www.pirolapennutozei.it
NOVITA' FISCALI 2015 Roma, 4 marzo 2015
www.pirolapennutozei.it
NOVITA' FISCALI 2015 Le principali novità in materia di imposte dirette
Giuseppe Tarantino
Roma, 4 marzo 2015
2
Indice
1. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
2. Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali e
marchi (c.d. Patent Box)
3. Modifiche in materia di IRAP: deducibilità costo dipendenti a tempo
indeterminato e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti
4. Adempimenti volontari e novità relative al ravvedimento operoso
5. Modifiche in materia di operazioni con “paradisi fiscali” e disciplina CFC
3
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
4
Ridefinisce il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 D.L. 145/2013
Tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi
investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (i.e. 2012, 2013, 2014)
A prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dalla localizzazione, dal settore economico in cui operano, nonché dal
regime di contabilità adottato
Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di Euro 5 milioni per ciascun beneficiario
A condizione che siano sostenute spese per attività di R&S almeno
pari a Euro 30 mila in ciascuno dei periodi d’imposta
Art. 1, commi 35 e 36 Legge di Stabilità 2015
5
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019
Per i soggetti aventi esercizio sociale corrispondente all’anno solare, il credito spetterà per le attività effettuate nel periodo
dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019
Per le imprese in attività da meno di 3 periodi di imposta, la media degli investimenti da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati dal periodo decorrente dalla costituzione delle
stesse
Ambito temporale
6
ATTIVITÀ AGEVOLABILI
LAVORI SPERIMENTALI O TEORICI, aventi come finalità
l’acquisizione di conoscenze su fatti
e fenomeni osservabili, senza che siano previste
applicazioni pratiche dirette
RICERCA PIANIFICATA O INDAGINI CRITICHE, miranti ad acquisire nuove conoscenze
da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti
ACQUISIZIONE, COMBINAZIONE,
STRUTTURAZIONE E UTILIZZO DELLE CONOSCENZE E
CAPACITÀ ESISTENTI di natura scientifica per la produzione di prodotti, progetti, o disegni per prodotti
PRODUZIONE E COLLAUDO DI
PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI, a
condizione che non siano impiegati o
trasformati in vista di applicazioni
industriali o commerciali
Non rientrano tra le attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti
Attività esercitabili
7
Spese relative a personale “altamente qualificato” impiegato nelle attività di R&S agevolabili
Spese relative a ricerca svolta extra muros per contratti stipulati ad esempio con università, enti di ricerca e altre imprese tra cui le start-up innovative
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio
Competenze tecniche e privative industriali relative a una invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a nuova varietà vegetale
Spese agevolabili
Maggiorazione premiale del credito di imposta al 50%
8
La nuova regolamentazione nulla prevede circa le modalità e i termini per l’accesso al credito d’imposta
Deve pertanto ritenersi che non serva una istanza preventiva
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è maturato
Non concorre a formare la base imponibile IRES/IRAP
Utilizzabile esclusivamente in compensazione con Modello F24
(ex art. 17 D.Lgs. 241/97) senza i limiti annuali ordinari
Modalità di accesso e utilizzo del credito di imposta
9
Sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un
professionista iscritto nel registro della revisione legale,
da allegare al bilancio
Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di
un collegio sindacale sono comunque tenute ad avvalersi
della certificazione di un revisore legale dei conti.
Le spese sostenute per la certificazione sono ammissibili entro il limite massimo di Euro
5.000
Controlli
Ove sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta è previsto il recupero da parte dell’AdE dell'importo
indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni
10
Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti da beni
immateriali e marchi (c.d. Patent Box)
11
Il contesto di riferimento e gli obiettivi
La crescente globalizzazione dell’economia mondiale ha reso evidente il ruolo fondamentale dei beni immateriali (marchi, brevetti e
know-how) nella creazione di valore aggiunto
La mobilità dei fattori produttivi comporta la necessità di ripensare le misure fiscali introducendo un regime opzionale di tassazione con
un triplice obiettivo:
1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all’estero);
3. favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. rendere il mercato italiano attrattivo per gli investimenti nazionali ed
esteri di lungo termine, tutelando la base imponibile italiana tenuto anche conto del contesto europeo
12
Regimi Patent Box nella UE
Stato UE Caratteristiche principali
Paesi Bassi
Il Patent Box riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5%
Gran Bretagna Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 10%
Belgio Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. É prevista un’aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%
Lussemburgo Il Patent Box riguarda brevetti, software, diritti d’autore e marchi. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5,8%
Spagna
Il Patent Box riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know-how. É prevista un’aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%
Art. 1, commi 37 e ss. Legge di Stabilità 2015
I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’esclusione (a regime) del 50% ai fini delle imposte sui redditi e IRAP dei redditi (non
dei proventi) derivanti dallo sfruttamento di:
opere dell’ingegno
brevetti industriali marchi di impresa
disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili
Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare
l’opzione se residenti in Paesi con accordo per evitare la doppia imposizione e con scambio di informazioni effettivo (rilevanza della SO)
Il fine è premiare le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale in Italia (sostenendo i relativi costi)
L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è
irrevocabile
13
14
Le condizioni di svolgimento dell’attività
A regime, l’agevolazione può comportare l’esclusione del 50% del
reddito (aliquota IRES teorica del 13,75%)
E’ una misura agevolativa che ha il fine di incentivare senza esentare i redditi derivanti dai beni immateriali attraverso una parziale esclusione di tali redditi (e non dei relativi proventi)
Si applica a condizione che i soggetti svolgano le attività di R&S finalizzate alla produzione dei beni immateriali.
L’attività può essere svolta anche mediante:
contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali sopra menzionati
e altre società ma che non abbiano rapporti di controllo o collegamento
15
Concessione a terzi o utilizzo diretto
Concessione in uso a terzi dei beni immateriali:
il reddito detassabile è determinato con riferimento al canone (royalty)
Utilizzo diretto dei beni immateriali: necessario individuare l’importo corrispondente al contributo economico
che i predetti beni immateriali apportano al reddito complessivo è necessaria la attivazione preventiva di una procedura di c.d. “ruling
internazionale” per determinare l’ammontare di componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi
La procedura di ruling è applicabile (su base facoltativa) nel caso in cui i
redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni (domestiche e/o transfrontaliere) intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l’impresa
16
La quota di reddito agevolabile
La quota di reddito tratta dallo sfruttamento del bene immateriale
agevolabile è determinata in base al rapporto tra:
Costi dell’attività di ricerca e sviluppo (rilevanti ai fini fiscali) sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale
Costi complessivi (rilevanti ai fini fiscali) sostenuti per produrre tale bene
Il numeratore può essere aumentato (fino al 30% del suo valore) dei costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di
ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società del gruppo
Volontà di collegare l’agevolazione al sostenimento di tali spese e, quindi, allo svolgimento di un’effettiva attività economica in Italia (nexus approach cui fa riferimento l’OCSE)
Se in un anno il soggetto non sostiene spese di ricerca e sviluppo sul bene immateriale da cui ritrae reddito, il rapporto sarà pari a zero, e conseguentemente il reddito non sarà agevolabile
17
Il regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni
Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolati sono escluse dalla formazione del reddito
A condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla
cessione dei predetti beni sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni dello stesso tipo
Il reinvestimento deve avvenire entro la chiusura del secondo periodo
di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione
Nel caso in cui la plusvalenza derivi da una cessione effettuata nei confronti di una società appartenente al medesimo Gruppo occorre
attivare la procedura di Ruling
18
Disposizioni attuative e decorrenza
Le modalità attuative saranno stabilite da Decreto Interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) che dovrà, tra l’altro, individuare: le tipologie di marchi esclusi dall’ambito dei beni immateriali
eleggibili la precisa definizione degli elementi del rapporto rilevante ai
fini del calcolo del reddito detassato
Il regime decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015)
Per il 2015 e per il 2016 la percentuale di detassazione è pari rispettivamente al 30% e al 40% (per esigenze di tutela del gettito)
19
Deducibilità costo dipendenti a tempo indeterminato e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti
20
Art. 1, comma 20, della Legge di Stabilità 2015
Deducibilità costo dipendenti a tempo indeterminato
Introduzione di norme tese ad alleggerire la pressione fiscale connessa in particolare all’IRAP in relazione al fattore lavoro
Introduzione del comma 4-octies dell’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 (cd. Decreto IRAP)
Consente la deduzione integrale ai fini IRAP del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente
l’ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo ammesse in deduzione ex commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e
4-quater del medesimo art. 11
Effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
21
PROFILO SOGGETTIVO
La disposizione interessa tutti i soggetti passivi IRAP che
«determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da
5 a 9» del D.Lgs. n. 446/1997
Restano esclusi beneficio tutti i soggetti che determinano la base
imponibile con il sistema retributivo ai sensi degli artt. 10 e 10-bis del
D.Lgs. n. 446/1997
Soggetti inclusi Soggetti esclusi
società di capitali ed enti commerciali; società di persone e imprese
individuali; banche e altri enti e società
finanziarie; imprese di assicurazione; persone fisiche e società semplici
esercenti arti e professioni
gli enti non commerciali e le società ed enti di qualsiasi tipo non residenti;
le Amministrazioni Pubbliche; le amministrazioni della Camera dei
Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica;
gli organi legislativi delle Regioni a Statuto Speciale.
Deducibilità costo dipendenti a tempo indeterminato
22
PROFILO OGGETTIVO
La deduzione è riconosciuta in misura pari a:
Importo totale del costo sostenuto dal datore di lavoro per i
dipendenti assunti a tempo indeterminato (es. retribuzioni,
ratei ferie e permessi, TFR, ecc.)
Sommatoria delle altre deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a): 1-bis; 4-bis 1 e 4 quater dell’art. 11
del D.Lgs. n. 446/1997
-
Deducibilità costo dipendenti a tempo indeterminato
In sostanza, se la sommatoria delle deduzioni richiamate è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino
a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato
Differenziazione tra lavoratori a tempo determinato e
indeterminato
23
È stata modificata la deduzione spettante ai fini IRES/IRPEF dell’IRAP relativa al costo del lavoro ai sensi dell’art. 2, co. 1, del D.L. 201/2011, al fine di tener conto della deduzione integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato
I fattori del rapporto Costo del personale indeducibile
Base imponibile IRAP devono essere assunti al netto delle deduzioni spettanti ai fini IRAP e cioè:
• Contributi INAIL • Deduzioni forfettarie ed analitiche • Spese relative agli apprendisti, disabili, personale assunto con CFL o inserimento,
personale addetto alle attività di R&S • Deduzione forfettaria delle indennità di trasferta previste contrattualmente per le imprese
autorizzate all’autotrasporto di merci • Deduzione forfettaria a scaglioni per i soggetti la cui base imponibile è inferiore a €
180.999,31 • Deduzione forfettaria per i lavoratori dipendenti per i soggetti i cui componenti positivi di
reddito concorrenti alla formazione della base imponibile non superano € 400.000,00 • Deduzione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato che non risultasse ancora
dedotto in seguito all’applicazione delle deduzioni di legge
Deducibilità costo dipendenti a tempo indeterminato
Art. 1, comma 24, della Legge di Stabilità 2015
24
Credito di imposta per le imprese e i professionisti senza lavoratori dipendenti
Art. 1, comma 21, della Legge di Stabilità 2015
I soggetti che non impiegano personale dipendente possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie
in base al tenore letterale della norma:
il credito spetta solo se non vengono impiegati lavoratori dipendenti sia tempo determinato che tempo indeterminato, anche part time
la presenza di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali non preclude la spettanza del credito
25
Credito di imposta per le imprese e i professionisti senza lavoratori dipendenti
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex
art. 17 del D.Lgs. 241/97
A decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione (a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2015)
rileva come sopravvenienza attiva imponibile ex
art. 88 del TUIR (Circolare AdE n. 6/E del 2015)
26
Abrogazione della riduzione delle aliquote IRAP
27
Abrogazione della riduzione delle aliquote IRAP
Abrogato, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, il comma 1 dell’art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 669, il quale prevedeva la riduzione delle aliquote IRAP nella misura del 10% e quindi dal 3,90% al 3,50% per quella ordinaria e dal
4,65% al 4,20% per banche e enti finanziari
Tornano a essere applicabili le aliquote previgenti, ad esempio:
aliquota ordinaria: 3,90% (salvo le maggiorazioni) banche e soggetti finanziari: 4,65% (salvo le maggiorazioni)
Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle
aliquote transitorie previste per la determinazione dell’acconto in via previsionale per il periodo d’imposta 2014.
Art. 1, comma 22, della Legge di Stabilità 2015
28
Adempimenti volontari e novità in materia di ravvedimento operoso
29
La Legge di Stabilità prevede l’introduzione di nuove e più
avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale
L’AdE mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente
Il contribuente dovrebbe diventare protagonista attivo dal momento in cui può regolarizzare autonomamente la propria posizione per poter fruire degli sconti fiscali previsti in caso di
ravvedimento spontaneo
Nuovo Modello di cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente
Funzionale alla possibilità dell’AdE di concentrare le proprie risorse sui contribuenti meno collaborativi e trasparenti
30
Le linee guida
Stimolo alla cooperazione tra
contribuente e Amministrazione
finanziaria per perseguire il
massimo adempimento
spontaneo anche mediante nuove
forme di interlocuzione con
il contribuente
Eliminazione dei limiti
temporali per l’accesso al
ravvedimento operoso e
rimodulazione delle sanzioni
Abrogazione degli istituti deflativi del contenzioso tributario “incompatibili”
con il nuovo ravvedimenti operoso
Nuovo modello di cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente
31
Sono ampliate le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del cd. ravvedimento operoso
(ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997)
Per i tributi amministrati dall’AdE, potrà essere adottato a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata contestata, ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento,
delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza
Non è più preclusivo (per questi tributi) non solo l’avvio di una attività di controllo ma anche l’esito della stessa e quindi il manifestarsi delle
contestazioni in sede di PVC Rimangono preclusivi: notifica di un atto di liquidazione o accertamento comprese le
comunicazioni recanti le somme dovute (art. 36-bis 3 36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972)
gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni (Circolare AdE n. 6/E del 19 febbraio 2015)
Le novità in materia di ravvedimento operoso
Effetti differenziati a seconda della tipologia di tributo le cui violazioni devono essere oggetto di correzione sia per la rilevanza della intervenuta
contestazione sia per le misure della riduzione
Tributi amministrati dall’AdE Imposte sui redditi
Addizionali Contributi di solidarietà
Irap IVA
Ritenute fiscali Imposte di registro
Imposte ipo-catastali Imposte di successione/donazione
Tributi non amministrati dall’AdE
Tributi locali (IMU –TASI – TARI)
Accise e Dazi doganali Contributi consortili
Diritti Camerali Tributi minori
Differenziazione a seconda della tipologia di tributo
Rimane in linea di principio valida la preclusione della intercorsa contestazione della violazione
33
Le ipotesi e le misure di riduzione delle sanzioni
Misura Oggetto Termine Ambito Applicativo
Riduzione delle sanzioni a 1/10 con ulteriore riduzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo
Mancato pagamento di un tributo o di un acconto
Ritardi non superiori a 14 giorni dalla commissione della violazione
TUTTI I TRIBUTI
Riduzione delle sanzioni a 1/10
Mancato pagamento di un tributo o di un acconto
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla violazione
Riduzione delle sanzioni a 1/9 [NUOVO]
Errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
• Entro 90° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione
• Entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista una dichiarazione periodica
34
Le ipotesi e le misure di riduzione delle sanzioni Misura Oggetto Termine Ambito Applicativo Riduzione delle sanzioni a 1/8
Errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
• Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa
• Entro 1 anno dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista una dichiarazione periodica
TUTTI I TRIBUTI
Riduzione delle sanzioni a 1/7 [NUOVO]
Errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
• Entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa
• Entro 2 anni dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista una dichiarazione periodica
TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
Riduzione delle sanzioni a 1/6 [NUOVO]
Errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
• Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa
• Oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista una dichiarazione periodica
35
Le ipotesi e le misure di riduzione delle sanzioni
Misura Oggetto Termine Ambito Applicativo Riduzione delle sanzioni a 1/5
[NUOVO]
Errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
Dopo la constatazione della violazione mediante la notifica del PVC salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (mancata emissione di scontrini, DDT, emissione di documenti con importi inferiori a quelli reali, omessa installazione di misuratori fiscali)
TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
Riduzione delle sanzioni a 1/10
Omissione della presentazione della dichiarazizone
• Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni TRIBUTI
AMMINISTRATI DALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
36
Il pagamento e la regolarizzazione di cui al nuovo ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997)
non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo o
accertamento
Le nuove regole sul ravvedimento operoso trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1 gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio ma
non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento
Assume rilievo il termine di 60 giorni tra la chiusura delle
operazioni di controllo e emanazione dell’avviso di accertamento (ex art. 12 dello Statuto del Contribuente)
Gli effetti del ravvedimento
37
In coerenza con l’impianto di disposizioni che intende fornire al contribuente strumenti per correggere autonomamente i propri errori ed omissioni,
la Legge di Stabilità 2015 prevede l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso tributario:
1. adesione al PVC (art. 5-bis D.Lgs 218/97)
2. adesione contenuti invito al contradditorio (art. 11(1-bis) D.Lgs 218/97) 3. acquiescenza diretta “rafforzata” (art. 15(2-bis) D.Lgs 218/97)
Tali istituti permettono di beneficiare di una riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, analoga a quella della nuova lett. b-ter) dell’art.13 del D.Lgs.
472/1997 in caso di ravvedimento operoso
Abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso
Rimane ferma l’applicazione degli istituti ancora per tutti gli atti notificati nel corso del 2015 e l’abrogazione opera per gli atti notificati dal 1 gennaio
2016
Si prospetta una fase transitoria
In prima istanza, il ravvedimento operoso delle contestazioni già rilevate (con sanzioni ridotte a 1/5) appare tendenzialmente meno conveniente
rispetto alla definizione del PVC (con sanzioni ridotte a 1/6), ma vi possono essere ulteriori molteplici elementi di valutazione
Ad esempio, la sopravvivenza per il 2015 della possibilità di prestare adesione al PVC comporta riflessioni in termini pratici su quale possa
essere lo strumento più opportuno da adottare
Per il 2015: ravvedimento operoso e adesione al PVC
La coesistenza tra vecchi istituti deflativi e nuovo ravvedimento operoso darà la possibilità al contribuente di scegliere quale procedura utilizzare
38
Presentazione dichiarazione
integrativa al fine di correggere il
modello originariamente
presentato
Non prevede la possibilità di versare le somme dovute a rate, come invece
concesso nel caso di adesione al PVC, salva l’ipotesi di
ravvedimento con versamenti “frazionati”
Il ravvedimento operoso
Permette di decidere
autonomamente quali violazioni
definire, potendo intervenire
in modo puntuale sulle singole
infrazioni senza dover accettare integralmente il contenuto del
PVC
Non permette l’applicazione del cumulo (ex art. 12 D.Lgs. 472/97) in tema di calcolo della sanzione
unica e pertanto si devono
corrispondere le sanzioni ridotte su tutte le violazioni
contestate
Per il 2015: ravvedimento operoso e adesione al PVC
E’ onere del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza
Devono essere regolarizzate distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione)
39
In relazione alle modifiche all’istituto del ravvedimento operoso è stata riformulata la disciplina della dichiarazione integrativa
(modifica all’art. 2, comma 8, D.P.R. 322/98)
La modifica riguarda la possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore del Fisco” (anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione)
abbinandola al nuovo ravvedimento operoso
Sono da valutare le implicazioni di allungamento in termini accertamento
Nel regime previgente: il contribuente non aveva nessun beneficio in termini di riduzione del carico sanzionatorio nel caso di regolarizzazione della dichiarazione “a sfavore”
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione essendo già spirati i termini per il ravvedimento
Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa
40
La nuova versione dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e la previsione di tempi più lunghi per il ravvedimento deve essere valutata anche in relazione ai
benefici penali derivanti dallo stesso
Nell’attuale formulazione dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 in materia di reati fiscali il pagamento delle imposte (anche a seguito di ravvedimento) ha natura di circostanza attenuante e non di causa di estinzione del reato
I benefici penali del ravvedimento operoso andranno riconsiderati alla luce della revisione del sistema sanzionatorio tributario, anche penale,
contemplato dalla Legge Delega (L. 23/2014)
Profili penali e ravvedimento operoso
41
42
Modifiche in materia di operazioni con “paradisi fiscali” e disciplina CFC
43
Articolo 110, comma 10 TUIR
E’ oggetto di modifica l’art. 110, comma 10 del TUIR in materia di limiti alla deduzione di spese e altri componenti negativi di reddito derivanti da
operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori non UE e aventi regime fiscale privilegiato
Nelle more dell’emanazione del Decreto di cui all’art. 168-bis del TUIR, i
Paesi a fiscalità privilegiata si individuano, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di
un adeguato scambio di informazioni mentre
la previgente formulazione si riferiva anche al livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia o criteri equivalenti
Elemento cardine codificato è quindi lo scambio di informazioni, in via
prelevante rispetto al livello di imposizione
Gli impatti operativi dovranno essere apprezzati alla luce dei criteri di redazione della nuova lista
44
Modifiche alla disciplina CFC (art. 167, comma 4 del TUIR)
Ai fini dell’applicazione del regime CFC, sono modificati i criteri di
individuazione dei regimi fiscali “privilegiati”
Livello di tassazione Si considera “sensibilmente inferiore” a quello italiano un livello di tassazione che sia
inferiore al 50% di quello applicato in Italia
Regimi fiscali speciali Si considerano privilegiati in ogni caso i regimi fiscali speciali che
comportano una tassazione inferiore al 50% di quella prevista in Italia,
ancorché previsti in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato. Con provvedimento del Direttore dell’AdE verrà fornito un elenco non tassativo
dei regimi fiscali speciali
Le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
45
Modifiche alla disciplina CFC e alla deducibilità dei costi con paradisi fiscali
L’approccio adottato nella identificazione della nozione di “sensibilmente inferiore” appare meno restrittivo di quello proposto in via amministrativa
(scostamento medio di almeno il 30% del livello di tassazione medio in Italia)
Tuttavia è stata mantenuta la possibilità di identificare i regimi fiscali speciali caso per caso (anche in ipotesi di Stati o territori White List)
Il Legislatore è intervenuto su materie che sono oggetto della Legge Delega
Fiscale (Legge n. 23/2014) posto che uno dei punti della stessa (art. 12, lettera b) è la modifica del regime CFC e di quello relativo alla indeducibilità dei costi
Black List
Non si possono escludere ulteriori modifiche anche tenuto conto dei lavori a livello OCSE sul c.d. Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
46
Action 5 (BEPS) - Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance
Action Item 5 of the BEPS Action Plan
commits the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) to Revamp the work on harmful tax practices with a priority on improving
transparency, including compulsory spontaneous exchange on rulings related to preferential regimes, and on requiring substantial activity for
any preferential regime. It will take a holistic approach to evaluate preferential tax regimes in the BEPS context. It will engage with non-OECD members on the basis of the existing framework and consider
revisions or additions to the existing framework
Fonte: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD, 2013
www.pirolapennutozei.it
NOVITÀ FISCALI 2015 Le principali novità in materia di imposte indirette
Roma, 4 marzo 2015
Flaviano Ciarla
2
Novità in materia di IVA : Split Payment e Reverse charge
Comunicazione dei contenuti nelle lettere d'intento
Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list
Altre novità in materia di IVA
Richiesta effettuazione operazioni comunitarie; Esecuzione rimborsi IVA; Rettifica IVA crediti non riscossi.
AGENDA
3
Novità in materia di IVA : Split Payment e Reverse charge
Comunicazione dei contenuti nelle lettere d'intento
Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list
Altre novità in materia di IVA
Richiesta effettuazione operazioni comunitarie; Esecuzione rimborsi IVA; Rettifica IVA crediti non riscossi.
AGENDA
Art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015 Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA, l’IVA deve essere versata dai medesimi soggetti pubblici cessionari o committenti, secondo modalità e termini fissati con Decreto del MEF (D.M. 23 gennaio 2015).
4
SPLIT PAYMENT
I fornitori di beni (ovvero i prestatori di servizi) emetteranno fattura verso il soggetto pubblico cessionario o committente con la rivalsa
dell’IVA, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
I cedenti/prestatori riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA
L’IVA verrà versata dai soggetti pubblici cessionari/committenti direttamente all’Erario.
Aspetti contabili - Esempio
5
Imponibile IVA 10.000 Euro 2.200 Euro
Totale fattura 12.200 Euro Netto a pagare 10.000 Euro
A livello contabile la fattura andrà registrata come di consueto: Credito v/cliente ente pubblico a Diversi 12.200
a Merci c/vendite 10.000
a Erario c/IVA
2.200
Successivamente, l’IVA andrà stornata dal credito acceso verso l’ente: Iva da split payment a Crediti v/clienti ente pubblico 2.200 Erario c/IVA a Iva da split payment 2.200
SPLIT PAYMENT
Ambito soggettivo La norma si applica per le cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti:
«dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità
giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e
beneficenza e di quelli di previdenza, per le quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia di IVA». per le quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA. 6
SPLIT PAYMENT
Ambito soggettivo - Circolare AdE del 9 febbraio 2015, n. 1/E Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché
dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città
metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, incluse Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni.
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.), comprese le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
7
SPLIT PAYMENT
Ambito soggettivo - Circolare AdE del 9 febbraio 2015, n. 1/E istituti universitari; aziende sanitarie locali; enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano
assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Inoltre si può far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA):
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php
8
SPLIT PAYMENT
Soggetti esclusi - Circolare AdE del 9 febbraio 2015, n. 1/E enti previdenziali privati o privatizzati; aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA); Ordini professionali; Enti ed istituti di ricerca; Agenzie fiscali; Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni – AGCOM); Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA); Automobile club provinciali; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN); Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). …e la generalità degli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività.
9
SPLIT PAYMENT
Ambito oggettivo Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica: alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3
del DPR n. 633/1972 effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di PA e in particolare agli acquisti effettuati:
nella veste istituzionale; nell’esercizio di attività d’impresa.
alle operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori.
Sono pertanto escluse le operazioni (ad es. piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio:
della ricevuta fiscale/scontrino; di altre modalità semplificate di certificazione specificatamente
previste.
10
SPLIT PAYMENT
Ambito oggettivo La norma non si applica: nel caso in cui le PA siano debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto (reverse charge);
ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito;
alle operazioni rientranti in regimi speciali (ad esempio agenzie di viaggio, editoria).
11
SPLIT PAYMENT
Decorrenza La norma è subordinata alla richiesta alla Commissione Europea della misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE. Nelle more del rilascio della misura di deroga la disciplina trova comunque applicazione dal 1° gennaio 2015. In particolare:
“Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015, la cui
imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data” (cfr. art. 9, DM 23 gennaio 2015)
SPLIT PAYMENT
12
Modalità di versamento dell’imposta da parte della PA L’Iva deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con le seguenti modalità: a) per le PA titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello
“F24 Enti pubblici”; b) per le PA, diverse da quelle di cui alla lett. a), mediante F24
ordinario; c) per le PA diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), direttamente
all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Le PA, comunque, possono effettuare distinti versamenti:
in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.
13
SPLIT PAYMENT
Disposizioni in materia di rimborso Il Legislatore ha previsto anche per i fornitori della PA soggetti alle disposizioni sullo split payment la possibilità di richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile. Inoltre, l’art. 8 del DM 23 gennaio 2015 ha individuato, tra coloro i quali il rimborso è eseguito in via prioritaria ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti di cui al nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. “I rimborsi sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si e' avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.
14
SPLIT PAYMENT
Disposizioni in materia di rimborso
Ai sensi dell’art. 30, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente può chiedere il rimborso quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell’articolo 17-ter.
15
SPLIT PAYMENT
Sanzioni Gli enti pubblici che omettono o ritardano il versamento dell’IVA, sono soggetti alle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. (in via generale, in misura pari al 30% di ogni importo non versato).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 9 febbraio 2015, n. 1/E, ha previsto che non dovranno essere applicate sanzioni alle violazioni dei contribuenti, commesse anteriormente all’emanazione della predetta Circolare. Pertanto:
ove le PA abbiano corrisposto al fornitore l’IVA secondo le modalità ordinarie non occorrerà effettuare alcuna variazione;
ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere l’errore ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le PA dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.
16
SPLIT PAYMENT
Riferimenti normativi
● Direttiva 2006/69/CE, ora art. 199 della Direttiva 2006/112/CE;
● Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Art. 1, comma 629;
● Art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
17
REVERSE CHARGE
Estensione del meccanismo del reverse charge
alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici - art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972;
ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’art. 3 della Direttiva 2003/87/CE trasferibili ai sensi dell’art. 12 della stessa Direttiva - art. 17, comma 6, lett. d-bis) del D.P.R. n. 633/1972;
ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica - art. 17, comma 6, lett. d-ter) del D.P.R. n. 633/1972;
alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lettera a) - art. 17, comma 6, lett. d-quater) del D.P.R. n. 633/1972;
alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) - art. 17, comma 6, lett. d-quinquies) del D.P.R. n. 633/1972;
18
REVERSE CHARGE
Estensione del meccanismo del Reverse charge Le nuove disposizioni sono suddivisibili in 3 gruppi:
19
Immediatamente operative e indeterminate nel tempo
Art. 17, comma 6, lett. a-ter)
Immediatamente operative e limitate nel tempo (4 anni)
Art. 17, comma 6, lett. d-bis); lett. d-ter); lett. d-quater)
Autorizzazione preventiva Consiglio Europeo e limitata nel tempo (4 anni)
Art. 17, comma 6, lett. d-quinquies)
REVERSE CHARGE
Estensione del meccanismo del Reverse charge
20
Art. 17, comma 6, lett. a)
Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera: rese nel settore edile; in esecuzione di un contratto di subappalto; nei confronti delle imprese che svolgono l’attività
di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Art. 17, comma 6, lett. a-ter)
Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici: anche se non rese nel settore edile; in esecuzione di qualsiasi tipo di contratto; rese nei confronti di qualsiasi soggetto passivo.
REVERSE CHARGE
Decorrenza per le norme non soggette all’autorizzazione europea La norma entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2015 (momento di effettuazione dell’operazione). Essendo prestazioni di servizi, è necessario far riferimento alla prima tra: fatturazione pagamento.
Il committente deve essere un soggetto passivo IVA. In fattura riferimento all'art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/172 “inversione contabile”. Se invece il cliente è privato o ente non commerciale per l’attività istituzionale la fattura continua ad essere emessa nel modo consueto.
21
REVERSE CHARGE
22
Criticità Definizione di completamento di edifici:
Si tratta di una definizione non presente nell’art. 3 del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Può essere utile l’analisi degli artt. 31-bis e 31-ter del Reg. 282/2011/UE che definiscono quali sono i servizi relativi ai beni immobili. Relazione Tecnica DDL Stabilità 2015: Codice Ateco 43 (Edilizia specializzata)
Estensione reverse charge GDO
Non si specifica se l’estensione riguardi solo i beni destinati alla rivendita oppure se interessi tutti i beni (elettricità, carburante, beni strumentali).
REVERSE CHARGE
23
Definizione di completamento di edifici:
Completamento
43.31.00 Intonacatura e stoccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte
blindate 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti,
pareti mobili e simili 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili –
muratori (dovrebbero rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici, ad es. preparazione del cantiere, trivellazione e perforazione; realizzazione di coperture; noleggio a caldo di attrezzature e macchinari)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
REVERSE CHARGE
Estensione del meccanismo del Reverse charge Materiali di recupero in reverse charge (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972):
L’estensione del reverse charge è prevista anche per i bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
“Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli,
di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, … al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato.”
24
La norma rientra tra quelle che non necessitano dell’autorizzazione europea e sono
immediatamente operative dal 1° gennaio 2015.
REVERSE CHARGE
25
Novità in materia di IVA : Split Payment e Reverse charge
Comunicazione dei contenuti nelle lettere d'intento
Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list
Altre novità in materia di IVA
Richiesta effettuazione operazioni comunitarie; Esecuzione rimborsi IVA; Rettifica IVA crediti non riscossi.
AGENDA
Art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto Semplificazioni Fiscali)
È stata modificata la disciplina riguardante la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da parte di soggetti qualificati come esportatori abituali - cfr. art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. Sul tema è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 30 dicembre 2014, n. 31/E.
COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DELLE LETTERE D’INTENTO
26
Disciplina previgente La comunicazione in esame era di competenza del fornitore, il quale doveva provvedervi in via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluivano le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. In caso di omessa comunicazione, ovvero di comunicazione incompleta o inesatta, era prevista per il fornitore: la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta non
applicata; la responsabilità in solido con l’esportatore abituale dell’imposta
evasa, se correlata all’infedeltà della lettera d’intento.
COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DELLE LETTERE D’INTENTO
27
Nuova disciplina
L’onere della trasmissione della comunicazione delle lettere d’intento all’Agenzia delle Entrate è spostato in capo all’esportatore abituale.
L’Agenzia delle Entrate alla ricezione della lettera, rilascia apposita ricevuta telematica.
L’esportatore abituale dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in Dogana la lettera d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata
dall’Agenzia.
Il fornitore dovrà verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, prima di effettuare la cessione o
prestazione.
28
COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DELLE LETTERE D’INTENTO
Nuova disciplina Il riscontro da parte del fornitore dell’avvenuta presentazione della dichiarazione potrà essere effettuato secondo due modalità alternative: da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è
resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico;
a breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.
Per la presentazione della dichiarazione in Dogana, entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni l’AdE mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’accesso alla Banca dati delle dichiarazioni d’intento.
29
COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DELLE LETTERE D’INTENTO
Sanzioni La sanzione dal 100 al 200% dell’imposta, di cui all’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 è applicabile al fornitore che effettui operazioni prima di aver ricevuto da parte dell’esportatore abituale la dichiarazione d’intento e di averne riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
N.B. La non imponibilità per le operazioni effettuate nei confronti dell’esportatore abituale presuppone che il fornitore dimostri, in caso di dichiarazione d’intento ideologicamente falsa, di essere estraneo alla frode del cliente.
30
COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DELLE LETTERE D’INTENTO
Decorrenza La nuova disciplina si applica per le operazioni effettuate senza
applicazione dell’IVA da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, a nulla rilevando che l’esportatore abituale abbia già inviato al prestatore la lettera d’intento, secondo le precedenti regole.
Tuttavia, il Provvedimento dell’AdE del 12 dicembre 2014 ha previsto che fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono avvalersi della previgente disciplina, rimanendo ferma comunque la possibilità di avvalersi delle nuove disposizioni.
Le dichiarazioni d’intento inviate prima dell’11 febbraio 2015, ma che esplicano effetti per operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le nuove modalità.
31
COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DELLE LETTERE D’INTENTO
Data di invio Effetti Disciplina Dichiarazione
d’intento inviata prima del 1° gennaio 2015
Operazioni poste in essere prima del 1° gennaio 2015
Vecchia
Dichiarazione d’intento inviata prima del 12 febbraio 2015
Operazioni poste in essere tra il 1° gennaio 2015 e il
12 febbraio 2015
Vecchia o nuova
Operazioni poste in essere successivamente al 12
febbraio 2015
Nuova
Dichiarazione d’intento inviata
successivamente al 12 febbraio 2015
Operazioni poste in essere successivamente al 12
febbraio 2015
Nuova
32
COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DELLE LETTERE D’INTENTO
33
Novità in materia di IVA : Split Payment e Reverse charge
Comunicazione dei contenuti nelle lettere d'intento
Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list
Altre novità in materia di IVA
Richiesta effettuazione operazioni comunitarie; Esecuzione rimborsi IVA; Rettifica IVA crediti non riscossi.
AGENDA
Riferimenti normativi ed interpretativi
Art. 21 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. Decreto Semplificazioni);
Art. 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73
D.M. 30 marzo 2010; D.M. 5 agosto 2010; Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2014, n.
31/E; Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2010, n. 53/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate de 29 novembre 2010, n.
121/E; Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2011, n. 2/E.
34
COMUNICAZIONI BLACK LIST
Disciplina previgente
“…i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999*
[…] e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001”
In sintesi:
Limite quantitativo Operazioni che superano 500 Euro
Periodicità Mensile/trimestrale (DM 30 marzo 2010)
35
COMUNICAZIONI BLACK LIST
Nuova disciplina
“…i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del
Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999* […] e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001”
In sintesi:
* Si ricorda che San Marino è stato eliminato dal D.M. 4 maggio 1999 ad opera del D.M. 12 febbraio 2014. Inoltre sono state espunte dal D.M. 21 novembre 2001 le holding lussemburghesi (c.d. holding del ’29) ad opera del D.M. 16 dicembre 2014.
Limite quantitativo Ammontare complessivo annuale superiore a 10.000 Euro
Periodicità Annuale
36
COMUNICAZIONI BLACK LIST
Decorrenza La nuova disciplina è entrata in vigore il 13 dicembre 2014.
Tuttavia (Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2014 e Circolare del 30 dicembre 2014, n. 31/E):
possibilità di completare l’anno solare 2014 in base alle disposizioni previgenti, ossia:
di avvalersi dell’esonero del limite dei 500 Euro per operazione a prescindere dall'ammontare complessivo annuo;
di presentare le comunicazioni mensili (novembre e dicembre) o trimestrali (ultimo trimestre 2014) nei termini ordinari (31 dicembre 2014 e 31 gennaio 2015).
37
COMUNICAZIONI BLACK LIST
Criticità Verifica del limite quantitativo: da riferirsi a tutte le operazioni effettuate e ricevute con operatori
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list (Circolare AdE del 30 dicembre 2014, n. 31/E e Telefisco 29 gennaio 2015).
Scadenza per la presentazione della comunicazione con Paesi black
list: Entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento
(31 gennaio per obblighi di comunicazione annuale). Per la comunicazione integrativa entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria (cfr. art. 3 del D.M. 30 marzo 2010, richiamato dal Provvedimento AdE n. 94908/2013).
38
COMUNICAZIONI BLACK LIST
39
Novità in materia di IVA : Split Payment e Reverse charge
Comunicazione dei contenuti nelle lettere d'intento
Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list
Altre novità in materia di IVA
Richiesta effettuazione operazioni comunitarie; Esecuzione rimborsi IVA; Rettifica IVA crediti non riscossi.
AGENDA
Art. 22 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 Modifica dell’art. 35 D.P.R. n. 633/1972: In sede di attribuzione della Partita IVA del contribuente che intenda effettuare operazioni intracomunitarie, lo stesso è immediatamente incluso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE (VIES), ai sensi dell’art. 17 del Reg. (CE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. Esclusione della partita IVA dal Vies: Si deve presumere che non vi è più l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie qualora non venga presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nel VIES.
RICHIESTA EFFETTUAZIONE OPERAZIONI COMUNITARIE
40
Disciplina previgente
L’art. 35, comma 2, lettera e-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che i soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie devono far risultare “la volontà di effettuare dette operazioni” nella dichiarazione di inizio di attività ovvero in altra dichiarazione successiva.
Prima delle modifiche, era previsto che l’Ufficio competente potesse emettere un provvedimento di diniego ad effettuare tali operazioni, entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà. Le operazioni intracomunitarie potevano essere poste in essere soltanto a partire dallo scadere di tale termine.
Nel predetto periodo, la soggettività passiva d’imposta poteva risultare limitata alle sole operazioni domestiche e a quelle intercorse
con soggetti extra UE
RICHIESTA EFFETTUAZIONE OPERAZIONI COMUNITARIE
41
Nuova disciplina Il soggetto passivo ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà. Pertanto: per i soggetti già titolari di Partita IVA: la richiesta di inclusione nella
banca dati VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi on-line disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e l’inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato;
per coloro che dichiarano di volere effettuare operazioni
intracomunitarie in sede di dichiarazione di inizio attività: l’inclusione nella banca dati VIES avverrà contestualmente all’attribuzione ai medesimi soggetti della Partita IVA.
RICHIESTA EFFETTUAZIONE OPERAZIONI COMUNITARIE
42
Esclusione dal VIES
L’esclusione dal VIES potrà essere disposta qualora i soggetti passivi non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi, previo invio di apposita comunicazione al contribuente.
Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione il contribuente interessato a conservare la relativa iscrizione:
potrà rivolgersi all’Ufficio competente al fine di superare la presunzione fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento, ovvero fornendo adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare;
può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere l’inclusione nella Banca dati VIES.
RICHIESTA EFFETTUAZIONE OPERAZIONI COMUNITARIE
43
Sanzioni Per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, si ritiene applicabile il principio del favor rei il quale prevede che: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato
a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”
(cfr. art. 3, comma 2, del d. lgs del 18 dicembre 1997 n. 472)
Pertanto, non è più sanzionabile il comportamento di un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni entro i quali, l’Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all’iscrizione al VIES.
RICHIESTA EFFETTUAZIONE OPERAZIONI COMUNITARIE
44
La novità Art. 13 D.Lgs. n. 175/2014; Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2014, n. 32/E.
È stato sostitutito l’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo:
l’innalzamento del limite dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti da 5.164,57 Euro a 15.000 Euro;
la possibilità di ottenere rimborsi di importo superiore a 15.000 Euro presentando, in alternativa alla garanzia, la dichiarazione annuale o l’istanza di rimborso trimestrale (Modello TR) con visto di conformità (ovvero la sottoscrizione alternativa dei revisori) e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, senza prestazione di garanzia;
l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiore a 15.000 Euro per i soli contribuenti c.d. “a rischio” .
ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA
45
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: Il Legislatore ha previsto l’obbligo per il contribuente di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in aggiunta all’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dei revisori. In particolare, la dichiarazione sostitutiva deve attestare che: a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo
periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA
46
Contribuenti a rischio: I rimborsi di importo superiore a 15.000 Euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia quando il rimborso è richiesto: a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni: questo
requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1792;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1. al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2. al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non
superano 1.500.000 euro; 3. all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli
importi dichiarati superano 1.500.000 euro; c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di
conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA
47
Decorrenza
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le modifiche si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014). Inoltre, in caso di:
rimborso di ammontare superiore a 5.164,57 Euro e fino ad un massimo di 15.000 Euro, già richiesto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, l’Agente della riscossione (ovvero l’Ufficio) non richiede la garanzia e, qualora alla stessa data fosse stata già richiesta senza che il contribuente abbia provveduto, quest’ultimo non vi è più tenuto;
rimborso di importo superiore a 15.000 Euro, il contribuente, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’Agente della riscossione competente.
ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA
48
Riferimenti normativi e interpretativi Art. 31 D.Lgs. n. 175/2014; Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2014, n. 31/E; Art. 26 D.P.R. n. 633/1972 Circolare Ministeriale del 17 aprile 2000, n. 77
Disciplina previgente (art. 26 DPR 633/1972)
“Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del
bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma
dell'art. 25”.
RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI
49
Disciplina previgente (CM n. 77/2000) LA C.M. n. 77/E/2000 ha individuato il momento a partire dal quale è possibile emettere nota di variazione, distinguendo tra le varie tipologie di procedure:
Fallimento dopo che il piano di riparto sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di tale piano, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento
Liquidazione coatta amministrativa
trascorso il termine previsto dall’art. 213 L.F. per le opposizioni ai piani di riparto)
Concordato fallimentare
una volta passata in giudicato la sentenza di omologa (ciò è valido anche in caso di concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa
Concordato preventivo
“procedura infruttuosa” per creditori chirografari e per la percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato
RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI
50
Disciplina previgente (CM n. 77/2000) (segue) Il limite massimo entro il quale eseguire la variazione in diminuzione è la data di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui gli organi della procedura hanno documentato l’infruttuosità dell’esecuzione (Risoluzione n. 127/E/2008).
Fallimento in corso di procedura
solo dopo che il piano di riparto sia divenuto definitivo ovvero, in assenz adi tale piano, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del procedimento fallimentare
Amministrazione controllata
non rientra nella disposizione della CM n. 77/2000, per carenza dei presupposti previsti
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
non rientra nell’ambito di applicazione della presente disposizione
RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI
51
La novità Il Legislatore ha modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali – salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione – “a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese”
Allineamento disciplina della deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte sui redditi (art. 101 TUIR) con la disciplina IVA.
RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI
52
Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto Semplificazioni Fiscali):
Semplificazione elenchi Intrastat (artt. 23 e 25) Allineamento definizione prima casa Iva- Registro (art. 33)
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015):
Proroga aliquota del 10% per i Marina Resort – Art. 1, comma 237
Dichiarazione unificata IVA – Art. 1, comma 641 Innalzamento aliquote IVA e accise – Art. 1, commi 718-719 Aumento aliquote IVA cessione Pellet – Art. 1, comma 711 Aliquota IVA ridotta per le cessioni di e-book – Art. 1, comma 667
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 settembre 2014, n. 122854:
Regime del Mini One Stop Shop (MOSS).
ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
53
Grazie per l’attenzione
Dott. Flaviano Ciarla [email protected]
www.pirolapennutozei.it
NOVITA' FISCALI 2015 Certezza del diritto - Gestione del rischio fiscale
Roma, 4 marzo 2015
Marcello Romano
Incertezza del diritto
(IN)CERTEZZA DEL DIRITTO: OPERAZIONI ANTE 1990
Principio anti frode
OPERAZIONI POST 1990
Principio Fraudolenza
OPERAZIONI OGGI
37 bis D.P.R. n. 600/1973
2
Incertezza del diritto
(IN)CERTEZZA DEL DIRITTO
COSA COMPORTA
3
L’approccio della prassi internazionale
Anche l’Amministrazione Finanziaria dei maggiori Paesi occidentali sembra avere preso contezza dell’importanza di una gestione preventiva del rischio fiscale basata su di un atteggiamento collaborativo. L’OCSE e la cooperative compliance
Nel 2013 l’OCSE ha pubblicato il rapporto preliminare «Cooperative
Compliance: a Framework», al fine di fornire linee guida su come un modello di cooperative compliance possa ristabilire fiducia e confidenza nel rapporto tra business community ed A.F. e consentire benefici ad entrambi, sulla base di esperienze dei vari Paesi.
Per il contribuente → pagamento della giusta quantità di imposta al momento giusto e sostanziale riduzione delle incertezze sulla posizione fiscale delle imprese;
per l’A.F.→ presenza in azienda di Tax Control Frameworks sufficientemente robusti da garantire all’A.F. l’affidabilità e veridicità del contenuto delle dichiarazioni fiscali nonché la volontà del contribuente di essere aperto e trasparente.
4
L’approccio della prassi nazionale
Il Progetto Pilota dell’Agenzia delle Entrate Il 25 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha invitato i grandi contribuenti ad
inviare, entro il 31 luglio 2013, la propria richiesta di adesione, su base volontaria, al gruppo di imprese che sarebbero state selezionate per far parte del «Progetto Pilota» in tema di «cooperative compliance» con l’obiettivo di «verificare la possibilità di introdurre un approccio al controllo ex ante, rispetto al tradizionale intervento ex post, con positivi impatti sul livello di compliance del contribuente e sulle sue esigenze di certezza e stabilità, nonché a fornire elementi utili per introdurre appositi provvedimenti attuativi del regime».
L’obiettivo del «gruppo di lavoro» era quello di pervenire alla definizione
condivisa delle caratteristiche di sistemi interni o modelli organizzativi di gestione del rischio fiscale
5
Candidature pervenute Alla data del 31 luglio [2014] risultano pervenute ben 84 candidature riconducibili a 55 gruppi societari, per il 53% italiani, il 32% europei e la restante parte, extra europei. L’apprezzabile numero di adesioni appare ulteriormente corroborato dalla circostanza che, in termini di fatturato, le imprese che hanno espresso la volontà di aderire al progetto rappresentano circa il 10% del fatturato complessivo ascrivibile ai grandi contribuenti per l’anno di imposta 2011 (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Regime+di+adempimento+collaborativo+-+Grandi+contribuenti/)
Alcuni sistemi di gestione dei rischi aziendali già conosciuti (1/2)
Il Sarbanes-Oxley Act del 2002 che si pone come obiettivo il ripristino della fiducia degli investitori e la protezione degli azionisti contro possibili frodi La sezione 404 (Management Assessment of Internal controls) richiede che, con cadenza annuale: il CEO e il CFO della società/gruppo attestino che il sistema di controllo interno che presidia il processo di costruzione e presentazione del bilancio (c.d. Financial Reporting) è efficace. il revisore esterno attesti a sua volta se le dichiarazioni del CEO e del CFO contenute nell’attestazione sull’adeguatezza del sistema di controllo interno sono valide, accurate e complete. Il management deve istituire un processo strutturato e periodico per la valutazione del sistema di controllo interno che porta alla formazione del bilancio (c.d. Management Assessment Process). Ai principi della SOX si ispira l’articolo 154-bis del TUF che prevede l’istituzione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
6
Alcuni sistemi di gestione dei rischi aziendali già conosciuti (2/2)
Il D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti privi di personalità giuridica. La responsabilità amministrativa è esclusa se l’ente prova che: a) L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) Le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
L’articolo 6, comma 2, D.Lgs 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione gestione e controllo. I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze: a)individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b)prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c)individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d)prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e)introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
7
L’approccio per i soggetti vigilati (1/2)
Banca d’Italia (circolare n. 263 del 27/12/2006, 15° aggiornamento 2/07/2013) «Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite
finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Poiché il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell’organizzazione aziendale, soprattutto nell’ambito delle linee operative, l’attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un’adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.
La funzione di conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. A tal fine, è necessario che la funzione di conformità alle norme abbia accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.
[…] La banca può adottare tale approccio anche con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle
normative di natura fiscale(1) , che richiede almeno: (i) la definizione di procedure (2) volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa e ad attenuare i
rischi connessi a situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale;
(ii) la verifica dell’adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l’obiettivo di prevenire il rischio di non conformità».
(1) […] (2) Tali procedure possono prevedere il ricorso a figure interne alla banca esperte in materia fiscale oppure, nei casi più complessi,
l’acquisizione del parere delle autorità tributarie competenti.
8
L’approccio per i soggetti vigilati (2/2)
IVASS, (regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008) «Capo V – Funzione di compliance Art. 22 (Obiettivi della verifica di conformità alle norme) 1. Nell’ambito del sistema dei controlli interni, le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di
specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.
2. […]. Art. 23 (Funzione di compliance) 1. Le imprese istituiscono una funzione di compliance, proporzionata alla natura, dimensione e complessità
dell’attività svolta, cui è affidato il compito di valutare che l’organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 22.
2. […]. 3. La funzione di compliance:
a. identifica in via continuativa le norme applicabili all’impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;
b. valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;
c. valuta l’efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite; d. predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell’impresa e alle altre strutture
coinvolte. […]».
9
TAX FRAMEWORK CONTROL – T.C.F.
Legge 11 marzo 2014, n. 23 “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita”; “Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente” – Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 – decreto di prossima approvazione
10
11
TAX FRAMEWORK CONTROL – T.C.F.
DEFINIZIONE: Implementazione di un sistema di controlli interni alle imprese che
assicuri il loro corretto posizionamento fiscale evidenziando rischi ed incertezze;
Appropriata strategia di risk management che includa l’ambito fiscale. Lloyd’s risk index 2013:
Pubblicato per la prima volta nel 2009, il Risk Index del 2013 fornisce un quadro approfondito in riferimento alle priorità dei business leaders e alle modalità con cui prepararsi ai grandi rischi: la tassazione è identificato come il più grande rischio affrontato dai business leaders.
12
T.C.F. - BENEFICI
Le imprese che implementano il T.C.F potranno: identificare e gestire prontamente rischi ed
opportunità fiscali;
migliorare la capacità di correggere eventuali errori, implementando azioni di miglioramento;
“Learning Cycle”;
evitare danni reputazionali connessi all’insorgere di problematiche fiscali;
utilizzare il T.C.F. propedeuticamente all’ottenimento del rating di legalità (finanziamenti pubblici e privati);
definire con precisione ruoli e responsabilità in ambito fiscale;
organizzare metodi e processi = tendenziale efficienza.
in prospettiva: aderire al regime di «Cooperative Compliance» e fruizione dei benefici che ne conseguono (schema di decreto legislativo in via di approvazione).
T.C.F. = incremento delle misure di compliance aziendale
mediante gestione di un progetto di estrazione fiscale, separato ed autonomo, ma che completa gli strumenti già oggi di comune adozione per le medie e grandi aziende (D. Lgs. 231/01, Privacy).
spinta al miglioramento qualitativo (e non solo efficienza) dei processi aziendali – creazione di un vantaggio competitivo in termini organizzativi (vs la «Cooperative Compliance» )
13
T.C.F. - FASI DI IMPLEMENTAZIONE (1/2)
FASE 0: anticipazione – in parte - delle FASI 1 e 2: conoscenza di massima del dossier, individuazione della situazione di partenza, ambiti tempi e costi dell’implementazione del T.C.F.(tailored approach);
FASE 1:Pianificazione (kickoff meeting – costituzione Steering Committee – pianificazione interviste – individuazione e raccolta della documentazione preliminare);
FASE 2: Analisi del sistema di controlli interni e di gestione dei rischi (di seguito, “il sistema”; in particolare: organigramma/funzionigramma aziendale – risk policy – procedure e protocolli operativi – implementazione dei controlli di primo secondo e terzo livello), in linea generale e con specifico riferimento alla strategia fiscale della Società e alla mitigazione del rischio fiscale;
FASE 3: Esame storico dei precedenti fiscali (accertamenti tributari, pareristica, esito dei controlli interni, documentazione Transfer Pricing – Nazionale e Master File, etc.) – esame del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. N.231/2001 e delle Relazioni sul sistema dei controlli interni (eventualmente) inviate alle Autorità di Vigilanza (es Banca d’Italia. IVASS, ecc.), relativamente agli ambiti interessanti la compliance fiscale, per valutare eventuali proposte di aggiornamento dei documenti;
14
T.C.F. - FASI DI IMPLEMENTAZIONE (2/2)
FASE 4: Risk management (as is) mirato alla compliance fiscale, e finalizzato alla
mappatura delle attività “a rischio fiscale” e relativi controlli e procedure implementanti (costruzione/revisione e aggiornamento della banca dati dei rischi e dei relativi controlli), per il relativo risk assessment;
FASE 5: Gap analysis e remediation plan, riferiti ai “processi/attività sensibili”, con individuazione delle azioni di miglioramento del sistema dei controlli interni;
FASE 6: Integrazione della governance fiscale nel rispetto dei requisiti previsti dalla citata Legge delega (al momento si fa riferimento allo “schema di decreto legislativo” elaborato dal Consiglio dei Ministri);
FASE 7: Monitoraggio e aggiornamento periodico del modello T.C.F. adottato.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Marcello Romano
www.pirolapennutozei.it
NOVITA' SUL JOBS ACT 2015
Legge Delega e Decreti Attuativi
Roma, 4 marzo 2015
Dott. Carlo Dori
2
LEGGE DELEGA E DECRETI ATTUATIVI
La Legge 10 dicembre 2014, n. 183, in vigore dal 16 dicembre 2014, ha delegato il Governo ad intervenire nei seguenti settori:
1. riforma degli ammortizzatori sociali, 2. riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, 3. riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, 4. riordino dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro
In esecuzione delle Legge Delega, in data 20 febbraio 2015 il Governo ha emanato, ad oggi, due decreti legislativi sulle seguenti materie:
1. contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, 2. ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione
dei lavoratori disoccupati In data 20 Febbraio 2015, ha avuto inizio l’esame due ulteriori decreti legislativi
attuativi in tema di (A) riordino delle tipologie contrattuali e (B) disciplina delle mansioni e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro
3
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
Ma cosa è il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti? Di certo è un contratto di assunzione a tempo indeterminato. Quale è la finalità? Incentivare occupazione stabile a fronte di: apparato sanzionatorio che renda “sostenibile” il licenziamento per motivi economici agganciando la sanzione per l’eventuale licenziamento illegittimo all’anzianità del lavoratore (“tutele crescenti”) escludendo, per tale tipologia di licenziamento la REINTEGRAZIONE. Da questo punto di vista si continua nel solco già tracciato dalla Riforma Fornero. agevolazioni contributive (sgravio triennale) anche se tale misura è disciplinata dalla Legge di Stabilità Le nuove norme modificano l’impianto normativo della Legge 300/70? No in quanto la tecnica legislativa utilizzata è stata quella di affiancare le nuove norme al sistema normativo esistente. Con ciò creando un doppio binario.
4
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
1. Doppio binario
2. Maggiore certezza degli effetti del licenziamento illegittimo. Nel nuovo sistema non trova più spazio il concetto di “manifesta infondatezza” che lascia al giudice un ruolo non secondario nella decisione in ordine alla reintegra
3. Sostituzione del concetto di “retribuzione globale di fatto” con “retribuzione di riferimento del TFR”.
“assunti ante” ai quali continua a trovare applicazione la “Legge
Fornero”
“assunti post” ai quali si applicano le nuove disposizioni
5
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
In vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Applicabile esclusivamente a seguito di tale data.
Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina degli effetti del licenziamento illegittimo (individuali e collettivi);
Interessa le categorie di: operai, impiegati e quadri; resta esclusa dal campo di applicazione del decreto la categoria dei dirigenti
Si applica anche nei casi di conversione dei contratti a tempo determinato o dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, successiva all’entrata in vigore del decreto
Ove le assunzioni successive all’entrata in vigore del decreto comportino il superamento del limite dimensionale di cui all’art. 18 L. 300/1970 (più di 15 dipendenti assunti), si applicheranno a tutti i dipendenti dell’impresa – indistintamente dalla data di assunzione – le disposizioni di seguito riassunte
6
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (Art. 3, c. 1)
Nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore avrà diritto esclusivamente (è quindi esclusa la reintegra) ad una indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale nella misura di: Il risarcimento economico di cui sopra NON è assoggettata a contribuzione previdenziale.
A tale tipologia di licenziamento non si applica la procedura ex art. 7, L. 604/66 (preventiva comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro)
MINIMO: 4 mensilità MASSIMO: 24 mensilità
7
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA (Art. 3, c. 2)
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento allo stesso di una indennità risarcitoria.
Tale indennità risarcitoria va commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (aliunde percipiendum).
La misura di tale indennità non potrà essere superiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
8
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA (Art. 3, c.2)
Il datore di lavoro deve versare anche la contribuzione previdenziale fino alla data di effettiva reintegra senza applicazione di sanzioni ed interessi. Al lavoratore è data la facoltà di richiedere al datore di lavoro, in luogo della reintegrazione, il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Tale indennità NON è assoggettata a contribuzione previdenziale.
9
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA (Art. 3, c. 2)
A primo impatto emergono almeno due aspetti:
1. La specifica previsione che il Giudice non possa applicare il rimedio della reintegrazione nel caso in cui ritenga il licenziamento sproporzionato rispetto al fatto contestato.
2. La norma espressamente impone che sia data direttamente la prova che il fatto materiale non esiste.
Su chi ricade l’onere della prova?
A dimostrazione della “insussistenza” del fatto materiale contestato ha interesse il lavoratore e non il datore di lavoro sul quale, in via generale, grava l’onere della prova.
Avendo il datore di lavoro GIA’ licenziato il dipendente ne deriverebbe una inversione dell’onere della prova.
10
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA (Art. 3, c. 2)
Articolo 18 Nuova Disciplina
Si prevede che esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o
per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in
giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea
ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il Giudice annulla il licenziamento e
condanna il datore alla reintegrazione ed al pagamento
della indennità risarcitoria.
Nell’articolo 18 si prevede che la reintegrazione debba essere
disposta dal Giudice nel caso in cui sia accertata l’insussistenza del fatto contestato oppure nel caso in cui il fatto contestato sia vero, ma sia sanzionato dal CCNL con
una sanzione conservativa (multa o sospensione) e non con il
licenziamento
11
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA (Art. 3, c. 2)
Quello che va messo in evidenza è la differenza “giuridica” tra:
A. Insussistenza del fatto (Legge Fornero / art. 18) B. Insussistenza del fatto materiale (Contratto Tutele Crescenti)
Oltre al fatto “storico” (materiale) va considerato anche l’elemento psicologico?
Dottrina e giurisprudenza maggioritaria sostengono che per configurarsi “insussistenza del fatto” occorre l'imprescindibilità dell'elemento soggettivo e dell'intenzionalità della condotta, nonché la necessaria proporzionalità della sanzione ex art. 2106 c.c., che imporrebbe la reintegra nel caso di sanzione sproporzionata.
Tribunale di Bologna, 15 ottobre 2012 e 25 settembre 2012 Tribunale di Milano, 20 novembre 2012 e 28 dicembre 2012
Nel mero “fatto materiale” l’elemento psicologico e quindi la intenzionalità sarebbe assente.
12
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO ED INTIMATO IN FORMA ORALE (Art. 2)
La reintegrazione ed il risarcimento del danno resta per tale tipologia di licenziamento
Il Giudice, con la sentenza, ordina al datore di lavoro , la reintegrazione INDIPENDENTEMENTE dal motivo motivo formalmente addotto.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno quantificato nella retribuzione “persa” tra la data del licenziamento e quello della effettiva reintegra, dedotto l’aliunde perceptum ed aliunde percipiendum.
Il risarcimento non può essere inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione per il calcolo del TFR.
Tra i casi di nullità del licenziamento non è da considerarsi il licenziamento per superamento del periodo di comporto che rimane disciplinato dall’articolo 3, comma 1 (indennità economica ed esclusione della reintegrazione).
13
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO ED INTIMATO IN FORMA ORALE (Art. 2)
La reintegrazione ed il risarcimento del danno resta per tale tipologia di licenziamento
Il datore di lavoro deve anche versare la contribuzione previdenziale.
Al lavoratore è data la facoltà di chiedere, in luogo della reintegra, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR.
Tale indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
La richiesta da parte del lavoratore deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere il servizio (se anteriore).
Tale disciplina si applica anche ai licenziamenti in cui sia accertato il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica.
14
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
VIZI FORMALI E PROCEDURALI(Art. 4)
Nel caso in cui il licenziamento sia intimato in violazione del requisito di “motivazione” (“la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”) della procedura di cui all’art. 7, legge 604/66 (comunicazione alla DTL di intenzione al licenziamento) A. Risarcimento del danno pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, con
un minimo di 2 e massimo di 12 mensilità di calcolo del TFR. Tale indennità non è soggetta a contribuzione previdenziale.
B. Se ricorrono i presupporti il giudice può applicare le maggiori sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 (casi di nullità, inefficacia, difetto di giustificazione, insussistenza del fatto materiale contestato)
15
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
OFFERRTA DI CONCILIAZIONE (Art. 6)
E’ stato introdotto, in caso di licenziamento, un nuovo tentativo di conciliazione FACOLTATIVO.
Il datore di lavoro potrà offrire al lavoratore, con assegno circolare, un importo esente da imposte e contributi, di ammontare pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio.
La misura minima è di 2 mensilità e quella massima di 18 mensilità.
La mensilità è quella di riferimento per il calcolo del TFR.
L’accettazione dell’assegno in una delle sede protette (art. 2113, c. 4 del cc) o presso le commissioni di certificazione comporterà l’estinzione del rapporto dalla data di cessazione e la rinuncia alla impugnativa di licenziamento anche nel caso in cui questa sia già stata proposta dal lavoratore.
16
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
OFFERRTA DI CONCILIAZIONE (Art. 6)
L’offerta deve avvenire entro 60 giorni dal licenziamento.
Decorso tale termine sarà sempre possibile conciliare, ma la somma non godrà della agevolazione fiscale e contributiva.
DA NOTARE
L’indennità di cui sopra copre esclusivamente l’impugnazione di licenziamento. La transazione cd “tombale” potrà avvenire anche in tale sede e contestualmente ma con distinta indennità che sconterà la ritenuta fiscale ed eventualmente previdenziale. Per permettere il monitoraggio di tale modalità di conciliazione, l’attuale comunicazione di cessazione al centro per l’impiego va integrata da una ulteriore comunicazione on line (entro 65 gg.) indicando se la conciliazione sia avvenuta o meno. La mancata comunicazione è sanzionata (da € 100 a € 500 per ogni mancata comunicazione).
17
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTI PER LE “PICCOLE IMPRESE” (Art. 9)
Per le aziende fino a 15 dipendenti è confermato che in caso di licenziamento “ingiustificato” (assenza di giusta causa o giustificato motivo) non trova applicazione la reintegrazione.
Se a seguito dell’assunzione di nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, il datore di lavoro che non starebbe stato soggetto al regime della tutela reale vi ricade, tutti i lavoratori compresi quelli già assunti prima dell’entrata in vigore del decreto, sono assoggettati alle nuove regole. Previsto il dimezzamento dell’ammontare della indennità dovuta nei casi di licenziamento sopra analizzati compresa l’offerta conciliativa.
.
18
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Art. 10)
Le nuove disposizioni si applicano anche ai licenziamenti collettivi i cui lavoratori coinvolti siano stati assunti successivamente alla entrata
in vigore del Decreto.
Licenziamenti collettivi intimanti in mancanza di forma scritta è prevista la reintegrazione risarcimento del danno pari alla retribuzione “persa” tra la data del licenziamento e quello della effettiva reintegra, dedotto l’aliunde perceptum ed aliunde percipiendum. Misura minima pari a 5 mensilità.
Licenziamenti collettivi intimati in (a) violazione delle procedure e in (b) violazione dei criteri di scelta no reintegrazione risarcimento pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min. 4 – max. 24 mensilità del TFR). L’indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale
19
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Art. 10)
Aspetto Rilevante
Difficoltà nel gestire una procedura di licenziamento collettivo in cui sono coinvolti dipendenti “ante” e “post” Jobs Act,
Solo ai nuovi contratti si applicheranno le tutele crescenti in misura
predeterminata, mentre ai vecchi contratti si applicheranno un regime indennitario soggetto a maggiore discrezionalità del giudice.
20
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (Schema di Riepilogo)
Disciplina dei licenziamenti individuali: Licenziamento Sanzione Note
In caso di licenziamento -Nullo (discriminatorio e negli altri casi di nullità di legge) -Inefficace
-(intimato oralmente) -Per sopravvenuta inabilità fisica e/o psichica (ove difetti la giustificazione)
- Reintegrazione - Risarcimento dalla data del
risarcimento alla effettiva reintegra assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale (min. 5 mensilità, dedotto l’aliunde perceptum)
- Possibilità di opzione per una indennità pari a 15 mensilità (non assoggettata a contribuzione) sostitutiva della reintegra; in tal caso risoluzione del rapporto di lavoro
Disciplinare (se il fatto materiale contestato non sussiste «a prescindere da ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento»)
- Reintegrazione - Risarcimento dalla data del
risarcimento alla effettiva reintegra assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale (max. 12 mensilità, dedotto l’aliunde perceptum e percipiendum)
- Possibilità di opzione per una indennità pari a 15 mensilità (non assoggettata a contribuzione) sostitutivo della reintegra; in tal caso risoluzione del rapporto di lavoro
21
Disciplina dei licenziamenti individuali:
Licenziamento Sanzione
Ove non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”)
- Risarcimento, pari a due mensilità per ogni anno di servizio (min. 4, max. 24 mensilità)
- L’indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale
Vizi di motivazione o della procedura di cui all’art. 7 L. 300/1970
- Risarcimento, pari a una mensilità per ogni anno di servizio (min. 2, max. 12 mensilità)
- Se ricorrono i presupposti, il giudice può applicare le maggiori sanzioni di cui agli art. 2 e 3 (ovvero per i casi di nullità, inefficacia o difetto di giustificazione nonché per insussistenza del fatto materiale contestato) del decreto
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (Schema di Riepilogo)
22
Disciplina dei licenziamenti individuali per le piccole imprese (con meno di 16 dipendenti):
Licenziamento Sanzione
Ove non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”)
Ammontare degli importi e delle indennità di cui agli art. 3 co. 1 (“licenziamenti ingiustificati”), 4 co. 1 (vizi di motivazione o della procedura di cui all’art. 7 L. 300/1970) e 6 co. 1 (indennità proponibile nell’offerta di conciliazione, vedi slide 9): -Dimezzato -In ogni caso non superiore a 6 mensilità
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (Schema di Riepilogo)
23
Disciplina delle fasi successive ai licenziamenti individuali:
Procedura di licenziamento e Rito applicabile
Abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione
Ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo non si applica la procedura prevista dall’art. 7 L. 604/1966 (tentativo di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, c.d. «motivi economici»)
Introduzione dell’offerta di conciliazione
Il datore di lavoro può offrire al lavoratore (entro 180 giorni dal licenziamento, dinanzi alla DTL ovvero in una delle «sedi protette») un importo non assoggettato a contribuzione pari ad una mensilità per ogni anno di servizio (min. 2 e max. 18 mensilità). In caso di accettazione il rapporto di lavoro si risolve e l’impugnazione del licenziamento si intende rinunciata
Revoca del licenziamento
Da effettuarsi nei 15 giorni successivi dalla comunicazione dell’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore Il rapporto è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata sino al giorno della revoca Non si applicano altre sanzioni
Rito Applicabile Ai licenziamenti intimati nei confronti del personale assunto nella vigenza dei Decreti Attuativi non si applica il c.d. «Rito Fornero»
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (Schema di Riepilogo)
24
Disciplina dei licenziamenti collettivi:
Licenziamento Sanzioni
In caso di licenziamenti collettivi intimati in mancanza di forma scritta
- Reintegrazione - Risarcimento (min. 5 mensilità, dedotto l’aliunde
perceptum) - Versamento contributi previdenziali e assistenziali
In caso di licenziamenti collettivi intimati in -violazione delle procedure (art. 4 co. 12 L.223/199) -Violazione dei criteri di scelta (art. 5 co. 1 L. 223/1991)
- Risarcimento, pari a due mensilità per ogni anno di servizio (senza alcuna reintegrazione) min. 4, max. 24 mensilità
- L’indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (Schema di Riepilogo)
25
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il Decreto Attuativo interessa chi abbia perduto involontariamente la propria occupazione e persegue l’obiettivo di ricollocare i lavoratori disoccupati
Il decreto introduce i seguenti nuovi strumenti: NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego), Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata), ASDI (assegno di disoccupazione), Contratto di Ricollocazione
Entrata in vigore: NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego) 1 maggio 2015 Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata) dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U., ASDI (assegno di disoccupazione) dal giorno successivo alla pubblicazione in
G.U., Contratto di Ricollocazione dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. La NASpI sostituirà l’ASpI e la mini-ASpI L’Indennità di mobilità resta regolata dalla Legge Fornero (efficacia sino al
2017)
26
Destinatari e requisiti
- Lavoratori dipendenti disoccupati, dimissionari per giusta causa e in caso di risoluzione consensuale (ex art. 7 L. 604/1966). Perdita INVOLONTARIA.
- Vi sia lo stato di DISOCCUPAZIONE - Richieste almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti,
ovvero 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti
Decorrenza e Durata
- Decorre dal 1 maggio 2015 - Durata massima pari all metà delle settimane maturate ai fini contributivi
negli ultimi 4 anni di lavoro (con esclusione di periodi in cui si ha beneficiato di altri sussidi di disoccupazione)
- Dal 1 gennaio 2017 durata massima del sussidio è pari a 1 anno e ½
Entità del sussidio
- Dal 75% della retribuzione mensile se la retribuzione mensile è inferiore o uguale a €1.195, al 75% della retribuzione + 25% della differenza tra retribuzione mensile e il maggior importo percepito superiore a €1.195
- La NASpI non può superare l’ammontare di €1.300 euro su base mensile - A decorrere dal quarto mese il sussidio si riduce del 3% per ogni mese - Si riduce del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi
Incentivo auto imprenditorialità
- In caso di avvio di attività lavorativa autonoma/impresa individuale, o di sottoscrizione della quota del capitale sociale di una cooperativa di cui sia socio lavoratore, il lavoratore può richiedere la liquidazione del sussidio spettante in un’unica soluzione e in via anticipata
- Ove il lavoratore che abbia già percepito la liquidazione anticipata instauri un rapporto di lavoro subordinato, perde il diritto a godere parte del sussidio e deve restituire l’intero importo ricevuto
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Nuovo Assegno Social per Impiego NASpI)
27
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Nuovo Assegno Sociale per Impiego NASpI)
Compatibilità con altre forme di lavoro subordinato
- Il lavoratore decade dal diritto al sussidio se instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata maggiore a sei mesi, con reddito annuo maggiore del reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000) . Se il reddito è inferiore il lavoratore mantiene il diritto alla prestazione comunicando all’inps il ricavo annuo previsto.
- In tal caso l’indennità è erogata in misura ridotta dell’80%, se instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata maggiore a sei mesi, previa comunicazione all’INPS del reddito annuo previsto.
- Ulteriore condizione: il nuovo datore di lavoro/utilizzatore non deve coincidere con l’impresa che ha dato luogo alla mobilità
- Il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro di durata massima pari a sei mesi è temporaneamente sospeso dalla fruizione del sussidio per tutta la durata dell’impiego
Compatibilità con altre forme di lavoro autonomo
- Nel caso di svolgimento di attività autonoma o parasubordinata con un reddito inferiore al limite di esenzione fiscale (Euro 4.800) non si decade dalla prestazione, che però viene contratta.
- L’interessato deve darne comunicazione all’inps entro un mese dall’inizio dell’attività.
- La riduzione è pari all’80% dei compensi preventivati, rapportati al tempo tra la data di inizio dell’attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione o, se antecedente, la fine dell’anno.
28
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Disoccupazione Collaboratori Dis-Coll)
Destinatari e requisiti
- Lavoratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti alla gestione separata dell’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, con esclusione di amministratori e sindaci
- L’erogazione è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione ed alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale
- Richiesti almeno 3 mesi di contribuzione (oppure 1 mese per rapporti pari almeno ad 1 mese) nel periodo precedente che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro, al predetto evento;
Durata e misura
- In via sperimentale per tutto il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 31 dicembre 2015
- Erogata mensilmente, misura pari alla metà dei mesi di contribuzione precedenti alla cessazione del rapporto, con un massimo di 6 mesi
- Dal 75% della retribuzione mensile se la retribuzione mensile è inferiore o uguale a €1.195, al 75% della retribuzione + 25% della differenza tra retribuzione mensile e il maggior importo percepito superiore a €1.195
- La Dis - Coll non può superare l’ammontare di €1.300 euro su base mensile
- A decorrere dal quarto mese il sussidio si riduce del 3% per ogni mese - A differenza della NASpI la Dis-Coll non da diritto all’accredito di
contribuzione figurativa - E’ assoggettata a ritenuta fiscale essendo sostitutiva di un reddito
29
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Disoccupazione Collaboratori Dis-Coll)
Compatibilità con altre forme di lavoro subordinato
- Decadenza dal Dis-Coll in caso di assunzione di durata maggiore a 5 giorni
Compatibilità con altre forme di lavoro autonomo
- In caso di avvio di attività autonoma/impresa individuale con reddito inferiore al limite utile per conservare lo stato di disoccupazione, la Dis-Coll spetta in misura pari all’80% previa comunicazione all’INPS del reddito annuo previsto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, a pena di decadenza dal diritto al sussidio
30
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Assegno di Disoccupazione - ASDI)
Destinatari e requisiti
La funzione è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI che al termine di fruizione siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno (che dovrà essere definita con decreto)
Nel primo anno (2015) gli interventi sono prioritariamente riservati a: - Lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni; - Lavoratori prossimi al pensionamento
E’ richiesta la partecipazione ad un progetto di ricerca attiva di lavoro e ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
Decorrenza / Durata
- A decorrere dal 1° maggio 2015 ed in via sperimentale per il 2015
- Erogazione mensile, durata massima 6 mesi Misura - 75 % dell’ultima indennità NASpI percepita e
comunque non superiore all’assegno sociale
31
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Contratto di Ricollocazione)
Destinatari e requisiti
- Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o soggetti accreditati un servizio di assistenza “intensiva” nella ricerca di occupazione attraverso la stipula del contratto di ricollocazione
- A seguito della definizione del profilo professionale di occupabilità al soggetto è riconosciuta una somma (“dote individuale di ricollocazione”) spendibile presso i centri accreditati
- L’ammontare della dote è proporzionato in relazione al profilo professionale di occupabilità
- Il soggetto accreditato ha diritto ad incassarlo solo al raggiungimento del risultato
Contenuto del servizio
- Il contratto di ricollocazione prevede: 1. Il diritto ad una assistenza appropriata nella ricerca di
occupazione, programmata, gestita e strutturata 2. Il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle
iniziative proposte 3. Il diritto del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca,
addestramento, riqualificazione professionale volte a ricollocarsi nel mondo del lavoro il cui costo è a carico della Regione
32
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Contratto di Ricollocazione)
Decadenza
- Nel caso di mancata partecipazione alle iniziative del soggetto accreditato e quelle di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale
- Nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro o perdita dello stato di disoccupazione
33
Decreti attuativi in fase di esame preliminare
In attuazione della legge delega sono all’esame delle Camere due ulteriori schemi di Decreti attuativi sulle seguenti materie: riordino delle seguenti tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni:
A. Lavoro subordinato B. Lavoro a tempo parziale C. Lavoro intermittente D. Lavoro a tempo determinato E. Somministrazione di lavoro F. Apprendistato G. Lavoro accessorio H. Disciplina delle mutamenti di mansione (art. 2113 c.c.)
servizi per il lavoro e politiche attive, attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, che ridisciplineranno:
Il divieto di adibire al lavoro le donne (congedo di maternità), trattamento economico e prolungamento Il congedo di maternità e paternità per adozione e affidamento, trattamento economico e
prolungamento Le dimissioni Il lavoro notturno/Telelavoro Le indennità di maternità per lavoratrici autonome/imprenditrici agricole Il congedo per donne vittima di violenza di genere
34
Grazie per l’attenzione
www.pirolapennutozei.it
NOVITA' FISCALI 2015 Voluntary Disclosure
Roma, 4 marzo 2015
Domenico Ruffini
Agenda
2
Il contesto internazionale. Cenni Il monitoraggio fiscale e le sanzioni applicabili alle relative violazioni La procedura di collaborazione volontaria – Evoluzione, procedura e gli effetti Gli adempimenti post voluntary disclosure
Contesto internazionale. Cenni
3
• OCSE • 2010 pubblicazione analisi dei programmi di voluntary compliance adottati da
diversi Paesi • luglio 2012 diffuso il documento “Update to article 26 of the OECD Model Tax
Convention and its Commentary”, recante alcune modifiche all’articolo del Modello di Convenzione
• luglio 2014 è stato pubblicato lo “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”
• 29 ottobre 2014 Accordo Multistate: 51 Paesi sottoscrivono per lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017
• OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAT)
• Direttiva 2011/16/UE • FATCA • DIRETTIVA 48/2005/CE “ RISPARMIO”
Contesto internazionale. Cenni
4
• Accordo con Svizzera – Comunicato Stampa n. 40 del 23/02/2015 MEF:
Italia e Svizzera hanno siglato il Protocollo che modifica la Convenzione, prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta in base agli standard OCSE (+ Roadmap)
• Scambio automatico informazioni a partire dal 2018 con riferimento all’annualità 2017
• Liechtenstein - Comunicato Stampa n. 32 del 13/02/2015 MEF: Italia e Liechtenstein hanno concluso un’intesa in materia di scambio di informazioni di natura fiscale, basato sul più aggiornato standard OCSE. L’intesa raggiunta include l’Accordo sul modello Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e un Protocollo Aggiuntivo in materia di richieste di gruppo.
• Principato di Monaco: Comunicato Stampa n. 45 del 02/03/2015 MEF: Italia e il Principato di Monaco hanno firmato un accordo fiscale sullo scambio di informazioni.
Il DL 167/90 ed il monitoraggio fiscale
5
La normativa sul monitoraggio fiscale è stata introdotta nel 1990, a seguito della completa liberalizzazione dei movimenti di capitale: • Presupposto soggettivo: persone fisiche, società semplici ed equiparate,
fiscalmente residenti in Italia • Presupposto oggettivo: investimenti all’estero, ovvero attività estere di
natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta, ed inoltre, i trasferimenti che hanno interessato i suddetti investimenti
Il DL 167/90 ed il monitoraggio fiscale
6
Con il “nuovo monitoraggio fiscale” (Legge Europea 2013): l’ambito soggettivo è stato esteso anche ai “titolari effettivi” delle disponibilità estere, ai sensi della normativa sull’antiriciclaggio è scomparso il riferimento al 31/12 ma occorre dare indicazione degli investimenti detenuti all’estero nel periodo di imposta ed è stato soppresso l’obbligo dell’indicazione dei trasferimenti
Il DL 167/90 ed il monitoraggio fiscale
7
Evoluzione profilo sanzionatorio • Fino al 26/9/2001 (art. 5 DL 167/90): sanzione variabile da €258 a € 2.065 • Dopo introduzioni scudi fiscali le sanzioni sono state incrementate: - Dal 27/9/2001: dal 5% al 25% (oltre confisca) - Dal 4/8/2009 :10% al 50% (oltre alla confisca) con raddoppio termini se
detenuti in Paesi BL e con presunzione redditi sottratti a tassazione • Con nuovo monitoraggio (Legge Europea 2013): 3% a 15% raddoppiati in
caso di attività finanziarie detenute in paradisi fiscali - Eliminata la previsione circa la confisca dei beni - Sanzione di Euro 258 nel caso di presentazione del Modulo RW entro 90
giorni dal termine di invio delle dichiarazioni dei redditi - Favor rei
La VD. Evoluzione
8
• UCIFI: art. 12, comma 3, del D.L. n. 78/2009 ha previsto, al fine di
garantire la massima efficacia dell'azione di contrasto agli illeciti fiscali internazionali, l'istituzione di un'unità speciale, finalizzata all'acquisizione di informazioni utili all'individuazione dei fenomeni illeciti ed al rafforzamento della cooperazione internazionale.
• Successivamente, con decreto del Ministro della Giustizia dell'8 gennaio 2013, è stata costituita una commissione ministeriale (c.d. Commissione Greco) con l'incarico di «procedere alla ricognizione, sistematizzazione e analisi critica ed organica del complesso degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle convenzioni e trattati internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, inclusa la previsione di fattispecie di illecito connesse alla violazione di adempimenti contabili e finanziari e al cosiddetto auto-riciclaggio (...); di procedere, altresì, all'esame delle principali criticità riscontrate nell'assolvimento dell'Italia a detti obblighi e alla formulazione di proposte per ulteriori interventi da intraprendere».
La VD. Evoluzione
9
• Amministrazione finanziaria - Circolare n. 25/E del 31 luglio 2013, ha
attribuito all'UCIFI, nell'ambito dei compiti di contrasto agli illeciti fiscali internazionali, il compito di sperimentare l'azione di contrasto nello specifico settore, anche attraverso lo sviluppo di attività volte alla voluntary disclosure di attività economiche e finanziarie illecitamente detenute all'estero da contribuenti nazionali.
• Provvedimento normativo: art. 1 del D.L. 28 gennaio n. 4 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014. L’articolo relativo è stato successivamente soppresso dalla legge di conversione
• Situazione attuale: Legge 15 dicembre 2014 n. 186
• Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015
La VD. Che cos’è
10
• La procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure Legge
15 dicembre 2014 n. 186) consiste nella presentazione di una dichiarazione all’Amministrazione Finanziaria nella quale: • il contribuente (PF individuata ai sensi della normativa
antiriciclaggio, titolare effettivo) (presupposto soggettivo) • indica tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero
in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale (ambito oggettivo)
• allega tutti i documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per acquistarli o acquisirli (origine degli attivi esteri, eventuale rilevanza reddituale)
• nonché i redditi che sono derivati da quegli investimenti (aspetto reddituale)
• relativamente a tutti i periodi di imposta aperti all’accertamento (orizzonte temporale)
La VD. Periodi aperti all’accertamento
11
- Termine contestazioni violazioni monitoraggio è 31/12 del 5° anno successivo della violazione (white list) - Per violazioni relative ad attività detenute in Paesi black list il termine è raddoppiato - per le attività detenute in Paesi black list opera anche la presunzione secondo cui tali attività e investimenti si presumo costituiti mediante redditi sottratti a tassazione - In caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti i termini di decadenza dal potere di accertamento sono raddoppiati (*) Il dimezzamento del termine non opera per RW – ma emendamenti al Decreto Milleproroghe prevedono dimezzamento dei termini per l’irrogazione delle sanzioni - Il tema del raddoppio dei termini di accertamento sarà oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo sulla certezza del diritto. Sembra che quando la delega sarà attuata, nella procedura di collaborazione volontaria potrebbe non esservi spazio per l’applicazione di tale raddoppio dei termini.
Termine per la contestazione delle violazioni monitoraggio Anni
Paese white list 2009/2013
Paese black list 2004/2013
Paese black list che entro 60gg dall’entrata in vigore del decreto conclude accordo per scambio informazioni (articolo 26 DTT)
2004/2013 (*)
Paese white list / black list supermento soglie penale (?) 2004/2013
La VD. Periodi aperti all’accertamento
12
Termine per l’accertamento imposte sui redditi Anni
Paese white list e Paese black list che entro 60gg dall’entrata in vigore del decreto conclude accordo
Infedele dich 2010/2013
Omessa dich 2009/2013
Paese black list Infedele dich 2006/2013
Omessa dich 2004/2013
Paese white list / black list supermento soglie penale (?)
Infedele dich 2006/2013
Omessa dich 2004/2013
-Dich infedele entro il 31 dicembre del quarto anno - Dich omessa quinto anno - Per i Paesi black list firmano accordo è previsto dimezzamento del termine
La VD. Le sanzioni applicabili per violazioni sul monitoraggio
13
• Le sanzioni sono ridotte alla metà del minimo edittale, a condizione alternativamente che: attività vengano trasferite in Italia o in Stati membri UE o Stati aderenti Accordo SEE, che consentano scambio informazioni le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati siano state o siano ivi detenute colui che intende aderire alla procedura rilasci all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere alle autorità fiscali italiane richiedenti i dati sulle attività oggetto di VD e alleghi tale autorizzazione all’istanza
• se le condizioni non sono soddisfatte la riduzione delle sanzioni è circoscritta da ¼ (75% minimo)
• per Paesi black list che sottoscrivono accordo è prevista l’applicazione della sanzione minima del 3%
14
Paese di detenzione attività
Anni aperti
Sanzione per anno
Sanzione VD
(50%)
Riduzione ad 1/3 (*)
Sanzione Tot
Paese white list 09-13 3% 1,5% 0,5% 2,5%
Paese black list 04-07 08-13
5% 6%
2,5% 3%
0,83% 1%
9,33%
Paese black list scambio informazioni
04 - 13
3% 1,5% 0,5% 5%
Per Paesi black list che entro 60 gg dalla entrata vigore legge (2 marzo 2015) stipulano accordi che consentano scambio info ai sensi art. 26 DTT: sanzione minima 3% (*) Le sanzioni sono ridotte a 1/3 in caso di adesione all’invito al contradditorio
La VD. Le sanzioni applicabili per violazioni sul monitoraggio
La VD. Le sanzioni applicabili per violazioni di natura reddituale
15
• Sanzione dichiarazione infedele: 100% - 200% • Sanzione dichiarazione omessa: 120% - 240% • Sanzioni dichiarazioni relativamente ad attività finanziarie detenute in
Paesi BL per i quali opera presunzione sono raddoppiate (200% infedele – 240% omessa)
• Sanzioni riguardanti violazioni dichiarazioni con redditi prodotti all’estero le sanzioni sono aumentate di 1/3
• Con VD le sanzioni minime per le violazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive, IRAP, IVA è fissato al minimo edittale, ridotto di ¼
• In caso di adesione all’invito al contradditorio: abbattimento sanzioni irrogate ad 1/6
• In caso di accertamento con adesione: riduzione sanzioni ad 1/3
La VD. Le sanzioni applicabili per violazioni di natura reddituale – Dichiarazione infedele
16
Paese di detenzione attività
Anni Sanzioni (riduzione di ¼)
Riduzione ad 1/3
Riduzione ad 1/6
Paese WL 2010 (100% + 1/3) x 75% = 99,75%
33% 16%
Paese BL 2005 (100% + 1/3) x 2 x 75% = 199,5%
66,5% 33,25%
Paese BL (*) scambio informazioni
2010 (100% + 1/3) x 75% = 99,75%
33% 16%
Paese WL/BL superamento soglie penale
2005 Max 66,5% Max 33,25%
(*) Le sanzioni sono ridotte a 1/6 in caso di adesione all’invito al contradditorio oppure a 1/3 in caso di accertamento con adesione
La VD. Le sanzioni applicabili per violazioni di natura reddituale – Dichiarazione omessa
17
Paese di detenzione attività
Anni Sanzioni (riduzione di ¼)
Riduzione ad 1/3
Riduzione ad 1/6
Paese WL 2009 (120% + 1/3) x 75% = 120%
40% 20%
Paese BL 2004 (120% + 1/3) x 2 x 75% = 240%
80% 40%
Paese BL (*) scambio informazioni
2009 (120% + 1/3) x 75% = 120%
40% 20%
Paese WL/BL superamento soglie penale
2004 Max 80% Max 40%
(*) Le sanzioni sono ridotte a 1/6 in caso di adesione all’invito al contradditorio oppure a 1/3 in caso di accertamento con adesione
Il processo
18
• Incontro con il Cliente per una prima analisi della sua posizione giuridica
presso i nostri uffici in Italia, oppure presso la sede dell’intermediario, oppure presso gli uffici di Lugano
• Sottoscrizione da parte del Cliente (contestualmente o immediatamente dopo il primo incontro): • Lettera di incarico allo Studio Pirola per esaminare la
documentazione del Cliente • Documentazione inerente l’individuazione del Cliente ai fini della
normativa antiriciclaggio • Autorizzazione fornita alla Banca affinché possa trasmetterci la
documentazione da analizzare su formato standard proposto dalla Banca piuttosto che su nostro standard
• Invio alla Banca dell’autorizzazione al trasferimento dei documenti/
informazioni del Cliente. La Banca ci avrà preventivamente trasmesso Moduli standard che intende utilizzare. A tal proposito occorrerà individuare una figura di riferimento all’interno della Banca per monitorare il flusso di documenti.
Il processo. (Segue)
19
• Ricezione della documentazione bancaria
• Analisi della documentazione ed individuazione del costo associato alla
procedura di collaborazione volontaria
• Secondo incontro con il Cliente per condividere l’esito dell’analisi svolta ed eventuale sottoscrizione (contestuale o successiva) dei Moduli ufficiali da presentare / inviare all’UCIFI e/o DP competente
• Presentazione dei Moduli alla sede UCIFI competente tramite appuntamento (invio tramite lettera raccomandata per casi più semplici)
• Comunicazione alla Banca dell’avvenuta presentazione dei Moduli
La VD. Qual è la procedura
20
• Il contribuente aderisce all’invito e versa le somme richieste entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contradditorio (riduzioni sanzioni relative alle imposte sui redditi ad 1/6 e irrogazione sanzione monitoraggio ad 1/3).
• Avvia un tentativo di accertamento con adesione versando le somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell’atto (riduzione sanzioni imposte sui redditi a 1/3)
• Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti scaturenti dall’invito o dall’accertamento con adesione l’Agenzia delle Entrate comunica all’autorità giudiziaria la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
La VD. Cause ostative
21
• La VD non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che il contribuente
abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria
• Anche se acquisita da soggetti solidamente obbligati in via tributaria o
soggetti concorrenti nel reato
La VD. Effetti
22
• Decadono gli effetti penali connessi a dichiarazione fraudolenta, omessa,
infedele, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA.
• Esclusione punibilità autoriciclaggio • Attenuazione delle sanzioni: ridotte della metà nel caso di violazioni che
riguardino il monitoraggio fiscale e di ¼ nel caso di imposte sui redditi • No moltiplicazione sanzioni nel caso di più cointestatari • Possibilità di adottare il forfait nel caso in cui la media delle consistenze
delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo di imposta non è superiore a 2 mio Euro. In tal caso il rendimento presunto è pari al 5% della consistenza a fine anno. L’imposta applicata è del 27% (cui si aggiungono le sanzioni).
Adempimenti fiscali post voluntary disclosure
23
• Predisposizione della dichiarazione dei redditi (modulo RW ed RM) per
l’anno di imposta 2014 e 2015 • A partire dal periodo di imposta 2015:
• Mantenimento dei capitali presso la Banca (sottoscrizione autorizzazione allo scambio di informazioni): necessità di individuare il professionista che si occuperà della predisposizione della dichiarazione dei redditi
• Rimpatrio giuridico tramite fiduciaria: tutti gli adempimenti fiscali saranno assolti dalla fiduciaria
• Trasferimento dei capitali in Italia presso intermediario finanziario italiano: tutti gli adempimenti fiscali saranno assolti dall’intermediario italiano
Contatti
24
Domenico Ruffini (Senior Consultant Studio Pirola Pennuto Zei & Associati) Email: [email protected] Tel. +3906570282763
Top Related