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SEMINARIO USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
E PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
Sede Scuola di Alta Formazione e Specializzazione
dell’Avvocato Tributarista - Via del Banco di S. Spirito n. 42 - Roma Giovedì 13 ottobre 2016
«Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista”
Relatori Stefano Russo: Docente di Informatica Giuridica Università LUISS G.C. di Roma Aurelio Parente: Cultore della Materia Processo Telematico Università LUISS G.C. di Roma
Il Processo Tributario Telematico rappresenta per la giustizia tributaria una vera e propria rivoluzione, che come avviene sempre in questi casi richiede innanzi tutto un cambiamento di mentalità nella gestione degli atti processuali.
L’utente del Processo Tributario dovrà prepararsi ad affrontare nuovi orizzonti sui temi del contenzioso, in quanto ci si potrà trovare ad affrontare questioni oggi apparentemente distanti anni luce dal mondo del diritto tributario classico.
Processo Tributario Telematico
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Potranno sorgere controversie su aspetti formali e sostanziali, quali:
• il ricorso non è stato notificato in tempo utile perché il gestore di PEC del destinatario non è stato in grado di rilasciare correttamente la ricevuta di avvenuta consegna • la notifica alla controparte a mezzo PEC del ricorso contiene un file difforme da quello depositato in Commissione, ma limitatamente al formato digitale e non al contenuto • la copia digitale del conferimento dell'incarico di assistenza e difesa non contiene la sottoscrizione apposta sull’originale cartaceo, ma è firmata digitalmente solo dal difensore • le firme digitali apposte ai singoli documenti non sono in regola con le prescrizioni di validità delle stesse, ma lo erano alla data di deposito • quale è la titolarità, ai fini dell’imposizione, di una transazione di bitcoin • quale parte di ricavi delle somme raccolte con un crowdfunding possa essere tassato in base all’utilizzo effettuato, ecc… • la parte dapprima costituitasi in via analogica, procede poi in via telematica
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Nasceranno anche nuove problematiche derivanti dalla applicazione delle nuove tecnologie utilizzate e delle nuove regole applicabili, non ancora verificate in casistiche reali sottoposte al vaglio della giurisprudenza, come, ad esempio: • La mancata sanzione prevista per il non rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento del PTT, può comportare la inammissibilità del ricorso ove proposto in violazione delle relative disposizioni? • È valido il documento informatico depositato in formato difforme ed, a causa di ciò, non più disponibile nel fascicolo? • È valida la notifica a mezzo PEC del ricorso o della sentenza in copia autentica in Regioni dove non è attivo il PTT? • Come si disconosce un documento informatico?
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LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO In via generale: non può non evidenziarsi come la introduzione della possibilità di formare, sottoscrivere, notificare, depositare e consultare ogni atto del fascicolo processuale a mezzo di procedure telematiche sia idoneo ad essere risolutivo di tutte quelle problematiche connesse alla produzione e veicolazione fisica degli atti processuali. La delocalizzazione della segreteria di Commissione comporta, senza bisogno di prove, l’abbattimento drastico della maggior parte dei tempi dell’iter processuale e di buona parte dei costi connessi, ma i benefici conseguibili vanno ben oltre.
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LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO La immediata e piena disponibilità degli atti processuali per tutti i componenti del collegio giudicante e della segreteria riduce mediamente di oltre il 60% tutti i tempi occorrenti di ogni fase processuale interna alle segreterie di Commissione.
Oltre quindi alla ottimizzazione e virtualizzazione di tutte le operazioni da effettuare, l’ulteriore beneficio sarà quello di una drastica riduzione del complessivo tempo medio del processo, dal deposito del ricorso a quello della sentenza, che mentre oggi è quantificabile in circa 702 giorni, potrà arrivare ad attestarsi intorno a meno di 300 giorni, avvicinandosi a soddisfare quel diritto del cittadino al giusto processo, inteso anche come avere giustizia nei tempi più idonei possibili.
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Il Processo Tributario Telematico Il progetto ha previsto la realizzazione di un Sistema Informativo denominato S.I.Gi.T. (acronimo per Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) il quale utilizzando un qualunque dispositivo fisso o mobile dotato di una connessione internet, permette l’interazione telematica tra le Commissioni Tributarie e tutti gli attori del processo (contribuenti e difensori, uffici impositori, giudici tributari)
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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Per disciplinare l’uso del Si.Gi.T. è stato predisposto un apposito Regolamento, n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014. Dopo la pubblicazione ad agosto 2015 in G.U. anche del D.D. delle regole tecniche, è stato avviato il Processo Tributario Telematico nelle prime Commissioni pilota di Toscana e Umbria, alle quali a partire dal 15 ottobre si affiancheranno altre sei regioni (Abruzzo e Molise – Liguria e Piemonte – Emilia e Veneto) per vedere completata l’estensione nazionale nel 2017.
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IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
• L’ Area Pubblica contiene:
ü informazioni generali sui servizi disponibili e istruzioni per l’uso degli strumenti operativi del PTT
ü il servizio di Registrazione al S.I.Gi.T.
ü Il manuale del S.I.Gi.T.
• L’ Area Riservata contiene
• l’ accesso al S.I.Gi.T.
Cittadini e professionisti : accedono al Processo Tributario Telematico
dal «Portale della Giustizia Tributaria» www.giustiziatributaria.gov.it
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IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Giudici Tributari : accedono direttamente alla propria area riservata del Processo Tributario Telematico attraverso l’apposita sezione sulla home page del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria «www.giustizia-tributaria.it»
Nella Scrivania del Giudice sono presenti diverse sezioni : 1. Dati anagrafici 2. Servizi 3. Elenco
prossime udienze
4. Calendario udienze
5. Fascicolo informatico di udienza
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IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Per eseguire la registrazione occorre possedere una firma elettronica qualificata o una firma digitale e l'indirizzo di PEC di cui all'art. 7 del Regolamento (DM 23 dicembre 2013 n. 163).
Differenza “necessaria” tra modalità operative del PCT e quelle del PTT derivanti dalla specialità del secondo in riferimento agli attori processuali e, pertanto, nella realizzazione del progetto si è dovuto tenere conto di questa caratteristica al fine di non negare loro pari opportunità di accesso alla giustizia.
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Modalità di registrazione al Si.Gi.T. Ad esempio già le modalità di registrazione è previsto siano diverse a seconda che l’utente sia o no in possesso di credenziali digitali quali CNS o CIE (ed appena operativo a mezzo SPID). Nel primo caso, previa verifica del certificato digitale della CNS o CIE, il sistema rilascerà nella PEC dell’utente l’esito della avvenuta registrazione. Nel secondo caso, l’utente riceverà all’atto della trasmissione telematica della richiesta di registrazione la prima parte delle credenziali, mentre la seconda parte gli verrà inviata all’indirizzo di PEC dichiarato
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Modalità di registrazione al Si.Gi.T.
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LE DIFFERENZE OPERATIVE CON IL PCT
Fondamentale è la scelta operata di consentire il deposito degli atti processuali attraverso il canale telematico in luogo di una PEC in quanto: Ø La PEC deve essere presidiata da un utente che dovrà poi verificare manualmente la correttezza dei file contenuti per attribuire il numero di RG Ø Il canale telematico consente, attraverso l’utilizzo della NIR, controlli automatizzati sia formali in sede di invio che sostanziali dopo l’invio, i quali, se positivi, generano in tempo reale il numero di RG Ø L’automatizzazione dei controlli impedisce il deposito di ricorsi inammissibili per alcune fattispecie di errori formali (mancanza di firma o degli elementi obbligatori)
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Il Regolamento del Processo Tributario Telematico stabilisce che le notificazioni e le comunicazioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono eseguite in via telematica mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC dichiarato dalle parti. La definizione dell’indirizzo di PEC come “luogo virtuale” presso cui ricevere tutte le comunicazioni processuali costituisce un’altra delle rivoluzionarie modifiche introdotte dal Processo Tributario Telematico, seppur mutuate dal CAD, in quanto stabilendo che esso equivale ad elezione di “domicilio digitale”, va a modificare radicalmente le problematiche connesse ai vizi di notifica, così come effettuabile secondo gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Le principali disposizioni
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La scelta del legislatore per l’avvio del Processo Tributario Telematico è stata di non creare una immediata frattura tra procedura tradizionale e quella telematica e, pertanto, il processo telematico rappresenta una facoltà e non un obbligo (c.d. “doppio binario”); Articolo 2 Ambito di applicazione Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel regolamento.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T.
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Tuttavia, per evitare la creazione di un “processo misto”, in parte cartaceo e in parte telematico, è stato introdotto il principio che il processo iniziato in modalità telematica deve proseguire nella medesima forma, sia per il primo grado di giudizio che per il successivo grado di appello.
Art. 12 Deposito di atti e documenti non informatici Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, validandola apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T.
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Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa prodotti su supporto informatico, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, e trasmessa esclusivamente mediante il S.I.Gi.T., autenticata dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale. Se invece la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa è conferita su supporto cartaceo, dovrà essere trasmessa, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore medesimo.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T.
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Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC validamente utilizzabile e si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna. Art. 7 Indirizzo di posta elettronica certificata Regola generale è che l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo.
A seconda che si tratti di professionisti iscritti in albi ed elenchi, o di societa' e imprese individuali o di enti impositori, l'indirizzo di PEC deve coincidere, rispettivamente, con quello comunicato agli ordini o collegi, o al registro delle imprese (e pubblicato nell'INI-PEC - Indice Nazionale degli indirizzi di PEC) o, infine, quello pubblicato nell'IPA (L'IPA costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici)
D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T.
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Art. 19 Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia in via generale il regolamento rinvia a quanto già disposto fin dal 30 maggio 2002 dal DPR n. 115, agli articoli 191 e 196, secondo i quali le modalità e gli strumenti per il pagamento telematico dovranno essere quelli previsti da apposito regolamento.
In questa direzione si sta muovendo l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) che, secondo quanto disposto dal CAD e dal D.L. 179/2012, ha predisposto le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici e ha realizzato il Nodo dei Pagamenti-SPC, la piattaforma tecnologica che assicura l’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), già operativa dal giugno 2012.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T.
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Attraverso tale servizio l’utente del Processo Tributario Telematico potrà accedere ai pagamenti del Contributo Unificato e delle spese di giustizia anche attraverso le usuali carte di credito o bancomat. Tuttavia, nelle more della adozione non ancora avvenuta del richiamato regolamento e del Nodo dei Pagamenti -SPC, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese, comprese quelle per il rilascio di sentenze munite di formula esecutiva, può essere eseguito in modalità non telematica; in tal caso l'attestazione di pagamento è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale, da allegare agli atti per cui esso è previsto inserita nella NIR.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T.
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Le comunicazioni per via telematica verso gli uffici
Ricorrente/Difensore
Posta elettronica certificata (PEC)
Ufficio Impositore che ha emesso l’atto
Ricorso
Le parti ricorrenti potranno notificare il proprio ricorso semplicemente a mezzo della PEC (Posta elettronica certificata)
all’Ufficio Impositore che ha emesso l’atto.
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Le comunicazioni per via telematica verso gli uffici
Ricorrente/Difensore
Ufficio Impositore
che ha emesso l’atto
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Posta elettronica certificata (PEC)
Commissione Tributaria Provinciale competente
Sistema NSD
Comunicazioni
Ricorrente/Difensore
Le comunicazioni per via telematica verso il ricorrente/difensore
A loro volta le parti processuali riceveranno a mezzo della PEC tutte le comunicazioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.
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Flusso funzionale 1° fase : presentazione del ricorso
Ricorso GiuseppeRossi.doc
Conversione e Firma elettronica
Ricorso GiuseppeRossi.pdf.p7m
Canale Telematico
Ricorrente/Difensore
Commissione Tributaria Provinciale / Regionale competente
1.Stesura del ricorso
2.Firma del ricorso
4. Invio della nota con allegato il ricorso
NOTA DI ISCRIZIONE
A RUOLO
3. Compilazione nota
File PDF/A
PEC Ufficio impositore
2b.Notifica del ricorso
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Presentazione del ricorso: il deposito telematico
Nella schermata introduttiva è possibile: - selezionare la Commissione Tributaria Provinciale/Regionale in cui si vuole effettuare il deposito - selezionare la tipologia di documento da depositare - completare NIR incomplete ed interrogare NIR già validate - compilare la NIR web per successivo deposito cartaceo
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Nota di iscrizione a ruolo
L’utente compilerà il modulo inserendo e/o selezionando le informazioni richieste, attraverso un sistema di compilazione guidata. Nella schermata a ciò dedicata l’utente è invitato a fornire delle indicazioni quantitative sulla composizione del ricorso; da esse dipenderà la quantità e tipologia delle successive informazioni visualizzate
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Nota di iscrizione a ruolo Rammentiamo che ai fini della costituzione in giudizio occorre trasmettere al S.I.Gi.T. almeno il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, copia dell’atto impugnato, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario.
Al fine del completo inserimento dei dati richiesti e dei file le schede della nota di iscrizione a ruolo saranno quelle attivate tra le seguenti:
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Nota di iscrizione a ruolo La scheda del Ricorrente
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Nota di iscrizione a ruolo La scheda del Difensore
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Nota di iscrizione a ruolo La scheda del Domicilio Digitale
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Nota di iscrizione a ruolo La scheda della Parte Resistente
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Nota di iscrizione a ruolo La scheda degli Atti Impugnati
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Nota di iscrizione a ruolo La scheda degli Allegati
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Nota di iscrizione a ruolo La scheda del Contributo Unificato
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Nota di iscrizione a ruolo La scheda della Ricerca e Completamento delle NIR
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Nota di iscrizione a ruolo La scheda dellaValidazione
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Nota di iscrizione a ruolo
Una volta completata la compilazione delle schermate della NIR, si procede con il salvataggio della stessa, il quale incorpora anche un processo di validazione che effettua un controllo formale dei dati inseriti. Eventuali inesattezze, campi obbligatori non compilati, incongruenza tra i dati o pagine incomplete sono prontamente segnalate con messaggi a video di impossibilità a salvare e validare la NIR ed indicazione degli errori rilevati, la cui correzione si rende necessaria per proseguire nella validazione. NOTA: 1) Evitata la sanzione per mancata indicazione della PEC del difensore 2) Evitata la possibilità di disconoscimento contenuto documentale
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Verifica dei file inviati Superata questa prima verifica, i file degli atti da depositare per essere definitivamente accettati e inseriti validamente nel fascicolo informatico, devono superare gli ulteriori controlli che il sistema farà per confrontarne le caratteristiche tecniche con quelle obbligatorie stabilite dall’art. 10 del Decreto Direttoriale 4 agosto 2015 ed indispensabili per assicurarne la corretta leggibilità, integrità e conservazione nel tempo. Ai fini anzidetti il S.I.Gi.T., dopo la trasmissione, procede per ogni file contenente i singoli atti processuali: a) al controllo antivirus; b) alla verifica della dimensione, con riferimento al massimo consentito di 5 megabyte per singolo file; c) alla verifica della validità della firma apposta su ogni file; d) alla verifica dell’integrità dei file firmati; e) al controllo del formato dei file.
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Esito della verifica
In caso di esito positivo dei controlli, verrà consentita l'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, l'informazione del numero di ruolo verrà resa disponibile nell'area riservata dell’utente ed inviata al suo indirizzo di PEC; si faccia attenzione che, solo in tal caso, la data della ricevuta di accettazione, rilasciata al momento della trasmissione, attesterà il momento del deposito.
In caso di riscontro nel ricorso di anomalie nei file avremo diversi effetti a seconda se esse appartengano a quelle considerate “bloccanti” per la corretta iscrizione a ruolo, oppure “non bloccanti”. ATTENZIONE: Il S.I.Gi.T non garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10
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Esito della verifica
In caso di riscontro nell'atto di costituzione in giudizio delle anomalie considerate bloccanti, il S.I.Gi.T. non acquisisce l'atto e gli eventuali allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Se le anomalie riguardano solo gli allegati, il ricorso potrà essere regolarmente depositato mentre per gli allegati vale quanto detto nel punto precedente. Occorre fare attenzione ai tempi in quanto il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di anomalia nell'area riservata entro le 24 ore successive alla trasmissione.
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Esito della verifica L'elenco aggiornato dei codici e delle relative descrizioni, riguardanti le possibili anomalie riscontrate nel corso delle trasmissione, è il seguente:
Codifiche Descrizioni
S1 Documento non valido.
S2 Firma non integra.
S3 Certificato non attendibile.
S4 Certificato sospeso.
S5 Certificato revocato.
S6 Certificato non ancora valido.
S7 Certification Authorithy non ancora valida.
S8 Certification Authorithy scaduta.
S9 Certification Authority non attendibile.
S10 Il mittente non è il firmatario dei documenti.
S11 Certificato di firma scaduto.
V1 Documento contenente virus.
F1 Formato non conforme dell'atto processuale.
F2 Formato non conforme dell'allegato.
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Deposito di documenti non informatici
Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ed inseriti nel fascicolo informatico, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario di sezione. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti: a) fogli formato massimo A4; b) fogli liberi da rilegatura; c) fogli numerati.
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Deposito di documenti non informatici
Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo informatico in forma di documento informatico e descritti con i seguenti dati: a) numero di Registro Generale; b) progressivo dell'allegato; c) indicazione della parte che ha depositato il documento; d) data del deposito.
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INTERROGAZIONI DEGLI ATTI DI CAUSA
In via generale l’identificazione del ricorso potrà essere eseguita attraverso una serie di “chiavi di ricerca” predefinite dal sistema.
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Interrogazione ed estrazione documenti
q Il fascicolo informatico conterrà anche i file depositati cartacei, ma scansionati dalla segreteria q Una volta scaduti i termini il fascicolo è immediatamente disponibile al Presidente ed al collegio giudicante q Tutti gli aventi titolo potranno consultare i documenti del fascicolo ed estrarne liberamente copia q La trasmissione del fascicolo al grado superiore avviene attraverso la visibilità dello stesso nel S.I.Gi.T. ammessa per gli aventi titolo in appello
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Come tutte le trasformazioni «radicali» prima di arrivare a regime occorrerà attendere che il processo di cambiamento della mentalità «cartacea» sia esaurito. L’auspicio è che i benefici pratici immediatamente derivanti dall’utilizzo del Processo Tributario Telematico accelerino questo cambiamento, il quale, tuttavia, non potrà che essere connesso ad una generale alfabetizzazione informatica di cui dovrà essere pienamente partecipe e responsabile la Pubblica Amministrazione attraverso l’adozione, la diffusione e la promozione degli strumenti digitali per il cittadino-utente, secondo le linee guida e le disposizioni in tal senso contenute nel CAD.
CONCLUSIONI
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
• Portale tematico Giuffrè “Il Processo Telematico” (http://ilprocessotelematico.it) – Tutti gli articoli e contributi pubblicati dagli autori sotto il Responsabile scientifico del “Processo Tributario Telematico “ Aurelio PARENTE
• Aurelio PARENTE e Domenico CHINDEMI «Guida pratica al Processo Tributario
Telematico» - 2016 Editore Giuffrè • Fabio MONTALCINI e Camillo SACCHETTO “DIRITTO TRIBUTARIO
TELEMATICO” - 2015 Editore Giappichelli • S. Russo (a cura di) "Strumenti ed applicazioni di informatica giuridica - Dalla
ricerca giuridica con il computer al processo telematico" - 2013 - ESI – Napoli
• L. Salvini e G. Melis (a cura di) "Il processo tributario telematico: l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario" - 2013 - Bibliografica Giuridica Ciampi
Processo Tributario Telematico PUBBLICAZIONI PER APPROFONDIMENTI