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Origine Preferenziale delle merci (apertura lavori)

20 e 27 Maggio 2015 – ore 8,45

Sala Turismo

ORIGINE DELLE MERCI CONCETTO DI BASE

Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale; tale trattamento si sostanzia in un dazio ridotto ovvero in un’esenzione del dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il paese di esportazione e il paese di destinazione della merce.

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ORIGINE DELLE MERCI CONCETTO DI BASE

L’Unione Europea ha infatti stipulato accordi di commercio preferenziale di:

natura bilaterale mediante la creazione di un’area di libero scambio. Questi accordi stipulati dall’Unione Europea prevedono esenzioni o riduzioni daziarie per i prodotti originari di uno dei due paesi contraenti.

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ORIGINE DELLE MERCI

natura unilaterale. Tali accordi, stipulati dall’Unione Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni daziarie ai prodotti originari di alcuni paesi terzi nel momento in cui detti prodotti vengono importati in territorio comunitario. Questi accordi nascono dalla volontà di favorire la competitività dei prodotti originari di paesi meno sviluppati.

Gli accordi di natura unilaterale si distinguono in due gruppi:

Accordi con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico)

Accordi SPG (sistema delle preferenze generalizzate)

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ORIGINE DELLE MERCI

E i cosiddetti accordi di Unione Doganale. A differenza delle due tipologie precedenti l’accordo di Unione Doganale non si basa sulla nozione di origine della merce ma si basa sul fatto che le merci siano in libera circolazione; in buona sostanza è sufficiente che un prodotto sia in libera circolazione perché possa beneficiare dell’esenzione daziaria senza che lo stesso sia necessariamente originario dell’altro paese aderente all’accordo.

•attualmente l’Unione Eurpea ha stipulato accordi di Unione Doganale con tre paesi: Turchia, San Marino, Andorra.

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ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

Accordi Bilaterali: ALBANIA AL ALGERIA DZ BOSNIA ERZEGOVINA BA CEUTA E MELILLA EA CILE CL CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA PS COLOMBIA CO COREA DEL SUD KR CROAZIA HR EGITTO EG REPUB DI MACEDONIA MK GIORDANIA JO ISLANDA IS ISOLE FAEROER FO KOSOVO XK ISRAELE IL LIBANO LB MAROCCO MA MESSICO MX MONTENEGRO ME NORVEGIA NO PERU’ PE SERBIA RS SIRIA SY SUD AFRICA ZA SVIZZERA CH TUNISIA TN TURCHIA (1) TR (1) Il modello EUR 1 può essere emesso per attestare esclusivamente l’origine preferenziale per le merci oggetto del trattato CECA [carbone e acciaio] e per i prodotti agricoli.)

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ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

PTOM (Paesi e territori d’oltremare)

Anguilla AI Antille olandesi AN

Aruba AW Bonaire BQ

Curaçao CW Groenlandia GL

Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud GS Isole Cayman KY

Isole Falkland FK Isole Vergini britanniche VG

Isole Wallis e Futuna WF Mayotte YT

Montserrat MS Nuova Caledonia e dipendenze NC

Pitcairn PN Polinesia francese PF

Saba BQ Saint-Pierre e Miquelon PM

Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan Sint Eustatius BQ

da Cunha SH Sint Maarten MF

Terre australi e antartiche francesi FQ Territori dell'Antartico britannico BQ

Territorio britannico dell'Oceano Indiano IO Turks e Caicos TC

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PAESE CODICE ISO Antigua e Barbuda AF

Commonwealth delle Bahamas BS

Barbados BB

Belize BZ

Repubblica del Botswana BW

Repubblica di Burundi BI

Repubblica del Camerun CM

ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

Accordi Unilaterali

Il sistema ACP prevede una riduzione daziaria unilaterale per i prodotti originari di questi

paesi.

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UNIONE DELLE COMORE KM

REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO CI

COMMONWEALTH DI DOMINICA DM

REPUBBLICA DOMINICANA DO

REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI FJ

REPUBBLICA DEL GHANA GH

GIAMAICA JM

GRENADA GD

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA GY

REPUBBLICA DI HAITI HT

REPUBBLICA DEL KENYA KE

REGNO DI LESOTHO LS

ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

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ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR MG REPUBBLICA DI MAURITIUS MU REPUBBLICA DEL MOZAMBICO MZ REPUBBLICA DI NAMIBIA NA STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA PG REPUBBLICA DEL RUANDA RW FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS KN SAINT LUCIA LC SAINT VINCENT E GRENADINE VC REPUBBLICA DELLE SEICELLE SC REPUBBLICA DI SURINAME SR REGNO DELLO SWAZILAND SZ REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA TZ REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO TT REPUBBLICA DELL’UGANDA UG REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE ZW

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Accordo UE-Corea del Sud Si segnala che, come previsto dall’Accordo UE-Corea del Sud, l’origine preferenziale delle merci deve essere

attestata in fattura, non essendo previsto in tale Accordo il rilascio dei certificati EUR 1. Per spedizioni con

valore superiore a Euro 6.000,00 l’origine preferenziale può essere attestata solamente da parte dei

soggetti che abbiano ottenuto lo status di Esportatore Autorizzato dall’Agenzia delle Dogane ai sensi

dell’art.90 del DAC (Regolamento CEE 2454/93).

Accordo tra Unione europea e Turchia

Il certificato ATR, utilizzato esclusivamente nell’ambito dell’accordo tra

Unione europea e Turchia, attesta solo la posizione di “libera pratica” in cui

si trovano i prodotti.

ORIGINE DELLE MERCI Gli accordi preferenziali con il resto del mondo

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ORIGINE DELLE MERCI

Cambio di classificazione doganale del SA: La nomenclatura del prodotto finito, dev’essere diversa da quella delle merci terze utilizzate.

Il C.D. salto di codice, può riferirsi al cambio della voce doganale (costituita dalle prime 4 cifre)

o al cambio di sottovoce. (Prime 6 cifre del codice)

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

•http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_en.htm

Come funzionano le regole di origine

Le merci di origine terza, possono ottenere lo stato di prodotto originario ed essere scambiate

con trattamento daziario agevolato tra i partner di un accordo di libero scambio purché

subiscano una lavorazione sufficiente come descritta nell’allegato II dei vari accordi. Le regole

di trasformazione possono essere di tre tipi

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ORIGINE DELLE MERCI

Valore aggiunto:

Il valore in dogana delle merci terze utilizzate, non deve superare una

percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

Trasformazioni specifiche:

Per taluni prodotti, sono previste regole nelle quali vengono indicate in

dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l’origine preferenziale

ai prodotti. Pertanto, l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più

complesse conferisce l’origine preferenziale, mentre l’esecuzione di

lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale origine.

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ORIGINE DELLE MERCI

Le prove di origine:

Ogni accordo prevede le certificazioni che devono essere presentate in dogana

per ottenere il trattamento preferenziale:

- •Certificati FORM A, EUR 1, EUR-MED

- •Dichiarazioni di origine in fattura sostitutive dei certificati

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ORIGINE DELLE MERCI

Dichiarazioni di origine su fattura dell’esportatore:

Per agevolare il rilascio della prova di origine, gli accordi prevedono in

alternativa all’emissione del modello di certificato preferenziale la

possibilità di apporre sul documento commerciale una dichiarazione

di origine con firma manoscritta originale dell’esportatore.

Ciò è consentito quando:

- •il valore totale della spedizione non supera i 6000 euro

-

•indipendentemente dal valore della spedizione, l’esportatore ha ottenuto lo status di «esportatore autorizzato» dalle proprie autorità doganali

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ORIGINE DELLE MERCI

Testo della dichiarazione: «L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n

...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine

preferenziale...»

(luogo e data)……. (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile).

Testo della dichiarazione EUR-MED: «L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n

...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine

preferenziale...»

• cumulation applied with.... (nome del paese/dei paesi)

• no cumulation applied

• (luogo e data)... (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione dev’essere scritto in modo leggibile)....

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ORIGINE DELLE MERCI

Dichiarazione del fornitore: • L’esportatore che necessita di una certificazione di origine ma non è il

produttore della merce o acquista prodotti utilizzati nel processo produttivo da altre aziende nazionali o comunitarie si fa rilasciare dal fornitore una dichiarazione contenente le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale.

• Essa costituisce elemento di prova per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine secondo le disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e i paesi partner.

• REGOLEMANTO CE N

1207/2001 (aggiornato dal REG. n

75/2001)

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ORIGINE DELLE MERCI

Le dichiarazioni del fornitore a lungo termine:

La dichiarazione può essere rilasciata a fronte di ciascuna fornitura ovvero

può essere prodotta una dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Mediante tale dichiarazione il fornitore che invia regolarmente a un

determinato acquirente merci di cui si prevede che le caratteristiche, sotto il

profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti per lunghi

periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii

successivi di dette merci. Tale dichiarazione può essere emessa con

riferimento ad un periodo non superiore ad un anno dalla sua emissione.

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ORIGINE DELLE MERCI

Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale (Regolamento del Consiglio n. 1207/2001 e successive modifiche e integrazioni). Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

Prodotto A Prodotto B

(si suggerisce di inserire le designazioni dei prodotti così come riportate sulle fatture commerciali) che sono regolarmente fornite alla ditta … (inserire il nominativo del cliente) sono originarie dell’Unione Europea e rispondono alle norme di materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con: AL-ALBANIA, DZ-ALGERIA, BA-BOSNIA ERZEGOVINA, CL-CILE, PS-CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA, CO-COLOMBIA, KR-COREA DEL SUD, HR-CROAZIA, EG-EGITTO, MK-REPUBBLICA DI MACEDONIA, JO-GIORDANIA, IS-ISLANDA, FO-ISOLE FAEROER, IL ISRAELE, LB-LIBANO, MA-MAROCCO, MX-MESSICO, ME-MONTENEGRO, NO-NORVEGIA, PE-PERU', RS-SERBIA, SY-SIRIA, ZA-SUDAFRICA, CH-SVIZZERA, TN-TUNISIA, TR-TURCHIA, PAESI PTOM (paesi e territori d'oltremare).

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ORIGINE DELLE MERCI

Dichiara: • cumulo applicato • cumulo non applicato La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal 01.01.2015 al 31.12.2015 • Si impegna ad informare immediatamente la ditta … (inserire il nominativo del cliente) della perdita di validità della presente dichiarazione. • Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. Luogo e Data ________________ Nome e funzione del soggetto che firma____________________ (Timbro e firma)______________

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