali poiché questo

riguarda esclusivamente diritti registrati; è rispettato in questo

caso l’ulteriore requisito del terzo dei dipendenti/collaboratori è

dottore di ricerca

• Deal: 250k+ 250k di seed financing

dei business angels

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● Caso• Founder: serial enterpreteneur con

diversi business avviati

• Asset: piattaforma web di uno dei

business già avviati

• Deal: 2.5 mio Series A

● Soluzione

• Costituzione di una società di capitali

• Cessione del ramo d’azienda alla

società di capitali neo costituita

3# Case Study

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Start-up innovativa si o no?

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● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:

● soci persone fisiche detiene la maggioranza delle partecipazione e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci per 24 mesi dalla costituzione;

● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;

● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio;

● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda

● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al

20% del maggiore tra costo e valore totale della produzione

~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata

~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato

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● Caso• Founder: serial enterpreteneur con

diversi business avviati

• Asset: piattaforma web di uno dei

business già avviati

• Deal: 2.5 mio Series A

3# Case Study

● Soluzione

• Costituzione di una società di capitali

• Cessione del ramo d’azienda alla

società di capitali neo costituita

• Aumento di capitale e sottoscrizione

e versamento dell’aumento di

capitale da parte del venture

capitalist

In questo caso la società di capitale non può essereconsiderata una “start-up innovativa” e beneficiaredei relativi vantaggi:

• la start-up innovativa non può essere costituita da unafusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo d’azienda

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● Soluzione• Costituzione di una società a

responsabilità limitata semplificata:

- Costituzione per atto pubblico innanzi a

notaio, sulla base di un modello standard di

atto costitutivo, senza la corresponsione di

oneri notarili

- Il capitale sociale deve essere almeno pari ad

Euro 1 ed inferiore ad Euro 10.000

- All’atto della costituzione il capitale sociale

deve essere interamente sottoscritto e versato

nelle mani degli amministratori

- Gli amministratori devono essere soci

● Caso

• Founder: 3 startuppers under 25

• Asset: mobile app

• Deal: bootstrapping

4# Case Study

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Start-up innovativa si o no?

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● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:

● soci persone fisiche detiene la maggioranza delle partecipazione e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci per 24 mesi dalla costituzione;

● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;

● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio;

● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda

● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al

20% del maggiore tra costo e valore totale della produzione

~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata

~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato

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● Soluzione• Costituzione di una società a

responsabilità limitata semplificata:

- Costituzione per atto pubblico innanzi a

notaio, sulla base di un modello standard di

atto costitutivo, senza la corresponsione di

oneri notarili

- Il capitale sociale deve essere almeno pari ad

Euro 1 ed inferiore ad Euro 10.000

- All’atto della costituzione il capitale sociale

deve essere interamente sottoscritto e versato

nelle mani degli amministratori

- Gli amministratori devono essere soci

● Caso

• Founder: 3 startuppers under 25

• Asset: mobile app

• Deal: bootstrapping

4# Case Study

Può essere una “startup innovativa”?

SI, la start-up innovativa è una società di capitali

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● Problemi aperti:

• Cosa si intende per prodotto o servizio “innovativo ad alto valore

tecnologico”?

• Cosa succede se perdo i requisiti?

Startup innovativa

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Cos'è il Venture Capital

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Approccio Americano (natura della partecipazione)● Il Venture Capital è un sottoinsieme del Private Equity, focalizzato sulle operazioni di

sviluppo di imprese nuove o di recedente costituzione, in contrapposizione alle operazioni di buy-out, su imprese consolidate, tese ad acquisirne il controllo

Approccio Europeo (fase di sviluppo)● Il Venture Capital è completamento del Private Equity e si focalizza esclusivamente sul

finanziamento delle fasi di avvio e di sviluppo di una nuova impresa

PE

VC Buy-Out

PE VC

Private Equity e Venture Capital

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Seed

Start-Up

Second stage financing

First stage financing

Fase di sviluppo della società

Early Stage Late Stage

Tempo

Stadio di Investimento

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Venture Capital

-Fatturato trascurabile, spesso tendente a zero

- Perdite d’esercizio consistenti

- Elevato bisogno di cassa per investimenti

Redditività

Private Equity

Estinzione

Maturazione

Turn-Around

Start-Up

Declino

Tempo

Ciclo di vita di un’impresa

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Venture Capital

• Soldi in azienda

• Partecipazioni di minoranza

• Settori altamente innovativi

• Aziende giovani, piccole, in perdita

• Puro rischio equity

• Ritorno atteso dell’investimento: 10X

Private Equity

● Acquisto di aziende (soldi ai precedentiazionisti)

● Partecipazioni di controllo

● Settori tradizionali

● Aziende consolidate e profittevoli

● Finanza strutturata (debito)

● Ritorno atteso dell’investimento: 2-3X

Ma il Venture Capital non è “Private Equity”

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Il Venture Capital é strutturato attraverso la gestione di un fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori istituzionali

Investitori Istituzionali, (es. Fondi Pensione,

Assicurazioni, Banche, Corporate)

Fondo Venture Capital

i.e. il 70% €

Società private

€ contro partecipazioni di minoranza in società private

Privati

i.e. il 30% €

Gli investitori rinunciano alla liquidità per 10-12 anni in attesa di un alto rendimento!

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Come si struttura un deal di Venture Capital

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La Fase di Investimento

Timetable (3-5 mesi)

Struttura dell’operazione

Due diligence

Analisi preliminare Negoziazione Closing

Individuazione punti essenziali per valutare la validità dell’operazione

Individuazione strutture legali e fiscali dell’operazione

Individuazione aree di rischio

Predisposizione dei contratti tipici

Disciplina dei rischi emersi nella fase precedente

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L’attività di Due Diligence

Fotografia dello stato di fatto e di diritto della società in un dato momento

Due diligence

• In senso generico: nella sua traduzione letterale (diligenza dovuta) individua il parametro di diligenza adeguata per eseguire una determinata operazione commerciale.

• In senso specifico: la verifica accurata di una realtà aziendale che si rende necessaria per valutare la convenienza di determinate operazioni e che per questo

deve essere eseguita in maniera adeguata alla cura di tale esigenza specifica.

Indagine volta ad accertare e descrivere gli elementi significativi di un’attività imprenditoriale (c.d. target) o di alcuni suoi aspetti allo scopo di ridurre i rischi specifici dell’operazione e di ridurre asimmetrie informative

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L’attività di Due Diligence

Indagine diretta ad una eventuale revisione del prezzo e/o adeguamento delle garanzie rilasciate e collegata alla regolamentazione della gestione dell’attività aziendale nel periodo transitorio

Dopo il closing

Prima delle negoziazioni

Indagine conoscitiva volta a manifestare un interesse nell’operazione

Durante le negoziazioni

Verifica delle dichiarazioni rilasciate dal venditore e ricerca delle aree di rischio

Dopo il preliminare e

prima del closing

Verifica dell’impostazione contrattuale adottata rispetto alla reale situazione di fatto

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Term Sheet

Principali caratteristiche:

Riassume i principali termini e condizioni di un possibile investimento di capitale

Non ha natura vincolante, ad eccezione delle clausole di

• Due Diligence

• Esclusiva

• Confidenzialità

• Consulenti e spese

• Legge applicabile e foro competente

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Accordi tipici

Accordo di Investimento

Patto Parasociale

Statuto

• diritti di nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo

• diritti dell’Investitore in relazione a decisioni strategiche della società

• exit strategy

• representations & warranties

• condizioni e modalità dell’investimento

• regola i reciproci rapporti dei Soci nonché le rispettive prerogative e diritti

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Clausole Principali

Strumenti contrattuali di tutela del rischio:

• Milestone

• Representations & Warranties (proprietà intellettuale, autorizzazioni, contenzioso)

Governance• Azioni di categoria diversa anche con diritti di voto statutari / Diritti

particolari dei soci

• Liquidazione privilegiata

• Clausole anti-diluzione

• Regole di corporate governance da Statuto e Patti Parasociali

• Lock-Up per manager chiave

• Bad Leaver/Non concorrenza per Soci Fondatori

• Incentivi per il management

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Clausole Principali

Exit strategy• Diritto di Prelazione/Diritto di Prima Offerta

• Drag-along (obbligo di seguito)

• Tag-along (o priorità nella vendita ovvero diritto di covendita)

• Mandato a vendere (sino al 100% della società)

Altre caratteristiche di un investimento VC• Partecipazione di investitori interni

• Riscatto delle azioni

• Dividendi privilegiati

• Diritti negli aumenti di capitale successivi

• Diritti di informazione

• Controllo delle remunerazioni

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Focus: Clausola anti-dilution

Le previsione di una clausola anti-dilution “full ratchet” consente al Venture Capitalist di aumentare la propria partecipazione, senza ulteriori versamenti a titolo di aumento di capitale, in modo da riportare il costo per azione pagato dal Venture Capitalist al costo per azione pagato dal Terzo Investitore

New shares to initial investors = (old price/new price)* initial shares owned

Esempio: a causa di esigenze finanziarie della Società Alfa, un Terzo Investitore investe nella Società 200.000 Euro

Ammontare Investimento

Numero Azioni

%

Fondatore 20.000,00 11.000 55%

Venture Capitalist 180.000,00 9.000 45%

Tot. 200.000,00 20.000 100%

Cap-table Societa Alfa

Prezzo pagato da VC 20 Euro

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Focus: Clausola anti-dilution

La negoziazione di una clausola anti-dilution “full ratchet” consente invece all’Investitore di aumentare la propria partecipazione da 9.000 azioni a 22.500 azioni, incrementando così la propria partecipazione dal 20% al 38,46%

Prezzo pagato da VC 20 Euro

Prezzo pagato da TI 8 Euro

Ammontare Investimento

Numero Azioni

%

Fondatore 20.000,00 11.000 18,80%

Venture Capitalist 180.000,00 22.500 38,46%

Terzo Investitore 200.000,00 25.000 42,74%

Tot. 400.000,00 58.500 100%

Ammontare Investimento

Numero Azioni

%

Fondatore 20.000,00 11.000 24,45%

Venture Capitalist 180.000,00 9.000 20,00%

Terzo Investitore 200.000,00 25.000 55,55%

Tot. 400.000,00 45.000 100%

Senzaclausola anti-dilution

Clausola"Full-rachet"

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Avv. Massimiliano D'Amico

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