Post on 01-May-2015
a cura di Cesare Sandulli e Andrea Scaglioni
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFRE CONFERIMENTO DEL TFR N
AZ
ION
AL
E
• Previdenza complementare e conferimento del TFR
• Forme di previdenza complementare
• Conferimento del TFR alla previdenza complementare 1 2 3 4
LINKS ALLE SLIDES DISPONIBILI:
1
1
• Perche’ conviene aderire ad un Fondo Pensione 1
• Contribuzione e Vigilanza 1
2 3
• Anzianita’ di iscrizione e portabilita’ 1
• I Fondi chiusi negoziali, i loro rendimenti e linee di investim. 1
• Costi di gestione dei Fondi pensione e PIP 1
2 3
• Linea garantita per il conferimento del TFR “silente” 1
• I Fondi preesistenti 1 2 3 4 5 6
• Le prestazioni pensionistiche complementari 1
• Il trattamento fiscale 1 2
• Riscatti 1
• Le anticipazioni 1
• Contribuzione volontaria e reintegrazione 1
• Le agevolazioni alle imprese 1
SOMMARIOSOMMARIO
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFR
Decreto legislativo n. 252/2005
Decreto legge n. 279 del 13 novembre 2006
Legge finanziaria 2007
SCHEDA 6
Scheda-01 Scheda-01
SCHEDA 6 FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTAREFORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(o chiusi). Nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali
Fondi pensione negoziali
Sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di asicurazione e società di gestione del risparmio
Fondi pensione aperti ad adesione collettiva
già istituiti al 15 novembre 1992.
Con personalità giuridica; Senza personalità giuridica
Fondi pensione preesistenti
Sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di asicurazione e società di gestione del risparmio
Fondi pensione aperti ad adesione individuale
distribuite da Compa-gnie di assicurazione
Polizze IndividualiPensionistiche (PIP)
Le forme previdenziali, entro maggio 2007entro maggio 2007, devono adeguarsi alla normativa se vogliono accogliere il TFR maturando e nuove adesioni
FormePensionistiche
Collettive
FormePensionistiche
Individuali
Scheda-02 Scheda-02
CONFERIMENTO DEL CONFERIMENTO DEL TFR ALLA TFR ALLA
PREVIDENZA PREVIDENZA COMPLEMENTARECOMPLEMENTARE
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Tutti i lavoratori privati che non destinino già il TFR maturando ad un fondo pensione
I destinataridel conferimento del
TFR
Il decreto legislativo, varato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, a seguito dell’anticipazione decisa dalla Finanziaria 2007. Fino ad allora valgono le attuali norme in materia di previdenza complementareNota: il DL 252/2005 prevedeva l’entrata in vigore il 1° gennaio 2008
Entrata in vigore della legge
Cosa succede dal 1° gennaio
2007
I lavoratori possono effettuare, entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dall’assunzione se successiva al 1° gennaio 2007), UNA SCELTA:
• per destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale;• oppure per lasciarlo in azienda, salvo, successivamente, destinarlo ad un Fondo complementare;
• cosiddetto silenzio-assenso. In tal caso il datore di lavoro, trascorsi i sei (6) mesi, provvederà a trasferire il TFR maturando ad un fondo contrattuale, ed in mancanza, al Fondo pensione complementare costituito c/o l’INPS
ESPLICITA
TACITA
SCHEDA 6
Scheda-03 Scheda-03
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LAVORATORI ad una forma di previdenza complementareLAVORATORI ad una forma di previdenza complementare
Conferendo il residuo TFR maturando alla forma pensionistica complementare, cui hanno già aderito SCELTA IRREVOCABILE
NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma pensionistica a cui hanno già aderito, INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede
SCELTA IRREVOCABILE
OPPURE:
lasciando TFR maturando in aziendaSCELTA REVOCABILE
Aziende fino a 49 dipendentiIl TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro
aziende con ALMENO 50 dipend.Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps
Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate
Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate
Potranno, entro 6 MESI, effettuare una
scelta
ESPLICITA
Potranno, entro 6 MESI, effettuare una
scelta
TACITA
con prima occupazione del 29 aprile 1993 PRIMAPRIMA PRIMAPRIMA
SCHEDA 6
Scheda-04 Scheda-04
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
con prima occupazione il 29 aprile 1993 DOPODOPO DOPODOPO
Versano già l’intero TFR al fondo Versano già l’intero TFR al fondo
complementare e, quindi, complementare e, quindi,
non devono effettuare non devono effettuare
alcuna sceltaalcuna scelta
LAVORATORI ad una forma di previdenza complementareLAVORATORI ad una forma di previdenza complementare
SCHEDA 6
Scheda-05 Scheda-05
9
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma previdenziale prevista dagli accordi INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede. In assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS (a capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari)
SCELTA IRREVOCABILE
OPPURE:lasciando TFR maturando in aziendaSCELTA REVOCABILE
Aziende fino a 49 dipendentiIl TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro
aziende con ALMENO 50 dipend.Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps
Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate
Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate
Potranno, entro 6 MESI, effettuare una
scelta
ESPLICITA
Potranno, entro 6 MESI, effettuare una
scelta
TACITA
con prima occupazione del 29 aprile 1993 PRIMAPRIMA PRIMAPRIMA
Conferendo il TFR maturando alla forma complementare SCELTA, nella misura del 100% o in quella fissata dagli accordi o contratti collettivi o, in loro mancanza, nella misura non inferiore al 50%, con la possibilità di conferire il rimanente TFR in tempi successivi
SCELTA IRREVOCABILEIl TFR non conferito rimane in azienda e segue la procedura di cui sotto
LAVORATORI ad una forma di previdenza complementareLAVORATORI ad una forma di previdenza complementare
SCHEDA 6
Scheda-06 Scheda-06
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LAVORATORI ad una forma di previdenza complementareLAVORATORI ad una forma di previdenza complementare
potranno effettuare una
scelta
ESPLICITA
potranno effettuare una
scelta
TACITA
con prima occupazione il 29 aprile 1993 DOPODOPO DOPODOPO
entro il 30 giugno oppure 6 mesi
dall’assunzione se successiva al 1° gennaio 2007
Conferendo l’intero TFR maturando alla forma complementare PRESCELTA (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi pensioni territoriali, forme pensionistiche individuali)
SCELTA IRREVOCABILE
Nota: Se si sceglie una forma pensionistica diversa da quella prevista contrattualmente non si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi stessi
Nota: Se si sceglie una forma pensionistica diversa da quella prevista contrattualmente non si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi stessi
NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma previdenziale prevista dagli accordi INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede. In assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS (a capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari)
SCELTA IRREVOCABILE
OPPURE:lasciando TFR maturando in aziendaSCELTA REVOCABILE
Aziende fino a 49 dipendentiIl TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro
aziende con ALMENO 50 dipend.Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps
Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate.
Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate.
SCHEDA 6
Scheda-07 Scheda-07
PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE?PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE?
Perché le pensioni del futuro saranno di importo ridotto per effetto dell’introduzione, a partire dal 1.1.1996, del sistema di calcolo contributivo al posto di quello retributivo
Per usufruire del contributo a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dagli accordi collettivi
Per beneficiare del vantaggio fiscale applicato sia sui contributi, sia sulle prestazioni (vedi altre schede)
SCHEDA 6
Scheda-08 Scheda-08
Il TFR maturando
Forme di contribuzione alla
previdenza complementare
CONTRIBUZIONE e VIGILANZACONTRIBUZIONE e VIGILANZA
Contributo a carico del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi collettivi
Contributo volontario a carico del lavoratore nella misura prevista dagli accordi collettivi
1
*In cifra fissaOppure
*In % della retribuzione
2
3
Tutte le forme Previdenziali, comprese quelle interne a Banche e Assicurazioni, sono controllate dall’autorità denominata COVIP con il fine primario di garantire la trasparenza, correttezza e confrontabilità fra le diverse forme previdenziali
Vigilanza
SCHEDA 6
Scheda-09 Scheda-09
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto
può trasferire la posizione
individuale ad altro Fondo nei seguenti casi:
Anzianità di iscrizione al
Fondo Complementare
ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE e PORTABILITA’ ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE e PORTABILITA’ (della posizione individuale)(della posizione individuale)
Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Ciò ha rilevanza ai fini del trattamento fiscale e delle anticipazioni
Trasferimento della posizione
individuale
Cambio di attività lavorativa. In questo caso l’iscritto può trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa
Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale. (c.d. portabilità)
NOTA: TRASCORSO IL SEMESTRE a disposizione per la scelta della destinazione del TFR, se la forma previdenziale non ottempera alle disposizioni normative per ricevere il Tfr silente, l’iscritto, o l’iscrivendo, POTRA’ TRASFERIRE la propria posizione indipendentemente dall’anzianità di iscrizione
SCHEDA 6
Scheda-10 Scheda-10
PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE?PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE?
Tasso di sostituzioneTasso di sostituzione Rapporto pensione/ultima retribuzione per un dipendente con 60 anni di età e 35 anni di contribuzione
Fonte Rapporto di strategia nazionale sulle pensioniFonte Rapporto di strategia nazionale sulle pensioni
Il grafico a fianco ci mostra come sia importante, soprattutto per un giovane, aderire ad una forma di previdenza complementare. Nel 2030, quindi fra 23 anni, la previdenza pubblica potrà garantire una pensione pari al 49,6% dell’ultima retribuzione. Con l’aggiunta dell’eventuale previdenza comple-mentare si arriva ad avere una pensione pari al 64, 1%
SCHEDA 6
Scheda-11Scheda-11
PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO CHIUSO NEGOZIALEFONDO CHIUSO NEGOZIALE??
I FONDI CHIUSI NEGOZIALI:I FONDI CHIUSI NEGOZIALI:
Sono organizzati sotto forma associativa, garantendo il rispetto del principio di pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e datori di lavoro nella composizione degli organismi di amministrazione e di controllo
Non hanno scopo di lucro
Sono improntati a criteri di trasparenza, controllo effettivo e prudenza nella gestione delle risorse, avendo un’unica finalità, cioè la prestazione previdenziale. Inoltre presentano oneri e spese per gli aderenti notevolmente più bassi rispetto alle altre forme pensionistiche complementari
Sono promossi dalla contrattazione collettiva di lavoro che, pur in un sistema di previdenza complementare a capitalizzazione, è in grado di sviluppare elementi di equità sociale e solidarietà
SCHEDA 6
Scheda-12Scheda-12
COSTI DI GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E PIP COSTI DI GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E PIP Le percentuali si applicano al patrimonio (fonte Covip)Le percentuali si applicano al patrimonio (fonte Covip)
Fondi chiusi Costo di gestione medio pari allo0,47%
Fondi aperti
Costo di gestione medio:
con 3 anni di permanenza – pari all’
con 10 anni di permanenza – pari all’
con 35 anni di permanenza – pari all’
1,90%
1,40%
1,20%
Con adesione collettiva è possibile ottenere condizioni miglioriCon adesione collettiva è possibile ottenere condizioni migliori
P i p
Costo di gestione medio:
con 3 anni di permanenza – pari al
con 10 anni di permanenza – pari al
con 35 anni di permanenza – pari al
5,10%
3,00%
2,30%
SCHEDA 6
Scheda-13 Scheda-13
SCHEDA 9 Rendimenti pluriennali Rendimenti pluriennali
dei Fondi negoziali dei Fondi negoziali (anni: 1999-2005)(anni: 1999-2005)
15,50%
22,50%
30,40%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
inflazione TFR fondinegoziali
Fonte Covip: relazione 2005
SCHEDA 6
Scheda-14 Scheda-14
Monocomparto
POSSIBILITA’ DI INVESTIMENTI SU PIU’ LINEE/COMPARTIPOSSIBILITA’ DI INVESTIMENTI SU PIU’ LINEE/COMPARTI
Unico portafoglio di gestione. Unico tasso di rendimento uguale per tutti gli aderenti al Fondo
Pluricomparto
I Fondi possono avere al proprio interno una o più linee/comparto di investimento, tra cui una linea garantita per raccogliere obbligatoriamente il TFR silente. La linea pluricomparto ha diversi portafogli con diversi profili di rischio, più tassi di rendimento, uno per ciascuna linea di investimento. Inoltre gli aderenti ad una forma di gestione pluricomparto possono aderire simultaneamente a più linee/comparti
Quale scelta di linea di investimento?
La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto:•delle proprie condizioni socio-economiche;•dell’età e della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento;•della propensione personale al rischio finanziario.
I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". I lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l’adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria.
SCHEDA 6
Scheda-15 Scheda-15
LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE
LINEA GARANTITA LINEA GARANTITA per il conferimento del TFR “silente”per il conferimento del TFR “silente”
RENDIMENTI COMPARABILI AL TASSO DI RIVALUTAZIONE DEL TFR
GLI ULTERIORI EVENTI previsti dalle convenzioni (quali la premorienza, licenziamenti, dimissioni, ecc)
Le garanzie comportano sempre costi aggiuntivi che incideranno sulle prestazioni
SCHEDA 6
Scheda-16 Scheda-16
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere, in caso di conferimento TACITO del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da GARANTIRE:
Con o senza personalità giuridica
I FONDI PREESISTENTII FONDI PREESISTENTI
A capitalizzazione o a prestazione definita
Monocomparto o pluricomparto
Con gestione finanziaria diretta, indiretta o assicurativa
Entro il 31 maggio 2007Entro il 31 maggio 2007 devono adeguarsi alla normativa generale con le deroghe specifiche, previste
dalla normativa in via di emanazione(*)
(*) al 16 gennaio non ancora disponibile
SCHEDA 6
Scheda-17 Scheda-17
FORMA DI GOVERNANCE
ADEGUAMENTI DEI FONDI PREESISTENTIADEGUAMENTI DEI FONDI PREESISTENTI
STUTTURA GESTIONALE
STUTTURA ORGANIZZATIVA
PUBBLICIZZAZIONEDELLA GARA
CONFLITTI
PORTABILITA’
INFORMATIVA
COPERTURE ASSICURATIVE
Personalità giuridica e Consiglio d’Amministrazione, adeguamento allo statuto standard della CovipFondo a capitalizzazione, pluricomparto o monocomparto, ma con il comparto con garanzia sul capitale
Separazione dalla gestione del patrimonio, della gestione delle rendite, della Banca Depositaria, della gestione delle condizioni accessorie, tutte attuate tramite gara pubblica e con convenzioni apposite
Per l’assegnazione delle convenzioni
Incompatibilità tra società dello stesso gruppo, ineleggibilità di consiglieri dell’ azienda stessa
Piena possibilità di uscire dalla Forma Previdenziale dopo 2 anni
Previsione di uno schema standard di informativa agli iscritti, con una pluralità di informazioni idonee alla scelta
Dovranno essere adeguate alle norme oppure il lavoratore avrà la possibilità di recedere
I possibili adeguamenti, salvo alcune deroghe stabilite nei prossimi decreti ministeriali
SCHEDA 6
Scheda-17 bisScheda-17 bis
I FONDI PREESISTENTII FONDI PREESISTENTI
A QUALE FORMA PREVIDENZIALEA QUALE FORMA PREVIDENZIALEVIENE CONFERITO IL TFR VIENE CONFERITO IL TFR “SILENTE”?“SILENTE”?
Al fondo preesistente ADEGUATO e AUTORIZZATOnota: con l’adesione si ottiene anche il contributo del
datore di lavoro
Accordo di adesione in forma collettiva ad un fondo aperto
con il contributo del datore di lavoro?
In assenza l’alternativa possibile è un
In assenza di altre possibilità
Al Fondo a capitalizzazione INPS
Diverso dal Fondo per il Tfr mantenuto in azienda
SCHEDA 6
Scheda-18 Scheda-18
I FONDI PREESISTENTII FONDI PREESISTENTI
SE LA FORMA PREVIDENZIALESE LA FORMA PREVIDENZIALENON E’ ADEGUATA?NON E’ ADEGUATA?
Se si è già iscritti :Se si è già iscritti :
è possibile il trasferimento della propria posizione ad altro Fondo previdenziale senza dover attendere i 2 anni di permanenza minima e senza penalizzazioni
Nota: ciò vale anche per le adesioni a forme assicurative, che dovranno adeguarsi entro l’anno, e che dovranno garantire la possibilità di trasferire tutta la propria posizione
SCHEDA 6
Scheda-19 Scheda-19
I FONDI PREESISTENTII FONDI PREESISTENTI
COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE?DELLA PROPRIA POSIZIONE?
Possono essere TRASFERITI ad una forma previdenziale senza nessuna trattenuta fiscale
•I contributi accumulati
•I relativi rendimenti
•Le spese
+
-
Per i fondi a Prestazione Definita (che garantiscono una quota o percentuale collegata alla retribuzione – oggi non più possibile) il trasferimento della posizione è possibile solo se questa è stata individuata e separabile, sulla base di criteri definibili, dalle altre
Qualsiasi forma previdenziale (assicurative comprese) non può avere clausole limitative alla trasferibilità della posizione oltre quelle previste dalla legge
In caso di trasferimento della posizione saranno versati la quota di Tfr ed i contributi del datore di lavoro secondo quanto stabilito dagli accordi
SCHEDA 6
Scheda-20 Scheda-20
I FONDI PREESISTENTII FONDI PREESISTENTI
SE SI RIMANE ADERENTI AD UN FONDO SE SI RIMANE ADERENTI AD UN FONDO PREESISTENTE NON ADEGUATO?PREESISTENTE NON ADEGUATO?
Nuove iscrizioni
Il TFR maturando
non sarà più definibile come forma previdenziale con
la perdita di ogni beneficio fiscale
In quantoIn quanto
SCHEDA 6
Scheda21 Scheda21
Il fondo preesistente non potrà ricevere
LE PRESTAZIONI LE PRESTAZIONI
Le prestazioni pensionistiche complementari verranno erogate alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del regime obbligatorio, con almeno 5 anni di partecipazione ad un fondo complementare
SCHEDA 6 LE PRESTAZIONILE PRESTAZIONI
L’erogazione di una rendita
la liquidazione della prestazione fino ad un massimo del 50% in forma di capitale e il restante in rendita vitalizia
m e
d i a
n t
e m
e d
i a
n t
e
se richiesto, la liquidazione del 100% in forma di capitale nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato presso il fondo sia inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS (nel 2006: € 381,72 mensili)
Per i vecchi iscritti si tratta del montante dopo il 2006
Per i vecchi iscritti si tratta del montante dopo il 2006
SCHEDA 6
Scheda-22 Scheda-22
al momento della pensione
IL TRATTAMENTO FISCALE IL TRATTAMENTO FISCALE
IL TRATTAMENTO FISCALEIL TRATTAMENTO FISCALE
sulla contribuzione
al momento della pensione
Sulle somme erogate – sia in forma di capitale che di rendita - al netto della parte già assoggettata ad imposta (cioè sui rendimenti già assoggettati all’imposta sostitutiva dell’ 11%), si applica la ritenuta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali
Durante tutto il periodo di accantonamento, annualmente vengono tassati soltanto i rendimenti del Fondo, nella misura dell’11%
NOTA: il limite massimo esente
di 5.164 euro annui riguarda
solo la contribuzione
del lavoratore e del datore di
lavoro. E’ quindi escluso il TFR
• La contribuzione massima annua in ESENZIONE
FISCALE è pari a 5.164 euro I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono versare – in esenzione fiscale - in aggiunta al versamento ordinario al fondo la differenza tra quanto versato nei primi 5 anni e l’importo di € 25.822,85 (5.164,57 x 5 anni). Tale possibilità si può esercitare nei 20 anni successivi ai primi 5 e per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (in aggiunta ai 5.164 euro della contribuzione annuale in esenzione)
SCHEDA 6
Scheda-23 Scheda-23
Il trattamento fiscale PRO-RATAIl trattamento fiscale PRO-RATATutte le prestazioni (quindi anche gli anticipi) sono soggette all’applicazione del regime irpef in vigore nei vari anni. Con il nuovo regime fiscale che decorre dal 1° gennaio 2007, le prestazioni saranno suddivise in tre parti, corrispondenti al montante maturato (vecchi iscritti):
Tutte le prestazioni (quindi anche gli anticipi) sono soggette all’applicazione del regime irpef in vigore nei vari anni. Con il nuovo regime fiscale che decorre dal 1° gennaio 2007, le prestazioni saranno suddivise in tre parti, corrispondenti al montante maturato (vecchi iscritti):
PRIMA QUOTA
SECONDA QUOTA
TERZA QUOTA
fino al 31 dicembre 2000
RENDITA: irpef sull’87,5% dell’ammontareCAPITALE: in via separata con modalità diverse per “vecchi” e “nuovi” iscritti
RENDITA: irpef sull’87,5% dell’ammontareCAPITALE: in via separata con modalità diverse per “vecchi” e “nuovi” iscritti
dall’1.1.2001al 31.12.2006
RENDITA: con irpef sui contributi (dedotti) e TFR; tassazione al 12,5% sulla rivalutazione della renditaCAPITALE: in via separata senza la riliquidazione dell’imposta sull’ali-quota media degli ultimi 5 anni
RENDITA: con irpef sui contributi (dedotti) e TFR; tassazione al 12,5% sulla rivalutazione della renditaCAPITALE: in via separata senza la riliquidazione dell’imposta sull’ali-quota media degli ultimi 5 anni
dall’1.1.2007RENDITA e CAPITALE: tassati con aliquote dal 15% al 9% ovvero 23%
RENDITA e CAPITALE: tassati con aliquote dal 15% al 9% ovvero 23%
SCHEDA 6
Scheda-24 Scheda-24
Il trattamento fiscale PRO-RATAIl trattamento fiscale PRO-RATATutte le prestazioni (quindi anche gli anticipi) sono soggette all’applicazione del regime irpef in vigore nei vari anni. Con il nuovo regime fiscale che decorre dal 1° gennaio 2007, le prestazioni saranno suddivise in tre parti, corrispondenti al montante maturato (vecchi iscritti):
Tutte le prestazioni (quindi anche gli anticipi) sono soggette all’applicazione del regime irpef in vigore nei vari anni. Con il nuovo regime fiscale che decorre dal 1° gennaio 2007, le prestazioni saranno suddivise in tre parti, corrispondenti al montante maturato (vecchi iscritti):
PRIMA QUOTAPRIMA QUOTAPRIMA QUOTAPRIMA QUOTA
SECONDA QUOTASECONDA QUOTASECONDA QUOTASECONDA QUOTA
TERZA QUOTATERZA QUOTATERZA QUOTATERZA QUOTA
fino al 31 dicembre 2000
RENDITA: irpef sull’87,5% dell’ammontareCAPITALE: in via separata con modalità diverse per “vecchi” e “nuovi” iscritti
RENDITA: irpef sull’87,5% dell’ammontareCAPITALE: in via separata con modalità diverse per “vecchi” e “nuovi” iscritti
dall’1.1.2001al 31.12.2006
RENDITA: con irpef sui contributi (dedotti) e TFR; tassazione al 12,5% sulla rivalutazione della renditaCAPITALE: in via separata senza la riliquidazione dell’imposta sull’ali-quota media degli ultimi 5 anni
RENDITA: con irpef sui contributi (dedotti) e TFR; tassazione al 12,5% sulla rivalutazione della renditaCAPITALE: in via separata senza la riliquidazione dell’imposta sull’ali-quota media degli ultimi 5 anni
dall’1.1.2007RENDITA e CAPITALE: tassati con aliquote dal 15% al 9% ovvero 23%
RENDITA e CAPITALE: tassati con aliquote dal 15% al 9% ovvero 23%
SCHEDA 6
Scheda-24 Scheda-24
33
Il lavoratore potrà riscattare (con applicazione della tassazione agevolata del 15% + abbattimento per i periodi di iscrizione lunghi)
RISCATTIRISCATTI
per la perdita del posto di lavoro, nella misura massima del 50% di quanto maturato, nei casi di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore ai 48 mesi ovvero in caso di mobilità, CIG e CIGS
parzialmente
la posizione nei casi di invalidità permanente (con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione superiore ai 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in quanto, in tali casi, scatterebbe la possibilità di anticipare la pensione pubblica obbligatoria
totalmente
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, la tassazione è del 23%
totalmente
SCHEDA 6
Scheda-25 Scheda-25
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sia previsto dagli statuti dei fondi pensione, è possibile riscattare l’intera posizione maturata presso la propria forma pensionistica, anche al di fuori delle condizioni suddette, ma con l’applicazione di una ritenuta d’imposta pari al 23%
In caso di morte dell’iscritto al Fondo avvenuta prima della maturazione dei requisiti per le prestazioni, l’intera posizione maturata verrà riscattata dagli eredi o beneficiari designati.
34
I lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere
anticipazioni sulla propria intera posizione maturata (contributi + Tfr) per :
SCHEDA 6 LE ANTICIPAZIONILE ANTICIPAZIONI
fino al 75% della posizione individuale maturata per spese sanitarie, e a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche
Spese sanitarie
In qualsiasi momento
sulle somme erogate, al netto della parte già assoggettata ad imposta, si applica la ritenuta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
regime fiscaleregime fiscale
sulle somme erogate, al netto della parte già assoggettata ad imposta, si applica il 23%
SCHEDA 6
Scheda-26 Scheda-26
per un
importo non superiore al 75% del maturato per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (secondo le disposizioni legislative)
Acquisto della casa
dopo 8 anni di iscrizione al Fondo
per un importo
non superiore al 30% del maturato per ulteriori esigenze
Altre spese
dopo 8 anni di iscrizione al Fondo
Per coloro che sono già pensionati:Per coloro che sono già pensionati:è possibile versare (alla forma pensionistica complementare) una contribuzione volontaria dopo aver maturato l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, si possa far valere almeno 1 anno di contribuzione alla previdenza complementare e non abbia riscattato la propria posizione.Il lavoratore potrà decidere autonomamente quando fruire della prestazione a carico del fondo.
SCHEDA 9
E’ possibile reintegrare le somme relative ad anticipazione in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57.Sulle somme reintegrate è riconosciuto un credito d’imposta pari a quanto versato all’erario.Ciò permette di recuperare la maggiore tassazione (23% anziché 15%) applicata all’anticipazione per l’acquisto della prima casa e per spese varie
contribuzione volontaria e reintegrazionecontribuzione volontaria e reintegrazione
La contribuzione
volontaria
La reintegrazione delle quote di anticipazione
SCHEDA 6
Scheda-27 Scheda-27
LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESELE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE
del versamento ai fondi pensione - per le imprese fino a 49 addetti6%
La riforma prevede misure di compensazione alle imprese per bilanciare la perdita derivante dall’utilizzo del TFR come forma di autofinanziamento. Esse riguardano:
del versamento ai fondi pensione - per le imprese OLTRE 49 addetti4%
Esonerocontributivo
Dal versamento contributivo Inps dello 0,20% al fondo di garanzia tfr con riferimento al trf versato ai fondi pensione o all’Inps
Riduzionecosto del
lavoro
Dal 1° gennaio 2008 le imprese fruiranno di un’ulteriore riduzione contributiva, variabile e crescente nel tempo:
0,19% dal 2008 0,21% dal 2009 0,23% dal 20100,25% dal 2011 0,26% dal 2012 0,27% dal 20130,28% dal 2014
SCHEDA 6
Scheda-28 Scheda-28
Deduzioni fiscali
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFRPREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFR
FIBA-CISL NAZIONALEFIBA-CISL NAZIONALE
FINE FINE