Codice dei contratti pubblici Procedure negoziate 2 aprile 2008 Alberto Mischi

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Codice dei contratti pubbliciProcedure negoziate

2 aprile 2008

Alberto Mischi

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ProcedurePer l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte le stazioni appaltanti utilizzano

la procedura aperta (art.55) la procedura ristretta (art.55/2) la procedura ristretta semplificata (art.123) la procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (art.56) la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art.57) il dialogo competitivo (art.58)

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Procedura negoziataDefinizione

La procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

(art.3/40 D.Lgs.163/2006)

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Entrata in vigorePer gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell’articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1/8/2007.Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare offerta sia inviato successivamente al 1/8/2007.

(art.253/1-ter D.Lgs. 163/2006)

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Procedura negoziataAppalti di lavori sotto soglia

La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro.

(art.122/7 D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata con bando

Le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate

per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari e per individuare l’offerta migliore con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

(art.56/2 D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata con bando

La stazione appaltante nel corso della negoziazione garantisce parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto agli altri.

(art.56/3 D.Lgs.163/2006) può prevedere nel bando che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati.

(art.56/4 D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata con bandoLe stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara,

quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. La disposizione si applica ai lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00.

(art.56/1/A D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata con bandoLe stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara,

in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi o forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi

(art.56/1/B D.Lgs. 163/2006)

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Procedura negoziata con bandoLe stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara,

limitatamente ai servizi, nel caso di servizi finanziari, assicurative e bancari e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o ristretta

(art.56/1/C D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata con bando

Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara,

nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo

(art.56/1/D D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoLe stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara,

qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo < 1.000.000,00 €.

(art.57/2/A D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoLe stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara,

qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato

(art.57/2/B D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoLe stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara,

nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante

(art.57/2/C D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoAppalti di lavori

La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera purchè aggiudicati all’operatore economico che esegue tale opera alle seguenti condizioni

i lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento il valore complessivo dei lavori complementari è 50% del contratto iniziale

(art.57/5/A D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoAppalti di lavori

La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta.In questa ipotesi il ricorso alla procedura negoziata è ammesso solo nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario.

(art.57/5/B D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziataAppalti di lavori relativi ai beni del

patrimonio culturale

La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56, 57 e 122/7, anche per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 € nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno 15 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

(art.204/1 D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoOve possibile la stazione appaltante

individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzative desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 3 operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.

(art.57/6 D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoLa stazione appaltante

invita contemporaneamente gli operatori economici selezionati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione e sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento dei contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.

(art.57/6 D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoAppalti di forniture

La procedura negoziata, senza bando, è ammessa qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto.

(art.57/3/A D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoAppalti di forniture

La procedura negoziata, senza bando, è ammessa nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 3 anni.

(art.57/3/B D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoAppalti di forniture

La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime.

(art.57/3/C D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoAppalti di forniture

La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di una amministrazione straordinaria di grandi imprese.

(art.57/3/D D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoAppalti di servizi

La procedura negoziata, senza bando, è ammessa qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

(art.57/4 D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoAppalti di servizi

La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione del servizio purchè aggiudicati all’operatore economico che esegue tale opera alle seguenti condizioni

i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento il valore complessivo dei servizi complementari è 50% del contratto iniziale.

(art.57/5/A D.Lgs.163/2006)

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Procedura negoziata senza bandoAppalti di servizi

La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta.In questa ipotesi il ricorso alla procedura negoziata è ammesso solo nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario. L’importo complessivo dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’art. 28.

(art.57/5/A D.Lgs.163/2006)

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Tutela delle zone montaneI coltivatori diretti singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate in comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all’art.230-bis c.c., nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali (…) per importi a £.50.000.000 per ogni anno.

(art.17/1 L.97/1994)

28

Tutela delle zone montaneI soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l’incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

(art.17/1-quinquies L.97/1994)

29

Tutela delle zone montaneLe cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali a forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l’importo dei lavori o servizi non sia superiore a £.300.000.000 per anno.

(art.17/2 L.97/1994)

30

Tutela delle zone montaneLe cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 D.Lgs. 18/5/2001, n. 227,

che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali,

possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 € per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde

(art.2/134 L.244/2007)

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Tutela delle zone montaneLe cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 D.Lgs. 18/5/2001, n. 227,

che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali,

possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 € per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a).

(art.2/134 L.244/2007)

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Tutela delle zone montanePossono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale

i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione

di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

(art.2/134 L.244/2007)

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Tutela delle zone montaneIn applicazione di quanto disposto dall’articolo 17 L.97/1994, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l’esecuzione di lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 17 della L.97/1994.Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a £. 30.000.000 per singolo coltivatore diretto, ovvero a £. 300.000.000 per singola cooperativa.

(art.3/2 L.R. E-R 30/1981)

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Avv. Alberto MischiStudio legale associatoCorinaldesi - Mischi

Via Cesare Battisti n.2 40123 BolognaTel. 051-264474 Fax 051-264564

alberto.mischi@corinaldesimischi.it