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Il trasferimento di aziendaL’outsourcing e le problematiche
del decentramentoProfili sindacali e giuslavoristici
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1.Il fenomeno dell’
outsourcing
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La finalità
• L’outsourcing consente di concentrarsi
su quello che le imprese sanno fare
meglio e per il quale sono in grado di
sviluppare innovazione e valore.
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Un fenomeno in crescita
• Le spese per servizi di outsourcing superano i mille miliardi di dollari. Negli Stati Uniti il fenomeno ha fatto registrare una crescita del 15% nel 2000 quando sono stati spesi 340 miliardi di dollari. In Europa si stima che il fenomeno sia di circa 250 miliardi di dollari.
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I perché di una fortuna
• Diminuzione dei costi operativi grazie alle economie di scala.
• Maggiori risorse per attività core
• Prestazioni performanti grazie al miglior impiego di assets
• Miglioramento dell’immagine e della brand equity.
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Un percorso evolutivo
• Vengono esternalizzate solo attività marginali (pulizie)
• Si esternalizza solo per i picchi produttivi (anni 60-70).
• Diventa una scelta strategica come strumento dei processi di ristrutturazione (anni 80)
• Interi processi vengono esternalizzati per realizzare modelli di partnership fra imprese (anni 90)
• L’impresa a rete e le attività core .
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La strumentazione giuridica
• L’esternalizzazione si può realizzare attraverso differenti strumenti. I principali sono:
• il trasferimento di ramo d’azienda
• la cessione di contratti.
• Il contratto di appalto.
• il contratto di subfornitura.
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2.Il trasferimento di ramo di
azienda
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La fonte originaria
• Il regime giuridico dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda è contenuto nell’articolo 2112 del codice civile.
• Si offre tutela in termini di stabilità ai lavoratori dipendenti dall’impresa che trasferisce a terzi l’azienda o una parte di essa.
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Le tre direttive comunitarie
• La legge 29.12.1990, n.428, emanata in attuazione della Direttiva 77/187/CEE, ha modificato per la prima volta il dettato normativo.
• Il decreto legislativo 2.2.2001, n.18 , emanato in attuazione della Direttiva 98/50/CE, ha per la seconda volta modificato la disciplina.
• La legge comunitaria 2001 (legge 23.1.2002, n.39) ha dato delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva 2001/23/CE. La terza modifica ...
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La nozione
• Qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o lo scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto e l’affitto di azienda.
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La nozione di “parte”
• Si considerano rilevanti le parti di azienda, intese come articolazioni funzionalmente autonome di un’attività economica organizzata preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.
– Modifiche all’art.2112 c.c. del d.lgs. 18/2001
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L’oggetto
• La nozione di trasferimento di azienda si amplia rispetto all’art.2555 del codice civile comprendendo ogni fattispecie che importi il “mutamento nella titolarità dell’attività”.
• Sono compresi tutti i fenomeni in cui permanga l’azienda e muti la titolarità dell’imprenditore.
• La conservazione dell’identità dell’attività economica organizzata oggetto del trasferimento deve sussistere fino alla conclusione del trasferimento.
• Il passaggio dei pacchetti azionari e la trasformazione di società restano esclusi.
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Il negozio
• Il trasferimento si realizza indipendentemente dalla tipologia negoziale utilizzata. Le vicende circolatorie non attengono esclusivamente ai negozi traslativi , potendo la fattispecie realizzarsi – stante la giurisprudenza comunitaria – attraverso le più svariate tipologie negoziali ivi compreso usufrutto e affitto.
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Principi generali
• In caso di trasferimento il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti.
• Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti del lavoratore all’atto del trasferimento.
• Il cessionario deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti salvo che siano sostituiti da altri (del medesimo livello) applicabili.
• Sostanziali modifiche nel rapporto legittimano il recesso per giusta causa del lavoratore .
• Il trasferimento non è motivo di licenziamento.
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Le tutele occupazionali
• Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa sui licenziamenti, il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
• E’ nuova la previsione che a fronte del peggioramento delle condizioni di lavoro consente al lavoratore di dimettersi, nei tre mesi successivi al trasferimento, per giusta causa.
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Le tutele economiche
• Il vecchio regime garantiva al ceduto la conservazione del trattamento economico e normativo applicato dal cedente in forza della contrattazione collettiva applicata, fino alla scadenza e salva la facoltà di sostituire tali trattamenti con “altri contratti collettivi applicabili all’impresa”.
• La nuova norma limita l’effetto sostitutivo solo fra contratti del medesimo livello.
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La responsabilità solidale
• Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido , per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento d’azienda.
• Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
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Aspetti sindacali
• Cedente e cessionario debbono dare comunicazione preventiva (25 gg.) alle rsa/rsu nonché ai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi dell’intenzione di procedere al trasferimento di azienda (o di ramo) cui siano occupati oltre 15 dipendenti.
• L’informazione deve riguardare:– la data proposta del trasferimento,– i motivi del programmato trasferimento,– le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per
i lavoratori,– le eventuali misure nei confronti di questi ultimi.
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Esame congiunto
• Su richiesta scritta delle rsa/rsu o dei sindacati da formularsi entro 7 gg., cedente e cessionario sono tenuti ad effettuare un esame congiunto che si considera concluso decorsi 10 giorni dall’inizio dell’esame anche qualora l’accordo non venga raggiunto.
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Antisindacalità
• Il mancato rispetto, da parte del
cedente o del cessionario degli obblighi
previsti per la informazione e la
consultazione, costituisce condotta
antisindacale ai sensi dell’articolo 28
della legge 20.05.1970, n.300.
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Una domanda interessante …
• Il vincolo di solidarietà fra cedente e cessionario, contenuto nell’articolo 2112 del codice civile, trova applicazione anche per i debiti contributivi derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali obbligatori da parte del cedente?
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Una risposta istruttiva
• La Cassazione (16.6.2001,8179) ha stabilito che i debiti contratti dall’alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l’omesso versamento dei contributi non ricadono nella previsione del 2112 c.c. ma , in quanto inerenti all’esercizio dell’impresa, sono disciplinati dall’articolo 2560 del codice civile .
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Per dirla fino in fondo …
• In caso di trasferimento di azienda l’acquirente risponde dei debiti del cedente solo se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
• La solidarietà non opera per due motivi:– Il 2112 c.c. introduce un principio di
solidarietà solo sui crediti di lavoro che non si estende a crediti di terzi (enti previdenziali).
– Il lavoratore non ha credito nei confronti del datore per l’omesso versamento contributivo essendo estraneo al rapporto. (salvo, ovviamente, il disposto dell’art.2116 c.c. prestazioni o risarcimento)
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L’eccezione …
• Una deroga all’articolo 2112 è prevista dall’art.47 comma 5 della legge 482/90 in riferimento ad imprese sottoposte a procedure concorsuali o di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi.
• Qualora vi sia accordo sindacale è possibile disapplicare i principi di continuità e solidarietà per quei lavoratori che passano con il cessionario.
• I lavoratori che non passano hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi o nel maggior termine concordato.