DICHIARAZIONE IVA e NOVITA’ IVA 2017 · IVA 26, al fine di comunicare la scelta per la...

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DICHIARAZIONE IVA e NOVITA’ IVA 2017 MIlano, AIDC 31 gennaio 2017 Avv. Giorgio Confente

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DICHIARAZIONE IVA e

NOVITA’ IVA 2017

MIlano, AIDC 31 gennaio 2017 Avv. Giorgio Confente

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LE NOVITA’ DELLA

DICHIARAZIONE IVA 2017

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Dichiarazione IVA 2017

ART. 8, comma 6 bis DPR 322/1998 6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione •di un maggiore o di un minore imponibile o, •comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero •di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile,

mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 …

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Dichiarazione IVA 2017

QUADRO VE: NUOVA ALIQUOTA DEL 5% e NUOVE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento, inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VE5, VE6 e VE10) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10% . Nella sezione 2 è stato inserito un nuovo rigo (VE21) dove indicare le operazioni attive con aliquota IVA del 5%

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QUADRO VF: NUOVA ALIQUOTA IVA 5% E NUOVE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo VF3, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento, inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VF3, VF6 e VF7) dove indicare le operazioni passive, rispettivamente: • con aliquota IVA del 5% e • con percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%.

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QUADRO VE: CESSIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI IN «REVERSE CHARGE»

Nella sezione 4 - rigo VE35 - campo 7 si devono indicare le cessioni di: - console da gioco (NC 95045000), - tablet PC (NC 84713000), - Laptop (NC 84713000), - dispositivi a circuito integrato (es. microprocessori).

CIRCOLARE ADE 21/E/2016 il «reverse charge» trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio Non si applica il «reverse charge» nella fase al dettaglio anche se chi compra è un soggetto IVA (ad

esempio: fattura con IVA ordinaria per il professionista che acquista un tablet presso in negozio)

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QUADRO VJ: ACQUISTI DI PRODOTTI ELETTRONICI IN «REVERSE CHARGE»

Nel rigo VJ16 si devono indicare gli acquidsti di: - console da gioco (NC 95045000), - tablet PC (NC 84713000), - Laptop (NC 84713000), - dispositivi a circuito integrato (es. microprocessori).

CIRCOLARE ADE 21/E/2016 il «reverse charge» trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio Non si applica il «reverse charge» nella fase al dettaglio anche se chi compra è un soggetto IVA (ad

esempio: fattura con IVA ordinaria per il professionista che acquista un tablet presso in negozio)

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QUADRO VI: NUMERO PROTOCOLLO DELLE LETTERE D’INTENTO RICEVUTE

ABROGAZIONE COLONNA 3 – QUADRO VI È stata soppressa la colonna 3 dei righi da VI1 a VI6, dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale

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QUADRO VN: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE “A FAVORE”

Il nuovo quadro VN Deve essere compilato da coloro che hanno presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa “a favore” oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della dichiarazione originaria. la compilazione del quadro VN è necessaria per creare un collegamento tra

• la dichiarazione dell’anno per il quale si è operata la rettifica • la dichiarazione relativa all’anno in cui è stata presentata l’integrativa a favore evitando di dover intervenire anche sulle dichiarazioni relative agli anni intermedi nel caso in cui si intende utilizzare il credito in “compensazione orizzontale”.

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QUADRO VL: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE “A FAVORE”

nel quadro VL è stato introdotto il nuovo rigo VL11 “Crediti art. 8, comma 6- quater, D.P.R. n. 322/98” al fine di riprendere nel saldo della liquidazione annuale il maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” presentata nel 2016 oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della dichiarazione originaria. Il maggior credito deve essere indicato: - nel rigo VL8 se proviene dalla dichiarazione presentata per l’anno precedente; - nel rigo VL11 se proviene da dichiarazioni pregresse;

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QUADRO VN: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE “A FAVORE”

ESEMPIO: una società, che ha regolarmente presentato la dichiarazione IVA 2014 per l’anno d’imposta 2013, si è accorta di aver omesso un credito IVA per un importo di € 30.000. Nel mese di dicembre 2016, ha presentato una dichiarazione IVA integrativa Il maggior credito emergente è stato destinato: • per 10.000 euro a rimborso (rigo VX4 della dichiarazione IVA) • per 20.000 euro come credito da riportare in detrazione/compensazione (rigo VX5).

ESPOSIZIONE NELLA DICHIARAZIONE IVA 2017

nel rigo “VN1 col. 1 – anno” deve essere indicato “2013” (l’anno a cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata nel 2016);

nel rigo “VN 1 col. 3 – maggior credito” deve essere indicato l’ammontare di 20.000 euro, cioè la “maggior eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa”.

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QUADRO VN: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE “A FAVORE”

L’importo di 20.000 euro deve:

• essere riportato nel rigo VL 11, campo 1 (crediti riportati da annualità pregresse a seguito di presentazione delle dichiarazioni integrative)

• confluisce nei righi VL38 o VL39 (saldo IVA a debito o a credito)

tale previsione, che di fatto apre all’utilizzo in detrazione IVA da IVA, si discosta dal dettato normativo contenuto nel comma 6-quater, ai sensi del quale la facoltà di utilizzo è limitata alla compensazione orizzontale tramite F24, vietandone il riporto in detrazione.

N.B.

• Nel caso di utilizzo in compensazione tramite F24, la norma precisa che il maggior credito può essere utilizzato a copertura di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (maturati = che sorgono)

• Qualora sia presentata una dichiarazione integrativa i termini di decadenza per l’esecuzione dell’accertamento decorrono dalla data di presentazione dell’integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.

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QUADRO VX: RIGO VX4

A rigo VX4 sono presenti le seguenti novità:

• per la compilazione del campo 4, riservato ai soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso del credito IVA, è stato inserito il nuovo codice 8 utilizzabile dai soggetti che hanno effettuato le “nuove” operazioni soggette a reverse charge ex art. 17, lett. a-ter): servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento;

• per la compilazione del campo 7, riservato ai soggetti esonerati dalla garanzia, è stato inserito il nuovo codice 4 utilizzabile dai soggetti che hanno aderito al regime collaborativo previsto dal D.Lgs. n. 128/2015;

• è stato inserito il nuovo campo 9 “Interpello” riservato alle società che hanno presentato preventivamente all’Agenzia delle Entrate istanza di interpello al fine della disapplicazione della disciplina delle società di comodo, in alternativa alla dichiarazione di atto notorio.

Dichiarazione IVA 2017

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QUADRO VO: COMUNICAZIONI OPZIONI

• al rigo VO33 è stata introdotta la nuova casella 2 “Revoca” utilizzabile dal soggetto che ha adottato dal 2016 il regime forfetario per comunicare la revoca dal 2016 dell’opzione per il regime ordinario IVA esercitata nel 2015.

• al rigo VO34 sono ora presentile seguenti nuove caselle:

o opzione per il regime ordinario IVA dal 2016 (in luogo dell’adozione del regime forfetario) da parte di un contribuente minimo fino al 2015 (casella 1);

o revoca dal 2016 dell’opzione per il regime ordinario IVA esercitata da parte di un soggetto che nel 2014 aveva i requisiti per adottare il regime dei minimi e che nel 2016 ha adottato il regime forfetario (casella 2);

o revoca dal 2016 dell’adozione dal 2015 del regime dei minimi esercitata da parte di un soggetto che dal 2016 ha adottato il regime forfetario (casella 3).

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QUADRO VG: OPZIONE PER L’IVA DI GRUPPO

Il nuovo quadro VG è collegato alle novità introdotte alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo. In base al nuovo comma 3 del citato art. 73 a decorrere dal 2017:

• l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo va comunicata dalla società controllante con la dichiarazione IVA presentata nell’anno di decorrenza della stessa;

• si considera controllata la società le cui azioni/quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dall’1.7 dell’anno precedente quello di esercizio dell’opzione.

nel modello IVA 2017 è stato inserito il quadro VG, che sostituisce il precedente modello IVA 26, al fine di comunicare la scelta per la liquidazione IVA di gruppo per il 2017.

Dichiarazione IVA 2017

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FATTURA ELETTRONICA E

COMUNICAZIONI OPZIONALI DATI

FATTURE E CORRISPETTIVI

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La fattura elettronica tra privati (art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

A decorrere dal 1°luglio 2016, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

SERVIZIO GRATUITO DI FATTURA ELETTRONICA

Per specifiche categorie di soggetti sarà messo a disposizione il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del DMEF 3 aprile 2013, n. 55*

(*) L'Agenzia per l'Italia digitale (…) mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non

onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 18

L’applicazione ADE fattura B2B: fase I - generazione FE

CANALI ACCREDITATI •Entratel - Fisconline •Carta Nazionale dei Servizi (CNS) •SPID il nuovo "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale«

UTENZA DI LAVORO Ogni utente deve accedere ai servizi con le proprie credenziali di persona FISICA. Successivamente, è possibile scegliere l'utenza di lavoro selezionando il collegamento con una persona GIURIDICA

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 19

L’applicazione ADE fattura B2B: fase II – trasmissione FE

CANALI ACCREDITATI •Entratel - Fisconline •Carta Nazionale dei Servizi (CNS) •SPID il nuovo "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale«

UTENZA DI LAVORO Ogni utente deve accedere ai servizi con le proprie credenziali di persona FISICA. Successivamente, è possibile scegliere l'utenza di lavoro selezionando il collegamento con una persona GIURIDICA

TRASMISSIONE FATTURA La trasmissione della fattura elettronica consente l'invio via web della fattura nei tre formati previsti caricando il file dal computer dell'utente. La funzionalità consente il caricamento di file singoli o di un archivio zip di fatture. La dimensione massima del file caricato non deve superare i 5 Mb. In caso di file archivio, esso deve contenere al massimo 10 file fattura.

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L’applicazione ADE fattura B2B: fase III – conservazione FE

SERVIZI DI CONSERVAZIONE •CONSERVAZIONE di fatture singole o di fatture contenute in file archivio nel sistema di conservazione gratuito dell'Agenzia delle Entrate •Richiesta di ESIBIZIONE di fatture conservate nel sistema di conservazione dell’Agenzia delle Entrate anche se l’accordo di servizio è stato revocato •VISUALIZZAZIONE degli esiti delle proprie richieste e REPERIMENTO della messaggistica di ritorno del sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate anche se l'accordo di servizio è stato revocato •DOWNLOAD dei "Pacchetti di distribuzione" contenenti le fatture per le quali si è chiesta l'esibizione, a valle di motivazione specifica, al sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate anche se l'accordo di servizio è stato revocato

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La fattura elettronica tra privati (art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

SCAMBIO DI F.E. TRAMITE SdI

A decorrere dal 1°gennaio 2017:

- il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti IVA il Sistema di Interscambio, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato Xml/PA

- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni acquisite*, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato.

(*) La modalità di messa a disposizione di queste informazioni saranno definite da un

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

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Per le operazioni oggetto degli obblighi di trasmissione gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del DMEF 17/6/2014 si intendono soddisfatti:

per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio PA e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.

ESONERO OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

N.B. Necessità di attendere un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate !!!

Conservazione fatture inviate tramite SdI (art. 21 del DL 31/5/2010 n. 78 sostituito dal DL 22.10.2016 n. 193)

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Trasmissione facoltativa dei dati delle fatture (art. 1, commi 3 e 4 , del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

Con riferimento alle operazioni effettuate dal 1/1/2017, i soggetti IVA possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, comprese quelle inviate alla PA tramite SdI

TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Il provvedimento AdE del 28.10.2016 n. 182070 ha definito:

- I dati da trasmettere (cfr. allegato specifiche tecniche)

- Le modalità di esercizio dell’opzione

- I termini: l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre

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Trasmissione facoltativa dei dati delle fatture (art. 1, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

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Trasmissione facoltativa dati fatture (art. 1, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

TERMINI

Trimestre di riferimento Termine trasmissione

I trimestre 2017 31 maggio 2017

II trimestre 2017 31 agosto 2017

III trimestre 2017 30 novembre 2017

IV trimestre 2017 28 febbraio 2018

La trasmissione dei dati delle fatture deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre

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Trasmissione facoltativa dati fatture (art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

chi opta per la trasmissione elettronica di dati e corrispettivi è esonerato da:

- c.d. “spesomestro” (art. 21 del DL 78/2010)

- c.d. comunicazione “black list” (art. 1, comma 1, del DL 40/2010)

- comunicazione dei dati da parte delle società di leasing e degli operatori che svolgono attività di locazione e di noleggio (art. 7, comma 12, DPR 605/73)

- acquisti beni da San Marino (art. 16, comma 5, DMEF 24/12/1993)

INCENTIVI: COMUNICAZIONE POLIVALENTE

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Trasmissione facoltativa dati fatture (art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

Per chi aderisce al sistema di trasmissione elettronica di dati e corrispettivi viene meno l'obbligo di presentare:

- Modelli intrastat per acquisti intracomunitari di beni e servizi (art. 50, comma 6, DL 331/93)

INCENTIVI: MODELLI INTRASTAT

SEZIONE STATISTICA DEI MODELLLI INTRASTAT?

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Trasmissione facoltativa dati fatture (art. 3, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

Per chi aderisce al sistema di trasmissione elettronica di dati e corrispettivi i rimborsi IVA sono eseguiti:

- in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale

- anche in assenza dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72

INCENTIVI: RIMBORSI IVA PRIORITARI

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Trasmissione facoltativa dati fatture (art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

Il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni

La riduzione si applica ex DMEF 4/8/2016 solo:

• per coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti (es. bonifici bancari o postali, carte di credito, bancomat, assegno non trasferibili);

• per i redditi di impresa e lavoro autonomo;

INCENTIVI: ABBREVIAZIONE TERMINI PER CONTROLLI

TERMINI ORDINARI TERMINI RIDOTTI

Dichiarazione trasmessa

(fino all’anno 2015) 5 anni 3 anni

Dichiarazione omessa

(fino all’anno 2015) 6 anni 4 anni

Dichiarazione trasmessa

(dall’anno 2016) 6 anni 4 anni

Dichiarazione omessa

(dall’anno 2016) 8 anni 4 anni

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Trasmissione facoltativa dei dati fatture (art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

OPZIONE E SANZIONI

L'opzione per la trasmissione telematica dei dati dura cinque anni e deve essere esercitata entro il 31/12 dell’anno precedente

per il 2017 il termine è stato fissato al 31/3/2017

Si applica la sanzione da 250 euro a 2.000 euro in caso di:

- omissione della trasmissione dei dati

- o di trasmissione di dati incompleti o inesatti,

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 31

Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

A decorrere dal 1/1/2017, i soggetti che sono esonerati dall’obbligo di emettere fattura (commercianti al minuto e soggetti assimilati) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate

L'opzione per la trasmissione telematica dei dati dura cinque anni e deve essere esercitata entro il 31/12 dell’anno precedente

per il 2017 il termine è stato fissato al 31/3/2017

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 32

Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

La trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale e della registrazione fiscale dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72)

RESTANO PERO’

1.l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente

2.l’obbligo di emettere apposito documento commerciale che deve contenere i seguenti dati minimi (DMEF 7/12/2016):

a) data e ora di emissione;

b) numero progressivo;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;

d) numero di partita IVA dell'emittente;

e) ubicazione dell'esercizio;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 33

Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

Il documento commerciale può anche avere una valenza ai fini fiscali per:

• la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;

• la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

• l’emissione della fattura differita (ex art. 21, c. 4, lett. a) del DPR 633/72).

Al fine di esplicare tali effetti fiscali il documento commerciale contiene, oltre alle altre indicazioni presenti nel decreto, anche

• Il CODICE FISCALE o

• il numero di PARTITA IVA dell’acquirente.

L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 34

Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con provvedimento ADE del 28.10.2016 n. 182017 sono state definite:

- le informazioni da trasmettere,

- le regole tecniche,

- i termini per la trasmissione telematica e

- le caratteristiche tecniche degli strumenti tecnologici che devono garantire inalterabilità e sicurezza dei dati

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 35

Operazioni tramite distributori automatici (art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A decorrere dal 1/1/2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

DL 20 ottobre 2016, n. 193 A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

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“SPESOMETRO TRIMESTRALE” E

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 37

Trasmissione obbligatoria dati fatture (art. 21 del DL 31/5/2010 n. 78 sostituito dal DL 22.10.2016 n. 193)

SPESOMETRO TRIMESTRALE - TERMINI

Trimestre di riferimento Termine trasmissione

I trimestre 2017 25 luglio 2017

II trimestre 2017 25 luglio 2017

III trimestre 2017 30 novembre 2017

IV trimestre 2017 28 febbraio 2018

• La trasmissione dei dati delle fatture deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre,

• il termine del II trimestre “a regime” scade il 16 settembre

N.B. per l’invio dei primi due trimestri 2017 il termine è fissato al 25 luglio 2017

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 38

OPERAZIONI DA INSERIRE

• le fatture emesse nel trimestre di riferimento,

• le fatture ricevute e registrate nel trimestre di riferimento,

• le bollette doganali ricevute e registrate nel trimestre di riferimento,

• i dati delle relative variazioni (note di credito emesse e ricevute)

SPESOMETRO TRIMESTRALE - CONTENUTO

DATI DA COMUNICARE

i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

la data ed il numero della fattura;

la base imponibile;

l’aliquota applicata;

l'imposta;

la tipologia dell'operazione

dato non importabile automaticamente dalle registrazioni effettuate

Trasmissione obbligatoria dati fatture (art. 21 del DL 31/5/2010 n. 784 sostituito dal DL 22.10.2016 n. 193)

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 39

Con le medesime modalità previste per la trasmissione dei dati delle fatture deve essere inviata una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. La comunicazione deve essere presentata anche se la liquidazione chiude con un credito IVA.

LIQUIDAZIONI IVA – DISCIPLINA ED ESONERI

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (es. medici, associazioni ex 398/91, forfetari, ecc.)

In caso di separazione delle attività i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Trasmissione obbligatoria liquidazioni IVA (art. 21 bis del DL 31/5/2010 n. 78 introdotto dal DL 22.10.2016 n. 193)

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 40

Trasmissione obbligatoria liquidazioni IVA (art. 21 bis del DL 31/5/2010 n. 78 introdotto dal DL 22.10.2016 n. 193)

LIQUIDAZIONI IVA - TERMINI

Trimestre di riferimento Termine trasmissione

I trimestre 2017 31 maggio 2017

II trimestre 2017 16 settembre 2017

III trimestre 2017 30 novembre 2017

IV trimestre 2017 28 febbraio 2018

• La trasmissione dei dati delle fatture deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre,

• il termine del II trimestre “a regime” scade il 16 settembre

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 41

Comunicazioni obbligatorie trimestrali IVA (artt. 21 e 21 bis del DL 31/5/2010 n. 78 introdotti dal DL 22.10.2016 n. 193)

chi opta per la trasmissione elettronica di dati e corrispettivi è esonerato da:

- c.d. “spesomestro” (art. 21 del DL 78/2010) - dall’anno d’imposta 2017

- c.d. comunicazione “black list” (art. 1, comma 1, del DL 40/2010) – dall’anno 2016 !!!

- comunicazione dei dati da parte delle società di leasing e degli operatori che svolgono attività di locazione e di noleggio (art. 7, comma 12, DPR 605/73)

- acquisti beni da San Marino (art. 16, comma 5, DMEF 24/12/1993)

ESONERO DALLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 42

Per chi aderisce al sistema di trasmissione elettronica di dati e corrispettivi viene meno l'obbligo di presentare:

- Modelli intrastat per ACQUISTI intracomunitari di beni e servizi (art. 50, comma 6, DL 331/93)

ESONERO MODELLI INTRASTAT

SEZIONE STATISTICA DEI MODELLLI INTRASTAT?

Comunicazioni obbligatorie trimestrali IVA (artt. 21 e 21 bis del DL 31/5/2010 n. 78 introdotti dal DL 22.10.2016 n. 193)

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 43

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario:

gli esiti derivanti dall'esame dei dati delle fatture ricevute,

la coerenza tra i dati delle fatture e le comunicazioni delle liquidazioni IVA,

la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione delle liquidazioni IVA

CONTROLLI

Trasmissione obbligatoria dati fatture e liquidazioni IVA (artt. 21 e 21 bis del DL 31/5/2010 n. 78 introdotti dal DL 22.10.2016 n. 193)

Quando dai controlli eseguiti emerge un anomalia deve essere attivato un contraddittorio con il «contribuente».

Il contribuente alternativamente può:

•fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente,

•versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 44

Il testo del Ddl. di conversione uscito dalle Commissioni modifica anche la disciplina sanzionatoria relativa alle nuove comunicazioni trimestrali:

•nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di due euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;

•nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro.

Entrambe le sanzioni fisse possono essere ridotte alla metà qualora la regolarizzazione (trasmissione dei dati delle fatture e/o delle liquidazioni) avvenga entro 15 giorni.

DATI E LIQUIDAZIONI IVA – SANZIONI

Trasmissione obbligatoria dati fatture e liquidazioni IVA (art. 21 e 21 bis del DL 31/5/2010 n. 784 introdotti dal DL 22.10.2016 n. 193)

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Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 45

1. La comunicazione opzionale sostituisce quella obbligatoria

2. Non esiste più l’obbligo di trasmettere i corrispettivi per valori superiori a 3.600 euro

3. Sono esonerati dall’obbligo di trasmissione i soggetti “forfetari” (legge 190/2014) e i “minimi” (DL 98/2011)

4. Non devono essere comunicate le operazioni certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale

5. Il dato “tipologia di operazione” si riferisce al motivo di non applicazione dell’IVA (es. operazione esente, non imponibile, esclusa, ecc.)

CHIARIMENTI TELEFISCO

Comunicazioni IVA (art. 21 e 21 bis del DL 31/5/2010 n. 784 introdotti dal DL 22.10.2016 n. 193)

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NUOVO MODELLO PER LE

LETTERE D’INTENTO

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Dichiarazioni d’intento: nuovo modello

La principale novità riguarda il fatto che dalla sezione dedicata alla “dichiarazione” sono stati eliminati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da… a…”.

Pertanto, nel nuovo modello l’esportatore abituale deve indicare

il relativo importo, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione;

l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza Iva, se la dichiarazione si riferisce a più operazioni.

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 47

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento che è da utilizzare per le lettere di intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1/3/2017

per le operazioni da effettuare sino al 28/02/2017 va utilizzato il “vecchio” modello.

CHIARIMENTI OPERATIVI – Risoluzione ADE 120/E del 22/12/2016 le lettere d’intento su vecchio modello riferite al «periodo» e già inviate alla data del

28/02/2017, non hanno validità per le operazioni da effettuare a partire dal 1/3/2017 e pertanto dovranno essere reinviate.

Rimangono valide le lettere d’intento su vecchio modello (già inviate alla data del

28/02/2017) riferite a «una sola operazione per un importo fino a euro» (campo 1) oppure a «operazioni fino a concorrenza di euro» (campo 2).

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 48

Dichiarazioni d’intento: nuovo modello

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CHIARIMENTI OPERATIVI – Risoluzione ADE 120/E del 22/12/2016 «Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo

complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento»

«Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia

acquistare senza IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA».

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 49

Dichiarazioni d’intento: nuovo modello

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 16 MARZO 2016 N. 5168 Plafond su cessione di beni in temporanea esportazione

valorizza il dato della natura giuridica del bene (bene nazionale), rispetto alla sua localizzazione fisica, giungendo a considerare unitariamente l’operazione e consentendo la facoltà di costituzione del plafond ai soggetti che cedono beni in occasioni di fiere o nelle altre ipotesi di esportazione temporanea

I giudici di legittimità giungono a tale conclusione partendo dalla considerazione che, in forza del disposto di cui all’art. 199, comma 3, del DPR n. 43 del 1973 le merci vincolate al regime della temporanea esportazione conservano la condizione giuridica di merci “nazionali”, anche se si trovano fisicamente all’estero

in deroga al tenore letterale dell’art. 7 bis, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che richiede una duplice condizione, per la rilevanza territoriale dell’operazione: la natura giuridica dei beni ceduti e l’esistenza fisica dei medesimi nello Stato, al momento della cessione

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017

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PLAFOND PROBLEMI APERTI In sede di trasmissione delle lettere di intenti è possibile indicare un plafond

superiore a quello spettante, monitorandone l’effettivo utilizzo ?

Quali verifiche, responsabilità e obblighi sono in capo al fornitore dell’esportatore abituale?

Deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate la revoca delle dichiarazioni di intento inviate?

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017 51

Dichiarazioni d’intento: nuovo modello

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SERVIZI SU IMMOBILI

REG. UE 1042/13 - 1/1/2017

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Dal 1° gennaio 2017, sono entrate in vigore le disposizioni interpretative giuridicamente vincolanti della Direttiva IVA introdotte dal Reg. UE n. 1042/2013, a sua volta modificativo del Reg. UE n. 282/2011.

par. 2 e 3 dell’articolo 31-bis del Reg. UE n. 282/2011

ELENCA IN MODO NON ESAUSTIVO LE PRESTAZIONI CHE SI CONSIDERANO E NON SI CONSIDERANO RELATIVE A BENI IMMOBILI

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 13-TER

Ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”:

a)una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;

b)qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

c)qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

d)qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio»;

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

I servizi relativi a beni immobili di cui all’art. 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.

Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

a)derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

Es. locazioni, servizi alberghieri

a)erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Es. perizie o lavori su immobili

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017

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2. Nell’ambito di applicazione dei servizi relativi a immobili rientrano in particolare:

a. L’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;

b. La prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;

c. L’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

d. L’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017

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e. opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione;

f. il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili;

g. la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie;

h. la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017

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i. la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;

j. a cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;

k. lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;

l. lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017

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n. lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;

o. gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;

p. attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);

q. i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017

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3. Nell’ambito di applicazione dei servizi relativi a immobili NON rientrano:

a. L’elaborazione di planimetrie per fabbricati che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;

b. il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

c. la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;

d. l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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e. la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;

f. l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;

g. la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;

h. servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l’esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità.

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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NOTE ESPLICATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICATE IL 26 OTTOBRE 2015

Non giuridicamente vincolanti ma molto utili per un univoca interpretazione delle norme nella UE

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«NON» sono pertanto Servizi Immobiliari i seguenti:

ESEMPI - La consulenza legale sui termini contrattuali o le controversie

concernenti un bene immobile; - la consulenza fiscale sulla posizione della deduzione in conto capitale

rispetto a un dato bene immobile; - la consulenza legale sulle tasse da corrispondere in caso di

trasferimento di proprietà immobiliari; - i servizi legali relativi alla costituzione di diritti di pegno e ipoteca o

servizi connessi con le procedure d’insolvenza”

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Le Note Esplicative specificano inoltre che per i servizi legali NON rileva la figura professionale del prestatore ma il solo COLLEGAMENTO OGGETTIVO

della prestazione al bene immobile da individuarsi secondo i criteri esposti

2.4.18.4. L’ambito di applicazione dell’articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera q), si limita unicamente ai servizi legali prestati da avvocati e notai? 260. «L’articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera q), fa riferimento ai servizi legali ma non elenca le figure professionali che devono erogare tali servizi. Pertanto, le professioni diverse da quella di avvocato o notaio non possono essere escluse dall’applicazione di questa disposizione. L’elemento decisivo è che la persona che presta i servizi legali sia un soggetto passivo e che tali servizi presentino un nesso diretto con il trasferimento di un bene immobile, la costituzione o il trasferimento di determinati diritti su un bene immobile o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali)».

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Con riferimento alla messa a disposizione di STAND FIERISTICI Le Note Esplicative chiariscono che:

2.4.20.2. Come deve essere definita la “messa a disposizione di stand” ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e)? 277. «La “messa a disposizione di stand” consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un’esposizione o fiera. Questo servizio non è considerato relativo a beni immobili ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), nella misura in cui lo stand è messo a disposizione insieme ad “altri servizi correlati”, vale a dire nella misura in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie ma fornisce piuttosto un pacchetto di servizi necessari all’espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività. 278. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), occorrerà operare un distinguo fra l’affitto del solo bene immobile (che, a norma dell’articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera h), è considerato relativo a un bene immobile) e la messa a disposizione di uno stand nonché di altri servizi correlati che consentono all’espositore l’esposizione dei prodotti (considerati non relativi a beni immobili ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e))».

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Con riferimento ai servizi di MAGAZZINAGGIO MERCI Le Note Esplicative chiariscono che:

2.4.9.2. Come va inteso il magazzinaggio di merci ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera h), tenuto conto della posizione adottata dalla CGUE nella causa RR Donnelley? «190. Per quanto concerne l’esempio del magazzinaggio di merci in particolare, il legislatore ha stabilito che affinché si possa considerare il magazzinaggio come relativo a beni immobili, è necessario che una parte specifica del bene immobile in cui sono immagazzinate le merci sia destinata all’uso esclusivo del destinatario (vale a dire, lo spazio in cui le merci sono immagazzinate è identificato, noto al destinatario e assegnato in via esclusiva alle sue esigenze per tutta la durata del contratto)».

Giorgio Confente - AIDC, 7/2/2017

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Con riferimento ai servizi di MAGAZZINAGGIO MERCI Le Note Esplicative chiariscono che:

2.4.9.3. Come si considerano i servizi di magazzinaggio forniti insieme con i servizi aggiuntivi? 194. per stabilire il luogo delle prestazioni di un servizio complesso di magazzinaggio occorrerà rispondere ai seguenti quesiti: -il magazzinaggio delle merci è fornito insieme ad altri servizi ad esso così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale, in cui l’elemento del magazzinaggio rappresenta in ogni caso il principale nonché unico servizio richiesto dal destinatario? -Il servizio di magazzinaggio è fornito insieme ad altre prestazioni puramente accessorie che non costituiscono per il destinatario un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio di magazzinaggio?

195. Se la risposta a una di queste due domande è affermativa, la prestazione complessa può essere assimilata a una sola prestazione. Fermo restando il requisito di assegnare una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario, le prestazioni indissociabili (nel primo caso) e, nel secondo caso, tutti i componenti della prestazione complessa (sia il magazzinaggio di beni che le relative prestazioni accessorie) sono soggetti all’IVA nel luogo in cui è situata la struttura di magazzinaggio».

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I DEPOSITI IVA 2017

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DL 193/2016 – Novità in tema di depositi IVA

MODIFICATO CONTENUTO

Art. 50-bis, co. 4, lett. c), DL 331/93

estensione del beneficio della sospensione dell'IVA alla generalità delle cessioni di beni introdotti in deposito IVA, a prescindere dal luogo di stabilimento del

cessionario (in precedenza erano agevolate ex lett. c) le cessioni di beni a soggetti identificati nella UE)

Art. 50-bis, co. 4, lett. d), DL 331/93

estensione del beneficio della sospensione dell'IVA alla generalità delle cessioni di beni introdotti in deposito IVA (in precedenza erano agevolate ex lett. d) le cessioni di beni elencate nella tabella A bis nei confronti di soggetti diversi da quelli identificati

nella UE)

Art. 50-bis, co. 6, DL 331/93

specifiche modalità di assolvimento dell'imposta all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito, differenziate nei casi in cui qualora i beni siano di provenienza nazionale, intra

UE o extra-UE

Art. 50-bis, co. 8, DL 331/93

specifiche sanzioni a carico del gestore del deposito per violazioni degli obblighi di cui al comma 6

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NON SONO PIU’ PREVISTE LE LIMITAZIONI RELATIVE: o allo Stato di identificazione IVA dei destinatari, in seguito all’estrazione dei beni dal deposito

(fino all’1/4/2017 sono pienamente agevolate le cessioni nei confronti di soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE);

o alla categoria merceologica dei beni (fino all’1/4/2017 sussistono limitazioni all’utilizzo del

deposito IVA per i beni diversi da quelli di cui alla Tabella A-bis allegata al DL 331/93); ABOLIZIONE DI ALCUNI REQUISITI PER I SOGGETTI CHE ESTRAGGONO I BENI

DAL DEPOSITO o Non saranno più necessari i requisiti di: - iscrizione alla CCIAA da almeno un anno; - effettiva operatività; - regolarità dei versamenti IVA. POSSONO PROCEDERE ALL’ESTRAZIONE DEI BENI ANCHE I SOGGETTI NON RESIDENTI IDENTIFICATI IN ITALIA O CON RAPPPRESENTANTE FISCALE (prima questo era possibilità solo in assenza della emanazione di un decreto…)

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DL 193/2016 – Novità in tema di depositi IVA

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DL 193/2016 – Novità in tema di depositi IVA

art. 50 bis

Spedizione beni

IT 1

art. 41

ESEMPIO: La cessione tra gli operatori nazionali, se eseguita con la contestuale introduzione dei beni in un deposito IVA è una operazione non imponibile anche se non ricorrono le condizioni della operazione triangolare (trasporto dei beni a cura o a nome di IT1) la successiva estrazione dei beni è una cessione intra UE non imponibile ex art. 41 DL 331/93

Beni ceduti a IT2 e introdotti in un deposito IVA

IT 2

DE

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DL 193/2016 – Novità in tema di depositi IVA

art. 50 bis

Spedizione beni

IT 1

art. 8

ESEMPIO: La cessione tra gli operatori nazionali, se eseguita con la contestuale introduzione dei beni in un deposito IVA è una operazione non imponibile anche se non ricorrono le condizioni della operazione triangolare (trasporto dei beni a cura o a nome di IT1) la successiva estrazione dei beni è una cessione intra UE non imponibile ex art. 8 DPR 633/72

Beni ceduti a IT2 e introdotti in un deposito IVA

IT 2

CH

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ASSOLVIMENTO DELL’IVA ALL’ATTO DELL’ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA: BENI NAZIONALI

o Per i beni di provenienza NAZIONALE destinati ad essere utilizzati o commercializzati nel territorio dello Stato, il versamento dell’IVA deve essere effettuato dal gestore del deposito, solidalmente responsabile con il soggetto che estrae i beni.

o Il versamento, da parte del gestore del deposito, deve essere effettuato con modello F24

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione dei beni dal deposito. Non è possibile versare l’IVA tramite compensazione

o Il soggetto che effettua l’estrazione emette autofattura ai sensi dell’art. 17, co. 2 del DPR 633/72, annota l’autofattura nel registro acquisti unitamente ai dati della ricevuta del versamento effettuato dal gestore del deposito.

o Il gestore del deposito è vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni

estratti e alla relativa imposta liquidata, le cui modalità dovranno essere definite con un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

o La violazione degli obblighi previsti può comportare la revoca dell’autorizzazione per la gestione del deposito.

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DL 193/2016 – Novità in tema di depositi IVA

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DL 193/2016 – Estrazione dei beni di origine nazionale

art. 50 bis

IT

art. 8

L’IVA PER L’IVA PER LA ESTRAZIONE DEI BENI DA COMMERCIALIZZARE IN ITALIA E OGGETTO DI EFFETTIVO VERSAMENTO DA PARTE DEL GESTORE DEL DEPOSITO

Beni di provenienza nazionale e introdotti in un deposito IVA in Italia

CH

DE art. 41

IT Versamento

IVA

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cliente IT, UE

Extra UE

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ASSOLVIMENTO DELL’IVA ALL’ATTO DELL’ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA: BENI UE

Colui che estrae i beni o assolve l'imposta tramite «reverse charge» integrando la fattura di acquisto intra con

la quale i beni sono stati introdotti nel deposito IVA

o annota la fattura in aumento nel registro IVA vendite (ex art. 23 del DPR 633/72) entro 15 gg dalla data di estrazione;

o la variazione deve altresì essere annotata nel registro IVA acquisti (ex art. 25 del DPR 633/72) entro il mese successivo a quello della estrazione;

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DL 193/2016 – Novità in tema di depositi IVA

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DL 193/2016 – Estrazione dei beni di origine UE

art. 50 bis

UE

art. 8

L’IVA PER LA ESTRAZIONE DEI BENI DA COMMERCIALIARE IN ITALIA DEVE ESSERE ASSOLTA CON IL METODO DEL REVERSE CHARGE INTEGRANDO E REGISTRANDO LA FATTURA DELL’ACQUISTO INTRA CON LA QUALE I BENI SONO STATI INTRODOTTI NEL DEPOSITO

Beni di provenienza UE e introdotti in un

deposito IVA in Italia

CH

DE art. 41

IT Reverse charge

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cliente IT, UE

Extra UE

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ASSOLVIMENTO DELL’IVA ALL’ATTO DELL’ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA: BENI EXTRA UE

o Per i beni di provenienza EXTRA-UE, immessi in libera pratica nell’UE e

successivamente introdotti nel deposito IVA, il soggetto che provvede all’estrazione dal deposito assolve l’imposta applicando il «reverse charge» e prestando idonea garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Il contenuto e le modalità di prestazione della garanzia saranno definite con apposito provvedimento dell’ADE.

o Se alla data del 1/4/2017 il suddetto provvedimento non sarà stato emanato, e fino alla emanazione dello stesso, l’estrazione dal deposito di beni di provenienza extra-Ue seguirà le modalità definite per i beni di provenienza nazionale

o Per i soggetti esportatori abituali di cui all’art. 1, co. 1, del DL746/83, sarà possibile estrarre i beni dal deposito senza applicazione dell’imposta ex art. 8, co. 1, lett. c), DPR 633/72

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DL 193/2016 – Novità in tema di depositi IVA

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DL 193/2016 – Estrazione dei beni di origine extra UE

art. 50 bis

Extra UE

art. 8

L’IVA PER LA ESTRAZIONE DEI BENI DA COMMERCIALIARE IN ITALIA DEVE ESSERE ASSOLTA DA COLUI CHE EFFETTUA L’ESTRAZIONE CON REVERSE CHARGE AI SENSI DELL’ART 17 C 2 DPR 633/72 NB prima dell’approvazione del decreto che disciplinerà contenuti e modalità della garanzia il versamento sarà effettuato dal gestore del deposito come per i beni di provenienza nazionale

Beni di provenienza extra UE e introdotti in un deposito IVA in Italia

IT 1

CH

DE art. 41

IT

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cliente IT, UE

Extra UE

Reverse charge

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Grazie per l’attenzione

…e per contatti o ulteriori informazioni:

Avv. Giorgio Confente

Studio Legale Tributario

Via Larga, 31

20122 Milano

Tel: +39 02 83438031

mail: [email protected]

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