1 A CURA DI DOTT. COMM. DAVIDE ZAPPOLI STUDIO NANNI - BOLOGNA A CURA DI DOTT. COMM. DAVIDE ZAPPOLI...
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A CURA DI
DOTT. COMM. DAVIDE ZAPPOLI
STUDIO NANNI - BOLOGNA
COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
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GLI OBIETTIVI DELLA LEZIONE
1. Esame dei tipi di forme societarie adottabili ed esame delle principali componenti di un atto costitutivo di S.r.l. (PARTE I)
2. Riflessi contabili e fiscali della scelta (PARTE II)
3. La costituzione dell’impresa: che cosa fare? (PARTE III)
4. La responsabilità dei soci e degli amministratori (PARTE IV)
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ESAME DEI TIPI DI FORME
SOCIETARIE ADOTTABILI
Parte I
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FORME SOCIETARIE
IMPRESA INDIVIDUALESOCIETA’ DI PERSONE
Società semplice Società in accomandita semplice (S.a.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.)
SOCIETA’ DI CAPITALI Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società per azioni (S.p.a.)
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IMPRESA INDIVIDUALE
IMPRESA: “attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” [Art. 2082 C.c.]
Nell’impresa individuale una persona fisica ha la responsabilità patrimoniale
Se fallisce l’impresa fallisce anche l’imprenditore che risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri [Art. 2740 C.c.]
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LE SOCIETA’ DI PERSONE
Il Codice civile considera società di persone:
La Società semplice (S.s.)La Società in accomandita semplice (S.a.s.)La Società in nome collettivo (S.n.c.)
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SOCIETA’ SEMPLICE
E’ un tipo di società di persone che prevedere l’esercizio solo di attività non commerciali: Attività agricole Attività artigianali Professioni intellettuali, musicisti…
Non è soggetta all’obbligo di tenere le scritture contabili né di redigere il bilancio
Non è soggetta a fallimentoIl contratto sociale può essere anche stipulato
verbalmente
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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
E’ dotata di autonomia patrimoniale imperfetta
I soci hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali
TUTTI i soci sono amministratori (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)
Può essere soggetta a fallimento e questo comporterebbe anche il fallimento di tutti i suoi soci nei confronti dei quali le obbligazioni sociali sono illimitate e solidali
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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Nella ragione sociale deve comparire il nome di uno o più soci
La legge non richiede un capitale minimo per la sua costituzione
Il capitale può essere costituito da: Denaro o crediti Beni in natura L’opera di soci
Il socio può cedere la sua quota solo se sussiste l’approvazione degli altri soci (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)
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I SOCI DI S.N.C.
Non possono partecipare a una S.n.c. con oggetto commerciale i dipendenti pubblici e gli esercenti professioni per le quali è prevista l’iscrizione a un albo professionale
Non possono partecipare i soggetti di cui è stato dichiarato il fallimento o chi è stato condannato per bancarotta semplice
Possono essere socie altre società di persone e dalla riforma del 2003 anche società di capitali (che rispondono delle obbligazioni comunque sempre nei limiti del loro patrimonio)
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S.N.C. : GLI AMMINISTRATORI
L’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri
In deroga al principio generale però l’atto costitutivo può stabilire che sia affidata a: Un numero stabilito di soci Un solo socio Un terzo (che non diventa automaticamente socio)
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SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Non è richiesto un capitale minimo per costituirla
Ha due categorie di sociGLI ACCOMANDATARI: a loro spetta
l’amministrazione e hanno responsabilità illimitata e solidale
GLI ACCOMANDANTI: rispondono nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata) Eccezione per le società di persone!
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S.A.S. : SOCI ACCOMANDATARI
Nella ragione sociale deve comparire il nome di almeno un socio accomandatario
Per legge tutti gli accomandatari sono amministratori, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo
L’accomandatario può cedere la sua quota solo se sussiste l’approvazione degli altri soci (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)
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S.A.S. : SOCI ACCOMANDANTI
I soci accomandanti sono esclusi dalla amministrazione della società, possono agire solo se muniti di procura speciale
Sono responsabili per le obbligazioni sociali limitatamente al conferimento effettuato in società
I soci accomandanti, essendo solo soci di capitale, non sono iscrivibili all’INPS
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S.A.S. : SOCI ACCOMANDANTI
Il socio accomandante che si ingerisce nella gestione societaria subisce 2 conseguenze:1. Perde la sua responsabilità limitata2. Può essere soggetto a fallimento se fallisce la
societàAttenzione : il socio accomandante che si
ingerisce nella gestione non diventa formalmente amministratore per il futuro
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S.A.S. : CASI PARTICOLARI
La società si scioglie quando rimangono solo soci accomandanti a meno che nel termine di sei mesi non si provveda alla ricostituzione della categoria venuta meno
Se vengono meno tutti gli accomandanti, gli accomandatari possono o ricostituire la categoria oppure trasformare la società
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LE SOCIETA’ DI CAPITALI
Parte I : tipi societari
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LE SOCIETA’ DI CAPITALI
Le società di capitali che andremo ad esaminare sono: La Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) La Società per Azioni (S.p.a.)
Le società di capitali hanno “autonomia patrimoniale perfetta”: rispondono delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio
Il fallimento della società non comporta il fallimento dei soci
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FUNZIONAMENTO
ASSEMBLEA
DEI SOCI
ORGANO DI CONTROLLO
(obbligatorio per le Spa e anche per le Srl se superano determinati limiti)
- Collegio sindacale
- Revisore Contabile (eventuale)
AMMINISTRATORI
Alternativamente:
- Amministratore Unico
- Consiglio di Amministrazione
- Amministrazione Congiuntiva
- Amministrazione Disgiuntiva
nomina nomina
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ELEMENTI FONDAMENTALI
DI ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO DI S.R.L.
Parte I : tipi societari
OGGETTO
L’oggetto sociale è la concreta e specifica attività che i soci decidono di esercitare attraverso la società
L’oggetto deve prevedere lo svolgimento di attività determinate, lecite e possibili
Alcune attività vincolano la scelta di una determinata forma societaria e viceversa (es. società semplice attività non commerciale)
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CAPITALE SOCIALE / CONFERIMENTI
Capitale sociale minimo: 10.000 EuroPossono essere conferiti “tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica” [art. 2464 c.3 C.c.]
Il socio che conferisce beni in natura o crediti deve allegare una relazione di stima di un esperto [art. 2465 C.c.]
Possono essere conferite anche prestazioni d’opera purché siano garantite da apposita assicurazione o fidejussione bancaria
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il capitale è diviso in un numero di quote pari al numero dei soci
Le società a responsabilità limitata non possono essere quotate in borsa
I diritti sociali di voto spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta NB: Salvo diversa previsione
dell’atto costitutivo o di successiva scrittura privata autenticata
CLAUSOLA DI PRELAZIONE
Questa clausola obbliga il socio che intende trasferire la propria partecipazione ad offrirla preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni
Egli deve comunicare a tutti gli altri soci la propria decisione di trasferire la sua quota indicando il relativo prezzo e le modalità di pagamento
Entro il termine di decadenza essi possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute
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RECESSO DEL SOCIO
I soci possono volontariamente sciogliere il proprio rapporto sociale esercitando il diritto di recesso attribuito in casi particolari:1. Quando siano adottate determinate deliberazioni che
apportino importanti modifiche all’atto costitutivo e che siano specificamente indicate dalla legge (es. cambiamento dell’oggetto sociale, trasferimento della sede all’estero, trasformazione da società di capitali a società di persone)
2. Quando l’atto costitutivo riconosca espressamente tale diritto ai soci
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RECESSO DEL SOCIO
Se la società è costituita a tempo indeterminato il socio prevede espressamente che il socio possa recedere in ogni momento ma con un preavviso di almeno 180 giorni
Il socio che recede ha diritto al rimborso del VALORE della propria partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dal giorno in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta alla società
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CONVOCAZIONE DEI SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE: gli amministratori devono convocare i soci mediante lettera raccomandata entro il termine di almeno 8 giorni prima del giorno dell’adunanza [Art. 2479 bis C.c.]
L’avviso contiene il luogo dell’adunanza, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno
L’atto costitutivo può allungare o abbreviare questo termine, prevedere termini abbreviati per le convocazioni d’urgenza e/o consentire anche altre modalità di comunicazione purché idonee a assicurarne una tempestiva informazione
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LE DECISIONI DEI SOCI
ASSEMBLEA ORDINARIAOggetto: decisioni sociali ordinarie (approvazione
del bilancio, nomina e revoca degli amministratori, sindaci…) [Art. 2479 C.c.]
Quorum costitutivo: Metà del capitale sociale (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)
Quorum deliberativo: Maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)
Stessi quorum per eventuali convocazioni successive salvo indicazioni contrarie dell’atto costitutivo
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LE DECISIONI DEI SOCI
ASSEMBLEA STRAORDINARIAOggetto: modificazioni dell’atto costitutivo e
decisioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci
Quorum costitutivo: Metà del capitale sociale (fatta salva diversa previsione dell’atto costitutivo)
Quorum deliberativo: Voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (fatta salva diversa previsione dell’atto costitutivo)
Stessi quorum per eventuali convocazioni successive salvo indicazioni contrarie dell’atto costitutivo
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AMMINISTRAZIONE
Se l’atto costitutivo non prevede diversamente,i soci possono nominare l’organo amministra-tivo secondo uno dei seguenti modelli:Amministratore UnicoConsiglio di AmministrazioneAmministrazione DisgiuntivaAmministrazione Congiuntiva
Gli Amministratori hanno il potere di gestire la società,compiendo le attività di ordinaria ed eventualmente distraordinaria amministrazione.Essi redigono il progetto di bilancio di ogni esercizio
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CONTROLLO
È obbligatorio istituire il Collegio Sindacale quando ricorre una delle seguenti situazioni: Capitale sociale pari o superiore a 120.000 Euro Attivo di stato patrimoniale pari a 7.300.000 Euro Numero medio dei dipendenti occupati: 50 unità
In mancanza di diverse disposizioni, il Collegio Sindacale effettua sia il controllo contabile che il controllo sulla gestione
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SOCIETA’ PER AZIONI
Le S.p.a. devono costituirsi con un capitale sociale di almeno 120.000 Euro [Art. 2327 C.c.]
Si possono conferire: Denaro (versando alla costituzione il 25%) Crediti o beni in natura (serve la Relazione Giurata di
Stima controllata entro 180 giorni dagli amministratori)
La legge vieta espressamente al socio il conferimento di opera o di servizi [Art. 2342 C.c.]
Le S.p.a. possono emettere obbligazioni
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SOCIETA’ PER AZIONI
Le S.p.a. possono, rispettando determinati vincoli imposti dalla legge, acquistare proprie azioni
Possono fare ricorso al mercato del capitale di rischio distinguendosi in due tipologie di Spa: SOCIETA’ QUOTATE: Società con azioni quotate in
mercati regolamentati SOCIETA’ CON AZIONI DIFFUSE: Società con azioni
diffuse fra il pubblico in misura rilevante
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S.P.A. : LE AZIONI
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni che possono essere vendute, donate, costituite in pegno… Sono nominative o al portatore.
Ci sono diversi tipi di azioni, tra cui: Azioni ordinarie Azioni privilegiate: nella distribuzione degli utili, postergate nelle
perdite, privilegiate in sede di liquidazione Azioni con voto limitato Azioni di godimento per riduzione capitale sociale esuberante
mediante sorteggio: garantiscono particolari diritti patrimoniali e sono spesso prive del diritto di voto
Azioni di risparmio: prive del diritto di voto a fronte di privilegi patrimoniali normalmente nella distribuzione degli utili
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S.P.A. : DECISIONI DEI SOCI
QUORUM COSTITUTIVONON DEROGABILE
PRIMA CONVOCAZIONE : almeno la metà del capitale sociale
SECONDA CONVOCAZIONE: qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti
QUORUM DELIBERATIVOPREVISTO DALLA LEGGE
Derogabile solo in aumento
Maggioranza assoluta del capitale sociale
Maggioranza del capitale sociale presente in assemblea
ASSEMBLEA ORDINARIADecisioni sociali ordinarie, approvazione del bilancio, nomina e revoca
amministratori e sindaci, compenso agli amministratori…
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S.P.A. : DECISIONI DEI SOCI
QUORUM COSTITUTIVOPREVISTO DALLA LEGGE
Derogabile dall’atto costitutivo
PRIMA CONVOCAZIONE : più della metà del capitale sociale
SECONDA CONVOCAZIONE: più di 1/3 del capitale sociale
QUORUM DELIBERATIVOPREVISTO DALLA LEGGE
Derogabile solo in aumento
Voto favorevole di soci che
rappresentano più della metà del capitale sociale
Almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea
ASSEMBLEA STRAORDINARIAModificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, nomina liquidatori…
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RIFLESSI CONTABILI
E FISCALIDELLA SCELTA
Parte II
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RIFLESSI CONTABILI DELLA SCELTA
La scelta del tipo di società ha riflessi sul regime contabile e sugli obblighi di tenuta delle scritture contabili
A seconda della scelta del tipo societario e delle dimensioni dell’impresa, si accede a due diversi regimi contabili: Regime contabile Semplificato Regime contabile Ordinario
In entrambi i casi sono obbligatorie le scritture ai fini della legislazione del lavoro
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REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO
Tipo di impresa: Imprese individuali Società di persone
Requisiti: Ricavi dell’anno precedente non superiori a:
309.874,14 € nel caso di attività di prestazione di servizi 516.456,90 € per le altre attività
Registri contabili obbligatori: Registri IVA Registro beni ammortizzabili (oppure annotazione su
registro IVA acquisti)
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REGIME CONTABILE ORDINARIO
Sono obbligati a determinare il reddito d’impresa in via ordinaria: Società di capitali Imprese individuali e società di persone che abbiano
conseguito nell’esercizio precedente ricavi superiori a: 309.874,14 € nel caso di attività di prestazione di servizi 516.456,90 € per le altre attività
Imprese individuali e società di persone che abbiano optato per il regime ordinario
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REGIME CONTABILE ORDINARIO
Registri obbligatori: Libro giornale Libro inventari Scritture ausiliarie (conti di mastro) Registro beni ammortizzabili (oppure annotazione su
libro inventari o libro giornale) Registri IVA (oppure si registrano le operazioni IVA sul
libro giornale rispettando i termini e le modalità di registrazione prescritti dal regime IVA)
Eventuali scritture ausiliarie di magazzino: Obbligatorie per le imprese che per 2 esercizi consecutivi
presentino ricavi superiori a 5.164.568,99 Euro e rimanenze totali superiori a 1.032.913,80 Euro
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LIBRI SOCIALI
Le società di capitali devono inoltre tenere: Libro soci [NB: novità decreto anticrisi per srl] Libro delle decisioni dei soci Libro delle decisioni degli Amministratori Libro del Collegio Sindacale (se esistente) Libro del Revisore Contabile (se esistente) Libro delle obbligazioni (S.p.a.) Libro delle assemblee degli obbligazionisti (S.p.a.)
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Tassazione delle società di persone
L’utile (o la perdita) della società viene attribuito ai soci in misura proporzionale alla quota di ciascuno di essi
Ogni socio pagherà l’IRPEF sulla sua parte di reddito secondo la sua aliquota personale
Se il socio è un imprenditore o un soggetto diverso dalle persone fisiche gli utili sono tassati nella misura del 40% del loro ammontare
Le società di persone sono però soggetti passivi IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) che quindi viene scontata “a monte” [3,9%]
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Tassazione delle società di persone
NEW TECH S.N.C.
Reddito ante imposte: 20.812 €
- IRAP: 812 €
Reddito: 20.000 €
Sig. Rossi30%
Sig. Verdi60%
Sig.Bianchi10%
20.000x30%= 6.000 €
Aliquota media: 23%
(non ha altri redditi)
Tassazione IRPEF:
6.000x23% = 1.380 €
20.000x60%=12.000 €
Aliquota media: 25%
(ha altri redditi)
Tassazione IRPEF:
12.000x25% = 3.000 €
20.000x10%=2.000 €
Aliquota media: 24,5%
(ha altri redditi)
Tassazione IRPEF:
2.000x24,5% = 490 €
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Tassazione delle società di capitali
L’utile della società viene assoggettato a IRES (Imposta sul REddito delle Società) con aliquota pari al 27,5%
Anche le società di capitali sono soggetti passivi IRAP che scontano sempre con aliquota pari al 3,9%
L’utile, se ne viene deliberata la distribuzione dall’assemblea, viene così imputato ai soci in base alla rispettiva partecipazione agli utili
La tassazione cambia a seconda del soggetto percipiente
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Tassazione delle società di capitali
Socio persona fisica non imprenditore: si distingue tra Partecipazione qualificata [>20%]: gli utili percepiti
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare
Partecipazione non qualificata [<20%]: la società applica “alla fonte” una ritenuta del 12,50% sull’intero ammontare
Imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s : Indipendentemente dalla percentuale : concorrono alla
formazione del reddito per il 49,72% del loro ammontare
Soggetti IRES: Indipendentemente dalla percentuale: esenzione del 95%
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Tassazione delle società di capitali
NEW TECH S.R.L.
Reddito ante imposte: 29.155 €
- IRES: 8.018
- IRAP: 1.137 €
Reddito (tutto distribuito): 20.000 €
Sig. Rossi30%
Sig. Verdi60%
Sig.Bianchi10%
20.000x30%= 6.000 €
6.000x49,72%=2.983€
IRPEF aliq. media 23%
2.983x23% = 686 €
20.000x60%= 12.000 €
12.000x49,72%=5.966€
IRPEF aliq. media 25%
5.966x25% = 1.492 €
Imposta sostitutiva 12,5%
2.000x12,5% = 250 €
NB: Partecipazione non qualificata
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Regime opzionale di tassazione
Le S.r.l. che rispettino i seguenti requisiti: Volume d’affari inferiore a 7.500.000 € Soci esclusivamente persone fisiche Soci in numero non superiore a 10
possono optare per il regime di TASSAZIONE PER TRASPARENZA imputando ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, il reddito della società partecipata indipendentemente dall’effettiva percezione
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LA COSTITUZIONE
DI UN’IMPRESA
Parte III
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Adempimenti burocratici : Notaio
Verifica dei presupposti (es. versamento del 25% del conferimento in denaro, presenza di tutti gli elementi definiti ex lege nell’atto costitutivo…)
Costituzione della società: redazione atto costitutivo e statuto atto pubblico del notaio che lo depositerà presso il Registro delle Imprese Contestuale pagamento di 200 € di diritto annuale
della Camera di Commercio (se ne occupa il notaio)
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Adempimenti burocratici: Agenzia delle Entrate
Presentazione all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione di Inizio Attività” attribuzione del numero di Partita Iva
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Adempimenti burocratici: Camera di Commercio
Le società di capitali devono versare ogni anno la Tassa di Concessione Governativa per la bollatura e la vidimazione dei libri sociali: 309,87 € per società con capitale sociale uguale o inferiore a
516.456,90 Euro al 1 gennaio 516,46 € per società con capitale sociale superiore a 516.456,90
Euro al 1 gennaio
Marche da bollo: 1 marca da bollo da 14,62€ ogni 100 pagine dei libri sociali (Libro soci, libro delle decisioni dei soci, Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione)
Diritti di segreteria: 25,00 € a libro
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Adempimenti burocratici: INPS e INAIL
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività i soci prestatori d’opera o amministratori devono iscriversi all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)
I datori di lavoro che occupano dipendenti in attività che per legge sono ritenute rischiose sono obbligati ad iscriverli all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni)
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LA RESPONSABILITA’
DEI SOCI
E DEGLI AMMINISTRATORI
Parte IV
RESPONSABILITA’ DEI SOCI
In linea di principio hanno responsabilità limitata nelle società di capitali, tuttavia ci sono casi eccezionali in cui il socio risponde personalmente per le obbligazioni sociali:1. Il socio che compie e che ha deciso o autorizzato
operazioni in nome della società PRIMA dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese
2. Il socio (in solido con gli amministratori) che ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi
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RESPONSABILITA’ DEI SOCI
3. Il socio unico nei seguenti casi [Art. 2462 C.c.]: Mancata effettuazione del versamento integrale dei
conferimenti all’atto di costituzione della società o entro 90 giorni in caso di unipersonalità sopravvenuta
Mancato adempimento degli oneri di pubblicità nei confronti del Registro delle Imprese
N.B. I contratti tra società e socio unico e le operazioni a favore del socio unico sono soggetti a pubblicità (forma scritta con data certa o trascrizione nel libro delle decisioni degli amministratori) indipendentemente dal fatto che egli sia limitatamente o illimitatamente responsabile
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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori che violano i loro doveri possono incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa
RESPONSABILITA’ CIVILE: Gli amministratori, qualunque sia il modello adottato, sono solidalmente responsabili per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società (diligenza professionale). Rispondono per i danni verso la società per l’inosservanza dei doveri e verso il singolo socio e i terzi per i danni da loro direttamente causati
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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori sono esonerati dalla responsabilità a due condizioni: Che dimostrino di essere esenti da colpa Che, ove a conoscenza dell’atto potenzialmente
dannoso che gli altri amministratori stavano per compiere, abbiano comunicato il proprio dissenso rispetto all’operazione
La responsabilità per l’attività di gestione permane anche se il bilancio è stato approvato dai soci
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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
RESPONSABILITA’ PENALE: è sempre dell’amministratore e mai della società
È esclusa la responsabilità penale generalizzata di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: il singolo consigliere è responsabile solo in base al principio del concorso di persone nel reato
Reati societari, tra cui: False comunicazioni sociali senza danno False comunicazioni sociali con danno patrimoniale alla
società, ai soci o ai creditori Falso in prospetto Impedito controllo
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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili o delle riserve Operazioni in pregiudizio dei creditori Omessa comunicazione del conflitto d’interessi Formazione fittizia del capitale Rivelazione di segreto professionale
Delega di funzioni: in caso di delega la responsabilità per le funzioni affidate rimane al delegante salvo che si abbia prova certa della delega e effettività della delega comprovante l’idoneità tecnico-professionale e l’autonomia decisionale del delegato
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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: Gli amministratori sono soggetti ad alcuni obblighi imposti dalla legge le cui violazioni sono punite con sanzioni amministrative: False comunicazioni sociali senza danno in caso di mancato
superamento delle soglie di punibilità False comunicazioni sociali con danno alla società in caso di
mancato superamento delle soglie di punibilità Impedito controllo senza danno ai soci Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi;
omessa/tardiva/inesatta iscrizione al R.E.A. Omessa convocazione dell’assemblea Tardivo aggiornamento del libro soci
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DOTT. COMM. DAVIDE ZAPPOLI
STUDIO NANNI
Tel. 051-490851
Fax. 051-493868
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