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Diritto dell’Informatica e delle Nuove TecnologieDocente: Massimo Farina
http://[email protected]
A.A. 2008/09Corso di Laurea Specialistica in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
MODULO III
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MODULO III
Commercio Elettronico & Firma Digitale
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Il contratto telematico
“il nucleo duro del commercio elettronico”
CONTRATTOArt. 1321 c.c.
Il contratto è l’accordo di due o piùparti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
TELEMATICATrasmissione di informazioni a distanza tra sistemi di computers collegati in rete
CONTRATTO TELEMATICO: Accordo ex art. 1321 c.c. caratterizzato dal fatto che le parti
manifestano il loro consenso utilizzando computers collegati in rete
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Il contratto telematico
Aspetti problematici
Tempo e Luogo di conclusione del contratto
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1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.2. Salvo differente accordo, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Art. 13 d.lgs. 70/2003
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Il contratto telematico
• contratti conclusi via e-mail: nel tempo e nel luogo in cui, attraverso l’operazione di download, il proponente ha notizia dell’accettazione da parte del destinatario del messaggio (artt. 1326 e 1335 c.c.);
• Contratto concluso mediante pressione del tasto negoziale (point and click): trattandosi di accettazione per comportamento concludente, nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia dell’accettazione da parte dell’oblato (art. 1335 c.c.);
• contratto concluso mediante il pagamento della prestazione pecuniaria: si tratta di ipotesi di conclusione mediante inizio dell’esecuzione; i negozi conclusi attraverso tale modalità si considerano conclusi nel tempo e nel luogo di inizio dell’esecuzione del contratto (art. 1327 c.c.);
Le regole principali
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Il contratto telematico
• contratto concluso mediante offerta al pubblico: coincide pienamente con la previsione dell’articolo 1336 c.c. e si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui la dichiarazione negoziale di un qualsiasi destinatario dell’offerta al pubblico perviene all’indirizzo del proponente, nella specie al sito web contenente l’offerta
• contratto concluso mediante invito a proporre: si considerano conclusi, semplicemente, nel momento e nel luogo in cui l’utente (proponente) riceve notizia dell’accettazione da parte del titolare del sito (oblato) contente l’invito a proporre.
Le regole principali
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L’indirizzo delle parti
Art. 1335. c.c. Presunzione di conoscenza. — La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
La corrispondenza elettronica è attualmente equiparata alla corrispondenza cartacea
Art. 45, comma II, CAD: “il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si
intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore”; Art. 48, comma II, CAD: “la trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei
casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta”.
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Luogo di conclusione?
1. il contratto è concluso nel luogo in cui il proponente ha scaricato la posta elettronica contenente l’accettazione dell’oblato
(PROBLEMA: il proponente scarica la posta da un computer portatile durante un viaggio in treno)
2. il contratto è concluso nel luogo in cui è collocato il server del provider contenente la casella postale del proponente(PROBLEMA: il server è collocato in uno stato off-shore al fine di escludere le garanzie della normativa comunitaria)
3. il contratto è concluso nel luogo ove ha sede l’impresa o viene svolta l’attività professionale del destinatario dell’accettazione, indipendentemente dal luogo ove si trova il server o il provider(soluzione preferibile in quanto derivante dalla lettura correlata della Dir. CE 31/2000 e del D.lgs. 70/2003)
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L’indirizzo delle parti e luogo di conclusione
Il problema dell’individuazione del luogo di conclusione del contratto virtuale può essere risolto anche attraverso l’applicazione del diritto internazionale privato e delle
convenzioni internazionali uniformi
�L. 31 maggio1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ”�Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale dibeni mobili del 1980�Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980
NOTA. Foro competente contratti con il consumatore: luogo di residenza o di domicilio del consumatore (art. 63 Cod. Consumo).
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La forma elettronica
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Il contratto telematico
Forma libera e Forma vincolata
Firma elettronica eFirma digitale
Il genere e la specie
Necessità di accertare la paternità e l’integrità del
documento
FIRMA DIGITALE
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IERIT.U. 445/2000
OGGID.LGS. 82/2005
1.FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 3. FIRMA DIGITALE 4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
1.FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA DIGITALE 3. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
FONTI
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FONTI
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F = (I = /R = ?M = $A = £
FIRMAFIRMA (/?$£(/?$£
CRITTOGRAFIA SIMMETRICA(a chiave unica)
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FIRMAFIRMA(/?$£(/?$£ FIRMAFIRMA
F = (I = /
R = ?M = $A = £
ESEMPIO
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CHIAVE
PUBBLICA
CHIAVE
PRIVATA
CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA - Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman)(a chiavi complementari)
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TESTO
IN
CHIARO
TESTO
IN
CHIARO
TESTO
CIFRATO
TESTO
CIFRATOTESTO
IN
CHIARO
TESTO
IN
CHIARO
CHIAVE
PRIVATA
DI TIZIOCHIAVE
PUBBLICA
DI TIZIO
TIZIO(mittente)
CAIO
(destinatario)
ESEMPIO
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� dall’impronta non si può risalire ai dati di origine;� dati diversi danno luogo a impronte diverse;
(La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-1 a 160 bit)
a partire da qualsiasi quantita partire da qualsiasi quantita partire da qualsiasi quantita partire da qualsiasi quantitàààà di dati restituisce una quantitdi dati restituisce una quantitdi dati restituisce una quantitdi dati restituisce una quantitàààà fissa fissa fissa fissa
di dati denominata di dati denominata di dati denominata di dati denominata ““““digest” o o o o ““““impronta”....
CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA - Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman)(a chiavi complementari)
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TIZIOTIZIO
CHIAVECHIAVE
PRIVATAPRIVATA
DI TIZIODI TIZIO
CREAZIONE
DELL’IMPRONTA
TRAMITE
L’ALGORITMO
DI HASH
DOCUMENTO
ELETTRONICO
IN CHIARO
(p.es. contratto di
compravendita)
CONTRATTOCONTRATTO
DIDI
COMPRAVENDITACOMPRAVENDITA
%/&$**#%/&$**#
DOC. CHIARODOC. CHIARO
IMPRONTAIMPRONTADOCUMENTODOCUMENTO
ELETTRONICOELETTRONICO
IN CHIAROIN CHIARO
++
%/&$**#%/&$**#
La Firma Digitale
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DOCUMENTO
ELETTRONICO
IN CHIARO
+
%/&$**#%/&$**#CHIAVECHIAVE
PUBBLICAPUBBLICA
DI TIZIODI TIZIOCAIOCAIO
ORA E’ NECESSARIO
ACCERTARE L’INTEGRITA’
DEL DOCUMENTO
ATTRAVERSO
IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO
CONFRONTO, DELLE IMPRONTE
CAIO CALCOLA L’IMPRONTA DELLA PARTE “IN CHIARO”DEL DOCUMENTO
CAIO CONFRONTA LE DUE IMPRONTE
La Firma Digitale
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� DOCUMENTO ELETTRONICO: “Ai fini del presente testo unico si intende per documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; ”
DEFINIZIONI
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� FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica” ;
� Firma Digitale: “è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”
= il risultato di una operazione matematica applicata al documento informatico
� DOCUMENTO ELETTRONICO: “Ai fini del presente testo unico si intende per documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; ”
DEFINIZIONI
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Art. 20. Art. 20. Art. 20. Art. 20. ““““Documento informaticoDocumento informaticoDocumento informaticoDocumento informatico””””
Art. 21.Art. 21.Art. 21.Art. 21.““““Valore probatorio del documento informatico Valore probatorio del documento informatico Valore probatorio del documento informatico Valore probatorio del documento informatico sottoscrittosottoscrittosottoscrittosottoscritto””””
VALORE GIURIDICO DEL DOCUMENTO INFORMATICO E DELLE FIRME ELETTRONICHE
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� Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 21, comma 1, CAD)
N.B.: nessun riferimento al valore sostanziale
FIRMA ELETTRONICA
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� Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, […] soddisfa […] il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile
� Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale […], ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria.
[Art. 2702 c.c.: “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura èprodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”]
FIRMA DIGITALE
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limitata dalla scadenzaillimitataValidità temporale
IndistinguibiledistinguibileDocumento copia
mediante algoritmo di verifica pubblicamente noto: metodo sicuro
confronto con una firma autenticata: metodo insicuro
Verifica
come allegato: il documento firmato è costituito dalla copia (documento,firma)
sul documento: la firma è parte integrante del documento
Apposizione
mediante algoritmo di creazionemanualeCreazione
Firma digitaleFirma autografa
FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale
Firma autografa vs Firma digitale
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Si riscontrano due principali schieramenti con posizioni opposte
l’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata
l’e-mail non ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata
IL DIBATTITO: il valore legale dell’e-mail
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� Il provvedimento emanato è un decreto ingiuntivo non una sentenza[procedimento monitorio, inaudita altera parte suddiviso in due fasi: la prima (necessaria) a cognizione sommaria, la seconda (eventuale e differita) a cognizione piena]
� Le problematiche che seguono hanno avuto origine durante la vigenza del D.P.R. 445/2000[risultano ancora attuali anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 82/2005]
Considerazioni preliminari
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D.I. emesso dal Tribunale di Bari ( n. 89 del 20.01.2004)
D.I. emesso dal Tribunale di Mondovì (n. 375 del 07.06.2004 )
D.I. emesso dal Tribunale di Lucca (17.07.2004)
D.I. emesso dal Giudice di Pace di Pesaro (02.11.04 )
Il Tribunale di Cuneo in data 15 dicembre 2003, ha emesso un decreto ingiuntivo (n. 848) accogliendo il ricorso di una società creditrice di una somma di denaro per prestazioni e forniture, sulla base del contenuto di alcune e-mail.
IN SENSO CONFORME
IL CASO
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1) il ricorrente ha richiesto il
pagamento di un debito mediante diffida formalizzata con lettera raccomandata
2) a seguito del sollecito, la ditta debitrice ha promesso il pagamento di quanto dovuto con messaggio di posta elettronica
3) non ricevendo alcuna somma
entro la data indicata, il ricorrente ha diffidato la ditta una seconda volta
4) risultato infruttuoso ogni
tentativo, è stata esercitata l’azione giudiziaria
Brevi dettagli sulla vicenda (fatto)
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1) sussiste un rapporto di natura obbligatoria tra le parti (obbligazione pecuniaria)
2) il debitore promette, a mezzo
e-mail, il pagamento (art. 1988) e la promessa di pagamento “dispensa colui a favore del quale èfatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
3) il ricorrente presenta un ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 cpc. n. 1 e produce l’e-mail contenente la promessa di pagamento
4) il giudice provvede e con
decreto ingiunge il pagamento a favore del ricorrente.
Brevi dettagli sulla vicenda (diritto)
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5) 634. Prova scritta. — “Sono
prove scritte idonee a norma del numero 1) dell’articolo precedente le […] promesse unilaterali per scrittura privata […]”
6) l’e-mail inviata dal debitore
costituisce promessa di pagamento unilaterale, ex art. 1988 del c.c., in forma di scrittura privata
Brevi dettagli sulla vicenda (diritto)
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A FAVORE
1) il documento informatico è
“la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti”
2) l’e-mail, con il suo contenuto, rappresenta un documento informatico
3) “il documento informatico da chiunque
formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni
del presente testo unico”
4) l’e-mail è valida e rilevante a tutti gli effetti di legge
L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata?
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A FAVORE
5) la firma elettronica è
“l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica>>.
6) L’associazione logica è una verifica incrociata tra dati informatici (dati validanti e dati da validare). Potrebbe trattarsi di un codice identificativo (username o una password) associato ad un documento informatico: ad esempio la digitazione della parola segreta, necessaria, per la lettura di un documento riservato. Il documento elettronico (insieme di dati da validare) nel momento della sua creazione viene impostato per essere verificato (associazione logica) attraverso l’inserimento di un particolare codice (insieme di dati validanti). Se l’incrocio tra i due gruppi di dati restituisce un esito positivo (e cioè il documento risulta accessibile) èrealizzata l’identificazione informatica di cui alla disposizione suddetta.
L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata?
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A FAVORE
7) Su internet, il
procedimento di validazione maggiormente utilizzato èrappresentato dall’inserimento di username + password,
8) Al servizio e-mail si accede attraverso l’inserimento di username + password
Il messaggio e-mail costituisce un documento informatico sottoscritto con firma elettronica, in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta e-mail, deve eseguire un’operazione di validazione (associazione logica) inserendo il proprio username e la propria password;
CONCLUSIONE
L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata?
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CONTRO
1) nome utente e password costituiscono dati in forma elettronica MA manca l’associazione logica di questi con altri dati informatici
2) il contenuto del
testo e degli headersdel messaggio e-mail può essere modificato
3) Non è dimostrabile l’identità dei soggetti coinvolti nel rapporto epistolare , in considerazione del fatto che molti programmi di posta sono dotati di sistemi di memorizzazione della password.
4) l’utente potrebbe
essersi abbonato al servizio e-mail usando un nome falso (non esiste alcun obbligo in capo al provider di verificare l’identità dei propri abbonati)
L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata?
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l’e-mail non garantisce l’immodificabilità e l’integritàdel documento, né la sicura
provenienza del documento dal soggetto che appare esserne
l’autore
INOLTRE
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I providers tengono traccia dei messaggi transitati sui propri server SMTP
è possibile ottenere una conferma che un certo messaggio sia stato inviato da una sorgente ad un destinatario ad una certa ora
Certezza dello scambio ma non del contenuto
registrazione operata dagli ISP
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Tra gli header di un messaggio di posta elettronica vi èanche il Message ID
è aggiunto automaticamente dal server SMTP al fine di disporre di un identificativo univoco per il messaggio corrente
è “univoco per un certo intervallo di tempo”, garantisce unicità per un lasso sufficiente di tempo affinché non siano presenti sul sistema due messaggi con lo stesso ID
LA MODIFICA DEL CORPO DEL MESSAGGIO, DUNQUE, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE UNA MODIFICA DELL’ID
generazione dei Message ID
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La Posta Elettronica CertificataD.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009
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è un sistema di posta elettronica nel quale il mittente riceve documentazione elettronica con valenza legale attestante l’invio e la consegna di documenti informatici
Il gestore di posta invia al mittente la ricevuta di spedizione del messaggio, che costituisce prova legale
Il gestore invia al mittente la ricevuta della avvenuta o mancata consegna nella casella di PEC del destinatario, con data certa
il gestore conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione,
consegna) la cui riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle
ricevute postali
NOTE GENERALI
DEFINIZIONE
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Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificataLe pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al DPR 68/2005, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 47: Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubblicheamministrazioni
�Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di normamediante l'utilizzo della posta elettronica; …�Entro otto mesi(*) dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubblicheamministrazioni centrali provvedono a:
�istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di postaelettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; �utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propridipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previainformativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48: Posta elettronica certificataLa trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la postaelettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
LA PEC NEL CAD
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Le regole per il commercio elettronico
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Obblighi informativiD.Lgs 70/03
ART. 7: Informazioni generali obbligatorie
ART. 8 - 9: Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale
Le regole per il commercio elettronico
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Informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dalprestatore di un servizio della società dell’informazione
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare
direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle
imprese; e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza
qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero
di iscrizione; […]g) il numero della partita IVA […] h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi
della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
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Regole per l’invio di Comunicazioni Commerciali
Il legislatore italiano ha deciso di adottare la regola dell’ “opt in” , secondo la quale è richiesto il consenso preventivo del destinatario;
la prova del consenso èonere del prestatore del servizio
La regola dell’ ”opt in” è confermata anche dal Codice della PrivacyArt. 130
Il secondo comma estende la regola anche alle comunicazioni effettuate “mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo”
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[I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.[II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
[III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
SANZIONI
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Obblighi informativiD.Lgs 70/03
ART. 12: Informazioni dirette alla conclusione del contratto
ART. 13: Inoltro dell'ordine
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Informazioni dirette alla conclusione del contratto
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
IL PRESTATORE DI UN SERVIZIO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DEVE FORNIRE IN MODO CHIARO, COMPRENSIBILE ED INEQUIVOCABILE, PRIMA
DELL'INOLTRO DELL'ORDINE DA PARTE DEL DESTINATARIO DEL SERVIZIO, LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la
memorizzazione e la riproduzione (art. 12, comma 3).
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[I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.[II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
[III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
SANZIONI
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INOLTRO DELL'ORDINESi applicano le "norme sulla conclusione dei contratti“ contenute
nel codice civile
Rinvio agli art. 1321 ss. del Codice Civile
il prestatore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario
La ricevuta deve contenere:
1. un riepilogo delle condizioni di contratto,
2. le caratteristiche essenziali del bene o del servizio
3. l'indicazione dettagliata del prezzo e dei mezzi di pagamento (compresi i costi di consegna e i tributi applicabili)
L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (art. 13, comma 3).
SANZIONI
NON SONO PREVISTE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
LA VIOLAZIONE COMPORTA
INDEMPIMENTO CONTRATTUALE
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IL DECRETO SUL COMMERCIO ELETTRONICO NON SI APPLICA A:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
ESCLUSIONI
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Trattamento dati personaliD.Lgs 196/03
ART. 13: Informativa sul trattamento dei dati dell’interessato
ART. 23: richiesta di consenso espresso per il trattamento di dati comuni e di consenso scritto per il trattamento di dati sensibili
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Si tratta di una comunicazione finalizzata ad
informare l’interessato su:
DEFINIZIONE
L’INFORMATIVAArt. 13 Codice della Privacy
Il titolare ed i soggetti che effettueranno il trattamento
La finalità del trattamento e le conseguenze del rifiuto
La modalitàdel
trattamento
I diritti dell’interessato
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LA FORMA DELL’INFORMATIVA
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o
per iscritto […](art. 13 D.lgs. 196/03)
LA FORMA E’ LIBERA
E’ tuttavia consigliabile la forma scritta
quale prova dell’avvenuta comunicazione
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Informativa e Richiesta di consenso
Sono due adempimenti distinti
comunicazione finalizzata ad
informare l’interessato su:
•I soggetti che effettueranno il
trattamento
•La finalità del trattamento
•La modalità del trattamento
•I diritti dell’interessato
Manifestazione di volontà che
autorizza il trattamento dei
propri dati personali
•Consenso scritto nell’ipotesi di
trattamento di dati sensibili e
giudiziari
•Per i dati comuni, si richiede il
consenso espresso
ConsensoInformativa
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La responsabilità del Provider
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"il soggetto che esercita un'attività imprenditoriale di prestatore di
servizi della società dell'informazione offrendo servizi di connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature“ (Relazione illustrativa direttiva 2000/31/CE )
Il Provider è
FONTI: l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, emanato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2001 (Legge 1 marzo 2002, n. 39 in G.U. 72 del 26 marzo 2002, Suppl. ord), relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
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LA RESPONSABILITA’ DELL’ INTERNET SERVICE PROVIDER
Responsabilità contrattuale(violazione degli obblighi contrattuali)
Responsabilità extracontrattuale
(violazione degli obblighi di legge) � Gli illeciti contro Internet(illeciti commessi dagli utilizzatori a danno di Internet )
� Gli illeciti di Internet(illeciti commessi da coloro che regolano l’accesso alla Rete )
� Gli illeciti per mezzo di internet(illeciti commessi utilizzando Internet )
� Il contratto di accesso alla Rete(Tutela dei minori, danni da virus, originalità dei software distribuiti )
� Clausole abusive(Tutela degli utenti e dei consumatori )
� Responsabilità contrattuale degli utenti
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LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE(generalità)
ART. 1176. Diligenza nell’adempimento. — Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia .
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivitàprofessionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata
ART. 1218. Responsabilità del debitore. — Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALEDEL PROVIDER
Si ha responsabilità contrattuale in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d’accesso a Internet
PRINCIPALI OBBLIGHI PER IL PROVIDER
Servizio di interconnessione alla rete globale
accesso ai programmi e documenti pubblicati dal nodo del provider
Servizio di interrogazione interattiva di calcolatori remoti connessi ad Internet
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LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALEDEL PROVIDER
ACCESSO DEI MINORI ALLA RETE INTERNET
Possibilità di incontri virtuali dannosi che
minacciano il sereno e concreto sviluppo psico-
fisico del minore
OBBLIGO INFORMATIVO DEL PROVIDER NEI CONFRONTI DELL’UTENTE
•art. 1337 c.c. ” PRINCIPIO DI BUONA FEDE NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO”•Art. 13 “CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SERVIZI TELEMATICI” (ANFOV)
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LA RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER….. e accesso dei minori
Se il provider non verifica la maggiore età dell’utente
Annullabilitàdel contratto
ex art. 1425 c.c. per incapacitàdel contraente
Responsabilità ex art. 2043 per i danni cagionati al minore
a causa dell’accesso fornito
all’insaputa dei genitori
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
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LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DEL PROVIDER (obbligo informativo)
Il provider è obbligato ad informare l’utente maggiorenne sui doveri di sorveglianza e di custodia dell’accesso alla rete da parte di soggetti minorenni
ATTENZIONE !!!!! Non si tratta di un obbligo generico di informazione sull’accesso del minore
Si tratta di un obbligo di informazione verso l’utente maggiorenne sui rischi specifici connessi all’utilizzo della rete Internet da parte dei minori
Inserimento di una clausola informativa con cui si avverte il maggiorenne dei doveri di sorveglianza e di custodia dell’accesso alla rete da parte di minorenni
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONACONDOTTA PER I SERVIZI TELEMATICI” (ANFOV)
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Le clausole di esonero della responsabilità del Provider
I contratti di accesso a Internet contengono spesso clausole di esonero della responsabilità per il provider in caso di
inadempimento
Si considerano nulle, iuris et de
iure, le clausole che pur essendo oggetto di trattativa escludano o limitino le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento (artt. 33 e 36 co. 2, D. lgs. 206/2005 “Codice del Consumo”)
Si considera nulla qualsiasi clausola che, pur essendo stata oggetto di specifica approvazione per iscritto, limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (artt. 1341 co. 2, 1229 c.c.)
CONTRATTI CON IL CONSUMATORE CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI
CONTINUA
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Le clausole di esonero della responsabilità del Provider
È vessatoria (= nulla) la clausola
che esclude la garanzia per vizi (non conosciuti
dal venditore) sul funzionamento
della cosa
CONTRATTI CON IL CONSUMATORE CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI
Tutela più intensa Tutela meno intensa
Sono nulle anche le clausole di esonero della responsabilità
anche per colpa lieve
ESEMPIÈ vessatoria (=
nulla) la clausola che in caso di
inadempimento del venditore
stabilisca un massimale
dell’importo risarcibile
Sono nulle soltanto le clausole di esonero della responsabilitàsoltanto per colpa grave (1229 e
1341 c.c. )
È valida la clausola che limita o esonera la responsabilità del debitore per impossibilitàsopravvenuta della prestazione se imputabile a colpa lieve (1229, co. 1)
Le clausole di limitazione o esonero della responsabilità, sono sempre nulle se l’inadempimento deriva da violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (1229, co. 2)
ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DEBITORE
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Alcuni esempi tipici di clausole di limitazione o esonero della responsabilità del Provider
Valida tra professionisti se causata da colpa lieve (artt. 1341 co. 2, 1229 c.c.)
Esclusione di responsabilitàper i danni arrecati dall’errato o mancato funzionamento del servizio di accesso fornito dal provider
CONTINUA
Sempre invalida tra professionista e consumatore (artt. 33 e 36 co. 2, “Codice del Consumo”)
Esclusione di responsabilitàper i danni arrecati dall’errato o mancato funzionamento del servizio per cause riconducibili a fattori esterni; p.es. malfunz. reti dati telefoniche nazionali ed internazionali
Sempre valida, sia tra professionisti che tra professionista e consumatore
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La responsabilità contrattuale dell’utente Dal contatto di accesso a Internet nascono obblighi anche per l’utente
deve rispettare la netiquettee le regole previste dai codici di autodisciplina eventualmente adottati
non può rivendere i servizi di accesso alla Rete Internet
non deve diffondere informazioni relative a soggetti che accedono alla Rete tramite il suo accesso
deve custodire la password che gli è stata assegnata per l’accesso alla rete
deve garantire che il materiale scaricato da Internet è originale e non viola le Legge sul Diritto d’Autore
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La responsabilità contrattuale dell’utente Il contratto d’accesso prevede spesso una clausola risolutiva espressa
nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta da parte dell’Utente, secondo le modalità stabilite, la risoluzione si verifica di diritto (art. 1456 c.c.)
Lo scioglimento del vincolo contrattuale opera automaticamente (senza che occorra una pronuncia giudiziale); èsufficiente che il contraente interessato alla risoluzione dichiari alla parte inadempiente di volersi avvalere della clausola.
il contenuto della clausola dev’essere determinato in maniera precisa
La clausola deve rispettare la disciplina delle clausole abusive a tutela del consumatore
Alcuni esempi di comportamenti sanzionati con la clausola risolutiva espressa
Mancato pagamento del canone
Commissione di attività illecita tramite la rete
Download di materiale in violazione della LDA
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La responsabilità extracontrattuale del ProviderD.Lgs. 70/2003 (artt. 14-16)
E’ necessario distinguere tra:
� MERE CONDUIT: attività di semplice trasporto (servizi di posta elettronica e di servizi di connessione a Internet);
� CACHING: attività di memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni effettuata allo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta;
� HOSTING: attività di memorizzazione di informazioni fornite (messa a disposizione di uno spazio server per siti o pagine web).
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La responsabilità extracontrattuale del ProviderAssenza dell'obbligo generale di sorveglianza
I fornitori di servizi non hanno alcuna responsabilità per i contenuti, a condizione che non intervengano in alcun modo sui contenuti stessi.
REGOLA GENERALE Si tratta di una regola già
ampiamente prevista dal nostro
ordinamento
le attività di trasmissione e instradamento delle informazioni sono qualificabili come forme di 'intervento' che potrebbero rientrare tra le cause di non esenzione della responsabilità.
ATTENZIONE
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Responsabilità nell'attività di semplice trasporto (mere (mere (mere (mere conduitconduitconduitconduit) Art. 14, ) Art. 14, ) Art. 14, ) Art. 14,
a) non dia origine alla trasmissione;b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse
IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE A CONDIZIONE CHE
L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, […] impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
COMMA 3
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Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching) Art. 15, Art. 15, Art. 15, Art. 15,
comma 1comma 1comma 1comma 1
IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLA MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA, INTERMEDIA E TEMPORANEA DI TALI INFORMAZIONI EFFETTUATA AL SOLO SCOPO DI RENDERE PIÙ EFFICACE IL SUCCESSIVO INOLTRO AD ALTRI DESTINATARI A LORO RICHIESTA, A CONDIZIONE CHE:a) non modifichi le informazioni;b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo
ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata
nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per
disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
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Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching)
Art. 15, comma 2Art. 15, comma 2Art. 15, comma 2Art. 15, comma 2
l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, […] appena illustrato, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse
COMMA 2
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Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni
(hosting) Art. 16, Commi 1 e 2Art. 16, Commi 1 e 2Art. 16, Commi 1 e 2Art. 16, Commi 1 e 2
IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI MEMORIZZATE A RICHIESTA DEL DESTINATARIO, A CONDIZIONE CHE DETTO PRESTATORE:a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autoritàcompetenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
DEROGA
LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA NON SI APPLICANO SE IL DESTINATARIO DEL SERVIZIO AGISCE SOTTO L'AUTORITÀ O IL
CONTROLLO DEL PRESTATORE
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Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching)
Art. 16, comma 3Art. 16, comma 3Art. 16, comma 3Art. 16, comma 3
L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle predette attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse
COMMA 3
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Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17)
COMMA 1
Nella prestazione dei servizi di mere conduit, caching e hosting, di cui sopra, il prestatore non èassoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, néad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite
Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del provvedimento, già illustrate, il prestatore è comunque tenuto:a) ad informare senza indugio l'autoritàgiudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
COMMA 2
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Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17)
il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente
COMMA 3
80
Grazie per l’attenzione
http://tlc.diee.unica.it/
http://www.massimofarina.it
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
anno accademico 2005/2006
81
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LICENZA
Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5
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