SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
La normativa tecnica di riferimento
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• D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.: – DPI (Tit. III, capo II e D.Lgs. 475/1992)
– Lavori in quota (Tit. IV, Capo I)
• Norme UNI EN – UNI EN 354: 2003 ‐ Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Cordini. – UNI EN 355: 2003 ‐ Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Assorbitori di energia. – UNI EN 358: 2001 ‐ Dispositivi di protezione individuale per il
posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto ‐ Cinture di posizio‐namento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro.
– UNI EN 360:2003 ‐ Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
– UNI EN 361:2003 ‐ Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo.
– UNI EN 362:1993 ‐ Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori.
– UNI EN 363:2003 ‐ Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta.
– …
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Concetto di lavoro in quota (Art. 107, DLgs. 81/2008)
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• Lavori in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile.
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Evoluzione storica del concetto di lavoro ad altezza superiore a 2 metri
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Priorità delle misure da adottare nei lavori in quota (Art. 122, DLgs. 81/2008)
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• Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.
(Allegato XVIII – Viabilità, ponteggi e trasporto dei materiali)
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Priorità delle misure da adottare nei lavori in quota (Art. 111, DLgs. 81/2008)
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Accesso dei posti di lavoro in quota (Art. 111, DLgs. 81/2008)
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Possibilità di uso delle scale nei lavori in quota (Art. 111, DLgs. 81/2008)
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Possibilità di uso delle scale nei lavori in quota (Art. 111, DLgs. 81/2008)
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Conformità delle scale (Art. 113, DLgs. 81/2008)
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• Conformi ai requisiti costruttivi e d’uso disposti dall’art. 113
o • Conformi all’allegato XX (conformi alla norma tecnica UNI EN 131)
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Ponteggi nei lavori in quota (Artt. 122 – 138 e allegati XVIII ‐ XXII, DLgs. 81/2008)
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• I ponteggi possono essere usati come opere provvisionali: –di sevizio –di sicurezza
• In entrambi i casi devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dagli artt. 122‐138 e dagli allegati XVIII‐XXII.
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Condizioni per l’utilizzo dei ponteggi (Artt.131, 133 e 135, DLgs. 81/2008)
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• Autorizzazione ministeriale ai sensi dell’articolo 131 del DLgs. 81/2008;
• PiMUS, per i lavori in quota (cioè ad altezza superiore a 2 metri da un piano stabile) ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 81/2008;
• Progetto (calcoli di verifica ed elaborati grafici) a firma di un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, nei casi di cui all’articolo 133 del DLgs. 81/2008.
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Progetto (Art. 133, D.Lgs. 81/2008)
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È obbligatorio il progetto nei seguenti casi:
• ponteggi di altezza superiore a 20 metri;
• ponteggi per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego;
• altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi.
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Autorizzazione all’impiego (Circ. 29/2010)
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• L'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice.
• L'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima.
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Parapetti ponteggi in legno (Att. 126, DLgs. 81/2008)
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Parapetti ponteggi in altri materiali (Art. 126, DLgs. 81/2008)
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Distacco dei ponteggi dai fabbricati (Art. 131, DLgs. 81/2008)
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Prolungamento dell’ultimo piano di ponteggi (Art. 131, DLgs. 81/2008)
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Prolungamento del ponteggio oltre l’ultimo piano della costruzione (???, DLgs. 81/2008)
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Prolungamento del ponteggio oltre l’ultimo piano della costruzione (???, DLgs. 81/2008)
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Ponteggio come protezione contro la caduta dall’alto (Circ. 29/2010)
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• Si ..., a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, ..., deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.
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Rimozione temporanea di una protezione (111, DLgs. 81/2008)
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• 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro é eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
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Rimozione temporanea di una protezione (111, DLgs. 81/2008)
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Montaggio e smontagio dei ponteggi (art.136 c. 6, DLgs. 81/2008)
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• Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
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Montaggio e smontagio dei ponteggi (Cass. 17 giugno 2009, Vita (in Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, Milano, 2009,679 ss.)
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• ... individuò la colpa del datore di lavoro nella violazione dell'art. 17 D.P.R. n. 164/1956, «per non avere sorvegliato personalmente, stante l'assenza di un preposto, i lavori di realizzazione del ponteggio fino al completamento dell' opera, come ammesso dallo stesso imputato che ha sostenuto di avere assistito solo all'avvio di detti lavori». Né considerò rilevante la circostanza che il datore di lavoro avesse sorvegliato personalmente l'avvio dei lavori e si fosse quindi allontanato per altri incombenti, ...
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Protenzioni individuali nei lavori in quota (Art. 115, DLgs. 81/2008)
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1. .. … è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.
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Protenzioni individuali nei lavori in quota (Art. 115, DLgs. 81/2008)
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2. Il sistema di protezione deve essere certificato per l’uso specifico.
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Definizione di DPI (Art. 74, DLgs. 81/2008)
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• ..., qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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Quando usare i DPI (Art. 75, DLgs. 81/2008)
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 29
• 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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Requisiti dei DPI (Art. 75, DLgs. 81/2008)
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 30
• 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.
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Requisiti dei DPI (DLgs. 475/92)
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 31
• I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II del DLgs. 475/92 o dalle norme armonizzate adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CE.
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Requisiti dei DPI (DLgs. 475/92)
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 32
• Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE, per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione di conformità CE, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione CE, di cui all'articolo 7 del DLgs. 475/92.
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Categorie dei DPI (DLgs. 475/92)
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 33
• I categoria: – dispositivi di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
• II categoria: – dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
• III categoria: – dispositivi che non rientrano tra quelli della prima e della terza categoria, appartengono alla seconda categoria.
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Categorie dei DPI contro la caduta dall’alto (DLgs. 475/92)
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• I dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto sono DPI di III categoria (cioè destinati a proteggere da pericoli gravi) secondo il DLgs. 475/92.
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Certificazione dei compmenti di un sistema anticaduta (DLgs. 475/92)
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• Ogni componente di un sistema di protezione contro la caduta dall’alto deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e permanente. La marcatura deve contenere il Marchio di identificazione comprendente le informazioni seguenti (UNI EN 365): – le ultime due cifre dell’anno di costruzione, per esempio 92 per 1992;
– il nome, il marchio o un altro mezzo di identificazione del fabbricante o del fornitore;
– il numero di lotto del fabbricante o di serie del componente.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Obblighi dei datori di lavoro (Art. 77, DLgs. 81/2008)
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4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Addestramento obbligatorio (Art. 77, DLgs. 81/2008)
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5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi
del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Obblighi dei lavoratori (Art. 77, DLgs. 81/2008)
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• utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione e all'addestramento ricevuti
• curano i DPI messi a loro disposizione
• non vi apportano modifiche di propria iniziativa
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Protenzioni individuali nei lavori in quota (Art. 115, DLgs. 81/2008)
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2. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
• I punti e le linee di ancoraggio (UNI EN 795).
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SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Ancoraggi di classe A1 ‐ Prove di tipo per dispositivi di ancoraggio progettati per il fissaggio a superfici verticali, orizzontali e inclinate (p.to 4.3.1.1 UNI EN 795).
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• Si deve eseguire una prova statica come descritto in 5.2.1 con una forza di 10 kN applicata nella direzione in cui tale forza può essere applicata in esercizio. La forza deve essere mantenuta per 3 min.
• Il dispositivo di ancoraggio deve sopportare la forza.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Ancoraggi di classe A2 ‐ Prove di tipo per dispositivi di ancoraggio progettati per il fissaggio a superfici inclinate (p.to 4.3.1.2 UNI EN 795).
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 42
• Si deve eseguire una prova statica come descritto in 5.2.2 con una forza di 10 kN applicata nella direzione in cui tale forza può essere applicata in esercizio. La forza deve essere mantenuta per 3 min.
• Il dispositivo di ancoraggio deve sopportare la forza. h = 50 cm
d = 30 cm
F = 10 kN = 1.000 daN
R
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Ancoraggi di classe C ‐ Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (p.to 4.3.3.1 UNI EN 795).
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• Per i dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio orizzontali realizzati con corde di fibra, cinghie o funi metalliche, la resistenza minima alla rottura della corda o della cinghia deve essere almeno il doppio della tensione massima applicata a detta corda o cinghia nel momento dell'arresto della caduta previsto per tale dispositivo e verificato per mezzo di prove o di calcolo.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Ancoraggi di classe C ‐ Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (p.to 4.3.3.1 UNI EN 795).
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• Tutti gli altri elementi portanti inseriti nella linea di forza della linea di ancoraggio flessibile (per esempio pali di ancoraggio strutturale, piastre portanti, bulloni, ecc.) e che fissano la linea di ancoraggio alla struttura portante principale devono essere progettati in modo da resistere al doppio della forza generata dalla massima tensione del supporto al momento dell'arresto della caduta o del trattenimento applicata su tali elementi o componenti (i calcoli devono essere eseguiti da un ingegnere qualificato).
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Ancoraggi di classe C ‐ Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (p.to 4.3.3.2UNI EN 795).
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• Prova di tipo ‐ Resistenza statica
• Campioni rappresentativi della linea di ancoraggio, degli attacchi e degli elementi terminali devono essere sottoposti a prova statica come descritto in 5.2.4 fino a 1,5 volte la forza consentita dal progetto del fabbricante. La forza deve essere mantenuta per 3 min. I campioni devono resistere alla forza.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Ancoraggi di classe C ‐ Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (p.to 4.3.3.3 UNI EN 795).
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 46
• Prova di tipo ‐ Resistenza dinamica
• Uno dei dispositivi di ancoraggio deve essere selezionato per la prova di resistenza dinamica secondo quanto indicato in 5.3.4.3. Il dispositivo non deve lasciar cadere il carico.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Ancoraggi di classe C ‐ Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (UNI EN 795).
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100 kg
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Ancoraggi di classe C ‐ Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (p.to 4.3.3.3 UNI EN 795).
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Prova di prestazione e di resistenza dinamica • Applicare il cordino realizzato con catena mediante
l'apparecchiatura di misurazione della forza di cui in 4.1.2.1 al punto di ancoraggio mobile, e applicare l'altra estremità del cordino alla massa di 100 kg.
• Posizionare il punto di ancoraggio mobile al centro del tratto di prova (a metà tra gli ancoraggi strutturali).
• Sollevare la massa in modo da fornire sufficiente energia di caduta per sviluppare almeno 6 kN (12 kN per la prova di resistenza) di forza massima sulla catena nel momento dell'arresto della caduta. Ad una distanza orizzontale massima di 300 mm dal punto di ancoraggio mobile, trattenere la massa mediante il dispositivo di sbloccaggio rapido.
• Rilasciare la massa e misurare la forza massima nella linea di ancoraggio e la freccia della linea (mediante video ad alta velocità o altro mezzo adatto) in corrispondenza del punto di ancoraggio mobile nel momento in cui la catena viene sottoposta alla forza massima di arresto.
• Questi dati devono essere utilizzati per verificare le affermazioni del fabbricante riguardo al dispositivo come descritte in 4.3.3.3.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Informazioni del fabbricante (UNI EN 795).
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• Le istruzioni per l'uso devono essere fornite nella/e lingua/e del Paese di destinazione, e devono essere conformi alla EN 365. Il fabbricante deve includere una dichiarazione che i dispositivi di ancoraggio sono stati sottoposti a prova in base alla presente norma (EN 795) e che, salvo diversamente specificato, sono appropriati per l'utilizzo da parte di una persona singola con un assorbitore di energia conforme alla EN 355.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Informazioni del fabbricante (UNI EN 795).
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Inoltre: a) per i dispositivi di
ancoraggio di classe C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali), le istruzioni per l'uso devono includere la forza massima ammissibile in corrispondenza degli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Istruzioni per l’installatore (UNI EN 795).
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 51
• Il fabbricante deve fornire le istruzioni per l’installazione.
• Gli installatori devono accertare l'idoneità dei materiali di supporto nei quali vengono fissati i dispositivi di ancoraggio strutturale.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Racomandazioni per l’installatore – Dispositivi di classe C (UNI EN 795).
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 52
• Per dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio orizzontali di corda di fibra, cinghie o funi metalliche, la resistenza minima alla rottura della corda o cinghia dovrebbe essere almeno il doppio della tensione massima applicata a detta corda o cinghia nel momento dell'arresto della caduta previsto per tale dispositivo e verificato per mezzo di prove o di calcolo.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Racomandazioni per l’installatore – Dispositivi di classe A1 (UNI EN 795).
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 53
• Per il fissaggio su acciaio o legno la progettazione e l'installazione dovrebbero essere verificate mediante calcoli da un ingegnere qualificato per stabilire se sono in grado di sostenere la forza della prova di tipo.
• Per il fissaggio in altri materiali strutturali, l'installatore dovrebbe verificare l'idoneità sottoponendo ogni singolo ancoraggio strutturale, dopo l'installazione in quel materiale, a una forza di trazione assiale di 5 kN a conferma della solidità del fissaggio. L'ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare la forza per almeno 15 s.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Racomandazioni per l’installatore – Dispositivi di classe A2 (UNI EN 795).
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 54
• Per il fissaggio su acciaio o legno la progettazione e l'installazione dovrebbero essere verificate mediante calcoli da un ingegnere qualificato per stabilire se sono in grado di sostenere la forza della prova di tipo.
• Per il fissaggio in altri materiali, l'installatore dovrebbe verificare l'idoneità eseguendo una prova su un campione del materiale. Il campione dovrebbe soddisfare i requisiti della prova di tipo di cui in 4.3.1.2.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Ancoraggi di classe A2 ‐ Prove di tipo per dispositivi di ancoraggio progettati per il fissaggio a superfici inclinate (p.to 4.3.1.2 UNI EN 795).
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• Si deve eseguire una prova statica come descritto in 5.2.2 con una forza di 10 kN applicata nella direzione in cui tale forza può essere applicata in esercizio. La forza deve essere mantenuta per 3 min.
• Il dispositivo di ancoraggio deve sopportare la forza. h = 50 cm
d = 30 cm
F = 10 kN = 1.000 daN
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SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Racomandazioni per l’installatore – Dispositivi di classe C (UNI EN 795).
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 56
• ... Se non è possibile sottoporre la struttura principale di supporto alle forze di prova, tutti gli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi, utilizzati nel dispositivo dovrebbero dimostrarsi in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista. I calcoli eseguiti da un ingegnere qualificato dovrebbero verificare che la struttura di supporto principale con gli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi sopporti tali forze.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Racomandazioni per l’installatore – Dispositivi di classe C (UNI EN 795).
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 57
• Per il fissaggio in tutti i materiali, ogni ancoraggio strutturale di estremità o intermedio, dopo l'installazione, dovrebbe essere sottoposto a una prova di trazione a conferma della resistenza del fissaggio. La forza di prova dovrebbe essere 5 kN. L'ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare la forza per almeno 15 s.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Racomandazioni per l’installatore – Dispositivi di classe C (UNI EN 795).
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 58
• L'installatore deve anche accertare che la distanza richiesta o necessaria per arrestare la caduta di un lavoratore non superi la distanza disponibile in sito.
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Tirante d’aria
06/11/2010 GIUSEPPE SEMERARO 59
Ta = (Lc ‐ Dr) + F + Ha + Sr dove: • Lc = lunghezza del cordino; • Dr = distanza Dr misurata in linea retta
tra il punto fisso di ancoraggio o la posizione del dispositivo mobile di attacco ad una linea orizzontale sia flessibile sia rigida e il punto del bordo oltre il quale è possibile la caduta
• F = freccia massima della linea di ancoraggio prevista dal fabbricante (convenzionalmente massimo 1,0 m);
• Ha = altezza dell’attacco dell’imbracatura rispetto al piede della persona (convenzionalmente pari a 1,5 m)
• Sr = spazio libero residuo minimo (convenzionalmente pari a 1,0 m)
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Altezza di caduta dall’alto
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SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Di quanto si può cadere?
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• Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri;
SECONDA FASE LA SPERIMENTAZIONE USO DPI ANTICADUTA
Il sistema di arresto deve essere tale da non trasferire una forza maggiore di 6 kN (600 daN) sull’operatore che ne fa uso.
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