ORIGINE DELLE MERCI CONCETTO DI BASE
Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale; tale trattamento si sostanzia in un dazio ridotto ovvero in un’esenzione del dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il paese di esportazione e il paese di destinazione della merce.
1
ORIGINE DELLE MERCI CONCETTO DI BASE
L’Unione Europea ha infatti stipulato accordi di commercio preferenziale di:
natura bilaterale mediante la creazione di un’area di libero scambio. Questi accordi stipulati dall’Unione Europea prevedono esenzioni o riduzioni daziarie per i prodotti originari di uno dei due paesi contraenti.
2
ORIGINE DELLE MERCI
natura unilaterale. Tali accordi, stipulati dall’Unione Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni daziarie ai prodotti originari di alcuni paesi terzi nel momento in cui detti prodotti vengono importati in territorio comunitario. Questi accordi nascono dalla volontà di favorire la competitività dei prodotti originari di paesi meno sviluppati.
Gli accordi di natura unilaterale si distinguono in due gruppi:
Accordi con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico)
Accordi SPG (sistema delle preferenze generalizzate)
3
ORIGINE DELLE MERCI
E i cosiddetti accordi di Unione Doganale. A differenza delle due tipologie precedenti l’accordo di Unione Doganale non si basa sulla nozione di origine della merce ma si basa sul fatto che le merci siano in libera circolazione; in buona sostanza è sufficiente che un prodotto sia in libera circolazione perché possa beneficiare dell’esenzione daziaria senza che lo stesso sia necessariamente originario dell’altro paese aderente all’accordo.
•attualmente l’Unione Eurpea ha stipulato accordi di Unione Doganale con tre paesi: Turchia, San Marino, Andorra.
4
ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
Accordi Bilaterali: ALBANIA AL ALGERIA DZ BOSNIA ERZEGOVINA BA CEUTA E MELILLA EA CILE CL CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA PS COLOMBIA CO COREA DEL SUD KR CROAZIA HR EGITTO EG REPUB DI MACEDONIA MK GIORDANIA JO ISLANDA IS ISOLE FAEROER FO KOSOVO XK ISRAELE IL LIBANO LB MAROCCO MA MESSICO MX MONTENEGRO ME NORVEGIA NO PERU’ PE SERBIA RS SIRIA SY SUD AFRICA ZA SVIZZERA CH TUNISIA TN TURCHIA (1) TR (1) Il modello EUR 1 può essere emesso per attestare esclusivamente l’origine preferenziale per le merci oggetto del trattato CECA [carbone e acciaio] e per i prodotti agricoli.)
5
ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
PTOM (Paesi e territori d’oltremare)
Anguilla AI Antille olandesi AN
Aruba AW Bonaire BQ
Curaçao CW Groenlandia GL
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud GS Isole Cayman KY
Isole Falkland FK Isole Vergini britanniche VG
Isole Wallis e Futuna WF Mayotte YT
Montserrat MS Nuova Caledonia e dipendenze NC
Pitcairn PN Polinesia francese PF
Saba BQ Saint-Pierre e Miquelon PM
Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan Sint Eustatius BQ
da Cunha SH Sint Maarten MF
Terre australi e antartiche francesi FQ Territori dell'Antartico britannico BQ
Territorio britannico dell'Oceano Indiano IO Turks e Caicos TC
6
PAESE CODICE ISO Antigua e Barbuda AF
Commonwealth delle Bahamas BS
Barbados BB
Belize BZ
Repubblica del Botswana BW
Repubblica di Burundi BI
Repubblica del Camerun CM
ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
Accordi Unilaterali
Il sistema ACP prevede una riduzione daziaria unilaterale per i prodotti originari di questi
paesi.
7
UNIONE DELLE COMORE KM
REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO CI
COMMONWEALTH DI DOMINICA DM
REPUBBLICA DOMINICANA DO
REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI FJ
REPUBBLICA DEL GHANA GH
GIAMAICA JM
GRENADA GD
REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA GY
REPUBBLICA DI HAITI HT
REPUBBLICA DEL KENYA KE
REGNO DI LESOTHO LS
ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
8
ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
REPUBBLICA DEL MADAGASCAR MG REPUBBLICA DI MAURITIUS MU REPUBBLICA DEL MOZAMBICO MZ REPUBBLICA DI NAMIBIA NA STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA PG REPUBBLICA DEL RUANDA RW FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS KN SAINT LUCIA LC SAINT VINCENT E GRENADINE VC REPUBBLICA DELLE SEICELLE SC REPUBBLICA DI SURINAME SR REGNO DELLO SWAZILAND SZ REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA TZ REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO TT REPUBBLICA DELL’UGANDA UG REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE ZW
9
Accordo UE-Corea del Sud Si segnala che, come previsto dall’Accordo UE-Corea del Sud, l’origine preferenziale delle merci deve essere
attestata in fattura, non essendo previsto in tale Accordo il rilascio dei certificati EUR 1. Per spedizioni con
valore superiore a Euro 6.000,00 l’origine preferenziale può essere attestata solamente da parte dei
soggetti che abbiano ottenuto lo status di Esportatore Autorizzato dall’Agenzia delle Dogane ai sensi
dell’art.90 del DAC (Regolamento CEE 2454/93).
Accordo tra Unione europea e Turchia
Il certificato ATR, utilizzato esclusivamente nell’ambito dell’accordo tra
Unione europea e Turchia, attesta solo la posizione di “libera pratica” in cui
si trovano i prodotti.
ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
10
ORIGINE DELLE MERCI
Cambio di classificazione doganale del SA: La nomenclatura del prodotto finito, dev’essere diversa da quella delle merci terze utilizzate.
Il C.D. salto di codice, può riferirsi al cambio della voce doganale (costituita dalle prime 4 cifre)
o al cambio di sottovoce. (Prime 6 cifre del codice)
ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI
•http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_en.htm
Come funzionano le regole di origine
Le merci di origine terza, possono ottenere lo stato di prodotto originario ed essere scambiate
con trattamento daziario agevolato tra i partner di un accordo di libero scambio purché
subiscano una lavorazione sufficiente come descritta nell’allegato II dei vari accordi. Le regole
di trasformazione possono essere di tre tipi
11
ORIGINE DELLE MERCI
Valore aggiunto:
Il valore in dogana delle merci terze utilizzate, non deve superare una
percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
Trasformazioni specifiche:
Per taluni prodotti, sono previste regole nelle quali vengono indicate in
dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l’origine preferenziale
ai prodotti. Pertanto, l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più
complesse conferisce l’origine preferenziale, mentre l’esecuzione di
lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale origine.
12
ORIGINE DELLE MERCI
Le prove di origine:
Ogni accordo prevede le certificazioni che devono essere presentate in dogana
per ottenere il trattamento preferenziale:
- •Certificati FORM A, EUR 1, EUR-MED
- •Dichiarazioni di origine in fattura sostitutive dei certificati
13
ORIGINE DELLE MERCI
Dichiarazioni di origine su fattura dell’esportatore:
Per agevolare il rilascio della prova di origine, gli accordi prevedono in
alternativa all’emissione del modello di certificato preferenziale la
possibilità di apporre sul documento commerciale una dichiarazione
di origine con firma manoscritta originale dell’esportatore.
Ciò è consentito quando:
- •il valore totale della spedizione non supera i 6000 euro
-
•indipendentemente dal valore della spedizione, l’esportatore ha ottenuto lo status di «esportatore autorizzato» dalle proprie autorità doganali
14
ORIGINE DELLE MERCI
Testo della dichiarazione: «L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n
...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale...»
(luogo e data)……. (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile).
Testo della dichiarazione EUR-MED: «L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n
...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale...»
• cumulation applied with.... (nome del paese/dei paesi)
• no cumulation applied
• (luogo e data)... (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione dev’essere scritto in modo leggibile)....
15
ORIGINE DELLE MERCI
Dichiarazione del fornitore: • L’esportatore che necessita di una certificazione di origine ma non è il
produttore della merce o acquista prodotti utilizzati nel processo produttivo da altre aziende nazionali o comunitarie si fa rilasciare dal fornitore una dichiarazione contenente le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale.
• Essa costituisce elemento di prova per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine secondo le disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e i paesi partner.
• REGOLEMANTO CE N
1207/2001 (aggiornato dal REG. n
75/2001)
16
ORIGINE DELLE MERCI
Le dichiarazioni del fornitore a lungo termine:
La dichiarazione può essere rilasciata a fronte di ciascuna fornitura ovvero
può essere prodotta una dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Mediante tale dichiarazione il fornitore che invia regolarmente a un
determinato acquirente merci di cui si prevede che le caratteristiche, sotto il
profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti per lunghi
periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii
successivi di dette merci. Tale dichiarazione può essere emessa con
riferimento ad un periodo non superiore ad un anno dalla sua emissione.
17
ORIGINE DELLE MERCI
Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale (Regolamento del Consiglio n. 1207/2001 e successive modifiche e integrazioni). Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:
Prodotto A Prodotto B
(si suggerisce di inserire le designazioni dei prodotti così come riportate sulle fatture commerciali) che sono regolarmente fornite alla ditta … (inserire il nominativo del cliente) sono originarie dell’Unione Europea e rispondono alle norme di materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con: AL-ALBANIA, DZ-ALGERIA, BA-BOSNIA ERZEGOVINA, CL-CILE, PS-CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA, CO-COLOMBIA, KR-COREA DEL SUD, HR-CROAZIA, EG-EGITTO, MK-REPUBBLICA DI MACEDONIA, JO-GIORDANIA, IS-ISLANDA, FO-ISOLE FAEROER, IL ISRAELE, LB-LIBANO, MA-MAROCCO, MX-MESSICO, ME-MONTENEGRO, NO-NORVEGIA, PE-PERU', RS-SERBIA, SY-SIRIA, ZA-SUDAFRICA, CH-SVIZZERA, TN-TUNISIA, TR-TURCHIA, PAESI PTOM (paesi e territori d'oltremare).
18
ORIGINE DELLE MERCI
Dichiara: • cumulo applicato • cumulo non applicato La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal 01.01.2015 al 31.12.2015 • Si impegna ad informare immediatamente la ditta … (inserire il nominativo del cliente) della perdita di validità della presente dichiarazione. • Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. Luogo e Data ________________ Nome e funzione del soggetto che firma____________________ (Timbro e firma)______________
19
Top Related