Produzione di documenti informatici con valore legale

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PRODUZIONE DI DOCUMENTI

INFORMATICI CON VALORE

LEGALE

Documento informatico

21/03/2013cesareciabatti@infinito.it

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Art 40 comma 1 CAD:

“Le pubbliche amministrazioni formano gli

originali dei propri documenti con mezzi

informatici secondo le disposizioni di cui al

presente codice “.

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Il CAD definisce il documento informatico come

“la rappresentazione informatica di atti, fatti

o dati giuridicamente rilevanti” ( art 1 lett p).

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Documento

Doc.

Struttura

semplice e/o

complessa

informazione.Supporto.

Documento informatico

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Stabilità

Fruibilità

Autenticità

Un documento informatico è un documento e come

tale deve soddisfare i requisiti di:

Documento informatico

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La stabilità è intesa come la capacità di

mantenere integra nel tempo la

rappresentazione del contenuto e della forma

del documento.

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Al fine di garantire staticità integrità è necessario individuare formati elettronici adeguati per la produzione di documenti informatici, in quanto:

devono essere aperti, standard e documentati;

Non devono poter contenere macro istruzioni;

Devono essere affidabili, accurati e usabili;

Devono essere indipendenti dalle piattaforme tecnologiche.

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Fruibile, ovvero che il

contenuto informativo sia

recuperabile dal supporto

e interpretabile

correttamente in base alle

regole del formato, e

riproducibile a video o a

stampa.

Affinché un documento sia utilizzabile dal

destinatario occorre che sia da questo:

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L’autenticità è condizione essenziale perché

un documento conservi la sua funzione

probatoria.

Un documento si definisce autentico quando è

riconducibile con certezza al suo autore

Valore giuridico del documento

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Senza firma

Firma elettronica (firma

debole)

Firma elettronica

avanzata (firma digitale)

Autenticità e firma del documento informatico:

Valore giuridico del documento

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“L'idoneità del documento

informatico (non firmato es. file

pdf/word/open office) a

soddisfare il requisito della forma

scritta e il suo valore probatorio

sono liberamente valutabili in

giudizio, tenuto conto delle sue

caratteristiche oggettive di

qualità, sicurezza, integrità ed

immodificabilità”

Documenti digitali non firmati (Art 20 comma 1 bis CAD):

Firma elettronica

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Firma elettronica (art 1 lett. q) Dlgs 82/05) :

“L‟insieme di dati in forma

elettronica, allegati

oppure connessi tramite

associazione logica ad

altri dati elettronici,

utilizzati come metodo di

identificazione

informatica”

Firma digitale

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Firma elettronica avanzata o firma digitale:

Garantisce la connessione

univoca al firmatario e la sua

univoca autenticazione

informatica, creata con mezzi

sui quali il firmatario ha un

controllo esclusivo, che

consente di rilevare l’integrità

dei dati, basata su un

certificato qualificato,

realizzata mediante un

dispositivo sicuro di firma.

Generazione firma digitale

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256

BITDoc

Documento da

firmare

Hash

SHA 256

Impronta del

Documento

CIFRATURA Ks

Firma digitale

PKCS#7

Certificato

elettronico

Verifica firma digitale

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256

BITDocHash

SHA 256

Impronta del

Documento

Firma digitale

Certificato

elettronico

Decodifica

Kp

Chiave pubblica

256

BIT

= ok!Visualizza il

documento con i dati

del sottoscrittore

Impronta

corrispondente

alla firma

Firma digitale

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“Il documento informatico,

sottoscritto con firma digitale o altro

tipo di firma elettronica qualificata, non

produce gli effetti di cui all'art. 21,

comma 2, del codice, se contiene

macroistruzioni o codici eseguibili,

tali da attivare funzionalità che

possano modificare gli atti, i fatti o i dati

nello stesso rappresentati.”

Art 3 comma 3 DPCM 30 marzo 2009:

Autenticità del documento

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“L‟apposizione ad un

documento informatico di una

firma digitale o di altro tipo di

firma elettronica qualificata,

basata su un certificato

elettronico revocato,

scaduto o sospeso equivale

a mancata sottoscrizione”

Limite di validità della firma digitale nel tempo (art.

21 comma 3):

Data certa del documento

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Marca temporale apposta da un gestore di marche temporali (validità 20 anni)

Riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo

Riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti

Riferimento temporale ottenuto attraverso l‟utilizzo della PEC

Data certa (art 37 DPCM 30 marzo 2009) :

Data certa del documento

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L‟art 1 comma 1 lett bb) definisce il processo di

validazione temporale come “ il risultato della

procedura informatica con cui si attribuisce, ad

uno o più documenti informatici, una data e un

orario opponibile a terzi”

Generazione marca temporale

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20

256

BIT

Notaio

elettronico

Impronta del

Documento Ks

Data

e ora

Struttura

dati

Firma elettronica

del notaio

Marca

temporale

Data certa del documento

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Secondo l‟art 49 del DPCM 30 marzo 2009

tutte le marche temporali devono essere

conservate per un periodo non inferiore a 20

anni, ovvero se richiesta dell‟interessato

anche per un periodo maggiore.

Firma autenticata

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Art 25 CAD:

“2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all„articolo 24 comma 2”

Copie del documento

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Copie per immagine su supporto informatico di

documenti analogici (art 22 CAD) hanno piena

validità giuridica se:

È attestata la conformità all‟originale da parte

di un pubblico ufficiale mediante

l‟apposizione della propria firma digitale;

Se prodotte con un processo certificato;

Per i documenti non unici assolvono gli

obblighi di conservazione sostitutiva.

Copie del documento

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Le copie su carta di documenti digitali hanno la

stessa efficacia degli originali se (art 23 CAD):

È attestata la conformitàall‟originale digitale “intutte le suecomponenti” da parte diun pubblico ufficiale;

Per le PPAA anche contimbro digitale (art 23-ter)

Copie del documento

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“La presente copia cartacea di documento informatico, composta di ____

fogli, è conforme all’originale, munito delle prescritte firme.

Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte come segue:

Da ________ con firma digitale il cui certificato n. ______ è stato

rilasciato dal Certificatore ___________ la cui verifica in data _______

alle ore ______ha avuto esito positivo .

È stata/non è stata apposta marcatura temporale in data _____ alle ore

______ presso il sistema di marcatura temporale del Certificatore

______ verificato all’indirizzo.

Luogo e data del rilascio

Firma del pubblico ufficiale e timbro”

Attestazione di conformità per le copie su carta di documento informatico:

Forme elettroniche degli atti

amministrativi

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Atti interni possono

essere firmati con firma

elettronica

Atti esternati devono

essere firmati con firma

digitale

Art. 34 CAD: