1. LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA DELLA BANCA...

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1. LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA GLOSSARIO 5 APPROFONDIMENTI 11 1 1.3. Il rispetto della disciplina e la correttezza nei rapporti con la clientela NORMATIVA 12

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1. LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA

GLOSSARIO 5

APPROFONDIMENTI 11

1 1.3. Il rispetto della disciplina e la correttezza nei rapporti

con la clientela

NORMATIVA 12

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1.3.1 La regolamentazione dell’organizzazione interna

1.3. IL RISPETTO DELLA DISCIPLINA E LA CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON

LA CLIENTELA

Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere le caratteristiche principali dei requisiti

organizzativi e dei controlli volti ad assicurare il rispetto della disciplina sulla trasparenza e

indicare le prerogative delle procedure interne con particolare riferimento a quelle per la

gestione dei reclami.

Come dicevamo, tra gli strumenti di trasparenza, il legislatore

prevede anche precisi requisiti organizzativi idonei ad assicurare la

trasparenza, appunto, e la correttezza nei rapporti con la clientela.

La presenza nelle nuove Istruzioni di vigilanza di specifiche

indicazioni sulla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina.

È vero. Prima gli adempimenti di trasparenza riguardavano solo

la predisposizione e la messa a disposizione del cliente di una

specifica documentazione.

Beh, questo mi sembra vada a tutto vantaggio della tutela del cliente.

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Certo, ma non solo. La correttezza dei comportamenti degli

intermediari contribuisce anche a minimizzare alcuni rischi

dell’intermediario, tra cui i più rilevanti sono quelli legali e quelli

reputazionali connessi ai rapporti con la clientela. In altre parole,

rileva anche dal punto di vista della cosiddetta “sana e prudente

gestione”.

Se non sbaglio, anche Basilea II e la normativa sulla

compliance, proprio per presidiare i rischi legali e reputazionali,

prevedono la correttezza sostanziale nei rapporti con la clientela.

Esatto. Ma in quei contesti normativi non sono formulati obblighi

specifici in tal senso. La nuova disciplina della trasparenza invece

introduce anche per la vendita dei servizi bancari tradizionali, come

già la MiFID ha fatto per quelli di investimento, precisi obblighi di

natura organizzativa e di controllo finalizzati al rispetto della disciplina

stessa e della correttezza nei rapporti con l’utenza.

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1.3.2 Requisiti organizzativi e controlli

Un punto rilevante della nuova disciplina sulla trasparenza riguarda l’introduzione di obblighi

di natura organizzativa e procedurale in relazione all’attività riguardante le operazioni e i

servizi disciplinati dalla normativa sulla trasparenza e correttezza.

La trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle banche , degli intermediari e delle

loro reti commerciali rilevano infatti sia dal punto di vista della tutela della clientela sia in

termini di sana e prudente gestione. Da ciò ne consegue che devono essere predisposte

apposite procedure interne e di gestione dei reclami al fine di assicurare e presidiare la

trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela in ogni fase dell’attività di

intermediazione.

Il puntuale rispetto della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali inoltre

concorre a limitare i rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la

clientela.

La nuova disciplina della Banca d’Italia dedica

un’apposita sezione ai “requisiti organizzativi” e

introduce obblighi di natura organizzativa,

procedurale, di controllo e di formazione

riguardanti gli addetti alla rete di vendita.

Questi obblighi, finalizzati al rispetto sostanziale

della normativa di riferimento in modo che la

commercializzazione dei prodotti avvenga in modo

trasparente e corretto, sono complementari agli

ulteriori obblighi di carattere organizzativo

concernenti la funzione di conformità,

l’organizzazione e i controlli interni di

banche e intermediari finanziari.

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Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari, delle banche autorizzate in Italia, degli

intermediari finanziari ex art. 107 del TUB vigente al 4 settembre 2010 e degli Istituti di moneta

elettronica considerano il rispetto delle procedure adottate in materia di trasparenza e

correttezza dei rapporti con la clientela nell’ambito delle valutazioni sul presidio dei rischi

operativi e reputazionali richieste dalla disciplina prudenziale di vigilanza. Coerentemente, la

Banca d’Italia considera il rispetto delle procedure adottate in materia di trasparenza e

correttezza dei rapporti con la clientela anche ai fini dei controlli sull’adeguatezza

patrimoniale a fronte di rischi legali e di reputazione.

La Banca d’Italia, al fine di verificare il rispetto

delle disposizioni in materia di trasparenza delle

condizioni contrattuali, può:

• acquisire informazioni, atti e documenti;

• eseguire ispezioni presso le banche, gli

intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti

dagli artt. 106 e 107 del TUB vigente al 4

settembre 2010 e presso le sedi degli operatori

della rete di vendita.

Analoghi controlli sono esercitati nei confronti dei

mediatori creditizi e Poste Italiane s.p.a. per le attività

di bancoposta. 1.3.3 Procedure interne e trattazione dei reclami

Gli intermediari adottano procedure interne adeguate al fine di assicurare che l’intera rete commerciale presti costante e specifica attenzione al rispetto della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e un efficace presidio dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela. La disciplina sulla gestione dei reclami si applica a tutti gli intermediari destinatari della nuova disciplina sulla trasparenza e riguarda anche le contestazioni inerenti l’operato delle reti commerciali indirette.

In particolare è richiesto agli intermediari di predisporre procedure che assicurino:

• una valutazione della struttura dei prodotti offerti;

• trasparenza e correttezza della commercializzazione dei prodotti;

• l’efficace trattazione e gestione dei reclami;

• l’attestazione scritta e formalmente approvata della quantificazione dei corrispettivi

richiesti dall’intermediario alla clientela qualora sia previsto dalla legge che non possano

superare le spese sostenute;

• il rispetto puntuale delle iniziative di autoregolamentazione cui hanno aderito;

• la possibilità per il cliente di ottenere in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli il testo

aggiornato del contratto, a sua scelta in formato elettronico o cartaceo, qualora siano

state apportate modifiche unilaterali;

• la tempestiva restituzione delle spese indebitamente addebitate al cliente;

• standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della

commercializzazione, intervengono soggetti terzi estranei alla loro organizzazione. Specifiche procedure e assetti organizzativi e di controllo devo essere predisposti nel caso in cui gli intermediari pongano in essere politiche commerciali che prevedono l’offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti o prodotti, come per esempio quelli assicurativi.

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Addebito diretto

Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, servizio di pagamento per

l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento

è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del

pagatore medesimo.

Area unica dei pagamenti

L’insieme dei paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro

secondo regole e standard definiti in appositi accordi.

Beneficiario

Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica

prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento.

Cliente

Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29

luglio 2009, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto

contrattuale o che intende entrare in relazione con l’intermediario. Non rientrano nella di cliente

i seguenti soggetti: banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di

assicurazione, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi

comuni di investimento e SICAV), società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione

accentrata di strumenti finanziari, fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., Cassa Depositi e

Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società

appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario, società che controllano

l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo.

Cliente al dettaglio

Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29

luglio 2009, i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale,

gli enti senza finalità di lucro e le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un

fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)

Organismo cui spetta l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. è composto

dal ministro dell’Economia e delle finanze, che lo presiede, dal ministro del Commercio con

l’estero, dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dal ministro dello Sviluppo

economico, dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dal ministro per le Politiche

europee. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il governatore della Banca d’Italia. In

relazione alla trattazione di argomenti attinenti alle rispettive competenze, il presidente può

invitare a prendere parte a singole riunioni del comitato, ai fini consultivi, altri ministri o i

presidenti di altre autorità di vigilanza.

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GLOSSARIO

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Consorzio di garanzia collettiva fidi (confidi)

Consorzio con attività esterna, società cooperativa, società consortile per azioni, a

responsabilità limitata o cooperativa, che utilizza le risorse provenienti, in tutto o in parte, dalle

imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte

a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore

finanziario. I confidi sono costituiti da piccole medie imprese industriali, commerciali, turistiche

e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

Consumatore

Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29

luglio 2009, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contratto quadro

Contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e

che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la

gestione di un conto di pagamento.

Identificativo unico

Combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento (cioè

l’intermediario) indica all’utilizzatore di servizi di pagamento (cioè il cliente) e che l’utilizzatore

deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro

utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di

un’operazione di pagamento. In assenza di un conto di pagamento, l’identificativo unico

identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.

Indicatore sintetico di costo (ISC)

Misura sintetica del costo totale di un’operazione di natura bancaria o finanziaria che consente

ai clienti una più rapida e agevole comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni.

Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e

le aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio, l’ISC è denominato “Tasso

annuo effettivo globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia

di credito per i consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di

credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto

corrente).

Intermediario committente

Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29

luglio 2009, l’intermediario per conto del quale è svolta un’offerta fuori sede.

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Locale aperto al pubblico (o dipendenza)

Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29

luglio 2009, la succursale dell’intermediario (come definita per le banche al titolo III, capitolo 2,

delle Istruzioni di vigilanza per le banche) e qualunque locale adibito al ricevimento del

pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme

di controllo.

Micro-impresa

Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, impresa che, al momento

della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento, occupa meno di 10

persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2

milioni di euro o possiede i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84,

lettera b), della direttiva 2007/64/CE.

Nullità

Una delle forme che può assumere l’invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio

giuridico determina l’inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri.

Le cause che determinano la nullità di un negozio sono:

• la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma

prescritta dalla legge a pena di nullità);

• l’illiceità della causa;

• l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile;

• l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto;

• la contrarietà a norme imperative;

• altri casi stabiliti dalla legge.

La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto.

Nuovo Accordo di Basilea

(argomento trattato a pagina 2 della dispensa)

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised

Framework, detto Basilea II. Versione riveduta dell’Accordo di Basilea sul capitale del 1988,

pubblicata nel mese di giugno 2004 dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. La

revisione delle regole di adeguatezza patrimoniale per le banche si caratterizza, rispetto

all’Accordo originale, per la presenza di un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo

e, in generale, per un impianto volto ad assicurare una misurazione più accurata dei rischi e

una loro copertura più ampia, in linea con le prassi maggiormente evolute di autocontrollo

interno.

Offerta fuori sede

Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29

luglio 2009, l’offerta (cioè la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e

finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario.

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Operazione di pagamento

Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, attività, posta in essere dal

pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da

eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.

Ordine di pagamento

Qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di

pagamento con la quale è chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento.

Pagatore

Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica

detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto

conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che

dà l’ordine di pagamento.

Prestatore di servizi di pagamento

Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, uno dei seguenti organismi:

istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di

pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali

nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche

amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

Principio di proporzionalità

In virtù del principio di proporzionalità le informazioni fornite dalla banca sono rese al cliente

tenendo conto delle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.

Di conseguenza, il provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 prevede una

diversificazione degli obblighi di trasparenza secondo le diverse fasce di clientela e le

caratteristiche dei servizi.

Reclamo

(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)

Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29

luglio 2009, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per

esempio, lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o una sua omissione.

Rinvio agli usi

Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e

condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle

aziende di credito sulla piazza.

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Rischio di non conformità

Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni

di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti)

ovvero di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Rischio di reputazione

(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)

Rischio derivante dalla possibilità che un’errata comprensione delle caratteristiche delle

operazioni e dei rischi delle attività intraprese determini un deterioramento dell’immagine

presso il pubblico, tale da ledere la capacità della banca di mantenere una soddisfacente

posizione competitiva.

Rischio legale

(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)

Anche identificato come rischio regolamentare. Rischio derivante dalla possibilità che si

verifichino perdite causate dalla violazione di norme, regolamenti o prassi di mercato. Il rischio

legale rientra nella categoria dei rischi operativi.

Servizi accessori

Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29

luglio 2009, servizi offerti, gratuitamente o a pagamento, insieme a un servizio principale, su

base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (per esempio,

contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni ecc.).

Strumento di pagamento

Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore

(cliente) e il prestatore di servizi di pagamento (intermediario) e di cui l’utilizzatore di servizi di

pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento.

Supporto durevole

Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29

luglio 2009, qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui

personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un

periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e che consenta la riproduzione immutata

delle informazioni memorizzate.

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Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Indicazione del costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua. Il

TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi dovuti agli

intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore

deve sostenere in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza,

escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza,

relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il

credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:

• le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno

qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;

• le spese, diverse dal prezzo di acquisto, che competono al consumatore all’atto

dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite

pagamenti in contanti o a credito.

Il provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni

prevede che il TAEG relativo ai mutui, alle anticipazioni bancarie, ai contratti riconducibili alla

categoria “altri finanziamenti” e alle aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al

dettaglio sia calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i

consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto

corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).

Tasso d’interesse di riferimento

Tasso d’interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che

proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di

un contratto relativo a servizi di pagamento.

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Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

(argomento trattato a pagina 2 della dispensa)

La direttiva 2004/39/CE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 aprile 2004

individua i principi quadro (primo livello). La direttiva 2006/73/CE adottata dalla Commissione il

10 agosto 2006 contiene indicazioni in merito alle modalità di esecuzione della direttiva

2004/39/CE con particolare riferimento ai requisiti di organizzazione e alle condizioni di esercizio

dell’attività degli intermediari (secondo livello).

Caratteristiche delle procedure interne

(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)

Le procedure adottate dagli intermediari per garantire la trasparenza e la correttezza dei

comportamenti degli intermediari devono essere:

informate a principi di proporzionalità, avendo riguardo alla complessità dei prodotti, alle

tecniche di commercializzazione impiegate, alle diverse tipologie di clienti;

adeguatamente formalizzate;

periodicamente valutate per verificarne l’adeguatezza e l’efficacia e per rimediare alle carenze

eventualmente riscontrate.

Le procedure relative alla struttura dei prodotti offerti

(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)

La nuova disciplina della trasparenza della Banca d’Italia prevede che gli intermediari

implementino procedure relative alla predisposizione di nuovi prodotti.

In particolare, tali procedure devono far sì che la valutazione della struttura dei prodotti offerti

sia effettuata tenendo in considerazione che:

• i clienti devono comprendere la struttura, le caratteristiche e rischi tipicamente connessi a tali

prodotti;

• nei contratti destinati alla clientela al dettaglio, la previsione di forme complesse di

remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti deve indurre l’intermediario a prestare

assistenza al cliente;

• tali prodotti devono essere conformi a prescrizioni imperative di legge.

Trasparenza e correttezza nella commercializzazione dei prodotti

(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)

Le procedure implementate per garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli

intermediari in ogni fase della commercializzazione dei prodotti non devono, tra le altre cose,

permettere che il cliente sia indirizzato verso soluzioni manifestatamente inadatte rispetto alle

proprie caratteristiche ed esigenze.

Gli intermediari inoltre devono adottare forme di remunerazione e valutazione degli addetti alla

propria rete di vendita che non costituiscono un incentivo a commercializzare prodotti non

adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti.

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APPROFONDIMENTI

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• Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, titolo V. Soggetti operanti nel settore finanziario, art. 106. Albo degli intermediari

finanziari

• Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, titolo VI. Trasparenza delle condizioni contrattuali

• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza

delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009

• Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, decreto n. 117 del 3 febbraio 2011

• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza

delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 1

• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza

delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 2

• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza

delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 3

• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza

delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4A

• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza

delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4B

• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza

delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 6

• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza

delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Provvedimento della Banca d’Italia sul

Conto corrente semplice

• Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044

• Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, Deliberazione del 29 luglio 2008

relativa ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela

• Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in

materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, 18 giugno 2009

• Ministero dello Sviluppo Economico, nota del 21 febbraio 2007, Chiarimenti in merito

all’applicazione dell’art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248

• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, capo VII, art.

71. Regole tecniche

• Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, parte III,

titolo III, capo I, sezione IV-bis. Commercializzazione a distanza di servizi

finanziari ai consumatori

NORMATIVA