L’esonero contributivo alla luce dei chiarimenti di prassi e nell’ottica dell’azione di controllo
degli organi ispettivi.
Andrea Rapacciuolo – Responsabile Area Coordinamento Vigilanzadella Direzione Interregionale del Lavoro di Milano
(mail: [email protected] ).
Ai sensi della circolare del 18 Marzo 2004 del Ministro del Lavoro si precisa che le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in
alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Brescia, 24 marzo 2016
Premessa
Al fine di proseguire la politica di promozione di forme di occupazione stabile, il
legislatore con la legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208, art. 1, cc. 178-
181) ha confermato, con alcune modifiche, anche per il 2016 l’applicazione
dell’esonero contributivo, introdotto con la L. 190/2014, per le nuove assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
Rispetto alla L. 190/2014, al di là delle modifiche che verranno esaminate,
rimangono pressoché invariate le condizioni, cosicché si ritiene che permangano
valide le indicazioni fornite dall’Inps con circolari n. 17/2015, n. 178/2015 e dal
Ministero del Lavoro con l’Interpello n.30/2015.
In sintesi:
riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31
dicembre 2016;
la misura dell’esonero è pari al 40% dei contributi previdenziali complessivi ad
esclusione dei premi Inail, con limite annuale di euro 3.250;
durata ridotta a 2 anni, anziché i 3 anni della precedente versione;
possibilità di estensione anche nel 2017, con esclusivo riferimento alle
assunzioni a tempo indeterminato in favore dei datori di lavoro privati,
operanti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna;
diritto allo sgravio anche in caso di cambio di appalto;
diritto all’agevolazione anche in caso di stabilizzazione dei contratti di
collaborazioni e partite IVA in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 54
D.Lgs. n. 81/2015
Conferme:
esclusione dall’incentivo dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro
domestico;
i requisiti (il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato
nei 6 mesi precedenti la data di assunzione + non deve essere stato alle
dipendenze a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro o con
datore di lavoro collegato o correlato nel periodo 1/10 – 31/12/2015 + non
deve aver fruito della medesima agevolazione con lo stesso datore di lavoro);
la cumulabilità con gli altri tipi di agevolazioni ed inapplicabilità del regime c.d.
de minimis .
Riferimento
normativo
Art. 1, comma 178-180, Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
Datori di
lavoro
Settore privato: imprese, professionisti, enti e associazioni
Tipologia di
assunzione
Tempo indeterminato
Periodo di
applicazione
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
Sgravio Contributi INPS a carico del datore di lavoro (restano dovuti i premi INAIL, il contributo al Fondo per
l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto; il contributo, se dovuto, ai fondi di solidarietà)
Durata 2 anni
Misura Sgravio 40% su base mensile – tetto max 3.250 euro – riproporzionamento in caso di part-time
Esclusi Lavoratori autonomi e parasubordinati – Apprendisti – Intermittenti – Lavoratori domestici
Requisiti Il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti la data di
assunzione + non deve essere stato alle dipendenze a tempo indeterminato con il medesimo datore di
lavoro o con datore di lavoro collegato o correlato nel periodo 1/10 – 31/12/2015 + non deve aver fruito
della medesima agevolazione con lo stesso datore di lavoro
Cumulo con
altri incentivi
per l’assunzione di lavoratori disabili;
per l’assunzione di giovani genitori;
per i beneficiari della Naspi;
in applicazione del “Programma Garanzia Giovani”
Appalto Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto preserva il diritto alla fruizione nei limiti
della durata e della misura che residua.
Datori di lavoro ammessi
L’accesso allo sgravio riguarda tutti i datori di lavoro privati a prescindere dal
settore di appartenenza e indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale o
meno, comprese le aziende private a capitale pubblico – in considerazione della
natura privata del soggetto giuridico – e gli enti pubblici economici, in quanto gli
stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in
via principale o esclusiva un’attività economica imprenditoriale in regime di
concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore.
Il beneficio è esteso anche agli organismi pubblici oggetto di privatizzazione,
indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dal capitale.
A tal proposito preme ricordare che non assume rilievo la circostanza che il
datore di lavoro sia tenuto ad assicurare i lavoratori all’Assicurazione Generale
Obbligatoria INPS, cosicché rientrano nei beneficiari anche i datori di lavoro che
sebbene non siano amministrazioni pubbliche, sono però tenute ad assolvere gli
obblighi contributivi presso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici.
Tale incentivo, invece, non si applica nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Datori di lavoro
Ammessi all’esonero Esclusi dal campo di applicazione
Datori di lavoro imprenditori e non (associazioni
culturali, politiche o sindacali, ass. di volontariato,
studi professionali ….)
Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti, le
scuole, le istituzioni educative, le accademie e i
conservatori statali
Enti pubblici economici Aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo
Istituti autonomi case popolari trasformati in base
alle diverse leggi regionali in enti pubblici
economici
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane e
loro consorzi e associazioni
Enti trasformati in società di persone o società di
capitali ancorché a capitale interamente pubblico
Istituzioni universitarie
Università non statali legalmente riconosciute
qualificate enti pubblici non economici
Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di
diritto privato
Istituti autonomi case popolari
Aziende speciali costituite anche in consorzio (artt.
31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000)
Camere di commercio e le loro associazioni
Datori di lavoro
Ammessi all’esonero Esclusi dal campo di applicazione
Consorzi di bonifica Enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, gli ordini e i collegi professionali e le relative
federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di
ricerca e sperimentazione e gli enti pubblici non
economici dipendenti dalle regioni e province
Consorzi industriali Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale
Enti morali Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN)
Enti Ecclesiastici Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999
Giornalisti iscritti all’INPGI Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie
ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite
dalle regioni
Gruppi parlamentari della Camera e del Senato IPAB e ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche
di Servizi alla persona (ASP)
Agenzie per il lavoro che assumono a scopo di
somministrazione
Banca d’Italia, la Consob e le Autorità Indipendenti
che sono generalmente qualificate amm.ni
pubbliche
Settore agricolo
Nel settore agricolo il beneficio si applica con modalità particolari essendo
previsto un plafond massimo di finanziamento superato il quale non vengono
più accettate ulteriori istanze. Inoltre, con riferimento agli operai agricoli, oltre
che le assunzioni a tempo indeterminato sono valide ai fini della riduzione
contributiva anche quelle a tempo indeterminato di lavoratori che risultino iscritti
negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250
giornate con riferimento all’anno 2015.
Stante il divieto di cumulo di benefici contributivi, l’esonero previsto per il settore
agricolo non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di
lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle
singole zone svantaggiate.
Cessione di contratto, trasferimento d’azienda e cambio di appalto
L’INPS (circ. 178/2015) e il Ministero del Lavoro avevano già chiarito che le
operazioni societarie di fusione per incorporazione ex art. 2112 c.c. o la cessione
di contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., non comportano la perdita del beneficio
dell’esonero connesso ai lavoratori interessati dal trasferimento, per il periodo
residuo non goduto dal cedente.
Infatti, nel primo caso, il trasferimento d’azienda comporta il mutamento della
titolarità di un’attività economica organizzata che però conserva la propria
identità ed i rapporti di lavoro proseguono ope legis con il cessionario senza
soluzioni di continuità ed i lavoratori mantengono tutti i diritti maturati.
In caso di cessione, invece, muta esclusivamente la soggettività del contratto,
determinando una variazione del datore di lavoro ma lasciando inalterato il
rapporto di lavoro che prosegue con il cessionario.
Diversamente rispetto alla disciplina dell’esonero 2015, possono beneficiare
dello sgravio, nei limiti della durata e della misura residua, anche di datori di
lavoro che subentrano nella fornitura di servizi in appalto e che assumono
lavoratori per i quali il datore di lavoro cessante fruiva dell’esonero contributivo
(comma 178).
Requisiti e cause ostative
I requisiti rimangono sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla L. 190/2014.
In particolare lo sgravio non spetta se i lavoratori nei sei mesi precedenti sono
stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
L’Inps con circolari n. 17 e 178 del 2015 ha chiarito che la causa ostativa opera
esclusivamente in relazione ai contratti di lavoro subordinati a tempo
indeterminato (compresi l’apprendistato, la somministrazione e il lavoro
domestico); conseguentemente nessuna preclusione qualora il soggetto assunto
abbia svolto nei sei mesi precedenti rapporto di lavoro a termine o attività
lavorativa con contratti di tipologia diversa. Quindi lo sgravio spetta per coloro che
siano stati titolari di partita IVA, parti di contratti di collaborazione e associati in
partecipazione con apporto di lavoro.
Non costituiscono causa ostativa alla fruizione dell’incentivo lo svolgimento di
lavoro subordinato intermittente (anche a tempo indeterminato).
Lo sgravio spetta anche nell’ipotesi di stabilizzazione dei contratti di
collaborazione secondo le disposizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015;
ciò in considerazione del fatto che in tali casi non sussiste un obbligo legale alla
stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione.
Non è possibile fruire dello sgravio per le assunzioni di lavoratori per i quali i
datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art.
2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,
hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016. Anche in
questo caso non sono ostativi al riconoscimento dello sgravio eventuali rapporti
di lavoro:
con titolari di partita IVA,
contratti di collaborazione,
associati in partecipazione,
tempo determinato,
contratto intermittente.
Requisiti di base per la fruizione
Anche per usufruire dell’esonero contributivo in questione, come per qualsiasi
altro incentivo legato alle assunzioni, le aziende devono rispettare alcuni principi
generali, sistematizzati inizialmente dalla L. 92/2012 e da ultimo dall’art. 31 del
D.Lgs. n. 150/2015.
- la regolarità contributiva (Durc) nonché l’osservanza degli accordi e contratti
collettivi di lavoro
Con Interpello 8/2016 il Ministero del lavoro ha precisato la condizione del
rispetto dei CCNL e dei livelli retributivi quale condizione per aver diritto di
usufruire dei benefici normativi e contributivi. In particolare il riferimento
ministeriale riguarda i contratti di prossimità di cui all’art. 8 D.L. 138/2011.
Il Ministero ha specificato che tali contratti non possono riguardare la
determinazione dell’imponibile contributivo, atteso che sono intese aventi validità
solo tra le parti, senza che possano condizionare gli Istituti quali soggetti creditori
della contribuzione.
Quindi, qualora non si rispettino gli obblighi relativi alla determinazione della
retribuzione, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente
derogare, sarà negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Per osservanza degli accordi e contratti collettivi deve intendersi l’integrale
applicazione della sola parte economica e normativa degli stessi (circolare MLPS
n.4/2004), in ossequio ai principi di libertà sindacale, come più volte, ed in
maniera costante, ha ribadito la giurisprudenza di Cassazione.
Rispetto alla problematica dell’iscrizione all’Ente Bilaterale e della obbligatorietà
dei versamenti contributivi in favore dello stesso previsti dal CCNL è necessario
operare un distinguo. Sicuramente non è obbligatoria l’iscrizione (Circ. 43/2010),
mentre il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire al lavoratore le stesse
prestazioni riservategli dalla bilateralità, rispetto alle quali lo stesso matura un
diritto contrattuale di natura retributiva, il cui mancato adempimento costituisce
inosservanza contrattuale con conseguenze circa la decadenza dall’esonero
contributivo.
- l’assunzione non deve costituire l’attuazione di un obbligo preesistente, posto
da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (tenendo conto delle
precisazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 17/2015);
- l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un
altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da
un rapporto a termine;
Con Interpello 7/2016 il Ministero del lavoro ha avuto modo di precisare la
portata effettiva della condizione di cui all’art. 31, co., lett. a) del D.Lgs.
n.150/2015 nel senso che in mancanza o nelle more della manifestazione di
volontà espressa per iscritto dal lavoratore, il datore di lavoro può
legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione
di altri rapporti a termine in essere; sia nel caso il rapporto a termine di durata
superiore a 6 mesi sia cessato che nel caso in cui il contratto a termine, una
volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.
- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad
una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione,
trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo
stesso datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo
Omessa o tardiva comunicazione
Anche nel caso dell’esonero contributivo si rende applicabile la disciplina di cui al
comma 3 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (analoga a quella prevista dall’art. 4,
co. 15 L. 92/2012) in cui è previsto che l’inoltro tardivo delle comunicazioni
telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di
lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
In ordine alle conseguenze, in materia di fruizione degli incentivi all’assunzione,
del tardivo invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie, a suo tempo l’Inps
(circolare n. 137/2012), aveva precisato che anche in caso di rettifica della
comunicazione telematica, vale la data del primo invio.
Si ricorda che con nota 6532 del 18/02/2015 il ministero ha annunciato l’aggiornamento degli standard del
sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie che comprende tutti i modelli in suo per recepire
alcune disposizioni introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act e dall’Accordo Stato – Regioni del
22/01/2015 in tema di tirocinio. I nuovi standard dovranno essere applicati dal 1° febbraio 2016.
Contratti di lavoro agevolati
Per individuare i rapporti di lavoro agevolati è possibile fare riferimento alle
istruzioni applicative diramate a suo tempo dall’Inps (circolari n. 17/2015 e n.
178/2015) relativamente all’esonero ex L. n. 190/1994 che si ritiene possano
essere valide anche per l’esonero ex L.208/2015.
In particolare è necessario tener presente quanto a suo tempo ha precisato l’Inps
con la circolare n. 17/2015, secondo cui le trasformazioni a tempo indeterminato
intervenute di contratti a termine, a prescindere dalla circostanza che
costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto
collettivo di lavoro, possono comunque consentire - al pari delle nuove
assunzioni a tempo indeterminato – l’accesso all’esonero contributivo, in virtù del
carattere di specialità delle norme in materia di esonero contributivo rispetto ai
principi generali previsti per aver diritto alle agevolazioni per le assunzioni
Le tipologie di contratti instaurabili che danno diritto all’esonero sono:
i contratti di lavoro a tempo indeterminato (full time e part-time);
i contratti di lavoro a tempo indeterminato con i dirigenti;
i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati da soci di
una cooperativa lavoro ai sensi della L. 142/2001;
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,
anche se a tempo determinato;
assunzione a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro
intermittente;
assunzione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine
superiori a sei mesi con lo stesso datore di lavoro con cui si è acquisito il
diritto di precedenza (la norma specifica – legge di stabilità 2016 - prevale
sulla norma di carattere generale – art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 (cfr circ.
Inps n. 17/2015);
trasformazioni di contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
assunzione a tempo indeterminato di un ex apprendista, purché siano
strascorsi almeno sei mesi;
Sono escluse le assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato, lavoro
domestico e lavoro intermittente o a chiamata, anche se con disponibilità.
Sgravio contributivo e cumulo di incentivi
L’esonero contributivo 2016 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote contributive previsti dalla normativa vigente; è invece cumulabile,
ricorrendone i presupposti per l’applicazione, con alcuni tipi di agevolazione di
natura economica:
incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (35% della retribuzione mensile
lorda per 36 mesi nel caso di lavoratori disabili con riduzione della capacità
lavorative superiore al 67%; 79% per 36 mesi nel caso di lavoratori disabili con
riduzione capacità lavorativa superiore al 70%; 70% per 60 mesi nel caso di
disabilità intellettiva e psichica superiore al 45%);
Incentivo per l’assunzione di giovani genitori: si tratta di un bonus pari a 5.000
euro erogato dall’Inps attraverso compensazione in DM10, alle aziende che
assumono lavoratori di età non superiore a 35 anni, con almeno un figlio
minorenne a carico e che risultano iscritti alla Banca dati Giovani Genitori
disponibile per la consultazione sul sito Inps;
Incentivo per assunzione di disoccupati che usufruiscono della Naspi: il
beneficio è pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore,
ad un contributo mensile del 50% dell’indennità mensile NASpI residua che
sarebbe corrisposta al lavoratore;
Incentivo per assunzione di beneficiari del programma Garanzia Giovani;
Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (età compresa tra i 18
ed i 35 anni);
Incentivo economico per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità.
Conclusioni
La notevole riduzione dello sgravio contributivo sulle assunzioni a tempo
indeterminato rende ancora più rilevante che nel passato la necessità di
valutare attentamente la sussistenza, in capo al lavoratore da assumere, delle
condizioni per la fruizione di ulteriori agevolazioni cumulabili con lo sgravio
stesso.
Da calcoli fatti risulta evidente che l’incentivo più conveniente è quello previsto
per l’assunzione di lavoratori disabili, che aumenta in relazione alla percentuale
di invalidità
Beneficio
L’esonero riguarda i contributi Inps a carico del datore di lavoro.
Sono esclusi dal beneficio:
i premi dovuti all’INAIL;
il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1,
comma 29, della L. 190/2014;
contributo, ove dovuto, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto (art. 2120 c.c.);
Contributo, ove dovuto, ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza
complementare e/o al fondo di assistenza sanitaria (ex lege n. 166/1991);
contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, ai
Fondi alternativi e al Fondo residuale (ex lege 92/2012);
contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
Misura e modalità di calcolo
Il legislatore ha fissato per le assunzioni effettuate nel 2016 il limite massimo
annuo di fruizione dell’esonero nella misura di euro 3.250.
Conseguentemente l’importo mensile dello sgravio non può superare euro 270,83
(3.250/12).
Come già chiarito dall’Inps relativamente all’esonero 2015, tale importo nel
contratto a tempo parziale va riproporzionato in relazione all’orario di lavoro
concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale orario di lavoro
previsto dalla legge o dal contratto collettivo.
In caso di rapporto di lavoro instaurato o cessato nel corso del mese il massimale
mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a
riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di euro 8,90 (3.250/365).
Sulla durata del beneficio non incide il fatto che per lo stesso lavoratore, altro
datore di lavoro abbia già fruito dell’esonero contributivo, a condizione che
ricorrano le altre condizioni di legge (siano trascorsi almeno 6 mesi del
precedente rapporto per cui l’altro datore di lavoro ha usufruito dell’esonero e che
il secondo datore di lavoro non abbia già avuto l’esonero per lo stesso lavoratore
direttamente o in società controllate o collegate).
Mensilmente il datore di lavoro è tenuto al calcolo della quota della contribuzione
esonerabile, pari al 40% della contribuzione a carico dell’azienda, e al raffronto
della stessa con la soglia massima fruibile.
Gli importi eccedenti la soglia mensile non potranno essere recuperati nel mese
anche se non si è ancora raggiunto il limite annuo complessivo individuato dalla
legge e conseguentemente tali contributi sono dovuti interamente.
Esempio
Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = 750 €
Contribuzione esonerabile = 750 *40% = 300 €
La contribuzione esonerabile supera la soglia mensile, pertanto:
Contributi da versare = 750 – 270,83 = 479,17 €
Qualora, invece, mensilmente non venga raggiunta la soglia massima
recuperabile, la differenza tra tale limite e la contribuzione esonerabile potrà
essere utilizzata nei mesi successivi.
Esempio
Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = 600 €
Contribuzione esonerabile = 600 * 40% = 240 €
La contribuzione esonerabile è inferiore alla soglia mensile, pertanto:
Eccedenza utilizzabile nei mesi successivi = 270,83 – 240 = 30,83 €
Al termine di ogni anno solare dall’assunzione, sarà necessario provvedere ad un
conguaglio annuale verificando il rispetto del limite complessivo e recuperando le
eventuali eccedenze non fruite. Successivamente, si riprenderà ad utilizzare
nuovamente il regime di esonero fino al raggiungimento del massimale senza la
possibilità di utilizzare eventuali quote di massimale annuo non utilizzato sui
contributi degli anni successivi.
Da tener presente, infine, che l’applicazione del beneficio contributivo non
determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura
ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33 % della
retribuzione lorda imponibile.
La notevole riduzione dello sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato, che
saranno stipulate nel 2016, rende quanto mai opportuna una valutazione di
convenienza che metta confronto l’effettiva riduzione del costo del lavoro
generata dalla fruizione delle agevolazioni contributive ad oggi operanti.
Il nostro sistema giuridico prevede, infatti, una serie di misure di incentivazione e
sostegno mirate all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo, attraverso la
concessione di agevolazioni economiche, normative e fiscali legate
all’assunzione di alcune categorie di lavoratori attraverso specifiche tipologie
contrattuali
Tavola di raffronto sgravi all’assunzione
Agevolazione Requisiti lavoratori Durata Misura
Sgravio legge stabilità 2016
No tempo indeterminato da almeno 6 mesi
2anni Sgravio INPS entro tetto massima € 3.250
Apprendistato Età inferiore a 30 anni 3/5 + 1 anni
Fino a 9 dipendenti: sgravio totale (eccetto contributo 1,61% NASpI)Oltre 9 dipendenti: contribuzione 11,31%
Donne
• Disoccupate da almeno 6 mesi nelle aree o settori con disparità
• Disoccupate da lmeno 24 mesi
12/18 mesi 50%
Over 50 Disoccupati da oltre 12 mesi 12/18 mesi 50%
Percettori NASpI NASpI in corso di fruizioneMesi residui di
fruizione50% della NASpI residua
Lavoratori in mobilità Iscrizione nelle liste di mobilità 12 + 12 mesiContribuzione = apprendisti + 50% dell’indennità residua
Comparazione costo del lavoro annuo con sgravi all’assunzione
Voce di costoNuovo
sgravio 2016Apprendistato (fino
a 9 dip.)Apprendistato (oltre 9 dip.)
Donne e over50
Percettoremobilità
Retribuzione 24.000
21.500 primo anno22.700 secondo anno24.000 terzo anno
21.500 primo anno22.700 secondo anno24.000 terzo anno
24.000 24.000
INPS c/ azienda
4.122346 primo anno365 secondo anno386 terzo anno
2.494 primo anno2.635 secondo anno2.786 terzo anno
3.586
2.494 primo anno2.635 secondo anno2.786 terzo anno
INAIL c/azienda
168 0 0 84 0
TFR 1.777 1.703 1.703 1.777 1.703
IRAP 0 0 0 0 0
Partendo dal presupposto che già nel 2015 il costo del lavoro a tempo
indeterminato è totalmente deducibile ai fini IRAP per tutte le fattispecie prese in
esame, mettendo a confronto le agevolazioni fruibili sotto il profilo contributivo, si
rileva che:
l’apprendistato, ricorrendone le condizioni di applicazione, rimane l’opzione
più favorevole al datore di lavoro, atteso che la retribuzione lorda è più bassa e
i contributi Inps, anche tenendo conto delle nuove aliquote contributive Cig e
Cigs si attestano intorno al 13%;
si riduce notevolmente l’appeal dello sgravio riservato ai contratti a tempo
indeterminato che mantiene una incidenza pari al 40% rispetto al medesimo
sgravio in vigore fino al 31 dicembre 2015.
Casi particolari
Pensionati
Anche per le assunzioni di pensionati, ricorrendo le condizioni previste dalla
legge, si ha diritto all’esonero (Interpello MLPS n..4/2016). Esistevano dubbi in
quanto in genere i pensionati sono esclusi da ogni agevolazione contributiva ed in
secondo luogo perché l’esonero è diretto ad assicurare stabilità di impiego e
risorse a chi ne è sprovvisto, e questo obiettivamente non è il caso del
pensionato.
Riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo
(interpello 2/2016) In questo caso non è ammesso esonero
Ex amministratore ed ex socio
E’ possibile usufruire dello sgravio a condizione che non vengano celati intenti
elusivi.
Doppio part-time
Ricorrendone le condizioni di legge, è possibile il riconoscimento dell’esonero
contributivo con riferimento a due rapporti part-time a tempo indeterminato
instaurati da due datori di lavoro con lo stesso lavoratore, nei limiti illustrati
dall’Inps nella circ. 17/2015, purché la data di decorrenza di tali rapporti di
lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro del
secondo rapporto di lavoro part-time non ha il requisito legittimante l’ammissione
all’agevolazione (circ. Inps 178/2015).
Mancata adesione all’Ente Bilaterale
L’adesione all’Ente Bilaterale non è un obbligo, per il Ministero del Lavoro (circ.
4/2004 e 43/2010), in virtù del principio di libertà sindacale negativa, atteso che la
stessa è da ritenere rientrante nella c.d. parte obbligatoria del CCNL e non in
quella normativa-economica finalizzata a realizzare ex artt. 3 e 36 Cost. una
disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o
gruppo professionale.
Conseguente, il datore di lavoro ha diritto all’esonero.
Lavoratore assunto dalle liste di mobilità
Risulta cumulabile unicamente l’incentivo di cui al comma 4 dell’art. 8 L.
223/1991, mentre non è cumulabile con l’abbattimento della quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro fino alla misura prevista per gli
apprendisti.
Lavoratore licenziato durante il periodo di prova
In base a quanto disposto dall’Inps nella circ. 178/2015, il lavoratore licenziato per
mancato superamento del periodo di prova non può essere riassunto con lo
sgravio se non siano trascorsi almeno 6 mesi dal precedente rapporto.
Assunzione da parte di aziende in Cigs o in deroga
Spetta l’esonero, laddove l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di
professionalità differenti da quelle dei lavoratori sospesi oppure le assunzioni siano
effettuate presso una diversa unità produttiva (circ. Inps n. 17/2015) . Per
“professionalità diverse” si intendono per consolidata giurisprudenza, competenze
del tutto diverse in termini di mansioni, conoscenze, specializzazioni e formazione.
Assunzione di lavoratore somministrato
L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua
opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo
dell’esonero contributivo, dà diritto allo sgravio a condizione che il lavoratore stesso
non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi 6 mesi, presso
qualsiasi datore di lavoro, compreso il somministratore, e per il periodo residuo di
utilizzo dell’esonero.
Licenziamento del lavoratore assunto con esonero contributivo
La L. 190/2014 non richiede, tra le condizioni necessarie per fruire del beneficio,
che il rapporto di lavoro con agevolazione sia mantenuto per 36 mesi (durata
dell’esonero). Pertanto si può dire che il licenziamento, entro tre anni, del rapporto
di lavoro con diritto all’esonero non imponga al datore di lavoro la restituzione dei
contributi non versati.
Assunzione di un socio di SRL
Attesa la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente tra il socio ed una
società di capitali, a condizione che siano presenti tutti i requisiti che
caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente (subordinazione, assenza di rischio
ecc.), non si ravvedono preclusioni purché siano rispettate tutte le condizioni di
legge previste.
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE !
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