TORTONA 17 MARZO 2012
Novita’ per la redazione
del bilancio 2011
1.Introduzione e presentazione dei temi:• Status direttiva comunitaria 2003/51• Proposta di modifica delle Direttive Comunitarie
2. Il bilancio semplificato per le S.r.l.
3. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili:
• OIC 16 - Le immobilizzazioni materiali• OIC 18 - Ratei e risconti• OIC 19 - Debiti Fondi e TFR• OIC 29 - Cambiamenti di principi
4. Approvazione dell’OIC 6: ristrutturazione del debito – aspetti contabili e informativa di bilancio
5. Possibili aree critiche del bilancio 2011:
• Continuità Aziendale• Riduzione del capitale (artt. 2446-2447 Cod.civ.)• Parti correlate e accordi fuori bilancio• Immobilizzazioni immateriali• Immobilizzazioni materiali• Leasing• Rimanenze• Crediti • Partecipazioni (art. 2446, n 4) C.C.• Fiscalità differita • Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
6 Impatto delle novità fiscali sui bilanci 2011:
• Revisione della fiscalità anticipata• Revisione delle procedure di ammortamento• Trattamento contabile dei beni in concessione• Riallineamento dei valori civilistici e fiscali
7 Collegio Sindacale e Revisione:• Ultime novità sul sindaco unico• Gli organi di controllo e gli effetti della crisi• Applicazione dei principi di revisione internazionali alle
imprese di dimensioni minori• Linee guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale
incaricato della revisione legale dei conti
8. Domande e approfondimenti
Introduzione Status Direttiva Comunitaria 2003/51
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Scopi della direttiva comunitaria 2003/51:
–Produrre condizioni di parità tra società IAS e non IAS.–Consentire lo sviluppo della normativa contabile internazionale (modifiche IV e VII direttiva).–Permettere o prescrivere la valutazione al “fair value”.
Norme sino ad ora recepite:–Normativa riguardante gli strumenti finanziari (D.lgs. 30 novembre 2002 n.394) in vigore dal 1 gennaio 2005 (C.C. 2427-bis)–Normativa riguardante i rischi finanziari con inserimento di apposite note nella Relazione sulla Gestione (C.C. 2428 – bis)–Informazioni integrative alla Relazione sulla Gestione e alla Relazione del Collegio Sindacale (C.C. 2428, 2429, 2409-ter comma 2)–Eliminazione norma che vietava il consolidamento di società operanti in settori dissimili.
Status Direttiva Comunitaria
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Norme non ancora recepite sebbene la L. Comunitaria 25/2/2008 n. 34 avesse dato delega al governo di adottare, già nel 2009, uno o più decreti legislativi che contemplassero:
•Modifiche civilistiche per avvicinamento IAS/IFRS;•Prospetto variazioni PN e rendiconto finanziario;•Schema bilancio a partite correnti/non correnti;•Modifica criteri valutazione con adozione “fair value”•Rispetto e coerenza con Principi Contabili Internazionali•Estensione facoltà bilancio forma abbreviata (bilancio semplificato) anche per imprese di cui art. 27 (IV) direttiva (250 dipendenti – Attività: K€ 17.500 – vendite: K€ 35.000)
Nel frattempo il Board ha approvato (2009) il principio contabile internazionale IFRS for SME. Non acora possibile l’applicazione in Italia. Deve esserci una modifica normativa. Il principio potrebbe essere applicato da tutte le non quotate e sostituire le attuali norme contenute nei principi contabili italiani.
Status Direttiva Comunitaria
Introduzione Proposta di modifica delle Direttive
Comunitarie
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PROPOSTA DI MODIFICA IV DIRETTIVA
•Semplificazione per piccole imprese: 5 milioni di totale attivo 10 milioni di ricavi 50 dipendenti
• In Italia: 900.000 imprese piccole 30.000 imprese medio-grandi
• Esonero dall’obbligo della revisione legale dei bilanci
Proposta di modifica delle direttive comunitarie
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Le attese per il futuro?Nuova direttiva UE che comprenderà la IV, la VII e l’VIIIIdentifica quattro tipi di entità
• Quotate: IFRS
• Società medie: regole compliant con IFRS per SME limiti oggi previsti per il consolidato (attivo 17,5 – ricavi vendite 35, dipendenti 250)
• Società piccole: obbligo abbreviato e solo 6 note al bilancio limiti oggi per abbreviato (attivo 4,4 – ricavi vendite 8,8 – 50 dipendenti)
• Società micro: nessun rendiconto
Proposta di modifica delle direttive comunitarie
Introduzione Il bilancio semplificato per le S.r.l. di
minori dimensioni
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Legge di Stabilità 2012 (art. 14, comma 9) introduceva, a partire dal 1° gennaio 2012, la possibilità per le Srl prive di Collegio sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.
Non è chiaro ancora se la semplificazione riguarderà la forma degli schemi di stato patrimoniale e conto economico o se riguarderà anche la nota integrativa. Occorrerà attendere un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che definirà le voci e la struttura di tale schema di bilancio semplificato e le modalità attuative.
AD OGGI NON ANCORA DEFINITE
Il Decreto dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, quindi entro il 30 marzo 2012 (90 giorni dal 1° gennaio 2012).
SE l’ITER LEGISLATIVO VERRA’ CONCLUSO dal 2012 per le Srl senza collegio sindacale potrebbero esserci tre possibilità di redazione del bilancio: •bilancio ordinario; •bilancio abbreviato, se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile; •schema di bilancio semplificato.
Bilancio semplificato per S.r.l. di minori dimensioni
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Restano inalterati anche per il bilancio 2011 i parametri di cui alIl D.Lgs 173/2008:
Le dimensioni per il bilancio in forma abbreviata:
Attivo: € 4.400.000 sino al 2008: €3.650.000Ricavi di vendita: € 8.800.000 sino al 2008: € 7.300.000
Inalterato il terzo parametro relativo alla media degli occupati pari a 50.
Consolidato: obblighi e limiti:
Totale attivi: € 17.500.000 sino al 2008: €14.600.000Totale ricavi: € 35.000.000 sino al 2008: € 29.200.000
Inalterato il terzo parametro relativo alla media degli occupati pari a 250.
Bilancio semplificato per S.r.l. di minori dimensioni
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili
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Il processo di rivisitazione di tutti i principi contabili nazionali da parte dell’OIC investirà tutti gli attuali principi allo scopo di renderli più attuali e adeguati alla moderna prassi contabile.
La decisione dell’OIC in via generale non è quella di avvicinare i principi contabili nazionali alla prassi internazionale (IAS-IFRS) ma di rendere maggiormente adeguati alla moderna prassi contabile quelli esistenti.
La metodologia seguita dall’OIC si svolge, per ogni principio in tre fasi:
Fase uno: vengono raccolte le osservazioni inviate dai vari commentatori a seguito della consultazione e viene effettuata una prima valutazione per il loro recepimento
Fase due: i componenti del gruppo di lavoro avanzano proposte migliorative e/o integrative
Fase tre: nella quale in base ai risultati delle prime due fasi viene completato il lavoro
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento principi contabili
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I principi contabili revisionati entreranno in vigore una volta concluso l’iter per tutti e quindi non vi sarà un entrata in vigore per tappe. Una volta completato l’iter di revisione cambierà anche la numerazione dei principi.
In molti casi, non si tratta di vere e proprie novità, ma si tratta di chiarimenti di cui le imprese potranno già tener conto nella redazione dei bilanci indipendentemente, se del caso, dalla finalizzazione dell’intero processo.
Una volta completato l’iter di revisione cambierà anche la numerazione dei nuovi principi.
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento principi contabili
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• A febbraio 2011 sono stati messi in consultazione dall’OIC due documenti che dovrebbero diventare due nuovi principi contabili:
• I certificati verdi• Le quote di emissione di gas ad effetto serra
• Il periodo di consultazione si chiuderà il 10 aprile 2012
• A dicembre 2011 sono stati messi in consultazione dall’OIC i seguenti documenti:
• OIC 16 - Le immobilizzazioni materiali• OIC 18 – Ratei e risconti• OIC 19 – Fondi per rischi, TFR e debiti• OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime
contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
• Il periodo di consultazione si chiuderà il 30 aprile 2012
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento principi contabili
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili:
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
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Le novità principali del documento in consultazione riguardano:
1. Riformulazione disposizioni in materia di perdite durevoli
2. Rivisitazione disciplina oneri finanziari capitalizzabili
3. Chiarimenti sull’ammortamento
4. Iscrizione in bilancio del terreno sul quale insiste un fabbricato
5. Iscrizione in bilancio immobilizzazioni destinate alla vendita
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
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1. Perdita durevole di valore
• Art. 2426 C.C. Prevede svalutazione per perdita durevole• OIC 16 attuale fa riferimento al valore recuperabile inteso
come il maggiore tra:
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
Valore realizzabile dall’alienazione
Ammontare che può essere ricavato dalla cessione
dell’immobilizzazione al netto degli oneri diretti da sostenere
per la cessione stessa
Valore in uso
Valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o
attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione,
compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine
della sua vita utile
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1. Perdita durevole di valore
• OIC 16 in consultazione chiarisce che:
Valore realizzabile dall’alienazione: utilizzabile solo quando oggettivamente determinabile e quando esiste la concreta possibilità di poter alienare il singolo bene o (in modo unitario) il complesso di beni
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
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1. Perdita durevole di valore
OIC 16 in consultazione chiarisce che: Valore in uso: riferimento alla capacità di ammortamento
in base alla DIFFERENZA TRA RICAVI (A. VALORE DELLA PRODUZIONE) E COSTI ( B. COSTI DELLA PRODUZIONE) FUTURI ATTESI NON ATTUALIZZATI.
Esiste capacità di ammortamento se i costi futuri (inclusi gli ammortamenti) trovano negli esercizi successivi adeguata copertura attraverso i ricavi futuri attesi correlati al relativo utilizzo (Ebit = Reddito operativo)
Non devono essere considerati futuri investimenti incrementativi
E’ ammesso l’utilizzo di altre tecniche (es: attualizzazione flussi di cassa futuri)
Spesso la verifica deve essere effettuata con riferimento alle linee di produzione/rami di azienda
Aziende di piccole dimensioni: la verifica può essere effettuata a livello di intera società
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
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2. Oneri finanziari capitalizzabili
• OIC 16 attuale: disciplina complessa• OIC 16 in consultazione:
Semplificazione disciplina e presentazione di esempio numerico
Viene indicata la procedura per l’individuazione degli oneri capitalizzabili:
1. Determinazione del costo di costruzione capitalizzato2. Determinazione degli oneri finanziari capitalizzati (oneri
finanziari di scopo + eventuali oneri su ulteriori finanziamenti
3. Calcolo interessi effettivamente da capitalizzare
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
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2. Oneri finanziari capitalizzabili
• Conferme:• Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente
sostenuti• Limite = valore recuperabile• Solo per periodo di costruzione significativo• Distinzione tra oneri su:
• Finanziamenti di scopo• Ulteriori finanziamenti
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
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3. Chiarimenti sull’ammortamento
• OIC 16 in consultazione:• No ammortamento se
• Valore residuo stimato > Valore netto contabile (1)• Si ammortamento sui cespiti temporaneamente
inutilizzati
(1) Per tutti i cespiti, tranne che per gli immobili, il valore residuo stimato è generalmente pari a zero o poco più. Da osservare però che gli immobili potrebbero non essere più ammortizzati in quanto è facile determinare il valore residuo stimato e ancor più facile che questo valore sia superiore o uguale al valore netto contabile.
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
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4. Terreno sul quale insiste un fabbricato
• OIC 16 attuale:
No scorporo del terreno dal fabbricato se valore del terreno coincide con il costo di ripristino/bonifica del sito
• OIC 16 in consultazione:
Obbligo di scorporare il valore del terreno dal valore del fabbricato
Eccedenza del costo di rimozione/bonifica rispetto al prezzo di realizzo stimato al termine della vita utile deve essere accantonata ad un fondo lungo la vita utile del fabbricato
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
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5. Immobilizzazioni destinate alla vendita
• OIC 16 attuale:
Classificazione in un’apposita voce dell’attivo circolante
• OIC 16 in consultazione:
Classificazione come “di cui destinate alla vendita” nelle immobilizzazioni materiali se:
Di importo rilevante Vendibili alle condizioni attuali Vendita altamente probabile Vendita dovrebbe concludersi nel breve termine
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili:
OIC 18 – Ratei e Risconti
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•OIC 18 in consultazione:
•Eliminata l’indicazione di separata evidenza nello stato patrimoniale quando l’ammontare è apprezzabile. E’ infatti già prescritto dal Codice Civile (art. 2427 n.7) l’indicazione della loro composizione qualora l’ammontare sia apprezzabile. Per composizione si intende la distinzione qualitativa (ratei e risconti) e quantitativa (importi) all’interno delle voci D (attivo) ed E (passivo) dello stato patrimoniale.
•Uguale per ratei e risconti pluriennali per i quali la nota integrativa deve fornire, se significativa, la ripartizione entro e oltre l’esercizio successivo e quella oltre i cinque anni (maxicanone leasing).
OIC 18 – Ratei e risconti
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• OIC 18 in consultazione:
• Ampliata la casistica delle operazioni che non originano ratei e risconti in quanto la competenza dei relativi proventi e oneri matura per intero nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio: (crediti e debiti per fatture da emettere, interessi attivi e passivi non ancora accreditati/addebitati a fine esercizio, debiti verso agenti per provvigioni, debiti per utenze relative a periodi già scaduti le cui bollette sono emesse nell’esercizio successivo, crediti per premi da ricevere da fornitori.
OIC 18 – Ratei e risconti
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• OIC 18 in consultazione:
• Nuove regole con riferimento alla realizzabilità e recuperabilità dei ratei e risconti attivi pluriennali iscritti in precedenti esercizi. L’eventuale parte non recuperabile è contabilizzata nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della riduzione del rateo attivo , in quanto assimilabili a crediti numerari ( anche in base alla IV Direttiva)
• Con riferimento aggi e disaggi è precisato che si riferiscono non solo a prestiti come è attualmente, ma più genericamente a prestiti e altri titoli di debito a medio e lungo termine.
OIC 18 – Ratei e risconti
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili:
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
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•OIC 19 in consultazione
FONDI:
Chiarimenti relativi al processo di stima del fondo
Ampliamento disposizioni relative ai fondi di recupero ambientale (esempio relativo all’utilizzo delle discariche): Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo
ambientale sul quale insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esrcizi nei quali avviene lo smaltimento dei rifiuti
Ampliamento disposizioni fondo per resi di prodotti
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
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•OIC 19 in consultazione
FONDI CHIARAMENTE “ESPLICITATI”:
Derivati Cause in corso Contestazioni di terzi Garanzie prestate (1) Crediti ceduti con obbligazione di regresso (2)
(1)non basta iscrizione nei conti d’ordine. Necessaria valutazione rischi(2) come per IFRS – prevalenza sostanza su forma del contratto – non basta sia scritto che è pro soluto per eliminare ogni rischio ma è necessario esaminare nei dettagli il contratto
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
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•OIC 19 in consultazione
FONDI:
Utilizzo dei fondi : effettuato in modo diretto, senza rilevazione nel conto economico di alcune componenti negative di reddito
Fondo incapiente : eccedenza rilevata nel conto economico, in coerenza con l’iscrizione del precedente accantonamento
Fondo eccedente : sopravvenienza attiva rilevata in conto economico, in coerenza con l’iscrizione del precedente accantonamento
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
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•OIC 19 in consultazione
TFR
TFR nelle società con 50 o più dipendenti
è confermato il seguente trattamento contabile:
Costo rilevato in B.9.c (Costo del personale) Debito rilevato in B.13 (Debiti verso istituti di
previdenza e di assistenza)
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
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•OIC 19 in consultazione
DEBITI:
I debiti soggetti a condizioni sospensive non sono iscritti tra i debiti: applicazioni regole fondi rischi
Ulteriori riferimenti in merito allo scorporo degli interessi passivi per i debiti commerciali
Introduzione di previsioni specifiche per alcune fattispecie di prestiti obbligazionari
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili:
OIC 29 – Cambiamenti di principi
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•OIC 29 in consultazione
ERRORI:
Eliminata la differenza tra errori determinanti ed errori non determinanti Sempre eliminati con contropartita le voci del
conto economico straordinarie
Se l’errore si riferisce ad un’operazione che non ha interessato il conto economico (es. Rivalutazione, fusione ecc.) l’errore si corregge in contropartita al patrimonio netto
OIC 29 – Errori Cambiamenti di principi
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•OIC 29 in consultazione
EVENTI STRAORDINARI:
Conferme: Non sono eventi straordinari
Scioperi Utili/perdite su cambi Perdite su crediti anche rilevanti Controversie se ricorrenti e/o pertinenti
all’ordinaria gestione dell’impresa
OIC 29 – Errori – Eventi straordinari
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OIC 29 in consultazione
Cambiamenti di Principi Metodo prospettico solo nei casi in cui: Non è ragionevolmente possibile calcolare l’effetto
pregresso del cambiamento di principio La determinazione dell’effetto pregresso è
ecessivamente onerosa Il nuovo principio prevede l’imputazione a conto
economico di costi che in precedenza erano capitalizzati
Il documento riporta un esempio di applicazione retroattiva relativa alla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino
Inclusione in nota integrativa di un bilancio “pro forma”
OIC 29 – Errori – Eventi straordinari Cambiamenti di principi contabili
Approvazione dell’OIC 6: ristrutturazione del debito –
aspetti contabili e informativa di bilancio
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OIC 6 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
• OIC Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
• Pubblicato in forma definitiva il 2 agosto 2011
• Si applica dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data dell’approvazione.
• Si applica solo alle imprese che redigono il bilancio secondo il Codice Civile e non a quelle che predispongono il bilancio secondo IAS/IFRS.
• Definisce in caso di RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO il trattamento contabile e l’informativa da inserire nelle note al bilancio di una società che redige il bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale
OIC 6
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RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITODEFINIZIONE
•Operazione con la quale il creditore, per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato.
In forza dell’operazione di ristrutturazione:
•Il creditore rinuncia ad alcuni diritti contrattualmente definiti
•Il debitore ottiene un beneficio economico/finanziario e una riduzione del valore economico del debito
OIC 6
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DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE:
Debiti verso fornitori o debiti commercialiDebiti verso banche o altri finanziatoriDebiti impliciti per leasing finanziarioAlcune tipologie di debiti fiscali o previdenziali
MAI DEBITI VERSO SOCIMAI DEBITI VERSO SOCI
TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONI:
•Legge fallimentare•Concordato preventivo (omologa del Tribunale)•Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (omologa del Tribunale)•Piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F. (accordo con i creditori)•Accordi stragiudiziali – piani di risanamento•Moratoria debiti (Avviso comune ABI – Leasing)
OIC 6
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EFFETTI CONTABILI
1. Data di ristrutturazione (C.C. – Formalità giuridica)2. Effetti contabili delle diverse modalità di ristrutturazione 3. Costi dell’operazione: da contabilizzare a conto economico tra gli
oneri straordinari. E’ vietata la capitalizzazione
DATA DI RISTRUTTURAZIONE
Rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano nel bilancio del debitore gli effetti economici/finanziari della ristrutturazione e si forniscono informazioni nella nota integrativa
OIC 6
MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DIVIENE EFFICACE TRA LE PARTI
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DATA DI RISTRUTTURAZIONE
OIC 6
Tipologia di ristrutturazione Data di ristrutturazione
Concordato preventivo Data di omologa
Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
Data di pubblicazione dell’accordo nel registro imprese
Piano di risanamento ex art. 76 L.F.
Data di adesione dei creditori
Altre operazioni Data di sottoscrizione e/o data di perfezionamento dell’accordo tra le parti
In caso di condizioni sospensive: Data nella quale si verificano le condizioni
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MODALITA’ DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
1.Modifica dei termini originari:a.Riduzione del capitale da rimborsareb.Riduzione dell’ammontare degli interessi maturati ma non pagatic.Modifica degli interessi maturandi dalla data di ristrutturazioned.Modifica delle tempistiche di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi (riscadenziamento debito)
a e b = producono un beneficio immediatoc e d = producono un beneficio futuro
2.Estinzione debito con cessione attività
3.Emissione di capitale e assegnazione al creditore a estinzione parziale o totale del debito – Il creditore diventa socio.
OIC 6
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MODIFICA DEI TERMINI ORIGINARI
REGOLA GENERALE
Beneficio realizzato: Iscrizione beneficio nel conto economicoRiduzione del capitale da rimborsare (A):
• Si contabilizza la riduzione del debito in contropartita all’utile da ristrutturazione (area straordinaria del conto economico)
Riduzione interessi maturati non pagati (B):• Si contabilizza la riduzione dei ratei passivi in contropartita all’utile da
ristrutturazione (area straordinaria del conto economico)
Beneficio non realizzato: Nessuna iscrizione nel conto economico. Il beneficio è rilevato per competenza lungo la vita residua del debitoRiduzione interessi maturandi (C)Modifica tempistiche di pagamento (D)
OIC 6
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COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D
Nelle operazioni miste:
Riduzione di capitale e/o riduzione di interessi maturati
EModifica interessi maturandi e/o modifica delle tempistiche
Si producono delle modifiche al VALORE ECONOMICO DEL DEBITO in quanto il debito diminuisce ma il totale degli interessi da pagare si incrementa.
Il VALORE ECONOMICO DEL DEBITO VIENE DEFINITO COME:Il valore attuale dei futuri pagamenti (sia a titolo di capitale sia a titolo di
interessi) scontati al tasso di interesse effettivo ante ristrutturazione.
OIC 6
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COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D
Esempio
Cancellazione di € 400.000 di debito al quinto anno di un mutuo (debito residuo di € 1.000.000)
Incremento degli interessi attivi dal 4% al 5%
Rate annuali precedenti alla ristrutturazione € 224.627
Nuove rate annuali di € 138.585
OIC 6
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COMBINAZIONI DI A/B e/o C/DPIANO DI AMMORTAMENTO MODIFICATOPIANO DI AMMORTAMENTO MODIFICATO
OIC 6
ANNO RATA INTERESSE CAPITALE DEBITO
1 224.627 72.877 151.750 1.670.177
2 224.627 66.807 157.820 1.512.357
3 224.627 60.494 164.133 1.348.224
4 224.627 53.929 170.698 1.177.526
5 224.627 47.101 177.526 600.000
6 138.585 30.000 108.585 491.415
7 138.585 24.571 114.014 377.401
8 138.585 18.870 119.715 257.686
9 138.585 12.884 125.701 131.986
10 138.585 6.599 131.986 0
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COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D
Tasso di interesse effettivo ante ristrutturazione: 4%Valore economico post ristrutturazione = Valore attuale nuove rate al tasso di interesse effettivo ante ristrutturazione : € 616.955 (*)Valore contabile del debito (1.000.000) al netto della riduzione di capitale (400.000) = 600.000Accantonamento al fondo rischi = 16.955
Debito a Utile da ristrutturazione (E 20) 400.000Accantonamento fondo rischi a Fondo rischi 16.955
(*) Attualizzazione della rata di € 138.585 al tasso del 4% per 5 anni
OIC 6
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IN TUTTI I CASI
Sempre informativa in nota integrativa su:
Valore economico del debito in seguito alla ristrutturazione
Variazione rispetto al valore contabile del debito ante ristrutturazione
Variazioni negli esercizi successivi a quello della ristrutturazione
OIC 6
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
OIC 6
Tipologia di informazione Esercizio nel quale sono in corso le trattative
Esercizio nel quale ricade la data di ristrutturazione
Esercizi successivi
Continuità aziendale X X X se rilevante
Situazione di difficoltà finanziariaX X
X(in caso di
cambiamenti)
Caratteristiche principali della ristrutturazione X
X(in caso di
cambiamenti)
Posizione finanziaria netta X X (in caso di
cambiamenti)
Altre informazioni X X(in caso di
cambiamenti
Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione X X
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ESTINZIONE DEBITO
CON CESSIONE ATTIVITA’:
Valore contabile debito estinto(meno)
Valore contabile attività ceduta
CON CONVERSIONE IN CAPITALE:
Nessun utile in conto economicoAumento di capitale (e riserva sovraprezzo) viene convenzionalmente
posto uguale all’estinzione del debito
OIC 6
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COSTI CONNESSI ALLA RISTRUTTURAZIONE
Costi direttamente riconducibili alla ristrutturazione del debito devono essere spesati nel conto economico.
Il principio tardava ad essere approvato nella forma definitiva in quanto era in discussione la possibilità di capitalizzare i costi al verificarsi delle seguenti condizioni:
Correlazione con benefici economici futuri Continuità aziendale “ragionevolmente certa” Dopo molte discussioni è stato deciso di non approvare questa
possibilità nel principio definitivo.
OIC 6
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CASO PARTICOLARE: LEASING
Dilazione quota capitaleDilazione intero canone
Si deve rideterminare la competenza dei canoni:
Sommatoria degli esborsi ancora da sostenere (maxicanone iniziale ancora da imputare + canoni ancora
da corrispondere) diviso
la durata residua del leasing
OIC 6
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DERIVATI
Derivati di copertura sui debiti oggetto di ristrutturazione in gran parte rappresentati da IRS su interessi debito da variabile a fisso
Possono essere ancora considerati tali dopo la ristrutturazione del debito?
OIC 6
Probabilmente si nei casi in cui la ristrutturazione del debito non modifica il valore economico del debito ma va sempre verificato debito per debito
ATTENZIONE: Quando un derivato o parte di esso non è più di copertura, eventuali fair value negativi devono essere rilevati in un fondo rischi.
Possibili aree critiche del bilancio 2011
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AREE CRITICHE
Aree critiche da monitorare con attenzione:
Continuità aziendale Riduzione del capitale (art. 2446 – art. 2447 Cod. Civ.) Parti correlate e accordi fuori bilancio Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Leasing Rimanenze Crediti Partecipazioni art. 2446, n. 4) Codice Civile Fiscalità differita Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
Possibili aree critiche del bilancio 2011
Possibili aree critiche del bilancio 2011
Continuità Aziendale
63
LA CONTINUITA’ AZIENDALE COME “POSTULATO” DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
•Art. 2423-bis, co 1, n.1) C.C. “valutazione secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell’attività”
•Punti di riferimento dell’analisi della continuità aziendale:
a) Requisito di permanenza futura dell’impresa come organismo attivo e funzionante
b) Continuazione della attività aziendale ordinaria escludendo eventi straordinari che ne modificano l’assetto esistente
c) Esame prospettico dei programmi dell’impresa circa l’attività principale ed ordinaria svolta
L’importanza dell’informativa della Relazione sulla gestione
Principio di continuità aziendale
64
INDICATORI PER LA VERIFICA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE
Continuità Aziendale
Finanziari Gestionali Altri
Ricorrenti perdite esercizio e insufficiente livello capitale circolante
Perdita di manager o collaboratori strategici
Bassa propensione alla capitalizzazione
Flussi di cassa attività operativa negativi
Difficoltà di produzione Pendenza di importanti procedimenti legali
Squilibrio copertura investimenti a lungo con indebitamento a breve
Dipendenza da clienti, fornitori o insuccesso di prodotti
Cambiamenti nella legislazione
Difficolta pagamento debiti e/o superamento covenants
Mancanza di marginalità operativa
Sviluppi della tecnologia di processo o prodotto
Sconfinamento fidi di cassa Livello eccessivo di rimanenze
Azioni di creditori
Ristrutturazione debito Perdita di brevetti o licenze Azioni di azionisti
Necessità nuove fonti di finanziamento in corrispondenza di scadenze finanziarie
Perdita di concessioni Azioni di amministratori
Possibili aree critiche del bilancio 2011
Riduzione del capitale (artt. 2446 – 2447 Cod. Civ.)
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Richiamo della Normativa:
Art. 2446 C.C.: obbligo di convocazione dell’assemblea alla quale deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della Società per gli opportuni provvedimenti quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Art. 2447 C.C.: Se per la perdita di oltre un terzo, del capitale questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2327 (S.p.A.: Euro 120,000)deve essere convocata l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al detto minimo.
Riduzione del capitale
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RICHIAMO PRINCIPI CONTABILI – OIC 28
Capitale ridotto sotto il terzo, ai sensi dell’art. 2446 c.c., quando le perdite, per la loro entità hanno assorbito tutte le riserve.Non chiarisce però alcuni casi in cui l’azzeramento di talune riserve non è possibile:1.riserve vincolate per azioni proprie (2357 ter c.c.)2.riserva da deroghe (2423 c.c.)3.riserva per plusvalenza da valutazione partecipazioni valutate a patrimonio netto. OIC 30 stabilisce che la riserva può essere utilizzata fin dall’esercizio della della sua iscrizione senza dover rispettare ordini di priorità.
PERTANTO:
Si parte da quelle per le quali il vincolo è meno rigido. Riserva per azioni proprie è la più vincolante. Riserva legale può essere utilizzata solo dopo che tutte le riserve disponibili e indisponibili (eccetto quella per azioni proprie) sono state utilizzate.
Riduzione del capitale
68
RICHIAMO PRINCIPI CONTABILI
OIC 30: precisa che per quantificare la perdita di oltre un terzo del capitale si deve verificare che le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), patrimonio netto del passivo, al netto delle riserve (voci da II a VII della medesima classe) superano un terzo del capitale, oppure se l’ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale.
E’ opinione prevalente sia necessario procedere come segue:
1.Raffrontare la perdita alle riserve accumulate2.Confrontare la perdita residua con il capitale sottoscritto (in entrambe le ipotesi di cui agli art. 2446 e 2447 c.c.)
Riduzione del capitale
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ESEMPIO
Capitale sottoscritto: € 1.200.000Riserve accumulate: € 4.000.000Totale patrimonio: € 5.200.000
Perdita accertata: € 3.800.000Non si applica l’art. 2446 c.c. - Perdita inferiore a riserve
Perdita accertata: € 4.200.000Non si applica l’art. 2446 c.c. – Perdita superiore a riserve ma parte residua (€ 200.000) non supera un terzo del capitale (€ 400.000).
Perdita accertata: € 4.600.000Si applica l’art. 2446 c.c. – Perdita non trova sufficiente copertura nelle riserve accumulate e parte residua (€ 600.000) supera un terzo del capitale
Riduzione del capitale
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MODALITA’ DI REDAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE
OIC 28Situazione patrimoniale alla data nella quale la perdita è divenuta nota e Conto economico dalla data di chiusura dell’esercizio precedente e la data di riferimento della situazione patrimoniale.
Situazione patrimoniale ex art. 2447 c.c. deve essere redatta nella prospettiva di continuazione dell’attività e deve essere accompagnata da:Relazione degli amministratori illustrativa delle cause della perdita;Andamento prevedibile della gestione futura;Indicazione delle politiche per fronteggiare e superare la crisi
Secondo parte della dottrina è possibile derogare ai criteri contabili e predisporre una situazione patrimoniale che includa la rivalutazione di alcune poste dell’attivo. OIC 30 par. 2.2.1. lo vieta.Consob (comunicazione n. SOC/RM/92000699 del 7/2/1992).
Riduzione del capitale
Possibili aree critiche del bilancio 2011
Parti correlate e accordi fuori bilancio
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Parti correlate e accordi fuori bilancio
Disposizione
Art. 2427, comma 1 n. 22-bis, (art. 2435-bis, comma 6 per i bilanci in forma abbreviata)
Art. 2427, comma 1, n.22-ter (art.2435-bis, comma 6 per i bilanci in forma abbreviata)
Contenuto
Operazioni realizzate con parti correlate
Accordi che non risultano dallo stato patrimoniale
Specificazioni
Importo, natura del rapporto ed ogni altra informazione utile per la comprensione del bilancio.Natura e obiettivo economico
Art. 2427, comma 2 (contestuale abrogazione art. 2427-bis, comma 5)
Riferimento agli IAS Definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, ”fair value” “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato”
Articolo 2427 c.c. – Schema di sintesi
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NOTA INTEGRATIVA – 22BIS – Operazioni con parti correlate
L’art. 2427 comma 1 n. 22bis (art.2435 - bis comma 6 per i bilanci in forma abbreviata) aggiunto con Decreto Legislativo del 3 novembre 2008, n. 173 (divenuto obbligatorio a partire dai bilanci 2009):
“Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.
Parti correlate e accordi fuori bilancio
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Operazioni con parti correlate
•Avvicinamento agli IAS/IFRS alle società attualmente escluse.
•Obiettivo: ....”L’informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonchè quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene” (Direttiva 2006/46 – premessa p. 6).
•Secondo comma dell’art. 2427 C.C. rinvia alla nozione disciplinata dallo IAS 24.
•RIFERIMENTI:– IAS 24 (revised – novembre 2009)– Appendice al principio contabile 12 (OIC) “Informazioni nella nota
integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio” (febbraio 2010)
Parti correlate e accordi fuori bilancio
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IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Una parte è correlata a un’entità se (IAS 24, par.9):
a)direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari:
i) controlla l’entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le altre società del gruppo);
ii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
iii)controlla congiuntamente l’entità;
b) la parte è una società collegata (definizione IAS 28) dell’entità.
Parti correlate e accordi fuori bilancio
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IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
c) La parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (IAS 31);
d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante;
e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui al punti a) o d);
f) la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o
g) la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
Parti correlate e accordi fuori bilancio
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IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con l’entità. Essi possono includere:
a)Il convivente e i figli del soggetto;b)I figli del convivente; c)Le persone a carico del soggetto o del convivente.
Parti correlate e accordi fuori bilancio
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IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non sono necessariamente parti correlate:
due società che hanno in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche;
due partecipanti per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici, solo in relazione a normali rapporti d’affari con l’impresa;
un cliente, un fornitore, un distributore o agente con il quale l’impresa effettua un rilevante volume d’affari, con riferimento alla dipendenza economica che ne deriva.
Parti correlate e accordi fuori bilancio
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IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Esempi di operazioni con parti correlate:
•Acquisti o vendite di beni (finiti e semilavorati);•Acquisti o vendite di immobili ed altre attività;•Prestazioni od ottenimento di servizi;•Accordi di rappresentanza;•Leasing;•Trasferimento di ricerca e sviluppo;•Accordi di licenza;•Finanziamenti;•Garanzie ed impegni;•Contratti di servizi di direzione.
Parti correlate e accordi fuori bilancio
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Requisiti per obbligo di informativa
Parti correlate e accordi fuori bilancio
RILEVANZA
NON SIANO STATE CONCLUSE A NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO
81
Normali condizioni di mercato
La relazione di accompagnamento al D.Lgs. 173/2008 evidenzia quanto segue:
“Per normali condizioni di mercato non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al prezzo dell’operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e a concluderla con parti correlate anzichè con terzi”.
Parti correlate e accordi fuori bilancio
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Informazioni in nota integrativa: art. 2427 n.22-bis
importo POSSIBILITA’ di natura del rapporto Aggregazione per natura
Ogni altra informazione necessaria alla comprensione degli effetti patrimoniali-finanziari ed economici.
ESTENSIONE
Obbligo da rispettare anche se i rapporti non sono più in essere alla data del bilancio
Parti correlate e accordi fuori bilancio
83
INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA: Art. 2427 n. 22-bis
Parti correlate e accordi fuori bilancio
Esistono rapporti con parti correlate?
Esistono rapporti rilevanti?
I rapporti sono regolati a condizioni di mercato?
Informazioni analitiche in Nota Integrativa
Indicazione generica in Nota Integrativa
NO
NO
SI
SI
SI
NO
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL BILANCIO 2011
Immobilizzazioni immateriali
85
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
C.C.Immobilizzazioni immateriali
1.Costi di impianto e ampliamento2.Costi di ricerca e sviluppo3.Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell’ingegno4.Marchi d’impresa5.Avviamento6.Immobilizzazioni in corso
Art. 2426 comma 1 n. 2: ”ammortamento sistematico in relazione con la possibilità di utilizzo”
C.C.Periodo ammortamento
1.da 1 a 5 esercizi2.da 1 a 5 esercizi3.da 1 a residua possibilità di utilizzo4.da 1 a residua durata5.da1 a 5 (oltre limitatamente)6.nessun ammortamento
Ammortamento fiscale uguale per 1 e 2 – brevetti max 2 – marchi e avviamento max 18
86
Capitalizzazione costi costituenti oneri pluriennali
OIC 24:il valore iscritto in bilancio non deve superare quello ricuperabile, definito come il maggiore tra il valore realizzabile dall’alienazione e quello d’uso delle immobilizzazioni stesse;L’ammortamento non assicura la piena e tempestiva ripartizione del costo di una contabilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile.Art. 2426 comma 1, n.3:Valore durevolmente inferiore alla data di bilancio rispetto al costo di acquisto dedotti gli ammortamenti riferendosi a:
Valore di mercato; Valore funzionale nell’economia dell’azienda nella prospettiva della
continuazione dell’attività ossia al valore che potrà essere recuperato tramite l’uso.
Immobilizzazioni immateriali
87
Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali
OIC 24:Il valore iscritto in bilancio non deve superare quello ricuperabile, definito come il maggiore tra il valore realizzabile dell’alienazione e quello d’uso delle immobilizzazioni stesse.
L’ammortamento non assicura la piena e tempestiva ripartizione del costo di una immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile.
L’art. 2426 comma 1, n.3 c.c. parla di valore durevolmente inferiore, alla data del bilancio, rispetto al costo di acquisto ridotto dell’ammortamento, riferendosi a:Il valore di mercatoIl valore funzionale nell’economia dell’azienda nella prospettiva della continuazione dell’attività, ossia al valore che potrà essere recuperato tramite l’uso.
Immobilizzazioni immateriali
88
Processo di calcolo della perdita di valore
VSN = Valore Contabile Netto VRU = Valore ricuperabile tramite l’usoVM = Valore di mercato
Immobilizzazioni immateriali
Relazione Significato economico Effetto contabile
VSN = max (VRU,VM) Valore da ammortizzare esattamente ricuperabile nella gestione futura
Nessuno
VSN < max (VRU,VM) Valore da ammortizzare inferiore a quello massimo ricuperabile nella gestione futura
Nessuno
VSN > max (VRU,VM) Valore da ammortizzare non completamente ricuperabile nella gestione futura
Svalutazione straordinaria per la differenza onde ricondurre il valore da ammortizzare al limite ricuperabile
89
Avviamento
Originato internamente : nessuna iscrizione in bilancio Derivativo : acquisito a titolo oneroso (art. 2426, n.6 c.c.)
possibile iscrizione in bilancio con il consenso del Collegio Sindacale
ammortamento in 5 anni o + (max. 20 anni)adeguamento motivato nella nota integrativaimpairment test annuale (OIC n. 24) (IAS 36)
Per PC 24 : svalutazione per perdite durevoliArt. 2427 n.3-bis c.c. informativa dettagliata in nota
integrativa
Immobilizzazioni immateriali
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL BILANCIO 2011
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
91
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali
OIC 16:Il valore iscritto in bilancio non deve superare quello ricuperabile, definito come il maggiore tra il valore realizzabile dell’alienazione (valore ricavabile da cessione a prezzi normali di mercato in una libera transazione tra terzi) e quello d’uso delle immobilizzazioni stesse (definito come valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione compresi quelli derivanti dallo smobilizzo al termine della sua vita utile).
L’art. 2426 comma 1, n.3 c.c. parla di valore inferiore, alla data del bilancio, rispetto al costo di acquisto ridotto dell’ammortamento, riferendosi a:Il valore di mercatoIl valore funzionale nell’economia dell’azienda nella prospettiva della continuazione dell’attività, ossia al valore che potrà essere recuperato tramite l’uso.
Immobilizzazioni materiali
92
Sintomi che inducono a determinare il valore recuperabile
E’ necessario accertare se si sia verificata una perdita durevole di valore, che deve essere rilevata attraverso una svalutazione, quando sussistano sintomi che facciano prevedere difficoltà per il recupero del valore contabile tramite l’uso.
OIC 16 indica i seguenti sintomi:• errori di progettazione o di costruzione;• cambiamenti tecnologici;• cambiamenti dei prodotti;• eccesso di capacità produttiva;• mancato sfruttamento degli impianti;• perdite ricorrenti
In presenza dei suddetti sintomi, la decisione di svalutare o non svalutare i beni deve risultare, da uno studio documentato basato su elementi oggettivi, quali perizie di esperti o piani futuri di impiego delle immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni materiali
93
Svalutazione di un cespite per perdite durevoli di valore:solo dopo aver calcolato e contabilizzato gli ammortamenti di competenza
OIC 29 stabilisce che la riduzione del costo di una immobilizzazione per perdita durevole di valore costituisce un cambiamento di stima contabile, e non un cambiamento di principio contabile. La rettifica negativa (svalutazione) deve essere iscritta nella voce B.10.c del conto economico (altre svalutazioni).
Qualora dovessero venir meno in tutto o in parte le cause che hanno determinato la svalutazione, questa non va mantenuta ma deve essere ripristinato il valore originario, al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione.
Situazione rara, in quanto una perdita di valore duratura con conseguente svalutazione, deve derivare da fatti gravi da valutare accuratamente per non trasformare la norma di legge in uno strumento per politica di bilancio.
Immobilizzazioni materiali
94
Elementi che devono essere riflessi nel calcolo del valore d’uso di una attività:
•Stima dei flussi finanziari attesi che la società si aspetta di ottenere dall’attività.
•Aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari futuri.
•Valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato.
Immobilizzazioni materiali
95
La stima del valore d’uso di un’attività comporta di:•stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale;•applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.
Le proiezioni dei flussi finanziari devono essere basati:•su presupposti ragionevoli e dimostrabili;•su budget e piani approvati dalla direzione aziendale;•su stime di proiezioni di flussi finanziari per periodi più ampi considerando per gli anni successivi al piano tassi di crescita stabili o in diminuzione.
Budget e piani aziendali : Difficoltà delle società medio/piccole che non hanno una contabilità gestionale adeguata: SONO IN GRADO DI PRODURLI?
Immobilizzazioni materiali
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL BILANCIO 2011
Leasing
97
METODO PATRIMONIALE: Codice CivileRilevazione unicamente dei canoni pagati (competenza). Il bene è iscritto in bilancio solo dopo il riscatto.
METODO FINANZIARIO: IAS 17Rilevazione come attività e passività a valori all’inizio del leasing uguali al fair value (del bene locato o, se minore, al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing).
DOCUMENTO INTERPRETATIVO OIC 3“finchè non sono riscattati, secondo quanto in proposito previsto con la riforma societaria, i beni utilizzati in leasing non possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale della impresa utilizzatrice.”
CTP DI MODENA 5/2011E’ possibile contabilizzare l’operazione di leasing secondo il metodo finanziario dello IAS 17 anche se il soggetto non è tenuto all’adozione degli IAS in quanto le due modalità di contabilizzazione sono alternative.
Leasing
98
Le informazioni da fornire in nota integrativa (art. 2427, nr. 22)
Il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo.
L’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio.
L’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.
Leasing
99
Plusvalenza da lease back (art. 2425, bis, comma 4):
“le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”
1)prevale la forma nel momento in cui si è obbligati a dare evidenza all’operazione di vendita del bene;
2) prevale la sostanza quando si è invece obbligati a far concorrere al risultato dell’esercizio la plusvalenza in base al criterio di competenza.
Leasing
100
Minusvalenze da lease back:
Nessuna indicazione specifica nel codice civile
Oic 12: occorre verificare se l’operazione è effettuata a condizioni di mercato:
-Se si: la minusvalenza deve essere imputata a conto economico nell’esercizio di realizzo-Se no: la minusvalenza deve essere riscontata per la durata della retrolocazione
Leasing
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL BILANCIO 2011
Rimanenze
102
Criteri di valutazione – Regola Generale
Le rimanenze di magazzino sono iscritte:
•Al costo di acquisto o di produzione (costo storico)
Ovvero
•Al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato se minore
Rimanenze
103
Rimanenze Finali – CriticitàRiferimenti: 2426 C.C., c1 nn. 9 e 10 – OIC 13
Valutazione:Media ponderata, FIFO, LIFOObbligo di riduzione se inferiore a valore di mercatoObbligo di informativa (valutazione diversa costo corrente)
Sintomi di riduzione di valore:Lenta rotazione di magazzinoDiminuzione dei volumi di vendita Possibile riduzione del valore derivante
da perdite di mercato
Rimanenze
104
Valore di mercato
Per valore di mercato ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino si intende, (OIC n. 13):
Costo di sostituzione per le materie prime, sussidiarie e semilavorati d’acquisto, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti; il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta.
Dal valore netto di realizzo per le merci prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione rappresentati dal prezzo di vendita nel corso della normale gestione.
Rimanenze
105
Determinazione della svalutazione delle R.F.La svalutazione delle Rimanenze Finali può essere necessaria - particolare attenzione alle aziende dei settori in crisi - e dipende sostanzialmente da:
•Velocità di invecchiamento del prodotto;•Rapporto vendite/giacenze•Deperibilità e stagionalità•Domanda di mercato•Costi di mantenimento e stoccaggio
Particolare attenzione nelle società in crisi o facenti parte di settori in crisi.
Rimanenze
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL BILANCIO 2011
Crediti
107
CREDITIRiferimenti: 2426 C.C., C1, n.8 – OIC 15
Esistenza:Maturare sufficiente consapevolezza che i crediti esposti:-Conseguano ad operazioni realizzate-Rappresentino un diritto a riscuotere una somma-Relative anche a crediti ceduti, con obbligazione di regresso
Valutazione:-Condividere i criteri di iscrizione - costo-Verificare il valore di presunto realizzo - fondo
Crediti
108
Crediti – verifica dell’esistenzaRiferimento: P.R. 505
Per aver consapevolezza dell’esistenza:-Analizzare la composizione dei crediti al 31/12 per saldi-Selezionare un campione significativo (scelta statistica)-Circolarizzare il saldo – ottenere conferme-Verificare i risultati
Ragionevole certezza dell’esistenza dei crediti
Crediti
109
Crediti – Fondo SvalutazioneRiferimenti: 2426 C.C., C1, n. 8 – OIC 15
Stanziamento del fondo:Copertura di perdite relative-a situazioni di inesigibilità manifestatesi-a situazioni temute e latenti, ma probabili,-relative anche a crediti ceduti, con obbligazione di regresso
Presupposti OIC 19Utilizzo del fondo:OIC 15 – D. II. a) “per lo storno contabile del credito inesigibile nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva”
Crediti
110
Crediti – Svalutazione per inesigibilità
Determinazione dell’entità del fondo svalutazione :
D.II.b) Criteri di riferimento:-analisi singoli crediti, stima perdite presunte per inesigibilità manifestatesi e delle ulteriori perdite (probabili non solo possibili) alla luce di ogni elemento utile-valutazione sulla base degli indici di anzianità (ageig crediti) -condizioni economiche di settore o paese
Crediti
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL BILANCIO 2011
Partecipazioni
112
VALUTAZIONE CON CRITERIO DEL P.N.2426 N. 4 C.C.
Valutazione con il criterio del Patrimonio nettopossibile per
1.Partecipazioni di controllo2.Partecipazioni di collegamento
2426 n. 1: valutazione al costo (maggiormente utilizzato per le società obbligate alla presentazione del bilancio consolidato)
Partecipazioni
113
VALUTAZIONE CON METODO DEL COSTO RETTIFICATO PER PERDITE DUREVOLI
2426 N. 1 C.C.
Obbligatoriamente per
1.Controllanti2.Altre imprese
Partecipazioni
114
RIFERIMENTO NORMATIVO2426, N.4) COD. CIV.
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni di imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più di dette imprese per un importo pari alla:
1.corrispondente frazione del patrimonio netto,2.detratti i dividendi,3.operate le rettifiche richieste dai principi per la redazione del bilancio consolidato (storno effetti operazioni intercompany, rettifiche di consolidamento),4.nonchè quelle necessarie per il rispetto della clausola generale e dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423bis C.C.
Partecipazioni
115
IL METODOconsolidamento sintetico prima iscrizione
Analisi della situazione patrimoniale di acquisto
Verifica delle singole componenti
Confronto con prezzo di acquisto
Iscrizione in immobilizzazioni Finanziarie: B.III.1.a/b SPEventuale risultato economico negativo: D.19.a CEEventuale margine positivo: A.VII SP
Partecipazioni
116
IL METODOconsolidamento sintetico valutazione a P.N.
Recepimento utile / perdita partecipata
Rettifiche intercompany
Rettifiche da valorizzazione/consolidamento
Recepimento rettifica di valore –P.N.
Iscrizione in immobilizzazioni Finanziarie: B.III.1.a/b SPPerdita rettificata partecipata: D.19.a CEUtile rettificato partecipata: A.VII CE
Partecipazioni
117
IL METODOVALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Metodo del costo rettificato:
Iscrizione iniziale
Valutazioni successive - svalutazione per perdita durevole di valore
Ripristino del valore
Attenzione: Terzo anno dal Decreto anticrisi del 2008.
Partecipazioni
118
IL METODOVALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
ISCRIZIONE INIZIALE
Costo di Acquisto + Oneri accessori
Onere sostenuto per acquisto Costi intermediazione bancaria e finanziaria Costi di consulenza Mai interessi passivi
Partecipazioni
119
IL METODOVALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Valutazioni successive
Il costo di acquisto deve essere mantenuto nei bilanci degli esercizi successivi
SALVO CHE
Alla data di chiusura dell’esercizio il valore della partecipazione risulti durevolmente inferiore al costo (perdita durevole di valore)
OBBLIGO DI SVALUTAZIONE (CE Voce D.19.a)Il costo viene modificato anche in caso di cambiamento di destinazione o nel caso di modifica del criterio di valutazione del costo al metodo del patrimonio netto
Partecipazioni
120
IL METODOVALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Valutazioni successive
Perdite d’esercizio della partecipata significative e ricorrentidovute a fattori interni o esterni
La perdita è durevole se non si prevede di poter rimuovere nel breve periodo le cause che l’hanno generata
Non è possibile formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili
Partecipazioni
121
IL METODOVALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Valutazioni successive
Nei casi in cui:Il PN della partecipata è negativoIl PN della partecipata è positivo, ma non idoneo ad esprimere appropriatamente le perdite di valore durevoli
Se esiste l’obbligo o l’intenzione di ripianare le perdite della partecipata
OBBLIGO DI:
Creare un fondo rischi (Passivo, B3)
Partecipazioni
122
IL METODOVALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Valutazioni successive
Esiste l’obbligo di motivare la differenza esistente tra il valore di iscrizione della partecipazione se superiore al valore derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto nella nota integrativa.
Attenzione a quello che si scrive al momento dell’acquisto della partecipazione per motivare la differenza tra il prezzo pagato e il patrimonio netto acquisito:-Se avviamento: perdita durevole – svalutazione obbligatoria-Se presenza di beni con valore intrinseco più elevato: perdita durevole ci si può difendere meglio.
Partecipazioni
123
OBBLIGHI DI INFORMATIVA
Informativa da riportare nella nota integrativa
Qualora la perdita sia ritenuta “non durevole”, le motivazioni che hanno indotto gli amministratori ad effettuare tale valutazione devono essere analiticamente illustrate nella nota integrativa.
Non è corretta la semplice indicazione nella nota integrativa che non si è proceduto a svalutare la partecipazione in quanto la perdita è stata ritenuta non durevole.
Partecipazioni
124
ESEMPIO DI INFORMATIVA
Informativa da riportare nella nota integrativa
La partecipazione nella XXX S.p.A. è iscritta ad un valore superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto. La perdita della società partecipata non è stata ritenuta durevole in quanto il piano industriale triennale approvato da tale società dimostra la piena capacità di recupero della redditività fin dal prossimo esercizio. I risultati ottenuti nei primi mesi dell’esercizio successivo confermano tali previsioni. Il mantenimento del valore al costo è inoltre anche motivato dal plusvalore latente sugli immobili della società partecipata.
Partecipazioni
AREE CRITICHE BILANCIO 2011
Fiscalità differita
126
La FISCALITA’ : ESPOSIZIONEStato patrimoniale:
Sono previste due voci delle attività da indicare separatamente nello stato patrimoniale tra i crediti (voce C) II:
•4 bis) crediti tributari e •4 ter) imposte anticipatee una voce delle passività voce (voce B) II:•B) Fondi per rischi ed oneri B2 per imposte anche differite
Conto economico: la voce 22 è denominata imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Nota integrativa: occorre indicare la descrizione delle differenze temporanee (+ anticipate sulle perdite)
Fiscalità Differita
127
L’ESPOSIZIONE: LE CONSEGUENZE
La fiscalità differita è obbligatoriamente da contabilizzare nel rispetto delle regole stabilite dall’OIC 25.
Problema anticipate e continuazione dell’attività.•Anticipate con scadenza;•Anticipate senza scadenza
Non è più possibile imputare in bilancio:•rettifiche di valore e•accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Fiscalità Differita
128
Fiscalità differita – Differenze temporanee
Le differenze temporanee possono dare luogo ad un ammontare imponibile negli esercizi successivi (generano imposte differite passive).Esempio: plusvalenze patrimoniali, qualora si opti per la rateizzazione dell’onere fiscale.
Le differenze temporanee possono generare attività per imposte anticipate.Esempio:•Il riporto a nuovo di perdite fiscali;•limitazioni della deducibilità per rettifiche di valore o per accantonamenti a fondi del passivo.
Fiscalità Differita
129
Valore contabile Valori uguali = coincidenza tra valori di bilancio e valori fiscali
Attività/Passività
Confronto
Valore Fiscale Valori DiversiAttività/Passività DIFFERENZE PERMANENTI DIFFERENZE TEMPORANEE Deducibili Imponibili In esercizi futuri In esercizi futuri
IMPOSTE IMPOSTE
ANTICIPATE DIFFERITE
La “Mappa” della Fiscalità Differita
AREE CRITICHE BILANCIO 2011
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
131
OIC 29
1/1 31/12 CDA Assemblea
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
Fatto successivo che deve essere recepito in bilancio
Fatto successivo che non deve essere recepito in bilancio
132
FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO(OIC 29 )
– Fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio: evidenziano che esistevano già alla data di riferimento del bilancio;
– Fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio: modificano le situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio che, non richiedendo variazione dei valori di bilancio, devono essere menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione, perchè comportano, nell’esercizio successivo, variazioni straordinarie o rilevanti della situazione di attività o passività esistenti alla data di chiusura.
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
133
TERMINE ENTRO IL QUALE IL FATTO SI DEVE VERIFICARE
Il termine entro il quale il fatto si deve verificare perchè se ne debba tener conto è individuato con la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.
Qualora tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso, gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio.
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
134
FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI
Esempi (dall’OIC 29):
la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio; fatti da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano
subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo o evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio:
Il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura;
La vendita di prodotti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo.
Consob: bilanci ultimi anni diverse impugnative riferite alla mancata
svalutazione di crediti a seguito di fatti avvenuti successivamente alla data di bilancio .
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
135
FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI
Esempi:
La diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
La perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
136
SITUAZIONI PARTICOLARI
Ristrutturazioni aziendali
Ristrutturazioni del debito
Fondo per controversie legali e fiscali
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
137
RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
C
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
Costi non correlabili a prestazioni future che eliminano preesistenti situazioni di inefficienza sono competenza dell’esercizio in cui l’impresa decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione.
C.d.A. entro il 31 dicembre 2011: Accantonamento costi nell’esercizio 2011.C.d.A. nel 2012 ante C.d.A. di approvazione bilancio 2011: Accantonamento costi nell’esercizio 2012.
138
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
C
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
Gli effetti contabili di una ristrutturazione del debito devono essere contabilizzati alla data di ristrutturazione.
La data di ristrutturazione rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano nel bilancio del debitore gli effetti economici/finanziari della ristrutturazione e si forniscono informazioni nella nota integrativa.
E’ il momento a partire dal quale l’accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti.
139
CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI
Esempio: controversie con l’amministrazione finanziaria
Sconfitta in primo grado intervenuta tra la data di chiusura dell’esercizio (31/12/2011) e la data del CdA di approvazione della bozza di bilancio (31/03/2012)
L’evento deve essere preso in considerazione al fine di valutare la probabilità di sconfitta e quindi l’iscrizione o meno del fondo per imposte nel bilancio al 31 dicembre 2011.
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
Impatto delle novità fiscali sui bilanci 2011
Revisione della fiscalità anticipata
141
DISCIPLINA FISCALE DEL RIPORTO DELLE PERDITE
Art. 84 TUIR (post L. 15/7/2011, n. 111):
Riportabilità senza limiti di tempo
Limite quantitativo di utilizzo dell’ 80% dell’imponibile IRES
Revisione fiscalità anticipata
1
2
142
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate soltanto se:
OIC 25
ESISTE LA RAGIONEVOLE CERTEZZA DI OTTENERE NEI SUCCESSIVI ESERCIZI IMPONIBILI SUFFICIENTI A
CONSENTIRNE IL RIASSORBIMENTO
Revisione fiscalità anticipata
143
REQUISITI ULTERIORI IN PRESENZA DI PERDITE
LE ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI DEVONO ESSERE RILEVATE SOLTANTO SE:
Derivano da circostanze ben identificate
E’ ragionevole che tali circostanze non si verificheranno
Revisione fiscalità anticipata
1
2
OIC 25
144
PIANO INDUSTRIALE
Caratteristiche dei piani industriali:
•Approvazione formale da parte del CdA e adeguamento annuale in relazione ai risultati effettivamente conseguiti•Concretezza e realizzabilità•Analiticità•In caso di storia recente di perdite, indicazione degli elementi di discontinuità•Indicazione delle previsioni degli imponibili IRES
Casi di impugnativa di bilanci da parte di Consob per mancanza di qualche requisito riguardante il piano industriale a supporto dell’iscrizione delle imposte anticipate per perdite:Delibera Consob 4 marzo 2010 n. 17207 “La Società non ha trasmesso a supporto alcun piano fiscale relativo alla recuperabilità ma ha esclusivamente richiamato il piano industriale
Revisione fiscalità anticipata
145
INFORMATIVA DI BILANCIO
L’art. 2427 c.c. N. 14) richiede le seguenti informazioni:
a)La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b)l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.
Revisione fiscalità anticipata
146
NOTA INTEGRATIVA: ESEMPIO DI INFORMATIVA
L’iscrizione delle imposte anticipate è stata effettuata dopo aver considerato che le perdite dell’esercizio 20..derivano in massima parte da circostanze ben identificate e non ripetibili (quali gli oneri relativi alla cessione del.....) e attentamente valutata la ragionevole certezza del verosimile conseguimento di un reddito imponibile negli esercizi futuri che consentirà di recuperare i crediti per imposte differite e anticipate iscritti in bilancio. La “ragionevole certezza” si basa sul Piano econimico quinquennale della Società 20...20... E su apposita analisi eseguita e supportata da elementi oggettivi, quali ad esempio la vendita del........ed il venir meno per il futuro delle forti perdite di quel gruppo e degli oneri relativi per la controllante, minori costi del personale dovuti all’uscita nel 20...di circa n....dipendenti di.........S.p.A., plusvalenze per circa €.....registrate a fronte della vendita di terreni già eseguita nel marzo 20...., recupero di efficienza sui vari stabilimenti industriali ecc.
Revisione fiscalità anticipata
147
SIGNIFICATO INFORMATIVO
SEGNALE VERSO I TERZI
Revisione fiscalità anticipata
ISCRIZIONE NON ISCRIZIONE
Impegnano a fronteggiare le perdite
Comunicazione dell’incapacità a generare imponibili fiscali positivi nei
successivi esercizi
148
TRATTAMENTO CONTABILE – METODOLOGIA
1.Verifica presenza attività per imposte anticipate pregresse2.(eventuale) utilizzo di una quota delle imposte anticipate pregresse, in caso di risultato imponibile positivo3.Verifica imposte anticipate residue (pregresse – utilizzo)4.Confronto con “capienza” (minore tra piano industriale e perdite fiscali residue)
Scrittura contabile:
Capienza > imposte anticipate residue iscrizione differenza
Capienza < imposte anticipate residue storno della differenza
Revisione fiscalità anticipata
149
CASO OPERATIVO
La Società chiude l’esercizio 31 dicembre 2011 con una perdita fiscale riportabile a nuovo pari a 1.000.
Revisione fiscalità anticipata
Dati previsionali da piano industriale triennale
(€/000)
2012-2014
2013-2015
2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
Risultato d’esercizio cumulato
Reddito imponibile cumulato 160 250 800 1070 580 980
80% del reddito imponibile cumulato 128 200 640 856 464 784
150
CASO OPERATIVORevisione fiscalità anticipata
Dati relativi ai singoli esercizi 2011 2012 2013 2014 2015 2016
80% imponibile IRES 0 4 64 120 16 80
Perdita riportabile a nuovo (a) 1.000 996 932 812 796 716
Valore max da piano industriale (b) 128 200 640 856 464 784
Capienza (minore tra a e b) 128 200 640 812 464 716
Quota parte necessaria per assorbire le anticipate già iscritte
0
128-4
124
200-64136
640-120520
464-16796
464-80384
Valore su cui sono iscrivibili nuove attività per imposte anticipate
128 76 504 292 0 332
Valore su cui devono essere stornate attività per imposte anticipate
332
Effetto sul bilancio
Attività per imposte anticipate iniziali 0 35,2 55 176 223,3 127,6
Riassorbimento dell’esercizio 0 -1,1 -17,6 -33,0 -4,4 -22,0
Reintegro/Storno att. per imp. ant. 35,2 20,9 138,6 80,3 -91 91,3
Saldo att. per imposte ant. in S.P. (27,5%) 35,2 55 176,0 223,3 127,6 196,9
Impatto delle novità fiscali sui bilanci 2011
Revisione delle procedure di ammortamento
152
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTO
Manovra correttiva 2011:
Modifica procedure fiscali ammortamenti dei beni strumentali utilizzati dalle imprese, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
•In attesa di apposito regolamento per conoscere le modifiche circa i criteri di semplificazione:•Razionalizzazione dei coefficenti•Definizione dei beni ammortizzabili individualmente o cumulativamente sulla base della loro vita utile
Revisione procedure ammortamento
153
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTOConsiderazioni:•Abrogazione implicita dell’art. 6 del D.L. 78/2009 riguardante revisione coefficenti di ammortamento per favorire beni ad alta tecnologia e a risparmio energetico rispetto ad altri beni
•Modifica riguarda esclusivamente la disciplina fiscale degli ammortamenti. Dal punto di vista civilistico nulla cambia. Conseguenza doppio binario e implementazione fiscalità differita
•Beni interessati sono sia quelli materiali che quelli immateriali (art. 102 e 103 Tuir), non sono interessati i costi ad utilizzazione pluriennali (art. 108 Tuir)
•Modifiche saranno applicabili sia per determinare reddito d’impresa che reddito autonomo con uniformità di regole
Revisione procedure ammortamento
154
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTO
Considerazioni:•Le procedure di ammortamento saranno applicate in modo diversificato in riferimento a beni che saranno ammortizzati cumulativamente
•Confermata modalità quote costanti
•Non ammissione ammortamenti accelerati o ridotti
•Modifiche introdotte potrebbero influenzare anche la deducibilità dei canoni di leasing finanziario (richiamo normativo di cui art. 102c. 7 Tuir) che a tal fine stabilisce durate minime dei contratti di locazione, determinate in relazione ai periodi di ammortamento corrispondenti ai coefficenti di ammortamento
Revisione procedure ammortamento
155
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTO
Considerazioni:•Per i soggetti IRES o IRPEF che optano per l’applicazione dell’art. 5 del D.lgs 446/1997 le modifiche introdotte non rilevano ai fini della determinazione del valore netto della produzione ai fini IRAP.
•Applicabili ai cespiti di nuova acquisizione e a quelli già posseduti e parzialmente ammortizzati. Necessità di attenta analisi dei cespiti già presenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1/1/2013) per i quali il processo di ammortamento è ancora in essere e una loro riconciliazione, ai fini del processo di ammortamento, nelle diverse categorie che saranno definite:
• divergenza tra ammortamento civilistico e fiscale: una eventuale revisione del piano di ammortamento civilistico sarebbe difficilmente supportabile da motivazioni legate alla durata economica dei beni di riferimento
Revisione procedure ammortamento
156
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTO
Considerazioni:•Relazione tecnica richiama lo schema del “pooling” e cioè la previsione di macrocategorie di beni di natura omogenea ai quali applicare un unico coefficente di ammortamento.
•Richiamo alle categorie utilizzate per la stima relativa all’impatto sul gettito della modifica normativa, evidenziate nella relazione tecnica nella quale sono previsti i seguenti coefficenti di ammortamento:
• Edifici: 40 anni• Attività materiali di lunga durata 15 anni• Attività immateriali 15 anni• Immobilizzazioni ammortizzabili cumulativamente: 4 anni
Revisione procedure ammortamento
Impatto delle novità fiscali sui bilanci 2011
Trattamento contabile dei beni in concessione
158
Le scelte bilancistiche in merito ai beni gratuitamente devolvibili (beni in concessione)
1.Proprietà industriale:• Si ammortizzano i beni in base alla vita utile degli stessi
qualora questa sia inferiore alla durata della concessione
2. Proprietà di concessione:• Si iscrivono i beni nell’attivo patrimoniale alla voce altri
beni (B II 4) oppure alla specifica voce dell’attivo• Si ammortizzano sulla base della durata di concessione
qualora la vita utile sia superiore
Trattamento contabile dei beni in concessione
159
DISCIPLINA FISCALE
•Ammortamento deducibile sia tecnico che finanziario (alternatività tra i due), se viene incassato un contributo per acquisto o costruzione questo riduce il costo da ammortizzare (Ris. 7/96) •Accantonamento per spese di manutenzione deducibile nel limite del 5% del costo dei beni fino a quando il fondo non raggiunga l’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel biennio precedente•Spese sostenute in un esercizio superiori al fondo. L’eccedenza è deducibile nell’esercizio stesso e nei cinque successivi•Fondo non utilizzato concorre a formare il reddito nell’esercizio di devoluzione•La perdita da devoluzione accantonata non può essere dedotta (ris. 301/2007), essa va dedotta al momento della devoluzione•L’accantonamento dal fondo ripristino del 5% può essere calcolato anche sui beni di proprietà del concedente utilizzati nella concessione (Ris. 5/2011)
Trattamento contabile dei beni in concessione
160
DISCIPLINA FISCALE – D.L. 98/11 NOVITA’ NEL REGIME DEI BENI IN CONCESSIONE
Distinzione tra grandi concessionarie (autostrade e trafori) e piccole concessionarie (altre ipotesi).
Piccole concessionarie: 1.Non viene modificato l’ammortamento finanziario/tecnico 2.Nessuna modifica accantonamento3.IRAP elevata al 4,2% (anche società di persone)
Grandi concessionarie:1.Non viene modificato ammortamento finanziario/tecnico 2.Accantonamento all’1% e non al 5%3.IRAP calcolata al 3,9%
Trattamento contabile dei beni in concessione
Impatto delle novità fiscali sui bilanci 2011
Riallineamento dei valori civilistici e fiscali
162
Riallineamento dei valori civilistici e fiscali
Art. 23, comma 12 del D.L. N. 98/2011 offre la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali a seguito di un’operazione straordinaria (conferimento, fusione e scissione).
La possibilità è estesa anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
163
Riallineamento dei valori civilistici e fiscali
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIALLINEAMENTO: SCADENZE DA RICORDARE
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato in 3 rate di pari importo:
la 1° entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il 2012;
la 2° e la 3°, rispettivamente, entro il termine per il versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2014.
164
Riallineamento dei valori civilistici e fiscali
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIALLINEAMENTO: SCADENZE DA RICORDARE
Termini applicabili anche ai versamenti dell’imposta dovuta per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 o in quelli precedenti. In tali casi l’importo della rata dovuta va maggiorato degli interessi legali, calcolati dall’1.1.2011.
Il riallineamento ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
Ultime novità sul sindaco unico
166
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 14 L. 183/2011 – legge di stabilitàModifica art. 2397 c.c. Introducendo un ultimo comma – incide su S.p.A.Sostituisce art. 2477 c.c. – incide su S.r.l.Era prevista l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2012 ma questa scadenza è già superata dal D.L. 212 (decreto giusizia) e dall’art. 35 D.L. 9 febbraio 2012 nr. 5 (semplificazioni).
D.L. 212/2011 – giustizia – E’ intervenuto con alcune correzioni di contorno alla legge di stabilità – Intervento non risolutivoArt. 35 D.L. 5/2012 – semplificazioniModifica nuovamente art. 2397 c.c. Sostituendo l’ultimo comma – incide su S.p.A.Modifica art. 2477 codice civile – incide su S.r.l.
Ultime novità sul sindaco unico
167
MODIFICHE PER S.P.A.
Possibilità di nomina del sindaco unico
Necessità di previsione statutaria
Non superamento di due dei tre parametri di cui all’art. 2435 bis c.c.
Totale attivo € 4.400.000, ricavi € 8.800.000, dipendenti 50
(possibilità di redazione del bilancio abbreviato)
Ultime novità sul sindaco unico
1
2
168
MODIFICHE PER S.P.A.
Possibilità di nomina del sindaco unico
Se lo statuto non lo impedisce e, ricorrendo i requisiti dimensionali, è ammessa la nomina del sindaco unico
Lo statuto può prevedere la nomina del collegio sindacale anche quando ricorrono le condizioni per la nomina del sindaco unico
Ultime novità sul sindaco unico
1
2
169
MODIFICHE PER S.P.A.Cosa può accadere
Ultime novità sul sindaco unico
Esercizio Superamento limiti Struttura Organo Controllo
1 (30/4)
No Sindaco unico
2 No Sindaco unico
3 Si Sindaco unico
4 Si Collegio Sindacale
5 No Collegio Sindacale
6 No Collegio Sindacale
7 Si Sindaco unico
8 Si Sindaco unico
170
MODIFICHE PER S.p.A.
Il passaggio dal sindaco unico al collegio sindacale
La verifica del venire meno della possibilità di mantenere il sindaco unico avviene nell’assemblea di approvazione del bilancio del 2° esercizio di superamento dei limiti.
La nomina del collegio sindacale avviene:
1.Nell’assemblea di approvazione del bilancio2.In un’assemblea successiva di non oltre 30 giorni3.Da parte del tribunale in caso di inerzia
Ultime novità sul sindaco unico
171
IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA GRANDE S.p.A.
Vigilanza 2403 c.c. Collegio Sindacale
Se lo statuto lo prevede:Revisione legale Collegio Sindacale
Revisore esterno e in ogni caso se la societàredige il bilancio consolidato
Ultime novità sul sindaco unico
172
IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA GRANDE S.p.A.
Vigilanza 2403 c.c. Collegio Sindacale
Se lo statuto lo prevede:Revisione legale Collegio Sindacale
Revisore esterno e in ogni caso se la societàredige il bilancio consolidato
Ultime novità sul sindaco unico
173
MODIFICHE PER S.r.l.
NESSUNA PREVISIONE DECIDE ASSEMBLEA
DI VOLTA IN VOLTA
SINDACO UNICO SINDACO UNICO - COLLEGIO
Ultime novità sul sindaco unico
Regole statutarie
1 2
174
MODIFICHE PER S.r.l.
Restano inalterate le condizioni al ricorrere delle quali deve essere nominato l’organo di controllo che significa:
Sindaco Unico Collegio Sindacale
Ultime novità sul sindaco unico
Regole di fondo
1 2
175
MODIFICHE PER S.r.l.
La nomina obbligatoria dell’organo di controllo...
1.Il capitale sociale è pari o superiore ad € 120.0002.Per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti previsti dall’art. 2435 bis co. 1 del codice civile (*)3.Esercizio del controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti (sufficiente controllo su S.p.A.)4.Obbligo di redigere il bilancio consolidato
(*) vale a dire:1.Totale attivo stato patrimoniale: € 4.400.0002.Ricavi vendite e prestazioni € 8.800.0003.Dipendenti occupati in media 50
Ultime novità sul sindaco unico
176
MODIFICHE PER S.r.l.
Ma cosa significa nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale – sindaco unico)... o del revisore?
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni
Significa che la società può NON nominare il collegio sindacale – sindaco unico
e nominare solamente il revisore legale?
Ultime novità sul sindaco unico
177
MODIFICHE PER S.r.l.
Quale organo di controllo?
1.Collegio Sindacale: 2. Revisore legale:
Vigilanza legalità Revisione legaleE’ omesso il controllo
sull’amministrazione? (art. 2406 C.C.)
Revisione legale
Ultime novità sul sindaco unico
178
MODIFICHE PER S.r.l.
E la revisione legale?
Modifica al co.5 art. 2477
•Soppressa previsione per cui nella S.r.l. la revisione legale spetta al collegio sindacale- sindaco unico
•Per attribuire la revisione legale all’organo di controllo necessaria previsione statutaria
•Allineamento a disciplina S.p.A.
Ultime novità sul sindaco unico
179
MODIFICHE PER S.r.l.
Suggerimenti operativi
1.Prevedere in statuto la possibilità di nominare sia il sindaco unico che il collegio sindacale; decide l’assemblea di volta in volta2.Prevedere in statuto che la funzione di revisione legale è assegnata al collegio sindacale – sindaco unico; decide l’assemblea di volta in volta
Ed è evidente che:
Il collegio sindacale potrà fare il revisoreIl revisore non potrà fare il sindaco
Ultime novità sul sindaco unico
180
LA DECORRENZA
Norma in vigore dal 1 gennaio 2012 non è regolata la fase transitoria
Al 1 gennaio 2012 ricorrono le condizioni per avere il sindaco unico
Quali conseguenze sul collegio sindacale in carica?
Ultime novità sul sindaco unico
Provvede D.L. 212/2011La scadenza del
mandato
181
RAPPORTO VECCHI STATUTI – NUOVE NORME
Ultime novità sul sindaco unico
S.r.l.La disciplina del sindaco unico è quella legale;
integra le attuali previsioni statutarie. E’ possibile la nomina del sindaco unico anche se
statuti difformi
S.p.A.
La nomina del sindaco unico richiede esplicita previsione statutaria; non si integrano le attuali previsioni statutarie. Non è possibile nomina
sindaco unico se statuto non lo prevede.
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LE PARTICOLARITA’ DEL SINDACO UNICO
1.DIMISSIONI – assenza del supplente rende inevitabile un regime di prorogatio
2.REATTIVITA’ – possibilità di agire e reagire senza il contrappeso di sindaci indecisi o pavidi
3.RESPONSABILITA’ – più diretta vista l’impossibilità di rendersi dissenziente
4.COMPENSO – si può immaginare che la riduzione dei componenti di 2/3 corrisponda a una riduzione dei compensi di 2/3?
Ultime novità sul sindaco unico
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RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRIBUTI INTERPRETATIVI
1.Legge di stabilità per il 2012 (L. 183 2011)2.Nota interpretativa Cndcec del novembre 20113.Massima 123 del Consiglio notarile di Milano – dicembre 20114.Studio Cnn 250/2011/1 – dicembre 20115.D.L. 212/2011 – giustizia6.D.L. 5/2012 - semplificazioni
Ultime novità sul sindaco unico
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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A cosa serve principalmente il controllo del Collegio sindacale nella crisi?
1.Valutare permanent going concern: Principio di revisione n. 570
1.Valutare-prevenire cause/rischi di crisi: attenzione e capacità con utilizzo di idonei strumenti di analisi
2.Osservare la prassi professionale: Norma di comportamento C.S. N. 11 e linee guida al finanziamento imprese in crisi
Tutto ciò al fine di EVITARE RESPONSABILITA’ IN CASO DI CRISI IRREVERSIBILE
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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Quale ruolo degli organi di controllo nelle società in crisi?
Tenere sotto controllo la CONTINUITA’ AZIENDALEFavorire l’emersione della crisiSuggerire l’utilizzo di STRUMENTI PER IL SUPERAMENTO Monitorare il corretto UTILIZZO di tali strumenti
....ma quali regole per tutelare l’organo di controllo ed evitare responsabilità in caso di crisi e/o manifestazione d’insolvenza??
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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Quadro di riferimento Non esiste normativa specifica in tema di crisi d’impresa rivolta direttamente al COLLEGIO SINDACALE
Il vuoto normativo è stato “coperto” dalla prassi emanata dal CNDCEC attraverso le nuove
NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE:
NORMA 11. Attività del collegio sindacale nella crisi d’impresa
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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La norma n. 11 – Oggetto
La norma di comportamento n. 11 si focalizza su tre aspetti:
1.Vigilanza nella PREVENZIONE ed EMERSIONE della crisi:
•Monitorare going concern•Sollecitare organo amministrativo utilizzo strumenti/provvedimenti anti crisi, ovvero emersione della crisi
2.Vigilanza durante la COMPOSIZIONE della crisi:
•Monitorare corretto utilizzo istituti per il superamento della crisi
3.Ruolo ed attività in caso di FALLIMENTO:
•congelamento funzioni di vigilanza
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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LA NORMA N. 11 – IL CORRETTO UTILIZZONecessaria la previa conoscenza da parte dell’organo di controllo di:
1.Strumenti per VERIFICA e MONITORAGGIO della CONTINUITA’ AZIENDALE (going concern)
2.Concetto di (stato di) CRISI
3.Istituti per il superamento della crisi d’impresa ALTERNATIVI AL FALLIMENTO
4.Linee Guida per il finanziamento delle imprese in Crisi (www.cndec.it)
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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A. Monitoraggio del going concern
Il Collegio Sindacale deve monitorare l’intero ciclo di vita dell’impresa
I principi di riferimento:• Art. 2423 bis, c.c.• Principio contabile OIC n. 5• Principio di revisione 570
Il venir meno del going concern implica il cambio dei criteri di valutazione nella rappresentazione dei bilanci e l’utilizzo dei criteri di “liquidazione”
La responsabilità investe l’organo amministrativo (in fase di redazione bilancio) ed organo di controllo (in fase di vigilanza su bilancio e operato amministratori)
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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A. Monitoraggio del going concern
Principio di revisione 570:
• Individua gli indicatori convenzionali di DISCONTINUITA’ quali:
•Indicatori di tipo FINANZIARIO:
•deficit patrimoniale e capitale circolante netto negativo•prestiti a scadenza fissa o prossima scadenza senza possibilità di rimborso o di rinnovo•cessazione di sostegno finanziario di terzi finanziatori, cash flow negativi, •incapacità di saldare i debiti alla scadenza,•incapacità di rispettare i covenants, incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo dei prodotti
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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A. Monitoraggio del going concern
Principio di revisione 570:
• Indicatori di tipo GESTIONALE:
• perdita di amministratori o di dirigenti chiave, • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione,
di licenze o di concessioni,• difficoltà nel trattenere il proprio organico, • difficoltà nel mantenere il normale flusso di
approvvigionamento da fornitori importanti
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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A. Monitoraggio del going concernPrincipio di revisione 570:
Indicatori di ALTRO GENERE :• tutela ambientale non osservata con possibili sanzioni• contenziosi legali o fiscali che, in caso di soccombenza,
l’impresa non potrebbe assolvere come impegni di spesa• modifiche legislative o fiscali con effetti sfavorevoli
all’impresa,• perdita di importanti mercati, licenze o fornitori principali,
possibilità di revoca di fidi concessi o linee di credito, • l’intenzione degli istituti bancari di non rinnovare i fidi o di
acconsentire ad una loro richiesta di ampliamento,• il maggior ricorso a garanzie, fidejussioni, perdite su crediti e/o
minacce nell’incasso dei crediti, azioni esecutive e/o minacce dei creditori,
• esistenza di atti impositivi e/o attività di riscossione di crediti erariali.
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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B. Concetto di STATO DI CRISI – pdv aziendale
CRISI FINANZIARIA:Impresa economicamente sana ma in squilibrio finanziario: difficoltà ad essere adempiente e rischio di deterioramento di tutti gli indici di bilancio e di crack finanziario
CRISI ECONOMICA:Impresa in squilibrio economico (perdite operative): incapacità della
gestione tipica a remunerare con i ricavi i fattori produttivi impiegati (compreso il capitale)
CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA:Impresa in squilibrio economico per eccessivo indebitamento: il peso
eccessivo degli oneri finanziari azzera le performance della gestione tipica (margini operativi)
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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B. Il concetto di STATO DI CRISI – pdv aziendaleGli organi di controllo e gli effetti della crisi
CRISI DI BUSINESS
CRISI FINANZIARIE
CRISI AZIENDALI
CASH FLOW OPERATIVO
Negativo Positivo Negativo
REDDITO OPERATIVO
In diminuzione Negativo Negativo
CAPITALE NETTO
Ancora sufficiente In diminuzione Insufficiente
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GLI ELEMENTI COSTITUTIVI LO STATO DI CRISI(si veda anche definizione di crisi finanziaria dell’OIC 6)
Stato di illiquidità Eccedenza contabile passivo su attivo Perdite di commesse e/o mancate consegne dei
fornitori Squilibrio finanziario e/o cessazione sostegno
bancario Crisi sindacali e/o salariali Paralisi operative di carattere societario Impedimenti di carattere produttivo Contenzioso giudiziario passivo
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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C. ISTITUTI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISINuovi strumenti di soluzione della crisi
(ALTERNATIVI al fallimento)
1. Piano attestato di risanamento (ex art. 67 l.f.) per fronteggiare crisi reversibile nella quale l’insolvenza non si è ancora manifestata ed esiste going concern
2. Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis.l.f.) adatti a fronteggiare crisi patrimoniali e finanziarie, con la semplice omologa dell’accordo da parte del Tribunale
3. Il (nuovo) concordato preventivo (ex art. 160 l.f.), più flessibile e adatto alla regolazione di crisi anche più gravi, con l’intervento più invasivo del tribunale fallimentare
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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C. ISTITUTI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISITratti comuni ai nuovi strumenti di soluzione della crisi
Redazione di un piano (anche essere liquidatorio nel caso degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo)
Validazione del piano e dello strumento da parte di un esperto indipendente (professionista attestatore) con giudizio su fattibilità piano e veridicità dati aziendali su cui si fondano piano e strumento
Esonero da revocatoria (in caso di successivo fallimento del debitore) degli atti posti in essere in esecuzione di ciascuno strumento, sempre che i detti atti siano espressamente previsti nel piano sottostante
Copertura da taluni reati fallimentari e segnatamente bancarotta preferenziale (art. 216, co 3, l.f.) e bancarotta semplice (art. 217 l.f.)
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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D. LINEE GUIDA PER IL FINANZIAMENTO IMPRESE IN CRISI
Istruzioni operative e prassi virtuosa per l’assistenza alle imprese nei processi di ristrutturazione e risanamento
La versione vigente contiene in particolare 15 raccomandazioni relative al FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI che utilizzano i nuovi strumenti ante crisi previsti dalla legge fallimentare
Sono espressamente richiamate nella NORMA DI COMPORTAMENTO N. 11
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
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La norma di comportamento n. 11 – StrutturaGli organi di controllo e gli effetti della crisi
Norma 11.1 Prevenzione ed emersione della crisi
Norma 11.2 Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale
Norma 11.3Vigilanza del Collegio Sindacale in caso di adozione di piano attestato di risanamento ex art. 67, co 3, lett. D)l.f.
Norma 11.4Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, l.f.
Norma 11.5Vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato preventivo ex art. 160, l.f.
Norma 11.6 Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
Applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di
dimensioni minori
202
Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010:Ha recepito la direttiva comunitaria 2006/43/CE
•Ha definito la nozione dell’attività di revisione (audit)ISA (International Standard on Audit) emanati da IAASB (organismo indipendente nell’ambito di IFAC) nella versione clarified:•Valutazione dell’applicabilità alle imprese di dimensioni minori in Europa •In Italia la revisione legale è attualmente svolta sulla base di principi di revisione elaborati da ordini professionali (dottori commercialisti)
CNDCEC ha approvato il 9 febbraio 2012 i seguenti documenti:
“L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”“La definizione delle imprese di dimensioni minori ai fini dell’applicazione dei principi di revisione internazionali ““Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”
Applicazione dei principi di revisione internazionali
203
La posizione del CNDCEC è chiarita nell’introduzione al documento esplicativo delle “Linee Guida”:“Le modalità di svolgimento dell’attività di revisione muovono dal presupposto che nel collegio sindacale le duplici funzioni, di vigilanza ex artt. 2403 e ss. e di revisione ex D.lgs. N. 39/2010 rimangono distinte, ma vanno coordinate fra di loro, realizzando sinergie e maggiore efficienza operativa.In particolare, stante l’attuale incertezza normativa derivante dalla mancata adozione da parte della Commissione Europea dei principi di revisione previsti dal D.Lgs. N. 39/2010, si ritiene che i principi di revisione internazionali (ISA) che il Consiglio Nazionale ha provveduto a tradurre, costituiscano un punto di riferimento tecnico importante per l’operatività del collegio sindacale.Al riguardo, occorre tuttavia precisare che i principi di revisione nazionali n. PR001 “il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio” e n. PR002 “Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39” continuano ad essere gli standard tecnici di riferimento da utilizzare ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio.”
Applicazione dei principi di revisione internazionali
204
Stante la posizione del CNDCEC si rileva che:
La relazione di revisione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 non cambia e nell’esempio di relazione contenuta nel documento delle Linee Guida il riferimento è quello degli “statuiti principi di revisione” (Principi di revisione dei Dottori Commercialisti). Importante però valutare il rischio, in caso di problemi, qualora si decida di non seguire le nuove indicazioni degli ISA, considerato comunque che, in attesa del definitivo chiarimento legislativo (Europeo e Italiano), lo stesso CNDCEC definisce gli ISA come:
“un punto di riferimento tecnico importante per l’operatività del collegio sindacale.”
Applicazione dei principi di revisione internazionali
205
Quali sono i punti di riferimento più rilevanti degli ISA “clarified” di cui tener conto in questa fase (già a partire dalle revisioni del bilancio 2011)?
•Valutazione del rischioNelle linee guida si sottolinea infatti che “l’attività di revisione deve concentrarsi su quelle aree di bilancio che il revisore ha identificato come maggiormente rischiose”.Attualmente la valutazione del rischio è quella più lontana dalle procedure di revisione delle PMI
•Livello di significatività•Valutazione del sistema di controllo interno•Documentazione del lavoro svolto
In sintesi: Attività di pianificazione importante anche in termini di ore da svolgersi prima della chiusura dell’esercizio ed in misura massiccia il primo anno di revisione.
Applicazione dei principi di revisione internazionali
206
IMPORTANTE OSSERVARE CHE:
Per supportare i professionisti nel processo di revisione il documento presenta una serie di check list in due allegati modificabili e scaricabili dal sito del CNDCEC che sono un utile spunto per supportare l’attività di revisione.
Gli allegati riportano delle carte di lavoro per ciascuna fase del processo di revisione che possono essere utilizzati per formalizzare e rendere evidente il lavoro svolto.
Applicazione dei principi di revisione internazionali
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QUALI SONO LE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI?RISPONDE:
La nota Interpretativa al riguardo pubblicata nel mese di febbraio 2012 dal CNDCEC.Sono quelle che possiedono le caratteristiche qualitative (Principio di revisione internazionale n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”):
•Concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti;•Operazioni semplici e lineari;•Semplicità delle registrazioni contabili;•Un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività;•Un numero limitato di controlli interni;•Un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli•Un numero limitato di dipendenti dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni
Applicazione dei principi di revisione internazionali
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QUALI SONO LE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI?
In conclusione, osservando le caratteristiche delle imprese italiane, il CNDCEC conclude che:
I principi di revisione internazionali forniscono una definizione in termini esclusivamente qualitativi di impresa di dimensioni minori e l’obiettivo di indicare soglie quantitative può portare a risultati esclusivamente indicativi.
Pertanto possono essere considerate imprese di dimensioni minori:
•le imprese che non superano due dei tre limiti dimensionali di cui all’articolo 27 del DLgs n. 127/91;•Le imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui sopra qualora possiedano le caratteristiche qualitative evidenziate dal Principio di Revisione Internazionale 200.
Applicazione dei principi di revisione internazionali
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
Linee guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della
revisione legale dei conti
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CNDCEC ha approvato il 9 febbraio 2012 il documento:
Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti
Il documento si è reso necessario per fornire un’interpretazione dei principi di revisione e delle norme contenute nel D.lgs. 39/2010 che non tengono conto delle peculiarità di un organo societario collegiale (Collegio Sindacale) investito della revisione legale dei conti
Art 10, comma 1 del LGS n. 39 prevede espressamente che i revisori non debbano partecipare al processo decisionale. Previsione, ovviamente, non applicabile al caso del Collegio Sindacale (precisazione contenuta nel principio R.10.30 del documento del CNDCEC)
Linee Guida per revisione legale dei conti
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CNDCEC ha approvato il 9 febbraio 2012 il documento:Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti
Il documento si articola in 24 norme che prendono in esame le varie fasi di attività della revisione, dalle attività preliminari, all’accettazione dell’incarico, alle sinergie tra le funzioni di sindaco e revisore, all’organizzazione del collegio sindacale e allo svolgimento dell’attività di revisione legale fino alla relazione al bilancio.
Punti interessanti:
Principio R.60 riguardante i corrispettivi del sindaco revisore. La norma in questione pone il collegio sindacale in posizione di competitività rispetto all’affidamento disgiunto, considerate le sinergie che dovrebbero comportare una riduzione delle ore e quindi dei compensi.
Linee Guida per revisione legale dei conti
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Norma 50.20 riguardante la collegialità dell’organo e delle correlate modalità di un eventuale dissenso di un sindaco e dell’esigenza per i componenti del collegio sindacale di ripartirsi il lavoro.Inoltre le carte di lavoro preparate e firmate da un sindaco sono sottoposte al riesame degli altri sindaci e qualora uno di essi dovesse dissentire lo potrebbe fare direttamente sulla carta di lavoro riesaminata, oltre che naturalmente in sede di giudizio al bilancio.
Norma R.10.10 che raccomanda ai candidati sindaci-revisori di effettuare una riunione preliminare all’accettazione dell’incarico per la valutazione del rischio incarico e nel caso di accettabilità dello stesso di predisposizione della lettera d’incarico, obbligatoria per definire, compensi, natura dell’incarico e portata della revisione.
Linee Guida per revisione legale dei conti
CHIUSURA DELLA GIORNATA
Spazio per dibattito
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