L’efficacia soggettiva
del contratto collettivo aziendale
Come è cambiata nel tempo l’impostazione del problema
Tutte le tesi giurisprudenziali elaborate al fine di estendere la sfera soggettiva di efficacia del contratto collettivo di diritto comune presuppongono la funzione redistribuiva (di vantaggi) e acquisitiva del contratto collettivo
Tradizionalmente la questione della estensione degli effetti della contrattazione di diritto comune è stata affrontata con riguardo al contratto nazionale, avente tipica funzione acquisitiva
…dunque il problema non aveva, di fatto, molta rilevanza pratica
Sin quando anche la contrattazione aziendale
aveva carattere acquisitivo era facile sostenere che
l’imprenditore non avesse di fatto interesse a distinguere
tra iscritti e non iscritti
DIVERSE POSSIBILI FUNZIONI DEL CONTRATTO AZIENDALE : LA FUNZIONE ACQUISITIVA
Es.: la contrattazione aziendale della fine degli anni ’60 - primi anni ‘70
1) L’idea della vincolatività del
contratto perl’intera “comunità
aziendale”
2) La sufficienza della
sottoscrizionedel contratto
da parte del datore di
lavoro
3) Il principiodella parità
di trattamento
la dottrina e la giurisprudenza risolvevano, così, la questione della efficacia soggettiva
del contratto collettivo aziendale acquisitivo con diversi artifici
DIVERSI CONTENUTI E DIVERSE FUNZIONI ASSUNTI DAL CONTRATTO
AZIENDALE:
I - LA FUNZIONE LATO SENSU GESTIONALE
II- LA FUNZIONE GESTIONALE IN SITUAZIONI DI CRISI
AUTORIZZANO determinate operazioni (eventualmente anche in deroga a
disposizioni legali) o OCCUPANO “SPAZI” REGOLATIVI espressamente RISERVATI DALLA LEGGE ALLA CONTRATTAZIONE collettiva (rinvio legale alla contrattazione
collettiva).
I - Gli accordi lato sensu gestionali:
I - Gli accordi lato sensu gestionali:alcuni esempi
Accordi conclusi ex artt. 4 e 6 dello St. lav.; Accordi istitutivi di fondi pensione aziendali Accordi (cdd. di transizione) che, ai sensi
dell’art. 86 del d. lgs. n. 276/2003, prorogavano le cdd. CO.CO.CO
Accordi che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, d. lgs. n. 276/2003, determinano “le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento”
Accordi (nazionali,territoriali, aziendali) sul ricorso al lavoro supplementare nel part-time
sacrifici in situazioni di crisi
A CHE SERVE?
a favorire soluzioni concordate alla gestione dei problemi aziendali che si presentano
in situazioni di crisi
II - La contrattazione gestionale in situazioni di crisi
ESEMPI
II - La contrattazione gestionale in situazioni di crisi
• Cassa integrazione guadagni (art. 5, l. 164/1975)• Procedure di mobilità e licenziamenti collettivi
(artt. 4 e 5, l. 223/1991)• Contratti di solidarietà “difensivi”
•Contratti che, nell’ambito delle procedure di mobilità, prevedano il demansionamento di certi lavoratori
È una contrattazione che DISPENSA SACRIFICI, UNA
CONTRATTAZIONE CONCESSIVA
II - La contrattazione gestionale in situazioni di crisi
Perché mai i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero stipulare contratti collettivi che distribuiscono sacrifici e non benefici ai soggetti che rappresentano?
La contrattazione collettiva come
strumento di gestione dei processi di
riorganizzazione, di crisi aziendale etc…
In questi contesti il problema principale diventa quello della
difesa dei livelli occupazionali
La diversa funzioneLa diversa funzione
Il contratto collettivo non non è più
strumento distributivo di risorsestrumento distributivo di risorse,
ma strumento ablativoma strumento ablativo:
in questi casi la “resistenza” alla uniforme applicazione dei contratti collettivi
proviene dai lavoratori
Il problema non è la richiestarichiesta di applicazione del contratto, - come per i contratti incrementali - ma la fuga dallo
stesso.
lavoratore
Contratto collettivo
La giustificazione giuridica del potere di vincolo del contratto collettivo verso i non iscritti (e persino verso gli iscritti)
Organizzazione sindacale
Potere di vincolo
La contrattazione che interviene a regolare materie e situazioni rispetto alle quali il
datore di lavoro disporrebbe, comunque, di un potere di decisione unilaterale
UNA SPECIES PARTICOLARE DI QUESTO TIPO DI CONTRATTAZIONE GESTIONALE
IN SITUAZIONI DI CRISI
I contratti che procedimentalizzano
poteri dell’imprenditore altrimenti esercitabili
unilateralmente
Perché si parla di procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali?
La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere
unilaterale del datore di lavoro (per es. il potere di licenziamento collettivo in situazioni di
crisi) …ciò ha lo scopo di far sì che “nel
formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali va
ad incidere l’esercizio del potere” (Liso, 1982)
L’EFFICACIA SOGGETTIVA dei contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in
situazioni di crisi
• Analogo il problema giuridico = l’estensione
degli effetti del contratto oltre la cerchia degli iscritti
• Diversa la funzione: gestionale o concessiva
Efficacia soggettiva e contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in
situazioni di crisi
Le più comuni soluzioni
giurisprudenziali
I)La naturale
“indivisibilità” dell’interesse di tutti i lavoratori appartenenti ad una medesima
azienda
ancora la nozione di“comunità aziendale”
Efficacia soggettiva e contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in
situazioni di crisi
Le più comuni soluzioni
giurisprudenziali
II)La natura
dell’agente negoziale: il sindacato
maggiormente (o comparativamente
più) rappresentativo
Il contratto collettivo aziendale
ha efficacia erga omnesin virtù della qualità rap-
presentativa dei sog-getti che lo stipulano
Efficacia soggettiva e contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in
situazioni di crisi
Le più comuni soluzioni
giurisprudenziali
III)Il RINVIO ESPLICITO
ai contratti aziendali posti in
essere da strutture appartenenti ai
sindacati maggiormente o
comparativamente più rappresentativi
Il contratto collettivo aziendale
acquista efficacia erga omnes
in virtù del rinvio operatoda una fonte – quella
legale – che è, di
per sé, erga omnes
Cosa succede nei casi di esplicito DISSENSO di un lavoratore nei confronti di un contratto collettivo
che distribuisce sacrifici? In molti casi la giurisprudenza, a partire dalla fine degli anni ‘80, ha invece tutelato coloro che intendevano sottrarsi ad un contratto collettivo
che non consideravano vantaggioso, valorizzando la volontà individuale:
– del lavoratore non iscritto– ma anche quella del lavoratore iscritto, se
esplicitamente dissenziente
ha, pertanto, affermato la necessità di un MANDATO SPECIALE o del RISPETTO DELLE REGOLE DEMOCRATICHE O DEL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA
(tramite, per es., referendum di approvazione dell’accordo)
Una massima: Cass.,sez. Lavoro, 28.5.2004, n.
10353
La tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina concorrono a giustificare (…) la efficacia
soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni
sindacali stipulanti (…); tuttavia (…) la proposta efficacia erga omnes (…) va (…) collocata nel nostro sistema giuridico (segnatamente, di diritto sindacale)
che resta fondato esclusivamente, su principi privatistici e – per quel che qui interessa – sulla rappresentanza negoziale (…) delle organizzazioni sindacali (…);
la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali può essere bensì confermata - come regola di carattere generale (…) – ferma restandone, tuttavia, l’eccezione – in ossequio al principio di libertà sindacale ed in coerenza con il
nostro sistema giuridico – che la stessa efficacia non può essere estesa (…) a quei lavoratori che – aderendo ad una organizzazione sindacale diversa da quella
che ha stipulato l’accordo aziendale – ne condividano l’esplicito dissenso (…) e potrebbero, addirittura,risultare vincolati da un accordo aziendale separato
Corte cost. 30.6.1994, n. 268 sull’accordo aziendale sui criteri di scelta nei
licenziamenti collettivi
La questione di legittimità costituzionale:
L’ art. 5, comma 1, l. 223/1991: “L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle
esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto
dei criteri previsti da contratti collettivistipulati con in sindacati” destinatari della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 1 (RSA e rispettive associazioni di categoria o, in mancanza, associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni m.r. sul piano nazionale)
Corte cost. 30.6.1994, n. 268 sull’accordo aziendale sui criteri di scelta nei
licenziamenti collettivi
“Gli accordi che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non appartengono alla specie dei contratti normativi, i soli contemplati dall’art. 39 Cost.,
destinati a regolare i rapporti di lavoro di una o più categorie professionali. Si tratta di un diverso tipo di contratto, la cui efficacia diretta – in termini di limiti e
modalità di esercizio del potere di licenziamento (…) – si esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti (…) Il contratto collettivo, cui rinvia la norma in
esame, incide sul singolo prestatore di lavoro indirettamente, attraverso l’atto di recesso del datore di
lavoro in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede aziendale”
pertanto, secondo la Corte costituzionale…
Tali contratti esulanodalla nozione di contr. coll.
sottesa all’art. 39 Cost.
...non incontrano, dunque, l’ostacolo rappresentato dalla cd. efficacia “impeditiva”
di questa norma
integrano, cioè,una tipolgia
di contratto coll.distinta dal
contratto collettivo normativo
il cui effetto è, invece, quello di conformazione
dei contratti individuali di lavoro e di predeterminazione
dei relativi contenuti
Inoltre, secondo la Corte costituzionale…
…non è l’accordo collettivoad avere effetti diretti
sui rapporti di lavoro
...esso interviene sull’atto di esercizio del potere imprenditoriale
ed è quest’ultimoatto che incide sui rapporti di
lavoro
L’opzione ermeneutica sottesa alla sent. della Corte cost.
La sentenza della Corte cost. rappresenta un passaggio fondamentale per il consolidamento della teoria della
“diversificazione” funzionale degli accordi gestionali in situazioni di crisi
(divergenze in dottrina)
Top Related