Post on 03-May-2015
Città Rete: Trasparenza e Legalità
TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita prodotti ittici e pane”
RELATOREGiuseppe QUAGLIANA, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Caltavuturo
I° Seminario su Il commercio su aree pubbliche Polizzi Generosa, 27 Marzo 2015
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN SICILIA
Controlli e disciplina sanzionatoria
Vendita itinerante
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L.R. 01-03-1995 n. 18, così come modificata e integrata dalla L.R. 08-01-1996 n. 2, che disciplina il commercio su aree pubbliche in Sicilia.
Legge
24-11-1981 n. 689,
in materia di illeciti amministrativi.
La L.R. 18/95 in sintesi
Dà la definizione di commercio su aree pubbliche e ne indica le modalità di svolgimento (art. 1)
Prescrive le condizioni e le limitazioni per l’esercizio di tale attività (art. 8)
Prescrive le sanzioni amministrative da applicare per le violazioni a tale normativa (art. 20)
Disciplina il rilascio delle autorizzazioni (art. 2)
NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE
NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/c del 06 maggio 2010, punti 10.2 e 10.3, in relazione all’art. 70, c.
2, del D.lgs. 59/2010, chiarisce che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi
Comune (di residenza o di avvio dell’attività commerciale) ed E’ VALIDA SU
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/c del 06 maggio 2010, punti 10.2 e 10.3, in relazione all’art. 70, c.
2, del D.lgs. 59/2010, chiarisce che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi
Comune (di residenza o di avvio dell’attività commerciale) ed E’ VALIDA SU
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE
NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVEASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Circolare Assessoriale n. 05 del 22-10-2013 Circolare Assessoriale n. 05 del 22-10-2013
In analogia con quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale 3635/c del 6-5-2010, si ritiene che con le autorizzazioni di tipologia c) ex L.R. 18/95,rilasciate dai Comuni siciliani e dalla Regione Sicilia, si può esercitare il commercio su A.P. in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, fermo restando eventuali limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o di qualsiasi altra natura, stabilite dalle singole amministrazioni comunali.
In analogia con quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale 3635/c del 6-5-2010, si ritiene che con le autorizzazioni di tipologia c) ex L.R. 18/95,rilasciate dai Comuni siciliani e dalla Regione Sicilia, si può esercitare il commercio su A.P. in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, fermo restando eventuali limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o di qualsiasi altra natura, stabilite dalle singole amministrazioni comunali.
Art. 8,c.3, L.R. 18/95 Limitazioni al commercio su aree pubbliche,
stabilite dalle singole amministrazioni comunali:
viabilità;igienico-sanitario;di altri motivi di pubblico interesse.
Art. 8,c.3, L.R. 18/95
Legge 24-11-1981 n. 689
Tutto il mondo delle sanzioni amministrative ruota intorno ai principi della legge 689/81
Tutto il mondo delle sanzioni amministrative ruota intorno ai principi della legge 689/81
Come già sappiamo, la legge 689/81 si applica a tutte le ipotesi
in cui una violazione sia punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria, inflitta dalla stessa Pubblica Amministrazione
Legge 24-11-1981 n. 689Operativamente, durante le diverse attività di controllo esplicate dalla Polizia Municipale, principalmente
su strada, per una corretta applicazione delle sanzioni in materia commerciale, oltre a
richiedere la conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo punitivo, si ritiene opportuno che
sia necessario:
Legge 24-11-1981 n. 689
avere a disposizione immediata una Modulistica-Tipo, magari per i casi professionali più ricorrenti, al fine di evitare di redigere atti annullabili, per ovviare al massimo i contenziosi.
Legge 24-11-1981 n. 689
L’esperienza suggerisce che nella fase di accertamento dell’illecito è necessario acquisire e descrivere i più elementi possibili, per contestare le violazioni.
Accertamento dell’illecito
Legge 24-11-1981 n. 689
Es. In caso di accertamento di vendita in assenza di autorizzazione amministrativa\comunicazione DIA\SCIA (art. 20, comma 1^, L.R. 18/95), si ritiene opportuno indicare gli estremi dell’acquirente, in sua mancanza descrivere se l’operatore commerciale era in atteggiamento di vendita (furgone con sportellone del vano di carico aperto, con esposizione all’interno della merce – presenza di bilancia pesa alimenti – sacchetti di plastica – ecc.)
Es. In caso di accertamento di vendita in assenza di autorizzazione amministrativa\comunicazione DIA\SCIA (art. 20, comma 1^, L.R. 18/95), si ritiene opportuno indicare gli estremi dell’acquirente, in sua mancanza descrivere se l’operatore commerciale era in atteggiamento di vendita (furgone con sportellone del vano di carico aperto, con esposizione all’interno della merce – presenza di bilancia pesa alimenti – sacchetti di plastica – ecc.)
Accertamento dell’illecito
VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ITTICI
Normativa di riferimentoNormativa di riferimento
-Regolamento CE 852/2004-Regolamento CE 853/2004 (pacchetto igiene)- Regolamento CE 178/2002
(rintracciabilità)- D.lgs. 193 del 6-11-2007 (controlli in materia di sicurezza
alimentare - SANZIONI)
VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE
VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE
Per effettuare la vendita su aree pubbliche, il veicolo deve
ottenere la registrazione sanitaria da parte dell’A.S.P. -
U.O. Veterinaria - di competenza
Per effettuare la vendita su aree pubbliche, il veicolo deve
ottenere la registrazione sanitaria da parte dell’A.S.P. -
U.O. Veterinaria - di competenza
VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE
VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE
Per il rilascio della registrazione sanitaria, è necessario:-il possesso dei requisiti dell’O.M. del 03 aprile 2002;- che il veicolo sia immatricolato secondo le norme del C.d.S., come veicolo speciale, uso negozio (Negozio Mobile)
Per il rilascio della registrazione sanitaria, è necessario:-il possesso dei requisiti dell’O.M. del 03 aprile 2002;- che il veicolo sia immatricolato secondo le norme del C.d.S., come veicolo speciale, uso negozio (Negozio Mobile)
ORGANI COMPETENTI A CONTESTARE LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE SICUREZZA ALIMENTARE
(D.lgs. 193/2007)
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 32156 del 10-11-2009, aveva chiarito che gli organi competenti a contestare le violazioni in materia di sicurezza alimentare, regolamenti CEE 852 e 853/2004, sanzionate dal D.lgs. 193/2007 erano:- Lo stesso Ministero (Carabinieri NAS, dal quale hanno una dipendenza funzionale);- Le Regioni;-Le Province autonome;- Le A.S.L.
La Polizia Municipale, per questo Ministero non aveva alcun titolo a contestare le
violazioni ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004
(pacchetto igiene) sanzionate dal D.lgs. 193/2007
Secondo gli estensori della predetta nota, qualora la P.M. nel corso di
interventi operativi accertava violazioni di carattere igienico
sanitario, avrebbe dovuto interpellare il personale dell’A.S.L., per proseguire
le operazioni per contestare le violazioni
Con i superiori atti si poneva finea questa grave limitazione dell’attività, della dignità e professionalità della P.M.
nota del Ministero dell’Interno n.557/ST/201.600/S.12, del 26-5-2010 e il parere n. 163 del 2009
dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana.
Nella nota del Ministero e nel parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana si fa presente che, in base al combinato disposto
dell’art. 13, c.4, della legge 689/81 che attribuisce agli U.P.G. e agli A.P.G., competenza generale in ordine all’accertamento di ogni tipo di violazione
punita con una sanzione amministrativa, e dell’art. 5, c. 1, delle 65/86, che riconosce al
personale di P.M. le funzioni di polizia giudiziaria, nell’ambito del territorio di appartenenza, gli
UPG e APG della P.M., possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative,
comprese quelle punite dal D.lgs. 193/2007
RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI(Prodotti Ittici)
“È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità
degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di
un alimento o di un mangime”.
RINTRACCIABILITA’Art. 18 – Reg. CE 178/2002
SOGGETTI OBBLIGATI SONO, tutti gli operatori che entrano in contatto con i materiali sopra indicati, lungo l’intera filiera produttiva
RINTRACCIABILITA’Art. 18 – Reg. CE 178/2002
Tutti gli operatori della filiera, infatti, devono dotarsi di sistemi e procedure per identificare i fornitori dei loro prodotti, i quali devono mettere disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni al riguardo, qualora richiesto
RINTRACCIABILITA’Art. 18 – Reg. CE 178/2002
Nel caso di vendita di prodotti ittici,
all’operatore viene richiesto di fornire i dati del soggetto che abbia
fornito l’alimento
RINTRACCIABILITA’Art. 18 – Reg. CE 178/2002
L'articolo 2 del D.lgs. 190/06 stabilisce le sanzioni per la
violazione degli obblighi derivanti dall'art. 18 del regolamento CE
178/02, in materia di rintracciabilità
RINTRACCIABILITA’SANZIONI
NORMA VIOLATA: Art. 6, c. 2 del Regolamento (CE) n° 852/2004
VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIA\SCIA
Mancata notifica della DIA\SCIA all’autorità competente
DICITURA: Effettuava trasporto di prodotti ittici freschi con veicolo indicato, senza aver notificato all’autorità competente la relativa DIA\SCIA o avente la registrazione della DIA\SCIA revocata o sospesa (Assenza di registrazione sanitaria)
SANZIONE: Art.6, c. 3, D.L. 193/07 Pagamento in misura ridotta € 3.000,00 (minimo € 1.500,00 – massimo € 9.000,00)SANZIONE ACCESSORIA: SEQUESTRO AMMINISTRATIVO MERCE
NORMA VIOLATA: Allegato II cap. IV del Reg. (CE) 852/2004
VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO
Requisiti e igiene del veicolo
DICITURA: Effettuava trasporto di prodotti ittici freschi con veicolo indicato avente il vano carico, igienicamente non idoneo e tale da proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione. Nello specifico il veicolo risultava: insudiciato, sporco, esposto agli agenti atmosferici, ai fumi di scarico o da altri fattori ambientali, non costruito in modo tale da consentire un’adeguata pulizia, senza spigoli arrotondati,ecc.).
SANZIONE: Art.6, c. 5, D.L. 193/07 Pagamento in misura ridotta € 1.000,00 (minimo € 500,00 – massimo € 3.000,00)COMUNICAZIONE ALL’A.S.P.
NORMA VIOLATA: Allegato III Sez. VIII, cap.VIII del Reg. (CE) 853/2004
VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO
Acqua di fusione
DICITURA: Effettuava un trasporto di prodotti della pesca (specificare), con il veicolo indicato, mantenuti sotto ghiaccio, la cui acqua di fusione rimane a contatto con i prodotti.
SANZIONE: Art.6, c. 5, D.L. 193/07 Pagamento in misura ridotta € 1.000,00 (minimo € 500,00 – massimo € 3.000,00)
NORMA VIOLATA: Art. 18, Regolamento (CE) n° 178/2002
VIOLAZIONI IN MATERIA DI RINTRACCIABILITA’
RINTRACCIABILITA’ PRODOTTI ALIMENTARI
DICITURA: Effettuava il trasporto\vendita di prodotti della pesca (specificare), con il veicolo indicato, senza fornire la documentazione sulla sua provenienza.
SANZIONE: Art. 2 D.lgs. 190/2006Pagamento in misura ridotta € 1.500,00 (minimo € 750,00 – massimo € 4.500,00)
Vendita PANE NON
IN SEDE FISSA
Vendita pane non in sede fissaVendita pane non in sede fissa
Vendita itinerante
su aree pubbliche
Vendita a domicilio o porta a
porta
Consegna a domicilio
3 tipologie
Art. 26, c.2, legge 4-7-1967 n. 580Art. 26, c.2, legge 4-7-1967 n. 580
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
Art. 30, c.5, D.lgs. 31-3-1998 n. 114Art. 30, c.5, D.lgs. 31-3-1998 n. 114
Sentenza n. 11427 del 12-11-1998, Sezione I Cassazione Civile
Art. 6, c.3, Ord. Min. 03-04-2002Art. 6, c.3, Ord. Min. 03-04-2002
Art. 26, comma 2, legge 580/67
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
“E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi
siano le garanzie di cui agli articoli precedenti”
“E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi
siano le garanzie di cui agli articoli precedenti”
Art. 30, comma 5, D.lgs. 114/98
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
Abolisce ogni precedente divieto di vendita su aree pubbliche, ivi incluso
quello della vendita del pane nei mercati scoperti,
fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari
Abolisce ogni precedente divieto di vendita su aree pubbliche, ivi incluso
quello della vendita del pane nei mercati scoperti,
fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari
Sentenza n. 11427/1998 Sez.I Cass. Civ.
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
Detta sentenza, aveva sostenuto l’inapplicabilità del divieto di
vendita di pane su aree pubbliche, sancito dall’art. 26 della legge
580/67
Detta sentenza, aveva sostenuto l’inapplicabilità del divieto di
vendita di pane su aree pubbliche, sancito dall’art. 26 della legge
580/67
Art. 6, c.3, Ord.Min. 03-04-2002
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili in presenza di banchi mobili
che abbiano le caratteristiche di cui all’art.3 comma 3.
In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane precofenzionato all’origine”
La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili in presenza di banchi mobili
che abbiano le caratteristiche di cui all’art.3 comma 3.
In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane precofenzionato all’origine”
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
Quindi, dal combinato disposto del D.lgs. 114/1998, della Sentenza Cass. Civ. n. 11427 e dell’O.M. del 03-04-
2002, una volta garantita la sicurezza igenico-sanitaria,
non possono essere previsti divieti non ragionevoli e discriminanti
Quindi, dal combinato disposto del D.lgs. 114/1998, della Sentenza Cass. Civ. n. 11427 e dell’O.M. del 03-04-
2002, una volta garantita la sicurezza igenico-sanitaria,
non possono essere previsti divieti non ragionevoli e discriminanti
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
Attualmente, quindi, la vendita di pane in forma itinerante deve ritenersi
ammessa, nel rispetto dei requisiti
igienico-sanitari
Attualmente, quindi, la vendita di pane in forma itinerante deve ritenersi
ammessa, nel rispetto dei requisiti
igienico-sanitari
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
Il fatto che in qualche caso si continua a negare la possibilità della vendita esclusiva del pane su A.P. è una discriminante, se si tiene conto che vengono autorizzati alla vendita su A.P., prodotti alimentari più delicati:panini farciti con salumi o formaggi, hamburger, nonché latticini, ecc.
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI
VEICOLI E DEI CONTENITORI
UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEL PANE
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI
VEICOLI E DEI CONTENITORI
UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEL PANE
AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE
Per il trasporto del pane, relativamente ai mezzi, non esistono norme specifiche.
Gli automezzi utilizzati per esercitare l'attività di trasporto\vendita devono mantenere le
condizioni igienico-sanitarie, di cui al DPR 327/80, e i requisiti previsti dall'allegato II del
Regolamento CE 852/2004 (D.lgs. 193/2007)
Per il trasporto del pane, relativamente ai mezzi, non esistono norme specifiche.
Gli automezzi utilizzati per esercitare l'attività di trasporto\vendita devono mantenere le
condizioni igienico-sanitarie, di cui al DPR 327/80, e i requisiti previsti dall'allegato II del
Regolamento CE 852/2004 (D.lgs. 193/2007)
AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE
Il mezzo deve essere igienicamente idoneo, per evitare ogni forma di insudiciamento o altro danno alle
sostanze trasportate, e deve essere pulito e lavato periodicamente.
Il mezzo deve essere igienicamente idoneo, per evitare ogni forma di insudiciamento o altro danno alle
sostanze trasportate, e deve essere pulito e lavato periodicamente.
AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE
Considerato che il pane viene trasportato in idonei contenitori, il rivestimento interno deve essere in materiale non poroso, facilmente lavabile e disinfettabile, senza zone o interstizi di accumulo sporcizia.
Considerato che il pane viene trasportato in idonei contenitori, il rivestimento interno deve essere in materiale non poroso, facilmente lavabile e disinfettabile, senza zone o interstizi di accumulo sporcizia.
AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE
Non è necessario che sia coibentato(ha senso per trasporto di prodotti refrigerati o surgelati).Comunque, poiché la normativa non parla di coibentazione o rivestimento, è sufficiente che il mezzo sia mantenuto in buone condizioni igieniche.
Non è necessario che sia coibentato(ha senso per trasporto di prodotti refrigerati o surgelati).Comunque, poiché la normativa non parla di coibentazione o rivestimento, è sufficiente che il mezzo sia mantenuto in buone condizioni igieniche.
CONTENITORICONTENITORI
Il pane deve essere trasportato in CONTENITORI lavabili e muniti di
coperchio, in modo che il pane risulti al riparo della polvere e di ogni altra
causa di insudiciamento
Il pane deve essere trasportato in CONTENITORI lavabili e muniti di
coperchio, in modo che il pane risulti al riparo della polvere e di ogni altra
causa di insudiciamento
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
PER ESERCITARE TALE ATTIVITA’
E’ NECESSARIO
PER ESERCITARE TALE ATTIVITA’
E’ NECESSARIO
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
Possesso di autorizzazione amministrativa (ora S.C.I.A)
==========
Violazione sanzionata ai sensi dell’art. 20, c.1, L.R. 18/95
Sanzione € 310,00
Possesso di autorizzazione amministrativa (ora S.C.I.A)
==========
Violazione sanzionata ai sensi dell’art. 20, c.1, L.R. 18/95
Sanzione € 310,00
Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche
Per il mezzo che trasporta il pane, deve essere presentata SCIA, così da permettere la sua registrazione da parte dell’ASP di appartenenza.
(D.lgs. 193/2007)Violazione art.6, c.3. – sanz. € 3.000,00
Per il mezzo che trasporta il pane, deve essere presentata SCIA, così da permettere la sua registrazione da parte dell’ASP di appartenenza.
(D.lgs. 193/2007)Violazione art.6, c.3. – sanz. € 3.000,00
VENDITA PANEA
A DOMICILIO «porta a porta»
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
L’attività di vendita a domicilio del consumatore,
rientra tra quelle disciplinate dall’art. 19 del D.lgs. 114/98
L’attività di vendita a domicilio del consumatore,
rientra tra quelle disciplinate dall’art. 19 del D.lgs. 114/98
Nel caso specifico, l’attività di vendita a domicilio, si configura
qualora il fornaio o suo incaricato si rechi presso le abitazioni, contatta il
cliente, riceve l’ordinativo, torna nel mezzo adibito al trasporto,
prende il pane e lo vende al cliente.
Nel caso specifico, l’attività di vendita a domicilio, si configura
qualora il fornaio o suo incaricato si rechi presso le abitazioni, contatta il
cliente, riceve l’ordinativo, torna nel mezzo adibito al trasporto,
prende il pane e lo vende al cliente.
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
La vendita a domicilio, rientrante nella disciplina in esame, riguarda quella effettuata esclusivamente
nei riguardi del consumatore finale (non quella eseguita nei confronti
dei rivenditori)
La vendita a domicilio, rientrante nella disciplina in esame, riguarda quella effettuata esclusivamente
nei riguardi del consumatore finale (non quella eseguita nei confronti
dei rivenditori)
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Tale attività si presenta come una attività commerciale che
affianca quella principale artigianale
Tale attività si presenta come una attività commerciale che
affianca quella principale artigianale
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Per esercitare tale forma di commercio, è necessaria la SCIA per
la vendita itinerante, che abilita anche alla vendita a domicilio, e la
registrazione sanitaria del mezzo da parte dell’A.S.P.
Per esercitare tale forma di commercio, è necessaria la SCIA per
la vendita itinerante, che abilita anche alla vendita a domicilio, e la
registrazione sanitaria del mezzo da parte dell’A.S.P.
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Il titolare della licenza, per l’esercizio di tale attività
può avvalersi anche di incaricati
Il titolare della licenza, per l’esercizio di tale attività
può avvalersi anche di incaricati
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
- L’esercente deve comunicare l’elenco all’autorità di P.S., del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale;
- Devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, c.2, del D.lgs.114/98;
- L’esercente deve comunicare l’elenco all’autorità di P.S., del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale;
- Devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, c.2, del D.lgs.114/98;
INCARICATI ALLA VENDITA
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
- L’esercente deve rilasciare un tesserino di riconoscimento numerato, aggiornato annualmente, contenente le generalità, la fotografia, l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del responsabile della stessa impresa e la firma di quest’ultimo.
- L’esercente deve rilasciare un tesserino di riconoscimento numerato, aggiornato annualmente, contenente le generalità, la fotografia, l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del responsabile della stessa impresa e la firma di quest’ultimo.
INCARICATI ALLA VENDITA
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
- Il tesserino deve essere bene esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
- Il tesserino è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente la vendita a domicili.
Le disposizioni relativi agli incaricati, si applicano anche nel caso in cui la vendita a domicilio sia effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.
- Il tesserino deve essere bene esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
- Il tesserino è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente la vendita a domicili.
Le disposizioni relativi agli incaricati, si applicano anche nel caso in cui la vendita a domicilio sia effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.
INCARICATI ALLA VENDITA
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
E’ possibile esercitare la vendita a domicilio da parte di un produttore di
pane o suo incaricato, anche se fuori dal territorio comunale dove ha sede il posto
di produzione.
SCIA VENDITA ITINERANTE – REGISTRAZIONE SANITARIA DEL MEZZO
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
CONSEGNA PANE A DOMICILIO
Consegna pane a domicilio Si ha la consegna a domicilio del pane,
quando il quantitativo ordinato, sia preconfezionato in imballaggi chiusi
all’origine (sacchetti di carta o microforati) dal panificio o rivenditore, che ne curano il
trasporto e la consegna al cliente, con l’indicazione negli imballaggi del cognome
del destinatario e del suo domicilio.All’imballaggio si deve allegare
lo scontrino fiscale
Si ha la consegna a domicilio del pane, quando il quantitativo ordinato, sia preconfezionato in imballaggi chiusi
all’origine (sacchetti di carta o microforati) dal panificio o rivenditore, che ne curano il
trasporto e la consegna al cliente, con l’indicazione negli imballaggi del cognome
del destinatario e del suo domicilio.All’imballaggio si deve allegare
lo scontrino fiscale
Consegna pane a domicilio
La consegna a domicilio del pane, nella Regione siciliana è stata
disciplinata dal Decreto
dell’Assessore alla Sanità n. 61632 dell’11-04-1987
La consegna a domicilio del pane, nella Regione siciliana è stata
disciplinata dal Decreto
dell’Assessore alla Sanità n. 61632 dell’11-04-1987
Consegna pane a domicilio
Il trasporto a domicilio del pane, fermo restando l’idoneità dei mezzi
di trasporto e dei recipienti, è consentito esclusivamente in
confezioni singole e personalizzate con cognome e domicilio
Il trasporto a domicilio del pane, fermo restando l’idoneità dei mezzi
di trasporto e dei recipienti, è consentito esclusivamente in
confezioni singole e personalizzate con cognome e domicilio
Art. 1 del D.A. 61632/87
Consegna pane a domicilio
Per effettuare la consegna a domicilio del pane,
poiché la fattispecie non configurala vendita su aree pubbliche, E’ NECESSARIA solamente la
S.C.I.A. sanitaria dell’automezzo per il trasporto di alimenti
Per effettuare la consegna a domicilio del pane,
poiché la fattispecie non configurala vendita su aree pubbliche, E’ NECESSARIA solamente la
S.C.I.A. sanitaria dell’automezzo per il trasporto di alimenti
VENDITA PANE AI RIVENDITORI
VENDITA PANE A RIVENDITORIUn produttore di pane, può fornire il proprio prodotto ai rivenditori, anche
se fuori dal territorio comunale.Non è necessaria alcuna
autorizzazione\SCIA per vendita itinerante, poiché trattasi di vendita
all’ingrosso, in quanto il forno vende il pane di sua produzione ai rivenditori
Un produttore di pane, può fornire il proprio prodotto ai rivenditori, anche
se fuori dal territorio comunale.Non è necessaria alcuna
autorizzazione\SCIA per vendita itinerante, poiché trattasi di vendita
all’ingrosso, in quanto il forno vende il pane di sua produzione ai rivenditori
VENDITA PANE A RIVENDITORI
Per effettuare tale attività è necessario: - il possesso dei requisiti igienico-sanitari dell’automezzo e il trasporto deve avvenire in recipienti chiusi, puliti e ben protetti da agenti esterni.- documento di trasporto del pane.
Per effettuare tale attività è necessario: - il possesso dei requisiti igienico-sanitari dell’automezzo e il trasporto deve avvenire in recipienti chiusi, puliti e ben protetti da agenti esterni.- documento di trasporto del pane.
SANZIONI
VIOLAZIONIConsegna pane a domicilio, senza averlo posto, prima dell’uscita dall’esercizio, in
confezioni singole e personalizzate
Norma violata art. 20, c. 1, L.R. 18/95(vendita itinerante in assenza di autorizzazione)
Norma violata art. 20, c. 1, L.R. 18/95(vendita itinerante in assenza di autorizzazione)
Sanzione € 310,00(€ 155,00 - € 1.550,00)
VIOLAZIONI
Trasporto pane in recipienti non idonei
Norma violata art. 26, c. 1, legge 580/67Norma violata art. 26, c. 1, legge 580/67
Sanzione € 103,00,(1/3 della sanzione massima prevista)Art. 44, c.1, lettera b) – legge 580/67
Trasporto pane con vano carico del veicolo, igienicamente non idoneo
NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004
NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004
Sanzione € 1.000,00 (€ 500,00 - € 3.000,00)
VIOLAZIONI
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
NORMA VIOLATA: - Art. 19, del D.lgs. 114/98NORMA VIOLATA: - Art. 19, del D.lgs. 114/98
Sanzione € 5.164,00,Art. 22, c.1, D.lgs. 114/98 (€ 2.582,00 - € 15.494,00)
VIOLAZIONI
Trasporto pane con vano carico del veicolo, igienicamente non idoneo
NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004
NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004
Sanzione € 1.000,00 (€ 500,00 - € 3.000,00)
VIOLAZIONI
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
D.lgs. 193/2007Normativa sicurezza
alimentare
D.lgs. 190/2006Rintracciabilità
Prodotti alimentari
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
In conformità a quanto disposto dall’art. 1 del Decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13, l’A.S.P. di Palermo ha istituito
l’UFFICIO SANZIONI
In conformità a quanto disposto dall’art. 1 del Decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13, l’A.S.P. di Palermo ha istituito
l’UFFICIO SANZIONI
Materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti
D.lgs. 193 del 6-11-2007
UFFICIO SANZIONI, provvede:1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81;2.Alla gestione degli scritti difensivi;3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.
UFFICIO SANZIONI, provvede:1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81;2.Alla gestione degli scritti difensivi;3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.
D.lgs. 193 del 6-11-2007
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Indirizzo:Ufficio Sanzioni dell’A.S.P. di PalermoInterno P.O. – PisaniVia Pindemonte n. 88 90129 Palermo
Indirizzo:Ufficio Sanzioni dell’A.S.P. di PalermoInterno P.O. – PisaniVia Pindemonte n. 88 90129 Palermo
D.lgs. 193 del 6-11-2007
UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE SCRITTI DIFENSIVI e IL RAPPORTO
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 2301
A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 2301
D.lgs. 193 del 6-11-2007
MODALITA’ PAGAMENTI
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
L’Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca ha emanato apposita circolare esplicativa
L’Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca ha emanato apposita circolare esplicativa
Materia di RINTRACCIABILITA’D.lgs. 190 del 05-04-2006
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Indirizzo: Assessorato Reg. Cooperazione Commercio Artigianato e PescaDipartimento Cooperazione Commercio e ArtigianatoServizio Depenalizzazione e Gestione delle EntrateVia Degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo
Indirizzo: Assessorato Reg. Cooperazione Commercio Artigianato e PescaDipartimento Cooperazione Commercio e ArtigianatoServizio Depenalizzazione e Gestione delle EntrateVia Degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo
D.lgs. 190 del 05-04-2006
UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE SCRITTI DIFENSIVI e IL RAPPORTO
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
L’ Ufficio depenalizzazione, provvede:1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81;2.Alla gestione degli scritti difensivi;3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.
L’ Ufficio depenalizzazione, provvede:1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81;2.Alla gestione degli scritti difensivi;3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.
D.lgs. 190 del 05-04-2006
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 1993
A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 1993
D.lgs. 190 del 05-04-2006
MODALITA’ PAGAMENTI
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
VIOLAZIONI
APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALIAPPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI
Accertamenti sulcattivo stato di cattivo stato di conservazione conservazione
di prodotti alimentari in generale
VIOLAZIONI
In materia alimentare, perché ricorra il cattivo stato di conservazione è sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto, non vengono osservate le precauzioni igienico-sanitarie, dirette ad evitare la sua alterazione e a non compromettere la genuinità e la commestibilità
Cattivo stato di conservazione
VIOLAZIONI
Esempi:Temperatura di conservazione;Sistemi di confezionamento;Luogo di conservazione;Esposizione all’aria o al sole;Trasporto;Ecc.;
Cattivo stato di conservazione
-Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3635/C del 06-05-2010 (autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale)- Circolare Assessorato Attività Produttive n. 5 del 22-10-2013 autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale)-Ordinanza Ministero della Salute del 03-04-2002(Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;-Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 32156 del 10-11-2009(tra gli organi competenti a contestare le violazioni in materia di sicurezza alimentare sanzionate dal D.lgs. 193/2007, E’ ESCLUSA LA POLIZIA MUNICIPALE;-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)
-Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3635/C del 06-05-2010 (autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale)- Circolare Assessorato Attività Produttive n. 5 del 22-10-2013 autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale)-Ordinanza Ministero della Salute del 03-04-2002(Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;-Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 32156 del 10-11-2009(tra gli organi competenti a contestare le violazioni in materia di sicurezza alimentare sanzionate dal D.lgs. 193/2007, E’ ESCLUSA LA POLIZIA MUNICIPALE;-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)
RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO
-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)-Sentenza n. 11427 del 12/11/1998 – Sezione I Cassazione Civile (inapplicabilità divieto di vendita su aree pubbliche di pane, sancito dall’art. 26,c.2, della legge 580/67)- Decreto Assessorato alla Sanità n. 61632 dell’11-04-1987 (disciplina consegna pane a domicilio)-Decreto Assessorato Regionale alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13 (Violazioni i materia di sicurezza alimentare – D.lgs. 193/2007 – ISTITUZIONE UFFICIO SANZIONI)-Comunicazione costituzione ufficio sanzioni, da parte dell’A.S.P. di Palermo, del 12-11-2013 (D.lgs. 193/2007)-Circolare esplicativa dell’Assessorato, alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e pesca, del 2008, costituzione ufficio sanzioni(violazioni rintracciabilità -D.lgs. 190/2006)
-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)-Sentenza n. 11427 del 12/11/1998 – Sezione I Cassazione Civile (inapplicabilità divieto di vendita su aree pubbliche di pane, sancito dall’art. 26,c.2, della legge 580/67)- Decreto Assessorato alla Sanità n. 61632 dell’11-04-1987 (disciplina consegna pane a domicilio)-Decreto Assessorato Regionale alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13 (Violazioni i materia di sicurezza alimentare – D.lgs. 193/2007 – ISTITUZIONE UFFICIO SANZIONI)-Comunicazione costituzione ufficio sanzioni, da parte dell’A.S.P. di Palermo, del 12-11-2013 (D.lgs. 193/2007)-Circolare esplicativa dell’Assessorato, alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e pesca, del 2008, costituzione ufficio sanzioni(violazioni rintracciabilità -D.lgs. 190/2006)
RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO
Per informazioni e contatti:
Giuseppe QUAGLIANA, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di CaltavuturoRecapiti telefonici: 0921547371 – 3271219656 Fax 0921541747Email: vvuu@comune.caltavuturo.pa.it